38.2018.43
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24 ottobre 2018Italiano41 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2018.43
dc/sc
Lugano
24 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 luglio 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 giugno 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 ha lavorato dal 1° marzo
2012 (cfr. doc. 184-188) al 30 settembre 2017 presso __________ nella funzione
di consulente immobiliare.
Egli è stato licenziato il
21 luglio 2017 per il 30 settembre 2017 (cfr. doc. 157-159).
1.2. Con decisione su opposizione
del 5 giugno 2018 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione
del 27 novembre 2017 (cfr. doc. G) con la quale aveva sospeso l’assicurato per
45 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, argomentando:
" (…) Nella
presente fattispecie, il datore di lavoro non si è limitato ad affermare
esservi state delle relazioni problematiche con i superiori e diversi colleghi,
rammentando tra l’altro degli – infruttuosi – avvertimenti in tal senso in
almeno due occasioni, ma anzi ancora con scritti del 14 marzo 2018 egli ha
saputo sufficientemente circostanziare il comportamento del signor RI 1 in
atteggiamenti denigratori anche concernenti la nazionalità oppure le caratteristiche
personali di più colleghi di lavoro. Così che la Cassa può dirsi convinta della
colpa dell’assicurato, ritenendo altresì che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare le posizioni delle parti rispettivamente il proprio
apprezzamento.
Pertanto, alla luce delle motivazioni della disdetta del contratto
di lavoro, confermate e ritenute sufficientemente comprovate, la Cassa continua
a considerare che, con il suo comportamento, l’assicurato abbia provocato il
suo licenziamento rispettivamente abbia contribuito colpevolmente a causare la
perdita della sua occupazione. Di conseguenza l’assicurato deve essere sospeso
dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1
lett. a) LADI in relazione con l’art. 44 lett. a) OADI.
Anche l’entità della sanzione (45 giorni di sospensione) si rivela
proporzionata alla gravità della colpa, tenuto conto in particolare dei motivi
– comportamenti del tutto evitabili – dello scioglimento del rapporto di
lavoro, degli inascoltati avvertimenti, così come del ruolo. (…)” (Doc. B)
1.3. Contro questa
decisione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. La sua
patrocinatrice chiede, a titolo principale, di annullare la decisione su
opposizione e di concedergli “il diritto di consultare l’intero incarto a suo
nome presso la spett. Cassa CO 1, __________ senza censura alcuna”, in via
subordinata di rinunciare a ogni sanzione e in via ancora più subordinata di
ridurre la durata della sospensione a 15 giorni di penalità (cfr. doc. I).
Riguardo al
diritto dell’assicurato a poter consultare tutti gli atti, la patrocinatrice
del ricorrente ha rilevato:
" (…)
8.2. Nel
caso concreto, mediante scritto 28 febbraio 2018 (doc. L), la Cassa ha
richiesto presso la __________ un complemento di informazioni necessarie per
evadere l’opposizione 2 gennaio 2018, ciò che la datrice di lavoro ha fatto con
scritto 14 marzo 2018 (cfr. doc. I). In merito a tale scambio di scritti il
signor RI 1 non è mai stato informato dalla Cassa e, pertanto, lo stesso
nemmeno si poteva immaginare la loro esistenza.
Prove: doc.
Fatti
I e doc. L; si richiama l’intero incarto relativo alla decisione Nr. __________
e concernente il signor RI 1 presente presso la Cassa.
8.3. Non
solo al momento dell’emissione della decisione il ricorrente non era a
conoscenza del contenuto dello scritto di cui al doc. I, ma non lo è nemmeno al
momento della redazione del presente ricorso. Difatti, altro aspetto
fondamentale che ha comportato la violazione del diritto del ricorrente è quello
relativo alla censura operata da parte della Cassa dello scritto di cui sopra.
Prove: doc.
I; si richiama l’intero incarto relativo alla decisione Nr. __________ e
concernente il signor RI 1 presente presso la Cassa.
8.4. Giusta
l’art. 47 LPGA per poter procedere con la censura di un determinato atto è
necessario che vi siano degli interessi privati di terzi preponderanti a quelli
dell’assicurato.
Nel caso di specie non
è possibile chinarsi in merito alla validità della censura operata, posto come
non si è a conoscenza nemmeno della natura del contenuto. Si contesta
prudenzialmente la validità dell’operato della Cassa, posto come le parti
oscurate si riferiscano a risposte date a delle domande di natura formale e
generale e non riferite a dei collaborati ben specifici su delle situazioni
puntuali. Difatti, nello scritto 28 febbraio 2018 si legge che:
“ Da
parte dei colleghi sono arrivate lamentele ai superiori in merito al
comportamento del signor RI 1? In caso affermativo in che modo (scritto/orale)?
Nel caso fossero state formalizzate delle lamentele si prega di fornirne copia”
(cfr. doc. L)
o anche:
“ Voglia per favore produrre copia delle valutazioni annuali
del signor RI 1 per gli anni 2014, 2015, 2016” (cfr.
doc. L)
Mal si comprende come
le risposte a tali domande possano contenere informazioni atte a configurare un
interesse preponderante di terzi rispetto a quelli dell’assicurato, il quale è
rimasto privo di entrate per più di due mesi.
Prove: doc.
L; si richiama l’intero incarto relativo alla decisione Nr. __________ e
concernente il signor RI 1 presente presso la Cassa.
8.5. Visto
tutto quanto sopra, in particolare l’impossibilità del ricorrente di prendere
posizione in merito al documento cardine della decisione impugnata, la violazione
del diritto di essere sentito del signor RI 1 è evidente e si chiede
l’annullamento della decisione impugnata. (…)” (Doc. I punti 8.2-8.5)
La
rappresentante dell’assicurato si è poi così espressa circa i nomi dei colleghi
che avrebbero espresso delle lamentele riguardo al comportamento di RI 1:
" (…) Prudenzialmente si entra nel merito della questione relativa al
comportamento che l’assicurato aveva nei confronti dei colleghi, dei quali i
nomi non sono stati censurati e che emergono dallo scritto di cui al doc. I
(Signore __________, __________, __________, __________ e il signor __________).
Per ovvi motivi non si è certi della pertinenza degli episodi che verranno
riportati in quanto non si è a conoscenza di quelli ritenuti dalla Cassa.
Pertanto ci si riserva il diritto di completare quanto esposto a seguito della
lettura interale dello scritto di cui al doc. I. (…)” (Doc. I punto 9)
La
patrocinatrice dell’assicurato ritiene poi che una colpa dell’assicurato per la
perdita del posto di lavoro non sia stata comprovata e quindi una sanzione non
entra in considerazione per i seguenti motivi:
" (…)
9.1.2. Nel caso
di specie la Cassa si è esclusivamente fondata sulle affermazioni della datrice
di lavoro senza nemmeno prendere in considerazione che il lavoratore potesse
avere una versione discordante. Si tiene a precisare che la __________ non ha
nemmeno allegato delle dichiarazioni degli ex colleghi del signor RI 1 per
giustificare quanto riferito e nemmeno ha comprovato con altri mezzi di prova
la veridicità di quanto esposto. Difatti, alla domanda della Cassa di
specificare delle critiche generali mosse nei confronti dell'assicurato (cfr.
doc. L), la datrice di lavoro non ha saputo portare degli esempi concreti ma ha
unicamente ripetuto quanto già espresso in precedenza (cfr. doc. I). Non
avendo la __________ portato alcuna prova concreta all'appoggio delle sue
affermazioni, le stesse devono essere trattate quali mere allegazioni di parte.
Seppur vero che il signor RI 1 ha
avuto degli screzi con le persone riportate nello scritto di cui al doc. I, lo
stesso non ha mai iniziato le discussioni e non ha mai insultato nessuno. A
causa della sua omosessualità il ricorrente è stato spesso oggetto di
battutacce da parte dei suoi colleghi ed è stato spesso chiamato con epiteti
tutt'altro che gentili. Proprio in relazione a questo ultimo punto il signor RI
1 è rimasto molto sorpreso di leggere il nome della signora __________ nello
scritto di cui al doc. I, avendolo quest'ultima chiamato molteplici volte
"mezzo uomo" e "non vero uomo". Sentendosi attaccato,
l'assicurato, ha risposto alla sua superiore a tono.
A contaminare ulteriormente è poi
stata una discussione in merito ad un cliente che la signora __________ stava
trascurando e che, dopo aver collaborato per breve tempo con il ricorrente, ha
preferito quest'ultimo a lei.
Prove: doc.
I e doc. L; si richiama l'intero incarto relativo alla decisione Nr. __________
e concernente il signor RI 1 presente presso la Cassa.
9.1.3. AIla
luce di tutto quanto accaduto si può concludere che l'atteggiamento assunto
dalle superiori e dai colleghi negli ultimi tempi di attività del signor RI 1
era finalizzato unicamente a creare una situazione atta a giustificare il
licenziamento di quest'ultimo. Difatti, la datrice di lavoro non ha saputo
sostanziare le proprie affermazioni con prove che riguardassero gli ultimi tre
anni di impiego dell’ormai ex collaboratore, così come non ha portato degli
esempi concreti.
Il signor RI 1 ha lavorato per la __________
per ben cinque anni e mezzo, in quattro e mezzo dei quali non gli è mai stato
fatto un appunto in merito al suo comportamento e non ha nemmeno mai ha avuto
problemi con i sui superiori. Improvvisamente, nel giro di pochi mesi, la
situazione è drasticamente cambiata non per colpa del ricorrente ma della
volontà di creare un pretesto per licenziarlo.
Prove: documenti;
si richiama l'intero incarto relativo alla decisione Nr. __________ e
concernente il signor RI 1 presente presso la Cassa.
9.1.4. A
comprova di quanto appena esposto si allega al presente ricorso il rapporto
relativo al colloquio del dicembre 2015, dal quale emerge chiaramente che il
signor RI 1 era un ottimo venditore e che era in sintonia con tutti all'interno
dell'Ufficio (doc. M) e le dichiarazioni dei colleghi del ricorrente non
presenti nello scritto di cui al doc. I (doc. 0).
Prove: doc.
M e doc. 0; si richiama l'intero incarto relativo alla decisione Nr. __________
e concernente il signor RI 1 presente presso la Cassa.
9.1.5. A
ulteriore conferma che le lagnanze della datrice di lavoro non corrispondono al
vero ed erano volte unicamente a trovare un pretesto per licenziare il
ricorrente, si allega uno scambio di e-mail, dalle quali emerge chiaramente che
la signora __________ ha accusato il ricorrente di aver lasciato il posto di
lavoro troppo presto e di averlo visto in giro. Fatto questo non veritiero e al
quale il signor RI 1 ha controbattuto inviando la prova della sua presenza
negli uffici della __________ fino alle ore 19.00 (doc. N). L'episodio si
commenta da solo.
Prove: doc.
N; si richiama l'intero incarto relativo alla decisione Nr. __________ e
concernente il signor RI 1 presente presso la Cassa.
9.1.6. Oltre a
quanto già esposto e al fine di comprendere qual era l'ambiente al quale il signor
RI 1 era giornalmente confrontato si citano alcuni episodi.
Per quanto concerne il rapporto che
vi era tra il signor RI 1 e la signora __________, lo stesso si è deteriorato a
causa del fatto che quest'ultimo, per etica professionale, si è rifiutato di
fare esclusivamente gli interessi della collega di lavoro a discapito di quelli
dei clienti. Un esempio su tutti e quanto accaduto in relazione alla
compravendita di un immobile a __________. Durante la trattazione di tale
dossier, il signor RI 1 ha, nell'interesse del suo cliente, privilegiato la
vendita dell'oggetto al miglior offerente al posto di consigliargli
l'acquirente della collega __________, il quale offriva un prezzo di acquisto
inferiore di ben CHF 100'000.--.
Inutile precisare che a seguito di
tale episodio i rapporti con la collega, la quale si vista sfumare le
provvigioni derivanti dalla vendita, si è irrimediabilmente deteriorato.
Inspiegabilmente, a seguito
dell'episodio di cui sopra, la signora __________ e la signora __________ hanno
cominciato ad emarginare l'assicurato, organizzando pranzi e cene del team in
sua assenza oppure offrendo da bere a tutti i collaboratori eccezion fatta per
il signor RI 1. Tali atteggiamenti erano chiaramente volti a creare una
motivazione ad hoc per obbligare il lavoratore a presentare le sue
dimissioni che, non essendo arrivate, sono state sostituite dal licenziamento
dato dalla datrice di lavoro per motivi futili .e non comprovati.
Prove: documenti;
si richiama l'intero incarto relativo alla decisione Nr. __________ e
concernente il signor RI 1 presente presso la Cassa.
9.1.7. Alla
luce di quanto sopra, soprattutto del fatto che le allegazioni della __________
non sono state minimamente comprovate, non si può concludere che il signor RI 1
era disoccupato per propria colpa. Il lavoratore si è semmai semplicemente
difeso da attacchi e atteggiamenti oltraggiosi rivolti alla sua persona da
parte dei suoi colleghi e superiori. Si tiene inoltre a precisare che qualora
il signor RI 1 si fosse comportato in maniera differente, le tensioni
all'interno del team non si sarebbero alleviate, posto come non era il suo
carattere a causarle ma l'antipatia che i suoi colleghi nutrivano nei suoi
confronti. (…)” (Doc. I punti 9.1.2-9.1.7)
Infine, la
rappresentante dell’assicurato chiede che, al massimo, vengano inflitti 15
giorni di penalità rilevando:
" (…) Come
già esposto nei punti precedenti, il signor RI 1 non ha mai dato inizio alle
discussioni che lo coinvolgevano ma si è unicamente difeso dagli attacchi
subiti. Se proprio gli si dovesse imputare una colpa, questa sarebbe unicamente
quella di non essere sempre rimasto calmo e non aver subito in silenzio. Si
dubita però che anche qualora il lavoratore avesse assunto tale comportamento,
non ci saremmo trovati nella medesima situazione.
Pertanto, alla luce di quanto sopra e del fatto che la datrice di
lavoro abbia cercato in ogni modo di trovare un pretesto per procedere con il
licenziamento del signor RI 1, la colpa di quest'ultimo può essere qualificata
unicamente quale lieve e può al massimo essere sanzionata con una sospensione
massima di 15 gg conformemente a quanto prescritto dall'art. 45 cpv. 3 OADI.”
(Doc. I, punto 9.2)
1.4. Nella sua
risposta del 27 luglio 2018 la Cassa propone di respingere il ricorso.
L’amministrazione
sottolinea innanzitutto di non avere trasmesso all’assicurato tutta la
documentazione in possesso in quanto “(…) l’amministrazione
in questi casi si premura di trovare la giusta misura tra la possibilità per
gli assicurati di pronunciarsi in difesa dei propri diritti e la tutela degli
interessi di terze persone non direttamente coinvolte nella procedura
amministrativa. Possono infatti emergere fatti e dettagli personali concernenti
datori di lavoro, colleghi ecc. non di interesse in quanto tali ma piuttosto
atti a pronunciarsi in merito alla credibilità delle affermazioni di parte. (…)”
(Doc. III, pag. 2).
La Cassa
precisa poi che il diritto di essere sentito è stato rispettato e al riguardo
rileva:
" (…) Nel
caso di specie non è così ravvisabile una violazione del diritto di essere
sentito. Basti infatti rilevare che:
- anzitutto, i
motivi del licenziamento ritenuti dall'ex datore di lavoro (relazioni
problematiche con i superiori e diversi colleghi) sono noti al signor RI 1 da
addirittura prima dell'inoltro di una domanda d'indennità di disoccupazione
presso la scrivente Cassa;
- l'amministrazione,
ancora con la decisione qui impugnata, ha poi nuovamente argomentato le proprie
conclusioni e meglio ribadendo di giudicare credibili le accuse dell'ex datore
di lavoro, immutate nel tempo e da ultimo confermate, circostanziate e
comprovate con scritto 14 marzo 2018;
- comunque nel
rispetto del diritto alla riservatezza di quei colleghi protagonisti degli
episodi considerati per le proprie valutazioni, la Cassa ha anche comunicato il
contenuto essenziale dei fatti riferiti ("atteggiamenti denigratori
anche concernenti la nazionalità oppure le caratteristiche personali di più
colleghi di lavoro").
L'amministrazione ha pertanto bene spiegato il motivo per cui
l'assicurato è stato giudicato disoccupato per colpa propria. Non sfugge
d'altra parte che il signor RI 1, anche visionato il citato documento datato 14
marzo 2018, ha certamente potuto (ed i contenuti del ricorso sono II a
dimostrarlo) impugnare la decisione su opposizione, confrontarsi con il suo
contenuto e proporre le sue censure ed ulteriore documentazione, facendo
insomma valere le sue ragioni innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del
pieno potere cognitivo.
2.2.
In ogni caso, un rinvio della causa, all'amministrazione si
esaurirebbe poi oggi in uno sterile esercizio procedurale che ritarderebbe
inutilmente la procedura.
Le rispettive posizioni sono chiare ed appare altamente
inverosimile che queste possano cambiare, sposando il lavoratore licenziato la
tesi del datore di lavoro o viceversa: da un lato il datore di lavoro indica
che i comportamenti dell'assicurato con i superiori nonché i "toni
denigratori e intolleranti nei confronti di suoi colleghi" siano stati
"tali da pregiudicare II clima in azienda" ed infine portare
al licenziamento. Dall'altro il signor RI 1 che con ricorso ha anche presentato
una propria ricostruzione dei rapporti con i colleghi e sostiene
sostanzialmente di essere lui la vittima "degli atteggiamenti al limite
del mobbing da parte dei suoi superiori e colleghi”. (Doc. III pag. 2-3)
Infine, secondo
la Cassa, le accuse sono state debitamente comprovate e l’assicurato deve
essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione:
" (…) Le
motivazioni dell'ex datore di lavoro (mancanza di rispetto nei confronti dei
superiori e di considerazione delle direttive di quest'ultimi, rispettivamente "toni
denigratori e intolleranti nei confronti di suoi colleghi" concernenti
addirittura nazionalità e caratteristiche personali, tutti quanti comportamenti
"tali da pregiudicare il clima in azienda" ed infine portare
al licenziamento) sono state giudicate credibili: in particolare, come indicato
con la decisione impugnata, l'ex datore di lavoro ha saputo in tal senso riportare
e comprovare episodi circostanziati.
La Cassa ha pertanto concluso che lo scioglimento del rapporto di
lavoro rispettivamente l'insorgenza della disoccupazione non è nel caso
concreto ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento
evitabile dell'interessato e deve pertanto comportare una sanzione
proporzionata alla gravità della colpa (45 giorni di sospensione).
3.1.
Con il ricorso in oggetto, seppur riconoscendo esservi stati degli
screzi sul posto di lavoro, il signor RI 1 oppone una propria spiegazione del
clima creatosi presso la ditta: sarebbero stati i colleghi ad avere fatto "A
causa della sua omosessualità (...) battutacce" e ad avere motivi di
risentimento. Ad es. vi sarebbe stata una discussione con una ex collega per il
fatto che un cliente l'avrebbe preferito a quest'ultima, mentre il rapporto con
un'altra ex collega si sarebbe deteriorato in quanto l'assicurato "si è
rifiutato di fare esclusivamente gli interessi della collega di lavoro a
discapito di quelli dei clienti". Per quanto riguarda invece i
superiori, questi "Inspiegabilmente (...) hanno cominciato ad
emarginare l'assicurato (...) per obbligare il lavoratore a presentare le sue
dimissioni”.
In buona sostanza, l'assicurato ritiene essersi "semplicemente
difeso da attacchi e atteggiamenti oltraggiosi rivolti alla sua persona da
parte dei suoi colleghi e superiori”. Egli precisa che "qualora il
signor RI 1 si fosse comportato in maniera differente, le tensioni all'interno
del team non si sarebbero alleviate, posto come non era il suo carattere a
causarle ma l'antipatia che i suoi colleghi nutrivano nei suoi confronti' e
che "Se proprio gli si dovesse imputare una colpa, questa sarebbe
unicamente quella di non essere sempre rimasto calmo e non aver subito in
silenzio" così che tutt'al più la – comunque contestata – "colpa
(...) può essere qualificata unicamente quale lieve".
3.2.
Ora, preso atto delle nuove argomentazioni del ricorrente, la
Cassa ritiene che, differentemente dal quadro d'insieme fornito dal datore di
lavoro, queste non trovino alcuna spiegazione rispettivamente non possano
essere ritenute parimenti credibili.
In particolare non viene fornita alcuna spiegazione sul perché un
dipendente capace di salvaguardare meglio di altri colleghi gli interessi dei
clienti e quindi del datore di lavoro non solo non sia stato premiato ma abbia
invece suscitato antipatia nei propri superiori. Oppure, per quale ragione ad
es. una collega avrebbe avuto un proprio "interesse" a consigliare al
cliente una vendita con un ricavo inferiore di fr. 100'000.-?. Si tratta di
circostanze che non appaiono realistiche, così come non convince esservi stata
una macchinazione di sia superiori che colleghi a suo danno e meglio una
condivisa "volontà di creare un pretesto per licenziarlo".
Se, come già rammentato, le sole affermazioni del datore di lavoro
non bastano a convincere l'amministrazione, d'altro canto nemmeno le sole
contro-affermazioni dell'assicurato bastano ad azzerarne la portata e specie
nel caso in cui, come in quello che qui ci occupa, sono stati circostanziati
precisi episodi in modo convincente.
Riguardo infine alla tesi del signor RI 1 che vuole il proprio
comportamento giustificato in quanto reazione a delle provocazioni e/o ad un
tentativo di emarginarlo, si osserva che ad es. delle molestie sessuali sul
posto di lavoro e/o del mobbing potrebbero si essere un motivo per ridurre o
escludere la colpa dell'assicurato, ma che nel caso che ci occupa l'assicurato
non ha comprovato episodi di gravità tale da non esigere da lui di conservare
il vecchio impiego.
Non bisogna infatti dimenticare che la giurisprudenza già ha avuto
modo di chiarire come occorra esigere che un assicurato mantenga il proprio
posto di lavoro finché ne abbia trovato un altro anche malgrado il disaccordo
con i colleghi di lavoro, la divergenza di vedute coni superiori o atti quali
l'intimazione di una multa disciplinare da parte del datore di lavoro. (…)”
(Doc. I pag. 3-5)
1.5. Il 31 luglio
2018 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare
eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
1.6. Il 27 agosto
2018 la patrocinatrice dell’assicurato ha inviato al TCA uno scritto del
seguente tenore:
" (…) Nel
corso di una causa pendente presso la lodevole pretura di __________, la spett.
__________ ha notificato quale mezzo di prova le e-mail di cui al doc. S. Dal
contenuto delle stesse, che viene integralmente contestato per i motivi che
seguiranno, si può presumere che si tratti dei medesimi scritti anonimizzati e
ai quali la Cassa non ha dato l'accesso al ricorrente.
La signora __________ afferma che le motivazioni alla base
dell'allontanamento del signor RI 1 sono imputabili a dei suoi atteggiamenti
razzisti, non rispettosi delle gerarchie e non collaborativi. Tali affermazioni
sorprendono non poco, posto come dal verbale del 2015 emerge una situazione
diametralmente opposta (cfr. doc. M). Difatti, per i primi 4 anni di
collaborazione tra la __________ e il signor RI 1 mai gli è stata mossa una
critica in relazione al suo comportamento ciò, che rende inverosimile le
allegazioni della ex collega e superiore. Che il signor RI 1 è tutt'altro che
razzista o maleducato è peraltro confermato dai suoi precedenti datori di
lavoro nei certificati di lavoro dai quali emerge che:
" Il signor
RI 1 è stato mio impiegato di direzione per due anni e mezzo durante i quali ha
sempre collaborato in maniera serena con tutti i suoi colleghi (e dipendenti).
1.4 RI 1 ha sempre saputo relazionarsi egregiamente con tutti, apprezzando le
qualità individuali di ognuno, senza certo tenere conto della loro nazionalità,
de/loro genere o del loro aspetto estetico" (cfr. doc. T).
Ed ancora
" Il suo
atteggiamento amichevole combinato al fatto che il signor RI 1 non perde mai il
controllo, nemmeno nelle situazioni di stress, gli è valso il rispetto e le
lodi dei clienti e fornitori.
Il signor RI 1 è sincero, di cuore
e puntuale." (traduzione dal tedesco della parte evidenziata al doc. U)
Il direttore dell'Hotel __________ definisce il signor RI 1 come
un dipendente sincero, interessato, ottimista e comunicativo, che si rapporta
piacevolmente con gli altri. Nei rapporti con i suoi colleghi lo descrive come
una persona disponibile ad aiutarli e a rispondere alle loro domande, cercando
di trovare le soluzioni con pazienza e gentilezza nei loro confronti. Viene
inoltre aggiunto che il ricorrente era solito motivare i propri colleghi con
ironia e umorismo, cercando di trovare le parole giuste per creare un ambiente
di lavoro disteso (cfr. parte evidenziata doc. V).
Quanto sopra esposto è inoltre confermato in tutti gli altri
certificati di lavoro, dove i precedenti superiori descrivono il signor RI 1
come una persona con grande personalità, sorridente, cordiale, disponibile
verso i clienti e colleghi, e molto apprezzato da questi ultimi (cfr. plico.
Z).
Alla luce di quanto precede risulta chiaro che quanto riportato
dalla signora __________ in riferimento al signor RI 1 non è confacente alla
realtà ma è il frutto di mere e riprovevoli cattiverie gratuite.
A pag. 3 del doc. S la signora __________ imputa i suoi problemi
di salute a dei comportamenti del ricorrente, omettendo però di specificare che
gli stessi sono verosimilmente insorti a seguito di interventi e cure mediche
alla spalla. Altro aspetto che è stato omesso dall'attuale collaboratrice
della __________ è il fatto che per ben 4 anni la stessa ha serenamente
collaborato con il signor RI 1, senza mai muovergli un rimprovero. Guarda caso
però, i rancori si sono manifestati unicamente in concomitanza con il mancato
incasso di provvigioni (cfr. pt. 9.1.6 del ricorso 6 luglio 2018). Pertanto,
non essendo le valutazioni della signora __________ oggettive ed imparziali, le
stesse non devono essere prese in considerazione al momento dell'emissione della
decisione.
Dal canto suo la signora __________ afferma che il signor RI 1 in
un'occasione le ha fatto un commento sul suo aspetto estetico e che in
un'altra occasione le ha fatto una battuta a lei poco gradita precisando
immediatamente che per quanto riguarda quest'ultimo episodio il ricorrente ha
immediatamente specificato che stava scherzando. Appare chiaro che per motivare
una sua antipatia nei confronti del signor RI 1 la sua ex collega si sta
arrampicando ora sugli specchi, rasentando la calunnia nel momento in cui
afferma che il ricorrente è stato licenziato dai precedenti datori di lavoro e
che non andava d'accordo con i suoi ex colleghi. Difatti, dalle dichiarazioni
di cui ai doc. T-Z e dalle dimissioni formulate dal signor RI 1 (doc. AA) è evidente
che la realtà dei fatti e tutt'altra. L'intento della signora __________ non
era quello di informare la Cassa su quanto realmente accadeva e sul reale
comportamento del signor RI 1, ma unicamente quello di penalizzare quest'ultimo
il più possibile.
Sorprende non poco che la Cassa abbia dato valore a delle
allegazioni come quelle esposte dalla signora __________ e vi abbia pure
fondato l'intera decisione attribuendo una colpa grave al lavoratore.
Proseguendo nella lettura delle email di cui al doc. S il signor __________,
dal canto suo, imputa al signor RI 1 degli atteggiamenti razzisti nei suoi
confronti. Se quanto affermato fosse la verità, il rapporto tra il signor RI 1
e il suo ex collega sarebbe stato sicuramente pessimo per tutta la durata della
collaborazione. Peccato però che al momento del licenziamento del ricorrente il
collega gli ha scritto un messaggio nel quale esprimeva la sua perplessità per
le modalità e motivazioni addotte al licenziamento, salvo poi cambiare
atteggiamento dopo che il signor RI 1 ha deciso di troncare i rapporti (doc. BB).
Si tiene a precisare che quanto riportato dal signor __________ non assume
minimamente i contorni di un’offesa razzista, ma semmai di una battuta detta
un'unica volta. Il signor RI 1 non lo hai mai né denigrato né sminuito per le
sue origini.
Alla luce di quanto sopra e della documentazione allegata, è
innegabile che quanto affermato dagli attuali collaboratori della __________ -
i quali hanno tutto l'interesse di sostenere quanto affermato dalla propria
datrice di lavoro - non corrisponde alla realtà. Difatti, quando si è chiesto
agli ex-colleghi del signor RI 1 di esternare tutti i problemi che avevano con
quest'ultimo sono riusciti a malapena a citare tre/quattro esempi dalla
pertinenza e importanza opinabili. Con quanto esposto viene semmai confermato
che un cerchio ristretto di suoi ex colleghi ha inventato situazioni ad-hoc
assumendo atteggiamento di mobbing nei confronti del ricorrente.” (Doc. V)
Il 4
settembre 2018 la Cassa si è riconfermata integralmente con quanto esposto
nella risposta di causa (doc. VII).
Considerandi
2.1
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
se è disoccupato per propria colpa.
La disoccupazione è ad
esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare
violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di
lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett.
a OADI).
La giurisprudenza ha
stabilito che, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai
sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non
è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento
evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la
disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.;
DLA 1998 nr. 9 pag. 44 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 8C_22/2016
del 3 marzo 2016; STF C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).
La sospensione del diritto
alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non
presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi
dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento
generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (STF
8C_179/2017 del 30 giugno 2017; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; STF 8C_366/2015
del 14 agosto 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11
giugno 2015; STF C 143/06 del 3 ottobre 2007; STF C 254/06 del 26 novembre
2007).
Neppure è dunque
necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DLA 2016
Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può
tuttavia essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è
chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo
l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la
protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno
eventuale (STF 8C_179/2017 del 30 giugno 2017; STF 8C_99/2017 del 26 giugno
2017; DLA 2012 pag. 294; DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236; STF
8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015, STFA C
53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung",
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,
Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p. 2426-2427 cifre marg. 830-831).
La terza revisione della
LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1°
luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere
sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al
datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30
cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente
la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28
febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
2.2
La costante giurisprudenza
federale ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo
comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali,
fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del
diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita
una colpa del lavoratore.
Tale è il caso soltanto
quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.
Ciò significa concretamente
che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le
sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa
contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es. deposizioni
testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice
(cfr. STF 8C_99/2017 del 22 giugno 2017; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; STF
8C_446/2015 del 29 dicembre 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF
8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STFA C 120/03 del 13 novembre 2003, consid.
2.
; STFA C 281/02 del 24 settembre 2003 consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid.
7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1,
pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).
2.3
Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16
a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31
a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e
DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio
della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150;
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003,
consid. 1.3).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2.
bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
2.4
Nella presente fattispecie,
sulla “Domanda d’indennità di disoccupazione” l’assicurato ha indicato di
essere stato ingiustamente licenziato il 21 luglio 2017 (ultimo giorno di
lavoro effettuato) per il 30 settembre 2017, con la motivazione di “non
sufficiente collaborazione con i colleghi e superiori e comportamento non
gradito” (cfr. doc. 152, punti 18 e 20).
Il 21 luglio 2017 __________
delle __________ ha sciolto il contratto di lavoro per il 30 settembre 2017
liberando immediatamente l’assicurato dal prestare la propria attività
lavorativa per le ragioni spiegate oralmente il giorno stesso (cfr. doc.
157-158).
Il 9 agosto 2017 __________
ha poi fornito la seguente motivazione scritta per il licenziamento:
" Bezugnehmend auf Dein Schreiben vom 28. Juli 2017 beantworte ich
Deine Anfrage um schriftliche Begründung der Kündigung des
Arbeitsverhältnisses.
Ich habe Dir bereits mündlich beim
Kündigungsgespräch vom 21. Juli 2017 erklärt, dass der Grund der Kündigung in
Deiner Mangelhaften Zusammenarbeit mit den Arbeitskollegen und Vorgesetzten
liegt.
Wie ich Dir mehrmals gesagt habe, ist Dein
Verhalten gegenüber Deinen Arbeitskollegen und Vorgesetzten unangenehm und zum
Teil sogar echt beleidigend.
Auch beim Jahresgespräch 2016 und den
darauffolgenden Gesprächen im Dezember 2016 und März 2017 wurdest Du über diese
Makel erneut gemahnt. Leider ohne konkrete Besserungen Deinerseits und da in
unserem Betrieb ein gutes Arbeitsklima eine unabdingbare Voraussetzung ist,
musste ich im Interesse des Unternehmens und dessen Mitarbeiter den auch für
mich unschönen fallen, die Zusammenarbeit mit Dir zu beenden.
Ich wünsche Dir für die Zukunft weiterhin viel
Erfolg.“ (Doc. 160)
Sul verbale del colloquio
annuale per il 2016 effettuato con la sua diretta responsabile il 21 novembre
2016.
figurano in particolare le seguenti indicazioni:
" (…)
Ÿ Verhalten
ggü.: Kollegen und Vorgesetzen ändern, zu arrogante, ignorante Art
Ÿ Spielt
oft den “Besserwisser”
(…).
Ÿ Verhalten
ggü.: Kollegen/Vorgesetzen muss respektvoller werden – weiteres Folgegespräch
folgt BD ende Dez.
Ÿ Sich nicht zu wichtig
nehmen, nebst der Performance ist die Sozialkompetenz genauso wichtig, wenn
nicht noch wichtiger
Ÿ Mehr Hilfsbereitschaft ggü.
Kollegen und Vorgesetzen – die Arrogante + Ignorante Art ist
sofort einzustellen – Ansonsten mit Konsequenzen zu rechnen ist?
Ÿ Sagt
es fehlt an Wertschätzung und guten Arbeitsklima – Dazu kommt von ihm überhaupt
kein Beitrag! (…)” (Doc. 132+134)
Questo formulario è stato
firmato da __________ e dall’assicurato il 29 dicembre 2016. RI 1 ha comunque
aggiunto delle osservazioni del seguente tenore:
" In Anbetracht des Vorbehalt des unterzeichneten Formulars zum
Mitarbeitergespräch, nehme ich zu den Anmerkungen auch nach Rückfragen bei
meinen Kollegen wie folgt Stellung.
Wie auch mündlich erwähnt; nehme ich die
Anmerkungen von __________ und __________ zur Kenntnis, bin aber nicht, damit
einverstanden, dass ich als arroganten, ignoranten, unrespektvollen und nicht
hilfsbereiten Kollegen dargestellt werde. Das Mitarbeitergespräch bezieht sich
nicht auf vereinzelte Situationen, sondern auf das gesamte Jahr. Jeder ist ab
und zu überlastet oder gestresst und reagiert in diesen Momenten anders als
üblich. Dies ist nicht nur bei mir der Fall sondern bei allen Kollegen als auch
Vorgesetzten.
Die Kollegen fragen mich sehr viel um Information
und Rat in Bezug auf Grundbuchauszüge, Katasterpläne, Grundrissen, wie
Raumflächen zu berechnen sind, Wie man Fotos bearbeitet, wie man
Wordeinstellungen ändert, Excellisten, -formeln etc. macht. Die Antworten, die
Unterstützung und die Auskünfte gebe ich immer geduldig.
Wie auch meine Kollegen teils nur mündlich und
teils auch schriftlich bestätigen, werde ich als stets hilfsbereiter, korrekter
und netter Kollege geschätzt, was in Widerspruch mit den in roter Schrift
festgehaltenen Vorwürfen steht.
Nachfolgend möchte ich einige Beispiele für die
stetige Hilfsbereitschaft auflisten:
- Auf- und Abbauen bei Anlässen wie __________, __________...
- Verschiedene Male Erklärung Ablauf Lex Koller Bewilligung an __________
- verschiedentlich __________ fürs herunterladen von
E-Mailanhängen oder Fotos
Unterstützung gegeben
- Erklärungen Grundbuchauszuginformationen an __________ auch nach
der Schulung mit __________
- Hoch- und Hinuntertragen von Material vor + nach Events (einmal
war ich am Montag nach einem Event auf Kundentermin und dann heisst es gleich, RI
1.
hilft nie!)
- Wenn Lieferungen kommen und ich im Büro anwesend bin helfe ich
immer mit.
In Bezug auf die Notiz im Formular 2016, dass
schon im Jahr 2015 festgehalten wurde, dass die Erwartungen zur Zusammenarbeit
mit Vorgesetzten nur bedingt von RI 1 erfüllt seien, ist zu erwähnen, dass bis
zum neuen Mitarbeitergespräch im Jahr 2016 kein Folgegespräch (wie vereinbart
bei Bedarf) von Seiten der Geschäftsleitung einberufen wurde. Somit ist für
mich als Mitarbeiter anzunehmen, dass die Vorgesetzte, __________, bis dahin
mit der Zusammenarbeit zufrieden war.
Ich bin der Meinung, dass das Empfinden einer
arroganten und ignoranten Art durch ungenügende direkte Kommunikation mit mir
zu Stande gekommen ist. Daher wäre ich dankbar, wenn hier noch spezifische
Beispiele erwähnt würden.
Als treuer Mitarbeiter, vertraue ich, dass diese
Punkte von meinen Vorgesetzten zur Kenntnis genommen werden und sich __________
und __________ auch in den vergangenen Wochen von meinem korrekten,
freundlichen und positiven Verhalten überzeugen konnten.“ (Doc. 139)
Il 28 febbraio 2018 la
Cassa ha posto i seguenti quesiti all’ex datore di lavoro:
" (…)
• Prima del licenziamento avvenuto in data 21 luglio 2017
vi erano stati dei richiami formali e scritti nei confronti del signor RI 1?
In caso affermativo si chiede di produrne
copia.
• Nello
scritto indirizzato al signor RI 1 in data 9 agosto 2017
indicavate un suo comportamento inadeguato nei confronti di colleghi e superiori, cosa intendete con tale affermazione? Vi sono stati degli
episodi specifici che rimproverate al signor
RI 1? In caso affermativo voglia produrre
una descrizione di tali avvenimenti.
• Da parte dei colleghi sono arrivate
lamentele ai superiori in merito al comportamento del
signor RI 1? In caso affermativo in che modo (scritto o orale)? Nel caso fossero
state formalizzate delle lamentele scritti si prega di fornirne copia.
• Se ciò fosse
stato il caso, al signor RI 1 è stata data la
possibilità di prenderne atto e di poter prendere posizione in merito?
• Quali erano i colleghi diretti del
signor RI 1?
• Voglia per cortesia produrre copia delle valutazioni
annuali del signor RI 1 per gli anni 2014,
2015.
e 2016.” (Doc. 37)
La Cassa ha ricevuto una
risposta il 14 marzo 2018, che ha trasmesso solo parzialmente all’assicurato in
applicazione dell’art. 47 LPGA, per tutelare interessi privati (degli ex
colleghi di lavoro) preponderanti.
La
risposta inviata alla Cassa ha il seguente tenore:
" (…)
1.
Si, in occasione
del colloquio annuale di novembre-dicembre 2016 era stata segnalata al signor RI
1.
dalla sua diretta superiore signora __________ e dalla sottoscritta la
questione relativa alle sue problematiche relazioni con diversi suoi colleghi e
con i superiori, tale da pregiudicare il clima in azienda (vedi protocollo
allegato); è seguito un ulteriore colloquio nel marzo 2017 con la sottoscritta
e la signora __________ (purtroppo non verbalizzato), in occasione del quale
malauguratamente non si sono potuti costatare gli auspicati miglioramenti e in
cui si sono fatte presenti le conseguenze in assenza di sviluppi positivi.
2.
Il signor RI 1 si
è espresso a più riprese in toni denigratori e intolleranti nei confronti dei
suoi colleghi (in particolare il signor __________, la signora ___________ e la
signora __________). Il suo atteggiamento nei loro confronti era spesso
saccente, arrogante e non collaborativo. Egli mancava anche del dovuto rispetto
nei confronti della sua diretta superiore signora __________ e non rispettava
le direttive impartite dalla sottoscritta. Il comportamento del signor RI 1
pregiudicava il clima lavorativo.
3.
Le ripetute
lamentele sono pervenute oralmente alla sottoscritta ed alla signora __________.
In modo informale il signor RI 1 era già stato richiamato più volte prima dei
colloqui menzionati alla risposta 1. (omissis)
4.
Vedi risposta 1.
5.
I colleghi
diretti del signor RI 1 nel settore della vendita erano, oltre a quelli citati
alla risposta 2, la signora __________ e la signora __________. Si precisa però
che quest’ultime collaboratrici sono spesso distaccate fuori ufficio, lavorando
anche da casa.
6.
Vedi risposta 1.
(omissis). (...).” (Doc. I)
Da tale scritto emerge
comunque che i colleghi di lavoro con i quali l’assicurato ha avuto problemi
sono la responsabile __________, la sua superiore diretta __________, capo
vendite e le colleghe __________ e __________ e il collega __________.
L’assicurato ha allegato
al suo ricorso delle dichiarazioni, del dicembre 2016, di 4 colleghe (__________,
__________, __________ e __________) che affermano di non avere mai avuto
nessun problema con RI 1 (cfr. doc. O).
Il 27 agosto 2018 la
patrocinatrice del ricorrente ha inviato al TCA alcune e-mail che sono state
prodotte dall’ex datore di lavoro nel contesto di una causa presso la Pretura
di __________ e che sono quelle sui cui si è fondata la Cassa.
Il primo messaggio del 5
marzo 2018 ore 17:49 di __________ a __________ ha il seguente tenore:
" Als Verkaufsleiterin, somit Mitverantwortliche für das Wohlergehen
des Teams, kann ich aus folgenden Gründen, die Kündigung von Herrn RI 1 als
fundiert und klar übereinstimmend bestätigen.
Unaufrichtiges Verhalten gegenüber Mitarbeiter im
Team, die sich mit Beleidigungen auf einer privaten Ebene, rassistischen
Aussagen und einer abwertenden, besserwisserischen, unschönen Art ausgewirkt
haben.
Herr RI 1 war kein loyaler Mitarbeiter, pflegte
auch nicht den nötigen Respekt gegenüber den Vorgesetzten, und hat durchaus
nicht zu einen harmonischen Arbeitsklima beigetragen.“ (Doc. S)
La collega __________ il 2
marzo 2017 alle 15:24 ha invece scritto a __________:
" Liebe __________
Betreffend unserem früheren “Kollegen” Herrn RI 1
hatte ich viele schlaflose Nächte mit Magenkrämpfen und Essstörungen, so dass
ich mich in ärztliche Behandlung geben musste. Er versuchte mich mit allen
Mitteln zu mobben, machte sich lustig über nicht vor allen anderen Kollegen,
schwärzte mich ständig unbegründet an und spionierte in meinen Malis. Ich war
bereit zu kündigen, weil ich dieses Verhalten und die schlechte Atmosphäre nicht
mehr ertragen konnte. Ausserdem versuchte er ständig andere Kollegen gegen mich
aufzuhetzen, was ihm Gott sei Dank nicht gelang. Seit Herr RI 1 nicht bei uns
ist, kehrte endlich wieder Ruhe ein!
Gerne kannst Du diese Zeilen weiterleiten!
Liege Grüsse.“ (Doc. S3-4)
La collega __________ il 5
marzo 2018 alle ore 17:53 ha invece scritto a __________:
" Herr RI 1 hat mir gegenüber ein respektloses, fas schon
frauenfeindliches Verhalten an den Tag gelegt.
Nur zum zwei Beispiele zu nennen: einmal war der
Luftdruck unseres Geschäftsautos niedrig und er hat zu mir gesagt, dass ich zu
fett für das Auto wäre …
Ein anderes Mal musste ich auf ihn warten um
gemeinsam zu einer Besichtigung zu fahren und er meinte, dass ich aussehe, als
ob ich zum Anschaffen auf der Strasse stehen würde.
Natürlich habe ich ihn auf sein unverschämtes
Verhalten angesprochen und er hat mir ins Gesicht gelacht und gesagt das wäre
ja nur Spass und er fände das lustig.
Seine extreme Kontrollsucht war auch unerträglich
– z. B. har er meinen Schreibtisch sowie den Müll (!) durchsucht – er hat mich
sogar darauf angesprochen und mich gefragt, warum ich alle meine Notizen in den
Müll werfe??!!
Seit er das Team verlassen hat, ist das
Arbeitsklima wirklich sehr gut.
Arbeitskollegen seiner alten Arbeitsstelle – wo
er auch gekündigt worden ist – haben mir die gleiche Vorgehensweise bestätig” (Doc. S5)
Il
collega __________ ha inviato a __________ il 6 marzo 2018 alle 12:24 il seguente
messaggio:
" Due anni
fa circa, il sig. RI 1 durante una conversazione in ufficio per questioni
lavorative in mia presenza ha terminato la sua frase usando le seguenti parole
“__________ non ha sentito niente (riferendosi a un problema di lavoro tra i
due) altrimenti lo mandiamo in __________”.
Con tale frase ha profondamente offeso me stesso e le mie origini
famigliari paterne. Specifico che da parte materna sono cittadino svizzero,
cosa che il signor RI 1 sapeva.
Ritengo che tali esternazioni razziste siano fuori luogo di per se
ma ancora peggio se pronunciate da parte di un collega di lavoro.” (Doc. S7)
La patrocinatrice
dell’assicurato ha allegato gli attestati dei precedenti datori di lavoro ed
uno scritto di __________ in merito alla collaborazione che ha avuto con RI 1
negli anni in cui il ricorrente ha lavorato presso gli alberghi __________ di __________
(doc. T)
2.5
Chiamato ora a pronunciarsi
il TCA ricorda innanzitutto che per costante giurisprudenza federale (cfr. consid.
2.1
), per infliggere una sanzione fondata sugli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e
44.
lett. a OADI non è necessario che si sia in presenza di un licenziamento con
effetto immediato giustificato.
Basta
invece che con il suo comportamento l’assicurato abbia indotto il datore di
lavoro a disdire il contratto.
Come
giustamente sottolineato dalla Cassa (cfr. consid. 1.2.), è proprio ciò che è
avvenuto nel caso concreto.
L’assicurato
ha infatti talvolta assunto degli atteggiamenti sgradevoli e talora addirittura
offensivi con la sua superiore e con alcune colleghe ed un collega di lavoro,
come si evince dalle dichiarazioni riprodotte al considerando precedente.
L’assicurato
stesso e la sua patrocinatrice hanno peraltro ammesso che dei momenti di
tensione vi sono stati.
Soprattutto
RI 1 non ha modificato il proprio atteggiamento malgrado le chiare indicazioni
che figuravano nel Formulario di valutazione relativo all’anno 2016.
In
tale contesto va ribadito che un licenziamento causato dal comportamento
dell’assicurato può giustificare una sanzione, anche se gli vengono
riconosciute ottime capacità dal profilo strettamente professionale (cfr. sul
tema, le osservazioni della Cassa che sottolinea come “non viene fornita alcuna
spiegazione sul perché un dipendente capace di salvaguardare meglio di altri
colleghi gli interessi dei clienti e quindi del datore di lavoro non solo non
sia stato premiato ma abbia invece suscitato antipatia nei propri superiori.”).
Il ricorrente ha dunque
fornito consapevolmente al datore di lavoro un motivo di disdetta (cfr. STF
8C_582/2014 del 12 gennaio 2015 consid. 6.2 nella quale l’Alta Corte ha
sottolineato la necessità di evitare le situazioni di conflitto anche verbali
con i colleghi e di rivolgersi ai superiori; STF 8C_179/2017 del 30 giugno
2017; STF 2C_286/2015 del 6 agosto 2015; STCA 38.2015.3 del 22 aprile 2015. Vedi pure STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016 sulla puntualità).
In simili
condizioni questo Tribunale ritiene pertanto che l’assicurato abbia contribuito
colpevolmente a causare la perdita della sua occupazione (cfr. in particolare
DLA 2012 Nr. 13 pag. 294, nella quale il Tribunale federale ha ricordato che
basta il dolo eventuale ; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015: “Sous
l'angle du droit de l'assurance-chômage, l'intention, respectivement le dol
éventuel, ne doit pas se rapporter à l'acte fautif qui est en cause mais au
fait d'être licencié: il y a chômage fautif si l'assuré adopte
intentionnellement un comportement en vue d'être licencié ou s'il peut prévoir
que son comportement peut avoir pour conséquence un licenciement et qu'il
accepte de courir ce risque (arrêt 8C_872/2011, précité, consid. 4;
arrêt C 282/00 du 11 janvier 2001 consid. 2b)”).
Di
conseguenza RI 1 deve essere sospeso dal diritto all'indennità di
disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con
l'art. 44 lett. a OADI (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF 8C_829/2009 del 17
dicembre 2009).
Tenuto conto di tutte le
circostanze del caso concreto (in particolare la riconosciuta qualità del
lavoro svolto da RI 1 e l’apprezzamento positivo formulato da altre colleghe)
la durata della sospensione, secondo il TCA, è eccessiva e non rispetta la
gravità della colpa.
Si giustifica quindi una
riduzione della durata della sospensione a 20 giorni per colpa di media gravità
(cfr. STF 8C_107/2018 del 7 agosto 2018).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La
decisione su opposizione del 5 giugno 2018 è modificata nel senso che
l’assicurato è sospeso per 20 giorni dal diritto all’indennità di
disoccupazione.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà all’assicurato,
patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 1000.-- (IVA inclusa) a titolo d’indennità
per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti