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38.2018.37

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 novembre 2018Italiano63 min

Source ti.ch

Fatti

i bilanci e le dichiarazioni di imposte. Tutte le altre operazioni per la

gestione e contabilità della Società sono stati svolti da __________ (dotato di

regolare procura ...)”.

VIII. Per

quanto concerne il rapporto di lavoro presso la società __________ la società,

a mente della cassa, non ha prodotto documentazione che possa poter comprovare

la riscossione del salario, i salari sono stati versati in contanti, come già

indicato, per la comprova del salario occorre una dichiarazione fiscale

corredata dei certificati di salario ottenuti presso l'amministrazione fiscale,

le ricevute di salario o gli estratti di libri contabili forniti da una

fiduciaria, nel caso in esame la dichiarazione fiscale al momento

dell'iscrizione non era stata ancora presentata (richiesta di proroga al 31

dicembre 2017) i libri contabili non sono stati vidimati da una fiduciaria.

Questi documenti, presentati sono semplici allegazioni di parte, la cui

veridicità può essere garantita unicamente da lei o dai suo fratello.

IX. In merito

all'attività presso la società __________ contabilmente la fattispecie è identica

alla società __________, la documentazione prodotta a mente della cassa non è sufficiente

a comprovare l'effettiva riscossione del salario.

X. Presso la

citata società lei ha svolto, a tempo parziale, l'attività di estetista, come

già indicato l'amministratore unico è __________, non impiegato presso la società

che ha solo lei quale dipendente. Nello scritto del 14 marzo 2018 è stato

inoltre specificato che __________ (suo padre) detiene una procura generale.

XI. Dall'estratto

del registro di commercio lo scopo della società è: "… Gestioni di

istituti di bellezza, studi di estetica, massaggi, riflessologia,

centro dimagrante, fitness, ginnastica, trattamenti fisioterapeutici,

sauna solarium, bagno turco, trattamenti naturali per le linea,

contro la cellulite, cura del viso e del corpo … “

XII. Da

quanto dichiarato lei era l'unica dipendente ed è stata licenziata per mancanza

di lavoro, dagli atti prodotti si può affermare che la società può essere

considerata una azienda di famiglia, lei estetista ed impiegata,

l'amministratore unico non impiegato pressa la società è di tutt'altra

professione e suo padre (80 anni) che beneficia di una procura generale.

XIII. Seppur

formalmente non appare un ruolo di posizione analoga ad un datore di lavoro nei

fatti decisivo è il suo ruolo svolto all'interno della ditta, lei era l'unica in

grado di svolgere lo scopo della società, il ruolo dell'amministratore unico e

quello di suo padre risultano piuttosto equivalere a quella dell'"uomo di paglia"

che copre verso l'esterno attività eseguita da altri (cfr. STFA H 107/02 del 2 dicembre

2003); a mente della cassa infatti lei utilizzava l'infrastruttura per condurre

determinate attività per conto proprio.

XIV. Tale situazione

è confermata anche dalla promozione della sua attività che continua tuttora

tramite siti e social network; in data 29 marzo 2018 le abbiamo richiesto

informazioni in merito e così ha risposto: " 1) Gerente in italiano

non vuole dire proprietaria o azionista ma incaricato di

condurre per conto d'altri un'azienda o un'impresa commerciale. 2) Facebook

non per forza corrisponde alla realtà, e credo che ognuno è

libero di pubblicare ciò desidera, e dare l'immagine che si vuole

e di sicuro non vado a pubblicare che sono in disoccupazione,

che esso sia reale o meno. 3) Nonostante abbia provato numerose volte ad

eliminare la pagina Facebook "__________; non ci sono mai

riuscita nemmeno a modificarla, necessito infatti di un tecnico ...4)

In riferimento al secondo link, fb dice che non trova

la pagina, comunque vorrei capire la vostra domanda al riguardo.

Se vi riferite ad una vecchia pagina che già nel 2012 non è

più attiva ...5) Per quanto riguarda il numero di cellulare

si tratta del mio numero di cellulare privato. ln aggiunta

al numero di telefono fisso del centro estetico, avevo

messo a disposizione ai clienti per facilitare gli appuntamenti

tramite sms o whatsapp dato che ciò non è possibile fare col fisso.

Inoltre il mio numero di cellulare, che è rimasto attivo per uso

privato, è servito in seguito al mio licenziamento anche per

informare i clienti riguardo alla chiusura dell'estetica …

Nelle verifiche della cassa è emerso

però che, in diversi modi e luoghi, lei si propone quale estetista.

Come già indicato nel suo profila

personale di facebook indica di condurre un centro benessere, in data 23 febbraio

2018, tramite un post condiviso di __________ si pubblicizza per trattamenti

estetici come "__________" dove è indicato pure il suo numero privato

di cellulare.

Come correttamente indicato la pagina

di facebook __________ risulta inattivo dal 2012. Per contro una nuova pagina

"__________" risulta attiva e con le stesse caratteristiche quella

precedente, in particolare il numero di cellulare è il suo privato.

XV. Infine,

come anche indicato al colloquio con la sua consulente, in data 2 maggio 2017

ha fondato una ditta individuale "_____________ di RI 1 e si occupa,

tramite terze persone competenti nel settore rilassamento, di organizzare

escursioni nei punti energetici. Al momento è impegnata saltuariamente la

domenica.

Dal sito internet però si può rilevare

che l'attività proposta non è di sole escursioni ma lei, in prima persona,

propone una serie di trattamenti estetici.

Secondo la cassa è dunque verosimile

che lei abbia ricoperto una posizione analoga a quella di un datore di lavoro,

anche se non formalmente, e inoltre che non abbia mai definitivamente terminato

l'attività.

In una sentenza il Tribunale federale

ha avuto modo di precisare che in merito all'esclusione delle persone elencate

all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI dal diritto all'indennità per lavoro ridotto

non bisogna giudicare esclusivamente in base allo statuto formale di un organo;

va invece stabilito, in virtù degli elementi concreti della fattispecie,

l'ampiezza del potere decisionale.

Si rileva che l'attività svolta dopo

l'annuncio in disoccupazione non è mai stata annunciata.

XVI. Motivo

della negazione del diritto alle indennità rimane comunque la mancata comprova

del salario per le 2 società dove è stata alle dipendenze, riassumendo:

__________: Non è stata prodotta la

notifica di tassazione in quanto è stata richiesta una proroga, la

documentazione contabile è firmata unicamente dall'amministratore o da colui

che ha la procura generale ma non da una fiduciaria che potesse comprovare

l'esattezza della stessa. E' vero che Io Studio Fiduciario __________ ha

redatto un (n.d.r.: rapporto) di revisione sulla revisione limitata ma

Io stesso riguarda l'anno d'esercizio 2015, anno che non è determinante per

l'esame del diritto alle indennità di disoccupazione.

__________: Per la citata società,

come da voi indicato, la contabilità non è stata svolta da una fiduciaria ma la

stessa è stata redatta dall'Amministratore unico che è suo fratello.

Come già ribadito se i giustificativi

presentati non permettono di stabilire chiaramente i salari effettivamente

versati nel periodo in questione, l'assicurato deve subire le conseguenze

dell'assenza di prove e il diritto deve essergli negato per mancato adempimento

del periodo di contribuzione. La prova della percezione effettiva del salario è

determinante per stabilire l'esistenza di un periodo di contribuzione e per

determinare il guadagno assicurato. ln assenza di una simile prova, il calcolo

del guadagno assicurato non sarebbe possibile.

XVII. Tenuto

conto delle considerazioni esposte, a mente della cassa, non è possibile

dimostrare l'effettivo versamento del salario con la necessaria plausibilità.

XVIII. Pur

comprendendo le difficoltà espresse nella sua lettera del 9 marzo 2018

l'opposizione non può essere accolta.” (Doc. B)

1.3. Contro la decisione su opposizione

l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha fatto inoltrare un tempestivo

ricorso al TCA.

La sua patrocinatrice ha preliminarmente

chiesto che venga svolto un pubblico dibattimento o quantomeno fissata

un’udienza per procedere all’audizione di testimoni e della ricorrente (cfr.

doc. I pag. 10-11).

In via principale la

Considerandi

rappresentante dell’assicurata ha chiesto il riconoscimento del diritto

all’indennità di disoccupazione 1° settembre 2017; in via subordinata il

riconoscimento per principio del diritto all’indennità di disoccupazione dal 1°

settembre 2017, con rinvio degli atti alla Cassa, affinché se dati gli

ulteriori presupposti, versi all’insorgente le indennità di disoccupazione e in

via ancora più subordinata la sospensione della procedura in attesa di alcune

decisioni di tassazione (cfr. doc. I pag. 15-16).

Con il ricorso è inoltre stata

postulata la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

(cfr. doc. I pag. 15-16).

La patrocinatrice dell’assicurata

ha innanzitutto rilevato che:

" (…)

Nel caso di specie, i salari della ricorrente degli ultimi sei

mesi di contribuzione (recte: marzo — agosto 2018) sono stati:

·

presso la __________: CHF 468.96 / netto mensili (CHF 500 / lordo

mensile), importo rimasto invariato sin dall'inizio del rapporto di lavoro

avvenuto in data 1 gennaio 2015 (doc. G, certificati di salario contenuti

nel plico doc. F, plico di documenti consegnati dalla __________ alla

ricorrente allegato quale doc. H, doc. L, pag. 2),

·

presso la __________: CHF 1406.87 / netto mensili (CHF 1'500 /

lordo mensile), importo rimasto invariato sin dall'inizio del rapporto di

lavoro avvenuto in data 1 gennaio 2011 (doc. Q, certificati di salario

contenuti nel plico doc. F, plico di documenti consegnati dalla __________ alla

ricorrente allegato quale doc. I, doc. M, pag. 2).

Si precisa che i contributi sociali sono stati pagati dalle due

datrici di lavoro, sin dall'inizio dei rispettivi rapporti di lavoro (doc. H e

I). (…)” (Doc. I pag. 5)

La patrocinatrice della

ricorrente sostiene poi che, a torto, la Cassa vorrebbe negare all’assicurata

il diritto all’indennità di disoccupazione anche per il suo ruolo all’interno

della __________, presso la quale è invece stata una semplice dipendente:

" (…)

Nel caso in esame, seppure la Cassa non ne fa motivo a fondamento

della propria decisione di negazione del diritto alle ID che per espressa

indicazione della stessa è invero da ricercarsi nella mancata comprova

dell'effettiva percezione del salario dalle 2 società per cui la ricorrente è

stata alle dipendenze (doc. B, pag. 6), per quanto concerne il rapporto fra

ricorrente e la (sola) __________ (e non anche la __________), la Cassa

sostiene che, siccome RI 1 era l'unica in grado di svolgere lo scopo della

società (ritenuto come era l'unica dipendente estetista), il ruolo dell'AU (recte:

del signor __________) e quello di suo padre (recte: signor __________,

detentore di una procura generale sia per la __________ che per la __________,

doc. N e 0) risulta piuttosto equivalere a quello dell'uomo di paglia che copre

verso l'esterno attività eseguita da altri; a mente della cassa la ricorrente

utilizzava l'infrastruttura per condurre determinate attività per conto proprio

(doc. B, pag. 5).

Tale conclusione - ritenuta dalla controparte - non ha alcun

fondamento nella verità fattuale e neppure risulta dimostrata.

L'estratto del Registro di commercio, quivi prodotto (doc. E), non

espone alcunché a riguardo e mostra inequivocabilmente come il nome della

ricorrente non figuri tra i membri del CdA della spettabile __________ (e

neppure della __________, doc. E e P).

Non solo, seppure non visionabile sull'estratto RC (doc. E e P),

per l'evidente motivazione che la società di cui trattasi è una società

anonima, la qui ricorrente neppure è azionista della __________ (e neppure

della __________), ciò che dimostrato dal fatto che nelle dichiarazioni

fiscali e relative notifiche di tassazione della ricorrente (doc. F + richiesta

di edizione) non risultano azioni dell' anzidetta società.

Per quanto a conoscenza della ricorrente, le azioni delle due

società (__________ e __________) appartengono a ca. una decina di persone che

vivono in __________ e parlano unicamente la lingua __________, lingua parlata

e conosciuta dal signor __________, che rappresenta la volontà degli azionisti

in quanto loro persona di fiducia, ragione per cui a quest'ultimo è stata

conferita una procura che permetta allo stesso di compiere tutti quegli atti

che si ritenessero opportuni e necessari per il buon andamento delle società

(doc. 0 e N).

I signori __________, __________ e __________ in sede di audizione

testimoniale potranno senz'altro confermare tutto quanto precede. (…)” (Doc. I

pag. 7)

La patrocinatrice della

ricorrente sostiene poi che, contrariamente al parere della Cassa, il

versamento del salario da entrambe le società è stato debitamente comprovato:

" (…)

Ad ogni modo, per quanto qui ci interessa, in più occasioni la

ricorrente (ma anche le due datrici di lavoro) ha dichiarato e comprovato di

aver sempre percepito – regolarmente e mensilmente - il salario:

·

sia dalla spettabile __________ a far tempo dal 1 gennaio 2015 al

31.

agosto 2017 nella misura di CHF 468.96 / netti mensili (CHF 500 lordi /

mensili) (doc. G, certificati di salario contenuti nel plico doc. F, plico di

documenti consegnati dalla __________ alla ricorrente allegato quale doc. H,

doc. L, pag. 2);

·

sia dalla spettabile __________ a far tempo dal 1 gennaio 2011 al

31.

agosto 2017 nella misura di CHF 1406.87 / netti mensili (CHF 1'500

lordi/mensili) (doc. Q, certificati di salario contenuti nel plico doc. F,

plico di documenti consegnati dalla __________ alla ricorrente allegato quale

doc. I, doc. M, pag. 2).

I signori __________, __________ e __________ in sede di audizione

testimoniale potranno senz'altro confermare tutto quanto precede, e meglio

l'effettivo versamento, e quindi percezione od opera della dipendente (ora

ricorrente), mensile degli stipendi. (…)” (Doc. I pag. 9)

1.4

Nella sua risposta del 21 giugno

2018.

la Cassa propone di accogliere parzialmente il ricorso e osserva:

" (…)

I. La

controparte solo in sede di ricorso ha presentato la decisione di tassazione

per l'anno 2016, decisione che è stata notificata in data 31 gennaio 2018,

seppur richiesta in sede di istruzione della pratica la stessa non è mai stata

presentata alla cassa.

Il. L'assicurata

ha presentato alla cassa la proroga concessa dall'Ufficio circondariale di

tassazione __________ del 4 maggio 2017, la proroga è stata concessa fino al 31

dicembre 2017.

Ill. Malgrado la

procedura di opposizione si è conclusa con la decisione su opposizione del 28

aprile 2018 l'assicurata non ha mai prodotto tale documento.

(…).

IV. La decisione

di tassazione per l'anno 2016 (…) avrebbe potuto essere determinante per

l'eventuale diritto parziale delle indennità di disoccupazione nella misura in

cui la cassa avrebbe potuto tener conto dei salari del 2016 per la

determinazione del guadagno assicurato.

V. Nel calcolo

sottostante la cassa ha tenuto conto dei salario percepiti per le 3 società in

cui stata impiegata.

Calcolo:

__________ __________ __________

ago 17 330.00

lug. 17 411.25

giu. 17 323.75

mag. 17 262.50

apr. 17 105.00

marz. 17 297.50

feb. 17

43.75

gen. 17

70.00

dic. 16 500.00 1'500.00

70.00

nov. 16 500.00 1'500.00 140.00

ott. 16 500.00 1'500.00 168.25

set. 16 500.00 1'500.00 656.25

_______________________________________________

Guadagno assicurato 2'000.00 6'000.00 2'878.25

Totale 10'878.25

Guadagno assicurato 10'878.25 /

12.

= 906.52

(Doc. 13, 21, 37 e 52)

VI. In merito

alla riscossione dei salari nell'anno 2017 la cassa mantiene la propria

posizione in quanto a mente della cassa gli stessi non sono stati comprovati.

VII. Il guadagno

assicurato ammonta quindi a CHF 666.-- a decorrere dal 1° settembre 2017.

VIII. In sede di opposizione è emerso però che, in diversi modi e

luoghi, l'assicurata si propone quale estetista.

IX. Nel proprio

profilo personale di facebook indica di condurre un centro benessere, in data

23.

febbraio 2018, tramite un post condiviso di __________ si pubblicizza per

trattamenti estetici come "__________" dove è indicato pure il suo

numero privato di cellulare.

X. Il __________

risulta inattivo dal 2012. Per contro una nuova pagina "__________"

risulta attiva e con le stesse caratteristiche quella precedente, in

particolare il numero di cellulare è il suo privato.

XI. Tramite

social network infine, come anche indicato al colloquio con la sua consulente,

in data 2 maggio 2017 ha fondato una ditta individuale "____________ di RI

1.

e si occupa, tramite terze persone competenti nel settore rilassamento, di

organizza-re escursioni nei punti energetici. Al momento è impegnata

saltuariamente la domenica.

Dal sito Internet però si può rilevare

che l'attività proposta non è di sole escursioni ma lei, in prima persona,

propone una serie di trattamenti estetici.

Dispositivo

Per questi motivi la cassa valuterà se non ha mai definitivamente

abbandonato l'attività o da quando ha intrapreso le attività proposte sui

Social Network

Si rileva che l'attività svolta dopo l'annuncio in disoccupazione

non è mai stata annunciata.” (Doc. IV)

1.5. Il 22 giugno 2018 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare ulteriori mezzi di

prova (cfr. doc. V).

Il 26 giugno 2018 la

patrocinatrice dell’assicurata ha inviato a questo Tribunale uno scritto del

seguente tenore:

" Con

riferimento all'incarto in oggetto e alla sua del 22 giugno u.s., con la quale

ha assegnato un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali altri

mezzi di prova, con la presente le chiedo cortesemente di voler concedere una

proroga di tale termine fino al 31 agosto 2018.

Tale richiesta è motivata dal fatto che sono in attesa di

documenti, fra cui la decisione di tassazione 2017 della mia assistita, i cui

tempi di reperimento sono purtroppo indipendenti dalla volontà dello scrivente

studio legale.

Ritenendo importanti tali documenti e tenendo anche conto del

periodo di ferie cui si va incontro, le chiedo pertanto in via eccezionale di

voler concedere la proroga richiesta, ritenuto come - qualora i documenti di

cui sono in attesa dovessero pervenirmi prima del termine - sarà mia premura

inoltrarli prontamente, senza far uso interamente della proroga concessa.”

(Doc. VI)

Il 27 giugno 2018 il termine è

stato prorogato sino al 20 agosto 2018 (cfr. doc. VII).

Il 17 agosto 2018, con scritto

pervenuto il 20 agosto 2018, la patrocinatrice dell’assicurata ha chiesto in

via del tutto eccezionale un’ulteriore proroga di 30 giorni per fornire un

documento probatorio importante (cfr. doc. VIII).

Il 21 agosto 2018 il TCA ha

fissato la scadenza del termine per trasmettere ulteriore documentazione al 30

settembre 2018 (cfr. doc. IX).

1.6. L’11 settembre 2018 la

patrocinatrice dell’assicurata ha inviato al TCA uno scritto del seguente

tenore:

" In

riferimento all’incarto citato a margine e alla sua del 21 agosto u.s., con la

quale ha cortesemente concesso a chi assisto una proroga fino al 30 settembre

2018 per la presentazione di eventuali altri mezzi di prova, sono con la

presente a trasmettere in allegato la seguente documentazione.

·

doc. S: decisione di tassazione 2017 + certificati di salario

2017 di __________, __________ e __________.

Dalla suddetta documentazione emerge come il reddito da

attività dipendente di chi assisto relativamente all’anno 2017 è pari a CHF

24'260 (= CHF 3'539 + CHF 4'305 + CHF 16'416).”

Invitata a presentare

osservazioni scritte (cfr. doc. XII) la Cassa, il 25 settembre 2018, si è così

espressa:

" (…)

Nella risposta di causa del 21 giugno 2018 la cassa ha ritenuto di

accogliere parzialmente il ricorso dell’assicurata dopo che ha presentato la

decisione di tassazione per l’anno 2016.

Di conseguenza ha riconosciuto un guadagno assicurato di CHF

906.--.

Solo allora l’assicurata si è adoperata per poter far pervenire

anche la tassazione 2017, si può quindi presumere che la dichiarazione

d’imposta è stata redatta dopo il 21 giugno 2018 con indicati i salari che

avrebbero portato al nuovo calcolo del guadagno assicurato tenendo conto non

solo i salari del 2016 ma anche quelli del 2017.

Ritenuto quanto esposto la cassa si rimette alla decisione dei

giudici.” (Doc. XIII)

1.7. Il 26 settembre 2018 questa Corte

ha chiesto alla Cassa di precisare a quanto ammonterebbe il guadagno assicurato

tenuto conto anche dei documenti prodotti dalla ricorrente l’11 settembre 2018

(cfr. doc. XIV).

1.8. Il 26 settembre 2018 la

patrocinatrice dell’assicurata ha trasmesso la notifica di tassazione IFD 2017

(cfr. doc. XV+1).

1.9. Il 27 settembre 2018 la Cassa ha

così risposto al TCA:

" In

allegato trasmetto il calcolo del guadagno assicurato tenendo conto dei

documenti prodotti.

La cassa si è basata sui conteggi salario che stabilivano un

salario mensile lordo di CHF 500.-- per __________, CHF 1'500.-- per __________

in aggiunta il salario percepito presso __________.

Gli importi indicati nella lettera della controparte datata 11

settembre 2018 differiscono da quanto indicato nei conteggi salario e dalle

dichiarazioni rilasciate.

La differenza è nei contributi sociali, nel modulo attestazioni

delle rendite è stato indicato un salario netto superiore al salario lordo (CHF

4'000.-- e CHF 4'305.-- __________), (CHF 12'000.-- e CHF 16'416.--).

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

__________ __________ __________

ago. 17 500.00 1'500.00 330.00

lug. 17 500.00 1'500.00 411.25

giu. 17 500.00 1'500.00 323.75

mag.

17 500.00 1'500.00 262.50

apr. 17 500.00 1'500.00 105.00

mar. 17 500.00 1'500.00 297.50

feb. 17 500.00 1'500.00

43.75

gen. 17 500.00 1'500.00

70.00

dic. 16 500.00 1'500.00

70.00

nov. 16 500.00 1'500.00 140.00

ott. 16 500.00 1'500.00 168.25

set. 16 500.00 1'500.00 656.25

_____________________________________________________

Guadagno assicurato 6’000.00 18'000.00 2'878.25

Totale 26'878.25

Media ultimi 6 mesi 2'288.33

Media ultimi 12 mesi 2'239.85

Guadagno assicurato 2'288.33” (Doc. XVI)

1.10. Il 28 settembre 2018 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per prendere posizione sugli

accertamenti effettuati (doc. XVII).

L’11 ottobre 2018 l’avv. RA 1 ha

rilevato:

" (…)

Mi permetto unicamente di osservare l'inconsistenza della

presunzione della Cassa CO 1 (recte: "Solo allora l'assicurata si è

adoperata per poter far pervenire, anche

la tassazione 2017, si può quindi presumere che la dichiarazione d'imposta è

stata redatta dopo il 21 giugno 2018 con indicati i salari che avrebbero

portato al nuovo calcolo del guadagno assicurato tenendo conto non solo i

salari del 2016, ma anche quelli del 2017", cfr. lettera del 25

settembre 2018 dell'CO 1) in generale per i seguenti motivi:

• non solo

non vi è alcuna prova a fondamento di tale presunzione, ma la stessa risulta

non realistica per il fatto che certamente non era necessaria una decisione di

parziale accoglimento del ricorso da parte dell'CO 1 per ritenere

particolarmente importante (e quindi necessario) ottenere quanto prima una

decisione di tassazione relativa all'anno 2017, tant'è che già nell' ambito del

ricorso (datato 28 maggio!, quindi ben prima della decisione del 21 giugno

u.s.) al pto. 5 si richiedeva una sospensione della procedura di ricorso sino

all'emissione – ad opera degli uffici di tassazione competenti – delle relative

decisioni (cfr. ricorso del 28 maggio u.s.); inoltre

• a tenore

delle parole dell'CO 1 sembrerebbe che la ricorrente abbia dichiarato nel 2017

i propri salari non per il fatto di averli realmente percepiti, ma con il solo

scopo di aumentare il guadagno assicurato. A questo punto ci si chiede perché

la ricorrente abbia preso questa decisione di dichiarare integralmente i propri

redditi – a dire dell'CO 1 – "fittizi" anche negli anni passati (e

meglio dal 2011 – quando ha iniziato la prima attività quale dipendente – al

2017) considerato come non era stata avanzata nessuna richiesta di indennità di

disoccupazione (doc. S + F).

Pertanto viene fermamente contestata la presunzione di cui sopra

indicata da controparte nell'ambito della sua missiva del 25 settembre 2018.

Visto tutto quanto precede, ci si riconferma integralmente nelle

richieste di giudicato così come indicate nel ricorso del 28 maggio u.s..”

(Doc. XVIII)

Il 16 ottobre 2018 la Cassa si è

così espressa:

" (…)

La cassa ritiene che l'ulteriore documentazione prodotta per

l'anno 2017 non comprova l'effettivo versamento del salario, in particolare la

dichiarazione d'imposta con la relativa decisione di tassazione sono state

susseguenti l'accoglimento parziale del ricorso.

La decisione di tassazione è stata richiesta già al momento

dell'iscrizione al collocamento ma non mai stata trasmessa ne tantomeno

l'assicurato ha presentato la dichiarazione agli uffici competenti, la stessa

si è adoperata a dichiarare i salario unicamente dopo aver appurato che la

cassa avrebbe potuto accordare il diritto come avvenuto per l'anno 2016.

Si conferma di conseguenza il guadagno assicurato a CHF 906.--.

A complemento si allega l'estratto AVS.” (Doc. XIX)

1.11. Il 24 ottobre 2018 la patrocinatrice

della ricorrente ha precisato quanto segue:

" (…)

Alle precedenti osservazioni aggiungo unicamente copia delle

dichiarazioni fiscali del 2017 che sono di data 20 giugno 2018 (doc. V, pag. 4),

vale a dire prima della notifica della decisione del 21 giugno u.s. richiamata

dall'CO 1. E dunque evidente – ancora una volta – che la dichiarazione non è

stata fatta "dopo aver appurato che la cassa avrebbe potuto accordare

il diritto come avvenuto per l'anno 2016". Ove la Cassa CO 1 dovesse

mettere in discussione la veridicità della data indicata nelle dichiarazioni

fiscali annesse alle presente quale doc. V, chiedesi l'edizione da parte

dell'ufficio di tassazione competente di tale documento.

Per tutte le ragioni sopra indicate, così come quelle di cui alle

osservazioni del 11 ottobre 2018, ed in genere in ogni scritto della

ricorrente, si ritiene che l'effettiva percezione dei salari del 2016 e 2017 da

parte della signora RI 1 sia stata debitamente comprovata.

Nella denegata ipotesi in cui - a codesta lodevole Autorità -

dovessero permanere dubbi in merito a tali fatti, chiedesi di procedere

all'assunzione dei mezzi di prova richiesti a pag. 19 del ricorso di data 28

maggio 2018.

Visto tutto quanto precede, ci si riconferma integralmente nelle

richieste di giudicato così come indicate nel ricorso del 28 maggio u.s..”

(Doc. XXII)

Il 24 ottobre 2018 la Cassa ha

comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni (cfr. doc. XXIII)

2.1. Un assicurato ha diritto

all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato

dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.

e LADI).

Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha

adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art.

9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a

contribuzione.

L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI

stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la

disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato

obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività

dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per

la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo di adempiere al periodo

di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente,

prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a

contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag.

250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai fini dell’applicazione di tale

articolo, non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella

procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione

i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,

in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra

marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N.

29, pag. 174).

In una

sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando la

propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola

condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio,

l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di

contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le

sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta

a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un

salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la

prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

In secondo luogo, allorché un

assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario,

segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto

bancario o postale a suo nome, il diritto all’indennità di disoccupazione non

potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a

meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al

lavoro effettuato.

Al riguardo cfr. anche DTF 133 V

515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en matière

d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna

2009 pag. 76-79.

In una sentenza 8C_820/2017 del

29 dicembre 2017 il Tribunale federale ha confermato il giudizio 38.2017.47 del

19 ottobre 2017, con il quale il TCA ha approvato l’operato di una Cassa

disoccupazione che aveva ritenuto non comprovato l’esercizio di un’attività

lucrativa (“siccome l’assicurata non ha prodotto nessun documento comprovante

il reale versamento dei salari”).

In quell’occasione l’Alta Corte

ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato ed ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…)

2.

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver esposto le

disposizioni legali ritenute applicabili, si è chinato diffusamente sul periodo

minimo di contribuzione in materia di disoccupazione, riferendosi anche alla

Prassi LADI. In seguito, la Corte cantonale ha precisato i criteri per

calcolare il guadagno assicurato. I giudici ticinesi hanno osservato che la

ricorrente non ha adempiuto il periodo minimo di contribuzione. Ammesso e non

concesso che la ricorrente disponesse di un guadagno assicurato, quest'ultimo

non era ad ogni modo determinabile in modo sufficientemente attendibile. A

sostegno della sua conclusione, la Corte cantonale ha ripercorso

cronologicamente tutta la situazione professionale della ricorrente, in modo

particolare il verbale di audizione dell'assicurata. Il Tribunale cantonale

delle assicurazioni ha accertato che la ricorrente, dal momento che nel maggio

2015 aveva terminato le indennità di disoccupazione, ha ricominciato

un'attività lavorativa come dipendente in società personalmente collegate con i

suoi ex datori di lavoro, due società avendo peraltro sede in un monolocale nei

pressi di Mendrisio. Ai giudici ticinesi ha colpito inoltre l'ammontare del

salario mensile, il quale negli ultimi sei mesi, periodo determinante per il

salario assicurato, era superiore ai fr. 10'000.-, mentre in precedenza era di

molto inferiore. La Corte di merito ha considerato non credibile tale salario,

che al dire della ricorrente sarebbe stato versato in contanti e usato per far

fronte alle spese mensili. Nemmeno il percorso professionale non ha convinto i

giudici ticinesi, non avendo seguito alcuna formazione da rappresentante a

promotrice immobiliare. La ricorrente secondo la Corte cantonale oltretutto non

ha debitamente motivato le sue mansioni lavorative e non ha fornito nessuna

prova relativa al lavoro svolto. Infine, neanche ha saputo indicare se vi

fossero altri impiegati presso le ditte in questione. Per terminare, i giudici

ticinesi hanno precisato che i conteggi individuali dei contributi AVS

rimangono indizi, ma non la prova di un effettivo pagamento.

3.

3.1. La ricorrente, il cui atto di ricorso non indica

alcuna norma di legge, critica l'accertamento dei fatti operato dalla Corte

cantonale sotto diversi aspetti. Tuttavia, il Tribunale federale non rivede i

fatti stabiliti dalla Corte cantonale, se non in maniera molto limitata

(consid. 1). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti, dinanzi al Tribunale

federale non basta criticare liberamente la decisione precedente come se ci si

trovasse in grado di appello, opponendo semplicemente la propria tesi a quella

dell'autorità inferiore, bensì occorre spiegare almeno succintamente, ma

puntualmente, perché gli accertamenti dei primi giudici sono manifestamente

errati, per giungere a dimostrare che la decisione impugnata è insostenibile

nel suo risultato (DTF 137 I 1 consid.

2.4 pag. 5). In concreto, la ricorrente si limita a contestare gli accertamenti

dei giudici cantonali con ipotesi e deduzioni, o facendo singole

estrapolazioni, senza

tuttavia dimostrare perché gli accertamenti del Tribunale delle

assicurazioni siano manifestamente inesatti o contrari al diritto federale.

3.2. Contrariamente alle tesi sostenute nel ricorso,

il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha reso il proprio giudizio,

ricordando in maniera precisa tutte le circostanze al fascicolo relative al

caso concreto. La Corte cantonale ha già detto che l'avvenuto pagamento degli

oneri sociali non prova il versamento del salario. A ciò si aggiunga, secondo

gli accertamenti dei giudici ticinesi, che soltanto nei sei mesi precedenti

l'inizio della disoccupazione la ricorrente avrebbe beneficiato di un forte

aumento di stipendio, senza peraltro dimostrare in maniera convincente, ove

avesse usato il denaro versato asseritamente in contanti. È peraltro

inconferente la circostanza che la ricorrente non sia mai stata oggetto di

procedimenti penali. La Corte cantonale non ha rinfacciato alla ricorrente

comportamenti penalmente punibili e il giudizio (consid. 2) non trova

fondamento su di un agire illecito. Per quanto attiene all'audizione davanti

all'amministrazione, la ricorrente pare misconoscere che tale pratica non è

un'esclusiva delle autorità inquirenti, ma deriva da un lato dal diritto

dell'interessato a partecipare alla procedura e da un altro lato dall'interesse

dell'autorità decidente di chiarire i fatti, sentendo personalmente

l'assicurato. Infatti, anche i giudici civili sono soliti procedere ad

interrogatori di parti o di testimoni. Le poche critiche invero generiche della

ricorrente cadono nel vuoto. Il giudizio impugnato non è pertanto lesivo del

diritto federale. (…)”

Per completezza giova rilevare

che con sentenza 8C_495/2017 del 31 gennaio 2018 la nostra Massima Istanza ha

respinto il ricorso della Cassa cantonale vallesana di disoccupazione

interposto contro un giudizio della Corte delle assicurazioni sociali del

Tribunale cantonale del Vallese che aveva stabilito, da una parte, che

l’assunzione di un’assicurata da parte di una Sagl, fondata dal figlio, non era

fittizia, dall’altra, che la medesima doveva essere considerata quale salariata

alle dipendenze della Sagl per l’intero termine quadro per il periodo di

contribuzione.

In quel caso di specie

l’assicurata, per alcuni mesi prima di diventare inabile al lavoro al 100% a

causa di problemi alla schiena (periodo in cui ha percepito indennità

giornaliere per perdita di guadagno), era stata pagata dalla Sagl tramite

versamento su un suo conto bancario.

2.2. La Prassi LADI sull’indennità di

disoccupazione (Prassi LADI ID) edite dalla direzione del lavoro della SECO,

nella versione in vigore da ottobre 2012 (pt. B144 e B145) prevedono in

relazione al periodo minimo di contribuzione e la percezione effettiva di un

salario quanto segue:

" (…)

Periodo minimo di contribuzione di 12 mesi

art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 13 cpv. 1 LADI

Percezione effettiva di un salario

B144 Oltre ad

aver esercitato un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver

effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione

effettiva di un salario non è di per sé un presupposto del diritto

all’indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere

l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione. Se l’assicurato non ha

percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo

l’art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali è

considerato periodo di contribuzione.”

Il

tenore dei p.ti B144 - B148 della Prassi LADI ID sopra citati è rimasto invariato

anche nella versione valida dal 1° gennaio 2017 (http://www.area-lavoro.ch/dateien/

Kreisschreiben/Prassi_LADI_ID_gennaio_2017.pdf).

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_902/2017 del

12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicato in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del

13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.

4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve

tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017

consid. 6.2.1.; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131

V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V

229 consid. 2.1.).

Il giudice deve,

invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in

esame (cfr. STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants

d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de

la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (cfr. DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

Nella già citata sentenza

8C_226/2007 del 16 maggio 2008 la nostra Massima Istanza ha ricordato che, in

una sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007, lo stesso Tribunale federale ha

stabilito che la direttiva della Seco che ritiene adempiuto il periodo

contributivo minimo soltanto se è stato dimostrato un pagamento effettivo del

salario per dodici mesi, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e

quindi non è applicabile.

Nel caso affrontato nella

sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007 si trattava di un assicurato che occupava

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e al quale, durante

alcuni mesi, non è stato versato alcun salario. L'Alta Corte ha comunque

ritenuto adempiuto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.

Al riguardo giova evidenziare che

la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012 - che ha sostituito i

p.ti B144-B148 della Circolare ID del 2007 - corrisponde sostanzialmente al

tenore del testo precedente.

Ne discende, in applicazione

della sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 menzionata sopra, che anche la

Prassi LADI/B144-B148, valida dall’ottobre 2012, prevedendo che se un

assicurato non stabilisce chiaramente di aver percepito il salario, il diritto

all’indennità di disoccupazione deve essergli negato per mancato adempimento

del periodo di contribuzione, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V

444 e non è quindi applicabile.

In proposito va rilevato che la

Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012, contempla quale elemento di

novità rispetto alla Circolare ID del gennaio 2007 il riferimento a una

sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 con l’unica annotazione che “in

mancanza sia di libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, sia

di giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure di

testimonianze che permettono di stabilire il reddito come richiesto dalla

legge, il versamento dl salario non può essere formalmente dimostrato”.

Il TCA si limita a rilevare che

la sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 riguarda, tuttavia, soltanto la

determinazione del guadagno assicurato ed è stato evidenziato espressamente che

non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione da parte

dell’assicurato - che era stato socio e gerente della Sagl sua ex datrice di

lavoro - riconosciuto tramite l’esercizio di un’attività lavorativa.

2.3. Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI è

considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della

legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel

corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali

periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.

L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello

dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è

considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale

stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

In virtù e nell’ambito della

delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per

il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al

salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il

termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).

Il

guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici

mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della

prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso

1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

Il

periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di

guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla

disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per

almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione

(cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

Se il

salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno

assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in

base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis

OADI).

Il Consiglio federale ha pure

stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI, sono

computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che

l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).

L’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI

stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in cui

l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3

LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i

contributi.

2.4. Per costante giurisprudenza,

determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23

LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di

salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995

Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).

Il Tribunale federale delle

assicurazioni, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in DTF

128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il

guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente

percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in

casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi

sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più

precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito

unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito

a salari fittizi.

Al riguardo cfr.

pure STFA C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011,

massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461.

In una sentenza C 284/05 del 25 aprile

2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 46 (vedi pure la sentenza C 183/06 del 16

luglio 2007), l'Alta Corte ha stabilito che la mancanza della prova del salario

esatto non comporta la negazione del diritto all'indennità di disoccupazione,

ma deve essere presa in considerazione nel calcolo del guadagno determinante.

Inoltre con

sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, già citata sopra (cfr. consid.

2.4.), il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa

era soltanto la questione concernente la determinazione del

guadagno assicurato, mentre non era più contestato l’adempimento del periodo di

contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio da parte dell’assicurato di

un’attività lavorativa, ha stabilito che in quel caso, siccome non era definibile

l’entità del salario (difettavano libri contabili tenuti in maniera

regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in

contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come

richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non

era determinabile in modo sufficientemente attendibile.

Ciò ha comportato il diniego

della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In proposito cfr. pure STF

8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno

2013 consid. 3.5.

2.5. Nella presente evenienza dalle

carte processuali emerge che RI 1, nata il __________ 1963 (cfr. doc. 9), il 31

dicembre 2010 ha concluso con la __________ un contratto di lavoro a tempo

indeterminato quale estetista a tempo parziale per un salario di fr. 1'500.--

lordi mensili (cfr. doc. 18).

Dall’estratto del conto

individuale emesso dalla Cassa __________ il 26 settembre 2018 risulta, però,

che l’assicurata è stata attiva per la __________ già dal 2002 (cfr. doc.

XIX1).

A Registro di commercio __________

è stata iscritta il 23 novembre 2001 con il seguente scopo sociale:

" Assistenza

e prestazioni di servizi, organizzazione di manifestazioni, esposizioni e aste;

importazione, esportazione e commercio di articoli di artigianato,

antiquariato, arredamenti, arte in genere e collezioni. Gestione di istituti di

bellezza, studi d'estetica, massaggi, riflessologia, centro dimagrante,

fitness, ginnastica, trattamenti fisioterapici, sauna, solarium, bagno turco,

trattamenti naturali per la linea, contro la cellulite, cura del viso e del

corpo. Commercio, fabbricazione e produzione di prodotti cosmetici e di moda.

La società potrà gestire un club, punto d'incontro e di ristorazione e potrà

acquistare beni immobili per le proprie attività.” (Doc. 19: estratto RC)

Amministratore unico con diritto

di firma individuale della società dal novembre 2001 all’agosto 2002 è stato __________,

fratello dell’insorgente (cfr. doc. 19; 5).

Dall’agosto 2002 al marzo 2006

tale carica è stata svolta da __________, mentre dal marzo 2006 a RC è iscritto

quale amministratore unico con firma individuale l’__________ (cfr. doc. 19;

5).

Dall’estratto del conto

individuale AVS del 26 settembre 2018 emerge, poi, che dal 2011 al 2014 la

ricorrente è stata attiva quale dipendente della __________ (cfr. doc. XIX1).

Scopo sociale della __________,

fondata nel 1998, è il seguente:

" L'esercizio

di ogni attività di carattere fiduciario, in particolare la tenuta di libri

contabili; la consulenza e la rappresentanza fiscale; l'amministrazione di

immobili e di società immobiliari; la costituzione, l'amministrazione e la

gestione di società, fondazioni e trust; l'intestazione e la detenzione di

partecipazioni e di altri averi; la consulenza e la rappresentanza creditoria e

debitoria; la consulenza aziendale; la consulenza legale; l'amministrazione di

patrimoni; ogni altra attività atta al raggiungimento dello scopo sociale”

(Estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch)

Amministratore unico con diritto

di firma individuale della __________ è dal 1998 il fratello dell’assicurata, __________

(cfr. estratto RC).

Il 25 giugno 2014 l’insorgente è stata

assunta dalla __________ a tempo indeterminato in qualità di venditrice a tempo

parziale a partire dal 1° luglio 2014. Il salario concordato corrisponde a fr.

500.-- lordi al mese (cfr. doc. 34).

Scopo sociale della __________,

iscritta a Registro di commercio il 24 ottobre 2007, è il seguente:

" Investimenti,

mediazione, consulenza, servizi, perizia, custodia, importazione e

esportazione, operazioni di compravendita pure tramite internet, esposizioni

nel campo dei tappeti persiani, orientali e kilim, articoli di artigianato,

antiquariato di arredamento, d'arte e di oggetti di collezione. La società

potrà operare nel commercio, fabbricazione e produzione di prodotti cosmetici,

naturali e di moda, gestire istituti di bellezza, estetica, parrucchiera, ecc.

La società potrà acquistare immobili per le sue attività; potrà effettuare

prestiti finanziari e leasing. Potrà partecipare ad imprese simili con i nomi

commerciali __________, __________ e __________. La società potrà aprire e

gestire esercizi pubblici.” (Doc. 35: estratto RC)

La ricorrente è stata iscritta a

RC quale amministratrice unica con diritto di firma individuale di tale società

dall’ottobre 2007 al giugno 2012. In seguito questa carica è stata assunta da suo

fratello, __________ (cfr. doc. 35; 5).

Da una dichiarazione di __________

agli atti si evince che __________, nato nel 1938 e padre di quest’ultimo,

nonché dell’assicurata (cfr. doc. 5; I pag. 7), è autorizzato a gestire la __________

con diritto di firma individuale, a redigerne la contabilità e a prendere

qualsiasi decisione per il buon andamento della ditta, di modo da tutelare gli

interessi degli azionisti (cfr. doc. 42).

Un’attestazione di tenore analogo

risulta anche per la __________. Infatti l’__________ ha dichiarato che gli

azionisti della __________ hanno autorizzato __________ con una procura

generale con firma individuale a compiere tutti quegli atti ordinari,

straordinari e amministrativi opportuni e necessari per il buon andamento delle

società, incluso operazioni bancarie, stipulo di contratti, apertura di punti

vendita, assunzione di personale, gestione contabilità, ecc. (cfr. doc. 26).

L’assicurata, in uno scritto del

9 marzo 2018, ha specificato che gli azionisti sia della __________ sia della __________

sono una decina di persone circa che vivono in __________ e parlano la lingua __________.

Questi ultimi avrebbero conferito una procura generale a __________, di lingua

madre __________, autorizzandolo “a compiere tutti quegli atti ordinari,

straordinari e amministrativi che si ritenessero opportuni e necessari per il

buon andamento delle Società, segnatamente anche a stipulare in vece

dell’Amministratore e mandatario contratti, ratificare accordi a rappresentare

con la sua firma le Società, nominare legali, procuratori, conferire mandati,

rappresentare le Società presso ogni qualunque Istituto di credito o altri ed

impegnare le Società con sua firma ritenendosi il suo operato ratificato. __________

è inoltre autorizzato a compiere tutti quegli atti che lo statuto delle Società

e la legge conferiscono in generale all’Amministratore. Entrambi gli

amministratori delle Società __________ e __________ hanno acconsentito e

confermato questi mandati” (cfr. doc. 5 pag. 2).

Del resto nel ricorso è stato

precisato che “per quanto a conoscenza della ricorrente, le azioni delle due

società (__________ e __________) appartengono a ca. una decina di persone che

vivono in Iran e parlano unicamente la lingua __________, lingua parlata e conosciuta

dal signor __________, che rappresenta la volontà degli azionisti in quanto

loro persona di fiducia, ragione per cui a quest'ultimo è stata conferita una

procura che permetta allo stesso di compiere tutti quegli atti che si

ritenessero opportuni e necessari per il buon andamento delle società”

(cfr. doc. l pag. 7).

Sempre dallo scritto del 9 marzo

2018 dell’insorgente si evince altresì, da un lato, che la __________ ha

concluso due contratti di locazione per due negozi a __________, uno in __________

e l’altro in __________. Nel primo negozio operava la __________, mentre il

secondo è stato ceduto alla __________.

Dall’altro, che __________ si è

accordata con __________ di assumersi le pigioni di locazione e tutte le spese

del negozio in __________ (cfr. doc. 5 pag. 2).

La ricorrente era peraltro l’unica

dipendente della __________ (cfr. doc. 24 pag. 1) e della __________ (cfr. doc.

40).

Il 20 maggio 2017 la __________

ha disdetto il rapporto d’impiego con effetto dal 31 agosto 2017 a causa delle

scarse entrate che non consentivano di tenere aperto il centro estetico in __________

a __________ (cfr. doc. 17).

In uno scritto del 27 ottobre

2017 della __________ alla Cassa è stato indicato che l’assicurata è stata

licenziata per cessazione dell’attività della società causata dalla crisi di

mercato e dalle insufficienti entrate (cfr. doc. 30).

Il 27 luglio 2017 anche la __________

ha disdetto il rapporto d’impiego con effetto dal 31 agosto 2017, in quanto le “…

scarse entrate non ci permettono più di sostenere il suo stipendio” (cfr.

doc. 33).

L’assicurata si è annunciata per

il collocamento il 1° settembre 2017, dichiarando una disponibilità lavorativa

dell’80% (cfr. doc. 9).

Nella “Domanda d’indennità di

disoccupazione” del 7 settembre 2012 la medesima ha indicato di percepire

comunque ancora un reddito dall’attività d’interprete a ore (cfr. doc. 9).

Il 27 gennaio 2016 l’assicurata e

__________ hanno, in effetti, concluso un contratto di lavoro di interprete e

mediatore culturale di durata indeterminata. Il contratto è a ore su chiamata.

Non vi è alcun diritto alla chiamata in servizio, così come non vi è alcun

dovere di essere disponibili alla richiesta d’intervento. E’ stato previsto che

il rapporto d’impiego può essere disdetto da ciascuna delle parti per la fine

del mese con preavviso di un mese (cfr. doc. 51).

Nel 2016 la ricorrente ha

guadagnato con tale attività complessivi fr. 1'523.- lordi (cfr. doc. F; 52) e nel

2017 fr. 3'774.- lordi (cfr. doc. S1).

Con decisione del 28 novembre

2017 la Cassa ha negato all’assicurata il diritto all’indennità di

disoccupazione sostenendo che nel termine quadro per il periodo di

contribuzione (dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2017) non ha saputo fornire

nessuna prova del versamento del salario per il periodo dal 1° gennaio 2016 al

31 agosto 2017 (cfr. doc. 3, consid. 1.1.).

Con decisione su opposizione del 25

aprile 2018 la parte resistente ha confermato il proprio provvedimento del 28

novembre 2017 (cfr. doc. 1; consid. 1.2.).

La Cassa, nella risposta di

causa, ha proposto, tenendo conto dei salari per le attività presso __________,

__________ e __________ risultanti dalla decisione di tassazione per il 2016

presentata con il ricorso, di riconoscere all’insorgente un guadagno assicurato

di fr. 906.50 (cfr. doc. IV; consid. 1.4.).

2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte evidenzia innanzitutto che la Cassa, proponendo

in sede di risposta un guadagno assicurato di fr. 906.50 sulla base degli

stipendi emergenti dalla decisione di tassazione per il 2016 in particolare

ottenuti dalla __________ e dalla __________, ossia postulando il parziale

accoglimento del ricorso (cfr. doc. IV; XIII; consid. 1.4.; 1.6.), ha

implicitamente riconosciuto che la ricorrente ha svolto presso la __________ e

la __________ un’attività lavorativa soggetta a contribuzione per almeno dodici

mesi.

Più specificatamente la parte

resistente ha così reputato essere realizzato il presupposto del periodo di

contribuzione, entro il termine quadro (in casu dal 1° settembre 2015 al 31

agosto 2017), di almeno dodici mesi (cfr. consid. 2.1.; 2.2.).

Il TCA, dopo attento esame della

documentazione agli atti, e tenendo conto del fatto che l’insorgente era

l’unica dipendente della __________ che si occupava dell’esercizio di un centro

di estetica e della __________ che gestiva una galleria d’arte, non ha validi motivi

per dubitare della conclusione della Cassa.

Di conseguenza nel caso di specie,

senza che si renda necessario procedere, segnatamente, a un pubblico

dibattimento e all’audizione dei testi proposti dalla parte ricorrente (cfr.

doc. I), va considerato che l’insorgente ha ossequiato la condizione per avere

diritto alle indennità di disoccupazione relativa all’adempimento del periodo

di contribuzione di almeno dodici mesi ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. e e

13 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.1.; 2.2.).

Per quanto attiene, invece, alla

determinazione dell’entità del guadagno assicurato, il TCA ritiene che la

risoluzione di tale questione sia prematura in questa sede, in quanto

primariamente deve essere verificato il rispetto di tutte le condizioni per

poter beneficiare dell’indennità di disoccupazione contemplate dall’art. 8 cpv.

1 LADI.

È comunque utile ricordare che la

prova della riscossione dei salari è decisiva per la determinazione del guadagno

assicurato. In effetti qualora non sia definibile l’entità del salario (ad

esempio difettando libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente,

giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze

che permettano di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno

assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non è determinabile in modo

sufficientemente attendibile.

Ciò comporta il diniego della

pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF

8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5. in fine; STF 8C_913/2011 del

10 aprile 2012, in particolare consid. 3.3. in fine; STCA 38.2017.41 del

14 settembre 2017 consid. 2.6.; STCA 38.2012.5 del 10 dicembre 2012 consid.

2.7.).

2.7. L’art. 8 cpv. 1 lett. a LADI

prevede per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione, tra

l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente (cfr. pure

art. 10 LADI).

L’art. 31 cpv. 3 LADI prevede che

non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:

a. i lavoratori,

la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge

del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;

c. le persone

che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale

supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le

decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati

nell’azienda.

I disposti relativi all’indennità

di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma corrispondente.

Ciò non comporta, tuttavia, in

caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto alle relative

indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione

analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.

Con decisione pubblicata in DTF

123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha infatti esteso

l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione

dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007

consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione

professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto

all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società

anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della

ditta.

Nelle sentenze pubblicate in SVR

1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997

ALV Nr. 101, il TFA ha, inoltre, deciso che un dipendente membro del consiglio

di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice

delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31

cpv. 3 lett. c LADI.

Per un membro del consiglio di

amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che sia necessario

determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno

della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_172/2013 del 23

gennaio 2014; STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno

2005).

In una sentenza 8C_279/2010 del 8

giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato su questi temi le seguenti

considerazioni:

" (…) Il

primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un

impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv.

3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di

quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura

aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali.

Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle

indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che

essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel

registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi

rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un

diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà

partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF

120 V 525 consid. 3b e riferimenti).

Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del

consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la

legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili,

che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle

decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema

direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b

CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio

d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,

quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori

accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF

120 V 525 con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno

all'azienda (DTF

122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).

3.

Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è

pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008,

la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne

discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la

giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la

precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego.

(…)"

Questo Tribunale

sottolinea che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è

unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di

prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità

di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione

professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro

coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del

16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

Questo principio è

stato riconfermato in una sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, nella quale

il Tribunale federale ha formulato le seguenti considerazioni:

" (…)

4.2. Dans

plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid.

4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement

de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la

loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de

travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante

leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur

activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des

conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de

cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces

mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent

l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans

une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se

faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les

activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint

de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur

lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec

celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise.

Cette possibilité d'un réengagement dans

l'entreprise - même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une

pure situation de fait - justifie la négation du droit à l'indemnité de

chômage. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre

qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de

la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou,

s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre

entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position

assimilable à un employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très

sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour

vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité

indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable,

du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui

occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte

de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur

l'ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur

l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit

à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à

celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). (…)"

Il rischio d’abuso non esiste,

dunque, più quando l’assicurato in questione dimostra di avere rotto ogni

legame con la ditta.

Sempre secondo la giurisprudenza

federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art. 809-818 CO) è

equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA

(cfr. STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18 novembre

2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA

C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA

2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto

cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).

In una sentenza 8C_191/2014 del 4

giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso di una piccola

impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare l’assicurato in

progetti di un’altra società, che può non essere sufficiente cancellarsi dal

registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per eludere quanto

espresso nell’articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L’assicurato in quella

fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché, malgrado

non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era rimasto

partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di una

persona esercitante un’attività analoga a quella di un datore di lavoro.

Il TF, con giudizio 8C_401/2015

del 5 aprile 2016, pubblicato in DLA 2016 N. 5 pag. 132, ha stabilito che a

ragione era stata chiesta la restituzione d’indennità di disoccupazione

percepite, in quanto il ricorrente, anche se non era più iscritto a RC quale

socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro, continuava a disporre di

un potere decisionale che escludeva il diritto a prestazioni LADI.

L’Alta Corte ha, in particolare,

osservato che lo stretto legame di parentela tra l’interessato e la madre a cui

aveva ceduto la sua parte sociale ed era diventata l’unica socia gerente

costituiva un serio indizio che consentiva di ritenere che l’insorgente

occupava, per il tramite della madre, una posizione di fatto analoga a quella

di un datore di lavoro.

In una sentenza 8C_230/2016 del

25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato un giudizio di questa

Corte con cui è stato negato il diritto a indennità di disoccupazione a

un’assicurata che, benché non fosse più iscritta a RC avendo ritrasferito quote

e gestione nelle mani del padre che avrebbe contribuito finanziariamente alla

costituzione dell’azienda, aveva mantenuto in seno alla Sagl un ruolo

dirigenziale e ne era la persona di riferimento.

Al riguardo cfr. anche STF 8C_529/2016

del 26 ottobre 2016 con cui è stato confermato il diniego del diritto a

indennità di disoccupazione, poiché il ricorrente rivestiva una posizione

analoga a quella di un datore di lavoro nella Sagl in cui aveva lavorato. Egli

è stato gerente della società fino a quando gli è subentrato il fratello, ma a

causa di un infortunio alla spalla quest’ultimo non poteva dapprima essere

presente in azienda e in seguito era abile al lavoro in modo parziale.

Per stabilire se un

impiegato sia membro di un organo decisionale supremo di un'azienda e per tale

motivo escluso dal diritto a indennità per lavoro ridotto, rispettivamente dal

diritto a indennità di disoccupazione, deve essere esaminato di quali poteri

decisionali egli disponga sulla base della struttura aziendale interna (DTF 120 V 521; DLA 2004 no.

21 pag. 198 consid. 3.2). Non sono per contro decisivi i soli criteri formali

quali, segnatamente, l'appartenenza al consiglio d'amministrazione o il

conferimento di una procura o di un altro mandato commerciale, di modo che

possono di principio essere esclusi dall'indennità di disoccupazione anche

dipendenti che non detengono formalmente un diritto di firma e non sono

iscritti a registro di commercio né come amministratori né come organi

dirigenti, ma che di fatto esercitano un'influenza determinante sulle decisioni

della società (cfr. STF 8C_279/2010 del 18 giugno 2010 consid. 2; STFA C 275/04

del 10 novembre 2005 consid. 3.4.; DTF 122 V 272 consid. 3,

120 V 525 consid. 3b; SVR 1997 AlV no. 101 pag. 309).

2.8. In concreto, come visto sopra, la

ricorrente dal 2007 al 2012 è stata amministratrice unica con diritto di firma

individuale della __________. In seguito la carica è stata assunta da suo

fratello. Inoltre quest’ultimo e l’assicurata stessa hanno indicato che sarebbe

il padre di 80 anni a gestire la società disponendo di una procura generale da

parte degli azionisti che vivono in __________ (cfr. consid. 2.5.).

Per quanto riguarda la __________,

è vero che dal marzo 2006 a RC figura quale amministratore unico con firma

individuale l’__________. E’ altrettanto vero, tuttavia, da una parte, che

dalla fondazione di tale società nel 2001 al 2002 questo ruolo è stato coperto

dal fratello dell’insorgente. Dall’altra, che il padre della ricorrente è stato

autorizzato dagli azionisti a compiere ogni atto ordinario, straordinario e

amministrativo, a svolgere i compiti dell’amministratore, anche per questa

ditta (cfr. consid. 2.5.).

Inoltre la ricorrente era l’unica

dipendente delle due società (cfr. consid. 2.5.).

La Cassa, nella decisione su

opposizione, ha rilevato, senza però approfondire la questione, che è “…

verosimile che lei (n.d.r.: l’insorgente) abbia ricoperto una posizione

analoga a quella di un datore di lavoro, anche se non formalmente, e inoltre

che non abbia mai definitivamente terminato l'attività” (cfr. doc. B;

consid. 1.2.).

La parte ricorrente, dal canto

suo, sostiene che l’assicurata era una semplice dipendente e che il suo

nominativo non figura tra i membri del CdA della __________ e della __________,

né ne è azionista (cfr. doc. I; consid. 1.3.).

In simili condizioni deve essere

appurato il ruolo effettivo di RI 1 in seno alla __________ e alla __________,

segnatamente sentendo la ricorrente

In proposito va rilevato che il

principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato

nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA;

art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag.

212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142

consid. 8a).

Questo obbligo comprende in

particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello

di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro,

le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto

di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove

(cfr. STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1°

aprile 2015 consid. 3.2.; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA U 94/01 del 5 settembre

2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).

Andranno, in particolare,

verificati i compiti specifici che la ricorrente svolgeva nel centro estetico (__________)

e nella galleria d’arte (__________) e, sulla base della

struttura aziendale interna, il suo potere decisionale o perlomeno la sua

influenza sulle decisioni della ditta.

Andrà altresì acclarato se la

medesima sia stata l’unica persona in grado di perseguire effettivamente

lo scopo sociale delle due società in questione.

Gli atti devono essere, pertanto,

rinviati alla Cassa perché proceda ad esaminare, prima di decidere se

l’insorgente ha diritto o meno all’indennità di disoccupazione e il relativo

guadagno assicurato, in particolare, se la stessa nella __________ e nella __________

rivestisse o meno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr.

consid. 2.7.).

Qualora si dovesse

rispondere affermativamente a tale quesito, il diritto alle indennità di

disoccupazione andrà negato, in quanto va già evitato il rischio di abuso

consistente segnatamente nella possibilità di continuare a perseguire lo scopo

sociale delle società (cfr. consid. 2.7.).

Al riguardo è utile osservare che

con sentenza 38.2017.16 del 10 maggio 2017 è stato negato il diritto a

indennità di disoccupazione dall’ottobre 2016 a causa del ruolo determinante

del ricorrente nella SA in cui lavorava. Fino al mese di settembre 2016, in

effetti, egli è stato amministratore unico con diritto di firma individuale

della società che era un’azienda di famiglia in cui l’insorgente e il fratello

erano le figure dominanti.

2.9. Vincente in causa la ricorrente,

rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’800.-- a titolo

di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. art. 61 lett.

g LPGA; art. 30 Lptca).

Visto il diritto a ripetibili, la

richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I) è divenuta priva

di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 8C_756/2017 del 7

marzo 2018 consid. 6; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF

9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010

consid. 3).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

del 25 aprile 2018 è annullata.

§§ La

ricorrente ha adempiuto il periodo di contribuzione di cui all’art. 8 cpv. 1

lett. e LADI.

§§§ Gli

atti vanno rinviati alla Cassa perché in particolare esamini, conformemente a

quanto indicato al consid. 2.8., se l’insorgente rivestisse o meno una

posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno alla __________ e

alla __________.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà alla ricorrente

fr. 1’800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di

oggetto la domanda di gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti