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Decisione

38.2018.27

Sospeso per avere perso con il proprio comportam. (indicato a ditta di aver trovato occ. al 50% e di frequentare scuola serale) possib. di reperire nuovo impiego. Ass. messosi nella condiz. di neppure

13 agosto 2018Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i. procura

all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,

salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24

(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio

regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata

un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno

assicurato."

Secondo l’art. 16 cpv. 3bis

LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il

capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.

Nella DTF 124 V 62, il TFA

ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art.

16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché

un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D.

Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e Alcuni compiti …,

p. 60).

Tale giurisprudenza è

stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004

in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non

possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati

ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto

dalla LADI.

Per completezza va

rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art.

16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del

9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).

2.4. Il Tribunale federale ha

stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di assunzione, può

discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli non deve però

perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la controparte non è

d'accordo con la richiesta (cfr. STF C 218/06 del 22 febbraio 2007.

In una sentenza

8C_275/2012 del 13 luglio 2012 il Tribunale federale ha approvato l'operato del

TCA, che aveva confermato una sanzione inflitta dalla Sezione del lavoro ad un

assicurato, dopo avere constatato che il salario offerto era adeguato (cfr.

STCA 38.2011.73 del 29 febbraio 2012 consid. 2.12

in fine e consid. 2.13: "Ritenuta l'adeguatezza dell'occupazione

assegnatagli presso X._______, l'assicurato era tenuto, di principio, ad

accettarla senza indugio. (…)", sottolineando in particolare che:

" (…)

Ed è quanto ha appunto fatto in concreto il

ricorrente. Il fatto di non essere a conoscenza delle modalità di calcolo degli

anni di esperienza per la determinazione dell'adeguatezza dello stipendio,

unico argomento sul quale insiste il ricorrente, non giustifica il

comportamento di quest'ultimo che ha contestato lo stipendio offerto senza un

valido motivo. (…)"

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16

a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31

a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace

in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

In una sentenza

8C_650/2017 del 25 giugno 2018 il Tribunale federale ha confermato una sanzione

di 31 giorni inflitta ad un assicurato per avere rifiutato un’occupazione dopo

avere svolto tre mezze giornate di prova in un ristorante, argomentando:

" (…)

6. Invoquant

la violation de l'art. 16 al. 2 let. a LACI, le recourant fait valoir qu'il

était tenu de rester dans le restaurant pour prendre la pause repas avec les

employés en fin de service, de sorte que, conformément à la CCNT, le temps

consacré aux repas devait être considéré comme du temps de travail. Aussi la

durée de travail accomplie serait-elle supérieure à ce qu'ont retenu les

premiers juges.

6. En

l'occurrence, le moyen du recourant repose sur le fait qu'il aurait été

contraint de rester à disposition de son employeur pendant le repas des

employés à la fin de son service. Il s'agit là d'un fait qui n'a pas été

constaté dans l'arrêt attaqué. L'argumentation, qui s'écarte de l'état de fait

cantonal, sans en établir l'arbitraire, n'est pas recevable (art. 97 al. 1 et

106 al. 2 LTF). Au demeurant, le recourant n'expose pas en quoi les horaires

dont il se prévaut seraient contraires à la CCNT, étant rappelé que les

premiers juges ont reconnu, en tout cas pour deux demi-journées, qu'il aurait

dû avoir droit à une pause au milieu de son temps de travail et non à la fin de

son service.

6.3.

6.1.1. Le

recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant que le poste restait convenable malgré les

violations des art. 15 LTr et 18 OLT 1.

6.1.2. De

l'avis des premiers juges, il n'était pas possible d'exclure qu'à compter de la

prise d'emploi, les pauses auraient été dûment accordées par l'employeur. Dans

tous les cas, le recourant était tenu d'entreprendre tout ce que l'on pouvait

raisonnablement exiger de lui pour sortir du chômage, de sorte qu'il aurait dû

accepter de commencer l'emploi, quitte - le cas échéant - à faire valoir son

droit à une pause conforme aux dispositions légales. En outre, le recourant

aurait dû exposer ses inquiétudes à son conseiller avant de refuser l'emploi.

Ces considérations sont pertinentes et l'on peut s'y rallier. Il s'agissait en

effet uniquement de demi-journées d'essai dans le contexte de l'examen d'une

candidature au poste. Qui plus est, le droit aux pauses litigieuses est né

uniquement en raison du dépassement de l'horaire annoncé (de 4-5 heures par

demi-jour), pour des circonstances que l'on ne saurait d'emblée qualifier de

prévisibles. On ne peut donc pas en déduire une volonté de l'employeur de ne

pas se conformer aux dispositions légales en matière de pause.

7.

7.1. Selon

l'art. 45 al. 4 let. b OACI (RS 837.02), il y a faute grave lorsque l'assuré

refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Par motif valable, il

faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité

moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la

situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives

(ATF 141 V 365 consid. 4.1 p. 369; 130 V 125

consid. 3.5 p. 131). Ainsi, dans un arrêt C 230/01 du 22 mai 2001 (DTA 2003 n°

26 p. 248, consid. 3.3), l'ancien Tribunal fédéral des assurances a qualifié de

faute de gravité moyenne - justifiant une suspension d'une durée de 19 jours -

le refus d'un assuré d'accepter une modification du contrat de travail au sujet

de la période durant laquelle il pouvait prendre ses vacances.

7.2. Les

premiers juges ont retenu qu'il n'y avait aucun motif faisant apparaître la

faute du recourant comme étant de gravité moyenne ou légère, ce d'autant moins

que le recourant n'avait pas cherché à contacter son conseiller avant de

refuser l'emploi. Dès lors la suspension de 31 jours, soit le minimum en cas de

refus faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI), n'apparaissait pas critiquable.

7.3. Le

recourant conteste la gravité de la faute retenue, invoquant son âge et

soutenant qu'il craignait de bonne foi un risque pour sa santé. Il se prévaut

également de son comportement vis-à-vis de ses obligations de chômeur,

notamment l'envoi de sa candidature pour le poste assigné et l'accomplissement

des journées d'essai.

7.4. En

l'occurrence, le jugement attaqué ne fait nullement état de problèmes de santé

et le recourant n'explique pas en quoi consisterait le risque invoqué. En

outre, en tant que cuisinier, il devait connaître les horaires liés à la

profession et, en particulier, s'attendre à devoir travailler le soir. Les

motifs allégués sont peu compatibles avec la recherche d'un poste de cuisinier

à temps complet. Enfin, si le fait de prendre au sérieux ses obligations de

chômeur est une circonstance pertinente pour fixer la durée de la suspension,

elle ne constitue pas pour autant un motif pour refuser un travail convenable.

Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter de la sanction généralement liée au

refus d'un emploi réputé convenable et de revenir sur la sanction prononcée en

l'espèce.”

2.6. Nella

presente fattispecie emerge dagli atti dell’incarto che RI 1, nato nel 1993, si

è iscritto al collocamento il 29 luglio 2016 (termine quadro: 01.08.2016 –

31.07.2018; guadagno assicurato CHF 4'117.--) alla ricerca di un’occupazione a

tempo pieno in qualità di tecnico di impianti sanitari, disegnatore di impianti

di ventilazione, progettista di impianti di riscaldamento ed ogni professione

adeguata.

Dal 1. agosto 2016 egli è

stato occupato a tempo parziale (50%) presso la ditta __________ di __________

quale progettista in impianti di riscaldamento, annunciando guadagno

intermedio.

Dall’8 febbraio 2018, l’assicurato

non risulta più iscritto nel sistema COLSTA con effetto dal 24 gennaio 2018, in

quanto dal 25 gennaio 2018 è stato assunto presso la ditta __________ di __________,

quale progettista impianti __________ (al 50% fino al 31 marzo 2018 ed all’80%

dal 1. aprile 2018). In data 6 marzo 2018 l’Ufficio delle misure attive (in

seguito: UMA) ha approvato la domanda per l’ottenimento degli assegni per il

periodo d’introduzione del signor RI 1.

Il 5 agosto 2017 alle ore

15:44 l’assicurato ha inviato un messaggio di posta elettronica alla ditta __________

di __________ del seguente tenore:

" Gentili

Signore, Egregi Signori,

mi permetto di propormi alla vostra ditta nella speranza di poter

ottenere un nuovo posto di lavoro. Allego alla presente il mio curriculum vitae

ed i vari certificati ottenuti.

Resto a vostra disposizione per un eventuale colloquio.” (Doc. 8;

vedi pure doc. 7)

Il 7 agosto 2017 alle ore

7:56 la ditta __________ ha risposto all’assicurato “siamo interessati alla sua

richiesta, noi ricominciano il 16 agosto possiamo fissare un appuntamento?”.

Il 16 agosto 2017 alle ore

13:41 RI 1 ha poi scritto alla ditta:

" Egregi

Signori,

anzitutto ringrazio per il vostro interessamento. Attualmente ho

trovato lavoro presso la ditta __________ al 50% e mi trovo bene. Inoltre sto

facendo una scuola serale + sabato per ottenere anche il diploma di tecnico

degli edifici. Comunque sono volentieri a disposizione per un eventuale

colloquio (nei giorni di giovedì o venerdì).

Resto in attesa di un vostro riscontro.” (Doc. 8)

Il 6 marzo 2018 l’avv. __________

della Sezione del lavoro ha posto le seguenti domande alla ditta __________:

" (…)

1. Voglia

cortesemente indicare la percentuale lavorativa prevista per l’impiego offerto

presso la vostra azienda.

Considerandi

2.

Quali attività e

mansioni erano richieste per l’impiego offerto?

3.

Per quali motivi

le trattative per l’assunzione del signor RI 1 non sono andate a buon fine?

4.

Dopo lo scritto

(e-mail) del 16 agosto 2017 da parte del signor RI 1, avete preso contatto con

lo stesso (telefonico o per iscritto)? In caso di risposto negativa, per quali

motivi?

5.

Il fatto che il

signor RI 1, vi abbia comunicato d’aver già un impiego nella misura del 50% e

di essere impegnato con una formazione (serale ed al sabato), ha influito

sull’interruzione della trattativa e/o portato all’esclusione della sua

candidatura?

6.

Eravate

interessati al profilo professionale del signor RI 1 ed alla sua assunzione?

7.

Eravate disposti

e/o interessati ad assumere il candidato a tempo parziale?” (Doc. 17)

Il 9 marzo 2018 __________

ha così risposto:

" (…)

1.

L’impiego

offerto era nella misura del 100%.

2.

Il posto vacante

era quale montatore di impianti sanitari.

3.

Il sig. RI 1, ci

ha comunicato che era impiegato al 50%, perciò non abbiamo proseguito le

trattative.

4.

Non abbiamo più

preso contatto in quanto avevamo a disposizione altri candidati.

5.

Sì, ha influito

in quanto noi eravamo alla ricerca di un collaboratore al 100%.

6.

Sicuramente dal

momento che lo abbiamo contattato per un colloquio.

7.

Non eravamo

interessati ad un’assunzione a tempo parziale.” (Doc. 18)

2.7

Chiamato ora a pronunciarsi,

alla luce dei fatti esposti al precedente considerando (cfr. consid. 2.6), il

TCA deve concludere che l’assicurato, con il suo comportamento, ha perso la

possibilità di reperire un nuovo impiego (cfr. sul tema STF 8C_487/2007 del 20

novembre 20017; STF 8C_275/2012 del 13 luglio 2012).

RI 1, indicando al

potenziale datore di lavoro il 16 agosto 2017 che disponeva “ora” di un impiego

a tempo parziale (occupazione che peraltro già aveva al momento in cui aveva

inoltrato la sua candidatura spontanea), che si trovava bene e che inoltre

seguiva una scuola serale e al sabato, si è messo in condizione di neppure

farsi convocare per il colloquio, sebbene il datore di lavoro gli avesse

manifestato il suo interesse per l’assunzione dopo avere esaminato la

documentazione da lui inviata.

Con questo atteggiamento

l’assicurato ha di fatto dimostrato di non avere una sufficiente disponibilità

a concludere il contratto di lavoro. Egli avrebbe invece dovuto invece

presentarsi presso il potenziale datore di lavoro e, in caso di assunzione,

lasciare l’occupazione a metà tempo in virtù del suo obbligo di ridurre il

danno (cfr. DLA 2002 pag. 55; B Rubin, “Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 155).

A ragione dunque la

Sezione del lavoro ha parificato il comportamento del ricorrente al rifiuto

esplicito di un’occupazione (cfr. consid.2.2 e2.4) e l’ha sanzionato sulla base

dell’art. 30 cpv.1 lett . d LADI.

Anche l’entità della

sanzione, 20 giorni di sospensione inferiore a quella minima di 31 giorni

prevista dall’ordinanza, per tenere conto delle particolarità del caso secondo

quanto stabilito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.5), si rivela

proporzionata alla gravità della colpa.

In tale contesto si

ricorda, peraltro, che il giudice non può mettere in discussione senza validi

motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_22/2016

del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002

del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF

è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA

38.2011.84

del 6 febbraio 2012).

La decisione su

opposizione del 12 aprile 2018 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti