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Decisione

38.2018.25

Ricorso contro decisione su opp. relativa a restituzione di ind. di disoccupazione irricevibile, in quanto tardivo. Non date condizioni per restituzione termine. TCA non può chinarsi sulla questione d

16 luglio 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

38.2018.25

dc/gm

Lugano

16

luglio 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 16 aprile 2018 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 21 febbraio 2018 emanata

da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in

fatto

1.1. Con decisione su opposizione

del 21 febbraio 2018 la CO 1 ha confermato la precedente decisione del 2

ottobre 2017 con la quale ha chiesto in restituzione a RI 1 l’importo di CHF

9'911.30, in quanto è emerso che l’interessato ha svolto attività lavorativa

presso __________ (cfr. doc. A3).

1.2. Contro la decisione su

opposizione l'assicurato ha inoltrato un ricorso al TCA, datato 16 aprile 2018

e messo alla posta il 18 aprile 2018, nel quale ha fatto valere di non avere

percepito alcun salario presso la __________ e ha chiesto il condono della

somma di CHF 9'911.30 e (cfr. doc. I).

1.3. Questo Tribunale, il 15

maggio 2018, ha invitato il ricorrente a precisare se con lo scritto del 16

aprile 2018 ha voluto postulare unicamente il condono dell’’importo di CHF

9'911.30 (cfr. doc. V5).

L’insorgente ha risposto

il 28 maggio 2018 sollevando questioni riguardanti in ogni caso anche l’ordine

di restituzione (cfr. doc. V).

1.4. Il 5 giugno 2018 il TCA ha

invitato la CO 1 ad accertare presso la Posta la data esatta in cui RI 1 ha

ricevuto la decisione impugnata, apparendo a prima vista il gravame tardivo

(cfr. doc. VI).

1.5. Con lettera del 6 luglio 2015

l’amministrazione ha così risposto:

" (…)

Facciamo riferimento allo scritto del 5

giugno u.s. e con la presente trasmettiamo l’estratto del tracciamento

dell’invio della posta.

Data spedizione raccomandata: 21.02.2018

Data recapito: 22.02.2018

Ricorso pervenuto al TCA 19.04.2018

Il termine di trenta giorni non decorre dal

settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua

incluso.

A mente della (Cassa, ndr) il ricorso

inoltrato dall’assicurato appare tardivo.

A complemento informiamo che la cassa, in

data 8 maggio 2018, ha sottoposto il caso per decisione alla Sezione del Lavoro

in merito alla domanda di condono presentata dall’assicurato. (…)” (cfr. doc. VII)

Copia di tale scritto è

stato trasmesso il 7 luglio 2015 all’assicurato per osservazioni (cfr. doc. VIII).

Lo stesso è rimasto

silente.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

Nel

merito

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1

Considerandi

Lptca, il giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad

evaderlo se è tardivo o irricevibile.

Giusta

l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è

esclusa.

Secondo il

capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

L'art. 38

cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è

computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a

decorrere il giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo

giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto

dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale

seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la

parte o il suo rappresentante.

Dopo l'entrata in vigore

della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA,

il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione

dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della

sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI

1998.

p. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp.

130s).

A norma dell’art. 39 cpv.

1.

LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure,

a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza

diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.

Se il termine di ricorso è

spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la

decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2;

Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

2.3

Nella concreta evenienza la

decisione su opposizione del 21 febbraio 2018 (messa alla Posta il medesimo

giorno) è stata ritirata dall’assicurato il 22 febbraio 2018 (cfr. Doc. VII 2).

Il termine di 30 giorni ha

iniziato a decorrere il 23 febbraio 2018 ed è scaduto – tenuto conto delle

ferie giudiziarie pasquali – lunedì 9 aprile 2018.

Il ricorso è stato

spedito, mediante invio raccomandato, soltanto mercoledì 18 aprile 2018 (cfr.

busta allegata al doc. I) ed è dunque tardivo.

2.4

Occorre ora esaminare se il

ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.

Ai sensi dell'art. 41

LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua

colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che

l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione

dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Prima dell'entrata in

vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un

termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce

un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione,

sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA del 18

gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag.

71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V

123, consid. 3b, pag. 125).

Per "impedimento non

colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza

maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un

errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate

oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere

rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a;

STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; U. Kieser,

ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, n. 151).

Deve

ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero

costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente

nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti

con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella

causa D., K 34/03).

Il

TCA constata che, nel ricorso dell’assicurato (cfr. doc. I) e nella sua successiva

presa di posizione del 28 maggio 2018 (cfr. doc. V), non emerge alcun motivo

che possa giustificare la restituzione del termine di ricorso.

D’altra

parte RI 1 non ha formulato nessuna osservazione allo scritto della Cassa del 7

giugno 2018 (cfr. consid. 1.4.).

Il ricorso contro la

decisione su opposizione del 21 febbraio 2018 che ha confermato l’ordine di

restituzione del 2 ottobre 2017 è pertanto irricevibile, in quanto tardivo.

2.5

Per quanto concerne la

richiesta di condono (cfr. consid. 1.2.), la Cassa, il 7 giugno 2018, ha

indicato di avere sottoposto, l’8 maggio 2018, il caso per decisione alla

Sezione del lavoro (cfr. doc. VII; VII3).

Con decisione formale del

6.

giugno 2018 la Sezione del lavoro ha respinto la domanda di condono.

La costante giurisprudenza federale ha stabilito

che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto

della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 131 V 164; SVR

2005.

AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110

V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

In concreto la decisione su opposizione del 21 febbraio 2018 contestata

riguarda esclusivamente la richiesta di restituzione della somma di CHF

9'911.30.

Inoltre questo Tribunale

può pronunciarsi solo sulle decisioni su opposizione emanate dall'organo

amministrativo competente (cfr. art. 56 cpv. 1 LPGA e 52 LPGA; STCA 38.2011.15

del 25 maggio 2011).

Ne discende che il TCA non

può chinarsi sulla questione inerente al condono.

Un ricorso potrà essere

inoltrato a questa Corte contro la decisione su opposizione che la Sezione del

lavoro emetterà, se del caso, in merito al condono.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni