38.2018.21
Indennità per insolvenza. La Cassa ha riconosciuto all’assicurato soltanto Fr. 9'233.85 a titolo di indennità per insolvenza per il lavoro prestato e non remunerato presso la società. Decisione confer
9 luglio 2018Italiano23 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2018.21
VF/sc
Lugano
9 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Vera Ferretti, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 marzo 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 marzo 2018 emanata da
Cassa cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 6 novembre 2017 RI 1 ha
presentato alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione (di
seguito: Cassa), rappresentato da RA 1 (cfr. procura a pag. 32 inc. Cassa), una
domanda d’indennità per insolvenza nella quale ha dichiarato che la società __________,
non gli ha versato lo stipendio per il periodo che va da gennaio fino a fine maggio
2017. Il patrocinatore dell’assicurato ha quantificato le pretese salariali in
prima battuta in Fr. 13'383.85 per il periodo che va dal 1° febbraio fino a
fine maggio 2017, per poi correggere, nello stesso documento, l’importo in Fr.
9'233.85 e far partire il periodo dal 1° marzo 2017. Nelle osservazioni egli ha
indicato chiaramente che, mentre il salario per il mese gennaio 2017 è rimasto
scoperto, al ricorrente è stato retribuito quello del mese di febbraio 2017
(cfr. doc. a pag. 22 inc. Cassa).
1.2. Con decisione del 13 febbraio
2018, in considerazione del fatto che il ricorrente ha percepito il salario del
mese di febbraio 2017, e in applicazione dell’art. 52 LADI, la Cassa gli ha riconosciuto
il diritto a prestazioni per un importo complessivo di Fr. 9'233.85 (cfr. doc.
a pag. 11; doc. a pag. 19 e 20 inc. Cassa).
1.3. Il 22 febbraio 2018 il
patrocinatore dell’assicurato, nonostante quanto da lui dichiarato nella
“domanda di insolvenza” del 6 novembre 2017 e sopracitato (cfr. doc. a pag.
22), ha interposto opposizione contro la decisione del 13 febbraio 2018
chiedendo di poter beneficiare delle indennità per insolvenza anche per il
salario del mese di febbraio 2017.
Secondo
il patrocinatore del ricorrente infatti, per espressa volontà della società ora
posta in liquidazione, e come si evince dalla sua dichiarazione del 19 febbraio
2018 (cfr. doc. a pag. 14), è chiaro come l’importo versato al ricorrente in
data 13 marzo 2017, e pari a Fr. 3'385.60, “(…) seppure combaciante con il
relativo foglio paga, intendeva soddisfare parziale retribuzione della
mensilità di gennaio 2017 rimasta scoperta (…)” (cfr. doc. a pag. 9 inc.
Cassa).
1.4. Con decisione su opposizione
del 20 marzo 2018 la Cassa ha respinto l’opposizione e si è riconfermata nella
sua precedente decisione. In particolare l’amministrazione ha sostenuto che:
" (…) Nel
presente caso occorre applicare l’art. 86 cpv. 1 CO. Dagli estratti del conto
corrente postale si evince chiaramente che il datore di lavoro ha dichiarato
quale sia il debito che intende soddisfare. L’importo versato con valuta 13
marzo 2017, con chiara dicitura “stipendio febbraio 2017”, è dunque ad
estinzione del salario dovuto per questo mese al signor RI 1. Solo se tale
dichiarazione non fosse stata indicata il pagamento poteva essere imputato al
debito indicato dal creditore nella sua quietanza (sempre che il debitore non
faccia subito opposizione).
Occorre inoltre precisare come l’importo corrisposto, pari a CHF
3'385.60, corrisponda esattamente al salario netto sul conteggio salariale di
febbraio 2017. Il sig. RI 1, per il mese di gennaio 2017, avrebbe avuto diritto
a CHF 2'530.15. Le osservazioni presentate in sede d’opposizione come pure la
dichiarazione della ditta __________ non trovano riscontro nei fatti oggettivi.
(…)”
(cfr. doc. a pag. 2 inc. Cassa)
1.5. Avverso
la decisione su opposizione del 20 marzo 2018 sopracitata, l’assicurato ha fatto
inoltrare un tempestivo ricorso al TCA, nel quale il suo patrocinatore ha fatto
valere quanto segue:
" (…) Considerato:
che la validità della designazione “stipendio febbraio 2017” risultante dalla
quietanza fatta valere in forza al punto 3) della Dec.14b.2018 è contestata, in
quanto privata (in fatto) e priva (nel diritto) di qualsiasi effetto giuridico
per i motivi che seguono;
In fatto: per espressa volontà dell’amministrazione unico della
società posta in liquidazione, che in via della sua dichiarazione del
19.02.2018 preciserà: “che, per il dipendente RI 1 abbiamo versato frs 3'385.60
il 13.03.2017, anche se la cifra corrispondente allo stipendio netto di
febbraio, il versamento è da intendersi quale acconto dei salari arretrati”:
Nel diritto: il denegato riconoscimento legale della quietanza con
dicitura “stipendio febbraio 2017” contravverrebbe inoltre all’art. 341 CO, se
considerato, che “elle contient une renonciation unilatéral du
travailleur a un créance couverte” del diritto imperativo (précis Droit du travail, WYLER/HEINZER, 7.1.2. Quittance et
transaction, pag. 268): mal si comprendono, quindi, i motivi per i
quali, il ricorrente avrebbe dovuto interporre opposizione contro l’indicazione
ripotata a margine dell’accredito salariale con valuta del giorno 13 marzo
2017.
p.q.m: si chiede piaccia giudicare:
1) La Dec.14b.2018 è annullata
2) Il diritto spettante al ricorrente sia riformato ai sensi del
conteggio presentato al punto 15) della domanda d’indennità per insolvenza dal
datore di lavoro. (…)” (cfr. doc. I)
1.6. Con risposta del 17 aprile
2018 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.7. Il termine assegnato alle
parti dal TCA di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori mezzi di prova è
trascorso infruttuoso (cfr. doc. IV).
2.1. Oggetto della vertenza è la
questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha riconosciuto
all’assicurato soltanto Fr. 9'233.85 a titolo di indennità per insolvenza per
il lavoro prestato e non remunerato presso la società __________ nel periodo che
va dal 1° marzo al 31 maggio 2017 dei Fr. 13'383.85 da lui richiesti per il
periodo indicato tenendo però conto anche del mese di febbraio 2017.
2.2. Secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI
Fatti
i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di
lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che
occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza se:
a. il
loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b. il
fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti
salariali.
Ai sensi dell'art. 58 LADI, in
caso di moratoria concordataria le disposizioni riferite al fallimento sono
applicabili per analogia.
Ciò significa che la
concessione di una moratoria concordataria apre il diritto all'indennità per
insolvenza e che l'assegnazione di dette indennità non è in tal caso
subordinata alla realizzazione rispettivamente all'omologazione di un
concordato (cfr. DTF 123 V 106 e la Circolare UFIAML concernente l'indennità
per insolvenza, pag. 3).
2.3. L'art. 52 LADI regola
l'estensione dell'indennità.
Il cpv. 1 di questa
disposizione stabilisce che l'indennità per insolvenza copre i crediti
salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima
della dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le
prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni
mese, fino a concorrenza dell’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso
2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.
2.4. Secondo l'art. 86 cpv. 1 CO
chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di dichiarare, all'atto
del pagamento, quale sia il debito che intende soddisfare.
Il cpv. 2 del medesimo
articolo stabilisce poi che ove tale dichiarazione non venga fatta, il
pagamento si imputerà al debito indicato dal creditore nella sua quietanza, a
meno che il debitore non faccia immediatamente opposizione.
Precisa al proposito Weber,
Berner Kommentar, Bd VI, ad Art. 86 OR N. 5, N. 6, N. 7, N. 23, N 24:
" Gemäss Abs. 1 kann der Schuldner festlegen, wie seine Leistung auf
eine der mehreren Schulden anzurechnen ist (zur Abgrenzung von art. 85 dort
N8FF). Der Schuldner ist deshalb bestimmungsberechtigt, weil er das
Verfügungsrecht über sein Vermögen innehat und selbst entscheiden können soll,
wie es zu verwenden ist (vgl. auch Schranker N2).
Der Entscheid erfolgt also grundsätzlich
einseitig; dies steht in Übereinstimmung mit der dogmatischer
Betrachtungsweise, dass die Erfüllung nicht vertraglicher Natur ist und deshalb
keinen Konsens verlangt (Becker N1; Larenz I 238; Münch Komm/ Wenzel § 366 N 1
a.E.; vgl. auch Vorbem. N 64ff; Weber, Art. 98 N 46ff; Engel 609.
Dass Art. 86 – in Gegensatz zu Art. 85 (dort N 7)
– in erster Linie den Schuldner schützen will, ergibt sich aus den subsidiär
eintretenden gesetzlichen Anordnungen von Art 87: Fehl es an einer Erklärung
des Schuldners, sollen dessen mutmassliche Interessen berücksichtigt werden;
insoweit komplettiert Art. 87 diese “système en cascade“ (CO-Loertscher N1).
Die Erklärung des Schuldners über die Anrechnung
der Leistung ist ein einseitiges, empfangsbedürftiges Rechtsgeschäft (Schranker
N22; OR-Leu N 3; CO- Loertscher N 5; Gauch/Schluep/Rey N 2388; vgl. zu den
einseitigen, empfangsbedürftigen Rechtsgeschäften allgemeine auch
Gauch/Scluep/Schmid N 118ff).
In der Regel wird der Schuldner die Erklärung bei
der Erbringung der Leistung abgegeben. Er kann sich aber auch im Voraus schon
dem Gläubiger gegenüber dazu äussern(BGE 37 II 398); Dies ist unter Umständen
dann der Fall, wenn er sich selber einem Dritten eggenüber (z.B. Bürgen, Bank)
zu einer bestimmten Verwendung der Zahlungen verpflichtet hat (vgl. BGE 59 II
244; Becker n6; Schraner N23). Ebenso ist es möglich, dass dem Schuldner die
nachträgliche Bestimmung vorbehalten bleibt.”
Questo viene confermato anche
da Urs Leu, Basler Kommentar, Bd. 1, ad Art. 86 OR N. 3:
" Der Schuldner kann die Anrechnungserklärung als ein
einseitiges, empfangsbedürftiges Rechtsgeschäft ohne Berücksichtigung der Gläubigerinteressen
(Ausnahme: treu und Glauben) abgegeben. Die Erklärung kann sich ausdrücklich
oder aufgrund seines Verhaltens ergeben. Sie muss aber dem Gläubiger in jedem
Fall erkennbar sein. Als Beispiel einer stillschweigenden Anrechnungserklärung
wird die Übereinstimmung der Höhe des Zahlungsbetrages mit dem Forderungsbetrag
betrachtet ( weitere Bsp. Bei BK-Weber, N28ff).”
Secondo l'art. 87 cpv. 1 CO
ove non esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né una
designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito
scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il
debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima.
Se i debiti sono scaduti
contemporaneamente, si farà una imputazione proporzionale (cfr. art. 87 cpv. 2
CO).
Se poi nessuno dei debiti è
scaduto, il pagamento sarà imputato a quello che presenta per il creditore
minori garanzie (cfr. art. 87 cpv. 3 CO).
Giusta l’art. 89 cpv. 1 “quando siano dovuti interessi od altre
prestazioni periodiche e senza riserva siasi rilasciata quietanza per una
prestazione posteriore, si presumono
soddisfatte le prestazioni
scadute prima”.
Secondo l’art. 341 cpv. 1 CO “durante il rapporto di lavoro e nel mese
successivo alla sua fine, il lavoratore non può rinunciare ai crediti
risultanti da disposizioni imperative
della legge o di un contratto collettivo”.
Le disposizioni generali sulla prescrizione sono applicabili ai crediti
derivanti dal rapporto di lavoro (art. 341 cpv. 2 CO).
Va, poi, osservato che secondo una costante giurisprudenza federale, il giudice delle
assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza
preponderante (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV
N. 50 pag. 145; STF 8C_480/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 3.1.; STFA U 162/02
del 29 gennaio 2003; STFA C 264/99 del 18 settembre 2001; STFA H 407/99 del 28
novembre 2000; STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; STFA C 341/98 del 23 dicembre
1999, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994
in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202
consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115
V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V
188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung",
in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32) e non quello della prova piena come
il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto
che in quest'ultima evenienza per il principio "in dubio pro reo"
l'incertezza profitta all'accusato (cfr. DTF 126 V 319 consid. 5a; Piquerez,
Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 102 pag. 22 e n. 1918 pag. 403).
Il
TFA ha ricordato questi principi in una sentenza C 49/00 del 15 gennaio 2001,
pubblicata in RDAT II-2001 N. 91 pag. 378, e ha sottolineato che conformemente
al criterio della probabilità preponderante il
giudice delle assicurazioni sociali, dopo un'analisi ed una valutazione
oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene
essere la più verosimile tra i vari scenari possibili.
2.5. Nell'evenienza concreta, dalle
carte processuali, risulta che l’assicurato ha concluso con la società __________,
__________, un contratto a tempo indeterminato in qualità di manovale gessatore
ed ha iniziato a lavorare il 1° giugno 2016 (cfr. doc. a pag. 82).
Il
28 aprile 2017 il datore di lavoro ha notificato all’assicurato la disdetta del
contratto di lavoro con effetto al 31 maggio 2017, a causa di mancanza lavoro (cfr.
doc. a pag. 27).
L’assicurato
ha lavorato fino alla fine di maggio 2017 e, dagli atti, si evince che il
salario gli è stato versato fino alla fine di dicembre 2016 (cfr. doc. a pag. 24;
42).
Il 6 novembre 2017, a seguito
del fallimento della __________, pronunciato con
decreto della Pretura del Distretto di __________ del 19 ottobre 2017 a far
tempo dal 20 ottobre 2017 (cfr. www.zefix.ch, estratto del registro di
commercio del Canton Ticino; cfr. doc. a pag. 38 inc. Cassa, istanza di
fallimento presentata da __________), il patrocinatore del ricorrente ha
inoltrato alla Cassa una “domanda d’indennità per insolvenza” per il lavoro prestato
dall’assicurato alle dipendenze della società ma non remunerato.
Come si evince dal documento
stesso, firmato dall’RA 1, il patrocinatore dell’assicurato inizialmente ha
quantificato le indennità in Fr. 13'383.85 per il periodo che va dal 1° febbraio
al 31 maggio 2017, ma poi ha corretto l’importo in Fr. 9‘233.85 facendo partire
il periodo indicato soltanto dal 1° marzo 2017, con la seguente precisazione “(…)
febbraio pagato vedi __________; gennaio non ricevuto, vedi dichiarazione
fiduciaria (comunque fuori dai 4 mesi) (…)” (cfr. doc. a pag. 22).
Tuttavia, questa Corte rileva
che, dalla notifica di credito, inoltrata il 31 ottobre 2017 e quindi prima
della domanda di insolvenza sopra citata, si evince che i crediti salariali
arretrati per l’assicurato sono stati richiesti dall’RA 1 a partire dal mese di
febbraio 2017 fino alla fine del mese di maggio 2017 per un importo pari a Fr.
15'476.08 (cfr. doc. a pag. 24); dall’istanza di fallimento presentata il 10
luglio 2017 sempre dall’RA 1 si evince è stato indicato un credito salariale a
favore dell’assicuralo pari a Fr. 10'574.58 (cfr. doc. a pag. 38, 39) ed
Considerandi
infine, dal precetto esecutivo che è stato fatto notificare dall’assicurato alla
società, si evince che il credito riportato ammontava a Fr. 11'800.01 netti
(cfr. doc. a pag. 41).
Agli
atti vi è anche una dichiarazione della società __________ del 27 novembre 2017
dalla quale emerge che “(…) a causa di liquidità, i dipendenti della società
__________, non hanno percepito lo stipendio di gennaio 2017 (…)” (cfr.
doc. a pag. 42).
Il 13 marzo 2017 l’ex datore
di lavoro ha effettuato un versamento sul conto postale dell’assicurato con la
dicitura di “stipendio febbraio 2017” pari a Fr. 3'385.60 (cfr. estratto del
conto __________ a pag. 70). La cifra corrisponde esattamente a quella
riportata nella busta paga dell’assicurato del mese corrispondente (cfr. busta
paga di febbraio 2017 a pag. 86; cfr. doc. a pag. 14; 9; doc. I).
Il 5 febbraio 2018 il
patrocinatore dell’assicurato ha inviato uno scritto alla Cassa nel quale ha
dichiarato che “(…)siamo (cautelativamente) a contestarvi il conteggio di pagamento
rilasciato a margine della domanda di insolvenza, considerato, come da nostra
mail dello stesso 16 gennaio 2017 (ndr. recte: 2018), le disposizioni
applicabili alle prestazioni periodiche di cui all’art. 89 CO (…)” (cfr.
doc. a pag. 17 inc. Cassa) e allegato l’e-mail citato.
L’e-mail è stato inviato dal
patrocinatore del ricorrente alla Cassa e, dallo stesso, si evince che “(…)
leggo all’art. 89 CO che, quando siano dovuti interessi od altre prestazioni
periodiche e senza riserva siasi rilasciata per una prestazione posteriore (il
salario di febbraio), si presumono soddisfatte le prestazioni scadute prima
(quindi il salario di gennaio) (…)” (cfr. doc. a pag. 18 inc. Cassa).
Con decisione del 13 febbraio
2018.
la Cassa ha riconosciuto all’assicurato il diritto a prestazioni per un
importo complessivo di Fr. 9'233.85 per il periodo dal va dal 1° marzo a fine
maggio 2017, considerato retribuito il salario per il mese di febbraio 2017
(cfr. doc. a pag. 11 inc. Cassa).
Successivamente alla decisione
sopra citata, il patrocinatore del ricorrente ha prodotto, a sostegno della sua
tesi, una dichiarazione della società __________ del 19 febbraio 2018 dalla
quale si evince che “(…) con la presente dichiariamo che, per il dipendente RI
1, abbiamo versato frs. 3'385.60 il 13.03.2017, anche se la cifra corrisponde
allo stipendio netto di febbraio 2017, il versamento è da intendersi quale
acconto dei salari precedenti (…)” (cfr. doc. a pag. 14 inc. Cassa).
In sede d’opposizione egli ha poi
ulteriormente specificato, con riferimento a questa dichiarazione, che questo
versamento “(…) seppur combaciante con il relativo foglio paga, intendeva
soddisfare la parziale retribuzione della mensilità di gennaio 2017 (…)”
(cfr. doc. a pag. 9 inc. Cassa).
Con decisione su opposizione
del 20 marzo 2018 la Cassa ha respinto l’opposizione interposta dal ricorrente
(cfr. doc. a pag. 9 inc. Cassa) e si è integralmente riconfermata nel contenuto
della sua precedente decisione (cfr. doc. a pag. 2 inc. Cassa).
2.6
Chiamato ora a pronunciarsi
in merito il TCA rileva innanzitutto, anche alla luce delle spiegazioni fornite
(cfr. consid. 1.5), che il calcolo in quanto tale effettuato dalla Cassa per
fissare l'importo di Fr. 9'233.85 di indennità di insolvenza riconosciuto
all'assicurato è nel suo principio corretto (cfr. doc. a pag. 19 - 20 inc.
Cassa).
Del
resto il patrocinatore dell’assicurato non solo non lo ha contestato né in sede
d’opposizione né in sede ricorsuale, ma lo ha indicato egli stesso nella
“domanda di indennità di insolvenza” del 6 novembre 2017.
In
effetti, dalla stessa, si evince che l’RA 1 ha inizialmente richiesto indennità
di insolvenza per un importo di Fr. 13'383.35 per il periodo che va dal 1° febbraio
a fine giugno 2017, ma che ha poi corretto in Fr. 9'233.85 facendo partire il
periodo indicato dal 1° marzo 2017, con la precisazione seguente “(…)
febbraio pagato vedi __________; gennaio non ricevuto, vedi dichiarazione
fiduciaria (comunque fuori dai 4 mesi) (…)” (cfr. doc. a pag. 22 inc. Cassa).
Oggetto del contendere è unicamente
la questione di sapere se il versamento effettuato il 13 marzo 2017 corrisponde
al salario per il mese di febbraio 2017, come stabilito dalla Cassa (cfr. doc.
a pag. 2 inc. Cassa), o se si tratta, come affermato dall’ex datore di lavoro
nella sua dichiarazione del 19 febbraio 2018, di un “(…) acconto dei salari
precedenti arretrati (…)” (cfr. doc. a pag. 14 inc. Cassa), e, più
precisamente, come figura nell’opposizione un “(…) parziale pagamento della
mensilità del mese di gennaio 2017(…)” (cfr. doc. a pag. 9 inc. Cassa; doc.
I).
Nel caso in esame, come
riportato precedentemente, non solo l’ex datore di lavoro dell’assicurato ha
specificato chiaramente a che cosa si riferiva il pagamento effettuato il 13
marzo 2017 nella dicitura “stipendio di febbraio 2017”, ma l’importo versato
corrisponde esattamente con quello indicato nella busta paga del ricorrente per
il mese in questione (cfr. doc. a pag. 70, 86 inc. Cassa).
Per quanto concerne inoltre quanto
dichiarato dalla società nella dichiarazione del 19 febbraio 2018 sopracitata
(cfr. doc. a pag. 14 inc. Cassa), questa Corte rileva innanzitutto, che la stessa
è stata rilasciata dopo la decisione del 13 febbraio 2018 della Cassa (cfr.
doc. a pag. 14 e 15 inc. Cassa), e, soprattutto, in un momento di molto
posteriore rispetto a quello del versamento effettuato riportante la dicitura sopracitata
(cfr. doc. a pag. 70 inc. Cassa). Inoltre ciò contrasta con quanto precisato
dall’RA 1 stessa nelle osservazioni riportate nella “domanda di indennità di insolvenza”
citata al considerando precedente (cfr. consid. 2.5.), ovvero che, mentre lo
stipendio per il mese di gennaio 2017 è rimasto scoperto (ma in ogni caso non
richiesto perché non rientra nei del termine degli ultimi 4 mesi di attività lavorativa
coperto dalle indennità di insolvenza) quello di febbraio 2017 è stato
retribuito (cfr. doc. a pag. 22 inc. Cassa).
In merito alla precisazione del
patrocinatore del ricorrente secondo la quale con questo versamento l’ex datore
di lavoro intendeva soddisfare parzialmente la mensilità di gennaio 2017
rimasta scoperta (cfr. doc. a pag. 9 inc. Cassa), questa Corte
rileva quanto segue.
Dagli atti si evince che il
ricorrente è stato pagato fino a fine dicembre 2016 (cfr. doc. a pag. 24 inc.
Cassa) e che, per il mese di gennaio 2017, all’assicurato spettava un salario
di Fr. 2'530.15 (cfr. busta paga a pag. 88) mentre il pagamento in questione,
che coincide esattamente con il salario che sarebbe spettato al ricorrente per
il mese di febbraio 2017, ammontava a Fr. 3'385.60 (cfr. busta paga a pag. 86
inc. Cassa).
Ne discende che questo
Tribunale non può che confermare quanto sostenuto dalla Cassa nella sua
risposta del 17 aprile 2018, ovvero che “(…) occorre inoltre precisare che
l’importo corrisposto, pari a CHF 3'385.60, corrisponda esattamente al salario
netto indicato sul conteggio salariale di febbraio 2017. Il sig. RI 1, per il
mese di gennaio 2017, avrebbe avuto diritto a CHF 2'503.15. Le osservazioni
presentate in sede ricorsuale della ditta __________ non trovano riscontro nei
dati oggettivi (…)” (cfr. doc. III).
In simili circostanze il
TCA deve concludere che, in ossequio alla giurisprudenza sopra citata (cfr.
consid. 2.4.), nella presente fattispecie torna applicabile l'art. 86 cpv. 1 CO
secondo il quale chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di
dichiarare, all'atto del pagamento, quale sia il debito che intende soddisfare.
Il creditore avrebbe potuto
decidere a cosa si riferivano i pagamenti se il debitore non l’avesse indicato
chiaramente.
Di conseguenza, il fatto che il
ricorrente abbia contestato tale circostanza, tramite e-mail inviato del 16
gennaio 2018 e con successivo scritto del 5 febbraio 2018 inviati dal suo
patrocinatore alla Cassa (cfr. doc. a pag. 17 e 18), non cambia nulla, né
inficia l’applicazione della norma citata. Infatti l’art. 86 cpv. 2 CO
specifica chiaramente che è semmai il debitore, nel caso in cui aveva
inizialmente omesso di dichiarare a cosa si riferivano determinati pagamenti, e
quindi il pagamento poteva essere imputato al debito indicato dal creditore, ad
opporsi contro questa dichiarazione del creditore e non il contrario.
Nemmeno l’art. 87 CO trova
applicazione, visto che al suo cpv. 1 è specificato che il pagamento sarà
imputato al debito scaduto prima solo nei casi dove non esiste una valida
dichiarazione circa il debito estinto né una designazione risulti dalla
quietanza, ipotesi non realizzate nel caso in questione (cfr. consid. 2.4., BK,
ad art. 86, N, 7 “système à cascade”).
A nulla conduce
l’applicazione dell’art. 89 CO al caso concreto, indicata dal patrocinatore del
ricorrente nello scritto del 5 febbraio 2018 per contestare il conteggio di
pagamento per insolvenza rilasciato dalla Cassa (cfr. doc. 19 e 20), se non ad
avvalorare ulteriormente il fatto che il salario di febbraio 2017 sia stato retribuito
dall’ex datore di lavoro.
In effetti, giusta l’art. 89
cpv. 1 CO, quando un debitore paga un debito specificando in particolare quale debito
sta pagando - e in questo caso si tratta del pagamento effettuato il 13 marzo
2017.
con dicitura “salario di febbraio 2017” (cfr. doc. a pag. 70)- vige per
legge la presunzione secondo la quale tutti i debiti precedenti si intendono tacitati,
a meno che non viene indicato il contrario dal debitore stesso. Di conseguenza,
il fatto che nel caso concreto sia stato indicato, come si evince sia dalla
domanda di insolvenza presentata dall’RA 1 (cfr. doc. a pag. 22), sia dall’ex
datore di lavoro dell’assicurato nella sua dichiarazione del 27 novembre 2017 (cfr.
doc. a pag. 42), che il salario del mese di gennaio 2017 è rimasto scoperto,
non ha in alcun modo reso impossibile per l’ex datore di lavoro il pagamento
del salario di febbraio 2017.
Infine il patrocinatore del
ricorrente in sede ricorsuale dichiara che “(…) il denegato riconoscimento
legale della quietanza con dicitura “stipendio febbraio 2017” contravverrebbe
inoltre all’art. 341 CO, se considerato, che “elle
contient une renonciation unilatéral du travailleur à une créance couverte”
del diritto imperativo (précis Droit de travail,
WYLER/HEINZER, 7.1.2 Quittance et transaction, pag. 268): mal si
comprendono, quindi, i motivi per i quali, il ricorrente avrebbe dovuto
interporre opposizione contro l’indicazione riportata a margine dell’accredito
salariale con valuta del 13 marzo 2017 (…)” (cfr. doc. I, pag. 2).
Considerando che l’indicazione
riportata a margine dell’accredito salariale con valuta del 13 marzo 2017
corrisponde a “salario di febbraio 2017”, e che in effetti il ricorrente interpone
opposizione contro la stessa affermando che questo pagamento si riferiva a “(…)
parziale pagamento della mensilità del mese di gennaio 2017(…)”, mal si
comprende l’applicazione di questo articolo al caso in questione. A maggior
ragione se si tiene conto del fatto che il salario di febbraio 2017 è stato
pagato al ricorrente, mentre quello del mese di gennaio 2017 è rimasto scoperto
ma che non è in ogni caso stato richiesto dal ricorrente perché non rientra nel
termine degli ultimi 4 mesi lavorativi coperti dalle indennità di insolvenza.
È dunque dimostrato, in
applicazione del principio della verosimiglianza preponderante che vige nel
settore delle assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.4. i.f.), che il pagamento
effettuato il 13 marzo 2017 dalla __________ sul conto postale del ricorrente di
Fr. 3'385.60 si riferisce allo stipendio del mese di febbraio 2017. A giusta
ragione la Cassa non lo ha preso in considerazione nel calcolo delle indennità
per insolvenza.
In tale contesto va
ricordata la STCA 38.2003.99 del 10 agosto 2004, che ha precisato le STCA 38.1997.34
del 7 luglio 1997 e STCA 38.2002.75 del 7 febbraio 2003; se il creditore
accetta un pagamento parziale, è valida la dichiarazione con la quale il
debitore dichiara quale debito intende soddisfare ai sensi dell'art. 86 cpv. 1
CO.
Questa Corte ha del resto deciso
nello stesso modo in una recente sentenza 38.2017.88 del 19 aprile 2018, cresciuta
incontestata in giudicato.
La decisione su
opposizione impugnata del 20 marzo 2018 deve di conseguenza essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti