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Decisione

38.2018.20

Sosp.di 4 gg dal dt a ind.di disoccup. x mancate ricerche nel 12/2017 precedente l'iscrizione in disoccup.Ass.<30 anni, per cui non applicabile art. 16 cpv. 2 lett.b LADI (non adeguata occ.che non tie

5 giugno 2018Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

Nel merito

2.2. Oggetto della vertenza è la

questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato dal

diritto all’indennità di disoccupazione per assenza di ricerche di lavoro nel

mese di dicembre 2017.

2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare

personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16

cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione

della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art.

17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta

revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16

cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di

controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali

relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio

1992 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"

L'assicurato deve

finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di

domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede

che:

"

L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni

periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo

giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il

termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere

prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3

OADI stabilisce che:

"

Il servizio competente

verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, dunque, previsto

che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o

ridurre lo stato di disoccupazione.

Tale principio non è stato

messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.

Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la

disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

L'obbligo di ridurre il danno,

valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197

consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung

und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra

l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo

egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI,

secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo

possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF

8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C

221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI

è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°

gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione

OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V

228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28 giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In

una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così

sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo

precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA.

Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché

gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere

tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione

in disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF

8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre

2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2.

pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010,

consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del

26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio

1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure

art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015

consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

2.4. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per

quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non

prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di

riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo

di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide

(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur confermando

tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha

precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche

mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi

amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese

(cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29

settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza 8C_589/2009

del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

"

(…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si

l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il

faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches

entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif,

la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en

principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février

2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à

une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches

de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et

bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C

176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2;

RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,

pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;

STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (in cui al consid. 5 l’Alta

Corte ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra

il numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo

numero durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016

consid. 3.2.

Sulle modalità con le quali

bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede nessun

modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate

sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di

lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni

periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere

realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992

nella causa E. R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa

che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta

ricerca.

In caso di ricerca personale

il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di

lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il

datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul

formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la

ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella

causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi

dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la

Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello

sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del datore

di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque

limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio

competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 pag. 95).

In

una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la

durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è determinata

secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5

OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il

prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due

anni.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence".

Per quel che attiene

alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art.

30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6

giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per

insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo

successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9

giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione

per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle

sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo,

"Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte

dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il

modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005;

STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C

286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del

6 agosto 2002).

2.6. Nella presente evenienza

dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato, nato il __________

1996, ha conseguito l’Attestato di capacità quale impiegato di commercio,

formazione estesa, il 31 luglio 2016 (cfr. doc. 3) e l’Attestato di maturità

professionale il 27 giugno 2017 (cfr. doc. 4).

Dal mese di settembre 2017

il ricorrente è stato attivo per il progetto “__________” a __________ (a ore,

in genere il sabato) e ha svolto qualche ora di lavoro amministrativo a casa

(cfr. doc. 24; doc. 12 pag. 3).

Il 24 gennaio 2018

l’insorgente si è iscritto in disoccupazione, ricercando un impiego a tempo

pieno quale impiegato di commercio (cfr. doc. 1; 12 pag. 5).

Al momento dell’annuncio

per il collocamento l’assicurato ha presentato all’amministrazione le proprie

ricerche d’impiego compiute nel periodo precedente la disoccupazione. Dalla

documentazione prodotta è risultato, in particolare, che il medesimo non ha

effettuato alcuna ricerca di lavoro nel mese di dicembre 2017 (cfr. doc. 15; 16).

Il

consulente del personale, il 2 febbraio 2018, gli ha perciò trasmesso una

“Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 9

febbraio 2018, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego segnatamente

nel mese di dicembre 2017, allegando l’eventuale documentazione a sostegno

delle proprie dichiarazioni.

Il

collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione

adeguata (cfr. doc. 16).

Il 7 febbraio 2018

l’assicurato ha risposto quanto segue:

" (…)

- Per il periodo dicembre 2017:

In questo periodo, vari concorsi per i

quali mi sono candidato erano in scadenza ed ero in attesa di ricevere le

risposte. Di fatti, quest’ultime le ho poi ricevute (purtroppo solo negative).

Oltre a ciò, ero a conoscenza che le

ricerche di lavoro da evadere erano esclusivamente per concorso. Solo

successivamente sono venuto a sapere che erano considerate anche le candidature

spontanee. (…)” (Doc. 17)

Dal profilo procedurale l’URC ha ossequiato il diritto di essere

sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42

LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’amministrazione,

non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione

formale del 13 febbraio 2018, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per quattro giorni (cfr. doc. 18; consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato

confermato con decisione su opposizione del 28 febbraio 2018 (cfr. doc. A;

consid. 1.1.).

2.7. Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte osserva che dalle carte processuali

emerge effettivamente che il ricorrente, nel mese di dicembre 2017, non ha

svolto alcuna ricerca di lavoro.

Il ricorrente non pretende

del resto il contrario (cfr. doc. 17; I).

Egli, al riguardo, ha

fatto valere che nel mese di dicembre 2017 non ha trovato posti di lavoro messi

a concorso adeguati al suo profilo (cfr. doc. I; 19).

Il TCA rileva che è vero

che l'art. 16 cpv. 2 lett. b LADI enuncia che a un assicurato non può essere

imposta un'occupazione che non tiene convenientemente conto delle sue capacità

o dell'attività precedentemente svolta.

In relazione alle capacità

di un assicurato, va evidenziato che esse non riguardano però le qualità

professionali, nel senso di una protezione della professione, bensì le capacità

e abilità fisiche, mentali e tecniche, oltre che le conoscenze. Se per svolgere

l'occupazione assegnata sono necessarie capacità inferiori a quelle che

possiede l'assicurato, l'impiego è comunque adeguato, mentre è inadeguato se il

livello di abilità richieste è al di sopra di quelle di cui dispone

l'assicurato (cfr. STFA C 65/06 del 27 aprile 2006 consid.3.3.; STFA C 130/03

del 6 febbraio 2004 consid. 2.3.; STFA C 275/03 del 3 febbraio

2004 consid. 4.2.3.; G. Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, ad art. 16, note 15-16, pag. 231-232; Th. Nussbaumer,

"Arbeitslosenversicherung" in SBVR, pag. 95, N°. 239).

Per quanto concerne

l'attività precedentemente svolta, questa disposizione permette di attenuare la

possibilità di assegnare impieghi al di fuori del proprio lavoro. Ciò è

soprattutto significativo per le persone altamente qualificate, le quali devono

praticare sempre la loro attività per mantenere le proprie capacità e abilità

professionali. La presa in considerazione della precedente attività si

realizza, tuttavia, permettendo al lavoratore qualificato di trovare

un'occupazione nel suo ramo di attività mediante il compimento di ricerche di

lavoro per un tempo determinato, secondo Gerhards, di 1-2 mesi (cfr. G.

Gerhards, op. cit., ad art. 16, nota 18 segg., pag. 232-233).

È altrettanto vero, però,

come indicato dall’URC (cfr. doc. A; III), che, in virtù dell’art. 16 cpv. 3bis

LADI, il capoverso 2 lettera b dell’art. 16 LADI non si applica alle persone

minori di 30 anni, come è il caso del ricorrente.

Inoltre è utile rilevare

che il Tribunale federale, nella sentenza 8C_ 278/2013 del 22

ottobre 2013 consid. 2.1.3., pubblicata in DTF 139 V 524 e già citata sopra, se,

da una parte, ha stabilito che gli assicurati professionalmente qualificati,

nel periodo antecedente l’annuncio per il collocamento, hanno il diritto di

limitare le ricerche di impiego dapprima al loro ambito professionale specifico,

dall’altra, ha tuttavia precisato che ciò vale nel caso in cui il settore

professionale in questione offra posti liberi (cfr. DTF 139 V 524

consid. 2.1.3.).

In proposito cfr. pure

STCA 38.2016.22 del 27 settembre 2016 consid. 2.7.

Giova, poi, osservare che un

assicurato deve principalmente intraprendere sforzi mirati, rispondendo ad

annunci pubblicati nella stampa cartacea oppure online che si riferiscono

quindi a posti vacanti concreti (cfr., ad esempio, STCA 38.2014.22 del 20

agosto 2014 consid. 2.8.; STCA 38.2012.59 del 4 febbraio 2013 consid. 2.8.;

STCA 38.2012.36 del 10 dicembre 2012 consid. 2.7. - il TF ha dichiarato

inammissibile il ricorso inoltrato contro tale sentenza dall’assicurata con

giudizio 8C_1017/2012 del 10 dicembre 2012; 38.2008.72 del 18 marzo 2009; STCA

38.2003.18 del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del 12 giugno 2006

consid. 2.12.).

Soprattutto in assenza di

annunci pubblicati, come l’assicurato ha sostenuto per il mese di dicembre 2017

(cfr. doc. I; 19), vanno, tuttavia, svolte anche ricerche di lavoro spontanee.

Le difficoltà del mercato

del lavoro in un determinato ambito professionale, in effetti, non consentono

di attenuare l’obbligo degli assicurati di ricercare un impiego. Al contrario

richiedono sforzi maggiori al fine di reperire una nuova occupazione, ritenuto

che determinante non è la prospettiva di successo delle ricerche di lavoro,

bensì l’intensità con la quale le stesse vengono compiute (cfr. STF C 16/07 del

22 febbraio 2007 consid. 3.1.; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.3;

DTF 124 V 234; STCA 38.2014.67 del 25 febbraio 2015 consid. 2.7.; STCA

38.2016.22 del 27 settembre 2016 consid. 2.7.).

In

simili condizioni occorre concludere che il ricorrente, nel mese di dicembre

2017, avrebbe dovuto svolgere delle ricerche di lavoro anche spontanee, in caso

di assenza di annunci pubblicati, e riguardanti non soltanto il suo specifico

settore professionale.

Non procedendo in tale

modo egli ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr.

consid. 2.3.).

Tale violazione implica,

di principio, la sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione sulla

base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c (cfr. consid. 2.3.).

2.8. Il ricorrente ha fatto valere

di non essere stato informato dall’URC - perlomeno fino al primo colloquio di

consulenza del 30 gennaio 2018 - in modo esauriente in merito alle possibilità

a sua disposizione per compiere le ricerche di lavoro. In particolare non gli

sarebbe stato indicato che gli sforzi da intraprendere al fine di reperire

un’occupazione non devono essere intrapresi unicamente rispondendo a concorsi,

soprattutto in assenza di annunci pubblicati, bensì occorre anche proporsi a

potenziali datori di lavoro spontaneamente (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

Questo

Tribunale deve, perciò, esaminare se l’eventuale non conoscenza di quanto

appena indicato possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non

sanzionare l’insorgente in relazione al mese di dicembre 2017.

L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il

seguente tenore:

L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il

seguente tenore:

"

1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle

singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad

informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

Considerandi

2.

Ognuno ha diritto, di

regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi.

Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli

interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per

le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può

prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti

possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa

immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce, in

particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale

e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e

individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene

fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su

questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005

consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9

pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6;

STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG

und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof,

"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und

Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R.

Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les

organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.

524.

seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar",

2.

ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).

In materia di assicurazione

contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli

miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più

limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr.

DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato

generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR

2006.

ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di

competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).

Questo

Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e

parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di

mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha

stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla

giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto

all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al

fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se

egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto

all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.

A quest’ultimo riguardo va

evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di

consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato

dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per

ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate

prestazioni.

In particolare il

Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14

settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto

inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione

della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato

all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio

regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per

poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati

devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il

diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento

avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza

non permetteva di collocarlo.

Il

TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In

caso affermativo, l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua

omissione - implicante la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare,

quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione.

In

proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8

maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.

Inoltre,

in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che

l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in

disoccupazione.

2.9

In

concreto non è ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e

consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’URC.

Non risulta,

in effetti, che l’assicurato abbia contattato l’amministrazione nel periodo

antecedente la richiesta di prestazioni LADI a partire dal 24 gennaio 2018 per

ottenere delucidazioni circa i diritti e gli obblighi dei disoccupati.

Dalla documentazione agli

atti risulta, comunque, che l’insorgente il 7 gennaio 2018, precedentemente al

primo colloquio con il consulente URC del 30 gennaio 2018 (cfr. doc. I; 24), ha

compiuto quattro ricerche spontanee (cfr. doc. 15).

Non si vede, quindi,

ragione per la quale il medesimo, in assenza di annunci di lavoro pubblicati, non

avrebbe potuto candidarsi spontaneamente anche nel mese di dicembre 2017.

L'Alta Corte ha, in ogni caso, stabilito che il dovere di effettuare

delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare,

la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in

caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione.

Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di

un’occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr.

STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già

citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1°

dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

Nella

sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, la nostra Massima

istanza ha deciso che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di

un assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

In

particolare è stato stabilito che un assicurato nulla può dedurre a suo favore

dalla circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento

dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare,

ma attenda il primo colloquio di consulenza.

Inoltre

nel giudizio 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013, pubblicato in DTF 139 V 524 e già

citato sopra, l’Alta Corte ha ribadito che un assicurato non può discolparsi

dal non avere compiuto ricerche di lavoro o dall’averne effettuate di

insufficienti nel periodo antecedente la disoccupazione asserendo di non avere

saputo di dovere cercare seriamente un’occupazione già a questo momento e di

non essere stato reso attento a tale obbligo.

In proposito cfr. pure STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF

8C_768/2014 del 23 febbraio 2015 consid. 2.2.2.

L’insorgente non può,

conseguentemente, trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite,

da un’eventuale non conoscenza del dovere di effettuare, indipendentemente

dalla pubblicazione di annunci di posti di lavoro vacanti, un determinato

numero di ricerche di lavoro qualitativamente valide nel mese di dicembre 2017 antecedente

l’iscrizione in disoccupazione (cfr. STCA 38.2016.22 del 27 settembre 2016

consid. 2.8. segg..; STCA 38.2014.73 del 26 marzo 2015 consid. 2.11.; STCA

38.2014.22

del 20 agosto 2014 consid. 2.10.).

2.10

Per quanto attiene ai ragguagli

che il ricorrente avrebbe ricevuto da due membri della sua famiglia - che

sarebbero stati informati in proposito da un URC - in relazione al compimento

di ricerche di lavoro esclusivamente tramite concorso (cfr. doc. I), va

osservato che è vero, come visto sopra (cfr. consid. 2.7.), che tale

indicazione non è (del tutto) corretta, in quanto, soprattutto in assenza di

annunci pubblicati, vanno svolte anche ricerche di lavoro spontanee.

È altrettanto vero,

tuttavia, in primo luogo, che non è dato sapere chi specificatamente abbia

informato l’insorgente al riguardo, né da parte di quale URC e quando tali

persone avrebbero ricevuto l’indicazione in questione.

In secondo luogo, che,

come esposto sopra, l’assicurato all’inizio di gennaio 2018, precedentemente al

primo colloquio di consulenza del 30 gennaio 2018, ha comunque effettuato

quattro ricerche spontanee.

Infine giova in ogni caso

rilevare che, anche nel caso in cui il ricorrente avesse realmente ottenuto

tale informazione, il medesimo non potrebbe essere tutelato nella propria buona

fede ai sensi dell’art. 9 Cost.

Infatti il

diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente

al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal

principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una

lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1.

l'autorità

deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone

determinate;

2.

l'autorità

ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.

l'assicurato

non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione

ricevuta;

4.

l'informazione

errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che

gli è pregiudizievole;

5.

la

legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

(cfr. STF

9C_628/2017 del 9 maggio 2018; consid. 2.2.; DTF 141 V 530 consid. 6.2.; STF

8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio

2009.

consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C

270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid.

2; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI

1993.

pag. 120-121; Pratique VSI 1993 pag. 21-22; RCC 1991 pag. 220 consid. 3a;

RCC 1983 pag. 195 consid. 3; RCC 1982 pag. 368 consid. 2; RCC 1981 pag. 194

consid. 3; RCC 1979 pag. 155; DLA 1992 pag. 106; DTF 118 V 76 consid. 7; RDAT

I-1992 n° 63).

In concreto il ricorrente

ha affermato che alcuni suoi familiari gli avrebbero detto di cercare lavoro

esclusivamente tramite concorsi (cfr. doc. I).

Ora, i familiari sono figure

terze ben distinte dall’autorità competente per il caso di specie, ossia gli

organi chiamati ad applicare la LADI.

Pertanto in casu non si è

confrontati con un’informazione rilasciata dall’autorità competente in una

situazione concreta, di modo che non può entrare in linea di conto la

protezione di cui all’art. 9 Cost.

2.11

Alla

luce di tutto quanto esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal diritto

all’indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI per non

avere compiuto ricerche di lavoro nel mese di dicembre 2017.

2.12

Per quanto concerne l’entità

della sanzione, l’URC ha inflitto all’assicurato quattro giorni di sospensione

dal diritto alle indennità per disoccupazione (cfr. doc. 18; A; consid. 1.1.).

Normalmente, in base alle

direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in caso di

mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione

ammonta ad un minimo di quattro giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).

A mente del TCA, tutto ben

considerato, le penalità di quattro giorni si rivela, dunque, conforme al

principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

Questa soluzione si

giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in

discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento

dell’amministrazione (cfr. STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF

8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C

221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui

ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3

dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

La

decisione su opposizione del 28 febbraio 2018 deve, conseguentemente, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti