38.2018.10
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18 giugno 2018Italiano63 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2018.10
dc/sc
Lugano
18 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 gennaio 2018 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 12 gennaio 2018 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione
del 10 febbraio 2017 (cfr. doc. 18) con la quale ha sospeso RI 1 per 24 giorni
dal diritto all’indennità di disoccupazione per non avere partecipato al
programma d’occupazione temporanea (POT) assegnatogli il 12 dicembre 2016 (cfr.
doc. 8) che avrebbe dovuto svolgersi dal 19 dicembre 2016 al 18 aprile 2017, al
50%, presso __________ a __________.
Al riguardo
l’amministrazione si è così espressa:
" (…) Con
l'opposizione in esame, l'assicurato in buona sostanza sostiene che, per
l'assegnazione del POT non vi è stata una comunicazione trasparente e corretta
da parte dell'URC e che la consulente non gli ha mai proposto
"un'offerta" PML, ma l'ha assegnata comunicando tramite posta,
quattro giorni prima dall'inizio. L'opponente afferma che l'assegnazione non è
conforme alla situazione familiare in quanto deve accudire la figlia di 3 anni
a seguito dell'iscrizione della mamma ad una formazione base (licenza di scuola
media) (art. 26 cpv. 1 diritti umani). Egli sostiene che accettando tale
provvedimento la sua famiglia dovrebbe vivere al di sotto della soglia di
povertà (5000-1500= 3500) (art. 25 cpv. 1, diritti umani).
Con scritto del 30 maggio 2017, in risposta alle domande poste
dall'UG l'assicurato in buona sostanza, ha riferito che dall'iscrizione al
collocamento la sua compagna si è occupata di accudire la figlia fino ad inizio
gennaio, data in cui la formazione di base è iniziata (risposta 1).
L'interessato ha affermato che sua moglie ha iniziato la formazione ad inizio
gennaio 2017, iscritta ad ottobre presso la scuola (risposta 2.1). Egli
dichiara inoltre, che la formazione occupa la coniuge 4 giorni alla settimana,
che gli orari variano ma in linea di massima sono: lunedì 16:30 - 18:30;
martedì dalle 17:00 - 19:00; mercoledì dalle 16:00 - 19:45; giovedì dalle 16:00
- 19:45 e che la formazione si situa a __________. Al mattino la figlia è
iscritta al pre-asilo per i giorni lunedì, martedì e mercoledì mattino, dalle
9:00 alle 12:00 (risposta 2.2). Lo stesso riferisce inoltre di lavorare al __________
e __________ il giovedì ed il venerdì (risposta 3).
4. Nel caso che
ci occupa, l'interessato non ha iniziato il programma occupazionale
assegnatogli dall'URC, in buona sostanza, in quanto non era compatibile con la
sua situazione personale (figlia piccola da accudire), in quanto la moglie era
impegnata in una formazione.
Innanzitutto si rileva, che l'assicurato
annunciandosi al collocamento (26 agosto 2016) ha dichiarato all'URC una
disponibilità lavorativa a tempo pieno, dal lunedì venerdì, indicando che
lavora i giorni giovedì e venerdì (cfr. Analisi del profilo PCI e Piano
d'azione del 5 settembre 2016).
In merito agli argomenti sollevati
dall'assicurato, secondo cui la misura assegnatagli, comporterebbe delle
difficoltà di carattere personale legate all'accudimento della figlia (nata nel
2013), essendo la coniuge impegnata in una formazione di base, benché
comprensibili, non possono tuttavia essere condivisi e giustificare il rifiuto
della misura assegnatagli dall'URC.
Infatti, tenuto conto della
disponibilità lavorativa comunicata dall'assicurato all'URC, si ritiene che la
misura assegnata sia da ritenersi adeguata dal profilo della situazione
personale (art. 16 cpv. 2 lett. c. LADI).
Inoltre l'assicurato avrebbe dovuto
frequentare il POT in parola, dal lunedì al mercoledì (cfr. verbale del
colloquio di consulenza URC del 6 dicembre 2016), compatibilmente con
l'attività lavorativa svolta con regolarità nei giorni di giovedì e venerdì, a
titolo di guadagno intermedio, presso il __________ di __________ e il __________
di __________.
Ora, il fatto che l'interessato
avesse delle scadenze professionali da rispettare nell'ambito dell'attività
lavorativa svolta presso i citati istituti scolastici (fine anno scolastico),
non può giustificare il rifiuto a priori della misura assegnatagli dall'URC,
che non avrebbe comunque compromesso l'attività lavorativa in questione.
Considerato che è compito
dell'assicurato, organizzarsi in modo da rispettare la disponibilità lavorativa
dichiarata all'URC, egli avrebbe dovuto iniziare la frequenza della misura e
avrebbe certamente potuto discutere della situazione con l'organizzatore e
semmai richiedere dei giorni o delle ore di congedo per ottemperare alle
scadenze professionali imminenti.
In merito alla scelta del
provvedimento d'occupazione, va osservato che spetta ai consulenti URC di
decidere di volta in volta quali sono i provvedimenti più idonei per il singolo
assicurato (STCA 38.2011.33 del 27 luglio 2011, consid. 2.5. pag. 11 e relativi
riferimenti ivi citati). Il consenso dell'interessato o una discussione
particolareggiata prima dell'assegnazione non è una condizione indispensabile
per l'assegnazione della misura e nel caso concreto, malgrado i tempi
certamente ridotti, l'interessato è stato informato in occasione del colloquio
di consulenza del 6 dicembre 2016.
Va pure osservato che la scelta di
assegnare l'interessato ad un provvedimento del mercato del lavoro è di
principio condivisibile, tenuto conto del fatto che avrebbe permesso di
verificare nei fatti la disponibilità al collocamento dichiarata
dall'assicurato, tenuto conto dei suoi impegni lavorativi presso i citati
istituti scolastici e nella sua attività indipendente (__________; cfr.
decisione relativa all'idoneità al collocamento dell'UG del 14 ottobre 2016).
Ora, visto quanto sopra, occorre
concludere che non vi era motivo plausibile per non intraprendere il programma
occupazionale in questione, considerato pure che l'assicurato stato
esplicitamente informato a più riprese dei propri obblighi.
Pertanto, tenuto conto di quanto
precede ed alla luce della menzionata giurisprudenza, considerata l'adeguatezza
della misura assegnata ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 c LADI, ritenuto inoltro
come il mancato inizio della stessa da parte dell'assicurato non trova
giustificazione nelle motivazioni sollevate con l'opposizione, ne discende che
Fatti
i presupposti relativi ad una sanzione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI
sono adempiuti.” (Doc. A19)
1.2. Contro la citata decisione su
opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale
postula l’annullamento della sanzione e rileva in particolare:
" (…) Ad
inizio settembre 2016 sono costretto ad iscrivermi in disoccupazione in
quanto tutti gli sforzi profusi hanno avuto poco successo. Contatto l'avvocato __________,
avvocato presso il sindacato __________ per intentare causa all'__________ ma
scelgo di abdicare a causa delle possibili e probabili conseguenze (perdita
certa del lavoro di docente, per sempre, in cambio di un verdetto incerto).
Resto con un guadagno intermedio nella speranza di trovare altre ore per il
prossimo ciclo scolastico (v. allegato 10).
I fatti dall'iscrizione in disoccupazione
L'URC è stato messo al corrente di quanto sopra durante il
colloquio d'entrata (ribadito poi anche al capogruppo durante il colloquio del
19.12).
II 14 Ottobre la sezione del lavoro decide che l'azienda in
startup non costituisce un ostacolo nella ricerca di un posto di lavoro (v.
allegato 11).
Al colloquio del 6 dicembre mi viene imposto di
interrompere le ricerche nell'ambito fiduciario malgrado ho ottenuto un diploma
di impiegato di commercio. La consulente propone un Provvedimento inerente al
Mercato del Lavoro (in seguito PML, vedi allegato 12) e più in dettaglio un
corso per ottimizzare le ricerche di lavoro (utile e riutilizzabile anche sul
piano professionale presso __________). Nessun corso mi venne assegnato in
quanto incompatibile con la mia griglia oraria rispetto al lavoro intermedio.
(v. allegato 13, rapporto colloquio 10 ottobre, v. allegato 14 rapporto
colloquio 6 dicembre)
Il 13.12.2016 vengo informato per lettera dell'assegnazione
ad un POT presso __________ di __________ (v. allegato 15).
Il 15.12, dopo il lavoro intermedio, consegno tramite
raccomandata a mano il ricorso per le spese che dovrò sostentare in quanto mia
figlia ha da poco compiuto 3 anni e la mia compagna è iscritta per una
formazione di base con inizio 10.1.2017. In quell'occasione chiedo colloquio
con il capogruppo, appuntamento fissato per il 19.12.2016. Nella missiva ben
chiaro come il provvedimento mi sia stato imposto e non proposto (v. allegato 16).
19.12 ore 9:00 inizio il POT presentandomi presso __________
di __________, conosco l'organizzatrice del corso, signora __________. In
conclusione mi invita a parlare con il capogruppo e spiegare la situazione
convinta che il buon senso abbia la meglio.
19.12 ore 15:00 incontro il capogruppo e la consulente a
colloquio. Chiedo delucidazioni in merito all'assegnazione del POT e più
precisamente come il POT in questione, con un'attività di data-entry (ossia
l'inserimento in Excel di titoli di film presenti nella videoteca) possa
migliorare la mia idoneità al collocamento. In conclusione l'assegnazione al
POT resta invariata in quanto non possibile modificarlo a posteriori.
20.12 Rinuncio al POT per questioni professionali (e non
per "questioni familiari" come invece sostenuto nella Decisione su
opposizione del 12.1.2018, pto 4) e informo tutti gli interessati in maniera
chiara e comprensibile tramite mail (v. allegato 17) alla quale non ho mai
ricevuto risposta.
Assecondare una decisione o una situazione sbagliata significa
accettarla e rendersi partecipi. Per questa ragione scelsi di attendere la
sanzione, ergere di fronte ad un giudice e ricorrere.
Durante la mattina del 20.12 la gentile signora Lurati mi telefona
dicendomi quale sarà la prassi da parte di __________ imposta dall'URC, ma si
dice nuovamente fiduciosa nei confronti dell'ufficio giuridico e in una loro
presa di posizione.
Conclusioni
Dall'iscrizione per la riscossione dei giorni di diritto presso
l'assicurazione disoccupazione (attraverso una disoccupazione parziale), la mia
condotta è sempre stata corretta, puntuale e con spirito costruttivo ad ogni
incontro.
I PML sono obbligatori se migliorano l'idoneità al collocamento
(art. 17 cap 3a LADI: "...L'assicurato è obbligato a partecipare a
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la
sua idoneità al collocamento...".
La decisione emessa il 12.12 si è basata su una svista da entrambe
le parti inerente al diploma di commercio ottenuto nel lontano 1996. Le mie ricerche
in ambito fiduciario furono ritenute "non qualitative"
arbitrariamente (art. 17 LADI, v. allegato 14 citato).
La decisione di convertire il PML da un corso ad un POT è stata
presa senza coinvolgere il sottoscritto ma soprattutto senza tener conto del
mio stato psicofisico, messo a dura prova nel periodo precedente, aggravando
quindi una situazione già precaria e complicata. L'URC ha semplicemente
informato a posteriori il sottoscritto con tutte le clausole, particolarità e
obblighi che un POT comporta.
In aggiunta il POT prefigge l'obiettivo: (v. allegato 12 citato,
pag 22) "... RIMANERE ATTIVI" quindi non di supporto a chi è da 3
mesi in disoccupazione con un guadagno intermedio.
La modalità operativa è in contrasto con gli obblighi del consulente
URC che (v. allegato 18, Indicazioni generali d'iscrizione all'Ufficio
regionale di collocamento, pagina 4) "propone, quando possibile,
offerte per posti di lavoro, provvedimenti del mercato del lavoro
(PML) consulenze specialistiche [...]"
Propone, ossia fornisce a qualcuno indicazioni di ciò che si
vorrebbe fare.
La "proposta" è quindi vincolante per poter offrire dei
PML trasparenti, efficaci e a supporto dell'assicurato atti a migliorare un
ricollocamento (art 7 LADI). La proposta del corso è vincolante al corso stesso
o similare ma non ad un PML con natura, tempi e scopi diversi.
È inoltre usuale "proporre" per "creare un
rapporto chiaro e trasparente" (v. allegato 18 citato) ed
evitare che PML siano intesi e utilizzati come strumenti punitivi di libero
arbitrio del funzionario cantonale, difeso poi in disputa, ad ogni costo, dal
sistema stesso. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 6
marzo 2018 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…) Gli
argomenti del ricorrente, riguardanti le problematiche avute sul posto di
lavoro, benché comprensibili, non sono tuttavia pertinenti e non permettono di
giustificare il rifiuto dello stesso di partecipare alla misura in parola.
In merito alla censura del ricorrente, riguardante la decisione
dell'URC d'assegnarlo al POT senza tener conto del proprio stato psicofisico
(cfr. p.to 4 ricorso), si constata che tale argomento non risulta essere
supportato da alcuno riscontro oggettivo e non può pertanto giustificare il
rifiuto della misura in oggetto.
La circostanza che l'URC, in un primo momento ha ritenuto di non
assegnare un provvedimento del mercato del lavoro all'interessato (doc. 6/4),
non poteva precludere ogni scelta futura da parte dello stesso URC, che a
dicembre 2016, ha invece valutato e ritenuto, d'inserire il ricorrente nella
misura in parola.
Si contestano inoltre gli argomenti del ricorrente, riguardanti le
modalità di assegnazione del POT e si ribadisce che il consenso
dell'interessato o una discussione particolareggiata prima dell'assegnazione
non è una condizione indispensabile per l'assegnazione della misura.
Al riguardo occorre precisare che tra gli obblighi che incombono
all'assicurato volti a diminuire e ridurre il danno, oltre che la ricerca di
un'occupazione è prevista anche la partecipazione ai provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro (art. 17 LADI).” (Doc. IIII)
1.4. Il 9 marzo 2018 l’assicurato
ha inoltrato al TCA uno scritto nel quale ha in particolare sottolineato che il
POT assegnatogli, per il suo profilo specifico, non avrebbe portato nessun
miglioramento al collocamento e quindi andava ritenuto non obbligatorio (art.
17 LADI).
Egli
ha poi precisato che il periodo intenso della fine del primo semestre
scolastico prevedeva, secondo la sua organizzazione, che il giorno 16 dicembre 2016
venissero svolti i test in tutte le classi (3 in tutto) presso il __________ di
__________ e che avrebbe dovuto correggere i test prima di giovedì 22 per far
recuperare un eventuale test il giorno venerdì 23 dicembre, ultima istanza, per
poter assegnare la nota di primo semestre agli alunni con i primi di gennaio. Egli
sottolinea che tali date sono state fissate il primo giorno di scuola e che sia
la legge sia la scuola impongono un minimo di 3 test per assegnare la nota
semestrale altrimenti, in caso di ricorso, lo stesso verrebbe accettato.
L’assicurato
ha inoltre sostenuto che la sua situazione familiare è poi un'aggravante in
questa situazione e ha quindi chiesto al TCA di accogliere il ricorso.
Il 13 aprile 2018 la
Sezione del lavoro ha in particolare rilevato che l'assicurato avrebbe dovuto e
potuto comunque accettare il programma occupazionale, per poi trovare delle
soluzioni individuali con l'organizzatore (giorni od ore di congedo) per
ottemperare alle scadenze professionali imminenti, rispettivamente per
particolari esigenze di cura della figlia, in attesa di trovare una soluzione
alternativa.
Secondo
la Sezione del lavoro il fatto che il ricorrente avesse delle scadenze
professionali da rispettare nell'ambito dell'attività lavorativa svolta presso
gli istituti scolastici presso i quali è impiegato (regolarmente nei giorni di
giovedì e venerdì), non può giustificare il rifiuto a priori della misura
assegnatagli dall'URC, visto anche che gli impegni lavorativi menzionati dal
ricorrente per far fronte alla fine del primo semestre scolastico, avrebbero
avuto durata estremamente limitata (pochi giorni).
La
Sezione del lavoro ha inoltre sottolineato poi che l'assicurato, già nel mese
di ottobre 2016 – momento in cui la moglie si è iscritta alla formazione, come
emerge dalla risposta 2.1 dello scritto 30 maggio 2017 (doc. 23) – e quindi
anticipatamente, doveva e poteva organizzarsi per l'accudimento della figlia
e/o comunicare all'URC la modifica della sua disponibilità lavorativa, tenendo
conto dei giorni e delle fasce orarie in cui la coniuge sarebbe stata impegnata
con la propria formazione a partire da gennaio 2017.
1.5. Il 24 aprile 2018
l’assicurato ha ancora scritto al TCA e si è così espresso:
" (…)
3. Contestate le
argomentazioni. L'UG ammette, contrariamente ai precedenti scritti, che il
primo giorno mi recai al POT.
Successivamente
però l'UG produce una dichiarazione mendace riguardo l'andamento dell'incontro:
a. È falso
asserire che ero critico alla misura durante il colloquio conoscitivo con la
gentile signora __________;
b. È falso
asserire che, dato il mio comportamento "critico", sia stato
necessario organizzare un incontro presso l'URC nel pomeriggio.
Il mio comportamento è stato esemplare e
sono sicuro che la signora __________ possa confermare quanto sostengo. Come
emerge in più occasioni l'incontro presso l'URC venne richiesto dal
sottoscritto nello stesso istante che consegnai la raccomandata a mono proprio
presso l'URC (v. mia raccomandata del 14.2 pag. 3 data 15.12). L'UG commette
quindi il recto in falsa dichiarazione dinnanzi al giudice (art. 306 Codice
Penale Svizzero). Quando la signora __________ confermerà quanto da me
sostenuto verrà dimostrato come io non abbia avuto un equo processo nella
precedente istanza. Di conseguenza la decisione su opposizione del 12.1.2018
dell'UG della SL di Bellinzona non potrà più essere presa in considerazione per
questo caso;
4. Dato il punto
precedente è facile comprendere il modus operandi dell' URC che, con giudizio a
priori, motiva l'UG ad una sanzione, malgrado tutte le aggravanti del mio caso
specifico;
5. Contestate le
argomentazioni. Durante il colloquio con il capogruppo ho chiesto una proroga
per l'inizio ma la stessa non venne assecondata in quanto un POT non permette
modifiche una volta assegnato;
6. Contestate le
argomentazioni. Essendo all'oscuro che avrei potuto chiedere giorni di congedo
sono stato costretto a rifiutare il provvedimento in primis per questioni
professionali;
7. Contestate le
argomentazioni. La mia disponibilità al momento dell'iscrizione all'URC era, ed
è tutt'oggi, alla ricerca di un posto di lavoro al 100%. Se avessi trovato un
lavoro vero (e il POT non lo è per legge) la mia compagna avrebbe sospeso la
formazione di base senza esitazione;
8. Contestate le
argomentazioni. Siccome è noto alle parti della pressione psicologica assorbita
durante di ultimi 4 anni presso il __________, l'URC avrebbe potuto, se non
dovuto per etica professionale, aprire un dialogo in prima persona con il
sottoscritto e valutare eventuali reazioni anomale alla misura, poiché 4 anni
sotto pressione è un'eternità. Tant'è vero che proprio per la modalità
operativa applicata dall' URC, simile al mobbing, per tutto il fine settimana
ebbi uno stato mentale alterato perdendo sia appetito che sonno impedendomi di
affrontare le pendenze del lavoro intermedio;
9. Contestate le
argomentazioni e si richiama quanto espresso nella missiva del 19.3, ad punto
9.” (Doc. IX)
Al riguardo il 4 maggio
2018 la Sezione del lavoro ha così risposto, mediante uno scritto (cfr. doc.
XI) che il TCA ha trasmesso per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. XII):
" (…)
Ad punto 3 dello scritto 24 aprile 2018:
Si respingono le affermazioni del ricorrente ed in particolare, si
contesta recisamente l'ipotesi di reato evocata.
Ora, a prescindere da come si è giunti all'organizzazione
dell'incontro presso l'URC il pomeriggio del 19 dicembre 2016 - su richiesta
del ricorrente in occasione della consegna brevi manu all'URC
dell'opposizione relativa alla decisione d'assegnazione al POT datata 13
dicembre 2016 (doc. 12, foglio 3) e/o successivamente all'incontro con
l'organizzatore la mattina del 19 dicembre 2016 presso la sede del POT - è
evidente che il suddetto incontro all'URC avesse quale scopo, la discussione
della misura assegnata (doc. 9), nei confronti della quale il ricorrente ha fin
da subito espresso il suo disappunto.
Determinante nella presente evenienza, è quindi il fatto che il
ricorrente abbia dichiarato esplicitamente all'URC durante il colloquio
avvenuto il pomeriggio del 19 dicembre 2016 di non essere in quel momento
intenzionato a presentarsi al provvedimento (doc. 9), così come ha confermato
con scritto (e-mail) del 20 dicembre 2016 all'URC (doc. 10), tant'è che è stato
richiamato dall'organizzatore (doc. 11). Pertanto, si ritiene che in concreto
il signor RI 1 abbia rifiutato il programma occupazionale assegnatogli dall'URC
(doc. 10).
Non si ritiene pertanto utile, approfondire quanto discusso dal
ricorrente con la signora __________ il giorno 19 dicembre 2016.
Ad punto 7 dello scritto 24 aprile 2018:
Contestate le affermazioni del ricorrente e richiamato quanto
esposto nelle osservazioni 13 aprile 2018 (ad punto 7).
Si ribadisce che tra gli obblighi che incombono all'assicurato
volti a diminuire e ridurre il danno, oltre alla ricerca di un'occupazione è
prevista anche la partecipazione ai provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro (art. 17 LADI).
Ad punto 8 dello scritto 24 aprile 2018:
Contestate le asserzioni del ricorrente e richiamato integralmente
quanto esposto nella risposta di causa (p.to 3, paragrafo 2 e 3) e nelle
osservazioni 13 aprile 2018 (ad punto 8).” (Doc. XI)
1.6. Il 21 maggio 2018
l’assicurato ha inviato il seguente scritto al TCA, ribadendo la richiesta di
annullare la sanzione:
" (…)
• durante
l'estate ho frequentato il POT presso l'__________ (v. allegato 1). Malgrado
sapevo che non avrei portato miglioramenti alla mia idoneità al collocamento ho
accettato di frequentare la misura per sperimentare altre esperienze
professionali. Durante questa esperienza ho appreso della possibilità di
prendere giorni di congedo. Per meglio comprendere il mio atteggiamento allego
il rapporto finale d'attività (v. allegato 2);
• l'approfondimento
con la gentile signora __________ sull'incontro conoscitivo è utile per
comprendere la vera natura dei fatti in quanto in questa occasione manca un
rapporto finale d'attività. Ritengo sia opportuno approfondire;
• l'incontro
richiesto dal sottoscritto all' URC aveva come scopo primario la comprensione
delle potenzialità di miglioramento dell'idoneità al collocamento e altro, ogni
altra interpretazione è arbitraria e fuori luogo in quanto sono il promotore
del incontro;
• secondo la
Segreteria di Stato dell'economia (SECO - Prassi LADI PML v. allegato 2), il
Dipartimento federale dell'economia della formazione (DEFR) nonché anche la
nostra massima istanza in giurisprudenza (TFA) concordano che un PML ha come
scopo il miglioramento all'idoneità al collocamento. Esso deve assolutamente
presentare significativi ed importanti miglioramenti all'idoneità al
collocamento altrimenti corretto rifiutarlo (A24 Prassi LADI PML "[...] La partecipazione a un provvedimento va
rifiutata se sussistono seri dubbi riguardo all'effettivo miglioramento dell'idoneità
al collocamento dell'assicurato.");” (doc. XIII)
Il programma d’occupazione
temporanea presso __________, a tempo pieno, per il periodo 4 luglio – 3
ottobre 2017, è stato assegnato all’assicurato dall’URC di __________ il 26
giugno 2017 (cfr. doc. XIII allegato 1).
Al riguardo la Sezione del
lavoro, il 1° giugno 2018 ha rilevato:
" (…) Per
quanto attiene agli argomenti del ricorrente, riguardanti la frequentazione del
POT presso l’__________, si ritiene che non siano determinanti per la
valutazione della presente fattispecie.
Inoltre, si richiama quanto già esposto osservazioni 4 maggio 2018
(cfr. Ad punto 3 dello scritto 24 aprile 2018) e si ribadisce che non si
ritiene utile l’approfondimento di quanto discusso dal signor RI 1 con la
signora __________ il 19 dicembre 2016, durante l’incontro conoscitivo. (…)”
(Doc. XV)
Il 7 giugno 2018 il
ricorrente ha ancora precisato:
" (…)
• ciò che
impartisce la SECO è incontestabile dato che è l'organo legislativo mentre URC
e Cantone Ticino, rappresentato dall'UG della SL, sono esecutori. La
regolamentazione in questo caso è il documento "Prassi LADI PML".
Ogni altro commento è superfluo;
• se il rapporto
finale d'attività (allegato 2 lettera 21.5) non fosse sufficiente a delineare
il mio profilo trovo doveroso interpellare la signora __________ per una
deposizione. (…)” (Doc. XVII)
Il 12 giugno 2018 la
Sezione del lavoro, richiamati i precedenti scritti, ha chiesto la reiezione
del ricorso (cfr. doc. XIX).
Considerandi
2.1
Oggetto della lite è la questione
di sapere se l'assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto alle indennità
di disoccupazione per non avere partecipato al POT presso __________ a __________.
In virtù dell’art. 17 cpv.
3.
LADI, l’assicurato è tenuto ad accettare un’occupazione adeguata propostagli.
E’ obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:
a. partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a
migliorare la sua idoneità al collocamento;
b. partecipare
a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni
conformemente al capoverso 5; e
c. fornire
i documenti necessari per valutare l'idoneità al collocamento o l'adeguatezza
di un'occupazione.
L'art. 64a LADI precisa
che:
"1 Per
provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni
temporanee nell'ambito di:
a. programmi
di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non
devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;
b. pratiche professionale in imprese o
nell'amministrazione;
c. semestri
di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono
alla ricerca di un posto di formazione:
2.
L'articolo 16
capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a
un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.
3.
L'articolo 16
capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a
un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.
4.
Gli articoli 16
capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla
partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera
c."
Per quel che riguarda i
programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo
lucrativo l’art. 64a ha mantenuto l'esclusivo richiamo all'art. 16 cpv. 2 lett.
c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in vigore fino al 30 giugno 2003
(cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005; STFA C
279/03 del 30 settembre 2005).
L'art. 16 cpv. 2 lett. c
LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa
dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme all'età, alla
situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni religiose, su questo
aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del TFA C 274/04 del 29
marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato.
Boris Rubin (in: « Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage »,
Ed. Schulthess Médias Juridique SA, Ginevra/ Zurigo/Basilea,
2014, p 478) ricorda al riguardo che:
" (...) D'après l'art. 64a al. 2 LACI, le
caractère convenable d'un PET ne dépend que ' des conditions fixées à l'art. 16
al. 2 let. c LACI, à savoir la compatibilité de l'activité assignée avec l'âge,
la situation personnelle et la santé. L'obligation, pour l'autorité qui assigne
la mesure, de prendre en compte les aptitudes et les inclinations des assurés
(art. 83 OACI), tombe s'agissant des PET (DTA 1987 p. 34 ; arrêt du 31 août
2012.
[8C_577/2011]). Le critère du temps maximal de déplacement de l'art. 16
al. 2 let. f LACI doit à notre sens également être pris en considération.
L'adéquation entre la mesure de marché du travail et les critères fixés à
l'art. 16 al. 2 let. c LACI s'examine en principe non en relation avec
l'organisme qui gère la mesure, mais en rapport avec les activités
effectivement exercées par l'assuré au sein de l'organisme en question (DTA
2006.
p. 155 consid. 2.4 p. 157). (…)”
2.2
L’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI
prevede che l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se non osserva le
prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente
non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un
provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione
oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile
l'esecuzione o lo scopo.
Secondo la giurisprudenza
colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma occupazionale
temporaneo, ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività
deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per
inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro ex art. 30 cpv. 1 lett. d
LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno 2003; DTF 125 V 361).
La giurisprudenza federale
parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un
disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di
lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle
trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere
chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per
porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA C 301/05 del 9 febbraio 2006;
STFA C 272/05 del 13 dicembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984
pag. 167; DLA 1982 pag. 43).
Allo stesso modo deve
essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il
potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Su queste
questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987,
Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die
obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schulthess,
Zurigo 1998, ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli
Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 71 segg.
2.3
Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni al massimo.
La sospensione del diritto
a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16
a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31
a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e
DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio
della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150;
STFA C 278/01 del 17 marzo 2003 consid. 1.3; STFA C 119/01 del 28 settembre
2001.
consid. 3; STFA C 424/00 del 21 maggio 2001 consid. 2).
In virtù dell'art. 45 cpv.
5.
OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la
durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due
anni.
L'art. 45 cpv. 4 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato, senza valido motivo, ha
abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova oppure ha
rifiutato un’occupazione adeguata.
2.4
In una sentenza pubblicata in
DLA 1999 N. 9 pag. 42 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°
gennaio 2007: Tribunale federale) ha avuto occasione di chiarire quando un
assicurato può non iniziare o interrompere un corso senza incorrere in nessuna
sanzione.
Si trattava di
un'assicurata alla quale era stato ordinato di frequentare un corso di 4
giorni, a tempo pieno, intitolato "Successo sul mercato del lavoro".
L'assicurata ha rifiutato di prendervi parte sottolineando, che dovendosi
occupare anche dei propri figli, le era impossibile seguire il corso a tempo
pieno.
L'Alta Corte ha
innanzitutto stabilito che sussiste un motivo che giustifica il mancato inizio
o l’interruzione di un corso – e quindi permette di non sospendere un
assicurato ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI – nel caso in cui la
frequentazione del corso non è considerata adeguata per l'assicurato in
questione (cfr. pure DLA 2001 N. 7, consid. 3b, pag. 85):
Il TFA ha aggiunto che un
corso è ritenuto inadeguato quando le circostanze personali o lo stato di
salute (i motivi di salute devono essere debitamente comprovati mediante
certificati medici, cfr. STFA C 151/03 del 3 ottobre 2003; STFA C 80/03 del 17
giugno 2003; STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001;
STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF
125.
V 351, consid. 3a, pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb e riferimenti,
pag. 238. Tali certificati devono essere realmente credibili, cfr. STFA C
320/98 del 14 aprile 1999) dell'assicurato non gli permettono ragionevolmente
di seguirlo (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI; DLA 1999 N. 9 pag. 42 consid.
2b).
Questa interpretazione è,
peraltro, conforme alle disposizioni di diritto internazionale della sicurezza
sociale (DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46)
Nel caso che era chiamata
a giudicare la nostra Massima Istanza ha stabilito che, trattandosi di
un'assicurata che cercava un impiego limitato al 25%, il corso era inadeguato
visto che, da un lato, ella doveva occuparsi di tre figli di cui due in età
scolastica mentre il terzo doveva essere allattato varie volte al giorno,
dall’altro, doveva frequentare pure un altro corso d'informatica approvato
dall'assicurazione contro la disoccupazione, che aveva luogo altrove rispetto
al domicilio e che implica lo svolgimento di esercizi a casa. Il corso era,
pertanto, inappropriato, contrariamente a quanto previsto all'art. 17 cpv. 3
lett. a LADI (cfr. DLA 1999 N. 9 pag. 47 consid. 3).
L'Alta Corte, in una
sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003, si è pronunciata su un ricorso
inoltrato dall'amministrazione contro una decisione del TCA in cui la sanzione
inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma
occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di
sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto
l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri familiari e
della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo
limitato di sei mesi.
La nostra Massima Istanza,
benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso, ha
rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della durata
di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme
all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata,
poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e
dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli
il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.
Il TFA ha accolto il
ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere dall'eventuale
legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo non
dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi
plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle
singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni
non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che
avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa
dell'assicurata.
In una sentenza
8C_202/2008,8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 il Tribunale federale ha accolto
un ricorso alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e della Sezione del
Lavoro che avevano contestato la riduzione della durata della sospensione da 21
a 8 giorni decisa dal TCA nel caso di un'assicurata che aveva rifiutato un
programma d'occupazione argomentando:
" (…) Per la
giurisprudenza, la valutazione della colpa come leggera, di una certa gravità e
grave è una questione di diritto, per la quale il Tribunale federale fruisce di
libero potere di esame. In concreto i giudici di primo grado hanno giustamente
considerato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata ai sensi
dell'art. 64a cpv. 1 LADI fosse adeguata e conforme all'età, alla situazione
personale e allo stato di salute dell'assicurata (art. 16 cpv. 2 lett. c in
relazione con l'art. 64a cpv. 2 LADI), rendendo di riflesso ingiustificato il
rifiuto di quest'ultima. Nel fissare la sospensione in 21 giorni,
l'amministrazione ha reputato che la colpa dell'assicurata era di natura
mediamente grave (art. 45 cpv. 2 OADI). In considerazione della prassi
applicata in casi analoghi, tale valutazione merita di essere condivisa.
Infatti, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 2007 Tribunale
federale) ha già avuto modo di confermare sospensioni per 18 e 20 giorni
decretate nei confronti di assicurati che avevano interrotto, senza validi
motivi, un (adeguato) programma occupazionale di sei, rispettivamente quattro
mesi (DLA 2005 no. 6 pag. 67 consid. 5.3, C 222/03, 2004 no. 30 pag. 284
consid. 3, C 85/03; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a ed., cifra
marginale 860; cfr. anche la casistica riassunta nella sentenza C 262/01 del 25
febbraio 2003 consid. 3.1). Né sono ravvisabili circostanze particolari che
giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale,
tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata, la quale non soltanto ha
interrotto l'occupazione temporanea assegnatale, ma ha rifiutato di iniziare il
programma occupazionale presso la ditta S.________. In particolare, non può
essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'assicurata
avrebbe beneficiato di una rendita di vecchiaia (anticipata) prima di aver
portato a termine la misura occupazionale. A partire dal momento in cui
l'istanza precedente ha concluso, a ragione, che l'occupazione temporanea in
oggetto fosse ammissibile anche dal profilo dell'età e della situazione
personale dell'interessata, non vi era (più) spazio alcuno per tenere conto di
questo motivo meramente oggettivo. Una riduzione della sospensione inflitta
dall'amministrazione in ragione del motivo invocato dai primi giudici era tanto
meno giustificata, in concreto, se si considera che al momento in cui doveva
iniziare il programma occupazionale (1° giugno 2007), l'intimata non aveva
ancora formulato la sua richiesta di rendita anticipata (la domanda è stata
inoltrata nel mese di settembre 2007). Anche se l'assicurata aveva già nel
maggio 2007 l'intenzione di richiedere la pensione di vecchiaia anticipata,
essa poteva naturalmente cambiare opinione e decidere, finalmente, di
continuare a beneficiare delle indennità di disoccupazione. (…)"
In una sentenza
8C_128/2016 del 13 aprile 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato una
sospensione di 21 giorni inflitta a un assicurato che senza valido motivo non
ha iniziato un programma occupazionale della durata di tre mesi.
Con giudizio 8C_909/2015
del 22 aprile 2016 il TF ha poi respinto il ricorso di un assicurato che è
stato sospeso per 23 giorni e per 36 giorni, non avendo dato seguito alle
istruzioni dell’ufficio regionale di collocamento del 3 novembre 2014 di
concorrere per un programma lavorativo Oko-Job, rispettivamente del 26 novembre
2014.
di fare domanda per un programma lavorativo ProWiv. L’Alta Corte ha
evidenziato che non vi fosse alcun motivo che rendesse la partecipazione a tali
programmi inesigibile e che l’obiezione dell’assicurato secondo cui voleva
estendere la sua attività dipendente quale insegnate di musica così da
abbreviare la disoccupazione risultava in ogni caso ininfluente.
In una sentenza 38.2015 34
del 7 settembre 2015, il TCA ha confermato la sospensione di 21 giorni inflitta
ad un’assicurata che si era rifiutata di svolgere un programma d’occupazione,
rilevando:
"
(…)
L'assicurata ha motivato il
rifiuto del programma d’occupazione denominato “__________”, che le è stato
assegnato il 22 luglio 2014 e che avrebbe dovuto svolgere dal 28 luglio al 27
novembre 2014 (cfr. doc. 18), sostenendo l’inutilità del provvedimento vista la
sua formazione professionale e i lavori svolti in passato (in particolare
segretaria di direzione durante gli ultimi 8 anni presso un’impresa di
costruzioni a __________, cfr. doc. 7).
Il programma d’occupazione
in questione viene così descritto:
"Organizzatore:
__________
Ufficio/Settore/Atelier: __________
Indirizzo
organizzatore: __________
Luogo
svolgimento: __________
Persona di
riferimento: __________
Telefono: __________
E-mail: __________
Attività
esercitate: Back-office: __________
Front-office: __________
Formazione integrata: Presso i diversi
uffici di __________ che collaborano con il __________ nell’ambito di attività
di sportello, di biblio-mediateca, di comunicazione. Anche formazione relativa
alla ricerca di lavoro con gli addetti __________ in collaborazione con __________;
formazione interna per utilizzo strumenti, programmi pc.
Stage in
azienda: Si, v. sopra.
Pubblico mirato: Indicativamente
PCI provenienti dal settore della vendita e dal settore commerciale
Requisiti
indispensabili: - Utilizzo pacchetto office
- Conoscenza lingua italiana
- Capacità relazionali
- Capacità redazionali
Obiettivi: - Acquisizione
di competenze ed esperienza per posizionarsi sul mercato del lavoro grazie a
capacità di organizzazione del lavoro di back-office e di front-office.
-
Incrementare o sviluppare capacità di porsi con la clientela, attraverso il
front-office e il giro promozionale.
-
Incrementare capacità di conoscenza e di analisi del territorio tramite
acquisizione di informazioni
Durata:
4.
mesi
Orari:
08:00 – 12:00 ; 13:30 – 17:30
Disponibilità
ad effettuare dei turni di sportello anche di sabato (tempo da recuperare in
settimana)
%
occupazione: 100%, 40 ore settimanali
Divisibile:
SI
Certificati, attestati,
rapporti: Al termine
del programma: “rapporto finale di attività” e “Attestato di partecipazione”
Funzionario
UMA: __________
Sito
internet: __________.” (Doc. 25)
Riguardo ai motivi per i quali l’assicurata è stata
inserita nel programma d’occupazione in questione la consulente del personale
dell’URC di __________, __________, si è così espressa:
"(…)
La
signora RI 1 è arrivata in Ticino dalla __________, dove lavorava come
segretaria per un'impresa edile. Durante il rilevamento commerciale svoltosi a
febbraio 2014 è stato appurato come sia idonea al settore commerciale, senza
che fossero previste misure per lei (APC, Nestore). Secondo le direttive,
dunque, si procede con l'attivazione con un POT del settore commerciale, dove
ho provveduto a iscriverla appena ho avuto un posto disponibile. Sottolineo
come nella scheda del POT __________ vengano richiesti anche profili come
traduttori.
In
un verbale di aprile 2014 viene indicato che la signora non è interessata a
migliorare le sue conoscenze linguistiche: padroneggia francese e italiano, ma
le sue conoscenze di tedesco e inglese sono basiche.
Già
nel corso del mese di giugno 2014 ho avuto modo di illustrare alla signora gli
incentivi per attività indipendente, visto che le sue ricerche finora non
avevano dato esiti. Nello stesso verbale la signora spiegava di considerare il
trasferimento Oltralpe per migliorare le sue possibilità nel settore del
pilates.
Ritengo
che un impiego in qualità di impiegata di commercio sia più facilmente
reperibile di uno come insegnante di pilates: anche la signora mi ha spiegato
come, una volta trovato un locale adatto e una classe di interessati cui
insegnare la disciplina, chi riesce a vivere di insegnamento di pilates lavori
prevalentemente da solo, come indipendente. Ammesso che la signora riesca a
trovare la clientela e gli spazi necessari, è difficile immaginare che possa
diventare un'occupazione a tempo pieno.” (doc. 5 )
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA constata che se
,da una parte, le attività previste nel programma d’occupazione in questione
non avrebbero permesso di mettere a frutto tutte le conoscenze professionali di
cui dispone la ricorrente, d’altra parte, come risulta dalla presentazione
(attività esercitate, formazioni integrate, obiettivi) il programma di
occupazione in questione avrebbe permesso all’assicurata di apprendere altre
mansioni e di approfondire le conoscenze sul nostro territorio cantonale.
In ogni caso, come visto, la legge e la
giurisprudenza federale, non impongono di tenere conto del livello di
formazione degli assicurati nel contesto dei programmi d’occupazione (cfr.
consid. 2.4).
Il programma d’occupazione era dunque adeguato e
l’assicurata, che al momento dell’assegnazione si trovava già da nove mesi in
disoccupazione, era tenuta ad accettarlo.
Quanto alla circostanza che la partecipazione al
programma d’occupazione le avrebbe compromesso (cfr. consid. 1.2 e 1.4, Doc.
V/B Doc. A1, allegati al doc. 13) la riconversione quale istruttrice di Pilates
(cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Pilates: “Traendo ispirazione da antiche
discipline orientali quali yoga e Do-In, (Giappone), Pilates ha scritto due
libri in cui illustra il suo metodo: Return to Life through Contrology e Your
Health: A Corrective System of Exercising That Revolutionizes the Entire Field
of Physical Education.Pilates chiamò il suo metodo Contrology, con riferimento
al modo in cui il metodo incoraggia l'uso della mente per controllare i
muscoli. È un programma di esercizi che si concentra sui muscoli posturali,
cioè quei muscoli che aiutano a tenere il corpo bilanciato e sono essenziali a
fornire supporto alla colonna vertebrale. Il metodo è indicato anche nel campo
della rieducazione posturale.”), questo Tribunale si limita a ricordare che,
per costante giurisprudenza federale, se un assicurato frequenta un corso o uno
studio durante il periodo di disoccupazione (senza che le condizioni degli art.
59.
segg. LADI siano adempiute), egli può essere ritenuto idoneo al collocamento
se emerge in maniera univoca che egli sia disposto a interrompere
immediatamente la formazione (ed è in grado di compiere ciò), adempiendo
contestualmente i suoi obblighi di ricerche di occupazione, e accettare un
impiego. Le esigenze poste rispetto alla disponibilità e alla flessibilità sono
più elevate se l'assicurato segue corsi di sua spontanea iniziativa e a proprie
spese. Egli è tenuto di continuare le ricerche d'impiego in maniera
soddisfacente dal profilo qualitativo e quantitativo nonché essere disposto a
interrompere in ogni momento il corso. A tal proposito occorre valutare questi
aspetti in maniera obiettiva, le dichiarazioni dell'assicurato non essendo
sufficienti (DTF 122 V 265 consid. 4 pag. 266).
In una sentenza 8C_704/2014 dell’8 gennaio 2015
l’Alta Corte ha così concluso che un assicurato, che stava seguendo una
formazione a proprie spese, non era totalmente disponibile per una nuova occupazione,
rilevando:
" L'idoneità al
collocamento deve essere ammessa con molto riserbo,
quando,
a causa di obblighi o circostanze personali, un assicurato desidera esercitare
un'attività lucrativa unicamente in momenti determinati della giornata o della
settimana. Un disoccupato deve essere ritenuto inidoneo al collocamento quando
una limitazione troppo estesa nella scelta dei posti di lavoro rende molto
incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 112 V 326 consid. 1a pag.
327; cfr. anche sentenza 8C_679/2011 del 16 agosto 2012 consid. 4.2). A fronte
dei fatti accertati, non manifestamente inesatti, basati su di un curricolo di
studio a tempo pieno, il Tribunale cantonale poteva concludere senza violare il
diritto federale per un'inidoneità nel primo periodo e per un'inidoneità con
disponibilità al 40% nel secondo periodo."
Alla luce della giurisprudenza federale appena
ricordata, il rifiuto di partecipare al programma d’occupazione per il motivo
da lei indicato avrebbe semmai potuto comportare per l’assicurata il rifiuto
totale o parziale dell’indennità di disoccupazione per carenza di uno dei
presupposti fondamentali del diritto (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.f LADI), invece
di una semplice sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione (cfr.
doc. III, pag. 6).
In conclusione, poiché il programma di occupazione
rispettava il requisito dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.; DLA
1999.
N. 9, consid. 2b, pag. 46), RI 1 avrebbe dunque dovuto accettarlo senza
indugio (cfr. STF 8C_202/2008,8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 consid. 5), ciò
che ella non ha invece fatto.
A ragione dunque l’amministrazione ha così deciso di
infliggerle una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
Siccome anche l’entità della sanzione (21 giorni di
sospensione) si rivela proporzionata alla gravità della colpa, la decisione su
opposizione del 13 febbraio 2015 deve essere confermata.”
2.5
In una sentenza
8C_577/2011 del 31 agosto 2012 il Tribunale federale ha confermato la
sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per 21 giorni,
contrariamente al parere del Tribunale cantonale che l’aveva ridotta a 7 giorni,
inflitta dall’amministrazione ad un assicurato, con formazione universitaria in
informatica di gestione e con esperienze professionali come informatico,
giornalista e traduttore, e che aveva rifiutato un programma d’occupazione
presso un'associazione specializzata nel riciclaggio, con la funzione di
operaio addetto alla pulizia dei locali.
Secondo l'Alta
Corte la volontà del legislatore di non tenere conto della formazione e delle
qualifiche professionali nel contesto dei programmi d’occupazione è chiara per
cui non è possibile invocare questo argomento per ridurre l’entità della
penalità.
Vista
l’importanza di questa sentenza federale, che risponde sostanzialmente alle
critiche, di carattere generale, dell’assicurato riguardo all’assegnazione di un
programma d’occupazione che non gli permette di sfruttare al meglio le
conoscenze di cui dispone, è utile in questa occasione riprodurre integralmente
le considerazioni del Tribunale federale:
" 3.1 La juridiction cantonale a considéré qu'en refusant, sans motif
justificatif, de participer à un programme d'emploi temporaire organisé par une
institution à but non lucratif (art. 64a al. 1 let. a LACI) et qui convenait à
son âge, à sa situation personnelle et à son état de santé (art. 16 al. 2 let.
c en liaison avec l'art. 64a al. 2 LACI), l'assuré était passible d'une
suspension de son droit à l'indemnité pour inobservation des instructions de
l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI). Cependant, selon l'autorité
précédente, ce refus ne constituait pas une faute de gravité moyenne, comme
l'avait admis le SPE, mais une faute légère justifiant une suspension d'une
durée de 7 jours au lieu de 21 jours. La juridiction cantonale a constaté que
le programme d'emploi temporaire assigné concernait un poste d'ouvrier
nettoyeur de locaux qui pouvait être exercé par une personne n'ayant pas suivi
de scolarité, avec des connaissances de base en français ou en allemand. Selon
les premiers juges, ce programme ne correspondait pas tout à fait au profil de
l'assuré qui est au bénéfice d'une formation universitaire en informatique de
gestion et qui avait notamment exercé des activités d'informaticien, de
journaliste, de traducteur auprès de l'Office des juges d'instruction et, dans
le cadre d'un précédent programme d'emploi temporaire, d'animateur en accueil
extrascolaire pour le compte de Y.________. En outre, ce programme d'emploi
temporaire au service d'une entreprise spécialisée dans le recyclage avait été
assigné par sa nouvelle conseillère en placement qui lui avait abruptement
enjoint de suivre ce programme moins valorisant en réaction à un premier
entretien qui se serait plutôt mal déroulé. Par ailleurs, la juridiction
précédente a retenu que le comportement de l'assuré démontrait un certain
respect non seulement des règles de l'assurance-chômage mais aussi de ses
institutions, dans la mesure où l'intéressé avait immédiatement fait des
démarches préalables pour tenter de faire comprendre à l'organisateur de la
mesure litigieuse et au médiateur de l'assurance-chômage son intention de
refuser de participer à cette mesure. Du reste, l'assuré avait toujours
effectué ses recherches d'emploi avec sérieux et donné satisfaction à ses
anciens employeurs. Enfin, selon les premiers juges, il n'est pas établi que
son refus ait eu pour effet de prolonger indûment le chômage, du moment que
l'intéressé a retrouvé un emploi le 1er septembre 2008, ce qu'il n'aurait pas
pu faire s'il avait suivi le programme litigieux qui devait prendre fin ce
jour-là.
3.2
3.2.1
Le recourant se plaint d'une violation des
art. 17 al. 3 let. a et 30 al. 1 let. d LACI, ainsi que de l'art. 45 al. 3 let.
b OACI. Il fait valoir que les circonstances retenues par la juridiction
cantonale ne doivent pas être prises en compte pour évaluer la gravité de la
faute. En particulier, le fait que l'assuré a toujours observé scrupuleusement
les règles de l'assurance-chômage et qu'il a mis un terme au chômage le 1er
septembre 2008 ne constitue pas des facteurs de diminution de la gravité de la
faute.
3.2.2
La durée de la suspension du droit à l'indemnité
de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du
principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n.
855.
p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème
(indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un
instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la
sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les
différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles
d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances
- tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances
personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de
l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son
droit à des prestations (cf. p. ex. DTA 2006 n. 20 p. 229 [C 285/05] consid. 2;
arrêt 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). En revanche, la durée effective
du chômage ne constitue pas un critère d'évaluation de la gravité de la faute
(DTA 1999 n. 32 p.184 [C14/97]).
La quotité de la suspension du droit à l'indemnité
de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir
d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance
uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de
manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif
("Ermessensüberschreitung") ou négatif
("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé
("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (arrêt 8C_33/2012 du 26 juin 2012
consid. 2.2; arrêt 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640 mais dans SVR 2008 ALV n° 12 p. 35). Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir
d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de
pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales
applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction
de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et
le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références). Commet un excès positif de son
pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi
l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en
adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le
cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère
qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation,
ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir
d'appréciation (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les références).
3.2.3
En l'espèce, la juridiction cantonale a motivé
la réduction de la quotité de la suspension du droit à l'indemnité compte tenu
notamment de la durée effective du chômage, laquelle ne constitue toutefois
pas, selon la jurisprudence précitée, un critère d'évaluation de la gravité de
la faute pertinent pour fixer la durée de la suspension du droit à l'indemnité.
Dès lors, dans la mesure où l'autorité s'est fondée sur une considération qui
manque de pertinence, on doit admettre qu'il y a abus du pouvoir
d'appréciation.
En outre, en ce qui concerne les programmes d'emploi
temporaire organisés par des institutions à but non lucratif au sens de l'art. 64a
al. 1 let. a LACI, l'art. 64a al. 2 LACI renvoie à l'art. 16 al. 2 let. c LACI,
selon lequel n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de
l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la
situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. Ainsi, le législateur a
renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l'art. 16 al. 2 let. a
et b et let. d à i LACI. En particulier, il n'est pas nécessaire que les
programmes d'emploi temporaire en question tiennent raisonnablement compte des
aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16
al. 2 let. b LACI). Aussi ne convient-il pas d'aller contre la volonté du
législateur en tenant compte de ce critère dans l'appréciation de la faute pour
réduire la durée de la suspension du droit à l'indemnité. Dans ces conditions,
on peut laisser indécis le point de savoir si la juridiction cantonale était
fondée à considérer que l'intimé est au bénéfice d'une formation universitaire,
ce qui est contesté par le recourant.
Quant à la circonstance que le programme d'emploi
temporaire en question aurait été assigné par la nouvelle conseillère en
placement en réaction à un entretien qui se serait mal déroulé, elle ne permet
pas de s'écarter de l'évaluation de la faute opérée par l'administration, dans
la mesure où elle repose sur une simple présomption posée par la juridiction cantonale.
3.2.4
Vu ce qui précède, trois des critères retenus
par la juridiction cantonale pour justifier la réduction de la quotité de la
suspension du droit à l'indemnité de chômage dans le cas d'espèce ne sont pas
pertinents. Il apparaît ainsi que l'autorité cantonale a exercé son pouvoir
d'appréciation de manière contraire au droit. Le recours est ainsi bien
fondé."
In un'altra sentenza
8C_265/2012 del 16 aprile 2013 il Tribunale federale ha confermato la sanzione
di 25 giorni inflitta ad un assicurato che aveva rifiutato un programma
d'occupazione quale giurista ed ha sottolineato che:
" (…)
4.1
En ce qui concerne les programmes d'emploi
temporaire organisés par des institutions à but non lucratif au sens de l'art.
64a al. 1 let. a LACI, l'art. 64a al. 2 LACI renvoie à l'art. 16 al. 2 let. c
LACI, selon lequel n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de
l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la
situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. Ainsi, le législateur a
renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l'art. 16 al. 2 let. a
et b et let. d à i LACI. En particulier, il n'est pas nécessaire que les
programmes d'emploi temporaire en question tiennent raisonnablement compte des
aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16
al. 2 let. b LACI; cf. arrêt 8C_577/2011 du 31 août 2012 consid. 3.2.3).
En l'espèce, le programme d'emploi temporaire
satisfaisait pleinement aux conditions de l'art. 16 al. 2
let. c LACI, ce que le recourant ne conteste pas, et l'on peut ainsi laisser
indécis le point de savoir si le programme d'emploi temporaire correspondait à
sa formation et son expérience professionnelles. (…)"
Al riguardo il TCA si
limita ad aggiungere che l’ordinamento in materia, regolato da una legge
federale (e precisamente l’art. 64a cpv. 2 LADI ), non può essere validamente
contestato in quanto tale poiché vincola le autorità giudiziarie (cfr. art. 190
Cost.; STF 9C-294/2011 del 24 febbraio 2012; STF 8C_63/2013 del 2 aprile 2013;
STF 8C_1039/2012 del 18 aprile 2013).
Sta semmai al legislatore,
se lo riterrà opportuno, modificare la norma in questione (cfr. DTF 137 V 82
consid. 5.3), inserendo ulteriori criteri per determinare l’adeguatezza di un
programma d’occupazione (a proposito delle critiche formulate alla concezione
attuale cfr. B. Rubin, op.cit., pag. 628-629).
Il TCA ricorda inoltre che
inizialmente, e cioè nella LADI del 25 giugno 1982, dovevano essere rispettate
tutte le condizioni dell'art. 16 cpv. 1 (oggi: 16 cpv. 2) LADI
(cfr. D. Cattaneo, "Les mesures preventives et de réadaptations de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, pag. 518-524).
In una sentenza pubblicata
in DLA 1987 pag. 36 seg. l'Alta Corte si era così espressa a proposito del
rispetto dell'art. 16 cpv. 1 (oggi: 16 cpv. 2) lett. b LADI:
" Il est jurisprudence constante qu'en période de chômage, le fait
qu'un emploi offert ne correspond ni aux qualifications ni aux vœux professionnels
d'un assuré n'autorise pas ce dernier à le refuser, à titre d'occupation
temporaire ou transitoire, sous prétexte qu'il ne s'agit pas d'un travail
convenable (Stauffer, op. cit. et le arrêts cités). Il en va de même de la
circonstance que l'activité temporaire doit être exercée dans une profession ou
un secteur économique différents de ceux où l'assuré avait travaillé avant
l'apparition de son chômage (DTA 1977 N° 10 p. 37). N'est dès lors pas
déterminante l'allégation du recourant selon laquelle il a une formation de
programmeur et est apte davantage à l'exercice d'un travail intellectuel que
manuel. A cet égard, on relèvera du reste que le travail qu'il a exercé en
dernier lieu n'avait pas un caractère intellectuel marqué, ainsi que cela
ressort de la description qui en es faite par son ancien employeur, pas plus
d'ailleurs que son emploi précédent de chauffeur-magasinier.
Certes, les principes précités ne doivent-ils pas
conduire à faire preuve d'une rigueur excessive dans certains cas d'espèce. Dans
ce domaine également, il convient en effet de respecter le principe de
proportionnalité qui requiert de la part de l'Etat, entre les moyens et le
buts, un rapport pertinent, adéquat, convenable (ATF 111 V 320 consid. 4 et les
références). Cependant, dans le cas particulier, on constate que le recourant
semble éprouver beaucoup de difficultés è retrouver un emploi, en partie a
cause de difficultés linguistiques que l'assurance-chômage a toutefois
contribué à atténuer en finançant les cours de langues suivis par l'assuré.
Dans ces conditions, il est compréhensible que
l'office communal du travail lui ait assigné un emploi temporaire dans le cadre
d'un programme d'occupation de chômeurs, ce qui constitue précisément l'une des
mesures prévues par la loi pour combattre le chômage (art. 72 LACI). On
relèvera du reste qu'il est dans l'intérêt d'un assuré dont le chômage se
prolonge d'occuper un tel emploi temporaire, car cela prolonge d'autant les
limites de délai-cadre de la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI) et donc
aussi la durée de l'indemnisation (art. 27 LACI)."
La seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995, che ha voluto
conferire una primaria importanza agli aspetti preventivi e reintegrativi,
aveva introdotto un art. 72a cpv. 1 LADI nel quale veniva riconosciuto il
diritto dell'assicurato ad ottenere un'occupazione temporanea nell'ambito di un
programma d'occupazione, applicando tuttavia il principio della sussidiarietà
("l'assicurato che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 60 capoverso
1.
lettera b ha diritto, entro il termine quadro per la riscossione delle
prestazioni, ad un'occupazione temporanea se non è possibile assegnargli
un'occupazione adeguata e non si rivelino opportuni altri provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro").
Al capoverso
2.
dell'art. 72a il legislatore aveva poi ristretto i criteri che tale programma
d'occupazione deve essere rispettato per poter essere imposto ad un assicurato
("per l'assegnazione di un'occupazione temporanea ai sensi dell'articolo
72.
capoverso 1 valgono per analogia i criteri dell'occupazione adeguata
conformemente all'articolo 16 capoverso 2 lettera c; se si tratta di
occupazione temporanea ai sensi dell'articolo 72 capoverso 2, valgono i criteri
di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e, f, g, h"; sul tema cfr.:
D. Cattaneo, "I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro nella legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI)” in Il Ticino e il diritto.
Ed. CFPG, Lugano 1997 pag. 231 seg. 248: "vi è da domandarsi se questo
livello di protezione è realmente sufficiente o se non sarebbe stato meglio
esigere che l'occupazione temporanea soddisfi tutti i criteri dell'art.
16.
cpv. 2 LADI").
La terza
revisione della LADI ha rimodellato i provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro abrogando l'art. 72a ed introducendo l'art. 64a relativo ai
provvedimenti d'occupazione (cfr. consid. 2.1).
In
quell'occasione sono stati mantenuti all'art. 64a cpv. 2 LADI i criteri
dell'art. 72a cpv. 2 LADI. È sparito formalmente dalla legge il riferimento al
principio di sussidiarietà (cfr. B. Rubin, op.cit., pag. 628-629 e nota 1955).
In
tale contesto è pure utile sottolineare che, come già rilevato dall'Alta Corte
nella sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999,
in un caso ticinese, J. Chopard sostiene che il vecchio art. 72a cpv. 2 LADI
(e di conseguenza anche l'attuale 64a cpv. 2 LADI) è in contrasto con l'art. 21
della Convenzione n. 168 dell'OIL concernente la promozione dell'impiego e la
protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 ratificata dal Consiglio
federale il 17 ottobre 1990 e entrati in vigore per la Svizzera il 17 ottobre
1991.
(al riguardo cfr. D. Cattaneo, op.cit., pag. 193 seg.).
Questa
autrice ("Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung". Ed.
Schultess Polygraphischer Vorlag, Zurigo 1998) si è al riguardo così espressa:
" Dagegen sind die herabgesetzten Anforderungen an die Zumutbarkeit
bei vorübergehenden Beschäftigungen im Sinne einer arbeitsmarktlichen Massnahme
völkerrechtlich nicht haltbar. Sie genügen den Mindestanforderungen von Art. 21
Ziff 2 Üb. Nr. 168 der IAO nicht. Diese Bestimmung kennt keine Einschränkungen
der Zumutbarkeit bei vorübergehender Beschäftigung. Die Zumutbarkeit ist
deshalb auch in diesem Fall mindestens unter den in Art. 21 Ziff. 1 Üb. Nr. 168
der IAO festgehaltenen Gesichtspunkten zu würdigen. Art. 72a Abs. 2 AVIG ist in
diesem Punkt völkerrechtswidrig."
(pag. 88)
e
" Für die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung i.S.v. Art. 72
Abs. 1 AVIG müssen gestützt auf Art. 21 Ziff. 2 Üb Nr. 168 der IAO neben Art.
16.
Abs 2 lit. c AVIG mindestens auch die folgenden Gesichtspunkte
mitberücksichtigt werden: Dauer der Tätigkeit in ihrem früheren Beruf;
erworbene Erfahrung; Dauer der Arbeitslosigkeit; Gegebenheiten des
Arbeitsmarktes; ob die Beschäftigung als unmittelbare Folge einer auf eine
laufende Arbeitsstreitigkeit zurückzuführende Arbeitseinstellung frei ist.
Für die Zuweisung einer vorübergehenden
Beschäftigung i.S.v. Art. 72 Abs 2 AVIG müssen gestützt auf Art. 21 Ziff. 2 Üb.
Nr. 168 der IAO neben Art. 16 Abs. 2 lit. c, e, f, g und h AVIG Mindestens auch
die folgenden Gesichtspunkte mitberücksichtigt werden: Dauer der Tätigkeit in
ihrem früheren Beruf; erworbene Erfahrung; Dauer der Arbeitslosigkeit;
Gegebenheiten des Arbeitsmarktes." (nota 426)
Infine, per
quel che concerne il nostro Cantone, la questione dei programmi d'occupazione è
stata oggetto di un'interrogazione del 26 aprile 2012 n. 123.12 (Maruska
Ortelli). "Cooperativa Clic con sede a Porza" e di un'interrogazione
dell'8 maggio 2012 n. 131.12 (Orlando Del Don e cof. per il Gruppo UDC).
"La riqualifica e la formazione impartite ai disoccupati. Oneri pubblici
per corsi discutibili e "inutili"?" alle quali il Consiglio di
Stato ha risposto il 12 settembre 2012 (numero 4939).
Un’altra
interrogazione n. 71/18 “Gli Uffici regionali di collocamento sono al passo con
il mercato del lavoro?” è stata depositata l’8 maggio 2018 di Tiziano Galeazzi
e confirmatari.
2.6
Nell’evenienza
concreta emerge dagli atti dell’incarto che RI 1, nato nel 1977, si è
annunciato in disoccupazione dal 1° settembre 2016 a causa di una riduzione
delle ore di lavoro di insegnamento quale docente di informatica, ed è alla
ricerca di un lavoro a tempo pieno quale formatore informatico + docente informatico
(senza abilitazione), consulente assicurazione, consulente informatico,
informatico di gestione, tutte le professioni che può svolgere.
Egli ha precisato
di lavorare al momento al giovedì e venerdì (cfr. doc. 4 pag. 7).
Nel Curriculum Vitae figurano
in particolare le seguenti indicazioni:
" (…)
dal
2015.
– attualmente __________, società attiva nel campo dell’abbigliamento
dal
2008.
– attualmente Docente di informatica presso __________ presso il __________
di __________ e __________ di __________.
Nel 2010 aggiunta la
mansione __________ (__________). Dal 2012 Formatore in __________. (…)”
(Doc. 5)
Il 6 settembre 2016 l’URC
di __________ ha chiesto alla Sezione del lavoro di verificare l’idoneità al
collocamento dell’assicurato (doc. 6/6).
RI 1 è stato sentito il 12
ottobre 2016. In quell’occasione è stato allestito un verbale, pure
sottoscritto dall’assicurato, del seguente tenore:
" Fino al
31.08.2016
ho lavorato a tempo parziale (85%) presso il __________ e il __________.
Mi sono iscritto in disoccupazione dal 01.09.2016 a causa della
riduzione delle ore d'insegnamento presso il __________ (cfr. lettera del
31.05.2016
in vostro possesso).
Dal 01.09.2016 continuo a lavorare nelle due Scuole menzionate ad
una percentuale totale del 32%, il giovedì mattina e venerdì mattina.
Dal 21.09.2015 sono iscritto a registro di commercio in qualità di
socio e gerente con diritto di firma individuale della ditta __________.
Al momento questa società è ancora in Start up, ho investito fr.
20'000., per la costituzione, utilizzati per l'acquisto di merce, creazione
sito web, lavori di grafica e la creazione del video per la raccolta fondi.
I lavori di sviluppo dell'attività sono stati eseguiti
principalmente durante le vacanze scolastiche.
L'attività viene svolta da casa dove ha sede la Sagl.
Ad oggi ci sono stati alcuni contatti con potenziali clienti, ma
non è stato stipulato alcun contratto e non c'è stata fatturazione, solo costi.
Il sito Web è attivo ma al momento è possibile acquistare la merce
unicamente tramite Pay Pal.
Al momento non sono ancora state fatte delle vendite online.
Sono alla ricerca di un lavoro dipendente a tempo parziale o a
tempo pieno.
Sono disposto ad abbandonare l'attuale occupazione a tempo
parziale come docente per un'occupazione migliore come dipendente anche in
altri settori.
Sono disposto a seguire i provvedimenti inerenti il mercato del
lavoro assegnati dall'URC (corsi, POT o altro) compatibilmente alla mia attuale
attività di docente.
Sono informato che qualsiasi attività lavorativa svolta deve
essere annunciata alla Cassa di disoccupazione per l'eventuale conteggio quale
guadagno intermedio.” (Doc. 6/2)
Il 14 ottobre 2016 la
Sezione del lavoro ha deciso che l’assicurato è “ritenuto idoneo al
collocamento dal 1° settembre 2016 con disponibilità sul mercato del lavoro al
100%”, sulla base delle seguenti considerazioni:
" Nel caso
in esame, dalla documentazione a disposizione e dalle dichiarazioni rese
dall'assicurato, rileviamo che l'interessato fino al 31.08.2016 ha lavorato .a
tempo parziale (85%) presso il __________ e il __________. A causa della
riduzione delle ore d'insegnamento presso il __________ si è iscritto in
disoccupazione alla ricerca di un lavoro dipendente a tempo parziale o a tempo
pieno.
Dal 21.09.2015 l'assicurato risulta iscritto a registro di
commercio in qualità di socio e gerente con diritto di firma individuale della
ditta __________ con sede presso il suo domicilio privato. Per la costituzione
della società l'assicurato ha investito un capitale di fr. 20'000.-, utilizzato
in seguito per l'acquisto di merce, la creazione del sito Web, lavori di
grafica e la creazione del video per la raccolta di fondi. I lavori di sviluppo
dell'attività sono stati eseguiti principalmente durante le vacanze scolastiche.
Allo stato attuale, la società non ha stipulato contratti di collaborazione,
non c'è ancora stata fatturazione e nessuna vendita online.
Considerato che l'assicurato ha ribadito la sua volontà di trovare
un lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale, preso atto che al
momento la ditta __________ non ha attività che possa ostacolare l'assicurato
nella ricerca di un lavoro dipendente, lo scrivente Ufficio ritiene il signor RI
1.
idoneo al collocamento dal 01.09.2016 con disponibilità sul mercato del
lavoro al 100%.
Ricordiamo all'assicurato l'obbligo d'informazione in merito a
qualsiasi modifica della situazione in relazione alla ditta __________ e alla
sua disponibilità al collocamento, inoltre qualsiasi attività lavorativa svolta
dovrà essere annunciata alla Cassa di disoccupazione per l'eventuale conteggio
quale guadagno intermedio.” (Doc. 6)
Il 12 dicembre 2016 la
consulente del personale dell’URC di __________ __________ ha assegnato
all’assicurato un Programma d’Occupazione Temporanea (POT) presso __________
dal 19 dicembre 2016 al 18 aprile 2017.
Il 19 dicembre 2016 alle
ore 15oo l’assicurato ha avuto un colloquio con la sua consulente
del personale e __________ dell’URC di __________ nel corso del quale gli è
stato spiegato che i “POT finanziati dall’AD hanno lo scopo di facilitare
l’integrazione e reintegrazione rapida e duratura degli assicurati e non deve
perseguire alcun altro obiettivo diverso dall’integrazione o dalla
reintegrazione degli assicurati” (doc. 9).
Il 20 dicembre 2016 la
coordinatrice del POT __________ ha inviato all’assicurato uno scritto del
seguente tenore:
" Ci risulta
che lei dovrebbe partecipare ad un programma occupazionale presso la __________
dal 19.12.2016; a partire da oggi e fino al 30 di dicembre 2016 la sua assenza è
ingiustificata.
La informiamo che se non ci verranno forniti dei documenti o delle
motivazioni valide che giustificano la non partecipazione alla misura, la sua
assenza sarà considerata ingiustificata e inoltre ci riserviamo il diritto di
sospendere il POT).” (Doc. 11)
Lo stesso giorno
l’assicurato ha inviato ai rappresentati URC di __________ uno scritto del
seguente tenore:
" Dopo aver
ragionato attentamente sulla questione informo il vostro ufficio che,
purtroppo, ho deciso di abdicare il POT in questione.
Il periodo “caldo” della fine della scuola, soprattutto la __________
di __________, con scadenze imperative entro venerdì, non mi permette di
iniziare il POT assegnatomi senza mettere a rischio la mia qualità
professionale nei modi e nei tempi indicati.
Ho apprezzato molto sia l’ambiente di lavoro di __________ a __________
e sia il personale che ho avuto il piacere di conoscere (Signora __________ e __________),
nonché l’incontro chiarificatore avuto ieri pomeriggio presso il suo ufficio.
Nell’attesa di potervi incontrare nuovamente colgo l’occasione per
porgere a voi i miei migliori auguri di buone feste e ottimi propositi per
l’anno 2017.” (Doc. 10)
Il 9 gennaio 2017 __________
ha invitato nuovamente l’assicurato a giustificare la sua assenza entro il 13
gennaio 2017, specificando che in caso contrario sarebbe stata richiesta la
sospensione immediata del programma (cfr. doc. 13)
Con decisione del 17
gennaio 2017 l’URC di __________ ha stabilito che il programma d’occupazione è
stato interrotto il 17 gennaio 2017 (cfr. doc. 14).
2.7
Chiamato a pronunciarsi sul
ricorso dell’assicurato il TCA constata innanzitutto che l’assicurato di fatto ha
rinunciato a partecipare (“ho deciso di abdicare”) al POT che gli è stato
assegnato (sul tema cfr. consid. 2.2).
Questo
Tribunale ricorda poi che, secondo la giurisprudenza, spetta ai
consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono i provvedimenti
più idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI;
art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA
38.2009.90
del 21 gennaio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA
38.2007.8
del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C
121/92 del 13 maggio 1993).
Inoltre e soprattutto,
questa Corte sottolinea che, trattandosi di programma d'occupazione in
istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo, il legislatore non ha
voluto che si tenga conto di tutti i criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI,
ma soltanto quello dell'art. 16 cpv. 2 lett. c (cfr. art. 64a cpv. 2 LADI; STF
8C_878/2008 del 25 giugno 2009; STF 8C-577/2011 del 31 agosto 2012 e STF
8C_265/2012 del 16 aprile 2013).
Nella presente
fattispecie, il TCA ritiene che nè gli impegni di carattere professionale nè
quelli di carattere familiare, erano tali da impedire all’assicurato di
iniziare il POT, che contemplava peraltro un grado di occupazione al 50%.
Per quel che riguarda il
primo aspetto, se è vero che lo svolgimento di un’attività lucrativa che
permette di conseguire un guadagno intermedio ha la priorità su un
provvedimento inerente al mercato del lavoro (cfr. D. Cattaneo, “Alcuni compiti
degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza”.
Appunti Sociali fascicolo
n. 3. Ed. OCST 2000 pag. 91-92), è altrettanto vero che gli orari del programma
avrebbero potuto essere concordati (ad esempio tramite un congedo di ore o,
eventualmente di giorni) con la responsabile dello stesso in modo tale da
permettergli pure di dedicarsi, ai compiti che gli incombevano come docente a
tempo parziale, che oltretutto sarebbero stati limitati ad un breve periodo
(cioè fino al 23 dicembre 2016).
In tale contesto la
responsabile del programma d’occupazione, prima di richiedere, il 16 gennaio
2017, la sospensione del programma d’occupazione “in modo da poter aprire una
nuova postazione per altre persone” (cfr. doc. 14) aveva chiesto in due
occasioni (il 19 dicembre 2016 e il 9 gennaio 2017) all’assicurato di
giustificare la sua assenza ai primi giorni del POT.
D’altra parte, per quel
che riguarda gli oneri familiari (occuparsi della figlia, in quanto la sua compagna
aveva iniziato una formazione), questo Tribunale si limita a ricordare che,
l’assicurato, essendo stato dichiarato idoneo al collocamento per un’attività a
tempo pieno (a differenza della sentenza federale citata al consid. 2.4, nella
quale l’assicurata cercava un’occupazione al 25%) doveva organizzarsi in modo
tale da poter provvedere alla custodia della figlia in caso di reperimento di
un’occupazione o di partecipazione ad un provvedimento inerente al mercato del
lavoro.
In simili condizioni
questo Tribunale deve concludere che il POT assegnato al ricorrente era
adeguato e avrebbe dunque dovuto essere da lui accettato. Non avendolo fatto
egli deve essere sanzionato sulla base dell’art. 3 cpv. 1 lett. d LADI.
Siccome anche l’entità
della sanzione (24 giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla gravità
della colpa, la decisione su opposizione del 12 gennaio 2018 deve essere
confermata.
2.8
L’assicurato ha proposto
nuovi mezzi di prova (deposizione di __________, cfr. consid. 1.6.).
Considerato
che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il
proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione di ulteriori prove
non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione
della vertenza.
Di
conseguenza la richiesta di prove deve essere respinta.
A tale proposito va
rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,
in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017; STF 9C_582/2017 del 14 novembre
2017; STF 9C_68/2017 del 18 aprile 2017; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF
9C_469/2011 del 18 giugno 2012; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9;
STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.
5.3
; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 1),
senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti