38.2018.24
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4 giugno 2018Italiano24 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2018.24
dc/sc
Lugano
4 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 aprile 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 marzo 2018 emanata da
Cassa cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 7 marzo 2018 (cfr. doc. B) la Cassa cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione (in seguito: la Cassa) ha confermato la decisione del 19
dicembre 2017 (cfr. doc. L) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto a
beneficiare delle indennità per insolvenza ex art. 55 cpv. 1 LADI, per non
avere rispettato l’obbligo di ridurre il danno, in quanto egli non ha
rivendicato i propri crediti salariali in modo sufficientemente tempestivo.
L’amministrazione ha così
motivato la propria decisione su opposizione:
" (…)
1. In data 26
giugno 2017 (documento pervenuto il 03 luglio 2017) l’opponente ha presentato
alla Cassa una domanda di indennità per insolvenza a far tempo dal 01 dicembre
2015.
Egli dichiara d’aver prestato la
propria attività lavorativa presso la società __________ di __________ dal 18
maggio 2015 al 31 marzo 2016 in qualità di consulente nel settore immobiliare
ed edile; rivendica così indennità per insolvenza per lavoro prestato e non
retribuito dal 01 dicembre 2015 al 31 marzo 2016.
(…).
Tramite scritto del 13 febbraio 2018
la Cassa ha proceduto ad un complemento d’informazioni ponendo al Sig. RI 1 una
serie di quesiti.
Per il tramite del proprio legale il
sig. RI 1, tramite scritto del 21 febbraio 2018, ha preso posizione in merito.
4. Il Sig. RI 1
ha percepito due acconti salariali per il periodo dal 18 maggio 2015 al 31 agosto
2015, un acconto per quanto concerne la mensilità di settembre 2015 e nessun
versamento dal 01 ottobre 2015 al 31 marzo 2016, cioè per ben 6 mesi.
Agli atti risulta una richiesta di
pagamento, datata 14 settembre 2015, con la quale l'opponente sollecitava il
versamento degli stipendi dei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto 2015. Il
Sig. RI 1 ha proceduto per vie esecutive facendo spiccare un precetto esecutivo
in data 29 settembre 2016.
La Cassa, in base a tutta la
documentazione e agli elementi emersi in sede d'opposizione e per i motivi
sopra menzionati, ritiene che il Sig. RI 1 non abbia sufficientemente tutelato
Fatti
i suoi diritti di ridurre il danno previsto dall'art. 55 LADI. Non si comprende
infatti per quale motivo, non avendo mai ricevuto un salario completo sin
dall'inizio della propria attività lavorativa e successivamente non avendo
ricevuto neanche un acconto per gli ultimi 6 mesi lavorativi, non sia
intervenuto in maniera più incisiva a tutela dei suoi crediti salariali. (…)"
(Doc. B)
1.2. Contro la citata decisione su
opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. La sua
patrocinatrice chiede il versamento dell’indennità per insolvenza ritenendo che
RI 1 non abbia violato l’obbligo di ridurre il danno e rileva in particolare:
" (…)
3.
Nondimeno il signor RI 1 ha soddisfatto le ulteriori richieste
formulate dalla Cassa cantonale il 24 novembre 2017 (doc. H), e meglio egli in
perfetta buona fede ha fornito una dichiarazione da parte della datrice di
lavoro attestante gli incontri con l'assicurato avvenuti tra marzo 2016 ed
agosto 2017 per regolare il versamento degli stipendi (doc. I). Ciò a comprova
degli sforzi intrapresi dal lavoratore stesso.
Prove: doc. H Scritto Cassa
cantonale del 24.11.2017;
doc. I Dichiarazione __________
del 27.11.2017 (lettera di
accompagnamento
dello scrivente legale del 4.12.2017).
4.
È quindi con stupore che si è appreso che - nonostante il rispetto
puntuale di ogni condizione imposta dalle leggi federali LADI, LPGA e LEF,
delle indicazioni nonché delle ulteriori richieste formulate dalla Cassa
cantonale - quest'ultima con decisione del 19 dicembre 2017 (doc. L) abbia
respinto la domanda dell'assicurato basandosi su considerazioni - oltre che su
fatti - errati.
Prove: doc. L Decisione Cassa
cantonale del 19.12.2017.
5.
Contro la summenzionata decisione (doc. L) il ricorrente ha
presentato opposizione il 26 gennaio 2016 (doc. M), osservando in primo luogo
che l'art. 55 cpv. 1 LADI è stato rispettato. In particolare l'assicurato non
ha mai "perso tempo" né prima di iniziare la procedura esecutiva nei
confronti di __________, né dopo durante la stessa: da una parte, iniziando
l'esecuzione il 27.09.2016 e non - come risultava dalla decisione (doc. L) - il
22.11.2016, essendo oltretutto irrilevante la data della notifica del PE alla
debitrice; dall'altra, sollecitando continuamente e incontrando più volte
l'amministratore unico di __________ con il quale, forse troppo ingenuamente,
ha creduto in perfetta buona fede di poter riuscire a trovare "con le
buone" un accordo per il pagamento degli arretrati ancora scoperti.
Purtroppo così non è stato.
Prove: doc. M Opposizione del
26.01.2018.
6.
A ben vedere il cpv. 1 la frase dell'art. 55 LADI - disposizione
assunta dalla Cassa cantonale quale base legale fondante il diniego della
domanda di indennità formulata dal signor. RI 1 recita testualmente "nella
procedura di fallimento o di pignoramento": è evidente che in questa fase
l'assicurato ha intrapreso tutti i passi necessari "alla tutela dei suoi
diritti rispetto al datore di lavoro", formulando la domanda di esecuzione
(doc. F5) seguita dal PE (doc. F6), la domanda di continuazione dell'esecuzione
(doc. F8) e giungendo fino davanti al giudice per chiedere il fallimento di __________
(doc. G4, G5, G10).
Oltre il signor RI 1 non poteva andare, fiducioso comunque del
fatto che la sua posizione fosse considerata meritevole di tutela
dall'ordinamento giuridico come il principio del legittimo affidamento gli
permette di ritenere.
7.
Pur non essendo una condizione richiesta dall'art. 55 LADI, va
sottolineato che anche prima dell'inizio della procedura esecutiva il signor RI
1 ha preso in tempo utile ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi
diritti rispetto alla datrice di lavoro. Grazie ai suoi numerosi solleciti è
riuscito infatti ad ottenere da __________ il versamento di CHF 23'000.-: a
comprova
degli sforzi intrapresi dall'assicurato quali segnali
inequivocabili che avrebbero permesso alla Cassa cantonale di riconoscere
oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i salari non ancora
pagati - all'opposizione è stata allegata la dichiarazione di __________ con i
giustificativi dei versamenti effettuati (doc. N), attestante che proprio in
seguito a tali sforzi la datrice di lavoro ha corrisposto all'assicurato dal
24.06.2015 all'11.02.2016 CHF 23'000.- a titolo di stipendi arretrati.
Prove: doc. N Dichiarazione __________
del 16.01.2018. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 27
aprile 2018 la Cassa propone di respingere il ricorso e sottolinea quanto
segue:
" (…) Nel
presente caso il Sig. RI 1 ha percepito degli acconti sui salari lavorati pari
a CHF 1'200.00 (acconto stipendio maggio 2015, valuta 24 giugno 2015), CHF
1'500.00 (acconto stipendio giugno 2015, valuta 20 luglio 2015) e CHF 4'600.00
(acconto stipendio settembre 2015, valuta 18 e 21 settembre 2015).
Successivamente sono stati trasmessi ulteriori giustificativi circa altri
acconti percepiti quali: CHF 5'000.00 con valuta 11 novembre 2015, CHF 5'700.00
con valuta 07 dicembre 2015 ed infine CHF 5'000.00 con valuta 11 febbraio 2016.
Come indicato dal qui ricorrente sul formulario "Domanda
d'indennità per insolvenza", il salario è stato corrisposto fino ad agosto
2015, ivi compresi i succitati acconti.
Tramite scritto del 01 marzo 2016 il Sig. RI 1 rescinde il
rapporto di lavoro con effetto 31 marzo 2016, conscio delle difficoltà
nell'ottenere i propri crediti salariali. Gli stipendi arretrati, al momento
della cessazione del rapporto di lavoro, ammontavano a ben 7 mensilità. A mente
della Cassa il Sig. RI 1, viste le già notevoli difficoltà, fin dall'inizio del
rapporto di lavoro, ad ottenere il salario avrebbe dovuto intervenire in
maniera più incisiva. Nello specifico avrebbe dovuto procedere tempestivamente
alla rivendicazione salariale e, successivamente, per via esecutive senza
attendere parecchi mesi dalla fine del rapporto di lavoro (dal 01 aprile 2016
al 29 settembre 2016).
Orbene, alla luce del comportamento assunto dal ricorrente, la Cassa
ritiene che non ha adempiuto agli obblighi di ridurre il danno ex art. 55 LADI
e precludendosi dalla possibilità di ottenere le prestazioni richieste. (…)”
(Doc. III)
1.4. Il 30 aprile 2018 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. IV).
Le parti sono rimaste
silenti.
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il
diritto a percepire indennità per insolvenza.
L'art. 55 cpv. 1 LADI
stabilisce che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
In una sentenza pubblicata
in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore,
menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del
rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa
interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita.
L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo
scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo
caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio
un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro
quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e
riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito
salariale.
Contravviene al proprio
obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per
insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere
il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del
proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia
che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi
finanziari.
In una sentenza C 121/03
del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato
l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento
del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato
gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le
modalità con le quali fare valere le sue pretese.
In una sentenza C 231/06
del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha
stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata,
contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene
sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le
prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di
diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o
intentando un'azione legale contro di lui.
In un'altra sentenza C 254/05
del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima
Istanza ha sottolineato che:
" Non si può
esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda
immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in
quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese
derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece
di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di lavoro,
senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi previsto
dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i
suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale
rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono
verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente
attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre
presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il
datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione
finanziaria."
In quel caso l'Alta Corte
ha così negato l'esistenza di una grave negligenza.
In una sentenza 8C_801/2011
dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto
dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere
nove mesi prima di far valere le sue pretese salariali.
In una sentenza
8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità
di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto
tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione
sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.
In una sentenza
8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto
dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha
adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi salariali
avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però seguito un
periodo di inattività di 13 mesi.
In una sentenza
8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva
violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per
più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps
constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011,
C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de
l'obligation de réduire le dommage”).
Il
Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono
insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent
pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les
arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril
2002) ». ).
In
una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 4
pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato
l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare
valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.
In una sentenza
8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in
DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto
insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da
un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di
lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento
promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato
trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a
recuperare il suo credito salariale.
Nella
medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza
per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo
continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che
devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata
richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del
datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non
esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga
durata.
2.2
La
Segreteria di Stato per l’economia (in seguito SECO), quale autorità di
sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del
diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00
dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA
C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61),
nella pubblicazione della Prassi LADI II A1 valida dal marzo 2015 si è così
espressa:
" (…)
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
art. 55 LADI
OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO
B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di
pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi
diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi
d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato
il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il
danno.
Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona
assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella
difesa del suo diritto.
B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato
deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non
versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve
necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti
del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e
riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale
(DTF C 367/01 del 12.4.2002).
B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del
rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a
causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a
intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di
perdere il diritto all’II.
B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in
che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario
per recuperare il suo salario.
La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere
l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del
contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi).
Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato
dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non
pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che
i suoi crediti salariali non verranno versati.
Giurisprudenza
DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009
(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si
è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di
lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se
sussisteva un rapporto di parentela)
TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato
avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30
giorni per il versamento del salario).
TFA C 109/04del 9.6.2005
(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il
rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro
ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).
TFA C 91/01del 4.9.2001
(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine
del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio
salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)
La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto
dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la
graduatoria (DTF 123 V 75)."
2.3
Le direttive amministrative
non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle
assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2
pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1;
DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid.
5.1
; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag.
379.
e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid.
2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992
pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF
117.
V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114
V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza
2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,
ha ricordato che:
"
Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del
diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e
non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli
amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa
tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime
verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di
legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione
corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non
si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la
stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento
a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.4
Nell’evenienza concreta
risulta dagli atti dell’incarto che RI 1 ha lavorato dal 18 maggio 2015 al 31
marzo 2016 come consulente nel settore immobiliare ed edile presso la ditta __________,
per un salario mensile lordo di fr. 4'200.-- (cfr. doc. D), rispettivamente di
fr. 6'500.-- dal 1° settembre 2015 (cfr. doc. G1-G2 e doc. F).
Il 14 settembre 2015
l’assicurato ha inviato al datore di lavoro uno scritto del seguente tenore:
" Oggetto:
Sollecito pagamento dello stipendio, contributi e consegna cedolini buste paga.
Spett. __________ con la presente intendo segnalarvi che non mi
sono state ancora corrisposte le retribuzioni, le buste paga e i relativi
contributi relativi ai mesi di Maggio, Giugno, Luglio ed Agosto, i cui
pagamenti secondo quanto stabilito sono previsti entro il 10 di ogni mese.
Poiché tale situazione ha creato disagi alla mia situazione
finanziaria, causa spese d’affitto e cassa malati in attesa di pagamento,
chiedo che mi venga corrisposta la somma dovuta entro e non oltre sette giorni
dal ricevimento della presente e al pagamento di tutte le somme dovute anche in
campo contributivo.
In caso contrario sarò costretto a far valere le mie ragioni nelle
competenti sedi giudiziarie.” (Doc. G3)
A quel momento l’assicurato
aveva ricevuto soltanto degli acconti di fr. 1'200.-- per il mese di maggio
2015.
e di fr. 1'500.-- per il mese di giugno 2015.
Il 18 e il 21 settembre
2015.
egli ha ottenuto fr. 1'600.--, rispettivamente fr. 3'000.-- per il mese di
settembre 2015.
L’11 novembre 2015
l’assicurato ha ricevuto fr. 5'000.--, il 7 dicembre 2015 ulteriori fr.
5'700.--, l’11 febbraio 2016 ancora fr. 5'000.-- (cfr. doc. N).
Complessivamente il
ricorrente ha così ottenuto, fino all’11 febbraio 2016, fr. 23'000.-- quali
acconti salariali.
Il 1° marzo 2016 RI 1 ha
inoltrato le proprie “dimissioni per giusta causa”, argomentando:
" La
presente per comunicare le mie irrevocabili dimissioni dal lavoro.
Ritengo, infatti, che il motivo che mi inducono al recesso, vale a
dire il mancato pagamento delle buste paga come concordato entro il 10 di ogni
mese è venuta a mancare più volte anche dopo la prima lettera inviatavi per
sollecitare tali pagamenti causandomi vari problemi di natura economica,
pertanto costituiscono una giusta causa di dimissioni.
Mentre informo che il rapporto di lavoro deve intendersi a tutti
gli effetti alla data 31/03/16, chiedo pertanto che mi sia corrisposto
l’attestato di ricevuta alla fonte debitamente pagato, l’estratto conto
contributivo e il saldo delle buste paga arretrate.” (Doc. E)
Il 29 settembre 2016
l’assicurato ha poi fatto spiccare un precetto esecutivo contro la __________
(cfr. doc. 81), che è stato notificato tramite pubblicazione sul FUC n° 93 del
22.
novembre 2016 (cfr. doc. 98).
Il 13 dicembre 2016 il
ricorrente ha chiesto di proseguire l’esecuzione (cfr. doc. F8) e il 14
dicembre 2016 l’UEF ha emesso la comminatoria di fallimento (cfr. doc. F9).
Il 21 novembre 2017 il
Pretore del Distretto di __________ ha stralciato dai ruoli la procedura
fallimentare in quanto l’assicurato ha comunicato di non potersi fare carico
dell’anticipo delle spese di procedura (cfr. doc. G10).
2.5
Chiamato ora a pronunciarsi,
il TCA ritiene che gli sforzi compiuti dall’assicurato per ottenere quanto
dovutogli dalla __________ di __________ siano insufficienti e che quindi la
Cassa ha correttamente negato al ricorrente il diritto all’indennità per
insolvenza.
In effetti l’assicurato,
che ha iniziato la sua attività lucrativa il 18 maggio 2015 e che fino al 31
agosto 2015 aveva ricevuto solo due acconti, che dal 1° settembre ha concordato
con il proprio datore di lavoro un aumento di un terzo del salario (da fr.
4200.
-- a fr. 6'500.--), che a settembre ha ottenuto soltanto due acconti, ed
ha poi ricevuto ulteriori acconti in dicembre 2015 e in febbraio 2016, avrebbe
dovuto adottare misure più incisive per ottenere tutti i salari arretrati, come
peraltro preannunciato nel suo scritto del 14 settembre 2015.
Tali sforzi avrebbero
dovuto essere intensificati dopo lo scioglimento del contratto di lavoro per
giusta causa il 1° marzo 2016.
Il ricorrente ha invece
fatto spiccare il precetto esecutivo soltanto sei mesi dopo, il 29 settembre
2016.
In simili condizioni,
questo Tribunale ritiene che l’assicurato abbia commesso una negligenza grave
in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI
(al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24
agosto 2012; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014 STCA 38.2014.4 del 23 gennaio
2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre
2010).
La giurisprudenza esige,
infatti, che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per
rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003;
STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006;
“Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il più presto
possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre
2005).
Secondo questo Tribunale
una maggiore incisività si imponeva viste le difficoltà che l’assicurato ha
avuto ad ottenere il salario già durante il rapporto di lavoro (cfr. STF
8C_749/2016 del 22 novembre 2017; STF 8C_573/2016 del 18 ottobre 2017; STF
8C_850/2016 del 9 marzo 2017; STCA 38.2017.46 del 9 agosto 2017; STCA
38.2017.85
del 9 febbraio 2018; STCA 38.2017.28 del 24 maggio 2017; STCA
38.2017.17
del 10 maggio 2017). Non avrebbero comunque dovuto più esserci
esitazioni dopo la conclusione dello stesso (cfr. STCA 38.2017.85 del 9
febbraio 2018; STCA 38.2017.17 del 10 maggio 2017; STF 8C_749/2016 del 22
novembre 2017).
La decisione su
opposizione del 7 marzo 2018 deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti