38.2018.16
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
28 settembre 2018Italiano69 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2018.16
rs/DC
Lugano
28 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 marzo 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 febbraio 2018 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 9 febbraio 2018 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione
del 2 ottobre 2017 (cfr. doc. 20) con la quale ha negato a RI 1 il diritto a
beneficiare di indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° agosto 2017, in
quanto, da una parte, l’assicurato non risiede in Svizzera, dall’altra, deve
essere considerato un vero lavoratore frontaliere (cfr. doc. A).
1.2. Contro questa decisione RI 1,
rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
chiedendo, in via preliminare, il contraddittorio orale e nel merito il
riconoscimento delle indennità di disoccupazione.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale l’insorgente, tramite il proprio patrocinatore, ha
segnatamente addotto:
" (…)
2. Il domicilio
fiscale e quello secondo la legge sugli stranieri si trova in Ticino. Il signor
RI 1 ha pure un'utenza telefonica Svizzera, oltre che naturalmente un
appartamento a __________ (per il quale versa regolarmente la pigione). Pure la
sua vettura è immatricolata in Ticino. Inoltre, non esistono prove o
accertamenti che lascino ritenere che egli lasci il Ticino quando non lavora.
Del resto non avrebbe senso - se si volesse seguire la tesi dell'autorità -
spendere i soldi per appartamento, telefono, ecc. se in realtà si risiedesse
(cosa comunque non vera) a __________ o a Intelvi. La stessa autorità,
aggiungiamo, non spiega neppure dove il signor RI 1 risiederebbe all'estero (__________?
__________? Altrove?) ragione per cui si dimostra ulteriormente come le
conclusioni tratte per negare la disoccupazione siano costituite da mere
supposizioni. La residenza ticinese è dunque resa verosimile, viceversa una
residenza estera è puramente supposta e non suffragata da alcun valido
riscontro oggettivo.
3. Anche la
tempistica appare quantomeno inusuale. Come detto il periodo rimasto senza
attività era quello intercorrente tra i mesi di agosto 2017 e gennaio 2018. Un
periodo di circa sei mesi, dunque. Orbene, in tutto questo tempo l'autorità
amministrativa non è riuscita - e neppure dopo - a dimostrare o rendere
credibile un recapito italiano di residenza, rimanendo essa stessa nel campo
delle supposizioni, a fronte della residenza ufficiale di __________.
L'autorità amministrativa non solo cerca di sovvertire l'onere probatorio, ma
addirittura si permette di negare solo a mesi di distanza le indennità: del
resto lo si legge dalla decisione medesima che l'URC aveva unicamente dei dubbi
ma non prove. E l'interrogatorio con le domande poco chiare di cui sopra non
sovverte certo l'onere probatorio.
4. La
contraddizione dell'autorità amministrativa si ripercuote anche su un altro
punto pratico. Ammesso (ma assolutamente non concesso) che il signor RI 1 fosse
da considerarsi residente all'estero, ci si chiede dunque perché l'autorità
amministrativa non lo equipari ad un frontaliere divenuto disoccupato. In tale
caso le indennità pagate sarebbero demandate alle autorità italiane (i famosi
riversamenti!) e copia della decisione impugnata sarebbe stata inviata anche
all'autorità italiana di riferimento. Cosa, come si vede, non fatta: e questo
anche perché l'autorità amministrativa avrebbe in tale caso dovuto indicare un
comune di residenza. Che non esiste e che la stessa autorità neppure sa quale
possa essere! Questo ulteriore indizio denota come l'autorità amministrativa si
sia fermata a mere supposizioni, tanto è che totalmente silente al riguardo.
5. Il signor RI
1 continua a risiedere a __________, peraltro alle stesse condizioni di prima.
Vi sarebbe quindi da chiedersi come mai l'autorità LADI continui a trattare il
signor RI 1 come un cittadino residente nell'ambito della percezione delle
indennità dal suo attuale lavoro. Se fosse coerente, richiederebbe
(pretenderebbe) dalla datrice di lavoro che questi prelievi avvenissero secondo
Fatti
i canoni vigenti per le persone frontaliere, cosa che invece non fa.
6. Pure
contraddittorio - o almeno da chiarire – l’appello al certificato AIRE. Secondo
l'autorità amministrativa il fatto che il signor RI 1 non si sia iscritto al
certificato AIRE dimostrerebbe che egli non risiede all'estero, bensì in
Italia. L'autorità amministrativa dovrebbe quindi spiegare quale sia la sua
prassi al riguardo. A prescindere dal fatto che neppure i cittadini elvetici
residenti all'estero sono obbligati ad annunciarsi al consolato svizzero di
riferimento, l'iscrizione all'AIRE non costituisce un requisito richiesto dalle
autorità svizzere. Non lo chiede l'autorità fiscale, non lo chiede il comune di
residenza e non lo chiede l'ufficio della migrazione. E non lo chiede neppure
il consolato di riferimento. Significa che il signor RI 1 andrà ad iscriversi
al certificato AIRE. Ma il problema appare di ben altra portata. La stessa
autorità di riferimento per la LADI ha utilizzato lo stesso ragionamento per il
caso del conoscente del signor RI 1, signor __________ (pratica dell'ufficio
amministrativo __________, di cui si chiede l'edizione completa), il quale era
da tempo iscritto all'AIRE.
In soldoni, l'autorità amministrativa
applica una prassi ambivalente, a dipendenza di quanto possa convenire.
Nel caso del signor ____________________
ignora deliberatamente il certificato AIRE, mentre nel caso del signor RI 1 lo
considera. In particolare, nella sua decisione in re __________ l'autorità
amministrativa affermava:
Al
riguardo si rammenta come il Tribunale cantonale delle assicurazioni, ricordando
l'importanza che il luogo dove risiede la famiglia riveste al riguardo, abbia
avuto ripetutamente occasione di confermare, come già per la mancanza di un
centro degli interessi personali in Svizzera l'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non
risulti adempiuto (cfr. segnatamente STCA 38.2014.51 del 15 dicembre 2014
riguardante un assicurato titolare di un permesso di domicilio C CE/AELS - che
risultava essere regolarmente iscritto all'A.I.R.E.-, proprietario di un
appartamento e veicolo immatricolato in Svizzera, affiliato ad una Cassa malati
svizzera, con moglie e figli residenti in Italia; 38.2014.13 del 30 marzo 2015
riguardante un'assicurata con centro degli interessi personali, soprattutto
quelli familiari (madre) in Italia, così come 38.2015.13 del 22 giugno 2015
riguardante un assicurato con famiglia (in particolare moglie e madre) in
Italia).
E' dunque arbitrario considerare la
questione del certificato AIRE sempre a scapito del cittadino, a dipendenza se
questo esista o meno. Si chiede l'edizione dell'incartamento del signor __________
al fine di dimostrare tale prassi ambivalente, ergo arbitraria. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 19
aprile 2018 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere l’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
1.4. L’11 maggio 2018 la parte
ricorrente ha presentato un atto di replica (cfr. doc. V).
1.5. L’amministrazione ha
formulato osservazioni al riguardo con scritto del 26 maggio 2018 (cfr. doc.
VII).
1.6. Dopo che un’udienza fissata
per il 18 giugno 2018 (cfr. doc. VIII) è stata annullata, in quanto “non è
disponibile nessun Avvocato dello studio” (cfr. doc. X), il 20 settembre
2018 alla presenza delle parti, e meglio di RI 1, del suo rappresentante, avv. __________,
delegato dall’avv. RA 1 (cfr. doc. XIV) e degli avv. __________ e __________
della Sezione del lavoro, si è proceduto alla discussione di causa.
In quell'occasione è stato
steso un verbale (cfr. doc. XV), a cui sarà fatto riferimento nei considerandi
di diritto.
Considerandi
2.1
Oggetto della presente
vertenza è la questione di sapere se RI 1 abbia diritto oppure no a indennità
di disoccupazione per il lasso di tempo da agosto 2017 a gennaio 2018.
In effetti dal 31 gennaio
2018.
il ricorrente non è più iscritto nel sistema COLSTA, avendo iniziato
un’attività in proprio dopo avere rilevato la ditta __________ di __________
presso la quale è stato attivo quale dipendente (direttore commerciale)
dall’agosto 2013 al marzo 2017 (cfr. doc. A; 28; 26; 9).
2.2
Uno dei presupposti da
adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
L'art. 12 LADI precisa che
"in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza
permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi
dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività
lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".
Questo
concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di
prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione
di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il
centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole
relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono
sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere
autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC)
sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio
secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizi sono gli aspetti oggettivi
e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (STF
8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre
2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61
pag. 281).
In una sentenza 8C_592/2015
del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il Tribunale
federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5.), ha
sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri
interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di
un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il
figlio.
In una sentenza pubblicata
in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8
LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un
assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale
anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si
applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto
comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le
legislazioni nazionali a farlo. Se, come nel presente caso, l’assicurato non
risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8
capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della
Confederazione.
In una sentenza
8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il
ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale
gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato
che:
" (…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione
dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il
conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine
settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una
residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.
recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid.
5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione.”
In una sentenza
8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle
indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle
relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In
quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa:
" 4.1. Les motifs exposés par la
juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant
et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus
particulièrement à D.________ où réside la mère du recourant, où sont
scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des
activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient
fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en
cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles
à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids
décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les
circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause
l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant
ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni
n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits
déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1
LTF.”
In una sentenza 8C_420/2017
del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente
inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile
2017.
con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero,
argomentando:
" (…)
che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del
Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al
fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse
difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte cantonale ha
accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il
ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo
o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era
domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai
propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi
faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai
avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare genericamente
in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e
diplomi conseguiti in Sviz-zera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia
mai effettuati. (…)”
In una
sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata
in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha
confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un
assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente
nato a Lugano, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i
fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto
all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in
locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese
dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli
era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il
ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook
indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di
un'associazione sportiva come anche era tesserato a una federazione italiana.
Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera,
mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.
L’Alta Corte
ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
5.2
Il presupposto
della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o
stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente
prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il
ricorrente se non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid.
1.
) degli accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso
dato asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in realtà tenta impropriamente
di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i
quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo.
Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni
si sia fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando
singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve
dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in
un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle
conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta
in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici di merito si
possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.
5.3
Il ricorrente
ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita
professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni
personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano
con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti
assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del
luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011
consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di
concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2).
Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche
ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può
essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi
elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il
diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla
frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono
essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler
ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste
circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della
normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro
delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua
nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi
personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr.
sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il
ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori
di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali
pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”
Al riguardo cfr. pure STCA
38.2017.43
del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282.
2.3
Nella presente evenienza questo
Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un
assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera
ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in
Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di
farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.2.).
Relativamente alle
asserzioni della parte ricorrente secondo cui l’insorgente ha il domicilio ai
sensi della legge sugli stranieri, il domicilio civile e il domicilio fiscale
in Ticino (doc. I; V), giova, inoltre, osservare che la nozione di residenza
secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio
civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2
LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr.
consid. 2.1.; DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.).
In una recente sentenza
8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito
che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le
imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza
di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio
2017.
consid. 2).
RI 1 (__________1959), di
nazionalità italiana e in possesso di un permesso B UE/AELS rilasciato il 25
luglio 2013 e valido fino al 24 luglio 2018 (cfr. doc. 5; 6), come visto sopra
(cfr. consid. 2.1.), ha lavorato dal 1° agosto 2013 al 31 marzo 2017 alle
dipendenze della __________ quale direttore commerciale (doc. 9; 9/1).
La SA ha disdetto il
rapporto di lavoro il 30 gennaio 2017 per la fine del mese di marzo 2017 a
seguito di ristrutturazione causata dall’andamento negativo del mercato nel
settore in cui opera l’azienda (cfr. doc. 9/1; 9/2).
Il ricorrente si è
iscritto in disoccupazione il 1° agosto 2017 dichiarando una disponibilità
lavorativa del 100% (cfr. doc. 4).
Dal modulo “Azioni di
reinserimento”, sottoscritto dall’insorgente, emerge che durante il primo
colloquio di consulenza del 9 agosto 2017 presso l’Ufficio regionale di
collocamento (URC) di __________, quest’ultimo ha informato la propria
collocatrice di quanto segue:
" (…) Mi
informa che abita presso la sede distaccata a __________ della __________ dove
oltre agli uffici ha una stanza e bagno separati. Il no. di telefono che
abbiamo di casa corrisponde alla __________.
Mi informa che è iscritto alla camera di
commercio in Italia con ditta individuale RI 1 __________, mi informa che è
sospesa e che non ha reddito.
Mi informa che si reca spesso in Italia __________
dove ha casa e non sta spesso in Ticino.
Prima quando lavorava dal lunedì al
venerdì.” (cfr. doc. 7=27)
L’URC, il 10 agosto 2017,
ha perciò chiesto alla Sezione del lavoro di verificare l’effettiva residenza
in Ticino del ricorrente. L’URC ha così motivato la propria richiesta:
" Il Signor RI
1.
si è annunciato in disoccupazione dallo 01.08.2017. Ha terminato il rapporto
lavorativo il 31.03.2017 (disdetta al 30.01.2017). Nei mesi precedenti ha
dichiarato di aver svolto alcune ricerche non comprovabili e di essere stato in
vacanza.
Al momento dell'iscrizione ha rilasciato il numero di telefono
dell'azienda __________ a __________ (ex datore di lavoro) e il numero di
telefono della signora __________ come contatto. In sede di colloquio ha
rilasciato il numero di telefono italiano sul quale contattarlo direttamente.
Abita presso la sede della __________ a __________. Dichiara che
oltre gli uffici vi è una piccola dependance con camera e bagno dove abita,
nell'appartamento oltre agli uffici vi è anche una cucina.
Dichiara che quando lavorava restava a __________ dal lunedì al
venerdì, sabato e domenica si recava all'estero. In sede di colloquio dichiara
che raramente si trova a __________ si reca spesso in Italia dove ha la
residenza.
Dichiara di avere anche una partita IVA aperta in Italia di
un'azienda a nome individuate ma non ha nessun reddito da tale azienda.” (Doc.
14)
La Sezione del lavoro, il
4.
settembre 2017, ha posto alla __________ dei quesiti, ai quali la ditta ha
risposto che:
" (…) Dalla
documentazione in nostro possesso risulta un contratto di sub-locazione tra la
vostra società ed il signor RI 1, per 2 locali nell’appartamento in __________,
via __________, 1° piano, interno __________, blocco __________:
1.
Questi 2 locali
sono sub-locati al signor RI 1 a titolo di soggiorno oppure ad utilizzo commerciale?
A uso abitazione
2.
Il contratto di
sub-affitto è ancora in essere ? Oppure è stato disdetto?
Sì è ancora in
essere (…)” (Doc. 17)
In effetti dalle carte
processuali risultano, da un lato, l’autorizzazione del 15 luglio 2013 rilasciata
dall’__________ alla __________ (dal novembre 2014 __________; cfr. doc. 28:
estratto RC) a subaffittare una parte dell’appartamento di 4½ locali in via __________
a __________ al ricorrente (cfr. doc. 10/1).
Dall’altro, il contratto
di sub-locazione del 1° agosto 2013 tra la __________ (c/o Avv. RA 1, __________)
e l’insorgente (cfr. doc. 10).
Il ricorrente, il 12
settembre 2017, è stato sentito dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale
emerge che:
" (…)
D1: Descriva la sua situazione famigliare
R1: Sono sposato
con __________, da 33 anni circa, separato di fatto (non esiste sentenza di separazione)
dalla quale ho avuto una figlia di nome __________ che vive a __________. Non ci
siamo separati per interessi economici.
D2: Da quando si è trasferito in Ticino, dove ha abitato?
R2: Ho sempre abitato in Via __________.
D3: Possiede un'altra soluzione abitativa in Svizzera?
All'estero?
R3: In Svizzera no.
Mentre in Italia come già si evince dai documenti ho una casa in via __________
a __________.
D4: Dove abita la sua moglie?
R4: La moglie
abita a __________ (per 5-6 mesi) il resto del tempo lo passa nella città di __________
dove ha un appartamento in co-proprietà con la figlia e me.
D4: Presso la sua
residenza di __________ vi sono tutti i suoi
effetti personali?
R4: Confermo
sono a __________.
D5: In che
misura provvede al sostentamento della moglie, dei figli? Vi sono altre persone
a suo carico?
R5: Non devo
passare nulla alla moglie, contribuisco alle spese del residence (a __________).
Idem con la figlia. Nessun'altra persona a carico.
D6: Ha altri parenti in Svizzera? All'estero?
R6: Parenti
diretti no, la moglie ha degli zii che vivono a __________ ma non ci
frequentiamo molto.
D7: Nel periodo
precedente all'iscrizione in disoccupazione, quante volte al mese si recava in Italia
a visitare i suoi parenti?
R7: 1 volta alla settimana mi recavo a visitare la moglie o la figlia.
D8: A partire da
quando si è iscritto in disoccupazione, quante volte al mese si reca in Italia a
trovare i parenti?
R8: Più o meno la stessa frequenza di prima.
D9: Dalla
documentazione in nostro possesso risulta che lei è iscritto, dal 2001, alla camera
di commercio italiana, è corretto? Riferisca il nome e l'indirizzo completo
della società, la ragione sociale e concretamente l'attività svolta con questa
società?
R9: ditta
individuale con mio nome e cognome. Mi occupavo di intermediazione finanziaria
e commerciale. La società esiste, la partita IVA (partita IVA n° __________) esiste
ma il tutto è sospeso in quanta l'attività di questa società è pari a zero mentre
i miei interessi professionali sono in Svizzera.
D10: Dalla documentazione
in nostro possesso risulta che lei ha dichiarato di risiedere spesso in Italia,
più precisamente a __________, Via __________, è corretto? Quantificare
l'avverbio "spesso".
R10: Confermo, spesso per me vuol dire una volta alla
settimana.
D11: Dalla
documentazione in nostro possesso risulta che l'appartamento di __________ le era stato dato in sub-locazione
da parte della società __________, è corretto? Dopo il suo licenziamento, con effetto
31.03
, ha ancora potuto beneficiare della residenza di __________? Se sì,
fino a quando?
R11: Confermo che la
società mi ha concesso di continuare ad utilizzare gli spazi in via __________ fino
a quando avrò trovato una nuova sistemazione. Preciso che a breve dovrei
riuscire a trasferirmi.
D12: Per quale
ragione si è iscritto in disoccupazione solo a partire dal 01.08.2017?
R12: In primo
luogo pensavo di trovare una soluzione professionale molto rapidamente, in seconda
anche per orgoglio-ottimismo, ho aspettato ad iscrivermi in disoccupazione.
D13: Cosa ha fatto
nei mesi di aprile 2017, maggio 2017, giugno 2017 e luglio 2017?
R13: Cercavo
lavoro, vivo grazie ai risparmi che mi sono messo da parte. Non ho svolto
nessuna attività in proprio.
D14: E' iscritto all'A.I.R.E? Se no, perché?
R14: No, quando mi
sono trasferito in Svizzera (nel 2013) avevo ancora aperto la partita IVA in Italia
e il commercialista, anche per ragioni di opportunità, mi ha consigliato di non
iscrivermi all'A.I.R.E. Da quando l'attività in Svizzera è partita mi è
sfuggita di mente la questione.
D15: Possiede
un'autovettura intestata a suo nome in Svizzera? Se si, quante, quali e da quando?
All'estero? Ci autorizza a chiedere conferma alle preposte autorità estere?
R15: Corretto,
possiedo una __________ dal 2014 circa. In Italia, ho un'autovettura __________
con targhe italiane (non ricordo la targa). Autorizzo.
D16: Lei ha delle proprietà
immobiliari/fondiarie in Svizzera? All'estero? Ci autorizza a chiedere alle
preposte autorità estere?
R16: In Svizzera
nulla. In Italia ho una partecipazione della casa in via __________ e
appartamento a __________ in via __________ che è affittato a terzi (percepisco
affitto) mentre un altro appartamento via __________ a __________ che lascio al
libero utilizzo di mia moglie e figlia.
D17: Ha debiti o
procedure fallimentari in corso, in Svizzera? All'estero?
R17: No nessun
debito in Svizzera (a parte il leasing dell'auto), nemmeno in Italia.
D18: Ha subito
condanne oppure ha in corso procedure penali in Svizzera? All'estero?
R18: In Svizzera no,
in Italia avevo un processo penale con sentenza definitiva.
D19: E' abbonato a
centri fitness, riviste, giornali, associazioni/società oppure club?
R19: In passato ho
frequentato il centro sportivo "__________" di __________ ma da
qualche anno ho lasciato. Nè in Svizzera nè in Italia.
D20: La sua autovettura ha il telepass?
R20: L'avevo in precedenza, adesso no.
D21: Si sente
integrato nel tessuto sociale locale? Quali luoghi è solito frequentare?
R21: Non frequento
bar in particolare ma ho amici in Svizzera che frequento.
D22: Dove risiede regolarmente durante la settimana?
R22: A __________.
D23: Dove risiede regolarmente durante i fine settimana?
R23: Sono solito
fare dei week-end con il mio motoscafo a __________, vado a trovare degli amici
in Italia, mi reco a __________.
D24: Come ha
raggiunto questa mattina i nostri uffici? Arrivando da dove?
R24: Questa
mattina sono arrivato a __________ con la mia autovettura provenendo da __________.
D25: E' membro di società in Svizzera? In Italia
R24: No.
D24: Nel caso
venisse negata la disoccupazione come intende continuare a vivere in Svizzera?
R24: Ho ancora dei
risparmi che mi permettono di vivere in Svizzera ancora per qualche tempo.
D25: La prima
raccomandata che le ho spedito, convocazione del 11.08.2017 non è stata
ritirata, per quale ragione?
R25: Ero in vacanza
dal 03.08.2017 al 22.08.2017 (circa, non ricordo bene in quanto era a casa di amici).
D25: La raccomandata del 04.09.2017 è stata ritirata da lei?
R25: Corretto, ritirata, compilata e rispedita.
D43: Vuole aggiungere qualche cosa?
R43: La mia
intenzione e la mia speranza è quella di restare in Svizzera e di non restare
sulle "spalle" dello stato Svizzera. (…)”
(Doc. 18)
Il 26 ottobre 2017 alla
Sezione del lavoro è pervenuto uno scritto da parte degli amministratori di uno
stabile in via __________ a __________ con cui hanno autorizzato l’insorgente a
risiedere presso una terza persona che abita nell’immobile dal 1° ottobre 2017
al 31 marzo 2018 (cfr. doc. 21/4).
L’URC, il 31 gennaio 2018,
ha annullato il nominativo del ricorrente dal sistema COLSTA, avendo il medesimo
dato avvio a un’attività in proprio rilevando la ditta __________ (cfr. doc. A;
28; 26).
Dall’estratto del Registro
di commercio relativo alla SA in questione si evince che l’insorgente dal
febbraio 2018 è iscritto quale amministratore unico con diritto di firma
individuale (cfr. doc. 28).
2.4
Chiamato
ora a pronunciarsi, questo Tribunale evidenzia dapprima che, alla luce della
giurisprudenza sopra illustrata, le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente
davanti all’URC il 9 agosto 2017 e davanti alla Sezione del lavoro il 12
settembre 2017 (cfr. doc. 7=27; 18; consid. 2.3.) hanno un’importanza decisiva.
Riguardo alle censure
formulate dall’insorgente in relazione alla circostanza che di fatto, essendo
stato “convocato quasi fosse una mera formalità” (cfr. doc. V pag. 3), è
stato impedito di presentarsi davanti alla Sezione del lavoro con un legale ed
è stato interrogato senza conoscerne conseguenze e valore (cfr. doc. V pag. 3),
il TCA si limita a osservare, da una parte, che nulla ostava al farsi accompagnare
da una terza persona, dall’altra, che in ogni caso le domande postegli
riguardano aspetti oggettivi della sua situazione personale, famigliare,
abitativa e professionale.
Del resto, vista la sua
professione (cfr. consid. 2.3.), il ricorrente era perfettamente in grado di
capire il senso dei quesiti, nonché di rispondere all’amministrazione (cfr. STF
8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.6., massimata in RtiD I-2018 N. 61
pag. 281 e già citata sopra, con cui il TF ha confermato il giudizio 38.2016.57
del 6 febbraio 2017 di questa Corte; STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015,
confermata dalla STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD
II-2016 N. 63 pag. 309).
Il
riferimento all’art. 27 LPGA (cfr. doc. V; XV) è, inoltre, inconferente. In
primo luogo, va osservato che il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un
obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia
indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli
interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad
esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni,
internet, ecc. (cfr. STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR
2006.
ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
In
secondo luogo, per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art.
27.
cpv. 2 LPGA, è vero che ogni assicurato può esigere che il proprio
assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti
e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto
l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono
esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore
della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la
consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio
2018.
consid. 5.2.; FF 1999 IV 3953).
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che in casu, da un lato, l’insorgente è stato informato che il motivo
della convocazione da parte della Sezione del lavoro era quello di assumere
informazioni inerenti la sua situazione personale a seguito di una richiesta di
verifica dell’idoneità sottoposta dall’URC (cfr. doc. 15; 18).
Dall’altro, le risposte
alle chiare domande della Sezione del lavoro sulla sua situazione personale non
potevano variare a seconda delle possibili conseguenze.
Inoltre,
applicando l’abituale criterio della probabilità preponderante valido
nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_794/2016 del 28
aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF
8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio
2014.
consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10
marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177
consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2
pag. 195), il TCA deve concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro
ha ritenuto che il ricorrente non ha in Svizzera il centro delle proprie
relazioni di vita.
L’insorgente non ha
concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in
cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi
della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.2.), la quale esige come terza
condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni
personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23
novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8
novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer
Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non
basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano
piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro
non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza,
là dove si trova il centro dei loro interessi”).
Il centro delle relazioni
professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima
condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente
nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e menzionata al consid.
2.2
In concreto nel periodo
determinante (agosto 2017 – gennaio 2018) il centro delle relazioni personali
dell’insorgente risulta essere in Italia, dove vivono la moglie (tra __________
e __________), da cui sarebbe separato di fatto, e la figlia (a __________;
cfr. doc. 18) e dove egli ha dichiarato alla Sezione del lavoro, di rientrare
una volta alla settimana (cfr. doc. 18).
In occasione del primo
colloquio di consulenza del 9 agosto 2017 con l’URC RI 1 aveva peraltro dichiarato
di recarsi spesso a __________ (che dista circa 32 km da __________; __________
dista invece 8 km da __________; cfr. www.viamichelin.ch) e di restare in
Ticino, quando lavorava, dal lunedì al venerdì (cfr. doc. 7=27).
Davanti alla Sezione del
lavoro il ricorrente ha asserito di essere proprietario con la figlia
dell’appartamento di __________ dove risiede la moglie ed è utilizzato anche
dalla figlia, di un altro appartamento a __________ dato in locazione a terzi e
della casa a __________ (cfr. doc. 18).
Nell’opposizione il
patrocinatore del ricorrente ha invece affermato che l’assicurato è “…comproprietario
con la di lui sorella esclusivamente dell’appartamento sito in __________, via __________
il quale, peraltro è dato in locazione. Gli altri due immobili summenzionati
non appartengono all’odierno opponente in quanto sia l’immobile di __________
che l’appartamento sito in __________, via __________ sono di proprietà della
moglie” (cfr. doc. 21).
Tali ultime asserzioni non
sono state in alcun modo comprovate. In ogni modo, ai fini della risoluzione
della vertenza, non è decisivo sapere quante proprietà il ricorrente abbia in
Italia, quanto piuttosto il fatto che potesse disporre delle stesse, in
particolare dell’abitazione di __________ e soprattutto che la sua famiglia, a
cui faceva regolarmente visita, fosse in Italia.
Per quanto attiene al
consumo della corrente elettrica dell’abitazione di __________ che secondo il
ricorrente sarebbe stato nullo, specificando che gli importi pagati si
riferivano ai costi fissi (cfr. doc. 19), giova evidenziare, come rilevato
dalla parte resistente (cfr. doc. A), che l’assicurato stesso ha prodotto delle
fatture Enel che riportano quale indirizzo “RI 1, Via __________” (cfr. doc.
19/1), quando invece l’indirizzo dell’insorgente figurante nella sua carta di
identità italiana (cfr. doc. 6) e nella lettera di disdetta del contratto di
impiego del 30 gennaio 2017 è “Via __________” (cfr. doc. 9/2) e nel Modulo di
registrazione all’URC del 31 luglio 2017 (quale “indirizzo completo all’estero”)
- compilato a mano e firmato dal ricorrente il 31 luglio 2017 (cfr. doc. 2) è
“Via __________”.
In sede di udienza davanti
al TCA, il 20 settembre 2018, il ricorrente, al riguardo, ha precisato che “si
tratta di un terreno con dentro due case e si entra dallo stesso cancello”
(cfr. doc. XV).
Vi è, pertanto, da
chiedersi se le fatture Enel fornite si riferiscano o meno alla casa (delle due
site sul medesimo terreno di __________) dove effettivamente soggiorna l’insorgente.
In ogni caso il ricorrente
ha fornito unicamente la pagina 1 delle fatture Enel per il periodo gennaio
2016.
– maggio 2017. Soltanto in relazione alla bolletta per giugno e luglio
2017.
egli ha allegato anche la pagina 2, ossia i consumi fatturati (cfr. doc.
19/1; www.servizioelettriconazionale.it/it-IT/bolletta/facsimile_della_bolletta_2.0).
E’ vero che da quest’ultima si evince effettivamente un consumo annuo da inizio
fornitura di 39 kWh. E’ altrettanto vero, però, che a __________ il ricorrente
si recava tutt’al più - se non in altri luoghi italiani, segnatamente a __________
a fare visita alla moglie e alla figlia -, come dallo stesso dichiarato alla Sezione
del lavoro nel settembre 2017 (cfr. doc. 18), nei fine settimana (all’URC, il 9
agosto 2017, egli ha infatti indicato di essersi fermato in Ticino, quando
lavorava, dal lunedì al venerdì; cfr. doc. 7=27).
L’insorgente, del resto,
in Ticino, non disponeva di una situazione alloggiativa stabile, avendo vissuto
fino al mese di settembre 2017 presso la sede distaccata della __________ a __________
dove, oltre agli uffici, vi era una stanza con bagno separati (cfr. doc. 7=27; 18;
19/2).
In seguito, e meglio il 4
ottobre 2017, ossia due giorni dopo l’emanazione della decisione di diniego del
diritto all’indennità di disoccupazione da parte della Sezione del lavoro (cfr.
doc. 20; consid. 1.1.), il ricorrente è poi stato autorizzato dagli
amministratori del relativo stabile (__________) a vivere presso una terza
persona (__________) a __________, ma per un periodo limitato, dall’ottobre
2017.
al marzo 2018 (cfr. doc. 21/4).
In sede di udienza davanti
al TCA del 20 settembre 2018 l’avv. __________ ha fatto riferimento a una
relazione sentimentale con una signora svizzera (cfr. doc. XV).
In proposito giova
rilevare, come emerge peraltro dal verbale di udienza, che mai prima è stato
addotto questo aspetto, né nella procedura di opposizione - alla quale era
stata unicamente allegata la dichiarazione del 4 ottobre 2017 della __________
(cfr. doc. 21) -, né nel ricorso.
L’indirizzo che figura
nella lettera di disdetta del contratto di lavoro del 30 gennaio 2017 è
d’altronde, come visto, “Via __________” (cfr. doc. 9/2).
Al riguardo è utile
ribadire che con giudizio 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD
II-2016 N. 63 pag. 309, già citata, il Tribunale federale, confermando la
sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5.), ha sottolineato che “è
peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in
Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e
non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.
In una sentenza
8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, ritenendo inammissibile il ricorso
di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era
stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha inoltre evidenziato
che:
" (…) la
Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di
due locali e mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul
divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in
Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8
cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del
23.
novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle
prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. (…)”
A nulla di diverso può
portare il fatto che il ricorrente abbia dichiarato di avere amici in Svizzera
che frequenta, che disponesse di un autoveicolo targato in Ticino e che fosse
affiliato a una cassa malati (cfr. doc. 18; 12).
Per quanto riguarda le
conoscenze, va in particolare osservato che non è certamente escluso
intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui
si risiede.
In proposito in una
sentenza 8C_656/2009 del 14 aprile 2010 consid. 8.2. il Tribunale federale ha,
del resto, evidenziato come l'esistenza di rapporti d’amicizia sia una
situazione certamente non insolita per la maggior parte dei frontalieri
italiani attivi per un certo periodo nel nostro Paese (cfr. pure STF C 227/05
dell’8 novembre 2006 consid. 4 citata sopra).
La nostra Massima Istanza,
nella sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N.
61.
pag. 281 e citata al consid. 2.2., al consid. 5.3. ha d’altronde evidenziato
che:
" (…) la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la
grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non
possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al
contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore
nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che
l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. (…)”
In relazione alla mancata
iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero - AIRE (ai sensi
dell’art. 6 della Legge italiana del 27 ottobre 1988 n. 470 “Anagrafe e
censimento degli italiani all'estero” i
cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano
all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della
circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. Inoltre
la corretta registrazione all’AIRE permette, tra l'altro, l'esercizio di tutti
i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali
l’esercizio del diritto di voto e l’estensione dell’assistenza sanitaria in
Italia; cfr. www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf; www.conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe;
doc. III p.to 2.6.) la Sezione del lavoro, nella decisione su opposizione, ha
indicato che è significativo il fatto che l’interessato non abbia proceduto a
tale annuncio (cfr. doc. A).
Conformemente a quanto
precisato nella risposta di causa dall’amministrazione (cfr. doc. III),
l’iscrizione all’AIRE è un indizio, che va valutato congiuntamente ad altri
elementi, per stabilire se un assicurato ha oppure no costituito la propria
residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
L’iscrizione all’AIRE,
pertanto, di per sé non comprova la residenza effettiva nel nostro Paese.
Ne discende che non vi è
contraddizione, a differenza di quanto preteso dalla parte ricorrente (cfr.
doc. I), tra i casi in cui è assente l’iscrizione all’AIRE e viene negato il
diritto all’indennità di disoccupazione e i casi in cui l’annuncio all’AIRE ha
avuto luogo e il diritto alle prestazioni LADI è comunque stato negato.
Infine, riguardo
all’obiezione secondo cui l’autorità LADI nell’ambito della riscossione dei
contributi tratta, però, l’assicurato come residente in Svizzera (cfr. doc. I),
è utile rilevare che ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 lett. a LADI è tenuto a pagare
i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione il salariato (art. 10
LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il
reddito di un’attività dipendente giusta la legge federale del 20
dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
Ai sensi dell’art.
3.
LAVS gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che
esercitano un'attività lucrativa.
L’art. 4
LAVS prevede che i contributi degli assicurati che esercitano
un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da
qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
La Prassi LADI-ID emessa
dalla SECO ai punti A2 e A3 enuncia peraltro:
" (…) Sono
quindi tenuti a pagare i contributi tutti i salariati assoggettati all’AVS e i
loro datori di lavoro. Lo stesso vale per gli stranieri, compresi i frontalieri
e gli stagionali, nonché per i lavoratori il cui datore di lavoro non è
soggetto all’obbligo di pagare i contributi (art. 6 LAVS).
A3 La LADI non definisce la nozione di salariato; secondo
la LADI è considerata salariata qualsiasi persona che esercita un’attività
dipendente secondo la legislazione sull’AVS, ad eccezione delle persone
menzionate all’art. 2 cpv. 2. In tal modo si garantisce che tutte le persone
che esercitano un’attività dipendente in Svizzera, indipendentemente dalla loro
nazionalità, siano assicurate. (…)”
In simili condizioni, rettamente,
dunque, nella decisione su opposizione del 9 febbraio 2018 la Sezione del
lavoro ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione
con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato.
2.5
Vista la conclusione alla
quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se
l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle
disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin, in "Commentaire
de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schulthess Editions
Romandes, 2014, pag. 683 n. 24).
Il 1° giugno 2002 è
entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II
regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid.
3.
pag. 146; DTF 128 V 315, con
riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Giusta l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante
dello stesso (art. 15 ALC),
in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano
nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71
del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),
come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni
equivalenti. L'art. 121
LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a,
all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82
consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione n. 1/2012
del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il
contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo
che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V
88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il regolamento (CE) n. 883/2004
(RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo
anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi regolamenti sono
stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la
Svizzera dal Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention 1°
gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B. Suisse-US et
d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in
SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1;
DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
L’art. 11 del Regolamento
(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla
legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che
esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro.
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio
quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività
lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid.
4.
; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin,
op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i
lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole
differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f
del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»
qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato
membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di
massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene
considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la
settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di
massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito
il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i
lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,
indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del
diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Questi assicurati
beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della
LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1
lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.)
alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si
trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua
ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso
dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro
o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle
prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se
risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione
dello Stato membro competente.”).
Gli assicurati frontalieri
in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece
chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel
nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del
Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel
corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato
membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale
Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del
lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona
che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a
disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato
la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a
del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,
riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza
come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività
subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del
luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).
Nella STF 8C_186/2017
del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N.
61.
pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un
obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al
lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid.
4.3
pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione
europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).
Da notare che i costi per
il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e
quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., pag. 684: “L’institution suisse
rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations
versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.
65.
par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16
novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo
Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di
disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica
il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo
Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,
delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a
secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).
In una Direttiva del 24
ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore
frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:
" Ai sensi
dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento
883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori
frontalieri compete allo Stato di residenza. La
Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa
disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza
Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71
(regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo
tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva
conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali
particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero
atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.
Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in
disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di
residenza."
Sul tema e per un
riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al
Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014
ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25
giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale
8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4, massimata in RtiD II-2016 N. 63
pag. 309.
In una sentenza pubblicata
in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata
domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due
volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient
d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en
France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du
règlement”.).
In quell’occasione l’Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
6.2
Cette disposition du règlement
d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la
personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la
jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit
centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le
territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens
de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo
práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10
Wencel, points 49 et 50).
6.3
La recourante soutient que
l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la
reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle
a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est
toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y
travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).
6.4
Ces éléments ne sont toutefois pas
absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour
l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.
Par définition, un tel travailleur exerce une
activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il
ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire
viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce
qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours
de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre
autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence
dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la
survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la
fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus
compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans
la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht,
6.
e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE
DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).
N'est pas non plus un critère pertinent, dans le
cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que,
dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les
rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité
qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du
27.
septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08]
et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition
à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut
fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.
Quant à la situation familiale de l'intéressée,
elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid.
5.
). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition
d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette
situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice
d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres
précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités
associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à
ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé
avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels
professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De
telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière
complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en
vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux
fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3;
arrêt Jeltes e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure
rendue sous le régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14
juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui
avait une portée plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de
la CJCE du 12 juin 1986 C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit,
Rec. 1986 1837 point 17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid.
4.2
).
6.5
Par conséquent, même en tenant compte
des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas
d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès
la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)"
In applicazione delle
disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15
dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di
disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero
lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria
famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi
personali, soprattutto quelli familiari.
Le medesime argomentazioni
sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA
ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in
quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta
per settimana.
Con analoghe
argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza
38.2015.9
del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un
funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui
emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione
coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.
Il successivo ricorso è
stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015
del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la
ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale
cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del
18.
settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per
cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni
in Italia.”.
In una sentenza 38.2015.6
del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro
assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in
Italia una volta per settimana.
Il TCA si è fondato sul
contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche
dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle
dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto
conto attestante i prelevamenti in contanti.
L’assicurato ha contestato
la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.
Il
Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in
RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato,
ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può
essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del
diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora
espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si
confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente
grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri
interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di
un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato
dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono
essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del
ricorrente. (…)”
In un’altra sentenza
38.2015.61
del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto
all’indennità di disoccupazione stabilendo che “un ricorrente, titolare di un
permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal
confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una
parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli
professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di
aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la
domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione
per il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera
dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto
internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto
agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle
proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza
in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il
ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si
trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di
disoccupazione nel suo Stato di residenza”.
Alla medesima conclusione
il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle
decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una
sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5
febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza
38.2015.49
del 18 aprile 2016.
Infine in una sentenza
8C_186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha confermato una
sentenza del TCA che aveva considerato un assicurato vero frontaliere
rilevando:
" (…)
7.6
Anche considerando i criteri del diritto europeo,
il ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a
precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna
portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel
frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi
che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca
a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e
quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il
suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche
con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella
misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi
alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel
weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente
oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul
grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di
apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid.
4.1.2
pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3
pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal
ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente
circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo,
indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli
elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto
oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.
7.7
Il ricorso non è destinato a miglior sorte
nemmeno quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso
dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere
considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo.
Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che
si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso
frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso
un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome,
come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2,
5.3
e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza
citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento
dello statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non
sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione
giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata
abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del
Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid.
6.4
pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4;
sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale
Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con
riferimenti). (…)”
2.6
Il Regolamento (CE) 883/2004
prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal lavoratore
frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a
disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui
legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683).
Questa disposizione regola
la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno
Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono
dei lavoratori frontalieri.
Questi assicurati hanno un
diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello
in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).
Il Tribunale federale ha
stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai
frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i
lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti
internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul
territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa
frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del
12.
agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).
Lo statuto
di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle
sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2
dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono
stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013,
l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e
alloggiavano nelle baracche del cantiere.
Inoltre con
giudizio 38.2015.17 del 23 novembre 2015 il TCA ha considerato lavoratore falso
frontaliere un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in
Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di
durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in
Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera 94/95 km, in una casa di loro
proprietà.
Anche con sentenza
38.2015.39
del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice
falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva
quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito
turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno
lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro
regolare nel suo Stato di residenza.
In una
sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag.
782-784 e già citata al consid. 2.2, non è, per contro, stato ritenuto
lavoratore falso frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B
dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva
una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625.--) con contratto
di durata determinata (aprile 2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel
dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli,
inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno
2013.
all’estero.
Neppure è
stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del
18.
maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di
dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al
licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e
poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di
durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di
mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.
Questa Corte
non ha potuto pronunciarsi in merito alla fattispecie di un assicurato
considerato (in un secondo tempo nella nuova decisione su opposizione emessa
pendente causa davanti al TCA) dalla Sezione del lavoro - visti la
tipologia dell'attività svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa e i
rientri sporadici nel suo Paese di residenza - falso frontaliere,
poiché il caso è sfociato in uno stralcio (inc. 38.2015.77). Il Presidente del TCA, nello stralcio del 13 gennaio 2016, ha in ogni
caso citato le sentenze cantonali da cui emerge un’interpretazione restrittiva
della nozione di falso frontaliere (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015;
STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015; STCA 38.2015.17 del
23.
novembre 2015).
In tale contesto è utile
ricordare che secondo il Tribunale federale nella categoria dei lavoratori falsi frontalieri fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i
lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che
esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i
lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V
169.
(176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF
8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione
ammnistrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12
giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile
2012).
In una sentenza 38.2016.15
del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha innanzitutto negato che si trattasse di
un vero frontaliere nel caso di un assicurato che lavorava in Svizzera presso
una ditta di impieghi temporanei. In provincia di X. vivevano nella casa di
proprietà dei genitori sua moglie e due figli che studiavano in provincia di X.
rispettivamente in Provincia di Y..
Il TCA è arrivato a questa
conclusione dopo avere constatato che l’assicurato ha sempre dichiarato di
rientrare in Italia una volta al mese, e che a volte lavorava anche il sabato e
la domenica. Inoltre la persona con cui divideva la camera e i suoi conoscenti
hanno confermato che egli soggiornava in Ticino per almeno un mese intero. Il
patrocinatore del ricorrente ha poi enumerato con precisione le date nelle
quali il ricorrente era rientrato in Italia nel periodo luglio 2014 – dicembre
2015.
e il rientro solo a scadenza mensile si spiega con il fatto che
l’assicurato vive “separato in casa” dalla moglie e che sarebbe in corso una
procedura per formalizzare la separazione presso lo studio di un avvocato.
Infine l’assicurato
trascorreva i fine settimana con i colleghi giocando a carte o a dama, andando
nei boschi o per funghi e la sera andando a mangiare una pizza.
Il TCA ha poi concluso che
ci troviamo in presenza di un falso frontaliere in quanto la situazione del
ricorrente (al beneficio presso X. di impieghi temporanei che talvolta lo
occupavano anche durante i fine settimana) è assimilabile a quella dei
lavoratori stagionali.
In una
sentenza 38.2016.62 del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in
presenza di un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni
quindici giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre,
lavoro in cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di
contratto (di durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).
2.7
Nella presente fattispecie
l’assicurato ha dichiarato, nell’agosto 2017, all’URC che nel
periodo in cui lavorava restava in Ticino dal lunedì al venerdì (cfr.
doc. 7=27) e,
nel settembre 2017, alla Sezione del lavoro di rientrare in
Italia dalla sua famiglia (moglie e figlia) una volta alla settimana (cfr. doc.
18).
Nell’opposizione la parte
ricorrente ha cambiato versione, facendo valere di non recarsi tutte le
settimane in Italia (cfr. doc. 21).
Nel ricorso è, poi, stato
asserito che non esisterebbero prove o accertamenti che lascino ritenere che
egli lasci il Ticino quando non lavora (cfr. doc. I pag. 4).
Il TCA, al riguardo,
osserva che, se l’assicurato, come da lui preteso nel ricorso, restava in
Svizzera quando non era impegnato professionalmente, non si vede ragione per la
quale abbia invece affermato il contrario allorché non ne conosceva le
conseguenze giuridiche.
In proposito va rilevato
che per costante giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la
preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato
nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni
fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni
dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_399/2014 del 22
maggio 2015 consid. 4.2 ; STCA 38.2009.74 dell'8 marzo 2010; SVR 2008 UV Nr.
12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c;
RAMI 1998 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M.,
non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Al riguardo, in una
sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 l’Alta Corte ha ribadito che “per
prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali
sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è
ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della
prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.)”.
Alla luce della
giurisprudenza appena illustrata le dichiarazioni dell’assicurato rilasciate
davanti all’URC nell’agosto 2017 e alla Sezione del lavoro nel settembre 2017
secondo cui rientrava dalla sua famiglia una volta alla settimana, hanno quindi
un’importanza decisiva, rispetto a quelle da lui rilasciate in seguito.
Di conseguenza, dal
profilo del diritto internazionale, l’insorgente deve essere considerato un frontaliere
vero per cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.
Va, infine, rilevato che,
anche volendo per ipotesi, ammettere che il rientro in Italia non avveniva ogni
settimana, la conclusione non sarebbe quella auspicata dalla parte ricorrente.
L’insorgente, infatti,
visto, da un lato, che __________ e __________ sono situate non lontano dal
confine svizzero (www.it.viamichelin.ch), dall’altro, che quale direttore
commerciale della __________ disponeva di un contratto di durata indeterminata
ed era occupato professionalmente dal lunedì al venerdì (cfr. doc. 9; 7=27), non
può essere qualificato, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione del
lavoro (cfr. doc. A; III), come falso frontaliere, analogamente a quanto deciso
da questa Corte nelle STCA 38.2017.77 del 12 marzo 2018; STCA 38.2017.57 del 14
dicembre 2017 consid. 2.5.; STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 e STCA 38.2015.44
del 18 maggio 2016 e diversamente da quanto deciso nelle STCA 38.2016.15 del 12
luglio 2016 e STCA 38.2015.39 del 9 marzo 2016 consid. 2.11. (cfr. consid. 2.6.).
Anche da questo profilo,
dunque, va negato all’assicurato il diritto all’indennità di disoccupazione.
Come già sottolineato da questa
Corte in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 è indubbio che tale
soluzione può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva tuttavia
dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza
sociale a livello europeo (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du
travail: quelques cas tessinois” in op.cit., pag. 90-91) e dalla scelta di
porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri in
disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag.
176-178).
In
tale contesto questo Tribunale ricorda altresì che la vecchia giurisprudenza
sul vero frontaliere, ma atipico, non è più applicabile (cfr. consid. 2.3.; STF
8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.7. e STF 8C_245/2016 del 19 gennaio
2017.
consid. 4.2).
2.8
In simili condizioni, nel
caso di specie può restare aperta la questione di sapere se il ricorrente,
ritenuto che dall’agosto 2013 al marzo 2017 ha svolto la funzione di direttore
commerciale in seno alla __________ che ha poi rilevato e di cui dal febbraio
2018.
ne è l’amministratore unico con diritto di firma individuale (cfr. consid.
2.3
), rivestisse nell’azienda una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro, ciò che escluderebbe in ogni caso il diritto a indennità di
disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a, 10, 31 cpv. 3 LADI; DTF 123 V 234; STF
8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_279/2010 del 8 giugno 2010).
2.9
Il
patrocinatore del ricorrente, oltre a chiedere il contraddittorio orale a
favore di quest’ultimo che ha avuto luogo il 20 settembre 2018, ha proposto “l’edizione
degli incartamenti dell’ufficio controllo abitanti, fiscale (ufficio
circondariale) e dell’ufficio della migrazione” per attestare la dimora in
Ticino (cfr. doc. V pag. 4).
Considerato che i documenti già presenti all’incarto consentono al
TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione
delle ulteriori prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi
concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Di conseguenza la richiesta di
prove deve essere respinta.
A tale proposito va rammentato che
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_847/2017 del 31
maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 20 marzo 2018 consid. 6; STF
9C_588/2017 del 21 novembre 2017; STF 9C_582/2017 del 14 novembre 2017; STF
9C_68/2017 del 18 aprile 2017; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF
9C_469/2011 del 18 giugno 2012; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9;
STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.
5.3
; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò
costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.
2.
Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.10
Alla luce di tutto quanto
esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro il 9
febbraio 2018, che ha avallato la precedente decisione del 2 ottobre 2017 e
negato al ricorrente il diritto all’indennità di disoccupazione da agosto 2017
a gennaio 2018 (cfr. consid. 1.1.; 2.1.), deve essere confermata.
Giova, infine, osservare
che, come evidenziato dall’amministrazione in relazione a quanto fatto valere
dall’insorgente (cfr. doc. I pag. 4-5; V), sono gli assicurati che, se del
caso, si rivolgono all’autorità italiana competente per richiedere le
prestazioni di disoccupazione.
L’art. 35 della legge
federale sulla parte generale delle assicurazioni sociali (LPGA), a cui ha
fatto riferimento la parte ricorrente (cfr. doc. V; XV) e che prevede che
l’assicuratore esamina d’ufficio la propria competenza (cpv. 1 ) e che se si
reputa incompetente prende una decisione di non entrata nel merito qualora una
parte ne affermi la competenza (cpv. 3), come pure l’art. 30 LPGA, relativo
alla trasmissione obbligatoria alla competente autorità, concernono peraltro
esclusivamente le assicurazioni sociali della Confederazione disciplinate dalla
legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni
sociali lo prevedano, come enunciato agli art. 1 e 2 LPGA riguardanti il campo
d’applicazione della legge che è, quindi, limitato al territorio nazionale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti