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Decisione

38.2018.45

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

31 agosto 2018Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Rubin, in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess

2014, pag. 320, sottolinea che :

" (…)

76 Il y a violation de l’obligation de renseigner

lorsque l’assuré omet de remplir les rubriques figurant dans les formules

destinées à faire valoir le droit aux prestations, les remplit de façon

contraire à la vérité, omet de renseigner spontanément sur des événements susceptibles

d’avoir une influence sur le droit aux prestations, ou s’abstient de répondre

aux questions posées par l’ORP dans le cadre de ses attributions légales. (…)”

2.4. Nella presente fattispecie il

Contratto di lavoro è stato firmato dall’assicurata il 5 dicembre 2017 presso

il suo domicilio a __________. Esso prevedeva l’inizio dell’attività per il 1°

Considerandi

dicembre 2017 e cioè a un momento in cui l’assicurata era ancora inabile al

lavoro (cfr. Doc. 9). Anche per questo motivo l’assicurata avrebbe dovuto fornire

immediatamente tale comunicazione alla propria consulente del personale, tanto

più che già nel corso del colloquio di consulenza del 18 ottobre 2017 figurava

l’indicazione secondo cui “la trattativa e discussione con __________, procede

bene” (cfr. Doc. 12, pag. 2) e, che il colloquio di consulenza del 17 novembre

2017.

era stato rinviato (cfr. Doc. 13).

La

ricorrente lo ha fatto invece unicamente il 19 dicembre 2017 (cfr. Doc. 1) dopo

avere comunicato, allo sportello dell’URC di __________ il 13 dicembre 2017,

soltanto di essere nuovamente abile al lavoro da quel giorno.

In

simili condizioni la decisione su opposizione del 21 giugno 2018, con la quale

l’Ufficio regionale di collocamento di __________ ha inflitto a RI 1 un giorno

di sospensione per colpa lieve (cfr. STF 8C_253/2015 del 14 settembre 2015)

deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,

6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti