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Decisione

38.2018.16

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 settembre 2018Italiano69 min

Source ti.ch

Fatti

i canoni vigenti per le persone frontaliere, cosa che invece non fa.

6. Pure

contraddittorio - o almeno da chiarire – l’appello al certificato AIRE. Secondo

l'autorità amministrativa il fatto che il signor RI 1 non si sia iscritto al

certificato AIRE dimostrerebbe che egli non risiede all'estero, bensì in

Italia. L'autorità amministrativa dovrebbe quindi spiegare quale sia la sua

prassi al riguardo. A prescindere dal fatto che neppure i cittadini elvetici

residenti all'estero sono obbligati ad annunciarsi al consolato svizzero di

riferimento, l'iscrizione all'AIRE non costituisce un requisito richiesto dalle

autorità svizzere. Non lo chiede l'autorità fiscale, non lo chiede il comune di

residenza e non lo chiede l'ufficio della migrazione. E non lo chiede neppure

il consolato di riferimento. Significa che il signor RI 1 andrà ad iscriversi

al certificato AIRE. Ma il problema appare di ben altra portata. La stessa

autorità di riferimento per la LADI ha utilizzato lo stesso ragionamento per il

caso del conoscente del signor RI 1, signor __________ (pratica dell'ufficio

amministrativo __________, di cui si chiede l'edizione completa), il quale era

da tempo iscritto all'AIRE.

In soldoni, l'autorità amministrativa

applica una prassi ambivalente, a dipendenza di quanto possa convenire.

Nel caso del signor ____________________

ignora deliberatamente il certificato AIRE, mentre nel caso del signor RI 1 lo

considera. In particolare, nella sua decisione in re __________ l'autorità

amministrativa affermava:

Al

riguardo si rammenta come il Tribunale cantonale delle assicurazioni, ricordando

l'importanza che il luogo dove risiede la famiglia riveste al riguardo, abbia

avuto ripetutamente occasione di confermare, come già per la mancanza di un

centro degli interessi personali in Svizzera l'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non

risulti adempiuto (cfr. segnatamente STCA 38.2014.51 del 15 dicembre 2014

riguardante un assicurato titolare di un permesso di domicilio C CE/AELS - che

risultava essere regolarmente iscritto all'A.I.R.E.-, proprietario di un

appartamento e veicolo immatricolato in Svizzera, affiliato ad una Cassa malati

svizzera, con moglie e figli residenti in Italia; 38.2014.13 del 30 marzo 2015

riguardante un'assicurata con centro degli interessi personali, soprattutto

quelli familiari (madre) in Italia, così come 38.2015.13 del 22 giugno 2015

riguardante un assicurato con famiglia (in particolare moglie e madre) in

Italia).

E' dunque arbitrario considerare la

questione del certificato AIRE sempre a scapito del cittadino, a dipendenza se

questo esista o meno. Si chiede l'edizione dell'incartamento del signor __________

al fine di dimostrare tale prassi ambivalente, ergo arbitraria. (…)” (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 19

aprile 2018 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere l’impugnativa con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. III).

1.4. L’11 maggio 2018 la parte

ricorrente ha presentato un atto di replica (cfr. doc. V).

1.5. L’amministrazione ha

formulato osservazioni al riguardo con scritto del 26 maggio 2018 (cfr. doc.

VII).

1.6. Dopo che un’udienza fissata

per il 18 giugno 2018 (cfr. doc. VIII) è stata annullata, in quanto “non è

disponibile nessun Avvocato dello studio” (cfr. doc. X), il 20 settembre

2018 alla presenza delle parti, e meglio di RI 1, del suo rappresentante, avv. __________,

delegato dall’avv. RA 1 (cfr. doc. XIV) e degli avv. __________ e __________

della Sezione del lavoro, si è proceduto alla discussione di causa.

In quell'occasione è stato

steso un verbale (cfr. doc. XV), a cui sarà fatto riferimento nei considerandi

di diritto.

Considerandi

2.1

Oggetto della presente

vertenza è la questione di sapere se RI 1 abbia diritto oppure no a indennità

di disoccupazione per il lasso di tempo da agosto 2017 a gennaio 2018.

In effetti dal 31 gennaio

2018.

il ricorrente non è più iscritto nel sistema COLSTA, avendo iniziato

un’attività in proprio dopo avere rilevato la ditta __________ di __________

presso la quale è stato attivo quale dipendente (direttore commerciale)

dall’agosto 2013 al marzo 2017 (cfr. doc. A; 28; 26; 9).

2.2

Uno dei presupposti da

adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

L'art. 12 LADI precisa che

"in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza

permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi

dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività

lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".

Questo

concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di

prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione

di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il

centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole

relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono

sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere

autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC)

sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio

secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid.

2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizi sono gli aspetti oggettivi

e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (STF

8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre

2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61

pag. 281).

In una sentenza 8C_592/2015

del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il Tribunale

federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5.), ha

sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri

interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di

un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il

figlio.

In una sentenza pubblicata

in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8

LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un

assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale

anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si

applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto

comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le

legislazioni nazionali a farlo. Se, come nel presente caso, l’assicurato non

risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8

capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della

Confederazione.

In una sentenza

8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il

ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale

gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato

che:

" (…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione

dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il

conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine

settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una

residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.

recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid.

5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni

dell'assicurazione contro la disoccupazione.”

In una sentenza

8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle

indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle

relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In

quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa:

" 4.1. Les motifs exposés par la

juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant

et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus

particulièrement à D.________ où réside la mère du recourant, où sont

scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des

activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient

fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en

cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles

à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids

décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les

circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause

l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant

ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni

n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits

déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1

LTF.”

In una sentenza 8C_420/2017

del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente

inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile

2017.

con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero,

argomentando:

" (…)

che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del

Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al

fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse

difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,

che in modo particolare la Corte cantonale ha

accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il

ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo

o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era

domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai

propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi

faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai

avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,

che il ricorrente si limita a evocare genericamente

in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e

diplomi conseguiti in Sviz-zera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia

mai effettuati. (…)”

In una

sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata

in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha

confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un

assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente

nato a Lugano, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i

fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto

all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in

locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese

dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli

era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il

ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook

indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di

un'associazione sportiva come anche era tesserato a una federazione italiana.

Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera,

mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.

L’Alta Corte

ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

5.2

Il presupposto

della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o

stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente

prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il

ricorrente se non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid.

1.

) degli accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso

dato asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in realtà tenta impropriamente

di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i

quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo.

Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni

si sia fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando

singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve

dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in

un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle

conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta

in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici di merito si

possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.

5.3

Il ricorrente

ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita

professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni

personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano

con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti

assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del

luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011

consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di

concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2).

Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche

ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può

essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi

elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il

diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla

frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono

essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler

ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste

circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della

normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro

delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua

nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi

personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr.

sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il

ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori

di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali

pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2017.43

del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282.

2.3

Nella presente evenienza questo

Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un

assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera

ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in

Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di

farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.2.).

Relativamente alle

asserzioni della parte ricorrente secondo cui l’insorgente ha il domicilio ai

sensi della legge sugli stranieri, il domicilio civile e il domicilio fiscale

in Ticino (doc. I; V), giova, inoltre, osservare che la nozione di residenza

secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio

civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2

LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr.

consid. 2.1.; DTF 125 V 465 consid.

2a pag. 466 seg.).

In una recente sentenza

8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito

che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le

imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza

di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio

2017.

consid. 2).

RI 1 (__________1959), di

nazionalità italiana e in possesso di un permesso B UE/AELS rilasciato il 25

luglio 2013 e valido fino al 24 luglio 2018 (cfr. doc. 5; 6), come visto sopra

(cfr. consid. 2.1.), ha lavorato dal 1° agosto 2013 al 31 marzo 2017 alle

dipendenze della __________ quale direttore commerciale (doc. 9; 9/1).

La SA ha disdetto il

rapporto di lavoro il 30 gennaio 2017 per la fine del mese di marzo 2017 a

seguito di ristrutturazione causata dall’andamento negativo del mercato nel

settore in cui opera l’azienda (cfr. doc. 9/1; 9/2).

Il ricorrente si è

iscritto in disoccupazione il 1° agosto 2017 dichiarando una disponibilità

lavorativa del 100% (cfr. doc. 4).

Dal modulo “Azioni di

reinserimento”, sottoscritto dall’insorgente, emerge che durante il primo

colloquio di consulenza del 9 agosto 2017 presso l’Ufficio regionale di

collocamento (URC) di __________, quest’ultimo ha informato la propria

collocatrice di quanto segue:

" (…) Mi

informa che abita presso la sede distaccata a __________ della __________ dove

oltre agli uffici ha una stanza e bagno separati. Il no. di telefono che

abbiamo di casa corrisponde alla __________.

Mi informa che è iscritto alla camera di

commercio in Italia con ditta individuale RI 1 __________, mi informa che è

sospesa e che non ha reddito.

Mi informa che si reca spesso in Italia __________

dove ha casa e non sta spesso in Ticino.

Prima quando lavorava dal lunedì al

venerdì.” (cfr. doc. 7=27)

L’URC, il 10 agosto 2017,

ha perciò chiesto alla Sezione del lavoro di verificare l’effettiva residenza

in Ticino del ricorrente. L’URC ha così motivato la propria richiesta:

" Il Signor RI

1.

si è annunciato in disoccupazione dallo 01.08.2017. Ha terminato il rapporto

lavorativo il 31.03.2017 (disdetta al 30.01.2017). Nei mesi precedenti ha

dichiarato di aver svolto alcune ricerche non comprovabili e di essere stato in

vacanza.

Al momento dell'iscrizione ha rilasciato il numero di telefono

dell'azienda __________ a __________ (ex datore di lavoro) e il numero di

telefono della signora __________ come contatto. In sede di colloquio ha

rilasciato il numero di telefono italiano sul quale contattarlo direttamente.

Abita presso la sede della __________ a __________. Dichiara che

oltre gli uffici vi è una piccola dependance con camera e bagno dove abita,

nell'appartamento oltre agli uffici vi è anche una cucina.

Dichiara che quando lavorava restava a __________ dal lunedì al

venerdì, sabato e domenica si recava all'estero. In sede di colloquio dichiara

che raramente si trova a __________ si reca spesso in Italia dove ha la

residenza.

Dichiara di avere anche una partita IVA aperta in Italia di

un'azienda a nome individuate ma non ha nessun reddito da tale azienda.” (Doc.

14)

La Sezione del lavoro, il

4.

settembre 2017, ha posto alla __________ dei quesiti, ai quali la ditta ha

risposto che:

" (…) Dalla

documentazione in nostro possesso risulta un contratto di sub-locazione tra la

vostra società ed il signor RI 1, per 2 locali nell’appartamento in __________,

via __________, 1° piano, interno __________, blocco __________:

1.

Questi 2 locali

sono sub-locati al signor RI 1 a titolo di soggiorno oppure ad utilizzo commerciale?

A uso abitazione

2.

Il contratto di

sub-affitto è ancora in essere ? Oppure è stato disdetto?

Sì è ancora in

essere (…)” (Doc. 17)

In effetti dalle carte

processuali risultano, da un lato, l’autorizzazione del 15 luglio 2013 rilasciata

dall’__________ alla __________ (dal novembre 2014 __________; cfr. doc. 28:

estratto RC) a subaffittare una parte dell’appartamento di 4½ locali in via __________

a __________ al ricorrente (cfr. doc. 10/1).

Dall’altro, il contratto

di sub-locazione del 1° agosto 2013 tra la __________ (c/o Avv. RA 1, __________)

e l’insorgente (cfr. doc. 10).

Il ricorrente, il 12

settembre 2017, è stato sentito dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale

emerge che:

" (…)

D1: Descriva la sua situazione famigliare

R1: Sono sposato

con __________, da 33 anni circa, separato di fatto (non esiste sentenza di separazione)

dalla quale ho avuto una figlia di nome __________ che vive a __________. Non ci

siamo separati per interessi economici.

D2: Da quando si è trasferito in Ticino, dove ha abitato?

R2: Ho sempre abitato in Via __________.

D3: Possiede un'altra soluzione abitativa in Svizzera?

All'estero?

R3: In Svizzera no.

Mentre in Italia come già si evince dai documenti ho una casa in via __________

a __________.

D4: Dove abita la sua moglie?

R4: La moglie

abita a __________ (per 5-6 mesi) il resto del tempo lo passa nella città di __________

dove ha un appartamento in co-proprietà con la figlia e me.

D4: Presso la sua

residenza di __________ vi sono tutti i suoi

effetti personali?

R4: Confermo

sono a __________.

D5: In che

misura provvede al sostentamento della moglie, dei figli? Vi sono altre persone

a suo carico?

R5: Non devo

passare nulla alla moglie, contribuisco alle spese del residence (a __________).

Idem con la figlia. Nessun'altra persona a carico.

D6: Ha altri parenti in Svizzera? All'estero?

R6: Parenti

diretti no, la moglie ha degli zii che vivono a __________ ma non ci

frequentiamo molto.

D7: Nel periodo

precedente all'iscrizione in disoccupazione, quante volte al mese si recava in Italia

a visitare i suoi parenti?

R7: 1 volta alla settimana mi recavo a visitare la moglie o la figlia.

D8: A partire da

quando si è iscritto in disoccupazione, quante volte al mese si reca in Italia a

trovare i parenti?

R8: Più o meno la stessa frequenza di prima.

D9: Dalla

documentazione in nostro possesso risulta che lei è iscritto, dal 2001, alla camera

di commercio italiana, è corretto? Riferisca il nome e l'indirizzo completo

della società, la ragione sociale e concretamente l'attività svolta con questa

società?

R9: ditta

individuale con mio nome e cognome. Mi occupavo di intermediazione finanziaria

e commerciale. La società esiste, la partita IVA (partita IVA n° __________) esiste

ma il tutto è sospeso in quanta l'attività di questa società è pari a zero mentre

i miei interessi professionali sono in Svizzera.

D10: Dalla documentazione

in nostro possesso risulta che lei ha dichiarato di risiedere spesso in Italia,

più precisamente a __________, Via __________, è corretto? Quantificare

l'avverbio "spesso".

R10: Confermo, spesso per me vuol dire una volta alla

settimana.

D11: Dalla

documentazione in nostro possesso risulta che l'appartamento di __________ le era stato dato in sub-locazione

da parte della società __________, è corretto? Dopo il suo licenziamento, con effetto

31.03

, ha ancora potuto beneficiare della residenza di __________? Se sì,

fino a quando?

R11: Confermo che la

società mi ha concesso di continuare ad utilizzare gli spazi in via __________ fino

a quando avrò trovato una nuova sistemazione. Preciso che a breve dovrei

riuscire a trasferirmi.

D12: Per quale

ragione si è iscritto in disoccupazione solo a partire dal 01.08.2017?

R12: In primo

luogo pensavo di trovare una soluzione professionale molto rapidamente, in seconda

anche per orgoglio-ottimismo, ho aspettato ad iscrivermi in disoccupazione.

D13: Cosa ha fatto

nei mesi di aprile 2017, maggio 2017, giugno 2017 e luglio 2017?

R13: Cercavo

lavoro, vivo grazie ai risparmi che mi sono messo da parte. Non ho svolto

nessuna attività in proprio.

D14: E' iscritto all'A.I.R.E? Se no, perché?

R14: No, quando mi

sono trasferito in Svizzera (nel 2013) avevo ancora aperto la partita IVA in Italia

e il commercialista, anche per ragioni di opportunità, mi ha consigliato di non

iscrivermi all'A.I.R.E. Da quando l'attività in Svizzera è partita mi è

sfuggita di mente la questione.

D15: Possiede

un'autovettura intestata a suo nome in Svizzera? Se si, quante, quali e da quando?

All'estero? Ci autorizza a chiedere conferma alle preposte autorità estere?

R15: Corretto,

possiedo una __________ dal 2014 circa. In Italia, ho un'autovettura __________

con targhe italiane (non ricordo la targa). Autorizzo.

D16: Lei ha delle proprietà

immobiliari/fondiarie in Svizzera? All'estero? Ci autorizza a chiedere alle

preposte autorità estere?

R16: In Svizzera

nulla. In Italia ho una partecipazione della casa in via __________ e

appartamento a __________ in via __________ che è affittato a terzi (percepisco

affitto) mentre un altro appartamento via __________ a __________ che lascio al

libero utilizzo di mia moglie e figlia.

D17: Ha debiti o

procedure fallimentari in corso, in Svizzera? All'estero?

R17: No nessun

debito in Svizzera (a parte il leasing dell'auto), nemmeno in Italia.

D18: Ha subito

condanne oppure ha in corso procedure penali in Svizzera? All'estero?

R18: In Svizzera no,

in Italia avevo un processo penale con sentenza definitiva.

D19: E' abbonato a

centri fitness, riviste, giornali, associazioni/società oppure club?

R19: In passato ho

frequentato il centro sportivo "__________" di __________ ma da

qualche anno ho lasciato. Nè in Svizzera nè in Italia.

D20: La sua autovettura ha il telepass?

R20: L'avevo in precedenza, adesso no.

D21: Si sente

integrato nel tessuto sociale locale? Quali luoghi è solito frequentare?

R21: Non frequento

bar in particolare ma ho amici in Svizzera che frequento.

D22: Dove risiede regolarmente durante la settimana?

R22: A __________.

D23: Dove risiede regolarmente durante i fine settimana?

R23: Sono solito

fare dei week-end con il mio motoscafo a __________, vado a trovare degli amici

in Italia, mi reco a __________.

D24: Come ha

raggiunto questa mattina i nostri uffici? Arrivando da dove?

R24: Questa

mattina sono arrivato a __________ con la mia autovettura provenendo da __________.

D25: E' membro di società in Svizzera? In Italia

R24: No.

D24: Nel caso

venisse negata la disoccupazione come intende continuare a vivere in Svizzera?

R24: Ho ancora dei

risparmi che mi permettono di vivere in Svizzera ancora per qualche tempo.

D25: La prima

raccomandata che le ho spedito, convocazione del 11.08.2017 non è stata

ritirata, per quale ragione?

R25: Ero in vacanza

dal 03.08.2017 al 22.08.2017 (circa, non ricordo bene in quanto era a casa di amici).

D25: La raccomandata del 04.09.2017 è stata ritirata da lei?

R25: Corretto, ritirata, compilata e rispedita.

D43: Vuole aggiungere qualche cosa?

R43: La mia

intenzione e la mia speranza è quella di restare in Svizzera e di non restare

sulle "spalle" dello stato Svizzera. (…)”

(Doc. 18)

Il 26 ottobre 2017 alla

Sezione del lavoro è pervenuto uno scritto da parte degli amministratori di uno

stabile in via __________ a __________ con cui hanno autorizzato l’insorgente a

risiedere presso una terza persona che abita nell’immobile dal 1° ottobre 2017

al 31 marzo 2018 (cfr. doc. 21/4).

L’URC, il 31 gennaio 2018,

ha annullato il nominativo del ricorrente dal sistema COLSTA, avendo il medesimo

dato avvio a un’attività in proprio rilevando la ditta __________ (cfr. doc. A;

28; 26).

Dall’estratto del Registro

di commercio relativo alla SA in questione si evince che l’insorgente dal

febbraio 2018 è iscritto quale amministratore unico con diritto di firma

individuale (cfr. doc. 28).

2.4

Chiamato

ora a pronunciarsi, questo Tribunale evidenzia dapprima che, alla luce della

giurisprudenza sopra illustrata, le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente

davanti all’URC il 9 agosto 2017 e davanti alla Sezione del lavoro il 12

settembre 2017 (cfr. doc. 7=27; 18; consid. 2.3.) hanno un’importanza decisiva.

Riguardo alle censure

formulate dall’insorgente in relazione alla circostanza che di fatto, essendo

stato “convocato quasi fosse una mera formalità” (cfr. doc. V pag. 3), è

stato impedito di presentarsi davanti alla Sezione del lavoro con un legale ed

è stato interrogato senza conoscerne conseguenze e valore (cfr. doc. V pag. 3),

il TCA si limita a osservare, da una parte, che nulla ostava al farsi accompagnare

da una terza persona, dall’altra, che in ogni caso le domande postegli

riguardano aspetti oggettivi della sua situazione personale, famigliare,

abitativa e professionale.

Del resto, vista la sua

professione (cfr. consid. 2.3.), il ricorrente era perfettamente in grado di

capire il senso dei quesiti, nonché di rispondere all’amministrazione (cfr. STF

8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.6., massimata in RtiD I-2018 N. 61

pag. 281 e già citata sopra, con cui il TF ha confermato il giudizio 38.2016.57

del 6 febbraio 2017 di questa Corte; STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015,

confermata dalla STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD

II-2016 N. 63 pag. 309).

Il

riferimento all’art. 27 LPGA (cfr. doc. V; XV) è, inoltre, inconferente. In

primo luogo, va osservato che il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un

obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia

indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli

interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad

esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni,

internet, ecc. (cfr. STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR

2006.

ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

In

secondo luogo, per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art.

27.

cpv. 2 LPGA, è vero che ogni assicurato può esigere che il proprio

assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti

e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto

l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono

esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio

2018.

consid. 5.2.; FF 1999 IV 3953).

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che in casu, da un lato, l’insorgente è stato informato che il motivo

della convocazione da parte della Sezione del lavoro era quello di assumere

informazioni inerenti la sua situazione personale a seguito di una richiesta di

verifica dell’idoneità sottoposta dall’URC (cfr. doc. 15; 18).

Dall’altro, le risposte

alle chiare domande della Sezione del lavoro sulla sua situazione personale non

potevano variare a seconda delle possibili conseguenze.

Inoltre,

applicando l’abituale criterio della probabilità preponderante valido

nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_794/2016 del 28

aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF

8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio

2014.

consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10

marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177

consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2

pag. 195), il TCA deve concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro

ha ritenuto che il ricorrente non ha in Svizzera il centro delle proprie

relazioni di vita.

L’insorgente non ha

concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in

cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi

della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.2.), la quale esige come terza

condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni

personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23

novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8

novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer

Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non

basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano

piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro

non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza,

là dove si trova il centro dei loro interessi”).

Il centro delle relazioni

professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima

condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente

nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e menzionata al consid.

2.2

In concreto nel periodo

determinante (agosto 2017 – gennaio 2018) il centro delle relazioni personali

dell’insorgente risulta essere in Italia, dove vivono la moglie (tra __________

e __________), da cui sarebbe separato di fatto, e la figlia (a __________;

cfr. doc. 18) e dove egli ha dichiarato alla Sezione del lavoro, di rientrare

una volta alla settimana (cfr. doc. 18).

In occasione del primo

colloquio di consulenza del 9 agosto 2017 con l’URC RI 1 aveva peraltro dichiarato

di recarsi spesso a __________ (che dista circa 32 km da __________; __________

dista invece 8 km da __________; cfr. www.viamichelin.ch) e di restare in

Ticino, quando lavorava, dal lunedì al venerdì (cfr. doc. 7=27).

Davanti alla Sezione del

lavoro il ricorrente ha asserito di essere proprietario con la figlia

dell’appartamento di __________ dove risiede la moglie ed è utilizzato anche

dalla figlia, di un altro appartamento a __________ dato in locazione a terzi e

della casa a __________ (cfr. doc. 18).

Nell’opposizione il

patrocinatore del ricorrente ha invece affermato che l’assicurato è “…comproprietario

con la di lui sorella esclusivamente dell’appartamento sito in __________, via __________

il quale, peraltro è dato in locazione. Gli altri due immobili summenzionati

non appartengono all’odierno opponente in quanto sia l’immobile di __________

che l’appartamento sito in __________, via __________ sono di proprietà della

moglie” (cfr. doc. 21).

Tali ultime asserzioni non

sono state in alcun modo comprovate. In ogni modo, ai fini della risoluzione

della vertenza, non è decisivo sapere quante proprietà il ricorrente abbia in

Italia, quanto piuttosto il fatto che potesse disporre delle stesse, in

particolare dell’abitazione di __________ e soprattutto che la sua famiglia, a

cui faceva regolarmente visita, fosse in Italia.

Per quanto attiene al

consumo della corrente elettrica dell’abitazione di __________ che secondo il

ricorrente sarebbe stato nullo, specificando che gli importi pagati si

riferivano ai costi fissi (cfr. doc. 19), giova evidenziare, come rilevato

dalla parte resistente (cfr. doc. A), che l’assicurato stesso ha prodotto delle

fatture Enel che riportano quale indirizzo “RI 1, Via __________” (cfr. doc.

19/1), quando invece l’indirizzo dell’insorgente figurante nella sua carta di

identità italiana (cfr. doc. 6) e nella lettera di disdetta del contratto di

impiego del 30 gennaio 2017 è “Via __________” (cfr. doc. 9/2) e nel Modulo di

registrazione all’URC del 31 luglio 2017 (quale “indirizzo completo all’estero”)

- compilato a mano e firmato dal ricorrente il 31 luglio 2017 (cfr. doc. 2) è

“Via __________”.

In sede di udienza davanti

al TCA, il 20 settembre 2018, il ricorrente, al riguardo, ha precisato che “si

tratta di un terreno con dentro due case e si entra dallo stesso cancello”

(cfr. doc. XV).

Vi è, pertanto, da

chiedersi se le fatture Enel fornite si riferiscano o meno alla casa (delle due

site sul medesimo terreno di __________) dove effettivamente soggiorna l’insorgente.

In ogni caso il ricorrente

ha fornito unicamente la pagina 1 delle fatture Enel per il periodo gennaio

2016.

– maggio 2017. Soltanto in relazione alla bolletta per giugno e luglio

2017.

egli ha allegato anche la pagina 2, ossia i consumi fatturati (cfr. doc.

19/1; www.servizioelettriconazionale.it/it-IT/bolletta/facsimile_della_bolletta_2.0).

E’ vero che da quest’ultima si evince effettivamente un consumo annuo da inizio

fornitura di 39 kWh. E’ altrettanto vero, però, che a __________ il ricorrente

si recava tutt’al più - se non in altri luoghi italiani, segnatamente a __________

a fare visita alla moglie e alla figlia -, come dallo stesso dichiarato alla Sezione

del lavoro nel settembre 2017 (cfr. doc. 18), nei fine settimana (all’URC, il 9

agosto 2017, egli ha infatti indicato di essersi fermato in Ticino, quando

lavorava, dal lunedì al venerdì; cfr. doc. 7=27).

L’insorgente, del resto,

in Ticino, non disponeva di una situazione alloggiativa stabile, avendo vissuto

fino al mese di settembre 2017 presso la sede distaccata della __________ a __________

dove, oltre agli uffici, vi era una stanza con bagno separati (cfr. doc. 7=27; 18;

19/2).

In seguito, e meglio il 4

ottobre 2017, ossia due giorni dopo l’emanazione della decisione di diniego del

diritto all’indennità di disoccupazione da parte della Sezione del lavoro (cfr.

doc. 20; consid. 1.1.), il ricorrente è poi stato autorizzato dagli

amministratori del relativo stabile (__________) a vivere presso una terza

persona (__________) a __________, ma per un periodo limitato, dall’ottobre

2017.

al marzo 2018 (cfr. doc. 21/4).

In sede di udienza davanti

al TCA del 20 settembre 2018 l’avv. __________ ha fatto riferimento a una

relazione sentimentale con una signora svizzera (cfr. doc. XV).

In proposito giova

rilevare, come emerge peraltro dal verbale di udienza, che mai prima è stato

addotto questo aspetto, né nella procedura di opposizione - alla quale era

stata unicamente allegata la dichiarazione del 4 ottobre 2017 della __________

(cfr. doc. 21) -, né nel ricorso.

L’indirizzo che figura

nella lettera di disdetta del contratto di lavoro del 30 gennaio 2017 è

d’altronde, come visto, “Via __________” (cfr. doc. 9/2).

Al riguardo è utile

ribadire che con giudizio 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD

II-2016 N. 63 pag. 309, già citata, il Tribunale federale, confermando la

sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5.), ha sottolineato che “è

peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in

Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e

non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.

In una sentenza

8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, ritenendo inammissibile il ricorso

di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era

stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha inoltre evidenziato

che:

" (…) la

Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di

due locali e mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul

divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in

Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8

cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del

23.

novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle

prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. (…)”

A nulla di diverso può

portare il fatto che il ricorrente abbia dichiarato di avere amici in Svizzera

che frequenta, che disponesse di un autoveicolo targato in Ticino e che fosse

affiliato a una cassa malati (cfr. doc. 18; 12).

Per quanto riguarda le

conoscenze, va in particolare osservato che non è certamente escluso

intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui

si risiede.

In proposito in una

sentenza 8C_656/2009 del 14 aprile 2010 consid. 8.2. il Tribunale federale ha,

del resto, evidenziato come l'esistenza di rapporti d’amicizia sia una

situazione certamente non insolita per la maggior parte dei frontalieri

italiani attivi per un certo periodo nel nostro Paese (cfr. pure STF C 227/05

dell’8 novembre 2006 consid. 4 citata sopra).

La nostra Massima Istanza,

nella sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N.

61.

pag. 281 e citata al consid. 2.2., al consid. 5.3. ha d’altronde evidenziato

che:

" (…) la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la

grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non

possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al

contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore

nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che

l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. (…)”

In relazione alla mancata

iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero - AIRE (ai sensi

dell’art. 6 della Legge italiana del 27 ottobre 1988 n. 470 “Anagrafe e

censimento degli italiani all'estero” i

cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano

all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della

circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. Inoltre

la corretta registrazione all’AIRE permette, tra l'altro, l'esercizio di tutti

i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali

l’esercizio del diritto di voto e l’estensione dell’assistenza sanitaria in

Italia; cfr. www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf; www.conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe;

doc. III p.to 2.6.) la Sezione del lavoro, nella decisione su opposizione, ha

indicato che è significativo il fatto che l’interessato non abbia proceduto a

tale annuncio (cfr. doc. A).

Conformemente a quanto

precisato nella risposta di causa dall’amministrazione (cfr. doc. III),

l’iscrizione all’AIRE è un indizio, che va valutato congiuntamente ad altri

elementi, per stabilire se un assicurato ha oppure no costituito la propria

residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

L’iscrizione all’AIRE,

pertanto, di per sé non comprova la residenza effettiva nel nostro Paese.

Ne discende che non vi è

contraddizione, a differenza di quanto preteso dalla parte ricorrente (cfr.

doc. I), tra i casi in cui è assente l’iscrizione all’AIRE e viene negato il

diritto all’indennità di disoccupazione e i casi in cui l’annuncio all’AIRE ha

avuto luogo e il diritto alle prestazioni LADI è comunque stato negato.

Infine, riguardo

all’obiezione secondo cui l’autorità LADI nell’ambito della riscossione dei

contributi tratta, però, l’assicurato come residente in Svizzera (cfr. doc. I),

è utile rilevare che ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 lett. a LADI è tenuto a pagare

i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione il salariato (art. 10

LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il

reddito di un’attività dipendente giusta la legge federale del 20

dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

Ai sensi dell’art.

3.

LAVS gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che

esercitano un'attività lucrativa.

L’art. 4

LAVS prevede che i contributi degli assicurati che esercitano

un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da

qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

La Prassi LADI-ID emessa

dalla SECO ai punti A2 e A3 enuncia peraltro:

" (…) Sono

quindi tenuti a pagare i contributi tutti i salariati assoggettati all’AVS e i

loro datori di lavoro. Lo stesso vale per gli stranieri, compresi i frontalieri

e gli stagionali, nonché per i lavoratori il cui datore di lavoro non è

soggetto all’obbligo di pagare i contributi (art. 6 LAVS).

A3 La LADI non definisce la nozione di salariato; secondo

la LADI è considerata salariata qualsiasi persona che esercita un’attività

dipendente secondo la legislazione sull’AVS, ad eccezione delle persone

menzionate all’art. 2 cpv. 2. In tal modo si garantisce che tutte le persone

che esercitano un’attività dipendente in Svizzera, indipendentemente dalla loro

nazionalità, siano assicurate. (…)”

In simili condizioni, rettamente,

dunque, nella decisione su opposizione del 9 febbraio 2018 la Sezione del

lavoro ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione

con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato.

2.5

Vista la conclusione alla

quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se

l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle

disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin, in "Commentaire

de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schulthess Editions

Romandes, 2014, pag. 683 n. 24).

Il 1° giugno 2002 è

entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,

da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla

libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II

regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid.

3.

pag. 146; DTF 128 V 315, con

riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Giusta l'art. 1 cpv. 1

dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante

dello stesso (art. 15 ALC),

in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano

nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71

del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro

familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),

come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che

stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni

equivalenti. L'art. 121

LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a,

all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82

consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

Una decisione n. 1/2012

del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il

contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo

che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento

dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009

del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V

88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il regolamento (CE) n. 883/2004

(RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo

anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

Questi regolamenti sono

stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la

Svizzera dal Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention 1°

gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B. Suisse-US et

d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in

SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1;

DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

L’art. 11 del Regolamento

(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla

legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che

esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato membro.

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio

quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività

lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid.

4.

; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin,

op.cit., pag. 683).

Per quel che concerne i

lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole

differenti.

Secondo l’art. 1 lett. f

del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»

qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato

membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di

massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

In effetti viene

considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la

settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di

massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito

il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i

lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,

indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del

diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

Questi assicurati

beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della

LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1

lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.)

alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si

trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua

ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso

dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro

o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle

prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se

risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione

dello Stato membro competente.”).

Gli assicurati frontalieri

in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece

chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel

nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del

Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel

corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato

membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale

Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del

lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona

che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a

disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato

la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a

del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,

riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza

come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività

subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del

luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

Nella STF 8C_186/2017

del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N.

61.

pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un

obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al

lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid.

4.3

pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione

europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).

Da notare che i costi per

il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e

quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., pag. 684: “L’institution suisse

rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations

versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.

65.

par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16

novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo

Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di

disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica

il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo

Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,

delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a

secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).

In una Direttiva del 24

ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore

frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:

" Ai sensi

dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento

883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori

frontalieri compete allo Stato di residenza. La

Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa

disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza

Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71

(regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo

tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva

conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali

particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero

atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in

disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di

residenza."

Sul tema e per un

riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al

Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014

ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25

giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale

8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4, massimata in RtiD II-2016 N. 63

pag. 309.

In una sentenza pubblicata

in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata

domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due

volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient

d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en

France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du

règlement”.).

In quell’occasione l’Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

6.2

Cette disposition du règlement

d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la

personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la

jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit

centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le

territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens

de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo

práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10

Wencel, points 49 et 50).

6.3

La recourante soutient que

l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la

reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle

a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est

toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y

travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).

6.4

Ces éléments ne sont toutefois pas

absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour

l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.

Par définition, un tel travailleur exerce une

activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il

ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire

viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce

qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours

de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre

autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence

dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la

survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la

fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus

compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans

la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht,

6.

e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE

DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).

N'est pas non plus un critère pertinent, dans le

cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que,

dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les

rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité

qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du

27.

septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08]

et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition

à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut

fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.

Quant à la situation familiale de l'intéressée,

elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid.

5.

). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition

d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette

situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice

d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres

précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités

associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à

ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé

avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels

professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De

telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière

complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en

vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux

fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3;

arrêt Jeltes e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure

rendue sous le régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14

juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux

travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur

famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui

avait une portée plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de

la CJCE du 12 juin 1986 C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit,

Rec. 1986 1837 point 17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid.

4.2

).

6.5

Par conséquent, même en tenant compte

des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas

d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès

la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)"

In applicazione delle

disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15

dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di

disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero

lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria

famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi

personali, soprattutto quelli familiari.

Le medesime argomentazioni

sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA

ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in

quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta

per settimana.

Con analoghe

argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza

38.2015.9

del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un

funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui

emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione

coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.

Il successivo ricorso è

stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015

del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la

ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale

cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del

18.

settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per

cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni

in Italia.”.

In una sentenza 38.2015.6

del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro

assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in

Italia una volta per settimana.

Il TCA si è fondato sul

contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche

dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle

dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto

conto attestante i prelevamenti in contanti.

L’assicurato ha contestato

la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.

Il

Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in

RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato,

ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…)

L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può

essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del

diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora

espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si

confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente

grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri

interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di

un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato

dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono

essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del

ricorrente. (…)”

In un’altra sentenza

38.2015.61

del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto

all’indennità di disoccupazione stabilendo che “un ricorrente, titolare di un

permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal

confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una

parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli

professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di

aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la

domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione

per il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera

dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto

internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto

agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle

proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza

in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il

ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si

trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di

disoccupazione nel suo Stato di residenza”.

Alla medesima conclusione

il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle

decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una

sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5

febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza

38.2015.49

del 18 aprile 2016.

Infine in una sentenza

8C_186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha confermato una

sentenza del TCA che aveva considerato un assicurato vero frontaliere

rilevando:

" (…)

7.6

Anche considerando i criteri del diritto europeo,

il ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a

precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna

portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel

frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi

che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca

a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e

quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il

suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche

con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella

misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi

alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel

weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente

oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul

grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di

apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid.

4.1.2

pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3

pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal

ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente

circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo,

indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli

elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto

oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.

7.7

Il ricorso non è destinato a miglior sorte

nemmeno quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso

dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere

considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo.

Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che

si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso

frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso

un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome,

come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2,

5.3

e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza

citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento

dello statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non

sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione

giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata

abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del

Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid.

6.4

pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4;

sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale

Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con

riferimenti). (…)”

2.6

Il Regolamento (CE) 883/2004

prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal lavoratore

frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a

disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui

legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683).

Questa disposizione regola

la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno

Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono

dei lavoratori frontalieri.

Questi assicurati hanno un

diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello

in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).

Il Tribunale federale ha

stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai

frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i

lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti

internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul

territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa

frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del

12.

agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).

Lo statuto

di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle

sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2

dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono

stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013,

l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e

alloggiavano nelle baracche del cantiere.

Inoltre con

giudizio 38.2015.17 del 23 novembre 2015 il TCA ha considerato lavoratore falso

frontaliere un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in

Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di

durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in

Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera 94/95 km, in una casa di loro

proprietà.

Anche con sentenza

38.2015.39

del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice

falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva

quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito

turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno

lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro

regolare nel suo Stato di residenza.

In una

sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag.

782-784 e già citata al consid. 2.2, non è, per contro, stato ritenuto

lavoratore falso frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B

dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva

una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625.--) con contratto

di durata determinata (aprile 2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel

dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli,

inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno

2013.

all’estero.

Neppure è

stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del

18.

maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di

dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al

licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e

poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di

durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di

mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.

Questa Corte

non ha potuto pronunciarsi in merito alla fattispecie di un assicurato

considerato (in un secondo tempo nella nuova decisione su opposizione emessa

pendente causa davanti al TCA) dalla Sezione del lavoro - visti la

tipologia dell'attività svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa e i

rientri sporadici nel suo Paese di residenza - falso frontaliere,

poiché il caso è sfociato in uno stralcio (inc. 38.2015.77). Il Presidente del TCA, nello stralcio del 13 gennaio 2016, ha in ogni

caso citato le sentenze cantonali da cui emerge un’interpretazione restrittiva

della nozione di falso frontaliere (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015;

STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015; STCA 38.2015.17 del

23.

novembre 2015).

In tale contesto è utile

ricordare che secondo il Tribunale federale nella categoria dei lavoratori falsi frontalieri fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i

lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che

esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i

lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V

169.

(176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF

8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione

ammnistrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12

giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2,

del regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile

2012).

In una sentenza 38.2016.15

del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha innanzitutto negato che si trattasse di

un vero frontaliere nel caso di un assicurato che lavorava in Svizzera presso

una ditta di impieghi temporanei. In provincia di X. vivevano nella casa di

proprietà dei genitori sua moglie e due figli che studiavano in provincia di X.

rispettivamente in Provincia di Y..

Il TCA è arrivato a questa

conclusione dopo avere constatato che l’assicurato ha sempre dichiarato di

rientrare in Italia una volta al mese, e che a volte lavorava anche il sabato e

la domenica. Inoltre la persona con cui divideva la camera e i suoi conoscenti

hanno confermato che egli soggiornava in Ticino per almeno un mese intero. Il

patrocinatore del ricorrente ha poi enumerato con precisione le date nelle

quali il ricorrente era rientrato in Italia nel periodo luglio 2014 – dicembre

2015.

e il rientro solo a scadenza mensile si spiega con il fatto che

l’assicurato vive “separato in casa” dalla moglie e che sarebbe in corso una

procedura per formalizzare la separazione presso lo studio di un avvocato.

Infine l’assicurato

trascorreva i fine settimana con i colleghi giocando a carte o a dama, andando

nei boschi o per funghi e la sera andando a mangiare una pizza.

Il TCA ha poi concluso che

ci troviamo in presenza di un falso frontaliere in quanto la situazione del

ricorrente (al beneficio presso X. di impieghi temporanei che talvolta lo

occupavano anche durante i fine settimana) è assimilabile a quella dei

lavoratori stagionali.

In una

sentenza 38.2016.62 del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in

presenza di un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni

quindici giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre,

lavoro in cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di

contratto (di durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).

2.7

Nella presente fattispecie

l’assicurato ha dichiarato, nell’agosto 2017, all’URC che nel

periodo in cui lavorava restava in Ticino dal lunedì al venerdì (cfr.

doc. 7=27) e,

nel settembre 2017, alla Sezione del lavoro di rientrare in

Italia dalla sua famiglia (moglie e figlia) una volta alla settimana (cfr. doc.

18).

Nell’opposizione la parte

ricorrente ha cambiato versione, facendo valere di non recarsi tutte le

settimane in Italia (cfr. doc. 21).

Nel ricorso è, poi, stato

asserito che non esisterebbero prove o accertamenti che lascino ritenere che

egli lasci il Ticino quando non lavora (cfr. doc. I pag. 4).

Il TCA, al riguardo,

osserva che, se l’assicurato, come da lui preteso nel ricorso, restava in

Svizzera quando non era impegnato professionalmente, non si vede ragione per la

quale abbia invece affermato il contrario allorché non ne conosceva le

conseguenze giuridiche.

In proposito va rilevato

che per costante giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la

preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato

nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni

fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni

dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_399/2014 del 22

maggio 2015 consid. 4.2 ; STCA 38.2009.74 dell'8 marzo 2010; SVR 2008 UV Nr.

12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c;

RAMI 1998 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M.,

non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Al riguardo, in una

sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 l’Alta Corte ha ribadito che “per

prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali

sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è

ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della

prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.)”.

Alla luce della

giurisprudenza appena illustrata le dichiarazioni dell’assicurato rilasciate

davanti all’URC nell’agosto 2017 e alla Sezione del lavoro nel settembre 2017

secondo cui rientrava dalla sua famiglia una volta alla settimana, hanno quindi

un’importanza decisiva, rispetto a quelle da lui rilasciate in seguito.

Di conseguenza, dal

profilo del diritto internazionale, l’insorgente deve essere considerato un frontaliere

vero per cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.

Va, infine, rilevato che,

anche volendo per ipotesi, ammettere che il rientro in Italia non avveniva ogni

settimana, la conclusione non sarebbe quella auspicata dalla parte ricorrente.

L’insorgente, infatti,

visto, da un lato, che __________ e __________ sono situate non lontano dal

confine svizzero (www.it.viamichelin.ch), dall’altro, che quale direttore

commerciale della __________ disponeva di un contratto di durata indeterminata

ed era occupato professionalmente dal lunedì al venerdì (cfr. doc. 9; 7=27), non

può essere qualificato, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione del

lavoro (cfr. doc. A; III), come falso frontaliere, analogamente a quanto deciso

da questa Corte nelle STCA 38.2017.77 del 12 marzo 2018; STCA 38.2017.57 del 14

dicembre 2017 consid. 2.5.; STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 e STCA 38.2015.44

del 18 maggio 2016 e diversamente da quanto deciso nelle STCA 38.2016.15 del 12

luglio 2016 e STCA 38.2015.39 del 9 marzo 2016 consid. 2.11. (cfr. consid. 2.6.).

Anche da questo profilo,

dunque, va negato all’assicurato il diritto all’indennità di disoccupazione.

Come già sottolineato da questa

Corte in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 è indubbio che tale

soluzione può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva tuttavia

dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza

sociale a livello europeo (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du

travail: quelques cas tessinois” in op.cit., pag. 90-91) e dalla scelta di

porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri in

disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag.

176-178).

In

tale contesto questo Tribunale ricorda altresì che la vecchia giurisprudenza

sul vero frontaliere, ma atipico, non è più applicabile (cfr. consid. 2.3.; STF

8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.7. e STF 8C_245/2016 del 19 gennaio

2017.

consid. 4.2).

2.8

In simili condizioni, nel

caso di specie può restare aperta la questione di sapere se il ricorrente,

ritenuto che dall’agosto 2013 al marzo 2017 ha svolto la funzione di direttore

commerciale in seno alla __________ che ha poi rilevato e di cui dal febbraio

2018.

ne è l’amministratore unico con diritto di firma individuale (cfr. consid.

2.3

), rivestisse nell’azienda una posizione analoga a quella di un datore di

lavoro, ciò che escluderebbe in ogni caso il diritto a indennità di

disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a, 10, 31 cpv. 3 LADI; DTF 123 V 234; STF

8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_279/2010 del 8 giugno 2010).

2.9

Il

patrocinatore del ricorrente, oltre a chiedere il contraddittorio orale a

favore di quest’ultimo che ha avuto luogo il 20 settembre 2018, ha proposto “l’edizione

degli incartamenti dell’ufficio controllo abitanti, fiscale (ufficio

circondariale) e dell’ufficio della migrazione” per attestare la dimora in

Ticino (cfr. doc. V pag. 4).

Considerato che i documenti già presenti all’incarto consentono al

TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione

delle ulteriori prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi

concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

Di conseguenza la richiesta di

prove deve essere respinta.

A tale proposito va rammentato che

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_847/2017 del 31

maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 20 marzo 2018 consid. 6; STF

9C_588/2017 del 21 novembre 2017; STF 9C_582/2017 del 14 novembre 2017; STF

9C_68/2017 del 18 aprile 2017; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF

9C_469/2011 del 18 giugno 2012; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9;

STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.

5.3

; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò

costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.

2.

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.10

Alla luce di tutto quanto

esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro il 9

febbraio 2018, che ha avallato la precedente decisione del 2 ottobre 2017 e

negato al ricorrente il diritto all’indennità di disoccupazione da agosto 2017

a gennaio 2018 (cfr. consid. 1.1.; 2.1.), deve essere confermata.

Giova, infine, osservare

che, come evidenziato dall’amministrazione in relazione a quanto fatto valere

dall’insorgente (cfr. doc. I pag. 4-5; V), sono gli assicurati che, se del

caso, si rivolgono all’autorità italiana competente per richiedere le

prestazioni di disoccupazione.

L’art. 35 della legge

federale sulla parte generale delle assicurazioni sociali (LPGA), a cui ha

fatto riferimento la parte ricorrente (cfr. doc. V; XV) e che prevede che

l’assicuratore esamina d’ufficio la propria competenza (cpv. 1 ) e che se si

reputa incompetente prende una decisione di non entrata nel merito qualora una

parte ne affermi la competenza (cpv. 3), come pure l’art. 30 LPGA, relativo

alla trasmissione obbligatoria alla competente autorità, concernono peraltro

esclusivamente le assicurazioni sociali della Confederazione disciplinate dalla

legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni

sociali lo prevedano, come enunciato agli art. 1 e 2 LPGA riguardanti il campo

d’applicazione della legge che è, quindi, limitato al territorio nazionale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti