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Decisione

38.2018.21

Indennità per insolvenza. La Cassa ha riconosciuto all’assicurato soltanto Fr. 9'233.85 a titolo di indennità per insolvenza per il lavoro prestato e non remunerato presso la società. Decisione confer

9 luglio 2018Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di

lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che

occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza se:

a. il

loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento

vantano crediti salariali oppure

b. il

fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto

indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le

spese o

c. hanno

presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti

salariali.

Ai sensi dell'art. 58 LADI, in

caso di moratoria concordataria le disposizioni riferite al fallimento sono

applicabili per analogia.

Ciò significa che la

concessione di una moratoria concordataria apre il diritto all'indennità per

insolvenza e che l'assegnazione di dette indennità non è in tal caso

subordinata alla realizzazione rispettivamente all'omologazione di un

concordato (cfr. DTF 123 V 106 e la Circolare UFIAML concernente l'indennità

per insolvenza, pag. 3).

2.3. L'art. 52 LADI regola

l'estensione dell'indennità.

Il cpv. 1 di questa

disposizione stabilisce che l'indennità per insolvenza copre i crediti

salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima

della dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le

prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni

mese, fino a concorrenza dell’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso

2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.

2.4. Secondo l'art. 86 cpv. 1 CO

chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di dichiarare, all'atto

del pagamento, quale sia il debito che intende soddisfare.

Il cpv. 2 del medesimo

articolo stabilisce poi che ove tale dichiarazione non venga fatta, il

pagamento si imputerà al debito indicato dal creditore nella sua quietanza, a

meno che il debitore non faccia immediatamente opposizione.

Precisa al proposito Weber,

Berner Kommentar, Bd VI, ad Art. 86 OR N. 5, N. 6, N. 7, N. 23, N 24:

" Gemäss Abs. 1 kann der Schuldner festlegen, wie seine Leistung auf

eine der mehreren Schulden anzurechnen ist (zur Abgrenzung von art. 85 dort

N8FF). Der Schuldner ist deshalb bestimmungsberechtigt, weil er das

Verfügungsrecht über sein Vermögen innehat und selbst entscheiden können soll,

wie es zu verwenden ist (vgl. auch Schranker N2).

Der Entscheid erfolgt also grundsätzlich

einseitig; dies steht in Übereinstimmung mit der dogmatischer

Betrachtungsweise, dass die Erfüllung nicht vertraglicher Natur ist und deshalb

keinen Konsens verlangt (Becker N1; Larenz I 238; Münch Komm/ Wenzel § 366 N 1

a.E.; vgl. auch Vorbem. N 64ff; Weber, Art. 98 N 46ff; Engel 609.

Dass Art. 86 – in Gegensatz zu Art. 85 (dort N 7)

– in erster Linie den Schuldner schützen will, ergibt sich aus den subsidiär

eintretenden gesetzlichen Anordnungen von Art 87: Fehl es an einer Erklärung

des Schuldners, sollen dessen mutmassliche Interessen berücksichtigt werden;

insoweit komplettiert Art. 87 diese “système en cascade“ (CO-Loertscher N1).

Die Erklärung des Schuldners über die Anrechnung

der Leistung ist ein einseitiges, empfangsbedürftiges Rechtsgeschäft (Schranker

N22; OR-Leu N 3; CO- Loertscher N 5; Gauch/Schluep/Rey N 2388; vgl. zu den

einseitigen, empfangsbedürftigen Rechtsgeschäften allgemeine auch

Gauch/Scluep/Schmid N 118ff).

In der Regel wird der Schuldner die Erklärung bei

der Erbringung der Leistung abgegeben. Er kann sich aber auch im Voraus schon

dem Gläubiger gegenüber dazu äussern(BGE 37 II 398); Dies ist unter Umständen

dann der Fall, wenn er sich selber einem Dritten eggenüber (z.B. Bürgen, Bank)

zu einer bestimmten Verwendung der Zahlungen verpflichtet hat (vgl. BGE 59 II

244; Becker n6; Schraner N23). Ebenso ist es möglich, dass dem Schuldner die

nachträgliche Bestimmung vorbehalten bleibt.”

Questo viene confermato anche

da Urs Leu, Basler Kommentar, Bd. 1, ad Art. 86 OR N. 3:

" Der Schuldner kann die Anrechnungserklärung als ein

einseitiges, empfangsbedürftiges Rechtsgeschäft ohne Berücksichtigung der Gläubigerinteressen

(Ausnahme: treu und Glauben) abgegeben. Die Erklärung kann sich ausdrücklich

oder aufgrund seines Verhaltens ergeben. Sie muss aber dem Gläubiger in jedem

Fall erkennbar sein. Als Beispiel einer stillschweigenden Anrechnungserklärung

wird die Übereinstimmung der Höhe des Zahlungsbetrages mit dem Forderungsbetrag

betrachtet ( weitere Bsp. Bei BK-Weber, N28ff).”

Secondo l'art. 87 cpv. 1 CO

ove non esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né una

designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito

scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il

debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima.

Se i debiti sono scaduti

contemporaneamente, si farà una imputazione proporzionale (cfr. art. 87 cpv. 2

CO).

Se poi nessuno dei debiti è

scaduto, il pagamento sarà imputato a quello che presenta per il creditore

minori garanzie (cfr. art. 87 cpv. 3 CO).

Giusta l’art. 89 cpv. 1 “quando siano dovuti interessi od altre

prestazioni periodiche e senza riserva siasi rilasciata quietanza per una

prestazione posteriore, si presumono

soddisfatte le prestazioni

scadute prima”.

Secondo l’art. 341 cpv. 1 CO “durante il rapporto di lavoro e nel mese

successivo alla sua fine, il lavoratore non può rinunciare ai crediti

risultanti da disposizioni imperative

della legge o di un contratto collettivo”.

Le disposizioni generali sulla prescrizione sono applicabili ai crediti

derivanti dal rapporto di lavoro (art. 341 cpv. 2 CO).

Va, poi, osservato che secondo una costante giurisprudenza federale, il giudice delle

assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza

preponderante (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV

N. 50 pag. 145; STF 8C_480/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 3.1.; STFA U 162/02

del 29 gennaio 2003; STFA C 264/99 del 18 settembre 2001; STFA H 407/99 del 28

novembre 2000; STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; STFA C 341/98 del 23 dicembre

1999, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994

in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202

consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115

V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V

188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung",

in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32) e non quello della prova piena come

il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto

che in quest'ultima evenienza per il principio "in dubio pro reo"

l'incertezza profitta all'accusato (cfr. DTF 126 V 319 consid. 5a; Piquerez,

Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 102 pag. 22 e n. 1918 pag. 403).

Il

TFA ha ricordato questi principi in una sentenza C 49/00 del 15 gennaio 2001,

pubblicata in RDAT II-2001 N. 91 pag. 378, e ha sottolineato che conformemente

al criterio della probabilità preponderante il

giudice delle assicurazioni sociali, dopo un'analisi ed una valutazione

oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene

essere la più verosimile tra i vari scenari possibili.

2.5. Nell'evenienza concreta, dalle

carte processuali, risulta che l’assicurato ha concluso con la società __________,

__________, un contratto a tempo indeterminato in qualità di manovale gessatore

ed ha iniziato a lavorare il 1° giugno 2016 (cfr. doc. a pag. 82).

Il

28 aprile 2017 il datore di lavoro ha notificato all’assicurato la disdetta del

contratto di lavoro con effetto al 31 maggio 2017, a causa di mancanza lavoro (cfr.

doc. a pag. 27).

L’assicurato

ha lavorato fino alla fine di maggio 2017 e, dagli atti, si evince che il

salario gli è stato versato fino alla fine di dicembre 2016 (cfr. doc. a pag. 24;

42).

Il 6 novembre 2017, a seguito

del fallimento della __________, pronunciato con

decreto della Pretura del Distretto di __________ del 19 ottobre 2017 a far

tempo dal 20 ottobre 2017 (cfr. www.zefix.ch, estratto del registro di

commercio del Canton Ticino; cfr. doc. a pag. 38 inc. Cassa, istanza di

fallimento presentata da __________), il patrocinatore del ricorrente ha

inoltrato alla Cassa una “domanda d’indennità per insolvenza” per il lavoro prestato

dall’assicurato alle dipendenze della società ma non remunerato.

Come si evince dal documento

stesso, firmato dall’RA 1, il patrocinatore dell’assicurato inizialmente ha

quantificato le indennità in Fr. 13'383.85 per il periodo che va dal 1° febbraio

al 31 maggio 2017, ma poi ha corretto l’importo in Fr. 9‘233.85 facendo partire

il periodo indicato soltanto dal 1° marzo 2017, con la seguente precisazione “(…)

febbraio pagato vedi __________; gennaio non ricevuto, vedi dichiarazione

fiduciaria (comunque fuori dai 4 mesi) (…)” (cfr. doc. a pag. 22).

Tuttavia, questa Corte rileva

che, dalla notifica di credito, inoltrata il 31 ottobre 2017 e quindi prima

della domanda di insolvenza sopra citata, si evince che i crediti salariali

arretrati per l’assicurato sono stati richiesti dall’RA 1 a partire dal mese di

febbraio 2017 fino alla fine del mese di maggio 2017 per un importo pari a Fr.

15'476.08 (cfr. doc. a pag. 24); dall’istanza di fallimento presentata il 10

luglio 2017 sempre dall’RA 1 si evince è stato indicato un credito salariale a

favore dell’assicuralo pari a Fr. 10'574.58 (cfr. doc. a pag. 38, 39) ed

Considerandi

infine, dal precetto esecutivo che è stato fatto notificare dall’assicurato alla

società, si evince che il credito riportato ammontava a Fr. 11'800.01 netti

(cfr. doc. a pag. 41).

Agli

atti vi è anche una dichiarazione della società __________ del 27 novembre 2017

dalla quale emerge che “(…) a causa di liquidità, i dipendenti della società

__________, non hanno percepito lo stipendio di gennaio 2017 (…)” (cfr.

doc. a pag. 42).

Il 13 marzo 2017 l’ex datore

di lavoro ha effettuato un versamento sul conto postale dell’assicurato con la

dicitura di “stipendio febbraio 2017” pari a Fr. 3'385.60 (cfr. estratto del

conto __________ a pag. 70). La cifra corrisponde esattamente a quella

riportata nella busta paga dell’assicurato del mese corrispondente (cfr. busta

paga di febbraio 2017 a pag. 86; cfr. doc. a pag. 14; 9; doc. I).

Il 5 febbraio 2018 il

patrocinatore dell’assicurato ha inviato uno scritto alla Cassa nel quale ha

dichiarato che “(…)siamo (cautelativamente) a contestarvi il conteggio di pagamento

rilasciato a margine della domanda di insolvenza, considerato, come da nostra

mail dello stesso 16 gennaio 2017 (ndr. recte: 2018), le disposizioni

applicabili alle prestazioni periodiche di cui all’art. 89 CO (…)” (cfr.

doc. a pag. 17 inc. Cassa) e allegato l’e-mail citato.

L’e-mail è stato inviato dal

patrocinatore del ricorrente alla Cassa e, dallo stesso, si evince che “(…)

leggo all’art. 89 CO che, quando siano dovuti interessi od altre prestazioni

periodiche e senza riserva siasi rilasciata per una prestazione posteriore (il

salario di febbraio), si presumono soddisfatte le prestazioni scadute prima

(quindi il salario di gennaio) (…)” (cfr. doc. a pag. 18 inc. Cassa).

Con decisione del 13 febbraio

2018.

la Cassa ha riconosciuto all’assicurato il diritto a prestazioni per un

importo complessivo di Fr. 9'233.85 per il periodo dal va dal 1° marzo a fine

maggio 2017, considerato retribuito il salario per il mese di febbraio 2017

(cfr. doc. a pag. 11 inc. Cassa).

Successivamente alla decisione

sopra citata, il patrocinatore del ricorrente ha prodotto, a sostegno della sua

tesi, una dichiarazione della società __________ del 19 febbraio 2018 dalla

quale si evince che “(…) con la presente dichiariamo che, per il dipendente RI

1, abbiamo versato frs. 3'385.60 il 13.03.2017, anche se la cifra corrisponde

allo stipendio netto di febbraio 2017, il versamento è da intendersi quale

acconto dei salari precedenti (…)” (cfr. doc. a pag. 14 inc. Cassa).

In sede d’opposizione egli ha poi

ulteriormente specificato, con riferimento a questa dichiarazione, che questo

versamento “(…) seppur combaciante con il relativo foglio paga, intendeva

soddisfare la parziale retribuzione della mensilità di gennaio 2017 (…)”

(cfr. doc. a pag. 9 inc. Cassa).

Con decisione su opposizione

del 20 marzo 2018 la Cassa ha respinto l’opposizione interposta dal ricorrente

(cfr. doc. a pag. 9 inc. Cassa) e si è integralmente riconfermata nel contenuto

della sua precedente decisione (cfr. doc. a pag. 2 inc. Cassa).

2.6

Chiamato ora a pronunciarsi

in merito il TCA rileva innanzitutto, anche alla luce delle spiegazioni fornite

(cfr. consid. 1.5), che il calcolo in quanto tale effettuato dalla Cassa per

fissare l'importo di Fr. 9'233.85 di indennità di insolvenza riconosciuto

all'assicurato è nel suo principio corretto (cfr. doc. a pag. 19 - 20 inc.

Cassa).

Del

resto il patrocinatore dell’assicurato non solo non lo ha contestato né in sede

d’opposizione né in sede ricorsuale, ma lo ha indicato egli stesso nella

“domanda di indennità di insolvenza” del 6 novembre 2017.

In

effetti, dalla stessa, si evince che l’RA 1 ha inizialmente richiesto indennità

di insolvenza per un importo di Fr. 13'383.35 per il periodo che va dal 1° febbraio

a fine giugno 2017, ma che ha poi corretto in Fr. 9'233.85 facendo partire il

periodo indicato dal 1° marzo 2017, con la precisazione seguente “(…)

febbraio pagato vedi __________; gennaio non ricevuto, vedi dichiarazione

fiduciaria (comunque fuori dai 4 mesi) (…)” (cfr. doc. a pag. 22 inc. Cassa).

Oggetto del contendere è unicamente

la questione di sapere se il versamento effettuato il 13 marzo 2017 corrisponde

al salario per il mese di febbraio 2017, come stabilito dalla Cassa (cfr. doc.

a pag. 2 inc. Cassa), o se si tratta, come affermato dall’ex datore di lavoro

nella sua dichiarazione del 19 febbraio 2018, di un “(…) acconto dei salari

precedenti arretrati (…)” (cfr. doc. a pag. 14 inc. Cassa), e, più

precisamente, come figura nell’opposizione un “(…) parziale pagamento della

mensilità del mese di gennaio 2017(…)” (cfr. doc. a pag. 9 inc. Cassa; doc.

I).

Nel caso in esame, come

riportato precedentemente, non solo l’ex datore di lavoro dell’assicurato ha

specificato chiaramente a che cosa si riferiva il pagamento effettuato il 13

marzo 2017 nella dicitura “stipendio di febbraio 2017”, ma l’importo versato

corrisponde esattamente con quello indicato nella busta paga del ricorrente per

il mese in questione (cfr. doc. a pag. 70, 86 inc. Cassa).

Per quanto concerne inoltre quanto

dichiarato dalla società nella dichiarazione del 19 febbraio 2018 sopracitata

(cfr. doc. a pag. 14 inc. Cassa), questa Corte rileva innanzitutto, che la stessa

è stata rilasciata dopo la decisione del 13 febbraio 2018 della Cassa (cfr.

doc. a pag. 14 e 15 inc. Cassa), e, soprattutto, in un momento di molto

posteriore rispetto a quello del versamento effettuato riportante la dicitura sopracitata

(cfr. doc. a pag. 70 inc. Cassa). Inoltre ciò contrasta con quanto precisato

dall’RA 1 stessa nelle osservazioni riportate nella “domanda di indennità di insolvenza”

citata al considerando precedente (cfr. consid. 2.5.), ovvero che, mentre lo

stipendio per il mese di gennaio 2017 è rimasto scoperto (ma in ogni caso non

richiesto perché non rientra nei del termine degli ultimi 4 mesi di attività lavorativa

coperto dalle indennità di insolvenza) quello di febbraio 2017 è stato

retribuito (cfr. doc. a pag. 22 inc. Cassa).

In merito alla precisazione del

patrocinatore del ricorrente secondo la quale con questo versamento l’ex datore

di lavoro intendeva soddisfare parzialmente la mensilità di gennaio 2017

rimasta scoperta (cfr. doc. a pag. 9 inc. Cassa), questa Corte

rileva quanto segue.

Dagli atti si evince che il

ricorrente è stato pagato fino a fine dicembre 2016 (cfr. doc. a pag. 24 inc.

Cassa) e che, per il mese di gennaio 2017, all’assicurato spettava un salario

di Fr. 2'530.15 (cfr. busta paga a pag. 88) mentre il pagamento in questione,

che coincide esattamente con il salario che sarebbe spettato al ricorrente per

il mese di febbraio 2017, ammontava a Fr. 3'385.60 (cfr. busta paga a pag. 86

inc. Cassa).

Ne discende che questo

Tribunale non può che confermare quanto sostenuto dalla Cassa nella sua

risposta del 17 aprile 2018, ovvero che “(…) occorre inoltre precisare che

l’importo corrisposto, pari a CHF 3'385.60, corrisponda esattamente al salario

netto indicato sul conteggio salariale di febbraio 2017. Il sig. RI 1, per il

mese di gennaio 2017, avrebbe avuto diritto a CHF 2'503.15. Le osservazioni

presentate in sede ricorsuale della ditta __________ non trovano riscontro nei

dati oggettivi (…)” (cfr. doc. III).

In simili circostanze il

TCA deve concludere che, in ossequio alla giurisprudenza sopra citata (cfr.

consid. 2.4.), nella presente fattispecie torna applicabile l'art. 86 cpv. 1 CO

secondo il quale chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di

dichiarare, all'atto del pagamento, quale sia il debito che intende soddisfare.

Il creditore avrebbe potuto

decidere a cosa si riferivano i pagamenti se il debitore non l’avesse indicato

chiaramente.

Di conseguenza, il fatto che il

ricorrente abbia contestato tale circostanza, tramite e-mail inviato del 16

gennaio 2018 e con successivo scritto del 5 febbraio 2018 inviati dal suo

patrocinatore alla Cassa (cfr. doc. a pag. 17 e 18), non cambia nulla, né

inficia l’applicazione della norma citata. Infatti l’art. 86 cpv. 2 CO

specifica chiaramente che è semmai il debitore, nel caso in cui aveva

inizialmente omesso di dichiarare a cosa si riferivano determinati pagamenti, e

quindi il pagamento poteva essere imputato al debito indicato dal creditore, ad

opporsi contro questa dichiarazione del creditore e non il contrario.

Nemmeno l’art. 87 CO trova

applicazione, visto che al suo cpv. 1 è specificato che il pagamento sarà

imputato al debito scaduto prima solo nei casi dove non esiste una valida

dichiarazione circa il debito estinto né una designazione risulti dalla

quietanza, ipotesi non realizzate nel caso in questione (cfr. consid. 2.4., BK,

ad art. 86, N, 7 “système à cascade”).

A nulla conduce

l’applicazione dell’art. 89 CO al caso concreto, indicata dal patrocinatore del

ricorrente nello scritto del 5 febbraio 2018 per contestare il conteggio di

pagamento per insolvenza rilasciato dalla Cassa (cfr. doc. 19 e 20), se non ad

avvalorare ulteriormente il fatto che il salario di febbraio 2017 sia stato retribuito

dall’ex datore di lavoro.

In effetti, giusta l’art. 89

cpv. 1 CO, quando un debitore paga un debito specificando in particolare quale debito

sta pagando - e in questo caso si tratta del pagamento effettuato il 13 marzo

2017.

con dicitura “salario di febbraio 2017” (cfr. doc. a pag. 70)- vige per

legge la presunzione secondo la quale tutti i debiti precedenti si intendono tacitati,

a meno che non viene indicato il contrario dal debitore stesso. Di conseguenza,

il fatto che nel caso concreto sia stato indicato, come si evince sia dalla

domanda di insolvenza presentata dall’RA 1 (cfr. doc. a pag. 22), sia dall’ex

datore di lavoro dell’assicurato nella sua dichiarazione del 27 novembre 2017 (cfr.

doc. a pag. 42), che il salario del mese di gennaio 2017 è rimasto scoperto,

non ha in alcun modo reso impossibile per l’ex datore di lavoro il pagamento

del salario di febbraio 2017.

Infine il patrocinatore del

ricorrente in sede ricorsuale dichiara che “(…) il denegato riconoscimento

legale della quietanza con dicitura “stipendio febbraio 2017” contravverrebbe

inoltre all’art. 341 CO, se considerato, che “elle

contient une renonciation unilatéral du travailleur à une créance couverte”

del diritto imperativo (précis Droit de travail,

WYLER/HEINZER, 7.1.2 Quittance et transaction, pag. 268): mal si

comprendono, quindi, i motivi per i quali, il ricorrente avrebbe dovuto

interporre opposizione contro l’indicazione riportata a margine dell’accredito

salariale con valuta del 13 marzo 2017 (…)” (cfr. doc. I, pag. 2).

Considerando che l’indicazione

riportata a margine dell’accredito salariale con valuta del 13 marzo 2017

corrisponde a “salario di febbraio 2017”, e che in effetti il ricorrente interpone

opposizione contro la stessa affermando che questo pagamento si riferiva a “(…)

parziale pagamento della mensilità del mese di gennaio 2017(…)”, mal si

comprende l’applicazione di questo articolo al caso in questione. A maggior

ragione se si tiene conto del fatto che il salario di febbraio 2017 è stato

pagato al ricorrente, mentre quello del mese di gennaio 2017 è rimasto scoperto

ma che non è in ogni caso stato richiesto dal ricorrente perché non rientra nel

termine degli ultimi 4 mesi lavorativi coperti dalle indennità di insolvenza.

È dunque dimostrato, in

applicazione del principio della verosimiglianza preponderante che vige nel

settore delle assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.4. i.f.), che il pagamento

effettuato il 13 marzo 2017 dalla __________ sul conto postale del ricorrente di

Fr. 3'385.60 si riferisce allo stipendio del mese di febbraio 2017. A giusta

ragione la Cassa non lo ha preso in considerazione nel calcolo delle indennità

per insolvenza.

In tale contesto va

ricordata la STCA 38.2003.99 del 10 agosto 2004, che ha precisato le STCA 38.1997.34

del 7 luglio 1997 e STCA 38.2002.75 del 7 febbraio 2003; se il creditore

accetta un pagamento parziale, è valida la dichiarazione con la quale il

debitore dichiara quale debito intende soddisfare ai sensi dell'art. 86 cpv. 1

CO.

Questa Corte ha del resto deciso

nello stesso modo in una recente sentenza 38.2017.88 del 19 aprile 2018, cresciuta

incontestata in giudicato.

La decisione su

opposizione impugnata del 20 marzo 2018 deve di conseguenza essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti