38.2018.20
Sosp.di 4 gg dal dt a ind.di disoccup. x mancate ricerche nel 12/2017 precedente l'iscrizione in disoccup.Ass.<30 anni, per cui non applicabile art. 16 cpv. 2 lett.b LADI (non adeguata occ.che non tie
5 giugno 2018Italiano32 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2018.20
rs
Lugano
5 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 marzo 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28 febbraio 2018 emanata
da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 28 febbraio 2018 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in
seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 13 febbraio 2018 (cfr.
doc. 18) con cui aveva sospeso RI 1 per quattro giorni dal diritto alle
indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nel mese di
dicembre 2017 precedente l’iscrizione in disoccupazione del 24 gennaio 2018
(cfr. doc. A).
1.2. Contro la decisione su
opposizione del 28 febbraio 2018 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA, facendo valere di non essere stato informato dall’URC in modo
esauriente delle possibilità a sua disposizione per compiere le ricerche di
lavoro.
Egli, al riguardo, ha asserito
che a due membri della sua famiglia, senza attività lavorativa, l’URC avrebbe
indicato, da un lato, che le ricerche d’impiego vanno effettuate nel lasso di
tempo di tre mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione, dall’altro, che
vanno tenuti in considerazione esclusivamente gli sforzi intrapresi tramite
concorsi.
L’insorgente ha, inoltre,
affermato di avere ricercato, a seguito di tali informazioni da parte dei suoi
famigliari, un posto di lavoro tramite concorso per tre mesi, precisando di non
avere trovato, nel mese di dicembre 2017, concorsi nei quali si richiedeva un
profilo analogo al suo (impiegato di commercio/impiegato amministrativo con
Attestato federale di capacità e/o in aggiunta Maturità professionale
commerciale).
Il ricorrente sostiene di
avere saputo soltanto il 30 gennaio 2018, in occasione del primo colloquio con
il suo consulente del personale, che l’amministrazione tiene conto anche delle
candidature spontanee, rispettivamente il 9 marzo 2018, sempre dal collocatore,
che le ricerche in un altro ambito professionale rispetto al settore
commerciale si riferiscono a lavori generici, come ad esempio il cameriere
(cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in risposta, ha
postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
In ordine
Fatti
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
Nel merito
2.2. Oggetto della vertenza è la
questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato dal
diritto all’indennità di disoccupazione per assenza di ricerche di lavoro nel
mese di dicembre 2017.
2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare
personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16
cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione
della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art.
17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta
revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16
cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di
controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali
relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio
1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
"
L'assicurato deve
finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di
domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede
che:
"
L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni
periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il
termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere
prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3
OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente
verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto
che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o
ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato
messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.
Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno,
valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197
consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung
und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra
l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo
egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI,
secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo
possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF
8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C
221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°
gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione
OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V
228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del
28 giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In
una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così
sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo
precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA.
Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché
gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere
tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione
in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF
8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre
2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2.
pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010,
consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del
26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio
1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure
art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015
consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).
2.4. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per
quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non
prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di
riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo
di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide
(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando
tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha
precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche
mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi
amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese
(cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29
settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009
del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
"
(…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si
l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il
faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches
entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif,
la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en
principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février
2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à
une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches
de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et
bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C
176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2;
RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,
pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;
STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (in cui al consid. 5 l’Alta
Corte ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra
il numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo
numero durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016
consid. 3.2.
Sulle modalità con le quali
bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun
modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate
sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di
lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni
periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere
realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992
nella causa E. R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa
che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta
ricerca.
In caso di ricerca personale
il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di
lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il
datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul
formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la
ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella
causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi
dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la
Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello
sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore
di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque
limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio
competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 pag. 95).
In
una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la
durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è determinata
secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5
OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la
durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due
anni.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene
alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art.
30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6
giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per
insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo
successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9
giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione
per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle
sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo,
"Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte
dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il
modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005;
STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C
286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del
6 agosto 2002).
2.6. Nella presente evenienza
dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato, nato il __________
1996, ha conseguito l’Attestato di capacità quale impiegato di commercio,
formazione estesa, il 31 luglio 2016 (cfr. doc. 3) e l’Attestato di maturità
professionale il 27 giugno 2017 (cfr. doc. 4).
Dal mese di settembre 2017
il ricorrente è stato attivo per il progetto “__________” a __________ (a ore,
in genere il sabato) e ha svolto qualche ora di lavoro amministrativo a casa
(cfr. doc. 24; doc. 12 pag. 3).
Il 24 gennaio 2018
l’insorgente si è iscritto in disoccupazione, ricercando un impiego a tempo
pieno quale impiegato di commercio (cfr. doc. 1; 12 pag. 5).
Al momento dell’annuncio
per il collocamento l’assicurato ha presentato all’amministrazione le proprie
ricerche d’impiego compiute nel periodo precedente la disoccupazione. Dalla
documentazione prodotta è risultato, in particolare, che il medesimo non ha
effettuato alcuna ricerca di lavoro nel mese di dicembre 2017 (cfr. doc. 15; 16).
Il
consulente del personale, il 2 febbraio 2018, gli ha perciò trasmesso una
“Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 9
febbraio 2018, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego segnatamente
nel mese di dicembre 2017, allegando l’eventuale documentazione a sostegno
delle proprie dichiarazioni.
Il
collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale
avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un
assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione
adeguata (cfr. doc. 16).
Il 7 febbraio 2018
l’assicurato ha risposto quanto segue:
" (…)
- Per il periodo dicembre 2017:
In questo periodo, vari concorsi per i
quali mi sono candidato erano in scadenza ed ero in attesa di ricevere le
risposte. Di fatti, quest’ultime le ho poi ricevute (purtroppo solo negative).
Oltre a ciò, ero a conoscenza che le
ricerche di lavoro da evadere erano esclusivamente per concorso. Solo
successivamente sono venuto a sapere che erano considerate anche le candidature
spontanee. (…)” (Doc. 17)
Dal profilo procedurale l’URC ha ossequiato il diritto di essere
sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42
LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione,
non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione
formale del 13 febbraio 2018, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per quattro giorni (cfr. doc. 18; consid. 1.1.).
Tale provvedimento è stato
confermato con decisione su opposizione del 28 febbraio 2018 (cfr. doc. A;
consid. 1.1.).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte osserva che dalle carte processuali
emerge effettivamente che il ricorrente, nel mese di dicembre 2017, non ha
svolto alcuna ricerca di lavoro.
Il ricorrente non pretende
del resto il contrario (cfr. doc. 17; I).
Egli, al riguardo, ha
fatto valere che nel mese di dicembre 2017 non ha trovato posti di lavoro messi
a concorso adeguati al suo profilo (cfr. doc. I; 19).
Il TCA rileva che è vero
che l'art. 16 cpv. 2 lett. b LADI enuncia che a un assicurato non può essere
imposta un'occupazione che non tiene convenientemente conto delle sue capacità
o dell'attività precedentemente svolta.
In relazione alle capacità
di un assicurato, va evidenziato che esse non riguardano però le qualità
professionali, nel senso di una protezione della professione, bensì le capacità
e abilità fisiche, mentali e tecniche, oltre che le conoscenze. Se per svolgere
l'occupazione assegnata sono necessarie capacità inferiori a quelle che
possiede l'assicurato, l'impiego è comunque adeguato, mentre è inadeguato se il
livello di abilità richieste è al di sopra di quelle di cui dispone
l'assicurato (cfr. STFA C 65/06 del 27 aprile 2006 consid.3.3.; STFA C 130/03
del 6 febbraio 2004 consid. 2.3.; STFA C 275/03 del 3 febbraio
2004 consid. 4.2.3.; G. Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, ad art. 16, note 15-16, pag. 231-232; Th. Nussbaumer,
"Arbeitslosenversicherung" in SBVR, pag. 95, N°. 239).
Per quanto concerne
l'attività precedentemente svolta, questa disposizione permette di attenuare la
possibilità di assegnare impieghi al di fuori del proprio lavoro. Ciò è
soprattutto significativo per le persone altamente qualificate, le quali devono
praticare sempre la loro attività per mantenere le proprie capacità e abilità
professionali. La presa in considerazione della precedente attività si
realizza, tuttavia, permettendo al lavoratore qualificato di trovare
un'occupazione nel suo ramo di attività mediante il compimento di ricerche di
lavoro per un tempo determinato, secondo Gerhards, di 1-2 mesi (cfr. G.
Gerhards, op. cit., ad art. 16, nota 18 segg., pag. 232-233).
È altrettanto vero, però,
come indicato dall’URC (cfr. doc. A; III), che, in virtù dell’art. 16 cpv. 3bis
LADI, il capoverso 2 lettera b dell’art. 16 LADI non si applica alle persone
minori di 30 anni, come è il caso del ricorrente.
Inoltre è utile rilevare
che il Tribunale federale, nella sentenza 8C_ 278/2013 del 22
ottobre 2013 consid. 2.1.3., pubblicata in DTF 139 V 524 e già citata sopra, se,
da una parte, ha stabilito che gli assicurati professionalmente qualificati,
nel periodo antecedente l’annuncio per il collocamento, hanno il diritto di
limitare le ricerche di impiego dapprima al loro ambito professionale specifico,
dall’altra, ha tuttavia precisato che ciò vale nel caso in cui il settore
professionale in questione offra posti liberi (cfr. DTF 139 V 524
consid. 2.1.3.).
In proposito cfr. pure
STCA 38.2016.22 del 27 settembre 2016 consid. 2.7.
Giova, poi, osservare che un
assicurato deve principalmente intraprendere sforzi mirati, rispondendo ad
annunci pubblicati nella stampa cartacea oppure online che si riferiscono
quindi a posti vacanti concreti (cfr., ad esempio, STCA 38.2014.22 del 20
agosto 2014 consid. 2.8.; STCA 38.2012.59 del 4 febbraio 2013 consid. 2.8.;
STCA 38.2012.36 del 10 dicembre 2012 consid. 2.7. - il TF ha dichiarato
inammissibile il ricorso inoltrato contro tale sentenza dall’assicurata con
giudizio 8C_1017/2012 del 10 dicembre 2012; 38.2008.72 del 18 marzo 2009; STCA
38.2003.18 del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del 12 giugno 2006
consid. 2.12.).
Soprattutto in assenza di
annunci pubblicati, come l’assicurato ha sostenuto per il mese di dicembre 2017
(cfr. doc. I; 19), vanno, tuttavia, svolte anche ricerche di lavoro spontanee.
Le difficoltà del mercato
del lavoro in un determinato ambito professionale, in effetti, non consentono
di attenuare l’obbligo degli assicurati di ricercare un impiego. Al contrario
richiedono sforzi maggiori al fine di reperire una nuova occupazione, ritenuto
che determinante non è la prospettiva di successo delle ricerche di lavoro,
bensì l’intensità con la quale le stesse vengono compiute (cfr. STF C 16/07 del
22 febbraio 2007 consid. 3.1.; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.3;
DTF 124 V 234; STCA 38.2014.67 del 25 febbraio 2015 consid. 2.7.; STCA
38.2016.22 del 27 settembre 2016 consid. 2.7.).
In
simili condizioni occorre concludere che il ricorrente, nel mese di dicembre
2017, avrebbe dovuto svolgere delle ricerche di lavoro anche spontanee, in caso
di assenza di annunci pubblicati, e riguardanti non soltanto il suo specifico
settore professionale.
Non procedendo in tale
modo egli ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr.
consid. 2.3.).
Tale violazione implica,
di principio, la sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione sulla
base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c (cfr. consid. 2.3.).
2.8. Il ricorrente ha fatto valere
di non essere stato informato dall’URC - perlomeno fino al primo colloquio di
consulenza del 30 gennaio 2018 - in modo esauriente in merito alle possibilità
a sua disposizione per compiere le ricerche di lavoro. In particolare non gli
sarebbe stato indicato che gli sforzi da intraprendere al fine di reperire
un’occupazione non devono essere intrapresi unicamente rispondendo a concorsi,
soprattutto in assenza di annunci pubblicati, bensì occorre anche proporsi a
potenziali datori di lavoro spontaneamente (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
Questo
Tribunale deve, perciò, esaminare se l’eventuale non conoscenza di quanto
appena indicato possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non
sanzionare l’insorgente in relazione al mese di dicembre 2017.
L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il
seguente tenore:
L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il
seguente tenore:
"
1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle
singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad
informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
Considerandi
2.
Ognuno ha diritto, di
regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi.
Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli
interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per
le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può
prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3.
Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti
possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa
immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce, in
particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale
e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e
individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene
fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su
questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005
consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9
pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6;
STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG
und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof,
"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und
Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R.
Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les
organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.
524.
seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar",
2.
ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).
In materia di assicurazione
contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli
miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più
limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr.
DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato
generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR
2006.
ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.
DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di
competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse
fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore
della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la
consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).
Questo
Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e
parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di
mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha
stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla
giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto
all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al
fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se
egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto
all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.
A quest’ultimo riguardo va
evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di
consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato
dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per
ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate
prestazioni.
In particolare il
Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14
settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto
inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione
della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato
all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio
regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per
poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati
devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il
diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento
avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza
non permetteva di collocarlo.
Il
TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In
caso affermativo, l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua
omissione - implicante la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare,
quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione.
In
proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8
maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.
Inoltre,
in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che
l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in
disoccupazione.
2.9
In
concreto non è ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e
consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’URC.
Non risulta,
in effetti, che l’assicurato abbia contattato l’amministrazione nel periodo
antecedente la richiesta di prestazioni LADI a partire dal 24 gennaio 2018 per
ottenere delucidazioni circa i diritti e gli obblighi dei disoccupati.
Dalla documentazione agli
atti risulta, comunque, che l’insorgente il 7 gennaio 2018, precedentemente al
primo colloquio con il consulente URC del 30 gennaio 2018 (cfr. doc. I; 24), ha
compiuto quattro ricerche spontanee (cfr. doc. 15).
Non si vede, quindi,
ragione per la quale il medesimo, in assenza di annunci di lavoro pubblicati, non
avrebbe potuto candidarsi spontaneamente anche nel mese di dicembre 2017.
L'Alta Corte ha, in ogni caso, stabilito che il dovere di effettuare
delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare,
la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in
caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione.
Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di
un’occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr.
STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già
citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1°
dicembre 2005 consid. 5.2.1.).
Nella
sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, la nostra Massima
istanza ha deciso che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di
un assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.
In
particolare è stato stabilito che un assicurato nulla può dedurre a suo favore
dalla circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento
dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare,
ma attenda il primo colloquio di consulenza.
Inoltre
nel giudizio 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013, pubblicato in DTF 139 V 524 e già
citato sopra, l’Alta Corte ha ribadito che un assicurato non può discolparsi
dal non avere compiuto ricerche di lavoro o dall’averne effettuate di
insufficienti nel periodo antecedente la disoccupazione asserendo di non avere
saputo di dovere cercare seriamente un’occupazione già a questo momento e di
non essere stato reso attento a tale obbligo.
In proposito cfr. pure STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF
8C_768/2014 del 23 febbraio 2015 consid. 2.2.2.
L’insorgente non può,
conseguentemente, trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite,
da un’eventuale non conoscenza del dovere di effettuare, indipendentemente
dalla pubblicazione di annunci di posti di lavoro vacanti, un determinato
numero di ricerche di lavoro qualitativamente valide nel mese di dicembre 2017 antecedente
l’iscrizione in disoccupazione (cfr. STCA 38.2016.22 del 27 settembre 2016
consid. 2.8. segg..; STCA 38.2014.73 del 26 marzo 2015 consid. 2.11.; STCA
38.2014.22
del 20 agosto 2014 consid. 2.10.).
2.10
Per quanto attiene ai ragguagli
che il ricorrente avrebbe ricevuto da due membri della sua famiglia - che
sarebbero stati informati in proposito da un URC - in relazione al compimento
di ricerche di lavoro esclusivamente tramite concorso (cfr. doc. I), va
osservato che è vero, come visto sopra (cfr. consid. 2.7.), che tale
indicazione non è (del tutto) corretta, in quanto, soprattutto in assenza di
annunci pubblicati, vanno svolte anche ricerche di lavoro spontanee.
È altrettanto vero,
tuttavia, in primo luogo, che non è dato sapere chi specificatamente abbia
informato l’insorgente al riguardo, né da parte di quale URC e quando tali
persone avrebbero ricevuto l’indicazione in questione.
In secondo luogo, che,
come esposto sopra, l’assicurato all’inizio di gennaio 2018, precedentemente al
primo colloquio di consulenza del 30 gennaio 2018, ha comunque effettuato
quattro ricerche spontanee.
Infine giova in ogni caso
rilevare che, anche nel caso in cui il ricorrente avesse realmente ottenuto
tale informazione, il medesimo non potrebbe essere tutelato nella propria buona
fede ai sensi dell’art. 9 Cost.
Infatti il
diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente
al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal
principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una
lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti
1.
l'autorità
deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone
determinate;
2.
l'autorità
ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
3.
l'assicurato
non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione
ricevuta;
4.
l'informazione
errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che
gli è pregiudizievole;
5.
la
legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.
(cfr. STF
9C_628/2017 del 9 maggio 2018; consid. 2.2.; DTF 141 V 530 consid. 6.2.; STF
8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio
2009.
consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C
270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid.
2; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI
1993.
pag. 120-121; Pratique VSI 1993 pag. 21-22; RCC 1991 pag. 220 consid. 3a;
RCC 1983 pag. 195 consid. 3; RCC 1982 pag. 368 consid. 2; RCC 1981 pag. 194
consid. 3; RCC 1979 pag. 155; DLA 1992 pag. 106; DTF 118 V 76 consid. 7; RDAT
I-1992 n° 63).
In concreto il ricorrente
ha affermato che alcuni suoi familiari gli avrebbero detto di cercare lavoro
esclusivamente tramite concorsi (cfr. doc. I).
Ora, i familiari sono figure
terze ben distinte dall’autorità competente per il caso di specie, ossia gli
organi chiamati ad applicare la LADI.
Pertanto in casu non si è
confrontati con un’informazione rilasciata dall’autorità competente in una
situazione concreta, di modo che non può entrare in linea di conto la
protezione di cui all’art. 9 Cost.
2.11
Alla
luce di tutto quanto esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal diritto
all’indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI per non
avere compiuto ricerche di lavoro nel mese di dicembre 2017.
2.12
Per quanto concerne l’entità
della sanzione, l’URC ha inflitto all’assicurato quattro giorni di sospensione
dal diritto alle indennità per disoccupazione (cfr. doc. 18; A; consid. 1.1.).
Normalmente, in base alle
direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in caso di
mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione
ammonta ad un minimo di quattro giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).
A mente del TCA, tutto ben
considerato, le penalità di quattro giorni si rivela, dunque, conforme al
principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).
Questa soluzione si
giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in
discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento
dell’amministrazione (cfr. STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF
8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C
221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui
ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3
dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
La
decisione su opposizione del 28 febbraio 2018 deve, conseguentemente, essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti