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Decisione

38.2018.40

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 novembre 2018Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

i nostri colloqui, il mio allontanamento da casa sancirebbe in modo inesorabile

e definitivo la cessazione di questa piccola attività, che si trova presso il

mio domicilio, e il mio verosimile ingresso in assistenza, una volta esaurite

le indennità di disoccupazione.

Perciò sono molto dispiaciuta ma non posso

frequentare un POT e mettere fine a tutto quanto sto costruendo con fatica e

con l’unico scopo e risultato di riciclarmi lavorativamente. (…)” (Doc. 8/1

inc. 42.2017.76)

Il 12 marzo 2017

l’insorgente ha, poi, affermato, in un messaggio di posta elettronica a __________

dell’URC, che tale misura le impediva di continuare a costruire la sua attività

obbligandola a chiuderla e che de facto era un vero e proprio boicottaggio.

L’assicurata ha formulato

tale critica, nonostante le fosse stata concessa dal coordinatore del POT la

possibilità di essere presente solo al mattino e di effettuare il guadagno

intermedio al pomeriggio (cfr. doc. 11/1; 8/2 inc. 38.2017.76). Il 13 marzo

2017 la ricorrente ha interrotto la misura (cfr. doc. 8/4 inc. 38.2017.76).

Anche in occasione della

sua audizione davanti alla Sezione del lavoro del 28 marzo 2017 l’assicurata,

in relazione al POT __________, ha indicato di aver “partecipato unicamente

3 giorni, perché non mi è possibile conciliare il programma occupazionale con

la mia attività. Difatti se devo stare 3 mesi al POT significa la fine della

mia attività”, precisando pure di non essere disposta ad accettare

eventuali misure attive, in quanto ciò comporterebbe la chiusura della sua

attività (cfr. doc. 11 inc. 38.2017.76; consid. 2.4.).

Inoltre durante il

colloquio di consulenza del 30 marzo 2017 la medesima ha comunicato “di

essere intenzionata ad andare avanti nella sua attività e di non essere

disponibile ad essere inserita in nessun PML” (cfr. doc. 18/12 inc.

38.2017.76).

Davanti alla Sezione del

lavoro la ricorrente, il 28 marzo 2017, ha d’altronde affermato che l’attività

di vendita di articoli per animali è a tempo pieno (“… si tratta di

un’attività a tempo pieno, al momento avendo ancora poca clientela o essendo

poco conosciuta ho dei tempi morti che occupo facendo ordini ai fornitori,

facendo la contabilità, organizzando il sito internet per il quale devo

inserire tutta la merce che vendo, ecc.”; doc. 11 inc. 38.2017.76), che gli

orari di apertura del negozio, come da accordi con il Comune, si estendono

dalle 9:00 alle 18:00 e di avere investito in tale impresa la somma di circa

fr. 10'000.-- tra merce e qualche scaffale (cfr. doc. 11 inc. 38.2017.76;

consid. 2.4.).

È vero che l’insorgente,

nel mese di novembre 2017, ha specificato che la vendita si svolge nel locale

hobby seminterrato di casa sua e di non stare seduta nel seminterrato dalle 9:00

alle 18:00. (cfr. doc. VII B9 inc. 38.2017.76).

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che l’assicurata medesima ha sottolineato che l’orario citato è sì

indicativo, ma corrisponde alla sua disponibilità nei confronti di eventuali

clienti (cfr. doc. VII B9 inc. 38.2017.76).

Giova, altresì, rilevare

che nell’opposizione l’insorgente ha indicato che “la natura del mio

guadagno intermedio (vendita di articoli per cani e gatti presso la mia

abitazione) richiede la mia disponibilità a ricevere eventuali clienti durante

la giornata. Un cliente notoriamente se viene e non mi trova non ritorna, e

questo farebbe in tempi brevi fallire ciò che mi sto impegnando a fare per non

essere più a carico della disoccupazione al più presto possibile” (cfr.

doc. 13 inc. 38.2017.76).

La ricorrente ha tra

l’altro pubblicizzato la propria attività di vendita di articoli per ca), da

cui risulta che:

" (…) L’idea

di __________ nasce nel 2015 e si concretizza nel maggio 2016, quando

finalmente riesco ad assecondare questa mia passione e mi butto anima e corpo

in questa nuova avventura, aprendo un piccolo emporio di articoli per cani e

gatti a __________, nei pressi di __________, Canton Ticino. (…)”

Dal sito si evince pure

che l’assicurata, già dal maggio 2016, ha presenziato con il suo stand a

diverse manifestazioni, ad esempio nel maggio 2016 alla preselezione per la __________

che si sarebbe tenuta durante la manifestazione __________, l’8 dicembre 2016

al mercatino __________ di __________, il 1° maggio 2017 alla __________ a __________.

Al

riguardo è utile evidenziare che anche informazioni raccolte in internet

possono essere considerate fra gli elementi di valutazione di una fattispecie (cfr.

STF 8C_909/2017 del 26 giugno 2018 consid. 6.2.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre

2017 consid. 4.1.; 5.3., STF 8C_192/2017 del 25 agosto 2017 consid. 5.4.3.2.; STF 8C_69/2017 del 18 agosto 2017 consid. A; 5.1.; Michael

Liebrenz/Ueli Kieser/Roman Schleifer, Funktionserfassung 2.0 – Möglichkeiten

und Grenzen des Gutachters im digitalen Zeitalter, in SZS 60/2016 pag. 582

segg.).

Per

quanto attiene alle ricerche di lavoro, va rilevato che da gennaio a settembre

2017 la ricorrente ha intrapreso sforzi unicamente inoltrando a potenziali

datori di lavoro delle candidature spontanee (cfr. doc. 18/14 inc. 38.2017.76;

VIIB6-B7 inc. 38.2017.76).

E’ vero che l’assicurata

non risulta essere stata sanzionata per insufficienti ricerche di impiego,

tuttavia è notorio che per effettuare ricerche efficaci che abbiano possibilità

di esito favorevole occorre principalmente rispondere ad annunci pubblicati

nella stampa cartacea oppure online che si riferiscono a posti vacanti concreti

(cfr. STCA 38.2018.9 del 16 luglio 2018 consid. 2.8.; STCA 38.2018.20 del 5

giugno 2018 consid. 2.7.).

Anche nel Piano d’azione

dell’insorgente, in effetti, sono state indicate quali modalità per la ricerca

di un lavoro tra l’altro “risposta a offerte di lavoro pubblicate sui

quotidiani” e “candidature tramite Internet (inserzioni, siti aziendali,

ecc.)” (cfr. doc. 2/2 inc. 38.2017.76).

In simili condizioni, dopo

attento esame dell’intera documentazione agli atti, in particolare considerata

l’attività di vendita di articoli per animali avviata al più tardi dal marzo

2016 il cui relativo svolgimento - definito dalla ricorrente, perlomeno dal

marzo 2017, a tempo pieno - ha implicato il rifiuto di seguire un POT a Lugano

perfino a metà tempo, occorre concludere, in

applicazione della giurisprudenza sopra citata, nonché dell’abituale

criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni

sociali (cfr. STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF

8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017

consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010

del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF

8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353

consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che per

il periodo dal 14 marzo 2017 l’assicurata non era idonea al collocamento.

Giova, peraltro, osservare

che il guadagno mensile ottenuto dall’attività di vendita di articoli per cani

e gatti da circa fr. 120.-- nel mese di maggio 2016 è aumentato a circa fr.

1'500.-- nel mese di settembre 2017 (cfr. doc. XVI).

In proposito

va ricordato che nel quadro di un'attività indipendente non possono essere

ribaltati sull'assicurazione contro la disoccupazione il rischio

imprenditoriale o la differenza finanziaria dovuta all'esercizio di un impiego

meno retribuito (cfr. consid. 2.2.-2.3.; STF 8C_437/2016 del 10 gennaio 2017

consid. 3.3.; STF 8C_407/2015 del 13 agosto 2015 consid. 4.4.; STF 8C_169/2014

del 2 marzo 2015 consid. 4.3.).

Infine,

per quanto concerne l’asserzione dell’assicurata secondo cui il funzionario

della Sezione del lavoro, __________, le avrebbe riferito, durante l’audizione

del 28 marzo 2017, che la sua consulente avrebbe “(…)

sbagliato a gestire il suo incarto e combinato un bel pasticcio (…)”

e che lei, a suo modo di vedere era “(…) assolutamente collocabile (…)”

(cfr. doc. 13 e doc. B9 allegato al doc. VII inc. 38.2017.76), il TCA si limita

a rilevare che dal relativo verbale, che è stato sottoscritto dalla ricorrente,

nulla si rileva a questo proposito. Inoltre, considerato il breve lasso di

tempo intercorso tra l’audizione del 28 marzo 2017 e l’emanazione della decisione

di inidoneità al collocamento del 7 aprile 2017 (notificata all’assicurata il

10 aprile 2017; cfr. doc. XI; 29 inc. 38.2018.76), l’eventuale affermazione del

collaboratore della Sezione del lavoro non può in ogni caso avere influenzato quanto

messo in atto dall’insorgente ben prima del 28 marzo 2017 e continuato anche

successivamente al provvedimento del 7 aprile 2017.

2.7. La ricorrente ha fatto valere

che la sua consulente del personale “(…) non mi ha mai informata delle

ripercussioni che il mio guadagno intermedio da attività indipendente avrebbe

potuto avere sulla mia collocabilità, ma anzi mi ha sempre incoraggiata nel

continuare la stessa (…)” (cfr. doc. I pag. 7 inc. 38.2017.76).

L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il

seguente tenore:

"

1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle

singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad

informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

Considerandi

2.

Ognuno ha diritto, di

regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi.

Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli

interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per

le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può

prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti

possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa

immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce, in

particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale

e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e

individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene

fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su

questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005

consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9

pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6;

STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG

und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof,

"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und

Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R.

Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les

organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.

524.

seg. (527)).

In materia di assicurazione

contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli

miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più

limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr.

DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato

generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STF

8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 241/04 del 9

maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31;

DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di

competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio

2018.

consid. 5.2.; FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. STF

8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2. in fine).

L’Alta Corte, in una

sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso

di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo

fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che

avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari

dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo

breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli

assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può

pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale

di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza

a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il

TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In

caso affermativo, l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua

omissione - implicante la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare,

quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione.

In

proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8

maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.

Il TF, con sentenza C

36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249,

in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20,

ha, inoltre, stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non

può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale

da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo

di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.

Dall’art. 27 LPGA nemmeno

si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa, occorre concedere

all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione nel caso in cui,

viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da cui dipende il

diritto all’indennità di disoccupazione.

In una

sentenza 8C_455/2008 del 24 ottobre 2008 consid. 3.2. la nostra Massima Istanza

ha, poi, stabilito che dall’art. 27 LPGA non può essere dedotto l’obbligo per

l’amministrazione di dare a un assicurato l’occasione di modificare la propria

situazione, se alla luce delle circostanze del caso concreto non adempie una

delle condizioni che danno diritto all’indennità di disoccupazione. Pertanto in

quel caso di specie è stato deciso che l’amministrazione non aveva violato

l’art. 27 LPGA non attirando l’attenzione dell’assicurato sul fatto che una

disponibilità del 10% era insufficiente per riconoscergli il diritto

all’indennità di disoccupazione. Il TF ha precisato che la soluzione opposta

condurrebbe a degli abusi, incitando gli assicurati ad aumentare fittiziamente

il proprio grado di disponibilità in modo contrario alla situazione reale.

2.8

Nella presente

evenienza, anche qualora, per ipotesi, la ricorrente fosse stata informata in

modo errato o non fosse stata debitamente informata, in violazione dell’art. 27

LPGA, circa le conseguenze dell’esercizio di un’attività indipendente sulla sua

idoneità al collocamento, ciò non implicherebbe automaticamente che

all’assicurata vada riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione

(cfr. STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006 consid. 2.4.2.; STCA 38.2016.70 del 6

settembre 2017 consid. 2.12.).

Infatti,

un’informazione sbagliata fornita da un’autorità permette, solo a determinate

condizioni, la tutela della buona fede di un assicurato.

La

violazione dell’art. 27 cpv. 2 LPGA va equiparata al rilascio di

un’informazione errata (cfr. STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.4.; DTF

131.

V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 157/05 del 28 ottobre

2005.

consid. 5), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i

casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di

dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003

pag. 127).

Il diritto

alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al

cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal

principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una

lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1.

l'autorità

deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone

determinate;

2.

l'autorità

ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.

l'assicurato

non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione

ricevuta;

4.

l'informazione

errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che

gli è pregiudizievole;

5.

la

legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

(cfr. STF

9C_628/2017 del 9 maggio 2018; consid. 2.2.; DTF 141 V 530 consid. 6.2.; STF

8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio

2009.

consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C

270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del 28 gennaio 2004

consid. 2; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata;

RAMI 1993 pag. 120-121; Pratique VSI 1993 pag. 21-22; RCC 1991 pag. 220 consid.

3a; RCC 1983 pag. 195 consid. 3; RCC 1982 pag. 368 consid. 2; RCC 1981 pag. 194

consid. 3; RCC 1979 pag. 155; DLA 1992 pag. 106; DTF 118 V 76 consid. 7; RDAT

I-1992 n° 63).

Esaminando

la condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato

ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio

occorre verificare che l’informazione sia stata causale per il comportamento

dell’assicurato. Esiste un nesso causale tra l’informazione dell’autorità e

l’agire dell’assicurato quando può essere ammesso che in assenza di tale

informazione l’assicurato si sarebbe comportato differentemente (cfr. STFA C

344/00 del 6 settembre 2001 consid. 3.bb).

Tale

presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02

del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni

erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase

di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione

delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva

continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha

indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in

disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto

diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali

prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto

la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente

l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale

versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e

95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.

L’Alta Corte

non ha, invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C

177/04 del 25 ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente

ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto

richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività

lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva

avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel

caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non

avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione

contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata

ultimata. L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito

dell’errata informazione da parte dell’autorità.

Al riguardo

cfr. pure STF 8C_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.4.

2.9

Nel caso

di specie questa Corte ritiene che non sarebbe comunque soddisfatto il

presupposto secondo cui l’errata o la mancata informazione deve avere indotto

l’assicurata ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza

pregiudizio.

In concreto,

infatti, non si vede in cosa possa essere consistito il comportamento

pregiudizievole assunto dall’insorgente, nella misura in cui la conoscenza (corretta)

delle conseguenze dell’esercizio di un’attività indipendente sull’idoneità collocamento

non deve avere effetti sul comportamento che l'assicurata è tenuto ad adottare.

L'atteggiamento

dell'assicurata non poteva essere diverso a seconda che sapesse o meno che

l’avvio di una propria attività indipendente avrebbe potuto pregiudicare la sua

idoneità al collocamento. La medesima doveva, in effetti, comunque fare il suo

possibile per ridurre il danno nei confronti dell’assicurazione contro la

disoccupazione (cfr. STCA 38.2016.70 del 6 settembre 2017 cosnaid.2.13.; STCA

38.2015.4

del 16 aprile 2015 consid. 2.8.).

In proposito

giova rilevare che in una sentenza 8C_437/2016 del 10 gennaio 2017, già citata

sopra, il TF al consid. 3.5. ha ribadito (cfr. consid. 2.7.) che:

" (…) per prassi costante dall'art. 27 LPGA (informazione

e consulenza) gli organi delle singole assicurazioni sociali non sono tenuti a

incitare o a fare in modo che l'assicurato abbia a modificare il suo

comportamento personale o professionale al fine di ottenere prestazioni, o,

come qui nemmeno troppo implicitamente pretende il ricorrente, le maggiori

indennità possibili (sentenze 9C_557/2010 del 7 marzo 2011 consid. 4.4 e

8C_455/2008 del 24 ottobre 2008 consid. 3.2, entrambe con riferimenti).”

Va,

altresì, ricordato che l'obbligo della riduzione del danno è un importante

principio del diritto delle assicurazioni sociali, in particolare

dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto

2010.

consid. 2.2.; DTF 129 V 460; DTF 123 V 39; STFA C

213/03 del 6 gennaio 2004; Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p.

323).

2.10

Alla

luce di tutto quanto esposto la decisione su opposizione del 12 settembre 2017 deve

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti