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Decisione

38.2018.42

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 febbraio 2019Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I

giorni di attesa e i giorni di sospensione non interrompono né differiscono il

termine di 30 giorni in caso di incapacità lavorativa temporanea

dell’assicurato.

Qualora

il termine quadro dovesse cambiare, il termine di 30 giorni non è interrotto ma

il diritto alle 44 indennità giornaliere di malattia ricomincia a decorrere. Le

indennità giornaliere di malattia che non sono state riscosse durante il

termine quadro precedente non vengono trasferite nel nuovo termine quadro.”

Il principio esposto al

p.to C168 della Prassi LADI ID dal gennaio 2013, secondo cui il termine di 30

giorni, qualora la capacità lavorativa di un assicurato sia già temporaneamente

inesistente o ridotta per malattia, infortunio o gravidanza prima della

disoccupazione, decorre dal momento in cui tutti i presupposti del diritto

all’indennità sono adempiuti, ad eccezione dell’idoneità al collocamento, era

del resto già contemplato nella Circolare concernente l’indennità di disoccupazione

del gennaio 2007 al p.to C168 e nella Circolare del gennaio 2003 al p.to C129.

Relativamente al valore

delle direttive emesse dall’amministrazione cfr. consid. 2.5.

In dottrina è vero che

Thomas Nussbaumer, in Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR,

Band XIV, 3.ed., 2016, come affermato dalla parte resistente (cfr. doc. A;

III), indica che:

" (…) Erstens kommt Art. 28 Abs. 1 AVIG lediglich während der ersten

30 Kalendertage nach Beginn der ganzen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit zur

Anwendung. Abgestellt wird auf den Beginn der Arbeitsunfähigkeit, frühestens

aber auf den Beginn der tatsächlichen Arbeitslosigkeit, nicht etwa auf den

Beginn der kontrollierten Arbeitslosigkeit. (…)”

E’ altrettanto vero,

tuttavia, da una parte, che Nussbaumer si riferisce, al riguardo, al Commentario

di Gerhards Gerhard del 1987 (Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,

Bd. I, 1987).

Dall’altra, che Boris Rubin,

nel suo Commentario del 2014, già menzionato sopra, ad art. 28, N. 3, 4 e 6 in

proposito così si esprime:

" (…) Il faut signaler encore que l’art. 28 al. 1 LACI s’applique sans

égard au fait que le début de l’incapacité de travail est antérieur ou

postérieur au chômage (ATF 126 V 124 consid. 3.b p. 128)

4 Le champ d’application

de l’art. 28 LACI ne concerne que les périodes où l’assuré remplit toutes les

conditions du droit au sens de l’art. 28 al. 1 LACI, sauf celle de l’aptitude

au placement. Pour que l’art. 28 LACI puisse trouver application, l’incapacité

de travail doit être à l’origine exclusive de l’inaptitude au placement. (…)

6 Si l’assuré était déjà

en incapacité de travail avant son inscription au chômage, le délai de 30 jours

commence a courir à partir du moment où il remplit les conditions de l’art. 8

al. 1 LACI (sauf celle de l’aptitude au placement).”

InoltreTobias Merz, Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit im

Arbeitslosenversicherungsrecht, in DLA 2018 pag. 272 p.to 4 osserva:

" (…) Die 30-tätige Frist beginnt ab dem Zeitpunkt zu laufen, ab

welchem die versicherte Person die Anspruchsvoraussetzungen vorbehältlich der

Vermittlungsfähigkeit erfüllt. (…)”

La Cassa disoccupazione __________,

interpellata dal TCA, il 5 ottobre 2018 ha d’altronde asserito che, quando un

assicurato che già presenta un’incapacità al lavoro temporanea (inferiore

all’anno) si iscrive in disoccupazione, in quanto la sua perdita di guadagno

non viene retribuita da alcuna assicurazione, provvede a versargli le

prestazioni sulla base dell’art. 28 LADI a partire dalla data di iscrizione

presso l’Ufficio regionale di collocamento (cfr. doc. XII; consid. 1.10.).

Ne discende che, nel caso

di un assicurato che al momento dell’annuncio per il collocamento è già inabile

al lavoro temporaneamente per malattia, infortunio o gravidanza, il termine di

trenta giorni di cui all’art. 28 cpv. 1 LADI decorre - sempre che tutte le

condizioni di cui all’art. 8 LADI (presupposti del diritto all’indennità di

disoccupazione; cfr. consid. 2.2.), tranne l’idoneità al collocamento (art. 8

cpv. 1 lett. f LADI), siano adempiute - dal giorno dell’iscrizione in

disoccupazione.

In effetti è soltanto, al

più presto, dal momento dell’iscrizione per il collocamento che tutti i

presupposti del diritto all’indennità di disoccupazione (ad eccezione

dell’idoneità al collocamento) possono essere ossequiati.

A tale proposito giova

Considerandi

evidenziare che l’ossequio dell’art. 8 cpv. 1 lett. g LADI (relativo al

rispetto delle prescrizioni di controllo), rinviando tale disposto all’art. 17

LADI, implica che un assicurato si sia annunciato personalmente per il

collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal

Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale

pretende l’indennità di disoccupazione (cfr. STF 8C_617/2007 del 23 maggio 2008

consid. 2.1.; STFA C 239/99 del 5 marzo 2001 consid. 1).

2.7

Nella presente evenienza

dalle carte processuali emerge che l’insorgente è stata gerente presso __________

dal 2008 al 2016 (cfr. doc. 4).

Il contratto di lavoro è

stato disdetto nel gennaio 2016 per il 31 marzo 2016. Tale termine si è

protratto fino al 30 giugno 2016 per intervenuta malattia (cfr. consid. 1.1.;

STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017; doc. 2; 13).

Come risulta dai

certificati medici del 24 novembre 2016 e del 21 dicembre 2016 del PD Dr. med __________,

FMH chirurgia, ortopedia e traumatologia, l’assicurata è stata inabile al

lavoro al 100% dal 4 marzo al 10 ottobre 2016, inabile al 50% dall’11 ottobre

al 20 dicembre 2016 e nuovamente incapace al lavoro al 100% dal 21 dicembre 2016

al 1° gennaio 2017. Dal 2 gennaio 2017 la medesima ha ritrovato la sua completa

abilità lavorativa (cfr. doc. 10; 15).

L’incapacità lavorativa

della ricorrente, iniziata al 100% nel marzo 2016 durante il termine di

disdetta del rapporto d’impiego, al momento dell’iscrizione in disoccupazione

del 1° luglio 2016 (cfr. consid. 1.1.; STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017) era

quindi temporanea. La stessa è, infatti, inferiore all’anno, (cfr. B. Rubin,

op. cit. ad art. 28 LADI, N. 3; doc. XII; consid. 1.10.).

Presentando una totale

inabilità al lavoro temporanea a causa di malattia al momento dell’iscrizione

in disoccupazione del 1° luglio 2016 (cfr. consid.1.1.), all’insorgente va

applicato l’art. 28 LADI (cfr. consid. 2.4.; 2.6.).

2.8

Come visto precedentemente

(cfr. consid. 2.6.), nel caso di assicurati che si annunciano per il

collocamento essendo già temporaneamente incapaci al lavoro, in particolare per

malattia, come la ricorrente, il termine di trenta giorni di cui all’art. 28

cpv. 1 LADI relativo al versamento delle indennità LADI decorre dalla data di

iscrizione in disoccupazione se tutti i presupposti di cui all’art. 8 LADI

(cfr. consid. 2.2.), tranne l’idoneità al collocamento, sono ossequiati.

In concreto l’assicuratore

malattia __________ ha corrisposto alla ricorrente, a seguito della sua

inabilità lavorativa delle indennità giornaliere per perdita di guadagno a

causa di malattia, al 100% fino al 10 ottobre 2016 (cfr. doc. 9; STCA

38.2017.55

del 29 novembre 2017), come peraltro indicato dall’assicurata stessa

(cfr. V).

Al riguardo va rilevato

che l’insorgente, benché abbia ricevuto delle indennità giornaliere per

malattia al 100%, presentava una perdita di lavoro computabile ai sensi

dell’art. 8 cpv. 1 lett. b e 11 LADI (cfr. consid. 2.2.).

In effetti le indennità

giornaliere in caso di malattia quando, come nel caso di specie, sono versate

per un periodo posteriore alla fine del rapporto di impiego, non costituiscono

una pretesa di salario che rende non computabile una perdita di lavoro ai sensi

dell’art. 11 cpv. 3 LADI (cfr. DTF 128 V 176; STFA C159/04 del 2 febbraio 2005;

STF 8C_331/2018 del 13 giugno 2018 consid. 4.2.2.).

Pertanto in casu la

ricorrente, al momento dell’iscrizione in disoccupazione il 1° luglio 2016

(cfr. consid. 1.1.), adempiva le condizioni di cui all’art. 8 LADI, ad

eccezione dell’idoneità al collocamento.

Di conseguenza dal 1°

luglio 2016 all’insorgente va aperto un termine quadro per la riscossione delle

prestazioni ex art. 9 cpv. 2 LADI (cfr. consid. 2.1.; STFA C159/04 del 2

febbraio 2005 consid. 2) e da tale data decorre a suo favore il termine di

trenta giorni in cui gli assicurati con incapacità al lavoro per malattia,

infortunio o gravidanza hanno diritto a indennità di disoccupazione ai sensi

dell’art. 28 cpv. 1 LADI.

2.9

Giusta l’art. 28 cpv. 2 LADI,

però, per evitare un sovrindennizzo, le indennità giornaliere

dell'assicurazione contro le malattie, se compensative della perdita di

guadagno, sono dedotte dall’indennità di disoccupazione (cfr. consid. 2.5.).

Pertanto, se l’importo

delle indennità giornaliere per malattia è superiore all’ammontare delle

indennità di disoccupazione a cui un assicurato avrebbe diritto, è esclusa una

corresponsione di prestazioni secondo l’art. 28 LADI (cfr. consid. 2.5.; DLA

2004.

N. 3 pag. 50 segg.).

Nel caso di specie dagli

atti di causa non risulta l’importo delle indennità giornaliere ricevute da __________,

né l’ammontare delle indennità di disoccupazione a cui l’insorgente avrebbe

diritto in applicazione dell’art. 28 cpv.1 LADI.

Ne discende che nella

presente evenienza gli atti vanno trasmessi alla Cassa di disoccupazione

competente per la verifica dell’entità delle indennità giornaliere per malattia

percepite da __________ nel periodo dal mese di luglio 2016 e la valutazione,

sulla base di quanto esposto sopra, dell’eventuale diritto a prestazioni di

disoccupazione giusta l’art. 28 cpv.1 LADI dal 1° luglio 2016.

Qualora la ricorrente non

abbia diritto a prestazioni secondo l’art. 28 LADI (nel caso in cui l’ammontare

delle indennità giornaliere percepite da __________ sia maggiore di quello

delle prestazioni LADI a cui avrebbe diritto), alla stessa non saranno versate

le indennità secondo l’art. 28 cpv. 1 LADI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su

opposizione del 7 giugno 2018 è annullata.

§§ Alla

ricorrente è aperto un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dal

1° luglio 2016.

§§§ Gli

atti sono trasmessi alla Cassa di disoccupazione OCST di Lugano affinché proceda

come indicato al consid. 2.9.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti