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Decisione

38.2018.13

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 maggio 2018Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dall’indennità

per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli

organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro

dovuta (cfr. art. 52 cpv. 2 LADI).

2.2. In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale: TF) ha stabilito che l’indennità per insolvenza non copre le pretese

determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro

né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il

lavoratore non ha prestato un lavoro, bensì i crediti di salario fondati su di

un’attività lavorativa svolta effettivamente.

L’Alta Corte ha, in

particolare, precisato che per delimitare l’indennità di disoccupazione

dall’indennità per insolvenza occorre chiedersi se l’assicurato, nel periodo in

questione, sia idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e possa sottoporsi

alle prescrizioni di controllo dell’amministrazione (art. 17 LADI). In caso

affermativo l’assicurato non ha diritto alle indennità per insolvenza.

In simili condizioni colui che

è stato licenziato con effetto immediato senza giusti motivi e che

conseguentemente non lavora più è, in linea di principio, idoneo al

collocamento. Il suo diritto alle indennità di disoccupazione deve, quindi,

essere esaminato ala luce delle condizioni di cui all’art. 8 segg. LADI.

L’assicurato che, però, ha

ancora dei diritti da far valere derivanti dal contratto di lavoro (salario o

indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego) non subisce una

perdita di lavoro e non può pretendere l’indennità di disoccupazione. La cassa,

tuttavia, in caso di dubbio quanto ai diritti derivanti dal contratto di

lavoro, versa comunque l’indennità. Alla cassa passano le pretese

dell’assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, nel limite

dell’indennità giornaliera da essa versata come previsto all’art. 29 cpv. 1 e 2

LADI.

Il caso di

specie deciso con giudizio pubblicato in DTF 121 V 377 riguardava un’assicurata

che, dopo aver messo alla luce un figlio il 17 luglio 1993, voleva riprendere

l’attività il 6 ottobre 1993 ma il proprio datore di lavoro l’ha impedito

sottoponendole una convenzione da lei rifiutata, secondo la quale le avrebbe

corrisposto il suo salario fino al 31 dicembre 1993 liberandola da tutti i suoi

obblighi.

La nostra

Massima Istanza ha ritenuto che la medesima, che dal mese di novembre 1993 ha

compiuto delle ricerche per reperire un nuovo impiego e si è annunciata in

disoccupazione il 15 gennaio 1994, nei tre mesi precedenti l’apertura del

fallimento (2 febbraio 1994) era idonea al collocamento e pertanto non aveva

diritto all’indennità per insolvenza.

In

una successiva sentenza C 164/01 del 28 gennaio 2002

l'Alta Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto alle indennità di

insolvenza di un assicurato durante il periodo da quando è stato liberato dai

suoi obblighi contrattuali fino alla scadenza del termine regolare di disdetta

(in casu: dal 24 al 30 luglio 1998). Il TFA ha confermato la decisione con la

quale l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato il diritto alle

indennità di insolvenza solo fino al 23 luglio 1998 ultimo giorno in cui egli

aveva effettivamente lavorato.

La

nostra Massima Istanza, in una decisione C 55/03 del 2 settembre 2003, si è

confermata nella propria giurisprudenza e, nel caso di un assicurato che ha

offerto al datore di lavoro la sua disponibilità a continuare l’attività solo

dopo la regolazione delle sue pretese salariali pendenti, ha riconosciuto al

ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza unicamente fino all’ultimo

giorno in cui ha effettivamente lavorato.

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_749/2016 del 22 novembre 2017 consid. 3.2.; STF

8C_244/2007 del 17 marzo 2008, pubblicata in DLA 2008 N. 15 pag. 242; STFA C

214/04 del 15 aprile 2005, pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 10.

Per

quanto concerne la giurisprudenza cantonale, il TCA, in una sentenza 38.2006.80

del 7 febbraio 2007, massimata in RtiD II-2007 N. 37 pag. 152, ha deciso che un’assicurata

non ha diritto all’indennità per insolvenza, nel caso in cui, benché il Giudice

civile abbia stabilito che il licenziamento subito non fosse con effetto

immediato, bensì ordinario con un termine di preavviso di un mese, sia stata

liberata dall’obbligo di lavorare al momento in cui le è stato intimato il

licenziamento oppure il datore di lavoro abbia rifiutato la sua offerta di

proseguire l’attività fino al termine del contratto. In queste circostanze la

medesima va, infatti, ritenuta idonea al collocamento ed ha dunque per

principio diritto all’indennità di disoccupazione.

Con

sentenza 38.2013.71 del 26 marzo 2014 questa Corte ha parzialmente accolto il

ricorso inoltrato contro una decisione su opposizione emessa dalla Cassa con la

quale l’amministrazione aveva negato ad un’assicurata il diritto alle indennità

per insolvenza per il periodo 1° giugno 2012 – 15 luglio 2012 sulla base del

supposto esonero con effetto immediato intimato alla ricorrente dal proprio

datore di lavoro al momento della rescissione del contratto di lavoro. Questo

Tribunale ha rilevato che, dal tenore della lettera di disdetta, non si poteva

ritenere che il datore di lavoro avesse rinunciato volontariamente e

incondizionatamente alle prestazioni della dipendente sino al termine del

contratto di lavoro al 30 giugno 2012, ma l’avesse semplicemente autorizzata

momentaneamente a non presentarsi sul posto di lavoro, invitandola comunque a

tenersi a disposizione in caso di necessità. Per questo motivo l’assicurata non

poteva, sino allo scadere del contratto (30 giugno 2012), essere ritenuta

idonea al collocamento ed aveva quindi diritto a percepire le indennità per

insolvenza ex artt. 51 e 52 LADI fino al 30 giugno 2012.

In

una sentenza 38.2013.76 del 30 aprile 2014 il TCA ha, poi, confermato la

decisione su opposizione emessa dalla Cassa con la quale l’amministrazione

aveva negato ad un assicurato il diritto alle indennità per insolvenza visto il

suo esonero dall’obbligo di prestare la propria attività lavorativa sino al

termine del proprio contratto di lavoro. In quel caso di specie, questo

Tribunale ha rilevato che il datore di lavoro aveva rinunciato volontariamente

ed incondizionatamente alle prestazioni del dipendente, rendendo quest’ultimo

di fatto idoneo al collocamento ai sensi dell’art. 15 LADI. Al riguardo il TCA

ha poi evidenziato come non risultasse decisiva la circostanza che se aveva

ancora diritto a pretese salariali l’assicurato non subiva una perdita di

lavoro computabile e non aveva dunque diritto all’indennità di disoccupazione,

in quanto l’art. 29 cpv. 1 LADI prevede che “se sussistono dubbi giustificati

circa l’esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese

dell’assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il

salario o il risarcimento ai sensi dell’art. 11 capoverso 3, oppure circa il

soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l’indennità di

disoccupazione”.

In una sentenza 38.2017.42

Considerandi

del 17 gennaio 2018 il TCA ha confermato una decisione della Cassa che aveva

negato il diritto all’indennità per insolvenza dal 12 al 30 novembre 2015 ad

un’assicurata che era stata licenziata il 31 ottobre 2015 e che dal 12 novembre

2015.

non aveva più svolto alcuna attività lavorativa per una Sagl, essendo

stata esonerata dalla stessa del presentarsi sul posto di lavoro.

Infine,

per completezza, va rilevato che, con giudizio 38.2014.55 del 4 marzo 2015,

pubblicato in RtiD II-2015 N. 65 pag. 253 segg., il TCA ha stabilito che nel

caso di mora del datore di lavoro allorché il rapporto di impiego non è stato

disdetto, il diritto alle indennità per insolvenza sussiste di principio

qualora il datore di lavoro abbia esplicitamente garantito del lavoro al

dipendente. Tale diritto sussiste pure quando, in mancanza di una promessa di lavoro,

il lavoratore può in buona fede non più contare su un’assegnazione di lavoro se

l’inoltro della domanda di indennità per insolvenza non va considerato abusivo

ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC.

In

quel caso di specie concernente un’assicurata che dopo il congedo maternità non

ha più prestato attività lavorativa, per il periodo dal termine del menzionato

congedo al giorno precedente la disdetta del contratto di impiego – in

relazione al quale il Pretore ha stabilito che il datore di lavoro si è ritrovato

in mora nell’accettare il lavoro offertogli dall’interessata –, la

documentazione agli atti non era sufficiente per decidere sull’eventuale suo

diritto alle indennità per insolvenza. In relazione a tale lasso di tempo gli

atti sono stati, pertanto, rinviati alla Cassa al fine di procedere a un

complemento istruttorio, in particolare sentendo l’assicurata e l’allora

amministratore unico della ditta datrice di lavoro, volto a determinare, da un

lato, se l’assicurata nel periodo in questione potesse o meno in buona fede

aspettarsi che le venissero attribuite da parte del datore di lavoro delle

mansioni da espletare. Dall’altro, nell’ipotesi negativa, se l’inoltro della

domanda di indennità per insolvenza risultasse abusivo oppure no. Qualora

l’insorgente avesse potuto contare in buona fede sull’attribuzione di lavoro

oppure, nel caso contrario, se la domanda di indennità per insolvenza non si

fosse rivelata abusiva, l’assicurata avrebbe avuto diritto alle indennità per

insolvenza per il periodo precedente alla disdetta del rapporto di impiego,

sempre che gli ulteriori presupposti del diritto alle indennità per insolvenza

risultassero adempiuti. Per il periodo a decorrere dalla disdetta del contratto

di impiego, che peraltro non era avvenuta in tempo inopportuno, il diritto

all’indennità per insolvenza andava negato, in quanto non avendo prestato

alcuna attività lavorativa dopo il licenziamento, si era trovata in una

situazione di disoccupazione di fatto.

2.3

La

Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) emessa dalla Segreteria di Stato

dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per

garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni

generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA

C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001,

consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61) nel marzo 2015 - e tuttora

valida - prevede che:

"

DISTINZIONE TRA L’ID E L’II

A2 L’II

copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di

lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato

del lavoro, mentre l’ID copre il mancato salario conseguente alla perdita di un

impiego. L’II copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da

un’attività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5)

A3 Il

criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che l'assicurato

si sia messo a disposizione dell’ufficio di collocamento e che soddisfi le

prescrizioni di controllo. L’assicurato ha diritto all’ID se è effettivamente o

giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto alla

disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di

controllo. Se sussistono dubbi giustificati sull’esistenza, per il periodo

della perdita di lavoro, di pretese dell’assicurato nei confronti del suo

ultimo datore di lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o

il risarcimento in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro,

oppure sul soddisfacimento di tali pretese, è l’ID che viene versata

all’assicurato in virtù dell’art. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti

dell’assicurato vengono trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale

(cfr. Prassi LADI ID C198 segg.)

A4 L’II non

copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del

lavoratore (DTF 8C_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del

10.1

; DTF 121 V 377). (…)”

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.

125; STF 8C_742/2014 del 4 maggio 2015 consid. 1.3.; STF 9C_141/2012 del 16

aprile 2012; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio

2007.

consid. 4.3).

2.4

Nella presente fattispecie

l’assicurato ha iniziato un’attività lavorativa presso __________ di __________

dal 12 ottobre 2015 (cfr. doc. 35) con la funzione di muratore classe C (cfr.

doc. 56 e doc. 35).

Il 3 maggio 2016 egli è stato

vittima di un infortunio che ha provocato un lungo periodo di inabilità

lavorativa protrattosi fino al 4 giugno 2017 (cfr. doc. 35).

Il 2 giugno 2017 l’assicurato

ha inviato alla __________ uno scritto nel quale ha così annunciato il rientro

sul posto di lavoro:

" Con la

presente sono a informarLa che dal 6/6/2017 sono stato dichiarato idoneo a

riprendere l’attività lavorativa presso codesta azienda, vedasi certificato

d’infortunio LAINF in copia allegato, pertanto chiedo che mi venga indicato

entro il 5/6/2017 il posto e l’ora dove devo riprendere il lavoro. In subordine

qualora, come da vs. facoltà, intendete portare avanti il proponimento di

disdetta immediata del rapporto di lavoro del 29/04/2016, comunicato tramite

email dalla sig.ra __________, lo scrivente prende atto della vs. volontà,

significando fin d’ora che lo scrivente non rinuncia ai propri diritti maturati

e/o maturandi in questo rapporto di lavoro.

Cortesemente si chiede un pronto riscontro nella forma scritta e

di evitare qualsiasi forma di ostruzionismo alla ripresa lavorativa, grazie.”

(Doc. 41)

L’8 giugno 2017 __________,

Direttore della __________, ha inviato al ricorrente una disdetta del contratto

di lavoro del seguente tenore:

" Con la

presente siamo ad inoltrarle, confermando la decisione già maturata un anno fa,

la disdetta del contratto di lavoro, come da accordi con due mesi di preavviso,

con effetto immediato e termine del rapporto lavorativo presso la nostra

ditta al 08.08.2017, questo in risposta alla sua prossima condotta sia nei

confronti dei colleghi di lavoro in cantiere che nei confronti della scrivente

direzione.

Visto quanto sopra, la esortiamo a non presentarsi presso qual si

voglia nostro cantiere e ad astenersi dal ricontattare il nostro ufficio, in

quanto persona non gradita.

Provvederemo a versarle i salari e contributi dovuti secondo

contratto fino al 08.08.2017, dopo di che faremo nostro il diritto di

sospendere ogni rapporto sociale ed economico con la sua persona.” (Doc. 40)

Il

datore di lavoro ha dunque esplicitamente liberato l’assicurato dall’obbligo di

prestare la propria attività lavorativa dal momento del licenziamento.

In

simili condizioni questa Corte non può che tutelare l’operato della Cassa che,

nella risposta di causa, ha riconosciuto il diritto all’indennità per

insolvenza soltanto per il periodo dal 5 all’8 giugno 2017. Infatti, per il

periodo successivo, alla luce della giurisprudenza federale e cantonale citata

al consid. 2.2., nonché della Prassi LADI emanata dalla SECO riprodotta al

consid. 2.3., il ricorrente è idoneo al collocamento (cfr. segnatamente

STFA C 164/01 del 28 gennaio 2002: "… l'assuré

a été licencié le 23 juillet 1998 pour la fin du mois et dispensé dès cette

date de l'obligation de fournir un travail. Sans

emploi dès ce moment, il avait la disponibilité nécessaire pour être apte au

placement selon l'art. 15 al. 1 LACI. Cela

suffit pour exclure le droit à l'indemnité d'insolvabilité.").

A

ragione dunque la Cassa ha negato all’assicurato il diritto all’indennità per

insolvenza dal 9 giugno 2017.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione su opposizione del 19 gennaio 2018 è modificata nel

senso che RI 1 ha diritto all’indennità per insolvenza dal 5 all’8 giugno 2017

per un importo di fr. 848.--.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 rifonderà al

ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti