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Decisione

38.2018.15

Sosp.9 gg x insuff. ricerche dilavoro dal profilo qualitat.da 8 a 11/2017 prima di AD.Lavoratrice stagionale.cercato solo nel sett.albergh. e pure in hotel che chiudono in inverno,non allegato risp.po

17 maggio 2018Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i mesi antecedenti agosto 2017 (cfr. doc. 1b).

Il

consulente del personale, il 15 novembre 2017, le ha perciò trasmesso una

“Richiesta di giustificazione” con cui, da un lato ha indicato:

(…) quale “disoccupata stagionale”

lei deve essere disposta a cercare e accettare impieghi duraturi. In

particolare lei deve cercare lavoro durante tutto l’anno (compreso il periodo

in cui lavorava). Di conseguenza il suo obiettivo deve essere quello di

ricercare un nuovo lavoro che le permetta di essere occupata tutto l’anno

oppure, quale seconda scelta e quale sforzo minimo, cercare almeno un lavoro

sostitutivo per la “stagione morta” (anche fuori dalla professione normale).

Queste istruzioni le sono già state comunicate per il tramite del documento

“promemoria sulle ricerche di lavoro”, consegnatole nel periodo di

disoccupazione precedente. (…)” (Doc. 2)

Dall’altro, l’ha invitata

a motivare, entro il 22 novembre 2017, il proprio comportamento, allegando

l’eventuale documentazione a sostegno delle sue dichiarazioni.

Il

collocatore ha aggiunto che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione

adeguata (cfr. doc. 2).

La ricorrente, il 21

novembre 2017, ha risposto di non avere mai sentito o di non avere capito,

anche perché non comprende bene l’italiano, le condizioni di ricerca di un

lavoro per le persone con contratto stagionale. La medesima ha precisato di

avere ricevuto un contratto di questo tipo per la prima volta nel 2016 presso

l’Albergo __________ e che la disoccupazione del 2014 è intervenuta in un

periodo molto difficile della sua vita, in quanto il marito soffriva di una

disfunzione renale che ha necessitato, nel giugno 2014, di un trapianto di rene

da lei donatogli (cfr. doc. 3).

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito

dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (al

riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’URC,

con decisione formale del 18 dicembre 2017, ha sospeso l’assicurata dal diritto

alle indennità di disoccupazione per nove giorni a causa di ricerche di lavoro

qualitativamente insufficienti nel periodo dall’8 agosto al 7 novembre 2017,

osservando in particolare:

" (…) Nel

caso concreto, abbiamo verificato le indicazioni ricevute in precedenza e dalle

stesse non abbiamo rilevato informazioni specifiche in merito per cui abbiamo

valutato unicamente il periodo 08.08.2017-07.11.2017 e non tutto il periodo

01.03.2017-7.11.2017. La verifica rileva che, ha sì effettuato ricerche durante

tale periodo, ma le ricerche debbono essere considerate qualitativamente

insufficienti in quanto svolte in attività stagionali e che pertanto non

avrebbero migliorato la sua situazione professionale. Procedendo come fatto, la

signora RI 1 ha violato il proprio obbligo di ricercare lavoro prima

dell’iscrizione all’URC e deve pertanto essere sospesa dal diritto all’indennità

di disoccupazione. (…)” (Doc. B=4)

Nell’opposizione

interposta contro il provvedimento del 18 dicembre 2017 l’insorgente ha

asserito di aver intrapreso, oltre alle ricerche presentate, altri sforzi al

fine di reperire un’occupazione tramite i giornali, internet, la Cassa di

disoccupazione, conoscenti e amici. L’assicurata ha, inoltre, indicato di avere

compiuto ricerche in alberghi per attività stagionali a sua insaputa, in quanto

non era al corrente se gli stessi chiudevano nella stagione invernale. Per

alcuni esercizi pubblici che regolarmente chiudono in inverno la medesima ha

specificato di essersi, però, candidata spontaneamente, poiché cercano

personale durante le feste di Natale o di fine anno e in seguito avrebbero

potuto proporle un contratto per l’inizio della stagione.

La ricorrente ha, infine,

fatto valere di non cercare soltanto nell’ambito della ristorazione, bensì in

qualsiasi ramo professionale che possa essere consono alle sue caratteristiche

(cfr. doc. C=5).

L’amministrazione, il 24

gennaio 2018, ha, di conseguenza, chiesto all’assicurata di comprovare, entro

il 5 febbraio 2018, le ricerche d’impiego che avrebbe eseguito rispondendo a

reali offerte di lavoro, annunci su giornali e internet, come pure di

trasmettere le dichiarazioni firmate dei potenziali datori di lavoro che

avrebbe contattato di persona (cfr. doc. 6).

Il 6 febbraio 2018 sono

pervenuti all’URC da parte della ricorrente due fogli con stampati il suo

indirizzo, la dichiarazione “Confermo la ricerca di lavoro di signora RI 1

in periodo dal 01.03.1917 (recte: 2017)” e, a piè di pagina, quanto segue:

" Buon

giorno. Avrei interesse di lavorare in sua impresa o albergo sia come cameriera

ai piani o anche come cameriera di ristorante. Il mio lavoro adesso in __________

è stagionale, non mi garantisce un minimo di ore di lavoro e va finire in mese

di ottobre 2017.

RI 1” (Doc. 7)

Inoltre sui fogli sono

stati apposti da parte di ristoranti, bar, hotel e negozi del locarnese alcuni

timbri e firme (cfr. doc. 7).

L’URC,

con decisione su opposizione del 20 febbraio 2018, precisando che l’elenco dei

timbri fornito dall’assicurata conferma che l’assicurata si è presentata ad

alcuni potenziali datori di lavoro nel periodo dal 1° marzo 2017, non

pertinente al lasso di tempo valutato, ha confermato il provvedimento del 18 dicembre

2017 (cfr. doc. F).

2.7. Per quanto

attiene agli assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione

lavorativa e l’altra (ad es. nel settore dell’edilizia o della ristorazione) o

durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione

soltanto alcuni mesi ogni anno, va osservato che questo Tribunale ha stabilito

che le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono

essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità

al collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono

svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono

ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata,

per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in

un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti

ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT

II-2001 N. 92; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001; STCA del 16 marzo 2000

nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC; STCA

del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. e S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120

V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).

Il TCA ha pure stabilito

che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi

per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a

tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli

ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2001.15

del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).

In tale contesto è utile

segnalare che in una sentenza C 53/06 del 20 marzo 2007 il TF ha accolto il

ricorso del Servizio pubblico dell’impiego del Canton Friborgo inoltrato contro

un giudizio con il quale il Tribunale cantonale amministrativo aveva annullato

una decisione su opposizione di inidoneità al collocamento di un assicurato che

non aveva compiuto alcuna ricerca di lavoro durante l’attività stagionale precedente

la disoccupazione e aveva rinviato gli atti per, se del caso, infliggergli una

sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.

La nostra Massima Istanza

ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

5.

Il ressort des pièces du dossier que l'intimé a

travaillé, de manière tout à fait temporaire, au service de l'agence Creyf's

pour le compte de JPF Construction SA, huit mois en 2002, 7 mois et demi en

2003 et six mois en 2004. A chaque occasion, un nouveau contrat de durée déterminée

a été conclu, si bien que l'on est en présence d'un pur rapport de travail

intérimaire (à l'instar de la situation de l'arrêt ATF 119 V 46 consid. 2a et

2b p. 49 sv.).

Il convient donc d'examiner si l'intimé était

disposé à accepter un emploi durable qui s'offrirait à lui. L'assuré s'est

inscrit au chômage en décembre 2003. Après avoir bénéficié d'indemnités

journalières en janvier et février 2004, il a sollicité à nouveau de telles

prestations à partir du 24 décembre 2004. Il n'a fourni aucune recherche

d'emploi pour les deux périodes précédant ses inscriptions au chômage. On doit

dès lors admettre qu'il se limitait essentiellement à exercer des activités

temporaires par l'intermédiaire de Creyf's SA, comme le démontre d'ailleurs le

fait qu'il a repris une occupation par l'entremise de cette même agence en mars

2005. Quoi qu'il s'en défende, il entre dans la catégorie des assurés dont la

disponibilité se limite uniquement aux emplois de durée et de fréquence

irrégulière, qui ne veulent ou ne peuvent pas accepter d'emploi fixe et qui ont

ainsi en principe à leur charge, du point de vue de l'aptitude au placement, le

risque inhérent d'une perte de travail entre deux emplois (ATF 120 V 385 consid.

3b p. 388; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungs-recht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, ch. 286 p.

2266; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures

cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 3.9.8.6. p. 228). (…)."

L’Alta

Corte, in un’ulteriore sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007,

ha, poi, dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali

invernali un assicurato che dopo 17 anni presso una ditta con contratto di

durata indeterminata è stato licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto

di durata determinata.

Contestualmente

il TF ha rilevato che:

" (…) der Wille, eine unbefristete Stelle

anzutreten, hat nicht wegen fehlender Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen,

sondern weil die Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen.

Doch bereits die Arbeitsbemühungen in der hier interessierenden Zeit machen

deutlich, dass eine Festanstellung nicht angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte

der Versicherte ausschliesslich im Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte,

dass in den Wintermonaten nicht mit einer Anstellung zu rechnen war (vgl.

Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem er seine Arbeitsbemühungen nicht auf

andere Branchen ausweitete, hat er nicht alle Vorkehrungen getroffen, um im

Sinne der Schadenminderungspflicht die Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern

nahm seine kurzen Verdienstausfälle in Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für

Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu tragen.“

Inoltre con giudizio 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 il

Tribunale federale ha confermato l’inidoneità al collocamento di un’assicurata

dal 1° dicembre 2006 al 31 marzo 2007 sia perché non aveva svolto un numero

sufficiente di ricerche di lavoro, sia in quanto non era disposta ad accettare,

se si fosse presentata l'occasione, un lavoro a tempo pieno.

In proposito la nostra

Massima Istanza ha rilevato che:

" (…)

Come affermato dalla Corte cantonale non risulta dagli atti in

alcun modo la volontà di S.________ di voler effettivamente cercare

Considerandi

rispettivamente accettare, sia nel suo settore che in altri adeguati, un lavoro

a tempo indeterminato. Le ricerche di lavoro infatti si sono limitate al

settore della ristorazione, che comprende in parte attività di carattere

stagionale (gerente di esercizi pubblici). Inoltre la ricorrente si è rifiutata

di partecipare a eventuali programmi occupazionali e ha addotto che nel caso in

cui le fossero stati sottoposti lavori annuali, avrebbe dovuto "valutare

bene con il potenziale datore tale proposta" e che non si sarebbe

"mai posta questo quesito da quando si è iscritta in disoccupazione ad

oggi" (colloquio di consulenza del 21 novembre 2006).

Dagli atti emerge del resto che essa lavora da quattro anni

stagionalmente per la medesima società, la quale gestisce un ristorante a

conduzione familiare, in cui per sua stessa ammissione è attiva praticamente

tutta la famiglia. Alla luce di quanto sopra esposto le circostanze parlano

tuttalpiù a favore della volontà - ben comprensibile - dell'assicurata di

continuare a gestire, durante la stagione estiva, l'attività di ristorazione a

carattere stagionale avviata nel 2003 dalla famiglia. In tale ipotesi tuttavia,

il rischio della perdita di lavoro tra una stagione e l'altra va posto a suo

carico.

Non va inoltre dimenticato che S.________ ha reiteratamente, e

meglio per ben quattro anni, e per sua stessa ammissione, eseguito ricerche di

lavoro insufficienti non raggiungendo il numero pattuito con il consulente

competente e limitandole all'ambito della propria professione.

Che tale procedere non era corretto le doveva inoltre essere ben

chiaro, in quanto le era stato ripetutamente comunicato dai consulenti, che

doveva cercare un impiego a tempo indeterminato anche al di fuori del suo campo

di attività.”

2.8

In concreto dalle carte

processuali, in particolare dai formulari “Prova degli sforzi personali

intrapresi per trovare lavoro”, emerge che l’assicurata, nel lasso di tempo

valutato dall’URC, ossia dall’8 agosto al 7 novembre 2017 (cfr. doc. B=4;

consid. 2.6.), ha intrapreso 57 ricerche di lavoro a tempo pieno, e meglio 12

ricerche nel mese di agosto 2017, 13 ricerche nel mese di settembre 2017 e 12

ricerche nel mese di ottobre 2017, in qualità di cameriera ai piani presso

hotel del locarnese (cfr. doc. 1a). Nessuna ricerca è stata attestata per il

periodo dal 1° al 7 novembre 2017.

Chiamato a pronunciarsi in

merito alle ricerche d’impiego relative all’arco di tempo dall’8 agosto al 7

novembre 2017, il TCA, attentamente esaminata la documentazione agli atti,

ritiene che effettivamente le modalità secondo le quali la ricorrente ha

ricercato una nuova occupazione non sono esenti da critica.

In primo luogo, questa Corte

osserva che l’assicurata, nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2017, ha

cercato lavoro esclusivamente nel settore alberghiero che in Ticino nella stagione

invernale, anche per quanto concerne quelle strutture che restano aperte tutto

l’anno, risente negativamente di un notorio calo del turismo.

Di questo aspetto

l’insorgente, che vive ad __________, non poteva non essere consapevole.

In secondo luogo, volendo

comunque proporsi presso alcuni hotel, l’assicurata avrebbe dovuto rivolgersi

ad alberghi che restano aperti tutto l’anno, verificando prioritariamente se

gli stessi chiudono in inverno, ciò che non risulta essere stato fatto.

In effetti la medesima,

nell’opposizione del 22 dicembre 2017, ha riconosciuto di avere compiuto

ricerche in alberghi per attività stagionali, come indicato dall’URC (cfr. doc.

B=4), ma a sua insaputa, in quanto non era al corrente se gli stessi chiudevano

nella stagione invernale (cfr. doc. C=5; consid. 2.6.).

Gli sforzi intrapresi

presso gli alberghi che interrompono l’attività nei mesi invernali non solo non

sono stati rivolti verso un’occupazione annuale, ma nemmeno verso un impiego

per la “stagione morta”.

Tali ricerche di lavoro si

rivelano, dunque, inconsistenti e destinate a priori all’insuccesso.

Come evidenziato dall’URC

(cfr. doc. F), la ricorrente del resto non ha allegato, davanti all’amministrazione

e neppure davanti al TCA, alcuna risposta dei potenziali datori di lavoro

interpellati.

Va, poi, rilevato che

tutte le ricerche svolte nei mesi da agosto a ottobre 2017 sono state compiute

nella zona limitrofa al domicilio di __________ dell’assicurata, in particolare

ad __________ stessa, __________, __________, __________, __________, __________

(cfr. doc. 1a).

Al riguardo giova

sottolineare che nel Cantone Ticino, oltre alla zona del __________, vi sono in

ogni caso altre regioni a vocazione turistica, come le varie valli e le sponde

del __________ (cfr. STCA 38.2016.6 del 14 aprile 2016 consid. 2.8.; STCA

38.2012.4

del 22 marzo 2012 consid. 2.9.).

Per quanto attiene ai

timbri con relative firme concernenti hotel, bar, ristoranti e negozi del

locarnese a cui l’assicurata si sarebbe rivolta alla ricerca di un impiego e

che la stessa ha prodotto all’amministrazione il 6 febbraio 2018 (cfr. doc. 7),

giova osservare che gli stessi non riportano la data di quando esattamente

l’insorgente si sarebbe candidata presso ogni singolo posto, bensì figura soltanto

l’indicazione prestampata che si tratterebbe di ricerche compiute dal 1° marzo

2017.

Inoltre non è stato precisato quale tipo di attività la ricorrente abbia

ricercato, né l’esito della domanda d’impiego.

Ne discende che gli stessi,

da cui non emerge chiaramente che si riferiscano al periodo 8 agosto - 7

novembre 2017, sono ininfluenti ai fini della risoluzione della presente

vertenza.

Il TCA, d’altronde, ha già

avuto modo di ricordare che la legge impone agli assicurati non di raccogliere

firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un nuovo lavoro

(cfr. STCA 38.2016.6 del 14 aprile 2016 consid. 2.8.; RDAT I-1994, pag.

206-207).

Relativamente, infine,

alla censura ricorsuale secondo cui durante l’attività lavorativa di durata

determinata svolta nel 2017 ha lavorato tutti i giorni fino al 7 novembre 2017,

incluso sabato e domenica, per cui non aveva la possibilità di migliorare le

ricerche (cfr. doc. I pag. 2), questo Tribunale ricorda che secondo l'art. 329

cpv. 3 del Codice delle obbligazioni, se il contratto è disdetto, il datore di

lavoro deve concedere al lavoratore "il tempo necessario per cercare un

altro lavoro" (cfr. ad esempio STCA 38.2006.63 del 30 novembre 2006

consid. 2.8.; STCA 38.2000.13 del 2 maggio 2000).

Il tempo occorrente per

cercare un altro impiego deve essere accordato anche ai lavoratori legati da un

contratto di lavoro di durata determinata che sta per scadere (cfr. STCA

38.2016.34

del 15 febbraio 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2014.73 del 26 marzo 2015

consid. 2.7.; STCA 38.2012.72 del 27 febbraio 2013 consid. 2.10.; STCA

38.2012.6

del 26 aprile 2012 consid. 2.9.; STCA 38.2010.75 del

4.

maggio 2011 consid. 2.8.; STCA 38.2008.72 del 18 marzo

2009.

consid. 2.7.; G. Aubert, "Du contrat de travail" in Code des obligations

I. Commentaire romand. Ed. Helbing & Lichtenhahn, Ginevra-Basilea-Monaco

2003.

ad art. 329 n. 6 pag. 1734; Brunner-Bühler-Wacher-Bruchez

"Commentaire du contrat de travail". Ed Réalités sociales,

Losanna 2004 ad art. 329 n. 3 pag. 160).

In simili condizioni, questo

Tribunale deve concludere che il comportamento della ricorrente, nel periodo

dall’8 agosto al 7 novembre 2017, non corrisponde a quanto richiesto dalla

legge e dalla giurisprudenza federale, non risultando le relative ricerche di

impiego sufficienti qualitativamente.

L’assicurata, in tale arco

di tempo, ha così violato l’obbligo di ridurre il danno che la legge le impone

e deve dunque essere sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione

giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c. (cfr. consid. 2.3.).

2.9

Per

quanto concerne la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato

che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare

interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una

vertenza analoga alla presente (cfr. STCA 38. 2001.201 del 5 febbraio 2002).

Essa indica che:

"

(…)

1.

Periodo di tempo da esaminare

L'esame delle ricerche di lavoro è esteso a tutti gli

sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in disoccupazione e durante tutto il

periodo durante il quale il disoccupato ha lavorato (l'esame non va

limitato agli ultimi 3 mesi).

(…)

3.

Durata della sospensione

La durata della sospensione avviene in

considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione complessiva

degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la

disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire

omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di

sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:

3-4 giorni per ogni mese di ricerche

insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione,

aumentati di 1‑2 giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi

insufficienti o inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18

giorni." (Doc. 10, inc. 38.2001.201)

Nell'ambito della vertenza

sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto

dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid.

2.7

; STCA 38.2001.201 del 5 febbraio 2002).

La

Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre

mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto

riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando

irrogare 1 o 2 giorni.

Il

TCA ha ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire

relative à l'indemnité de chômage" emanata dalla SECO in vigore dal 1°

gennaio 2002 (p.to D68) - corrispondente alla Prassi LADI/ID p.to D72 della

SECO in vigore dall’ottobre 2011 (cfr. consid. 2.4.) - la quale prevede per il

periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche che per

insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti l'annuncio in disoccupazione

si debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4 giorni per mancate

ricerche.

Il

medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi

precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per

mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr. STCA

38.2012.4

del 22 marzo 2012 consid. 2.10.; STCA 38.2001.262 del 30 settembre

2002.

consid. 2.10).

Al

riguardo giova segnalare che la direttiva n. 477 relativa a sospensioni nel

caso di attività stagionali emessa dalla Sezione del lavoro il 30 aprile 2010,

in modo concorde alla giurisprudenza e alla circolare n. 114a, prevede che:

"

(…)

La durata della sospensione avviene in considerazione

della colpa dell’assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi

svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante

tutta la durata dell’impiego stagionale. Per garantire omogeneità

d’applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione

dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:

-

durante i tre mesi prima della

disoccupazione

ricerche insufficienti 3 giorni / per

ogni mese

ricerche inesistenti 4 giorni / per ogni

mese

-

durante ogni mese nel resto

dell’anno

ricerche insufficienti 1 giorno

ricerche inesistenti 2 giorni

in totale, in qualsiasi caso, senza superare in ogni

caso il massimo di 18 giorni fissato dalla Lista delle sospensioni SdL.” (cfr. STCA 38.2012.12 del 4 ottobre 2012 consid. 2.11.)

In proposito cfr. pure

STCA 38.2016.37 del 23 marzo 2017 consid. 2.12.

Nel caso in esame l'URC,

che ha valutato esclusivamente le ricerche d’impiego svolte dalla ricorrente

dall’8 agosto al 7 novembre 2017 (cfr. doc. B=4: decisione formale del 18

dicembre 2017; consid. 2.6.; 2.8.), l’ha sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per nove giorni (2 giorni per il periodo dall’8 al 31 agosto

2017.

+ 3 giorni per il mese di settembre 2017 + 3 giorni per il mese di ottobre

2017.

+ 1 giorno per il periodo dal 1° al 7 novembre 2017; cfr. doc. B=4).

Tutto ben considerato, la

sanzione di nove giorni inflitta all’insorgente risulta conforme al principio

della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

Questa soluzione si

giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in

discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento

dell’amministrazione (cfr. STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF

8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C

221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui

ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3

dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

La

decisione su opposizione del 20 febbraio 2018 deve, conseguentemente, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti