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Decisione

38.2018.18

Diritto alle indennità di disoccupazione. Periodo contributivo. Motivo di esonero. Assicurato inabile al lavoro per un periodo. Decisione impugnata costituisce il contenuto

9 luglio 2018Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

i quadri dell'economia e dell'amministrazione (SSQEA) o

che hanno acquisito una formazione equivalente;

b. 127 franchi per giorno per le

persone che hanno svolto un tirocinio completo o che hanno acquisito

una formazione equivalente in una scuola professionale o in un istituto

analogo;

c. 102 franchi per giorno per tutte

le altre persone di 20 anni o più e 40 franchi per giorno per quelle

di età inferiore a 20 anni.

2Le

quote globali sono ridotte del 50 per cento per gli assicurati che:

a. sono esonerati dall'adempimento

del periodo di contribuzione in virtù dell'articolo 14 capoverso 1

lettera a LADI eventualmente in combinazione con uno dei motivi di cui

all'articolo 14 capoverso 1 lettere b o c LADI oppure riscuotono

l'indennità di disoccupazione al termine

di un tirocinio;

b. sono d'età inferiore a 25 anni e

c. non hanno obblighi di

mantenimento nei confronti di figli ai sensi dell'articolo 33.

3I

capoversi 1 e 2 non sono applicabili alle persone il cui salario di

apprendista supera la quota globale

corrispondente.

4Mutando

le circostanze per la determinazione delle quote globali

durante la riscossione

dell'indennità giornaliera, è applicabile la

nuova quota globale a partire dal

periodo di controllo corrispondente.

5Consultata

la commissione di vigilanza, il Dipartimento federale

dell'economia pubblica può, con effetto

dall'inizio dell'anno civile,

adeguare le quote globali

all'evoluzione salariale."

2.7. L’art. 27 LADI regola il

numero massimo di indennità giornaliere e prevede quanto segue:

" 1Entro il termine quadro per la riscossione

(art. 9 cpv. 2), il numero massimo di indennità giornaliere è determinato in

base all'età dell'assicurato e al periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3).

2L'assicurato ha

diritto a:

a. 260

indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione

di 12 mesi in totale;

b. 400

indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione

di 18 mesi in totale;

c. 520

indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione

minimo di 22 mesi e:

1. ha compiuto 55 anni, o

Considerandi

2.

riscuote

una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40

per cento.

3Il Consiglio

federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità

giornaliere e prolungare di due anni al massimo il termine quadro per la

riscossione per gli assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro

anni precedenti il raggiungimento dell'età che dà diritto alla rendita AVS e il

cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi

inerenti al mercato del lavoro.

4Le persone

esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione hanno diritto a 90

indennità giornaliere al massimo.

5.

...5

5bisLe persone

minori di 25 anni che non hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di

figli hanno diritto a 200 indennità giornaliere al massimo.”

2.8

Nella Prassi LADI ID, valida

dal 1° gennaio 2018, la SECO ha stabilito che:

" (…)

PERIODO

DI CONTRIBUZIONE

art. 13 LADI

Periodo minimo di contribuzione di 12 mesi

art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 13 cpv. 1 LADI

B143

Ha adempiuto il periodo di

contribuzione colui che, entro il pertinente termine quadro, ha svolto durante

almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione. Secondo l’art. 2 cpv. 1

lett. a LADI, sono tenute a pagare i contributi all’AD le persone che sono

assicurate obbligatoriamente e sono tenute a pagare contributi per il reddito

di un’attività di-pendente giusta la LAVS (A2).

ð Esempi

- Una borsa di studio non

può essere assimilata al reddito di un’attività dipendente. Secondo l’art. 2

cpv. 1 lett. a LADI, devono pagare i contributi soltanto le persone che

percepiscono un reddito da un’attività dipendente e che sono a tale titolo soggette

all’obbligo di versare contributi all’AVS. Il beneficiario di una borsa di

studio non deve quindi pagare i contributi all’AD in quanto non esercita alcuna

attività soggetta a contribuzione.

- Il fatto per una persona

che vive in concubinato di occuparsi della casa nell’ambito dell’obbligo di

mantenimento nei confronti della propria figlia non può essere equiparato

all’esercizio di un’attività lucrativa dipendente e considerato un’attività

soggetta a contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI. Non costituisce

inoltre nemmeno un motivo di esenzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 LADI.

ð Giurisprudenza

DTFA

C 329/00 del 20.2.2001 (Le cure che una persona presta alla propria madre

dietro pagamento – sul quale vengono riscossi i contributi AVS - rappresentano

un’occupazione soggetta a contribuzione)

DTFA

C 158/03 del 30.4.2004 (Le casse di disoccupazione sono libere di esaminare se

l’assicurato possiede la qualità di lavoratore dipendente solo se, dopo essersi

adeguatamente informate presso le casse di compensazione AVS e i datori di

lavoro, non riescono a stabilire se lo statuto di contribuente AVS è stato

formalmente riconosciuto in modo definitivo)

DTFA

C 313/05 del 22.3.2006 (Ogni mese deve essere conteggiato come mese civile

intero durante il quale l’assicurato ha esercitato un’occupazione soggetta a

contribuzione nell’ambito di un rapporto di lavoro. Non sono presi in

considerazione i mesi civili di un rapporto di lavoro durante i quali

l’assicurato non ha lavorato nemmeno un giorno)

DTF

133.

V 515 (Non esercita un’occupazione soggetta a contribuzione la persona che

percepisce un salario in virtù di un contratto di lavoro temporaneo concluso

con il Cantone essenzialmente allo scopo di permettergli l’apertura di un

[nuovo] termine quadro, senza che la retribuzione pattuita sia legata

all’esercizio effettivo di un‘attività per il datore di lavoro)

Periodi equiparati a un periodo di contribuzione

art. 13 cpv. 2 LADI

Giovani lavoratori

B162

I periodi in cui l’assicurato

esercita un’attività dipendente prima di avere raggiunto l’età a partire dalla

quale deve pagare i contributi AVS sono considerati periodi di contribuzione.

Questa disposizione riguarda i giovani che esercitano un’attività dipendente

durante il lasso di tempo che va dalla fine dell’obbligo scolastico al 31.12.

dell’anno in cui compiono 17 anni.

Servizio militare, servizio civile o di protezione

civile e maternità

B163

I periodi durante i quali

l’assicurato presta in Svizzera un servizio militare, un servizio civile o un

servizio di protezione civile oppure i periodi di congedo maternità coperti

dall’IPG sono computati come periodi di contribuzione, indipendentemente dal

fatto che l’IPG sia o meno soggetta ai contributi AD.

Malattia o infortunio

B164

I periodi durante i quali

l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro ma, per malattia o

infortunio, non percepisce alcun salario e non paga contributi sono parimenti

considerati periodi di contribuzione.

Interruzioni di lavoro per maternità

B165

Le interruzioni di lavoro non

retribuite durante un rapporto di lavoro in seguito a maternità sono parimenti

computate purché prescritte nelle disposizioni sulla protezione dei la-voratori

o convenute nei contratti collettivi di lavoro.(…)

ESENZIONE DALL’ADEMPIMENTO DEL PERIODO DI

CONTRIBUZIONE

Motivi di

esenzione

art. 14 cpv. 1-3

LADI; art. 13 OADI

Motivi di esenzione

secondo il capoverso 1

B182 Sono esonerate dall’adempimento del periodo di

contribuzione le persone che, entro il termine quadro per il periodo di

contribuzione, per oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da

un rapporto di lavoro – e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi

obblighi - per uno dei seguenti motivi:

a. formazione scolastica, riqualificazione o

perfezionamento, a condizione che per almeno 10 anni siano state domiciliate in

Svizzera;

b. malattia, infortunio o maternità, a condizione che

durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;

c. soggiorno in un istituto svizzero per

l’esecuzione delle pene d’arresto o d’educazione al lavoro oppure in un

istituto svizzero analogo.

Questi motivi di

esenzione possono essere cumulati.

La nozione di «domicilio» non va intesa ai

sensi del CC ma corrisponde alla dimora abituale secondo l’accezione dell’art.

12.

LADI (B136 segg.)

B183 Gli elementi comuni a tali motivi di esenzione sono

l’esistenza di un rapporto di causalità e l’impedimento di esercitare

un’attività lucrativa dipendente per più di 12 mesi. Se l’assicurato si trova

nell'impossibilità di versare i contributi per un periodo inferiore a 12 mesi,

egli ha ancora abbastanza tempo nel corso del termine quadro per il periodo di

contribuzione per svolgere un’occupazione soggetta a contribuzione e adempiere

il periodo minimo di contribuzione.

B184 La cassa deve approvare l’esenzione dall’adempimento

del periodo di contribuzione soltanto se l’assicurato, per uno dei motivi

menzionati, si trovava nell’impossibilità di esercitare un’attività, anche a

tempo parziale, o se non si poteva ragionevolmente esige-re che ne esercitasse

una. Per verificare se esiste un rapporto di causalità tra la mancanza di un

periodo di contribuzione e l’impedimento di esercitare un’occupazione soggetta

a contribuzione occorre che la cassa esamini, caso per caso, se l’assicurato

era effettivamente impossibilitato a lavorare e in quale misura. Un assicurato

la cui capacità lavorativa era ridotta, ad esempio, al 50 % a causa di una

malattia non può essere esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione

poiché non esiste un rapporto di causalità: infatti egli avrebbe potuto mettere

a profitto la sua capacità lavorativa rimanente per acquisire un periodo di

contribuzione sufficiente (DTF 121 V 336).

Per contro, se l’assicurato ha svolto un’attività a

tempo parziale nella misura della sua capacità lavorativa rimanente durante il

periodo di impedimento al lavoro, il rapporto di causalità deve essere

riconosciuto. In tal caso il tasso di occupazione e il tasso di inattività

dovuta all’impedimento devono corrispondere a un impiego a tempo pieno (C17

segg.).

Þ Giurisprudenza

DTFA C 238/05 dell’8.8.2006 (Un impiego a

tempo parziale sottostà proporzionalmente alle stesse condizioni in materia di

periodo di contribuzione applicabili a un impiego a tempo pieno. Pertanto, il

rapporto di causalità necessario per l’esenzione dall’adempimento del periodo

di contribuzione sussiste unicamente se l’assicurato, per uno dei motivi di cui

all’art. 14 cpv. 1 lett. a-c LADI, si trovava nell’impossibilità di esercitare

anche un’attività a tempo parziale o non si poteva ragionevolmente esigere che

ne esercitasse una).

B185 I motivi di esenzione devono poter essere verificati e

dimostrati. Nell’ambito dell’obbligo di appurare i fatti, la cassa è tenuta a

esigere i mezzi di prova determinanti.

B186 In tutti i casi, l’elemento decisivo è rappresentato

dall’impedimento di esercitare un’attività salariata. Per gli assicurati che

svolgevano un’attività lucrativa indipendente prima di essere disoccupati non

vi è alcun rapporto di causalità. Analogamente, per i periodi durante i quali

l'assicurato percepiva prestazioni di disoccupazione non può essere fatto

valere, per mancanza di un rapporto di causalità, un motivo di esenzione.

Þ Esempi

- Un assicurato che esercitava un’attività lucrativa

indipendente prima di soggiornare in un istituto svizzero per l’esecuzione

delle pene d’arresto non può far valere il motivo di esenzione di cui all’art.

14.

cpv. 1 lett. c LADI.

- Un assicurato che segue una formazione o

una formazione continua nell'ambito di un provvedimento inerente al mercato del

lavoro e percepisce indennità giornaliere non può beneficiare di un motivo di

esenzione in seguito alla formazione svolta.

(…).

Malattia,

infortunio o maternità

B188 La malattia, l’infortunio e la maternità

sono considerati motivi di esenzione soltanto se hanno impedito all’assicurato

di essere vincolato da un rapporto di lavoro durante tale lasso di tempo e, di

conseguenza, di adempiere il periodo di contribuzione. La nozione di maternità

comprende il periodo della gravidanza e le 16 settimane successive al parto. Vi

è motivo di esenzione soltanto se gli impedimenti al lavoro sono attestati da

un medico.

Sono esonerate

dall'adempimento del periodo di contribuzione unicamente le persone che,

durante il periodo di impedimento, erano domiciliate in Svizzera. In questo

caso è irrilevante se, durante tale periodo, la persona in questione dimorava

stabilmente in Svizzera o si era recata temporaneamente all'estero per farsi

curare. Determinante è il fatto che abbia mantenuto il domicilio in Svizzera.

Þ Esempio

Una gravidanza che si svolge

normalmente non impedisce in genere a un’assicurata di esercitare un’attività

lucrativa soggetta a contribuzione, anche se può rendere nettamente più

difficile la ricerca di un’occupazione adeguata. Esiste un rapporto di

causalità tra questa fattispecie e la mancanza totale o parziale del periodo di

contribuzione unicamente se l’assicurata ha presentato un certificato medico di

incapacità lavorativa.”

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012

consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF

137.

V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1

pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997.

ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.

514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117

V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en

droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.9

Nella presente

fattispecie, dagli atti, vi evince che il ricorrente, di professione

architetto, ha lavorato per la __________, per il periodo che va dal 30 maggio

2012.

al 31 gennaio 2016 (cfr. CV pag. 186).

Dalla

lettera di disdetta del 6 ottobre 2015, risulta che il suo ex datore di lavoro,

a seguito di un colloquio verbale avuto con l’assicurato, lo ha licenziato per

il 31 gennaio 2016 (cfr. lettera “Kündigung des Anstellungsverhältnisses

a pag. 172).

Come si evince dalle

“informazioni concernenti la rescissione del rapporto di lavoro da parte del

datore di lavoro”, l’assicurato è stato totalmente inabile al lavoro a causa di

un burnout, a partire dal 30 giugno 2015 fino al 24 luglio 2017 (cfr. doc. a

pag. 170), data nella quale, e come emerge anche dal certificato medico del Dr.

__________ del 25 luglio 2017 (cfr. doc. a pag. 119), è tornato abile al lavoro

nella misura del 20% (doc. Antrag auf Arbeitslosentschädigung del 24 luglio

2017.

a pag. 73)

Il 25 luglio

2017.

l’assicurato si è quindi iscritto in disoccupazione con effetto a

partire dalla medesima data, cercando un’occupazione al 20% (cfr. pag. 184).

Dal

ricorso inoltrato dalla sua patrocinatrice, si evince che il 3 dicembre 2015

l’assicurato ha presentato una domanda AI in merito alla quale l’Ufficio di invalidità

deve ancora determinarsi (cfr. doc. I).

2.10

Alla luce

di quanto qui sopra esposto, questa Corte ritiene innanzitutto che, a giusta ragione,

la Cassa ha riconosciuto all’assicurato il diritto alle indennità di

disoccupazione sulla base dell’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI (esonero

dell'obbligo di adempimento del periodo di contribuzione a causa di malattia).

L’amministrazione infatti

ha correttamente considerato che il ricorrente, nel termine quadro per il

periodo di contribuzione, che va dal 25 luglio 2015 al 24 luglio 2017 (cfr.

art. 9 LADI), non ha svolto durante più di 12 mesi un’occupazione soggetta a

contribuzione, dato che egli ha ricevuto dal suo ultimo datore di lavoro il

salario solo fino al 31 gennaio 2016 (e quindi ha lavorato, durante il periodo

quadro, per 6 mesi e 7 giorni; consid. 2.8.).

A norma dell’art. 14 cpv. 1

let. b LADI sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le

persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre 12

mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro a

causa di malattia.

Poiché l’assicurato è

stato inabile al 100% a causa di malattia per più di 12 mesi nel periodo quadro

(e più precisamente nel lasso di tempo che va dal 1° febbraio 2016 al 25 luglio

2017), egli può fare valere un periodo di esonero ai sensi dell’art. 14 cpv. 1

lett. b LADI.

Diverso sarebbe stata la

situazione se durante tutto il periodo di malattia l’assicurato avesse

continuato ad essere legato dal rapporto di lavoro, visto che, in tal caso, sarebbe

stato considerato a tutti gli effetti un periodo contributivo ai sensi dell’art.

13.

cap. 2 let. c LADI (cfr. consid. 2.4.).

Il TCA si è del resto determinato

in questo senso in una precedenza sentenza 38.2002.276 del 22 luglio 2003,

cresciuta incontestata in giudicato, nella quale aveva confermato la

correttezza della decisione con la quale una Cassa di disoccupazione aveva

calcolato il guadagno assicurato di un assicurato secondo le quote globali. L’amministrazione

aveva infatti ritenuto che nel termine quadro per il periodo di contribuzione

l’assicurato non aveva adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell’art.

13.

LADI, ma che egli andava esonerato da tale obbligo ai sensi dell’art. 14

cpv. 1 LADI.

Allo stesso modo, in una

sentenza 38.2005.54 del 25 ottobre 2005, cresciuta incontestata in giudicato,

il TCA ha confermato la correttezza della decisione con la quale una Cassa di

disoccupazione aveva calcolato il guadagno assicurato di un assicurato facendo

riferimento alle quote globali di cui all’art. 41 cpv. 1 lett. b OADI,

ritenendo che lo stesso potesse essere esonerato dal periodo di contribuzione.

Questo Tribunale ha infatti rilevato che, nel termine quadro per il periodo di

contribuzione, da un lato, l’assicurato non aveva svolto durante almeno dodici

mesi un’attività soggetta a contribuzione, sottolineando tuttavia, d’altro

canto, che l’interessato non era stato vincolato da un rapporto lavorativo per

oltre dodici mesi complessivamente a causa di un infortunio che lo aveva reso

totalmente inabile al lavoro, per cui andava applicato l’art. 14 LADI.

Il presente caso è invece diverso

da quello trattato in un’altra sentenza 38.2004.73 del 22 aprile 2005,

cresciuta incontestata in giudicato, nella quale il TCA ha per contro annullato

la decisione con la quale l’amministrazione aveva ritenuto che un’assicurata

non avesse adempiuto il periodo minimo di contribuzione di dodici mesi. In quel

caso, infatti, tra le altre cose, questa Corte ha ritenuto che occorresse

computare quale periodo di contribuzione il periodo in cui l’assicurata aveva

ricevuto delle indennità da parte dell’assicuratore infortuni, dato che, a

norma dell’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI, è computato quale periodo di

contribuzione il periodo in cui un assicurato è vincolato da un contratto di

lavoro, ma per infortunio non riceve salario e non paga quindi i contributi.

In

conclusione, nel caso di specie, l’assicurato, nel termine quadro per il

periodo di contribuzione pertinente (25 luglio 2015 – 25 luglio 2017), non ha

raggiunto dunque complessivamente il periodo di contribuzione di almeno dodici

mesi (cfr. art. 13 LADI) ma beneficia, a causa della malattia che lo ha reso

completamente inabile al lavoro dal 30 giugno 2015 fino al 24 luglio 2017, di

un motivo di esonero ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 let. b LADI.

2.11

La Cassa ha riconosciuto all’assicurato

90.

indennità giornaliere.

La

patrocinatrice dell’assicurato in sede ricorsuale ha invece sostenuto che “(…)

la CD nella decisione impugnata ha correttamente riportato il contenuto delle

norme applicabili per determinare il diritto alle indennità di disoccupazione

del ricorrente, senza però tenere conto delle norme di legge, delle direttive

SECO e della giurisprudenza riguardo all’idoneità al collocamento delle persone

con handicap, in particolare al loro diritto di ricevere una piena indennità

giornaliera di disoccupazione fino alla decisione dell’Ufficio di invalidità,

se è disposta ad accettare un impiego nella misura della sua capacità

lavorativa medicalmente attestata (cfr. art. 15 cpv. 2, 3 LADI, art. 15 cpv. 3

OADI e art. 70 cpv. 2 lett. b LPGA) (…) ”(cfr. doc. I, pag. 3 i.i.).

Secondo la patrocinatrice,

il diritto di ricevere le indennità di disoccupazione

fino alla decisione dell’Ufficio di invalidità dovrebbe quindi essere

riconosciuto all’assicurato, anche per il fatto che i presupposti per chiedere

ed ottenere una prestazione anticipata ex art. 70 cpv. 2 let. b LPGA sono in

caso concreto adempiuti (cfr. doc. I, pag. 4 i.f.).

Il

TCA, anche su questo aspetto, ritiene corretto l’operato della Cassa. Infatti

l’art. 27 cpv. 4 LADI (cfr. consid. 2.7) prevede che le persone esonerate

dall’adempimento del periodo di contribuzione hanno diritto a 90 indennità

giornaliere al massimo.

Giusta l’art. 70 cpv. 1 e

2.

lett. b LPGA, secondo il quale l’avente diritto può chiedere di riscuotere

una prestazione anticipata se un evento assicurato fonda il diritto a

prestazioni delle assicurazioni sociali ma sussiste un dubbio quanto al

debitore delle suddette prestazioni (cpv. 1).

In effetti, giusta il suo

cpv. 2 lett. b la cassa disoccupazione è tenuta sono a versare prestazioni

anticipate per le prestazioni la cui assunzione da parte dell’assicurazione per

l’invalidità è contestata (cpv. 2 lett. b).

La

questione di idoneità al collocamento per le persone con impediti fisici e

psichici richiamata dalla patrocinatrice è inoltre regolata in particolare al

cpv. 2 dell’ art. 15 LADI secondo il quale “gli

impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in

condizioni equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro

infermità, potrebbe essere loro assegnata un’occupazione adeguata. Il Consiglio

federale disciplina il coordinamento con l’assicurazione per l’invalidità.”

La Cassa, come precisato da lei

stessa, è proprio in applicazione dell’art. 70 cpv. 1 e 2 lett. b LPGA sopra

citato che ha attribuito all’assicurato le 90 indennità giornaliere, quale

numero massimo previsto dall’art. 27 cpv. 4 LPGA (cfr. doc. 6, IV).

2.12

Pure correttamente

l’amministrazione ha fissato il guadagno assicurato del ricorrente applicando

le quote globali previste per le persone che beneficiano di uno dei motivi di

esonero ai sensi dell’art. 14 LADI (cfr. doc. 6 e art. 23 cpv. 2 LADI e 41 OADI;

consid. 2.6.).

Nel proprio ricorso la

patrocinatrice dell’assicurato ha contestato questo aspetto sostenendo che “(…)

secondo costante giurisprudenza, quale guadagno assicurato per la fissazione

delle indennità giornaliere, è determinare il salario ricevuto prima

dell’inizio della disoccupazione (direttiva SECO B256c), che andrà adeguato in

base all’art. 40b OADI, soltanto dopo l’evasione della pratica AI (…)” (cfr.

doc. I).

Il salario percepito

dall’assicurato prima della disoccupazione, ammonta, come si evince dai certificati

di salario allegati, a Fr. 6'523.-- (cfr. doc. B e C allegato al doc. 9).

In realtà, al caso

concreto non si applica il cpv. 1 dell’art. 23 LADI, bensì il cpv. 2 (cfr.

consid. 2.6).

Inoltre, ai sensi dell’art. 41 cpv. 1 let. a OADI per

il guadagno assicurato delle persone che hanno svolto studi completi in

un'università e che sono esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione

la quota globale è pari Fr. 153.-- al giorno (cfr. consid. 2.4.).

Dagli atti, emerge che il ricorrente è architetto e

che ha frequentato l’università in __________ (cfr. CV a pag. 186).

In conclusione, è quindi a giusta ragione che la Cassa

ha assegnato all’assicurato 90 indennità giornaliere sulla base di un guadagno

assicurato indennizzato al 100% di Fr. 3'320.-- (importo forfettario massimo

previsto), con un’aliquota giornaliera di Fr. 153.--.

2.13

La

patrocinatrice dell’assicurato ha inoltre invocato una violazione dell’art. 27

LPGA, sostenendo in particolare che “(…) secondo tale norma, sia l’AI che gli

uffici AD avrebbero dovuto informare il ricorrente della sua idoneità al

collocamento fino alla decisione AI e quindi del suo diritto a un’indennità di

disoccupazione completa (cfr. direttive SECO, B254, Sentenza TF 8C_651/2009 del

24.3

, consid. 6.3. (…). Fatto sta che nella fattispecie il ricorrente ha

dovuto rivolgersi a terze persone per ricevere le informazioni circa il suo

diritto di ricevere delle prestazioni anticipate (…).Ciò gli ha creato dello

stress supplementare che ha peggiorato il suo già precario stato di salute (…)”

(cfr. doc. I)

L’art. 27 della legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la

“Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di regola

gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono

competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati

devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze

che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la

riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un

assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni

sociali, li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005

nella causa Regionale Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04,

consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA

del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005

nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und

Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306);

E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,

Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé

par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27

LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -

Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.

95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Il capoverso 1 dell’art.

27.

LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti

di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su

richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene

fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive,

inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF

131.

V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per quanto concerne il

diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che

ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca,

gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007

pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza

dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da

non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente

alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico

(cfr. FF 1999 IV 3953).

In una sentenza

9C_847/2017 del 31 maggio 2018 con riferimento all’art. 27 cpv. 2 LPGA ha

chiaramente specificato che:

" (…)

5.2

Dass die

Verwaltung verpflichtet gewesen wäre, von sich aus Beschwerdeführerin über die

möglichen Folgen der von der Pensionskasse eingereichten Beschwerde in Kenntnis

zu setzen, wie die Versicherte unter Hinweis auf art. 27 abs. 2 ATSG geltend

macht, trifft nicht zu. Gemäss Art. 27 Abs. 2 ATSG besteht ein individuelles

Recht auf Beratung durch den zuständigen Versicherungsträger. Jede versicherten

Person kann vom Versicherungsträger im konkreten Einzelfall eine unentgeltliche

Beratung über ihre Rechte und Pflichten verlangen (BGE 131 V 472 E. 4.1 S.

476). Sinn und Zweck der Beratungsplicht ist es, die betreffende Person in die

Lage zu versetzen, sich so zu verhalten, dass eine gesetzgeberischen Zielen des

jeweiligen Erlasses entsprechenden Rechtsfolge eintritt (vgl. SZS 2012 S. 445,

9C_787/2011 E. 5), sodass entgegen den Vorbringen in der Beschwerde nicht von

einer pflichtwidrig unterlassenen Beratung die Rede sein kann. Nach der

Einreichung der Beschwerde durch die Pensionskasse konnte die Beschwerdeführerin

nicht auf die Rechtsbeständigkeit der noch nicht rechtskräftig festgestellten

Anspruchsgrundlagen im gutem Glauben vertrauen seit Entgegennahme der Verfügung

am 28.März 2013 demnach zu Recht verneint. (…)” (cfr. consid. 5.2.)

Nella presente fattispecie l’assicurato, dopo il

suo annuncio in disoccupazione il 25 luglio 2017, ha ottenuto tutte le 90

indennità giornaliere alle quali aveva diritto. Il numero massimo di indennità

per le persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione e previsto

dalla legge e non può evidentemente essere prolungato.

Nella misura in cui la patrocinatrice del

ricorrente volesse fare valere una violazione dall’obbligo di informare subito

dopo il termine del rapporto di lavoro (31 gennaio 2016), nel qual caso il ricorrente

avrebbe adempiuto il periodo di contribuzione e il guadagno assicurato sarebbe

stato di un importo diverso, questo Tribunale si limita a rilevare che dagli

atti non risulta in alcun modo che l’assicurato si sia informato in merito

presso gli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Nessun diritto a ulteriori prestazioni può

dunque essere riconosciuto sulla base dell’art. 27 LPGA.

2.14

Deve

ancora essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I: VII +1/2).

In

realtà la domanda del ricorrente di assistenza giudiziaria deve essere intesa

solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al

TCA in materia di assistenza sociale è per principio

gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).

Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa

d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio

d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art.

2.

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -

del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13

maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

" L’assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della

procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti

davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

Inoltre giusta l’art. 3

cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e

dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione

al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo

(STF 9C_196/2012 del 20 aprile 2012; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e

riferimenti).

Il TCA, nella presente

fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del

10.

ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26

settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid.

3b).

Tale presupposto difetta

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una

causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I

562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236

consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,

pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si

osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve

adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II

275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed

i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto

leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere

considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c;

DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel

caso concreto, alla luce della LADI, OADI, della giurisprudenza pubblicata nel

sito www.bger.ch, rispettivamente www.sentenze.ti.ch, la presente vertenza

appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al

momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito

favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, come esposto

ai considerandi precedenti, tenuto conto della documentazione agli atti e delle

sentenze precedenti nelle quali il TCA si è già espresso su questo tema (cfr.

consid. 2.9.),

emerge

chiaramente come il ricorrente, non avendo adempiuto un periodo

contributivo di minimo 12 mesi nel termine quadro di

contribuzione (25 luglio 2015 - 24 luglio 2017) beneficia di un motivo ai sensi

dell’art. 14 cpv. 1 let. b LADI a causa della malattia che lo ha reso

completamente inabile al lavoro dal 30 giugno 2015 fino al 27 luglio 2017.

Trovando l’art. 14 cpv. 1 let. b LADI applicazione, si applicano di conseguenza

anche l’art. 27 cpv. 4 LADI concernente il massimo di indennità disoccupazione

riconoscibili all’assicurato (sulla base anche dell’art. 70 LPGA; cfr. consid.

10.

), e quindi l’art. 41 cpv. 1 lit. a OADI per le quote determinanti per il

calcolo del guadagno assicurato per le persone che beneficiano di uno dei

motivi di esonero ai sensi dell’art. 14 LADI.

Inoltre gli elementi

fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di apprezzamento del

TCA.

Di primo acchito, dunque,

si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito

favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio

2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).

Facendo difetto uno dei

presupposti (cumulativi) da cui dipende il diritto all’assistenza giudiziaria,

la relativa istanza deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti