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Decisione

38.2018.14

Restituzione indennità disoccupazione percepite in troppo. Calcolo. Ricorso accolto

30 maggio 2018Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali

attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla

LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge

(cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid.

5).

L'obbligo di restituzione

presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una

revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni

(cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006

p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la

revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha

codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U

408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del

12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio

2005).

Analogamente alla

revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve

procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una

conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25

giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466

consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid.

4).

Inoltre, l’amministrazione

può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06

del 25 giugno 2007).

Questi principi si

applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una

decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa

giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Circa l'ulteriore

presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello

dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure la

STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e

DLA 2000 N. 40, pag. 208.

2.2. Nella presente fattispecie la

Cassa ha effettuato degli accertamenti riguardo alla durata dei mandati

concernenti le provvigioni di vendita dei tre immobili situati a Ronco s.

Ascona, Locarno ed Orselina percepite dal ricorrente (la prima nel corso del

mese di ottobre 2015 e le altre due nel corso del mese di settembre 2015) e

prese in considerazione per fissare il guadagno assicurato, a seguito del

rapporto di revisione del 17 settembre 2017 della SECO, dal quale è emerso che

la Cassa avrebbe stabilito un guadagno assicurato troppo elevato, e più

precisamente che:

" (…)

a) Guadagno

assicurato

Art. 23 cpv. 1 LADI; Prassi LADI ID C2

Fattispecie

Il guadagno assicurato (fr. 12'320.00) è stato determinato con

provvigioni di vendita di fr. 6'420.00 e fr. 18'300.00 versati a settembre 2015

e di fr. 35'350.00 versati a ottobre 2015 senza suddividerle sui periodi nei

quali è stata svolta l’attività, ossia dall’inizio alla fine del mandato.

Basi legali

È considerato un guadagno assicurato il salario determinate nel

senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di

calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni

contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al

lavoro.

Il guadagno conseguito è amputato nei mesi di contribuzione in cui

il lavoro è stato fornito (principio di sopravvenienza), il momento in cui il

pagamento è effettuato è pertanto irrilevante (Prassi LADI ID C2).

Conclusione

In base alle informazioni complementari fornite dal datore di

lavoro (vedi lettera 26 giugno 2017 nel dossier), le provvigioni sono state suddivise

sui periodi tra l’inizio e la fine del mandato. Il guadagno assicurato più

favorevole ammonta a fr. 6'986.00 (allegato __________). (…)” (cfr. doc. 18)

La decisione è stata

dunque presa nel rispetto del termine di perenzione dell’art. 25 cpv. 2 LPGA

(cfr. STF 8C_617/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 4.1.).

A conclusione della

revisione della SECO, l’amministrazione ha così ridotto il guadagno assicurato

dal 25 ottobre 2016 da Fr. 12'320.-- a Fr. 6’986.-- (durante la revisione

interna esso era invece stato provvisoriamente ridotto a Fr. 8’500.-- dal 22

giugno 2017; cfr. doc. 16) e, con decisione del 17 ottobre 2017, ha chiesto

all’assicurato la restituzione di Fr. 14'937.35. (cfr. doc. 17).

Si tratta ora innanzitutto

di stabilire se, a ragione, l’amministrazione poteva ricalcolare il guadagno

assicurato, e cioè se è corretto che esso va calcolato tenendo conto delle tre

provvigioni di vendita percepite dal ricorrente non nel momento in cui sono

state versate - come è stato fatto in primo momento dalla Cassa - ma

suddividendole nei periodi durante i quali è stata svolta l’attività (ossia

dall’inizio alla fine di ognuno dei tre mandati in questione, tenendo però

conto, per ogni mese preso in considerazione per il calcolo del guadagno

assicurato, della parte di provvigioni corrispondente e quindi anche del fatto che

parte del mandato di __________ non rientra nel periodo in questione; cfr. doc.

17, 18, e A1; cfr. consid. 2.6. per i periodi di ognuno).

2.3. Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI

è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della

legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel

corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali

periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.

L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello

dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è

considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale

stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

In virtù e nell’ambito

della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di

calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il

guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi

di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione

della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).

Il guadagno assicurato è

calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione

che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale

salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37

cpv. 2 OADI e STF 8C_627/2017 del 26 gennaio 2018 in DLA 2018 pag. 93 seg.).

Il periodo di calcolo

decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile,

indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento,

l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il

termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

Se il salario varia in

seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è

calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in base all'orario

annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis OADI).

Il Consiglio federale ha

pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI,

sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che l’assicurato

avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).

L’art. 13 cpv. 2 lett. c

LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in

cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3

LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i

contributi.

2.4. Per costante giurisprudenza,

determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23

LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il

periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81

consid. 2c).

Il Tribunale federale

delle assicurazioni, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in

DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il guadagno

assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto

forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in casi eccezionali e

giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi sull'accordo salariale

tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente è possibile derogare

al reddito effettivamente percepito unicamente qualora possa essere escluso un

abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.

Al riguardo cfr. pure STFA

C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011, massimata in

RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461.

In una sentenza C 284/05

del 25 aprile 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 46 (vedi pure la sentenza C

183/06 del 16 luglio 2007), l'Alta Corte ha stabilito che la mancanza della

prova del salario esatto non comporta la negazione del diritto all'indennità di

disoccupazione, ma deve essere presa in considerazione nel calcolo del guadagno

determinante.

Inoltre con sentenza

8C_913/2011 del 10 aprile 2012, il Tribunale federale, chinandosi su una

fattispecie in cui litigiosa era soltanto la questione concernente la

determinazione del guadagno assicurato, mentre non era più contestato

l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio da

parte dell’assicurato di un’attività lavorativa, ha stabilito che in quel caso,

siccome non era definibile l’entità del salario (difettavano libri contabili

tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari,

postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il

reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art.

23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente attendibile.

Ciò ha comportato il

diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione.

In proposito cfr. pure STF

8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno

2013 consid. 3.5.

2.5. La Prassi LADI sull’indennità

di disoccupazione (Prassi LADI ID) edite dalla direzione del lavoro della SECO,

nella versione in vigore da ottobre 2012 (pt. B144 e B145), rispettivamente da

gennaio 2013 (pt. C1 ma in particolare C2), prevedono in relazione al salario

determinante e la percezione effettiva di esso quanto segue:

" (…)

Salario determinante

art. 23 cpv. 1 LADI

C1 È considerato guadagno assicurato il salario determinante, ai

sensi della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di

calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro.

C2 Determinante, in genere, è il salario convenuto

contrattualmente nella misura in cui l’assicurato l’abbia effettivamente

riscosso. La prova dell’effettiva percezione del salario è importante sia per

stabilire l’esistenza di un periodo di contribuzione che per determinare il

guadagno assicurato. In mancanza di una simile prova non è infatti possibile

calcolare il guadagno assicurato. La riscossione del salario deve essere

dimostrata alla B144 segg.

Percezione effettiva di un salario

B144 Oltre ad aver esercitato un’attività soggetta a

contribuzione, l’assicurato deve aver effettivamente percepito il salario

convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario non è di per sé un

presupposto del diritto all’indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante

per riconoscere l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione. Se

l’assicurato non ha percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di

lavoro secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti

salariali è considerato periodo di contribuzione.

Persone che non occupano una posizione analoga a quella di un

datore di lavoro

B145 Per le persone che, prima della disoccupazione, non

occupavano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, l’attestato

del datore di lavoro e i conteggi mensili dello stipendio sono in genere

sufficienti per dimostrare la riscossione effettiva del salario e, di

conseguenza, l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione. È irrilevante

invece il fatto che il datore di lavoro abbia o meno versato i contributi

sociali alla cassa di compensazione. Se ha dubbi giustificati riguardo

all’esattezza dell’attestato allestito dal datore di lavoro o riguardo

all’esistenza stessa di un rapporto di lavoro, la cassa deve effettuare le opportune

verifiche. Simili dubbi sussistono, ad esempio, in presenza di un rapporto di

lavoro tra parenti. (…)”

Il tenore dei p.ti C1, C2,

B144- B145 della Prassi LADI ID sopra citati è rimasto peraltro invariato anche

nella versione valida dal 1° gennaio 2017 (http://www.area-lavoro.ch/dateien/

Kreisschreiben/Prassi_LADI_ID_gennaio_2017.pdf).

Al

p.to C2 della Prassi LADI ID viene anche precisato che il salario di base

comprende le provvigioni, e che “(..) il guadagno conseguito è computato nei

mesi di contribuzione in cui il lavoro è stato fornito (principio di

sopravvenienza): il momento in cui il pagamento è effettuato è pertanto

irrilevante (p. es. 13a mensilità, provvigioni, bonus) (…)”.

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012

consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434

consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1;

DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid.

5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag.

379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid.

2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants

d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de

la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza

2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,

ha ricordato che:

" (…)

Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del

Considerandi

diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e

non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli

amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa

tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime

verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di

legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione

corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non

si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la

stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento

a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II

305.

consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167

consid. 4.3)."

2.6

Nell’evenienza concreta,

dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente è stato alle dipendenze

della __________ di __________ dal 1° gennaio 2013 al 31 ottobre 2015 in

qualità di consulente alla vendita per la regione del __________ con un tasso

di occupazione del 100% (cfr. doc. 4, 5).

Dal contratto emerge che

lo stipendio annuo era fissato in Fr. 32'500.00 pagabile in tredici mensilità

(ovvero Fr. 2'500 al mese), e che al dipendente erano riconosciute le

provvigioni del 20% per la vendita di oggetti del portafoglio di __________ e

del 30% per la vendita di oggetti apportati dal dipendente (cfr. doc. 4).

Le parti hanno deciso di

terminare di comune accordo il rapporto di lavoro con effetto al 31 ottobre

2015.

(cfr. doc. 5).

Il 25 ottobre 2016 il

ricorrente si è annunciato all’Ufficio regionale di collocamento (in seguito:

URC) di Locarno rivendicando il diritto alle indennità di disoccupazione dalla

medesima data (cfr. doc. 2).

Il 25 ottobre 2016 il

ricorrente ha compilato il formulario Domanda d’indennità di disoccupazione

precisando di cercare un’occupazione a tempo pieno di durata indeterminata

(cfr. doc. 1).

Dall’Attestato del datore

di lavoro, compilato il 28 ottobre 2016 dal suo datore di lavoro è indicato che

il ricorrente ha guadagnato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 Fr. 110'175.-- e

dal 1° gennaio al 31 ottobre 2015 Fr. 87'153.35. A questo formulario sono state

allegate le copie della lettera dell’accordo della conclusione del lavoro e i

conteggi paga degli ultimi 12 mesi (cfr. doc. 3, 5, 9, 10).

Dagli atti emerge inoltre

che l’assicurato ha prodotto i certificati di salario del 2014 e del 2015 (cfr.

doc. 11, 12), unitamente ad un foglio compilato dall’ex datore di lavoro dal

quale si evince che all’assicurato, per la conclusione di tre trattive di

vendita di immobili, sono state versate due provvigioni nel mese di settembre

2015, una di Fr.18'300.-- per un immobile venduto ad __________ e una di Fr.

6'420.-- per un immobile venduto a __________, e una provvigione nel mese di

ottobre 2015, pari a Fr. 35'350.-- per un immobile venduto a __________ (cfr.

doc. 13).

La Cassa, con

comunicazione del 7 novembre 2016, ha riconosciuto all’assicurato, a partire

dal 25 ottobre 2015, un guadagno assicurato ammontante a Fr. 2'708.--, senza

tenere conto delle provvigioni. Lo stipendio annuo da contratto era infatti fissato

in Fr. 32'500.-- pagabile in tredici mensilità, quindi a Fr. 2'500.-- al mese e

sono stati aggiunti Fr. 208.33 quali quota parte della tredicesima. La media

degli stipendi degli ultimi 6 mesi (calcolo di base; secondo l’art. 37 cpv. 1

OADI) corrisponde a Fr. 2'708.33 (Fr. 2'500 + Fr. 208.33), approssimato quindi

a Fr. 2'708.--.

Dopo aver preso conoscenza

delle provvigioni di vendita per i tre immobili, la Cassa ha ricalcolato il

guadagno assicurato, prendendo però in considerazione il loro importo nel corso

del mese in cui sono state versate all’assicurato, ovvero Fr. 35'350.-- per

l’immobile di __________ nel mese di ottobre 2015 e Fr. 27'428.33 (Fr. 6'420.--

per l’immobile di __________ + Fr. 18'300.-- per l’immobile di __________) nel mese

di settembre 2015.

Per determinare il guadagno

assicurato è stata quindi calcolata la media dei redditi percepiti

dall’assicurato negli ultimi 6 mesi di contribuzione (cfr. consid. 2.3.),

ovvero per il periodo da maggio ad ottobre 2015, che risulta essere:

- mese di

ottobre 2015: Fr. 2'708.33 (stipendio base + 13a) + 35'350.-- = Fr. 38'058.33

- mese di

settembre 2015: Fr. 2'708.33 + [Fr. 6'420.-- + Fr. 18'300.--] =Fr. 27'428.33

- per i

mesi da agosto 2015 a maggio 2015: Fr. 2'708.33 * 4 = 10'833.32

In totale: Fr. 76'319.98 -

per calcolare il GA : Fr. 76'319.97 / 6 = 12'719.99 approssimato a Fr.

12'720.-- (cfr. doc. 6, 7).

In tale contesto va rilevato che

il guadagno assicurato massimo previsto dalla LADI ammonta a Fr. 12'350.--

(cfr. art. 23 cpv. 1 LADI, art. 15 cpv. 3 LAINF, art. 22 cpv. 1 OAINF: fr.

148'200.--annui dal 1° gennaio 2016). Questo è l’importo che avrebbe dovuto

essere preso in considerazione per il ricorrente, e non quello di Fr. 12'320.--

come invece stabilito dalla Cassa (cfr. doc. 8).

La Cassa, interpellata a questo

proposito dal TCA il 14 maggio 2018, ha spiegato che si è trattato di un errore

di digitazione (cfr. doc. VIII). Tale errore è irrilevante ai fini del presente

giudizio, visto che un maggiore importo indebitamente percepito avrebbe comportato

un maggior importo da restituire per il ricorrente.

Il 22 giugno 2017 la

Cassa, in seguito ad una revisione effettuata dalla SECO, ha poi chiesto all’ex

datore di lavoro dell’assicurato di precisare le date nelle quali l’assicurato ha

assunto e poi concluso i tre mandati relativi alle vendite sopra citate (cfr.

doc. 14). Nella medesima data la Cassa ha anche comunicato all’assicurato che,

essendo ancora in corso di accertamenti e fino alla conclusione degli stessi,

il guadagno assicurato sarebbe stato, a partire da quella data e

provvisoriamente, ridotto a Fr. 8'500.-- (cfr. doc. 16).

Con risposta del 26 giugno

2017.

l’ex datore di lavoro ha precisato che per l’immobile di __________ il

mandato è stato assunto il 26 agosto 2014 e la vendita si è conclusa il 21

settembre 2015; per l’immobile di __________ il mandato è stato assunto il 23

marzo 2015 e la vendita si è conclusa il 31 luglio 2015 ed infine, per

l’immobile di __________, il mandato è stato assunto in data 22 ottobre 2014 e

la vendita si è conclusa l’11 marzo 2015 (cfr. doc. 15).

Con decisione del 17

ottobre 2017 la Cassa ha quindi chiesto all’assicurato la restituzione di Fr.

14'937.35, pari a indennità di disoccupazione percepite in troppo dal 25

ottobre 2016 ad aprile 2017 (cfr. 17, 18).

A seguito dell’opposizione

presentata dall’assicurato contro la decisione sopracitata (cfr. doc. 21), la

Cassa ha nuovamente interpellato la SECO, la quale, con scritto del 31 gennaio

2018, ha preso posizione in merito affermando che “(…) i motivi addotti

dall’assicurato non contengono nessun nuovo elemento che ci permetta di

riconsiderare la nostra decisione. In effetti, ne risulta che in certi casi

l’attività lavorativa potrebbe iniziare prima dell’assunzione del mandato di

vendita o terminare prima della vendita dell’oggetto in vendita. Prendere in

considerazione questi motivi potrebbe dar adito a un guadagno assicurato ancora

più basso. I mandati relativi ai beni immobiliari di __________ e di __________

sono, del tutto o in parte, all’inizio del periodo di riferimento del guadagno

assicurato. Ciò significherebbe che le relative provvigioni potrebbero essere

suddivise sui mesi al di fuori del periodo di riferimento (…)” (cfr. doc.

22).

Di conseguenza il

provvedimento del 17 ottobre 2017 è stato confermato con decisione su

opposizione del 6 febbraio 2018 (cfr. doc. A1).

2.7

La Cassa ha dunque ricalcolato

il guadagno assicurato tenendo conto delle tre provvigioni di vendita sopra

citate suddividendole dall’inizio alla fine di ogni singolo mandato (e tenendo

conto, per ogni mese o giorni del mese che rientrano nel calcolo del guadagno

assicurato, della parte di provvigioni incassata corrispondente) ed è giunta

alla conclusione che quest’ultimo doveva essere ridotto da Fr. 12'320.-- a Fr.

6'986.-- a partire dal 25 ottobre 2015 (cfr. doc. 17, 18, A1).

Il ricorrente chiede

invece che continui ad essere preso in considerazione il guadagno assicurato di

Fr. 8'500.--, corrispondente a quello ridotto inizialmente dalla Cassa, a

partire dal 22 giugno 2017, quando lo stessa era ancora in corso di

accertamento (cfr. doc. 16), visto che “(…) in una simile situazione di

mancata congruenza sia materiale che temporale tra il lavoro svolto e la sua

remunerazione, l’applicazione del principio di sopravvenienza risulta

fortemente impreciso se non addirittura assurdo. Sembra invece molto più

stringente basare il calcolo del salario assicurato sul salario effettivamente

realizzato rispettivamente sui contributi assicurativi effettivamente pagati.

Nel caso specifico così procedendo si arriverebbe ad individuare un salario

assicurato provvisorio di CHF 8'500 (…)” (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

Chiamato a pronunciarsi in

merito, il TCA ricorda innanzitutto che, secondo la prassi LADI ID C2 (come già

riportato al considerando precedente; cfr. consid. 2.5.) il salario da prendere

in considerazione deve comprendere in particolare anche le tre provvigioni di

vendita; che è determinante, in genere, il salario convenuto contrattualmente

nella misura in cui l’assicurato l’abbia effettivamente riscosso; e che il

guadagno conseguito è computato nei mesi di contribuzione in cui il lavoro è

stato fornito (principio di sopravvenienza), mentre il momento in cui il

pagamento è effettuato è pertanto irrilevante (p. es. 13a mensilità,

provvigioni, bonus,…) (cfr. consid. 2.5., pag. 11, 12).

L’Alta Corte, in una

sentenza pubblicata in DTF 128 V 189, citata al considerando 2.4., ha infatti

confermato il principio secondo il quale il guadagno assicurato è determinato

in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante

il periodo di calcolo.

Il Tribunale federale ha

confermato la propria giurisprudenza in una sentenza 8C_358/2007 del 26 maggio

2008, nella quale si è così espresso:

" (…)

5.1

Dans un premier moyen, la recourante fait

grief à la juridiction cantonale de s'être fondée sur une jurisprudence

consacrant le principe de la survenance en matière de gain assuré alors que

cette jurisprudence ne concerne, selon elle, que le calcul du gain intermédiaire.

Ce grief n'est pas fondé. En matière de commissions ou de provisions, on

applique aussi bien pour la détermination du gain intermédiaire que du gain

assuré, la règle selon laquelle un revenu est réputé avoir été réalisé au

moment où l'assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire et non pas

le moment de l'encaissement (ATF 122 V 367 consid. 5b p. 371; DTA 2003 n° 24 p.

246.

consid. 2 [arrêt C 269/02 du 23 janvier 2003]; arrêt C 179/06 du 15

novembre 2006 consid. 4 et 5; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,

in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème

éd., n. 365 p. 2287). (…)“. (cfr. consid. 4; 5.1)

L’Alta Corte ha ribadito

questo principio in una sentenza 8C_472/2010 del 21 ottobre 2010 pronunciandosi

su un ricorso presentato da un assicurato contro la decisione del Tribunale

cantonale delle assicurazioni sociali di Ginevra concernente l’importo del

guadagno assicurato (cfr. in particolare il consid. 2.5.).

Alla luce di quanto appena esposto il TCA

non può che confermare nel suo principio quanto stabilito dalla Cassa, e cioè che

per calcolare il guadagno assicurato del ricorrente le tre provvigioni di

vendita da lui incassate vanno suddivise durante tutto il periodo di durata di ogni

singolo mandato. Di conseguenza le tre provvigioni vanno suddivise come segue:

Fr. 35'350.-- per l’immobile di __________ nel periodo dal 24 agosto 2014 al 21

settembre 2015 (e quindi determinante per il calcolo del guadagno assicurato è

il periodo da novembre 2014 al 21 settembre 2015); Fr. 18'300.-- per l’immobile

di __________ nel periodo dal 22 dicembre 2014 all’11 marzo 2015 ed infine Fr.

6'420.-- per l’immobile di __________ nel periodo dal 23 marzo al 31 luglio

2015.

2.8

In concreto la Cassa ha fissato

il guadagno assicurato a Fr. 6'986.-- (cfr. doc. 8) ed ha chiesto all’assicurato

la restituzione di Fr. 14'937.35, risultato ottenuto sottraendo dall’ammontare da

lui già incassato quello al quale avrebbe avuto diritto sulla base dei nuovi

importi (cfr. doc. 20).

Per quanto attiene al

principio della restituzione in quanto tale, è tenuto alla restituzione ogni

assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo

oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la

prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti, è

determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del

fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l’assicurato era in buona

fede, oppure no, quando ha ricevuto l’indebita prestazione. La questione della

buona fede è infatti oggetto di esame nell’ambito della procedura successiva di

condono (cfr. DTF 122 V 134, consid. 2e; STFA P 91/02 dell’8 marzo 2004,

consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio

2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; WIDMER, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 e 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2016.55

del 24 aprile 2017; STCA 38.2015.8 del 7 dicembre 2016 consid. 2.7.;

STCA 38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7.

Il fatto, poi, che si

possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla cassa è

ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia

imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione – ad esempio a un errore di

calcolo di una prestazione – ed è precisamente per permettere di correggere

tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di

prestazioni versate a torto (cfr. STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2;

DTF 124 V 382 consid. 1; STCA 38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7.; STCA

38.2013.77

del 1° settembre 2014 consid. 2.6.).

Dato

che, e come appurato precedentemente, la circostanza emersa a seguito della

revisione della SECO - ovvero che le tre provvigioni di vendita percepite

dall’assicurato sono da suddividere e prendere in considerazione per il calcolo

del guadagno assicurato nel periodo dall’inizio alla fine di ogni singolo

mandato (cfr. consid. 2.7.) - è corretta, questa Corte ritiene che nella

presente evenienza siano senz’altro adempiuti i presupposti di una revisione

processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA delle decisioni iniziali con le quali sono state

attribuite le indennità di disoccupazione all’assicurata per l’arco di tempo

dal 25 ottobre 2016 ad aprile 2017 (in proposito, si veda la giurisprudenza

citata al consid. 2.1.; STF 8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 4.3.).

Ne

discende che in concreto sono quindi realizzate le condizioni per quanto

attiene al principio della restituzione delle prestazioni percepite

indebitamente durante il periodo dal 25 ottobre 2016 ad aprile 2017 (cfr. STCA

38.2017.94

del 28 marzo 2018 consid. 2.10; STCA 38.2016.55 del 24 aprile 2017

consid. 2.9.; STCA 38.2015.8 del 7 dicembre 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2015.36

del 9 novembre 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2013.77 del 1° settembre 2014 consid.

2.7

).

2.9

Si tratta ora di verificare

se l’importo di fr. 14'937.35 è corretto oppure no.

L’assicurato

si è iscritto in disoccupazione a partire dal 25 ottobre 2016. Il periodo di

calcolo per il guadagno assicurato corrisponde, conformemente all’art. 37 cpv.

1.

OADI, agli ultimi sei mesi di contribuzione che precedono il termine quadro

per la riscossione della prestazione. Il guadagno assicurato è però calcolato

in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che

precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale

salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37

cpv. 2 OADI; cfr. consid. 2.3.).

Nel

caso concreto, il periodo di calcolo per il guadagno assicurato ritenuto dalla

Cassa corrisponde alla media del salario percepito dall’assicurato negli ultimi

12.

mesi di contribuzione, in quanto esso è più favorevole rispetto a quello

calcolato negli ultimi 6 mesi.

Dagli

atti si evince però che la Cassa, per calcolare il guadagno assicurato di Fr.

6'986.-- (e quindi una conseguente indennità giornaliera spettante

all’assicurato di Fr. 225. 35, come vi evince dal calcolo al doc. 20) ha preso

in considerazione, come periodo di contribuzione degli ultimi 12 mesi il

periodo da dicembre 2014 a novembre 2015 (cfr. doc. 8). Ora, dagli atti emerge

che l’assicurato ha terminato la sua attività lavorativa il 31 ottobre 2015

(cfr. doc. 1, 5).

Interpellato

in merito a questo aspetto dal TCA, __________ della Cassa Disoccupazione CO 1

ha affermato, in data 14 maggio 2018 che “(…) non trovo spiegazione sul

fatto che il periodo di calcolo comprenda anche il mese di novembre 2015 quando

la documentazione prodotta indica la fine del rapporto di lavoro in data 31

ottobre 2015 (…)” (cfr. doc. VIII).

Del

resto questa Corte constata che allorché aveva fissato il guadagno assicurato

precedente di Fr. 12'320.-- (cfr. doc. 8, e quindi l’indennità giornaliera pari

a Fr. 397.--, cfr. doc. 20), la Cassa aveva giustamente indicato come periodo contributivo

sia quello da maggio ad ottobre 2015 relativo agli ultimi 6 mesi - che è risultato

essere più favorevole e per questo preso in considerazione - sia quello da novembre

2014.

ad ottobre 2015 relativo agli ultimi 12 mesi.

Il

TCA non può quindi confermare l’importo del guadagno assicurato di Fr. 6'986.--

calcolato dalla Cassa visto che, prendendo in considerazione il periodo

corretto che va da novembre 2014 ad ottobre 2015, esso sarà diverso.

In

effetti, l’assicurato nel mese di novembre 2014 non ha percepito soltanto il

salario base compreso di 13a, ma anche la parte di provvigione relativa alla

vendita dell’immobile di __________.

Pertanto

diversa sarà l’indennità giornaliera da prendere in considerazione spettante

all’assicurato e, di conseguenza, differente sarà anche l’importo da restituire,

che dovrebbe risultare più favorevole per il ricorrente rispetto a quello

calcolato dalla Cassa di Fr. 14'937.35.

Alla luce

degli elementi appena esposti, questo Tribunale ritiene che la decisione su

opposizione vada annullata e gli atti rinviati alla Cassa affinché

ricalcoli il guadagno assicurato e l’importo da chiedere in restituzione.

2.10

Il ricorrente ha

esplicitamente chiesto di poter beneficiare del condono, sostenendo che “(…)

a causa della pretesa di restituzione di prestazioni assicurative avvenuta a

posteriori mezzo anno più tardi e oggetto di questo ricorso, finanziariamente

parlando il ricorrente in una più che spiacevole situazione circoscrivibile con

il proverbio “oltre al danno, anche la beffa” (…)” (cfr. doc. I).

Questa Corte, per quanto

concerne questo aspetto, ribadisce che, per costante giurisprudenza federale, è

possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita

in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente

in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del

26.

febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5

novembre 2009). È infatti tenendo conto di questo che la

Cassa ha giustamente ed espressamente dichiarato,

nella decisione su opposizione del 6 febbraio 2018, che “(…) la sua lettera

del 14.11.2017 sarà trasmessa per decisione come domanda di condono

all’autorità cantonale, a partire dal momento del passaggio in giudicato della

presente decisione (…)” (cfr. doc. A1).

La questione del condono potrà

dunque essere affrontata solo dopo la crescita in giudicato della nuova

decisione di restituzione.

2.11

In esito a tutte le considerazioni

precedenti, il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi, la decisione su

opposizione del 6 febbraio 2018 annullata e gli atti rinviati alla Cassa

affinché proceda calcolando il nuovo importo da restituire, partendo da un

calcolo del guadagno assicurato effettuato su un periodo di contribuzione corretto

(come indicato al consid. 2.9.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 6 febbraio 2018 è

annullata.

2. Gli atti sono rinviati alla

Cassa per nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.9.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti