38.2018.40
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5 novembre 2018Italiano46 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2018.40
rs
Lugano
5 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul rinvio di cui alla sentenza 8C_260/2018 del 12
giugno 2018 del Tribunale federale nella causa promossa con ricorso del 12 ottobre
2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 settembre 2017 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 12 settembre 2017 (cfr. doc. A inc. 38.2017.76) la Sezione del lavoro ha
confermato la precedente decisione del 7 aprile 2017 (cfr. doc. 12 inc.
38.2017.76), con cui aveva ritenuto RI 1, iscritta in disoccupazione dal 1°
febbraio 2016, inidonea al collocamento dal 14 marzo 2017.
Secondo la Sezione del
lavoro, infatti, non era più possibile considerare l’assicurata a disposizione
del mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste, dato che la
stessa ha interrotto il programma d’occupazione temporanea (POT) assegnatole
presso __________, ritenendolo inconciliabile con la sua attività indipendente
di vendita di accessori per cani e gatti, nonostante il responsabile della
misura le avesse proposto di svolgere il POT soltanto al mattino (cfr. doc. A
inc. 38.2017.76).
Al riguardo l’amministrazione
ha in particolare rilevato quanto segue:
" (…) non
appare più possibile ritenere che l’assicurata subisca una perdita di lavoro
computabile e nemmeno che è idonea al collocamento. Infatti, gli orari di
lavoro indicati (dalle 09.00 alle 18.00) fanno sì che ella è occupata a tal
punto da non avere più una perdita di lavoro computabile. Si rileva inoltre che
l’idea di avviare l’attività indipendente è nata già nel 2015 – quando ancora
non sapeva l’esito delle ricerche svolte nel suo settore d’origine o in quello
esercitato- assecondando dunque la sua passione per animali come emerge dal suo
sito internet __________ (__________) e dunque l’avvio dell’attività
indipendente appare piuttosto finalizzata a concretizzare una sua passione e
non per evitare la disoccupazione e diminuirne il danno. Infatti, ella sin da
subito, ha organizzato un incontro con la signora __________ per il 28 ottobre
2015, teso a svolgere un sopralluogo dei punti vendita del settore esistenti
nel __________. L’attività è stata avviata nel corso di marzo 2016,
investendovi CHF 10'000.--, e considerato dunque il tempo trascorso, non è più
possibile ritenetela un’attività temporanea ma essa è un’attività duratura che,
come ammesso dall’assicurata medesima, richiede la sua presenza a tempo pieno e
dunque ella non subisce più una perdita di lavoro computabile (…)”. (cfr. doc.
A inc. 38.2017.76)
1.2. Con tempestivo ricorso inoltrato
personalmente al TCA l’assicurata ha chiesto l’annullamento della decisione su
opposizione e conseguentemente di essere riconosciuta quale persona collocabile
ai sensi della LADI.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali RI 1 ha dichiarato di essere
collocabile sia oggettivamente che soggettivamente, e ha sottolineato di avere
sempre dimostrato la sua volontà ad accettare un’occupazione adeguata ai sensi
dell’art. 16 LADI. Inoltre la ricorrente ha precisato di avere aperto il
negozio adibito alla vendita di articoli per animali per conseguire un guadagno
intermedio, ossia al solo scopo di adempiere al suo obbligo di diminuire il
danno nei confronti della Cassa disoccupazione.
L’assicurata ha, poi,
affermato:
" (…)
A marzo 2017 vengo nuovamente inserita in
un programma occupazionale di 3 mesi presso __________, che svolgo a partire
dall’8 marzo.
Non permettendomi lo stesso di continuare
con la mia attività di guadagno intermedio avevo chiesto al signor __________
di non farlo, ma lo stesso mi aveva consigliato telefonicamente di almeno
provarlo. Interrompo il POT a decorrere dal 13 marzo 2017, poiché lo stesso
essendo al 100% non mi permetteva di seguire l’attività di guadagno intermedio
che stavo intraprendendo. Avrei dunque dovuto chiudere definitivamente la mia
“attività”, ciò che sarebbe però stato in contraddizione con la mia
obbligazione di ridurre il danno secondo la LADI.
(…).
Contrariamente da quanto indicato nella
decisione su opposizione, se io trovassi un’attività adeguata potrei
abbandonare in ogni momento la mia attività di vendita di articoli per animali
oppure svolgere la stessa quale attività accessoria solo per poche ore
settimanali nel mio tempo ibero: di fatto proprio per essere libera di cessare
l’attività in ogni momento non ho preso in affitto dei locali, ma svolgo
l’attività nel garage/locale seminterrato della mia abitazione. (…)” (Doc. I
inc. 38.2017.76)
1.3. In risposta la Sezione del
lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V inc. 38.2017.76).
1.4. La ricorrente, il 26 e il 28
novembre 2017, ha prodotto alcuni documenti (cfr. doc. VII B1-B9; IX; IX1 inc.
38.2017.76) e ha ribadito di non avere avviato alcuna attività in proprio,
bensì di svolgere un guadagno intermedio. Al riguardo l’assicurata ha
segnatamente asserito di non avere un negozio con una porta che viene aperta al
pubblico alle 9:00 e chiusa alle 18:00. La medesima ha specificato, da un lato,
che la vendita si svolge nel locale hobby seminterrato di casa sua e di non
stare seduta nel seminterrato dalle 9:00 alle 18:00. Dall’altro, che l’orario
comunicato all’amministrazione è una fascia oraria indicativa in modo che
eventuali clienti conoscano la sua eventuale disponibilità (cfr. doc. VII B9
inc. 38.2017.76).
1.5. La Sezione del lavoro ha
preso posizione al riguardo l’11 dicembre 2017 (cfr. doc. XI + 1/2 inc.
38.2017.76).
1.6. Il 14 dicembre 2017
l’insorgente ha presentato ulteriori osservazioni in merito alla fattispecie
(cfr. doc. XIII inc. 38.2017.76).
1.7. Il doc. XIII inc. 38.2017.76
è stato inviato per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XIV inc.
38.2017.76).
1.8. Con sentenza 38.2017.76 del
20 febbraio 2018 questa Corte ha respinto il ricorso di RI 1 contro la
decisione su opposizione del 12 settembre 2017 (cfr. doc. XV inc. 38.2018.76).
1.9. Con
pronunzia 8C_260/2018 del 12 giugno 2018 il Tribunale federale, accogliendo la
domanda di ricusazione nei confronti della vicecancelliera redattrice __________
formulata da RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, contestualmente al ricorso
contro il giudizio 38.2017.76 emanato da questo Tribunale il 20 febbraio 2018
(cfr. doc. XVI inc. 38.2017.76), ha annullato la sentenza cantonale e rinviato
gli atti al TCA per l’emissione di una nuova decisione (cfr. doc. I).
1.10. Il 12 luglio 2018 il
presidente di questo Tribunale, da una parte, ha comunicato all’avv. RA 1 e
agli avv. __________ e __________ della Sezione del lavoro di avere aperto un
nuovo incarto e che l’avv. Raffaella Sartoris Vacchini avrebbe funto da
vicecancelliera redattrice.
Dall’altra, ha assegnato
loro un termine di dieci giorni per formulare osservazioni in relazione alla
vertenza (cfr. doc. II).
Il 17 luglio 2018 la
Sezione del lavoro si è riconfermata nella decisione impugnata, postulando la
reiezione del ricorso (cfr. doc. III).
La parte ricorrente, il 24
luglio 2018, ha comunicato di non avere alcuna obiezione in merito all’apertura
di un nuovo incarto, né all’assegnazione, quale vicecancelliera, dell’avv.
Sartoris Vacchini.
L’avv. RA 1, per conto
dell’assicurata, ha però chiesto che tutte le prove assunte nella precedente
procedura davanti al TCA vengano richiamate (cfr. doc. IV).
1.11. Il doc. III è stato trasmesso
per conoscenza alla patrocinatrice dell’insorgente (cfr. doc. V), mentre il
doc. IV è stato inviato per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. VI).
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se la Sezione del lavoro ha a ragione o meno ritenuto RI 1 inidonea al
collocamento dal 14 marzo 2017.
Fondamentale presupposto
per il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione è, tra
l’altro, che l’assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.
f e 15 LADI).
A norma dell’art. 15 LADI
il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad
accettare un’occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di
reintegrazione.
L'idoneità al collocamento deve
essere quindi valutata da un duplice punto di vista (cfr. STF 8C_825/2015 del 3
marzo 2016 consid. 3.1.)
Oggettivamente l'assicurato
deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali
(cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3
gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146).
Soggettivamente la sua
situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere
collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità
dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi
dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento,
ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più
strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011
consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146).
L'assicurato dimostra una
sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole
tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di
lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_474/2017
del 22 agosto 2018 consid. 2.2.; STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid.
6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al
collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari
non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo
pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di
ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare
soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali,
possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto
condizionatamente.
Quando l'assicurato è talmente
limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il
ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al
collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha
nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA
C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998
consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265).
In una sentenza C 108/03 del 2
settembre 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; Tribunale
federale dal 1° gennaio 2007), in proposito ha rilevato che per l’idoneità al
collocamento sono determinanti le prospettive concrete di un’assunzione in
condizioni equilibrate del mercato del lavoro. In questo contesto bisogna tener
conto della disponibilità temporale, delle circostanze congiunturali e di tutte
le altre circostanze, segnatamente del tipo d’attività. Le possibilità reali
d’assunzione sono da valutare unicamente considerando assunzioni ragionevoli
per la persona assicurata in questione.
Al riguardo cfr. pure STF
8C_714/2014 del 26 marzo 2015 consid. 2.2.
L'idoneità al collocamento
dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di
norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo a quest'ultimo aspetto
va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione
di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto
all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3,
pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag.
12).
L’Alta Corte ha pure stabilito
che l’idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che
esisterebbero situazioni intermedie tra l’idoneità al collocamento e
l’inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
O la persona assicurata è
collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in
ragione di almeno 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. STF
8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 5.1; DTF 125 V 58 consid. 6a e
riferimenti ivi menzionati).
È dal profilo della perdita di
lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura
una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un’occupazione
adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124,
consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C
287/03 del 12 maggio 2004).
L'Alta Corte ha pure confermato
la propria giurisprudenza secondo la quale la questione dell'idoneità al
collocamento non si giudica esclusivamente in base alla disponibilità per
quanto concerne il tempo, bensì in base a tutte le circostanze del singolo
caso.
Determinanti sono a tal
proposito le prospettive concrete di trovare un'occupazione sul mercato
generale del lavoro concernente il richiedente, tenuto conto della situazione
congiunturale concreta e di tutte le ulteriori circostanze, in particolare
anche del tipo di attività svolta (cfr. STFA C 149/03 dell'8 marzo 2004
consid.3.1.).
2.2. Secondo la giurisprudenza
federale lidoneità al collocamento non è data, quando l’assicurato non è
pronto o non è in condizione di assumere un’attività dipendente perché egli ne
ha intrapresa o intende intraprenderne una indipendente e nella misura in cui
egli non può essere collocato quale lavoratore dipendente in particolare non
potendo o non volendo egli impiegare la sua capacità lavorativa come pretende
solitamente un datore di lavoro (cfr. STF 8C_474/2017 del 22 agosto 2018
consid. 2.3.; STF 8C_679/2011 del 16 agosto 2012 consid. 4.2.; STF 8C_721/2009
del 27 aprile 2010 consid. 3; STFA C 3/03 del 21 agosto 2003; STCA 38.2015.4
del 16 aprile 2015; STCA 38.2013.47 del 13 marzo 2014).
In
una sentenza pubblicata in DLA 2002 N. 5 pag. 54 seg. il TFA ha stabilito che
l'assicurato che esercita un'attività indipendente durante la propria disoccupazione
è idoneo al collocamento solo se può esercitare tale attività al di fuori
dell'orario di lavoro normale.
Il
fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è di per sé
conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se intraprende sforzi
sufficienti per trovare un impiego salariato; in caso contrario, vi è
inidoneità al collocamento.
Con
sentenza C 283/05 del 15 marzo 2006, l’Alta Corte ha confermato l’inidoneità al
collocamento di un assicurato a decorrere dal mese di gennaio 2004 allorché lo
stesso ha deciso di mettersi in proprio. L’assicurato, infatti, da un lato, a
fare tempo da tale data aveva preso in locazione un locale commerciale, si era
iscritto alla Cassa di compensazione AVS quale indipendente e aveva fatto iscrivere
la nuova ditta a RC. Inoltre egli aveva allestito un business-plan e progettava
numerosi contatti all’estero. Dall’altro, aveva svolto delle ricerche di
impiego qualitativamente insufficienti, in particolare poiché si limitavano al
settore nel quale voleva rendersi indipendente. Il TFA ha così concluso che le
pratiche di avvio della propria attività erano talmente avanzate che
l’assicurato non era più disponibile a essere collocato.
In
una sentenza 8C_130/2010 del 20 settembre 2010, il Tribunale federale ha
confermato la decisione con la quale l’amministrazione, prima, e i giudici
cantonali, poi, hanno giudicato un assicurato, socio gerente di una società
Sagl con firma individuale, inidoneo al collocamento, considerando inverosimile
che egli fosse realmente intenzionato ad accettare un impiego salariato
dipendente e ritenendo che le ricerche di lavoro da lui svolte rendessero
illusorie per non dire nulle le possibilità di conseguire un’attività
dipendente.
Con
giudizio 8C_169/2014 del 2 marzo 2015 il Tribunale federale ha avallato quanto
deciso dall’amministrazione e dai giudici cantonali, confermando l’inidoneità
al collocamento di un assicurato. L’Alta Corte ha considerato inverosimile che
egli fosse realmente temporaneamente intenzionato ad accettare un impiego
salariato dipendente in ragione dell’imminente avvio da parte del medesimo di
una propria attività di infermiere indipendente, ritardato momentaneamente dai
tempi relativi alla concessione dei documenti richiesti per svolgere l’attività.
In quell’occasione la nostra Massima istanza ha precisato , da una parte, che
l’assicurato non si era iscritto in disoccupazione al fine di ridurre il danno,
bensì per compensare l’assenza di reddito nel periodo tra la fine dell’attività
dipendente (da lui abbandonata) e l’inizio della sua attività indipendente.
Dall’altra, che del resto l’assicurato presentava una disponibilità limitata
nel tempo a partire dall’iscrizione in disoccupazione che lo rendeva di
principio inidoneo al collocamento avendo poche possibilità di concludere un
contratto di lavoro.
L’Alta
Corte, con giudizio 8C_665/2014 del 23 marzo 2015, ha confermato l’inidoneità
al collocamento dal dicembre 2012 di un assicurato decisa dalla Sezione del
lavoro e avallata da questo Tribunale, ritenendo che egli non fosse disponibile
per il mercato del lavoro, visti il ruolo di direttore e i compiti assunti in
seno a una società iscritta a RC nel giugno 2012.
Il
TF, al riguardo, ha osservato:
" (…)
6.3. La Corte cantonale, mediante i fatti, accertati in maniera
non manifestamente inesatta, poteva, senza violare il diritto federale,
concludere all'inidoneità al collocamento del ricorrente. Egli infatti,
concluso il suo precedente impiego, ha iniziato una collaborazione con la ditta
B.________, che lo ha portato ad essere particolarmente attivo nella vendita di
cerniere come risulta da messaggi della posta elettronica professionale e da
note spese non solo nei fini settimana, ma anche nei giorni feriali.
L'assicurato ha trasmesso campioni, eseguito ordinazioni di prodotti, preparato
campioni per il loro collaudo e organizzato fiere, viaggiando all'estero. Egli
ha collaborato anche all'apertura di una succursale in Ticino, divenendone poi
direttore con un pensum del 50%, ciò che ha portato perfino all'assunzione di
un dipendente e a tenere contatti con potenziali clienti. L'impegno del
ricorrente nell'attività con la ditta B.________ era notevole. Come rettamente
considerato dalla Corte cantonale anche le ricerche di impiego del ricorrente
erano circoscritte a funzioni simili e a tempo pieno. Il Tribunale delle
assicurazioni poteva concludere quindi che egli era a tal punto limitato nelle
sue possibilità di assumere un altro impiego salariato da non essere
disponibile sul mercato del lavoro."
Con
una sentenza 8C_407/2015 del 13 agosto 2015 il Tribunale federale ha poi
approvato l’operato del TCA che aveva ritenuto inidoneo al collocamento un
assicurato che aveva concluso un contratto di lavoro al 50% a tempo
indeterminato con una Sagl di cui la compagna era gerente e nella quale aveva
investito del denaro considerandosi una figura di vitale importanza per la
società.
La
nostra Massima Istanza ha, in particolare, rilevato:
" (…) emerge
in maniera non contestata che il ricorrente non solo ha investito in maniera
importante in B.________ Sagl, bensì ha sempre accompagnato la gerente, per
stessa dichiarazione di quest'ultima, "in tutte le operazioni",
aspetto che ha trovato conferma nelle trattative per la rilevazione di un
salone di parrucchiere. La gerente ha anche affermato che il ricorrente
svolgeva la sua occupazione il mattino o il pomeriggio a dipendenza delle
esigenze dei clienti. Del resto lo stesso ricorrente ha ammesso che la sua
volontà fosse quella di occuparsi al 100% nella società, tuttavia non essendo
possibile a causa dei ricavi non sufficienti. In presenza di un'attività seppur
ridotta al 50% ma senza orari fissi, la Corte cantonale, senza violare il
diritto federale, poteva concludere per l'inidoneità al collocamento del
ricorrente. Giova peraltro ricordare che non è compito dell'assicurazione
contro la disoccupazione garantire il rischio imprenditoriale o la differenza
finanziaria dovuta all'esercizio di un'attività lucrativa meno retribuita
(sentenza 8C_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.3.2 con numerosi
riferimenti). (…)”
Infine l’Alta Corte, con
sentenza 8C_331/2017 dell’8 marzo 2018, ha confermato l’inidoneità al
collocamento di un assicurato che con un socio domiciliato in Bosnia-Erzegovina
aveva costituito una Sagl il cui scopo erano lavori nel settore della
costruzione, nonché il commercio di merci e materiali di costruzione e che
aveva concluso con la Sagl un contratto di impiego quale direttore al 50% con
salario mensile di fr. 2'250.-- non prevedente giorni di lavoro specifici o orari
fissi.
Il TF ha, in effetti,
ritenuto che la Corte cantonale non avesse violato il diritto federale negando
al ricorrente l’idoneità al collocamento, visto che non emergeva che la stessa
fosse caduta nell’arbitrario considerando che l’assicurato, la cui
disponibilità residua per un potenziale datore di lavoro era poco chiara,
occupasse nei fatti una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e che
non fosse disposto ad abbandonare tale ruolo per un’occupazione salariata.
2.3. In una sentenza 38.2015.75
del 13 giugno 2016 questa Corte ha ritenuto inidoneo al collocamento un
assicurato a causa dei ruoli e dei compiti da lui assunti nella sua attività
indipendente che svolge la ditta per la quale lavorava prima di beneficiare
della disoccupazione.
La
Massima istanza, con giudizio 8C_437/2016 del 10 gennaio 2017, ha respinto il
ricorso inoltrato contro la sentenza appena esposta e confermato il giudizio
cantonale.
In
particolare l’Alta Corte al riguardo ha osservato:
" (…)
3.3. Lo svolgimento di un'attività a tempo parziale durante un
periodo di disoccupazione non è sufficiente per concludere all'inidoneità al
collocamento. Occorre piuttosto valutare le circostanze nel caso concreto e in
modo particolare se l'esercizio dell'attività abbia conseguenze sulla
disponibilità dell'assicurato ad assumere un impiego e in modo particolare
negli orari abituali di lavoro (DTF 112 V 136 consid. 3b pag. 138; cfr. anche
sentenza 8C_79/2009 del 25 settembre 2009 consid. 4.1 con riferimenti). In tale
esame sapere se un'attività sia retribuita o no non è quindi di rilievo (cfr.
sentenza 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 6.2). Nemmeno è quindi rilevante
il sistema di organizzazione di una società o lo svolgimento soltanto di alcune
mansioni all'interno della stessa. In tale medesima ottica, nel quadro di
un'attività indipendente, nemmeno possono essere ribaltati sull'assicurazione
contro la disoccupazione il rischio imprenditoriale o la differenza finanziaria
dovuta all'esercizio di un impiego meno retribuito (sentenza 8C_819/2009 del 23
giugno 2010 consid. 3.3.2 con numerosi riferimenti). (…)”
2.4. Nel caso di specie dalle
carte processuali si evince che l’assicurata, nata il __________ 1967, dopo
avere ottenuto la maturità scientifica presso il liceo “__________” di __________,
si è laureata in ingegneria elettronica nel 1994 presso l’Università __________
(cfr. doc. 3 inc. 38.2017.76).
La ricorrente, dopo alcune
esperienze professionali in Italia, nel maggio 2000 ha iniziato a lavorare
quale responsabile della pianificazione della produzione per la __________ di __________
(cfr. doc. 3; 4 inc. 38.2017.76).
Il 19 ottobre 2015 il
rapporto d’impiego è stato sciolto consensualmente a partire dal 31 ottobre
2015 (cfr. doc. 4 inc. 38.2017.76).
L’insorgente si è iscritta
in disoccupazione il 21 ottobre 2015 con effetto dal 1° novembre 2015 (cfr.
doc. 2/2 inc. 38.2017.76).
Grazie
alla copertura del termine di disdetta con prestazioni d’uscita volontarie di
fr. 70'298.-- versatele dal datore di lavoro, il diritto all’indennità di
disoccupazione dell’assicurata ha iniziato a decorrere dal 1° febbraio 2016
(cfr. doc. 16; A inc. 38.2017.76).
Il
15 marzo 2017 l’URC di __________ ha chiesto alla Sezione del lavoro di
verificare l’idoneità al collocamento della ricorrente, precisando quando
segue:
" (…)
L’assicurata ha comunicato all’organizzatore del POT di volerlo
interrompere, in quanto svolge GI (sua attività indipendente avviata passo
passo, presso casa sua nella vendita di prodotti per animali) e ritiene di essere
intralciata nella stessa se dovesse essere presente presso __________. Domanda:
chiedo che venga esaminata l’idoneità al collocamento. (…)” (cfr. doc. 9 inc.
38.2017.76)
Il 28
marzo 2017 RI 1 è stata sentita dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale,
firmato anche dall’assicurata, emerge quanto segue:
" (…)
D3: Mi può indicare quando ha maturato
l’idea reale di aprire una attività indipendente, come è nata questa idea e con
chi ne ha parlato?
R: L’idea di aprire questa attività legata
al mondo degli animali (cani e gatti) mi è venuta nel corso del mese di marzo
2016 quando informai pure la mia consulente che ero intenzionata ad aprire
un’attività per la vendita di articoli per animali. In occasione del colloquio
avuto in data 10 marzo 2016 ho pure indicato alla consulente che avevo
contattato in proposito la cassa disoccupazione.
D4: Da parte della sua consulente le sono state date le
informazioni relativa all’apertura di un’attività indipendente?
R: No, non mi è stata data nessuna informazione in merito. Mi ha
proposto di procedere con un guadagno intermedio e basta. Neppure la cassa mi
ha dato informazioni in merito ad eventuali aiuti per poter avviare un’attività
indipendente (…).
Unicamente in data 22.06.2016 mi è stata consegnata la scheda introduttiva
per l’avvio dell’attività indipendente. Tengo comunque a ribadire che non mi è
stata data nessuna informazione speciale in merito anche a seguito di mie
precise richieste.
D4 [recte: D5]: Mi può illustrare brevemente di cosa si occupa
concretamente la stessa, il capitale che ha investito nella ditta come pure per
l’acquisto degli apparecchi di cui necessita per svolgere la sua attività? Dove
viene svolta principalmente la sua attività? Ha inoltre dei partner o
dipendenti che esercitano con lei?
R: Mi occupo unicamente della vendita di accessori per cani e
gatti (ad esempio guinzagli, cibi, cappottini, collari, ecc). Come cifra avrò
investito ca. Fr. 10'000.-- tra merce e qualche scaffale. Il negozio si trova
presso la mia abitazione. Come orari d’apertura del negozio, come da accordi
con il Comune sono orari normali quindi dalle 09.00 alle 18.00. Per
pubblicizzarmi ho pagine FB con il nome __________, biglietti da visita e
volantini. L’attività la svolgo da sola. Mi occupo io delle comande della merce
facendo capo ad alcune aziende italiane e importatori in Ticino.
D5 [recte: D6]: Mi può indicare se attualmente la sua attività è
partita a tempo pieno? Se si da quando, se no per quale motivo?
R: Sì si tratta di un’attività a tempo pieno, al momento avendo
ancora poca clientela o essendo poco conosciuta ho tempi morti che occupo
facendo ordini ai fornitori, facendo la contabilità, organizzando il sito
internet per il quale devo inserire tutta la merce che vendo, ecc. Tengo a
precisare per quanto concerne il sito internet che essendo ingegnere
elettronico collaboro con una società informatica per la messa online del sito.
Passo diverse giornate assieme a loro da remoto per sistemare il sito. A questo
proposito tengo a precisare che in data 12.03.2017 (vedi fotocopia che vi
allego) avevo fatto richiesta al Signor __________ con copia alla consulente se
era possibile occupare il tempo del POT per sistemare il mio sito. A tutt’oggi
non ho ricevuto risposta dal Signor __________ (…).
D6 [recte: D7]: Mi può indicare per quale motivo non si è
presentata al programma occupazionale __________ di __________ visto che lei
come persona in cerca di impiego è iscritta a tempo pieno?
R: Non mi sono presentata o meglio ho partecipato unicamente 3
giorni, perché non mi è possibile conciliare il programma occupazionale con la
mia attività. Difatti se devo stare 3 mesi al POT significa la fine della mia
attività.
D7 [recte: D8]: Lei è disposta ad abbandonare la sua attività di
articoli per animali?
R: Ribadisco che al momento, come già comunicato più volte alla
mia consulente, è l’unico sbocco per il mio futuro ed inoltre non si tratta di
un’attività a mio modo di vedere indipendente bensì un guadagno intermedio,
così come comunicato e verbalizzato di mese in mese con la consulente. Per
rispondere alla sua domanda chiaramente se mi viene offerto un posto di lavoro
adeguato alla mia formazione sono disposta ad accettarlo, mentre per quanto
attiene eventuali misure attive no perché sto conseguendo un guadagno
intermedio da attività indipendente e questo porterebbe alla chiusura
dell’attività.” (Doc. 11 inc. 38.2017.76)
Con decisione del 7 aprile 2017
la Sezione del lavoro ha, quindi, ritenuto RI 1 inidonea al collocamento dal 14
marzo 2017, a causa della sua attività indipendente di vendita di accessori per
cani e gatti (cfr. doc. 12 inc. 38.2017.76; consid. 1.1.).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurata, l’amministrazione, il 4 luglio 2017, le ha in
particolare chiesto di spiegare, in relazione a quanto indicato il 23 ottobre
2015 compilando la “Lista impegni inderogabili nelle prossime 3 settimane”, e
meglio che il 28 ottobre 2015 avrebbe avuto un “incontro x attività”
(cfr. doc. 2/1 inc. 38.2017.76), di che tipo di impegno si trattava (cfr. doc.
17 inc. 38.2017.76).
Il 6 luglio 2017 la
ricorrente ha risposto:
(…) Il 28 ottobre 2015 (pomeriggio) ho
avuto un incontro con la Sig.ra __________, mia conoscente nonché titolare di
due negozi di articoli per animali a __________ e provincia. La __________ è venuta
a __________ per fare con me un sopralluogo dei punti vendita del settore
esistenti nel __________, e darmi un parere riguardo l’idea che le avevo
palesato di un eventuale futuro mio ingresso in questo mercato. (…)” (Doc. 19
inc. 38.2017.76)
Con decisione su
opposizione del 12 settembre 2017 la Sezione del lavoro ha confermato il
proprio precedente provvedimento del 7 aprile 2017 di inidoneità al
collocamento dal 14 marzo 2017 emesso nei confronti dell’assicurata (cfr. doc.
A inc. 38.2017.76; consid. 1.1.).
2.5. Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile evidenziare
che l'idoneità al collocamento, quale presupposto materiale per il diritto alle
prestazioni, deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al momento e alla
luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata emessa la
decisione negativa (cfr. STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 5.3.; STF
8C_479/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 2.2.; DTF 129 V 167 consid. 1; DTF 120
V 385 consid. 2).
Giova,
altresì, ricordare che il principio della priorità della dichiarazione della
prima ora prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve
essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora,
quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un
secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,
soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_752/2016 del 3 febbraio 2017;
STF 9C_762/2016 del 18 gennaio 2017;STF 8C_637/2016 del 13 dicembre 2016; SVR
2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143
consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella
causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
2.6. In concreto va osservato che,
contrariamente a quanto affermato dinanzi alla Sezione del lavoro il 28 marzo
2017, ossia di avere avuto l’idea di aprire un’attività legata al mondo degli
animali nel corso del mese di marzo 2016 (cfr. doc. 11 inc. 38.2017.76; consid.
2.4.), l’insorgente, già nell’autunno 2015, aveva manifestato l’idea di avviare
un’attività concernente la vendita di articoli per animali, come risulta dalla
“Lista impegni inderogabili nelle prossime 3 settimane” del 23 ottobre 2015 in
cui ha indicato che il 28 ottobre 2015 avrebbe avuto un “incontro x
attività” e dalla precisazione fornita alla Sezione del lavoro il 6 luglio
2017, ovvero che quel giorno una sua conoscente titolare di due negozi di
articoli per animali a __________ ha fatto con lei un sopralluogo dei punti
vendita del settore nel __________ e le ha dato un parere riguardo all’idea di
entrare in quel mercato (cfr. doc. 2/1; 19 inc. 38.2017.76; consid. 2.4.).
Del resto anche nello
scritto pervenuto al TCA il 28 novembre 2017, redatto dopo aver visionato
l’incarto della Sezione del lavoro presso la cancelleria del TCA (cfr. doc. VI
inc. 38.2017.76) senza peraltro sollevare particolari obiezioni circa i singoli
documenti contenuti nello stesso, la ricorrente ha dichiarato che “l’idea è
nata nel 2015, perché ho perso il lavoro a settembre 2015” (cfr. doc.
VIIB9).
In occasione del colloquio
di consulenza del 10 marzo 2016 l’assicurata ha, poi, indicato di avere buone
possibilità di svolgere guadagno intermedio vendendo articoli per animali
presso il proprio domicilio di __________ (cfr. doc. 18/3 inc. 38.2017.76).
Durante il colloquio del
21 aprile 2016 la ricorrente ha, altresì, comunicato che a partire dal maggio
2016 avrebbe iniziato l’attività relativa alla vendita di articoli per animali
(cfr. doc. 18/4).
In relazione al programma
d’occupazione temporanea (POT) assegnatole dal 30 maggio al 29 settembre 2016 presso
__________ (cfr. doc. 6/3 inc. 38.2017.76), dal verbale del colloquio del 27
luglio 2016 emerge che secondo l’assicurata “l’essere fuori 12 ore al giorno
per svolgere il POT, penalizza la sua attività indipendente” (cfr. doc.
18/6 inc. 38.2017.76).
L’insorgente, benché nel
ricorso abbia asserito che “(…) proprio per essere libera di cessare
l’attività in ogni momento non ho preso in affitto dei locali, ma svolgo
l’attività nel garage/locale seminterrato della mia abitazione” (cfr. doc.
I; consid.1.2.), l’8 settembre 2016 aveva invece informato “di essere ancora
in cerca di uno spazio commerciale più grande e visibile al pubblico, per la
sua attività indipendente” (cfr. doc. 18/7 inc. 38.2017.76).
A seguito
dell’assegnazione del 1° marzo 2017 relativa al POT __________ dall’8 marzo al
7 giugno 2017 (cfr. doc. 8 inc. 38.2017.76), l’assicurata, il 3 marzo 2017 ha
inoltre inviato alla propria consulente del personale il seguente messaggio di
posta elettronica:
" (…) Come
lei ben sa, e come le ho più volte documentato in questi mesi, mi sono data e
mi sto dando da fare con una piccola attività di guadagno intermedio,
concordata con lei, che sto costruendo con dedizione e passione, che è in
crescita e che, visto il desolante panorama lavorativo (oltre 200 domande di
lavoro presentate, 2 soli colloqui, con esito negativo in quanto per entrambi
troppo qualificata), mi rendo sempre più conto essere senza dubbio l’unica
soluzione per rendermi al più presto possibile indipendente dalla disoccupazione
e per non finire in assistenza.
Come le ho già altre volte esposto durante
Fatti
i nostri colloqui, il mio allontanamento da casa sancirebbe in modo inesorabile
e definitivo la cessazione di questa piccola attività, che si trova presso il
mio domicilio, e il mio verosimile ingresso in assistenza, una volta esaurite
le indennità di disoccupazione.
Perciò sono molto dispiaciuta ma non posso
frequentare un POT e mettere fine a tutto quanto sto costruendo con fatica e
con l’unico scopo e risultato di riciclarmi lavorativamente. (…)” (Doc. 8/1
inc. 42.2017.76)
Il 12 marzo 2017
l’insorgente ha, poi, affermato, in un messaggio di posta elettronica a __________
dell’URC, che tale misura le impediva di continuare a costruire la sua attività
obbligandola a chiuderla e che de facto era un vero e proprio boicottaggio.
L’assicurata ha formulato
tale critica, nonostante le fosse stata concessa dal coordinatore del POT la
possibilità di essere presente solo al mattino e di effettuare il guadagno
intermedio al pomeriggio (cfr. doc. 11/1; 8/2 inc. 38.2017.76). Il 13 marzo
2017 la ricorrente ha interrotto la misura (cfr. doc. 8/4 inc. 38.2017.76).
Anche in occasione della
sua audizione davanti alla Sezione del lavoro del 28 marzo 2017 l’assicurata,
in relazione al POT __________, ha indicato di aver “partecipato unicamente
3 giorni, perché non mi è possibile conciliare il programma occupazionale con
la mia attività. Difatti se devo stare 3 mesi al POT significa la fine della
mia attività”, precisando pure di non essere disposta ad accettare
eventuali misure attive, in quanto ciò comporterebbe la chiusura della sua
attività (cfr. doc. 11 inc. 38.2017.76; consid. 2.4.).
Inoltre durante il
colloquio di consulenza del 30 marzo 2017 la medesima ha comunicato “di
essere intenzionata ad andare avanti nella sua attività e di non essere
disponibile ad essere inserita in nessun PML” (cfr. doc. 18/12 inc.
38.2017.76).
Davanti alla Sezione del
lavoro la ricorrente, il 28 marzo 2017, ha d’altronde affermato che l’attività
di vendita di articoli per animali è a tempo pieno (“… si tratta di
un’attività a tempo pieno, al momento avendo ancora poca clientela o essendo
poco conosciuta ho dei tempi morti che occupo facendo ordini ai fornitori,
facendo la contabilità, organizzando il sito internet per il quale devo
inserire tutta la merce che vendo, ecc.”; doc. 11 inc. 38.2017.76), che gli
orari di apertura del negozio, come da accordi con il Comune, si estendono
dalle 9:00 alle 18:00 e di avere investito in tale impresa la somma di circa
fr. 10'000.-- tra merce e qualche scaffale (cfr. doc. 11 inc. 38.2017.76;
consid. 2.4.).
È vero che l’insorgente,
nel mese di novembre 2017, ha specificato che la vendita si svolge nel locale
hobby seminterrato di casa sua e di non stare seduta nel seminterrato dalle 9:00
alle 18:00. (cfr. doc. VII B9 inc. 38.2017.76).
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che l’assicurata medesima ha sottolineato che l’orario citato è sì
indicativo, ma corrisponde alla sua disponibilità nei confronti di eventuali
clienti (cfr. doc. VII B9 inc. 38.2017.76).
Giova, altresì, rilevare
che nell’opposizione l’insorgente ha indicato che “la natura del mio
guadagno intermedio (vendita di articoli per cani e gatti presso la mia
abitazione) richiede la mia disponibilità a ricevere eventuali clienti durante
la giornata. Un cliente notoriamente se viene e non mi trova non ritorna, e
questo farebbe in tempi brevi fallire ciò che mi sto impegnando a fare per non
essere più a carico della disoccupazione al più presto possibile” (cfr.
doc. 13 inc. 38.2017.76).
La ricorrente ha tra
l’altro pubblicizzato la propria attività di vendita di articoli per ca), da
cui risulta che:
" (…) L’idea
di __________ nasce nel 2015 e si concretizza nel maggio 2016, quando
finalmente riesco ad assecondare questa mia passione e mi butto anima e corpo
in questa nuova avventura, aprendo un piccolo emporio di articoli per cani e
gatti a __________, nei pressi di __________, Canton Ticino. (…)”
Dal sito si evince pure
che l’assicurata, già dal maggio 2016, ha presenziato con il suo stand a
diverse manifestazioni, ad esempio nel maggio 2016 alla preselezione per la __________
che si sarebbe tenuta durante la manifestazione __________, l’8 dicembre 2016
al mercatino __________ di __________, il 1° maggio 2017 alla __________ a __________.
Al
riguardo è utile evidenziare che anche informazioni raccolte in internet
possono essere considerate fra gli elementi di valutazione di una fattispecie (cfr.
STF 8C_909/2017 del 26 giugno 2018 consid. 6.2.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre
2017 consid. 4.1.; 5.3., STF 8C_192/2017 del 25 agosto 2017 consid. 5.4.3.2.; STF 8C_69/2017 del 18 agosto 2017 consid. A; 5.1.; Michael
Liebrenz/Ueli Kieser/Roman Schleifer, Funktionserfassung 2.0 – Möglichkeiten
und Grenzen des Gutachters im digitalen Zeitalter, in SZS 60/2016 pag. 582
segg.).
Per
quanto attiene alle ricerche di lavoro, va rilevato che da gennaio a settembre
2017 la ricorrente ha intrapreso sforzi unicamente inoltrando a potenziali
datori di lavoro delle candidature spontanee (cfr. doc. 18/14 inc. 38.2017.76;
VIIB6-B7 inc. 38.2017.76).
E’ vero che l’assicurata
non risulta essere stata sanzionata per insufficienti ricerche di impiego,
tuttavia è notorio che per effettuare ricerche efficaci che abbiano possibilità
di esito favorevole occorre principalmente rispondere ad annunci pubblicati
nella stampa cartacea oppure online che si riferiscono a posti vacanti concreti
(cfr. STCA 38.2018.9 del 16 luglio 2018 consid. 2.8.; STCA 38.2018.20 del 5
giugno 2018 consid. 2.7.).
Anche nel Piano d’azione
dell’insorgente, in effetti, sono state indicate quali modalità per la ricerca
di un lavoro tra l’altro “risposta a offerte di lavoro pubblicate sui
quotidiani” e “candidature tramite Internet (inserzioni, siti aziendali,
ecc.)” (cfr. doc. 2/2 inc. 38.2017.76).
In simili condizioni, dopo
attento esame dell’intera documentazione agli atti, in particolare considerata
l’attività di vendita di articoli per animali avviata al più tardi dal marzo
2016 il cui relativo svolgimento - definito dalla ricorrente, perlomeno dal
marzo 2017, a tempo pieno - ha implicato il rifiuto di seguire un POT a Lugano
perfino a metà tempo, occorre concludere, in
applicazione della giurisprudenza sopra citata, nonché dell’abituale
criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni
sociali (cfr. STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF
8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017
consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010
del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF
8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353
consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che per
il periodo dal 14 marzo 2017 l’assicurata non era idonea al collocamento.
Giova, peraltro, osservare
che il guadagno mensile ottenuto dall’attività di vendita di articoli per cani
e gatti da circa fr. 120.-- nel mese di maggio 2016 è aumentato a circa fr.
1'500.-- nel mese di settembre 2017 (cfr. doc. XVI).
In proposito
va ricordato che nel quadro di un'attività indipendente non possono essere
ribaltati sull'assicurazione contro la disoccupazione il rischio
imprenditoriale o la differenza finanziaria dovuta all'esercizio di un impiego
meno retribuito (cfr. consid. 2.2.-2.3.; STF 8C_437/2016 del 10 gennaio 2017
consid. 3.3.; STF 8C_407/2015 del 13 agosto 2015 consid. 4.4.; STF 8C_169/2014
del 2 marzo 2015 consid. 4.3.).
Infine,
per quanto concerne l’asserzione dell’assicurata secondo cui il funzionario
della Sezione del lavoro, __________, le avrebbe riferito, durante l’audizione
del 28 marzo 2017, che la sua consulente avrebbe “(…)
sbagliato a gestire il suo incarto e combinato un bel pasticcio (…)”
e che lei, a suo modo di vedere era “(…) assolutamente collocabile (…)”
(cfr. doc. 13 e doc. B9 allegato al doc. VII inc. 38.2017.76), il TCA si limita
a rilevare che dal relativo verbale, che è stato sottoscritto dalla ricorrente,
nulla si rileva a questo proposito. Inoltre, considerato il breve lasso di
tempo intercorso tra l’audizione del 28 marzo 2017 e l’emanazione della decisione
di inidoneità al collocamento del 7 aprile 2017 (notificata all’assicurata il
10 aprile 2017; cfr. doc. XI; 29 inc. 38.2018.76), l’eventuale affermazione del
collaboratore della Sezione del lavoro non può in ogni caso avere influenzato quanto
messo in atto dall’insorgente ben prima del 28 marzo 2017 e continuato anche
successivamente al provvedimento del 7 aprile 2017.
2.7. La ricorrente ha fatto valere
che la sua consulente del personale “(…) non mi ha mai informata delle
ripercussioni che il mio guadagno intermedio da attività indipendente avrebbe
potuto avere sulla mia collocabilità, ma anzi mi ha sempre incoraggiata nel
continuare la stessa (…)” (cfr. doc. I pag. 7 inc. 38.2017.76).
L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il
seguente tenore:
"
1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle
singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad
informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
Considerandi
2.
Ognuno ha diritto, di
regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi.
Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli
interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per
le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può
prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3.
Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti
possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa
immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce, in
particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale
e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e
individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene
fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su
questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005
consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9
pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6;
STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG
und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof,
"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und
Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R.
Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les
organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.
524.
seg. (527)).
In materia di assicurazione
contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli
miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più
limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr.
DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato
generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STF
8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 241/04 del 9
maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31;
DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.
DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di
competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere
fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore
della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la
consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio
2018.
consid. 5.2.; FF 1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. STF
8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2. in fine).
L’Alta Corte, in una
sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso
di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo
fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che
avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari
dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo
breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli
assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può
pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale
di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza
a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
Il
TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In
caso affermativo, l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua
omissione - implicante la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare,
quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione.
In
proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8
maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.
Il TF, con sentenza C
36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249,
in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20,
ha, inoltre, stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non
può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale
da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo
di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.
Dall’art. 27 LPGA nemmeno
si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa, occorre concedere
all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione nel caso in cui,
viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da cui dipende il
diritto all’indennità di disoccupazione.
In una
sentenza 8C_455/2008 del 24 ottobre 2008 consid. 3.2. la nostra Massima Istanza
ha, poi, stabilito che dall’art. 27 LPGA non può essere dedotto l’obbligo per
l’amministrazione di dare a un assicurato l’occasione di modificare la propria
situazione, se alla luce delle circostanze del caso concreto non adempie una
delle condizioni che danno diritto all’indennità di disoccupazione. Pertanto in
quel caso di specie è stato deciso che l’amministrazione non aveva violato
l’art. 27 LPGA non attirando l’attenzione dell’assicurato sul fatto che una
disponibilità del 10% era insufficiente per riconoscergli il diritto
all’indennità di disoccupazione. Il TF ha precisato che la soluzione opposta
condurrebbe a degli abusi, incitando gli assicurati ad aumentare fittiziamente
il proprio grado di disponibilità in modo contrario alla situazione reale.
2.8
Nella presente
evenienza, anche qualora, per ipotesi, la ricorrente fosse stata informata in
modo errato o non fosse stata debitamente informata, in violazione dell’art. 27
LPGA, circa le conseguenze dell’esercizio di un’attività indipendente sulla sua
idoneità al collocamento, ciò non implicherebbe automaticamente che
all’assicurata vada riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione
(cfr. STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006 consid. 2.4.2.; STCA 38.2016.70 del 6
settembre 2017 consid. 2.12.).
Infatti,
un’informazione sbagliata fornita da un’autorità permette, solo a determinate
condizioni, la tutela della buona fede di un assicurato.
La
violazione dell’art. 27 cpv. 2 LPGA va equiparata al rilascio di
un’informazione errata (cfr. STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.4.; DTF
131.
V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 157/05 del 28 ottobre
2005.
consid. 5), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i
casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di
dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003
pag. 127).
Il diritto
alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al
cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal
principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una
lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti
1.
l'autorità
deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone
determinate;
2.
l'autorità
ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
3.
l'assicurato
non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione
ricevuta;
4.
l'informazione
errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che
gli è pregiudizievole;
5.
la
legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.
(cfr. STF
9C_628/2017 del 9 maggio 2018; consid. 2.2.; DTF 141 V 530 consid. 6.2.; STF
8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio
2009.
consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C
270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del 28 gennaio 2004
consid. 2; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata;
RAMI 1993 pag. 120-121; Pratique VSI 1993 pag. 21-22; RCC 1991 pag. 220 consid.
3a; RCC 1983 pag. 195 consid. 3; RCC 1982 pag. 368 consid. 2; RCC 1981 pag. 194
consid. 3; RCC 1979 pag. 155; DLA 1992 pag. 106; DTF 118 V 76 consid. 7; RDAT
I-1992 n° 63).
Esaminando
la condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato
ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio
occorre verificare che l’informazione sia stata causale per il comportamento
dell’assicurato. Esiste un nesso causale tra l’informazione dell’autorità e
l’agire dell’assicurato quando può essere ammesso che in assenza di tale
informazione l’assicurato si sarebbe comportato differentemente (cfr. STFA C
344/00 del 6 settembre 2001 consid. 3.bb).
Tale
presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02
del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni
erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase
di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione
delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva
continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha
indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in
disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto
diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali
prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto
la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente
l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale
versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e
95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.
L’Alta Corte
non ha, invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C
177/04 del 25 ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente
ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto
richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività
lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva
avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel
caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non
avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata
ultimata. L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito
dell’errata informazione da parte dell’autorità.
Al riguardo
cfr. pure STF 8C_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.4.
2.9
Nel caso
di specie questa Corte ritiene che non sarebbe comunque soddisfatto il
presupposto secondo cui l’errata o la mancata informazione deve avere indotto
l’assicurata ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza
pregiudizio.
In concreto,
infatti, non si vede in cosa possa essere consistito il comportamento
pregiudizievole assunto dall’insorgente, nella misura in cui la conoscenza (corretta)
delle conseguenze dell’esercizio di un’attività indipendente sull’idoneità collocamento
non deve avere effetti sul comportamento che l'assicurata è tenuto ad adottare.
L'atteggiamento
dell'assicurata non poteva essere diverso a seconda che sapesse o meno che
l’avvio di una propria attività indipendente avrebbe potuto pregiudicare la sua
idoneità al collocamento. La medesima doveva, in effetti, comunque fare il suo
possibile per ridurre il danno nei confronti dell’assicurazione contro la
disoccupazione (cfr. STCA 38.2016.70 del 6 settembre 2017 cosnaid.2.13.; STCA
38.2015.4
del 16 aprile 2015 consid. 2.8.).
In proposito
giova rilevare che in una sentenza 8C_437/2016 del 10 gennaio 2017, già citata
sopra, il TF al consid. 3.5. ha ribadito (cfr. consid. 2.7.) che:
" (…) per prassi costante dall'art. 27 LPGA (informazione
e consulenza) gli organi delle singole assicurazioni sociali non sono tenuti a
incitare o a fare in modo che l'assicurato abbia a modificare il suo
comportamento personale o professionale al fine di ottenere prestazioni, o,
come qui nemmeno troppo implicitamente pretende il ricorrente, le maggiori
indennità possibili (sentenze 9C_557/2010 del 7 marzo 2011 consid. 4.4 e
8C_455/2008 del 24 ottobre 2008 consid. 3.2, entrambe con riferimenti).”
Va,
altresì, ricordato che l'obbligo della riduzione del danno è un importante
principio del diritto delle assicurazioni sociali, in particolare
dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto
2010.
consid. 2.2.; DTF 129 V 460; DTF 123 V 39; STFA C
213/03 del 6 gennaio 2004; Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p.
323).
2.10
Alla
luce di tutto quanto esposto la decisione su opposizione del 12 settembre 2017 deve
essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti