38.2018.27
Sospeso per avere perso con il proprio comportam. (indicato a ditta di aver trovato occ. al 50% e di frequentare scuola serale) possib. di reperire nuovo impiego. Ass. messosi nella condiz. di neppure
13 agosto 2018Italiano25 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2018.27
dc/sc
Lugano
13 agosto 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 aprile 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 aprile 2018 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 12 aprile 2018 la Sezione del lavoro ha modificato la precedente decisione
del 20 ottobre 2017 (cfr. doc. A7) ed ha ridotto da 35 a 28 giorni la durata
della sospensione inflitta a RI 1, per non avere concretizzato una possibilità
di lavoro presso la ditta __________ di __________ (cfr. doc. A4).
1.2. Contro la decisione su
opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale
chiede la revoca della sanzione e rileva in particolare quanto segue:
" (…)
· l'unica mail a me inviata dalla ditta __________
in data 07.08.2017 riporta testualmente: "siamo interessati alla sua
richiesta, noi ricominciamo il 16 agosto possiamo fissare un
appuntamento?". Non una parola in più, non una in meno. In questa mail
non viene offerto nessun lavoro e tantomeno viene indicato per quale
professione,
· il sottoscritto ha dato la disponibilità ad un colloquio come
si evince dalla risposta inviata per mail in data 16.08.2017 mettendo al
corrente la ditta __________ della propria situazione lavorativa e scolastica
in quel momento,
·
la ditta __________ non ha dato nessun seguito a questa mail,
· l'UG ha omesso di considerare le mie
osservazioni del 09.10.2017, inviate per raccomandata e nei tempi concessi, per
una loro manchevolezza interna,
· non viene in alcun modo dimostrato che il
lavoro sia stato rifiutato (perché mai offerto). Questa conclusione frutto di
un'interpretazione soggettiva fatta dall'UG,
· il posto offerto era in qualità di
montatore idraulico ed è da ritenersi assurdo che una ditta offra questo lavoro
pagando fr. 4'700.-- mensili ad una persona senza alcuna formazione in materia,”
(Doc. I)
1.3. Nella risposta dell’8 maggio
2018 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso.
Secondo l’amministrazione l’assicurato
avrebbe dovuto comunicare chiaramente e esplicitamente al potenziale datore di
lavoro la propria disponibilità ad accettare un’occupazione.
Al riguardo la Sezione del
lavoro ha sottolineato :
" (…) A
proposito degli argomenti sollevati dalla ricorrente, che si contestano
integralmente, si osserva quanto segue.
Benché il ricorrente eccepisca d'aver agito in maniera corretta,
comunicando al potenziale datore di lavoro il proprio impegno lavorativo a
tempo parziale presso la __________, per metterli al corrente della propria
situazione ed evitare malintesi, si ritiene che gli argomenti del ricorrente,
oltre al fatto di non rendersi chiaramente disponibile per un impiego a tempo
pieno presso la ditta __________, non abbiano favorito il proseguimento ed il
buon esito della trattativa. (…).
Dunque, tenuto conto di quanto riferito dal datore di lavoro il 9
marzo 2018 (doc. 18), il fatto d'essere impiegato al 50%, e dunque non
rendendosi chiaramente disponibile a ricoprire un eventuale impiego a tempo
pieno, il ricorrente si è messo nella condizione di non essere contattato
nuovamente dal datore di lavoro, per proseguire la trattativa in corso.
Il fatto che il ricorrente avesse reperito un'attività lavorativa
che gli permetteva di conseguire un guadagno intermedio presso la ditta __________,
non lo esimeva dal fare il possibile per ottenere un'occupazione che ponesse
fine alla disoccupazione.
Va precisato che nulla impedisce ad un assicurato di continuare la
ricerca di un'attività lavorativa meglio corrispondente alle proprie
aspirazioni professionali e/o alle esigenze di specializzazione intraprese, pur
dando la precedenza nell'immediato ad una riduzione o eliminazione della
perdita di guadagno indennizzata, ossia accettando un altro impiego
concretamente disponibile.
Inoltre, non si condividono gli argomenti del ricorrente,
riguardanti il fatto che il lavoro offerto non avrebbe fatto l'interesse di
nessuno e non avrebbe giovato nemmeno alla ditta __________, che alla resa dei
conti non l'avrebbe assunto in qualità di idraulico. Infatti, si rileva che il
signor __________ - che già disponeva dei documenti di candidatura del
ricorrente dal 5 agosto 2017 - in risposta alla domanda n. 6 posta dall'UG il 6
marzo 2018, se erano interessati al profilo professionale del signor RI 1 ed
alla sua assunzione, ha riferito che "(...) 6. Sicuramente dal momento
che lo abbiamo contattato per un colloquio (...)" (doc. 18).
L'argomento dell'assicurato, riguardante il percorso e l'approccio
identico avuto con la ditta __________, che a differenza dalla ditta __________,
l'ha convocato per un colloquio ed poi assunto, non è determinante al fine
della valutazione del caso in esame e non modifica le conclusioni a cui si è
giunti. Nondimeno, constatato che la data d'inizio presso la ditta in questione
è dal 25 gennaio 2018 a tempo parziale (50%) e dal 1. marzo 2018 (all'80%), si
ritiene che l'assicurato avrebbe potuto e dovuto rendersi disponibile verso la
ditta __________, considerato che la trattativa per un posto di lavoro a tempo
indeterminato è iniziata ad agosto 2016, così da abbreviare la propria
permanenza in disoccupazione (art. 17 cpv. 1 LADI).
In merito al fatto che l'occupazione presso la ditta ___________
non avrebbe rispecchiato le aspettative professionali del ricorrente - che ha
conseguito un Attestato di capacità quale Progettista nella tecnica della
costruzione ventilazione AFC (doc. 4/1) – si osserva che secondo l'art. 16 cpv.
3bis LADI, egli sia tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi
occupazione e che in ragione della sua età (meno di 30 anni) questo obbligo è
esteso anche ad impieghi che non considerano le capacità o l'attività
precedentemente svolta, di cui il ricorrente è stato esplicitamente informato a
più riprese dall'URC (doc. 3, doc. 6, doc. 6/1).
Nondimeno, dalla documentazione agli atti, emerge che l'assicurato
ha trasmesso parecchie lettere di candidatura, offrendosi per diversi ambiti
lavorativi (doc. 5).” (Doc. III)
1.4. Il 15 maggio 2018
l’assicurato ha inviato uno scritto al TCA (cfr. doc. V), al quale
l’amministrazione ha risposto il 29 maggio 2018 (cfr. doc. VII).
Il ricorrente ha inviato
una nuova lettera il 6 giugno 2018 (cfr. doc. IX) e la Sezione del lavoro ha
risposto il 12 giugno 2018 (cfr. doc. XI).
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’assicurata deve essere sospeso o meno dal diritto alle indennità di
disoccupazione per non avere concretizzato una possibilità di impiego presso la
ditta __________ di __________.
In virtù dell'art. 17 cpv.
2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata
propostagli.
Secondo l'art. 30 cpv. 1
lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003
a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è
sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di
controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta
un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente
al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo
comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo
scopo".
La terza revisione della
LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava
della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente
modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità.
Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto
di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio
2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art.
44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende
segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata
non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).
Al riguardo, nel Messaggio
del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del
12 giugno 2001, si legge che:
" (…)
1.2.3.11
Inasprimento della definizione di adeguatezza
La commissione
peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto
internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono
di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali,
soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del
federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più
nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più
sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei
tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…)
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede
che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego
adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro
saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare
anche la lettera g.
La modifica di cui al
capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si
è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che
l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento
inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è
quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15
(cfr. commento
dell’art. 15).
(…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.2. La costante giurisprudenza
federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un
disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di
lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle
trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere
chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per
porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA del 29 novembre 2005 nella
causa V. C 81/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982
p. 43).
In una sentenza C 83/02
del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di ridurre il danno
è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che
tale principio:
" (…) è
violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per
trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio
anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di
dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le
circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con
riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate
all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché
un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)
Allo stesso modo deve
essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il
potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questo principio è stato
ancora confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005,
nella quale l'Alta Corte ha rilevato:
" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis
également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers
avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec
le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût
pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986
n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, ch. 704)."
In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TFA ha applicato questa
giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con
un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.
Su queste
questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad
art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die
obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo
1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di
collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo
n. 3, Pregassona 2000, p. 71 segg..
La nostra Massima istanza,
in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30, p. 193, visto
l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che,
quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve
mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi
professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua
mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la
giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL
N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi
citata).
Il Tribunale federale ha
inoltre deciso che una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI entra
in considerazione anche quando l’assicurato si è procurato lui stesso
un’occupazione (cfr. STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009 consid. 2; STCA
38.2010.72 del 7 febbraio 2011, STCA 38.2017.75 del 20 dicembre 2017).
2.3. L’art 16 cpv. 1 LADI prevede
che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad
accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16 cpv. 2 LADI
stabilisce poi che:
"
non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di
accettazione un'occupazione che:
a. non è conforme agli
usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti
collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene
convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente
dell'assicurato;
c. non è conforme
all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d. compromette
considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,
sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda
in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un
tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il
rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di
lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile
l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte
dell'assicurato;
g. implica da parte del
lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito
dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda
che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove
assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
Fatti
i. procura
all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,
salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24
(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio
regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata
un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno
assicurato."
Secondo l’art. 16 cpv. 3bis
LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il
capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.
Nella DTF 124 V 62, il TFA
ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art.
16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché
un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D.
Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e Alcuni compiti …,
p. 60).
Tale giurisprudenza è
stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004
in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non
possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati
ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto
dalla LADI.
Per completezza va
rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art.
16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del
9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).
2.4. Il Tribunale federale ha
stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di assunzione, può
discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli non deve però
perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la controparte non è
d'accordo con la richiesta (cfr. STF C 218/06 del 22 febbraio 2007.
In una sentenza
8C_275/2012 del 13 luglio 2012 il Tribunale federale ha approvato l'operato del
TCA, che aveva confermato una sanzione inflitta dalla Sezione del lavoro ad un
assicurato, dopo avere constatato che il salario offerto era adeguato (cfr.
STCA 38.2011.73 del 29 febbraio 2012 consid. 2.12
in fine e consid. 2.13: "Ritenuta l'adeguatezza dell'occupazione
assegnatagli presso X._______, l'assicurato era tenuto, di principio, ad
accettarla senza indugio. (…)", sottolineando in particolare che:
" (…)
Ed è quanto ha appunto fatto in concreto il
ricorrente. Il fatto di non essere a conoscenza delle modalità di calcolo degli
anni di esperienza per la determinazione dell'adeguatezza dello stipendio,
unico argomento sul quale insiste il ricorrente, non giustifica il
comportamento di quest'ultimo che ha contestato lo stipendio offerto senza un
valido motivo. (…)"
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16
a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31
a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace
in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
In una sentenza
8C_650/2017 del 25 giugno 2018 il Tribunale federale ha confermato una sanzione
di 31 giorni inflitta ad un assicurato per avere rifiutato un’occupazione dopo
avere svolto tre mezze giornate di prova in un ristorante, argomentando:
" (…)
6. Invoquant
la violation de l'art. 16 al. 2 let. a LACI, le recourant fait valoir qu'il
était tenu de rester dans le restaurant pour prendre la pause repas avec les
employés en fin de service, de sorte que, conformément à la CCNT, le temps
consacré aux repas devait être considéré comme du temps de travail. Aussi la
durée de travail accomplie serait-elle supérieure à ce qu'ont retenu les
premiers juges.
6. En
l'occurrence, le moyen du recourant repose sur le fait qu'il aurait été
contraint de rester à disposition de son employeur pendant le repas des
employés à la fin de son service. Il s'agit là d'un fait qui n'a pas été
constaté dans l'arrêt attaqué. L'argumentation, qui s'écarte de l'état de fait
cantonal, sans en établir l'arbitraire, n'est pas recevable (art. 97 al. 1 et
106 al. 2 LTF). Au demeurant, le recourant n'expose pas en quoi les horaires
dont il se prévaut seraient contraires à la CCNT, étant rappelé que les
premiers juges ont reconnu, en tout cas pour deux demi-journées, qu'il aurait
dû avoir droit à une pause au milieu de son temps de travail et non à la fin de
son service.
6.3.
6.1.1. Le
recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir
d'appréciation en considérant que le poste restait convenable malgré les
violations des art. 15 LTr et 18 OLT 1.
6.1.2. De
l'avis des premiers juges, il n'était pas possible d'exclure qu'à compter de la
prise d'emploi, les pauses auraient été dûment accordées par l'employeur. Dans
tous les cas, le recourant était tenu d'entreprendre tout ce que l'on pouvait
raisonnablement exiger de lui pour sortir du chômage, de sorte qu'il aurait dû
accepter de commencer l'emploi, quitte - le cas échéant - à faire valoir son
droit à une pause conforme aux dispositions légales. En outre, le recourant
aurait dû exposer ses inquiétudes à son conseiller avant de refuser l'emploi.
Ces considérations sont pertinentes et l'on peut s'y rallier. Il s'agissait en
effet uniquement de demi-journées d'essai dans le contexte de l'examen d'une
candidature au poste. Qui plus est, le droit aux pauses litigieuses est né
uniquement en raison du dépassement de l'horaire annoncé (de 4-5 heures par
demi-jour), pour des circonstances que l'on ne saurait d'emblée qualifier de
prévisibles. On ne peut donc pas en déduire une volonté de l'employeur de ne
pas se conformer aux dispositions légales en matière de pause.
7.
7.1. Selon
l'art. 45 al. 4 let. b OACI (RS 837.02), il y a faute grave lorsque l'assuré
refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Par motif valable, il
faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité
moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la
situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives
(ATF 141 V 365 consid. 4.1 p. 369; 130 V 125
consid. 3.5 p. 131). Ainsi, dans un arrêt C 230/01 du 22 mai 2001 (DTA 2003 n°
26 p. 248, consid. 3.3), l'ancien Tribunal fédéral des assurances a qualifié de
faute de gravité moyenne - justifiant une suspension d'une durée de 19 jours -
le refus d'un assuré d'accepter une modification du contrat de travail au sujet
de la période durant laquelle il pouvait prendre ses vacances.
7.2. Les
premiers juges ont retenu qu'il n'y avait aucun motif faisant apparaître la
faute du recourant comme étant de gravité moyenne ou légère, ce d'autant moins
que le recourant n'avait pas cherché à contacter son conseiller avant de
refuser l'emploi. Dès lors la suspension de 31 jours, soit le minimum en cas de
refus faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI), n'apparaissait pas critiquable.
7.3. Le
recourant conteste la gravité de la faute retenue, invoquant son âge et
soutenant qu'il craignait de bonne foi un risque pour sa santé. Il se prévaut
également de son comportement vis-à-vis de ses obligations de chômeur,
notamment l'envoi de sa candidature pour le poste assigné et l'accomplissement
des journées d'essai.
7.4. En
l'occurrence, le jugement attaqué ne fait nullement état de problèmes de santé
et le recourant n'explique pas en quoi consisterait le risque invoqué. En
outre, en tant que cuisinier, il devait connaître les horaires liés à la
profession et, en particulier, s'attendre à devoir travailler le soir. Les
motifs allégués sont peu compatibles avec la recherche d'un poste de cuisinier
à temps complet. Enfin, si le fait de prendre au sérieux ses obligations de
chômeur est une circonstance pertinente pour fixer la durée de la suspension,
elle ne constitue pas pour autant un motif pour refuser un travail convenable.
Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter de la sanction généralement liée au
refus d'un emploi réputé convenable et de revenir sur la sanction prononcée en
l'espèce.”
2.6. Nella
presente fattispecie emerge dagli atti dell’incarto che RI 1, nato nel 1993, si
è iscritto al collocamento il 29 luglio 2016 (termine quadro: 01.08.2016 –
31.07.2018; guadagno assicurato CHF 4'117.--) alla ricerca di un’occupazione a
tempo pieno in qualità di tecnico di impianti sanitari, disegnatore di impianti
di ventilazione, progettista di impianti di riscaldamento ed ogni professione
adeguata.
Dal 1. agosto 2016 egli è
stato occupato a tempo parziale (50%) presso la ditta __________ di __________
quale progettista in impianti di riscaldamento, annunciando guadagno
intermedio.
Dall’8 febbraio 2018, l’assicurato
non risulta più iscritto nel sistema COLSTA con effetto dal 24 gennaio 2018, in
quanto dal 25 gennaio 2018 è stato assunto presso la ditta __________ di __________,
quale progettista impianti __________ (al 50% fino al 31 marzo 2018 ed all’80%
dal 1. aprile 2018). In data 6 marzo 2018 l’Ufficio delle misure attive (in
seguito: UMA) ha approvato la domanda per l’ottenimento degli assegni per il
periodo d’introduzione del signor RI 1.
Il 5 agosto 2017 alle ore
15:44 l’assicurato ha inviato un messaggio di posta elettronica alla ditta __________
di __________ del seguente tenore:
" Gentili
Signore, Egregi Signori,
mi permetto di propormi alla vostra ditta nella speranza di poter
ottenere un nuovo posto di lavoro. Allego alla presente il mio curriculum vitae
ed i vari certificati ottenuti.
Resto a vostra disposizione per un eventuale colloquio.” (Doc. 8;
vedi pure doc. 7)
Il 7 agosto 2017 alle ore
7:56 la ditta __________ ha risposto all’assicurato “siamo interessati alla sua
richiesta, noi ricominciano il 16 agosto possiamo fissare un appuntamento?”.
Il 16 agosto 2017 alle ore
13:41 RI 1 ha poi scritto alla ditta:
" Egregi
Signori,
anzitutto ringrazio per il vostro interessamento. Attualmente ho
trovato lavoro presso la ditta __________ al 50% e mi trovo bene. Inoltre sto
facendo una scuola serale + sabato per ottenere anche il diploma di tecnico
degli edifici. Comunque sono volentieri a disposizione per un eventuale
colloquio (nei giorni di giovedì o venerdì).
Resto in attesa di un vostro riscontro.” (Doc. 8)
Il 6 marzo 2018 l’avv. __________
della Sezione del lavoro ha posto le seguenti domande alla ditta __________:
" (…)
1. Voglia
cortesemente indicare la percentuale lavorativa prevista per l’impiego offerto
presso la vostra azienda.
Considerandi
2.
Quali attività e
mansioni erano richieste per l’impiego offerto?
3.
Per quali motivi
le trattative per l’assunzione del signor RI 1 non sono andate a buon fine?
4.
Dopo lo scritto
(e-mail) del 16 agosto 2017 da parte del signor RI 1, avete preso contatto con
lo stesso (telefonico o per iscritto)? In caso di risposto negativa, per quali
motivi?
5.
Il fatto che il
signor RI 1, vi abbia comunicato d’aver già un impiego nella misura del 50% e
di essere impegnato con una formazione (serale ed al sabato), ha influito
sull’interruzione della trattativa e/o portato all’esclusione della sua
candidatura?
6.
Eravate
interessati al profilo professionale del signor RI 1 ed alla sua assunzione?
7.
Eravate disposti
e/o interessati ad assumere il candidato a tempo parziale?” (Doc. 17)
Il 9 marzo 2018 __________
ha così risposto:
" (…)
1.
L’impiego
offerto era nella misura del 100%.
2.
Il posto vacante
era quale montatore di impianti sanitari.
3.
Il sig. RI 1, ci
ha comunicato che era impiegato al 50%, perciò non abbiamo proseguito le
trattative.
4.
Non abbiamo più
preso contatto in quanto avevamo a disposizione altri candidati.
5.
Sì, ha influito
in quanto noi eravamo alla ricerca di un collaboratore al 100%.
6.
Sicuramente dal
momento che lo abbiamo contattato per un colloquio.
7.
Non eravamo
interessati ad un’assunzione a tempo parziale.” (Doc. 18)
2.7
Chiamato ora a pronunciarsi,
alla luce dei fatti esposti al precedente considerando (cfr. consid. 2.6), il
TCA deve concludere che l’assicurato, con il suo comportamento, ha perso la
possibilità di reperire un nuovo impiego (cfr. sul tema STF 8C_487/2007 del 20
novembre 20017; STF 8C_275/2012 del 13 luglio 2012).
RI 1, indicando al
potenziale datore di lavoro il 16 agosto 2017 che disponeva “ora” di un impiego
a tempo parziale (occupazione che peraltro già aveva al momento in cui aveva
inoltrato la sua candidatura spontanea), che si trovava bene e che inoltre
seguiva una scuola serale e al sabato, si è messo in condizione di neppure
farsi convocare per il colloquio, sebbene il datore di lavoro gli avesse
manifestato il suo interesse per l’assunzione dopo avere esaminato la
documentazione da lui inviata.
Con questo atteggiamento
l’assicurato ha di fatto dimostrato di non avere una sufficiente disponibilità
a concludere il contratto di lavoro. Egli avrebbe invece dovuto invece
presentarsi presso il potenziale datore di lavoro e, in caso di assunzione,
lasciare l’occupazione a metà tempo in virtù del suo obbligo di ridurre il
danno (cfr. DLA 2002 pag. 55; B Rubin, “Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 155).
A ragione dunque la
Sezione del lavoro ha parificato il comportamento del ricorrente al rifiuto
esplicito di un’occupazione (cfr. consid.2.2 e2.4) e l’ha sanzionato sulla base
dell’art. 30 cpv.1 lett . d LADI.
Anche l’entità della
sanzione, 20 giorni di sospensione inferiore a quella minima di 31 giorni
prevista dall’ordinanza, per tenere conto delle particolarità del caso secondo
quanto stabilito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.5), si rivela
proporzionata alla gravità della colpa.
In tale contesto si
ricorda, peraltro, che il giudice non può mettere in discussione senza validi
motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_22/2016
del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002
del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF
è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA
38.2011.84
del 6 febbraio 2012).
La decisione su
opposizione del 12 aprile 2018 deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti