38.2018.25
Ricorso contro decisione su opp. relativa a restituzione di ind. di disoccupazione irricevibile, in quanto tardivo. Non date condizioni per restituzione termine. TCA non può chinarsi sulla questione d
16 luglio 2018Italiano9 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
38.2018.25
dc/gm
Lugano
16
luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 16 aprile 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 febbraio 2018 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 21 febbraio 2018 la CO 1 ha confermato la precedente decisione del 2
ottobre 2017 con la quale ha chiesto in restituzione a RI 1 l’importo di CHF
9'911.30, in quanto è emerso che l’interessato ha svolto attività lavorativa
presso __________ (cfr. doc. A3).
1.2. Contro la decisione su
opposizione l'assicurato ha inoltrato un ricorso al TCA, datato 16 aprile 2018
e messo alla posta il 18 aprile 2018, nel quale ha fatto valere di non avere
percepito alcun salario presso la __________ e ha chiesto il condono della
somma di CHF 9'911.30 e (cfr. doc. I).
1.3. Questo Tribunale, il 15
maggio 2018, ha invitato il ricorrente a precisare se con lo scritto del 16
aprile 2018 ha voluto postulare unicamente il condono dell’’importo di CHF
9'911.30 (cfr. doc. V5).
L’insorgente ha risposto
il 28 maggio 2018 sollevando questioni riguardanti in ogni caso anche l’ordine
di restituzione (cfr. doc. V).
1.4. Il 5 giugno 2018 il TCA ha
invitato la CO 1 ad accertare presso la Posta la data esatta in cui RI 1 ha
ricevuto la decisione impugnata, apparendo a prima vista il gravame tardivo
(cfr. doc. VI).
1.5. Con lettera del 6 luglio 2015
l’amministrazione ha così risposto:
" (…)
Facciamo riferimento allo scritto del 5
giugno u.s. e con la presente trasmettiamo l’estratto del tracciamento
dell’invio della posta.
Data spedizione raccomandata: 21.02.2018
Data recapito: 22.02.2018
Ricorso pervenuto al TCA 19.04.2018
Il termine di trenta giorni non decorre dal
settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua
incluso.
A mente della (Cassa, ndr) il ricorso
inoltrato dall’assicurato appare tardivo.
A complemento informiamo che la cassa, in
data 8 maggio 2018, ha sottoposto il caso per decisione alla Sezione del Lavoro
in merito alla domanda di condono presentata dall’assicurato. (…)” (cfr. doc. VII)
Copia di tale scritto è
stato trasmesso il 7 luglio 2015 all’assicurato per osservazioni (cfr. doc. VIII).
Lo stesso è rimasto
silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
Nel
merito
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1
Considerandi
Lptca, il giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad
evaderlo se è tardivo o irricevibile.
Giusta
l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa.
Secondo il
capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
L'art. 38
cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è
computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a
decorrere il giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo
giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto
dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale
seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la
parte o il suo rappresentante.
Dopo l'entrata in vigore
della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA,
il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione
dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della
sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI
1998.
p. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp.
130s).
A norma dell’art. 39 cpv.
1.
LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure,
a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.
Se il termine di ricorso è
spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la
decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2;
Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).
2.3
Nella concreta evenienza la
decisione su opposizione del 21 febbraio 2018 (messa alla Posta il medesimo
giorno) è stata ritirata dall’assicurato il 22 febbraio 2018 (cfr. Doc. VII 2).
Il termine di 30 giorni ha
iniziato a decorrere il 23 febbraio 2018 ed è scaduto – tenuto conto delle
ferie giudiziarie pasquali – lunedì 9 aprile 2018.
Il ricorso è stato
spedito, mediante invio raccomandato, soltanto mercoledì 18 aprile 2018 (cfr.
busta allegata al doc. I) ed è dunque tardivo.
2.4
Occorre ora esaminare se il
ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.
Ai sensi dell'art. 41
LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua
colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che
l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione
dell'impedimento e compia l'atto omesso.
Prima dell'entrata in
vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un
termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce
un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione,
sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA del 18
gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag.
71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V
123, consid. 3b, pag. 125).
Per "impedimento non
colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza
maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un
errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate
oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere
rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a;
STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; U. Kieser,
ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, n. 151).
Deve
ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero
costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente
nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti
con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella
causa D., K 34/03).
Il
TCA constata che, nel ricorso dell’assicurato (cfr. doc. I) e nella sua successiva
presa di posizione del 28 maggio 2018 (cfr. doc. V), non emerge alcun motivo
che possa giustificare la restituzione del termine di ricorso.
D’altra
parte RI 1 non ha formulato nessuna osservazione allo scritto della Cassa del 7
giugno 2018 (cfr. consid. 1.4.).
Il ricorso contro la
decisione su opposizione del 21 febbraio 2018 che ha confermato l’ordine di
restituzione del 2 ottobre 2017 è pertanto irricevibile, in quanto tardivo.
2.5
Per quanto concerne la
richiesta di condono (cfr. consid. 1.2.), la Cassa, il 7 giugno 2018, ha
indicato di avere sottoposto, l’8 maggio 2018, il caso per decisione alla
Sezione del lavoro (cfr. doc. VII; VII3).
Con decisione formale del
6.
giugno 2018 la Sezione del lavoro ha respinto la domanda di condono.
La costante giurisprudenza federale ha stabilito
che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto
della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 131 V 164; SVR
2005.
AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110
V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
In concreto la decisione su opposizione del 21 febbraio 2018 contestata
riguarda esclusivamente la richiesta di restituzione della somma di CHF
9'911.30.
Inoltre questo Tribunale
può pronunciarsi solo sulle decisioni su opposizione emanate dall'organo
amministrativo competente (cfr. art. 56 cpv. 1 LPGA e 52 LPGA; STCA 38.2011.15
del 25 maggio 2011).
Ne discende che il TCA non
può chinarsi sulla questione inerente al condono.
Un ricorso potrà essere
inoltrato a questa Corte contro la decisione su opposizione che la Sezione del
lavoro emetterà, se del caso, in merito al condono.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni