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Decisione

38.2018.30

Ric.c/dec.Cassa di non entrare in materia in merito a rich.di riconsiderare ordine di restit.ID irricevibile. Term.x revis.proc.non scaduto.C.que non fatti o prove nuovi. Anche considerando ric.=impl.

16 maggio 2018Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti nuovi devono inoltre essere (condizione cumulativa) rilevanti,

vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla

base della decisione contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione

di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di

prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la

revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che

tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente.

Considerato come le circostanze richiamate dal Sig. RI 1 fossero a

lui note ancor prima della decisione negativa del 22 luglio 2011, e come detti

fatti siano stati tra l'altro anche discussi e giudicati nella precedente

procedura, nel caso di specie le condizioni dell'art. 53 cpv. 1 LPGA non sono

adempiute e non entra pertanto in linea di conto l'istituto straordinario della

revisione processuale.

4. Riconsiderazione

L'assicuratore può poi tornare sulle decisioni formalmente passate

in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica

ha una notevole importanza (art. 53 cpv. 2 LPGA). Occorre sottolineare che

l'amministrazione non è obbligata ad entrare nel merito di una tale richiesta

di riconsiderazione o riesame ma ne ha piuttosto la facoltà e nella misura in

cui sono soddisfatte determinate condizioni; per contro né gli assicurati né un

giudice possono obbligarla a un tale passo (in altri termini, non esiste un

diritto alla riconsiderazione di una decisione cresciute in giudicato). Basti

pensare che una decisione con cui l'amministrazione rifiuta di entrare nel

merito di una domanda di riesame non è impugnabile tramite la procedura di

opposizione e che queste decisioni non possono poi nemmeno essere oggetto di

controllo giudiziario (irricevibilità dell'eventuale ricorso).

Pertanto, indipendentemente dal fatto che la decisione in

questione possa o meno essere oggi considerata errata, la Cassa non è tenuta a

riconsiderarla e non procede in tal senso. (…)” (Doc. A1)

Quali rimedi di diritto la

Cassa ha indicato:

" 3. La

presente decisione può essere impugnata entro trenta giorni dalla notificazione

facendo opposizione presso l'__________, Cassa CO 1 contro la disoccupazione,

Via __________.

Se contestata esclusivamente la non entrata

nel merito sulla domanda di riconsiderazione: ritenuta esclusa una procedura di

reclamo, nella misura in cui considerino per contro ricevibile un eventuale

ricorso, gli interessati possono impugnare la presente decisione, sempre in

forma scritta ed entro trenta giorni dalla notifica, al Tribunale cantonale

delle assicurazioni, Via Pretorio 16, 6900 Lugano.”

1.8. Contro la decisione del 19

aprile 2018 di non entrata nel merito della sua domanda del 3 aprile 2018 di

riesame della decisione di restituzione del 22 luglio 2011 RI 1, il 23 aprile

2018, ha inoltrato al TCA un tempestivo ricorso denominato “domanda/riconsiderazione”,

asserendo, in buona sostanza, di non avere abusato in alcun modo della Cassa di

disoccupazione e di non avere nascosto all’URC lo svolgimento di uno stage

presso la __________ (cfr. doc. I).

1.9. Nella risposta di causa del 9

maggio 2018 la Cassa ha chiesto che l’impugnativa sia giudicata irricevibile (cfr.

doc. III).

Considerandi

In ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e

6.

; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21.

luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

Nel

merito

2.2

L'art. 53 della Legge

federale sulla parte generale delle assicurazioni sociali (LPGA) relativo alla

revisione e alla riconsiderazione prevede che:

" Le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle

decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se

è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole

importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su

opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo

preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)"

I principi relativi alla

riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza

precedentemente all'entrata in vigore della LPGA sono stati concretizzati

all'art. 53 LPGA (cfr. sentenza del TF I 206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del

TFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03

del 22 marzo 2004, consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005,

consid. 1.2.).

2.3

Per quel che concerne, in

particolare, la riconsiderazione di una decisione sulla base dell'art. 53 cpv.

2.

LPGA, va evidenziato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione

cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo

giudiziario nel merito, nel caso in cui è senza dubbio errata e la

correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF 8C_4/2017 del 13 marzo 2017

consid. 4.1.; STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STFA C 227/03 del 23 marzo

2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003;

STFA C 307/01del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V

110.

= SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V

399.

= DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15,

consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e

riferimenti).

Al riguardo giova osservare

che per costante giurisprudenza l'amministrazione non può essere obbligata nè

dagli interessati, nè dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. STFA

I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del

12.

settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I 206/06 del 13 marzo

2007).

Inoltre va rilevato che

l’Alta Corte, con la sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF

133.

V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia su una domanda di

riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione, rispettivamente

reclamo.

Nemmeno è possibile

entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in

materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un

controllo giudiziario (cfr. STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011

del 12 settembre 2011).

Dalla riconsiderazione (o

riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative

(art. 53 cpv. 1 LPGA).

Per analogia con la

revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie (art.

61.

lett. i LPGA), l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una

decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o

nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente

(cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; DTF 129 V 110, DTF 126 V

42.

consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del

29.

novembre 2002).

2.4

Giusta l'art. 61 cpv. 1 lett.

i LPGA, le decisioni emanate dai tribunali cantonali delle assicurazioni devono

essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di

prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.

L’art. 24 della Legge

ticinese di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) prevede, poi, che contro le decisioni del Tribunale

cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:

a) se sono stati scoperti

fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

b) se un crimine o un

delitto ha influito sul giudizio.

A norma dell'art 25 cpv. 1

Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione

dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla

data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a)

e b) dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett. a), la domanda di revisione deve

inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.

2.5

Perché il TCA possa rivedere

una sua sentenza cresciuta in giudicato, è dunque necessario che siano stati

scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.

Un fatto è da considerarsi

nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è

stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente

malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove

l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe

potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente

procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire

suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione

dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un

apprezzamento giuridico corretto (cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015

consid. 4.2.).

Per quanto riguarda i

nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in

grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in

precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche

in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia

stata cagionata dalla sua negligenza (cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015

consid. 4.3.; DTF 127 V 353 consid. 5b).

Costituisce, dunque, fatto

nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era

già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir

prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della

necessaria diligenza (STF 8C_273/2016 del 7 giugno 2016 consid. 3; STFA C

175/04 del 29 novembre 2005 consid. 2.2.).

In proposito cfr. pure STF

8C_120/2017 del 20 aprile 2017 consid. 2.

2.6

Nella presente evenienza, per

quanto attiene alla richiesta di riconsiderazione della decisione di

restituzione d’indennità di disoccupazione percepite a torto dal ricorrente da

gennaio 2007 a marzo 2008 emessa dalla Cassa il 22 luglio 2011 (cfr. consid.

1.2

; 1.8.), va rilevato che il provvedimento menzionato è stato confermato con

la decisione su opposizione del 14 settembre 2011 e che il ricorso al TCA

contro quest’ultima è stato ritenuto irricevibile con giudizio 38.2011.7

dell’11 gennaio 2012, poiché l’insorgente non aveva contestato minimamente

l’importo da rimborsare stabilito dalla Cassa, ma si era limitato a far valere

la propria buona fede e a mettere in risalto le proprie difficoltà economiche

(cfr. consid. 1.3.).

Inoltre giova ribadire che

in ogni caso, da una parte, l’autorità amministrativa non può essere obbligata

a riconsiderare un proprio provvedimento e, dall’altra, il rifiuto di entrare

in materia da parte dell’amministrazione confrontata con una richiesta di

riconsiderazione di una propria decisione non può essere contestato né tramite

l’inoltro di un’opposizione, rispettivamente di un reclamo, né davanti

all’autorità giudiziaria (cfr. consid. 2.3.; STF 9C_188/2012 del 28 marzo 2012;

DTF 133 V 50).

In simili condizioni il

TCA non è legittimato a esaminare nel merito il ricorso del 23 aprile 2018

inoltrato dall’assicurato contro la decisione del 19 aprile 2018 nella misura

in cui la Cassa non è entrata in materia in relazione alla domanda di

riconsiderazione della decisione sopra menzionata. In particolare questa Corte

non è legittimata a valutare se sono dati i requisiti per una riconsiderazione.

Il ricorso contro la

decisione emanata dalla Cassa il 19 aprile 2018 (cfr. consid. 1.7.), per quanto

concerne la contestazione della non entrata in materia della domanda di

riconsiderazione della decisione del 22 luglio 2011, è pertanto irricevibile

(cfr. STF 9C_678/2016 del 23 novembre 2016; STF 9C_517/2011 del 12 settembre

2011; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2004 ALV

Nr. 1 pag. 1; STCA 39.2017.21 del 22 gennaio 2018; STCA 42.2017.11-15 del 10

aprile 2017 consid. 2.7.; STCA 39.2015.10 del 22 ottobre 2015).

2.7

Per completezza va, altresì, osservato

che, da un lato, il termine di trenta giorni dalla notificazione per impugnare,

tramite opposizione da interporre alla Cassa (cfr. doc. A1 pag. 3; consid.

1.7

), la decisione del 19 aprile 2018 nella misura in cui l’amministrazione ha

stabilito che le condizioni dell’art. 53 cpv. 1 LPGA (revisione processuale;

cfr. consid. 2.2.) non sono adempiute e che pertanto non entra in linea di

conto l’istituto straordinario della revisione processuale (cfr. doc. A1;

consid. 1.7.) non è ancora scaduto.

E’ comunque utile

rilevare, abbondanzialmente, che dallo scritto del 3 aprile 2018 (cfr. doc. A4;

consid. 1.6.) e dal ricorso del 23 aprile 2018 (cfr. doc. I; consid. 1.8.) non

risultano eventuali fatti nuovi o mezzi di prova rilevanti che impongano alla

Cassa una revisione dell’ordine di restituzione delle indennità di

disoccupazione ottenute a torto dal gennaio 2007 al marzo 2008.

D’altro lato, volendo

considerare lo scritto del 3 aprile 2018 dell’insorgente (cfr. consid. 1.6.)

anche quale implicita richiesta di revisione delle sentenze 38.2011.77 dell’11

gennaio 2012 (con cui il TCA ha ritenuto irricevibile il ricorso di RI 1 contro

la decisione su opposizione del 14 settembre 2011 che aveva avallato l’ordine

di restituzione del 22 luglio 2011; cfr. 1.3.) e 38.2012.64 del 21 gennaio 2013

(con cui il TCA ha confermato il rifiuto del condono della somma di fr.

40'350.-- da restituire, in assenza del presupposto della buona fede; cfr. consid.

1.4

) emesse da questo Tribunale (al riguardo cfr. STF 8C_244/2017 del 24

aprile 2017 nella quale l’Alta Corte ha evidenziato “(…) che dallo scritto

del 14 settembre 2016 (n.d.r.: indirizzato alla Cassa) emerge implicitamente la

richiesta di postulare la revisione della sentenza 8C_70/2015, la quale sarebbe

stata resa in assenza di un elemento di prova ritenuto decisivo dal ricorrente,

che la Cassa o il Tribunale cantonale delle assicurazioni avrebbero dovuto

trasmettere tale scritto al Tribunale federale (cfr. anche art. 58 cpv. 3

LPGA), (…)”), in concreto non emergono eventuali fatti nuovi non noti in

precedenza al ricorrente o nuovi mezzi di prova rilevanti che consentano una

revisione di tali giudizi (cfr. consid. 2.4.; 2.5.).

2.8

Per quanto concerne, infine,

la riduzione dell’importo da restituire mensilmente postulata dal ricorrente

nello scritto del 3 aprile 2018 (cfr. doc. A4; consid. 1.6.), il TCA si limita

a indicare che con sentenza 30.2016.40 del 9 febbraio 2017 questa Corte ha

accertato la correttezza della decisione su opposizione del 5 ottobre 2016

della Cassa cantonale di compensazione di trattenere dall’ottobre 2016 dalla

rendita mensile AVS dell’assicurato e ciò fino al pagamento totale del debito

nei confronti della Cassa __________ l’importo mensile di fr. 400.--.

Il ricorso al Tribunale

federale contro la sentenza 30.2016.40 del TCA è stato considerato inammissibile

con giudizio 9C_135/2017 del 25 aprile 2017, in quanto le esigenze formali

minime non sono state soddisfatte.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso del 23 aprile

2018 è irricevibile.

2. L’istanza del 3 aprile 2018

di revisione delle STCA 38.2011.77 dell’11 gennaio 2012 e 38.2012 64 del 21

gennaio 2013 è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti