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Decisione

38.2018.3

Negato diritto a ID. Non residenza in CH (centro interessi personali non in CH). Nemmeno diritto a prestaz. LADI dal profilo del diritto internazionale: vero frontaliere. In ogni caso anche consideran

27 agosto 2018Italiano61 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. V e 28 sono stati

inviati per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VII).

1.6. Il TCA, il 22 maggio 2018, ha

inviato al ricorrente uno scritto del seguente tenore:

" (…)

rileviamo dalla risposta di causa (doc. III pag. 3) che “…riguardo alla nuova

domanda di soggiorno con attività lucrativa in Svizzera del 20 agosto 2017,

presentata dalla moglie dell’assicurato (doc. 23/1), si rileva che essa non è

presente agli atti dell’Ufficio della migrazione, essendo presente unicamente

la domanda di rilascio di un permesso B UE/AELS del 21 agosto 2015 (doc. 26).”

A tale proposito voglia indicarci l’esito della domanda di un

permesso B UE/AELS formulata da sua moglie.

In particolare la invitiamo a inviarci copia di tale permesso B

nel caso in cui le sia stato concesso.

Qualora sua moglie non benefici di un permesso B, precisi per

cortesia di che permesso la medesima dispone. (…)” (Doc. VI)

La relativa raccomandata

non è stata ritirata, per cui questo Tribunale ha rispedito lo scritto del 22

maggio 2018 all’insorgente tramite posta A (cfr. busta d’intimazione doc. VI).

Il 10 giugno 2018 RI 1 ha

risposto che la moglie non possiede alcun “permesso svizzero” (cfr. doc. VIII).

1.7. La Sezione del lavoro, il 20

giugno 2018, ha rinunciato a formulare ulteriori osservazioni e si è

riconfermata integralmente nelle considerazioni e conclusioni esposte in sede

di risposta di causa (cfr. doc. X).

1.8. Il doc. X è stato trasmesso

per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XI).

Considerandi

2.1

Oggetto della presente

vertenza è la questione di sapere se il ricorrente abbia diritto oppure no a

indennità di disoccupazione a decorrere dal 28 aprile 2017.

Uno dei presupposti da

adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

L'art. 12 LADI precisa che

"in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio

sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un

permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un

permesso stagionale".

Questo concetto di

residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni,

esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di

conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il

centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole

relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono

sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e

si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla

dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la

legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).

Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli

soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (STF 8C_60/2016

del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017).

In una sentenza

8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il

Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA, ha sottolineato che “è

peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in

Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e

non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.

In una sentenza pubblicata

in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8

LADI stabilisce che per avere diritto alle indennità di disoccupazione un

assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale

anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si

applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto

comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le

legislazioni nazionali a farlo. Se, come nel presente caso, l’assicurato non

risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8

capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della

Confederazione.

In una sentenza

8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il

ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli

era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato che:

" (…) la

Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di

due locali e mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul

divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in

Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8

cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del

23.

novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle

prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.”

In una sentenza

8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle

indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle

relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa:

" 4.1. Les motifs exposés par la juridiction cantonale sont

convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant et sa famille

entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus particulièrement à

D.________ où réside la mère du recourant, où sont scolarisés ses enfants et où

certains membres de la famille pratiquent des activités de loisirs. Il n'en

demeure pas moins que les premiers juges étaient fondés à conclure à l'absence

d'un domicile en Suisse pendant la période en cause. En effet, à lui seul,

l'existence d'un centre de relations personnelles à D.________ n'est pas

déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids décisif au fait que la

famille résidait dans une villa sise en France. Les circonstances invoquées par

l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause l'argumentation de la

juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant ne conteste d'ailleurs

pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni n'indique précisément en

quoi l'autorité précédente aurait établi les faits déterminants de façon

manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF.”

In una sentenza

8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato

manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72

del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato

frontaliere vero, argomentando:

" (…) che il

ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle

assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui

dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in

Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,

che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando

un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse

dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze

persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata

la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri

figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva

ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto

l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,

che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe

un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti

in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)”

In una sentenza

8C_186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha confermato la STCA

38.2016.57

del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la

residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età

di tre anni si è trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera

era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti

all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento

di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il

ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il

quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine

settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in

Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come anche era

tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle

relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni

personali era in Italia.

L’Alta Corte ha al

riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

5.2

Il presupposto della residenza in Svizzera non può essere

ammesso o negato a priori o stabilito in maniera astratta, ma può essere data

una risposta unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze

del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il ricorrente se

non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid. 1.1) degli

accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso dato

asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in realtà tenta impropriamente di

dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i quali

hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo. Invano,

il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni si sia

fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando singoli

frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve dare più

peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento

in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze

giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2

pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei

giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.

5.3

Il ricorrente ancora in sede federale si limita a mettere in

luce aspetti della sua vita professionale (formazione), anziché porre l'accento

sulle proprie relazioni personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide

un appartamento a Lugano con il fratello. Tuttavia, per sua stessa

dichiarazione le spese sono infatti assunte in parte dalla famiglia, che

risiede in Italia (sull'importanza del luogo di dimora della propria famiglia;

sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3). La medesima abitazione è

condivisa con suo fratello (in caso di concubinato si veda sentenza 8C_203/2013

del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre, il ricorrente è attivo in società

sportive oltreconfine, come anche ivi frequenta alcune amicizie. In tale

ottica, anche il profilo facebook può essere considerato fra gli elementi di

valutazione. Alla luce di questi elementi, il Tribunale cantonale delle

assicurazioni non ha però violato il diritto federale. Diversamente

dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla frontiera, specialmente nel

Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di

espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza

in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior

rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che

l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. La

conoscenza di un'altra lingua nazionale non è decisiva se non in relazione con

altri spiccati elementi personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto

in Svizzera (cfr. sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del

resto, il ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al

di fuori di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche

ricorsuali pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”

Al riguardo cfr. pure STF

8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STCA 38.2017.77 del 12 marzo 2018; STCA

38.2017.58

del 29 gennaio 2018 e STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017.

2.2

Nella presente evenienza

dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente, nato a __________ (Italia)

il __________ 1964, è cittadino italiano, titolare di un permesso di dimora B UE/AELS

emesso il 3 luglio 2015 con scadenza il 2 luglio 2020 (cfr. doc. 2, 3, 14).

Il ricorrente risulta coniugato

dal maggio 1998 con __________, con la quale ha avuto una figlia, __________,

nata il __________ 2003, che vive a __________ con la nonna materna.

Egli è proprietario di

un’autovettura __________ (cfr. doc. 2/1, 11: R2, R14).

Dal Curriculum Vitae emerge che

il ricorrente, dopo aver frequentato le scuole elementari e medie in Italia, a __________

e a __________ (paesi in provincia di __________), ha iniziato a lavorare a __________

come operaio generico dell’edilizia nell’impresa di costruzioni di famiglia, in

un primo tempo, e più precisamente dal 1978 al 1983, insieme a suo padre e in

seguito, dal 1984 al 2010, da solo come indipendente. L’insorgente ha poi lavorato

in Svizzera a __________ da marzo 2012 a fine dicembre 2014 presso l’impresa di

costruzioni __________ e da maggio 2015 a fine gennaio 2016 presso l’impresa di

costruzioni __________, sempre come operaio generico nel settore edile (cfr.

doc. 4; 11; A1).

Il 28 aprile 2017 l’Ufficio

regionale di collocamento (URC) di __________ ha chiesto alla Sezione del

lavoro di verificare l’idoneità al collocamento di RI 1, in quanto in una segnalazione

anonima del giorno precedente è stato indicato che la moglie abiterebbe a __________

(cfr. doc. 8; 8/1).

Il 22 maggio 2017 il

ricorrente è stato sentito dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale, da

lui firmato, emerge in particolare quanto segue:

" (…)

D1: Quando si è stabilito in Ticino? Dove ha abitato fino a

oggi?

R1: Dal 2012

fino al rilascio del permesso B abitavo a __________, da gennaio 2015 ho preso

l’appartamento a __________ dove soggiorno attualmente.

D2: Descriva la sua situazione famigliare

R2: Sono sposato

con __________ da quasi 20 anni. Ho una figlia di nome __________ di anni 14

che vive con la nonna a __________.

D3: Prima di portare la sua residenza in Svizzera, dove ha

abitato?

R3: Sempre in

Italia, in provincia di __________ dove sono nato. Ho abitato anche a __________

per 7-8 anni.

D4: Ha altri parenti in Svizzera? In Italia?

R4: No in

Svizzera non ho altri parenti. I miei familiari risiedono a __________ in

provincia di __________.

D5: Da luglio

2015.

quante volte si reca in Italia a trovare i familiari/ parenti?

R5: 1 volta al

mese scendo a trovare mia mamma e le mie sorelle con le rispettive famiglie.

D8 [recte: D6]: Dalla documentazione in nostro possesso risulta

che

dal 1984 al 2010 ha svolto attività indipendente, è

corretto?

R8: Corretto ho

iniziato con mio padre e poi ho proseguito da solo, con una piccola azienda in

proprio.

D9: Dove ha svolto questa attività? Ha fondato una società?

R9: Sempre nel __________, con una ditta individuale.

D10: Da quando è arrivato in Svizzera ha svolto attività

indipendente?

R10: No.

D11: Dal suo CV

emerge che ha lavorato per la ditta __________ dal 01.03.2012 al 31.12.2014, è

corretto?

R11: Corretto, da

marzo 2012 a dicembre 2014 con la ditta __________.

D12: Descriva la sua dimora di __________

R12: Appartamento

in affitto di 3 locali e mezzo, quinto piano, lavanderia in comune, cantina e

posto auto esterno. Due camere da letto, un soggiorno e una piccola cucina ed

un bagno. L’appartamento era già arredato, noi abbiamo comprato solo un armadio

per la camera da letto. Preciso che l’appartamento è stato preso in affitto da

conoscenti i quali ci hanno lasciato tutto il mobilio.

D13: Possiede un’altra soluzione abitativa in Svizzera?

All’estero?

R13: No, preciso che l’abitazione di __________ è della mamma.

D14: Possiede

un’autovettura intestata a suo nome in Svizzera? All’estero? Ci autorizza a

chiedere alle autorità preposte all’estero?

R14: In Svizzera: __________

di colore grigio, targata __________ che prima era della moglie. All’estero

nulla.

D15: Dove tiene parcheggiato questo veicolo?

R15: Nel cortile

del palazzo dove ci sono i parcheggi numerati ne abbiamo uno attribuito.

D16: Lei ha

proprietà immobiliari/fondiarie in Svizzera? All’estero? Ci autorizza a

chiedere alle autorità preposte all’estero?

R16: No, nulla.

D17: È iscritto all’A.I.R.E? Se no, perché?

R17: No. Non

sapevo che dovevo iscrivermi. Infatti ho ancora il mio indirizzo in Italia

presso la mamma.

D18: Quante volte al mese/anno si reca in __________ a trovare sua

figlia?

R18: No. Una volta

per anno scende lei oppure molto spesso sale mia moglie.

D19: Da quando è in disoccupazione descriva la sua giornata tipo.

R19: Mi alzo verso

le 08.00/8.30 mi occupo delle faccende di casa, pranzo a casa poi nel

pomeriggio esco a trovarmi con i miei ex colleghi ed insieme a loro cerchiamo

anche lavoro.

D20: È abbonato a

centri fitness, giornali, associazioni/ società oppure club?

R20: No, nulla.

D21: Quali effetti

personali, suoi e della moglie, si trovano presso l’abitazione di __________?

R21: Certo, gli

effetti personali di mia moglie e i miei si trovano presso l’abitazione a __________.

D22: Da quando è

in disoccupazione, quanto passa nella sua residenza a __________?

R22: Da quando

sono in disoccupazione passo la maggior parte del mio tempo a casa a __________.

D23: Dalla

documentazione risulta che lei ha un telefono cellulare svizzero, ne possiede

anche uno italiano?

R23: Ne possiedo uno italiano __________ altro non ne ho.

D24: Su quale

conto corrente le sono versate le indennità di disoccupazione? Possiede altri

conti correnti?

R24: Esatto, sul

conto corrente bancario presso “__________”.

D25: Su quale

conto corrente le veniva versato lo stipendio della ditta __________?

R25: La società ci

ha chiesto di aprire un conto postale ma effettivamente il salario mi veniva

corrisposto in contanti.

D26: Su quale

conto corrente le veniva versato lo stipendio della ditta __________?

R26: Stessa risposta della domanda numero 25.

D27: Ha debiti in

Svizzera o all’estero? Ci sono procedure fallimentari in corso?

R27: Si, sono in

arretrato con un paio di rate della cassa malati. All’estero no.

(…)

D30: A quale cassa malattia è iscritto?

R30: __________

(…)

D32: Da quando è

in disoccupazione, è solito cucinare presso la sua residenza? Dove consuma di

solito i pasti?

R32: A casa.

D33: È attivo in società sportive e/o culturali in Svizzera?

R33: No.

(…)

D35: Dove risiede regolarmente durante la settimana?

R35: La maggior parte del mio tempo sono a __________.

D36: Dove risiede regolarmente durante i fine settimana?

R36: A volte

rimango a __________, mentre a volte sono dalla mamma oppure da mia moglie a __________

in Via __________. Confermo che mia moglie vive a __________.

(…)

D37 [recte: 38]:

Quando non risiede in Svizzera, di regola, dove abita? Con chi?

R37: Con la moglie a __________ oppure dalla mamma a __________.

(…)

D38: Dalla

documentazione in nostro possesso risulta che il contratto di locazione è

attivo dal 01.01.2014, mentre l’attestazione di domicilio nel comune di __________

attesta che lei è registrato dal 03.07.2015. Come spiega questa situazione?

R38: Corretto, ho

preso l’appartamento in locazione a __________ mentre avevo permesso G ed ero

in attesa del permesso B. Non ricordo esattamente la data ma confermo che mi

sono annunciato presso l’ufficio preposto (ufficio controllo abitanti) a __________.

Anche se il documento rilasciato dall’ufficio controllo abitanti di __________

dichiara che risiedo in Via __________ dal 03.07.2015.

(…)

D43: Per quale

ragione sul conteggio paga di dicembre 2014 il suo indirizzo risulta essere

ancora a __________?

R43: Io penso che

sul contratto è stato riportato l’indirizzo di __________ in quanto non avevo

ancora ricevuto il permesso B, anche se confermo che vivevo già a __________.

D44: Nella lettera

del 03.03.2016, sua moglie annuncia che la figlia da giugno 2016 sarebbe dovuta

arrivare in Ticino, è corretto?

R44: Il problema è

stato che non avendo lavoro, anche se la moglie a casa, abbiamo deciso di

interrompere la procedura di rilascio del permesso B. Così abbiamo anche deciso

di lasciare la figlia dalla nonna in __________.

(…)

D48: Dal registro delle

imprese italiane, risulta essere iscritto (RI 1, Via __________, prov. __________)

come attività economica nel campo edile, come spiega questa situazione?

R48: Confermo che

la società individuale RI 1 è chiusa dal 2010.

(…)

D51: Dalle

informazioni in nostro possesso, l’interrogante ritiene non veritiera

l’affermazione che la soluzione abitativa di __________ è effettivamente la

residenza principale dell’assicurato e della moglie. Cosa ha da dire in

merito?

R51: No, non è

così. Io sono sempre a __________. Preciso che malgrado io abbia il mio

domicilio a __________ in Via __________, mi reco da mia moglie a __________,

per soggiornarvi una volta per anno. Come detto in precedenza quando soggiorno

in Italia sono da mia madre a __________ e questo succede 2 week-end al mese.

(…)” (cfr. doc. 11)

Con decisione 23 giugno

2017.

la Sezione del lavoro ha negato al ricorrente il diritto alle indennità di

disoccupazione dal 28 aprile 2017, poiché non è stato ritenuto residente in

Svizzera (cfr. doc. 14).

Dal 29 giugno 2017 il

ricorrente ha iniziato a collaborare con l’agenzia di collocamento __________.

Per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017 egli ha lavorato con contratti di

missione temporanea in qualità di gessatore e operaio edile (cfr. doc. 27).

Il 3 luglio 2017, nel

corso di un colloquio con la consulente del personale dell’URC di __________,

l’assicurato ha chiesto di chiudere la propria pratica, visto che non adempiva

i presupposti del diritto all’indennità di disoccupazione dal 28 aprile 2017. Il

medesimo, il 7 luglio 2017, ha però presentato opposizione contro il

provvedimento del 23 giugno 2017 e il 25 settembre 2017 si è iscritto

nuovamente in disoccupazione (cfr. doc. 15; 17; 28).

Il 2 novembre 2017

l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) di __________ ha comunicato a RI

1.

che a seguito della domanda presentata il 5 giugno 2017 l’impresa indicata

con il “Codice Azienda: __________” è stata cancellata con effetto dal 31

dicembre 2011 (cfr. doc. A3).

La decisione del 23 giugno

2017.

è stata confermata dalla Sezione del lavoro con decisione su opposizione

del 6 dicembre 2017 impugnata (cfr. doc. A1).

2.3

Chiamato ora a pronunciarsi,

il TCA ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un assicurato

ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi

dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in

Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di

farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.1.).

La nozione di residenza

secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio

civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2

LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr.

consid. 2.1.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).

Inoltre, per costante

giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve

essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora,

quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un

secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,

soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_399/2014 del 22 maggio 2015

consid. 4.2 ; STCA 38.2009.74 dell'8 marzo 2010; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004

U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1998 U 55,

p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT

II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in

der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Al riguardo, in una

sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 l’Alta Corte ha ribadito che “per

prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali

sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è

ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della

prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.)”.

Alla

luce della giurisprudenza appena illustrata le dichiarazioni contenute nel

verbale di audizione personale del 22 maggio 2017, sottoscritto dal ricorrente,

hanno pertanto un'importanza decisiva rispetto a quelle da lui rilasciate in seguito,

in sede d’opposizione e/o ricorsuale.

Applicando,

poi, l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore

delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid.

4.1

; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10

febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.;

STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid.

3.

; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF

126.

V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo

Tribunale deve concludere che è a giusta ragione che la Sezione del lavoro ha

ritenuto che l’insorgente ha in Italia il centro delle proprie relazioni di

vita.

L’insorgente non ha

concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in

cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi

della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), la quale esige come terza

condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni

personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23

novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8

novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer

Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non basta

avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano

piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro

non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza,

là dove si trova il centro dei loro interessi”).

Il centro delle relazioni

professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima

condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente

nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

Al riguardo cfr. pure STF

8C_186/2017 del 1° settembre 2017 menzionata al consid. 2.1.

In Italia, a __________ in

provincia di __________ (distante 200 km circa da __________; cfr.

www.viamichelin.ch), abitano, infatti, la madre e le sorelle dell’insorgente che

quest’ultima visita regolarmente (cfr. doc. 11).

Inoltre anche la moglie

vive in Italia, a __________ (distante 50 km circa da __________; cfr.

www.viamichelin.ch), come indicato dal ricorrente il 22 maggio 2017 in

occasione dell’audizione davanti alla Sezione del lavoro, specificando che nei

fine settimana “a volte rimango a __________, mentre a volte sono dalla

mamma oppure da mia moglie a __________ in Via __________. Confermo che mia moglie

vive a __________” (cfr. doc. 11: R36).

Questa Corte non ignora

che da un estratto dell’Agenzia delle entrate - Servizi Catastali del 7

settembre 2017 si evince che un appartamento di 3,5 locali in Via __________ a __________

è stato di proprietà del ricorrente e della moglie dal marzo 2004 al marzo 2017

e che, in seguito, proprietario risulta __________ (cfr. doc. A11).

Tuttavia ciò non significa

che __________, dal marzo 2017, non abiti comunque in Italia, ad esempio a __________

in virtù di un contratto di locazione.

La dimora in Italia della

moglie dell’insorgente trova, del resto, fondamento anche nel fatto che la

medesima, nonostante abbia richiesto un permesso B UE/AELS il 21 giugno 2015

(agli atti dell’Ufficio della migrazione non è presente una successiva

richiesta di soggiorno con attività lucrativa in Svizzera del 20 agosto 2017

fatta valere dalla parte ricorrente; cfr. doc. III; 26; VI), non dispone di

alcun permesso che la legittimi a risiedere in Svizzera, come emerge dalla

risposta fornita da RI 1 il 10 giugno 2018 a uno specifico quesito postogli dal

TCA (cfr. doc. VI; VIII; consid. 1.6.).

La figlia di RI 1 e __________

vive altresì in __________ con la nonna materna (cfr. doc. 11: R2; 2/1). Soltanto

il 21 dicembre 2017 è stata formulata una domanda di rilascio di un permesso

per ricongiungimento familiare in favore della figlia (cfr. doc. A2).

L’insorgente, benché nell’”Analisi

del profilo della persona in cerca di impiego” del febbraio 2016 sia indicato

un numero di telefono svizzero (cfr. doc. 2/1), davanti alla parte resistente

nel maggio 2017, ha d’altronde asserito di avere unicamente un telefono con

numero italiano __________; doc. 11 R23).

È vero, come si evince

dagli atti, che il ricorrente e la moglie hanno sottoscritto, nel gennaio 2014,

un contratto di locazione in Ticino, e meglio a __________, in Via __________, relativo

a un appartamento di 3 locali, oltre alla cucina e a un bagno, con pigione di

fr. 650.-- al mese, oltre a fr. 190.-- di spese mensili (cfr. doc. A4).

Dall’”Attestazione di

domicilio” allestita dall’Ufficio controllo abitanti di __________

all’attenzione dell’URC l’insorgente risulta, però, residente a Chiasso dal 3

luglio 2015 (cfr. doc. 5; doc. 11: D:38; doc. 12/1).

Inoltre va rilevato che,

oltre al contratto di lavoro con la ditta “__________” sottoscritto il 1°

dicembre 2012, anche il contratto con la “__________” del 4 maggio 2015 -

riporta quale indirizzo del ricorrente, via __________, __________ (cfr. doc. 12/4,

12/5; doc. 9/1).

L’amministrazione dello

stabile in via __________ a __________, il 20 dicembre 2016, ha peraltro

autorizzato il ricorrente a ospitare __________, cittadino italiano, il quale

versava l’importo di fr. 420.-- al mese (cfr. doc. 7), pari alla metà del

canone di locazione e delle spese.

In proposito va ribadito

(cfr. consid. 2.1.) che la nostra Massima Istanza, nella sentenza 8C_186/2017

del 1° settembre 2017 consid. 5.3., ha evidenziato che:

" (…) la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la

grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non

possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al

contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore

nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato

abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. (…)”

Durante

l’audizione del 22 maggio 2017 l’insorgente ha sì indicato di possedere un

conto bancario presso la __________ (cfr. doc. 11: R24), tuttavia dall’analisi

degli estratti conto relativi al periodo marzo 2016 – aprile 2017 emerge che tale

conto è stato utilizzato sostanzialmente per ricevere gli importi

corrispondenti alle indennità di disoccupazione e ai guadagni intermedi di

luglio e agosto 2016 che il ricorrente era solito prelevare dopo qualche giorno

dal versamento per lo stesso ammontare bonificatogli (cfr. doc. 12/2). Gli

stipendi percepiti dalla __________ e dalla __________ gli venivano corrisposti

in contanti (cfr. doc. 11: R25 e R26).

RI

1, il 22 maggio 2017, ha precisato di non avere altri parenti, né altri legami

con la Svizzera oltre al lavoro. Egli ha pure negato di avere ulteriori

soluzioni abitative in Svizzera, proprietà immobiliari o fondiarie, di essere

abbonato a centri fitness, riviste, giornali, socio di società sportive e/o

culturali (cfr. doc. 11: R4, R13, R16, R20, R33).

La circostanza che con il

ricorso il medesimo abbia prodotto una tessera “__________” del centro __________

valida fino al 1° maggio 2018 (cfr. doc. A12) si rivela irrilevante ai fini

della risoluzione della presente vertenza, poiché in ogni caso tale abbonamento

è stato concluso verosimilmente dopo che l’insorgente è stato edotto circa le

conseguenze giuridiche della mancanza del centro delle relazioni personali in

Svizzera.

A

nulla di diverso può portare il fatto che l’assicurato trascorra del tempo con

i suoi ex colleghi di lavoro in Svizzera (cfr. doc. 11: R19). Anche le dichiarazioni

allegate dal ricorrente in sede d’opposizione e ricorsuale di asseriti amici o

vicini di casa sono ininfluenti, dato che si tratta di affermazioni generiche

che si limitano a sostenere che egli risiede a __________, oppure che lo vedono

al bar con la moglie o che lo frequentano (cfr. doc. 17/5-8 allegati al doc.

17; doc. A5-A10).

Al riguardo giova

ricordare che l’Alta Corte nella DTF 133 V 137, menzionata sopra, ha stabilito

che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera per creare il centro delle

proprie relazioni personali nel nostro Paese.

In una sentenza

8C_656/2009 del 14 aprile 2010 consid. 8.2. il Tribunale federale ha, pure,

osservato come l'esistenza di rapporti d'amicizia sia una situazione certamente

non insolita per la maggior parte dei frontalieri italiani attivi per un certo

periodo nel nostro Paese.

Nemmeno

l’affiliazione a una cassa malati svizzera (cfr. doc. 11: R30; 13) può

sovvertire l’esito del presente giudizio.

In

aggiunta a quanto sopra va considerato che il ricorrente ha dichiarato, sempre il

22.

maggio 2017, di non essere iscritto all’A.I.R.E (cfr. doc.11: R17).

È

altresì utile rilevare, a proposito dell’attività professionale nel campo edile

svolta dall’insorgente in Italia, che la sua ditta risulta iscritta al Registro

delle imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di

__________ dal 27 luglio 1987, mentre, come attestato dall’INPS, la relativa cancellazione

è stata richiesta unicamente il 5 giugno 2017 con effetto dal 31 dicembre 2011 (cfr.

doc. 12/3; doc. A3, consid. 2.2.).

In

simili condizioni, occorre concludere che rettamente la Sezione del lavoro, nella

decisione su opposizione del 6 dicembre 2017 (cfr. doc. A1), ha stabilito che

il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI

non è in concreto realizzato.

2.4

Vista la conclusione alla

quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se

l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle

disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin, in "Commentaire

de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schulthess Editions

Romandes, 2014, pag. 683 n. 24).

Il 1° giugno 2002 è

entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da

una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla

libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II

regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145

consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Giusta l'art. 1 cpv. 1

dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte

integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale

allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in

particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971,

relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il regolamento

(CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di

applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei

regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e

ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS

0.831.109.268

), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in

vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due

regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03,

DTF 133 V 173).

Una decisione n. 1/2012

del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il

contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo

che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento

dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009

del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V

88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il regolamento (CE) n.

883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il

periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.

4.1

).

Questi regolamenti sono

stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la

Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B.

Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et

d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in

SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1;

DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre

2017).

L’art. 11 del Regolamento

(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla

legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che

esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato membro.

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio

quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività

lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017; DTF 142 V

590.

consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1;

B. Rubin, op.cit., pag. 683).

Per quel che concerne i

lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole

differenti.

Secondo l’art. 1 lett. f

del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»

qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato

membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di

massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

In effetti viene

considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la

settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di

massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito

il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i

lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,

indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del

diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

Questi assicurati

beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della

LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1

lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.)

alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si

trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua

ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso

dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro

o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle

prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se

risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione

dello Stato membro competente.”).

Gli assicurati frontalieri

in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece

chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel

nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del

Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel

corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato

membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale

Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del

lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona

che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a

disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato

la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a

del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,

riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza

come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività

subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del

luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

Nella STF 186/2017 del 1°

settembre 2017 il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un

obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al

lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V

590.

consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia

dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).

Da notare che i costi per

il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e

quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., pag. 684: “L’institution suisse rembourse,

sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux

frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a

8.

du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre

2013.

ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri

denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione

dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il regolamento

(CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di

residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle

indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a

secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).

In una Direttiva del 24

ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore

frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:

" Ai sensi

dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento

883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori

frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione

europea ha precisato la portata di questa disposizione in una sentenza

dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era

ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è

più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero

lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di

occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti poteva,

come "lavoratore frontaliero atipico", beneficiare delle prestazioni

in quest'ultimo Stato.

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in

disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di

residenza."

Sul tema e per un

riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al

Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014

ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25

giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale

8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.

In una sentenza pubblicata

in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata

domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due

volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient

d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France

- répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du

règlement”.).

In quell’occasione l’Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

6.2

Cette disposition du règlement d'application

n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la personne

concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la jurisprudence

européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit centre

d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le territoire des

Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens de famille

(arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo práce a

sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10 Wencel, points 49

et 50).

6.3

La recourante soutient que l'application des

critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la reconnaissance de sa

résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle a passé l'entier de

sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est toujours déroulée et

que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y travaillait en qualité

de spécialiste de la sécurité au travail).

6.4

Ces éléments ne sont toutefois pas

absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour l'indemnisation

d'un travailleur frontalier au chômage complet.

Par définition, un tel travailleur exerce une

activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il

ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire

viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce

qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours

de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre

autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence

dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la

survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la

fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus

compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans

la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht,

6.

e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE DERN, in VO

(EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).

N'est pas non plus un critère pertinent, dans le

cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que,

dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les

rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité

qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du

27.

septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08]

et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition

à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut

fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.

Quant à la situation familiale de l'intéressée,

elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid.

5.

). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition

d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette

situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice

d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres

précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités

associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à

ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé

avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels

professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De

telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière

complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en

vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux

fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3; arrêt

Jeltes e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure rendue sous le

régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971

relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs

salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se

déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui avait une portée

plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de la CJCE du 12 juin

1986.

C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit, Rec. 1986 1837 point 17;

voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid. 4.2.3).

6.5

Par conséquent, même en tenant compte des

critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas

d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès

la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)"

In applicazione delle

disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre

2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di

disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero

lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria

famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi

personali, soprattutto quelli familiari.

Le medesime argomentazioni

sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA

ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in

quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta

per settimana.

Con analoghe

argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza

38.2015.9

del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un

funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui

emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione

coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.

Il successivo ricorso è

stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015

del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la

ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale

cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del

18.

settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per

cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni

in Italia”.

In una sentenza 38.2015.6

del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro

assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in

Italia una volta per settimana.

Il TCA si è fondato sul

contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche

dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle

dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto

conto attestante i prelevamenti in contanti.

L’assicurato ha contestato

la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.

Il Tribunale federale, con

sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag.

309, ha respinto il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente

infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…)

L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può

essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del

diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora

espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si

confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente

grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri

interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di

un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato

dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono

essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del

ricorrente. (…)”

In un’altra sentenza

38.2015.61

del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto

all’indennità di disoccupazione stabilendo che “un ricorrente, titolare di un

permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal

confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una

parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli

professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di

aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la

domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo

l’iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di

disoccupazione in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né

in virtù del diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce

degli elementi concreto agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto

in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il

presupposto della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

In secondo luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero

frontaliere che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere

le prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza”.

Alla medesima conclusione

il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle

decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una

sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5

febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza

38.2015.49

del 18 aprile 2016.

Infine con giudizio

8C_186/2017 del 1° settembre 2017, già menzionato sopra, il Tribunale federale

ha confermato una sentenza del TCA che aveva considerato un assicurato vero

frontaliere, rilevando:

" (…)

7.6

Anche considerando i criteri del diritto europeo, il

ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a

precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna

portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel

frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi

che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca

a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e

quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il

suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche

con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella

misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi

alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel weekend",

egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente oppone

impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul grande

potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di

apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid.

4.3

pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal

ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente

circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo,

indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli

elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto

oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.

7.7

Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno quando il

ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso dal Tribunale

cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato falso

frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65 comma

2.

terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in

disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere";

"unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di

opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche

stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non

ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata

8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello

statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non sarebbe di soccorso

alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione giurisprudenziale resa in

applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata abbandonata dalla stessa

Corte di giustizia dall'entrata in vigore del Regolamento n. 883/2004 (DTF 142

V 590 consid. 6.4 pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015

consid. 4; sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in:

Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con

riferimenti). (…)”

2.5

Il Regolamento (CE) 883/2004

prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal

lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si

mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui

legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683).

Questa disposizione regola

la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno

Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono

dei lavoratori frontalieri.

Questi assicurati hanno un

diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello

in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).

Il Tribunale federale ha

stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri

(frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori

stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i

lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari

Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V

140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid.

3.5

-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).

Lo statuto di lavoratore

falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle sentenze

38.2015.30

del 20 novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 relative

ad assicurati con permesso B che sono stati attivi in Svizzera uno come

caposquadra minatore dal 2010 al 2013, l’altro quale carpentiere dal 2011 al

2014.

presso il medesimo cantiere e alloggiavano nelle baracche del cantiere.

Inoltre con giudizio

38.2015.17

del 23 novembre 2015 il TCA ha considerato lavoratore falso

frontaliere un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in

Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di

durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in

Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera 94/95 km, in una casa di loro

proprietà.

Anche con sentenza

38.2015.39

del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice

falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva

quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito

turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno

lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro

regolare nel suo Stato di residenza.

In una sentenza 38.2014.10

del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al

consid. 2.2, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso frontaliere un

assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in

disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione dirigenziale

(guadagno assicurato di fr. 9'625.--) con contratto di durata determinata

(aprile 2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal

prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva trascorso la

maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero.

Neppure è stato

riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del 18

maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di dimora B

dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al licenziamento

nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e poi come

responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di durata

indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente 42

ore suddivise in cinque giorni lavorativi.

Questa Corte non ha potuto

pronunciarsi in merito alla fattispecie di un assicurato considerato (in un

secondo tempo nella nuova decisione su opposizione emessa pendente causa

davanti al TCA) dalla Sezione del lavoro - visti la tipologia dell'attività

svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa e i rientri sporadici nel

suo Paese di residenza - falso frontaliere, poiché il caso è sfociato in uno

stralcio (inc. 38.2015.77). Il Presidente del TCA, nello stralcio del 13

gennaio 2016, ha in ogni caso citato le sentenze cantonali da cui emerge

un’interpretazione restrittiva della nozione di falso frontaliere (cfr. STCA

38.2015.30

del 20 novembre 2015; STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015; STCA

38.2015.17

del 23 novembre 2015).

In tale contesto è utile

ricordare che secondo il Tribunale federale nella categoria dei lavoratori

falsi frontalieri fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i

lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che

esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i

lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V

169.

(176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF

8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione ammnistrativa

per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009

riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del

regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile

2012).

In una sentenza 38.2016.15

del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha innanzitutto negato che si trattasse di

un vero frontaliere nel caso di un assicurato che lavorava in Svizzera presso

una ditta di impieghi temporanei. In Italia, in provincia di X., vivevano nella

casa di proprietà dei genitori sua moglie e due figli che studiavano in provincia

di X., rispettivamente in provincia di Y.

Il TCA è arrivato a questa

conclusione dopo avere constatato che l’assicurato ha sempre dichiarato di

rientrare in Italia una volta al mese, e che a volte lavorava anche il sabato e

la domenica. Inoltre la persona con cui divideva la camera e i suoi conoscenti

hanno confermato che egli soggiornava in Ticino per almeno un mese intero. Il

patrocinatore del ricorrente ha poi enumerato con precisione le date nelle

quali il ricorrente era rientrato in Italia nel periodo luglio 2014 – dicembre

2015.

e il rientro solo a scadenza mensile si spiega con il fatto che

l’assicurato vive “separato in casa” dalla moglie e che sarebbe in corso una

procedura per formalizzare la separazione presso lo studio di un avvocato.

Infine l’assicurato

trascorreva i fine settimana con i colleghi giocando a carte o a dama, andando

nei boschi o per funghi e la sera andando a mangiare una pizza.

Il TCA ha poi concluso che

ci troviamo in presenza di un falso frontaliere, in quanto la situazione del ricorrente

(al beneficio presso Z. di impieghi temporanei che talvolta lo occupavano anche

durante i fine settimana) è assimilabile a quella dei lavoratori stagionali.

In una sentenza 38.2016.62

del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in presenza di un falso

frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici giorni in

Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in cava), la

durata (per 12 anni presso la stessa ditta) e il tipo di contratto (di durata

indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).

2.6

Nella presente fattispecie l’insorgente,

rispondendo ai quesiti postigli dalla Cassa il 26 febbraio 2016, ha indicato di

rientrare in Italia dalla propria famiglia, sia quando lavorava che dal momento

in cui si è iscritto in disoccupazione, una volta al mese (cfr. doc. 9/4). In

occasione dell’audizione davanti alla Sezione del lavoro del 22 maggio 2017

egli ha, però, dichiarato che quando non risiede in Svizzera abita “(…) con

la moglie a __________ oppure con la mamma a __________ (…)”, che “(…)

una volta al mese mi reco dalla mamma con la mia autovettura (…)”, come

pure che nei fine settimana “(…) a volte rimango a __________, mentre

a volte sono da mia mamma oppure da mia moglie a __________ Via __________.

Confermo che mia moglie vive a __________ (…)” ed infine che “(…) mi

reco da mia moglie a __________, per soggiornarvi una volta per anno. Come

detto in precedenza quando soggiorno in Italia sono da mia madre a __________ e

questo succede 2 weekend al mese (…)” (cfr. doc. 11: R7, R36, R51).

Nel caso di specie, comunque,

tenuto conto, da una parte, che RI 1 in Svizzera dispone di un appartamento di

3.

locali (dove peraltro per un certo periodo, con autorizzazione

dell’amministrazione dello stabile in via __________ a __________ del 20

dicembre 2016, viveva anche __________; cfr. consid. 2.3.) in prossimità del

confine con l’Italia, e meglio a __________, dall’altra, della sua situazione

familiare complessiva (moglie - senza alcun permesso per risiedere in Svizzera;

cfr. consid. 2.3.; 1.6. - a __________ - a 50 km circa da __________ - e madre

e sorelle a __________ - a 200 km da __________; cfr. consid. 2.3.), è

verosimile, applicando il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr.

consid. 2.3.), che il rientro in Italia avvenisse di regola settimanalmente (cfr.

STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.6. riprodotto al consid. 2.4.

in fine; STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 consid. 2.6.).

Di conseguenza, dal

profilo del diritto internazionale, il ricorrente deve essere considerato un vero

frontaliere, come stabilito dalla parte resistente (cfr. doc. A1; III).

Va

comunque rilevato che, anche ammettendo che il rientro in Italia non avveniva ogni

settimana, la conclusione non sarebbe quella auspicata dall’insorgente.

In

effetti i contratti di lavoro conclusi il 1° ottobre 2012 con la ditta __________

di __________, in qualità di aiuto muratore, e il 4 maggio 2015, con la __________

di __________, in qualità di manovale, erano di durata indeterminata (cfr. doc.

9/1 e 12/4). Inoltre l’insorgente, alla domanda della Sezione del lavoro “Dove

risiede regolarmente durante i fine settimana?” (cfr. doc. 11: D35), ha

risposto di rimanere a volte a __________, mentre a volte di recarsi dalla

madre (a __________, __________) o dalla moglie a __________ (cfr. doc. 11:

R36).

Egli

non ha invece indicato di aver dovuto lavorare anche nei fine settimana.

Pertanto la situazione del

ricorrente non è assimilabile a quella dei lavoratori stagionali il cui luogo

di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a quello di residenza e che

rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che possono beneficiare del

diritto di opzione, ossia possono scegliere di mettersi a disposizione degli

organi competenti in ambito di assicurazione contro la disoccupazione del Paese

in cui hanno esercitato l’ultima attività lavorativa oppure del Paese di

residenza (cfr. consid. 2.5.; STCA 38.2017.57 del 14 dicembre 2017 consid.

2.5

; STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 consid. 2.6.; STCA 38.2015.44 del 18

maggio 2016. In relazione a una vertenza in cui è stato deciso diversamente

cfr. STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016).

In ogni caso l’insorgente,

anche volendolo considerare, per ipotesi, quale falso frontaliere, non potrebbe

trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non ha comunque rinunciato a un

rientro in Italia, suo Paese di residenza (cfr. consid. 2.2.; 2.3.; STF

8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.7., riprodotto al consid. 2.4. in

fine; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 4.2.2.).

Anche da questo profilo, dunque,

va negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione.

2.7

Alla luce di tutto quanto

esposto, la decisione su opposizione del 6 dicembre 2017 deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti