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Decisione

38.2018.23

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 luglio 2018Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I

termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono

dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla

Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2

gennaio incluso (cpv. 4).

Dopo

l'entrata in vigore della LPGA (al 1° gennaio 2003), in analogia alla

giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso

di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a

decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V

305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann,

in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pag. 130seg.).

Se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110

V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr.

9, pag. 479).

2.5. Ai sensi dell’art. 38 cpv.

2bis LPGA, una comunicazione consegnata soltanto

contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è

considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso

tentativo di recapito.

Si tratta di una

presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato

dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. DTF 134

V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).

Tale notificazione

fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della

corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato

doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo

2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF

8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).

L’invio si considera

notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non

si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008

consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).

Generalmente un secondo

invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono

giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V

94 consid. 4b/aa con riferimenti).

Eccezione va fatta nel

caso in cui l'autorità notifica di nuovo, senza riserve, una decisione

contenente un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il

termine originario. In questa evenienza, il termine di ricorso è calcolato a

partire dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni

relative all'applicazione del principio costituzionale della protezione della

buona fede (cfr. STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4).

La finzione di notifica

vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba

ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede,

l'intimazione di un atto (cfr. DTF 134 V 52).

Pertanto chi si assenta,

pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti

connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e

tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017

consid. 4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid.

4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00

del 9 agosto 2001).

Secondo costante

giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non

è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente

che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag.

142-144).

2.6. Nella presente vertenza dal

tracciamento dell’invio emerge che la decisione su opposizione emessa il 12

gennaio 2018 è stata spedita dalla Cassa il medesimo giorno tramite

raccomandata (doc. 29). Il 16 gennaio 2018 è stato inserito nella casella

postale del ricorrente l’avviso per il ritiro (cfr. Condizioni generali

“Servizi postali” p.to 2.5.7. per clienti privati reperibili nel sito www.post.ch/it/pages/footer/condizioni-generali-cg:

“Il detentore di un invito di ritiro è autorizzato a ritirare gli invii ivi menzionati

entro sette giorni”). Il 21 gennaio 2018 l’insorgente ha inoltrato l’ordine di

prolungare il termine di ritiro e la scadenza del termine è stata prorogata fino

al 17 marzo 2018. La decisione su opposizione del 12 gennaio 2018 è stata

ritirata dal ricorrente allo sportello postale il 15 marzo 2018 (doc. 29).

Come visto

sopra (cfr. consid. 2.5.), il termine di giacenza di sette giorni relativo alla

notificazione fittizia non può essere prolungato.

ll Tribunale

federale ha puntualizzato che la possibilità concessa dalla Posta ai suoi

clienti di protrarre il periodo di giacenza dell'invio non permette di

posticipare a piacimento il momento della notificazione, determinante per il

computo dei termini ricorsuali, che interviene per legge al più tardi il

settimo giorno dopo il primo tentativo infruttuoso di consegna (cfr. STF

6F_7/2015 del 21 aprile 2015 consid. 5).

Nel caso di

specie l’insorgente, inoltre, avendo in corso un procedimento con la Cassa riguardo

al diniego del diritto alle indennità di disoccupazione dal 9 dicembre 2016 (la

sua opposizione risaliva peraltro al 23 settembre 2017; cfr. doc. 19),

doveva aspettarsi, secondo il principio della buona fede, la notifica di invii

raccomandati e non. Di conseguenza egli avrebbe dovuto provvedere affinché la

sua corrispondenza potesse essergli notificata tempestivamente e senza

particolari impedimenti.

La lettera raccomandata

relativa alla decisione su opposizione del 12 gennaio 2018 può, pertanto,

essere ritenuta notificata al destinatario l'ultimo dei sette giorni di

giacenza iniziati a decorrere il 17 gennaio 2018, ossia martedì 23 gennaio 2018.

Il termine di 30 giorni

per presentare l’opposizione ha, quindi, iniziato a decorrere il 24 gennaio 2018

ed è scaduto giovedì 22 febbraio 2018.

Il ricorso consegnato a

mano al TCA il 13 aprile 2018 (cfr. doc. I) si rivela, di conseguenza, tardivo.

2.7. Occorre

ora esaminare se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.

Ai

sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato

impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è

restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30

giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Di

Considerandi

analogo tenore è l’art. 14 Lptca relativo alla restituzione per inosservanza.

L’istituto

della restituzione dei termini costituisce un principio generale del diritto e

deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella

procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA

1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17,

consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che

risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze

devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente

non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2

; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I

393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,

pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza

federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta

improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però,

che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad

incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF

8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n.

8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr.,

pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Per

la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce

l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se

integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con

la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa

in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio

impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Deve ancora essere

sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio

di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del

diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.8

Nel caso di specie questa Corte ritiene che non siano dati i

presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la

decisione su opposizione del 12 gennaio 2018.

In

effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro

tardivo del ricorso.

Il

ricorrente, del resto, pur avendone la possibilità (cfr. doc. IV; V), non ha

fatto valere alcuna specifica circostanza che possa in qualche modo giustificare

il ritardo con cui è stata contestata la decisione su opposizione del 12

gennaio 2018.

2.9

L’insorgente ha chiesto,

nel ricorso, la possibilità di esprimersi oralmente (cfr. doc. I pag. 4 p.to 6).

Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU

ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine

ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per

legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di

carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga

rivolta.

Nel campo di applicazione

dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle

assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2

novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid.

3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU e ormai

ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid.

1.3

; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del

23.

marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF

122.

V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di

assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella

misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di

un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di

vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente

– o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di

sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del

25.

gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid.

2).

L’Alta Corte ha, inoltre,

stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi

obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con

l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF

8C_504/2010 succitata).

Nella presente evenienza -

contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non

ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una

richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle

risultanze probatorie, ma ha semplicemente chiesto il proprio interrogatorio.

Il medesimo ha, quindi,

chiesto l’assunzione di una nuova prova.

Inoltre, in ogni caso, si

può prescindere dall’indire un pubblico dibattimento allorché risulta evidente,

anche senza il medesimo, che un ricorso è infondato o inammissibile (cfr. STF

9C_350/2016 del 4 maggio 2017 consid. 1.1.; STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011

consid. 1.3.).

Ne

discende che la richiesta del ricorrente di potersi esprimere oralmente

deve essere respinta.

2.10

L’insorgente

ha, infine, chiesto la rifusione delle spese minime per la stesura, la

redazione, la stampa e l’invio per posta raccomandata del ricorso (cfr. doc. I

pag. 4 p.to 5).

In concreto, da una parte,

il ricorrente non è parte vittoriosa, per cui non può comunque entrare in

considerazione l’esame dei presupposti per riconoscere eccezionalmente a una parte

vittoriosa non rappresentata - anche qualora si tratti di un avvocato che

agisce nella propria causa - il diritto a ottenere un'indennità per ripetibili

per l'attività da lei svolta, e meglio la causa deve essere complessa, gli

interessi in gioco importanti, il lavoro svolto deve aver impedito notevolmente

l'attività professionale o aver comportato una perdita di guadagno e gli sforzi

profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (cfr.

STF 9C_53/2017 del 18 agosto 2017 consid. 3.3.; STF 9C_340/2012 dell’8 giugno

2012; STF 9G_2/2012 del 26 luglio 2012; STFA C 3/04 del 25 aprile 2005; STFA C

152/03 del 25 giugno 2004; STFA B 119/03 del 10 dicembre 2004; DTF 110 V 81

consid. 7; DTF 110 V 132).

Dall’altra,

l’insorgente non può beneficiare del gratuito patrocinio non essendo rappresentato

da un avvocato

In effetti il gratuito

patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può

essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr. STF 8C_399/2007 del 23

aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201

consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; STCA 38.2016.17 del 25 maggio 2016

consid. 2.8.; STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013 consid. 2.12.; per quanto

riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di

utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 =

SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. L’istanza di designare un

difensore d’ufficio è respinta.

3. La richiesta di rifusione

delle spese inerenti alla redazione e all’invio del ricorso è respinta.

4. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni