38.2018.39
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
10 ottobre 2018Italiano31 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2018.39
rs
Lugano
10 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 giugno 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 11 maggio 2018 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
dell’11 maggio 2018 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in
seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 7 febbraio 2018 (cfr.
doc. III4) con cui aveva sospeso RI 1, iscrittosi in disoccupazione con effetto
dal 9 ottobre 2017, per cinque giorni dal diritto alle indennità di
disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel mese di dicembre
2017.
Al riguardo
l’amministrazione si è così espressa:
" (…)
3. Nel caso concreto, le motivazioni addotte e la documentazione
inoltrataci in sede di opposizione non possono
essere accettate in quanto, da accertamenti intrapresi verso le aziende
che hanno sottoscritto il documento preparato e
consegnato dal Signor RI 1, emerge quanto segue:
al signor __________ della __________ di __________;
al signor __________ della __________ di __________;
al Signor __________ della __________ di __________ e
al Signor __________ delle __________ di __________
non risulta che l'assicurato
(contrariamente a quanto indicato sui
documenti inoltratici) abbia
sostenuto un "breve colloquio" dal quale sono emerse le sue
competenze professionali.
Il personale presente in
azienda al momento della consegna da parte del signor RI 1 del documento in
questione ha unicamente apposto il "timbro"
distintivo e ritirato
il Curriculum Vitae.” (Doc. A1)
1.2. Contro la decisione su
opposizione dell’11 maggio 2018 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso
al TCA, chiedendo l’annullamento della sanzione.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale egli ha segnatamente addotto:
" (…)
3.
Sono di formazione impiegato di commercio (con AFC), per circa 16 mesi ho gestito un negozio con una
cifra annua di ca. 4 milioni di franchi. Da
12 stagioni lavoro presso la __________, ho
dunque maturato competenze nell'amministrazione, nella vendita e come motorista di battelli.
Con queste mie competenze ho deciso di candidarmi per le 4 posizioni
che mi sono state contestate, vale a dire:
____________________- rappresentante/venditore
__________ - __________ come impiegato di
commercio
__________ - __________ come venditore
____________________ in qualità di venditore d'auto
Candidature che sono state confermate dai singoli datori di lavoro
nei doc allegati.
Ritengo che le succitate professioni si adeguino ampiamente alle
professioni da me svolte e alle competenze maturate negli anni.
Sono stato, durante il mese di
Dicembre 2017, penalizzato per le competenze
non adeguate alle mie qualifiche, con il
dubbio della credibilità per le ricerche di lavoro svolte – decisione che mi ha
stupito in modo non indifferente, anche perché sono a conoscenza delle
disposizioni impartite in merito gli obblighi dell'assicurato, vale a dire di cercare una occupazione adeguata
in merito l'art. 16 LADI, e se necessario
anche al di fuori della professione precedentemente svolta art. 17 cpv 1 LADI.
In effetti è proprio quello che ho fatto.
Mi preme mettervi a conoscenza del fatto che, su mia richiesta, nel mese di gennaio 2018, ho svolto il corso
SCI. Dall' URC di __________ sono giunte
direttive concernenti le professioni da ricercare le quali sono:
• impiegato di commercio
• rappresentante
• venditore
• professioni marinaresche
Sintetizzando nel dettaglio le 4 ricerche di lavoro:
• Signor __________ dell'omonima
__________ di __________, mi fornisce copia della lettera di risposta alla signora __________; con mia grande
sorpresa (riassumendo) la lettera dice "con
riferimento alla sua richiesta di informazione le confermiamo quanto indicato
nell'attestazione da noi firmata (perciò
consegna CV + breve presentazione
competenze)
• __________ idem "le confermiamo che timbro e firma sull'attestazione sono nostri (in più, come da copia, mi
attestano nuovamente il breve colloquio di presentazione).
• __________ di __________, trovo la moglie del responsabile (che purtroppo
non ha tenuto copia della lettera alla signora __________) ma che mi conferma di averle detto che vi è stato il breve
colloquio di presentazione, ma non certo un colloquio tra le parti per un’eventuale assunzione visto che non
avevano posti vacanti.
• __________ di __________,
scrivono via e-mail chiaramente "il sig. RI 1 si è presentato nei nostri uffici e dopo un
breve colloquio ci ha consegnato il
Curriculum Vitae”. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 26
giugno 2018 l'URC ha postulato, con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto, la reiezione dell’impugnativa (cfr. doc.
III).
1.4. Il 10 luglio 2018 il
ricorrente ha, in particolare, precisato, da una parte, che “le ricerche
presentate erano 1 in più del dovuto (13 invece di 12); nel caso una non
dovesse essere conforme resterei in ogni caso in regola con le 12 richieste”.
Dall’altra, “che se i
datori di lavoro non sono alla ricerca di personale, al momento che uno si
presenta viene subito bloccato con la frase “siamo al completo” e, la
maggioranza non perde tempo ad ascoltare le competenze della persona in cerca
d’impiego” (cfr. doc. V).
1.5. L’URC ha preso posizione al
riguardo con scritto del 19 luglio 2018 (cfr. doc. VII).
1.6. Il 14 settembre 2018
l’assicurato ha formulato ulteriori osservazioni (cfr. doc. X), le quali sono
state inviate per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. XI)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
Nel merito
2.2. Oggetto della
vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato
dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di
lavoro nel mese di dicembre 2017.
2.3. Tra gli obblighi
dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato
modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della
professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto
invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio
luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di
controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali
relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio
1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
"
L'assicurato deve
finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di
domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede
che:
"
L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni
periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il
termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere
prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3
OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente
verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto
che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o
ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato
messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.
Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno,
valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197
consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48),
è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per
trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo
egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI,
secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo
possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF
8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C
221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°
gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione
OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V
228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del
28 giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In
una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così
sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo
precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA.
Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché
gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere
tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione
in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF
8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre
2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2.
pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010,
consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del
26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio
1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure
art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018
consid. 5 in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di
impiego di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF
8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D.
Cattaneo, op. cit., pag. 17).
2.4. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per
quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non
prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di
riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo
di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide
(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando
tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha
precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche
mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi
amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese
(cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29
settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009
del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
"
(…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si
l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il
faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches
entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif,
la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en
principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février
2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à
une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches
de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et
bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C
176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2;
RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,
pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;
STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte
ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il
numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero
durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid.
3.2.
Sulle modalità con le quali
bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun
modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate
sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di
lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni
periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere
realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992
nella causa E. R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa
che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale
il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di
lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il
datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul
formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la
ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella
causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi
dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la
Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello
sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore
di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque
limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio
competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 pag. 95).
In
una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la
durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è determinata
secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5
OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata
della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due
anni.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene
alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art.
30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6
giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per
insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo
successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9
giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione
per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle
sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo,
"Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte
dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il
modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005;
STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C
286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del
6 agosto 2002).
2.6. Nella presente evenienza
dalla documentazione agli atti si evince che RI 1 (nato il __________ 1966),
dall’aprile all’ottobre 2017, ha lavorato quale stagionale per la __________,
presso la quale è stato attivo dal 2007 in qualità di __________ (cfr. doc. A1;
1).
Il 6 ottobre 2017
l’assicurato si è iscritto in disoccupazione al 100% con effetto dal 9 ottobre
2017. Egli è al suo 6° termine quadro per la riscossione delle prestazioni (dal
21 ottobre 2016 al 20 ottobre 2018; cfr. doc. 1; 6; A1).
Nel “Modulo - Informazioni
integrative per la registrazione all’Ufficio regionale di collocamento (URC)”
l’insorgente, il 9 ottobre 2017, ha precisato, da una parte, di ricercare
un’attività professionale come “impiegato di commercio/vendita,
rappresentante/magazziniere vari”, dall’altra, di utilizzare quali metodi e
mezzi di ricerca di impiego “offerte di lavoro __________ (settimanali), di
persona, giornali, conoscenze” (cfr. doc. 1).
Il 12 ottobre 2017 ha
avuto luogo il primo colloquio di consulenza. Dal documento “Azioni di
reinserimento” emerge che in quell’occasione la consulente del personale ha indicato
all’assicurato in particolare di:
" (…) Svolgere
minimo 3 ricerche alla settimana nell’arco della settimana, dal primo
all’ultimo giorno del mese. Dare la priorità agli annunci sui quotidiani
(fotocopie presenti nei nostri uffici). Visionare il sito delle Casse
Disoccupazioni, prendere contatti con rappresentanti, rete delle conoscenze
private, social network, visionare settimanalmente il Foglio Ufficiale on-line.
(…)” (cfr. doc. III7)
Inoltre il 22 novembre
2017, durante un ulteriore colloquio di consulenza, è stato specificato che:
" (…) Le
ricerche devono essere svolte in modo mirato e di qualità, e se risponde ai
requisiti richiesti.
(…).
Svolgere le ricerche tenendo in
considerazione delle richieste espresse nell’annuncio. (…)” (Doc. III7)
Con decisione del 1°
dicembre 2017 l’URC ha sospeso l’assicurato per cinque giorni dal diritto di
indennità di disoccupazione a causa di ricerche di lavoro qualitativamente insufficienti
nel periodo dell’attività stagionale precedente l’annuncio per il collocamento
a far tempo dal 9 ottobre 2017. Al riguardo l’amministrazione ha osservato che:
" (…) Nel
caso in esame, tra le ricerche di lavoro comprovate, risulta che numerose
candidature siano state svolte rispondendo ad annunci comparsi sia sui
quotidiani locali che sui siti Internet. Le candidature qui contestate
riguardano posti di lavoro i cui requisiti non corrispondono totalmente e/o in
buona parte a quelli in possesso del candidato. (…)” (Doc. 6=III8)
Questo provvedimento è
stato confermato con decisione su opposizione del 9 febbraio 2018 (cfr. doc.
6).
Con ulteriore decisione
del 1° dicembre 2017 l’URC ha sospeso il ricorrente per tre giorni a causa di insufficienti
ricerche di impiego dal profilo qualitativo nel mese di ottobre 2017, in
quanto, nonostante il 12 ottobre 2017 la consulente gli avesse fornito chiare
istruzioni su come redigere le lettere di candidatura, l’assicurato ha
utilizzato il modello di lettera standard (copia/incolla) che utilizzava da
anni (cfr. doc. 6).
L’opposizione interposta
contro tale provvedimento è stata respinta con decisione su opposizione del 12
febbraio 2018 (cfr. doc. 6).
L’11 dicembre 2017 la
capogruppo dell’URC ha indicato all’insorgente che “è stato ribadito a più
riprese che è fondamentale rispondere agli annunci che appaiono sui quotidiani
valutando innanzitutto se i requisiti richiesti corrispondono al proprio
curriculum e in seguito “costruendo la lettera di risposta” mirata a quanto
riportato nell’annuncio” (cfr. doc. 1).
Il 17 gennaio 2018 l’URC
ha inviato al ricorrente una “Richiesta di giustificazione” con la quale l’ha
invitato a motivare, entro il 24 gennaio 2018, il fatto di avere intrapreso
insufficienti sforzi dal profilo sia quantitativo che qualitativo nel mese di dicembre
2017 (cfr. doc. III2).
In proposito la consulente
del personale ha rilevato:
" - sono
state svolte 13 ricerche di lavoro spontanee, di cui 12 di
persona comprovate da timbri aziendali e
1 tramite lettera. Le seguenti ricerche di lavoro vengono contestate:
- __________,
candidatura come venditore
- __________,
__________, candidatura come impiegato
- __________,
candidatura come rappresentante venditore
- __________,
candidatura come venditore.
Come discusso durante i colloqui di consulenza svolti sia con la
sua consulente di riferimento sia con la capogruppo, signora __________, tenuto
conto della sua formazione e delle competenze professionali sinora dimostrate,
le sottoponiamo quanto segue:
- le
candidature svolte sia in modo spontaneo sia a seguito di annunci di lavoro per
professioni che richiedono particolari competenze, possono essere accettate a
condizione che la candidatura sia chiaramente motivata;
- le
candidature scritte devono riportare le motivazioni che l’hanno indotta a
candidarsi, seppur non in possesso di tutti o di una parte dei requisiti
richiesti dall’azienda;
- le
summenzionate ricerche di lavoro, svolte di persona in modo spontaneo e
comprovate unicamente da timbri aziendali, riguardano delle candidature svolte
per professioni di cui lei non possiede comprovate e recenti esperienze in
quello specifico settore lavorativo. (…)” (Doc. III2)
La consulente del
personale ha pure indicato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale
avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione del
diritto alle indennità di disoccupazione nel caso in cui un assicurato non
faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. III2).
L’assicurato, il 21/22
gennaio 2018, ha risposto:
" (…) Premettendo
che da undici anni lavoro presso la __________, quale __________ e di conseguenza
è difficile trovare un’occupazione che si avvicini alla mia attuale
professione, faccio notare come le ricerche da me fatte corrispondano
esattamente alle mie conoscenze, al mio passato professionale e ai campi di
ricerca inviati ai responsabili del corso SCI.
Nel dettaglio per quanto concerne le
ricerche presso __________, __________ e __________, le stesse sono state fatte
poiché in passato ho esercitato la professione di gerente di negozio. In tutti i
posti di lavoro citati ho cercato impiego quale venditore, professione nella
quale ho acquisito esperienza nell’anno lavorativo citato.
Contestualmente alla __________ e alla __________,
le stesse sono state effettuate in quanto sono in possesso di un attestato
federale di capacità come impiegato di commercio e vanto un’esperienza
decennale nel settore.
Ribadisco che le professioni di gerente
(automaticamente di venditore), impiegato di commercio e rappresentante, siano
state inviate dal vostro ufficio ai responsabili del corso SCI.
Ritengo dunque che le ricerche da me
effettuate siano in linea con quanto mi è stato richiesto.” (Doc. III3)
Dal profilo
procedurale l’URC ha ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente
garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr.
DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione, con
decisione formale 7 febbraio 2018, indicando che le motivazioni fornite dal
ricorrente non venivano accettate, in quanto non portavano elementi validi a
giustificare il metodo di candidature svolte presso le ditte oggetto del
contenzioso, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per cinque
giorni a causa di ricerche insufficienti nel mese di dicembre 2017 (cfr. doc. III4;
consid. 1.1.).
A seguito dell’opposizione
inoltrata contro il provvedimento del 7 febbraio 2018, l’URC ha esperito degli
accertamenti presso alcuni potenziali di lavoro interpellati dall’assicurato nel
mese di dicembre 2017, ossia presso il __________ di __________, __________ di __________,
__________ di __________ e __________ di __________ (cfr. doc. 6).
Con decisione su
opposizione dell’11 maggio 2018 la parte resistente ha confermato il proprio
precedente provvedimento (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
Nel frattempo, e meglio il
26 marzo 2018, il nominativo dell’insorgente è stato annullato dalla banca dati
COLSTA, poiché il medesimo ha iniziato a lavorare al 100% alle dipendenze della
__________ come __________, in virtù di un contratto di durata determinata fino
al 21 ottobre 2018 con luogo di lavoro a __________ (cfr. doc. 1).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto, riguardo
all’asserzione ricorsuale secondo cui non è fissato un quantitativo minimo di
ricerche di lavoro da svolgere (cfr. doc. I pag. 3), che la LADI e l’OADI non
prevedono effettivamente un numero minimo di ricerche di impiego da compiere
mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr.,
per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre
2005 consid. 2.12.).
L'Alta
Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3
luglio 2003), ha comunque precisato che occorre valutare nel singolo caso
concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,
sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici
ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_463/2016 del 10
settembre 2016 cosnid.3.2.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 cosnid. 3.2.;
DTF 139 V 524 consid. 2.1.4.; STF 8C_306/2013 del 5 giugno
2013; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005
consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006
consid. 3.2.).
In proposito cfr. pure STCA
38.2016.22 del 27 settembre 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2014.67 del 25 febbraio
2015 consid. 2.7.; STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.8.; STCA
38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 2.7.; STCA 38.2012.32 del 24 settembre
2012 consid. 2.11.; STCA 38.2012.6 del 26 aprile 2012 consid. 2.9.
Il TCA osserva, inoltre, che
è dal 2007 che l’assicurato lavora in virtù di contratti stagionali, ricorrendo
nei mesi d’inattività all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 6).
In effetti il medesimo è al suo sesto termine quadro per la riscossione di
prestazioni (cfr. doc. A1; consid. 2.6.).
Pertanto egli, nel periodo
di controllo del mese di dicembre 2017, ben doveva essere al corrente in merito
alle modalità da seguire per effettuare delle mirate ed efficaci ricerche di
impiego.
Giova del resto evidenziare,
come esposto al considerando precedente, da un lato, che il 12 ottobre 2017, in
occasione del primo colloquio di consulenza dopo l’iscrizione in disoccupazione
del 9 ottobre 2017, come pure durante due successivi colloqui, del 22 novembre
e dell’11 dicembre 2017, la consulente del personale ha attirato l’attenzione
del ricorrente sul fatto che gli sforzi da intraprendere al fine di reperire
un’occupazione vanno compiuti in particolare rispondendo ad annunci pubblicati
sui quotidiani (cfr. doc. III7; 1).
Dall’altro, che con due
decisioni emesse dall’URC il 1° dicembre 2017 l’assicurato è stato sospeso dal
diritto all’indennità di disoccupazione per cinque giorni a causa di ricerche
insufficienti qualitativamente nel periodo dell’attività lavorativa stagionale e
per tre giorni a causa di ricerche non valide dal profilo qualitativo nel mese
di ottobre 2017.
Queste due sanzioni sono
state peraltro confermate con decisione su opposizione del 9, rispettivamente
del 12 febbraio 2018 (cfr. doc. 6; consid. 2.6.).
Il ricorrente, tuttavia,
nel mese di dicembre 2017, pur avendo svolto tredici ricerche di impiego tra il
4 e il 29 dicembre, ha compiuto unicamente ricerche spontanee e di persona, ad
eccezione della ricerca presso __________ di __________ che è avvenuta per
iscritto (cfr. doc. 6).
Contrariamente alle
istruzioni impartite dall’URC, nessuno sforzo è stato intrapreso rispondendo a
offerte di lavoro pubblicate sulla stampa “cartacea” oppure on line.
In proposito va, altresì, osservato
che, indipendentemente dallo svolgimento presso i vari potenziali datori di
lavoro di un colloquio approfondito relativamente alle competenze
dell’assicurato nel settore professionale specifico (cfr. consid. 2.6.), alcune
candidature, in particolare quelle quale impiegato presso la __________ di __________
e la __________ di __________, non avendo avuto luogo in risposta a un annuncio
concreto, risultavano già a priori destinate all’insuccesso.
Va poi sottolineato che il
ricorrente ha svolto le ricerche d’impiego esclusivamente nella zona limitrofa
al proprio domicilio di __________, e meglio ad __________, __________ e __________
(cfr. doc. III1).
E’ infine utile rilevare
che il TCA ha già avuto modo di ricordare che la legge impone agli assicurati
non di raccogliere firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare
un nuovo lavoro (cfr. STCA 38.2018.15 del 17 maggio 2018 consid. 2.8.; STCA
38.2016.6 del 14 aprile 2016 consid. 2.8.; RDAT I-1994, pag. 206-207).
In simili condizioni,
questo Tribunale deve concludere che il comportamento dell’insorgente, nel
periodo di controllo del mese di dicembre 2017, non corrisponde a quanto
richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale, non risultando le
relative ricerche di impiego sufficienti qualitativamente.
L’assicurato, in tale arco
di tempo, ha così violato l’obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone
e deve dunque essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione
giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c. (cfr. consid. 2.3.).
2.8. L’assicurato ha indicato di
restare a disposizione per essere sentito personalmente (cfr. doc. I pag. 4).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU
ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine
ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per
legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di
carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga
rivolta.
Nel campo di applicazione
dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni
sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012
consid. 2.3.).
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid.
3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU e ormai
ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere
principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF
8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico
dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una
richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura
ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017,
pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3.;
STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23
marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122
V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di
assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella
misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di
un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di
vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente
– o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di
sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del
25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid.
2).
L’Alta Corte ha, inoltre,
stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi
obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con
l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF
8C_504/2010 succitata).
Nella presente evenienza -
contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non
ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una
richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle
risultanze probatorie, ma ha semplicemente dato la propria disponibilità a
essere sentito.
Il medesimo ha, quindi,
chiesto l’assunzione di una nuova prova.
Del
resto, la documentazione già presente nell’incarto consente al TCA di emanare
il proprio giudizio, di modo che l’audizione dell’assicurato si rivela
superflua.
2.9. Per quanto concerne l’entità
della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato cinque giorni di sospensione
dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.; doc. A1;
III4).
Normalmente, in base alle
direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di
insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo ammonta, se si
tratta della prima volta, a tre-quattro giorni di sospensione e la seconda
volta a cinque-nove giorni di sospensione. La terza volta viene inflitta una
penalità da dieci a diciannove giorni di sospensione e si fa notare
all’assicurato che, se le sue ricerche sono ancora una volta insufficienti, la
sua idoneità al collocamento verrà riesaminata (cfr. Prassi LADI ID p.to D79;
consid. 2.5.).
In concreto, come visto
(cfr. consid. 2.6.), l’insorgente, il 1° dicembre 2017, è già stato sospeso dal
diritto all’indennità di disoccupazione per cinque giorni per insufficienti
ricerche dal punto di vista qualitativo in relazione agli sforzi intrapresi nel
periodo dell’attività lavorativa stagionale precedente all’annuncio per il
collocamento a far tempo dal 9 ottobre 2018 e per tre giorni per ricerche non
valide qualitativamente nel mese di ottobre 2017.
Queste sanzioni sono state
confermate dalle decisioni su opposizione del 9 e del 12 febbraio 2018
cresciute incontestate in giudicato (cfr. doc. 6; consid. 2.6.).
Tutto ben considerato,
quindi, la sanzione di cinque giorni inflitta al ricorrente risulta conforme al
principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).
Questa soluzione si
giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in
discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento
dell’amministrazione (cfr. STF 8C_777/2017 del 2 agosto 2018 consid. 4.3.; STF
8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016;
DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003;
STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato
inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del
6 febbraio 2012).
La
decisione su opposizione dell’11 maggio 2018 impugnata deve, conseguentemente,
essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti