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38.2018.31

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12 ottobre 2018Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA (dal 1° gennaio 2007: tribunale federale, TF)

anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida

di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF

130 V 318 consid. 5).

L'obbligo di restituzione

presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una

revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni

(cfr. STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C_677/2017 del 23

febbraio 2018 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110

consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la

revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha

codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U

408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del

12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio

2005).

Analogamente alla

revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve

procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una

conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25

giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466

consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid.

4).

Inoltre, l’amministrazione

può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06

del 25 giugno 2007).

Questi principi si

applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una

decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa

giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Circa l'ulteriore

presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello

dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure la

STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e

DLA 2000 N. 40 pag. 208.

2.3. Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI

è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione

sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o

più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non

siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del

guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se

non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di

calcolo e il limite minimo.

In virtù e nell’ambito

della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di

calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in

base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che

precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv.

1 OADI).

Il

guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici

mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della

prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso

1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

Il

periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di

guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla

disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per

almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione

(cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

Se il

salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno

assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in

base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis

OADI).

Il Consiglio federale ha

pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI,

sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che

l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).

L’art. 13 cpv. 2 lett. c

LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in

cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3

LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i

contributi.

2.4. Per costante giurisprudenza,

determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23

LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di

salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995

Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).

Il Tribunale federale

delle assicurazioni, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in

DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il

guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente

percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in

casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi

sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più

precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito

unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito

a salari fittizi.

Inoltre con

sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, il Tribunale federale,

chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa era soltanto la

questione concernente la determinazione del guadagno assicurato, mentre non era

più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite

l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività lavorativa, ha stabilito

che in quel caso, siccome non era definibile l’entità del salario (difettavano

libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di

pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero

di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai

sensi dell’art. 23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente

attendibile.

Ciò ha comportato il

diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione.

In proposito cfr. anche

STF 8C_627/2017 del 26 gennaio 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 1 pag. 93;

8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno

2013 consid. 3.5.

2.5. Nella presente evenienza il

ricorrente, nel 2016, come negli anni precedenti a partire dal 2007 (cfr. doc. 43;

34), ha concluso con la __________ un “contratto di lavoro determinato /

contratto stagionale per collaboratori/-trici a tempo pieno o a tempo parziale”

quale gerente a tempo pieno del Ristorante __________ di __________ dal 23

marzo al 20 ottobre 2016 con un salario lordo di fr. 4’200.-- (cfr. doc. 11).

Dalle carte processuali emerge

che l’assicurato ha accettato la proposta formulata dalla __________ il 20

luglio 2016, a seguito della volontà della società di non chiudere il

Ristorante __________ durante il periodo invernale, di prolungare il contratto

di lavoro fino al 28 febbraio 2017, sempre al 100%, ma con una retribuzione,

dal 1° agosto 2016, di fr. 8'000.-- mensili lordi per 13 mensilità (cfr. doc.

18=D).

La __________ è stata

iscritta a RC nel febbraio 2007 con il seguente scopo:

" La

locazione, l’acquisto e la gestione di esercizi pubblici, bar, ristoranti,

alberghi, nonché ogni altra attività similare nel settore alberghiero e

turistico. Potrà partecipare a imprese analoghe.” (cfr. doc. 19: estratto RC)

L’insorgente è stato

iscritto a RC quale direttore con diritto di firma individuale dal febbraio

2007 al settembre 2009. Dal giugno 2013 gerente con diritto di firma

individuale è __________ (cfr. doc. 19: estratto RC; www.zefix.ch).

Il 1° marzo 2017 il

ricorrente si è iscritto in disoccupazione (8° termine quadro per la

riscossione delle prestazioni; cfr. doc. 34; 43), dichiarando una disponibilità

lavorativa del 100% (cfr. doc. 1).

Il 2 marzo 2017,

rispondendo a dei quesiti della Cassa (cfr. doc. 22), l’assicurato ha

affermato:

" (…)

- All’interno

della __________ ero impiegato come Gerente

nel Ristorante __________ lo si può vedere dal CCNL. Altri incarichi all’interno della società

non li avevo.

- I miei

compiti erano gestione del ristorante per conto dei terzi, con le mansioni che lo prevedono.

- Ve ne elenco un paio: Gestione personale, creazione piani lavoro,

controllo acquisti, provvedere allo stoccaggio

corretto delle

tali (recte:

degli stessi), eventuale formazione interna del personale, controllo

igiene, controllo

pulizie, controllo temperature della catena

del freddo, gestione e controllo cassa, eventuale supporto

durante il servizio e molti altri compiti che non sto più a elencarvi.

- Le mie ore impiegate erano le 42 che prevede il mio CCNL.

- A mia saputa

il ristorante __________ attualmente non è aperto. La chiusura è stata effettuata il giorno

che non avevano più la autorizzazione cantonale per

lavorare.

- Per la società si occupa sig.

__________ il titolare con diritto di

firma.

- Durante il mio incarico come Gerente avevo la mansione di gestire i diversi fornitori, in consulta (recte: accordo) con sig. __________.

- Per la

gestione della contabilità era incaricata la __________.

- Durante il mio incarico erano assunte

diverse persone.

- Le

assunzioni le effettuava il sig.__________ in base alle mie segnalazioni.

- Il livello delle remunerazioni

lo decide il

sig.__________.” (Doc. 23)

Interpellato dalla Cassa

il 29 marzo 2017 (cfr. doc. 24), __________, il 5 aprile 2017, ha indicato:

" (…)

1. All’interno

della __________ svolgo l'attività di Gerente (vedi estratto RC).

Considerandi

2.

Per il Ristorante __________ non svolgo alcuna attività

operativa.

3.

Non so se

attualmente il Ristorante è aperto, non ho informazioni in merito.

4.

Per tutti i documenti e contratti (compresi

i documenti per le varie assicurazioni sociali e private) per i quali occorre

la firma della società, firmo io, nella mia

funzione di Gerente.

5, A quanto mi risulta, il Signor RI 1, o chi per esso, si

occupava del contatto con i fornitori e firmava i bollettini di consegna della

merce.

6.

Della tenuta della contabilità della società si

occupa __________.

7.

AI momento la società non ha più dipendenti.

Nella mia funzione di Gerente mi occupo io dell'assunzione e del licenziamento

del personale (vedi punto 4.).

8.

Nel mio ruolo

di Gerente, per quanto mi compete e sentiti i pareri necessari, decido io il livello di remunerazione del

personale.

9.

Nel mio ruolo di Gerente, per quanto mi compete

e sentiti i pareri necessari, ho accordato al Signor RI 1 un massiccio aumento

salariale negli ultimi mesi di attività.” (Doc. 25)

Il 26 aprile 2017 la Cassa

ha comunicato all’insorgente, segnatamente, che il suo caso di disoccupazione

era stato aperto, che il guadagno assicurato ammontava a fr. 8'667.-- e che il

numero di indennità giornaliere a cui aveva diritto era di 400 con un periodo

di contribuzione di 18 mesi (cfr. doc. 26).

L’assicurato è stato

inabile al lavoro al 100% per malattia dal 28 giugno al 14 luglio 2016, periodo

nel quale ha ricevuto indennità giornaliere da parte della __________ calcolate

facendo riferimento a un salario di base di fr. 4'200.--, dal 4 al 13 novembre

2016.

in cui ha ricevuto indennità giornaliere calcolate sulla base di un

salario di fr. 8'000.--, per infortunio dal 18 dicembre 2016 al 16 gennaio 2017

e per malattia dal 23 gennaio 2017 al 28 febbraio 2017. Il salario di base per

il calcolo delle relative indennità è stato di fr. 8'000.-- (cfr. doc. 33; 27;

28; 29).

L’11 agosto 2017 la

Sezione del lavoro ha trasmesso alla Cassa __________, Cassa della moglie del

ricorrente, un Rapporto di Segnalazione da cui si evince:

" (…) si

riportano sinteticamente gli esiti dell’istruttoria amministrativa, che ha

avuto oggetto lo studio della documentazione (Cassa e URC) dei coniugi __________,

l’audizione della signora __________ e del signor __________, gerente con firma

individuale della __________.

- I coniugi __________

hanno lavorato dal 2007 al 2017 presso il Ristorante __________ di __________,

sempre come stagionali. In questo ristorante, come emerso dalla documentazione

AVS e dalle dichiarazioni fornite dal gerente della __________ (signor __________),

dal 2015 al 2017 vi ha lavorato, oltre ai coniugi __________, soltanto il

signor __________ in qualità di cuoco al 100%.

- Nel mese di

agosto 2016, la __________ ha inoltrato disdetta del contratto di locazione del

Ristorante al proprietario dell’immobile, annunciandone, in questo modo, la

chiusura definitiva al 28.02.2017.

- Subito dopo

la disdetta del contratto di locazione (sempre nel mese di agosto 2016), la __________

ha raddoppiato gli stipendi ai coniugi __________ che sono passati,

rispettivamente, da fr. 1'800,00 a 4'000,00 per la moglie (per un impiego in

qualità di segretaria al 50%) e da fr. 4'200,00 a fr. 8'000,00 per il marito,

per un impiego in qualità di cameriere-gerente al 100%.

- Il mese

successivo (settembre 2016), la __________ ha licenziato il cuoco del

Ristorante __________, signor __________ (__________1965); sentito a verbale in

data 26.07.2017, quest’ultimo ha confermato che, dopo il licenziamento (a

partire dunque dal 01.10.2016) il suddetto locale è rimasto aperto solo con il

servizio di bar-caffetteria gestito unicamente dai coniugi __________.

- La signora __________

non ha mai svolto attività di cameriera o aiuto cucina e si è sempre occupata

della gestione del libro cassa, di marketing e servizi amministrativi.

- Come è

emerso dalla documentazione agli atti, dal 17.12.2016 al 16.01.2017 e dal

13.02.2017

al 01.03.2017, il signor __________ è stato inabile al lavoro e,

pertanto, nel periodo considerato, il Ristorante __________ era “gestito”

solamente con la presenza al 50% della signora __________ in qualità di

segretaria.

- Il

ristorante __________ di __________ ha chiuso definitivamente in data

28.02.2017

(ed infatti, il marito si è iscritto in disoccupazione in data

01.03

); diversamente, la signora __________ ha dichiarato di averci

lavorato fino al 31.03.2017 e, per questo motivo, si è iscritta in

disoccupazione in data 01.04.2017.

- La signora __________

e il signor __________ (gerente della __________) hanno dichiarato che il

raddoppio degli stipendi è stata una conseguenza della disponibilità dei

coniugi __________ a continuare l’attività del Ristorante __________ di __________

anche nel periodo invernale; allo stesso tempo però, tale raddoppio di salari

contrasta con le seguenti condizioni oggettive:

1.

La cucina del

ristorante è stata chiusa con il licenziamento definitivo del cuoco, signor __________,

in data 30.09.2016;

2.

Il ristorante è rimasto aperto solo per il servizio Bar-Caffè;

3.

La stagione

turistica autunno-inverno, nel comune di __________, è considerata bassa

(motivo per cui, da 10 anni, il Ristorante __________ era infatti chiuso

durante quel periodo);

4.

Dall’ultimo

conto economico disponibile (del 2015) il Ristorante __________ risulta in

perdita d’esercizio. Nonostante la richiesta dell’UG rivolta al signor __________,

non sono mai pervenuti i conti del 2016 né il libro di cassa del 2016-17.”

(…).

Il signor RI 1, a partire dal 2007 (ovvero da quando ha iniziato a

lavorare per il Ristorante __________ di __________), è stato a beneficio delle

indennità di disoccupazione per 46 mesi, percependo complessivamente la somma

di fr. 142'153,00.

(…) considerato che l’attuale gerente della __________ (signor __________)

non ha saputo rispondere a nessuna domanda in merito al Ristorante __________

di __________ (ed anzi risultando contraddittorio e negando quanto sottoscritto

in precedenti documenti), si sollevano forti dubbi sul fatto che il signor RI 1

abbia continuato ad avere, occultamente, la posizione analoga a quella di

datore di lavoro. (…)” (Doc. 34)

Il 24 agosto 2017 alla

Cassa è pervenuto il Rapporto di segnalazione dell’8 agosto 2017 allestito

dalla Polizia __________ all’attenzione della Sezione del lavoro.

Dallo stesso si evince:

" In

riferimento alla vostra richiesta, abbiamo provveduto a interpellare il

segretario comunale di __________, signor __________ e il responsabile della

cancelleria __________.

Gli stessi confermavano che il ristorante __________

risultava chiuso dal mese di Novembre 2016 e non è mai più stato riaperto dai

rubricati.

Infatti il comune di __________ verte nei

loro confronti una tassa per l’occupazione di suolo pubblico che non hanno mai

saldato.

In quanto per poter usufruire dello spazio

assegnato a bordo del lago, la condizione era che il locale doveva rimanere

aperto per tutto l’arco dell’anno, condizione che non è stata rispettata.

Anche da parte nostra durante le ronde

giornaliere si poteva constatare quanto sopra.

In allegato il nostro intervento del 6

Marzo 2017 dove ci viene richiesto dalla sezione della polizia amministrativa,

l’immediata chiusura del locale per la mancata presenza del gerente

autorizzato.

Una volta giunti sul posto il locale era

chiuso come lo è stato per tutto l’inverno. (…)” (Doc. 39)

Dallo scritto del 4

ottobre 2017 che la Sezione del lavoro ha inviato al Ministero pubblico con

oggetto “Infrazione alla LF sull’assicurazione contro la disoccupazione

(art. 105 LADI) __________ (__________1981), Via __________, __________” emerge:

" (…)

2.4

Diversamente da quanto dichiarato dai

coniugi __________, il Ristorante aveva già chiuso definitivamente la sua

attività il 30 settembre 2016, come risulta dal Rapporto della Polizia __________

del 14.08.2017 (doc. 37). In concreto, come indicato in entrata, non vi è stata

alcuna attività lavorativa dopo il mese di settembre 2016, mentre la società

era manifestamente sprovvista dei mezzi finanziari per pagare gli stipendi

indicati dagli interessati.

3.

Gli elementi emersi dall’istruttoria ci

inducono dunque a dubitare dell’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa,

e che ci si trovi confrontati ad una costruzione fittizia per tentare di fare

apparire come adempiuti i presupposti necessari all’ottenimento delle

prestazioni di disoccupazione oppure ottenere prestazioni maggiori a quelle in

realtà dovute. (…)” (doc. 49)

Con decisione del 6

ottobre 2017 la Cassa ha modificato da fr. 8'667.-- a fr. 4'550.-- il guadagno

assicurato di RI 1 chiedendogli, conseguentemente, la restituzione di fr.

13'686.75 (parte delle indennità di disoccupazione percepite da marzo a luglio

2017; cfr. allegati a doc. 50), ritenendo che dal mese di novembre 2016 al mese

di febbraio 2017 il medesimo non abbia svolto attività lavorativa presso il

Ristorante __________ di __________ e che non sia validamente giustificato

l’aumento contrattuale dello stipendio dal mese di agosto 2016 da fr. 4'200.--

al mese più quota parte di tredicesima a fr. 8'000.-- più quota parte di

tredicesima. E’ inoltre stato ridotto il periodo di contribuzione da 18 mesi e

12.

giorni a 14 mesi e 12 giorni, con relativa diminuzione da 400 a 260 del

numero di indennità giornaliere spettanti all’assicurato (cfr. doc. 50; consid.

1.1

).

In riferimento

all’opposizione interposta dalla parte ricorrente, a cui sono state allegate

tra l’altro delle fatture relative ad acquisti effettuati dal Ristorante __________

(cfr. doc. 51; I-I7; L), la Cassa ha posto dei quesiti alla RA 1,

rappresentante dell’assicurato, al fine di chiarire il motivo che ha portato a

effettuare acquisti di entità ridotta, come pure se vi erano ulteriori fatture,

rispettivamente le ragioni del quasi raddoppio dello stipendio (cfr. doc. 54).

Il 5 gennaio 2018 la RA 1

ha trasmesso alla parte resistente uno scritto nel quale l’insorgente ha

indicato, in particolare, da una parte, che gli acquisti ridotti erano dovuti

al fatto che durante l’inverno la clientela è decisamente minore rispetto al

periodo estivo. Dall’altra, che i 100 posti del ristorante sono distribuiti 60

in terrazza che viene usata soltanto d’estate e 40 interni distribuiti 26 nella

sala ristorante e 14 nel bar (cfr. doc. 56).

Il 2 febbraio 2018 la __________,

interpellata dalla Cassa il 31 gennaio 2018 (cfr. doc. 58), ha osservato che il

conto annuale 2016, tassato dalle autorità fiscali presenta quale importo per

“acquisti generi alimentari” fr. 60'880.10 e che l’assicurato è stato inabile

al lavoro fino al 5 febbraio 2017, ma il 6 febbraio 2017 è rientrato al lavoro,

come dimostrato dal certificato medico e dalla corrispondenza con

l’assicurazione (cfr. doc. 59).

Il 27 marzo 2018 la Cassa

ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato il proprio

precedente provvedimento del 6 ottobre 2017 (cfr. doc. B; consid. 1.1.).

2.6

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che il modo di procedere della

Cassa, la quale ha stabilito che non risulta una reale e comprovata attività

lavorativa da parte dell’assicurato nel periodo novembre 2016 - febbraio 2017 e

che non sia validamente giustificato l’aumento contrattuale a partire dal mese

di agosto 2016 dello stipendio da fr. 4'200.-- al mese più quota parte di tredicesima

a fr. 8'000.-- più quota parte di tredicesima, debba essere tutelato.

Al riguardo il TCA

ribadisce che il ricorrente dal 2007 al 2016 ha sempre concluso con la __________

contratti di lavoro stagionali, dalla primavera all’autunno, presso il Ristorante

__________ (cfr. consid. 2.5.).

Soltanto nel luglio 2016,

mentre era valido il contratto stagionale per il 2016 da marzo a ottobre (cfr.

doc. 11), l’insorgente ha accettato la proposta della società datrice di lavoro

di prolungare il rapporto di impiego fino al 28 febbraio 2017 con aumento di

retribuzione, dall’agosto 2016, da fr. 4'200.-- (cfr. doc. 11) a fr. 8'000.-- (cfr.

doc. 18=D).

Tuttavia nel mese di

agosto 2016 la __________ ha licenziato per l’autunno 2016 il cuoco del

Ristorante __________ e ha disdetto per il 28 febbraio 2017 il contratto di

locazione dell’esercizio pubblico (cfr. doc. 34 pag. 2; 38).

A proposito delle mansioni

del cuoco il ricorrente, nell’opposizione, ha fatto valere di essersi occupato

lui stesso “del servizio di cucina calda in sostituzione del cuoco (…)”

(cfr. doc. 51 pag. 2).

Nel ricorso è stato

precisato che l’assicurato “si occupava lui stesso del servizio di cucina,

in sostituzione del cuoco licenziato, in maniera più semplificata (piatti

freddi, piatti caldi semplici, ecc.” (cfr. doc. I pag. 4).

L’ex cuoco del Ristorante __________,

sentito dalla Sezione del lavoro il 26 luglio 2017, alla domanda D1 “(…)

Dopo tanti anni (10) lei è stato licenziato. Come mai?” ha però risposto

che “Il datore di lavoro ha chiuso l’attività. Il Ristorante ha chiuso

effettivamente dopo che sono andato via (il 30.09.2016). Che io sappia loro

sono rimasti aperti un paio di mesi” e alla domanda D4 “Dopo il suo

licenziamento (a partire dunque dal 30.09.2016), il Ristorante __________ è

chiuso o è rimasto aperto? Come ha continuato l’attività senza cuoco?” ha

indicato “Loro hanno lavorato solo con il Bar” (cfr. doc. 38).

In proposito non va

dimenticato che l’assicurato stesso, nel gennaio 2018, ha asserito che durante

l’inverno il numero di clienti è decisamente minore rispetto al periodo estivo,

come pure che 60 posti su 100 del ristorante si trovano sulla terrazza che

viene usata soltanto d’estate e che i 40 posti interni sono distribuiti 26

nella sala ristorante e 14 nel bar (cfr. doc. 56).

Decisiva nel caso di

specie è comunque la circostanza che la Polizia __________ nell’agosto 2017,

dopo aver interpellato il __________ e il responsabile della __________ di __________

e avere effettuato delle ronde giornaliere, ha segnalato che il Ristorante __________

risultava chiuso dal novembre 2016 e non era più stato riaperto. In effetti la

Polizia ha constatato che anche il 6 marzo 2017 “(…) il locale era chiuso

come lo è stato per tutto l’inverno” (cfr. doc. 39; consid. 2.5.).

Le attestazioni

prestampate e firmate da terzi, fra i quali __________, __________ di ___; __________),

secondo cui l’insorgente avrebbe lavorato presso il Ristorante __________ nel

periodo invernale (in ogni caso cinque persone su otto hanno cancellato

l’indicazione “fino a febbraio 2017”. Due delle cinque persone appena

menzionate - fra cui __________ - hanno precisato “fino a dicembre 2016”,

mentre altre tre hanno indicato di essere state al Ristorante __________ il 6

dicembre 2016 per una festa di compleanno. Una di queste persone ha pure

dichiarato che anche il 26 novembre 2016 il ricorrente era presente

nell’esercizio pubblico e un’altra che verso fine dicembre ci andava per

mangiare; cfr. doc. I-I7), non consentono peraltro di giungere a una conclusione

differente.

Tali dichiarazioni non

sono, in effetti, in contraddizione con la segnalazione della polizia __________,

poiché la stessa non esclude che l’insorgente potesse essere presente presso

l’esercizio pubblico, in particolare nel periodo prossimo alla chiusura,

rispettivamente che possano essersi svolti degli eventi privati.

Lo stesso ragionamento

vale per le fatture del __________ e di __________ prodotte dalla parte

ricorrente sia con l’opposizione che con il ricorso (cfr. doc. 51; I).

Da una parte, come

rilevato dalla Cassa (cfr. doc. B), le fatture del __________, concernenti il

lasso di tempo novembre 2016 – febbraio 2017, di complessivi fr. 700.-- circa

(cfr. doc. L-L8) e di __________ riguardanti il mese di novembre 2016 di circa

fr. 53.-- (cfr. doc. M; M1) si riferiscono a importi esigui per un ristorante.

Dall’altra, nulla indicano comunque circa un eventuale svolgimento di attività

lavorativa soggetta a contribuzione da parte dell’assicurato, bensì possono

riferirsi a eventi privati o ad ordinazioni per sé e la propria famiglia effettuate

tramite il ristorante.

Nemmeno dalla nuova

Autorizzazione alla gerenza per esercizio senza alloggio rilasciata il 17

ottobre 2016 dalla Sezione Polizia amministrativa Servizio autorizzazione,

commercio e giochi, indicante l’apertura annuale del Ristorante __________

(cfr. doc. E) emerge che l’insorgente abbia effettivamente lavorato da novembre

2016.

a febbraio 2017.

Al riguardo va piuttosto

osservato che il 7 ottobre 2016 la __________ ha sì comunicato al Servizio

autorizzazione, commercio e giochi l’intenzione di cambiare lo statuto del Ristorante

__________ di __________ da stagionale ad annuale (cfr. doc. E1), ma già il 2

febbraio 2017 l’assicurato ha inviato un messaggio di posta elettronica al __________

di __________ annunciando la chiusura definitiva dell’esercizio pubblico dal 1°

marzo 2017 (cfr. doc. H).

Stante

quanto precede, occorre concludere, in applicazione dell’abituale criterio

della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali

(cfr.8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del

28.

marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del

15.

marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010

del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b

pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), da un lato, che l’assicurato, nel

periodo novembre 2016 - febbraio 2017, non ha svolto un’attività lavorativa

soggetta a contribuzione presso il Ristorante __________ di __________.

Dall’altro,

che l’aumento di stipendio da fr. 4'200.-- a fr. 8'000.-- dal mese di agosto

2016, ossia a partire dal settimo mese precedente l’iscrizione in

disoccupazione del ricorrente del 1° marzo 2017, non è validamente giustificato

da circostanze oggettive.

2.7

Il

rappresentante dell’insorgente ha proposto l’audizione di quest’ultimo e, quale

teste, della moglie, __________ (cfr. doc. I pag. 5).

Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU,

ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine

ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per

legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di

carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga

rivolta.

Nel campo di applicazione

dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle

assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2

novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3,

la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata

anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente

garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del

2.

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in

materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara

e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in

SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014

del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.;

DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di

assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella

misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di

un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di

vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente

– o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di

sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del

25.

gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid.

2).

L’Alta Corte ha, inoltre,

stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi

obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con

l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF

8C_504/2010 succitata).

Nella presente evenienza -

contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non

ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una

richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle

risultanze probatorie, ma ha semplicemente chiesto di essere sentito per

riferire i fatti di causa (cfr. doc. I pag. 5).

Egli ha, quindi, chiesto

l’assunzione di una nuova prova.

Conformemente, poi, alla

costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca

l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad

assumere altre prove (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF

9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017

consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016

del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF

8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una

lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF

124.

V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Nel caso di specie, ritenuto che i documenti

già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio,

questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle prove richieste non potrebbe

mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della

vertenza.

In

particolare le eventuali dichiarazioni della moglie dell’insorgente non

potrebbero modificare l’esito della vertenza, dal momento che le stesse non

sarebbero in ogni caso sufficienti, alla luce di tutti gli elementi concreti

della fattispecie, per considerare comprovato lo svolgimento di un’attività

lavorativa soggetta a contribuzione da novembre 2016 a febbraio 2017 da parte

del ricorrente (cfr. STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.4.).

Ne

discende che la richiesta di assunzione di prove dell’assicurato,

segnatamente l’audizione sua e della moglie, deve essere respinta.

2.8

Alla luce di quanto stabilito

sopra, e meglio, da una parte, che l’assicurato, nel periodo

novembre 2016 - febbraio 2017, non ha svolto un’attività lavorativa soggetta a

contribuzione presso il Ristorante __________ di __________. Dall’altra, che

l’aumento di stipendio da fr. 4'200.-- a fr. 8'000.-- a partire dal mese di

agosto 2016, ossia a partire dal settimo mese precedente l’iscrizione in

disoccupazione del ricorrente del 1° marzo 2017, non è validamente giustificato

da circostanze oggettive (cfr. consid. 2.6.), la Cassa ha, dunque, a

ragione, in primo luogo, ridotto il guadagno assicurato del ricorrente da fr.

8'667.-- a fr. 4'550.-- (cfr. art. 23 LADI; 37 cpv. 2 OADI; consid. 2.3.),

importo quest’ultimo che non è stato peraltro oggetto di critiche specifiche da

parte dell’insorgente.

In secondo luogo,

richiesto, a seguito della diminuzione dell’entità del guadagno assicurato, la

restituzione di parte delle indennità di disoccupazione ricevute da marzo a

luglio 2017, e meglio della somma di fr. 13'686.75 (cfr. doc. 50 + calcoli

allegati; B), essendo realizzate le relative condizioni (cfr.

consid. 2.2.).

Infatti, visto che le

prestazioni LADI versategli da marzo a luglio 2017 sono state conteggiate sulla

base di un guadagno assicurato di fr. 8'667.--, più elevato rispetto a quello

effettivo di fr. 4'550.--, l’insorgente, in tale periodo, ha beneficiato di

indennità di disoccupazione a cui parzialmente non aveva oggettivamente

diritto.

Nella

presente evenienza sono, pertanto, adempiuti i presupposti di una revisione

processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA delle decisioni iniziali con le quali al

ricorrente sono state attribuite le indennità di disoccupazione da marzo a

luglio 2017 (in proposito, si veda la giurisprudenza citata al consid. 2.1.;

STF 8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 4.3.).

2.9

Per quanto

attiene, infine, alla riduzione del periodo di contribuzione da 18 mesi e 12

giorni a 14 mesi e 12 giorni, e quindi alla diminuzione del numero di indennità

giornaliere a cui ha diritto il ricorrente (nato l’__________ 1975; cfr. doc.

1) da 400 a 260, quale conseguenza del mancato svolgimento di un’attività

lavorativa soggetta a contribuzione da novembre 2016 a febbraio 2017, è utile

rilevare che l’art. 27 LADI enuncia che:

" 1Entro il termine

quadro per la riscossione (art. 9 cpv. 2), il numero massimo di indennità

giornaliere è determinato in base all'età dell'assicurato e al periodo di

contribuzione (art. 9 cpv. 3).

2L'assicurato ha

diritto a:

a. 260

indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione

di 12 mesi in totale;

b. 400

indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione

di 18 mesi in totale;

c. 520

indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione

minimo di 22 mesi e:

1.

ha compiuto 55 anni, o

2.

riscuote

una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40

per cento.

3Il Consiglio

federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità

giornaliere e prolungare di due anni al massimo il termine quadro per la

riscossione per gli assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro

anni precedenti il raggiungimento dell'età che dà diritto alla rendita AVS e il

cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi

inerenti al mercato del lavoro.

4Le persone esonerate

dall'adempimento del periodo di contribuzione hanno diritto a 90 indennità

giornaliere al massimo.

5.

...5

5bisLe persone

minori di 25 anni che non hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di

figli hanno diritto a 200 indennità giornaliere al massimo.”

La Segreteria di Stato per

l’economia (in seguito SECO), quale autorità di sorveglianza che deve

adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le

istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004,

consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8

agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella Prassi LADI ID

p.to C93 - del gennaio 2013 e tuttora valido - prevede che gli assicurati dai

25.

anni o con obbligo di mantenimento hanno diritto, durante il termine quadro

per le prestazioni, a 260 indennità giornaliere se il periodo di contribuzione

va da 12 a < 18 mesi e a 400 indennità giornaliere se il periodo di

contribuzione va da 18 a 24 mesi (cfr. anche Informazioni periodiche relative

all’assicurazione contro la disoccupazione emesse dall’Istituto delle assicurazioni

sociali - IAS -valide dal 1° gennaio 2016; 1° agosto 2017, 1° gennaio 2018; https://m3.ti.ch/DSS/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2018%20Informazioni%20periodiche%20AD.pdf).

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018

consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V

121.

consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.;

STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid.

4.3

In simili condizioni,

visto che nel termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 9 e 13

LADI), che si estende dal 1° marzo 2015 al 28 febbraio 2017, l’insorgente ha

svolto un’attività lavorativa soggetta a contribuzione per 7 mesi nel 2015, e

meglio dal 16 marzo al 15 ottobre 2015 (cfr. doc. 7) e per poco più di 7 mesi

nel 2016, ossia dal 23 marzo al 31 ottobre 2016 (cfr. doc. 11; consid. 2.7.), e

perciò per un lasso di tempo inferiore a 18 mesi, rettamente la Cassa, con

decisione del 6 ottobre 2017, confermata con decisione su opposizione del 27

marzo 2018, ha stabilito in 260 il numero d’indennità giornaliere a cui ha

diritto l’assicurato nel termine quadro per la riscossione delle prestazioni

(1° marzo 2017 - 28 febbraio 2019; cfr. doc. 26).

2.10

In esito a quanto precede questo

Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione impugnata emanata

dalla Cassa il 27 marzo 2018.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti