38.2018.42
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25 febbraio 2019Italiano31 min
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Incarto
n.
38.2018.42
rs
Lugano
25 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 giugno 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 giugno 2018 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con sentenza 38.2017.55 del
29 novembre 2017 questa Corte, nel caso di RI 1 che aveva chiesto di anticipare
la data di iscrizione in disoccupazione, rispettivamente l’apertura del suo
termine quadro per la riscossione delle prestazioni, dall’11 ottobre 2016 al 1°
aprile 2016, ha stabilito, in primo luogo, che l’Ufficio regionale di
collocamento di __________ aveva violato il proprio dovere di informazione e
consulenza di cui all’art. 27 cpv. 2 LPGA. In effetti l’amministrazione, nel
marzo 2016 (il rapporto di impiego si sarebbe concluso il 31 marzo 2016), non
aveva chiaramente indicato all’assicurata che la data dell’iscrizione in
disoccupazione ha effetto sulla durata del periodo di contribuzione, nonché sul
numero delle indennità giornaliere. Né la ricorrente era stata resa attenta
della conseguente importanza di una tempestiva iscrizione una volta concluso il
periodo di disdetta del rapporto di lavoro.
Il TCA ha precisato che l’insorgente,
quando nel marzo 2016 aveva chiamato l’URC per annunciare la malattia, era
completamente inabile al lavoro.
Tuttavia ciò non
giustificava la mancata informazione di cui sopra, ritenuto che anche
un’incapacità lavorativa del 100% non impedisce di per sé l’annuncio per il
collocamento.
In secondo luogo,
che erano adempiute le condizioni della tutela della buona fede della
ricorrente.
Questo Tribunale ha,
dunque, deciso che l’iscrizione in disoccupazione decorreva dal 1° luglio 2016
(il termine della disdetta del contratto di lavoro prevista per il 31 marzo
2016 a causa di malattia si è protratto fino al 30 giugno 2016), specificando
che ciò, però, non comportava ancora l’apertura di un termine quadro per la
riscossione di prestazioni a partire da tale data.
Gli atti sono di
conseguenza stati trasmessi all’amministrazione per l’esame delle condizioni
del diritto all’indennità di disoccupazione, se del caso tramite la Sezione del
lavoro. In particolare avrebbe dovuto essere chiarito l’adempimento del
presupposto dell’idoneità al collocamento ritenuta l’inabilità al lavoro al
100% dell’assicurata fino al 10 ottobre 2016.
La sentenza 38.2017.55 del
29 novembre 2017 è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Il 9 gennaio 2018 la Sezione
del lavoro ha emesso una decisione con la quale ha ritenuto RI 1 inidonea al
collocamento dal 1° luglio al 10 ottobre 2016, rilevando:
" (…)
3. Nel caso concreto, dopo la sentenza
emanata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni in data 29.11.2017 dove
chiedeva l’esame per retrodatare al 01.07.2016 l’iscrizione in disoccupazione
dell’assicurata, dalla documentazione in nostro possesso e dalle dichiarazioni
dell’interessata, considerato che, come dichiarato da tutta la documentazione
medica, dal 04.03.2016 al 10.10.2016 la signora RI 1 era inabile al lavoro al
100% e dal 11.10.2016 al 31.12.2016 era inabile al lavoro al 50%, considerato
che non poteva essere disponibile per il mercato del lavoro nel periodo citato,
non può essere ritenuta idonea al collocamento in modo retrodatato dal
01.07.2016.
Infatti l’interessata, come da
certificazione medica, risulta disponibile al collocamento unicamente a partire
dal 11.10.2016 nella misura del 50%. (…)” (Doc. 26)
1.3. Contro il provvedimento del 9
gennaio 2018 RI 1, il 12 gennaio 2018, ha interposto un’opposizione del
seguente tenore:
" (…) L’art.
28 LADI indica che gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità
al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta a causa di malattia e
che pertanto non possono adempiere le prescrizione di controllo, hanno diritto
all’intera indennità giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti.
E’ vero che io ero inabile al lavoro, ma
gli altri presupposti erano soddisfatti; tra l’altro la mia cassa
disoccupazione mi aveva informato del fatto che se non avessi ricevuto
l’indennità da parte dell’assicurazione malattia, loro mi avrebbero pagato le
indennità per i primi trenta giorni. (…)” (Doc. 29)
1.4. Con giudizio 38.2018.38
dell’11 giugno 2018 il TCA ha stralciato dai ruoli il ricorso per
denegata/ritardata giustizia del 5 giugno 2018 in cui RI 1 aveva lamentato il
fatto che la Sezione del lavoro non avesse dato seguito alla sua opposizione
del 12 gennaio 2018.
Il 7 giugno 2018
l’amministrazione ha, in effetti, emesso la relativa decisione su opposizione.
1.5. Con la decisione su
opposizione del 7 giugno 2018 la Sezione del lavoro ha confermato il proprio
provvedimento del 9 gennaio 2018, osservando:
" (…) Con
certificato medico del 24 novembre 2016, il Dr. med. __________, Viceprimario
di chirurgia (FMH chirurgia, ortopedia e traumatologia) dell’Ospedale __________
di __________, attesta l’inabilità lavorativa della signora Tassetti, al 100%
dal 4 marzo al 10 ottobre 2016, ed al 50% dall’11 ottobre al 31 dicembre 2016.
Visto quanto precede, considerata
l’attestata inabilità lavorativa al 100% della signora RI 1 fino al 10 ottobre
2016, ritenuto che non risulta quindi adempiuto un elemento necessario (ed
oggettivo) dell’idoneità al collocamento, ovvero la capacità lavorativa, occorre
concludere che la signora RI 1 non è idonea al collocamento dal 7 luglio 2016
al 10 ottobre 2016.
4.
L’interessata chiede l’applicazione
dell’art. 28 cpv. 1 LADI che recita: “Gli assicurati la cui capacità
lavorativa o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o
ridotta per malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o gravidanza e che
non possono pertanto adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto
all’intera indennità giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti.
Questo diritto dura al massimo sino al 30° giorno dopo l’inizio dell’incapacità
totale o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il
termine quadro.”
Ora, il diritto alle indennità secondo la
norma precitata decade 30 giorni dopo l’inizio dell’incapacità lavorativa.
Determinante è l’inizio dell’incapacità lavorativa, o al più presto, l’inizio
della disoccupazione effettiva. Non fa stato invece l’inizio della
disoccupazione lavorativa controllata (cfr. al proposito Thomas Nussbaumer, op.
precitata, S. 2396 Rz 441).
Nel caso concreto si ritiene che non è
applicabile al caso concreto l’art. 28 LADI, come chiesto dall’assicurata.
In particolare, dalla documentazione a
disposizione, si constata che la signora RI 1 era inabile al lavoro già da
marzo 2016, così come la stessa ha dichiarato verbalmente all’URC (cfr. nota
del 2 marzo 2016 dell’URC) e come confermato dalla stessa negli scritti 9
maggio 2017 all’URC e 13 dicembre 2017 all’UG. Pertanto un eventuale diritto
alle indennità di disoccupazione ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 LADI si è quindi
estinto ad aprile 2016.” (Doc. A)
1.6. RI 1 ha ricorso
tempestivamente contro la decisione del 7 giugno 2018, facendo valere che:
" (…) E’
vero che in data 1 luglio 2016 ero inabile al lavoro nella misura del 100%, ma
tale inabilità lavorativa era solo temporanea; gli altri presupposti per il
diritto erano però adempiuti. Infatti ero completamente a disposizione dell’URC
nel caso in cui mi avessero convocato ed avevo fatto anche delle ricerche di
lavoro fino al giorno in cui agli sportelli del medesimo ufficio mi dissero di
ripresentarmi solo una volta terminata la malattia.
Mi sembra strano che per avere diritto alle
indennità di malattia dalla cassa disoccupazione durante i primi trenta giorni
civili sia determinante la data di inizio dell’incapacità lavorativa e non la
data di iscrizione alla disoccupazione. Diversamente mi era stato spiegato
tempo fa dalla mia cassa __________.
Inoltre, per quale motivo esisterebbe una
disposizione della Seco secondo la quale la cassa disoccupazione può aprire il
termine quadro per la riscossione delle prestazioni anche se l’assicurato
riceve indennità da parte di un’altra assicurazione (nel mio caso l’assicurazione
malattia) qualora tale apertura anticipata andasse a beneficio dell’assicurato
per quanto riguarda il numero delle indennità di diritto?” (Doc. I)
1.7. Nella propria risposta di
causa la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa con
sostanzialmente i medesimi argomenti esposti nella decisione su opposizione del
7 giugno 2018 (cfr. doc. III).
1.8. La ricorrente, il 20 agosto
2018, ha presentato delle osservazioni, evidenziando in particolare:
" (…) Non
credo in nessun modo che ci sarebbe stato il rischio di doppio indennizzo,
anche perché io avevo informato del fatto che avrei ancora ricevuto le
indennità da parte della cassa malati.
Chiedo pertanto che il mio termine quadro
sia aperto con data 1 luglio 2016, non beneficiando ovviamente delle indennità
fino al 10 ottobre 2016. (…)” (Doc. V)
1.9. La Sezione del lavoro ha
preso posizione in merito con scritto del 6 settembre 2018 (cfr. doc. IX) che è
stato trasmesso senza indugio all’insorgente per conoscenza (cfr.doc. X).
1.10. Pendente causa il TCA ha
interpellato la Cassa Disoccupazione __________ come segue:
(…) chiediamo cortesemente di indicarci,
nel contesto dell’applicazione dell’art. 28 LADI, quale sia la vostra prassi
nel caso in cui una persona si iscriva in disoccupazione già incapace al
lavoro, in particolare, per malattia o infortunio, precisando da quando inizia
a decorrere il termine di 30 giorni (art. 28 cpv. 1 LADI). (…)” (Doc. XI)
Il 5 ottobre 2018 il
Responsabile Cantonale della Cassa disoccupazione __________, __________, ha
risposto:
" (…)
1) Nel caso in cui
un assicurato si iscriva in disoccupazione, già incapace al lavoro, la nostra
Cassa verifica se la capacità lavorativa sia temporaneamente o durevolmente
inesistente o ridotta. In caso di dubbio la nostra Cassa sottopone il caso alla
Sezione del Lavoro per verificare, per il tramite di un medico di fiducia, il
grado della sua capacità al lavoro.
2) Qualora fossimo
di fronte ad un assicurato che ha una inabilità lavorativa inferiore all’anno e
si annuncia in disoccupazione in quanto la sua perdita di guadagno non viene
retribuita da alcuna assicurazione, la nostra Cassa provvede a versare le
prestazioni, sulla base dell’art. 28 LADI, a partire dalla data di iscrizione
presso l’Ufficio Regionale di Collocamento. Il periodo di versamento, durante
la capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta dura al massimo
sino al 30° giorno a partire appunto dalla data di iscrizione in
disoccupazione.
3) Qualora
l’indennità giornaliera da parte dell’assicurazione perdita di guadagno di un
assicurato fosse inferiore all’indennità di disoccupazione, sempre per un
massimo di 30 giorni civili, è possibile provvedere a versare la differenza. (…)”
(Doc. XII)
1.11. La ricorrente si è espressa in
merito all’accertamento esperito da questo Tribunale il 10 ottobre 2018 (cfr.
doc. XIV), mentre la Sezione del lavoro il 18 ottobre 2018 (cfr.doc. XV).
1.12. Il doc. XIV è stato inviato
per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XVI) e il doc. XV all’insorgente
(cfr. doc. XVII).
2.1. L’art. 9 cpv. 1 LADI prevede
che per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione
vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga
altrimenti.
In
virtù del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno
nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il
termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale
giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).
Secondo
il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato
pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono
nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre
che la legge non disponga altrimenti.
Riguardo
all’art. 9 cpv. 4 LADI cfr. STF 8C_656/2014 del 10 novembre 2015, consid. 3.2.
2.2. L’art. 8 cpv. 1 LADI,
relativo ai presupposti del diritto all’indennità di disoccupazione, enuncia:
" L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se:
a. è disoccupato totalmente o parzialmente (art.
10);
b. ha subìto una perdita di lavoro computabile (art.
11);
c. risiede in Svizzera (art. 12);
d. ha terminato la scuola dell'obbligo, ma non ha raggiunto l'età AVS e
non percepisce ancora una rendita di vecchiaia AVS;
e. ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere
il periodo di contribuzione (art. 13 e 14);
f. è idoneo al collocamento (art. 15) e
g. soddisfa le prescrizioni sul controllo (art. 17).”
Dall’art. 8 cpv. 1 lett. f
LADI risulta che un fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto
all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al
collocamento.
A norma dell’art. 15 cpv.
1 LADI il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e
autorizzato ad accettare un’occupazione adeguata e a partecipare a
provvedimenti di reintegrazione.
L'idoneità al collocamento deve
essere quindi valutata da un duplice punto di vista (cfr. STF 8C_825/2015 del 3
marzo 2016 consid. 3.1.)
Oggettivamente l'assicurato
deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali
(cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3
gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146).
Soggettivamente la sua
situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere
collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità
dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi
dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento,
ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più
strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011
consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146).
L'assicurato dimostra una
sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole
tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di
lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_474/2017
del 22 agosto 2018 consid. 2.2.; STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid.
6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al
collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari
non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo
pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di
ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare
soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali,
possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto
condizionatamente.
Quando l'assicurato è talmente
limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il
ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al
collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha
nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA
C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998
consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265).
In una sentenza C 108/03 del 2
settembre 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; Tribunale
federale dal 1° gennaio 2007), in proposito ha rilevato che per l’idoneità al
collocamento sono determinanti le prospettive concrete di un’assunzione in
condizioni equilibrate del mercato del lavoro. In questo contesto bisogna tener
conto della disponibilità temporale, delle circostanze congiunturali e di tutte
le altre circostanze, segnatamente del tipo d’attività. Le possibilità reali
d’assunzione sono da valutare unicamente considerando assunzioni ragionevoli
per la persona assicurata in questione.
Al riguardo cfr. pure STF
8C_714/2014 del 26 marzo 2015 consid. 2.2.
L'idoneità al collocamento
dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di
norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo a quest'ultimo aspetto
va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di
un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il
diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV
Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA
1993/1994, pag. 12).
L’Alta Corte ha pure stabilito
che l’idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che
esisterebbero situazioni intermedie tra l’idoneità al collocamento e
l’inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
O la persona assicurata è
collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in
ragione di almeno 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. STF
8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 5.1; DTF 125 V 58 consid. 6a e
riferimenti ivi menzionati).
È dal profilo della perdita di
lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura
una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un’occupazione adeguata
a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid.
2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C 287/03 del
12 maggio 2004).
L'Alta Corte ha pure confermato
la propria giurisprudenza secondo la quale la questione dell'idoneità al
collocamento non si giudica esclusivamente in base alla disponibilità per
quanto concerne il tempo, bensì in base a tutte le circostanze del singolo
caso.
Determinanti sono a tal
proposito le prospettive concrete di trovare un'occupazione sul mercato
generale del lavoro concernente il richiedente, tenuto conto della situazione
congiunturale concreta e di tutte le ulteriori circostanze, in particolare
anche del tipo di attività svolta (cfr. STFA C 149/03 dell'8 marzo 2004 consid.
3.1.).
2.3. Giusta l’art. 15 cpv. 2 LADI
gli impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in
condizione equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro
infermità, potrebbe essere loro assegnata un'occupazione adeguata. Il Consiglio
federale disciplina il coordinamento con l'assicurazione per l'invalidità.
L’art.
15 cpv. 3 OADI, inoltre, prevede che un impedito fisico o psichico, che, in
caso di condizioni equilibrate del mercato del lavoro, non sia manifestamente
inidoneo al collocamento e si sia annunciato all'assicurazione-invalidità o a
un'altra assicurazione secondo il capoverso 2, è considerato idoneo al
collocamento sino alla decisione dell'altra assicurazione. Tale considerazione
non incide affatto sulla valutazione, da parte delle altre assicurazioni, della
sua capacità al lavoro o al guadagno.
La nostra Massima Istanza
ha ricordato che questi due ultimi disposti sono applicabili in caso di
impedimento durevole e importante della capacità lavorativa e di guadagno (cfr.
DTF 136 V 95 consid. 5.2.; DLA 2006 N. 10 pag. 141; STF 8C_904/2014 del 3 marzo
2015 consid. 2.2.2.; STF 8C_651/2009 del 24 marzo 2015 consid. 3.2.).
L'art. 15 cpv. 3 OADI
contempla l'obbligo, per l'assicurazione contro la disoccupazione, di
anticipare prestazioni a titolo preventivo, qualora un impedito non sia
manifestamente inidoneo al collocamento (cfr. STF 8C_631/2018 del 7 dicembre
2018 consid. 2.1.; DTF 142 V 380 consid. 3; STF 8C_919/2015 del 21 luglio 2016
consid. 2; STF 8C_53/2014 del 26 agosto 2014 = SVR 2014 ALV Nr. 12 pag. 37 =
DLA 2014 N. 9 pag. 210) e soddisfi gli altri presupposti del diritto.
Al riguardo va osservato
che ai sensi dell’art. 70 cpv. 2 lett. b LPGA l’assicurazione contro la
disoccupazione è tenuta a versare prestazioni anticipate allorché “per le
prestazioni la cui assunzione da parte dell’assicurazione contro la
disoccupazione, dell’assicurazione contro le malattie, dell’assicurazione
contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità è contestata (cfr.
STF 8C_791/2016 del 27 gennaio 2017 consid. 2.2.)
Le prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione sono, poi, soggette a restituzione (art. 95 LADI) nel
caso in cui, ad esempio, l'assicurazione per l'invalidità conceda
successivamente una rendita.
Un impedimento della
capacità lavorativa e di guadagno è durevole se permane almeno un anno (cfr.
Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, ad art. 15, N. 76).
2.4. L’art. 28 LADI regola, invece,
il diritto all’indennità giornaliera nel caso di capacità lavorativa
temporaneamente inesistente o ridotta (cfr. STF 9C_361/2011 dell’11 novembre
2011 consid. 5.2.; STF 8C_841/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 4.3.,
pubblicata in SVR 2010 ALV Nr. 5 pag. 11; STFA C 344/05 dell’11 dicembre 2006;
STFA C 286/05 del 24 gennaio 2006).
Il cpv. 1 di questa
disposizione stabilisce che gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui
idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia
(art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o gravidanza e che non possono pertanto
adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all’intera indennità
giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto dura al
massimo sino al trentesimo giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale o
parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine
quadro.
Il cpv. 2 prevede che le
indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie o gli infortuni, se
compensative della perdita di guadagno, sono dedotte dall’indennità di
disoccupazione.
Il cpv. 3 enuncia che il
Consiglio federale disciplina i particolari, stabilisce segnatamente il termine
per l'esercizio del diritto e le conseguenze di un esercizio tardivo.
Giusta il cpv. 4 i
disoccupati, la cui capacità lavorativa continua ad essere temporaneamente
ridotta dopo esaurimento del loro diritto secondo il capoverso 1 e che
percepiscono indennità giornaliere di un’assicurazione, hanno diritto, in
quanto tale capacità ridotta non impedisca il loro collocamento e ove adempiano
gli altri presupposti, all'intera indennità giornaliera, se la capacità
lavorativa è di almeno il 75 per cento, e a un’indennità giornaliera ridotta
del 50 per cento, se la capacità lavorativa è di almeno il 50 per cento.
Il cpv. 5, infine, prevede
che il disoccupato deve comprovare la sua incapacità, rispettivamente la sua
capacità lavorativa con un certificato medico. Il servizio cantonale o la cassa
può in ogni caso ordinare una visita da parte di un medico di fiducia, a spese
dell'assicurazione contro la disoccupazione.
L'art. 28 cpv. 1 LADI
deroga, dunque, a uno dei principi fondamentali dell'assicurazione contro la
disoccupazione, ovvero al concetto secondo cui le relative prestazioni possono
essere erogate a un assicurato solo se questi è idoneo al collocamento. Tale
disposto prevede infatti una regolamentazione specifica per i casi di capacità
lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a seguito di malattia,
infortunio o gravidanza. Il senso e lo scopo di questa eccezione consiste
nell'evitare, nonostante l'inidoneità al collocamento e la conseguente mancanza
dei presupposti per pretendere le prestazioni dell'assicurazione contro la
disoccupazione, i casi di rigore e nel colmare le lacune relative a quelle
situazioni particolari che rischiano di non essere coperte né
dall'assicurazione contro la disoccupazione, né dall'assicurazione malattie o
infortuni.
Ai fini di migliorare la
sicurezza sociale dei disoccupati è stata quindi prevista, nel caso di capacità
lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a causa di malattia,
infortunio o maternità, una pretesa a indennità giornaliere limitata nel tempo
(cfr. DTF 136 V 95 consid. 5.2.; STF 8C_841/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 4.4.,
pubblicata in SVR 2010 ALV Nr. 5 pag. 11; DTF 128 V 149 consid. 3b=SVR 2003 KV
Nr. 8 pag. 37; DLA 2001 pag. 165 consid. 6b; STF 9C_361/2011 dell’11 novembre
2011 consid., 5.2.; STFA C 303/02 del 14 aprile 2003, pubblicata in DLA 2004 N.
3 pag. 50 segg.).
Il cpv. 1 dell’art. 28
LADI sottolinea, perciò, in particolare il carattere sussidiario dell'obbligo
di indennizzare dell'assicurazione disoccupazione (cfr. STF
8C_295/2007+8C_327/2007 del 30 maggio 2008 consid. 5.2.).
Ai sensi dell’art. 42 cpv.
1 OADI, relativo al diritto all’indennità giornaliera in caso di incapacità al
lavoro temporanea, l’assicurato che si trova temporaneamente in una situazione
di incapacità al lavoro totale o parziale e intende far valere il diritto
all’indennità giornaliera deve annunciare la sua incapacità lavorativa all’URC
entro una settimana dall’inizio della medesima.
Il cpv. 2 prevede che
l’assicurato annuncia l’incapacità al lavoro tardivamente senza valido motivo e
che non ha indicato tale incapacità neppure nel modulo “Indicazioni della
persona assicurata” perde il diritto all’indennità giornaliera per i giorni di
incapacità al lavoro precedenti l’annuncio.
2.5. Come esposto sopra, l’art. 28
cpv. 2 LADI, enuncia che le indennità giornaliere dell'assicurazione contro le
malattie o gli infortuni, se compensative della perdita di guadagno, sono
dedotte dall’indennità di disoccupazione.
Tale norma statuisce la
sussidiarietà del dovere di prestazione dell’assicurazione contro la
disoccupazione nei confronti dell’assicurazione malattia e dell’assicurazione
contro gli infortuni e ha lo scopo di evitare un sovrindennizzo in caso di
cumulo di diverse pretese di prestazioni assicurative oggettivamente congruenti
(cfr. DTF 142 V 448; DLA 2004 N. 3 pag. 50 segg.; STFA C 36/01 del 13 agosto
2003 consid. 3.2.1.; B. Rubin, op. cit., ad art. 28, N. 8).
La Prassi LADI relativa
all’indennità di disoccupazione (Prassi LADI ID) edita dalla Segreteria di
Stato dell’economia (SECO), nella versione in vigore da gennaio 2013, ai p.ti
C174-C176 prevede peraltro:
" Indennità
giornaliere per malattia
C174 Le indennità giornaliere dell’assicurazione contro le
malattie sono dedotte dall’ID (art. 28 cpv. 2 LADI), a condizione però che
siano state versate per lo stesso periodo dell’indennità di disoccupazione.
Sono deducibili tutte le indennità giornaliere di perdita di guadagno versate
da un'assicurazione contro le malattie obbligatoria o facoltativa secondo la
LAMal o la LCA.
C175 Se un’assicurazione contro le malattie riduce l’indennità
giornaliera per motivi imputabili all’assicurato, la cassa deve dedurre dall’ID
l’importo fittizio intero delle indennità per malattia.
Indennità giornaliere per infortunio
C176 Gli assicurati che adempiono i presupposti del diritto all’indennità
sono assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni presso la Suva. A
partire dal 3° giorno civile successivo a quello dell’infortunio, quest’ultima
versa indennità giornaliere che corrispondono all’importo netto dell’ID.
Pertanto, in caso di incapacità lavorativa in seguito a infortunio, la cassa è
tenuta a versare le indennità soltanto durante i primi 3 giorni civili
(compreso il giorno dell’incidente). Se durante questi 3 giorni l’assicurato
percepisce indennità giornaliere da un’assicurazione contro gli infortuni,
queste indennità vanno dedotte dall’ID (art. 28 cpv. 2 LADI).
ð Esempio
Un assicurato subisce un infortunio
il venerdì. La Suva gli versa le indennità dal lunedì seguente. La cassa di
disoccupazione gli versa le indennità in virtù dell’art. 28 LADI soltanto per
il venerdì.”
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018
consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V
50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28
settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E
1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.6. Nell’evenienza concreta la
Sezione del lavoro, con decisione del 9 gennaio 2018 emanata a seguito della
sentenza del TCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017 (cfr. consid. 1.1.) e
confermata dalla decisione su opposizione del 7 giugno 2018, non ha aperto un
termine quadro per la riscossione delle prestazione a favore di RI 1 già dal 1°
luglio 2016 (invece dell’11 ottobre 2016; cfr. doc. A pag. 1), ritenendola
inidonea al collocamento (art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI) dal 1° luglio al 10
ottobre 2016. L’amministrazione ha escluso l’applicazione dell’art. 28 LADI,
invocata dalla ricorrente, rilevando che, siccome, da un lato, il diritto alle
indennità di disoccupazione secondo la norma precitata decadrebbe trenta giorni
dopo l’inizio dell’incapacità lavorativa, dall’altro, RI 1 era inabile al
lavoro già da marzo 2016, il diritto alle indennità ai sensi dell’art. 28 cpv.
1 LADI si è estinto ad aprile 2016 (cfr. doc. 26; A; consid. 1.2.; 1.4.).
Per quanto concerne, in
caso di inabilità lavorativa temporanea per malattia, infortunio o gravidanza, l’inizio
della decorrenza dei trenta giorni durante i quali può essere riconosciuto a un
assicurato il diritto a indennità di disoccupazione ai sensi dell’art. 28 cpv.
1 LADI, la Prassi LADI ID, nella versione in vigore da gennaio 2013, al p.to
C168 enuncia:
" Termine
di 30 giorni
C168 Se la
capacità lavorativa o l’idoneità al collocamento di un assicurato era già
temporaneamente inesistente o ridotta per malattia, infortunio o maternità
prima della disoccupazione, il termine di 30 giorni comincia a decorrere a
partire dal momento in cui tutti i presupposti del diritto all’indennità sono adempiuti,
ad eccezione dell’idoneità al collocamento.
Fatti
I
giorni di attesa e i giorni di sospensione non interrompono né differiscono il
termine di 30 giorni in caso di incapacità lavorativa temporanea
dell’assicurato.
Qualora
il termine quadro dovesse cambiare, il termine di 30 giorni non è interrotto ma
il diritto alle 44 indennità giornaliere di malattia ricomincia a decorrere. Le
indennità giornaliere di malattia che non sono state riscosse durante il
termine quadro precedente non vengono trasferite nel nuovo termine quadro.”
Il principio esposto al
p.to C168 della Prassi LADI ID dal gennaio 2013, secondo cui il termine di 30
giorni, qualora la capacità lavorativa di un assicurato sia già temporaneamente
inesistente o ridotta per malattia, infortunio o gravidanza prima della
disoccupazione, decorre dal momento in cui tutti i presupposti del diritto
all’indennità sono adempiuti, ad eccezione dell’idoneità al collocamento, era
del resto già contemplato nella Circolare concernente l’indennità di disoccupazione
del gennaio 2007 al p.to C168 e nella Circolare del gennaio 2003 al p.to C129.
Relativamente al valore
delle direttive emesse dall’amministrazione cfr. consid. 2.5.
In dottrina è vero che
Thomas Nussbaumer, in Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR,
Band XIV, 3.ed., 2016, come affermato dalla parte resistente (cfr. doc. A;
III), indica che:
" (…) Erstens kommt Art. 28 Abs. 1 AVIG lediglich während der ersten
30 Kalendertage nach Beginn der ganzen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit zur
Anwendung. Abgestellt wird auf den Beginn der Arbeitsunfähigkeit, frühestens
aber auf den Beginn der tatsächlichen Arbeitslosigkeit, nicht etwa auf den
Beginn der kontrollierten Arbeitslosigkeit. (…)”
E’ altrettanto vero,
tuttavia, da una parte, che Nussbaumer si riferisce, al riguardo, al Commentario
di Gerhards Gerhard del 1987 (Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,
Bd. I, 1987).
Dall’altra, che Boris Rubin,
nel suo Commentario del 2014, già menzionato sopra, ad art. 28, N. 3, 4 e 6 in
proposito così si esprime:
" (…) Il faut signaler encore que l’art. 28 al. 1 LACI s’applique sans
égard au fait que le début de l’incapacité de travail est antérieur ou
postérieur au chômage (ATF 126 V 124 consid. 3.b p. 128)
4 Le champ d’application
de l’art. 28 LACI ne concerne que les périodes où l’assuré remplit toutes les
conditions du droit au sens de l’art. 28 al. 1 LACI, sauf celle de l’aptitude
au placement. Pour que l’art. 28 LACI puisse trouver application, l’incapacité
de travail doit être à l’origine exclusive de l’inaptitude au placement. (…)
6 Si l’assuré était déjà
en incapacité de travail avant son inscription au chômage, le délai de 30 jours
commence a courir à partir du moment où il remplit les conditions de l’art. 8
al. 1 LACI (sauf celle de l’aptitude au placement).”
InoltreTobias Merz, Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit im
Arbeitslosenversicherungsrecht, in DLA 2018 pag. 272 p.to 4 osserva:
" (…) Die 30-tätige Frist beginnt ab dem Zeitpunkt zu laufen, ab
welchem die versicherte Person die Anspruchsvoraussetzungen vorbehältlich der
Vermittlungsfähigkeit erfüllt. (…)”
La Cassa disoccupazione __________,
interpellata dal TCA, il 5 ottobre 2018 ha d’altronde asserito che, quando un
assicurato che già presenta un’incapacità al lavoro temporanea (inferiore
all’anno) si iscrive in disoccupazione, in quanto la sua perdita di guadagno
non viene retribuita da alcuna assicurazione, provvede a versargli le
prestazioni sulla base dell’art. 28 LADI a partire dalla data di iscrizione
presso l’Ufficio regionale di collocamento (cfr. doc. XII; consid. 1.10.).
Ne discende che, nel caso
di un assicurato che al momento dell’annuncio per il collocamento è già inabile
al lavoro temporaneamente per malattia, infortunio o gravidanza, il termine di
trenta giorni di cui all’art. 28 cpv. 1 LADI decorre - sempre che tutte le
condizioni di cui all’art. 8 LADI (presupposti del diritto all’indennità di
disoccupazione; cfr. consid. 2.2.), tranne l’idoneità al collocamento (art. 8
cpv. 1 lett. f LADI), siano adempiute - dal giorno dell’iscrizione in
disoccupazione.
In effetti è soltanto, al
più presto, dal momento dell’iscrizione per il collocamento che tutti i
presupposti del diritto all’indennità di disoccupazione (ad eccezione
dell’idoneità al collocamento) possono essere ossequiati.
A tale proposito giova
Considerandi
evidenziare che l’ossequio dell’art. 8 cpv. 1 lett. g LADI (relativo al
rispetto delle prescrizioni di controllo), rinviando tale disposto all’art. 17
LADI, implica che un assicurato si sia annunciato personalmente per il
collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal
Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale
pretende l’indennità di disoccupazione (cfr. STF 8C_617/2007 del 23 maggio 2008
consid. 2.1.; STFA C 239/99 del 5 marzo 2001 consid. 1).
2.7
Nella presente evenienza
dalle carte processuali emerge che l’insorgente è stata gerente presso __________
dal 2008 al 2016 (cfr. doc. 4).
Il contratto di lavoro è
stato disdetto nel gennaio 2016 per il 31 marzo 2016. Tale termine si è
protratto fino al 30 giugno 2016 per intervenuta malattia (cfr. consid. 1.1.;
STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017; doc. 2; 13).
Come risulta dai
certificati medici del 24 novembre 2016 e del 21 dicembre 2016 del PD Dr. med __________,
FMH chirurgia, ortopedia e traumatologia, l’assicurata è stata inabile al
lavoro al 100% dal 4 marzo al 10 ottobre 2016, inabile al 50% dall’11 ottobre
al 20 dicembre 2016 e nuovamente incapace al lavoro al 100% dal 21 dicembre 2016
al 1° gennaio 2017. Dal 2 gennaio 2017 la medesima ha ritrovato la sua completa
abilità lavorativa (cfr. doc. 10; 15).
L’incapacità lavorativa
della ricorrente, iniziata al 100% nel marzo 2016 durante il termine di
disdetta del rapporto d’impiego, al momento dell’iscrizione in disoccupazione
del 1° luglio 2016 (cfr. consid. 1.1.; STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017) era
quindi temporanea. La stessa è, infatti, inferiore all’anno, (cfr. B. Rubin,
op. cit. ad art. 28 LADI, N. 3; doc. XII; consid. 1.10.).
Presentando una totale
inabilità al lavoro temporanea a causa di malattia al momento dell’iscrizione
in disoccupazione del 1° luglio 2016 (cfr. consid.1.1.), all’insorgente va
applicato l’art. 28 LADI (cfr. consid. 2.4.; 2.6.).
2.8
Come visto precedentemente
(cfr. consid. 2.6.), nel caso di assicurati che si annunciano per il
collocamento essendo già temporaneamente incapaci al lavoro, in particolare per
malattia, come la ricorrente, il termine di trenta giorni di cui all’art. 28
cpv. 1 LADI relativo al versamento delle indennità LADI decorre dalla data di
iscrizione in disoccupazione se tutti i presupposti di cui all’art. 8 LADI
(cfr. consid. 2.2.), tranne l’idoneità al collocamento, sono ossequiati.
In concreto l’assicuratore
malattia __________ ha corrisposto alla ricorrente, a seguito della sua
inabilità lavorativa delle indennità giornaliere per perdita di guadagno a
causa di malattia, al 100% fino al 10 ottobre 2016 (cfr. doc. 9; STCA
38.2017.55
del 29 novembre 2017), come peraltro indicato dall’assicurata stessa
(cfr. V).
Al riguardo va rilevato
che l’insorgente, benché abbia ricevuto delle indennità giornaliere per
malattia al 100%, presentava una perdita di lavoro computabile ai sensi
dell’art. 8 cpv. 1 lett. b e 11 LADI (cfr. consid. 2.2.).
In effetti le indennità
giornaliere in caso di malattia quando, come nel caso di specie, sono versate
per un periodo posteriore alla fine del rapporto di impiego, non costituiscono
una pretesa di salario che rende non computabile una perdita di lavoro ai sensi
dell’art. 11 cpv. 3 LADI (cfr. DTF 128 V 176; STFA C159/04 del 2 febbraio 2005;
STF 8C_331/2018 del 13 giugno 2018 consid. 4.2.2.).
Pertanto in casu la
ricorrente, al momento dell’iscrizione in disoccupazione il 1° luglio 2016
(cfr. consid. 1.1.), adempiva le condizioni di cui all’art. 8 LADI, ad
eccezione dell’idoneità al collocamento.
Di conseguenza dal 1°
luglio 2016 all’insorgente va aperto un termine quadro per la riscossione delle
prestazioni ex art. 9 cpv. 2 LADI (cfr. consid. 2.1.; STFA C159/04 del 2
febbraio 2005 consid. 2) e da tale data decorre a suo favore il termine di
trenta giorni in cui gli assicurati con incapacità al lavoro per malattia,
infortunio o gravidanza hanno diritto a indennità di disoccupazione ai sensi
dell’art. 28 cpv. 1 LADI.
2.9
Giusta l’art. 28 cpv. 2 LADI,
però, per evitare un sovrindennizzo, le indennità giornaliere
dell'assicurazione contro le malattie, se compensative della perdita di
guadagno, sono dedotte dall’indennità di disoccupazione (cfr. consid. 2.5.).
Pertanto, se l’importo
delle indennità giornaliere per malattia è superiore all’ammontare delle
indennità di disoccupazione a cui un assicurato avrebbe diritto, è esclusa una
corresponsione di prestazioni secondo l’art. 28 LADI (cfr. consid. 2.5.; DLA
2004.
N. 3 pag. 50 segg.).
Nel caso di specie dagli
atti di causa non risulta l’importo delle indennità giornaliere ricevute da __________,
né l’ammontare delle indennità di disoccupazione a cui l’insorgente avrebbe
diritto in applicazione dell’art. 28 cpv.1 LADI.
Ne discende che nella
presente evenienza gli atti vanno trasmessi alla Cassa di disoccupazione
competente per la verifica dell’entità delle indennità giornaliere per malattia
percepite da __________ nel periodo dal mese di luglio 2016 e la valutazione,
sulla base di quanto esposto sopra, dell’eventuale diritto a prestazioni di
disoccupazione giusta l’art. 28 cpv.1 LADI dal 1° luglio 2016.
Qualora la ricorrente non
abbia diritto a prestazioni secondo l’art. 28 LADI (nel caso in cui l’ammontare
delle indennità giornaliere percepite da __________ sia maggiore di quello
delle prestazioni LADI a cui avrebbe diritto), alla stessa non saranno versate
le indennità secondo l’art. 28 cpv. 1 LADI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su
opposizione del 7 giugno 2018 è annullata.
§§ Alla
ricorrente è aperto un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dal
1° luglio 2016.
§§§ Gli
atti sono trasmessi alla Cassa di disoccupazione OCST di Lugano affinché proceda
come indicato al consid. 2.9.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti