Lexipedia

Decisione

38.2018.43

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 ottobre 2018Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I e doc. L; si richiama l’intero incarto relativo alla decisione Nr. __________

e concernente il signor RI 1 presente presso la Cassa.

8.3. Non

solo al momento dell’emissione della decisione il ricorrente non era a

conoscenza del contenuto dello scritto di cui al doc. I, ma non lo è nemmeno al

momento della redazione del presente ricorso. Difatti, altro aspetto

fondamentale che ha comportato la violazione del diritto del ricorrente è quello

relativo alla censura operata da parte della Cassa dello scritto di cui sopra.

Prove: doc.

I; si richiama l’intero incarto relativo alla decisione Nr. __________ e

concernente il signor RI 1 presente presso la Cassa.

8.4. Giusta

l’art. 47 LPGA per poter procedere con la censura di un determinato atto è

necessario che vi siano degli interessi privati di terzi preponderanti a quelli

dell’assicurato.

Nel caso di specie non

è possibile chinarsi in merito alla validità della censura operata, posto come

non si è a conoscenza nemmeno della natura del contenuto. Si contesta

prudenzialmente la validità dell’operato della Cassa, posto come le parti

oscurate si riferiscano a risposte date a delle domande di natura formale e

generale e non riferite a dei collaborati ben specifici su delle situazioni

puntuali. Difatti, nello scritto 28 febbraio 2018 si legge che:

“ Da

parte dei colleghi sono arrivate lamentele ai superiori in merito al

comportamento del signor RI 1? In caso affermativo in che modo (scritto/orale)?

Nel caso fossero state formalizzate delle lamentele si prega di fornirne copia”

(cfr. doc. L)

o anche:

“ Voglia per favore produrre copia delle valutazioni annuali

del signor RI 1 per gli anni 2014, 2015, 2016” (cfr.

doc. L)

Mal si comprende come

le risposte a tali domande possano contenere informazioni atte a configurare un

interesse preponderante di terzi rispetto a quelli dell’assicurato, il quale è

rimasto privo di entrate per più di due mesi.

Prove: doc.

L; si richiama l’intero incarto relativo alla decisione Nr. __________ e

concernente il signor RI 1 presente presso la Cassa.

8.5. Visto

tutto quanto sopra, in particolare l’impossibilità del ricorrente di prendere

posizione in merito al documento cardine della decisione impugnata, la violazione

del diritto di essere sentito del signor RI 1 è evidente e si chiede

l’annullamento della decisione impugnata. (…)” (Doc. I punti 8.2-8.5)

La

rappresentante dell’assicurato si è poi così espressa circa i nomi dei colleghi

che avrebbero espresso delle lamentele riguardo al comportamento di RI 1:

" (…) Prudenzialmente si entra nel merito della questione relativa al

comportamento che l’assicurato aveva nei confronti dei colleghi, dei quali i

nomi non sono stati censurati e che emergono dallo scritto di cui al doc. I

(Signore __________, __________, __________, __________ e il signor __________).

Per ovvi motivi non si è certi della pertinenza degli episodi che verranno

riportati in quanto non si è a conoscenza di quelli ritenuti dalla Cassa.

Pertanto ci si riserva il diritto di completare quanto esposto a seguito della

lettura interale dello scritto di cui al doc. I. (…)” (Doc. I punto 9)

La

patrocinatrice dell’assicurato ritiene poi che una colpa dell’assicurato per la

perdita del posto di lavoro non sia stata comprovata e quindi una sanzione non

entra in considerazione per i seguenti motivi:

" (…)

9.1.2. Nel caso

di specie la Cassa si è esclusivamente fondata sulle affermazioni della datrice

di lavoro senza nemmeno prendere in considerazione che il lavoratore potesse

avere una versione discordante. Si tiene a precisare che la __________ non ha

nemmeno allegato delle dichiarazioni degli ex colleghi del signor RI 1 per

giustificare quanto riferito e nemmeno ha comprovato con altri mezzi di prova

la veridicità di quanto esposto. Difatti, alla domanda della Cassa di

specificare delle critiche generali mosse nei confronti dell'assicurato (cfr.

doc. L), la datrice di lavoro non ha saputo portare degli esempi concreti ma ha

unicamente ripetuto quanto già espresso in precedenza (cfr. doc. I). Non

avendo la __________ portato alcuna prova concreta all'appoggio delle sue

affermazioni, le stesse devono essere trattate quali mere allegazioni di parte.

Seppur vero che il signor RI 1 ha

avuto degli screzi con le persone riportate nello scritto di cui al doc. I, lo

stesso non ha mai iniziato le discussioni e non ha mai insultato nessuno. A

causa della sua omosessualità il ricorrente è stato spesso oggetto di

battutacce da parte dei suoi colleghi ed è stato spesso chiamato con epiteti

tutt'altro che gentili. Proprio in relazione a questo ultimo punto il signor RI

1 è rimasto molto sorpreso di leggere il nome della signora __________ nello

scritto di cui al doc. I, avendolo quest'ultima chiamato molteplici volte

"mezzo uomo" e "non vero uomo". Sentendosi attaccato,

l'assicurato, ha risposto alla sua superiore a tono.

A contaminare ulteriormente è poi

stata una discussione in merito ad un cliente che la signora __________ stava

trascurando e che, dopo aver collaborato per breve tempo con il ricorrente, ha

preferito quest'ultimo a lei.

Prove: doc.

I e doc. L; si richiama l'intero incarto relativo alla decisione Nr. __________

e concernente il signor RI 1 presente presso la Cassa.

9.1.3. AIla

luce di tutto quanto accaduto si può concludere che l'atteggiamento assunto

dalle superiori e dai colleghi negli ultimi tempi di attività del signor RI 1

era finalizzato unicamente a creare una situazione atta a giustificare il

licenziamento di quest'ultimo. Difatti, la datrice di lavoro non ha saputo

sostanziare le proprie affermazioni con prove che riguardassero gli ultimi tre

anni di impiego dell’ormai ex collaboratore, così come non ha portato degli

esempi concreti.

Il signor RI 1 ha lavorato per la __________

per ben cinque anni e mezzo, in quattro e mezzo dei quali non gli è mai stato

fatto un appunto in merito al suo comportamento e non ha nemmeno mai ha avuto

problemi con i sui superiori. Improvvisamente, nel giro di pochi mesi, la

situazione è drasticamente cambiata non per colpa del ricorrente ma della

volontà di creare un pretesto per licenziarlo.

Prove: documenti;

si richiama l'intero incarto relativo alla decisione Nr. __________ e

concernente il signor RI 1 presente presso la Cassa.

9.1.4. A

comprova di quanto appena esposto si allega al presente ricorso il rapporto

relativo al colloquio del dicembre 2015, dal quale emerge chiaramente che il

signor RI 1 era un ottimo venditore e che era in sintonia con tutti all'interno

dell'Ufficio (doc. M) e le dichiarazioni dei colleghi del ricorrente non

presenti nello scritto di cui al doc. I (doc. 0).

Prove: doc.

M e doc. 0; si richiama l'intero incarto relativo alla decisione Nr. __________

e concernente il signor RI 1 presente presso la Cassa.

9.1.5. A

ulteriore conferma che le lagnanze della datrice di lavoro non corrispondono al

vero ed erano volte unicamente a trovare un pretesto per licenziare il

ricorrente, si allega uno scambio di e-mail, dalle quali emerge chiaramente che

la signora __________ ha accusato il ricorrente di aver lasciato il posto di

lavoro troppo presto e di averlo visto in giro. Fatto questo non veritiero e al

quale il signor RI 1 ha controbattuto inviando la prova della sua presenza

negli uffici della __________ fino alle ore 19.00 (doc. N). L'episodio si

commenta da solo.

Prove: doc.

N; si richiama l'intero incarto relativo alla decisione Nr. __________ e

concernente il signor RI 1 presente presso la Cassa.

9.1.6. Oltre a

quanto già esposto e al fine di comprendere qual era l'ambiente al quale il signor

RI 1 era giornalmente confrontato si citano alcuni episodi.

Per quanto concerne il rapporto che

vi era tra il signor RI 1 e la signora __________, lo stesso si è deteriorato a

causa del fatto che quest'ultimo, per etica professionale, si è rifiutato di

fare esclusivamente gli interessi della collega di lavoro a discapito di quelli

dei clienti. Un esempio su tutti e quanto accaduto in relazione alla

compravendita di un immobile a __________. Durante la trattazione di tale

dossier, il signor RI 1 ha, nell'interesse del suo cliente, privilegiato la

vendita dell'oggetto al miglior offerente al posto di consigliargli

l'acquirente della collega __________, il quale offriva un prezzo di acquisto

inferiore di ben CHF 100'000.--.

Inutile precisare che a seguito di

tale episodio i rapporti con la collega, la quale si vista sfumare le

provvigioni derivanti dalla vendita, si è irrimediabilmente deteriorato.

Inspiegabilmente, a seguito

dell'episodio di cui sopra, la signora __________ e la signora __________ hanno

cominciato ad emarginare l'assicurato, organizzando pranzi e cene del team in

sua assenza oppure offrendo da bere a tutti i collaboratori eccezion fatta per

il signor RI 1. Tali atteggiamenti erano chiaramente volti a creare una

motivazione ad hoc per obbligare il lavoratore a presentare le sue

dimissioni che, non essendo arrivate, sono state sostituite dal licenziamento

dato dalla datrice di lavoro per motivi futili .e non comprovati.

Prove: documenti;

si richiama l'intero incarto relativo alla decisione Nr. __________ e

concernente il signor RI 1 presente presso la Cassa.

9.1.7. Alla

luce di quanto sopra, soprattutto del fatto che le allegazioni della __________

non sono state minimamente comprovate, non si può concludere che il signor RI 1

era disoccupato per propria colpa. Il lavoratore si è semmai semplicemente

difeso da attacchi e atteggiamenti oltraggiosi rivolti alla sua persona da

parte dei suoi colleghi e superiori. Si tiene inoltre a precisare che qualora

il signor RI 1 si fosse comportato in maniera differente, le tensioni

all'interno del team non si sarebbero alleviate, posto come non era il suo

carattere a causarle ma l'antipatia che i suoi colleghi nutrivano nei suoi

confronti. (…)” (Doc. I punti 9.1.2-9.1.7)

Infine, la

rappresentante dell’assicurato chiede che, al massimo, vengano inflitti 15

giorni di penalità rilevando:

" (…) Come

già esposto nei punti precedenti, il signor RI 1 non ha mai dato inizio alle

discussioni che lo coinvolgevano ma si è unicamente difeso dagli attacchi

subiti. Se proprio gli si dovesse imputare una colpa, questa sarebbe unicamente

quella di non essere sempre rimasto calmo e non aver subito in silenzio. Si

dubita però che anche qualora il lavoratore avesse assunto tale comportamento,

non ci saremmo trovati nella medesima situazione.

Pertanto, alla luce di quanto sopra e del fatto che la datrice di

lavoro abbia cercato in ogni modo di trovare un pretesto per procedere con il

licenziamento del signor RI 1, la colpa di quest'ultimo può essere qualificata

unicamente quale lieve e può al massimo essere sanzionata con una sospensione

massima di 15 gg conformemente a quanto prescritto dall'art. 45 cpv. 3 OADI.”

(Doc. I, punto 9.2)

1.4. Nella sua

risposta del 27 luglio 2018 la Cassa propone di respingere il ricorso.

L’amministrazione

sottolinea innanzitutto di non avere trasmesso all’assicurato tutta la

documentazione in possesso in quanto “(…) l’amministrazione

in questi casi si premura di trovare la giusta misura tra la possibilità per

gli assicurati di pronunciarsi in difesa dei propri diritti e la tutela degli

interessi di terze persone non direttamente coinvolte nella procedura

amministrativa. Possono infatti emergere fatti e dettagli personali concernenti

datori di lavoro, colleghi ecc. non di interesse in quanto tali ma piuttosto

atti a pronunciarsi in merito alla credibilità delle affermazioni di parte. (…)”

(Doc. III, pag. 2).

La Cassa

precisa poi che il diritto di essere sentito è stato rispettato e al riguardo

rileva:

" (…) Nel

caso di specie non è così ravvisabile una violazione del diritto di essere

sentito. Basti infatti rilevare che:

- anzitutto, i

motivi del licenziamento ritenuti dall'ex datore di lavoro (relazioni

problematiche con i superiori e diversi colleghi) sono noti al signor RI 1 da

addirittura prima dell'inoltro di una domanda d'indennità di disoccupazione

presso la scrivente Cassa;

- l'amministrazione,

ancora con la decisione qui impugnata, ha poi nuovamente argomentato le proprie

conclusioni e meglio ribadendo di giudicare credibili le accuse dell'ex datore

di lavoro, immutate nel tempo e da ultimo confermate, circostanziate e

comprovate con scritto 14 marzo 2018;

- comunque nel

rispetto del diritto alla riservatezza di quei colleghi protagonisti degli

episodi considerati per le proprie valutazioni, la Cassa ha anche comunicato il

contenuto essenziale dei fatti riferiti ("atteggiamenti denigratori

anche concernenti la nazionalità oppure le caratteristiche personali di più

colleghi di lavoro").

L'amministrazione ha pertanto bene spiegato il motivo per cui

l'assicurato è stato giudicato disoccupato per colpa propria. Non sfugge

d'altra parte che il signor RI 1, anche visionato il citato documento datato 14

marzo 2018, ha certamente potuto (ed i contenuti del ricorso sono II a

dimostrarlo) impugnare la decisione su opposizione, confrontarsi con il suo

contenuto e proporre le sue censure ed ulteriore documentazione, facendo

insomma valere le sue ragioni innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del

pieno potere cognitivo.

2.2.

In ogni caso, un rinvio della causa, all'amministrazione si

esaurirebbe poi oggi in uno sterile esercizio procedurale che ritarderebbe

inutilmente la procedura.

Le rispettive posizioni sono chiare ed appare altamente

inverosimile che queste possano cambiare, sposando il lavoratore licenziato la

tesi del datore di lavoro o viceversa: da un lato il datore di lavoro indica

che i comportamenti dell'assicurato con i superiori nonché i "toni

denigratori e intolleranti nei confronti di suoi colleghi" siano stati

"tali da pregiudicare II clima in azienda" ed infine portare

al licenziamento. Dall'altro il signor RI 1 che con ricorso ha anche presentato

una propria ricostruzione dei rapporti con i colleghi e sostiene

sostanzialmente di essere lui la vittima "degli atteggiamenti al limite

del mobbing da parte dei suoi superiori e colleghi”. (Doc. III pag. 2-3)

Infine, secondo

la Cassa, le accuse sono state debitamente comprovate e l’assicurato deve

essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione:

" (…) Le

motivazioni dell'ex datore di lavoro (mancanza di rispetto nei confronti dei

superiori e di considerazione delle direttive di quest'ultimi, rispettivamente "toni

denigratori e intolleranti nei confronti di suoi colleghi" concernenti

addirittura nazionalità e caratteristiche personali, tutti quanti comportamenti

"tali da pregiudicare il clima in azienda" ed infine portare

al licenziamento) sono state giudicate credibili: in particolare, come indicato

con la decisione impugnata, l'ex datore di lavoro ha saputo in tal senso riportare

e comprovare episodi circostanziati.

La Cassa ha pertanto concluso che lo scioglimento del rapporto di

lavoro rispettivamente l'insorgenza della disoccupazione non è nel caso

concreto ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento

evitabile dell'interessato e deve pertanto comportare una sanzione

proporzionata alla gravità della colpa (45 giorni di sospensione).

3.1.

Con il ricorso in oggetto, seppur riconoscendo esservi stati degli

screzi sul posto di lavoro, il signor RI 1 oppone una propria spiegazione del

clima creatosi presso la ditta: sarebbero stati i colleghi ad avere fatto "A

causa della sua omosessualità (...) battutacce" e ad avere motivi di

risentimento. Ad es. vi sarebbe stata una discussione con una ex collega per il

fatto che un cliente l'avrebbe preferito a quest'ultima, mentre il rapporto con

un'altra ex collega si sarebbe deteriorato in quanto l'assicurato "si è

rifiutato di fare esclusivamente gli interessi della collega di lavoro a

discapito di quelli dei clienti". Per quanto riguarda invece i

superiori, questi "Inspiegabilmente (...) hanno cominciato ad

emarginare l'assicurato (...) per obbligare il lavoratore a presentare le sue

dimissioni”.

In buona sostanza, l'assicurato ritiene essersi "semplicemente

difeso da attacchi e atteggiamenti oltraggiosi rivolti alla sua persona da

parte dei suoi colleghi e superiori”. Egli precisa che "qualora il

signor RI 1 si fosse comportato in maniera differente, le tensioni all'interno

del team non si sarebbero alleviate, posto come non era il suo carattere a

causarle ma l'antipatia che i suoi colleghi nutrivano nei suoi confronti' e

che "Se proprio gli si dovesse imputare una colpa, questa sarebbe

unicamente quella di non essere sempre rimasto calmo e non aver subito in

silenzio" così che tutt'al più la – comunque contestata – "colpa

(...) può essere qualificata unicamente quale lieve".

3.2.

Ora, preso atto delle nuove argomentazioni del ricorrente, la

Cassa ritiene che, differentemente dal quadro d'insieme fornito dal datore di

lavoro, queste non trovino alcuna spiegazione rispettivamente non possano

essere ritenute parimenti credibili.

In particolare non viene fornita alcuna spiegazione sul perché un

dipendente capace di salvaguardare meglio di altri colleghi gli interessi dei

clienti e quindi del datore di lavoro non solo non sia stato premiato ma abbia

invece suscitato antipatia nei propri superiori. Oppure, per quale ragione ad

es. una collega avrebbe avuto un proprio "interesse" a consigliare al

cliente una vendita con un ricavo inferiore di fr. 100'000.-?. Si tratta di

circostanze che non appaiono realistiche, così come non convince esservi stata

una macchinazione di sia superiori che colleghi a suo danno e meglio una

condivisa "volontà di creare un pretesto per licenziarlo".

Se, come già rammentato, le sole affermazioni del datore di lavoro

non bastano a convincere l'amministrazione, d'altro canto nemmeno le sole

contro-affermazioni dell'assicurato bastano ad azzerarne la portata e specie

nel caso in cui, come in quello che qui ci occupa, sono stati circostanziati

precisi episodi in modo convincente.

Riguardo infine alla tesi del signor RI 1 che vuole il proprio

comportamento giustificato in quanto reazione a delle provocazioni e/o ad un

tentativo di emarginarlo, si osserva che ad es. delle molestie sessuali sul

posto di lavoro e/o del mobbing potrebbero si essere un motivo per ridurre o

escludere la colpa dell'assicurato, ma che nel caso che ci occupa l'assicurato

non ha comprovato episodi di gravità tale da non esigere da lui di conservare

il vecchio impiego.

Non bisogna infatti dimenticare che la giurisprudenza già ha avuto

modo di chiarire come occorra esigere che un assicurato mantenga il proprio

posto di lavoro finché ne abbia trovato un altro anche malgrado il disaccordo

con i colleghi di lavoro, la divergenza di vedute coni superiori o atti quali

l'intimazione di una multa disciplinare da parte del datore di lavoro. (…)”

(Doc. I pag. 3-5)

1.5. Il 31 luglio

2018 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare

eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).

1.6. Il 27 agosto

2018 la patrocinatrice dell’assicurato ha inviato al TCA uno scritto del

seguente tenore:

" (…) Nel

corso di una causa pendente presso la lodevole pretura di __________, la spett.

__________ ha notificato quale mezzo di prova le e-mail di cui al doc. S. Dal

contenuto delle stesse, che viene integralmente contestato per i motivi che

seguiranno, si può presumere che si tratti dei medesimi scritti anonimizzati e

ai quali la Cassa non ha dato l'accesso al ricorrente.

La signora __________ afferma che le motivazioni alla base

dell'allontanamento del signor RI 1 sono imputabili a dei suoi atteggiamenti

razzisti, non rispettosi delle gerarchie e non collaborativi. Tali affermazioni

sorprendono non poco, posto come dal verbale del 2015 emerge una situazione

diametralmente opposta (cfr. doc. M). Difatti, per i primi 4 anni di

collaborazione tra la __________ e il signor RI 1 mai gli è stata mossa una

critica in relazione al suo comportamento ciò, che rende inverosimile le

allegazioni della ex collega e superiore. Che il signor RI 1 è tutt'altro che

razzista o maleducato è peraltro confermato dai suoi precedenti datori di

lavoro nei certificati di lavoro dai quali emerge che:

" Il signor

RI 1 è stato mio impiegato di direzione per due anni e mezzo durante i quali ha

sempre collaborato in maniera serena con tutti i suoi colleghi (e dipendenti).

1.4 RI 1 ha sempre saputo relazionarsi egregiamente con tutti, apprezzando le

qualità individuali di ognuno, senza certo tenere conto della loro nazionalità,

de/loro genere o del loro aspetto estetico" (cfr. doc. T).

Ed ancora

" Il suo

atteggiamento amichevole combinato al fatto che il signor RI 1 non perde mai il

controllo, nemmeno nelle situazioni di stress, gli è valso il rispetto e le

lodi dei clienti e fornitori.

Il signor RI 1 è sincero, di cuore

e puntuale." (traduzione dal tedesco della parte evidenziata al doc. U)

Il direttore dell'Hotel __________ definisce il signor RI 1 come

un dipendente sincero, interessato, ottimista e comunicativo, che si rapporta

piacevolmente con gli altri. Nei rapporti con i suoi colleghi lo descrive come

una persona disponibile ad aiutarli e a rispondere alle loro domande, cercando

di trovare le soluzioni con pazienza e gentilezza nei loro confronti. Viene

inoltre aggiunto che il ricorrente era solito motivare i propri colleghi con

ironia e umorismo, cercando di trovare le parole giuste per creare un ambiente

di lavoro disteso (cfr. parte evidenziata doc. V).

Quanto sopra esposto è inoltre confermato in tutti gli altri

certificati di lavoro, dove i precedenti superiori descrivono il signor RI 1

come una persona con grande personalità, sorridente, cordiale, disponibile

verso i clienti e colleghi, e molto apprezzato da questi ultimi (cfr. plico.

Z).

Alla luce di quanto precede risulta chiaro che quanto riportato

dalla signora __________ in riferimento al signor RI 1 non è confacente alla

realtà ma è il frutto di mere e riprovevoli cattiverie gratuite.

A pag. 3 del doc. S la signora __________ imputa i suoi problemi

di salute a dei comportamenti del ricorrente, omettendo però di specificare che

gli stessi sono verosimilmente insorti a seguito di interventi e cure mediche

alla spalla. Altro aspetto che è stato omesso dall'attuale collaboratrice

della __________ è il fatto che per ben 4 anni la stessa ha serenamente

collaborato con il signor RI 1, senza mai muovergli un rimprovero. Guarda caso

però, i rancori si sono manifestati unicamente in concomitanza con il mancato

incasso di provvigioni (cfr. pt. 9.1.6 del ricorso 6 luglio 2018). Pertanto,

non essendo le valutazioni della signora __________ oggettive ed imparziali, le

stesse non devono essere prese in considerazione al momento dell'emissione della

decisione.

Dal canto suo la signora __________ afferma che il signor RI 1 in

un'occasione le ha fatto un commento sul suo aspetto estetico e che in

un'altra occasione le ha fatto una battuta a lei poco gradita precisando

immediatamente che per quanto riguarda quest'ultimo episodio il ricorrente ha

immediatamente specificato che stava scherzando. Appare chiaro che per motivare

una sua antipatia nei confronti del signor RI 1 la sua ex collega si sta

arrampicando ora sugli specchi, rasentando la calunnia nel momento in cui

afferma che il ricorrente è stato licenziato dai precedenti datori di lavoro e

che non andava d'accordo con i suoi ex colleghi. Difatti, dalle dichiarazioni

di cui ai doc. T-Z e dalle dimissioni formulate dal signor RI 1 (doc. AA) è evidente

che la realtà dei fatti e tutt'altra. L'intento della signora __________ non

era quello di informare la Cassa su quanto realmente accadeva e sul reale

comportamento del signor RI 1, ma unicamente quello di penalizzare quest'ultimo

il più possibile.

Sorprende non poco che la Cassa abbia dato valore a delle

allegazioni come quelle esposte dalla signora __________ e vi abbia pure

fondato l'intera decisione attribuendo una colpa grave al lavoratore.

Proseguendo nella lettura delle email di cui al doc. S il signor __________,

dal canto suo, imputa al signor RI 1 degli atteggiamenti razzisti nei suoi

confronti. Se quanto affermato fosse la verità, il rapporto tra il signor RI 1

e il suo ex collega sarebbe stato sicuramente pessimo per tutta la durata della

collaborazione. Peccato però che al momento del licenziamento del ricorrente il

collega gli ha scritto un messaggio nel quale esprimeva la sua perplessità per

le modalità e motivazioni addotte al licenziamento, salvo poi cambiare

atteggiamento dopo che il signor RI 1 ha deciso di troncare i rapporti (doc. BB).

Si tiene a precisare che quanto riportato dal signor __________ non assume

minimamente i contorni di un’offesa razzista, ma semmai di una battuta detta

un'unica volta. Il signor RI 1 non lo hai mai né denigrato né sminuito per le

sue origini.

Alla luce di quanto sopra e della documentazione allegata, è

innegabile che quanto affermato dagli attuali collaboratori della __________ -

i quali hanno tutto l'interesse di sostenere quanto affermato dalla propria

datrice di lavoro - non corrisponde alla realtà. Difatti, quando si è chiesto

agli ex-colleghi del signor RI 1 di esternare tutti i problemi che avevano con

quest'ultimo sono riusciti a malapena a citare tre/quattro esempi dalla

pertinenza e importanza opinabili. Con quanto esposto viene semmai confermato

che un cerchio ristretto di suoi ex colleghi ha inventato situazioni ad-hoc

assumendo atteggiamento di mobbing nei confronti del ricorrente.” (Doc. V)

Il 4

settembre 2018 la Cassa si è riconfermata integralmente con quanto esposto

nella risposta di causa (doc. VII).

Considerandi

2.1

Secondo

l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità

se è disoccupato per propria colpa.

La disoccupazione è ad

esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare

violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di

lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett.

a OADI).

La giurisprudenza ha

stabilito che, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai

sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non

è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento

evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la

disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.;

DLA 1998 nr. 9 pag. 44 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 8C_22/2016

del 3 marzo 2016; STF C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).

La sospensione del diritto

alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non

presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi

dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento

generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (STF

8C_179/2017 del 30 giugno 2017; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; STF 8C_366/2015

del 14 agosto 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11

giugno 2015; STF C 143/06 del 3 ottobre 2007; STF C 254/06 del 26 novembre

2007).

Neppure è dunque

necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DLA 2016

Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può

tuttavia essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è

chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo

l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione

internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la

protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno

eventuale (STF 8C_179/2017 del 30 giugno 2017; STF 8C_99/2017 del 26 giugno

2017; DLA 2012 pag. 294; DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236; STF

8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015, STFA C

53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung",

in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,

Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p. 2426-2427 cifre marg. 830-831).

La terza revisione della

LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1°

luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere

sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al

datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30

cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente

la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28

febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).

2.2

La costante giurisprudenza

federale ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo

comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali,

fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del

diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita

una colpa del lavoratore.

Tale è il caso soltanto

quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.

Ciò significa concretamente

che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le

sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa

contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es. deposizioni

testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice

(cfr. STF 8C_99/2017 del 22 giugno 2017; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; STF

8C_446/2015 del 29 dicembre 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF

8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STFA C 120/03 del 13 novembre 2003, consid.

2.

; STFA C 281/02 del 24 settembre 2003 consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid.

7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1,

pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).

2.3

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16

a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31

a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e

DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio

della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150;

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003,

consid. 1.3).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2.

bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

2.4

Nella presente fattispecie,

sulla “Domanda d’indennità di disoccupazione” l’assicurato ha indicato di

essere stato ingiustamente licenziato il 21 luglio 2017 (ultimo giorno di

lavoro effettuato) per il 30 settembre 2017, con la motivazione di “non

sufficiente collaborazione con i colleghi e superiori e comportamento non

gradito” (cfr. doc. 152, punti 18 e 20).

Il 21 luglio 2017 __________

delle __________ ha sciolto il contratto di lavoro per il 30 settembre 2017

liberando immediatamente l’assicurato dal prestare la propria attività

lavorativa per le ragioni spiegate oralmente il giorno stesso (cfr. doc.

157-158).

Il 9 agosto 2017 __________

ha poi fornito la seguente motivazione scritta per il licenziamento:

" Bezugnehmend auf Dein Schreiben vom 28. Juli 2017 beantworte ich

Deine Anfrage um schriftliche Begründung der Kündigung des

Arbeitsverhältnisses.

Ich habe Dir bereits mündlich beim

Kündigungsgespräch vom 21. Juli 2017 erklärt, dass der Grund der Kündigung in

Deiner Mangelhaften Zusammenarbeit mit den Arbeitskollegen und Vorgesetzten

liegt.

Wie ich Dir mehrmals gesagt habe, ist Dein

Verhalten gegenüber Deinen Arbeitskollegen und Vorgesetzten unangenehm und zum

Teil sogar echt beleidigend.

Auch beim Jahresgespräch 2016 und den

darauffolgenden Gesprächen im Dezember 2016 und März 2017 wurdest Du über diese

Makel erneut gemahnt. Leider ohne konkrete Besserungen Deinerseits und da in

unserem Betrieb ein gutes Arbeitsklima eine unabdingbare Voraussetzung ist,

musste ich im Interesse des Unternehmens und dessen Mitarbeiter den auch für

mich unschönen fallen, die Zusammenarbeit mit Dir zu beenden.

Ich wünsche Dir für die Zukunft weiterhin viel

Erfolg.“ (Doc. 160)

Sul verbale del colloquio

annuale per il 2016 effettuato con la sua diretta responsabile il 21 novembre

2016.

figurano in particolare le seguenti indicazioni:

" (…)

Ÿ Verhalten

ggü.: Kollegen und Vorgesetzen ändern, zu arrogante, ignorante Art

Ÿ Spielt

oft den “Besserwisser”

(…).

Ÿ Verhalten

ggü.: Kollegen/Vorgesetzen muss respektvoller werden – weiteres Folgegespräch

folgt BD ende Dez.

Ÿ Sich nicht zu wichtig

nehmen, nebst der Performance ist die Sozialkompetenz genauso wichtig, wenn

nicht noch wichtiger

Ÿ Mehr Hilfsbereitschaft ggü.

Kollegen und Vorgesetzen – die Arrogante + Ignorante Art ist

sofort einzustellen – Ansonsten mit Konsequenzen zu rechnen ist?

Ÿ Sagt

es fehlt an Wertschätzung und guten Arbeitsklima – Dazu kommt von ihm überhaupt

kein Beitrag! (…)” (Doc. 132+134)

Questo formulario è stato

firmato da __________ e dall’assicurato il 29 dicembre 2016. RI 1 ha comunque

aggiunto delle osservazioni del seguente tenore:

" In Anbetracht des Vorbehalt des unterzeichneten Formulars zum

Mitarbeitergespräch, nehme ich zu den Anmerkungen auch nach Rückfragen bei

meinen Kollegen wie folgt Stellung.

Wie auch mündlich erwähnt; nehme ich die

Anmerkungen von __________ und __________ zur Kenntnis, bin aber nicht, damit

einverstanden, dass ich als arroganten, ignoranten, unrespektvollen und nicht

hilfsbereiten Kollegen dargestellt werde. Das Mitarbeitergespräch bezieht sich

nicht auf vereinzelte Situationen, sondern auf das gesamte Jahr. Jeder ist ab

und zu überlastet oder gestresst und reagiert in diesen Momenten anders als

üblich. Dies ist nicht nur bei mir der Fall sondern bei allen Kollegen als auch

Vorgesetzten.

Die Kollegen fragen mich sehr viel um Information

und Rat in Bezug auf Grundbuchauszüge, Katasterpläne, Grundrissen, wie

Raumflächen zu berechnen sind, Wie man Fotos bearbeitet, wie man

Wordeinstellungen ändert, Excellisten, -formeln etc. macht. Die Antworten, die

Unterstützung und die Auskünfte gebe ich immer geduldig.

Wie auch meine Kollegen teils nur mündlich und

teils auch schriftlich bestätigen, werde ich als stets hilfsbereiter, korrekter

und netter Kollege geschätzt, was in Widerspruch mit den in roter Schrift

festgehaltenen Vorwürfen steht.

Nachfolgend möchte ich einige Beispiele für die

stetige Hilfsbereitschaft auflisten:

- Auf- und Abbauen bei Anlässen wie __________, __________...

- Verschiedene Male Erklärung Ablauf Lex Koller Bewilligung an __________

- verschiedentlich __________ fürs herunterladen von

E-Mailanhängen oder Fotos

Unterstützung gegeben

- Erklärungen Grundbuchauszuginformationen an __________ auch nach

der Schulung mit __________

- Hoch- und Hinuntertragen von Material vor + nach Events (einmal

war ich am Montag nach einem Event auf Kundentermin und dann heisst es gleich, RI

1.

hilft nie!)

- Wenn Lieferungen kommen und ich im Büro anwesend bin helfe ich

immer mit.

In Bezug auf die Notiz im Formular 2016, dass

schon im Jahr 2015 festgehalten wurde, dass die Erwartungen zur Zusammenarbeit

mit Vorgesetzten nur bedingt von RI 1 erfüllt seien, ist zu erwähnen, dass bis

zum neuen Mitarbeitergespräch im Jahr 2016 kein Folgegespräch (wie vereinbart

bei Bedarf) von Seiten der Geschäftsleitung einberufen wurde. Somit ist für

mich als Mitarbeiter anzunehmen, dass die Vorgesetzte, __________, bis dahin

mit der Zusammenarbeit zufrieden war.

Ich bin der Meinung, dass das Empfinden einer

arroganten und ignoranten Art durch ungenügende direkte Kommunikation mit mir

zu Stande gekommen ist. Daher wäre ich dankbar, wenn hier noch spezifische

Beispiele erwähnt würden.

Als treuer Mitarbeiter, vertraue ich, dass diese

Punkte von meinen Vorgesetzten zur Kenntnis genommen werden und sich __________

und __________ auch in den vergangenen Wochen von meinem korrekten,

freundlichen und positiven Verhalten überzeugen konnten.“ (Doc. 139)

Il 28 febbraio 2018 la

Cassa ha posto i seguenti quesiti all’ex datore di lavoro:

" (…)

• Prima del licenziamento avvenuto in data 21 luglio 2017

vi erano stati dei richiami formali e scritti nei confronti del signor RI 1?

In caso affermativo si chiede di produrne

copia.

• Nello

scritto indirizzato al signor RI 1 in data 9 agosto 2017

indicavate un suo comportamento inadeguato nei confronti di colleghi e superiori, cosa intendete con tale affermazione? Vi sono stati degli

episodi specifici che rimproverate al signor

RI 1? In caso affermativo voglia produrre

una descrizione di tali avvenimenti.

• Da parte dei colleghi sono arrivate

lamentele ai superiori in merito al comportamento del

signor RI 1? In caso affermativo in che modo (scritto o orale)? Nel caso fossero

state formalizzate delle lamentele scritti si prega di fornirne copia.

• Se ciò fosse

stato il caso, al signor RI 1 è stata data la

possibilità di prenderne atto e di poter prendere posizione in merito?

• Quali erano i colleghi diretti del

signor RI 1?

• Voglia per cortesia produrre copia delle valutazioni

annuali del signor RI 1 per gli anni 2014,

2015.

e 2016.” (Doc. 37)

La Cassa ha ricevuto una

risposta il 14 marzo 2018, che ha trasmesso solo parzialmente all’assicurato in

applicazione dell’art. 47 LPGA, per tutelare interessi privati (degli ex

colleghi di lavoro) preponderanti.

La

risposta inviata alla Cassa ha il seguente tenore:

" (…)

1.

Si, in occasione

del colloquio annuale di novembre-dicembre 2016 era stata segnalata al signor RI

1.

dalla sua diretta superiore signora __________ e dalla sottoscritta la

questione relativa alle sue problematiche relazioni con diversi suoi colleghi e

con i superiori, tale da pregiudicare il clima in azienda (vedi protocollo

allegato); è seguito un ulteriore colloquio nel marzo 2017 con la sottoscritta

e la signora __________ (purtroppo non verbalizzato), in occasione del quale

malauguratamente non si sono potuti costatare gli auspicati miglioramenti e in

cui si sono fatte presenti le conseguenze in assenza di sviluppi positivi.

2.

Il signor RI 1 si

è espresso a più riprese in toni denigratori e intolleranti nei confronti dei

suoi colleghi (in particolare il signor __________, la signora ___________ e la

signora __________). Il suo atteggiamento nei loro confronti era spesso

saccente, arrogante e non collaborativo. Egli mancava anche del dovuto rispetto

nei confronti della sua diretta superiore signora __________ e non rispettava

le direttive impartite dalla sottoscritta. Il comportamento del signor RI 1

pregiudicava il clima lavorativo.

3.

Le ripetute

lamentele sono pervenute oralmente alla sottoscritta ed alla signora __________.

In modo informale il signor RI 1 era già stato richiamato più volte prima dei

colloqui menzionati alla risposta 1. (omissis)

4.

Vedi risposta 1.

5.

I colleghi

diretti del signor RI 1 nel settore della vendita erano, oltre a quelli citati

alla risposta 2, la signora __________ e la signora __________. Si precisa però

che quest’ultime collaboratrici sono spesso distaccate fuori ufficio, lavorando

anche da casa.

6.

Vedi risposta 1.

(omissis). (...).” (Doc. I)

Da tale scritto emerge

comunque che i colleghi di lavoro con i quali l’assicurato ha avuto problemi

sono la responsabile __________, la sua superiore diretta __________, capo

vendite e le colleghe __________ e __________ e il collega __________.

L’assicurato ha allegato

al suo ricorso delle dichiarazioni, del dicembre 2016, di 4 colleghe (__________,

__________, __________ e __________) che affermano di non avere mai avuto

nessun problema con RI 1 (cfr. doc. O).

Il 27 agosto 2018 la

patrocinatrice del ricorrente ha inviato al TCA alcune e-mail che sono state

prodotte dall’ex datore di lavoro nel contesto di una causa presso la Pretura

di __________ e che sono quelle sui cui si è fondata la Cassa.

Il primo messaggio del 5

marzo 2018 ore 17:49 di __________ a __________ ha il seguente tenore:

" Als Verkaufsleiterin, somit Mitverantwortliche für das Wohlergehen

des Teams, kann ich aus folgenden Gründen, die Kündigung von Herrn RI 1 als

fundiert und klar übereinstimmend bestätigen.

Unaufrichtiges Verhalten gegenüber Mitarbeiter im

Team, die sich mit Beleidigungen auf einer privaten Ebene, rassistischen

Aussagen und einer abwertenden, besserwisserischen, unschönen Art ausgewirkt

haben.

Herr RI 1 war kein loyaler Mitarbeiter, pflegte

auch nicht den nötigen Respekt gegenüber den Vorgesetzten, und hat durchaus

nicht zu einen harmonischen Arbeitsklima beigetragen.“ (Doc. S)

La collega __________ il 2

marzo 2017 alle 15:24 ha invece scritto a __________:

" Liebe __________

Betreffend unserem früheren “Kollegen” Herrn RI 1

hatte ich viele schlaflose Nächte mit Magenkrämpfen und Essstörungen, so dass

ich mich in ärztliche Behandlung geben musste. Er versuchte mich mit allen

Mitteln zu mobben, machte sich lustig über nicht vor allen anderen Kollegen,

schwärzte mich ständig unbegründet an und spionierte in meinen Malis. Ich war

bereit zu kündigen, weil ich dieses Verhalten und die schlechte Atmosphäre nicht

mehr ertragen konnte. Ausserdem versuchte er ständig andere Kollegen gegen mich

aufzuhetzen, was ihm Gott sei Dank nicht gelang. Seit Herr RI 1 nicht bei uns

ist, kehrte endlich wieder Ruhe ein!

Gerne kannst Du diese Zeilen weiterleiten!

Liege Grüsse.“ (Doc. S3-4)

La collega __________ il 5

marzo 2018 alle ore 17:53 ha invece scritto a __________:

" Herr RI 1 hat mir gegenüber ein respektloses, fas schon

frauenfeindliches Verhalten an den Tag gelegt.

Nur zum zwei Beispiele zu nennen: einmal war der

Luftdruck unseres Geschäftsautos niedrig und er hat zu mir gesagt, dass ich zu

fett für das Auto wäre …

Ein anderes Mal musste ich auf ihn warten um

gemeinsam zu einer Besichtigung zu fahren und er meinte, dass ich aussehe, als

ob ich zum Anschaffen auf der Strasse stehen würde.

Natürlich habe ich ihn auf sein unverschämtes

Verhalten angesprochen und er hat mir ins Gesicht gelacht und gesagt das wäre

ja nur Spass und er fände das lustig.

Seine extreme Kontrollsucht war auch unerträglich

– z. B. har er meinen Schreibtisch sowie den Müll (!) durchsucht – er hat mich

sogar darauf angesprochen und mich gefragt, warum ich alle meine Notizen in den

Müll werfe??!!

Seit er das Team verlassen hat, ist das

Arbeitsklima wirklich sehr gut.

Arbeitskollegen seiner alten Arbeitsstelle – wo

er auch gekündigt worden ist – haben mir die gleiche Vorgehensweise bestätig” (Doc. S5)

Il

collega __________ ha inviato a __________ il 6 marzo 2018 alle 12:24 il seguente

messaggio:

" Due anni

fa circa, il sig. RI 1 durante una conversazione in ufficio per questioni

lavorative in mia presenza ha terminato la sua frase usando le seguenti parole

“__________ non ha sentito niente (riferendosi a un problema di lavoro tra i

due) altrimenti lo mandiamo in __________”.

Con tale frase ha profondamente offeso me stesso e le mie origini

famigliari paterne. Specifico che da parte materna sono cittadino svizzero,

cosa che il signor RI 1 sapeva.

Ritengo che tali esternazioni razziste siano fuori luogo di per se

ma ancora peggio se pronunciate da parte di un collega di lavoro.” (Doc. S7)

La patrocinatrice

dell’assicurato ha allegato gli attestati dei precedenti datori di lavoro ed

uno scritto di __________ in merito alla collaborazione che ha avuto con RI 1

negli anni in cui il ricorrente ha lavorato presso gli alberghi __________ di __________

(doc. T)

2.5

Chiamato ora a pronunciarsi

il TCA ricorda innanzitutto che per costante giurisprudenza federale (cfr. consid.

2.1

), per infliggere una sanzione fondata sugli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e

44.

lett. a OADI non è necessario che si sia in presenza di un licenziamento con

effetto immediato giustificato.

Basta

invece che con il suo comportamento l’assicurato abbia indotto il datore di

lavoro a disdire il contratto.

Come

giustamente sottolineato dalla Cassa (cfr. consid. 1.2.), è proprio ciò che è

avvenuto nel caso concreto.

L’assicurato

ha infatti talvolta assunto degli atteggiamenti sgradevoli e talora addirittura

offensivi con la sua superiore e con alcune colleghe ed un collega di lavoro,

come si evince dalle dichiarazioni riprodotte al considerando precedente.

L’assicurato

stesso e la sua patrocinatrice hanno peraltro ammesso che dei momenti di

tensione vi sono stati.

Soprattutto

RI 1 non ha modificato il proprio atteggiamento malgrado le chiare indicazioni

che figuravano nel Formulario di valutazione relativo all’anno 2016.

In

tale contesto va ribadito che un licenziamento causato dal comportamento

dell’assicurato può giustificare una sanzione, anche se gli vengono

riconosciute ottime capacità dal profilo strettamente professionale (cfr. sul

tema, le osservazioni della Cassa che sottolinea come “non viene fornita alcuna

spiegazione sul perché un dipendente capace di salvaguardare meglio di altri

colleghi gli interessi dei clienti e quindi del datore di lavoro non solo non

sia stato premiato ma abbia invece suscitato antipatia nei propri superiori.”).

Il ricorrente ha dunque

fornito consapevolmente al datore di lavoro un motivo di disdetta (cfr. STF

8C_582/2014 del 12 gennaio 2015 consid. 6.2 nella quale l’Alta Corte ha

sottolineato la necessità di evitare le situazioni di conflitto anche verbali

con i colleghi e di rivolgersi ai superiori; STF 8C_179/2017 del 30 giugno

2017; STF 2C_286/2015 del 6 agosto 2015; STCA 38.2015.3 del 22 aprile 2015. Vedi pure STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016 sulla puntualità).

In simili

condizioni questo Tribunale ritiene pertanto che l’assicurato abbia contribuito

colpevolmente a causare la perdita della sua occupazione (cfr. in particolare

DLA 2012 Nr. 13 pag. 294, nella quale il Tribunale federale ha ricordato che

basta il dolo eventuale ; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015: “Sous

l'angle du droit de l'assurance-chômage, l'intention, respectivement le dol

éventuel, ne doit pas se rapporter à l'acte fautif qui est en cause mais au

fait d'être licencié: il y a chômage fautif si l'assuré adopte

intentionnellement un comportement en vue d'être licencié ou s'il peut prévoir

que son comportement peut avoir pour conséquence un licenciement et qu'il

accepte de courir ce risque (arrêt 8C_872/2011, précité, consid. 4;

arrêt C 282/00 du 11 janvier 2001 consid. 2b)”).

Di

conseguenza RI 1 deve essere sospeso dal diritto all'indennità di

disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con

l'art. 44 lett. a OADI (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF 8C_829/2009 del 17

dicembre 2009).

Tenuto conto di tutte le

circostanze del caso concreto (in particolare la riconosciuta qualità del

lavoro svolto da RI 1 e l’apprezzamento positivo formulato da altre colleghe)

la durata della sospensione, secondo il TCA, è eccessiva e non rispetta la

gravità della colpa.

Si giustifica quindi una

riduzione della durata della sospensione a 20 giorni per colpa di media gravità

(cfr. STF 8C_107/2018 del 7 agosto 2018).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione su opposizione del 5 giugno 2018 è modificata nel senso che

l’assicurato è sospeso per 20 giorni dal diritto all’indennità di

disoccupazione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà all’assicurato,

patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 1000.-- (IVA inclusa) a titolo d’indennità

per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti