38.2018.37
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27 novembre 2018Italiano63 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2018.37
RS/DC/sc
Lugano
27 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 maggio 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 aprile 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 si è iscritta in
disoccupazione dal 1° settembre 2017, dopo avere lavorato a tempo parziale come
estetista, presso la società __________ dal 1° gennaio 2010 al 31 agosto 2017
e, sempre a tempo parziale ma come venditrice presso la società __________ dal
1° luglio 2014 al 31 agosto 2017.
Con decisione del 28 novembre
2017 la Cassa CO 1 ha negato all’assicurata il diritto all’indennità di
disoccupazione sostenendo che nel termine quadro per il periodo di
contribuzione (dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2017) non ha saputo fornire
nessuna prova del versamento del salario per il periodo dal 1° gennaio 2016 al
31 agosto 2017 (cfr. doc. 3).
1.2. Con decisione su opposizione del 25
aprile 2018 l’amministrazione ha confermato la decisione del 28 novembre 2017,
argomentando in particolare:
" (…)
VI. Nel
presente caso lei, nel periodo di contribuzione, è stata alle dipendenze di 2
società, __________ e __________, per quanto riguarda la prima società la carica
di amministratore unico è ricoperta da __________. La seconda invece è
amministrata da suo fratello minore.
Per le 2 società lei è stata
impiegata a tempo parziale e i rapporti di lavoro sono terminati entrambi in
data 31 agosto 2017.
Vista la fattispecie la cassa ha,
conformemente alle disposizioni in materia di assicurazione contro la
disoccupazione, effettuato degli accertamenti in merito alla riscossione del
salario. In particolare ha richiesto per entrambe le società i giustificativi
contabili firmati da una fiduciaria.
In data 25 ottobre entrambe le
società rispondono in modo negativo, concretamente la __________ indica:
"... la contabilità della __________ non viene affidata ad una
fiduciaria, quindi la vostra pretesa di ottenere un estratto dei libri
contabili forniti da una fiduciaria si manifesta immotivata. Avete già ottenuto
quanto necessario per le vostre competenze tramite la documentazione
trasmessavi il 18 ottobre 2017, segnatamente le verifiche e conferma
dall'ufficio fiduciario __________, incaricato alla revisione di tutti i conti
della __________ ..." Invece la società __________ dichiara: "
... La contabilità di __________ non è mai stata svolta da una fiduciaria,
in quanto non obbligatorio e affine di evitare spese superflue e non
necessarie. La contabilità e le relative dichiarazioni della Società sono
correttamente compilate dall'Amministratore in totale rispetto delle
disposizioni legale e sono da sempre ben verificate e ben accolte dagli uffici
della Tassazione e di AVS.
Sulla base di queste considerazioni è
stata notificata la contestata decisione.
VII In sede
di opposizione è stata prodotta ulteriore documentazione di entrambe le società
inerente la contabilità, ma la stessa non è controfirmata da alcuna fiduciaria.
Con lettera di posta elettronica del
13 marzo 2018 la cassa ha richiesto: il rapporto di parentela tra lei e __________,
se l'amministratore unico della __________ era impiegato presso la stessa ed
eventualmente con quali funzioni, da chi è stata firmata la documentazione
prodotta da entrambe le società.
Nella risposta del 14 marzo 2018 il
suo rappresentante (__________) ha indicato: “L'assicurata è sorella del
signor __________, mentre l'amministratore unico della __________ è
l'architetto __________, che non risulta impiegato presso la stessa. La procura
generale con firma individuale è stata conferita al signor __________ ..."
Alla domanda da chi è stata firmata
la documentazione non è stata data risposta.
A complemento viene allegata anche un
suo scritto del 9 marzo 2018 dal quale si rileva: “… L'architetto __________
che non ha certamente bisogno di lavorare per un piccolo studio di estetica,
non è mai stato impiegato presso la __________ per la quale ha solo firmato tutti
Fatti
i bilanci e le dichiarazioni di imposte. Tutte le altre operazioni per la
gestione e contabilità della Società sono stati svolti da __________ (dotato di
regolare procura ...)”.
VIII. Per
quanto concerne il rapporto di lavoro presso la società __________ la società,
a mente della cassa, non ha prodotto documentazione che possa poter comprovare
la riscossione del salario, i salari sono stati versati in contanti, come già
indicato, per la comprova del salario occorre una dichiarazione fiscale
corredata dei certificati di salario ottenuti presso l'amministrazione fiscale,
le ricevute di salario o gli estratti di libri contabili forniti da una
fiduciaria, nel caso in esame la dichiarazione fiscale al momento
dell'iscrizione non era stata ancora presentata (richiesta di proroga al 31
dicembre 2017) i libri contabili non sono stati vidimati da una fiduciaria.
Questi documenti, presentati sono semplici allegazioni di parte, la cui
veridicità può essere garantita unicamente da lei o dai suo fratello.
IX. In merito
all'attività presso la società __________ contabilmente la fattispecie è identica
alla società __________, la documentazione prodotta a mente della cassa non è sufficiente
a comprovare l'effettiva riscossione del salario.
X. Presso la
citata società lei ha svolto, a tempo parziale, l'attività di estetista, come
già indicato l'amministratore unico è __________, non impiegato presso la società
che ha solo lei quale dipendente. Nello scritto del 14 marzo 2018 è stato
inoltre specificato che __________ (suo padre) detiene una procura generale.
XI. Dall'estratto
del registro di commercio lo scopo della società è: "… Gestioni di
istituti di bellezza, studi di estetica, massaggi, riflessologia,
centro dimagrante, fitness, ginnastica, trattamenti fisioterapeutici,
sauna solarium, bagno turco, trattamenti naturali per le linea,
contro la cellulite, cura del viso e del corpo … “
XII. Da
quanto dichiarato lei era l'unica dipendente ed è stata licenziata per mancanza
di lavoro, dagli atti prodotti si può affermare che la società può essere
considerata una azienda di famiglia, lei estetista ed impiegata,
l'amministratore unico non impiegato pressa la società è di tutt'altra
professione e suo padre (80 anni) che beneficia di una procura generale.
XIII. Seppur
formalmente non appare un ruolo di posizione analoga ad un datore di lavoro nei
fatti decisivo è il suo ruolo svolto all'interno della ditta, lei era l'unica in
grado di svolgere lo scopo della società, il ruolo dell'amministratore unico e
quello di suo padre risultano piuttosto equivalere a quella dell'"uomo di paglia"
che copre verso l'esterno attività eseguita da altri (cfr. STFA H 107/02 del 2 dicembre
2003); a mente della cassa infatti lei utilizzava l'infrastruttura per condurre
determinate attività per conto proprio.
XIV. Tale situazione
è confermata anche dalla promozione della sua attività che continua tuttora
tramite siti e social network; in data 29 marzo 2018 le abbiamo richiesto
informazioni in merito e così ha risposto: " 1) Gerente in italiano
non vuole dire proprietaria o azionista ma incaricato di
condurre per conto d'altri un'azienda o un'impresa commerciale. 2) Facebook
non per forza corrisponde alla realtà, e credo che ognuno è
libero di pubblicare ciò desidera, e dare l'immagine che si vuole
e di sicuro non vado a pubblicare che sono in disoccupazione,
che esso sia reale o meno. 3) Nonostante abbia provato numerose volte ad
eliminare la pagina Facebook "__________; non ci sono mai
riuscita nemmeno a modificarla, necessito infatti di un tecnico ...4)
In riferimento al secondo link, fb dice che non trova
la pagina, comunque vorrei capire la vostra domanda al riguardo.
Se vi riferite ad una vecchia pagina che già nel 2012 non è
più attiva ...5) Per quanto riguarda il numero di cellulare
si tratta del mio numero di cellulare privato. ln aggiunta
al numero di telefono fisso del centro estetico, avevo
messo a disposizione ai clienti per facilitare gli appuntamenti
tramite sms o whatsapp dato che ciò non è possibile fare col fisso.
Inoltre il mio numero di cellulare, che è rimasto attivo per uso
privato, è servito in seguito al mio licenziamento anche per
informare i clienti riguardo alla chiusura dell'estetica …
Nelle verifiche della cassa è emerso
però che, in diversi modi e luoghi, lei si propone quale estetista.
Come già indicato nel suo profila
personale di facebook indica di condurre un centro benessere, in data 23 febbraio
2018, tramite un post condiviso di __________ si pubblicizza per trattamenti
estetici come "__________" dove è indicato pure il suo numero privato
di cellulare.
Come correttamente indicato la pagina
di facebook __________ risulta inattivo dal 2012. Per contro una nuova pagina
"__________" risulta attiva e con le stesse caratteristiche quella
precedente, in particolare il numero di cellulare è il suo privato.
XV. Infine,
come anche indicato al colloquio con la sua consulente, in data 2 maggio 2017
ha fondato una ditta individuale "_____________ di RI 1 e si occupa,
tramite terze persone competenti nel settore rilassamento, di organizzare
escursioni nei punti energetici. Al momento è impegnata saltuariamente la
domenica.
Dal sito internet però si può rilevare
che l'attività proposta non è di sole escursioni ma lei, in prima persona,
propone una serie di trattamenti estetici.
Secondo la cassa è dunque verosimile
che lei abbia ricoperto una posizione analoga a quella di un datore di lavoro,
anche se non formalmente, e inoltre che non abbia mai definitivamente terminato
l'attività.
In una sentenza il Tribunale federale
ha avuto modo di precisare che in merito all'esclusione delle persone elencate
all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI dal diritto all'indennità per lavoro ridotto
non bisogna giudicare esclusivamente in base allo statuto formale di un organo;
va invece stabilito, in virtù degli elementi concreti della fattispecie,
l'ampiezza del potere decisionale.
Si rileva che l'attività svolta dopo
l'annuncio in disoccupazione non è mai stata annunciata.
XVI. Motivo
della negazione del diritto alle indennità rimane comunque la mancata comprova
del salario per le 2 società dove è stata alle dipendenze, riassumendo:
__________: Non è stata prodotta la
notifica di tassazione in quanto è stata richiesta una proroga, la
documentazione contabile è firmata unicamente dall'amministratore o da colui
che ha la procura generale ma non da una fiduciaria che potesse comprovare
l'esattezza della stessa. E' vero che Io Studio Fiduciario __________ ha
redatto un (n.d.r.: rapporto) di revisione sulla revisione limitata ma
Io stesso riguarda l'anno d'esercizio 2015, anno che non è determinante per
l'esame del diritto alle indennità di disoccupazione.
__________: Per la citata società,
come da voi indicato, la contabilità non è stata svolta da una fiduciaria ma la
stessa è stata redatta dall'Amministratore unico che è suo fratello.
Come già ribadito se i giustificativi
presentati non permettono di stabilire chiaramente i salari effettivamente
versati nel periodo in questione, l'assicurato deve subire le conseguenze
dell'assenza di prove e il diritto deve essergli negato per mancato adempimento
del periodo di contribuzione. La prova della percezione effettiva del salario è
determinante per stabilire l'esistenza di un periodo di contribuzione e per
determinare il guadagno assicurato. ln assenza di una simile prova, il calcolo
del guadagno assicurato non sarebbe possibile.
XVII. Tenuto
conto delle considerazioni esposte, a mente della cassa, non è possibile
dimostrare l'effettivo versamento del salario con la necessaria plausibilità.
XVIII. Pur
comprendendo le difficoltà espresse nella sua lettera del 9 marzo 2018
l'opposizione non può essere accolta.” (Doc. B)
1.3. Contro la decisione su opposizione
l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha fatto inoltrare un tempestivo
ricorso al TCA.
La sua patrocinatrice ha preliminarmente
chiesto che venga svolto un pubblico dibattimento o quantomeno fissata
un’udienza per procedere all’audizione di testimoni e della ricorrente (cfr.
doc. I pag. 10-11).
In via principale la
Considerandi
rappresentante dell’assicurata ha chiesto il riconoscimento del diritto
all’indennità di disoccupazione 1° settembre 2017; in via subordinata il
riconoscimento per principio del diritto all’indennità di disoccupazione dal 1°
settembre 2017, con rinvio degli atti alla Cassa, affinché se dati gli
ulteriori presupposti, versi all’insorgente le indennità di disoccupazione e in
via ancora più subordinata la sospensione della procedura in attesa di alcune
decisioni di tassazione (cfr. doc. I pag. 15-16).
Con il ricorso è inoltre stata
postulata la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
(cfr. doc. I pag. 15-16).
La patrocinatrice dell’assicurata
ha innanzitutto rilevato che:
" (…)
Nel caso di specie, i salari della ricorrente degli ultimi sei
mesi di contribuzione (recte: marzo — agosto 2018) sono stati:
·
presso la __________: CHF 468.96 / netto mensili (CHF 500 / lordo
mensile), importo rimasto invariato sin dall'inizio del rapporto di lavoro
avvenuto in data 1 gennaio 2015 (doc. G, certificati di salario contenuti
nel plico doc. F, plico di documenti consegnati dalla __________ alla
ricorrente allegato quale doc. H, doc. L, pag. 2),
·
presso la __________: CHF 1406.87 / netto mensili (CHF 1'500 /
lordo mensile), importo rimasto invariato sin dall'inizio del rapporto di
lavoro avvenuto in data 1 gennaio 2011 (doc. Q, certificati di salario
contenuti nel plico doc. F, plico di documenti consegnati dalla __________ alla
ricorrente allegato quale doc. I, doc. M, pag. 2).
Si precisa che i contributi sociali sono stati pagati dalle due
datrici di lavoro, sin dall'inizio dei rispettivi rapporti di lavoro (doc. H e
I). (…)” (Doc. I pag. 5)
La patrocinatrice della
ricorrente sostiene poi che, a torto, la Cassa vorrebbe negare all’assicurata
il diritto all’indennità di disoccupazione anche per il suo ruolo all’interno
della __________, presso la quale è invece stata una semplice dipendente:
" (…)
Nel caso in esame, seppure la Cassa non ne fa motivo a fondamento
della propria decisione di negazione del diritto alle ID che per espressa
indicazione della stessa è invero da ricercarsi nella mancata comprova
dell'effettiva percezione del salario dalle 2 società per cui la ricorrente è
stata alle dipendenze (doc. B, pag. 6), per quanto concerne il rapporto fra
ricorrente e la (sola) __________ (e non anche la __________), la Cassa
sostiene che, siccome RI 1 era l'unica in grado di svolgere lo scopo della
società (ritenuto come era l'unica dipendente estetista), il ruolo dell'AU (recte:
del signor __________) e quello di suo padre (recte: signor __________,
detentore di una procura generale sia per la __________ che per la __________,
doc. N e 0) risulta piuttosto equivalere a quello dell'uomo di paglia che copre
verso l'esterno attività eseguita da altri; a mente della cassa la ricorrente
utilizzava l'infrastruttura per condurre determinate attività per conto proprio
(doc. B, pag. 5).
Tale conclusione - ritenuta dalla controparte - non ha alcun
fondamento nella verità fattuale e neppure risulta dimostrata.
L'estratto del Registro di commercio, quivi prodotto (doc. E), non
espone alcunché a riguardo e mostra inequivocabilmente come il nome della
ricorrente non figuri tra i membri del CdA della spettabile __________ (e
neppure della __________, doc. E e P).
Non solo, seppure non visionabile sull'estratto RC (doc. E e P),
per l'evidente motivazione che la società di cui trattasi è una società
anonima, la qui ricorrente neppure è azionista della __________ (e neppure
della __________), ciò che dimostrato dal fatto che nelle dichiarazioni
fiscali e relative notifiche di tassazione della ricorrente (doc. F + richiesta
di edizione) non risultano azioni dell' anzidetta società.
Per quanto a conoscenza della ricorrente, le azioni delle due
società (__________ e __________) appartengono a ca. una decina di persone che
vivono in __________ e parlano unicamente la lingua __________, lingua parlata
e conosciuta dal signor __________, che rappresenta la volontà degli azionisti
in quanto loro persona di fiducia, ragione per cui a quest'ultimo è stata
conferita una procura che permetta allo stesso di compiere tutti quegli atti
che si ritenessero opportuni e necessari per il buon andamento delle società
(doc. 0 e N).
I signori __________, __________ e __________ in sede di audizione
testimoniale potranno senz'altro confermare tutto quanto precede. (…)” (Doc. I
pag. 7)
La patrocinatrice della
ricorrente sostiene poi che, contrariamente al parere della Cassa, il
versamento del salario da entrambe le società è stato debitamente comprovato:
" (…)
Ad ogni modo, per quanto qui ci interessa, in più occasioni la
ricorrente (ma anche le due datrici di lavoro) ha dichiarato e comprovato di
aver sempre percepito – regolarmente e mensilmente - il salario:
·
sia dalla spettabile __________ a far tempo dal 1 gennaio 2015 al
31.
agosto 2017 nella misura di CHF 468.96 / netti mensili (CHF 500 lordi /
mensili) (doc. G, certificati di salario contenuti nel plico doc. F, plico di
documenti consegnati dalla __________ alla ricorrente allegato quale doc. H,
doc. L, pag. 2);
·
sia dalla spettabile __________ a far tempo dal 1 gennaio 2011 al
31.
agosto 2017 nella misura di CHF 1406.87 / netti mensili (CHF 1'500
lordi/mensili) (doc. Q, certificati di salario contenuti nel plico doc. F,
plico di documenti consegnati dalla __________ alla ricorrente allegato quale
doc. I, doc. M, pag. 2).
I signori __________, __________ e __________ in sede di audizione
testimoniale potranno senz'altro confermare tutto quanto precede, e meglio
l'effettivo versamento, e quindi percezione od opera della dipendente (ora
ricorrente), mensile degli stipendi. (…)” (Doc. I pag. 9)
1.4
Nella sua risposta del 21 giugno
2018.
la Cassa propone di accogliere parzialmente il ricorso e osserva:
" (…)
I. La
controparte solo in sede di ricorso ha presentato la decisione di tassazione
per l'anno 2016, decisione che è stata notificata in data 31 gennaio 2018,
seppur richiesta in sede di istruzione della pratica la stessa non è mai stata
presentata alla cassa.
Il. L'assicurata
ha presentato alla cassa la proroga concessa dall'Ufficio circondariale di
tassazione __________ del 4 maggio 2017, la proroga è stata concessa fino al 31
dicembre 2017.
Ill. Malgrado la
procedura di opposizione si è conclusa con la decisione su opposizione del 28
aprile 2018 l'assicurata non ha mai prodotto tale documento.
(…).
IV. La decisione
di tassazione per l'anno 2016 (…) avrebbe potuto essere determinante per
l'eventuale diritto parziale delle indennità di disoccupazione nella misura in
cui la cassa avrebbe potuto tener conto dei salari del 2016 per la
determinazione del guadagno assicurato.
V. Nel calcolo
sottostante la cassa ha tenuto conto dei salario percepiti per le 3 società in
cui stata impiegata.
Calcolo:
__________ __________ __________
ago 17 330.00
lug. 17 411.25
giu. 17 323.75
mag. 17 262.50
apr. 17 105.00
marz. 17 297.50
feb. 17
43.75
gen. 17
70.00
dic. 16 500.00 1'500.00
70.00
nov. 16 500.00 1'500.00 140.00
ott. 16 500.00 1'500.00 168.25
set. 16 500.00 1'500.00 656.25
_______________________________________________
Guadagno assicurato 2'000.00 6'000.00 2'878.25
Totale 10'878.25
Guadagno assicurato 10'878.25 /
12.
= 906.52
(Doc. 13, 21, 37 e 52)
VI. In merito
alla riscossione dei salari nell'anno 2017 la cassa mantiene la propria
posizione in quanto a mente della cassa gli stessi non sono stati comprovati.
VII. Il guadagno
assicurato ammonta quindi a CHF 666.-- a decorrere dal 1° settembre 2017.
VIII. In sede di opposizione è emerso però che, in diversi modi e
luoghi, l'assicurata si propone quale estetista.
IX. Nel proprio
profilo personale di facebook indica di condurre un centro benessere, in data
23.
febbraio 2018, tramite un post condiviso di __________ si pubblicizza per
trattamenti estetici come "__________" dove è indicato pure il suo
numero privato di cellulare.
X. Il __________
risulta inattivo dal 2012. Per contro una nuova pagina "__________"
risulta attiva e con le stesse caratteristiche quella precedente, in
particolare il numero di cellulare è il suo privato.
XI. Tramite
social network infine, come anche indicato al colloquio con la sua consulente,
in data 2 maggio 2017 ha fondato una ditta individuale "____________ di RI
1.
e si occupa, tramite terze persone competenti nel settore rilassamento, di
organizza-re escursioni nei punti energetici. Al momento è impegnata
saltuariamente la domenica.
Dal sito Internet però si può rilevare
che l'attività proposta non è di sole escursioni ma lei, in prima persona,
propone una serie di trattamenti estetici.
Dispositivo
Per questi motivi la cassa valuterà se non ha mai definitivamente
abbandonato l'attività o da quando ha intrapreso le attività proposte sui
Social Network
Si rileva che l'attività svolta dopo l'annuncio in disoccupazione
non è mai stata annunciata.” (Doc. IV)
1.5. Il 22 giugno 2018 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare ulteriori mezzi di
prova (cfr. doc. V).
Il 26 giugno 2018 la
patrocinatrice dell’assicurata ha inviato a questo Tribunale uno scritto del
seguente tenore:
" Con
riferimento all'incarto in oggetto e alla sua del 22 giugno u.s., con la quale
ha assegnato un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali altri
mezzi di prova, con la presente le chiedo cortesemente di voler concedere una
proroga di tale termine fino al 31 agosto 2018.
Tale richiesta è motivata dal fatto che sono in attesa di
documenti, fra cui la decisione di tassazione 2017 della mia assistita, i cui
tempi di reperimento sono purtroppo indipendenti dalla volontà dello scrivente
studio legale.
Ritenendo importanti tali documenti e tenendo anche conto del
periodo di ferie cui si va incontro, le chiedo pertanto in via eccezionale di
voler concedere la proroga richiesta, ritenuto come - qualora i documenti di
cui sono in attesa dovessero pervenirmi prima del termine - sarà mia premura
inoltrarli prontamente, senza far uso interamente della proroga concessa.”
(Doc. VI)
Il 27 giugno 2018 il termine è
stato prorogato sino al 20 agosto 2018 (cfr. doc. VII).
Il 17 agosto 2018, con scritto
pervenuto il 20 agosto 2018, la patrocinatrice dell’assicurata ha chiesto in
via del tutto eccezionale un’ulteriore proroga di 30 giorni per fornire un
documento probatorio importante (cfr. doc. VIII).
Il 21 agosto 2018 il TCA ha
fissato la scadenza del termine per trasmettere ulteriore documentazione al 30
settembre 2018 (cfr. doc. IX).
1.6. L’11 settembre 2018 la
patrocinatrice dell’assicurata ha inviato al TCA uno scritto del seguente
tenore:
" In
riferimento all’incarto citato a margine e alla sua del 21 agosto u.s., con la
quale ha cortesemente concesso a chi assisto una proroga fino al 30 settembre
2018 per la presentazione di eventuali altri mezzi di prova, sono con la
presente a trasmettere in allegato la seguente documentazione.
·
doc. S: decisione di tassazione 2017 + certificati di salario
2017 di __________, __________ e __________.
Dalla suddetta documentazione emerge come il reddito da
attività dipendente di chi assisto relativamente all’anno 2017 è pari a CHF
24'260 (= CHF 3'539 + CHF 4'305 + CHF 16'416).”
Invitata a presentare
osservazioni scritte (cfr. doc. XII) la Cassa, il 25 settembre 2018, si è così
espressa:
" (…)
Nella risposta di causa del 21 giugno 2018 la cassa ha ritenuto di
accogliere parzialmente il ricorso dell’assicurata dopo che ha presentato la
decisione di tassazione per l’anno 2016.
Di conseguenza ha riconosciuto un guadagno assicurato di CHF
906.--.
Solo allora l’assicurata si è adoperata per poter far pervenire
anche la tassazione 2017, si può quindi presumere che la dichiarazione
d’imposta è stata redatta dopo il 21 giugno 2018 con indicati i salari che
avrebbero portato al nuovo calcolo del guadagno assicurato tenendo conto non
solo i salari del 2016 ma anche quelli del 2017.
Ritenuto quanto esposto la cassa si rimette alla decisione dei
giudici.” (Doc. XIII)
1.7. Il 26 settembre 2018 questa Corte
ha chiesto alla Cassa di precisare a quanto ammonterebbe il guadagno assicurato
tenuto conto anche dei documenti prodotti dalla ricorrente l’11 settembre 2018
(cfr. doc. XIV).
1.8. Il 26 settembre 2018 la
patrocinatrice dell’assicurata ha trasmesso la notifica di tassazione IFD 2017
(cfr. doc. XV+1).
1.9. Il 27 settembre 2018 la Cassa ha
così risposto al TCA:
" In
allegato trasmetto il calcolo del guadagno assicurato tenendo conto dei
documenti prodotti.
La cassa si è basata sui conteggi salario che stabilivano un
salario mensile lordo di CHF 500.-- per __________, CHF 1'500.-- per __________
in aggiunta il salario percepito presso __________.
Gli importi indicati nella lettera della controparte datata 11
settembre 2018 differiscono da quanto indicato nei conteggi salario e dalle
dichiarazioni rilasciate.
La differenza è nei contributi sociali, nel modulo attestazioni
delle rendite è stato indicato un salario netto superiore al salario lordo (CHF
4'000.-- e CHF 4'305.-- __________), (CHF 12'000.-- e CHF 16'416.--).
Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.
__________ __________ __________
ago. 17 500.00 1'500.00 330.00
lug. 17 500.00 1'500.00 411.25
giu. 17 500.00 1'500.00 323.75
mag.
17 500.00 1'500.00 262.50
apr. 17 500.00 1'500.00 105.00
mar. 17 500.00 1'500.00 297.50
feb. 17 500.00 1'500.00
43.75
gen. 17 500.00 1'500.00
70.00
dic. 16 500.00 1'500.00
70.00
nov. 16 500.00 1'500.00 140.00
ott. 16 500.00 1'500.00 168.25
set. 16 500.00 1'500.00 656.25
_____________________________________________________
Guadagno assicurato 6’000.00 18'000.00 2'878.25
Totale 26'878.25
Media ultimi 6 mesi 2'288.33
Media ultimi 12 mesi 2'239.85
Guadagno assicurato 2'288.33” (Doc. XVI)
1.10. Il 28 settembre 2018 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per prendere posizione sugli
accertamenti effettuati (doc. XVII).
L’11 ottobre 2018 l’avv. RA 1 ha
rilevato:
" (…)
Mi permetto unicamente di osservare l'inconsistenza della
presunzione della Cassa CO 1 (recte: "Solo allora l'assicurata si è
adoperata per poter far pervenire, anche
la tassazione 2017, si può quindi presumere che la dichiarazione d'imposta è
stata redatta dopo il 21 giugno 2018 con indicati i salari che avrebbero
portato al nuovo calcolo del guadagno assicurato tenendo conto non solo i
salari del 2016, ma anche quelli del 2017", cfr. lettera del 25
settembre 2018 dell'CO 1) in generale per i seguenti motivi:
• non solo
non vi è alcuna prova a fondamento di tale presunzione, ma la stessa risulta
non realistica per il fatto che certamente non era necessaria una decisione di
parziale accoglimento del ricorso da parte dell'CO 1 per ritenere
particolarmente importante (e quindi necessario) ottenere quanto prima una
decisione di tassazione relativa all'anno 2017, tant'è che già nell' ambito del
ricorso (datato 28 maggio!, quindi ben prima della decisione del 21 giugno
u.s.) al pto. 5 si richiedeva una sospensione della procedura di ricorso sino
all'emissione – ad opera degli uffici di tassazione competenti – delle relative
decisioni (cfr. ricorso del 28 maggio u.s.); inoltre
• a tenore
delle parole dell'CO 1 sembrerebbe che la ricorrente abbia dichiarato nel 2017
i propri salari non per il fatto di averli realmente percepiti, ma con il solo
scopo di aumentare il guadagno assicurato. A questo punto ci si chiede perché
la ricorrente abbia preso questa decisione di dichiarare integralmente i propri
redditi – a dire dell'CO 1 – "fittizi" anche negli anni passati (e
meglio dal 2011 – quando ha iniziato la prima attività quale dipendente – al
2017) considerato come non era stata avanzata nessuna richiesta di indennità di
disoccupazione (doc. S + F).
Pertanto viene fermamente contestata la presunzione di cui sopra
indicata da controparte nell'ambito della sua missiva del 25 settembre 2018.
Visto tutto quanto precede, ci si riconferma integralmente nelle
richieste di giudicato così come indicate nel ricorso del 28 maggio u.s..”
(Doc. XVIII)
Il 16 ottobre 2018 la Cassa si è
così espressa:
" (…)
La cassa ritiene che l'ulteriore documentazione prodotta per
l'anno 2017 non comprova l'effettivo versamento del salario, in particolare la
dichiarazione d'imposta con la relativa decisione di tassazione sono state
susseguenti l'accoglimento parziale del ricorso.
La decisione di tassazione è stata richiesta già al momento
dell'iscrizione al collocamento ma non mai stata trasmessa ne tantomeno
l'assicurato ha presentato la dichiarazione agli uffici competenti, la stessa
si è adoperata a dichiarare i salario unicamente dopo aver appurato che la
cassa avrebbe potuto accordare il diritto come avvenuto per l'anno 2016.
Si conferma di conseguenza il guadagno assicurato a CHF 906.--.
A complemento si allega l'estratto AVS.” (Doc. XIX)
1.11. Il 24 ottobre 2018 la patrocinatrice
della ricorrente ha precisato quanto segue:
" (…)
Alle precedenti osservazioni aggiungo unicamente copia delle
dichiarazioni fiscali del 2017 che sono di data 20 giugno 2018 (doc. V, pag. 4),
vale a dire prima della notifica della decisione del 21 giugno u.s. richiamata
dall'CO 1. E dunque evidente – ancora una volta – che la dichiarazione non è
stata fatta "dopo aver appurato che la cassa avrebbe potuto accordare
il diritto come avvenuto per l'anno 2016". Ove la Cassa CO 1 dovesse
mettere in discussione la veridicità della data indicata nelle dichiarazioni
fiscali annesse alle presente quale doc. V, chiedesi l'edizione da parte
dell'ufficio di tassazione competente di tale documento.
Per tutte le ragioni sopra indicate, così come quelle di cui alle
osservazioni del 11 ottobre 2018, ed in genere in ogni scritto della
ricorrente, si ritiene che l'effettiva percezione dei salari del 2016 e 2017 da
parte della signora RI 1 sia stata debitamente comprovata.
Nella denegata ipotesi in cui - a codesta lodevole Autorità -
dovessero permanere dubbi in merito a tali fatti, chiedesi di procedere
all'assunzione dei mezzi di prova richiesti a pag. 19 del ricorso di data 28
maggio 2018.
Visto tutto quanto precede, ci si riconferma integralmente nelle
richieste di giudicato così come indicate nel ricorso del 28 maggio u.s..”
(Doc. XXII)
Il 24 ottobre 2018 la Cassa ha
comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni (cfr. doc. XXIII)
2.1. Un assicurato ha diritto
all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato
dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.
e LADI).
Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha
adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art.
9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a
contribuzione.
L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI
stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la
disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato
obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività
dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per
la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo di adempiere al periodo
di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente,
prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a
contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag.
250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini dell’applicazione di tale
articolo, non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella
procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione
i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra
marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N.
29, pag. 174).
In una
sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando la
propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola
condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio,
l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di
contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le
sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta
a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un
salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la
prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
In secondo luogo, allorché un
assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario,
segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto
bancario o postale a suo nome, il diritto all’indennità di disoccupazione non
potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a
meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al
lavoro effettuato.
Al riguardo cfr. anche DTF 133 V
515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en matière
d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna
2009 pag. 76-79.
In una sentenza 8C_820/2017 del
29 dicembre 2017 il Tribunale federale ha confermato il giudizio 38.2017.47 del
19 ottobre 2017, con il quale il TCA ha approvato l’operato di una Cassa
disoccupazione che aveva ritenuto non comprovato l’esercizio di un’attività
lucrativa (“siccome l’assicurata non ha prodotto nessun documento comprovante
il reale versamento dei salari”).
In quell’occasione l’Alta Corte
ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato ed ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" (…)
2.
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver esposto le
disposizioni legali ritenute applicabili, si è chinato diffusamente sul periodo
minimo di contribuzione in materia di disoccupazione, riferendosi anche alla
Prassi LADI. In seguito, la Corte cantonale ha precisato i criteri per
calcolare il guadagno assicurato. I giudici ticinesi hanno osservato che la
ricorrente non ha adempiuto il periodo minimo di contribuzione. Ammesso e non
concesso che la ricorrente disponesse di un guadagno assicurato, quest'ultimo
non era ad ogni modo determinabile in modo sufficientemente attendibile. A
sostegno della sua conclusione, la Corte cantonale ha ripercorso
cronologicamente tutta la situazione professionale della ricorrente, in modo
particolare il verbale di audizione dell'assicurata. Il Tribunale cantonale
delle assicurazioni ha accertato che la ricorrente, dal momento che nel maggio
2015 aveva terminato le indennità di disoccupazione, ha ricominciato
un'attività lavorativa come dipendente in società personalmente collegate con i
suoi ex datori di lavoro, due società avendo peraltro sede in un monolocale nei
pressi di Mendrisio. Ai giudici ticinesi ha colpito inoltre l'ammontare del
salario mensile, il quale negli ultimi sei mesi, periodo determinante per il
salario assicurato, era superiore ai fr. 10'000.-, mentre in precedenza era di
molto inferiore. La Corte di merito ha considerato non credibile tale salario,
che al dire della ricorrente sarebbe stato versato in contanti e usato per far
fronte alle spese mensili. Nemmeno il percorso professionale non ha convinto i
giudici ticinesi, non avendo seguito alcuna formazione da rappresentante a
promotrice immobiliare. La ricorrente secondo la Corte cantonale oltretutto non
ha debitamente motivato le sue mansioni lavorative e non ha fornito nessuna
prova relativa al lavoro svolto. Infine, neanche ha saputo indicare se vi
fossero altri impiegati presso le ditte in questione. Per terminare, i giudici
ticinesi hanno precisato che i conteggi individuali dei contributi AVS
rimangono indizi, ma non la prova di un effettivo pagamento.
3.
3.1. La ricorrente, il cui atto di ricorso non indica
alcuna norma di legge, critica l'accertamento dei fatti operato dalla Corte
cantonale sotto diversi aspetti. Tuttavia, il Tribunale federale non rivede i
fatti stabiliti dalla Corte cantonale, se non in maniera molto limitata
(consid. 1). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti, dinanzi al Tribunale
federale non basta criticare liberamente la decisione precedente come se ci si
trovasse in grado di appello, opponendo semplicemente la propria tesi a quella
dell'autorità inferiore, bensì occorre spiegare almeno succintamente, ma
puntualmente, perché gli accertamenti dei primi giudici sono manifestamente
errati, per giungere a dimostrare che la decisione impugnata è insostenibile
nel suo risultato (DTF 137 I 1 consid.
2.4 pag. 5). In concreto, la ricorrente si limita a contestare gli accertamenti
dei giudici cantonali con ipotesi e deduzioni, o facendo singole
estrapolazioni, senza
tuttavia dimostrare perché gli accertamenti del Tribunale delle
assicurazioni siano manifestamente inesatti o contrari al diritto federale.
3.2. Contrariamente alle tesi sostenute nel ricorso,
il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha reso il proprio giudizio,
ricordando in maniera precisa tutte le circostanze al fascicolo relative al
caso concreto. La Corte cantonale ha già detto che l'avvenuto pagamento degli
oneri sociali non prova il versamento del salario. A ciò si aggiunga, secondo
gli accertamenti dei giudici ticinesi, che soltanto nei sei mesi precedenti
l'inizio della disoccupazione la ricorrente avrebbe beneficiato di un forte
aumento di stipendio, senza peraltro dimostrare in maniera convincente, ove
avesse usato il denaro versato asseritamente in contanti. È peraltro
inconferente la circostanza che la ricorrente non sia mai stata oggetto di
procedimenti penali. La Corte cantonale non ha rinfacciato alla ricorrente
comportamenti penalmente punibili e il giudizio (consid. 2) non trova
fondamento su di un agire illecito. Per quanto attiene all'audizione davanti
all'amministrazione, la ricorrente pare misconoscere che tale pratica non è
un'esclusiva delle autorità inquirenti, ma deriva da un lato dal diritto
dell'interessato a partecipare alla procedura e da un altro lato dall'interesse
dell'autorità decidente di chiarire i fatti, sentendo personalmente
l'assicurato. Infatti, anche i giudici civili sono soliti procedere ad
interrogatori di parti o di testimoni. Le poche critiche invero generiche della
ricorrente cadono nel vuoto. Il giudizio impugnato non è pertanto lesivo del
diritto federale. (…)”
Per completezza giova rilevare
che con sentenza 8C_495/2017 del 31 gennaio 2018 la nostra Massima Istanza ha
respinto il ricorso della Cassa cantonale vallesana di disoccupazione
interposto contro un giudizio della Corte delle assicurazioni sociali del
Tribunale cantonale del Vallese che aveva stabilito, da una parte, che
l’assunzione di un’assicurata da parte di una Sagl, fondata dal figlio, non era
fittizia, dall’altra, che la medesima doveva essere considerata quale salariata
alle dipendenze della Sagl per l’intero termine quadro per il periodo di
contribuzione.
In quel caso di specie
l’assicurata, per alcuni mesi prima di diventare inabile al lavoro al 100% a
causa di problemi alla schiena (periodo in cui ha percepito indennità
giornaliere per perdita di guadagno), era stata pagata dalla Sagl tramite
versamento su un suo conto bancario.
2.2. La Prassi LADI sull’indennità di
disoccupazione (Prassi LADI ID) edite dalla direzione del lavoro della SECO,
nella versione in vigore da ottobre 2012 (pt. B144 e B145) prevedono in
relazione al periodo minimo di contribuzione e la percezione effettiva di un
salario quanto segue:
" (…)
Periodo minimo di contribuzione di 12 mesi
art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 13 cpv. 1 LADI
Percezione effettiva di un salario
B144 Oltre ad
aver esercitato un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver
effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione
effettiva di un salario non è di per sé un presupposto del diritto
all’indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere
l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione. Se l’assicurato non ha
percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo
l’art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali è
considerato periodo di contribuzione.”
Il
tenore dei p.ti B144 - B148 della Prassi LADI ID sopra citati è rimasto invariato
anche nella versione valida dal 1° gennaio 2017 (http://www.area-lavoro.ch/dateien/
Kreisschreiben/Prassi_LADI_ID_gennaio_2017.pdf).
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_902/2017 del
12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicato in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del
13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.
4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve
tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017
consid. 6.2.1.; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131
V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V
229 consid. 2.1.).
Il giudice deve,
invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in
esame (cfr. STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants
d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de
la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (cfr. DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
Nella già citata sentenza
8C_226/2007 del 16 maggio 2008 la nostra Massima Istanza ha ricordato che, in
una sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007, lo stesso Tribunale federale ha
stabilito che la direttiva della Seco che ritiene adempiuto il periodo
contributivo minimo soltanto se è stato dimostrato un pagamento effettivo del
salario per dodici mesi, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e
quindi non è applicabile.
Nel caso affrontato nella
sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007 si trattava di un assicurato che occupava
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e al quale, durante
alcuni mesi, non è stato versato alcun salario. L'Alta Corte ha comunque
ritenuto adempiuto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.
Al riguardo giova evidenziare che
la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012 - che ha sostituito i
p.ti B144-B148 della Circolare ID del 2007 - corrisponde sostanzialmente al
tenore del testo precedente.
Ne discende, in applicazione
della sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 menzionata sopra, che anche la
Prassi LADI/B144-B148, valida dall’ottobre 2012, prevedendo che se un
assicurato non stabilisce chiaramente di aver percepito il salario, il diritto
all’indennità di disoccupazione deve essergli negato per mancato adempimento
del periodo di contribuzione, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V
444 e non è quindi applicabile.
In proposito va rilevato che la
Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012, contempla quale elemento di
novità rispetto alla Circolare ID del gennaio 2007 il riferimento a una
sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 con l’unica annotazione che “in
mancanza sia di libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, sia
di giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure di
testimonianze che permettono di stabilire il reddito come richiesto dalla
legge, il versamento dl salario non può essere formalmente dimostrato”.
Il TCA si limita a rilevare che
la sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 riguarda, tuttavia, soltanto la
determinazione del guadagno assicurato ed è stato evidenziato espressamente che
non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione da parte
dell’assicurato - che era stato socio e gerente della Sagl sua ex datrice di
lavoro - riconosciuto tramite l’esercizio di un’attività lavorativa.
2.3. Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI è
considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della
legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel
corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali
periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.
L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello
dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è
considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale
stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.
In virtù e nell’ambito della
delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per
il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al
salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il
termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).
Il
guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici
mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della
prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso
1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).
Il
periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di
guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla
disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per
almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione
(cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).
Se il
salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno
assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in
base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis
OADI).
Il Consiglio federale ha pure
stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI, sono
computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che
l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).
L’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI
stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in cui
l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3
LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i
contributi.
2.4. Per costante giurisprudenza,
determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23
LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di
salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995
Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).
Il Tribunale federale delle
assicurazioni, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in DTF
128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il
guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente
percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in
casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi
sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più
precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito
unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito
a salari fittizi.
Al riguardo cfr.
pure STFA C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011,
massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461.
In una sentenza C 284/05 del 25 aprile
2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 46 (vedi pure la sentenza C 183/06 del 16
luglio 2007), l'Alta Corte ha stabilito che la mancanza della prova del salario
esatto non comporta la negazione del diritto all'indennità di disoccupazione,
ma deve essere presa in considerazione nel calcolo del guadagno determinante.
Inoltre con
sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, già citata sopra (cfr. consid.
2.4.), il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa
era soltanto la questione concernente la determinazione del
guadagno assicurato, mentre non era più contestato l’adempimento del periodo di
contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio da parte dell’assicurato di
un’attività lavorativa, ha stabilito che in quel caso, siccome non era definibile
l’entità del salario (difettavano libri contabili tenuti in maniera
regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in
contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come
richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non
era determinabile in modo sufficientemente attendibile.
Ciò ha comportato il diniego
della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In proposito cfr. pure STF
8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno
2013 consid. 3.5.
2.5. Nella presente evenienza dalle
carte processuali emerge che RI 1, nata il __________ 1963 (cfr. doc. 9), il 31
dicembre 2010 ha concluso con la __________ un contratto di lavoro a tempo
indeterminato quale estetista a tempo parziale per un salario di fr. 1'500.--
lordi mensili (cfr. doc. 18).
Dall’estratto del conto
individuale emesso dalla Cassa __________ il 26 settembre 2018 risulta, però,
che l’assicurata è stata attiva per la __________ già dal 2002 (cfr. doc.
XIX1).
A Registro di commercio __________
è stata iscritta il 23 novembre 2001 con il seguente scopo sociale:
" Assistenza
e prestazioni di servizi, organizzazione di manifestazioni, esposizioni e aste;
importazione, esportazione e commercio di articoli di artigianato,
antiquariato, arredamenti, arte in genere e collezioni. Gestione di istituti di
bellezza, studi d'estetica, massaggi, riflessologia, centro dimagrante,
fitness, ginnastica, trattamenti fisioterapici, sauna, solarium, bagno turco,
trattamenti naturali per la linea, contro la cellulite, cura del viso e del
corpo. Commercio, fabbricazione e produzione di prodotti cosmetici e di moda.
La società potrà gestire un club, punto d'incontro e di ristorazione e potrà
acquistare beni immobili per le proprie attività.” (Doc. 19: estratto RC)
Amministratore unico con diritto
di firma individuale della società dal novembre 2001 all’agosto 2002 è stato __________,
fratello dell’insorgente (cfr. doc. 19; 5).
Dall’agosto 2002 al marzo 2006
tale carica è stata svolta da __________, mentre dal marzo 2006 a RC è iscritto
quale amministratore unico con firma individuale l’__________ (cfr. doc. 19;
5).
Dall’estratto del conto
individuale AVS del 26 settembre 2018 emerge, poi, che dal 2011 al 2014 la
ricorrente è stata attiva quale dipendente della __________ (cfr. doc. XIX1).
Scopo sociale della __________,
fondata nel 1998, è il seguente:
" L'esercizio
di ogni attività di carattere fiduciario, in particolare la tenuta di libri
contabili; la consulenza e la rappresentanza fiscale; l'amministrazione di
immobili e di società immobiliari; la costituzione, l'amministrazione e la
gestione di società, fondazioni e trust; l'intestazione e la detenzione di
partecipazioni e di altri averi; la consulenza e la rappresentanza creditoria e
debitoria; la consulenza aziendale; la consulenza legale; l'amministrazione di
patrimoni; ogni altra attività atta al raggiungimento dello scopo sociale”
(Estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch)
Amministratore unico con diritto
di firma individuale della __________ è dal 1998 il fratello dell’assicurata, __________
(cfr. estratto RC).
Il 25 giugno 2014 l’insorgente è stata
assunta dalla __________ a tempo indeterminato in qualità di venditrice a tempo
parziale a partire dal 1° luglio 2014. Il salario concordato corrisponde a fr.
500.-- lordi al mese (cfr. doc. 34).
Scopo sociale della __________,
iscritta a Registro di commercio il 24 ottobre 2007, è il seguente:
" Investimenti,
mediazione, consulenza, servizi, perizia, custodia, importazione e
esportazione, operazioni di compravendita pure tramite internet, esposizioni
nel campo dei tappeti persiani, orientali e kilim, articoli di artigianato,
antiquariato di arredamento, d'arte e di oggetti di collezione. La società
potrà operare nel commercio, fabbricazione e produzione di prodotti cosmetici,
naturali e di moda, gestire istituti di bellezza, estetica, parrucchiera, ecc.
La società potrà acquistare immobili per le sue attività; potrà effettuare
prestiti finanziari e leasing. Potrà partecipare ad imprese simili con i nomi
commerciali __________, __________ e __________. La società potrà aprire e
gestire esercizi pubblici.” (Doc. 35: estratto RC)
La ricorrente è stata iscritta a
RC quale amministratrice unica con diritto di firma individuale di tale società
dall’ottobre 2007 al giugno 2012. In seguito questa carica è stata assunta da suo
fratello, __________ (cfr. doc. 35; 5).
Da una dichiarazione di __________
agli atti si evince che __________, nato nel 1938 e padre di quest’ultimo,
nonché dell’assicurata (cfr. doc. 5; I pag. 7), è autorizzato a gestire la __________
con diritto di firma individuale, a redigerne la contabilità e a prendere
qualsiasi decisione per il buon andamento della ditta, di modo da tutelare gli
interessi degli azionisti (cfr. doc. 42).
Un’attestazione di tenore analogo
risulta anche per la __________. Infatti l’__________ ha dichiarato che gli
azionisti della __________ hanno autorizzato __________ con una procura
generale con firma individuale a compiere tutti quegli atti ordinari,
straordinari e amministrativi opportuni e necessari per il buon andamento delle
società, incluso operazioni bancarie, stipulo di contratti, apertura di punti
vendita, assunzione di personale, gestione contabilità, ecc. (cfr. doc. 26).
L’assicurata, in uno scritto del
9 marzo 2018, ha specificato che gli azionisti sia della __________ sia della __________
sono una decina di persone circa che vivono in __________ e parlano la lingua __________.
Questi ultimi avrebbero conferito una procura generale a __________, di lingua
madre __________, autorizzandolo “a compiere tutti quegli atti ordinari,
straordinari e amministrativi che si ritenessero opportuni e necessari per il
buon andamento delle Società, segnatamente anche a stipulare in vece
dell’Amministratore e mandatario contratti, ratificare accordi a rappresentare
con la sua firma le Società, nominare legali, procuratori, conferire mandati,
rappresentare le Società presso ogni qualunque Istituto di credito o altri ed
impegnare le Società con sua firma ritenendosi il suo operato ratificato. __________
è inoltre autorizzato a compiere tutti quegli atti che lo statuto delle Società
e la legge conferiscono in generale all’Amministratore. Entrambi gli
amministratori delle Società __________ e __________ hanno acconsentito e
confermato questi mandati” (cfr. doc. 5 pag. 2).
Del resto nel ricorso è stato
precisato che “per quanto a conoscenza della ricorrente, le azioni delle due
società (__________ e __________) appartengono a ca. una decina di persone che
vivono in Iran e parlano unicamente la lingua __________, lingua parlata e conosciuta
dal signor __________, che rappresenta la volontà degli azionisti in quanto
loro persona di fiducia, ragione per cui a quest'ultimo è stata conferita una
procura che permetta allo stesso di compiere tutti quegli atti che si
ritenessero opportuni e necessari per il buon andamento delle società”
(cfr. doc. l pag. 7).
Sempre dallo scritto del 9 marzo
2018 dell’insorgente si evince altresì, da un lato, che la __________ ha
concluso due contratti di locazione per due negozi a __________, uno in __________
e l’altro in __________. Nel primo negozio operava la __________, mentre il
secondo è stato ceduto alla __________.
Dall’altro, che __________ si è
accordata con __________ di assumersi le pigioni di locazione e tutte le spese
del negozio in __________ (cfr. doc. 5 pag. 2).
La ricorrente era peraltro l’unica
dipendente della __________ (cfr. doc. 24 pag. 1) e della __________ (cfr. doc.
40).
Il 20 maggio 2017 la __________
ha disdetto il rapporto d’impiego con effetto dal 31 agosto 2017 a causa delle
scarse entrate che non consentivano di tenere aperto il centro estetico in __________
a __________ (cfr. doc. 17).
In uno scritto del 27 ottobre
2017 della __________ alla Cassa è stato indicato che l’assicurata è stata
licenziata per cessazione dell’attività della società causata dalla crisi di
mercato e dalle insufficienti entrate (cfr. doc. 30).
Il 27 luglio 2017 anche la __________
ha disdetto il rapporto d’impiego con effetto dal 31 agosto 2017, in quanto le “…
scarse entrate non ci permettono più di sostenere il suo stipendio” (cfr.
doc. 33).
L’assicurata si è annunciata per
il collocamento il 1° settembre 2017, dichiarando una disponibilità lavorativa
dell’80% (cfr. doc. 9).
Nella “Domanda d’indennità di
disoccupazione” del 7 settembre 2012 la medesima ha indicato di percepire
comunque ancora un reddito dall’attività d’interprete a ore (cfr. doc. 9).
Il 27 gennaio 2016 l’assicurata e
__________ hanno, in effetti, concluso un contratto di lavoro di interprete e
mediatore culturale di durata indeterminata. Il contratto è a ore su chiamata.
Non vi è alcun diritto alla chiamata in servizio, così come non vi è alcun
dovere di essere disponibili alla richiesta d’intervento. E’ stato previsto che
il rapporto d’impiego può essere disdetto da ciascuna delle parti per la fine
del mese con preavviso di un mese (cfr. doc. 51).
Nel 2016 la ricorrente ha
guadagnato con tale attività complessivi fr. 1'523.- lordi (cfr. doc. F; 52) e nel
2017 fr. 3'774.- lordi (cfr. doc. S1).
Con decisione del 28 novembre
2017 la Cassa ha negato all’assicurata il diritto all’indennità di
disoccupazione sostenendo che nel termine quadro per il periodo di
contribuzione (dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2017) non ha saputo fornire
nessuna prova del versamento del salario per il periodo dal 1° gennaio 2016 al
31 agosto 2017 (cfr. doc. 3, consid. 1.1.).
Con decisione su opposizione del 25
aprile 2018 la parte resistente ha confermato il proprio provvedimento del 28
novembre 2017 (cfr. doc. 1; consid. 1.2.).
La Cassa, nella risposta di
causa, ha proposto, tenendo conto dei salari per le attività presso __________,
__________ e __________ risultanti dalla decisione di tassazione per il 2016
presentata con il ricorso, di riconoscere all’insorgente un guadagno assicurato
di fr. 906.50 (cfr. doc. IV; consid. 1.4.).
2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte evidenzia innanzitutto che la Cassa, proponendo
in sede di risposta un guadagno assicurato di fr. 906.50 sulla base degli
stipendi emergenti dalla decisione di tassazione per il 2016 in particolare
ottenuti dalla __________ e dalla __________, ossia postulando il parziale
accoglimento del ricorso (cfr. doc. IV; XIII; consid. 1.4.; 1.6.), ha
implicitamente riconosciuto che la ricorrente ha svolto presso la __________ e
la __________ un’attività lavorativa soggetta a contribuzione per almeno dodici
mesi.
Più specificatamente la parte
resistente ha così reputato essere realizzato il presupposto del periodo di
contribuzione, entro il termine quadro (in casu dal 1° settembre 2015 al 31
agosto 2017), di almeno dodici mesi (cfr. consid. 2.1.; 2.2.).
Il TCA, dopo attento esame della
documentazione agli atti, e tenendo conto del fatto che l’insorgente era
l’unica dipendente della __________ che si occupava dell’esercizio di un centro
di estetica e della __________ che gestiva una galleria d’arte, non ha validi motivi
per dubitare della conclusione della Cassa.
Di conseguenza nel caso di specie,
senza che si renda necessario procedere, segnatamente, a un pubblico
dibattimento e all’audizione dei testi proposti dalla parte ricorrente (cfr.
doc. I), va considerato che l’insorgente ha ossequiato la condizione per avere
diritto alle indennità di disoccupazione relativa all’adempimento del periodo
di contribuzione di almeno dodici mesi ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. e e
13 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.1.; 2.2.).
Per quanto attiene, invece, alla
determinazione dell’entità del guadagno assicurato, il TCA ritiene che la
risoluzione di tale questione sia prematura in questa sede, in quanto
primariamente deve essere verificato il rispetto di tutte le condizioni per
poter beneficiare dell’indennità di disoccupazione contemplate dall’art. 8 cpv.
1 LADI.
È comunque utile ricordare che la
prova della riscossione dei salari è decisiva per la determinazione del guadagno
assicurato. In effetti qualora non sia definibile l’entità del salario (ad
esempio difettando libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente,
giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze
che permettano di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno
assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non è determinabile in modo
sufficientemente attendibile.
Ciò comporta il diniego della
pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF
8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5. in fine; STF 8C_913/2011 del
10 aprile 2012, in particolare consid. 3.3. in fine; STCA 38.2017.41 del
14 settembre 2017 consid. 2.6.; STCA 38.2012.5 del 10 dicembre 2012 consid.
2.7.).
2.7. L’art. 8 cpv. 1 lett. a LADI
prevede per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione, tra
l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente (cfr. pure
art. 10 LADI).
L’art. 31 cpv. 3 LADI prevede che
non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:
a. i lavoratori,
la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge
del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;
c. le persone
che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale
supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le
decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati
nell’azienda.
I disposti relativi all’indennità
di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma corrispondente.
Ciò non comporta, tuttavia, in
caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto alle relative
indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione
analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.
Con decisione pubblicata in DTF
123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha infatti esteso
l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione
dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007
consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione
professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto
all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società
anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della
ditta.
Nelle sentenze pubblicate in SVR
1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997
ALV Nr. 101, il TFA ha, inoltre, deciso che un dipendente membro del consiglio
di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice
delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31
cpv. 3 lett. c LADI.
Per un membro del consiglio di
amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che sia necessario
determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno
della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_172/2013 del 23
gennaio 2014; STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno
2005).
In una sentenza 8C_279/2010 del 8
giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato su questi temi le seguenti
considerazioni:
" (…) Il
primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un
impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv.
3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di
quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura
aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali.
Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle
indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che
essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel
registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi
rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un
diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà
partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF
120 V 525 consid. 3b e riferimenti).
Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del
consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la
legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili,
che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle
decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema
direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b
CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio
d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,
quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori
accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF
120 V 525 con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno
all'azienda (DTF
122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).
3.
Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è
pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008,
la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne
discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la
giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la
precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego.
(…)"
Questo Tribunale
sottolinea che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è
unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di
prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità
di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione
professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro
coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del
16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).
Questo principio è
stato riconfermato in una sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, nella quale
il Tribunale federale ha formulato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.2. Dans
plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid.
4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement
de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la
loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de
travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante
leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur
activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des
conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de
cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces
mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent
l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans
une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se
faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les
activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint
de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur
lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec
celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise.
Cette possibilité d'un réengagement dans
l'entreprise - même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une
pure situation de fait - justifie la négation du droit à l'indemnité de
chômage. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre
qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de
la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou,
s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre
entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position
assimilable à un employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très
sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour
vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité
indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable,
du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui
occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte
de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur
l'ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit
à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à
celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). (…)"
Il rischio d’abuso non esiste,
dunque, più quando l’assicurato in questione dimostra di avere rotto ogni
legame con la ditta.
Sempre secondo la giurisprudenza
federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art. 809-818 CO) è
equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA
(cfr. STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18 novembre
2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA
C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA
2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto
cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).
In una sentenza 8C_191/2014 del 4
giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso di una piccola
impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare l’assicurato in
progetti di un’altra società, che può non essere sufficiente cancellarsi dal
registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per eludere quanto
espresso nell’articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L’assicurato in quella
fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché, malgrado
non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era rimasto
partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di una
persona esercitante un’attività analoga a quella di un datore di lavoro.
Il TF, con giudizio 8C_401/2015
del 5 aprile 2016, pubblicato in DLA 2016 N. 5 pag. 132, ha stabilito che a
ragione era stata chiesta la restituzione d’indennità di disoccupazione
percepite, in quanto il ricorrente, anche se non era più iscritto a RC quale
socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro, continuava a disporre di
un potere decisionale che escludeva il diritto a prestazioni LADI.
L’Alta Corte ha, in particolare,
osservato che lo stretto legame di parentela tra l’interessato e la madre a cui
aveva ceduto la sua parte sociale ed era diventata l’unica socia gerente
costituiva un serio indizio che consentiva di ritenere che l’insorgente
occupava, per il tramite della madre, una posizione di fatto analoga a quella
di un datore di lavoro.
In una sentenza 8C_230/2016 del
25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato un giudizio di questa
Corte con cui è stato negato il diritto a indennità di disoccupazione a
un’assicurata che, benché non fosse più iscritta a RC avendo ritrasferito quote
e gestione nelle mani del padre che avrebbe contribuito finanziariamente alla
costituzione dell’azienda, aveva mantenuto in seno alla Sagl un ruolo
dirigenziale e ne era la persona di riferimento.
Al riguardo cfr. anche STF 8C_529/2016
del 26 ottobre 2016 con cui è stato confermato il diniego del diritto a
indennità di disoccupazione, poiché il ricorrente rivestiva una posizione
analoga a quella di un datore di lavoro nella Sagl in cui aveva lavorato. Egli
è stato gerente della società fino a quando gli è subentrato il fratello, ma a
causa di un infortunio alla spalla quest’ultimo non poteva dapprima essere
presente in azienda e in seguito era abile al lavoro in modo parziale.
Per stabilire se un
impiegato sia membro di un organo decisionale supremo di un'azienda e per tale
motivo escluso dal diritto a indennità per lavoro ridotto, rispettivamente dal
diritto a indennità di disoccupazione, deve essere esaminato di quali poteri
decisionali egli disponga sulla base della struttura aziendale interna (DTF 120 V 521; DLA 2004 no.
21 pag. 198 consid. 3.2). Non sono per contro decisivi i soli criteri formali
quali, segnatamente, l'appartenenza al consiglio d'amministrazione o il
conferimento di una procura o di un altro mandato commerciale, di modo che
possono di principio essere esclusi dall'indennità di disoccupazione anche
dipendenti che non detengono formalmente un diritto di firma e non sono
iscritti a registro di commercio né come amministratori né come organi
dirigenti, ma che di fatto esercitano un'influenza determinante sulle decisioni
della società (cfr. STF 8C_279/2010 del 18 giugno 2010 consid. 2; STFA C 275/04
del 10 novembre 2005 consid. 3.4.; DTF 122 V 272 consid. 3,
120 V 525 consid. 3b; SVR 1997 AlV no. 101 pag. 309).
2.8. In concreto, come visto sopra, la
ricorrente dal 2007 al 2012 è stata amministratrice unica con diritto di firma
individuale della __________. In seguito la carica è stata assunta da suo
fratello. Inoltre quest’ultimo e l’assicurata stessa hanno indicato che sarebbe
il padre di 80 anni a gestire la società disponendo di una procura generale da
parte degli azionisti che vivono in __________ (cfr. consid. 2.5.).
Per quanto riguarda la __________,
è vero che dal marzo 2006 a RC figura quale amministratore unico con firma
individuale l’__________. E’ altrettanto vero, tuttavia, da una parte, che
dalla fondazione di tale società nel 2001 al 2002 questo ruolo è stato coperto
dal fratello dell’insorgente. Dall’altra, che il padre della ricorrente è stato
autorizzato dagli azionisti a compiere ogni atto ordinario, straordinario e
amministrativo, a svolgere i compiti dell’amministratore, anche per questa
ditta (cfr. consid. 2.5.).
Inoltre la ricorrente era l’unica
dipendente delle due società (cfr. consid. 2.5.).
La Cassa, nella decisione su
opposizione, ha rilevato, senza però approfondire la questione, che è “…
verosimile che lei (n.d.r.: l’insorgente) abbia ricoperto una posizione
analoga a quella di un datore di lavoro, anche se non formalmente, e inoltre
che non abbia mai definitivamente terminato l'attività” (cfr. doc. B;
consid. 1.2.).
La parte ricorrente, dal canto
suo, sostiene che l’assicurata era una semplice dipendente e che il suo
nominativo non figura tra i membri del CdA della __________ e della __________,
né ne è azionista (cfr. doc. I; consid. 1.3.).
In simili condizioni deve essere
appurato il ruolo effettivo di RI 1 in seno alla __________ e alla __________,
segnatamente sentendo la ricorrente
In proposito va rilevato che il
principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato
nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA;
art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag.
212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142
consid. 8a).
Questo obbligo comprende in
particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello
di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro,
le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto
di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove
(cfr. STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1°
aprile 2015 consid. 3.2.; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA U 94/01 del 5 settembre
2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).
Andranno, in particolare,
verificati i compiti specifici che la ricorrente svolgeva nel centro estetico (__________)
e nella galleria d’arte (__________) e, sulla base della
struttura aziendale interna, il suo potere decisionale o perlomeno la sua
influenza sulle decisioni della ditta.
Andrà altresì acclarato se la
medesima sia stata l’unica persona in grado di perseguire effettivamente
lo scopo sociale delle due società in questione.
Gli atti devono essere, pertanto,
rinviati alla Cassa perché proceda ad esaminare, prima di decidere se
l’insorgente ha diritto o meno all’indennità di disoccupazione e il relativo
guadagno assicurato, in particolare, se la stessa nella __________ e nella __________
rivestisse o meno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr.
consid. 2.7.).
Qualora si dovesse
rispondere affermativamente a tale quesito, il diritto alle indennità di
disoccupazione andrà negato, in quanto va già evitato il rischio di abuso
consistente segnatamente nella possibilità di continuare a perseguire lo scopo
sociale delle società (cfr. consid. 2.7.).
Al riguardo è utile osservare che
con sentenza 38.2017.16 del 10 maggio 2017 è stato negato il diritto a
indennità di disoccupazione dall’ottobre 2016 a causa del ruolo determinante
del ricorrente nella SA in cui lavorava. Fino al mese di settembre 2016, in
effetti, egli è stato amministratore unico con diritto di firma individuale
della società che era un’azienda di famiglia in cui l’insorgente e il fratello
erano le figure dominanti.
2.9. Vincente in causa la ricorrente,
rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’800.-- a titolo
di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. art. 61 lett.
g LPGA; art. 30 Lptca).
Visto il diritto a ripetibili, la
richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I) è divenuta priva
di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 8C_756/2017 del 7
marzo 2018 consid. 6; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF
9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010
consid. 3).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione
del 25 aprile 2018 è annullata.
§§ La
ricorrente ha adempiuto il periodo di contribuzione di cui all’art. 8 cpv. 1
lett. e LADI.
§§§ Gli
atti vanno rinviati alla Cassa perché in particolare esamini, conformemente a
quanto indicato al consid. 2.8., se l’insorgente rivestisse o meno una
posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno alla __________ e
alla __________.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà alla ricorrente
fr. 1’800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di
oggetto la domanda di gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti