38.2018.26
A ragione URC ha negato alla ricorrente (a cui è stato revocato il permesso B) l'inserimento in un provvedimento inerente al mercato del lavoro richiesto in modo generico. Richiesta di risarcimento da
3 ottobre 2018Italiano20 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2018.26
rs
Lugano
3 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 aprile 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 13 marzo 2018 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. L’Ufficio regionale di
collocamento di __________ (in seguito: URC), con decisione su opposizione del
13 marzo 2018, ha respinto l’opposizione interposta da RI 1 contro la decisione
del 15 gennaio 2018 (cfr. doc. A1).
Con
il provvedimento del 15 gennaio 2018 l’amministrazione aveva ritenuto la sua
domanda formulata il 10 luglio 2017 e riguardante l’inserimento in un
provvedimento inerente al mercato del lavoro irricevibile, in quanto generica,
contemplando la richiesta di inserimento in tutti i tipi di provvedimenti del
mercato del lavoro (PML) senza distinzioni particolari e senza considerare che
il diritto alle prestazioni nel caso concreto è regolato dall’art. 59d LADI.
Nella
decisione su opposizione del 13 marzo 2018 l’URC ha, segnatamente, rilevato
che:
" (…)
3. Nell’opposizione del 9 febbraio 2018 (pagina 3)
l’assicurata elenca una serie di provvedimenti che ritiene possano essere presi
in considerazione per la sua situazione.
Sebbene la LADI preveda tutta una serie di
provvedimenti del mercato del lavoro, è utile ricordare che questi vanno
attivati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti.
La decisione di attivare o meno uno di questi
provvedimenti spetta al servizio competente, in questo caso all’Ufficio
regionale di collocamento.
Il nostro ufficio ritiene che l’attivazione di
provvedimenti del mercato del lavoro (PML) sia avvenuta correttamente, scegliendo
e attribuendo la misura maggiormente consona alla situazione dell’interessata
(concretamente il corso Tecniche di ricerca impiego attribuito il 27 febbraio
2017).
Con l’opposizione del 9 febbraio 2018 l’assicurata
ribadisce la richiesta di poter attivare dei provvedimenti occupazionali presso
Tribunali, Enti e Uffici giuridici di Autorità amministrative e/o giudiziarie o
studi legali allo scopo di svolgere una pratica legale.
Sulla base delle dichiarazioni dell’assicurata e della
documentazione versata agli atti risulta che l’opponente ha ottenuto la laurea
magistrale in giurisprudenza nel novembre 2014, essa non ha però ottenuto in
Italia l’abilitazione quale avvocata, mentre dell’attività legale o forense
dopo il conseguimento della laurea non si dispone di dettagli (periodi esatti,
attestazioni di servizio o simili).
Riguardo alla formazione universitaria e ad eventuali
PML in ambito giuridico/legale (pratica legale) va osservato che:
“Secondo la giurisprudenza del TFA, sono pure esclusi
Fatti
i provvedimenti di formazione che, normalmente, sono parte integrante di una
formazione di base o che servono a completarla, come ad esempio, gli stage
obbligatori nell’ambito degli studi di medicina o il periodo di pratica per gli
avvocati al termine degli studi di diritto” (Prassi LADI PML cifra A 19).
Per completezza di informazione ricordiamo che parte
delle misure invocate con lo scritto del 10 luglio 2017 non sono compatibili
con le possibilità conferite dall’art. 59d LADI (sono esclusi tutti i
provvedimenti speciali, art. 65 e seg. LADI).
Per quanto concerne l’assegno di formazione osserviamo
che ad ogni modo non può essere concesso “se l’assicurato ha conseguito un
diploma universitario o di una scuola professionale superiore” (Prassi LADI PML
cifra F13).
Per quanto riguarda invece il Semestre di motivazione
va osservato che la misura è destinata a:
- giovani al termine dell’obbligo scolastico che non
hanno trovato un posto di tirocinio e sono iscritti come disoccupati presso
l’ufficio del lavoro
- giovani che hanno interrotto il loro tirocinio
- coloro che hanno conseguito un diploma di maturità
- le persone che hanno interrotto la frequenza della
scuola media superiore o di un altro istituto di formazione superiore (cfr.
Prassi LADI PML cifra H14).
Le disposizioni in merito appaiono oltremodo chiare e
prive di qualsiasi interpretazione. Si ribadisce che l’URC ha applicato in modo
coretto le disposizioni in vigore e trattato senza alcun pregiudizio o
discriminazione l’interessata.
Per quanto concerne la partecipazione ai colloqui di
consulenza fissati dall’Ufficio regionale di collocamento (URC) ricordiamo che
gli stessi non sono facoltativi, non vi è alcun consenso da parte del nostro
ufficio ad una loro sospensione. L’interruzione del controllo della disoccupazione
può compromettere il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione (cfr. STCA 38.2017.91 del 22 gennaio 2018, consid. 2.2. terzo
paragrafo).” (Doc. A1)
1.2. Contro
la decisione su opposizione è pervenuto al TCA il 20 aprile 2018 da parte di RI
1 un tempestivo ricorso datato 12 aprile 2018 nel quale ha sostanzialmente
postulato di essere inserita in uno dei programmi di inserimento professionale
(per consentire un miglioramento concreto della sua idoneità al collocamento) e,
in via subordinata, di chiedere all’URC una descrizione dettagliata di tutte le
misure che sono state adottate in suo favore per dimostrare che la stessa sia
stata efficacemente e validamente integrata nel mercato del lavoro,
rispettivamente di condannare l’URC e la Sezione del lavoro a risarcirle il
danno provocato dal comportamento illegittimo ed arbitrario
dell’amministrazione.
Contestualmente
alla sua impugnativa la medesima ha richiesto delle misure cautelari inaudita
altera parte riguardanti, da una parte, l’attribuzione di programmi di
inserimento professionale per evitare di essere esclusa dal territorio svizzero
a seguito di uno stato di disoccupazione involontaria (sarebbe in corso un
procedimento di revoca del permesso B; cfr. Decreto del TCA 38.2017.90 del 7
dicembre 2017 consid. 1.2.) Dall’altra, la sospensione immediata dei suoi
doveri di disoccupata in attesa di una corretta applicazione delle disposizioni
legislative da parte dell’URC e la pronuncia nel merito da parte del TCA (cfr.
doc. I).
1.3. Questo Tribunale, il 26
aprile 2018, ha respinto, in quanto ricevibile, la domanda di RI 1, formulata
contestualmente al ricorso del 12 aprile 2018, tendente a ottenere delle misure
cautelari inaudita altera parte (cfr. doc. II).
Al riguardo il TCA ha
segnatamente osservato che:
" (…)
2.2. Il TCA è chiamato ora a stabilire se l’URC possa o meno
essere costretto, a titolo di misura cautelare inaudita altera parte, a
inserire l’insorgente in un provvedimento del mercato del lavoro già pendente
causa.
(…) il ricorso contro la decisione su opposizione del 13 marzo
2018, trattandosi di una decisione negativa, non ha effetto sospensivo.
(…)
Nel caso di specie l’interesse dell’amministrazione a non dovere
anticipare i costi connessi all’attribuzione di un provvedimento inerente al
mercato del lavoro, che potrebbe rivelarsi effettuato indebitamente con
relative difficoltà di recupero, risulta preponderante rispetto a quello
dell’insorgente a svolgerlo per migliorare la propria idoneità al collocamento.
In proposito giova rilevare che l’Alta Corte, nel decreto
8C_186/2018 dell’8 marzo 2018 con cui ha respinto la domanda della ricorrente
(contestuale al suo ricorso contro la STCA 38.2017.91 del 22 gennaio 2018 con
la quale questo Tribunale ha stralciato dai ruoli la causa relativa al ricorso
per denegata giustizia in relazione alla mancata emissione di una decisione
afferente alla richiesta di assegnazione di altri - rispetto al corso di
tedesco contro il cui diniego del finanziamento è pendente ricorso al TCA cfr.
inc. 38.2017.90 - provvedimenti inerenti al mercato del lavoro) tendente
all’adozione di misure cautelari, ha evidenziato che:
“(…) la situazione finanziaria
della ricorrente lascia presagire come ella non possa più essere in grado di
restituire le prestazioni percepite in pendenza di ricorso, qualora
quest’ultimo si rivelasse infondato” (cfr. decreto 8C_546/2011 del 10 ottobre
2011).
Inoltre va osservato che da un esame sommario del merito della
presente vertenza non risultano peraltro buone probabilità di successo del
ricorso (cfr. DTF 124 V 82 consid. 6a; decreto emanato dal TF 8C_186/2018
dell’8 marzo 2018).
In simili condizioni, la ricorrente non può essere inserita
pendente causa, a titolo misura cautelare inaudita altera parte, in un
provvedimento del mercato del lavoro (…).”
1.4. Nella
sua risposta del 18 maggio 2018 l’URC ha proposto di respingere l’impugnativa
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(cfr. doc. IV).
1.5. Il 1° giugno 2018 la
ricorrente si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie (cfr. doc. VI).
1.6. Con sentenza 38.2017.90 del
19 giugno 2018, cresciuta in giudicato incontestata, questa Corte ha ritenuto
irricevibile il ricorso di RI 1 contro la decisione su opposizione del 3 novembre
2017 con cui l’URC le aveva negato il finanziamento di un corso di tedesco denominato
__________ presso __________, richiesto il 10 luglio 2017, in quanto la
medesima non l’aveva frequentato.
1.7. L’URC ha preso posizione in relazione
alle osservazioni formulate dall’insorgente il 1° giugno 2018 con scritto del
21 giugno 2018 (cfr. doc. VIII).
1.8. Il doc. VIII è stato
trasmesso a RI 1 per osservazioni il 22 giugno 2018 (cfr. doc. IX).
La ricorrente è rimasta
silente.
Considerandi
In ordine
2.1
Il TCA rileva, innanzitutto,
che la ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno che l’amministrazione le
avrebbe causato tramite il mancato inserimento in un provvedimento inerente al
mercato del lavoro che ha implicato il perdurare di una grave disoccupazione
involontaria (cfr. doc. I pag. 72 segg.; VI).
La
costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che
costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF
8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013
consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418
consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V
413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi
citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella presente fattispecie
la decisione su opposizione del 13 marzo 2018 riguarda esclusivamente il
rifiuto di assegnare alla ricorrente un provvedimento inerente al mercato del
lavoro (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
Altre questioni, in
particolare quella concernente una richiesta di risarcimento danni, esulano
dalla presente causa e sono quindi irricevibili.
Nel
merito
2.2
Fra gli scopi principali
dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la
disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la
reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv.
2.
LADI).
Per realizzare questo
obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto
una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta di provvedimenti
di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione,
di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di
formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di
occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti
speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di
formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali,
sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
L’art. 59 LADI fissa i
principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e
prevede che:
" 1
L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.
2.
I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono
volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso
difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono
in particolare:
a. migliorare
l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una
rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere
le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata;
o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze
professionali.
3.
Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che
adempiono:
a. i
presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga
altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento in
questione.
4.
I servizi competenti collaborano con gli organi
dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati
invalidi."
All'art. 59
cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a
prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti
possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del
mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di
prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF
8C_67/2018 del 16 aprile 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 7 pag. 178 segg.; STFA
C 209/04, consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02, consid.
1.
del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio
federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF
1980.
III 469 segg.).
2.3
Inoltre ai sensi dell’art.
59d cpv. 1 LADI le persone che non adempiono il periodo di contribuzione, non
ne sono state esonerate e non hanno esaurito il diritto all'indennità di
disoccupazione possono far valere, entro un periodo di due anni e per 260
giorni al massimo, le prestazioni di cui all'articolo 59cbis
capoverso 3 (“L’assicurazione rimborsa ai partecipanti le spese comprovate e
necessarie per la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro.”) se in base a una decisione del servizio competente
partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione allo scopo di
esercitare un'attività lucrativa dipendente (cfr. STF C 290/06 del 14 agosto
2007.
consid. 3.4.).
Riguardo all’art. 59d
LADI, in dottrina, B. Rubin in "Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schulthess Editions Romandes, 2014
pag. 466 e 467 ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
2.
Aucune indemnité
journalière n’est versée durant la participation à une mesure au sens de l’art.
59.
d LACI.
(…).
Pour pouvoir bénéficier
des prestations selon l’art. 59d LACI, il faut être soumis au système suisse de
protection contre le chômage, être domicilié en Suisse, être totalement ou
partiellement au chômage et être apte au placement. Les conditions habituelles
d’octroi d’une mesure de marché de travail doivent au surplus être réunies, à
savoir en particulier l’indication du marché du travail et l’amélioration de
l’aptitude au placement (ou plus précisément l’augmentation des chances de
conclure un contrat de travail). L’art. 59d LACI ne constitue probablement pas
une prestation de chômage de sorte quelle n’entre vraisemblablement pas dans le
champ d’application matériel des règlements européens de coordination des
systèmes de sécurité sociale (…).”
2.4
La
Prassi LADI PML emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), in
relazione alle condizioni di partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato
del lavoro secondo l'art. 59d LADI, ai p.ti A53-A55 del gennaio 2014 e tuttora
validi prevede:
" A53 Secondo
la giurisprudenza costante del TFA, le prestazioni dell'AD a titolo di
riqualificazione, perfezionamento o reintegrazione possono essere concesse
soltanto se la situazione del mercato del lavoro esige l’adozione di simili
provvedimenti. L'AD non può pertanto versare prestazioni finanziarie se
l'assicurato è difficilmente collocabile non per ragioni inerenti al mercato
del lavoro bensì per motivi di salute (DLA 1985 n. 22).
Dall’art. 59d cpv. 1 LADI risulta inoltre che le persone che hanno
beneficiato di un PML devono in seguito essere in grado di esercitare
un’attività lucrativa dipendente. Ciò significa che, dopo aver partecipato a un
provvedimento, deve esservi un miglioramento concreto dell’idoneità al
collocamento.
A54 Per poter verificare se tali condizioni sono adempiute
e se il collocamento è difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro, è
indispensabile che queste persone, come qualsiasi altra persona in cerca
d'impiego, siano iscritte alla disoccupazione e seguano le istruzioni dell'URC.
Esse hanno inoltre diritto alle offerte di consulenza e di sostegno fornite dai
consulenti URC.
A55 Se il termine quadro per la riscossione della
prestazione è scaduto e se non è possibile concedere all’assicurato un nuovo
diritto alle prestazioni dell’AD, per due anni dalla fine del termine quadro
l’assicurato non potrà far valere l’art. 59d LADI per ottenere un PML
(art. 82 OADI).” (La sottolineatura è del redattore)
Inoltre la Prassi LADI PML
ai p.ti B2-B4, concernenti le restrizioni per gli assicurati stranieri, enuncia:
" B2 Le
condizioni stabilite all’art. 59 cpv. 2 LADI si applicano a tutti gli
assicurati senza distinzione di nazionalità. Per quanto riguarda l’assegnazione
di assicurati stranieri a un PML o l’autorizzazione a parteciparvi si applicano
alcune restrizioni. Queste restrizioni derivano dal tipo di permesso di cui
beneficia l’assicurato. Non tutti i permessi conferiscono al titolare il pieno
diritto di esercitare un’attività lucrativa in qualunque settore. Un
provvedimento di riqualificazione in un settore precluso allo straniero non ne
migliorerebbe quindi l’idoneità al collocamento.
B3 La partecipazione a un PML è aperta agli assicurati
stranieri non ancora titolari di un permesso di lavoro, poiché tale attività
non corrisponde a un rapporto di lavoro. Se, tuttavia, esiste la forte
probabilità che il permesso di lavoro sia rifiutato, tali assicurati non hanno
diritto ai PML.
B4 Secondo la giurisprudenza del TFA, non spetta all’AD
aiutare gli stranieri a migliorare la loro situazione professionale né ad
accedere nel Paese di domicilio a un impiego corrispondente alla loro
formazione professionale. Di conseguenza, queste persone non possono ottenere
prestazioni dell’AD per il semplice fatto di aver seguito nel loro Paese
d’origine una formazione che li renda idonei a esercitare un’attività più
qualificata. Va inoltre rammentata, a tal proposito, la giurisprudenza del TFA,
secondo cui l’indicazione del mercato del lavoro non è data se l’impossibilità
di collocare un assicurato è dovuta unicamente al fatto che egli possiede un
diploma professionale conseguito all’estero (tra l’altro, DLA 1988 n.4). Per
questo motivo sono determinanti unicamente le esperienze professionali
acquisite in Svizzera. Il reinserimento nella professione originaria rappresenta,
sul mercato del lavoro svizzero, un miglioramento della situazione
professionale e non è pertanto di competenza dell’assicurazione contro la
disoccupazione.”
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018
di cui è prevista la pubblicazione nella Raccolta ufficiale; DTF 138 V 50
consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28
settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E
1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).
2.5
Nella
presente evenienza questo Tribunale, tutto ben considerato, ritiene che il modo
di procedere dell’URC, che non ha dato seguito alla domanda di essere inserita
in un provvedimento inerente al mercato del lavoro formulata, peraltro in modo
generico, da RI 1 il 10 luglio 2017 (cfr. doc. A3), debba essere tutelato.
Al riguardo è utile
dapprima rilevare che secondo la giurisprudenza spetta ai consulenti degli URC
decidere di volta in volta quali siano i provvedimenti più idonei per il
singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art.
17.
cpv. 3 LADI; STCA 38.2017.1 del 26 aprile 2017 consid. 2.8.; STCA 38.2016.47
del 20 marzo 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2015.34 del 7 settembre 2015 consid.
2.5
; STCA 38.2013.46 del 19 febbraio 2014 consid. 2.6., pubblicata in RtiD
II-2014 N. 89 pag. 391; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2007.107
del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5
ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).
Inoltre va ribadito che la
Prassi LADI PML, relativa alle condizioni di partecipazione a un PML secondo
l'art. 59d LADI (cfr. consid. 2.3.), applicabile alla ricorrente (cfr. STCA
38.2017.90
del 19 giugno 2018 consid. 2.5.; consid. 1.6.) al p.to A54 enuncia
che per poter verificare se tali condizioni sono adempiute e se il collocamento
è difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro (cfr. art. 59 cpv. 2
LADI; consid. 2.2.), è indispensabile che la persona in cerca d'impiego sia
iscritta alla disoccupazione e segua le istruzioni dell'URC (cfr. consid. 2.4.).
Dalle carte processuali
risulta, per contro, che l’insorgente dal mese di dicembre 2017 ha sospeso, di
propria iniziativa, i colloqui personali presso l’URC (cfr. doc. IV p.to 7),
non consentendo di conseguenza all’amministrazione di, in ogni caso, accertare
concretamente se i presupposti per assegnarle un PML erano o meno ossequiati.
In proposito giova osservare
che, oltre all’amministrazione (cfr. doc. A1; IV p.to 7), anche il TCA, nel
decreto 38.2017.90 del 7 dicembre 2017 consid. 2.2. e nel decreto 38.2018.26
del 26 aprile 2018 consid. 2.1. concernenti la ricorrente, in relazione alla
domanda di quest’ultima di essere sospesa dai propri obblighi di disoccupata,
ha espressamente indicato che l'assicurato deve, pendente un ricorso e in
attesa dell'esito della contestazione, controllare cautelativamente la
disoccupazione.
Infine questa Corte evidenzia
che l’insorgente stessa, di nazionalità italiana (cfr. doc. 8), ha dichiarato
che le è stato revocato il permesso di dimora B UE/AELS (cfr. doc. I pag. 26; doc.
9).
Anche per questo motivo
(cfr. consid. 2.4.), quindi, il rifiuto dell’URC di dare seguito alla richiesta
generica dell’insorgente di essere inserita in un provvedimento inerente al
mercato del lavoro non presta il fianco ad alcuna critica.
Occorre del resto
possedere un valido permesso per lavorare in Svizzera pure per beneficiare dell’assegnazione
di una delle misure contemplate nella Legge sul rilancio dell’occupazione e sul
sostegno ai disoccupati (L-rilocc), a cui RI 1 ha fatto riferimento nel ricorso
(cfr. doc. I).
A titolo abbondanziale
circa la domanda ricorsuale, formulata in via subordinata, di chiedere all’URC
una descrizione dettagliata di tutte le misure che sono state adottate a favore
della ricorrente, il TCA si limita a rilevare che da una lettera del 7 dicembre
2017.
della Sezione del lavoro all’insorgente, allegata alla risposta di causa
(cfr. doc. doc. IV all. 4), emerge un chiaro elenco delle attività svolte
dall’URC nei confronti della stessa, che risultano peraltro registrate nel
sistema di gestione a livello federale COLSTA (cfr. doc IV p.to 5), e meglio:
" (…) lei è
stata regolarmente ricevuta dalla consulente del personale (8 colloqui tra il
mese di gennaio e settembre 2017), le sono state assegnate diverse posizioni
vacanti attinenti al profilo professionale da lei annunciato (12 segnalazioni tra
il mese di febbraio e ottobre 2017), le è stata assegnata una misura di
formazione (corso Tecniche Ricerche Impiego assegnato il 27 febbraio 2017), è
stata esaminata e trattata la sua richiesta di frequentazione di un corso di
lingue (tedesco A1; domanda di consenso del 18 agosto 2017, respinta con
decisione del 22 agosto 2017, confermata con decisione su opposizione del 3
novembre 2017) ed è stata ricevuta personalmente dal funzionario dirigente
responsabile dell’URC di __________ (4 agosto 2017). (…)” (Doc. 4)
2.6
Da quel che precede discende
che la decisione su opposizione del 13 marzo 2018 impugnata deve essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto
ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti