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Decisione

38.2018.34

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 novembre 2018Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I

termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono

dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla

Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2

gennaio incluso (cpv. 4).

Ai sensi dell’art. 38 cpv.

2bis LPGA una comunicazione consegnata soltanto

contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è

considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso

tentativo di recapito.

Si tratta di una

presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato

dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF

8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014

dell’8 luglio 2014).

Tale notificazione fittizia

vale anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza

presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato doveva

prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF

141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011

del 24 febbraio 2011).

L’invio si considera

notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non

si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008

consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).

La finzione di notifica

vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba

ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede,

l'intimazione di un atto (cfr. DTF 134 V 52).

Pertanto chi si assenta,

pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti

connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e

tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017

consid. 4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid.

4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00

del 9 agosto 2001).

Secondo costante

giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non

è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente

che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag.

142-144).

2.2. Nella presente vertenza dal

tracciamento dell’invio emerge che la raccomandata relativa all’assegnazione

del termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova

dell’8 ottobre 2018 (cfr. doc. IX; consid. 1.7.) è stata spedita il medesimo

giorno (www.service.post.ch/EasyTrack).

Il 9 ottobre 2018 è stato

inserito nella casella postale del ricorrente l’avviso per il ritiro (cfr.

Condizioni generali “Servizi postali” p.to 2.5.7. per clienti privati

reperibili nel sito www.post.ch/it/pages/footer/condizioni-generali-cg:

“Il detentore di un invito di ritiro è autorizzato a ritirare gli invii ivi

menzionati entro sette giorni”).

Il 12 ottobre 2018

l’insorgente ha inoltrato l’ordine di prolungare il termine di ritiro e la

scadenza del termine è stata prorogata fino al 30 novembre 2018.

Come visto

sopra (cfr. consid. 2.1.), il termine di giacenza di sette giorni relativo alla

notificazione fittizia non può essere prolungato.

ll Tribunale

federale ha puntualizzato che la possibilità concessa dalla Posta ai suoi

clienti di protrarre il periodo di giacenza dell'invio non permette di

posticipare a piacimento il momento della notificazione, determinante ad

esempio per il computo dei termini ricorsuali, che interviene per legge al più

tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo infruttuoso di consegna (cfr.

STF 6F_7/2015 del 21 aprile 2015 consid. 5).

In proposito cfr. anche

STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018 riguardante peraltro il ricorrente.

Nel caso di

specie l’insorgente, inoltre, avendo pendente davanti al TCA una vertenza con

la Cassa riguardo al diniego del diritto all’indennità per insolvenza,

doveva aspettarsi, secondo il principio della buona fede, la notifica di invii

raccomandati e non. Di conseguenza egli avrebbe dovuto provvedere affinché la

sua corrispondenza potesse essergli notificata tempestivamente e senza

particolari impedimenti.

La lettera raccomandata

relativa all’assegnazione del termine di dieci giorni per presentare nuove

prove dell’8 ottobre 2018 può, pertanto, essere ritenuta notificata al

destinatario l'ultimo dei sette giorni di giacenza decorsi dal 10 ottobre 2018,

ossia martedì 16 ottobre 2018.

Il termine di dieci giorni

ha, quindi, iniziato a decorrere il 17 ottobre 2018 ed è scaduto venerdì 26

ottobre 2018.

Questa Corte può, di

conseguenza, emettere il presente giudizio senza dovere attendere la scadenza,

al 30 novembre 2018, del termine di giacenza presso l’Ufficio postale di __________

della raccomandata concernente l’assegnazione di un termine di dieci giorni per

presentare eventuali altri mezzi di prova prolungato dalla Posta su richiesta

dell’insorgente formulata il 12 ottobre 2018, e meglio successivamente al

deposito nella sua buca delle lettere dell’avviso della raccomandata dell’8

ottobre 2018 avvenuto il 9 ottobre 2018.

Il TCA, del resto, ha

agito conformemente all’art. 9 Lptca (cfr. consid. 2.1.) e l’assicurato è stato

messo nella condizione di prendere conoscenza della risposta di causa e di

esprimersi al riguardo in ossequio del suo diritto di essere sentito (cfr. STF 4A_517/2017

del 2 ottobre 2018).

Giova, infine, rilevare

che i documenti già presenti agli atti, come

pure i principi legali e giurisprudenziali vigenti per quanto concerne le

condizioni per poter beneficiare di indennità per insolvenza (cfr. consid. 2.3.),

consentono TCA di emanare il proprio giudizio.

L’assunzione di eventuali altre prove non

potrebbe, in concreto, mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della

risoluzione della vertenza.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, infatti, qualora l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_847/2017 del 31

maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017

del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid.

6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19

marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del

7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04

del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.).

Nel merito

2.3. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il

diritto a indennità per insolvenza.

L'art.

55 cpv. 1 LADI stabilisce che:

" Il

lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni

provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di

lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.

Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa

del suo diritto."

In una sentenza pubblicata

in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore,

menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del

rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa inte­ramente

- il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo

di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento

del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si

esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro

il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre

invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il

datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

Contravviene al proprio obbligo

di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza,

l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo

salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio

credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il

datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi

finanziari.

In una sentenza C 121/03

del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato

l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento

del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato

gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le

modalità con le quali fare valere le sue pretese.

In una sentenza C 231/06

del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha

stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata,

contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene

sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le

prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di

diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni

caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza

del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il

suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o

intentando un'azione legale contro di lui.

In un'altra sentenza C 254/05

del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima

Istanza ha sottolineato che:

" Non si può

esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda

immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in

quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese

derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece

di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di lavoro,

senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi previsto

dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.

L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i

suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale

rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono

verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente

attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre

presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il

datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione

finanziaria."

In quel caso l'Alta Corte

ha così negato l'esistenza di una grave negligenza.

In una sentenza 8C_801/2011

dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto

dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere

nove mesi prima di far valere le sue pretese salariali.

In una sentenza

8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità

di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto

tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione

sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.

In una sentenza

8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto

dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha

adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi

salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però

seguito un periodo di inattività di 13 mesi.

In una sentenza

8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva

violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per

più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de

temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre

2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation

de l'obligation de réduire le dommage”) .

Il

Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono

insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent

pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les

arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) ».)

In

una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr . 4

pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato

l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare

valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.

In una sentenza

8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in

DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto

insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da

un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di

lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di

fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito,

ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti

esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.

Nella

medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza

per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo

continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che

devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata

richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del

datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non

esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga

durata.

2.4. La Segreteria di Stato per

l’economia (in seguito SECO), quale autorità di sorveglianza che deve

adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le

istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004,

consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8

agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella

pubblicazione della Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) valida dal marzo

2015 si è così espressa:

" (…)

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO

art. 55 LADI

OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO

B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di

pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi

diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi

d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato

il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il

danno.

Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona

assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella

difesa del suo diritto.

Considerandi

B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato

deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non

versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve

necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti

del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e

riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale

(DTF C 367/01 del 12.4.2002).

B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del

rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a

causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a

intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di

perdere il diritto all’II.

B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in

che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario

per recuperare il suo salario.

La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere

l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del

contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi).

Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato

dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non

pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che

i suoi crediti salariali non verranno versati.

Giurisprudenza

DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009

(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si

è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di

lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se

sussisteva un rapporto di parentela)

TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato

avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30

giorni per il versamento del salario).

TFA C 109/04del 9.6.2005

(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il

rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro

ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).

TFA C 91/01del 4.9.2001

(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine

del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio

salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)

La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto

dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la

graduatoria (DTF 123 V 75)."

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018

consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V

121.

consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.;

STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid.

4.

).

2.5

Nell’evenienza concreta dalle

carte processuali emerge che RI 1 ha lavorato come assistente alla direzione

generale a tempo pieno per la __________ dal 1° gennaio 2016. La sua

retribuzione ammontava a fr. 6'000.-- lordi al mese per dodici mensilità (cfr.

doc. 114; 107; 127).

L’assicurato ha percepito

lo stipendio fino al mese di marzo 2016 (cfr. doc. 38; A).

In un messaggio di posta

elettronica del 23 agosto 2016 indirizzato al capocontabile, __________, e

all’ex amministratore unico della SA e amministrato de facto, __________ (cfr.

doc. 41) l’insorgente ha scritto, segnatamente, quanto segue:

" (…) ma mi

state prendendo in giro veramente???

Ieri tu e __________ mi hai fatto una testa

tanta di venire in Ufficio che c’è tantissimo da fare, io ti ho rassicurato che

essendo nel pieno del trasloco sarei venuto certamente oggi, ovvero martedì e

quando sono arrivato, nessuno mi ha risposto, nessuno mi ha aperto, la

serratura è stata cambiata!!!

(…)

E TU __________, ti sei raccomandato tanto di esserci il 23 che era giorno di

pagamento, e non mi rispondi più neppure al telefono!!! (…)”

(Doc. 44)

Con lettera del 7 ottobre

2016.

a __________ il ricorrente ha evidenziato di essere da mesi in attesa del

pagamento del salario e che si sarebbe annunciato all’Ufficio dei fallimenti di

__________ per percepire l’indennità per insolvenza (cfr. doc. 41).

In un seguente messaggio

di posta elettronica del 13 ottobre 2016 a __________ e a __________

l’assicurato ha indicato, da una parte, che non era stato risposto alla sua

proposta di sospensione temporanea della collaborazione.

Dall’altra, che:

" (…) a

distanza di mesi e mesi che sento sempre ripetere le medesime parole, è a

stento che ci si riesca ancora a credere se x Natale si vedano o no i salari

pagati, per cui mi aspetto da Te __________ caro, una concreta risposta (…)” (Doc.

46.

segg.)

Dallo scritto del 31

ottobre 2016 (“Diffida e messa in mora”) dell’insorgente inviato a __________

tramite posta elettronica risulta, poi, in particolare:

" (…) Ora,

stante così le cose, le offro un’ulteriore possibilità, diffidandola a versarmi

almeno fr. 35'000.-, ovvero la metà di quanto reputo mi spetti, entro 5

(cinque) giorni. Infatti, se Lei o chi per Lei, non mi avrete versato quanto di

mia spettanza, sarò per forza di cose costretto a dare le mie regolari e

formali dimissioni, per colpa grave!

(…)” (Doc. 123)

Il 15 febbraio 2017

l’assicurato ha inviato alla __________ una raccomandata “quale messa in

mora per tutti gli arretrati salari vantati dal sottoscritto ed ancora non

incassati”, precisando:

" (…) con

questa mia vi esorto a versarmi tutto quanto mi è dovuto (vedi scritti

precedenti e relative buste paga) sul mio Conto corrente Bancario già in

Vs/possesso entro un tempo massimo di 3 (tre) giorni.

Questo mio ultimo scritto nei Vs/confronti,

vale anch’esso come tutti i miei precedenti, quale messa in mora secondo il CO

Svizzero attualmente in vigore e relativo auto-licenziamento in tronco. (…)”

(Doc. 126)

Il ricorrente, il 15

febbraio 2017, ha pure inoltrato alla Pretura di __________ un’istanza di

sequestro urgente super cautelativo nei confronti della __________ (cfr. doc.

128).

Il 16 febbraio 2017 il

Pretore della Giurisdizione di __________, che ha rilevato che l’istanza non

conteneva un’esplicita domanda di giudizio, in particolare l’ammontare del

credito da garantire mediante sequestro e la designazione precisa dei beni da

sequestrare, ha respinto tale istanza nella misura in cui era ricevibile,

motivando come segue:

" (…) in

ogni caso la domanda, anche laddove per avventura ricevibile, andrebbe respinta,

poiché non risulta esistere alcun caso di sequestro ai sensi dell’art. 271 LEF,

né il richiedente ne allega uno; quanto ad altre misure cautelari, trattandosi

di pagamenti in denaro, le stesse non possono entrare in linea di conto, la

questione essendo trattata in modo esaustivo nella LEF (…)” (Doc. 129)

L’11 aprile 2017

l’insorgente ha presentato alla Pretura di __________ un’istanza salari e

mercedi nei confronti della __________ con oggetto “Sequestro prudenziale e

super cautelativo”. Il petitum risulta del seguente tenore:

" (…) L’istanza

sia accolta in ordine.

Se ciò non fosse, ovverosia questa Pretura

dovesse ritenere che l’istanza sia ad essa poco chiara e/o non presentata nelle

dovute forme, venga ordinata da questa lodevole Pretura la nomina ufficiale di

un legale a spese totali della Pretura stessa.

Vengano concessi tempi idonei per presentare

l’adeguata istanza, tenuto debitamente conto delle vacanze Pasquali, per meglio

istruire l’intera istanza qui presente.

Se del caso, ci consigli spassionatamente

se deve e se si può creare una CLASS ACTION ad hoc, per meglio individuare le

responsabilità degli accusati, valutando anche secondo scienza e coscienza le

dovute fattispecie occorse. (…)” (Doc. B3)

L’assicurato ha sciolto il

contratto di lavoro in data 20 aprile 2017, rilevando:

" (…) con la

presente inoltro le mie dimissioni in tronco con effetto immediato per i gravi

motivi noti da tempo ed emergenti dalla corrispondenza intercorsa, in

particolare lamento il mancato pagamento dei salari arretrati.

Rivendico il pagamento immediato di detti

arretrati, almeno sei mesi pari fr. 36'000.--, con pagamento di tutti i

relativi oneri sociali di legge. (…)” (Doc. 127)

Con decreto della Pretura

del Distretto di __________ del 5 luglio 2017 è stato dichiarato lo scioglimento

della società e ordinata la liquidazione in via di fallimento (art. 713b cpv. 1

cfr. 3 CO; cfr. doc. 112).

La procedura di fallimento

è poi stata sospesa per mancanza di attivo con decreto della Pretura di __________

del 25 agosto 2017 e la __________ in liquidazione è stata radiata d’ufficio in

applicazione delle disposizioni dell’art. 159 cpv. 5 lett. a ORC (cfr. FUSC __________2018

del __________ 2018).

Il 27 luglio 2017

l’insorgente ha chiesto alla Cassa di beneficiare di indennità per insolvenza

per complessivi fr. 24'000.-- per salari non pagati da gennaio ad aprile 2017

(cfr. doc. 107-108).

Con decisione del 20

settembre 2017 la parte resistente ha respinto la domanda d’indennità per

insolvenza dell’assicurato, in quanto egli non ha rispettato l’obbligo di

ridurre il danno, non avendo intrapreso tutti i passi necessari a tutela dei

suoi crediti salariali (cfr. doc. 98).

Tale provvedimento è stato

confermato con decisione su opposizione del 12 aprile 2018 (cfr. doc. A).

2.6

Chiamato ora a pronunciarsi,

il TCA ritiene che gli sforzi compiuti dall’assicurato per ottenere quanto

dovutogli dalla __________ siano insufficienti e che quindi la Cassa abbia

correttamente negato al ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.

Lasciando trascorrere un

periodo di circa un anno, dopo aver ricevuto l’ultimo salario nel marzo 2016,

prima di interrompere l’attività lavorativa nell’aprile 2017 (cfr. doc. 127)

senza far spiccare alcun precetto esecutivo e inoltrando un’istanza per mercedi

e salari soltanto l’11 aprile 2017, peraltro limitandosi a chiedere che venisse

accolta in ordine e gli fossero concessi tempi idonei per presentare l’adeguata

istanza (cfr. doc. B3; consid. 2.5.), l’assicurato ha commesso una negligenza

grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1

LADI (cfr. al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012

del 24 agosto 2012; DLA 2010 pag. 46; STCA 38.2017.28 del 24 maggio 2017; STCA

38.2014.45

del 1° dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA

38.2010.28

del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010; STCA

38.2010.21

del 30 giugno 2010).

In particolare va

sottolineata la circostanza che l’insorgente ha lavorato per la __________ per

soli sedici mesi e durante questo lasso di tempo è stato correttamente

retribuito unicamente nei primi tre mesi.

Anche le lamentele in

relazione al mancato pagamento dei salari e i solleciti con fissazione di

termini per il versamento degli stipendi comprovati risultano formulati per

iscritto al datore di lavoro soltanto nei mesi di agosto 2016 (cinque mesi dopo

il primo mese in cui l’assicurato non è stato retribuito) e febbraio 2017. Allo

spirare dei termini stabiliti in particolare nelle lettere del 31 ottobre 2016

e del 15 febbraio 2017, il ricorrente non ha d’altronde dato le dimissioni

ventilate negli scritti menzionati, bensì ha ancora atteso fino al 20 aprile

2017.

(cfr. consid. 2.5.).

Visto oltretutto che dal

messaggio di posta elettronica del 23 agosto 2016 si evince che già in quel

mese l’assicurato si stava rendendo conto di venire preso in giro dal datore di

lavoro in merito alla corresponsione degli stipendi (cfr. doc. 44; consid.

2.5

), egli avrebbe dovuto rivendicare più incisivamente e celermente le

proprie pretese salariali.

La giurisprudenza esige,

infatti, che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per

rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003;

STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006;

“Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il più presto

possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre

2005).

Nel caso concreto l’insorgente,

per molti mesi, ha invece dato credito, nonostante tutto, alle promesse, non

mantenute, del suo ex datore di lavoro (cfr. doc. 39; 50).

Per

quanto concerne l’asserzione ricorsuale secondo cui l’assicurato non ha

proceduto a far spiccare un precetto esecutivo “perché usavo quei soldi per

mangiare” (cfr. doc. VI1; consid.1.5.), è utile evidenziare che l’inoltro

di un precetto esecutivo non comporta una spesa rilevante rispetto all’entità

del credito da far valere.

Il

costo varia, in effetti, a seconda del valore del credito. Per un credito il

cui importo si attesti tra fr. 10'000.-- e fr. 100'000.-- la tassa ammonta a

fr. 103.30 (la tassa base è di fr. 90.-- a cui si aggiungono le spese di

spedizione per la notifica del precetto esecutivo, di norma fr. 8.-- e della

copia indirizzata al creditore, di norma fr. 5.30. In caso di problemi in

occasione della notifica del precetto esecutivo possono eccezionalmente

insorgere costi supplementari) per l’esemplare per il debitore e a fr. 58.30 per

l’esemplare per l’eventuale coescusso (cfr. art. 16 ordinanza del 23 settembre

1996.

sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione

e sul fallimento; www.e-service.admin.ch/eschkg/cms/content/faq/teuertab_it; www.ti.ch/di/dg/uef/procedura-interattiva/precetto-esecutivo;

STCA 38.2017.64 del 5 marzo 2018 consid. 2.5.).

2.7

L’assicurato ha chiesto di

essere sentito personalmente (cfr. doc. VI1).

Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU

ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine

ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per

legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di

carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga

rivolta.

Nel campo di applicazione

dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle

assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2

novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid.

3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU e ormai

ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale

di prima istanza (cfr. STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017, pubblicata in SJ

2018.

I 275; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3.; STF 8C_186/2017

del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid.

4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con

riferimenti).

Una semplice richiesta di

assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella

misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di

un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di

vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente

– o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di

sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del

25.

gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid.

2).

L’Alta Corte ha, inoltre,

stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi

obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con

l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF

8C_504/2010 succitata).

Nella presente evenienza -

contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non

ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una

richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle

risultanze probatorie, ma ha semplicemente domandato di essere sentito.

Il medesimo ha, quindi,

chiesto l’assunzione di una nuova prova.

Del

resto la documentazione già presente nell’incarto consente al TCA di emanare il

proprio giudizio (cfr. consid. 2.2. in fine), di modo che l’audizione

dell’assicurato si rivela superflua.

2.8

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto la decisione su opposizione emessa dalla Cassa il

12.

aprile 2017 deve essere confermata.

2.9

Il ricorrente ha chiesto di

essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

(cfr. doc. VI1).

Per quanto attiene alla

domanda di assistenza giudiziaria, va rilevato che la procedura davanti al TCA

in materia di assicurazione disoccupazione è per principio gratuita (cfr. art.

61.

lett. a LPGA; art. 29 cpv. 1 Lptca).

L’insorgente

non può, poi, beneficiare del gratuito patrocinio non essendo rappresentato da

un avvocato

In effetti il gratuito

patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può

essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr. STF 8C_399/2007 del 23 aprile

2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid.

4.2

e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; STCA 38.2016.17 del 25 maggio 2016 consid.

2.8

; STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013 consid. 2.12.; per quanto riguarda un

avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità

pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006

IV Nr. 50 pag. 181).

L’assicurato, del resto,

che ha dimostrato di saper difendere adeguatamente i propri interessi, non

necessitava di un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 Lptca (cfr. STCA

38.2018.23

del 16 luglio 2018 consid. 2.2. riguardante il ricorrente medesimo,

il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con STF

8C_642/2018 del 19 settembre 2018, citata al consid. 2.2.; STF

8C_392/2017 consid. 9.1.-9.2., parzialmente pubblicata in DTF 143 V 393; STFA C

116/03 dell’8 novembre 2004; STCA 36.2018.28-33 del 12 giugno 2018, il cui

ricorso al TF è stato considerato inammissibile con sentenza 8C_484/2018 del 30

luglio 2018; STCA 42.2017.49 del 15 dicembre 2017; STCA 32.2015.147 del 18

aprile 2016 consid. 2.6., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile

con giudizio 9C_356/2016 del 5 luglio 2016; STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015

consid. 2.1.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione del gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti