38.2018.13
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7 maggio 2018Italiano24 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2018.13
DC/sc
Lugano
7 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 gennaio 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 19 gennaio 2018 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la sua precedente
decisione del 21 settembre 2017 (cfr. doc. 32-33) con la quale ha negato ad RI
1 il diritto a indennità per insolvenza.
L’amministrazione
ha così motivato la propria decisione su opposizione:
" (…)
1. In data 22
agosto 2017 (documento pervenuto il giorno successivo), l'opponente ha
presentato alla Cassa una domanda di indennità per insolvenza a far tempo dal
05 giugno 2017.
Egli ha dichiarato d'aver prestato la
propria attività lavorativa presso la società __________ di __________ dal 12
ottobre 2015 al 13 luglio 2017 in qualità di muratore; rivendicando così
indennità per insolvenza pari a CHF 6'626.90 per il periodo dal 01 giugno 2017
al 12 luglio 2017.
2. Con decisione
del 21 settembre 2017, in considerazione del fatto che il Sig. RI 1 fosse stato
liberato dall'obbligo di lavorare a far tempo dall'08 giugno 2017 (giorno di
notifica della disdetta) e percepito il salario dei 4 mesi lavorativi precedenti
a tale data (dal 09 febbraio 2017 all'08 giugno 2017), in applicazione degli
articoli 51 cpv. 1 e 52 cpv. 1 LADI, la Cassa ha negato il diritto
all'indennità per insolvenza.
(…).
Nell'opposizione
del 20 ottobre 2017, l'opponente ritiene come la Cassa dovrebbe considerare, al
fine di stabilire il diritto alle indennità per insolvenza, il periodo dal 14
marzo 2017 al 13 luglio 2017. Infatti egli sostiene che gli ultimi 4 mesi di riferimento
debbano essere conteggiati a ritroso dalla cessazione del rapporto di lavoro,
rispettivamente dalla data del fallimento, a dipendenza di quale sia l'evento
che si produce per primo.
3. Con lettera
dell'08 giugno 2017 il signor RI 1 è stato esonerato, con effetto immediato,
dal prestare la propria attività lavorativa, pertanto a disposizione del
mercato del lavoro da tale data. La liberazione dall'obbligo di lavorare è un
atto giuridico unilaterale esercitato dal datore di lavoro in virtù del suo diritto
di dare delle direttive e istruzioni ai sensi dell'art. 321d CO. Il dipendente,
liberato dall'obbligo di lavorare, deve pertanto cessare qualsiasi lavoro per
la durata del termine di disdetta.
La liberazione dall'obbligo di
lavorare non comporta la fine del rapporto di lavoro, infatti il contratto
continua ad avere effetto fino alla fine del termine di disdetta, tuttavia il
dipendente liberato dall'obbligo di lavorare può iniziare un nuovo rapporto di
lavoro, a patto che non faccia concorrenza e non nuoccia gli interessi
legittimi del datore di lavoro, prima della fine del termine di disdetta.
La Cassa ha preso atto delle
osservazioni formulate in sede d'opposizione, ma ribadisce come non vi sia il
diritto ad indennità per insolvenza, in quanto l'opponente era idoneo al
collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e poteva di conseguenza sottoporsi alle
prescrizioni di controllo (art. 17 LADI) dall'08 giugno 2017. Egli in una tale
situazione, sempre che fossero adempiuti gli altri presupposti, avrebbe avuto diritto
alle indennità di disoccupazione e non a quelle per insolvenza. A questo
proposito si rileva che la tesi sollevata dall'opponente secondo cui gli si
doveva riconoscere il diritto alle indennità per insolvenza poiché non poteva
accedere alle indennità di disoccupazione in ragione del suo domicilio
all'estero non può essere condivisa dalla Cassa. La differenziazione tra
indennità per insolvenza e indennità di disoccupazione viene fatta unicamente
sulla base dei criteri sopraesposti; il non adempimento degli altri presupposti
per ottenere il diritto alle indennità di disoccupazione (art. 8 LADI), non è
certamente un elemento decisivo per riconoscere all'assicurato il diritto alle
indennità per insolvenza in mancanza di altre tipologie di prestazioni. Egli
dovrà, se del caso, richiedere un'eventuale prestazione di disoccupazione nel
suo Paese di residenza. (…)” (Doc. A pag. 2, 5-6)
1.2. Contro
la succitata decisione su opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un
tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore chiede il
riconoscimento di indennità per insolvenza per il periodo dal 5 giugno al 13
luglio 2017.
Egli
così riassume innanzitutto le circostanze alla base del licenziamento del
ricorrente:
" (…)
Dal 12 ottobre 2015, il ricorrente inizia una relazione
contrattuale con la __________, vincolandosi a prestare l'attività lavorativa
quale muratore. IL 3 maggio 2016, rimane vittima di un trauma per il quale
resta inabile per lungo tempo, fino al 4 giugno 2017. Di conseguenza, al
ripristino della capacità lavorativa, egli con la nota scritta del 2 giugno
2017, si mette a disposizione del suo datore di lavoro, e offre i propri
servigi per la ripresa dell'attività. Egli chiede all'azienda l'assegnazione
del luogo e/o il cantiere dove recarsi per riprendere le usali mansioni.
1.1
Senonché, trascorso qualche giorno, in data 8 giugno 2016,
l'azienda anziché impiegarlo sceglie un'altra via, e con preannuncio via mail,
invia la disdetta del rapporto di lavoro, con due mesi di preavviso e
termine del rapporto al 8.08.2017. Di conseguenza, si tratta di una
rescissione contrattuale che prevede il periodo di preavviso, nonostante sia
errato nei termini, ma con esonero dell'attività lavorativa. Infatti, per la
fine del contratto di lavoro, essendo in ambito edile laddove si applica il CNM
per l'edilizia principale (art. 19 CNM e art. 335c CO) e non essendoci norme
derogative tra le parti, vale la fine del mese e dunque la cessazione della
relazione contrattuale è giuridicamente da determinata a fine agosto 2017.
1.2
Pochi giorni dopo la pronuncia della disdetta, con il decreto
della pretura del distretto di __________, l'azienda è dichiarata in fallimento
a far tempo dal 13 luglio 2017. Evidentemente, la tempistica tra il fallimento
e la disdetta, in particolare le modalità del provvedimento che suppongono al
rinuncia del collaborate a prestare l'attività, appaiono illuminante. Viene
subito da pensare che è facile rinunciare ai servigi di un collaboratore in una
condizione di fallimento preannunciato di cui il dipendente non aveva alcuna
contezza.
1.3
A questo punto, il lavoratore rimane sprovvisto del pagamento del salario
per il mese di giugno, di luglio ed agosto, per il valore complessivo di CHF 16'049.
Dunque, come per altri colleghi di lavoro e tramite RA 1, egli fa capo alla
cassa cantonale per l'assicurazione disoccupazione, allo scopo di far valere
l'indennità insolvenza per il periodo dal 1 giugno 2017 al 12 luglio 2017, ossia
per la parte a ritroso dal fallimento fino a quando è stato remunerato. (…)”
(Doc. I pag. 2-3)
Il
patrocinatore dell’assicurato sottolinea poi che “nel caso di specie occorre
rapportarsi al periodo dal 13 luglio al 14 marzo 2017” e che l’assicurato “fino
al 4 giugno 2017 ha ricevuto la prestazione Lainf in esito al trauma subito il
3 maggio 2016, che comprendeva anche la quota parte della tredicesima
mensilità, e dunque rimane impagato unicamente il periodo dal 5 giugno al 13
luglio 2017, nonostante il rapporto di lavoro sarebbe potenzialmente cessato
con effetto al 31 agosto 2017” (cfr. doc. I pag. 4).
Il
rappresentante del ricorrente sostiene che, in caso di disdetta del rapporto di
lavoro con preavviso ordinario ma con esonero dell’attività lavorativa,
occorrono maggiori approfondimenti rispetto alla disdetta con effetto immediato,
argomentando:
" (…)
Senonché, le casistiche riguardanti il licenziamento ordinario,
con esonero dell'attività, sono ben diverse e di volta in volta occorre
accertare il diritto dell'assicurato in base alle circostanze effettive e agli
elementi fattuali. Infatti, tale materia appare piuttosto controversa anche in
diritto.
Una breve verifica della giurisprudenza Ticinese, di questa stessa
camera, conduce perlomeno ad una maggiore attenzione ed i nostri dubbi sul
diritto alla prestazione non sono per nulla dissipati dalle motivazioni del
provvedimento qui appellato. A titolo d'es. citiamo le STCA 38.2011.21 (diritto
accolto), STCA 38.2006.80, STCA 38.2013.73 (diritto non accolto) STCA
38.2014.55 (accolto parzialmente) e STCA 38.2013.71 (diritto accolto
parzialmente).
Ebbene, la presenta autorità, sancisce in termini generali i
principi secondo i quali gli assicurati, anche con un licenziamento in tronco,
possono mettersi a disposizione del mercato del lavoro, ed affermano
quest'aspetto in modo chiaro quando il licenziamento è immediato al giorno
stesso in cui viene reso. Dunque, trattasi delle casistiche e/o delle
fattispecie giuridiche attinenti l'art. 337 ss CO. Al contrario la fattispecie
dell'esonero è piuttosto diversa, e riflette delle altre conseguenze
giuridiche, poiché il datore di lavoro in genere è in mora nell'accettazione
del lavoro, giusta l'art. 324 del CO siccome le parti tra loro rimangono
vincolate da un contratto di lavoro che continua ad esplicare i suoi effetti.
(…).
3.5
In buona sostanza, a nostro parere, nella fattispecie in esame,
nel periodo d'esonero, valutate le circostanze fattuali, non c'è alcun spazio
per invocare la disoccupazione totale, rispettivamente per invocare
l'applicazione dell'art. 29, tanto più che è pure frontaliere, e di conseguenza
si tratta di una delle condizioni nell'ambito dell'esonero, tutelate dalla
giurisprudenza e per la quale il ricorrente conserva il diritto a ricevere la
prestazione. (…)” (Doc. I pag. 5-6)
1.3. Nella
sua risposta del 14 marzo 2018 la Cassa propone di accogliere parzialmente il
ricorso e di riconoscere ad RI 1 il diritto all’indennità per insolvenza per il
periodo dal 5 all’8 giugno 2017 e di negarlo invece per quello successivo:
" (…)
La
giurisprudenza (STF del 28.01.2002, inc. n. C_164/2001) ha inoltre stabilito
che il mantenimento, in diritto, di un contratto di lavoro non è un criterio
essenziale per distinguere tra indennità di disoccupazione e indennità per
insolvenza. Infatti, occorre rimarcare che la liberazione dall'obbligo di
lavorare, come nella fattispecie in esame, non comporta la fine immediata del
rapporto di lavoro, tuttavia il dipendente – liberato dall'obbligo di lavorare
– può iniziare un nuovo rapporto di lavoro prima della fine del termine di
disdetta. Ciò comporta, per quanto concerne l'idoneità al collocamento, che il
dipendente liberato dall'obbligo di lavorare, così come quello senza impiego
che è stato licenziato con effetto immediato senza validi motivi o quello
congedato in tempi inopportuni, presenta una disponibilità sufficiente per
accettare un lavoro conveniente e per sottoporsi alle prescrizioni di
controllo. In altri termini egli non ha diritto alle indennità per insolvenza,
ma qualora le condizioni fossero adempiute, alle indennità di disoccupazione.
A questo
proposito anche Cod. Lod. Tribunale, in una recente sentenza nella quale
ripercorre la giurisprudenza federale e cantonale applicabile in merito, ha
concluso per l'idoneità al collocamento del dipendente che viene licenziato e
nel contempo liberato dall'obbligo di lavorare fino alla fine del rapporto di
lavoro (STCA del 17.01.2018, inc. n. 38.2017.42).
6. La Cassa ha
preso atto delle osservazioni formulate in sede ricorsuale dal signor RI 1, e
ribadisce come non vi sia il diritto ad indennità per insolvenza dal 9 giugno
2017 (giorno successivo al licenziamento) al 12 luglio 2017, in quanto
l'opponente, liberato dall'obbligo di lavorare, era idoneo al collocamento
(art. 15 cpv. 1 LADI) e poteva di conseguenza sottoporsi alle prescrizioni di
controllo (art. 17 LADI). Da questo profilo la decisione della Cassa merita
conferma. Tuttavia, per quanto concerne il periodo dal 5 giugno 2017 all'8
giugno 2017, ritenuto come vi sia stata mora del datore di lavoro, il diritto
ad indennità per insolvenza deve essere riconosciuto. In questo senso egli ha
diritto a CHF 848.00 lordi relativo al periodo 5 giugno 2017 – 8 giugno 2017.”
(Doc. III)
1.4. Il
15 marzo 2018 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per
presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
Esse sono rimaste silenti.
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se la
Cassa abbia a ragione o meno negato al ricorrente il diritto alle indennità
per insolvenza richieste dal 5 giugno al 13 luglio 2017.
Secondo
l’art. 51 cpv. 1 LADI i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al
servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura
d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto
all’indennità per insolvenza se:
a. il
loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b. il
fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti
salariali.
Non
hanno diritto all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci,
di membri di un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi
della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono
esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano
nell'azienda (cfr. art. 51 cpv. 2 LADI).
Secondo
l’art. 52 cpv. 1 LADI l’indennità per insolvenza copre i crediti salariali
concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della
dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le
prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni
mese, fino a concorrenza dell’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso
2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.
Fatti
I
contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dall’indennità
per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli
organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro
dovuta (cfr. art. 52 cpv. 2 LADI).
2.2. In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale: TF) ha stabilito che l’indennità per insolvenza non copre le pretese
determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro
né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il
lavoratore non ha prestato un lavoro, bensì i crediti di salario fondati su di
un’attività lavorativa svolta effettivamente.
L’Alta Corte ha, in
particolare, precisato che per delimitare l’indennità di disoccupazione
dall’indennità per insolvenza occorre chiedersi se l’assicurato, nel periodo in
questione, sia idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e possa sottoporsi
alle prescrizioni di controllo dell’amministrazione (art. 17 LADI). In caso
affermativo l’assicurato non ha diritto alle indennità per insolvenza.
In simili condizioni colui che
è stato licenziato con effetto immediato senza giusti motivi e che
conseguentemente non lavora più è, in linea di principio, idoneo al
collocamento. Il suo diritto alle indennità di disoccupazione deve, quindi,
essere esaminato ala luce delle condizioni di cui all’art. 8 segg. LADI.
L’assicurato che, però, ha
ancora dei diritti da far valere derivanti dal contratto di lavoro (salario o
indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego) non subisce una
perdita di lavoro e non può pretendere l’indennità di disoccupazione. La cassa,
tuttavia, in caso di dubbio quanto ai diritti derivanti dal contratto di
lavoro, versa comunque l’indennità. Alla cassa passano le pretese
dell’assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, nel limite
dell’indennità giornaliera da essa versata come previsto all’art. 29 cpv. 1 e 2
LADI.
Il caso di
specie deciso con giudizio pubblicato in DTF 121 V 377 riguardava un’assicurata
che, dopo aver messo alla luce un figlio il 17 luglio 1993, voleva riprendere
l’attività il 6 ottobre 1993 ma il proprio datore di lavoro l’ha impedito
sottoponendole una convenzione da lei rifiutata, secondo la quale le avrebbe
corrisposto il suo salario fino al 31 dicembre 1993 liberandola da tutti i suoi
obblighi.
La nostra
Massima Istanza ha ritenuto che la medesima, che dal mese di novembre 1993 ha
compiuto delle ricerche per reperire un nuovo impiego e si è annunciata in
disoccupazione il 15 gennaio 1994, nei tre mesi precedenti l’apertura del
fallimento (2 febbraio 1994) era idonea al collocamento e pertanto non aveva
diritto all’indennità per insolvenza.
In
una successiva sentenza C 164/01 del 28 gennaio 2002
l'Alta Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto alle indennità di
insolvenza di un assicurato durante il periodo da quando è stato liberato dai
suoi obblighi contrattuali fino alla scadenza del termine regolare di disdetta
(in casu: dal 24 al 30 luglio 1998). Il TFA ha confermato la decisione con la
quale l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato il diritto alle
indennità di insolvenza solo fino al 23 luglio 1998 ultimo giorno in cui egli
aveva effettivamente lavorato.
La
nostra Massima Istanza, in una decisione C 55/03 del 2 settembre 2003, si è
confermata nella propria giurisprudenza e, nel caso di un assicurato che ha
offerto al datore di lavoro la sua disponibilità a continuare l’attività solo
dopo la regolazione delle sue pretese salariali pendenti, ha riconosciuto al
ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza unicamente fino all’ultimo
giorno in cui ha effettivamente lavorato.
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_749/2016 del 22 novembre 2017 consid. 3.2.; STF
8C_244/2007 del 17 marzo 2008, pubblicata in DLA 2008 N. 15 pag. 242; STFA C
214/04 del 15 aprile 2005, pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 10.
Per
quanto concerne la giurisprudenza cantonale, il TCA, in una sentenza 38.2006.80
del 7 febbraio 2007, massimata in RtiD II-2007 N. 37 pag. 152, ha deciso che un’assicurata
non ha diritto all’indennità per insolvenza, nel caso in cui, benché il Giudice
civile abbia stabilito che il licenziamento subito non fosse con effetto
immediato, bensì ordinario con un termine di preavviso di un mese, sia stata
liberata dall’obbligo di lavorare al momento in cui le è stato intimato il
licenziamento oppure il datore di lavoro abbia rifiutato la sua offerta di
proseguire l’attività fino al termine del contratto. In queste circostanze la
medesima va, infatti, ritenuta idonea al collocamento ed ha dunque per
principio diritto all’indennità di disoccupazione.
Con
sentenza 38.2013.71 del 26 marzo 2014 questa Corte ha parzialmente accolto il
ricorso inoltrato contro una decisione su opposizione emessa dalla Cassa con la
quale l’amministrazione aveva negato ad un’assicurata il diritto alle indennità
per insolvenza per il periodo 1° giugno 2012 – 15 luglio 2012 sulla base del
supposto esonero con effetto immediato intimato alla ricorrente dal proprio
datore di lavoro al momento della rescissione del contratto di lavoro. Questo
Tribunale ha rilevato che, dal tenore della lettera di disdetta, non si poteva
ritenere che il datore di lavoro avesse rinunciato volontariamente e
incondizionatamente alle prestazioni della dipendente sino al termine del
contratto di lavoro al 30 giugno 2012, ma l’avesse semplicemente autorizzata
momentaneamente a non presentarsi sul posto di lavoro, invitandola comunque a
tenersi a disposizione in caso di necessità. Per questo motivo l’assicurata non
poteva, sino allo scadere del contratto (30 giugno 2012), essere ritenuta
idonea al collocamento ed aveva quindi diritto a percepire le indennità per
insolvenza ex artt. 51 e 52 LADI fino al 30 giugno 2012.
In
una sentenza 38.2013.76 del 30 aprile 2014 il TCA ha, poi, confermato la
decisione su opposizione emessa dalla Cassa con la quale l’amministrazione
aveva negato ad un assicurato il diritto alle indennità per insolvenza visto il
suo esonero dall’obbligo di prestare la propria attività lavorativa sino al
termine del proprio contratto di lavoro. In quel caso di specie, questo
Tribunale ha rilevato che il datore di lavoro aveva rinunciato volontariamente
ed incondizionatamente alle prestazioni del dipendente, rendendo quest’ultimo
di fatto idoneo al collocamento ai sensi dell’art. 15 LADI. Al riguardo il TCA
ha poi evidenziato come non risultasse decisiva la circostanza che se aveva
ancora diritto a pretese salariali l’assicurato non subiva una perdita di
lavoro computabile e non aveva dunque diritto all’indennità di disoccupazione,
in quanto l’art. 29 cpv. 1 LADI prevede che “se sussistono dubbi giustificati
circa l’esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese
dell’assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il
salario o il risarcimento ai sensi dell’art. 11 capoverso 3, oppure circa il
soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l’indennità di
disoccupazione”.
In una sentenza 38.2017.42
Considerandi
del 17 gennaio 2018 il TCA ha confermato una decisione della Cassa che aveva
negato il diritto all’indennità per insolvenza dal 12 al 30 novembre 2015 ad
un’assicurata che era stata licenziata il 31 ottobre 2015 e che dal 12 novembre
2015.
non aveva più svolto alcuna attività lavorativa per una Sagl, essendo
stata esonerata dalla stessa del presentarsi sul posto di lavoro.
Infine,
per completezza, va rilevato che, con giudizio 38.2014.55 del 4 marzo 2015,
pubblicato in RtiD II-2015 N. 65 pag. 253 segg., il TCA ha stabilito che nel
caso di mora del datore di lavoro allorché il rapporto di impiego non è stato
disdetto, il diritto alle indennità per insolvenza sussiste di principio
qualora il datore di lavoro abbia esplicitamente garantito del lavoro al
dipendente. Tale diritto sussiste pure quando, in mancanza di una promessa di lavoro,
il lavoratore può in buona fede non più contare su un’assegnazione di lavoro se
l’inoltro della domanda di indennità per insolvenza non va considerato abusivo
ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC.
In
quel caso di specie concernente un’assicurata che dopo il congedo maternità non
ha più prestato attività lavorativa, per il periodo dal termine del menzionato
congedo al giorno precedente la disdetta del contratto di impiego – in
relazione al quale il Pretore ha stabilito che il datore di lavoro si è ritrovato
in mora nell’accettare il lavoro offertogli dall’interessata –, la
documentazione agli atti non era sufficiente per decidere sull’eventuale suo
diritto alle indennità per insolvenza. In relazione a tale lasso di tempo gli
atti sono stati, pertanto, rinviati alla Cassa al fine di procedere a un
complemento istruttorio, in particolare sentendo l’assicurata e l’allora
amministratore unico della ditta datrice di lavoro, volto a determinare, da un
lato, se l’assicurata nel periodo in questione potesse o meno in buona fede
aspettarsi che le venissero attribuite da parte del datore di lavoro delle
mansioni da espletare. Dall’altro, nell’ipotesi negativa, se l’inoltro della
domanda di indennità per insolvenza risultasse abusivo oppure no. Qualora
l’insorgente avesse potuto contare in buona fede sull’attribuzione di lavoro
oppure, nel caso contrario, se la domanda di indennità per insolvenza non si
fosse rivelata abusiva, l’assicurata avrebbe avuto diritto alle indennità per
insolvenza per il periodo precedente alla disdetta del rapporto di impiego,
sempre che gli ulteriori presupposti del diritto alle indennità per insolvenza
risultassero adempiuti. Per il periodo a decorrere dalla disdetta del contratto
di impiego, che peraltro non era avvenuta in tempo inopportuno, il diritto
all’indennità per insolvenza andava negato, in quanto non avendo prestato
alcuna attività lavorativa dopo il licenziamento, si era trovata in una
situazione di disoccupazione di fatto.
2.3
La
Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) emessa dalla Segreteria di Stato
dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per
garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni
generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA
C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001,
consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61) nel marzo 2015 - e tuttora
valida - prevede che:
"
DISTINZIONE TRA L’ID E L’II
A2 L’II
copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di
lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato
del lavoro, mentre l’ID copre il mancato salario conseguente alla perdita di un
impiego. L’II copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da
un’attività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5)
A3 Il
criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che l'assicurato
si sia messo a disposizione dell’ufficio di collocamento e che soddisfi le
prescrizioni di controllo. L’assicurato ha diritto all’ID se è effettivamente o
giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto alla
disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di
controllo. Se sussistono dubbi giustificati sull’esistenza, per il periodo
della perdita di lavoro, di pretese dell’assicurato nei confronti del suo
ultimo datore di lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o
il risarcimento in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro,
oppure sul soddisfacimento di tali pretese, è l’ID che viene versata
all’assicurato in virtù dell’art. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti
dell’assicurato vengono trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale
(cfr. Prassi LADI ID C198 segg.)
A4 L’II non
copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del
lavoratore (DTF 8C_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del
10.1
; DTF 121 V 377). (…)”
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.
125; STF 8C_742/2014 del 4 maggio 2015 consid. 1.3.; STF 9C_141/2012 del 16
aprile 2012; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio
2007.
consid. 4.3).
2.4
Nella presente fattispecie
l’assicurato ha iniziato un’attività lavorativa presso __________ di __________
dal 12 ottobre 2015 (cfr. doc. 35) con la funzione di muratore classe C (cfr.
doc. 56 e doc. 35).
Il 3 maggio 2016 egli è stato
vittima di un infortunio che ha provocato un lungo periodo di inabilità
lavorativa protrattosi fino al 4 giugno 2017 (cfr. doc. 35).
Il 2 giugno 2017 l’assicurato
ha inviato alla __________ uno scritto nel quale ha così annunciato il rientro
sul posto di lavoro:
" Con la
presente sono a informarLa che dal 6/6/2017 sono stato dichiarato idoneo a
riprendere l’attività lavorativa presso codesta azienda, vedasi certificato
d’infortunio LAINF in copia allegato, pertanto chiedo che mi venga indicato
entro il 5/6/2017 il posto e l’ora dove devo riprendere il lavoro. In subordine
qualora, come da vs. facoltà, intendete portare avanti il proponimento di
disdetta immediata del rapporto di lavoro del 29/04/2016, comunicato tramite
email dalla sig.ra __________, lo scrivente prende atto della vs. volontà,
significando fin d’ora che lo scrivente non rinuncia ai propri diritti maturati
e/o maturandi in questo rapporto di lavoro.
Cortesemente si chiede un pronto riscontro nella forma scritta e
di evitare qualsiasi forma di ostruzionismo alla ripresa lavorativa, grazie.”
(Doc. 41)
L’8 giugno 2017 __________,
Direttore della __________, ha inviato al ricorrente una disdetta del contratto
di lavoro del seguente tenore:
" Con la
presente siamo ad inoltrarle, confermando la decisione già maturata un anno fa,
la disdetta del contratto di lavoro, come da accordi con due mesi di preavviso,
con effetto immediato e termine del rapporto lavorativo presso la nostra
ditta al 08.08.2017, questo in risposta alla sua prossima condotta sia nei
confronti dei colleghi di lavoro in cantiere che nei confronti della scrivente
direzione.
Visto quanto sopra, la esortiamo a non presentarsi presso qual si
voglia nostro cantiere e ad astenersi dal ricontattare il nostro ufficio, in
quanto persona non gradita.
Provvederemo a versarle i salari e contributi dovuti secondo
contratto fino al 08.08.2017, dopo di che faremo nostro il diritto di
sospendere ogni rapporto sociale ed economico con la sua persona.” (Doc. 40)
Il
datore di lavoro ha dunque esplicitamente liberato l’assicurato dall’obbligo di
prestare la propria attività lavorativa dal momento del licenziamento.
In
simili condizioni questa Corte non può che tutelare l’operato della Cassa che,
nella risposta di causa, ha riconosciuto il diritto all’indennità per
insolvenza soltanto per il periodo dal 5 all’8 giugno 2017. Infatti, per il
periodo successivo, alla luce della giurisprudenza federale e cantonale citata
al consid. 2.2., nonché della Prassi LADI emanata dalla SECO riprodotta al
consid. 2.3., il ricorrente è idoneo al collocamento (cfr. segnatamente
STFA C 164/01 del 28 gennaio 2002: "… l'assuré
a été licencié le 23 juillet 1998 pour la fin du mois et dispensé dès cette
date de l'obligation de fournir un travail. Sans
emploi dès ce moment, il avait la disponibilité nécessaire pour être apte au
placement selon l'art. 15 al. 1 LACI. Cela
suffit pour exclure le droit à l'indemnité d'insolvabilité.").
A
ragione dunque la Cassa ha negato all’assicurato il diritto all’indennità per
insolvenza dal 9 giugno 2017.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione su opposizione del 19 gennaio 2018 è modificata nel
senso che RI 1 ha diritto all’indennità per insolvenza dal 5 all’8 giugno 2017
per un importo di fr. 848.--.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 rifonderà al
ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti