38.2018.34
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22 novembre 2018Italiano34 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2018.34
rs
Lugano
22 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 maggio 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 aprile 2018 emanata da
Cassa cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 12 aprile 2018 (cfr. doc. A) la Cassa cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 20 settembre
2017 (cfr. doc. 98) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto di beneficiare
delle indennità per insolvenza ex art. 55 cpv. 1 LADI, per non avere rispettato
l’obbligo di ridurre il danno, in quanto egli non ha intrapreso tutti i passi
necessari a tutela dei suoi crediti salariali.
L’amministrazione ha così
motivato la propria decisione su opposizione:
" (…) Nel
presente caso, l’opponente ha iniziato la propria attività lavorativa in data
01 gennaio 2016, non percependo il salario contrattualmente convenuto dal mese
di aprile 2016: ha proceduto a tutelare i suoi interessi salariali con limitati
scritti e/o mail. In data 15 febbraio 2017 ha inoltrato un secondo scritto alla
società e nel contempo un’istanza di sequestro presso la Pretura, in seguito
respinta. In data 20 aprile 2017 ha inoltrato le dimissioni con effetto
immediato: nel contempo, in data 31 maggio 2017, ha presentato istanza di
fallimento senza preventiva esecuzione, causa stralciata in data 28 giugno 2017
per mancato anticipo spese.
Il Sig. RI 1 non ha percepito il salario
per il periodo lavorativo dal 01 aprile 2016 al 30 aprile 2017, pertanto per
ben 13 mesi. Durante il rapporto di lavoro ha proceduto a sporadici solleciti,
per cui mal si comprende il motivo per cui non sia intervenuto in maniera più
incisiva. Dal mail datato 23 agosto 2016 da parte dell’opponente ai
responsabili, nella prima frase, si rileva “Carissimi __________, ma mi state
tirando in giro veramente???....”. Appariva già allora chiaro, al Sig. RI 1,
la difficoltà ad ottenere il percepimento dei salari arretrati. Oltre a ciò
l’opponente era pure a conoscenza del fatto che la società non corrispondeva
neanche le pigioni concernenti gli uffici, motivo per cui appariva chiara la
situazione finanziaria dell’azienda.
A mente della Cassa, non avendo ricevuto il
salario per un periodo così lungo, il Sig. RI 1 avrebbe dovuto intervenire in
maniera più incisiva. (…)” (Doc. A)
1.2. Contro la citata decisione su
opposizione l’assicurato, il 14 maggio 2018, ha inoltrato un tempestivo ricorso
al TCA (cfr. doc. VII).
Questa Corte, vista
l’indicazione contenuta nell’impugnativa dove l’insorgente ha chiesto “espressamente
di secretare parte del testo in arrivo”, il 17 maggio 2018 gli ha fissato
un termine di cinque giorni per comunicare se il Giudice poteva procedere alla
trasmissione della copia del ricorso (integrale) alla Cassa per la risposta di
causa (art. 5 Lptca) oppure, in caso di risposta negativa, per inviare
un’ulteriore versione del ricorso priva dei passaggi da lui giudicati sensibili
(cfr. doc. II).
Con scritto del 27 giugno 2018
l’assicurato ha indicato che entro il 29 giugno 2018 avrebbe fatto avere “il
testo corretto del ricorso che non può e non deve essere prodotto in quella
forma datata 10.5.18/14/15.5.18” (cfr. doc. III).
1.3. Il 18 luglio 2018 questo
Tribunale ha sollecitato l’evasione della propria richiesta del 17 maggio 2018
(cfr. consid. 1.2.) entro il termine di cinque giorni, precisando che, nel caso
in cui l’assicurato non avesse proceduto in tal senso, rispettivamente non
avesse ritirato il suo ricorso del 14 maggio 2018, avrebbe dovuto trasmettere
quest’ultimo, nella sua versione pervenuta il 15 maggio 2018, alla Cassa per la
risposta di causa ai sensi dell’art. 5 Lptca (cfr. doc. IV).
1.4. Il TCA, il 29 agosto 2018,
dopo aver rilevato, da una parte, che il sollecito del 18 luglio 2018 era stato
ritirato alla Posta il 21 luglio 2018, dall’altra, che malgrado il tempo
trascorso l’assicurato non avesse ancora trasmesso al TCA una nuova versione
del ricorso del 14 maggio 2018, ha assegnato al ricorrente, ai sensi dell’art.
13 cpv. 4 Lptca, un ultimo termine di dieci giorni per inviare il testo del ricorso
privo dei passaggi da “secretare”, con l'avvertenza che, trascorso
infruttuoso tale termine, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito
dell’impugnativa (cfr. doc. V).
1.5. Il 20 settembre 2018 RI 1 ha
consegnato brevi manu presso la cancelleria del TCA una nuova versione
del suo ricorso del 14 maggio 2018 contro la decisione su opposizione del 12
aprile 2018 (cfr. doc. VI).
Nell’impugnativa il
medesimo ha chiesto l’assegnazione di indennità per insolvenza, facendo valere,
in particolare, di avere sempre sollecitato la direzione commerciale, quella
amministrativa, i contabili e l’amministratore unico a versargli gli stipendi.
Egli ha precisato di averlo fatto, però, tramite messaggi di posta elettronica
che non sono più rintracciabili, in quanto il dominio è stato chiuso per
mancato pagamento della relativa tassa.
L’insorgente ha altresì
affermato di avere scritto biglietti tutti i giorni lasciati sulle scrivanie
dei capi.
Il ricorrente ha poi
addotto di essere stato obbligato a restare presso quel posto di lavoro, poiché
in caso contrario la società avrebbe dovuto chiudere.
Il medesimo ha, poi,
asserito di non aver fatto emettere un precetto esecutivo per il motivo che
usava i soldi necessari a tal fine per mangiare e che l’amministratore unico
gli aveva detto che sarebbe stato pagato quando sarebbero arrivati i soldi
connessi alla conclusione di alcuni affari.
L’assicurato ha dichiarato
di essersi in ogni caso adoperato in tutto e per tutto, mettendo in mora il
datore di lavoro nel febbraio 2017, inoltrando alla Pretura un’istanza di
sequestro e un’istanza per mercedi e salari.
Egli ritiene, infine, che
vada tenuto conto anche di un aspetto di disparità di trattamento, visto che
due sue colleghe avrebbero ricevuto le indennità proprio con il suo aiuto per
l’avvio delle pratiche necessarie (cfr. doc. VI1).
1.6. Nella sua risposta del 5
ottobre 2018 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso avvalendosi
sostanzialmente dei medesimi argomenti esposti nel provvedimento impugnato
(cfr. doc. VIII).
1.7. L’8 ottobre 2018 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. IX).
Le parti sono rimaste
silenti.
In ordine
2.1. Il TCA ritiene innanzitutto
utile rilevare che la trasmissione della risposta di causa al ricorrente con
l’assegnazione alle parti di un termine di dieci giorni per presentare
eventuali altri mezzi di prova, ai sensi dell’art. 9 Lptca (“L’atto di
risposta e gli allegati successivi eccezionalmente prodotti vengono trasmessi
alle parti, con l’assegnazione di un termine di 10 giorni per la notifica di
mezzi di prova in precedenza non indicati”), è avvenuta da parte del
presidente di questo Tribunale tramite invio raccomandato dell’8 ottobre 2018
(cfr. doc. IX).
L'art.
38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo
riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno
feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o
sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
Fatti
I
termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono
dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla
Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2
gennaio incluso (cpv. 4).
Ai sensi dell’art. 38 cpv.
2bis LPGA una comunicazione consegnata soltanto
contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è
considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso
tentativo di recapito.
Si tratta di una
presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato
dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF
8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014
dell’8 luglio 2014).
Tale notificazione fittizia
vale anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza
presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato doveva
prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF
141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011
del 24 febbraio 2011).
L’invio si considera
notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non
si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008
consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).
La finzione di notifica
vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba
ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede,
l'intimazione di un atto (cfr. DTF 134 V 52).
Pertanto chi si assenta,
pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti
connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e
tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017
consid. 4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid.
4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00
del 9 agosto 2001).
Secondo costante
giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non
è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente
che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag.
142-144).
2.2. Nella presente vertenza dal
tracciamento dell’invio emerge che la raccomandata relativa all’assegnazione
del termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova
dell’8 ottobre 2018 (cfr. doc. IX; consid. 1.7.) è stata spedita il medesimo
giorno (www.service.post.ch/EasyTrack).
Il 9 ottobre 2018 è stato
inserito nella casella postale del ricorrente l’avviso per il ritiro (cfr.
Condizioni generali “Servizi postali” p.to 2.5.7. per clienti privati
reperibili nel sito www.post.ch/it/pages/footer/condizioni-generali-cg:
“Il detentore di un invito di ritiro è autorizzato a ritirare gli invii ivi
menzionati entro sette giorni”).
Il 12 ottobre 2018
l’insorgente ha inoltrato l’ordine di prolungare il termine di ritiro e la
scadenza del termine è stata prorogata fino al 30 novembre 2018.
Come visto
sopra (cfr. consid. 2.1.), il termine di giacenza di sette giorni relativo alla
notificazione fittizia non può essere prolungato.
ll Tribunale
federale ha puntualizzato che la possibilità concessa dalla Posta ai suoi
clienti di protrarre il periodo di giacenza dell'invio non permette di
posticipare a piacimento il momento della notificazione, determinante ad
esempio per il computo dei termini ricorsuali, che interviene per legge al più
tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo infruttuoso di consegna (cfr.
STF 6F_7/2015 del 21 aprile 2015 consid. 5).
In proposito cfr. anche
STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018 riguardante peraltro il ricorrente.
Nel caso di
specie l’insorgente, inoltre, avendo pendente davanti al TCA una vertenza con
la Cassa riguardo al diniego del diritto all’indennità per insolvenza,
doveva aspettarsi, secondo il principio della buona fede, la notifica di invii
raccomandati e non. Di conseguenza egli avrebbe dovuto provvedere affinché la
sua corrispondenza potesse essergli notificata tempestivamente e senza
particolari impedimenti.
La lettera raccomandata
relativa all’assegnazione del termine di dieci giorni per presentare nuove
prove dell’8 ottobre 2018 può, pertanto, essere ritenuta notificata al
destinatario l'ultimo dei sette giorni di giacenza decorsi dal 10 ottobre 2018,
ossia martedì 16 ottobre 2018.
Il termine di dieci giorni
ha, quindi, iniziato a decorrere il 17 ottobre 2018 ed è scaduto venerdì 26
ottobre 2018.
Questa Corte può, di
conseguenza, emettere il presente giudizio senza dovere attendere la scadenza,
al 30 novembre 2018, del termine di giacenza presso l’Ufficio postale di __________
della raccomandata concernente l’assegnazione di un termine di dieci giorni per
presentare eventuali altri mezzi di prova prolungato dalla Posta su richiesta
dell’insorgente formulata il 12 ottobre 2018, e meglio successivamente al
deposito nella sua buca delle lettere dell’avviso della raccomandata dell’8
ottobre 2018 avvenuto il 9 ottobre 2018.
Il TCA, del resto, ha
agito conformemente all’art. 9 Lptca (cfr. consid. 2.1.) e l’assicurato è stato
messo nella condizione di prendere conoscenza della risposta di causa e di
esprimersi al riguardo in ossequio del suo diritto di essere sentito (cfr. STF 4A_517/2017
del 2 ottobre 2018).
Giova, infine, rilevare
che i documenti già presenti agli atti, come
pure i principi legali e giurisprudenziali vigenti per quanto concerne le
condizioni per poter beneficiare di indennità per insolvenza (cfr. consid. 2.3.),
consentono TCA di emanare il proprio giudizio.
L’assunzione di eventuali altre prove non
potrebbe, in concreto, mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della
risoluzione della vertenza.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, infatti, qualora l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_847/2017 del 31
maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017
del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid.
6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19
marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del
7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04
del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.).
Nel merito
2.3. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il
diritto a indennità per insolvenza.
L'art.
55 cpv. 1 LADI stabilisce che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
In una sentenza pubblicata
in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore,
menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del
rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente
- il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo
di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento
del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si
esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro
il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre
invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il
datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio obbligo
di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza,
l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo
salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio
credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il
datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi
finanziari.
In una sentenza C 121/03
del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato
l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento
del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato
gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le
modalità con le quali fare valere le sue pretese.
In una sentenza C 231/06
del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha
stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata,
contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene
sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le
prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di
diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o
intentando un'azione legale contro di lui.
In un'altra sentenza C 254/05
del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima
Istanza ha sottolineato che:
" Non si può
esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda
immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in
quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese
derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece
di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di lavoro,
senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi previsto
dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i
suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale
rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono
verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente
attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre
presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il
datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione
finanziaria."
In quel caso l'Alta Corte
ha così negato l'esistenza di una grave negligenza.
In una sentenza 8C_801/2011
dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto
dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere
nove mesi prima di far valere le sue pretese salariali.
In una sentenza
8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità
di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto
tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione
sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.
In una sentenza
8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto
dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha
adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi
salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però
seguito un periodo di inattività di 13 mesi.
In una sentenza
8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva
violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per
più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de
temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre
2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation
de l'obligation de réduire le dommage”) .
Il
Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono
insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent
pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les
arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) ».)
In
una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr . 4
pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato
l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare
valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.
In una sentenza
8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in
DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto
insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da
un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di
lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di
fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito,
ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti
esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.
Nella
medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza
per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo
continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che
devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata
richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del
datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non
esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga
durata.
2.4. La Segreteria di Stato per
l’economia (in seguito SECO), quale autorità di sorveglianza che deve
adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le
istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004,
consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8
agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella
pubblicazione della Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) valida dal marzo
2015 si è così espressa:
" (…)
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
art. 55 LADI
OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO
B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di
pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi
diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi
d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato
il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il
danno.
Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona
assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella
difesa del suo diritto.
Considerandi
B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato
deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non
versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve
necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti
del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e
riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale
(DTF C 367/01 del 12.4.2002).
B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del
rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a
causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a
intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di
perdere il diritto all’II.
B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in
che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario
per recuperare il suo salario.
La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere
l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del
contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi).
Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato
dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non
pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che
i suoi crediti salariali non verranno versati.
Giurisprudenza
DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009
(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si
è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di
lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se
sussisteva un rapporto di parentela)
TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato
avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30
giorni per il versamento del salario).
TFA C 109/04del 9.6.2005
(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il
rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro
ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).
TFA C 91/01del 4.9.2001
(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine
del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio
salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)
La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto
dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la
graduatoria (DTF 123 V 75)."
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018
consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V
121.
consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.;
STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid.
4.
).
2.5
Nell’evenienza concreta dalle
carte processuali emerge che RI 1 ha lavorato come assistente alla direzione
generale a tempo pieno per la __________ dal 1° gennaio 2016. La sua
retribuzione ammontava a fr. 6'000.-- lordi al mese per dodici mensilità (cfr.
doc. 114; 107; 127).
L’assicurato ha percepito
lo stipendio fino al mese di marzo 2016 (cfr. doc. 38; A).
In un messaggio di posta
elettronica del 23 agosto 2016 indirizzato al capocontabile, __________, e
all’ex amministratore unico della SA e amministrato de facto, __________ (cfr.
doc. 41) l’insorgente ha scritto, segnatamente, quanto segue:
" (…) ma mi
state prendendo in giro veramente???
Ieri tu e __________ mi hai fatto una testa
tanta di venire in Ufficio che c’è tantissimo da fare, io ti ho rassicurato che
essendo nel pieno del trasloco sarei venuto certamente oggi, ovvero martedì e
quando sono arrivato, nessuno mi ha risposto, nessuno mi ha aperto, la
serratura è stata cambiata!!!
(…)
E TU __________, ti sei raccomandato tanto di esserci il 23 che era giorno di
pagamento, e non mi rispondi più neppure al telefono!!! (…)”
(Doc. 44)
Con lettera del 7 ottobre
2016.
a __________ il ricorrente ha evidenziato di essere da mesi in attesa del
pagamento del salario e che si sarebbe annunciato all’Ufficio dei fallimenti di
__________ per percepire l’indennità per insolvenza (cfr. doc. 41).
In un seguente messaggio
di posta elettronica del 13 ottobre 2016 a __________ e a __________
l’assicurato ha indicato, da una parte, che non era stato risposto alla sua
proposta di sospensione temporanea della collaborazione.
Dall’altra, che:
" (…) a
distanza di mesi e mesi che sento sempre ripetere le medesime parole, è a
stento che ci si riesca ancora a credere se x Natale si vedano o no i salari
pagati, per cui mi aspetto da Te __________ caro, una concreta risposta (…)” (Doc.
46.
segg.)
Dallo scritto del 31
ottobre 2016 (“Diffida e messa in mora”) dell’insorgente inviato a __________
tramite posta elettronica risulta, poi, in particolare:
" (…) Ora,
stante così le cose, le offro un’ulteriore possibilità, diffidandola a versarmi
almeno fr. 35'000.-, ovvero la metà di quanto reputo mi spetti, entro 5
(cinque) giorni. Infatti, se Lei o chi per Lei, non mi avrete versato quanto di
mia spettanza, sarò per forza di cose costretto a dare le mie regolari e
formali dimissioni, per colpa grave!
(…)” (Doc. 123)
Il 15 febbraio 2017
l’assicurato ha inviato alla __________ una raccomandata “quale messa in
mora per tutti gli arretrati salari vantati dal sottoscritto ed ancora non
incassati”, precisando:
" (…) con
questa mia vi esorto a versarmi tutto quanto mi è dovuto (vedi scritti
precedenti e relative buste paga) sul mio Conto corrente Bancario già in
Vs/possesso entro un tempo massimo di 3 (tre) giorni.
Questo mio ultimo scritto nei Vs/confronti,
vale anch’esso come tutti i miei precedenti, quale messa in mora secondo il CO
Svizzero attualmente in vigore e relativo auto-licenziamento in tronco. (…)”
(Doc. 126)
Il ricorrente, il 15
febbraio 2017, ha pure inoltrato alla Pretura di __________ un’istanza di
sequestro urgente super cautelativo nei confronti della __________ (cfr. doc.
128).
Il 16 febbraio 2017 il
Pretore della Giurisdizione di __________, che ha rilevato che l’istanza non
conteneva un’esplicita domanda di giudizio, in particolare l’ammontare del
credito da garantire mediante sequestro e la designazione precisa dei beni da
sequestrare, ha respinto tale istanza nella misura in cui era ricevibile,
motivando come segue:
" (…) in
ogni caso la domanda, anche laddove per avventura ricevibile, andrebbe respinta,
poiché non risulta esistere alcun caso di sequestro ai sensi dell’art. 271 LEF,
né il richiedente ne allega uno; quanto ad altre misure cautelari, trattandosi
di pagamenti in denaro, le stesse non possono entrare in linea di conto, la
questione essendo trattata in modo esaustivo nella LEF (…)” (Doc. 129)
L’11 aprile 2017
l’insorgente ha presentato alla Pretura di __________ un’istanza salari e
mercedi nei confronti della __________ con oggetto “Sequestro prudenziale e
super cautelativo”. Il petitum risulta del seguente tenore:
" (…) L’istanza
sia accolta in ordine.
Se ciò non fosse, ovverosia questa Pretura
dovesse ritenere che l’istanza sia ad essa poco chiara e/o non presentata nelle
dovute forme, venga ordinata da questa lodevole Pretura la nomina ufficiale di
un legale a spese totali della Pretura stessa.
Vengano concessi tempi idonei per presentare
l’adeguata istanza, tenuto debitamente conto delle vacanze Pasquali, per meglio
istruire l’intera istanza qui presente.
Se del caso, ci consigli spassionatamente
se deve e se si può creare una CLASS ACTION ad hoc, per meglio individuare le
responsabilità degli accusati, valutando anche secondo scienza e coscienza le
dovute fattispecie occorse. (…)” (Doc. B3)
L’assicurato ha sciolto il
contratto di lavoro in data 20 aprile 2017, rilevando:
" (…) con la
presente inoltro le mie dimissioni in tronco con effetto immediato per i gravi
motivi noti da tempo ed emergenti dalla corrispondenza intercorsa, in
particolare lamento il mancato pagamento dei salari arretrati.
Rivendico il pagamento immediato di detti
arretrati, almeno sei mesi pari fr. 36'000.--, con pagamento di tutti i
relativi oneri sociali di legge. (…)” (Doc. 127)
Con decreto della Pretura
del Distretto di __________ del 5 luglio 2017 è stato dichiarato lo scioglimento
della società e ordinata la liquidazione in via di fallimento (art. 713b cpv. 1
cfr. 3 CO; cfr. doc. 112).
La procedura di fallimento
è poi stata sospesa per mancanza di attivo con decreto della Pretura di __________
del 25 agosto 2017 e la __________ in liquidazione è stata radiata d’ufficio in
applicazione delle disposizioni dell’art. 159 cpv. 5 lett. a ORC (cfr. FUSC __________2018
del __________ 2018).
Il 27 luglio 2017
l’insorgente ha chiesto alla Cassa di beneficiare di indennità per insolvenza
per complessivi fr. 24'000.-- per salari non pagati da gennaio ad aprile 2017
(cfr. doc. 107-108).
Con decisione del 20
settembre 2017 la parte resistente ha respinto la domanda d’indennità per
insolvenza dell’assicurato, in quanto egli non ha rispettato l’obbligo di
ridurre il danno, non avendo intrapreso tutti i passi necessari a tutela dei
suoi crediti salariali (cfr. doc. 98).
Tale provvedimento è stato
confermato con decisione su opposizione del 12 aprile 2018 (cfr. doc. A).
2.6
Chiamato ora a pronunciarsi,
il TCA ritiene che gli sforzi compiuti dall’assicurato per ottenere quanto
dovutogli dalla __________ siano insufficienti e che quindi la Cassa abbia
correttamente negato al ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.
Lasciando trascorrere un
periodo di circa un anno, dopo aver ricevuto l’ultimo salario nel marzo 2016,
prima di interrompere l’attività lavorativa nell’aprile 2017 (cfr. doc. 127)
senza far spiccare alcun precetto esecutivo e inoltrando un’istanza per mercedi
e salari soltanto l’11 aprile 2017, peraltro limitandosi a chiedere che venisse
accolta in ordine e gli fossero concessi tempi idonei per presentare l’adeguata
istanza (cfr. doc. B3; consid. 2.5.), l’assicurato ha commesso una negligenza
grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1
LADI (cfr. al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012
del 24 agosto 2012; DLA 2010 pag. 46; STCA 38.2017.28 del 24 maggio 2017; STCA
38.2014.45
del 1° dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA
38.2010.28
del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010; STCA
38.2010.21
del 30 giugno 2010).
In particolare va
sottolineata la circostanza che l’insorgente ha lavorato per la __________ per
soli sedici mesi e durante questo lasso di tempo è stato correttamente
retribuito unicamente nei primi tre mesi.
Anche le lamentele in
relazione al mancato pagamento dei salari e i solleciti con fissazione di
termini per il versamento degli stipendi comprovati risultano formulati per
iscritto al datore di lavoro soltanto nei mesi di agosto 2016 (cinque mesi dopo
il primo mese in cui l’assicurato non è stato retribuito) e febbraio 2017. Allo
spirare dei termini stabiliti in particolare nelle lettere del 31 ottobre 2016
e del 15 febbraio 2017, il ricorrente non ha d’altronde dato le dimissioni
ventilate negli scritti menzionati, bensì ha ancora atteso fino al 20 aprile
2017.
(cfr. consid. 2.5.).
Visto oltretutto che dal
messaggio di posta elettronica del 23 agosto 2016 si evince che già in quel
mese l’assicurato si stava rendendo conto di venire preso in giro dal datore di
lavoro in merito alla corresponsione degli stipendi (cfr. doc. 44; consid.
2.5
), egli avrebbe dovuto rivendicare più incisivamente e celermente le
proprie pretese salariali.
La giurisprudenza esige,
infatti, che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per
rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003;
STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006;
“Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il più presto
possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre
2005).
Nel caso concreto l’insorgente,
per molti mesi, ha invece dato credito, nonostante tutto, alle promesse, non
mantenute, del suo ex datore di lavoro (cfr. doc. 39; 50).
Per
quanto concerne l’asserzione ricorsuale secondo cui l’assicurato non ha
proceduto a far spiccare un precetto esecutivo “perché usavo quei soldi per
mangiare” (cfr. doc. VI1; consid.1.5.), è utile evidenziare che l’inoltro
di un precetto esecutivo non comporta una spesa rilevante rispetto all’entità
del credito da far valere.
Il
costo varia, in effetti, a seconda del valore del credito. Per un credito il
cui importo si attesti tra fr. 10'000.-- e fr. 100'000.-- la tassa ammonta a
fr. 103.30 (la tassa base è di fr. 90.-- a cui si aggiungono le spese di
spedizione per la notifica del precetto esecutivo, di norma fr. 8.-- e della
copia indirizzata al creditore, di norma fr. 5.30. In caso di problemi in
occasione della notifica del precetto esecutivo possono eccezionalmente
insorgere costi supplementari) per l’esemplare per il debitore e a fr. 58.30 per
l’esemplare per l’eventuale coescusso (cfr. art. 16 ordinanza del 23 settembre
1996.
sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione
e sul fallimento; www.e-service.admin.ch/eschkg/cms/content/faq/teuertab_it; www.ti.ch/di/dg/uef/procedura-interattiva/precetto-esecutivo;
STCA 38.2017.64 del 5 marzo 2018 consid. 2.5.).
2.7
L’assicurato ha chiesto di
essere sentito personalmente (cfr. doc. VI1).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU
ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine
ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per
legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di
carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga
rivolta.
Nel campo di applicazione
dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle
assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2
novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid.
3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU e ormai
ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere
principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF
8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico
dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una
richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale
di prima istanza (cfr. STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017, pubblicata in SJ
2018.
I 275; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3.; STF 8C_186/2017
del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid.
4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con
riferimenti).
Una semplice richiesta di
assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella
misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di
un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di
vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente
– o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di
sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del
25.
gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid.
2).
L’Alta Corte ha, inoltre,
stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi
obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con
l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF
8C_504/2010 succitata).
Nella presente evenienza -
contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non
ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una
richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle
risultanze probatorie, ma ha semplicemente domandato di essere sentito.
Il medesimo ha, quindi,
chiesto l’assunzione di una nuova prova.
Del
resto la documentazione già presente nell’incarto consente al TCA di emanare il
proprio giudizio (cfr. consid. 2.2. in fine), di modo che l’audizione
dell’assicurato si rivela superflua.
2.8
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto la decisione su opposizione emessa dalla Cassa il
12.
aprile 2017 deve essere confermata.
2.9
Il ricorrente ha chiesto di
essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
(cfr. doc. VI1).
Per quanto attiene alla
domanda di assistenza giudiziaria, va rilevato che la procedura davanti al TCA
in materia di assicurazione disoccupazione è per principio gratuita (cfr. art.
61.
lett. a LPGA; art. 29 cpv. 1 Lptca).
L’insorgente
non può, poi, beneficiare del gratuito patrocinio non essendo rappresentato da
un avvocato
In effetti il gratuito
patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può
essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr. STF 8C_399/2007 del 23 aprile
2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid.
4.2
e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; STCA 38.2016.17 del 25 maggio 2016 consid.
2.8
; STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013 consid. 2.12.; per quanto riguarda un
avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità
pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006
IV Nr. 50 pag. 181).
L’assicurato, del resto,
che ha dimostrato di saper difendere adeguatamente i propri interessi, non
necessitava di un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 Lptca (cfr. STCA
38.2018.23
del 16 luglio 2018 consid. 2.2. riguardante il ricorrente medesimo,
il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con STF
8C_642/2018 del 19 settembre 2018, citata al consid. 2.2.; STF
8C_392/2017 consid. 9.1.-9.2., parzialmente pubblicata in DTF 143 V 393; STFA C
116/03 dell’8 novembre 2004; STCA 36.2018.28-33 del 12 giugno 2018, il cui
ricorso al TF è stato considerato inammissibile con sentenza 8C_484/2018 del 30
luglio 2018; STCA 42.2017.49 del 15 dicembre 2017; STCA 32.2015.147 del 18
aprile 2016 consid. 2.6., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile
con giudizio 9C_356/2016 del 5 luglio 2016; STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015
consid. 2.1.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione del gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti