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Decisione

38.2018.26

A ragione URC ha negato alla ricorrente (a cui è stato revocato il permesso B) l'inserimento in un provvedimento inerente al mercato del lavoro richiesto in modo generico. Richiesta di risarcimento da

3 ottobre 2018Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti di formazione che, normalmente, sono parte integrante di una

formazione di base o che servono a completarla, come ad esempio, gli stage

obbligatori nell’ambito degli studi di medicina o il periodo di pratica per gli

avvocati al termine degli studi di diritto” (Prassi LADI PML cifra A 19).

Per completezza di informazione ricordiamo che parte

delle misure invocate con lo scritto del 10 luglio 2017 non sono compatibili

con le possibilità conferite dall’art. 59d LADI (sono esclusi tutti i

provvedimenti speciali, art. 65 e seg. LADI).

Per quanto concerne l’assegno di formazione osserviamo

che ad ogni modo non può essere concesso “se l’assicurato ha conseguito un

diploma universitario o di una scuola professionale superiore” (Prassi LADI PML

cifra F13).

Per quanto riguarda invece il Semestre di motivazione

va osservato che la misura è destinata a:

- giovani al termine dell’obbligo scolastico che non

hanno trovato un posto di tirocinio e sono iscritti come disoccupati presso

l’ufficio del lavoro

- giovani che hanno interrotto il loro tirocinio

- coloro che hanno conseguito un diploma di maturità

- le persone che hanno interrotto la frequenza della

scuola media superiore o di un altro istituto di formazione superiore (cfr.

Prassi LADI PML cifra H14).

Le disposizioni in merito appaiono oltremodo chiare e

prive di qualsiasi interpretazione. Si ribadisce che l’URC ha applicato in modo

coretto le disposizioni in vigore e trattato senza alcun pregiudizio o

discriminazione l’interessata.

Per quanto concerne la partecipazione ai colloqui di

consulenza fissati dall’Ufficio regionale di collocamento (URC) ricordiamo che

gli stessi non sono facoltativi, non vi è alcun consenso da parte del nostro

ufficio ad una loro sospensione. L’interruzione del controllo della disoccupazione

può compromettere il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione (cfr. STCA 38.2017.91 del 22 gennaio 2018, consid. 2.2. terzo

paragrafo).” (Doc. A1)

1.2. Contro

la decisione su opposizione è pervenuto al TCA il 20 aprile 2018 da parte di RI

1 un tempestivo ricorso datato 12 aprile 2018 nel quale ha sostanzialmente

postulato di essere inserita in uno dei programmi di inserimento professionale

(per consentire un miglioramento concreto della sua idoneità al collocamento) e,

in via subordinata, di chiedere all’URC una descrizione dettagliata di tutte le

misure che sono state adottate in suo favore per dimostrare che la stessa sia

stata efficacemente e validamente integrata nel mercato del lavoro,

rispettivamente di condannare l’URC e la Sezione del lavoro a risarcirle il

danno provocato dal comportamento illegittimo ed arbitrario

dell’amministrazione.

Contestualmente

alla sua impugnativa la medesima ha richiesto delle misure cautelari inaudita

altera parte riguardanti, da una parte, l’attribuzione di programmi di

inserimento professionale per evitare di essere esclusa dal territorio svizzero

a seguito di uno stato di disoccupazione involontaria (sarebbe in corso un

procedimento di revoca del permesso B; cfr. Decreto del TCA 38.2017.90 del 7

dicembre 2017 consid. 1.2.) Dall’altra, la sospensione immediata dei suoi

doveri di disoccupata in attesa di una corretta applicazione delle disposizioni

legislative da parte dell’URC e la pronuncia nel merito da parte del TCA (cfr.

doc. I).

1.3. Questo Tribunale, il 26

aprile 2018, ha respinto, in quanto ricevibile, la domanda di RI 1, formulata

contestualmente al ricorso del 12 aprile 2018, tendente a ottenere delle misure

cautelari inaudita altera parte (cfr. doc. II).

Al riguardo il TCA ha

segnatamente osservato che:

" (…)

2.2. Il TCA è chiamato ora a stabilire se l’URC possa o meno

essere costretto, a titolo di misura cautelare inaudita altera parte, a

inserire l’insorgente in un provvedimento del mercato del lavoro già pendente

causa.

(…) il ricorso contro la decisione su opposizione del 13 marzo

2018, trattandosi di una decisione negativa, non ha effetto sospensivo.

(…)

Nel caso di specie l’interesse dell’amministrazione a non dovere

anticipare i costi connessi all’attribuzione di un provvedimento inerente al

mercato del lavoro, che potrebbe rivelarsi effettuato indebitamente con

relative difficoltà di recupero, risulta preponderante rispetto a quello

dell’insorgente a svolgerlo per migliorare la propria idoneità al collocamento.

In proposito giova rilevare che l’Alta Corte, nel decreto

8C_186/2018 dell’8 marzo 2018 con cui ha respinto la domanda della ricorrente

(contestuale al suo ricorso contro la STCA 38.2017.91 del 22 gennaio 2018 con

la quale questo Tribunale ha stralciato dai ruoli la causa relativa al ricorso

per denegata giustizia in relazione alla mancata emissione di una decisione

afferente alla richiesta di assegnazione di altri - rispetto al corso di

tedesco contro il cui diniego del finanziamento è pendente ricorso al TCA cfr.

inc. 38.2017.90 - provvedimenti inerenti al mercato del lavoro) tendente

all’adozione di misure cautelari, ha evidenziato che:

“(…) la situazione finanziaria

della ricorrente lascia presagire come ella non possa più essere in grado di

restituire le prestazioni percepite in pendenza di ricorso, qualora

quest’ultimo si rivelasse infondato” (cfr. decreto 8C_546/2011 del 10 ottobre

2011).

Inoltre va osservato che da un esame sommario del merito della

presente vertenza non risultano peraltro buone probabilità di successo del

ricorso (cfr. DTF 124 V 82 consid. 6a; decreto emanato dal TF 8C_186/2018

dell’8 marzo 2018).

In simili condizioni, la ricorrente non può essere inserita

pendente causa, a titolo misura cautelare inaudita altera parte, in un

provvedimento del mercato del lavoro (…).”

1.4. Nella

sua risposta del 18 maggio 2018 l’URC ha proposto di respingere l’impugnativa

con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto

(cfr. doc. IV).

1.5. Il 1° giugno 2018 la

ricorrente si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie (cfr. doc. VI).

1.6. Con sentenza 38.2017.90 del

19 giugno 2018, cresciuta in giudicato incontestata, questa Corte ha ritenuto

irricevibile il ricorso di RI 1 contro la decisione su opposizione del 3 novembre

2017 con cui l’URC le aveva negato il finanziamento di un corso di tedesco denominato

__________ presso __________, richiesto il 10 luglio 2017, in quanto la

medesima non l’aveva frequentato.

1.7. L’URC ha preso posizione in relazione

alle osservazioni formulate dall’insorgente il 1° giugno 2018 con scritto del

21 giugno 2018 (cfr. doc. VIII).

1.8. Il doc. VIII è stato

trasmesso a RI 1 per osservazioni il 22 giugno 2018 (cfr. doc. IX).

La ricorrente è rimasta

silente.

Considerandi

In ordine

2.1

Il TCA rileva, innanzitutto,

che la ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno che l’amministrazione le

avrebbe causato tramite il mancato inserimento in un provvedimento inerente al

mercato del lavoro che ha implicato il perdurare di una grave disoccupazione

involontaria (cfr. doc. I pag. 72 segg.; VI).

La

costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che

costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF

8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013

consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418

consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V

413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi

citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Nella presente fattispecie

la decisione su opposizione del 13 marzo 2018 riguarda esclusivamente il

rifiuto di assegnare alla ricorrente un provvedimento inerente al mercato del

lavoro (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

Altre questioni, in

particolare quella concernente una richiesta di risarcimento danni, esulano

dalla presente causa e sono quindi irricevibili.

Nel

merito

2.2

Fra gli scopi principali

dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la

disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la

reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv.

2.

LADI).

Per realizzare questo

obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto

una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta di provvedimenti

di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione,

di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di

formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di

occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti

speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di

formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali,

sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

L’art. 59 LADI fissa i

principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e

prevede che:

" 1

L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.

2.

I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono

volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso

difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono

in particolare:

a. migliorare

l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una

rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere

le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata;

o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze

professionali.

3.

Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che

adempiono:

a. i

presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga

altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il provvedimento in

questione.

4.

I servizi competenti collaborano con gli organi

dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati

invalidi."

All'art. 59

cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a

prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti

possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del

mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di

prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF

8C_67/2018 del 16 aprile 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 7 pag. 178 segg.; STFA

C 209/04, consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02, consid.

1.

del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio

federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria

contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF

1980.

III 469 segg.).

2.3

Inoltre ai sensi dell’art.

59d cpv. 1 LADI le persone che non adempiono il periodo di contribuzione, non

ne sono state esonerate e non hanno esaurito il diritto all'indennità di

disoccupazione possono far valere, entro un periodo di due anni e per 260

giorni al massimo, le prestazioni di cui all'articolo 59cbis

capoverso 3 (“L’assicurazione rimborsa ai partecipanti le spese comprovate e

necessarie per la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro.”) se in base a una decisione del servizio competente

partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione allo scopo di

esercitare un'attività lucrativa dipendente (cfr. STF C 290/06 del 14 agosto

2007.

consid. 3.4.).

Riguardo all’art. 59d

LADI, in dottrina, B. Rubin in "Commentaire de la loi sur

l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schulthess Editions Romandes, 2014

pag. 466 e 467 ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

2.

Aucune indemnité

journalière n’est versée durant la participation à une mesure au sens de l’art.

59.

d LACI.

(…).

Pour pouvoir bénéficier

des prestations selon l’art. 59d LACI, il faut être soumis au système suisse de

protection contre le chômage, être domicilié en Suisse, être totalement ou

partiellement au chômage et être apte au placement. Les conditions habituelles

d’octroi d’une mesure de marché de travail doivent au surplus être réunies, à

savoir en particulier l’indication du marché du travail et l’amélioration de

l’aptitude au placement (ou plus précisément l’augmentation des chances de

conclure un contrat de travail). L’art. 59d LACI ne constitue probablement pas

une prestation de chômage de sorte quelle n’entre vraisemblablement pas dans le

champ d’application matériel des règlements européens de coordination des

systèmes de sécurité sociale (…).”

2.4

La

Prassi LADI PML emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), in

relazione alle condizioni di partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato

del lavoro secondo l'art. 59d LADI, ai p.ti A53-A55 del gennaio 2014 e tuttora

validi prevede:

" A53 Secondo

la giurisprudenza costante del TFA, le prestazioni dell'AD a titolo di

riqualificazione, perfezionamento o reintegrazione possono essere concesse

soltanto se la situazione del mercato del lavoro esige l’adozione di simili

provvedimenti. L'AD non può pertanto versare prestazioni finanziarie se

l'assicurato è difficilmente collocabile non per ragioni inerenti al mercato

del lavoro bensì per motivi di salute (DLA 1985 n. 22).

Dall’art. 59d cpv. 1 LADI risulta inoltre che le persone che hanno

beneficiato di un PML devono in seguito essere in grado di esercitare

un’attività lucrativa dipendente. Ciò significa che, dopo aver partecipato a un

provvedimento, deve esservi un miglioramento concreto dell’idoneità al

collocamento.

A54 Per poter verificare se tali condizioni sono adempiute

e se il collocamento è difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro, è

indispensabile che queste persone, come qualsiasi altra persona in cerca

d'impiego, siano iscritte alla disoccupazione e seguano le istruzioni dell'URC.

Esse hanno inoltre diritto alle offerte di consulenza e di sostegno fornite dai

consulenti URC.

A55 Se il termine quadro per la riscossione della

prestazione è scaduto e se non è possibile concedere all’assicurato un nuovo

diritto alle prestazioni dell’AD, per due anni dalla fine del termine quadro

l’assicurato non potrà far valere l’art. 59d LADI per ottenere un PML

(art. 82 OADI).” (La sottolineatura è del redattore)

Inoltre la Prassi LADI PML

ai p.ti B2-B4, concernenti le restrizioni per gli assicurati stranieri, enuncia:

" B2 Le

condizioni stabilite all’art. 59 cpv. 2 LADI si applicano a tutti gli

assicurati senza distinzione di nazionalità. Per quanto riguarda l’assegnazione

di assicurati stranieri a un PML o l’autorizzazione a parteciparvi si applicano

alcune restrizioni. Queste restrizioni derivano dal tipo di permesso di cui

beneficia l’assicurato. Non tutti i permessi conferiscono al titolare il pieno

diritto di esercitare un’attività lucrativa in qualunque settore. Un

provvedimento di riqualificazione in un settore precluso allo straniero non ne

migliorerebbe quindi l’idoneità al collocamento.

B3 La partecipazione a un PML è aperta agli assicurati

stranieri non ancora titolari di un permesso di lavoro, poiché tale attività

non corrisponde a un rapporto di lavoro. Se, tuttavia, esiste la forte

probabilità che il permesso di lavoro sia rifiutato, tali assicurati non hanno

diritto ai PML.

B4 Secondo la giurisprudenza del TFA, non spetta all’AD

aiutare gli stranieri a migliorare la loro situazione professionale né ad

accedere nel Paese di domicilio a un impiego corrispondente alla loro

formazione professionale. Di conseguenza, queste persone non possono ottenere

prestazioni dell’AD per il semplice fatto di aver seguito nel loro Paese

d’origine una formazione che li renda idonei a esercitare un’attività più

qualificata. Va inoltre rammentata, a tal proposito, la giurisprudenza del TFA,

secondo cui l’indicazione del mercato del lavoro non è data se l’impossibilità

di collocare un assicurato è dovuta unicamente al fatto che egli possiede un

diploma professionale conseguito all’estero (tra l’altro, DLA 1988 n.4). Per

questo motivo sono determinanti unicamente le esperienze professionali

acquisite in Svizzera. Il reinserimento nella professione originaria rappresenta,

sul mercato del lavoro svizzero, un miglioramento della situazione

professionale e non è pertanto di competenza dell’assicurazione contro la

disoccupazione.”

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018

di cui è prevista la pubblicazione nella Raccolta ufficiale; DTF 138 V 50

consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28

settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E

1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).

2.5

Nella

presente evenienza questo Tribunale, tutto ben considerato, ritiene che il modo

di procedere dell’URC, che non ha dato seguito alla domanda di essere inserita

in un provvedimento inerente al mercato del lavoro formulata, peraltro in modo

generico, da RI 1 il 10 luglio 2017 (cfr. doc. A3), debba essere tutelato.

Al riguardo è utile

dapprima rilevare che secondo la giurisprudenza spetta ai consulenti degli URC

decidere di volta in volta quali siano i provvedimenti più idonei per il

singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art.

17.

cpv. 3 LADI; STCA 38.2017.1 del 26 aprile 2017 consid. 2.8.; STCA 38.2016.47

del 20 marzo 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2015.34 del 7 settembre 2015 consid.

2.5

; STCA 38.2013.46 del 19 febbraio 2014 consid. 2.6., pubblicata in RtiD

II-2014 N. 89 pag. 391; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2007.107

del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5

ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).

Inoltre va ribadito che la

Prassi LADI PML, relativa alle condizioni di partecipazione a un PML secondo

l'art. 59d LADI (cfr. consid. 2.3.), applicabile alla ricorrente (cfr. STCA

38.2017.90

del 19 giugno 2018 consid. 2.5.; consid. 1.6.) al p.to A54 enuncia

che per poter verificare se tali condizioni sono adempiute e se il collocamento

è difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro (cfr. art. 59 cpv. 2

LADI; consid. 2.2.), è indispensabile che la persona in cerca d'impiego sia

iscritta alla disoccupazione e segua le istruzioni dell'URC (cfr. consid. 2.4.).

Dalle carte processuali

risulta, per contro, che l’insorgente dal mese di dicembre 2017 ha sospeso, di

propria iniziativa, i colloqui personali presso l’URC (cfr. doc. IV p.to 7),

non consentendo di conseguenza all’amministrazione di, in ogni caso, accertare

concretamente se i presupposti per assegnarle un PML erano o meno ossequiati.

In proposito giova osservare

che, oltre all’amministrazione (cfr. doc. A1; IV p.to 7), anche il TCA, nel

decreto 38.2017.90 del 7 dicembre 2017 consid. 2.2. e nel decreto 38.2018.26

del 26 aprile 2018 consid. 2.1. concernenti la ricorrente, in relazione alla

domanda di quest’ultima di essere sospesa dai propri obblighi di disoccupata,

ha espressamente indicato che l'assicurato deve, pendente un ricorso e in

attesa dell'esito della contestazione, controllare cautelativamente la

disoccupazione.

Infine questa Corte evidenzia

che l’insorgente stessa, di nazionalità italiana (cfr. doc. 8), ha dichiarato

che le è stato revocato il permesso di dimora B UE/AELS (cfr. doc. I pag. 26; doc.

9).

Anche per questo motivo

(cfr. consid. 2.4.), quindi, il rifiuto dell’URC di dare seguito alla richiesta

generica dell’insorgente di essere inserita in un provvedimento inerente al

mercato del lavoro non presta il fianco ad alcuna critica.

Occorre del resto

possedere un valido permesso per lavorare in Svizzera pure per beneficiare dell’assegnazione

di una delle misure contemplate nella Legge sul rilancio dell’occupazione e sul

sostegno ai disoccupati (L-rilocc), a cui RI 1 ha fatto riferimento nel ricorso

(cfr. doc. I).

A titolo abbondanziale

circa la domanda ricorsuale, formulata in via subordinata, di chiedere all’URC

una descrizione dettagliata di tutte le misure che sono state adottate a favore

della ricorrente, il TCA si limita a rilevare che da una lettera del 7 dicembre

2017.

della Sezione del lavoro all’insorgente, allegata alla risposta di causa

(cfr. doc. doc. IV all. 4), emerge un chiaro elenco delle attività svolte

dall’URC nei confronti della stessa, che risultano peraltro registrate nel

sistema di gestione a livello federale COLSTA (cfr. doc IV p.to 5), e meglio:

" (…) lei è

stata regolarmente ricevuta dalla consulente del personale (8 colloqui tra il

mese di gennaio e settembre 2017), le sono state assegnate diverse posizioni

vacanti attinenti al profilo professionale da lei annunciato (12 segnalazioni tra

il mese di febbraio e ottobre 2017), le è stata assegnata una misura di

formazione (corso Tecniche Ricerche Impiego assegnato il 27 febbraio 2017), è

stata esaminata e trattata la sua richiesta di frequentazione di un corso di

lingue (tedesco A1; domanda di consenso del 18 agosto 2017, respinta con

decisione del 22 agosto 2017, confermata con decisione su opposizione del 3

novembre 2017) ed è stata ricevuta personalmente dal funzionario dirigente

responsabile dell’URC di __________ (4 agosto 2017). (…)” (Doc. 4)

2.6

Da quel che precede discende

che la decisione su opposizione del 13 marzo 2018 impugnata deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto

ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti