38.2018.18
Diritto alle indennità di disoccupazione. Periodo contributivo. Motivo di esonero. Assicurato inabile al lavoro per un periodo. Decisione impugnata costituisce il contenuto
9 luglio 2018Italiano46 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2018.18
VF/DC/sc
Lugano
9 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Vera Ferretti, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 marzo 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 febbraio 2018 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 25 luglio 2017 RI 1 ha
presentato alla CO 1 (in seguito: Cassa) una domanda d’indennità disoccupazione
(cfr. domanda a pag. 184 inc. Cassa).
A partire dal 30 giugno 2015
fino al 24 luglio 2017 l’assicurato è stato completamente inabile al lavoro.
Nel termine quadro per il periodo di contribuzione, che va dal 25 luglio 2015
al 24 luglio 2017), egli è stato vincolato da un rapporto di lavoro solo fino
al 31 gennaio 2016 (cfr. lettera di disdetta a pag. 172 inc. Cassa).
1.2. Con decisione del 1° dicembre
2017 la Cassa ha stabilito quanto segue:
" (…) Nel
suo caso, nei due anni precedenti l’iscrizione in disoccupazione
(25.07.2015-24.07.2017), è stato inabile al lavoro al 100% a seguito di
malattia (30.06.2015-24.07.2017), per questo motivo il suo diritto alle indennità
disoccupazione è stato stabilito in seguito ad un motivo d’esonero.
L’attività svolta presso __________ è stata salariata dal
04.06.2012 al 31.01.2016 e pertanto, durante il termine quadro di contribuzione
(25.07.2015-24.07.2017), può dimostrare unicamente 6 mesi e 7 giorni di
rapporto lavorativo.
Visto quanto sopra è stato stabilito un periodo di attesa di 10
giorni in seguito ai quali ha diritto a 90 indennità con un guadagno assicurato
corrispondente all’importo forfettario di CHF 153.-- al giorno, tale importo
è ridotto in proporzione alla sua capacità lavorativa pari al 20%. (…)”
(cfr. doc. 18; sottolineatura della redattrice)
1.3. Contro la sopracitata decisione
la patrocinatrice dell’assicurato, avv. RA 1, ha inoltrato tempestiva
opposizione, nella quale ha chiesto che il diritto alle indennità di
disoccupazione venisse riconosciuto all’assicurato in maniera integrale, in
considerazione del fatto che lo stesso, il 3 dicembre 2015, ha presentato una
domanda AI. Di conseguenza la Cassa avrebbe dovuto anticipare all’assicurato le
indennità di disoccupazione fino all’emanazione di questa decisione, e non
limitarlo a 90 aliquote giornaliere. Infine la patrocinatrice ha contestato il
calcolo del guadagno assicurato determinante per la fissazione delle indennità
di disoccupazione così come è stato eseguito dall’amministrazione. A mente di
quest’ultima infatti la Cassa avrebbe dovuto calcolarlo in base al salario
ricevuto prima dell’inizio della disoccupazione fino all’evasione della pratica
AI, ed in seguito adeguarlo secondo quanto previsto dall’art. 40b OADI, e non
in base alle quote globali previste dall’art. 40 cpv.1 lett. a OADI per le
persone che beneficiano di un motivo di esonero come ha invece fatto (cfr. doc.
9).
1.4. Con decisione su opposizione
del 15 febbraio 2018 la Cassa ha parzialmente accolto l’opposizione interposta
dall’assicurato, stabilendo quanto segue:
" (…) In
sede d’opposizione il Sig. RI 1, per il tramite del suo legale, ha richiesto il
riconoscimento del diritto alle indennità disoccupazione in seguito al periodo
contributivo, pertanto sulla base di un guadagno assicurato di CHF 6'523.--,
nella misura del 100%, e questo fino ad una decisione dell’Ufficio AI.
Dagli accertamenti esperiti dalla Cassa si rileva come il periodo
di contribuzione sia terminato in data 31 gennaio 2016 e pertanto, nel termine
quadro di contribuzione, non vi è un periodo contributivo di minimo 12 mesi
bensì un motivo di esonero (inabilità totale, al di fuori da un rapporto di
lavoro, superiore a 12 mesi).
In considerazione di quanto esposto, non vi sono elementi atti a
rivedere il precedente giudizio, mentre le indennità di disoccupazione sono
riconosciute nella misura totale. (…)” (cfr. doc. 6)
1.5. Il 21 marzo 2018 la patrocinatrice
dell’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA contro la decisione
su opposizione sopra citata, nel quale ha chiesto quanto segue:
" (…)
6.
Ora, secondo costante giurisprudenza, tra tante si citano le
sentenze del Tribunale Federale TF 136 V 95 e 8C_401/2014 del 25.11.2014, una
persona che si è annunciata all’assicurazione invalidità per la
riscossione di una prestazione che, pur essendo abile al lavoro solo a tempo
parziale per motivi di salute, è interamente disoccupata, in virtù dell’obbligo
di anticipare le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione, ha diritto a
una piena indennità giornaliera di disoccupazione se è disposta ad accettare un
impiego nella misura della sua capacità lavorativa medicalmente attestata.
L’obbligo dell’assicurazione disoccupazione perdura fino alla
decisione dell’Ufficio di invalidità (cfr. sentenza TF 8C_401/2014 del
25.11.2014 consid. 4.1. (…).
(…)
8.
Quello che qui viene contestato è che l’AD limita questo diritto
del ricorrente a soli 90 giorni. La decisione impugnata non spiega neppure
perché il suo diritto di prestazioni anticipate viene limitato a tale durata.
L’UAI infatti non ha ancora deciso.
A mente del ricorrente, essendo adempiuti i presupposti per
chiedere e ottenere una prestazione anticipata ex art. 70 cpv. 2 let. b LPGA,
fatto riconosciuto dall’AD con la decisione qui impugnata, al ricorrente
deve essere pure riconosciuto il diritto di ricevere tale indennità fino alla
decisione dell’Ufficio invalidità e non solo limitatamente a 90 giorni.(…).
9.
Secondo costante giurisprudenza, quale guadagno assicurato per la
fissazione delle indennità giornaliere, è determinare il salario ricevuto prima
dell’inizio della disoccupazione (direttiva SECO B256c), che andrà adeguato in
base all’art. 40b OADI, soltanto dopo l’evasione della pratica AI, ovvero al
momento della decisione AI, indipendentemente dal fatto che l’invalidità
constatata giustifichi o meno il versamento di una rendita (STF 133 V 524).
Secondo i certificati di salario allegati quali doc. B e C
all’opposizione del 17.1.2018, qui richiamato unitamente l’intero incarto AI,
il ricorrente ha ricevuto uno stipendio lordo di CHF 6'523.--. Ne consegue che
l’indennità giornaliera va calcolata in base a tale salario (…).
(…)
10.
Non da ultimo si fa valere la violazione dell’art. 27 LPGA, già
fatto valere in sede d’opposizione.
Secondo tale norma, sia l’AI che gli uffici AD avrebbero dovuto
informare il ricorrente della sua idoneità al collocamento fino alla decisione
AI e quindi del suo diritto a un’indennità di disoccupazione completa (cfr.
direttive SECO, B254, Sentenza TF 8C_651/2009 del 24.3.2010, consid. 6.3. (…)”.
Fatto sta che nella fattispecie il ricorrente ha dovuto rivolgersi
a terze persone per ricevere le informazioni circa il suo diritto di ricevere
delle prestazioni anticipate (…). Ciò gli ha creato dello stress supplementare
che ha peggiorato il suo già precario stato di salute (…).
Si chiede piaccia così decidere
1.Il ricorso è accolto, di conseguenza la decisione su opposizione
15/19 febbraio 2018 è annullata e così riformata:
· al ricorrente viene riconosciuto un
diritto alle indennità di disoccupazione pieno, ovvero al 100% fino alla
decisione AI, calcolato su un guadagno medio mensile di CHF 6'523.-- lordi;
· al ricorrente viene riconosciuta un’indennità
per torto morale di CHF … (…)” (cfr. doc. I; sottolineatura della redattrice)
La patrocinatrice del
ricorrente ha inoltre presentato istanza di assistenza giudiziaria gratuita.
1.6. Con risposta del 13 aprile
2018 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando
segnatamente che:
" (…) Sia in
sede d’opposizione che ricorsuale il Sig. RI 1, per il tramite del suo legale
ha richiesto il riconoscimento del diritto alle indennità disoccupazione in
seguito al periodo contributivo, pertanto sulla base di un guadagno assicurato
di CHF 6'523.--, nella misura del 100% , e questo fino ad una decisione
dell’Ufficio AI.
Dagli accertamenti esperiti dalla Cassa si rileva come il periodo
di contribuzione sia terminato in data 31 gennaio 2016; pertanto, nel termine
quadro di contribuzione, non vi è un periodo contributivo di minimo 12 mesi
bensì un motivo di esonero (inabilità totale, al di fuori da un rapporto di
lavoro, superiore a 12 mesi).
Ai sensi di quanto precede, ci si conferma pertanto in quanto
stabilito con la decisione su opposizione qui impugnata. Si osserva in
particolare che, da un lato, una – effettiva o ritenuta tale- idoneità al
collocamento non è certo l’unica condizione per l’ottenimento dell’idoneità né
ne definisce la durata. Mentre, dall’altro, se vi sono delle regole di
coordinamento tra prestazioni sociali, è altresì necessario rilevare che l’assicuratore
tenuto a versare prestazioni anticipate eroga le prestazioni secondo le
disposizioni che disciplinano la propria attività.
3. Riguardo alla richiesta rivolta a codesto Tribunale di erogare
una qualche “indennità per torto morale”, a mente della Cassa la presente
procedura ha per oggetto esclusivamente la fissazione di indennità di
disoccupazione. Si osserva ad ogni modo che simili pretese, se ritenute fondate
sul diritto pubblico e per quanto di competenza della scrivente Cassa, andranno
se del caso richieste e soprattutto motivate ai sensi degli artt. 78 LPGA e
82a LADI. (…)” (cfr. doc. IV; sottolineatura della redattrice)
1.7. Nel termine di 10 giorni
impartito da questa Corte né il ricorrente né la Cassa hanno presentato altri
mezzi di prova (cfr. doc. IV, V).
1.8. La patrocinatrice del
ricorrente ha chiesto ed ottenuto una proroga di 20 giorni per produrre il
certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (cfr. doc.
VI, VII), che ha poi inviato con tutti gli allegati a questa Corte il 3 maggio
2018 (cfr. doc. VIII+1/12).
In ordine
2.1. La costante giurisprudenza
federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il
presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16
settembre 2011 consid. 1; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388,
DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella presente fattispecie
la decisione su opposizione del 15 febbraio 2018 riguarda esclusivamente la fissazione
delle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 6; consid. 1.4.).
Innanzitutto questa Corte è
chiamata a stabilire se la Cassa ha, a giusta ragione o meno, applicato al caso
concreto l’art. 14 cpv. 1 let. b LADI concernente l’esonero dal periodo di
contribuzione a causa di malattia. Di conseguenza va stabilito se
la Cassa ha correttamente attributo
all’assicurato il massimo di 90 aliquote giornaliere previsto dall’art. 27 cpv.
4 LADI, e determinato il guadagno assicurato pieno dell’insorgente facendo
riferimento alle quote globali previste all’art. 41 cpv. 1 lett. a OADI per le
persone che beneficiano di un motivo di esonero. Secondo la patrocinatrice del
ricorrente infatti la Cassa avrebbe dovuto anticipare all’assicurato le
indennità di disoccupazione fino alla decisione dell’Ufficio AI e determinare
il suo guadagno assicurato in base al salario da lui percepito prima della
disoccupazione fino all’evasione della pratica AI, per poi adeguarlo secondo
quanto previsto dall’art. 40b OADI, che regola il guadagno assicurato per
persone con impedimenti fisici e psichici (cfr. art. 15 LADI).
Altre questioni, in
particolare quella concernente una richiesta di torto morale, esulano dalla
presente causa e sono quindi irricevibili (cfr. STCA 38.2017.6 consid. 2.1.).
Questa Corte rileva comunque che
la Cassa, nella sua risposta del 13 aprile 2018, ha dichiarato in merito a quest’aspetto
che l’assicurato potrà presentare la richiesta, se fondata sul diritto pubblico
e per quanto di sua competenza, motivandola ai sensi degli artt. 78 LPGA e 82a
LADI (cfr. doc. IV, pag. 6).
Nel merito
2.2. L’art. 9 cpv. 1 LADI prevede
che per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione
vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga
altrimenti.
In virtù del cpv. 2 il
termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono
adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Giusta il cav. 3 il
termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale
giorno.
Secondo il cpv. 4 se il
termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo
l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente
applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge
non disponga altrimenti.
2.3. L'assicurato ha diritto
all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato
dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.
e LADI).
Secondo l'art. 13 cpv. 1
LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine
quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione
soggetta a contribuzione.
L'art. 2 cpv. 1 lett. a
LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la
disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato
obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività
dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per
la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo di adempiere al
periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale
dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione
soggetta a contribuzione e di aver percepito durante almeno dodici mesi un
salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 122 V 249,
consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini dell’applicazione
di tale articolo non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella
procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di
compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88,
consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987,
Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174).
Il
TFA ha stabilito che i giorni durante i quali il lavoratore non ha
effettivamente più lavorato, ma per i quali il datore di lavoro deve ancora
versare il salario sino alla scadenza del termine di disdetta per rescissione
ingiustificata del contratto di lavoro, sono ritenuti periodo di contribuzione
secondo l’art. 13 LADI (cfr. DTF 119 V 494; Nussbaumer, op. cit., cifra
marginale 172, pag. 68).
In
una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte, precisando la propria
giurisprudenza, ha stabilito che, dal profilo del periodo di contribuzione, la
sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio,
l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di
contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le
sentenze che ne sono seguite) non deve dunque essere intesa nel senso che, in
aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova
che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante
per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
Al
riguardo cfr. anche DTF 133 V 516 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008.
2.4. Sono pure considerati, tra
l'altro, periodo di contribuzione il servizio militare, civile e di protezione
civile (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. b LADI) e i periodi in cui l’assicurato
vincolato da contratto non ha lavorato per malattia o infortunio (cfr. art. 13
cpv. 2 lett. c LADI).
A
riguardo Rubin, in “Assurance-chômage”, Schulthess 2014, rileva che:
" (…)
III Alinéa 2
25 Introduction.- la loi assimile à une période
de cotisation certaines périodes où aucune cotisation n’est versée, et d’autres
où aucun travail n’est fourni.
(…).
28 Lettre c) – Cette disposition s’applique pour les
cas de maladie et d’accident dans le cadre d’un rapport de travail, lorsque le
droit au salaire a pris fin ou lorsque la perte de gain est prise en charge et
compensée par le biais d’indemnités journalières versées par une assurance
(prestation alors non soumises à cotisations AVS [art. 6 al. 2 let. b RAVS]).
29 Est donc déterminant le point de savoir si
l’incapacité de travail a eu lieu durant le rapport de travail ou hors de
celui-ci, en particulier après une résiliation valable. On sait qu’auprès le
temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail dans
différents cas de figure, en particulier pendant une incapacité de travail
totale et partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à
faute du travailleur, et ce pour un certain nombre de jours (art. 336c al. 1
let. b CO).
30 Lorsque les cas de maladie et d’accident
interviennent hors d’un rapport de travail, c’est l’art. 14 al. 1 let. b LSACI
qui, à certaines conditions, peut trouver application. (…)”
L’art.
324a CO prevede che:
"
1 Se il lavoratore è impedito senza sua colpa di
lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio,
adempimento d’un obbligo legale o d’una funzione pubblica, il datore di lavoro
deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa una adeguata indennità
per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o
sia stato stipulato per più di tre mesi.
2 Se
un tempo più lungo non è stato convenuto o stabilito per contratto normale o
contratto collettivo, il datore di lavoro deve pagare, nel primo anno di
servizio, il salario per almeno tre settimane e, poi, per un tempo
adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le
circostanze particolari.
3 Il
datore di lavoro deve concedere le stesse prestazioni alla lavoratrice in caso
di gravidanza.
4 Alle
disposizioni precedenti può essere derogato mediante accordo scritto, contratto
normale o contratto collettivo, che sancisca un ordinamento almeno equivalente
per il lavoratore."
Il
termine quadro per la riscossione dei contributi inizia a decorrere due anni
prima del giorno in cui sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla
prestazione (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).
2.5. L'art. 14 LADI, che regola
l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede al cpv. 1
che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone
che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre 12 mesi
complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei
seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi:
a. formazione scolastica,
riqualificazione o perfezionamento, a condizione che durante almeno dieci anni
siano state domiciliate in Svizzera;
b. malattia (art. 3 LPGA),
infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante
questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;
c. soggiorno in un istituto
svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o d’educazione al lavoro o in un
istituto svizzero analogo.
Sono parimenti esonerate
dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, a cagione di
separazione o di divorzio, di invalidità o di morte del coniuge oppure per
motivi analoghi o a causa di soppressione di una rendita di invalidità, sono
costrette ad assumere o ad estendere un’attività dipendente. Questa norma è
inapplicabile se l’evento corrispondente risale a più di un anno (cfr. art. 14
cpv. 2 LADI).
2.6. Secondo l’art. 23 cpv. 2
LADI, per gli assicurati che riscuotono un’indennità di disoccupazione dopo il
compimento del tirocinio e per le persone esonerate dall’adempimento del
periodo di contribuzione, il Consiglio federale stabilisce importi forfetari
quale guadagno assicurato. Esso tiene conto in particolare dell’età, del
livello di formazione nonché delle circostanze che hanno indotto l’esenzione
dall’adempimento del periodo di contribuzione (art. 14).
Sulla base di questa
delega il Consiglio federale ha poi adottato l’art. 41 OADI che, in merito alle
“Quote globali per il guadagno assicurato”, stabilisce:
"
1Per il guadagno
assicurato delle persone che sono esonerate
dall'adempimento del periodo di contribuzione o che riscuotono
un'indennità di disoccupazione dopo il compimento del tirocinio o
del
periodo educativo di figli d'età inferiore a 16 anni, valgono le
seguenti
quote globali:
a. 153 franchi per giorno per le
persone che hanno svolto studi completi in un'università, in una scuola
tecnica superiore (STS), in una scuola magistrale, in una scuola superiore per
Fatti
i quadri dell'economia e dell'amministrazione (SSQEA) o
che hanno acquisito una formazione equivalente;
b. 127 franchi per giorno per le
persone che hanno svolto un tirocinio completo o che hanno acquisito
una formazione equivalente in una scuola professionale o in un istituto
analogo;
c. 102 franchi per giorno per tutte
le altre persone di 20 anni o più e 40 franchi per giorno per quelle
di età inferiore a 20 anni.
2Le
quote globali sono ridotte del 50 per cento per gli assicurati che:
a. sono esonerati dall'adempimento
del periodo di contribuzione in virtù dell'articolo 14 capoverso 1
lettera a LADI eventualmente in combinazione con uno dei motivi di cui
all'articolo 14 capoverso 1 lettere b o c LADI oppure riscuotono
l'indennità di disoccupazione al termine
di un tirocinio;
b. sono d'età inferiore a 25 anni e
c. non hanno obblighi di
mantenimento nei confronti di figli ai sensi dell'articolo 33.
3I
capoversi 1 e 2 non sono applicabili alle persone il cui salario di
apprendista supera la quota globale
corrispondente.
4Mutando
le circostanze per la determinazione delle quote globali
durante la riscossione
dell'indennità giornaliera, è applicabile la
nuova quota globale a partire dal
periodo di controllo corrispondente.
5Consultata
la commissione di vigilanza, il Dipartimento federale
dell'economia pubblica può, con effetto
dall'inizio dell'anno civile,
adeguare le quote globali
all'evoluzione salariale."
2.7. L’art. 27 LADI regola il
numero massimo di indennità giornaliere e prevede quanto segue:
" 1Entro il termine quadro per la riscossione
(art. 9 cpv. 2), il numero massimo di indennità giornaliere è determinato in
base all'età dell'assicurato e al periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3).
2L'assicurato ha
diritto a:
a. 260
indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione
di 12 mesi in totale;
b. 400
indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione
di 18 mesi in totale;
c. 520
indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione
minimo di 22 mesi e:
1. ha compiuto 55 anni, o
Considerandi
2.
riscuote
una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40
per cento.
3Il Consiglio
federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità
giornaliere e prolungare di due anni al massimo il termine quadro per la
riscossione per gli assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro
anni precedenti il raggiungimento dell'età che dà diritto alla rendita AVS e il
cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi
inerenti al mercato del lavoro.
4Le persone
esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione hanno diritto a 90
indennità giornaliere al massimo.
5.
...5
5bisLe persone
minori di 25 anni che non hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di
figli hanno diritto a 200 indennità giornaliere al massimo.”
2.8
Nella Prassi LADI ID, valida
dal 1° gennaio 2018, la SECO ha stabilito che:
" (…)
PERIODO
DI CONTRIBUZIONE
art. 13 LADI
Periodo minimo di contribuzione di 12 mesi
art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 13 cpv. 1 LADI
B143
Ha adempiuto il periodo di
contribuzione colui che, entro il pertinente termine quadro, ha svolto durante
almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione. Secondo l’art. 2 cpv. 1
lett. a LADI, sono tenute a pagare i contributi all’AD le persone che sono
assicurate obbligatoriamente e sono tenute a pagare contributi per il reddito
di un’attività di-pendente giusta la LAVS (A2).
ð Esempi
- Una borsa di studio non
può essere assimilata al reddito di un’attività dipendente. Secondo l’art. 2
cpv. 1 lett. a LADI, devono pagare i contributi soltanto le persone che
percepiscono un reddito da un’attività dipendente e che sono a tale titolo soggette
all’obbligo di versare contributi all’AVS. Il beneficiario di una borsa di
studio non deve quindi pagare i contributi all’AD in quanto non esercita alcuna
attività soggetta a contribuzione.
- Il fatto per una persona
che vive in concubinato di occuparsi della casa nell’ambito dell’obbligo di
mantenimento nei confronti della propria figlia non può essere equiparato
all’esercizio di un’attività lucrativa dipendente e considerato un’attività
soggetta a contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI. Non costituisce
inoltre nemmeno un motivo di esenzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 LADI.
ð Giurisprudenza
DTFA
C 329/00 del 20.2.2001 (Le cure che una persona presta alla propria madre
dietro pagamento – sul quale vengono riscossi i contributi AVS - rappresentano
un’occupazione soggetta a contribuzione)
DTFA
C 158/03 del 30.4.2004 (Le casse di disoccupazione sono libere di esaminare se
l’assicurato possiede la qualità di lavoratore dipendente solo se, dopo essersi
adeguatamente informate presso le casse di compensazione AVS e i datori di
lavoro, non riescono a stabilire se lo statuto di contribuente AVS è stato
formalmente riconosciuto in modo definitivo)
DTFA
C 313/05 del 22.3.2006 (Ogni mese deve essere conteggiato come mese civile
intero durante il quale l’assicurato ha esercitato un’occupazione soggetta a
contribuzione nell’ambito di un rapporto di lavoro. Non sono presi in
considerazione i mesi civili di un rapporto di lavoro durante i quali
l’assicurato non ha lavorato nemmeno un giorno)
DTF
133.
V 515 (Non esercita un’occupazione soggetta a contribuzione la persona che
percepisce un salario in virtù di un contratto di lavoro temporaneo concluso
con il Cantone essenzialmente allo scopo di permettergli l’apertura di un
[nuovo] termine quadro, senza che la retribuzione pattuita sia legata
all’esercizio effettivo di un‘attività per il datore di lavoro)
Periodi equiparati a un periodo di contribuzione
art. 13 cpv. 2 LADI
Giovani lavoratori
B162
I periodi in cui l’assicurato
esercita un’attività dipendente prima di avere raggiunto l’età a partire dalla
quale deve pagare i contributi AVS sono considerati periodi di contribuzione.
Questa disposizione riguarda i giovani che esercitano un’attività dipendente
durante il lasso di tempo che va dalla fine dell’obbligo scolastico al 31.12.
dell’anno in cui compiono 17 anni.
Servizio militare, servizio civile o di protezione
civile e maternità
B163
I periodi durante i quali
l’assicurato presta in Svizzera un servizio militare, un servizio civile o un
servizio di protezione civile oppure i periodi di congedo maternità coperti
dall’IPG sono computati come periodi di contribuzione, indipendentemente dal
fatto che l’IPG sia o meno soggetta ai contributi AD.
Malattia o infortunio
B164
I periodi durante i quali
l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro ma, per malattia o
infortunio, non percepisce alcun salario e non paga contributi sono parimenti
considerati periodi di contribuzione.
Interruzioni di lavoro per maternità
B165
Le interruzioni di lavoro non
retribuite durante un rapporto di lavoro in seguito a maternità sono parimenti
computate purché prescritte nelle disposizioni sulla protezione dei la-voratori
o convenute nei contratti collettivi di lavoro.(…)
ESENZIONE DALL’ADEMPIMENTO DEL PERIODO DI
CONTRIBUZIONE
Motivi di
esenzione
art. 14 cpv. 1-3
LADI; art. 13 OADI
Motivi di esenzione
secondo il capoverso 1
B182 Sono esonerate dall’adempimento del periodo di
contribuzione le persone che, entro il termine quadro per il periodo di
contribuzione, per oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da
un rapporto di lavoro – e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi
obblighi - per uno dei seguenti motivi:
a. formazione scolastica, riqualificazione o
perfezionamento, a condizione che per almeno 10 anni siano state domiciliate in
Svizzera;
b. malattia, infortunio o maternità, a condizione che
durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;
c. soggiorno in un istituto svizzero per
l’esecuzione delle pene d’arresto o d’educazione al lavoro oppure in un
istituto svizzero analogo.
Questi motivi di
esenzione possono essere cumulati.
La nozione di «domicilio» non va intesa ai
sensi del CC ma corrisponde alla dimora abituale secondo l’accezione dell’art.
12.
LADI (B136 segg.)
B183 Gli elementi comuni a tali motivi di esenzione sono
l’esistenza di un rapporto di causalità e l’impedimento di esercitare
un’attività lucrativa dipendente per più di 12 mesi. Se l’assicurato si trova
nell'impossibilità di versare i contributi per un periodo inferiore a 12 mesi,
egli ha ancora abbastanza tempo nel corso del termine quadro per il periodo di
contribuzione per svolgere un’occupazione soggetta a contribuzione e adempiere
il periodo minimo di contribuzione.
B184 La cassa deve approvare l’esenzione dall’adempimento
del periodo di contribuzione soltanto se l’assicurato, per uno dei motivi
menzionati, si trovava nell’impossibilità di esercitare un’attività, anche a
tempo parziale, o se non si poteva ragionevolmente esige-re che ne esercitasse
una. Per verificare se esiste un rapporto di causalità tra la mancanza di un
periodo di contribuzione e l’impedimento di esercitare un’occupazione soggetta
a contribuzione occorre che la cassa esamini, caso per caso, se l’assicurato
era effettivamente impossibilitato a lavorare e in quale misura. Un assicurato
la cui capacità lavorativa era ridotta, ad esempio, al 50 % a causa di una
malattia non può essere esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione
poiché non esiste un rapporto di causalità: infatti egli avrebbe potuto mettere
a profitto la sua capacità lavorativa rimanente per acquisire un periodo di
contribuzione sufficiente (DTF 121 V 336).
Per contro, se l’assicurato ha svolto un’attività a
tempo parziale nella misura della sua capacità lavorativa rimanente durante il
periodo di impedimento al lavoro, il rapporto di causalità deve essere
riconosciuto. In tal caso il tasso di occupazione e il tasso di inattività
dovuta all’impedimento devono corrispondere a un impiego a tempo pieno (C17
segg.).
Þ Giurisprudenza
DTFA C 238/05 dell’8.8.2006 (Un impiego a
tempo parziale sottostà proporzionalmente alle stesse condizioni in materia di
periodo di contribuzione applicabili a un impiego a tempo pieno. Pertanto, il
rapporto di causalità necessario per l’esenzione dall’adempimento del periodo
di contribuzione sussiste unicamente se l’assicurato, per uno dei motivi di cui
all’art. 14 cpv. 1 lett. a-c LADI, si trovava nell’impossibilità di esercitare
anche un’attività a tempo parziale o non si poteva ragionevolmente esigere che
ne esercitasse una).
B185 I motivi di esenzione devono poter essere verificati e
dimostrati. Nell’ambito dell’obbligo di appurare i fatti, la cassa è tenuta a
esigere i mezzi di prova determinanti.
B186 In tutti i casi, l’elemento decisivo è rappresentato
dall’impedimento di esercitare un’attività salariata. Per gli assicurati che
svolgevano un’attività lucrativa indipendente prima di essere disoccupati non
vi è alcun rapporto di causalità. Analogamente, per i periodi durante i quali
l'assicurato percepiva prestazioni di disoccupazione non può essere fatto
valere, per mancanza di un rapporto di causalità, un motivo di esenzione.
Þ Esempi
- Un assicurato che esercitava un’attività lucrativa
indipendente prima di soggiornare in un istituto svizzero per l’esecuzione
delle pene d’arresto non può far valere il motivo di esenzione di cui all’art.
14.
cpv. 1 lett. c LADI.
- Un assicurato che segue una formazione o
una formazione continua nell'ambito di un provvedimento inerente al mercato del
lavoro e percepisce indennità giornaliere non può beneficiare di un motivo di
esenzione in seguito alla formazione svolta.
(…).
Malattia,
infortunio o maternità
B188 La malattia, l’infortunio e la maternità
sono considerati motivi di esenzione soltanto se hanno impedito all’assicurato
di essere vincolato da un rapporto di lavoro durante tale lasso di tempo e, di
conseguenza, di adempiere il periodo di contribuzione. La nozione di maternità
comprende il periodo della gravidanza e le 16 settimane successive al parto. Vi
è motivo di esenzione soltanto se gli impedimenti al lavoro sono attestati da
un medico.
Sono esonerate
dall'adempimento del periodo di contribuzione unicamente le persone che,
durante il periodo di impedimento, erano domiciliate in Svizzera. In questo
caso è irrilevante se, durante tale periodo, la persona in questione dimorava
stabilmente in Svizzera o si era recata temporaneamente all'estero per farsi
curare. Determinante è il fatto che abbia mantenuto il domicilio in Svizzera.
Þ Esempio
Una gravidanza che si svolge
normalmente non impedisce in genere a un’assicurata di esercitare un’attività
lucrativa soggetta a contribuzione, anche se può rendere nettamente più
difficile la ricerca di un’occupazione adeguata. Esiste un rapporto di
causalità tra questa fattispecie e la mancanza totale o parziale del periodo di
contribuzione unicamente se l’assicurata ha presentato un certificato medico di
incapacità lavorativa.”
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012
consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF
137.
V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1
pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice
deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali
in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997.
ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.
514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117
V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en
droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.9
Nella presente
fattispecie, dagli atti, vi evince che il ricorrente, di professione
architetto, ha lavorato per la __________, per il periodo che va dal 30 maggio
2012.
al 31 gennaio 2016 (cfr. CV pag. 186).
Dalla
lettera di disdetta del 6 ottobre 2015, risulta che il suo ex datore di lavoro,
a seguito di un colloquio verbale avuto con l’assicurato, lo ha licenziato per
il 31 gennaio 2016 (cfr. lettera “Kündigung des Anstellungsverhältnisses
a pag. 172).
Come si evince dalle
“informazioni concernenti la rescissione del rapporto di lavoro da parte del
datore di lavoro”, l’assicurato è stato totalmente inabile al lavoro a causa di
un burnout, a partire dal 30 giugno 2015 fino al 24 luglio 2017 (cfr. doc. a
pag. 170), data nella quale, e come emerge anche dal certificato medico del Dr.
__________ del 25 luglio 2017 (cfr. doc. a pag. 119), è tornato abile al lavoro
nella misura del 20% (doc. Antrag auf Arbeitslosentschädigung del 24 luglio
2017.
a pag. 73)
Il 25 luglio
2017.
l’assicurato si è quindi iscritto in disoccupazione con effetto a
partire dalla medesima data, cercando un’occupazione al 20% (cfr. pag. 184).
Dal
ricorso inoltrato dalla sua patrocinatrice, si evince che il 3 dicembre 2015
l’assicurato ha presentato una domanda AI in merito alla quale l’Ufficio di invalidità
deve ancora determinarsi (cfr. doc. I).
2.10
Alla luce
di quanto qui sopra esposto, questa Corte ritiene innanzitutto che, a giusta ragione,
la Cassa ha riconosciuto all’assicurato il diritto alle indennità di
disoccupazione sulla base dell’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI (esonero
dell'obbligo di adempimento del periodo di contribuzione a causa di malattia).
L’amministrazione infatti
ha correttamente considerato che il ricorrente, nel termine quadro per il
periodo di contribuzione, che va dal 25 luglio 2015 al 24 luglio 2017 (cfr.
art. 9 LADI), non ha svolto durante più di 12 mesi un’occupazione soggetta a
contribuzione, dato che egli ha ricevuto dal suo ultimo datore di lavoro il
salario solo fino al 31 gennaio 2016 (e quindi ha lavorato, durante il periodo
quadro, per 6 mesi e 7 giorni; consid. 2.8.).
A norma dell’art. 14 cpv. 1
let. b LADI sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le
persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre 12
mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro a
causa di malattia.
Poiché l’assicurato è
stato inabile al 100% a causa di malattia per più di 12 mesi nel periodo quadro
(e più precisamente nel lasso di tempo che va dal 1° febbraio 2016 al 25 luglio
2017), egli può fare valere un periodo di esonero ai sensi dell’art. 14 cpv. 1
lett. b LADI.
Diverso sarebbe stata la
situazione se durante tutto il periodo di malattia l’assicurato avesse
continuato ad essere legato dal rapporto di lavoro, visto che, in tal caso, sarebbe
stato considerato a tutti gli effetti un periodo contributivo ai sensi dell’art.
13.
cap. 2 let. c LADI (cfr. consid. 2.4.).
Il TCA si è del resto determinato
in questo senso in una precedenza sentenza 38.2002.276 del 22 luglio 2003,
cresciuta incontestata in giudicato, nella quale aveva confermato la
correttezza della decisione con la quale una Cassa di disoccupazione aveva
calcolato il guadagno assicurato di un assicurato secondo le quote globali. L’amministrazione
aveva infatti ritenuto che nel termine quadro per il periodo di contribuzione
l’assicurato non aveva adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell’art.
13.
LADI, ma che egli andava esonerato da tale obbligo ai sensi dell’art. 14
cpv. 1 LADI.
Allo stesso modo, in una
sentenza 38.2005.54 del 25 ottobre 2005, cresciuta incontestata in giudicato,
il TCA ha confermato la correttezza della decisione con la quale una Cassa di
disoccupazione aveva calcolato il guadagno assicurato di un assicurato facendo
riferimento alle quote globali di cui all’art. 41 cpv. 1 lett. b OADI,
ritenendo che lo stesso potesse essere esonerato dal periodo di contribuzione.
Questo Tribunale ha infatti rilevato che, nel termine quadro per il periodo di
contribuzione, da un lato, l’assicurato non aveva svolto durante almeno dodici
mesi un’attività soggetta a contribuzione, sottolineando tuttavia, d’altro
canto, che l’interessato non era stato vincolato da un rapporto lavorativo per
oltre dodici mesi complessivamente a causa di un infortunio che lo aveva reso
totalmente inabile al lavoro, per cui andava applicato l’art. 14 LADI.
Il presente caso è invece diverso
da quello trattato in un’altra sentenza 38.2004.73 del 22 aprile 2005,
cresciuta incontestata in giudicato, nella quale il TCA ha per contro annullato
la decisione con la quale l’amministrazione aveva ritenuto che un’assicurata
non avesse adempiuto il periodo minimo di contribuzione di dodici mesi. In quel
caso, infatti, tra le altre cose, questa Corte ha ritenuto che occorresse
computare quale periodo di contribuzione il periodo in cui l’assicurata aveva
ricevuto delle indennità da parte dell’assicuratore infortuni, dato che, a
norma dell’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI, è computato quale periodo di
contribuzione il periodo in cui un assicurato è vincolato da un contratto di
lavoro, ma per infortunio non riceve salario e non paga quindi i contributi.
In
conclusione, nel caso di specie, l’assicurato, nel termine quadro per il
periodo di contribuzione pertinente (25 luglio 2015 – 25 luglio 2017), non ha
raggiunto dunque complessivamente il periodo di contribuzione di almeno dodici
mesi (cfr. art. 13 LADI) ma beneficia, a causa della malattia che lo ha reso
completamente inabile al lavoro dal 30 giugno 2015 fino al 24 luglio 2017, di
un motivo di esonero ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 let. b LADI.
2.11
La Cassa ha riconosciuto all’assicurato
90.
indennità giornaliere.
La
patrocinatrice dell’assicurato in sede ricorsuale ha invece sostenuto che “(…)
la CD nella decisione impugnata ha correttamente riportato il contenuto delle
norme applicabili per determinare il diritto alle indennità di disoccupazione
del ricorrente, senza però tenere conto delle norme di legge, delle direttive
SECO e della giurisprudenza riguardo all’idoneità al collocamento delle persone
con handicap, in particolare al loro diritto di ricevere una piena indennità
giornaliera di disoccupazione fino alla decisione dell’Ufficio di invalidità,
se è disposta ad accettare un impiego nella misura della sua capacità
lavorativa medicalmente attestata (cfr. art. 15 cpv. 2, 3 LADI, art. 15 cpv. 3
OADI e art. 70 cpv. 2 lett. b LPGA) (…) ”(cfr. doc. I, pag. 3 i.i.).
Secondo la patrocinatrice,
il diritto di ricevere le indennità di disoccupazione
fino alla decisione dell’Ufficio di invalidità dovrebbe quindi essere
riconosciuto all’assicurato, anche per il fatto che i presupposti per chiedere
ed ottenere una prestazione anticipata ex art. 70 cpv. 2 let. b LPGA sono in
caso concreto adempiuti (cfr. doc. I, pag. 4 i.f.).
Il
TCA, anche su questo aspetto, ritiene corretto l’operato della Cassa. Infatti
l’art. 27 cpv. 4 LADI (cfr. consid. 2.7) prevede che le persone esonerate
dall’adempimento del periodo di contribuzione hanno diritto a 90 indennità
giornaliere al massimo.
Giusta l’art. 70 cpv. 1 e
2.
lett. b LPGA, secondo il quale l’avente diritto può chiedere di riscuotere
una prestazione anticipata se un evento assicurato fonda il diritto a
prestazioni delle assicurazioni sociali ma sussiste un dubbio quanto al
debitore delle suddette prestazioni (cpv. 1).
In effetti, giusta il suo
cpv. 2 lett. b la cassa disoccupazione è tenuta sono a versare prestazioni
anticipate per le prestazioni la cui assunzione da parte dell’assicurazione per
l’invalidità è contestata (cpv. 2 lett. b).
La
questione di idoneità al collocamento per le persone con impediti fisici e
psichici richiamata dalla patrocinatrice è inoltre regolata in particolare al
cpv. 2 dell’ art. 15 LADI secondo il quale “gli
impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in
condizioni equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro
infermità, potrebbe essere loro assegnata un’occupazione adeguata. Il Consiglio
federale disciplina il coordinamento con l’assicurazione per l’invalidità.”
La Cassa, come precisato da lei
stessa, è proprio in applicazione dell’art. 70 cpv. 1 e 2 lett. b LPGA sopra
citato che ha attribuito all’assicurato le 90 indennità giornaliere, quale
numero massimo previsto dall’art. 27 cpv. 4 LPGA (cfr. doc. 6, IV).
2.12
Pure correttamente
l’amministrazione ha fissato il guadagno assicurato del ricorrente applicando
le quote globali previste per le persone che beneficiano di uno dei motivi di
esonero ai sensi dell’art. 14 LADI (cfr. doc. 6 e art. 23 cpv. 2 LADI e 41 OADI;
consid. 2.6.).
Nel proprio ricorso la
patrocinatrice dell’assicurato ha contestato questo aspetto sostenendo che “(…)
secondo costante giurisprudenza, quale guadagno assicurato per la fissazione
delle indennità giornaliere, è determinare il salario ricevuto prima
dell’inizio della disoccupazione (direttiva SECO B256c), che andrà adeguato in
base all’art. 40b OADI, soltanto dopo l’evasione della pratica AI (…)” (cfr.
doc. I).
Il salario percepito
dall’assicurato prima della disoccupazione, ammonta, come si evince dai certificati
di salario allegati, a Fr. 6'523.-- (cfr. doc. B e C allegato al doc. 9).
In realtà, al caso
concreto non si applica il cpv. 1 dell’art. 23 LADI, bensì il cpv. 2 (cfr.
consid. 2.6).
Inoltre, ai sensi dell’art. 41 cpv. 1 let. a OADI per
il guadagno assicurato delle persone che hanno svolto studi completi in
un'università e che sono esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione
la quota globale è pari Fr. 153.-- al giorno (cfr. consid. 2.4.).
Dagli atti, emerge che il ricorrente è architetto e
che ha frequentato l’università in __________ (cfr. CV a pag. 186).
In conclusione, è quindi a giusta ragione che la Cassa
ha assegnato all’assicurato 90 indennità giornaliere sulla base di un guadagno
assicurato indennizzato al 100% di Fr. 3'320.-- (importo forfettario massimo
previsto), con un’aliquota giornaliera di Fr. 153.--.
2.13
La
patrocinatrice dell’assicurato ha inoltre invocato una violazione dell’art. 27
LPGA, sostenendo in particolare che “(…) secondo tale norma, sia l’AI che gli
uffici AD avrebbero dovuto informare il ricorrente della sua idoneità al
collocamento fino alla decisione AI e quindi del suo diritto a un’indennità di
disoccupazione completa (cfr. direttive SECO, B254, Sentenza TF 8C_651/2009 del
24.3
, consid. 6.3. (…). Fatto sta che nella fattispecie il ricorrente ha
dovuto rivolgersi a terze persone per ricevere le informazioni circa il suo
diritto di ricevere delle prestazioni anticipate (…).Ciò gli ha creato dello
stress supplementare che ha peggiorato il suo già precario stato di salute (…)”
(cfr. doc. I)
L’art. 27 della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la
“Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,
nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone
interessate sui loro diritti e obblighi.
2.
Ognuno ha diritto, di regola
gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono
competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati
devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze
che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la
riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3.
Se un assicuratore constata che un
assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni
sociali, li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005
nella causa Regionale Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04,
consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA
del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005
nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und
Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306);
E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,
Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé
par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27
LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -
Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.
95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Il capoverso 1 dell’art.
27.
LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti
di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su
richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene
fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive,
inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF
131.
V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per quanto concerne il
diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che
ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca,
gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007
pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza
dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da
non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente
alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico
(cfr. FF 1999 IV 3953).
In una sentenza
9C_847/2017 del 31 maggio 2018 con riferimento all’art. 27 cpv. 2 LPGA ha
chiaramente specificato che:
" (…)
5.2
Dass die
Verwaltung verpflichtet gewesen wäre, von sich aus Beschwerdeführerin über die
möglichen Folgen der von der Pensionskasse eingereichten Beschwerde in Kenntnis
zu setzen, wie die Versicherte unter Hinweis auf art. 27 abs. 2 ATSG geltend
macht, trifft nicht zu. Gemäss Art. 27 Abs. 2 ATSG besteht ein individuelles
Recht auf Beratung durch den zuständigen Versicherungsträger. Jede versicherten
Person kann vom Versicherungsträger im konkreten Einzelfall eine unentgeltliche
Beratung über ihre Rechte und Pflichten verlangen (BGE 131 V 472 E. 4.1 S.
476). Sinn und Zweck der Beratungsplicht ist es, die betreffende Person in die
Lage zu versetzen, sich so zu verhalten, dass eine gesetzgeberischen Zielen des
jeweiligen Erlasses entsprechenden Rechtsfolge eintritt (vgl. SZS 2012 S. 445,
9C_787/2011 E. 5), sodass entgegen den Vorbringen in der Beschwerde nicht von
einer pflichtwidrig unterlassenen Beratung die Rede sein kann. Nach der
Einreichung der Beschwerde durch die Pensionskasse konnte die Beschwerdeführerin
nicht auf die Rechtsbeständigkeit der noch nicht rechtskräftig festgestellten
Anspruchsgrundlagen im gutem Glauben vertrauen seit Entgegennahme der Verfügung
am 28.März 2013 demnach zu Recht verneint. (…)” (cfr. consid. 5.2.)
Nella presente fattispecie l’assicurato, dopo il
suo annuncio in disoccupazione il 25 luglio 2017, ha ottenuto tutte le 90
indennità giornaliere alle quali aveva diritto. Il numero massimo di indennità
per le persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione e previsto
dalla legge e non può evidentemente essere prolungato.
Nella misura in cui la patrocinatrice del
ricorrente volesse fare valere una violazione dall’obbligo di informare subito
dopo il termine del rapporto di lavoro (31 gennaio 2016), nel qual caso il ricorrente
avrebbe adempiuto il periodo di contribuzione e il guadagno assicurato sarebbe
stato di un importo diverso, questo Tribunale si limita a rilevare che dagli
atti non risulta in alcun modo che l’assicurato si sia informato in merito
presso gli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Nessun diritto a ulteriori prestazioni può
dunque essere riconosciuto sulla base dell’art. 27 LPGA.
2.14
Deve
ancora essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I: VII +1/2).
In
realtà la domanda del ricorrente di assistenza giudiziaria deve essere intesa
solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al
TCA in materia di assistenza sociale è per principio
gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).
Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa
d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio
d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art.
2.
della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -
del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13
maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
" L’assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della
procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti
davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
Inoltre giusta l’art. 3
cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e
dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione
al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo
(STF 9C_196/2012 del 20 aprile 2012; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e
riferimenti).
Il TCA, nella presente
fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del
10.
ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26
settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid.
3b).
Tale presupposto difetta
quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di
condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una
causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I
562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236
consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,
pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si
osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II
275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed
i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto
leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere
considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c;
DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel
caso concreto, alla luce della LADI, OADI, della giurisprudenza pubblicata nel
sito www.bger.ch, rispettivamente www.sentenze.ti.ch, la presente vertenza
appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al
momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito
favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, come esposto
ai considerandi precedenti, tenuto conto della documentazione agli atti e delle
sentenze precedenti nelle quali il TCA si è già espresso su questo tema (cfr.
consid. 2.9.),
emerge
chiaramente come il ricorrente, non avendo adempiuto un periodo
contributivo di minimo 12 mesi nel termine quadro di
contribuzione (25 luglio 2015 - 24 luglio 2017) beneficia di un motivo ai sensi
dell’art. 14 cpv. 1 let. b LADI a causa della malattia che lo ha reso
completamente inabile al lavoro dal 30 giugno 2015 fino al 27 luglio 2017.
Trovando l’art. 14 cpv. 1 let. b LADI applicazione, si applicano di conseguenza
anche l’art. 27 cpv. 4 LADI concernente il massimo di indennità disoccupazione
riconoscibili all’assicurato (sulla base anche dell’art. 70 LPGA; cfr. consid.
10.
), e quindi l’art. 41 cpv. 1 lit. a OADI per le quote determinanti per il
calcolo del guadagno assicurato per le persone che beneficiano di uno dei
motivi di esonero ai sensi dell’art. 14 LADI.
Inoltre gli elementi
fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di apprezzamento del
TCA.
Di primo acchito, dunque,
si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito
favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio
2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).
Facendo difetto uno dei
presupposti (cumulativi) da cui dipende il diritto all’assistenza giudiziaria,
la relativa istanza deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti