38.2018.23
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16 luglio 2018Italiano18 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2018.23
rs
Lugano
16 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 13 aprile 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 gennaio 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 27 giugno
2017 la Cassa CO 1 (in seguito la Cassa) ha negato a RI 1 il diritto a
indennità di disoccupazione a far tempo dal 9 dicembre 2016, poiché, da un lato
l’assicurato, non ha adempiuto il periodo di contribuzione e, dall’altro, non
vi è alcun motivo che giustifichi l’esenzione dallo stesso (cfr. doc. 16).
1.2. Con decisione su opposizione
del 12 gennaio 2018 la Cassa ha dichiarato irricevibile, in quanto tardiva,
l’opposizione inoltrata da RI 1 il 23 settembre 2017 contro il provvedimento
del 27 giugno 2017 (cfr. doc. B = 26).
1.3. RI 1, il 13 aprile 2018, ha
consegnato a mano al TCA un ricorso contro la decisione su opposizione del 12
gennaio 2018 chiedendo, in particolare, che la sua opposizione sia considerata
tempestiva e che di conseguenza la Cassa esamini il merito della fattispecie
(cfr. doc. I).
1.4. Il 13 aprile 2018 il TCA ha
intimato il ricorso di RI 1 alla Cassa per presentare la risposta di causa,
invitandola pure a prendere posizione in merito alla tempestività
dell’impugnativa (cfr. doc. II).
1.5. Con lettera del 7 maggio 2018
la Cassa ha segnatamente risposto:
" (…)
Dopo attenta verifica delle date, riteniamo
innanzitutto che anche questo ricorso, indirizzato al vostro lodevole
Tribunale, è da considerarsi irricevibile.
Dalla ricerca presso il sito de “La Posta”,
alla richiesta di “monitorare gli invii” si rileva che la nostra decisione su
opposizione, inviata per raccomandata il 12 gennaio 2018, è stata messa a
disposizione del Sig. RI 1 per il ritiro in casella postale dal 16 gennaio
2018.
Da questa data, decorrono i 30 giorni per
potere presentare un eventuale ricorso; in questo caso, il Sig. RI 1 doveva
inoltrare ricorso entro il 15 febbraio 2018.
Il Sig. RI 1 non ha presentato alcun motivo
valido prima della scadenza di questo termine, al fine di poter beneficiare di
un eventuale termine di proroga circa la presentazione del suo ricorso.
Pertanto a nostro avviso risulta essere intempestivo.
(…)” (Doc. III)
1.6. Il 27 giugno 2018 il
ricorrente ha indicato di avere prontamente inoltrato ricorso quando è entrato
in possesso della decisione su opposizione del 12 gennaio 2018, in ogni caso
entro il termine di 30 giorni (cfr. doc. V).
1.7. La Cassa, il 3 luglio 2018,
ha preso posizione riguardo allo scritto del 27 giugno 2018 dell’insorgente
(cfr. doc. VII).
1.8. Il doc. VII è stato trasmesso
per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00
del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10
ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. Il ricorrente
ha chiesto di nominargli un difensore d’ufficio (cfr. doc. I pag. 3 p.to 3).
In tale contesto va
ricordato innanzitutto che la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio secondo cui il giudice deve accertare d'ufficio i fatti
determinanti della causa, fermo restando l'obbligo per le parti di collaborare
a tale accertamento nella misura in cui ciò risulti loro possibile ed esigibile
(cfr. art. 61 lett. c LPGA; 16 Lptca; STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010).
Nel caso concreto questo
Tribunale constata che l’insorgente ha dimostrato di saper difendere
adeguatamente i propri interessi.
Egli,
pertanto, non necessita di un patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 28
Lptca (cfr. STF 8C_392/2017 consid. 9.1.-9.2., parzialmente pubblicata in DTF
143 V 393; STFA C 116/03 dell’8 novembre 2004; STCA 36.2018.28-33 del 12 giugno
2018; STCA 42.2017.49 del 15 dicembre 2017; STCA 32.2015.147 del 18 aprile 2016
consid. 2.6., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio
9C_356/2016 del 5 luglio 2016; STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.1.).
La domanda di designazione
di un avvocato deve, conseguentemente, essere respinta.
2.3. L’emanazione del presente
giudizio rende, poi, priva di oggetto la domanda del ricorrente di misure
cautelari, e meglio di versargli subito “un minimo vitale” avendo sempre
regolarmente controllato la disoccupazione (cfr. doc. I pag. 4 p.to 6; STF
9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010
consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21
luglio 2005 consid. 4; STCA 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017 consid. 2.1.; STCA
42.2015.2 del 5 maggio 2015 consid. 2.1.; STCA 38.2011.75 del 26 ottobre 2011
consid. 2.10.).
Nel
merito
2.4. Questa
Corte deve verificare la tempestività del ricorso inoltrato da RI 1.
Secondo
l'art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa.
Secondo
il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
Giusta
l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Ai
sensi dell'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine.
Se
la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine
è stato rispettato (cpv. 2).
L'art.
38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo
riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno
feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o
sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
Fatti
I
termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono
dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla
Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2
gennaio incluso (cpv. 4).
Dopo
l'entrata in vigore della LPGA (al 1° gennaio 2003), in analogia alla
giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso
di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a
decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V
305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann,
in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pag. 130seg.).
Se
il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110
V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr.
9, pag. 479).
2.5. Ai sensi dell’art. 38 cpv.
2bis LPGA, una comunicazione consegnata soltanto
contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è
considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso
tentativo di recapito.
Si tratta di una
presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato
dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. DTF 134
V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).
Tale notificazione
fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della
corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato
doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo
2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF
8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).
L’invio si considera
notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non
si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008
consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).
Generalmente un secondo
invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono
giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V
94 consid. 4b/aa con riferimenti).
Eccezione va fatta nel
caso in cui l'autorità notifica di nuovo, senza riserve, una decisione
contenente un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il
termine originario. In questa evenienza, il termine di ricorso è calcolato a
partire dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni
relative all'applicazione del principio costituzionale della protezione della
buona fede (cfr. STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4).
La finzione di notifica
vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba
ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede,
l'intimazione di un atto (cfr. DTF 134 V 52).
Pertanto chi si assenta,
pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti
connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e
tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017
consid. 4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid.
4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00
del 9 agosto 2001).
Secondo costante
giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non
è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente
che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag.
142-144).
2.6. Nella presente vertenza dal
tracciamento dell’invio emerge che la decisione su opposizione emessa il 12
gennaio 2018 è stata spedita dalla Cassa il medesimo giorno tramite
raccomandata (doc. 29). Il 16 gennaio 2018 è stato inserito nella casella
postale del ricorrente l’avviso per il ritiro (cfr. Condizioni generali
“Servizi postali” p.to 2.5.7. per clienti privati reperibili nel sito www.post.ch/it/pages/footer/condizioni-generali-cg:
“Il detentore di un invito di ritiro è autorizzato a ritirare gli invii ivi menzionati
entro sette giorni”). Il 21 gennaio 2018 l’insorgente ha inoltrato l’ordine di
prolungare il termine di ritiro e la scadenza del termine è stata prorogata fino
al 17 marzo 2018. La decisione su opposizione del 12 gennaio 2018 è stata
ritirata dal ricorrente allo sportello postale il 15 marzo 2018 (doc. 29).
Come visto
sopra (cfr. consid. 2.5.), il termine di giacenza di sette giorni relativo alla
notificazione fittizia non può essere prolungato.
ll Tribunale
federale ha puntualizzato che la possibilità concessa dalla Posta ai suoi
clienti di protrarre il periodo di giacenza dell'invio non permette di
posticipare a piacimento il momento della notificazione, determinante per il
computo dei termini ricorsuali, che interviene per legge al più tardi il
settimo giorno dopo il primo tentativo infruttuoso di consegna (cfr. STF
6F_7/2015 del 21 aprile 2015 consid. 5).
Nel caso di
specie l’insorgente, inoltre, avendo in corso un procedimento con la Cassa riguardo
al diniego del diritto alle indennità di disoccupazione dal 9 dicembre 2016 (la
sua opposizione risaliva peraltro al 23 settembre 2017; cfr. doc. 19),
doveva aspettarsi, secondo il principio della buona fede, la notifica di invii
raccomandati e non. Di conseguenza egli avrebbe dovuto provvedere affinché la
sua corrispondenza potesse essergli notificata tempestivamente e senza
particolari impedimenti.
La lettera raccomandata
relativa alla decisione su opposizione del 12 gennaio 2018 può, pertanto,
essere ritenuta notificata al destinatario l'ultimo dei sette giorni di
giacenza iniziati a decorrere il 17 gennaio 2018, ossia martedì 23 gennaio 2018.
Il termine di 30 giorni
per presentare l’opposizione ha, quindi, iniziato a decorrere il 24 gennaio 2018
ed è scaduto giovedì 22 febbraio 2018.
Il ricorso consegnato a
mano al TCA il 13 aprile 2018 (cfr. doc. I) si rivela, di conseguenza, tardivo.
2.7. Occorre
ora esaminare se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.
Ai
sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato
impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è
restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30
giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.
Di
Considerandi
analogo tenore è l’art. 14 Lptca relativo alla restituzione per inosservanza.
L’istituto
della restituzione dei termini costituisce un principio generale del diritto e
deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella
procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA
1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17,
consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che
risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze
devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente
non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza
di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.
4.2
; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I
393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,
pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza
federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta
improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però,
che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine
stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad
incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF
8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n.
8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr.,
pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Per
la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce
l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se
integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con
la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa
in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio
impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Deve ancora essere
sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio
di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del
diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e
seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.8
Nel caso di specie questa Corte ritiene che non siano dati i
presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la
decisione su opposizione del 12 gennaio 2018.
In
effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro
tardivo del ricorso.
Il
ricorrente, del resto, pur avendone la possibilità (cfr. doc. IV; V), non ha
fatto valere alcuna specifica circostanza che possa in qualche modo giustificare
il ritardo con cui è stata contestata la decisione su opposizione del 12
gennaio 2018.
2.9
L’insorgente ha chiesto,
nel ricorso, la possibilità di esprimersi oralmente (cfr. doc. I pag. 4 p.to 6).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU
ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine
ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per
legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di
carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga
rivolta.
Nel campo di applicazione
dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle
assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2
novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid.
3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU e ormai
ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere
principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF
8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico
dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una
richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura
ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid.
1.3
; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del
23.
marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF
122.
V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di
assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella
misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di
un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di
vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente
– o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di
sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del
25.
gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid.
2).
L’Alta Corte ha, inoltre,
stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi
obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con
l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF
8C_504/2010 succitata).
Nella presente evenienza -
contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non
ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una
richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle
risultanze probatorie, ma ha semplicemente chiesto il proprio interrogatorio.
Il medesimo ha, quindi,
chiesto l’assunzione di una nuova prova.
Inoltre, in ogni caso, si
può prescindere dall’indire un pubblico dibattimento allorché risulta evidente,
anche senza il medesimo, che un ricorso è infondato o inammissibile (cfr. STF
9C_350/2016 del 4 maggio 2017 consid. 1.1.; STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011
consid. 1.3.).
Ne
discende che la richiesta del ricorrente di potersi esprimere oralmente
deve essere respinta.
2.10
L’insorgente
ha, infine, chiesto la rifusione delle spese minime per la stesura, la
redazione, la stampa e l’invio per posta raccomandata del ricorso (cfr. doc. I
pag. 4 p.to 5).
In concreto, da una parte,
il ricorrente non è parte vittoriosa, per cui non può comunque entrare in
considerazione l’esame dei presupposti per riconoscere eccezionalmente a una parte
vittoriosa non rappresentata - anche qualora si tratti di un avvocato che
agisce nella propria causa - il diritto a ottenere un'indennità per ripetibili
per l'attività da lei svolta, e meglio la causa deve essere complessa, gli
interessi in gioco importanti, il lavoro svolto deve aver impedito notevolmente
l'attività professionale o aver comportato una perdita di guadagno e gli sforzi
profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (cfr.
STF 9C_53/2017 del 18 agosto 2017 consid. 3.3.; STF 9C_340/2012 dell’8 giugno
2012; STF 9G_2/2012 del 26 luglio 2012; STFA C 3/04 del 25 aprile 2005; STFA C
152/03 del 25 giugno 2004; STFA B 119/03 del 10 dicembre 2004; DTF 110 V 81
consid. 7; DTF 110 V 132).
Dall’altra,
l’insorgente non può beneficiare del gratuito patrocinio non essendo rappresentato
da un avvocato
In effetti il gratuito
patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può
essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr. STF 8C_399/2007 del 23
aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201
consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; STCA 38.2016.17 del 25 maggio 2016
consid. 2.8.; STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013 consid. 2.12.; per quanto
riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di
utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 =
SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. L’istanza di designare un
difensore d’ufficio è respinta.
3. La richiesta di rifusione
delle spese inerenti alla redazione e all’invio del ricorso è respinta.
4. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni