38.2018.4
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28 marzo 2018Italiano18 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2018.4
dc/gm
Lugano
28 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 gennaio 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 novembre 2017 emanata
da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 30 novembre 2017 l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha confermato
la decisione del 24 luglio 2017 (cfr. Doc. 22/1) con la quale aveva negato a RI
1 il diritto alle indennità di disoccupazione del 1° gennaio 2017.
L'amministrazione ha
ritenuto che l'orario di lavoro dell'assicurato è stato solo temporaneamente
ridotto, argomentando:
" (…)
Ora, nonostante il datore di lavoro non abbia comunicato e/o
formalizzato per iscritto all'interessato la riassunzione a tempo pieno dal 1.
marzo 2017, si constata che lo stesso aveva però informato verbalmente il
signor RI 1 di tale sviluppo lavorativo. Ciò emerge chiaramente dalle
dichiarazioni rese personalmente dal datore di lavoro all'UG (cfr. verbale di
audizione 3 luglio 2017) e da quanto riferito dall'assicurato all'URC in ben
due occasioni (cfr. Analisi del profilo della persona in cerca d'impiego e
Piano d'azione 30 dicembre 2016 e verbale di audizione 8 febbraio 2017).
Inoltre l'argomento della rappresentante, secondo cui la
riassunzione a tempo pieno del signor RI 1 dal 1. marzo 2017 sia avvenuta per
il licenziamento in tronco del collega di lavoro, signor __________, si
contraddice con la notifica di un posto vacante all'URC del 2 marzo 2017 da
parte del datore di lavoro, per la ricerca di un cuoco pizzaiolo (cfr. Conferma
d'iscrizione di un posto vacante del 3 marzo 2017).
Considerato quanto precede, è necessario ritenere che dal 1.
gennaio 2017 il tempo di lavoro dell'assicurato è stato ridotto
temporaneamente, per ragioni attinenti alla diminuzione degli incassi ed alla
modifica contrattuale non è corrisposta un'effettiva e definitiva fine (anche
solo a titolo parziale) del rapporto di lavoro, infatti dal 1. marzo 2017 la
percentuale lavorativa dell'assicurato presso l'esercizio pubblico in parola è
stata aumentata al 100%.
L'assicurato non può essere considerato disoccupato ai sensi delle
disposizioni relative alle indennità di disoccupazione (art. 10 cpv. 1 lett.
2bis LADI), cosicché almeno uno dei presupposti (cumulativi) indispensabili per
il riconoscimento del diritto all'indennità non appare soddisfatto. (…)” (Doc.
A)
1.2. Contro questa decisione su
opposizione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel
quale la sua patrocinatrice sottolinea che l’assicurato, al quale è stato
ridotto l’onere lavorativo del 100% al 25% a partire dal 1° gennaio 2017 deve
essere ritenuto idoneo al collocamento, in quanto egli era disposto ad
accettare qualsiasi altra attività lavorativa.
La rappresentante del
ricorrente rileva poi che non vi era necessaria certezza riguardo alla
riassunzione a tempo pieno:
" (…)
Il signor RI 1 ed il signor __________ - è bene ribadirlo e
sottolinearlo - non avevano alcun tipo di accordo circa l'eventualità che il
signor RI 1 potesse venire riassunto.
Certo è che il signor __________ era dispiaciuto lasciare a casa
un così valido collaboratore e sarebbe stato felice – qualora gli affari
fossero andati meglio - in futuro di poterlo riassumere.
Tale attestazione di buona volontà è stata cristallinamente
condivisa sia con il lavoratore che con la Cassa Disoccupazione, entrambi
espressamente al corrente del fatto che la riduzione drastica della percentuale
lavorativa non dipendeva dall'operato del signor RI 1 (ineccepibile) ma solo
dalla situazione in cui si è venuta a trovare la __________.
Era per tutti in effetti perfettamente in chiaro come
economicamente - in quel momento - non fosse possibile mantenere l'impiego al
100% del signor RI 1 presso la __________ e che se nel frattempo si fossero
presentate altre possibilità, lo stesso le avrebbe colte.
Vi è in effetti una differenza abissale tra buoni auspici ed
assicurazioni e la differenza (e le relative conseguenze) erano note a tutti.
Il signor RI 1, appunto, vista la situazione e l'impossibilità
di avere garanzie da parte del datore di lavoro, altro non ha potuto che
iscriversi da subito in disoccupazione con la piena volontà ed intenzione di
prendere una qualsiasi opportunità lavorativa che gli si fosse presentata,
anche rinunciando al 25% presso la __________, qualora si fosse presentata
un’occasione al 100%.
Anch'egli in cuor suo - come cristallinamente detto durante i vari
colloqui - sperava in una ripresa economica, con l'avvento della bella
stagione, in modo che il datore di lavoro potesse ri-aumentargli la propria
percentuale lavorativa (cfr. verbale di audizione dell'8.2.2017).
Tale auspicio, tale speranza sono - ed a maggior ragione
giuridicamente - ben diversi da un'assicurazione legale rispettivamente ad un
accordo/ garanzia per la ripresa di attività.
Assicurazione e garanzia che nel caso concreto - come del resto
attestato dall'Ufficio preposto stesso - non vi erano. (…)” (Doc. I pag. 4-5)
1.3. Nella sua risposta del 9
febbraio 2018 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…) Innanzitutto,
si ribadisce che non sono condivisibili gli argomenti esposti dalla
rappresentante, relativi alla mancanza di accordo tra le parti circa la
riassunzione a tempo pieno dal 1. marzo 2017, in quanto non trovano conferma
nelle dichiarazioni rese dal datore di lavoro all'UG (doc. 19) e
dall'assicurato all'URC in due occasioni (doc. 2/1 e doc. 6).
In particolare, significativo è che il datore di lavoro ha
esplicitamente dichiarato all'UG d'aver comunicato verbalmente al proprio
personale di cucina, che da marzo 2017 avrebbero ripreso l'attività a tempo
pieno (doc. 19), circostanza confermata dall'assicurato all'URC (doc. 2/1 e
doc. 6). Piuttosto, la riduzione del tempo di lavoro normale di lavoro è da
ritenersi di natura temporanea.
Si contestano inoltre gli ulteriori argomenti della
rappresentante, riguardanti la comunicazione verbale data dal signor __________
al proprio personale, riguardante la ripresa dell'attività lavorativa, che
tenta di sminuirne la chiara valenza, riscontrabile nell'esplicita
dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro all'UG (doc. 19).
Non si condivide inoltre l'argomento della rappresentante, che
senza il licenziamento in tronco dell'altro collaboratore (fatto inaspettato ed
imprevedibile) al signor RI 1 non sarebbe potuto essere offerto alcun posto di
lavoro a fine febbraio.
Infatti, come già esposto nella decisione su opposizione (doc. 25)
ed al precedente punto 2, tale circostanza è in contraddizione con la notifica
di un posto vacante all'URC del 2 marzo 2017 da parte del datore di lavoro, per
la ricerca di un cuoco pizzaiolo (cfr. Conferma d'iscrizione di un posto
vacante del 3 marzo 2017; doc. 24). Pertanto, constatato che l'annuncio del
posto vacante all'URC per la ricerca di un cuoco pizzaiolo da parte del datore
di lavoro è avvenuta il giorno 2 marzo 2017, quindi successivamente all'aumento
del tempo di lavoro al 100% del signor RI 1 (1. marzo 2017), si ritiene che
tale circostanza sia indipendente dal licenziamento dell'altro collaboratore,
signor __________.
Tuttalpiù, considerato che l'esercizio pubblico in parola,
occupava nel settore cucina due persone, segnatamente il signor RI 1 ed il
signor __________, come si evince dalle dichiarazioni rese dagli stessi (doc.
12 e doc. 14) e dal datore di lavoro all'UG (doc. 19), la ricerca di un cuoco
pizzaiolo da parte di quest'ultimo intrapresa tramite l'URC dal 2 marzo 2017
(doc. 24) era presumibilmente volta alla sostituzione della posizione
lavorativa vacante, precedentemente ricoperta dal signor __________.
Difatti, dall'esame del Protocollo posto vacante (PVV) (doc.
24/1), emerge che il datore di lavoro ha comunicato all'URC il 22 marzo 2017 di
non aver ancora trovato un candidato per ricoprire la posizione di
cuoco-pizzaiolo ed il 27 aprile 2017 d'aver assunto una persona. Ciò permette
di avvalorare il convincimento, che l'aumento del tempo di lavoro al 100% del
signor RI 1 dal 1. marzo 2017, sia indipendente dal licenziamento con effetto
immediato del signor __________ (fine febbraio 2017) e che la procedura di
selezione intrapresa tramite l'URC II 2 marzo 2017, fosse volta alla
sostituzione di quest'ultimo. Oltretutto, si evidenzia che la rappresentante
nel ricorso in oggetto (p.to D, pag. 6), riferendosi al datore di lavoro,
afferma quanto segue: "(...) Il fatto che oltre al signor RI 1 abbia
richiesto una terza persona è – quindi – dovuto esclusivamente all'inopinato ed
inatteso licenziamento dell'altro cuoco __________, fatto terzo ed imprevisto
(...)".
Pertanto si ritiene che, l'intenzione del datore di lavoro non
fosse quella della definitiva fine del rapporto lavorativo (anche solo a tempo
parziale), bensì quella di ridurre temporaneamente l'orario di lavoro, difatti
dal 1. marzo 2017 il ricorrente ha ripreso al 100% la propria attività
lavorativa presso l'esercizio pubblico in parola.
E' evidente che la riduzione del tempo di lavoro è avvenuta per
compensare la diminuzione del volume d'attività, e pertanto tale misura
adottata dal datore di lavoro aveva carattere provvisorio, in attesa di
riprendere il normale orario lavorativo.” (Doc. III)
1.4. Il 12 febbraio 2018 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
in
diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Sezione del
lavoro ha negato all’assicurato il diritto all’indennità di disoccupazione dal 1°
gennaio 2017.
2.2. Fondamentale presupposto per
il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro,
che l'assicurato sia totalmente o parzialmente disoccupato (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. a LADI).
Per l’art. 10 cpv. 1 LADI,
è considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato da un rapporto di
lavoro e cerca un’occupazione a tempo pieno.
In base all’art. 10 cpv. 2
LADI, è considerato parzialmente disoccupato chi non è vincolato da alcun
rapporto di lavoro e cerca unicamente un’occupazione a tempo parziale (lett. a)
oppure ha un’occupazione a tempo parziale e cerca un’occupazione a tempo pieno
oppure un’altra occupazione a tempo parziale (lett. b).
Giusta l’art. 10 cpv. 2bis
LADI, non è considerato parzialmente disoccupato il lavoratore il cui tempo
normale di lavoro è stato temporaneamente ridotto (lavoro ridotto).
In
una sentenza del 19 gennaio 1993 pubblicata in DTF 119 V 156 il TFA (dal 1°
gennaio 2007: il Tribunale federale, TF) ha stabilito che per stabilire
l'esistenza della disoccupazione è decisiva l'effettiva e definitiva
interruzione del rapporto di lavoro e non la cessazione giuridica dei rapporti
contrattuali di lavoro.
In
un’altra sentenza del 16 gennaio 1997, pubblicata in DLA 1996/1997 pag. 170
seg., l’Alta Corte ha stabilito che due soci di una S.r.l. che si sono
licenziati a vicenda e che si sono in seguito riassunti a tempo parziale – a
causa di una diminuzione delle ordinazioni – non hanno diritto all’indennità di
disoccupazione ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2bis LADI.
Infatti, queste convenzioni fanno pensare piuttosto a una riduzione temporanea
del lavoro – in attesa di una ripresa delle ordinazioni – e pertanto a
un’elusione della fattispecie prevista all’articolo 31 capoverso 3 lettera c
LADI.
In quell’occasione il TFA
ha in particolare ricordato che:
" (…)
b) Le critère déterminant de distinction entre le
circonstances visées aux art. 10 al. 1 let. B e 10 al. 2bis LACI
réside normalment dans la durée de cette situation. Il y a travail à temps
partiel lorsque l’on sait dès le début, que l’horaire réduit sera permanent et
définitif. En revanche, la réduction de l’horaire a un caractère provisoire et
passager, dans l’attente de retrouver l’horaire normal (cf. Gerhards, Kommentar
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. 3, not. no. 24 ad art. 10 al 2bis,
Saviaux, Les rapports de travail en cas de difficultés économiques de
l’employeur et l’assurance-chômage, thèse Lausanne 1993, p. 31 ss). (…)" (DLA 1996/97 pag. 172-173)
Sul tema vedi pure STCA
38.2009.92 del 21 gennaio 2010 e STFA C 385/00 del 5 luglio 2002.
A proposito di queste
norme, Boris Rubin (in: Rubin, Assurance-chômage, 2a ed.,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2006) rileva che:
" 3.5.2.2 Distinction entre chômage complet, partiel et réduction de
l'horaire de travail
Il convient de distinguer d'une part le chômage
complet (art. 10 al. 1 LACI) et d'autre part le chômage complet d'une personne
partiellement sans emploi (art. 10 al. 2 LACI). Dans l'un et l'autre de ces
deux cas, il n'y a pas de contrat de travail pour le temps chômé. Tel n'est pas
le cas dans l'hypothèse d'une réduction de l'horaire de travail au sens des
art. 31 ss LACI, laquelle présuppose l'existence d'un contrat de travail. Lors
de la première révision de la LACI, le législateur a d'ailleurs introduit un
art. 10 al. 2bis, dont la vocation est de délimiter aussi clairement
que possible le chômage partiel et la réduction de l'horaire de travail. En
vertu de cette disposition, n'est pas réputé partiellement sans emploi celui
qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas
occupé normalement. (pag. 145) […]
6.1.1.2.1 Réduction de l'horaire de travail et
chômage partiel
[…] L'assuré qui se trouve au chômage partiel est
sans emploi ou partiellement sans emploi et recherche, dans cette dernière
éventualité, à être occupé à un taux supérieur. En cas de RHT [réduction de
l’horaire de travail, ndr.], le contrat de travail subsiste, même si l'activité
de l'assuré est totalement interrompue. En d'autres termes, la RHT consiste en
un chômage accompagné du maintien des rapports de travail.
Selon la terminologie utilisée dans la convention
OIT nº 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage,
conclue à Genève le 21 juin 1988 et entrée en vigueur pour la Suisse le 17
octobre 1991, la RHT est appelée " perte de gain due au chômage partiel
défini comme une réduction temporaire de la durée normale ou légale du travail
" ou " suspension ou réduction du gain due à une suspension
temporaire de travail " (v. l'art. 10 al. 2
notamment)." (pag. 474 e seg.)
Il medesimo autore, nel
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Ed. Schulthess 2014, sottolinea
invece che:
" (…)
16 Selon l'art. 10 al. 2bis LAC, n'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui,
en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé
normalement. Cette disposition vise à délimiter clairement le
chômage partiel donnant lieu au versement de l'indemnité de chômage (art. 8 ss
LACI) et la RHT débouchant sur le versement de l'indemnité en cas de RHT (art.
31 ss LACI).
L'indemnité de chômage n'est versée que dans des
situations où il ne subsiste plus de relations contractuelles pour le temps
chômé (FF 1980 III 561 ; DTA 1996/1997 p. 170 consid. 2a p. 172). Quant
à l'indemnité en cas de RHT, elle est versée en cas de chômage dans le cadre
d'un rapport de travail. Ce chômage se traduit par une
réduction de la durée normale de travail ou, carrément, par une suspension
d'activité. La perte de travail en cas de chômage a un caractère très
souvent définitif à l'égard de l'employeur qui a procédé au licenciement. Quant
à la perte de travail subie dans le contexte d'une RHT, elle est toujours
censée être temporaire (art. 31 al. 1 let. d LACI). L'horaire redevient normal
après la RHT.
17 En instituant l'art. 10 al. 2bis LACI, le
législateur entendait empêcher le contournement des prescriptions relatives à
l'indemnité en cas de RHT (FF 1989 III 381). Cela étant, dès qu'il existe
formellement un licenciement pour le temps chômé, seules les dispositions
concernant l'indemnité de chômage sont applicables, et ce même si la perte de
travail pourrait ressembler à une RHT. Dans cette configuration, l'application
par analogie d'une disposition restrictive du régime de l'indemnité en cas de
RHT est envisageable. Jusqu'à présent, seul l'art. 31 al. 3 let. c LACI
a fait l'objet d'une extension dans le domaine de l'indemnité de chômage (v. N
18 ss). Ce procédé restreint le droit à l'indemnité de chômage de personnes
occupant une position assimilable à celle d'un employeur. (…)” (pag. 96-97)
2.3. Nella
presente evenienza, dagli atti dell’incarto risulta che l’assicurato si è
iscritto in disoccupazione il 21 dicembre 2016 cercando un'occupazione al 100%
dal 1° gennaio 2017.
A quel momento egli lavorava
al 25% presso la __________ che l’aveva assunto dal 10 agosto 2012 con un
contratto di durata indeterminata (cfr. doc. 2).
Il 30 novembre 2016 __________,
gerente della __________, ha consegnato a RI 1 uno scritto del seguente tenore:
" Dalla
nostra odierna riunione datata 30.11.2016, siamo costretti a ridurre il suo
grado lavorativo per un periodo transitorio al 25% dal 1° gennaio del 2017,
dettato da un calo vertiginoso degli incassi.
Vogliamo ringraziarla per la sua collaborazione.” (Doc. 5/1)
Nell’Analisi dal profilo
della persona in cerca d’impiego e Piano d’azione figura l’indicazione secondo
cui “la promessa, non scritta dal datore di lavoro è che da marzo 2017 il
signor RI 1 possa riprendere a tempo piano” (cfr. doc. 2/1).
Il 3 luglio 2017 __________
è stato sentito dalla Sezione del lavoro. In quell’occasione è stato allestito
un verbale, da lui pure firmato, del seguente tenore:
" D1:
Descrivere la struttura/organizzazione della __________.
R1: Si tratta di un esercizio pubblico con 100 posti interni e 120
esterni con obbligo di gerenza a tempo pieno. Il gestore della __________ sono
io __________. Ho appena concluso la formazione di gerente e attualmente la
funzione è occupata dal signor __________. Mi occupo della gestione totale
dell'Esercizio pubblico. Attualmente occupo un pizzaiolo, un cuoco, tre
camerieri a tempo pieno e una cameriera a tempo parziale. Personalmente mi
occupo un po' di tutto, mentre mia moglie mi da il cambio in caso di bisogno.
L'Esercizio pubblico ha attività di carattere annuale, nel periodo estivo è
aperto 7/7 giorni mentre nel periodo invernale è chiuso tutti i mercoledì. Da
febbraio 2017 l'orario di apertura è dalle ore 07:00 alle ore 24:00, mentre in
precedenza era dalle ore 05:30 alle ore 24:00.
D2: Da quando il signor RI 1 è suo dipendente? Con quale funzione
e in quale percentuale?
R2: Il signor RI 1 è mio dipendente da 5 anni con la funzione di
cuoco-pizzaiolo a tempo pieno.
D3: Per quali motivi in data 30.11.2016 ha ridotto il grado di
occupazione del signor RI 1 al 25%?
R3: A causa di una riduzione degli incassi ho comunicato a tutto
il personale che per un periodo transitorio avrei dovuto ridurre la percentuale
di lavoro al 25% per gli addetti della cucina. Verbalmente avevo comunicato
agli addetti della cucina che da marzo 2017 avrebbero ripreso l'attività a
tempo pieno, come è poi effettivamente successo. Il signor __________ mi aveva
comunicato che non aveva diritto alla disoccupazione, pertanto ho deciso di non
ridurgli il tempo di lavoro.
D4: Conferma che il signor RI 1 fino al 15.01.2017 ha lavorato a
tempo pieno (circa 8 ore al giorno)?
R4: No. Il signor RI 1 ha lavorato negli orari indicati nella
tabella "Controllo dell'orario di lavoro CCNL". Il signor RI 1 ha
problemi di salute e penso che inconsapevolmente ha fatto delle dichiarazioni
inveritiere in merito agli orari di lavoro svolti nel mese di gennaio 2017.
D5: Il signor RI 1 ha dichiarato di aver lavorato il giorno
08.02.2017. Per quali motivi nella tabella "Controllo dell'orario di
lavoro CCNL" è stato indicato "riposo"?
R5: Il giorno 08.02.2017 il ristorante era chiuso, pertanto il
signor RI 1 non può aver lavorato.
D6: Il signor RI 1 ha dichiarato di aver lavorato a tempo pieno
(circa 8 ore) nei giorni 27 e 28.02.2017. Per quali motivi nella tabella
"Controllo dell'orario di lavoro CCNL" è stata indicata un'attività a
tempo parziale per entrambi i giorni?
R6: In questi due giorni il signor RI 1 ha lavorato a tempo
parziale in quanto è stato sostituito da me. Per quali motivi il signor RI 1 ha
dichiarato di aver lavorato a tempo pieno, ribadisco quanto da me dichiarato
alla domanda 4. (…)” (Doc. 19)
Alla luce degli elementi
appena esposti questo Tribunale deve concludere che il datore di lavoro non
intendeva ridurre definitivamente il tempo di lavoro di RI 1 al 25%, bensì
voleva farlo soltanto temporaneamente. Infatti, l'assicurato dal 1° marzo 2017
ha ripreso la sua attività a tempo pieno.
In simili condizioni,
richiamata la giurisprudenza e la dottrina riprodotta al considerando 2.2,
questo Tribunale deve concludere che rettamente la Sezione del lavoro ha
ritenuto applicabile al caso concreto l’art. 10 cpv. 2bis LADI.
Pertanto, l’assicurato non può essere considerato parzialmente disoccupato nel
periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2017.
In assenza del presupposto
dell'art. 8 cpv. 1 lett. a LADI il diritto alle indennità di disoccupazione
deve così essere negato senza dovere ulteriormente esaminare se le altre
condizioni da cui dipende il diritto all'indennità di disoccupazione (e
segnatamente e soprattutto quello dell'idoneità al collocamento, cfr. art. 8
cpv. 1 lett. f e 15 LADI).
La decisione su
opposizione del 30 novembre 2017 deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Fatti
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
Considerandi
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti