38.2018.14
Restituzione indennità disoccupazione percepite in troppo. Calcolo. Ricorso accolto
30 maggio 2018Italiano35 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2018.14
VF/DC/sc
Lugano
30 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Vera Ferretti, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 febbraio 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 17 ottobre 2017 la CO 1
(in seguito: Cassa) ha chiesto a RI 1 la restituzione di Fr. 14'937.35,
corrispondenti ad indennità di disoccupazione percepite in troppo dal 25
ottobre 2016 ad aprile 2017, rilevando in particolare che:
" (…)
4. Nel mese di
ottobre 2015 riceve una provvigione di CHF 35’350.00 lordi per la vendita di un
immobile a __________. Secondo la risposta del datore di lavoro del 26 giugno
2017, lei ha assunto questo mandato il 26 agosto 2014 e la vendita si è
conclusa il 21 settembre 2015.
5. Nel mese di
settembre 2015 riceve una provvigione di CHF 6'420.00 lordi per la vendita di
un immobile a __________. Lei ha assunto questo mandato il 23 marzo 2015 e la
vendita si è conclusa il 31 luglio 2015.
6. Nel mese di
settembre 2015 riceve una provvigione di CHF 18'300.00 lordi per la vendita di
un immobile a __________. Lei ha assunto questo mandato il 22 dicembre 2014 e
la vendita si è conclusa l’11 marzo 2015.
7. È considerato
guadagno assicurato il salario determinante, ai sensi della legislazione
sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o
più rapporti di lavoro. Determinante, in genere, è il salario convenuto
contrattualmente nella misura in cui l’assicurato l’abbia effettivamente
riscosso.
8. Il guadagno
conseguito è computato nei mesi di contribuzione in cui il lavoro è stato
fornito (principio di sopravvenienza); il momento in cui il pagamento è effettuato
è pertanto irrilevante (ad esempio, nel caso della tredicesima mensilità, delle
provvigioni, dei bonus).
9. le
provvigioni ricevute non vanno computate sul mese di versamento, bensì
ripartite proporzionalmente sui mesi che corrono dall’assunzione del mandato
alla vendita dell’oggetto.
10. Il guadagno
del calcolo assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi 6 mesi
di contribuzione, che precedono il termine quadro per la riscossione della
prestazione. Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli
ultimi 12 mesi di contribuzione, se tale salario è più elevato del salario
medio degli ultimi 6 mesi.
11. Nel suo caso,
il guadagno assicurato più favorevole ammonta a CHF 6'986.00, ovvero al salario
medio degli ultimi 12 mesi di contribuzione (cfr. tabelle allegate).
12. Per questa
ragione, la Cassa deve chiedere la restituzione dell’importo di CHF 14'937.35,
corrispondente all’indennità di disoccupazione versata in troppo da ottobre
2016 ad aprile 2017. (…)” (cfr. doc. 17)
1.2. Con decisione su opposizione
del 6 febbraio 2018 l’amministrazione ha respinto l’opposizione interposta
dall’assicurato (cfr. doc. 21) e si è riconfermata nel contenuto della sua precedente
decisione (cfr. doc. A1).
1.3. Contro la decisione su
opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale
chiede in particolare:
" (…)
- che vengano
comprese e riponderate le motivazioni da lui adottate nella sua opposizione
inoltrata in data 14.11.2017, della quale egli presuppone che il tribunale
abbia ricevuto copia allegati inclusi.
- che vengano
comprese e considerate le dinamiche effettive della realtà operativa e
remunerativa di una società immobiliare che si occupa esclusivamente di vendita
immobiliare nel segmento del lusso, affinché se ne possano trarre le giuste
conclusioni in ambito assicurativo. A proposito di questo secondo punto il
ricorrente desidera comunicare al tribunale quanto segue.
La parte di salario variabile che un collaboratore riceve in
seguito alla vendita di un immobile non rappresenta di fatto una rimunerazione
per la vendita di uno specifico immobile in uno specifico lasso di tempo, ma
rappresenta invece soprattutto una forma di compensazione per le numerose
altre attività lavorative (come ad esempio la gestione di immobili che non
verranno mai venduti, la consulenza, il marketing, ecc.), attività non
rimunerate direttamente ma attività nelle quali il collaboratore investe la
stragrande maggioranza del proprio tempo. Siccome la vendita di un immobile di
lusso risulta evento raro, azienda e collaboratori gestiscono il rischio su
base annuale. Il singolo mese come unità di misura non è rilevante e non può
esserlo, finché il numero di transazioni (nel caso specifico 3) non diventa
(molto) maggiore del numero di mesi (12). Giustamente anche fisco e
assicurazioni nei loro prelievi considerano la massa salariale totale
effettivamente realizzata.
Conclusione
In una simile situazione di mancata congruenza sia materiale che
temporale tra il lavoro svolto e la sua remunerazione, l’applicazione del
principio di sopravvenienza risulta fortemente impreciso se non addirittura
assurdo. Sembra invece molto più stringente basare il calcolo del salario
assicurato sul salario effettivamente realizzato rispettivamente sui contributi
assicurativi effettivamente pagati. Nel caso specifico così procedendo si
arriverebbe ad individuare un salario assicurato provvisorio di CHF 8'500
comunicato al ricorrente in data 22 giugno 2017 (allegato), che risulterebbe
molto più vicino alla realtà dei fatti che i complessivamente altri 3 calcoli
proposti dalla cassa nell’arco di tempo (…)” (cfr. doc. I)
1.4. Con risposta del 15 marzo
2018 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Il 16 marzo 2018 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori
mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’assicurato deve o meno restituire alla Cassa l’importo di Fr. 14'937.35
per indebite prestazioni di disoccupazione percepite nel periodo dal 25 ottobre
2016 ad aprile 2017, in quanto guadagno il assicurato che è stato ridotto da
Fr. 12'320.-- a Fr. 6'986.--, a seguito di una revisione effettuata dalla
Segreteria di Stato dell’economia (di seguito: SECO).
L'art. 95 LADI regola la
restituzione di prestazioni. Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di
restituzione è retta dall'art. 25 LPGA, ad eccezione dei casi di cui
all'articolo 55.
Dal 1° aprile 2011 il
tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente:
" La domanda
di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli
articoli 55 e 59cbis capoverso 4."
L'art. 25 cpv. 1 LPGA
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I principi giurisprudenziali
attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla
LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge
(cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid.
5).
L'obbligo di restituzione
presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una
revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni
(cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006
p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la
revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha
codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U
408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del
12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio
2005).
Analogamente alla
revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve
procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una
conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25
giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466
consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid.
4).
Inoltre, l’amministrazione
può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06
del 25 giugno 2007).
Questi principi si
applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una
decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa
giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Circa l'ulteriore
presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello
dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure la
STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e
DLA 2000 N. 40, pag. 208.
2.2. Nella presente fattispecie la
Cassa ha effettuato degli accertamenti riguardo alla durata dei mandati
concernenti le provvigioni di vendita dei tre immobili situati a Ronco s.
Ascona, Locarno ed Orselina percepite dal ricorrente (la prima nel corso del
mese di ottobre 2015 e le altre due nel corso del mese di settembre 2015) e
prese in considerazione per fissare il guadagno assicurato, a seguito del
rapporto di revisione del 17 settembre 2017 della SECO, dal quale è emerso che
la Cassa avrebbe stabilito un guadagno assicurato troppo elevato, e più
precisamente che:
" (…)
a) Guadagno
assicurato
Art. 23 cpv. 1 LADI; Prassi LADI ID C2
Fattispecie
Il guadagno assicurato (fr. 12'320.00) è stato determinato con
provvigioni di vendita di fr. 6'420.00 e fr. 18'300.00 versati a settembre 2015
e di fr. 35'350.00 versati a ottobre 2015 senza suddividerle sui periodi nei
quali è stata svolta l’attività, ossia dall’inizio alla fine del mandato.
Basi legali
È considerato un guadagno assicurato il salario determinate nel
senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di
calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni
contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al
lavoro.
Il guadagno conseguito è amputato nei mesi di contribuzione in cui
il lavoro è stato fornito (principio di sopravvenienza), il momento in cui il
pagamento è effettuato è pertanto irrilevante (Prassi LADI ID C2).
Conclusione
In base alle informazioni complementari fornite dal datore di
lavoro (vedi lettera 26 giugno 2017 nel dossier), le provvigioni sono state suddivise
sui periodi tra l’inizio e la fine del mandato. Il guadagno assicurato più
favorevole ammonta a fr. 6'986.00 (allegato __________). (…)” (cfr. doc. 18)
La decisione è stata
dunque presa nel rispetto del termine di perenzione dell’art. 25 cpv. 2 LPGA
(cfr. STF 8C_617/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 4.1.).
A conclusione della
revisione della SECO, l’amministrazione ha così ridotto il guadagno assicurato
dal 25 ottobre 2016 da Fr. 12'320.-- a Fr. 6’986.-- (durante la revisione
interna esso era invece stato provvisoriamente ridotto a Fr. 8’500.-- dal 22
giugno 2017; cfr. doc. 16) e, con decisione del 17 ottobre 2017, ha chiesto
all’assicurato la restituzione di Fr. 14'937.35. (cfr. doc. 17).
Si tratta ora innanzitutto
di stabilire se, a ragione, l’amministrazione poteva ricalcolare il guadagno
assicurato, e cioè se è corretto che esso va calcolato tenendo conto delle tre
provvigioni di vendita percepite dal ricorrente non nel momento in cui sono
state versate - come è stato fatto in primo momento dalla Cassa - ma
suddividendole nei periodi durante i quali è stata svolta l’attività (ossia
dall’inizio alla fine di ognuno dei tre mandati in questione, tenendo però
conto, per ogni mese preso in considerazione per il calcolo del guadagno
assicurato, della parte di provvigioni corrispondente e quindi anche del fatto che
parte del mandato di __________ non rientra nel periodo in questione; cfr. doc.
17, 18, e A1; cfr. consid. 2.6. per i periodi di ognuno).
2.3. Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI
è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della
legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel
corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali
periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.
L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello
dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è
considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale
stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.
In virtù e nell’ambito
della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di
calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il
guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi
di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione
della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).
Il guadagno assicurato è
calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione
che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale
salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37
cpv. 2 OADI e STF 8C_627/2017 del 26 gennaio 2018 in DLA 2018 pag. 93 seg.).
Il periodo di calcolo
decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile,
indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento,
l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il
termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).
Se il salario varia in
seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è
calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in base all'orario
annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis OADI).
Il Consiglio federale ha
pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI,
sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che l’assicurato
avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).
L’art. 13 cpv. 2 lett. c
LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in
cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3
LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i
contributi.
2.4. Per costante giurisprudenza,
determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23
LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il
periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81
consid. 2c).
Il Tribunale federale
delle assicurazioni, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in
DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il guadagno
assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto
forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in casi eccezionali e
giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi sull'accordo salariale
tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente è possibile derogare
al reddito effettivamente percepito unicamente qualora possa essere escluso un
abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.
Al riguardo cfr. pure STFA
C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011, massimata in
RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461.
In una sentenza C 284/05
del 25 aprile 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 46 (vedi pure la sentenza C
183/06 del 16 luglio 2007), l'Alta Corte ha stabilito che la mancanza della
prova del salario esatto non comporta la negazione del diritto all'indennità di
disoccupazione, ma deve essere presa in considerazione nel calcolo del guadagno
determinante.
Inoltre con sentenza
8C_913/2011 del 10 aprile 2012, il Tribunale federale, chinandosi su una
fattispecie in cui litigiosa era soltanto la questione concernente la
determinazione del guadagno assicurato, mentre non era più contestato
l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio da
parte dell’assicurato di un’attività lavorativa, ha stabilito che in quel caso,
siccome non era definibile l’entità del salario (difettavano libri contabili
tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari,
postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il
reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art.
23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente attendibile.
Ciò ha comportato il
diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione.
In proposito cfr. pure STF
8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno
2013 consid. 3.5.
2.5. La Prassi LADI sull’indennità
di disoccupazione (Prassi LADI ID) edite dalla direzione del lavoro della SECO,
nella versione in vigore da ottobre 2012 (pt. B144 e B145), rispettivamente da
gennaio 2013 (pt. C1 ma in particolare C2), prevedono in relazione al salario
determinante e la percezione effettiva di esso quanto segue:
" (…)
Salario determinante
art. 23 cpv. 1 LADI
C1 È considerato guadagno assicurato il salario determinante, ai
sensi della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di
calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro.
C2 Determinante, in genere, è il salario convenuto
contrattualmente nella misura in cui l’assicurato l’abbia effettivamente
riscosso. La prova dell’effettiva percezione del salario è importante sia per
stabilire l’esistenza di un periodo di contribuzione che per determinare il
guadagno assicurato. In mancanza di una simile prova non è infatti possibile
calcolare il guadagno assicurato. La riscossione del salario deve essere
dimostrata alla B144 segg.
Percezione effettiva di un salario
B144 Oltre ad aver esercitato un’attività soggetta a
contribuzione, l’assicurato deve aver effettivamente percepito il salario
convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario non è di per sé un
presupposto del diritto all’indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante
per riconoscere l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione. Se
l’assicurato non ha percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di
lavoro secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti
salariali è considerato periodo di contribuzione.
Persone che non occupano una posizione analoga a quella di un
datore di lavoro
B145 Per le persone che, prima della disoccupazione, non
occupavano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, l’attestato
del datore di lavoro e i conteggi mensili dello stipendio sono in genere
sufficienti per dimostrare la riscossione effettiva del salario e, di
conseguenza, l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione. È irrilevante
invece il fatto che il datore di lavoro abbia o meno versato i contributi
sociali alla cassa di compensazione. Se ha dubbi giustificati riguardo
all’esattezza dell’attestato allestito dal datore di lavoro o riguardo
all’esistenza stessa di un rapporto di lavoro, la cassa deve effettuare le opportune
verifiche. Simili dubbi sussistono, ad esempio, in presenza di un rapporto di
lavoro tra parenti. (…)”
Il tenore dei p.ti C1, C2,
B144- B145 della Prassi LADI ID sopra citati è rimasto peraltro invariato anche
nella versione valida dal 1° gennaio 2017 (http://www.area-lavoro.ch/dateien/
Kreisschreiben/Prassi_LADI_ID_gennaio_2017.pdf).
Al
p.to C2 della Prassi LADI ID viene anche precisato che il salario di base
comprende le provvigioni, e che “(..) il guadagno conseguito è computato nei
mesi di contribuzione in cui il lavoro è stato fornito (principio di
sopravvenienza): il momento in cui il pagamento è effettuato è pertanto
irrilevante (p. es. 13a mensilità, provvigioni, bonus) (…)”.
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012
consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434
consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1;
DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid.
5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag.
379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid.
2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants
d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de
la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza
2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,
ha ricordato che:
" (…)
Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del
Considerandi
diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e
non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli
amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa
tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime
verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di
legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione
corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non
si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la
stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento
a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II
305.
consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167
consid. 4.3)."
2.6
Nell’evenienza concreta,
dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente è stato alle dipendenze
della __________ di __________ dal 1° gennaio 2013 al 31 ottobre 2015 in
qualità di consulente alla vendita per la regione del __________ con un tasso
di occupazione del 100% (cfr. doc. 4, 5).
Dal contratto emerge che
lo stipendio annuo era fissato in Fr. 32'500.00 pagabile in tredici mensilità
(ovvero Fr. 2'500 al mese), e che al dipendente erano riconosciute le
provvigioni del 20% per la vendita di oggetti del portafoglio di __________ e
del 30% per la vendita di oggetti apportati dal dipendente (cfr. doc. 4).
Le parti hanno deciso di
terminare di comune accordo il rapporto di lavoro con effetto al 31 ottobre
2015.
(cfr. doc. 5).
Il 25 ottobre 2016 il
ricorrente si è annunciato all’Ufficio regionale di collocamento (in seguito:
URC) di Locarno rivendicando il diritto alle indennità di disoccupazione dalla
medesima data (cfr. doc. 2).
Il 25 ottobre 2016 il
ricorrente ha compilato il formulario Domanda d’indennità di disoccupazione
precisando di cercare un’occupazione a tempo pieno di durata indeterminata
(cfr. doc. 1).
Dall’Attestato del datore
di lavoro, compilato il 28 ottobre 2016 dal suo datore di lavoro è indicato che
il ricorrente ha guadagnato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 Fr. 110'175.-- e
dal 1° gennaio al 31 ottobre 2015 Fr. 87'153.35. A questo formulario sono state
allegate le copie della lettera dell’accordo della conclusione del lavoro e i
conteggi paga degli ultimi 12 mesi (cfr. doc. 3, 5, 9, 10).
Dagli atti emerge inoltre
che l’assicurato ha prodotto i certificati di salario del 2014 e del 2015 (cfr.
doc. 11, 12), unitamente ad un foglio compilato dall’ex datore di lavoro dal
quale si evince che all’assicurato, per la conclusione di tre trattive di
vendita di immobili, sono state versate due provvigioni nel mese di settembre
2015, una di Fr.18'300.-- per un immobile venduto ad __________ e una di Fr.
6'420.-- per un immobile venduto a __________, e una provvigione nel mese di
ottobre 2015, pari a Fr. 35'350.-- per un immobile venduto a __________ (cfr.
doc. 13).
La Cassa, con
comunicazione del 7 novembre 2016, ha riconosciuto all’assicurato, a partire
dal 25 ottobre 2015, un guadagno assicurato ammontante a Fr. 2'708.--, senza
tenere conto delle provvigioni. Lo stipendio annuo da contratto era infatti fissato
in Fr. 32'500.-- pagabile in tredici mensilità, quindi a Fr. 2'500.-- al mese e
sono stati aggiunti Fr. 208.33 quali quota parte della tredicesima. La media
degli stipendi degli ultimi 6 mesi (calcolo di base; secondo l’art. 37 cpv. 1
OADI) corrisponde a Fr. 2'708.33 (Fr. 2'500 + Fr. 208.33), approssimato quindi
a Fr. 2'708.--.
Dopo aver preso conoscenza
delle provvigioni di vendita per i tre immobili, la Cassa ha ricalcolato il
guadagno assicurato, prendendo però in considerazione il loro importo nel corso
del mese in cui sono state versate all’assicurato, ovvero Fr. 35'350.-- per
l’immobile di __________ nel mese di ottobre 2015 e Fr. 27'428.33 (Fr. 6'420.--
per l’immobile di __________ + Fr. 18'300.-- per l’immobile di __________) nel mese
di settembre 2015.
Per determinare il guadagno
assicurato è stata quindi calcolata la media dei redditi percepiti
dall’assicurato negli ultimi 6 mesi di contribuzione (cfr. consid. 2.3.),
ovvero per il periodo da maggio ad ottobre 2015, che risulta essere:
- mese di
ottobre 2015: Fr. 2'708.33 (stipendio base + 13a) + 35'350.-- = Fr. 38'058.33
- mese di
settembre 2015: Fr. 2'708.33 + [Fr. 6'420.-- + Fr. 18'300.--] =Fr. 27'428.33
- per i
mesi da agosto 2015 a maggio 2015: Fr. 2'708.33 * 4 = 10'833.32
In totale: Fr. 76'319.98 -
per calcolare il GA : Fr. 76'319.97 / 6 = 12'719.99 approssimato a Fr.
12'720.-- (cfr. doc. 6, 7).
In tale contesto va rilevato che
il guadagno assicurato massimo previsto dalla LADI ammonta a Fr. 12'350.--
(cfr. art. 23 cpv. 1 LADI, art. 15 cpv. 3 LAINF, art. 22 cpv. 1 OAINF: fr.
148'200.--annui dal 1° gennaio 2016). Questo è l’importo che avrebbe dovuto
essere preso in considerazione per il ricorrente, e non quello di Fr. 12'320.--
come invece stabilito dalla Cassa (cfr. doc. 8).
La Cassa, interpellata a questo
proposito dal TCA il 14 maggio 2018, ha spiegato che si è trattato di un errore
di digitazione (cfr. doc. VIII). Tale errore è irrilevante ai fini del presente
giudizio, visto che un maggiore importo indebitamente percepito avrebbe comportato
un maggior importo da restituire per il ricorrente.
Il 22 giugno 2017 la
Cassa, in seguito ad una revisione effettuata dalla SECO, ha poi chiesto all’ex
datore di lavoro dell’assicurato di precisare le date nelle quali l’assicurato ha
assunto e poi concluso i tre mandati relativi alle vendite sopra citate (cfr.
doc. 14). Nella medesima data la Cassa ha anche comunicato all’assicurato che,
essendo ancora in corso di accertamenti e fino alla conclusione degli stessi,
il guadagno assicurato sarebbe stato, a partire da quella data e
provvisoriamente, ridotto a Fr. 8'500.-- (cfr. doc. 16).
Con risposta del 26 giugno
2017.
l’ex datore di lavoro ha precisato che per l’immobile di __________ il
mandato è stato assunto il 26 agosto 2014 e la vendita si è conclusa il 21
settembre 2015; per l’immobile di __________ il mandato è stato assunto il 23
marzo 2015 e la vendita si è conclusa il 31 luglio 2015 ed infine, per
l’immobile di __________, il mandato è stato assunto in data 22 ottobre 2014 e
la vendita si è conclusa l’11 marzo 2015 (cfr. doc. 15).
Con decisione del 17
ottobre 2017 la Cassa ha quindi chiesto all’assicurato la restituzione di Fr.
14'937.35, pari a indennità di disoccupazione percepite in troppo dal 25
ottobre 2016 ad aprile 2017 (cfr. 17, 18).
A seguito dell’opposizione
presentata dall’assicurato contro la decisione sopracitata (cfr. doc. 21), la
Cassa ha nuovamente interpellato la SECO, la quale, con scritto del 31 gennaio
2018, ha preso posizione in merito affermando che “(…) i motivi addotti
dall’assicurato non contengono nessun nuovo elemento che ci permetta di
riconsiderare la nostra decisione. In effetti, ne risulta che in certi casi
l’attività lavorativa potrebbe iniziare prima dell’assunzione del mandato di
vendita o terminare prima della vendita dell’oggetto in vendita. Prendere in
considerazione questi motivi potrebbe dar adito a un guadagno assicurato ancora
più basso. I mandati relativi ai beni immobiliari di __________ e di __________
sono, del tutto o in parte, all’inizio del periodo di riferimento del guadagno
assicurato. Ciò significherebbe che le relative provvigioni potrebbero essere
suddivise sui mesi al di fuori del periodo di riferimento (…)” (cfr. doc.
22).
Di conseguenza il
provvedimento del 17 ottobre 2017 è stato confermato con decisione su
opposizione del 6 febbraio 2018 (cfr. doc. A1).
2.7
La Cassa ha dunque ricalcolato
il guadagno assicurato tenendo conto delle tre provvigioni di vendita sopra
citate suddividendole dall’inizio alla fine di ogni singolo mandato (e tenendo
conto, per ogni mese o giorni del mese che rientrano nel calcolo del guadagno
assicurato, della parte di provvigioni incassata corrispondente) ed è giunta
alla conclusione che quest’ultimo doveva essere ridotto da Fr. 12'320.-- a Fr.
6'986.-- a partire dal 25 ottobre 2015 (cfr. doc. 17, 18, A1).
Il ricorrente chiede
invece che continui ad essere preso in considerazione il guadagno assicurato di
Fr. 8'500.--, corrispondente a quello ridotto inizialmente dalla Cassa, a
partire dal 22 giugno 2017, quando lo stessa era ancora in corso di
accertamento (cfr. doc. 16), visto che “(…) in una simile situazione di
mancata congruenza sia materiale che temporale tra il lavoro svolto e la sua
remunerazione, l’applicazione del principio di sopravvenienza risulta
fortemente impreciso se non addirittura assurdo. Sembra invece molto più
stringente basare il calcolo del salario assicurato sul salario effettivamente
realizzato rispettivamente sui contributi assicurativi effettivamente pagati.
Nel caso specifico così procedendo si arriverebbe ad individuare un salario
assicurato provvisorio di CHF 8'500 (…)” (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
Chiamato a pronunciarsi in
merito, il TCA ricorda innanzitutto che, secondo la prassi LADI ID C2 (come già
riportato al considerando precedente; cfr. consid. 2.5.) il salario da prendere
in considerazione deve comprendere in particolare anche le tre provvigioni di
vendita; che è determinante, in genere, il salario convenuto contrattualmente
nella misura in cui l’assicurato l’abbia effettivamente riscosso; e che il
guadagno conseguito è computato nei mesi di contribuzione in cui il lavoro è
stato fornito (principio di sopravvenienza), mentre il momento in cui il
pagamento è effettuato è pertanto irrilevante (p. es. 13a mensilità,
provvigioni, bonus,…) (cfr. consid. 2.5., pag. 11, 12).
L’Alta Corte, in una
sentenza pubblicata in DTF 128 V 189, citata al considerando 2.4., ha infatti
confermato il principio secondo il quale il guadagno assicurato è determinato
in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante
il periodo di calcolo.
Il Tribunale federale ha
confermato la propria giurisprudenza in una sentenza 8C_358/2007 del 26 maggio
2008, nella quale si è così espresso:
" (…)
5.1
Dans un premier moyen, la recourante fait
grief à la juridiction cantonale de s'être fondée sur une jurisprudence
consacrant le principe de la survenance en matière de gain assuré alors que
cette jurisprudence ne concerne, selon elle, que le calcul du gain intermédiaire.
Ce grief n'est pas fondé. En matière de commissions ou de provisions, on
applique aussi bien pour la détermination du gain intermédiaire que du gain
assuré, la règle selon laquelle un revenu est réputé avoir été réalisé au
moment où l'assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire et non pas
le moment de l'encaissement (ATF 122 V 367 consid. 5b p. 371; DTA 2003 n° 24 p.
246.
consid. 2 [arrêt C 269/02 du 23 janvier 2003]; arrêt C 179/06 du 15
novembre 2006 consid. 4 et 5; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,
in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème
éd., n. 365 p. 2287). (…)“. (cfr. consid. 4; 5.1)
L’Alta Corte ha ribadito
questo principio in una sentenza 8C_472/2010 del 21 ottobre 2010 pronunciandosi
su un ricorso presentato da un assicurato contro la decisione del Tribunale
cantonale delle assicurazioni sociali di Ginevra concernente l’importo del
guadagno assicurato (cfr. in particolare il consid. 2.5.).
Alla luce di quanto appena esposto il TCA
non può che confermare nel suo principio quanto stabilito dalla Cassa, e cioè che
per calcolare il guadagno assicurato del ricorrente le tre provvigioni di
vendita da lui incassate vanno suddivise durante tutto il periodo di durata di ogni
singolo mandato. Di conseguenza le tre provvigioni vanno suddivise come segue:
Fr. 35'350.-- per l’immobile di __________ nel periodo dal 24 agosto 2014 al 21
settembre 2015 (e quindi determinante per il calcolo del guadagno assicurato è
il periodo da novembre 2014 al 21 settembre 2015); Fr. 18'300.-- per l’immobile
di __________ nel periodo dal 22 dicembre 2014 all’11 marzo 2015 ed infine Fr.
6'420.-- per l’immobile di __________ nel periodo dal 23 marzo al 31 luglio
2015.
2.8
In concreto la Cassa ha fissato
il guadagno assicurato a Fr. 6'986.-- (cfr. doc. 8) ed ha chiesto all’assicurato
la restituzione di Fr. 14'937.35, risultato ottenuto sottraendo dall’ammontare da
lui già incassato quello al quale avrebbe avuto diritto sulla base dei nuovi
importi (cfr. doc. 20).
Per quanto attiene al
principio della restituzione in quanto tale, è tenuto alla restituzione ogni
assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo
oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la
prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti, è
determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del
fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l’assicurato era in buona
fede, oppure no, quando ha ricevuto l’indebita prestazione. La questione della
buona fede è infatti oggetto di esame nell’ambito della procedura successiva di
condono (cfr. DTF 122 V 134, consid. 2e; STFA P 91/02 dell’8 marzo 2004,
consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio
2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; WIDMER, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 e 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
Al riguardo cfr. pure STCA
38.2016.55
del 24 aprile 2017; STCA 38.2015.8 del 7 dicembre 2016 consid. 2.7.;
STCA 38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7.
Il fatto, poi, che si
possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla cassa è
ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia
imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione – ad esempio a un errore di
calcolo di una prestazione – ed è precisamente per permettere di correggere
tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di
prestazioni versate a torto (cfr. STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2;
DTF 124 V 382 consid. 1; STCA 38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7.; STCA
38.2013.77
del 1° settembre 2014 consid. 2.6.).
Dato
che, e come appurato precedentemente, la circostanza emersa a seguito della
revisione della SECO - ovvero che le tre provvigioni di vendita percepite
dall’assicurato sono da suddividere e prendere in considerazione per il calcolo
del guadagno assicurato nel periodo dall’inizio alla fine di ogni singolo
mandato (cfr. consid. 2.7.) - è corretta, questa Corte ritiene che nella
presente evenienza siano senz’altro adempiuti i presupposti di una revisione
processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA delle decisioni iniziali con le quali sono state
attribuite le indennità di disoccupazione all’assicurata per l’arco di tempo
dal 25 ottobre 2016 ad aprile 2017 (in proposito, si veda la giurisprudenza
citata al consid. 2.1.; STF 8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 4.3.).
Ne
discende che in concreto sono quindi realizzate le condizioni per quanto
attiene al principio della restituzione delle prestazioni percepite
indebitamente durante il periodo dal 25 ottobre 2016 ad aprile 2017 (cfr. STCA
38.2017.94
del 28 marzo 2018 consid. 2.10; STCA 38.2016.55 del 24 aprile 2017
consid. 2.9.; STCA 38.2015.8 del 7 dicembre 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2015.36
del 9 novembre 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2013.77 del 1° settembre 2014 consid.
2.7
).
2.9
Si tratta ora di verificare
se l’importo di fr. 14'937.35 è corretto oppure no.
L’assicurato
si è iscritto in disoccupazione a partire dal 25 ottobre 2016. Il periodo di
calcolo per il guadagno assicurato corrisponde, conformemente all’art. 37 cpv.
1.
OADI, agli ultimi sei mesi di contribuzione che precedono il termine quadro
per la riscossione della prestazione. Il guadagno assicurato è però calcolato
in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che
precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale
salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37
cpv. 2 OADI; cfr. consid. 2.3.).
Nel
caso concreto, il periodo di calcolo per il guadagno assicurato ritenuto dalla
Cassa corrisponde alla media del salario percepito dall’assicurato negli ultimi
12.
mesi di contribuzione, in quanto esso è più favorevole rispetto a quello
calcolato negli ultimi 6 mesi.
Dagli
atti si evince però che la Cassa, per calcolare il guadagno assicurato di Fr.
6'986.-- (e quindi una conseguente indennità giornaliera spettante
all’assicurato di Fr. 225. 35, come vi evince dal calcolo al doc. 20) ha preso
in considerazione, come periodo di contribuzione degli ultimi 12 mesi il
periodo da dicembre 2014 a novembre 2015 (cfr. doc. 8). Ora, dagli atti emerge
che l’assicurato ha terminato la sua attività lavorativa il 31 ottobre 2015
(cfr. doc. 1, 5).
Interpellato
in merito a questo aspetto dal TCA, __________ della Cassa Disoccupazione CO 1
ha affermato, in data 14 maggio 2018 che “(…) non trovo spiegazione sul
fatto che il periodo di calcolo comprenda anche il mese di novembre 2015 quando
la documentazione prodotta indica la fine del rapporto di lavoro in data 31
ottobre 2015 (…)” (cfr. doc. VIII).
Del
resto questa Corte constata che allorché aveva fissato il guadagno assicurato
precedente di Fr. 12'320.-- (cfr. doc. 8, e quindi l’indennità giornaliera pari
a Fr. 397.--, cfr. doc. 20), la Cassa aveva giustamente indicato come periodo contributivo
sia quello da maggio ad ottobre 2015 relativo agli ultimi 6 mesi - che è risultato
essere più favorevole e per questo preso in considerazione - sia quello da novembre
2014.
ad ottobre 2015 relativo agli ultimi 12 mesi.
Il
TCA non può quindi confermare l’importo del guadagno assicurato di Fr. 6'986.--
calcolato dalla Cassa visto che, prendendo in considerazione il periodo
corretto che va da novembre 2014 ad ottobre 2015, esso sarà diverso.
In
effetti, l’assicurato nel mese di novembre 2014 non ha percepito soltanto il
salario base compreso di 13a, ma anche la parte di provvigione relativa alla
vendita dell’immobile di __________.
Pertanto
diversa sarà l’indennità giornaliera da prendere in considerazione spettante
all’assicurato e, di conseguenza, differente sarà anche l’importo da restituire,
che dovrebbe risultare più favorevole per il ricorrente rispetto a quello
calcolato dalla Cassa di Fr. 14'937.35.
Alla luce
degli elementi appena esposti, questo Tribunale ritiene che la decisione su
opposizione vada annullata e gli atti rinviati alla Cassa affinché
ricalcoli il guadagno assicurato e l’importo da chiedere in restituzione.
2.10
Il ricorrente ha
esplicitamente chiesto di poter beneficiare del condono, sostenendo che “(…)
a causa della pretesa di restituzione di prestazioni assicurative avvenuta a
posteriori mezzo anno più tardi e oggetto di questo ricorso, finanziariamente
parlando il ricorrente in una più che spiacevole situazione circoscrivibile con
il proverbio “oltre al danno, anche la beffa” (…)” (cfr. doc. I).
Questa Corte, per quanto
concerne questo aspetto, ribadisce che, per costante giurisprudenza federale, è
possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita
in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente
in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del
26.
febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5
novembre 2009). È infatti tenendo conto di questo che la
Cassa ha giustamente ed espressamente dichiarato,
nella decisione su opposizione del 6 febbraio 2018, che “(…) la sua lettera
del 14.11.2017 sarà trasmessa per decisione come domanda di condono
all’autorità cantonale, a partire dal momento del passaggio in giudicato della
presente decisione (…)” (cfr. doc. A1).
La questione del condono potrà
dunque essere affrontata solo dopo la crescita in giudicato della nuova
decisione di restituzione.
2.11
In esito a tutte le considerazioni
precedenti, il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi, la decisione su
opposizione del 6 febbraio 2018 annullata e gli atti rinviati alla Cassa
affinché proceda calcolando il nuovo importo da restituire, partendo da un
calcolo del guadagno assicurato effettuato su un periodo di contribuzione corretto
(come indicato al consid. 2.9.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 6 febbraio 2018 è
annullata.
2. Gli atti sono rinviati alla
Cassa per nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.9.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti