38.2018.3
Negato diritto a ID. Non residenza in CH (centro interessi personali non in CH). Nemmeno diritto a prestaz. LADI dal profilo del diritto internazionale: vero frontaliere. In ogni caso anche consideran
27 agosto 2018Italiano61 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2018.3
RS/VF/sc
Lugano
27 agosto 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 dicembre 2017 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 6 dicembre 2017 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione
del 23 giugno 2017 (cfr. doc. 17/4) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto
a beneficiare di indennità di disoccupazione a far tempo dal 28 aprile 2017, in
quanto, da una parte, non risiede in Svizzera, e, dall’altra, deve essere
considerato un vero lavoratore frontaliero (cfr. doc. A1).
L’amministrazione al
riguardo ha, in particolare, rilevato:
" (…) Alla
luce di quanto dichiarato nell’audizione personale 22 maggio 2017, il centro
degli interessi del signor RI 1 si trova in Italia. Infatti, le persone con le
quali egli conserva presumibilmente rapporti più stretti, come la moglie, la
mamma e le sorelle, abitano a __________, rispettivamente __________. Mentre in
Svizzera egli non ha parenti (cfr. D4 e R4) e nemmeno amici, ad eccezione dei
colleghi di lavoro (cfr. al riguardo STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010: “(…)
l’esistenza rapporti d’amicizia sia una situazione certamente non insolita per
la maggior parte dei frontalieri italiani attivi per un certo periodo nel
nostro Paese”). Anche le dichiarazioni rilasciate da asseriti amici o
vicini di casa, sono ininfluenti. Infatti, le dichiarazioni prodotte con
l’opposizione sono delle dichiarazioni generiche che si limitano ad affermare
che egli abita a __________ oppure che lo vedono al bar con la moglie o che “frequentano
il signor RI 1”. È quindi necessario concludere, secondo l’abituale
criterio della probabilità preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni
sociali, che l’interessato abbia mantenuto il centro delle proprie relazioni
personali in Italia, mentre i legami con la Svizzera appaiono essere di altra
natura. La moglie ad oggi non è in possesso di alcun permesso per soggiornare
in Svizzera (agli atti ha prodotto unicamente una richiesta in tal senso). Da
notare inoltre che egli per un certo periodo ha pure abitato con il signor __________
e non è dunque possibile ammettere che egli abbia costituito a __________ la
sua residenza primaria, che presuppone, occorre rammentarlo, la creazione nel
nostro Paese del centro delle relazioni personali (Lebensmittelpunkt,
Schwerpunkt aller Lebensbeziehungen) e non soltanto di quelle professionali
(cfr. al proposito STCA 38.2015.61 del 16 dicembre 2015, consid. 2.4 e
riferimenti citati).
Visto quanto precede è necessario concludere che la residenza ai
sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI dell’assicurato si trovi in Italia.
(…).
Nella presente fattispecie, è vero che il signor RI 1 in sede di
audizione personale ha dichiarato di rientrare in Italia 2 fine settimana al
mese. Tuttavia, tenuto conto della situazione familiare complessiva (moglie a __________
che dista circa 55 Km da chiasso e mamma a __________ che dista a circa 130 Km
da __________) ed abitativa (per un certo periodo egli ha condiviso
l’appartamento con un’altra persona) ê verosimile, applicando il criterio della
probabilità preponderante, che il rientro avvenisse di regola settimanalmente.
Egli deve dunque essere considerato un vero lavoratore frontaliero.
Anche volendo ammettere che l’opponente non rientrasse
settimanalmente in Italia dalla moglie o dalla madre, non è possibile
riconoscergli il diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera.
Infatti, egli non può essere qualificato come falso frontaliero ai
sensi dell’art. 65 cpv. 2 terza frase RB, con eventuale diritto di scelta dello
Stato in cui fare valere le prestazioni (Stato di residenza o Stato dell’ultima
attività), in quanto non rientra nella categoria dei lavoratori diversi dai
frontalieri (frontalieri “non veri”), di cui fanno parte segnatamente le
persone che lavorano a bordo di una nave (art. 11 par. 4 RB), le persone che
normalmente esercitano la loro attività in due o più Stati membri (art. 13 RB)
e le persone cui si applica un accordo come quello menzionato all’articolo 16
paragrafo 1 RB (Circ. ID 883 mag. A30; cfr. STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014
consid. 2.4. e riferimenti citati). (…)” (Doc. A1 pag. 4-5)
1.2. Contro questa decisione
l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo il
riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale egli ha addotto, innanzitutto, che RI 1, cittadino italiano,
è stato da loro per soli tre mesi ed è poi sparito, in quanto licenziato dalla
fabbrica. Al riguardo l’insorgente ha precisato che sua moglie è sempre stata
contraria alla permanenza di tale signore da loro e che l’ha quasi buttato
fuori di casa quando ha saputo che è musulmano.
Il ricorrente ha asserito
che __________ pagava sì fr. 420.-- per la pigione, ma che a loro carico,
comprese le spese di luce e riscaldamento, restava la somma di fr. 840.-- e non
di fr. 650.--, come indicato dall’amministrazione, oltre all’importo di fr. 50.--
per il posteggio che veniva utilizzato gratuitamente da __________.
Inoltre l’insorgente ha
fatto valere che il suo centro di interessi è a __________, cioè in Svizzera,
poiché dal 2011 non lavora più in Italia - dove ha chiuso un’attività
artigianale -, bensì dal 2012 in Svizzera. In proposito egli ha affermato, da
una parte, che anche sua figlia __________ (__________ 2003) avrebbe
frequentato in Svizzera le scuole superiori dopo aver svolto le scuole medie
all’estero. Dall’altra, di avere un abbonamento (Family card) per la palestra,
piscina e sauna presso il centro __________ di __________, mentre sua moglie ha
tutte le tessere dei supermercati e negozi svizzeri.
Il medesimo ha specificato
di non avere più la casa a __________ e che la moglie abita sempre a __________
a seguito di problemi con la giustizia penale italiana, benché siano trascorsi
più di cinque anni e abbia quindi chiesto la riabilitazione al Tribunale di __________.
Il ricorrente ha
puntualizzato che, non appena dal certificato penale non risulterà più alcunché,
la moglie chiederà la residenza in Svizzera per poter lavorare in un
ambulatorio dermatologico dell’__________ e non più in ambulatori medici di
confine.
L’assicurato ha
evidenziato di avere allegato delle dichiarazioni di amici e conoscenti
relative al fatto che vive a __________.
Egli, infine, ha asserito
di non essere frontaliero e di cercare un impiego a tempo pieno,
rispettivamente di avere intenzione di mettersi in proprio, quale artigiano,
con una piccola impresa individuale avendo tanti anni di esperienza (cfr. doc.
I).
1.3. Con risposta del 12 febbraio
2018 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
1.4. Il TCA ha assegnato alle
parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori mezzi di prova
(cfr. doc. IV).
Le
parti sono rimaste silenti.
1.5. La Sezione del lavoro, il 9
aprile 2018, dando seguito a una richiesta di questa Corte, ha trasmesso la “Conferma
di registrazione del ricorrente nel sistema COLSTA” del 25 settembre 2017 (cfr.
doc. V + 28).
Fatti
I doc. V e 28 sono stati
inviati per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VII).
1.6. Il TCA, il 22 maggio 2018, ha
inviato al ricorrente uno scritto del seguente tenore:
" (…)
rileviamo dalla risposta di causa (doc. III pag. 3) che “…riguardo alla nuova
domanda di soggiorno con attività lucrativa in Svizzera del 20 agosto 2017,
presentata dalla moglie dell’assicurato (doc. 23/1), si rileva che essa non è
presente agli atti dell’Ufficio della migrazione, essendo presente unicamente
la domanda di rilascio di un permesso B UE/AELS del 21 agosto 2015 (doc. 26).”
A tale proposito voglia indicarci l’esito della domanda di un
permesso B UE/AELS formulata da sua moglie.
In particolare la invitiamo a inviarci copia di tale permesso B
nel caso in cui le sia stato concesso.
Qualora sua moglie non benefici di un permesso B, precisi per
cortesia di che permesso la medesima dispone. (…)” (Doc. VI)
La relativa raccomandata
non è stata ritirata, per cui questo Tribunale ha rispedito lo scritto del 22
maggio 2018 all’insorgente tramite posta A (cfr. busta d’intimazione doc. VI).
Il 10 giugno 2018 RI 1 ha
risposto che la moglie non possiede alcun “permesso svizzero” (cfr. doc. VIII).
1.7. La Sezione del lavoro, il 20
giugno 2018, ha rinunciato a formulare ulteriori osservazioni e si è
riconfermata integralmente nelle considerazioni e conclusioni esposte in sede
di risposta di causa (cfr. doc. X).
1.8. Il doc. X è stato trasmesso
per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XI).
Considerandi
2.1
Oggetto della presente
vertenza è la questione di sapere se il ricorrente abbia diritto oppure no a
indennità di disoccupazione a decorrere dal 28 aprile 2017.
Uno dei presupposti da
adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
L'art. 12 LADI precisa che
"in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio
sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un
permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un
permesso stagionale".
Questo concetto di
residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni,
esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di
conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il
centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole
relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono
sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e
si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla
dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la
legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).
Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli
soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (STF 8C_60/2016
del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017).
In una sentenza
8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il
Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA, ha sottolineato che “è
peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in
Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e
non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.
In una sentenza pubblicata
in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8
LADI stabilisce che per avere diritto alle indennità di disoccupazione un
assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale
anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si
applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto
comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le
legislazioni nazionali a farlo. Se, come nel presente caso, l’assicurato non
risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8
capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della
Confederazione.
In una sentenza
8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il
ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli
era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato che:
" (…) la
Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di
due locali e mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul
divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in
Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8
cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del
23.
novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle
prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.”
In una sentenza
8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle
indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle
relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa:
" 4.1. Les motifs exposés par la juridiction cantonale sont
convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant et sa famille
entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus particulièrement à
D.________ où réside la mère du recourant, où sont scolarisés ses enfants et où
certains membres de la famille pratiquent des activités de loisirs. Il n'en
demeure pas moins que les premiers juges étaient fondés à conclure à l'absence
d'un domicile en Suisse pendant la période en cause. En effet, à lui seul,
l'existence d'un centre de relations personnelles à D.________ n'est pas
déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids décisif au fait que la
famille résidait dans une villa sise en France. Les circonstances invoquées par
l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause l'argumentation de la
juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant ne conteste d'ailleurs
pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni n'indique précisément en
quoi l'autorité précédente aurait établi les faits déterminants de façon
manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF.”
In una sentenza
8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato
manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72
del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato
frontaliere vero, argomentando:
" (…) che il
ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle
assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui
dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in
Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando
un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse
dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze
persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata
la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri
figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva
ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto
l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe
un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti
in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)”
In una sentenza
8C_186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha confermato la STCA
38.2016.57
del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la
residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età
di tre anni si è trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera
era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti
all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento
di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il
ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il
quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine
settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in
Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come anche era
tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle
relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni
personali era in Italia.
L’Alta Corte ha al
riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
5.2
Il presupposto della residenza in Svizzera non può essere
ammesso o negato a priori o stabilito in maniera astratta, ma può essere data
una risposta unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze
del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il ricorrente se
non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid. 1.1) degli
accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso dato
asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in realtà tenta impropriamente di
dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i quali
hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo. Invano,
il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni si sia
fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando singoli
frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve dare più
peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento
in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze
giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2
pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei
giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.
5.3
Il ricorrente ancora in sede federale si limita a mettere in
luce aspetti della sua vita professionale (formazione), anziché porre l'accento
sulle proprie relazioni personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide
un appartamento a Lugano con il fratello. Tuttavia, per sua stessa
dichiarazione le spese sono infatti assunte in parte dalla famiglia, che
risiede in Italia (sull'importanza del luogo di dimora della propria famiglia;
sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3). La medesima abitazione è
condivisa con suo fratello (in caso di concubinato si veda sentenza 8C_203/2013
del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre, il ricorrente è attivo in società
sportive oltreconfine, come anche ivi frequenta alcune amicizie. In tale
ottica, anche il profilo facebook può essere considerato fra gli elementi di
valutazione. Alla luce di questi elementi, il Tribunale cantonale delle
assicurazioni non ha però violato il diritto federale. Diversamente
dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla frontiera, specialmente nel
Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di
espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza
in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior
rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che
l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. La
conoscenza di un'altra lingua nazionale non è decisiva se non in relazione con
altri spiccati elementi personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto
in Svizzera (cfr. sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del
resto, il ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al
di fuori di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche
ricorsuali pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”
Al riguardo cfr. pure STF
8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STCA 38.2017.77 del 12 marzo 2018; STCA
38.2017.58
del 29 gennaio 2018 e STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017.
2.2
Nella presente evenienza
dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente, nato a __________ (Italia)
il __________ 1964, è cittadino italiano, titolare di un permesso di dimora B UE/AELS
emesso il 3 luglio 2015 con scadenza il 2 luglio 2020 (cfr. doc. 2, 3, 14).
Il ricorrente risulta coniugato
dal maggio 1998 con __________, con la quale ha avuto una figlia, __________,
nata il __________ 2003, che vive a __________ con la nonna materna.
Egli è proprietario di
un’autovettura __________ (cfr. doc. 2/1, 11: R2, R14).
Dal Curriculum Vitae emerge che
il ricorrente, dopo aver frequentato le scuole elementari e medie in Italia, a __________
e a __________ (paesi in provincia di __________), ha iniziato a lavorare a __________
come operaio generico dell’edilizia nell’impresa di costruzioni di famiglia, in
un primo tempo, e più precisamente dal 1978 al 1983, insieme a suo padre e in
seguito, dal 1984 al 2010, da solo come indipendente. L’insorgente ha poi lavorato
in Svizzera a __________ da marzo 2012 a fine dicembre 2014 presso l’impresa di
costruzioni __________ e da maggio 2015 a fine gennaio 2016 presso l’impresa di
costruzioni __________, sempre come operaio generico nel settore edile (cfr.
doc. 4; 11; A1).
Il 28 aprile 2017 l’Ufficio
regionale di collocamento (URC) di __________ ha chiesto alla Sezione del
lavoro di verificare l’idoneità al collocamento di RI 1, in quanto in una segnalazione
anonima del giorno precedente è stato indicato che la moglie abiterebbe a __________
(cfr. doc. 8; 8/1).
Il 22 maggio 2017 il
ricorrente è stato sentito dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale, da
lui firmato, emerge in particolare quanto segue:
" (…)
D1: Quando si è stabilito in Ticino? Dove ha abitato fino a
oggi?
R1: Dal 2012
fino al rilascio del permesso B abitavo a __________, da gennaio 2015 ho preso
l’appartamento a __________ dove soggiorno attualmente.
D2: Descriva la sua situazione famigliare
R2: Sono sposato
con __________ da quasi 20 anni. Ho una figlia di nome __________ di anni 14
che vive con la nonna a __________.
D3: Prima di portare la sua residenza in Svizzera, dove ha
abitato?
R3: Sempre in
Italia, in provincia di __________ dove sono nato. Ho abitato anche a __________
per 7-8 anni.
D4: Ha altri parenti in Svizzera? In Italia?
R4: No in
Svizzera non ho altri parenti. I miei familiari risiedono a __________ in
provincia di __________.
D5: Da luglio
2015.
quante volte si reca in Italia a trovare i familiari/ parenti?
R5: 1 volta al
mese scendo a trovare mia mamma e le mie sorelle con le rispettive famiglie.
D8 [recte: D6]: Dalla documentazione in nostro possesso risulta
che
dal 1984 al 2010 ha svolto attività indipendente, è
corretto?
R8: Corretto ho
iniziato con mio padre e poi ho proseguito da solo, con una piccola azienda in
proprio.
D9: Dove ha svolto questa attività? Ha fondato una società?
R9: Sempre nel __________, con una ditta individuale.
D10: Da quando è arrivato in Svizzera ha svolto attività
indipendente?
R10: No.
D11: Dal suo CV
emerge che ha lavorato per la ditta __________ dal 01.03.2012 al 31.12.2014, è
corretto?
R11: Corretto, da
marzo 2012 a dicembre 2014 con la ditta __________.
D12: Descriva la sua dimora di __________
R12: Appartamento
in affitto di 3 locali e mezzo, quinto piano, lavanderia in comune, cantina e
posto auto esterno. Due camere da letto, un soggiorno e una piccola cucina ed
un bagno. L’appartamento era già arredato, noi abbiamo comprato solo un armadio
per la camera da letto. Preciso che l’appartamento è stato preso in affitto da
conoscenti i quali ci hanno lasciato tutto il mobilio.
D13: Possiede un’altra soluzione abitativa in Svizzera?
All’estero?
R13: No, preciso che l’abitazione di __________ è della mamma.
D14: Possiede
un’autovettura intestata a suo nome in Svizzera? All’estero? Ci autorizza a
chiedere alle autorità preposte all’estero?
R14: In Svizzera: __________
di colore grigio, targata __________ che prima era della moglie. All’estero
nulla.
D15: Dove tiene parcheggiato questo veicolo?
R15: Nel cortile
del palazzo dove ci sono i parcheggi numerati ne abbiamo uno attribuito.
D16: Lei ha
proprietà immobiliari/fondiarie in Svizzera? All’estero? Ci autorizza a
chiedere alle autorità preposte all’estero?
R16: No, nulla.
D17: È iscritto all’A.I.R.E? Se no, perché?
R17: No. Non
sapevo che dovevo iscrivermi. Infatti ho ancora il mio indirizzo in Italia
presso la mamma.
D18: Quante volte al mese/anno si reca in __________ a trovare sua
figlia?
R18: No. Una volta
per anno scende lei oppure molto spesso sale mia moglie.
D19: Da quando è in disoccupazione descriva la sua giornata tipo.
R19: Mi alzo verso
le 08.00/8.30 mi occupo delle faccende di casa, pranzo a casa poi nel
pomeriggio esco a trovarmi con i miei ex colleghi ed insieme a loro cerchiamo
anche lavoro.
D20: È abbonato a
centri fitness, giornali, associazioni/ società oppure club?
R20: No, nulla.
D21: Quali effetti
personali, suoi e della moglie, si trovano presso l’abitazione di __________?
R21: Certo, gli
effetti personali di mia moglie e i miei si trovano presso l’abitazione a __________.
D22: Da quando è
in disoccupazione, quanto passa nella sua residenza a __________?
R22: Da quando
sono in disoccupazione passo la maggior parte del mio tempo a casa a __________.
D23: Dalla
documentazione risulta che lei ha un telefono cellulare svizzero, ne possiede
anche uno italiano?
R23: Ne possiedo uno italiano __________ altro non ne ho.
D24: Su quale
conto corrente le sono versate le indennità di disoccupazione? Possiede altri
conti correnti?
R24: Esatto, sul
conto corrente bancario presso “__________”.
D25: Su quale
conto corrente le veniva versato lo stipendio della ditta __________?
R25: La società ci
ha chiesto di aprire un conto postale ma effettivamente il salario mi veniva
corrisposto in contanti.
D26: Su quale
conto corrente le veniva versato lo stipendio della ditta __________?
R26: Stessa risposta della domanda numero 25.
D27: Ha debiti in
Svizzera o all’estero? Ci sono procedure fallimentari in corso?
R27: Si, sono in
arretrato con un paio di rate della cassa malati. All’estero no.
(…)
D30: A quale cassa malattia è iscritto?
R30: __________
(…)
D32: Da quando è
in disoccupazione, è solito cucinare presso la sua residenza? Dove consuma di
solito i pasti?
R32: A casa.
D33: È attivo in società sportive e/o culturali in Svizzera?
R33: No.
(…)
D35: Dove risiede regolarmente durante la settimana?
R35: La maggior parte del mio tempo sono a __________.
D36: Dove risiede regolarmente durante i fine settimana?
R36: A volte
rimango a __________, mentre a volte sono dalla mamma oppure da mia moglie a __________
in Via __________. Confermo che mia moglie vive a __________.
(…)
D37 [recte: 38]:
Quando non risiede in Svizzera, di regola, dove abita? Con chi?
R37: Con la moglie a __________ oppure dalla mamma a __________.
(…)
D38: Dalla
documentazione in nostro possesso risulta che il contratto di locazione è
attivo dal 01.01.2014, mentre l’attestazione di domicilio nel comune di __________
attesta che lei è registrato dal 03.07.2015. Come spiega questa situazione?
R38: Corretto, ho
preso l’appartamento in locazione a __________ mentre avevo permesso G ed ero
in attesa del permesso B. Non ricordo esattamente la data ma confermo che mi
sono annunciato presso l’ufficio preposto (ufficio controllo abitanti) a __________.
Anche se il documento rilasciato dall’ufficio controllo abitanti di __________
dichiara che risiedo in Via __________ dal 03.07.2015.
(…)
D43: Per quale
ragione sul conteggio paga di dicembre 2014 il suo indirizzo risulta essere
ancora a __________?
R43: Io penso che
sul contratto è stato riportato l’indirizzo di __________ in quanto non avevo
ancora ricevuto il permesso B, anche se confermo che vivevo già a __________.
D44: Nella lettera
del 03.03.2016, sua moglie annuncia che la figlia da giugno 2016 sarebbe dovuta
arrivare in Ticino, è corretto?
R44: Il problema è
stato che non avendo lavoro, anche se la moglie a casa, abbiamo deciso di
interrompere la procedura di rilascio del permesso B. Così abbiamo anche deciso
di lasciare la figlia dalla nonna in __________.
(…)
D48: Dal registro delle
imprese italiane, risulta essere iscritto (RI 1, Via __________, prov. __________)
come attività economica nel campo edile, come spiega questa situazione?
R48: Confermo che
la società individuale RI 1 è chiusa dal 2010.
(…)
D51: Dalle
informazioni in nostro possesso, l’interrogante ritiene non veritiera
l’affermazione che la soluzione abitativa di __________ è effettivamente la
residenza principale dell’assicurato e della moglie. Cosa ha da dire in
merito?
R51: No, non è
così. Io sono sempre a __________. Preciso che malgrado io abbia il mio
domicilio a __________ in Via __________, mi reco da mia moglie a __________,
per soggiornarvi una volta per anno. Come detto in precedenza quando soggiorno
in Italia sono da mia madre a __________ e questo succede 2 week-end al mese.
(…)” (cfr. doc. 11)
Con decisione 23 giugno
2017.
la Sezione del lavoro ha negato al ricorrente il diritto alle indennità di
disoccupazione dal 28 aprile 2017, poiché non è stato ritenuto residente in
Svizzera (cfr. doc. 14).
Dal 29 giugno 2017 il
ricorrente ha iniziato a collaborare con l’agenzia di collocamento __________.
Per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017 egli ha lavorato con contratti di
missione temporanea in qualità di gessatore e operaio edile (cfr. doc. 27).
Il 3 luglio 2017, nel
corso di un colloquio con la consulente del personale dell’URC di __________,
l’assicurato ha chiesto di chiudere la propria pratica, visto che non adempiva
i presupposti del diritto all’indennità di disoccupazione dal 28 aprile 2017. Il
medesimo, il 7 luglio 2017, ha però presentato opposizione contro il
provvedimento del 23 giugno 2017 e il 25 settembre 2017 si è iscritto
nuovamente in disoccupazione (cfr. doc. 15; 17; 28).
Il 2 novembre 2017
l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) di __________ ha comunicato a RI
1.
che a seguito della domanda presentata il 5 giugno 2017 l’impresa indicata
con il “Codice Azienda: __________” è stata cancellata con effetto dal 31
dicembre 2011 (cfr. doc. A3).
La decisione del 23 giugno
2017.
è stata confermata dalla Sezione del lavoro con decisione su opposizione
del 6 dicembre 2017 impugnata (cfr. doc. A1).
2.3
Chiamato ora a pronunciarsi,
il TCA ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un assicurato
ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi
dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in
Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di
farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.1.).
La nozione di residenza
secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio
civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2
LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr.
consid. 2.1.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).
Inoltre, per costante
giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve
essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora,
quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un
secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,
soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_399/2014 del 22 maggio 2015
consid. 4.2 ; STCA 38.2009.74 dell'8 marzo 2010; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004
U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1998 U 55,
p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT
II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in
der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Al riguardo, in una
sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 l’Alta Corte ha ribadito che “per
prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali
sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è
ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della
prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.)”.
Alla
luce della giurisprudenza appena illustrata le dichiarazioni contenute nel
verbale di audizione personale del 22 maggio 2017, sottoscritto dal ricorrente,
hanno pertanto un'importanza decisiva rispetto a quelle da lui rilasciate in seguito,
in sede d’opposizione e/o ricorsuale.
Applicando,
poi, l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore
delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid.
4.1
; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10
febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.;
STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid.
3.
; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF
126.
V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo
Tribunale deve concludere che è a giusta ragione che la Sezione del lavoro ha
ritenuto che l’insorgente ha in Italia il centro delle proprie relazioni di
vita.
L’insorgente non ha
concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in
cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi
della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), la quale esige come terza
condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni
personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23
novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8
novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer
Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non basta
avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano
piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro
non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza,
là dove si trova il centro dei loro interessi”).
Il centro delle relazioni
professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima
condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente
nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
Al riguardo cfr. pure STF
8C_186/2017 del 1° settembre 2017 menzionata al consid. 2.1.
In Italia, a __________ in
provincia di __________ (distante 200 km circa da __________; cfr.
www.viamichelin.ch), abitano, infatti, la madre e le sorelle dell’insorgente che
quest’ultima visita regolarmente (cfr. doc. 11).
Inoltre anche la moglie
vive in Italia, a __________ (distante 50 km circa da __________; cfr.
www.viamichelin.ch), come indicato dal ricorrente il 22 maggio 2017 in
occasione dell’audizione davanti alla Sezione del lavoro, specificando che nei
fine settimana “a volte rimango a __________, mentre a volte sono dalla
mamma oppure da mia moglie a __________ in Via __________. Confermo che mia moglie
vive a __________” (cfr. doc. 11: R36).
Questa Corte non ignora
che da un estratto dell’Agenzia delle entrate - Servizi Catastali del 7
settembre 2017 si evince che un appartamento di 3,5 locali in Via __________ a __________
è stato di proprietà del ricorrente e della moglie dal marzo 2004 al marzo 2017
e che, in seguito, proprietario risulta __________ (cfr. doc. A11).
Tuttavia ciò non significa
che __________, dal marzo 2017, non abiti comunque in Italia, ad esempio a __________
in virtù di un contratto di locazione.
La dimora in Italia della
moglie dell’insorgente trova, del resto, fondamento anche nel fatto che la
medesima, nonostante abbia richiesto un permesso B UE/AELS il 21 giugno 2015
(agli atti dell’Ufficio della migrazione non è presente una successiva
richiesta di soggiorno con attività lucrativa in Svizzera del 20 agosto 2017
fatta valere dalla parte ricorrente; cfr. doc. III; 26; VI), non dispone di
alcun permesso che la legittimi a risiedere in Svizzera, come emerge dalla
risposta fornita da RI 1 il 10 giugno 2018 a uno specifico quesito postogli dal
TCA (cfr. doc. VI; VIII; consid. 1.6.).
La figlia di RI 1 e __________
vive altresì in __________ con la nonna materna (cfr. doc. 11: R2; 2/1). Soltanto
il 21 dicembre 2017 è stata formulata una domanda di rilascio di un permesso
per ricongiungimento familiare in favore della figlia (cfr. doc. A2).
L’insorgente, benché nell’”Analisi
del profilo della persona in cerca di impiego” del febbraio 2016 sia indicato
un numero di telefono svizzero (cfr. doc. 2/1), davanti alla parte resistente
nel maggio 2017, ha d’altronde asserito di avere unicamente un telefono con
numero italiano __________; doc. 11 R23).
È vero, come si evince
dagli atti, che il ricorrente e la moglie hanno sottoscritto, nel gennaio 2014,
un contratto di locazione in Ticino, e meglio a __________, in Via __________, relativo
a un appartamento di 3 locali, oltre alla cucina e a un bagno, con pigione di
fr. 650.-- al mese, oltre a fr. 190.-- di spese mensili (cfr. doc. A4).
Dall’”Attestazione di
domicilio” allestita dall’Ufficio controllo abitanti di __________
all’attenzione dell’URC l’insorgente risulta, però, residente a Chiasso dal 3
luglio 2015 (cfr. doc. 5; doc. 11: D:38; doc. 12/1).
Inoltre va rilevato che,
oltre al contratto di lavoro con la ditta “__________” sottoscritto il 1°
dicembre 2012, anche il contratto con la “__________” del 4 maggio 2015 -
riporta quale indirizzo del ricorrente, via __________, __________ (cfr. doc. 12/4,
12/5; doc. 9/1).
L’amministrazione dello
stabile in via __________ a __________, il 20 dicembre 2016, ha peraltro
autorizzato il ricorrente a ospitare __________, cittadino italiano, il quale
versava l’importo di fr. 420.-- al mese (cfr. doc. 7), pari alla metà del
canone di locazione e delle spese.
In proposito va ribadito
(cfr. consid. 2.1.) che la nostra Massima Istanza, nella sentenza 8C_186/2017
del 1° settembre 2017 consid. 5.3., ha evidenziato che:
" (…) la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la
grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non
possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al
contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore
nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato
abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. (…)”
Durante
l’audizione del 22 maggio 2017 l’insorgente ha sì indicato di possedere un
conto bancario presso la __________ (cfr. doc. 11: R24), tuttavia dall’analisi
degli estratti conto relativi al periodo marzo 2016 – aprile 2017 emerge che tale
conto è stato utilizzato sostanzialmente per ricevere gli importi
corrispondenti alle indennità di disoccupazione e ai guadagni intermedi di
luglio e agosto 2016 che il ricorrente era solito prelevare dopo qualche giorno
dal versamento per lo stesso ammontare bonificatogli (cfr. doc. 12/2). Gli
stipendi percepiti dalla __________ e dalla __________ gli venivano corrisposti
in contanti (cfr. doc. 11: R25 e R26).
RI
1, il 22 maggio 2017, ha precisato di non avere altri parenti, né altri legami
con la Svizzera oltre al lavoro. Egli ha pure negato di avere ulteriori
soluzioni abitative in Svizzera, proprietà immobiliari o fondiarie, di essere
abbonato a centri fitness, riviste, giornali, socio di società sportive e/o
culturali (cfr. doc. 11: R4, R13, R16, R20, R33).
La circostanza che con il
ricorso il medesimo abbia prodotto una tessera “__________” del centro __________
valida fino al 1° maggio 2018 (cfr. doc. A12) si rivela irrilevante ai fini
della risoluzione della presente vertenza, poiché in ogni caso tale abbonamento
è stato concluso verosimilmente dopo che l’insorgente è stato edotto circa le
conseguenze giuridiche della mancanza del centro delle relazioni personali in
Svizzera.
A
nulla di diverso può portare il fatto che l’assicurato trascorra del tempo con
i suoi ex colleghi di lavoro in Svizzera (cfr. doc. 11: R19). Anche le dichiarazioni
allegate dal ricorrente in sede d’opposizione e ricorsuale di asseriti amici o
vicini di casa sono ininfluenti, dato che si tratta di affermazioni generiche
che si limitano a sostenere che egli risiede a __________, oppure che lo vedono
al bar con la moglie o che lo frequentano (cfr. doc. 17/5-8 allegati al doc.
17; doc. A5-A10).
Al riguardo giova
ricordare che l’Alta Corte nella DTF 133 V 137, menzionata sopra, ha stabilito
che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera per creare il centro delle
proprie relazioni personali nel nostro Paese.
In una sentenza
8C_656/2009 del 14 aprile 2010 consid. 8.2. il Tribunale federale ha, pure,
osservato come l'esistenza di rapporti d'amicizia sia una situazione certamente
non insolita per la maggior parte dei frontalieri italiani attivi per un certo
periodo nel nostro Paese.
Nemmeno
l’affiliazione a una cassa malati svizzera (cfr. doc. 11: R30; 13) può
sovvertire l’esito del presente giudizio.
In
aggiunta a quanto sopra va considerato che il ricorrente ha dichiarato, sempre il
22.
maggio 2017, di non essere iscritto all’A.I.R.E (cfr. doc.11: R17).
È
altresì utile rilevare, a proposito dell’attività professionale nel campo edile
svolta dall’insorgente in Italia, che la sua ditta risulta iscritta al Registro
delle imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di
__________ dal 27 luglio 1987, mentre, come attestato dall’INPS, la relativa cancellazione
è stata richiesta unicamente il 5 giugno 2017 con effetto dal 31 dicembre 2011 (cfr.
doc. 12/3; doc. A3, consid. 2.2.).
In
simili condizioni, occorre concludere che rettamente la Sezione del lavoro, nella
decisione su opposizione del 6 dicembre 2017 (cfr. doc. A1), ha stabilito che
il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI
non è in concreto realizzato.
2.4
Vista la conclusione alla
quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se
l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle
disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin, in "Commentaire
de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schulthess Editions
Romandes, 2014, pag. 683 n. 24).
Il 1° giugno 2002 è
entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da
una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II
regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145
consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Giusta l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte
integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale
allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in
particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971,
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il regolamento
(CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e
ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS
0.831.109.268
), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in
vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due
regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03,
DTF 133 V 173).
Una decisione n. 1/2012
del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il
contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo
che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V
88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il regolamento (CE) n.
883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il
periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.
4.1
).
Questi regolamenti sono
stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la
Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B.
Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et
d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in
SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1;
DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre
2017).
L’art. 11 del Regolamento
(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla
legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che
esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro.
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio
quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività
lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017; DTF 142 V
590.
consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1;
B. Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i
lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole
differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f
del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»
qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato
membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di
massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene
considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la
settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di
massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito
il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i
lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,
indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del
diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Questi assicurati
beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della
LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1
lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.)
alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si
trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua
ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso
dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro
o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle
prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se
risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione
dello Stato membro competente.”).
Gli assicurati frontalieri
in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece
chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel
nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del
Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel
corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato
membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale
Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del
lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona
che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a
disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato
la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a
del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,
riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza
come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività
subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del
luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).
Nella STF 186/2017 del 1°
settembre 2017 il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un
obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al
lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V
590.
consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia
dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).
Da notare che i costi per
il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e
quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., pag. 684: “L’institution suisse rembourse,
sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux
frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a
8.
du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre
2013.
ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri
denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione
dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il regolamento
(CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di
residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle
indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a
secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).
In una Direttiva del 24
ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore
frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:
" Ai sensi
dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento
883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori
frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione
europea ha precisato la portata di questa disposizione in una sentenza
dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era
ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è
più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero
lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di
occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti poteva,
come "lavoratore frontaliero atipico", beneficiare delle prestazioni
in quest'ultimo Stato.
Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in
disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di
residenza."
Sul tema e per un
riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al
Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014
ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25
giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale
8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.
In una sentenza pubblicata
in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata
domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due
volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient
d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France
- répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du
règlement”.).
In quell’occasione l’Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
6.2
Cette disposition du règlement d'application
n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la personne
concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la jurisprudence
européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit centre
d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le territoire des
Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens de famille
(arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo práce a
sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10 Wencel, points 49
et 50).
6.3
La recourante soutient que l'application des
critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la reconnaissance de sa
résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle a passé l'entier de
sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est toujours déroulée et
que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y travaillait en qualité
de spécialiste de la sécurité au travail).
6.4
Ces éléments ne sont toutefois pas
absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour l'indemnisation
d'un travailleur frontalier au chômage complet.
Par définition, un tel travailleur exerce une
activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il
ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire
viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce
qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours
de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre
autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence
dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la
survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la
fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus
compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans
la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht,
6.
e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE DERN, in VO
(EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).
N'est pas non plus un critère pertinent, dans le
cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que,
dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les
rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité
qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du
27.
septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08]
et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition
à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut
fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.
Quant à la situation familiale de l'intéressée,
elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid.
5.
). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition
d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette
situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice
d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres
précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités
associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à
ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé
avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels
professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De
telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière
complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en
vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux
fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3; arrêt
Jeltes e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure rendue sous le
régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971
relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui avait une portée
plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de la CJCE du 12 juin
1986.
C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit, Rec. 1986 1837 point 17;
voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid. 4.2.3).
6.5
Par conséquent, même en tenant compte des
critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas
d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès
la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)"
In applicazione delle
disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre
2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di
disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero
lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria
famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi
personali, soprattutto quelli familiari.
Le medesime argomentazioni
sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA
ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in
quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta
per settimana.
Con analoghe
argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza
38.2015.9
del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un
funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui
emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione
coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.
Il successivo ricorso è
stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015
del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la
ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale
cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del
18.
settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per
cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni
in Italia”.
In una sentenza 38.2015.6
del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro
assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in
Italia una volta per settimana.
Il TCA si è fondato sul
contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche
dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle
dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto
conto attestante i prelevamenti in contanti.
L’assicurato ha contestato
la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.
Il Tribunale federale, con
sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag.
309, ha respinto il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente
infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può
essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del
diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora
espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si
confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente
grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri
interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di
un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato
dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono
essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del
ricorrente. (…)”
In un’altra sentenza
38.2015.61
del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto
all’indennità di disoccupazione stabilendo che “un ricorrente, titolare di un
permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal
confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una
parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli
professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di
aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la
domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo
l’iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di
disoccupazione in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né
in virtù del diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce
degli elementi concreto agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto
in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il
presupposto della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
In secondo luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero
frontaliere che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere
le prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza”.
Alla medesima conclusione
il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle
decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una
sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5
febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza
38.2015.49
del 18 aprile 2016.
Infine con giudizio
8C_186/2017 del 1° settembre 2017, già menzionato sopra, il Tribunale federale
ha confermato una sentenza del TCA che aveva considerato un assicurato vero
frontaliere, rilevando:
" (…)
7.6
Anche considerando i criteri del diritto europeo, il
ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a
precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna
portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel
frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi
che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca
a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e
quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il
suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche
con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella
misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi
alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel weekend",
egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente oppone
impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul grande
potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di
apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid.
4.3
pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal
ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente
circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo,
indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli
elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto
oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.
7.7
Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno quando il
ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso dal Tribunale
cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato falso
frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65 comma
2.
terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in
disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere";
"unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di
opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche
stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non
ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata
8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello
statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non sarebbe di soccorso
alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione giurisprudenziale resa in
applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata abbandonata dalla stessa
Corte di giustizia dall'entrata in vigore del Regolamento n. 883/2004 (DTF 142
V 590 consid. 6.4 pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015
consid. 4; sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in:
Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con
riferimenti). (…)”
2.5
Il Regolamento (CE) 883/2004
prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal
lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si
mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui
legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683).
Questa disposizione regola
la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno
Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono
dei lavoratori frontalieri.
Questi assicurati hanno un
diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello
in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).
Il Tribunale federale ha
stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri
(frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori
stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i
lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari
Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V
140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid.
3.5
-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).
Lo statuto di lavoratore
falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle sentenze
38.2015.30
del 20 novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 relative
ad assicurati con permesso B che sono stati attivi in Svizzera uno come
caposquadra minatore dal 2010 al 2013, l’altro quale carpentiere dal 2011 al
2014.
presso il medesimo cantiere e alloggiavano nelle baracche del cantiere.
Inoltre con giudizio
38.2015.17
del 23 novembre 2015 il TCA ha considerato lavoratore falso
frontaliere un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in
Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di
durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in
Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera 94/95 km, in una casa di loro
proprietà.
Anche con sentenza
38.2015.39
del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice
falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva
quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito
turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno
lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro
regolare nel suo Stato di residenza.
In una sentenza 38.2014.10
del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al
consid. 2.2, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso frontaliere un
assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in
disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione dirigenziale
(guadagno assicurato di fr. 9'625.--) con contratto di durata determinata
(aprile 2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal
prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva trascorso la
maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero.
Neppure è stato
riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del 18
maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di dimora B
dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al licenziamento
nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e poi come
responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di durata
indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente 42
ore suddivise in cinque giorni lavorativi.
Questa Corte non ha potuto
pronunciarsi in merito alla fattispecie di un assicurato considerato (in un
secondo tempo nella nuova decisione su opposizione emessa pendente causa
davanti al TCA) dalla Sezione del lavoro - visti la tipologia dell'attività
svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa e i rientri sporadici nel
suo Paese di residenza - falso frontaliere, poiché il caso è sfociato in uno
stralcio (inc. 38.2015.77). Il Presidente del TCA, nello stralcio del 13
gennaio 2016, ha in ogni caso citato le sentenze cantonali da cui emerge
un’interpretazione restrittiva della nozione di falso frontaliere (cfr. STCA
38.2015.30
del 20 novembre 2015; STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015; STCA
38.2015.17
del 23 novembre 2015).
In tale contesto è utile
ricordare che secondo il Tribunale federale nella categoria dei lavoratori
falsi frontalieri fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i
lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che
esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i
lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V
169.
(176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF
8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione ammnistrativa
per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009
riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile
2012).
In una sentenza 38.2016.15
del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha innanzitutto negato che si trattasse di
un vero frontaliere nel caso di un assicurato che lavorava in Svizzera presso
una ditta di impieghi temporanei. In Italia, in provincia di X., vivevano nella
casa di proprietà dei genitori sua moglie e due figli che studiavano in provincia
di X., rispettivamente in provincia di Y.
Il TCA è arrivato a questa
conclusione dopo avere constatato che l’assicurato ha sempre dichiarato di
rientrare in Italia una volta al mese, e che a volte lavorava anche il sabato e
la domenica. Inoltre la persona con cui divideva la camera e i suoi conoscenti
hanno confermato che egli soggiornava in Ticino per almeno un mese intero. Il
patrocinatore del ricorrente ha poi enumerato con precisione le date nelle
quali il ricorrente era rientrato in Italia nel periodo luglio 2014 – dicembre
2015.
e il rientro solo a scadenza mensile si spiega con il fatto che
l’assicurato vive “separato in casa” dalla moglie e che sarebbe in corso una
procedura per formalizzare la separazione presso lo studio di un avvocato.
Infine l’assicurato
trascorreva i fine settimana con i colleghi giocando a carte o a dama, andando
nei boschi o per funghi e la sera andando a mangiare una pizza.
Il TCA ha poi concluso che
ci troviamo in presenza di un falso frontaliere, in quanto la situazione del ricorrente
(al beneficio presso Z. di impieghi temporanei che talvolta lo occupavano anche
durante i fine settimana) è assimilabile a quella dei lavoratori stagionali.
In una sentenza 38.2016.62
del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in presenza di un falso
frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici giorni in
Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in cava), la
durata (per 12 anni presso la stessa ditta) e il tipo di contratto (di durata
indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).
2.6
Nella presente fattispecie l’insorgente,
rispondendo ai quesiti postigli dalla Cassa il 26 febbraio 2016, ha indicato di
rientrare in Italia dalla propria famiglia, sia quando lavorava che dal momento
in cui si è iscritto in disoccupazione, una volta al mese (cfr. doc. 9/4). In
occasione dell’audizione davanti alla Sezione del lavoro del 22 maggio 2017
egli ha, però, dichiarato che quando non risiede in Svizzera abita “(…) con
la moglie a __________ oppure con la mamma a __________ (…)”, che “(…)
una volta al mese mi reco dalla mamma con la mia autovettura (…)”, come
pure che nei fine settimana “(…) a volte rimango a __________, mentre
a volte sono da mia mamma oppure da mia moglie a __________ Via __________.
Confermo che mia moglie vive a __________ (…)” ed infine che “(…) mi
reco da mia moglie a __________, per soggiornarvi una volta per anno. Come
detto in precedenza quando soggiorno in Italia sono da mia madre a __________ e
questo succede 2 weekend al mese (…)” (cfr. doc. 11: R7, R36, R51).
Nel caso di specie, comunque,
tenuto conto, da una parte, che RI 1 in Svizzera dispone di un appartamento di
3.
locali (dove peraltro per un certo periodo, con autorizzazione
dell’amministrazione dello stabile in via __________ a __________ del 20
dicembre 2016, viveva anche __________; cfr. consid. 2.3.) in prossimità del
confine con l’Italia, e meglio a __________, dall’altra, della sua situazione
familiare complessiva (moglie - senza alcun permesso per risiedere in Svizzera;
cfr. consid. 2.3.; 1.6. - a __________ - a 50 km circa da __________ - e madre
e sorelle a __________ - a 200 km da __________; cfr. consid. 2.3.), è
verosimile, applicando il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr.
consid. 2.3.), che il rientro in Italia avvenisse di regola settimanalmente (cfr.
STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.6. riprodotto al consid. 2.4.
in fine; STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 consid. 2.6.).
Di conseguenza, dal
profilo del diritto internazionale, il ricorrente deve essere considerato un vero
frontaliere, come stabilito dalla parte resistente (cfr. doc. A1; III).
Va
comunque rilevato che, anche ammettendo che il rientro in Italia non avveniva ogni
settimana, la conclusione non sarebbe quella auspicata dall’insorgente.
In
effetti i contratti di lavoro conclusi il 1° ottobre 2012 con la ditta __________
di __________, in qualità di aiuto muratore, e il 4 maggio 2015, con la __________
di __________, in qualità di manovale, erano di durata indeterminata (cfr. doc.
9/1 e 12/4). Inoltre l’insorgente, alla domanda della Sezione del lavoro “Dove
risiede regolarmente durante i fine settimana?” (cfr. doc. 11: D35), ha
risposto di rimanere a volte a __________, mentre a volte di recarsi dalla
madre (a __________, __________) o dalla moglie a __________ (cfr. doc. 11:
R36).
Egli
non ha invece indicato di aver dovuto lavorare anche nei fine settimana.
Pertanto la situazione del
ricorrente non è assimilabile a quella dei lavoratori stagionali il cui luogo
di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a quello di residenza e che
rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che possono beneficiare del
diritto di opzione, ossia possono scegliere di mettersi a disposizione degli
organi competenti in ambito di assicurazione contro la disoccupazione del Paese
in cui hanno esercitato l’ultima attività lavorativa oppure del Paese di
residenza (cfr. consid. 2.5.; STCA 38.2017.57 del 14 dicembre 2017 consid.
2.5
; STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 consid. 2.6.; STCA 38.2015.44 del 18
maggio 2016. In relazione a una vertenza in cui è stato deciso diversamente
cfr. STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016).
In ogni caso l’insorgente,
anche volendolo considerare, per ipotesi, quale falso frontaliere, non potrebbe
trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non ha comunque rinunciato a un
rientro in Italia, suo Paese di residenza (cfr. consid. 2.2.; 2.3.; STF
8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.7., riprodotto al consid. 2.4. in
fine; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 4.2.2.).
Anche da questo profilo, dunque,
va negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione.
2.7
Alla luce di tutto quanto
esposto, la decisione su opposizione del 6 dicembre 2017 deve essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti