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38.2018.10

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 giugno 2018Italiano63 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti relativi ad una sanzione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI

sono adempiuti.” (Doc. A19)

1.2. Contro la citata decisione su

opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale

postula l’annullamento della sanzione e rileva in particolare:

" (…) Ad

inizio settembre 2016 sono costretto ad iscrivermi in disoccupazione in

quanto tutti gli sforzi profusi hanno avuto poco successo. Contatto l'avvocato __________,

avvocato presso il sindacato __________ per intentare causa all'__________ ma

scelgo di abdicare a causa delle possibili e probabili conseguenze (perdita

certa del lavoro di docente, per sempre, in cambio di un verdetto incerto).

Resto con un guadagno intermedio nella speranza di trovare altre ore per il

prossimo ciclo scolastico (v. allegato 10).

I fatti dall'iscrizione in disoccupazione

L'URC è stato messo al corrente di quanto sopra durante il

colloquio d'entrata (ribadito poi anche al capogruppo durante il colloquio del

19.12).

II 14 Ottobre la sezione del lavoro decide che l'azienda in

startup non costituisce un ostacolo nella ricerca di un posto di lavoro (v.

allegato 11).

Al colloquio del 6 dicembre mi viene imposto di

interrompere le ricerche nell'ambito fiduciario malgrado ho ottenuto un diploma

di impiegato di commercio. La consulente propone un Provvedimento inerente al

Mercato del Lavoro (in seguito PML, vedi allegato 12) e più in dettaglio un

corso per ottimizzare le ricerche di lavoro (utile e riutilizzabile anche sul

piano professionale presso __________). Nessun corso mi venne assegnato in

quanto incompatibile con la mia griglia oraria rispetto al lavoro intermedio.

(v. allegato 13, rapporto colloquio 10 ottobre, v. allegato 14 rapporto

colloquio 6 dicembre)

Il 13.12.2016 vengo informato per lettera dell'assegnazione

ad un POT presso __________ di __________ (v. allegato 15).

Il 15.12, dopo il lavoro intermedio, consegno tramite

raccomandata a mano il ricorso per le spese che dovrò sostentare in quanto mia

figlia ha da poco compiuto 3 anni e la mia compagna è iscritta per una

formazione di base con inizio 10.1.2017. In quell'occasione chiedo colloquio

con il capogruppo, appuntamento fissato per il 19.12.2016. Nella missiva ben

chiaro come il provvedimento mi sia stato imposto e non proposto (v. allegato 16).

19.12 ore 9:00 inizio il POT presentandomi presso __________

di __________, conosco l'organizzatrice del corso, signora __________. In

conclusione mi invita a parlare con il capogruppo e spiegare la situazione

convinta che il buon senso abbia la meglio.

19.12 ore 15:00 incontro il capogruppo e la consulente a

colloquio. Chiedo delucidazioni in merito all'assegnazione del POT e più

precisamente come il POT in questione, con un'attività di data-entry (ossia

l'inserimento in Excel di titoli di film presenti nella videoteca) possa

migliorare la mia idoneità al collocamento. In conclusione l'assegnazione al

POT resta invariata in quanto non possibile modificarlo a posteriori.

20.12 Rinuncio al POT per questioni professionali (e non

per "questioni familiari" come invece sostenuto nella Decisione su

opposizione del 12.1.2018, pto 4) e informo tutti gli interessati in maniera

chiara e comprensibile tramite mail (v. allegato 17) alla quale non ho mai

ricevuto risposta.

Assecondare una decisione o una situazione sbagliata significa

accettarla e rendersi partecipi. Per questa ragione scelsi di attendere la

sanzione, ergere di fronte ad un giudice e ricorrere.

Durante la mattina del 20.12 la gentile signora Lurati mi telefona

dicendomi quale sarà la prassi da parte di __________ imposta dall'URC, ma si

dice nuovamente fiduciosa nei confronti dell'ufficio giuridico e in una loro

presa di posizione.

Conclusioni

Dall'iscrizione per la riscossione dei giorni di diritto presso

l'assicurazione disoccupazione (attraverso una disoccupazione parziale), la mia

condotta è sempre stata corretta, puntuale e con spirito costruttivo ad ogni

incontro.

I PML sono obbligatori se migliorano l'idoneità al collocamento

(art. 17 cap 3a LADI: "...L'assicurato è obbligato a partecipare a

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la

sua idoneità al collocamento...".

La decisione emessa il 12.12 si è basata su una svista da entrambe

le parti inerente al diploma di commercio ottenuto nel lontano 1996. Le mie ricerche

in ambito fiduciario furono ritenute "non qualitative"

arbitrariamente (art. 17 LADI, v. allegato 14 citato).

La decisione di convertire il PML da un corso ad un POT è stata

presa senza coinvolgere il sottoscritto ma soprattutto senza tener conto del

mio stato psicofisico, messo a dura prova nel periodo precedente, aggravando

quindi una situazione già precaria e complicata. L'URC ha semplicemente

informato a posteriori il sottoscritto con tutte le clausole, particolarità e

obblighi che un POT comporta.

In aggiunta il POT prefigge l'obiettivo: (v. allegato 12 citato,

pag 22) "... RIMANERE ATTIVI" quindi non di supporto a chi è da 3

mesi in disoccupazione con un guadagno intermedio.

La modalità operativa è in contrasto con gli obblighi del consulente

URC che (v. allegato 18, Indicazioni generali d'iscrizione all'Ufficio

regionale di collocamento, pagina 4) "propone, quando possibile,

offerte per posti di lavoro, provvedimenti del mercato del lavoro

(PML) consulenze specialistiche [...]"

Propone, ossia fornisce a qualcuno indicazioni di ciò che si

vorrebbe fare.

La "proposta" è quindi vincolante per poter offrire dei

PML trasparenti, efficaci e a supporto dell'assicurato atti a migliorare un

ricollocamento (art 7 LADI). La proposta del corso è vincolante al corso stesso

o similare ma non ad un PML con natura, tempi e scopi diversi.

È inoltre usuale "proporre" per "creare un

rapporto chiaro e trasparente" (v. allegato 18 citato) ed

evitare che PML siano intesi e utilizzati come strumenti punitivi di libero

arbitrio del funzionario cantonale, difeso poi in disputa, ad ogni costo, dal

sistema stesso. (…)” (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 6

marzo 2018 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…) Gli

argomenti del ricorrente, riguardanti le problematiche avute sul posto di

lavoro, benché comprensibili, non sono tuttavia pertinenti e non permettono di

giustificare il rifiuto dello stesso di partecipare alla misura in parola.

In merito alla censura del ricorrente, riguardante la decisione

dell'URC d'assegnarlo al POT senza tener conto del proprio stato psicofisico

(cfr. p.to 4 ricorso), si constata che tale argomento non risulta essere

supportato da alcuno riscontro oggettivo e non può pertanto giustificare il

rifiuto della misura in oggetto.

La circostanza che l'URC, in un primo momento ha ritenuto di non

assegnare un provvedimento del mercato del lavoro all'interessato (doc. 6/4),

non poteva precludere ogni scelta futura da parte dello stesso URC, che a

dicembre 2016, ha invece valutato e ritenuto, d'inserire il ricorrente nella

misura in parola.

Si contestano inoltre gli argomenti del ricorrente, riguardanti le

modalità di assegnazione del POT e si ribadisce che il consenso

dell'interessato o una discussione particolareggiata prima dell'assegnazione

non è una condizione indispensabile per l'assegnazione della misura.

Al riguardo occorre precisare che tra gli obblighi che incombono

all'assicurato volti a diminuire e ridurre il danno, oltre che la ricerca di

un'occupazione è prevista anche la partecipazione ai provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro (art. 17 LADI).” (Doc. IIII)

1.4. Il 9 marzo 2018 l’assicurato

ha inoltrato al TCA uno scritto nel quale ha in particolare sottolineato che il

POT assegnatogli, per il suo profilo specifico, non avrebbe portato nessun

miglioramento al collocamento e quindi andava ritenuto non obbligatorio (art.

17 LADI).

Egli

ha poi precisato che il periodo intenso della fine del primo semestre

scolastico prevedeva, secondo la sua organizzazione, che il giorno 16 dicembre 2016

venissero svolti i test in tutte le classi (3 in tutto) presso il __________ di

__________ e che avrebbe dovuto correggere i test prima di giovedì 22 per far

recuperare un eventuale test il giorno venerdì 23 dicembre, ultima istanza, per

poter assegnare la nota di primo semestre agli alunni con i primi di gennaio. Egli

sottolinea che tali date sono state fissate il primo giorno di scuola e che sia

la legge sia la scuola impongono un minimo di 3 test per assegnare la nota

semestrale altrimenti, in caso di ricorso, lo stesso verrebbe accettato.

L’assicurato

ha inoltre sostenuto che la sua situazione familiare è poi un'aggravante in

questa situazione e ha quindi chiesto al TCA di accogliere il ricorso.

Il 13 aprile 2018 la

Sezione del lavoro ha in particolare rilevato che l'assicurato avrebbe dovuto e

potuto comunque accettare il programma occupazionale, per poi trovare delle

soluzioni individuali con l'organizzatore (giorni od ore di congedo) per

ottemperare alle scadenze professionali imminenti, rispettivamente per

particolari esigenze di cura della figlia, in attesa di trovare una soluzione

alternativa.

Secondo

la Sezione del lavoro il fatto che il ricorrente avesse delle scadenze

professionali da rispettare nell'ambito dell'attività lavorativa svolta presso

gli istituti scolastici presso i quali è impiegato (regolarmente nei giorni di

giovedì e venerdì), non può giustificare il rifiuto a priori della misura

assegnatagli dall'URC, visto anche che gli impegni lavorativi menzionati dal

ricorrente per far fronte alla fine del primo semestre scolastico, avrebbero

avuto durata estremamente limitata (pochi giorni).

La

Sezione del lavoro ha inoltre sottolineato poi che l'assicurato, già nel mese

di ottobre 2016 – momento in cui la moglie si è iscritta alla formazione, come

emerge dalla risposta 2.1 dello scritto 30 maggio 2017 (doc. 23) – e quindi

anticipatamente, doveva e poteva organizzarsi per l'accudimento della figlia

e/o comunicare all'URC la modifica della sua disponibilità lavorativa, tenendo

conto dei giorni e delle fasce orarie in cui la coniuge sarebbe stata impegnata

con la propria formazione a partire da gennaio 2017.

1.5. Il 24 aprile 2018

l’assicurato ha ancora scritto al TCA e si è così espresso:

" (…)

3. Contestate le

argomentazioni. L'UG ammette, contrariamente ai precedenti scritti, che il

primo giorno mi recai al POT.

Successivamente

però l'UG produce una dichiarazione mendace riguardo l'andamento dell'incontro:

a. È falso

asserire che ero critico alla misura durante il colloquio conoscitivo con la

gentile signora __________;

b. È falso

asserire che, dato il mio comportamento "critico", sia stato

necessario organizzare un incontro presso l'URC nel pomeriggio.

Il mio comportamento è stato esemplare e

sono sicuro che la signora __________ possa confermare quanto sostengo. Come

emerge in più occasioni l'incontro presso l'URC venne richiesto dal

sottoscritto nello stesso istante che consegnai la raccomandata a mono proprio

presso l'URC (v. mia raccomandata del 14.2 pag. 3 data 15.12). L'UG commette

quindi il recto in falsa dichiarazione dinnanzi al giudice (art. 306 Codice

Penale Svizzero). Quando la signora __________ confermerà quanto da me

sostenuto verrà dimostrato come io non abbia avuto un equo processo nella

precedente istanza. Di conseguenza la decisione su opposizione del 12.1.2018

dell'UG della SL di Bellinzona non potrà più essere presa in considerazione per

questo caso;

4. Dato il punto

precedente è facile comprendere il modus operandi dell' URC che, con giudizio a

priori, motiva l'UG ad una sanzione, malgrado tutte le aggravanti del mio caso

specifico;

5. Contestate le

argomentazioni. Durante il colloquio con il capogruppo ho chiesto una proroga

per l'inizio ma la stessa non venne assecondata in quanto un POT non permette

modifiche una volta assegnato;

6. Contestate le

argomentazioni. Essendo all'oscuro che avrei potuto chiedere giorni di congedo

sono stato costretto a rifiutare il provvedimento in primis per questioni

professionali;

7. Contestate le

argomentazioni. La mia disponibilità al momento dell'iscrizione all'URC era, ed

è tutt'oggi, alla ricerca di un posto di lavoro al 100%. Se avessi trovato un

lavoro vero (e il POT non lo è per legge) la mia compagna avrebbe sospeso la

formazione di base senza esitazione;

8. Contestate le

argomentazioni. Siccome è noto alle parti della pressione psicologica assorbita

durante di ultimi 4 anni presso il __________, l'URC avrebbe potuto, se non

dovuto per etica professionale, aprire un dialogo in prima persona con il

sottoscritto e valutare eventuali reazioni anomale alla misura, poiché 4 anni

sotto pressione è un'eternità. Tant'è vero che proprio per la modalità

operativa applicata dall' URC, simile al mobbing, per tutto il fine settimana

ebbi uno stato mentale alterato perdendo sia appetito che sonno impedendomi di

affrontare le pendenze del lavoro intermedio;

9. Contestate le

argomentazioni e si richiama quanto espresso nella missiva del 19.3, ad punto

9.” (Doc. IX)

Al riguardo il 4 maggio

2018 la Sezione del lavoro ha così risposto, mediante uno scritto (cfr. doc.

XI) che il TCA ha trasmesso per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. XII):

" (…)

Ad punto 3 dello scritto 24 aprile 2018:

Si respingono le affermazioni del ricorrente ed in particolare, si

contesta recisamente l'ipotesi di reato evocata.

Ora, a prescindere da come si è giunti all'organizzazione

dell'incontro presso l'URC il pomeriggio del 19 dicembre 2016 - su richiesta

del ricorrente in occasione della consegna brevi manu all'URC

dell'opposizione relativa alla decisione d'assegnazione al POT datata 13

dicembre 2016 (doc. 12, foglio 3) e/o successivamente all'incontro con

l'organizzatore la mattina del 19 dicembre 2016 presso la sede del POT - è

evidente che il suddetto incontro all'URC avesse quale scopo, la discussione

della misura assegnata (doc. 9), nei confronti della quale il ricorrente ha fin

da subito espresso il suo disappunto.

Determinante nella presente evenienza, è quindi il fatto che il

ricorrente abbia dichiarato esplicitamente all'URC durante il colloquio

avvenuto il pomeriggio del 19 dicembre 2016 di non essere in quel momento

intenzionato a presentarsi al provvedimento (doc. 9), così come ha confermato

con scritto (e-mail) del 20 dicembre 2016 all'URC (doc. 10), tant'è che è stato

richiamato dall'organizzatore (doc. 11). Pertanto, si ritiene che in concreto

il signor RI 1 abbia rifiutato il programma occupazionale assegnatogli dall'URC

(doc. 10).

Non si ritiene pertanto utile, approfondire quanto discusso dal

ricorrente con la signora __________ il giorno 19 dicembre 2016.

Ad punto 7 dello scritto 24 aprile 2018:

Contestate le affermazioni del ricorrente e richiamato quanto

esposto nelle osservazioni 13 aprile 2018 (ad punto 7).

Si ribadisce che tra gli obblighi che incombono all'assicurato

volti a diminuire e ridurre il danno, oltre alla ricerca di un'occupazione è

prevista anche la partecipazione ai provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro (art. 17 LADI).

Ad punto 8 dello scritto 24 aprile 2018:

Contestate le asserzioni del ricorrente e richiamato integralmente

quanto esposto nella risposta di causa (p.to 3, paragrafo 2 e 3) e nelle

osservazioni 13 aprile 2018 (ad punto 8).” (Doc. XI)

1.6. Il 21 maggio 2018

l’assicurato ha inviato il seguente scritto al TCA, ribadendo la richiesta di

annullare la sanzione:

" (…)

• durante

l'estate ho frequentato il POT presso l'__________ (v. allegato 1). Malgrado

sapevo che non avrei portato miglioramenti alla mia idoneità al collocamento ho

accettato di frequentare la misura per sperimentare altre esperienze

professionali. Durante questa esperienza ho appreso della possibilità di

prendere giorni di congedo. Per meglio comprendere il mio atteggiamento allego

il rapporto finale d'attività (v. allegato 2);

• l'approfondimento

con la gentile signora __________ sull'incontro conoscitivo è utile per

comprendere la vera natura dei fatti in quanto in questa occasione manca un

rapporto finale d'attività. Ritengo sia opportuno approfondire;

• l'incontro

richiesto dal sottoscritto all' URC aveva come scopo primario la comprensione

delle potenzialità di miglioramento dell'idoneità al collocamento e altro, ogni

altra interpretazione è arbitraria e fuori luogo in quanto sono il promotore

del incontro;

• secondo la

Segreteria di Stato dell'economia (SECO - Prassi LADI PML v. allegato 2), il

Dipartimento federale dell'economia della formazione (DEFR) nonché anche la

nostra massima istanza in giurisprudenza (TFA) concordano che un PML ha come

scopo il miglioramento all'idoneità al collocamento. Esso deve assolutamente

presentare significativi ed importanti miglioramenti all'idoneità al

collocamento altrimenti corretto rifiutarlo (A24 Prassi LADI PML "[...] La partecipazione a un provvedimento va

rifiutata se sussistono seri dubbi riguardo all'effettivo miglioramento dell'idoneità

al collocamento dell'assicurato.");” (doc. XIII)

Il programma d’occupazione

temporanea presso __________, a tempo pieno, per il periodo 4 luglio – 3

ottobre 2017, è stato assegnato all’assicurato dall’URC di __________ il 26

giugno 2017 (cfr. doc. XIII allegato 1).

Al riguardo la Sezione del

lavoro, il 1° giugno 2018 ha rilevato:

" (…) Per

quanto attiene agli argomenti del ricorrente, riguardanti la frequentazione del

POT presso l’__________, si ritiene che non siano determinanti per la

valutazione della presente fattispecie.

Inoltre, si richiama quanto già esposto osservazioni 4 maggio 2018

(cfr. Ad punto 3 dello scritto 24 aprile 2018) e si ribadisce che non si

ritiene utile l’approfondimento di quanto discusso dal signor RI 1 con la

signora __________ il 19 dicembre 2016, durante l’incontro conoscitivo. (…)”

(Doc. XV)

Il 7 giugno 2018 il

ricorrente ha ancora precisato:

" (…)

• ciò che

impartisce la SECO è incontestabile dato che è l'organo legislativo mentre URC

e Cantone Ticino, rappresentato dall'UG della SL, sono esecutori. La

regolamentazione in questo caso è il documento "Prassi LADI PML".

Ogni altro commento è superfluo;

• se il rapporto

finale d'attività (allegato 2 lettera 21.5) non fosse sufficiente a delineare

il mio profilo trovo doveroso interpellare la signora __________ per una

deposizione. (…)” (Doc. XVII)

Il 12 giugno 2018 la

Sezione del lavoro, richiamati i precedenti scritti, ha chiesto la reiezione

del ricorso (cfr. doc. XIX).

Considerandi

2.1

Oggetto della lite è la questione

di sapere se l'assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto alle indennità

di disoccupazione per non avere partecipato al POT presso __________ a __________.

In virtù dell’art. 17 cpv.

3.

LADI, l’assicurato è tenuto ad accettare un’occupazione adeguata propostagli.

E’ obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:

a. partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a

migliorare la sua idoneità al collocamento;

b. partecipare

a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni

conformemente al capoverso 5; e

c. fornire

i documenti necessari per valutare l'idoneità al collocamento o l'adeguatezza

di un'occupazione.

L'art. 64a LADI precisa

che:

"1 Per

provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni

temporanee nell'ambito di:

a. programmi

di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non

devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;

b. pratiche professionale in imprese o

nell'amministrazione;

c. semestri

di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono

alla ricerca di un posto di formazione:

2.

L'articolo 16

capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a

un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.

3.

L'articolo 16

capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a

un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.

4.

Gli articoli 16

capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla

partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera

c."

Per quel che riguarda i

programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo

lucrativo l’art. 64a ha mantenuto l'esclusivo richiamo all'art. 16 cpv. 2 lett.

c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in vigore fino al 30 giugno 2003

(cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005; STFA C

279/03 del 30 settembre 2005).

L'art. 16 cpv. 2 lett. c

LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa

dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme all'età, alla

situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni religiose, su questo

aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del TFA C 274/04 del 29

marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato.

Boris Rubin (in: « Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage »,

Ed. Schulthess Médias Juridique SA, Ginevra/ Zurigo/Basilea,

2014, p 478) ricorda al riguardo che:

" (...) D'après l'art. 64a al. 2 LACI, le

caractère convenable d'un PET ne dépend que ' des conditions fixées à l'art. 16

al. 2 let. c LACI, à savoir la compatibilité de l'activité assignée avec l'âge,

la situation personnelle et la santé. L'obligation, pour l'autorité qui assigne

la mesure, de prendre en compte les aptitudes et les inclinations des assurés

(art. 83 OACI), tombe s'agissant des PET (DTA 1987 p. 34 ; arrêt du 31 août

2012.

[8C_577/2011]). Le critère du temps maximal de déplacement de l'art. 16

al. 2 let. f LACI doit à notre sens également être pris en considération.

L'adéquation entre la mesure de marché du travail et les critères fixés à

l'art. 16 al. 2 let. c LACI s'examine en principe non en relation avec

l'organisme qui gère la mesure, mais en rapport avec les activités

effectivement exercées par l'assuré au sein de l'organisme en question (DTA

2006.

p. 155 consid. 2.4 p. 157). (…)”

2.2

L’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI

prevede che l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se non osserva le

prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente

non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un

provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione

oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile

l'esecuzione o lo scopo.

Secondo la giurisprudenza

colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma occupazionale

temporaneo, ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività

deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per

inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro ex art. 30 cpv. 1 lett. d

LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno 2003; DTF 125 V 361).

La giurisprudenza federale

parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un

disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di

lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle

trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere

chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per

porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA C 301/05 del 9 febbraio 2006;

STFA C 272/05 del 13 dicembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984

pag. 167; DLA 1982 pag. 43).

Allo stesso modo deve

essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il

potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Su queste

questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987,

Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die

obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schulthess,

Zurigo 1998, ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli

Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 71 segg.

2.3

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni al massimo.

La sospensione del diritto

a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16

a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31

a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e

DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio

della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150;

STFA C 278/01 del 17 marzo 2003 consid. 1.3; STFA C 119/01 del 28 settembre

2001.

consid. 3; STFA C 424/00 del 21 maggio 2001 consid. 2).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5.

OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il

prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due

anni.

L'art. 45 cpv. 4 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato, senza valido motivo, ha

abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova oppure ha

rifiutato un’occupazione adeguata.

2.4

In una sentenza pubblicata in

DLA 1999 N. 9 pag. 42 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°

gennaio 2007: Tribunale federale) ha avuto occasione di chiarire quando un

assicurato può non iniziare o interrompere un corso senza incorrere in nessuna

sanzione.

Si trattava di

un'assicurata alla quale era stato ordinato di frequentare un corso di 4

giorni, a tempo pieno, intitolato "Successo sul mercato del lavoro".

L'assicurata ha rifiutato di prendervi parte sottolineando, che dovendosi

occupare anche dei propri figli, le era impossibile seguire il corso a tempo

pieno.

L'Alta Corte ha

innanzitutto stabilito che sussiste un motivo che giustifica il mancato inizio

o l’interruzione di un corso – e quindi permette di non sospendere un

assicurato ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI – nel caso in cui la

frequentazione del corso non è considerata adeguata per l'assicurato in

questione (cfr. pure DLA 2001 N. 7, consid. 3b, pag. 85):

Il TFA ha aggiunto che un

corso è ritenuto inadeguato quando le circostanze personali o lo stato di

salute (i motivi di salute devono essere debitamente comprovati mediante

certificati medici, cfr. STFA C 151/03 del 3 ottobre 2003; STFA C 80/03 del 17

giugno 2003; STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001;

STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF

125.

V 351, consid. 3a, pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb e riferimenti,

pag. 238. Tali certificati devono essere realmente credibili, cfr. STFA C

320/98 del 14 aprile 1999) dell'assicurato non gli permettono ragionevolmente

di seguirlo (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI; DLA 1999 N. 9 pag. 42 consid.

2b).

Questa interpretazione è,

peraltro, conforme alle disposizioni di diritto internazionale della sicurezza

sociale (DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46)

Nel caso che era chiamata

a giudicare la nostra Massima Istanza ha stabilito che, trattandosi di

un'assicurata che cercava un impiego limitato al 25%, il corso era inadeguato

visto che, da un lato, ella doveva occuparsi di tre figli di cui due in età

scolastica mentre il terzo doveva essere allattato varie volte al giorno,

dall’altro, doveva frequentare pure un altro corso d'informatica approvato

dall'assicurazione contro la disoccupazione, che aveva luogo altrove rispetto

al domicilio e che implica lo svolgimento di esercizi a casa. Il corso era,

pertanto, inappropriato, contrariamente a quanto previsto all'art. 17 cpv. 3

lett. a LADI (cfr. DLA 1999 N. 9 pag. 47 consid. 3).

L'Alta Corte, in una

sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003, si è pronunciata su un ricorso

inoltrato dall'amministrazione contro una decisione del TCA in cui la sanzione

inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma

occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di

sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto

l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri familiari e

della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo

limitato di sei mesi.

La nostra Massima Istanza,

benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso, ha

rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della durata

di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme

all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata,

poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e

dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli

il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.

Il TFA ha accolto il

ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere dall'eventuale

legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo non

dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi

plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle

singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni

non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che

avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa

dell'assicurata.

In una sentenza

8C_202/2008,8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 il Tribunale federale ha accolto

un ricorso alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e della Sezione del

Lavoro che avevano contestato la riduzione della durata della sospensione da 21

a 8 giorni decisa dal TCA nel caso di un'assicurata che aveva rifiutato un

programma d'occupazione argomentando:

" (…) Per la

giurisprudenza, la valutazione della colpa come leggera, di una certa gravità e

grave è una questione di diritto, per la quale il Tribunale federale fruisce di

libero potere di esame. In concreto i giudici di primo grado hanno giustamente

considerato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata ai sensi

dell'art. 64a cpv. 1 LADI fosse adeguata e conforme all'età, alla situazione

personale e allo stato di salute dell'assicurata (art. 16 cpv. 2 lett. c in

relazione con l'art. 64a cpv. 2 LADI), rendendo di riflesso ingiustificato il

rifiuto di quest'ultima. Nel fissare la sospensione in 21 giorni,

l'amministrazione ha reputato che la colpa dell'assicurata era di natura

mediamente grave (art. 45 cpv. 2 OADI). In considerazione della prassi

applicata in casi analoghi, tale valutazione merita di essere condivisa.

Infatti, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 2007 Tribunale

federale) ha già avuto modo di confermare sospensioni per 18 e 20 giorni

decretate nei confronti di assicurati che avevano interrotto, senza validi

motivi, un (adeguato) programma occupazionale di sei, rispettivamente quattro

mesi (DLA 2005 no. 6 pag. 67 consid. 5.3, C 222/03, 2004 no. 30 pag. 284

consid. 3, C 85/03; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a ed., cifra

marginale 860; cfr. anche la casistica riassunta nella sentenza C 262/01 del 25

febbraio 2003 consid. 3.1). Né sono ravvisabili circostanze particolari che

giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale,

tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata, la quale non soltanto ha

interrotto l'occupazione temporanea assegnatale, ma ha rifiutato di iniziare il

programma occupazionale presso la ditta S.________. In particolare, non può

essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'assicurata

avrebbe beneficiato di una rendita di vecchiaia (anticipata) prima di aver

portato a termine la misura occupazionale. A partire dal momento in cui

l'istanza precedente ha concluso, a ragione, che l'occupazione temporanea in

oggetto fosse ammissibile anche dal profilo dell'età e della situazione

personale dell'interessata, non vi era (più) spazio alcuno per tenere conto di

questo motivo meramente oggettivo. Una riduzione della sospensione inflitta

dall'amministrazione in ragione del motivo invocato dai primi giudici era tanto

meno giustificata, in concreto, se si considera che al momento in cui doveva

iniziare il programma occupazionale (1° giugno 2007), l'intimata non aveva

ancora formulato la sua richiesta di rendita anticipata (la domanda è stata

inoltrata nel mese di settembre 2007). Anche se l'assicurata aveva già nel

maggio 2007 l'intenzione di richiedere la pensione di vecchiaia anticipata,

essa poteva naturalmente cambiare opinione e decidere, finalmente, di

continuare a beneficiare delle indennità di disoccupazione. (…)"

In una sentenza

8C_128/2016 del 13 aprile 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato una

sospensione di 21 giorni inflitta a un assicurato che senza valido motivo non

ha iniziato un programma occupazionale della durata di tre mesi.

Con giudizio 8C_909/2015

del 22 aprile 2016 il TF ha poi respinto il ricorso di un assicurato che è

stato sospeso per 23 giorni e per 36 giorni, non avendo dato seguito alle

istruzioni dell’ufficio regionale di collocamento del 3 novembre 2014 di

concorrere per un programma lavorativo Oko-Job, rispettivamente del 26 novembre

2014.

di fare domanda per un programma lavorativo ProWiv. L’Alta Corte ha

evidenziato che non vi fosse alcun motivo che rendesse la partecipazione a tali

programmi inesigibile e che l’obiezione dell’assicurato secondo cui voleva

estendere la sua attività dipendente quale insegnate di musica così da

abbreviare la disoccupazione risultava in ogni caso ininfluente.

In una sentenza 38.2015 34

del 7 settembre 2015, il TCA ha confermato la sospensione di 21 giorni inflitta

ad un’assicurata che si era rifiutata di svolgere un programma d’occupazione,

rilevando:

"

(…)

L'assicurata ha motivato il

rifiuto del programma d’occupazione denominato “__________”, che le è stato

assegnato il 22 luglio 2014 e che avrebbe dovuto svolgere dal 28 luglio al 27

novembre 2014 (cfr. doc. 18), sostenendo l’inutilità del provvedimento vista la

sua formazione professionale e i lavori svolti in passato (in particolare

segretaria di direzione durante gli ultimi 8 anni presso un’impresa di

costruzioni a __________, cfr. doc. 7).

Il programma d’occupazione

in questione viene così descritto:

"Organizzatore:

__________

Ufficio/Settore/Atelier: __________

Indirizzo

organizzatore: __________

Luogo

svolgimento: __________

Persona di

riferimento: __________

Telefono: __________

E-mail: __________

Attività

esercitate: Back-office: __________

Front-office: __________

Formazione integrata: Presso i diversi

uffici di __________ che collaborano con il __________ nell’ambito di attività

di sportello, di biblio-mediateca, di comunicazione. Anche formazione relativa

alla ricerca di lavoro con gli addetti __________ in collaborazione con __________;

formazione interna per utilizzo strumenti, programmi pc.

Stage in

azienda: Si, v. sopra.

Pubblico mirato: Indicativamente

PCI provenienti dal settore della vendita e dal settore commerciale

Requisiti

indispensabili: - Utilizzo pacchetto office

- Conoscenza lingua italiana

- Capacità relazionali

- Capacità redazionali

Obiettivi: - Acquisizione

di competenze ed esperienza per posizionarsi sul mercato del lavoro grazie a

capacità di organizzazione del lavoro di back-office e di front-office.

-

Incrementare o sviluppare capacità di porsi con la clientela, attraverso il

front-office e il giro promozionale.

-

Incrementare capacità di conoscenza e di analisi del territorio tramite

acquisizione di informazioni

Durata:

4.

mesi

Orari:

08:00 – 12:00 ; 13:30 – 17:30

Disponibilità

ad effettuare dei turni di sportello anche di sabato (tempo da recuperare in

settimana)

%

occupazione: 100%, 40 ore settimanali

Divisibile:

SI

Certificati, attestati,

rapporti: Al termine

del programma: “rapporto finale di attività” e “Attestato di partecipazione”

Funzionario

UMA: __________

Sito

internet: __________.” (Doc. 25)

Riguardo ai motivi per i quali l’assicurata è stata

inserita nel programma d’occupazione in questione la consulente del personale

dell’URC di __________, __________, si è così espressa:

"(…)

La

signora RI 1 è arrivata in Ticino dalla __________, dove lavorava come

segretaria per un'impresa edile. Durante il rilevamento commerciale svoltosi a

febbraio 2014 è stato appurato come sia idonea al settore commerciale, senza

che fossero previste misure per lei (APC, Nestore). Secondo le direttive,

dunque, si procede con l'attivazione con un POT del settore commerciale, dove

ho provveduto a iscriverla appena ho avuto un posto disponibile. Sottolineo

come nella scheda del POT __________ vengano richiesti anche profili come

traduttori.

In

un verbale di aprile 2014 viene indicato che la signora non è interessata a

migliorare le sue conoscenze linguistiche: padroneggia francese e italiano, ma

le sue conoscenze di tedesco e inglese sono basiche.

Già

nel corso del mese di giugno 2014 ho avuto modo di illustrare alla signora gli

incentivi per attività indipendente, visto che le sue ricerche finora non

avevano dato esiti. Nello stesso verbale la signora spiegava di considerare il

trasferimento Oltralpe per migliorare le sue possibilità nel settore del

pilates.

Ritengo

che un impiego in qualità di impiegata di commercio sia più facilmente

reperibile di uno come insegnante di pilates: anche la signora mi ha spiegato

come, una volta trovato un locale adatto e una classe di interessati cui

insegnare la disciplina, chi riesce a vivere di insegnamento di pilates lavori

prevalentemente da solo, come indipendente. Ammesso che la signora riesca a

trovare la clientela e gli spazi necessari, è difficile immaginare che possa

diventare un'occupazione a tempo pieno.” (doc. 5 )

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA constata che se

,da una parte, le attività previste nel programma d’occupazione in questione

non avrebbero permesso di mettere a frutto tutte le conoscenze professionali di

cui dispone la ricorrente, d’altra parte, come risulta dalla presentazione

(attività esercitate, formazioni integrate, obiettivi) il programma di

occupazione in questione avrebbe permesso all’assicurata di apprendere altre

mansioni e di approfondire le conoscenze sul nostro territorio cantonale.

In ogni caso, come visto, la legge e la

giurisprudenza federale, non impongono di tenere conto del livello di

formazione degli assicurati nel contesto dei programmi d’occupazione (cfr.

consid. 2.4).

Il programma d’occupazione era dunque adeguato e

l’assicurata, che al momento dell’assegnazione si trovava già da nove mesi in

disoccupazione, era tenuta ad accettarlo.

Quanto alla circostanza che la partecipazione al

programma d’occupazione le avrebbe compromesso (cfr. consid. 1.2 e 1.4, Doc.

V/B Doc. A1, allegati al doc. 13) la riconversione quale istruttrice di Pilates

(cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Pilates: “Traendo ispirazione da antiche

discipline orientali quali yoga e Do-In, (Giappone), Pilates ha scritto due

libri in cui illustra il suo metodo: Return to Life through Contrology e Your

Health: A Corrective System of Exercising That Revolutionizes the Entire Field

of Physical Education.Pilates chiamò il suo metodo Contrology, con riferimento

al modo in cui il metodo incoraggia l'uso della mente per controllare i

muscoli. È un programma di esercizi che si concentra sui muscoli posturali,

cioè quei muscoli che aiutano a tenere il corpo bilanciato e sono essenziali a

fornire supporto alla colonna vertebrale. Il metodo è indicato anche nel campo

della rieducazione posturale.”), questo Tribunale si limita a ricordare che,

per costante giurisprudenza federale, se un assicurato frequenta un corso o uno

studio durante il periodo di disoccupazione (senza che le condizioni degli art.

59.

segg. LADI siano adempiute), egli può essere ritenuto idoneo al collocamento

se emerge in maniera univoca che egli sia disposto a interrompere

immediatamente la formazione (ed è in grado di compiere ciò), adempiendo

contestualmente i suoi obblighi di ricerche di occupazione, e accettare un

impiego. Le esigenze poste rispetto alla disponibilità e alla flessibilità sono

più elevate se l'assicurato segue corsi di sua spontanea iniziativa e a proprie

spese. Egli è tenuto di continuare le ricerche d'impiego in maniera

soddisfacente dal profilo qualitativo e quantitativo nonché essere disposto a

interrompere in ogni momento il corso. A tal proposito occorre valutare questi

aspetti in maniera obiettiva, le dichiarazioni dell'assicurato non essendo

sufficienti (DTF 122 V 265 consid. 4 pag. 266).

In una sentenza 8C_704/2014 dell’8 gennaio 2015

l’Alta Corte ha così concluso che un assicurato, che stava seguendo una

formazione a proprie spese, non era totalmente disponibile per una nuova occupazione,

rilevando:

" L'idoneità al

collocamento deve essere ammessa con molto riserbo,

quando,

a causa di obblighi o circostanze personali, un assicurato desidera esercitare

un'attività lucrativa unicamente in momenti determinati della giornata o della

settimana. Un disoccupato deve essere ritenuto inidoneo al collocamento quando

una limitazione troppo estesa nella scelta dei posti di lavoro rende molto

incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 112 V 326 consid. 1a pag.

327; cfr. anche sentenza 8C_679/2011 del 16 agosto 2012 consid. 4.2). A fronte

dei fatti accertati, non manifestamente inesatti, basati su di un curricolo di

studio a tempo pieno, il Tribunale cantonale poteva concludere senza violare il

diritto federale per un'inidoneità nel primo periodo e per un'inidoneità con

disponibilità al 40% nel secondo periodo."

Alla luce della giurisprudenza federale appena

ricordata, il rifiuto di partecipare al programma d’occupazione per il motivo

da lei indicato avrebbe semmai potuto comportare per l’assicurata il rifiuto

totale o parziale dell’indennità di disoccupazione per carenza di uno dei

presupposti fondamentali del diritto (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.f LADI), invece

di una semplice sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione (cfr.

doc. III, pag. 6).

In conclusione, poiché il programma di occupazione

rispettava il requisito dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.; DLA

1999.

N. 9, consid. 2b, pag. 46), RI 1 avrebbe dunque dovuto accettarlo senza

indugio (cfr. STF 8C_202/2008,8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 consid. 5), ciò

che ella non ha invece fatto.

A ragione dunque l’amministrazione ha così deciso di

infliggerle una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

Siccome anche l’entità della sanzione (21 giorni di

sospensione) si rivela proporzionata alla gravità della colpa, la decisione su

opposizione del 13 febbraio 2015 deve essere confermata.”

2.5

In una sentenza

8C_577/2011 del 31 agosto 2012 il Tribunale federale ha confermato la

sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per 21 giorni,

contrariamente al parere del Tribunale cantonale che l’aveva ridotta a 7 giorni,

inflitta dall’amministrazione ad un assicurato, con formazione universitaria in

informatica di gestione e con esperienze professionali come informatico,

giornalista e traduttore, e che aveva rifiutato un programma d’occupazione

presso un'associazione specializzata nel riciclaggio, con la funzione di

operaio addetto alla pulizia dei locali.

Secondo l'Alta

Corte la volontà del legislatore di non tenere conto della formazione e delle

qualifiche professionali nel contesto dei programmi d’occupazione è chiara per

cui non è possibile invocare questo argomento per ridurre l’entità della

penalità.

Vista

l’importanza di questa sentenza federale, che risponde sostanzialmente alle

critiche, di carattere generale, dell’assicurato riguardo all’assegnazione di un

programma d’occupazione che non gli permette di sfruttare al meglio le

conoscenze di cui dispone, è utile in questa occasione riprodurre integralmente

le considerazioni del Tribunale federale:

" 3.1 La juridiction cantonale a considéré qu'en refusant, sans motif

justificatif, de participer à un programme d'emploi temporaire organisé par une

institution à but non lucratif (art. 64a al. 1 let. a LACI) et qui convenait à

son âge, à sa situation personnelle et à son état de santé (art. 16 al. 2 let.

c en liaison avec l'art. 64a al. 2 LACI), l'assuré était passible d'une

suspension de son droit à l'indemnité pour inobservation des instructions de

l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI). Cependant, selon l'autorité

précédente, ce refus ne constituait pas une faute de gravité moyenne, comme

l'avait admis le SPE, mais une faute légère justifiant une suspension d'une

durée de 7 jours au lieu de 21 jours. La juridiction cantonale a constaté que

le programme d'emploi temporaire assigné concernait un poste d'ouvrier

nettoyeur de locaux qui pouvait être exercé par une personne n'ayant pas suivi

de scolarité, avec des connaissances de base en français ou en allemand. Selon

les premiers juges, ce programme ne correspondait pas tout à fait au profil de

l'assuré qui est au bénéfice d'une formation universitaire en informatique de

gestion et qui avait notamment exercé des activités d'informaticien, de

journaliste, de traducteur auprès de l'Office des juges d'instruction et, dans

le cadre d'un précédent programme d'emploi temporaire, d'animateur en accueil

extrascolaire pour le compte de Y.________. En outre, ce programme d'emploi

temporaire au service d'une entreprise spécialisée dans le recyclage avait été

assigné par sa nouvelle conseillère en placement qui lui avait abruptement

enjoint de suivre ce programme moins valorisant en réaction à un premier

entretien qui se serait plutôt mal déroulé. Par ailleurs, la juridiction

précédente a retenu que le comportement de l'assuré démontrait un certain

respect non seulement des règles de l'assurance-chômage mais aussi de ses

institutions, dans la mesure où l'intéressé avait immédiatement fait des

démarches préalables pour tenter de faire comprendre à l'organisateur de la

mesure litigieuse et au médiateur de l'assurance-chômage son intention de

refuser de participer à cette mesure. Du reste, l'assuré avait toujours

effectué ses recherches d'emploi avec sérieux et donné satisfaction à ses

anciens employeurs. Enfin, selon les premiers juges, il n'est pas établi que

son refus ait eu pour effet de prolonger indûment le chômage, du moment que

l'intéressé a retrouvé un emploi le 1er septembre 2008, ce qu'il n'aurait pas

pu faire s'il avait suivi le programme litigieux qui devait prendre fin ce

jour-là.

3.2

3.2.1

Le recourant se plaint d'une violation des

art. 17 al. 3 let. a et 30 al. 1 let. d LACI, ainsi que de l'art. 45 al. 3 let.

b OACI. Il fait valoir que les circonstances retenues par la juridiction

cantonale ne doivent pas être prises en compte pour évaluer la gravité de la

faute. En particulier, le fait que l'assuré a toujours observé scrupuleusement

les règles de l'assurance-chômage et qu'il a mis un terme au chômage le 1er

septembre 2008 ne constitue pas des facteurs de diminution de la gravité de la

faute.

3.2.2

La durée de la suspension du droit à l'indemnité

de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du

principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n.

855.

p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème

(indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un

instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la

sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les

différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles

d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances

- tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances

personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de

l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son

droit à des prestations (cf. p. ex. DTA 2006 n. 20 p. 229 [C 285/05] consid. 2;

arrêt 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). En revanche, la durée effective

du chômage ne constitue pas un critère d'évaluation de la gravité de la faute

(DTA 1999 n. 32 p.184 [C14/97]).

La quotité de la suspension du droit à l'indemnité

de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir

d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance

uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de

manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif

("Ermessensüberschreitung") ou négatif

("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé

("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (arrêt 8C_33/2012 du 26 juin 2012

consid. 2.2; arrêt 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640 mais dans SVR 2008 ALV n° 12 p. 35). Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir

d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de

pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales

applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction

de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et

le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références). Commet un excès positif de son

pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi

l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en

adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le

cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère

qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation,

ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir

d'appréciation (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les références).

3.2.3

En l'espèce, la juridiction cantonale a motivé

la réduction de la quotité de la suspension du droit à l'indemnité compte tenu

notamment de la durée effective du chômage, laquelle ne constitue toutefois

pas, selon la jurisprudence précitée, un critère d'évaluation de la gravité de

la faute pertinent pour fixer la durée de la suspension du droit à l'indemnité.

Dès lors, dans la mesure où l'autorité s'est fondée sur une considération qui

manque de pertinence, on doit admettre qu'il y a abus du pouvoir

d'appréciation.

En outre, en ce qui concerne les programmes d'emploi

temporaire organisés par des institutions à but non lucratif au sens de l'art. 64a

al. 1 let. a LACI, l'art. 64a al. 2 LACI renvoie à l'art. 16 al. 2 let. c LACI,

selon lequel n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de

l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la

situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. Ainsi, le législateur a

renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l'art. 16 al. 2 let. a

et b et let. d à i LACI. En particulier, il n'est pas nécessaire que les

programmes d'emploi temporaire en question tiennent raisonnablement compte des

aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16

al. 2 let. b LACI). Aussi ne convient-il pas d'aller contre la volonté du

législateur en tenant compte de ce critère dans l'appréciation de la faute pour

réduire la durée de la suspension du droit à l'indemnité. Dans ces conditions,

on peut laisser indécis le point de savoir si la juridiction cantonale était

fondée à considérer que l'intimé est au bénéfice d'une formation universitaire,

ce qui est contesté par le recourant.

Quant à la circonstance que le programme d'emploi

temporaire en question aurait été assigné par la nouvelle conseillère en

placement en réaction à un entretien qui se serait mal déroulé, elle ne permet

pas de s'écarter de l'évaluation de la faute opérée par l'administration, dans

la mesure où elle repose sur une simple présomption posée par la juridiction cantonale.

3.2.4

Vu ce qui précède, trois des critères retenus

par la juridiction cantonale pour justifier la réduction de la quotité de la

suspension du droit à l'indemnité de chômage dans le cas d'espèce ne sont pas

pertinents. Il apparaît ainsi que l'autorité cantonale a exercé son pouvoir

d'appréciation de manière contraire au droit. Le recours est ainsi bien

fondé."

In un'altra sentenza

8C_265/2012 del 16 aprile 2013 il Tribunale federale ha confermato la sanzione

di 25 giorni inflitta ad un assicurato che aveva rifiutato un programma

d'occupazione quale giurista ed ha sottolineato che:

" (…)

4.1

En ce qui concerne les programmes d'emploi

temporaire organisés par des institutions à but non lucratif au sens de l'art.

64a al. 1 let. a LACI, l'art. 64a al. 2 LACI renvoie à l'art. 16 al. 2 let. c

LACI, selon lequel n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de

l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la

situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. Ainsi, le législateur a

renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l'art. 16 al. 2 let. a

et b et let. d à i LACI. En particulier, il n'est pas nécessaire que les

programmes d'emploi temporaire en question tiennent raisonnablement compte des

aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16

al. 2 let. b LACI; cf. arrêt 8C_577/2011 du 31 août 2012 consid. 3.2.3).

En l'espèce, le programme d'emploi temporaire

satisfaisait pleinement aux conditions de l'art. 16 al. 2

let. c LACI, ce que le recourant ne conteste pas, et l'on peut ainsi laisser

indécis le point de savoir si le programme d'emploi temporaire correspondait à

sa formation et son expérience professionnelles. (…)"

Al riguardo il TCA si

limita ad aggiungere che l’ordinamento in materia, regolato da una legge

federale (e precisamente l’art. 64a cpv. 2 LADI ), non può essere validamente

contestato in quanto tale poiché vincola le autorità giudiziarie (cfr. art. 190

Cost.; STF 9C-294/2011 del 24 febbraio 2012; STF 8C_63/2013 del 2 aprile 2013;

STF 8C_1039/2012 del 18 aprile 2013).

Sta semmai al legislatore,

se lo riterrà opportuno, modificare la norma in questione (cfr. DTF 137 V 82

consid. 5.3), inserendo ulteriori criteri per determinare l’adeguatezza di un

programma d’occupazione (a proposito delle critiche formulate alla concezione

attuale cfr. B. Rubin, op.cit., pag. 628-629).

Il TCA ricorda inoltre che

inizialmente, e cioè nella LADI del 25 giugno 1982, dovevano essere rispettate

tutte le condizioni dell'art. 16 cpv. 1 (oggi: 16 cpv. 2) LADI

(cfr. D. Cattaneo, "Les mesures preventives et de réadaptations de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 518-524).

In una sentenza pubblicata

in DLA 1987 pag. 36 seg. l'Alta Corte si era così espressa a proposito del

rispetto dell'art. 16 cpv. 1 (oggi: 16 cpv. 2) lett. b LADI:

" Il est jurisprudence constante qu'en période de chômage, le fait

qu'un emploi offert ne correspond ni aux qualifications ni aux vœux professionnels

d'un assuré n'autorise pas ce dernier à le refuser, à titre d'occupation

temporaire ou transitoire, sous prétexte qu'il ne s'agit pas d'un travail

convenable (Stauffer, op. cit. et le arrêts cités). Il en va de même de la

circonstance que l'activité temporaire doit être exercée dans une profession ou

un secteur économique différents de ceux où l'assuré avait travaillé avant

l'apparition de son chômage (DTA 1977 N° 10 p. 37). N'est dès lors pas

déterminante l'allégation du recourant selon laquelle il a une formation de

programmeur et est apte davantage à l'exercice d'un travail intellectuel que

manuel. A cet égard, on relèvera du reste que le travail qu'il a exercé en

dernier lieu n'avait pas un caractère intellectuel marqué, ainsi que cela

ressort de la description qui en es faite par son ancien employeur, pas plus

d'ailleurs que son emploi précédent de chauffeur-magasinier.

Certes, les principes précités ne doivent-ils pas

conduire à faire preuve d'une rigueur excessive dans certains cas d'espèce. Dans

ce domaine également, il convient en effet de respecter le principe de

proportionnalité qui requiert de la part de l'Etat, entre les moyens et le

buts, un rapport pertinent, adéquat, convenable (ATF 111 V 320 consid. 4 et les

références). Cependant, dans le cas particulier, on constate que le recourant

semble éprouver beaucoup de difficultés è retrouver un emploi, en partie a

cause de difficultés linguistiques que l'assurance-chômage a toutefois

contribué à atténuer en finançant les cours de langues suivis par l'assuré.

Dans ces conditions, il est compréhensible que

l'office communal du travail lui ait assigné un emploi temporaire dans le cadre

d'un programme d'occupation de chômeurs, ce qui constitue précisément l'une des

mesures prévues par la loi pour combattre le chômage (art. 72 LACI). On

relèvera du reste qu'il est dans l'intérêt d'un assuré dont le chômage se

prolonge d'occuper un tel emploi temporaire, car cela prolonge d'autant les

limites de délai-cadre de la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI) et donc

aussi la durée de l'indemnisation (art. 27 LACI)."

La seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995, che ha voluto

conferire una primaria importanza agli aspetti preventivi e reintegrativi,

aveva introdotto un art. 72a cpv. 1 LADI nel quale veniva riconosciuto il

diritto dell'assicurato ad ottenere un'occupazione temporanea nell'ambito di un

programma d'occupazione, applicando tuttavia il principio della sussidiarietà

("l'assicurato che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 60 capoverso

1.

lettera b ha diritto, entro il termine quadro per la riscossione delle

prestazioni, ad un'occupazione temporanea se non è possibile assegnargli

un'occupazione adeguata e non si rivelino opportuni altri provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro").

Al capoverso

2.

dell'art. 72a il legislatore aveva poi ristretto i criteri che tale programma

d'occupazione deve essere rispettato per poter essere imposto ad un assicurato

("per l'assegnazione di un'occupazione temporanea ai sensi dell'articolo

72.

capoverso 1 valgono per analogia i criteri dell'occupazione adeguata

conformemente all'articolo 16 capoverso 2 lettera c; se si tratta di

occupazione temporanea ai sensi dell'articolo 72 capoverso 2, valgono i criteri

di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e, f, g, h"; sul tema cfr.:

D. Cattaneo, "I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro nella legge

sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI)” in Il Ticino e il diritto.

Ed. CFPG, Lugano 1997 pag. 231 seg. 248: "vi è da domandarsi se questo

livello di protezione è realmente sufficiente o se non sarebbe stato meglio

esigere che l'occupazione temporanea soddisfi tutti i criteri dell'art.

16.

cpv. 2 LADI").

La terza

revisione della LADI ha rimodellato i provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro abrogando l'art. 72a ed introducendo l'art. 64a relativo ai

provvedimenti d'occupazione (cfr. consid. 2.1).

In

quell'occasione sono stati mantenuti all'art. 64a cpv. 2 LADI i criteri

dell'art. 72a cpv. 2 LADI. È sparito formalmente dalla legge il riferimento al

principio di sussidiarietà (cfr. B. Rubin, op.cit., pag. 628-629 e nota 1955).

In

tale contesto è pure utile sottolineare che, come già rilevato dall'Alta Corte

nella sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999,

in un caso ticinese, J. Chopard sostiene che il vecchio art. 72a cpv. 2 LADI

(e di conseguenza anche l'attuale 64a cpv. 2 LADI) è in contrasto con l'art. 21

della Convenzione n. 168 dell'OIL concernente la promozione dell'impiego e la

protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 ratificata dal Consiglio

federale il 17 ottobre 1990 e entrati in vigore per la Svizzera il 17 ottobre

1991.

(al riguardo cfr. D. Cattaneo, op.cit., pag. 193 seg.).

Questa

autrice ("Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung". Ed.

Schultess Polygraphischer Vorlag, Zurigo 1998) si è al riguardo così espressa:

" Dagegen sind die herabgesetzten Anforderungen an die Zumutbarkeit

bei vorübergehenden Beschäftigungen im Sinne einer arbeitsmarktlichen Massnahme

völkerrechtlich nicht haltbar. Sie genügen den Mindestanforderungen von Art. 21

Ziff 2 Üb. Nr. 168 der IAO nicht. Diese Bestimmung kennt keine Einschränkungen

der Zumutbarkeit bei vorübergehender Beschäftigung. Die Zumutbarkeit ist

deshalb auch in diesem Fall mindestens unter den in Art. 21 Ziff. 1 Üb. Nr. 168

der IAO festgehaltenen Gesichtspunkten zu würdigen. Art. 72a Abs. 2 AVIG ist in

diesem Punkt völkerrechtswidrig."

(pag. 88)

e

" Für die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung i.S.v. Art. 72

Abs. 1 AVIG müssen gestützt auf Art. 21 Ziff. 2 Üb Nr. 168 der IAO neben Art.

16.

Abs 2 lit. c AVIG mindestens auch die folgenden Gesichtspunkte

mitberücksichtigt werden: Dauer der Tätigkeit in ihrem früheren Beruf;

erworbene Erfahrung; Dauer der Arbeitslosigkeit; Gegebenheiten des

Arbeitsmarktes; ob die Beschäftigung als unmittelbare Folge einer auf eine

laufende Arbeitsstreitigkeit zurückzuführende Arbeitseinstellung frei ist.

Für die Zuweisung einer vorübergehenden

Beschäftigung i.S.v. Art. 72 Abs 2 AVIG müssen gestützt auf Art. 21 Ziff. 2 Üb.

Nr. 168 der IAO neben Art. 16 Abs. 2 lit. c, e, f, g und h AVIG Mindestens auch

die folgenden Gesichtspunkte mitberücksichtigt werden: Dauer der Tätigkeit in

ihrem früheren Beruf; erworbene Erfahrung; Dauer der Arbeitslosigkeit;

Gegebenheiten des Arbeitsmarktes." (nota 426)

Infine, per

quel che concerne il nostro Cantone, la questione dei programmi d'occupazione è

stata oggetto di un'interrogazione del 26 aprile 2012 n. 123.12 (Maruska

Ortelli). "Cooperativa Clic con sede a Porza" e di un'interrogazione

dell'8 maggio 2012 n. 131.12 (Orlando Del Don e cof. per il Gruppo UDC).

"La riqualifica e la formazione impartite ai disoccupati. Oneri pubblici

per corsi discutibili e "inutili"?" alle quali il Consiglio di

Stato ha risposto il 12 settembre 2012 (numero 4939).

Un’altra

interrogazione n. 71/18 “Gli Uffici regionali di collocamento sono al passo con

il mercato del lavoro?” è stata depositata l’8 maggio 2018 di Tiziano Galeazzi

e confirmatari.

2.6

Nell’evenienza

concreta emerge dagli atti dell’incarto che RI 1, nato nel 1977, si è

annunciato in disoccupazione dal 1° settembre 2016 a causa di una riduzione

delle ore di lavoro di insegnamento quale docente di informatica, ed è alla

ricerca di un lavoro a tempo pieno quale formatore informatico + docente informatico

(senza abilitazione), consulente assicurazione, consulente informatico,

informatico di gestione, tutte le professioni che può svolgere.

Egli ha precisato

di lavorare al momento al giovedì e venerdì (cfr. doc. 4 pag. 7).

Nel Curriculum Vitae figurano

in particolare le seguenti indicazioni:

" (…)

dal

2015.

– attualmente __________, società attiva nel campo dell’abbigliamento

dal

2008.

– attualmente Docente di informatica presso __________ presso il __________

di __________ e __________ di __________.

Nel 2010 aggiunta la

mansione __________ (__________). Dal 2012 Formatore in __________. (…)”

(Doc. 5)

Il 6 settembre 2016 l’URC

di __________ ha chiesto alla Sezione del lavoro di verificare l’idoneità al

collocamento dell’assicurato (doc. 6/6).

RI 1 è stato sentito il 12

ottobre 2016. In quell’occasione è stato allestito un verbale, pure

sottoscritto dall’assicurato, del seguente tenore:

" Fino al

31.08.2016

ho lavorato a tempo parziale (85%) presso il __________ e il __________.

Mi sono iscritto in disoccupazione dal 01.09.2016 a causa della

riduzione delle ore d'insegnamento presso il __________ (cfr. lettera del

31.05.2016

in vostro possesso).

Dal 01.09.2016 continuo a lavorare nelle due Scuole menzionate ad

una percentuale totale del 32%, il giovedì mattina e venerdì mattina.

Dal 21.09.2015 sono iscritto a registro di commercio in qualità di

socio e gerente con diritto di firma individuale della ditta __________.

Al momento questa società è ancora in Start up, ho investito fr.

20'000., per la costituzione, utilizzati per l'acquisto di merce, creazione

sito web, lavori di grafica e la creazione del video per la raccolta fondi.

I lavori di sviluppo dell'attività sono stati eseguiti

principalmente durante le vacanze scolastiche.

L'attività viene svolta da casa dove ha sede la Sagl.

Ad oggi ci sono stati alcuni contatti con potenziali clienti, ma

non è stato stipulato alcun contratto e non c'è stata fatturazione, solo costi.

Il sito Web è attivo ma al momento è possibile acquistare la merce

unicamente tramite Pay Pal.

Al momento non sono ancora state fatte delle vendite online.

Sono alla ricerca di un lavoro dipendente a tempo parziale o a

tempo pieno.

Sono disposto ad abbandonare l'attuale occupazione a tempo

parziale come docente per un'occupazione migliore come dipendente anche in

altri settori.

Sono disposto a seguire i provvedimenti inerenti il mercato del

lavoro assegnati dall'URC (corsi, POT o altro) compatibilmente alla mia attuale

attività di docente.

Sono informato che qualsiasi attività lavorativa svolta deve

essere annunciata alla Cassa di disoccupazione per l'eventuale conteggio quale

guadagno intermedio.” (Doc. 6/2)

Il 14 ottobre 2016 la

Sezione del lavoro ha deciso che l’assicurato è “ritenuto idoneo al

collocamento dal 1° settembre 2016 con disponibilità sul mercato del lavoro al

100%”, sulla base delle seguenti considerazioni:

" Nel caso

in esame, dalla documentazione a disposizione e dalle dichiarazioni rese

dall'assicurato, rileviamo che l'interessato fino al 31.08.2016 ha lavorato .a

tempo parziale (85%) presso il __________ e il __________. A causa della

riduzione delle ore d'insegnamento presso il __________ si è iscritto in

disoccupazione alla ricerca di un lavoro dipendente a tempo parziale o a tempo

pieno.

Dal 21.09.2015 l'assicurato risulta iscritto a registro di

commercio in qualità di socio e gerente con diritto di firma individuale della

ditta __________ con sede presso il suo domicilio privato. Per la costituzione

della società l'assicurato ha investito un capitale di fr. 20'000.-, utilizzato

in seguito per l'acquisto di merce, la creazione del sito Web, lavori di

grafica e la creazione del video per la raccolta di fondi. I lavori di sviluppo

dell'attività sono stati eseguiti principalmente durante le vacanze scolastiche.

Allo stato attuale, la società non ha stipulato contratti di collaborazione,

non c'è ancora stata fatturazione e nessuna vendita online.

Considerato che l'assicurato ha ribadito la sua volontà di trovare

un lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale, preso atto che al

momento la ditta __________ non ha attività che possa ostacolare l'assicurato

nella ricerca di un lavoro dipendente, lo scrivente Ufficio ritiene il signor RI

1.

idoneo al collocamento dal 01.09.2016 con disponibilità sul mercato del

lavoro al 100%.

Ricordiamo all'assicurato l'obbligo d'informazione in merito a

qualsiasi modifica della situazione in relazione alla ditta __________ e alla

sua disponibilità al collocamento, inoltre qualsiasi attività lavorativa svolta

dovrà essere annunciata alla Cassa di disoccupazione per l'eventuale conteggio

quale guadagno intermedio.” (Doc. 6)

Il 12 dicembre 2016 la

consulente del personale dell’URC di __________ __________ ha assegnato

all’assicurato un Programma d’Occupazione Temporanea (POT) presso __________

dal 19 dicembre 2016 al 18 aprile 2017.

Il 19 dicembre 2016 alle

ore 15oo l’assicurato ha avuto un colloquio con la sua consulente

del personale e __________ dell’URC di __________ nel corso del quale gli è

stato spiegato che i “POT finanziati dall’AD hanno lo scopo di facilitare

l’integrazione e reintegrazione rapida e duratura degli assicurati e non deve

perseguire alcun altro obiettivo diverso dall’integrazione o dalla

reintegrazione degli assicurati” (doc. 9).

Il 20 dicembre 2016 la

coordinatrice del POT __________ ha inviato all’assicurato uno scritto del

seguente tenore:

" Ci risulta

che lei dovrebbe partecipare ad un programma occupazionale presso la __________

dal 19.12.2016; a partire da oggi e fino al 30 di dicembre 2016 la sua assenza è

ingiustificata.

La informiamo che se non ci verranno forniti dei documenti o delle

motivazioni valide che giustificano la non partecipazione alla misura, la sua

assenza sarà considerata ingiustificata e inoltre ci riserviamo il diritto di

sospendere il POT).” (Doc. 11)

Lo stesso giorno

l’assicurato ha inviato ai rappresentati URC di __________ uno scritto del

seguente tenore:

" Dopo aver

ragionato attentamente sulla questione informo il vostro ufficio che,

purtroppo, ho deciso di abdicare il POT in questione.

Il periodo “caldo” della fine della scuola, soprattutto la __________

di __________, con scadenze imperative entro venerdì, non mi permette di

iniziare il POT assegnatomi senza mettere a rischio la mia qualità

professionale nei modi e nei tempi indicati.

Ho apprezzato molto sia l’ambiente di lavoro di __________ a __________

e sia il personale che ho avuto il piacere di conoscere (Signora __________ e __________),

nonché l’incontro chiarificatore avuto ieri pomeriggio presso il suo ufficio.

Nell’attesa di potervi incontrare nuovamente colgo l’occasione per

porgere a voi i miei migliori auguri di buone feste e ottimi propositi per

l’anno 2017.” (Doc. 10)

Il 9 gennaio 2017 __________

ha invitato nuovamente l’assicurato a giustificare la sua assenza entro il 13

gennaio 2017, specificando che in caso contrario sarebbe stata richiesta la

sospensione immediata del programma (cfr. doc. 13)

Con decisione del 17

gennaio 2017 l’URC di __________ ha stabilito che il programma d’occupazione è

stato interrotto il 17 gennaio 2017 (cfr. doc. 14).

2.7

Chiamato a pronunciarsi sul

ricorso dell’assicurato il TCA constata innanzitutto che l’assicurato di fatto ha

rinunciato a partecipare (“ho deciso di abdicare”) al POT che gli è stato

assegnato (sul tema cfr. consid. 2.2).

Questo

Tribunale ricorda poi che, secondo la giurisprudenza, spetta ai

consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono i provvedimenti

più idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI;

art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA

38.2009.90

del 21 gennaio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA

38.2007.8

del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C

121/92 del 13 maggio 1993).

Inoltre e soprattutto,

questa Corte sottolinea che, trattandosi di programma d'occupazione in

istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo, il legislatore non ha

voluto che si tenga conto di tutti i criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI,

ma soltanto quello dell'art. 16 cpv. 2 lett. c (cfr. art. 64a cpv. 2 LADI; STF

8C_878/2008 del 25 giugno 2009; STF 8C-577/2011 del 31 agosto 2012 e STF

8C_265/2012 del 16 aprile 2013).

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che nè gli impegni di carattere professionale nè

quelli di carattere familiare, erano tali da impedire all’assicurato di

iniziare il POT, che contemplava peraltro un grado di occupazione al 50%.

Per quel che riguarda il

primo aspetto, se è vero che lo svolgimento di un’attività lucrativa che

permette di conseguire un guadagno intermedio ha la priorità su un

provvedimento inerente al mercato del lavoro (cfr. D. Cattaneo, “Alcuni compiti

degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza”.

Appunti Sociali fascicolo

n. 3. Ed. OCST 2000 pag. 91-92), è altrettanto vero che gli orari del programma

avrebbero potuto essere concordati (ad esempio tramite un congedo di ore o,

eventualmente di giorni) con la responsabile dello stesso in modo tale da

permettergli pure di dedicarsi, ai compiti che gli incombevano come docente a

tempo parziale, che oltretutto sarebbero stati limitati ad un breve periodo

(cioè fino al 23 dicembre 2016).

In tale contesto la

responsabile del programma d’occupazione, prima di richiedere, il 16 gennaio

2017, la sospensione del programma d’occupazione “in modo da poter aprire una

nuova postazione per altre persone” (cfr. doc. 14) aveva chiesto in due

occasioni (il 19 dicembre 2016 e il 9 gennaio 2017) all’assicurato di

giustificare la sua assenza ai primi giorni del POT.

D’altra parte, per quel

che riguarda gli oneri familiari (occuparsi della figlia, in quanto la sua compagna

aveva iniziato una formazione), questo Tribunale si limita a ricordare che,

l’assicurato, essendo stato dichiarato idoneo al collocamento per un’attività a

tempo pieno (a differenza della sentenza federale citata al consid. 2.4, nella

quale l’assicurata cercava un’occupazione al 25%) doveva organizzarsi in modo

tale da poter provvedere alla custodia della figlia in caso di reperimento di

un’occupazione o di partecipazione ad un provvedimento inerente al mercato del

lavoro.

In simili condizioni

questo Tribunale deve concludere che il POT assegnato al ricorrente era

adeguato e avrebbe dunque dovuto essere da lui accettato. Non avendolo fatto

egli deve essere sanzionato sulla base dell’art. 3 cpv. 1 lett. d LADI.

Siccome anche l’entità

della sanzione (24 giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla gravità

della colpa, la decisione su opposizione del 12 gennaio 2018 deve essere

confermata.

2.8

L’assicurato ha proposto

nuovi mezzi di prova (deposizione di __________, cfr. consid. 1.6.).

Considerato

che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il

proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione di ulteriori prove

non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione

della vertenza.

Di

conseguenza la richiesta di prove deve essere respinta.

A tale proposito va

rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,

in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017; STF 9C_582/2017 del 14 novembre

2017; STF 9C_68/2017 del 18 aprile 2017; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF

9C_469/2011 del 18 giugno 2012; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9;

STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.

5.3

; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 1),

senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti