38.2018.31
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
12 ottobre 2018Italiano39 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2018.31
rs
Lugano
12 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 maggio 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 marzo 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 27 marzo 2018 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente
decisione del 6 ottobre 2017 (cfr. doc. 50) con la quale ha modificato da fr.
8'667.-- a fr. 4'550.-- il guadagno assicurato di RI 1, iscritto in
disoccupazione dal 1° marzo 2017, e gli ha chiesto la restituzione di fr.
13'686.75, in quanto da alcune verifiche è emerso che dal mese di novembre 2016
al mese di febbraio 2017 non è stata svolta attività lavorativa presso il __________
di __________ e che l’aumento contrattuale dello stipendio da agosto 2016 da
fr. 4'200.-- al mese più quota parte di tredicesima a fr. 8'000.-- più quota
parte di tredicesima non risulta validamente giustificato.
Conseguentemente è pure
stato ridotto il periodo di contribuzione da 18 mesi e 12 giorni a 14 mesi e 12
giorni, con relativa diminuzione da 400 a 260 del numero di indennità
giornaliere spettanti all’assicurato.
La Cassa, nella decisione
su opposizione, si è in particolare così espressa:
" (…) Nella
fattispecie, contemporaneamente alla disdetta di locazione del Ristorante da
parte della __________ e la vendita parziale dell'inventario in agosto 2016, vi
è stato il raddoppio dello stipendio da parte della __________ a favore
dell'assicurato.
Questo aumento è stato
giustificato con il fatto che il cuoco era stato licenziato (sempre lo stesso
periodo) ed il Sig. RI 1 doveva svolgere
ulteriori mansioni, oltre quella da gerente.
Esattamente quali non è dato a sapere, considerato che con il licenziamento del
cuoco, in data 30.09.2016 è stata chiusa anche la cucina.
(…)
Considerato che la Sig.ra RI 1
si occupava della parte amministrativa
(segretaria - vedi "Rapporto di
Segnalazione" dell'11
agosto 2017 della Sezione del Lavoro - Ufficio giuridico di Bellinzona), la
cucina era chiusa, il cuoco era stato licenziato, era rimasto aperto presumibilmente
solo il bar. Com'era possibile cucinare con
la cucina chiusa ed il Sig. RI 1 risultava essere presumibilmente unico
dipendente?
L'assicurato continua a sostenere che fosse rimasto aperto unicamente il bar, nonostante lui sia stato inabile:
- Dal 17.12.2016 al 16.1.2017 al 100%
per infortunio;
- Dal 23.1.2017 al 6.2.2017 al 100%; per
malattia;
- Dal 13.2.2017 al 1.3.2017 al 100% per infortunio.
Inoltre, lo stesso ha comunicato, tramite
messaggio elettronico, in data 2 febbraio 2017 al Sig. __________, responsabile __________ di __________, che: "( ....
) Egregi signori, con la presente vi comunico che il ristorante __________ a __________ è chiuso per malattia.
Inoltre vi annuncio la chiusura definitiva dell'esercizio per il 1. Marzo 2017. Distinti saluti. Il gerente RI 1-Via __________ - __________."
Come poteva essere aperto il bar __________ di __________, dal mese di dicembre 2016 al 28 febbraio 2017, con le diverse
inabilità lavorative avute dall'assicurato e la sua conferma di chiusura sopra
citata?
Inoltre, le fatture riportano
importi esigui di ordinazioni per il bar/ristorante e la vendita parziale
dell'inventario è un
evidente segnale di desiderio di chiusura
dell'esercizio stesso.
L'assicurato, per il tramite del suo rappresentante legale. ha
allegato all'atto di opposizione alcune testimonianze scritte che descrivono
feste di compleanno; una persona ha
dichiarato che veniva per mangiare in questo ristorante fino a fine dicembre
2016; altri di avere visto il sig. RI 1 lavorare fino a fine dicembre 2016 ed
alcuni fino a febbraio 2017.
Queste testimonianze sono in discordanza con le inabilità lavorative del gerente sopra citate; inoltre le fatture negli
ultimi mesi erano con importi esigui,
sintomo di ordinazioni ridottissime per un
esercizio pubblico; infine un dettaglio
molto importante risulta essere il
licenziamento del cuoco con la conseguente chiusura della cucina in quanto
chiaramente sprovvista di personale.
Come poteva l'assicurato cucinare per
tante persone (vedi testimonianze scritte), organizzare
feste di compleanno, ecc... con la situazione del personale sopra descritta?
Inoltre vi è il
rapporto di Polizia __________, che conferma
che il ristorante __________ risultava
chiuso dal mese di novembre 2016 e non è mai più stato riaperto dai rubricati.
Infatti, il comune di __________ verte nei loro confronti una tassa per I’occupazione
di suolo pubblico che non hanno mai saldato. Le ronde giornaliere, si legge nella stessa dichiarazione,
hanno constatato quanto sopra ribadito. (…)” (Doc. B)
1.2. Contro la decisione su
opposizione del 27 marzo 2018 RI 1, rappresentato da RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e l’erogazione
di indennità di disoccupazione calcolate su un guadagno assicurato di fr.
8'667.-- per un periodo di 400 giorni (cfr. doc. I pag. 5).
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale l’insorgente, tramite il proprio rappresentante, ha addotto
quanto segue:
" (…) Per
l’aumento di stipendio
a CHF 8'000.--, l'opponente rinvia in
particolare alla "proposta prolungamento contratto" del 20 luglio
2016, sottoscritto dal gerente di __________, signor __________
Prove: doc. D.
v. Il ricorrente fa inoltre rilevare che si occupava
lui stesso del servizio di cucina, in
sostituzione del cuoco licenziato, in maniera più semplificata (piatti freddi, piatti caldi semplici, ecc.) e il locale è stato chiuso dal 1. al 14 novembre 2016.
vi. Per ciò che riguarda l'attività
del Ristorante __________, contrariamente alla posizione della Cassa, il ricorrente produce il
rilascio dell'autorizzazione
alla gerenza con cambio da attività stagionale ad annuale nonché la lettera del
9 febbraio 2017 della Sezione polizia
amministrativa, dalla quale si evince che il ristorante sarebbe rimasto in attività almeno fino al 28 febbraio 2017.
Prove: autorizzazione
alla gerenza del 17 ottobre 2016 (doc. E);
richiesta cambio autorizzazione
del 7 ottobre 2016 (doc. E1);
lettera della Sezione
polizia amministrativa del 9 febbraio 2017
(doc. F);
scritto a Ufficio del commercio
e dei passaporti del 2 febbraio 2017 (doc. G);
e-mail a signor __________ (doc. H).
vii. Il ricorrente produce anche in questa sede un plico di
documenti, a
ulteriore riprova del fatto che il ristorante
fosse attivo
anche durante i mesi autunnali/invernali
2016/2017 e meglio: otto dichiarazioni di avventori
del ristorante che attestano di aver
frequentato l'esercizio pubblico nei mesi da novembre 2016 a febbraio 2017 (tra cui
il signor __________, __________ del __________ di __________, __________ e __________), nove fatture di
acquisti di merce presso __________ nei mesi di novembre - dicembre 2016 e febbraio 2017, due bollettini di
consegna/ricevute del fornitore __________ di novembre 2016).
Prove: dichiarazioni (I, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17);
fatture (L, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, M, M1).
viii. A proposito del rapporto di Polizia 8 agosto 2017 menzionato dalla Cassa, il
ricorrente fa
rilevare che contrasta
con i documenti prodotti, in particolare
con le dichiarazioni di avventori del ristorante
anche in date successive alla pretesa chiusura da novembre 2016 in avanti.
La constatazione di chiusura del ristorante
doveva quindi essere peraltro cosa nota, siccome il
ricorrente aveva già avvertito - con e-mail del 2 febbraio 2017 - il signor __________,
responsabile della __________.
Prove: doc. H
7. In considerazione di quanto
sopra, l'insieme dei documenti presentati
dal ricorrente portano a concludere, in ossequio al principio della
verosimiglianza preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali,
che lo stesso abbia effettivamente lavorato fino al 28 febbraio 2017 e che il Ristorante __________ fosse attivo, percependo
lo stipendio concordato.” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 25
maggio 2018 la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 14 giugno 2018 la parte
ricorrente ha indicato di non avere altri mezzi di prova da aggiungere e di
riconfermarsi nelle motivazioni del ricorso (cfr. doc. V).
1.5. Il doc. V è stato trasmesso
per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VI).
2.1. Oggetto della lite è la
questione di sapere se la Cassa a ragione oppure no ha ridotto l’importo del
guadagno assicurato di RI 1 da fr. 8'667.-- a fr. 4'550.--, gli ha richiesto la
restituzione di fr. 13'686.75, rispettivamente ha diminuito il numero di
indennità giornaliere spettantigli da 400 a 260, quale conseguenza della
riduzione del periodo di contribuzione da 18 mesi e 12 giorni a 14 mesi e 12
giorni.
Più specificatamente deve
essere esaminato se correttamente oppure no la parte resistente ha stabilito,
da una parte, che l’assicurato dal mese di novembre 2016 al mese di febbraio
2017 non ha svolto alcuna attività lavorativa presso il Ristorante __________
di __________. Dall’altra, che non è validamente giustificato l’aumento
contrattuale dello stipendio a partire dal mese di agosto 2016 da fr. 4'200.--
al mese più quota parte di tredicesima a fr. 8'000.-- più quota parte di
tredicesima.
2.2. L'art. 95 LADI regola la restituzione
di prestazioni. Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione
è retta dall'art. 25 LPGA, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
Dal 1° aprile 2011 il
tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente:
" La domanda
di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli
articoli 55 e 59cbis capoverso 4."
L'art. 25 cpv. 1 LPGA
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I principi
giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA (dal 1° gennaio 2007: tribunale federale, TF)
anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida
di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF
130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione
presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una
revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni
(cfr. STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C_677/2017 del 23
febbraio 2018 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110
consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la
revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha
codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U
408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del
12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio
2005).
Analogamente alla
revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve
procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una
conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25
giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466
consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid.
4).
Inoltre, l’amministrazione
può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06
del 25 giugno 2007).
Questi principi si
applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una
decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa
giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Circa l'ulteriore
presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello
dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure la
STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e
DLA 2000 N. 40 pag. 208.
2.3. Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI
è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione
sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o
più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non
siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del
guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se
non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di
calcolo e il limite minimo.
In virtù e nell’ambito
della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di
calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in
base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che
precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv.
1 OADI).
Il
guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici
mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della
prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso
1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).
Il
periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di
guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla
disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per
almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione
(cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).
Se il
salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno
assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in
base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis
OADI).
Il Consiglio federale ha
pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI,
sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che
l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).
L’art. 13 cpv. 2 lett. c
LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in
cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3
LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i
contributi.
2.4. Per costante giurisprudenza,
determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23
LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di
salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995
Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).
Il Tribunale federale
delle assicurazioni, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in
DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il
guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente
percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in
casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi
sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più
precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito
unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito
a salari fittizi.
Inoltre con
sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, il Tribunale federale,
chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa era soltanto la
questione concernente la determinazione del guadagno assicurato, mentre non era
più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite
l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività lavorativa, ha stabilito
che in quel caso, siccome non era definibile l’entità del salario (difettavano
libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di
pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero
di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai
sensi dell’art. 23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente
attendibile.
Ciò ha comportato il
diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione.
In proposito cfr. anche
STF 8C_627/2017 del 26 gennaio 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 1 pag. 93;
8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno
2013 consid. 3.5.
2.5. Nella presente evenienza il
ricorrente, nel 2016, come negli anni precedenti a partire dal 2007 (cfr. doc. 43;
34), ha concluso con la __________ un “contratto di lavoro determinato /
contratto stagionale per collaboratori/-trici a tempo pieno o a tempo parziale”
quale gerente a tempo pieno del Ristorante __________ di __________ dal 23
marzo al 20 ottobre 2016 con un salario lordo di fr. 4’200.-- (cfr. doc. 11).
Dalle carte processuali emerge
che l’assicurato ha accettato la proposta formulata dalla __________ il 20
luglio 2016, a seguito della volontà della società di non chiudere il
Ristorante __________ durante il periodo invernale, di prolungare il contratto
di lavoro fino al 28 febbraio 2017, sempre al 100%, ma con una retribuzione,
dal 1° agosto 2016, di fr. 8'000.-- mensili lordi per 13 mensilità (cfr. doc.
18=D).
La __________ è stata
iscritta a RC nel febbraio 2007 con il seguente scopo:
" La
locazione, l’acquisto e la gestione di esercizi pubblici, bar, ristoranti,
alberghi, nonché ogni altra attività similare nel settore alberghiero e
turistico. Potrà partecipare a imprese analoghe.” (cfr. doc. 19: estratto RC)
L’insorgente è stato
iscritto a RC quale direttore con diritto di firma individuale dal febbraio
2007 al settembre 2009. Dal giugno 2013 gerente con diritto di firma
individuale è __________ (cfr. doc. 19: estratto RC; www.zefix.ch).
Il 1° marzo 2017 il
ricorrente si è iscritto in disoccupazione (8° termine quadro per la
riscossione delle prestazioni; cfr. doc. 34; 43), dichiarando una disponibilità
lavorativa del 100% (cfr. doc. 1).
Il 2 marzo 2017,
rispondendo a dei quesiti della Cassa (cfr. doc. 22), l’assicurato ha
affermato:
" (…)
- All’interno
della __________ ero impiegato come Gerente
nel Ristorante __________ lo si può vedere dal CCNL. Altri incarichi all’interno della società
non li avevo.
- I miei
compiti erano gestione del ristorante per conto dei terzi, con le mansioni che lo prevedono.
- Ve ne elenco un paio: Gestione personale, creazione piani lavoro,
controllo acquisti, provvedere allo stoccaggio
corretto delle
tali (recte:
degli stessi), eventuale formazione interna del personale, controllo
igiene, controllo
pulizie, controllo temperature della catena
del freddo, gestione e controllo cassa, eventuale supporto
durante il servizio e molti altri compiti che non sto più a elencarvi.
- Le mie ore impiegate erano le 42 che prevede il mio CCNL.
- A mia saputa
il ristorante __________ attualmente non è aperto. La chiusura è stata effettuata il giorno
che non avevano più la autorizzazione cantonale per
lavorare.
- Per la società si occupa sig.
__________ il titolare con diritto di
firma.
- Durante il mio incarico come Gerente avevo la mansione di gestire i diversi fornitori, in consulta (recte: accordo) con sig. __________.
- Per la
gestione della contabilità era incaricata la __________.
- Durante il mio incarico erano assunte
diverse persone.
- Le
assunzioni le effettuava il sig.__________ in base alle mie segnalazioni.
- Il livello delle remunerazioni
lo decide il
sig.__________.” (Doc. 23)
Interpellato dalla Cassa
il 29 marzo 2017 (cfr. doc. 24), __________, il 5 aprile 2017, ha indicato:
" (…)
1. All’interno
della __________ svolgo l'attività di Gerente (vedi estratto RC).
Considerandi
2.
Per il Ristorante __________ non svolgo alcuna attività
operativa.
3.
Non so se
attualmente il Ristorante è aperto, non ho informazioni in merito.
4.
Per tutti i documenti e contratti (compresi
i documenti per le varie assicurazioni sociali e private) per i quali occorre
la firma della società, firmo io, nella mia
funzione di Gerente.
5, A quanto mi risulta, il Signor RI 1, o chi per esso, si
occupava del contatto con i fornitori e firmava i bollettini di consegna della
merce.
6.
Della tenuta della contabilità della società si
occupa __________.
7.
AI momento la società non ha più dipendenti.
Nella mia funzione di Gerente mi occupo io dell'assunzione e del licenziamento
del personale (vedi punto 4.).
8.
Nel mio ruolo
di Gerente, per quanto mi compete e sentiti i pareri necessari, decido io il livello di remunerazione del
personale.
9.
Nel mio ruolo di Gerente, per quanto mi compete
e sentiti i pareri necessari, ho accordato al Signor RI 1 un massiccio aumento
salariale negli ultimi mesi di attività.” (Doc. 25)
Il 26 aprile 2017 la Cassa
ha comunicato all’insorgente, segnatamente, che il suo caso di disoccupazione
era stato aperto, che il guadagno assicurato ammontava a fr. 8'667.-- e che il
numero di indennità giornaliere a cui aveva diritto era di 400 con un periodo
di contribuzione di 18 mesi (cfr. doc. 26).
L’assicurato è stato
inabile al lavoro al 100% per malattia dal 28 giugno al 14 luglio 2016, periodo
nel quale ha ricevuto indennità giornaliere da parte della __________ calcolate
facendo riferimento a un salario di base di fr. 4'200.--, dal 4 al 13 novembre
2016.
in cui ha ricevuto indennità giornaliere calcolate sulla base di un
salario di fr. 8'000.--, per infortunio dal 18 dicembre 2016 al 16 gennaio 2017
e per malattia dal 23 gennaio 2017 al 28 febbraio 2017. Il salario di base per
il calcolo delle relative indennità è stato di fr. 8'000.-- (cfr. doc. 33; 27;
28; 29).
L’11 agosto 2017 la
Sezione del lavoro ha trasmesso alla Cassa __________, Cassa della moglie del
ricorrente, un Rapporto di Segnalazione da cui si evince:
" (…) si
riportano sinteticamente gli esiti dell’istruttoria amministrativa, che ha
avuto oggetto lo studio della documentazione (Cassa e URC) dei coniugi __________,
l’audizione della signora __________ e del signor __________, gerente con firma
individuale della __________.
- I coniugi __________
hanno lavorato dal 2007 al 2017 presso il Ristorante __________ di __________,
sempre come stagionali. In questo ristorante, come emerso dalla documentazione
AVS e dalle dichiarazioni fornite dal gerente della __________ (signor __________),
dal 2015 al 2017 vi ha lavorato, oltre ai coniugi __________, soltanto il
signor __________ in qualità di cuoco al 100%.
- Nel mese di
agosto 2016, la __________ ha inoltrato disdetta del contratto di locazione del
Ristorante al proprietario dell’immobile, annunciandone, in questo modo, la
chiusura definitiva al 28.02.2017.
- Subito dopo
la disdetta del contratto di locazione (sempre nel mese di agosto 2016), la __________
ha raddoppiato gli stipendi ai coniugi __________ che sono passati,
rispettivamente, da fr. 1'800,00 a 4'000,00 per la moglie (per un impiego in
qualità di segretaria al 50%) e da fr. 4'200,00 a fr. 8'000,00 per il marito,
per un impiego in qualità di cameriere-gerente al 100%.
- Il mese
successivo (settembre 2016), la __________ ha licenziato il cuoco del
Ristorante __________, signor __________ (__________1965); sentito a verbale in
data 26.07.2017, quest’ultimo ha confermato che, dopo il licenziamento (a
partire dunque dal 01.10.2016) il suddetto locale è rimasto aperto solo con il
servizio di bar-caffetteria gestito unicamente dai coniugi __________.
- La signora __________
non ha mai svolto attività di cameriera o aiuto cucina e si è sempre occupata
della gestione del libro cassa, di marketing e servizi amministrativi.
- Come è
emerso dalla documentazione agli atti, dal 17.12.2016 al 16.01.2017 e dal
13.02.2017
al 01.03.2017, il signor __________ è stato inabile al lavoro e,
pertanto, nel periodo considerato, il Ristorante __________ era “gestito”
solamente con la presenza al 50% della signora __________ in qualità di
segretaria.
- Il
ristorante __________ di __________ ha chiuso definitivamente in data
28.02.2017
(ed infatti, il marito si è iscritto in disoccupazione in data
01.03
); diversamente, la signora __________ ha dichiarato di averci
lavorato fino al 31.03.2017 e, per questo motivo, si è iscritta in
disoccupazione in data 01.04.2017.
- La signora __________
e il signor __________ (gerente della __________) hanno dichiarato che il
raddoppio degli stipendi è stata una conseguenza della disponibilità dei
coniugi __________ a continuare l’attività del Ristorante __________ di __________
anche nel periodo invernale; allo stesso tempo però, tale raddoppio di salari
contrasta con le seguenti condizioni oggettive:
1.
La cucina del
ristorante è stata chiusa con il licenziamento definitivo del cuoco, signor __________,
in data 30.09.2016;
2.
Il ristorante è rimasto aperto solo per il servizio Bar-Caffè;
3.
La stagione
turistica autunno-inverno, nel comune di __________, è considerata bassa
(motivo per cui, da 10 anni, il Ristorante __________ era infatti chiuso
durante quel periodo);
4.
Dall’ultimo
conto economico disponibile (del 2015) il Ristorante __________ risulta in
perdita d’esercizio. Nonostante la richiesta dell’UG rivolta al signor __________,
non sono mai pervenuti i conti del 2016 né il libro di cassa del 2016-17.”
(…).
Il signor RI 1, a partire dal 2007 (ovvero da quando ha iniziato a
lavorare per il Ristorante __________ di __________), è stato a beneficio delle
indennità di disoccupazione per 46 mesi, percependo complessivamente la somma
di fr. 142'153,00.
(…) considerato che l’attuale gerente della __________ (signor __________)
non ha saputo rispondere a nessuna domanda in merito al Ristorante __________
di __________ (ed anzi risultando contraddittorio e negando quanto sottoscritto
in precedenti documenti), si sollevano forti dubbi sul fatto che il signor RI 1
abbia continuato ad avere, occultamente, la posizione analoga a quella di
datore di lavoro. (…)” (Doc. 34)
Il 24 agosto 2017 alla
Cassa è pervenuto il Rapporto di segnalazione dell’8 agosto 2017 allestito
dalla Polizia __________ all’attenzione della Sezione del lavoro.
Dallo stesso si evince:
" In
riferimento alla vostra richiesta, abbiamo provveduto a interpellare il
segretario comunale di __________, signor __________ e il responsabile della
cancelleria __________.
Gli stessi confermavano che il ristorante __________
risultava chiuso dal mese di Novembre 2016 e non è mai più stato riaperto dai
rubricati.
Infatti il comune di __________ verte nei
loro confronti una tassa per l’occupazione di suolo pubblico che non hanno mai
saldato.
In quanto per poter usufruire dello spazio
assegnato a bordo del lago, la condizione era che il locale doveva rimanere
aperto per tutto l’arco dell’anno, condizione che non è stata rispettata.
Anche da parte nostra durante le ronde
giornaliere si poteva constatare quanto sopra.
In allegato il nostro intervento del 6
Marzo 2017 dove ci viene richiesto dalla sezione della polizia amministrativa,
l’immediata chiusura del locale per la mancata presenza del gerente
autorizzato.
Una volta giunti sul posto il locale era
chiuso come lo è stato per tutto l’inverno. (…)” (Doc. 39)
Dallo scritto del 4
ottobre 2017 che la Sezione del lavoro ha inviato al Ministero pubblico con
oggetto “Infrazione alla LF sull’assicurazione contro la disoccupazione
(art. 105 LADI) __________ (__________1981), Via __________, __________” emerge:
" (…)
2.4
Diversamente da quanto dichiarato dai
coniugi __________, il Ristorante aveva già chiuso definitivamente la sua
attività il 30 settembre 2016, come risulta dal Rapporto della Polizia __________
del 14.08.2017 (doc. 37). In concreto, come indicato in entrata, non vi è stata
alcuna attività lavorativa dopo il mese di settembre 2016, mentre la società
era manifestamente sprovvista dei mezzi finanziari per pagare gli stipendi
indicati dagli interessati.
3.
Gli elementi emersi dall’istruttoria ci
inducono dunque a dubitare dell’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa,
e che ci si trovi confrontati ad una costruzione fittizia per tentare di fare
apparire come adempiuti i presupposti necessari all’ottenimento delle
prestazioni di disoccupazione oppure ottenere prestazioni maggiori a quelle in
realtà dovute. (…)” (doc. 49)
Con decisione del 6
ottobre 2017 la Cassa ha modificato da fr. 8'667.-- a fr. 4'550.-- il guadagno
assicurato di RI 1 chiedendogli, conseguentemente, la restituzione di fr.
13'686.75 (parte delle indennità di disoccupazione percepite da marzo a luglio
2017; cfr. allegati a doc. 50), ritenendo che dal mese di novembre 2016 al mese
di febbraio 2017 il medesimo non abbia svolto attività lavorativa presso il
Ristorante __________ di __________ e che non sia validamente giustificato
l’aumento contrattuale dello stipendio dal mese di agosto 2016 da fr. 4'200.--
al mese più quota parte di tredicesima a fr. 8'000.-- più quota parte di
tredicesima. E’ inoltre stato ridotto il periodo di contribuzione da 18 mesi e
12.
giorni a 14 mesi e 12 giorni, con relativa diminuzione da 400 a 260 del
numero di indennità giornaliere spettanti all’assicurato (cfr. doc. 50; consid.
1.1
).
In riferimento
all’opposizione interposta dalla parte ricorrente, a cui sono state allegate
tra l’altro delle fatture relative ad acquisti effettuati dal Ristorante __________
(cfr. doc. 51; I-I7; L), la Cassa ha posto dei quesiti alla RA 1,
rappresentante dell’assicurato, al fine di chiarire il motivo che ha portato a
effettuare acquisti di entità ridotta, come pure se vi erano ulteriori fatture,
rispettivamente le ragioni del quasi raddoppio dello stipendio (cfr. doc. 54).
Il 5 gennaio 2018 la RA 1
ha trasmesso alla parte resistente uno scritto nel quale l’insorgente ha
indicato, in particolare, da una parte, che gli acquisti ridotti erano dovuti
al fatto che durante l’inverno la clientela è decisamente minore rispetto al
periodo estivo. Dall’altra, che i 100 posti del ristorante sono distribuiti 60
in terrazza che viene usata soltanto d’estate e 40 interni distribuiti 26 nella
sala ristorante e 14 nel bar (cfr. doc. 56).
Il 2 febbraio 2018 la __________,
interpellata dalla Cassa il 31 gennaio 2018 (cfr. doc. 58), ha osservato che il
conto annuale 2016, tassato dalle autorità fiscali presenta quale importo per
“acquisti generi alimentari” fr. 60'880.10 e che l’assicurato è stato inabile
al lavoro fino al 5 febbraio 2017, ma il 6 febbraio 2017 è rientrato al lavoro,
come dimostrato dal certificato medico e dalla corrispondenza con
l’assicurazione (cfr. doc. 59).
Il 27 marzo 2018 la Cassa
ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato il proprio
precedente provvedimento del 6 ottobre 2017 (cfr. doc. B; consid. 1.1.).
2.6
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che il modo di procedere della
Cassa, la quale ha stabilito che non risulta una reale e comprovata attività
lavorativa da parte dell’assicurato nel periodo novembre 2016 - febbraio 2017 e
che non sia validamente giustificato l’aumento contrattuale a partire dal mese
di agosto 2016 dello stipendio da fr. 4'200.-- al mese più quota parte di tredicesima
a fr. 8'000.-- più quota parte di tredicesima, debba essere tutelato.
Al riguardo il TCA
ribadisce che il ricorrente dal 2007 al 2016 ha sempre concluso con la __________
contratti di lavoro stagionali, dalla primavera all’autunno, presso il Ristorante
__________ (cfr. consid. 2.5.).
Soltanto nel luglio 2016,
mentre era valido il contratto stagionale per il 2016 da marzo a ottobre (cfr.
doc. 11), l’insorgente ha accettato la proposta della società datrice di lavoro
di prolungare il rapporto di impiego fino al 28 febbraio 2017 con aumento di
retribuzione, dall’agosto 2016, da fr. 4'200.-- (cfr. doc. 11) a fr. 8'000.-- (cfr.
doc. 18=D).
Tuttavia nel mese di
agosto 2016 la __________ ha licenziato per l’autunno 2016 il cuoco del
Ristorante __________ e ha disdetto per il 28 febbraio 2017 il contratto di
locazione dell’esercizio pubblico (cfr. doc. 34 pag. 2; 38).
A proposito delle mansioni
del cuoco il ricorrente, nell’opposizione, ha fatto valere di essersi occupato
lui stesso “del servizio di cucina calda in sostituzione del cuoco (…)”
(cfr. doc. 51 pag. 2).
Nel ricorso è stato
precisato che l’assicurato “si occupava lui stesso del servizio di cucina,
in sostituzione del cuoco licenziato, in maniera più semplificata (piatti
freddi, piatti caldi semplici, ecc.” (cfr. doc. I pag. 4).
L’ex cuoco del Ristorante __________,
sentito dalla Sezione del lavoro il 26 luglio 2017, alla domanda D1 “(…)
Dopo tanti anni (10) lei è stato licenziato. Come mai?” ha però risposto
che “Il datore di lavoro ha chiuso l’attività. Il Ristorante ha chiuso
effettivamente dopo che sono andato via (il 30.09.2016). Che io sappia loro
sono rimasti aperti un paio di mesi” e alla domanda D4 “Dopo il suo
licenziamento (a partire dunque dal 30.09.2016), il Ristorante __________ è
chiuso o è rimasto aperto? Come ha continuato l’attività senza cuoco?” ha
indicato “Loro hanno lavorato solo con il Bar” (cfr. doc. 38).
In proposito non va
dimenticato che l’assicurato stesso, nel gennaio 2018, ha asserito che durante
l’inverno il numero di clienti è decisamente minore rispetto al periodo estivo,
come pure che 60 posti su 100 del ristorante si trovano sulla terrazza che
viene usata soltanto d’estate e che i 40 posti interni sono distribuiti 26
nella sala ristorante e 14 nel bar (cfr. doc. 56).
Decisiva nel caso di
specie è comunque la circostanza che la Polizia __________ nell’agosto 2017,
dopo aver interpellato il __________ e il responsabile della __________ di __________
e avere effettuato delle ronde giornaliere, ha segnalato che il Ristorante __________
risultava chiuso dal novembre 2016 e non era più stato riaperto. In effetti la
Polizia ha constatato che anche il 6 marzo 2017 “(…) il locale era chiuso
come lo è stato per tutto l’inverno” (cfr. doc. 39; consid. 2.5.).
Le attestazioni
prestampate e firmate da terzi, fra i quali __________, __________ di ___; __________),
secondo cui l’insorgente avrebbe lavorato presso il Ristorante __________ nel
periodo invernale (in ogni caso cinque persone su otto hanno cancellato
l’indicazione “fino a febbraio 2017”. Due delle cinque persone appena
menzionate - fra cui __________ - hanno precisato “fino a dicembre 2016”,
mentre altre tre hanno indicato di essere state al Ristorante __________ il 6
dicembre 2016 per una festa di compleanno. Una di queste persone ha pure
dichiarato che anche il 26 novembre 2016 il ricorrente era presente
nell’esercizio pubblico e un’altra che verso fine dicembre ci andava per
mangiare; cfr. doc. I-I7), non consentono peraltro di giungere a una conclusione
differente.
Tali dichiarazioni non
sono, in effetti, in contraddizione con la segnalazione della polizia __________,
poiché la stessa non esclude che l’insorgente potesse essere presente presso
l’esercizio pubblico, in particolare nel periodo prossimo alla chiusura,
rispettivamente che possano essersi svolti degli eventi privati.
Lo stesso ragionamento
vale per le fatture del __________ e di __________ prodotte dalla parte
ricorrente sia con l’opposizione che con il ricorso (cfr. doc. 51; I).
Da una parte, come
rilevato dalla Cassa (cfr. doc. B), le fatture del __________, concernenti il
lasso di tempo novembre 2016 – febbraio 2017, di complessivi fr. 700.-- circa
(cfr. doc. L-L8) e di __________ riguardanti il mese di novembre 2016 di circa
fr. 53.-- (cfr. doc. M; M1) si riferiscono a importi esigui per un ristorante.
Dall’altra, nulla indicano comunque circa un eventuale svolgimento di attività
lavorativa soggetta a contribuzione da parte dell’assicurato, bensì possono
riferirsi a eventi privati o ad ordinazioni per sé e la propria famiglia effettuate
tramite il ristorante.
Nemmeno dalla nuova
Autorizzazione alla gerenza per esercizio senza alloggio rilasciata il 17
ottobre 2016 dalla Sezione Polizia amministrativa Servizio autorizzazione,
commercio e giochi, indicante l’apertura annuale del Ristorante __________
(cfr. doc. E) emerge che l’insorgente abbia effettivamente lavorato da novembre
2016.
a febbraio 2017.
Al riguardo va piuttosto
osservato che il 7 ottobre 2016 la __________ ha sì comunicato al Servizio
autorizzazione, commercio e giochi l’intenzione di cambiare lo statuto del Ristorante
__________ di __________ da stagionale ad annuale (cfr. doc. E1), ma già il 2
febbraio 2017 l’assicurato ha inviato un messaggio di posta elettronica al __________
di __________ annunciando la chiusura definitiva dell’esercizio pubblico dal 1°
marzo 2017 (cfr. doc. H).
Stante
quanto precede, occorre concludere, in applicazione dell’abituale criterio
della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali
(cfr.8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del
28.
marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del
15.
marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010
del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b
pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), da un lato, che l’assicurato, nel
periodo novembre 2016 - febbraio 2017, non ha svolto un’attività lavorativa
soggetta a contribuzione presso il Ristorante __________ di __________.
Dall’altro,
che l’aumento di stipendio da fr. 4'200.-- a fr. 8'000.-- dal mese di agosto
2016, ossia a partire dal settimo mese precedente l’iscrizione in
disoccupazione del ricorrente del 1° marzo 2017, non è validamente giustificato
da circostanze oggettive.
2.7
Il
rappresentante dell’insorgente ha proposto l’audizione di quest’ultimo e, quale
teste, della moglie, __________ (cfr. doc. I pag. 5).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU,
ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine
ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per
legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di
carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga
rivolta.
Nel campo di applicazione
dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle
assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2
novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3,
la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata
anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente
garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del
2.
febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in
materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara
e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima
istanza (cfr. STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in
SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014
del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.;
DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di
assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella
misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di
un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di
vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente
– o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di
sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del
25.
gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid.
2).
L’Alta Corte ha, inoltre,
stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi
obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con
l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF
8C_504/2010 succitata).
Nella presente evenienza -
contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non
ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una
richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle
risultanze probatorie, ma ha semplicemente chiesto di essere sentito per
riferire i fatti di causa (cfr. doc. I pag. 5).
Egli ha, quindi, chiesto
l’assunzione di una nuova prova.
Conformemente, poi, alla
costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca
l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF
9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017
consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016
del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF
8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una
lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF
124.
V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nel caso di specie, ritenuto che i documenti
già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio,
questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle prove richieste non potrebbe
mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della
vertenza.
In
particolare le eventuali dichiarazioni della moglie dell’insorgente non
potrebbero modificare l’esito della vertenza, dal momento che le stesse non
sarebbero in ogni caso sufficienti, alla luce di tutti gli elementi concreti
della fattispecie, per considerare comprovato lo svolgimento di un’attività
lavorativa soggetta a contribuzione da novembre 2016 a febbraio 2017 da parte
del ricorrente (cfr. STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.4.).
Ne
discende che la richiesta di assunzione di prove dell’assicurato,
segnatamente l’audizione sua e della moglie, deve essere respinta.
2.8
Alla luce di quanto stabilito
sopra, e meglio, da una parte, che l’assicurato, nel periodo
novembre 2016 - febbraio 2017, non ha svolto un’attività lavorativa soggetta a
contribuzione presso il Ristorante __________ di __________. Dall’altra, che
l’aumento di stipendio da fr. 4'200.-- a fr. 8'000.-- a partire dal mese di
agosto 2016, ossia a partire dal settimo mese precedente l’iscrizione in
disoccupazione del ricorrente del 1° marzo 2017, non è validamente giustificato
da circostanze oggettive (cfr. consid. 2.6.), la Cassa ha, dunque, a
ragione, in primo luogo, ridotto il guadagno assicurato del ricorrente da fr.
8'667.-- a fr. 4'550.-- (cfr. art. 23 LADI; 37 cpv. 2 OADI; consid. 2.3.),
importo quest’ultimo che non è stato peraltro oggetto di critiche specifiche da
parte dell’insorgente.
In secondo luogo,
richiesto, a seguito della diminuzione dell’entità del guadagno assicurato, la
restituzione di parte delle indennità di disoccupazione ricevute da marzo a
luglio 2017, e meglio della somma di fr. 13'686.75 (cfr. doc. 50 + calcoli
allegati; B), essendo realizzate le relative condizioni (cfr.
consid. 2.2.).
Infatti, visto che le
prestazioni LADI versategli da marzo a luglio 2017 sono state conteggiate sulla
base di un guadagno assicurato di fr. 8'667.--, più elevato rispetto a quello
effettivo di fr. 4'550.--, l’insorgente, in tale periodo, ha beneficiato di
indennità di disoccupazione a cui parzialmente non aveva oggettivamente
diritto.
Nella
presente evenienza sono, pertanto, adempiuti i presupposti di una revisione
processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA delle decisioni iniziali con le quali al
ricorrente sono state attribuite le indennità di disoccupazione da marzo a
luglio 2017 (in proposito, si veda la giurisprudenza citata al consid. 2.1.;
STF 8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 4.3.).
2.9
Per quanto
attiene, infine, alla riduzione del periodo di contribuzione da 18 mesi e 12
giorni a 14 mesi e 12 giorni, e quindi alla diminuzione del numero di indennità
giornaliere a cui ha diritto il ricorrente (nato l’__________ 1975; cfr. doc.
1) da 400 a 260, quale conseguenza del mancato svolgimento di un’attività
lavorativa soggetta a contribuzione da novembre 2016 a febbraio 2017, è utile
rilevare che l’art. 27 LADI enuncia che:
" 1Entro il termine
quadro per la riscossione (art. 9 cpv. 2), il numero massimo di indennità
giornaliere è determinato in base all'età dell'assicurato e al periodo di
contribuzione (art. 9 cpv. 3).
2L'assicurato ha
diritto a:
a. 260
indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione
di 12 mesi in totale;
b. 400
indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione
di 18 mesi in totale;
c. 520
indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione
minimo di 22 mesi e:
1.
ha compiuto 55 anni, o
2.
riscuote
una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40
per cento.
3Il Consiglio
federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità
giornaliere e prolungare di due anni al massimo il termine quadro per la
riscossione per gli assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro
anni precedenti il raggiungimento dell'età che dà diritto alla rendita AVS e il
cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi
inerenti al mercato del lavoro.
4Le persone esonerate
dall'adempimento del periodo di contribuzione hanno diritto a 90 indennità
giornaliere al massimo.
5.
...5
5bisLe persone
minori di 25 anni che non hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di
figli hanno diritto a 200 indennità giornaliere al massimo.”
La Segreteria di Stato per
l’economia (in seguito SECO), quale autorità di sorveglianza che deve
adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le
istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004,
consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8
agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella Prassi LADI ID
p.to C93 - del gennaio 2013 e tuttora valido - prevede che gli assicurati dai
25.
anni o con obbligo di mantenimento hanno diritto, durante il termine quadro
per le prestazioni, a 260 indennità giornaliere se il periodo di contribuzione
va da 12 a < 18 mesi e a 400 indennità giornaliere se il periodo di
contribuzione va da 18 a 24 mesi (cfr. anche Informazioni periodiche relative
all’assicurazione contro la disoccupazione emesse dall’Istituto delle assicurazioni
sociali - IAS -valide dal 1° gennaio 2016; 1° agosto 2017, 1° gennaio 2018; https://m3.ti.ch/DSS/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2018%20Informazioni%20periodiche%20AD.pdf).
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018
consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V
121.
consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.;
STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid.
4.3
In simili condizioni,
visto che nel termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 9 e 13
LADI), che si estende dal 1° marzo 2015 al 28 febbraio 2017, l’insorgente ha
svolto un’attività lavorativa soggetta a contribuzione per 7 mesi nel 2015, e
meglio dal 16 marzo al 15 ottobre 2015 (cfr. doc. 7) e per poco più di 7 mesi
nel 2016, ossia dal 23 marzo al 31 ottobre 2016 (cfr. doc. 11; consid. 2.7.), e
perciò per un lasso di tempo inferiore a 18 mesi, rettamente la Cassa, con
decisione del 6 ottobre 2017, confermata con decisione su opposizione del 27
marzo 2018, ha stabilito in 260 il numero d’indennità giornaliere a cui ha
diritto l’assicurato nel termine quadro per la riscossione delle prestazioni
(1° marzo 2017 - 28 febbraio 2019; cfr. doc. 26).
2.10
In esito a quanto precede questo
Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione impugnata emanata
dalla Cassa il 27 marzo 2018.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti