38.2018.45
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
31 agosto 2018Italiano13 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2018.45
dc/gm
Lugano
31 agosto 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 11 luglio 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 giugno 2018 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1 si è iscritta per il
collocamento dal 1° agosto 2017 (3° termine quadro per la riscossione), con
disponibilità all’80% e alla ricerca di un impiego quale ausiliaria di pulizia
e cameriera ai piani.
1.2. Con decisione su opposizione
del 21 giugno 2018 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di
seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 18 gennaio 2018 (cfr.
Doc. 5) con la quale ha sospeso l’assicurata per 1 giorno dal diritto
all’indennità di disoccupazione per non avere tempestivamente comunicato
all’URC il reperimento di una nuova occupazione (cfr. Doc. B1).
Dalla
richiesta di giustificazione del 19 dicembre 2017 risulta infatti che un
contratto di lavoro è stato stipulato con l’__________ il 5 dicembre 2017, ma è
stato fatto pervenire solo il 19 dicembre 2017 (cfr. Doc. B2 e doc. 1).
L’amministrazione
ha così motivato la sanzione:
" (…)
3.
Dall’esame della documentazione agli atti, abbiamo rilevato che
quanto scritto dal personale di sportello durante l’”autorizzazione controllo
allo sportello” non corrisponde a quanto affermato dalla signora RI 1; sul
documento vi è indicato unicamente che l’assicurata si è presentata il
13.12.2017 alle ore 09:30 e ha comunicato di essere nuovamente abile al lavoro
dal 13.12.2017.
Si constata inoltre che il contratto con l’__________ ha inizio il
01.12.2017 ed è stato sottoscritto il 05.12.2018 (recte: 2017) e consegnato ai
nostri servizi solo il 19.12.2017.
Da quanto rilevato l’assicurata era quindi in possesso
dell’informazione già il 05.12.2017, informazione questa che avrebbe dovuto
trasmettere immediatamente alla sua consulente. (…)” (cfr. Doc. 7)
1.3. Contro la decisione su
opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale
chiede la revoca della sanzione e rileva in particolare:
" (…)
La consulente __________ è stata sempre a conoscenza di tutti
passi che stavo svolgendo con le mamme diurne, anzi ne era già a conoscenza
quando ancora era solo UN'IDEA.
lo firmai il contratto il 05.12.2017, luogo a casa mia, con le
collaboratrici dell'associazione, soltanto che lo stesso giorno loro si
PORTARONO dietro il contratto per farlo firmare dai capi/superiori.
Il contratto me lo consegnarono più o meno due settimane dopo!
Perciò il contratto affinché non fosse firmato dei superiori
dell'associazione mamme diurne NON ERA VALIDO!
Tra la fine di novembre e l'iniziare delle prime settimane
dicembre ero in malattia (tra l'altro in malattia per colpa dei consulenti che
la URC possiede, che invece di aiutare le persone le portano sulla via della
disperazione).
Il 13.12.2017 il primo giorno del finire della mia malattia dovevo
presentarmi allo sportello, ho fatto una domanda all'individuo che era presente
allo sportello a servire quel giorno, "Ho firmato un contratto con le __________
però se lo sono portate dietro per farlo firmare da un superiore, tra l'altro
vado questo pomeriggio vado a firmarne un altro perciò che devo fare?" la
signora rispose " Quando lei riceverà il contratto firmato da loro c'è lo
invii per posta" di conseguenza appena mi arrivò lo inviai per posta come
disse la signora, perciò se il contratto fu consegnato al 19.12.2017 NON È
COLPA MIA ma bensì dell'__________ che ci ha messo così tanto a consegnarlo
(posso avere ancelle prove se desiderate).
Anche se avessi fatto una copia del contratto solo con la mia
firma, a cosa servirebbe? È conoscendo l'atteggiamento di alcune consulenti mi
sarebbe stato detto ."MA A COSA MI SERVE UN CONTRATTÓ FAMATO SOLO DA LEI?
NON SERVE A NIENTE". (…)” (cfr. Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 24
luglio 2018 l’URC di __________ chiede di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
In data 19 dicembre 2017 l'assicurata ha fatto pervenire
all'Ufficio regionale di collocamento di __________ (URC) il contratto di
lavoro valido dal 1.12.2017 sottoscritto il 5.12.2017 con l'__________ (doc.
1).
L'assicurata in data 22.06.2018 ha ottenuto la certificazione
sulla formazione svolta online rispetto a "diritti e doveri" e
"prestazioni e scadenze" (doc. 2) (formazione nella quale vengono
ripresi i diritti e gli obblighi delle persone iscritte in disoccupazione e
sottolineati i termini e le scadenze da rispettare) e a complemento
d'informazione nel corso degli incontri di consulenza ha ricevuto delle istruzioni
chiare in merito all'obbligo d'informazione e di rispetto delle istruzioni.
(…).
Nel caso concreto, l'assicurata chiede che la decisione di
sospensione di 1 giorno per mancato rispetto delle istruzioni e violazione
dell'obbligo d'informare venga rivista in quanto:
"...la penalità di un giorno sia totalmente fuori luogo,
poiché tutto ciò che è accaduto è stata una REAZIONE A CATENA di un lavoro mal
svolto".
Dall'esame della documentazione agli atti, abbiamo rilevato delle
discrepanze, infatti quanto scritto dal personale di sportello durante
"l'autorizzazione controllo allo sportello" (sul documento in
questione i funzionari amministrativi rilevano le informazioni importanti
trasmesse dagli assicurati che si presentano allo sportello) (doc. 8) non corrisponde
a quanto affermato dalla signora RI 1, sul documento vi è indicato unicamente
che l'assicurata si è presentata il 13.12.2017 alle 09:30 e ha comunicato di
essere nuovamente abile al lavoro a partire dal 13.12.2017.
Si rileva inoltre che il contratto con l'__________ ha inizio
l’1.12.2017 (doc. 1), data in cui l'assicurata era ancora inabile nella misura
del 100% per malattia (doc. 9) ed è stato sottoscritto il 05.12.2018 (recte:
2017) e consegnato ai nostri servizi il 19.12.2017.
Da quanto rilevato l'assicurata era quindi in possesso
dell'informazione già il 05.12.2017, notizia che avrebbe dovuto trasmettere
immediatamente alla sua consulente indipendentemente dal fatto che il documento
fosse o meno sottoscritto da parte del datore di lavoro.
A seguito di una nostra ulteriore verifica è stata consegnata solo
il 22.01.2018 una certificazione che attesta che l'assicurata ha iniziato la
sua attività solo in gennaio (doc. 10).
Si è ritenuto di confermare la sospensione di 1 giorno in quanto
malgrado quanto indicato dalla signora RI 1, l'assicurata da quanto risulta ai
nostri atti non ha provveduto ad informare telefonicamente o via e-mail la sua
consulente in merito alla sottoscrizione del contratto avvenuta il 05.12.2017.
Per quanto riguarda le ulteriori osservazioni sollevate dalla
signora RI 1 qui di seguito riportiamo le nostre considerazioni:
- "...ero in
malattia (tra l'altro in malattia per colpa delle consulenti che la URC
possiede, che invece di aiutare le persone le portano sulla via della
disperazione)."
L'iscrizione
dell'assicurata in disoccupazione è avvenuta presentando un'inabilità
lavorativa nella misura del 100% dal 14.10.2016 con successivi certificati
medici che ne attestavano l'inabilità (doc. 11).
Durante i vari
incontri di consulenza la consulente di riferimento, signora __________, si è
adoperata affinché l'assicurata potesse ottenere le sue indennità raccogliendo
informazioni presso l'assicurazione perdita di guadagno e la cassa
disoccupazione (doc. 12).
Vi è stato
inoltre un cambio consulente (la signora __________ generalmente termina alle
17:00) per permettere all'assicurata di non perdere ore di lavoro e favorire la
pianificazione dei tre guadagni intermedi che sta svolgendo; appuntamenti
fissati i martedì alle 17:30 (fuori dagli orari di blocco definiti nella nostra
organizzazione interna) in quanto unico momento favorevole per la signora RI 1
(doc. 13).
- "Tra
l'altro due volte (__________ e __________) mi hanno minacciata di penalità
(una per e-mail e l'altra verbalmente tramite telefono) di non aver consegnato
dei documenti,..."
La signora RI 1
ha ricevuto le informazioni in merito alle conseguenze del non rispetto delle
istruzioni come da nostro obbligo in quanto previsto dall'art. 27 LPGA;
informazione questa che è stata interpretata dall'assicurata come una minaccia.
- "Come mai
la signora __________ aveva detto in un colloquio che questa penalizzazione di
un giorno mi sarebbe stata restituita, ma non è andata così?"
Alla signora RI
1 è stato comunicato che si sarebbe esaminata la documentazione e se quanto
rilevato e comprovato dagli atti in nostro possesso fosse stato in linea con la
sua rivendicazione, l'opposizione sarebbe stata accolta.
- "Da
diversi mesi sono iscritta in disoccupazione ma non percepisco un soldo perché
lavoro, devo svolgere 12 ricerche al mese nonostante quasi sempre lavorando
così tante ore quasi non trovo il tempo di farmi la doccia, lo spiegai alla
consulente ma lei mi risposte che devo farle,..."
Non avendo
percepito indennità di disoccupazione per due mesi (doc. 14), alla signora RI 1
è stato consigliato di annullare la sua iscrizione in disoccupazione,
l'assicurata ha dichiarato che per una sua sicurezza finanziaria desiderava
restare iscritta, a seguito della sua decisione è stata informata che ai sensi
della legge avrebbe dovuto quindi continuare ad effettuare delle ricerche di
lavoro tali da permetterle di trovare un'occupazione con contratto a carattere
indeterminato con l'obiettivo di uscire definitivamente dalla sua situazione lavorativa
precaria. (…)” (cfr. Doc. V)
1.5. Il 26 luglio 2018 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali mezzi di
prova (cfr. Doc. VI). Le parti sono rimaste silenti.
In
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
Nel merito
2.2. Ai sensi dell’art. 30 cpv. 3
LADI la sospensione vale soltanto per i giorni in cui il disoccupato soddisfa i
presupposti per il diritto all’indennità.
Nella decisione 126 V 520
il TF ha osservato che la sospensione dal diritto all’indennità secondo l’art.
30 LADI è unicamente possibile quando siano adempiuti tutti i presupposti
legali del diritto a prestazioni. Tali condizioni sono enunciate all’art. 8
cpv.1 LADI. Con la negazione dell’idoneità al collocamento a partire dal 1°
luglio 1998 veniva a mancare uno dei presupposti all’indennità di
disoccupazione. Ciò ha comportato che in quel momento non aveva ancora
cominciato a decorrere il termine quadro per la riscossione della prestazione.
Pertanto non vi era nessuna base legale per la sospensione a partire dal 1
luglio 1998 e di conseguenza non era nemmeno possibile eseguirla entro sei
mesi. In effetti, l’obiettivo della sospensione è la partecipazione
dell’assicurato al danno causato dallo stesso. Quindi se il ricorrente non
aveva diritto alle prestazioni per i mesi di luglio e agosto, non ha nemmeno
causato un danno al quale dovrebbe partecipare.
Con decisione 8C_951/2011
del 9 marzo 2012 il TF ha confermato questa giurisprudenza, precisando che la
sospensione può essere effettuata unicamente quando tutte le condizioni di cui
all’art. 8 LADI sono adempiute, ossia quando un assicurato ha diritto alle
indennità di disoccupazione. Invece il comportamento sanzionabile
dell’assicurato non deve necessariamente essere avvenuto durante il termine
quadro per la riscossione delle prestazioni.
2.3. L’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI
prevede che l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità, tra l’altro, se
ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti il
suo obbligo di informare o di annunciare.
Il dovere di informare
deve essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.
Devono essere fornite, di
conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle
condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 104/01
del 25 luglio 2001 consid. 2 in fine).
Secondo la giurisprudenza
federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete
sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo
calcolo (cfr. DLA 2007 N. 13 pag. 210; DLA 2004 N. 19, consid. 2.1.1, pag. 191;
DTF 123 V 150 consid. 1b, pag. 151; DLA 1993/1994 N. 3, consid. 3b, pag. 21).
Fatti
B. Rubin, in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess
2014, pag. 320, sottolinea che :
" (…)
76 Il y a violation de l’obligation de renseigner
lorsque l’assuré omet de remplir les rubriques figurant dans les formules
destinées à faire valoir le droit aux prestations, les remplit de façon
contraire à la vérité, omet de renseigner spontanément sur des événements susceptibles
d’avoir une influence sur le droit aux prestations, ou s’abstient de répondre
aux questions posées par l’ORP dans le cadre de ses attributions légales. (…)”
2.4. Nella presente fattispecie il
Contratto di lavoro è stato firmato dall’assicurata il 5 dicembre 2017 presso
il suo domicilio a __________. Esso prevedeva l’inizio dell’attività per il 1°
Considerandi
dicembre 2017 e cioè a un momento in cui l’assicurata era ancora inabile al
lavoro (cfr. Doc. 9). Anche per questo motivo l’assicurata avrebbe dovuto fornire
immediatamente tale comunicazione alla propria consulente del personale, tanto
più che già nel corso del colloquio di consulenza del 18 ottobre 2017 figurava
l’indicazione secondo cui “la trattativa e discussione con __________, procede
bene” (cfr. Doc. 12, pag. 2) e, che il colloquio di consulenza del 17 novembre
2017.
era stato rinviato (cfr. Doc. 13).
La
ricorrente lo ha fatto invece unicamente il 19 dicembre 2017 (cfr. Doc. 1) dopo
avere comunicato, allo sportello dell’URC di __________ il 13 dicembre 2017,
soltanto di essere nuovamente abile al lavoro da quel giorno.
In
simili condizioni la decisione su opposizione del 21 giugno 2018, con la quale
l’Ufficio regionale di collocamento di __________ ha inflitto a RI 1 un giorno
di sospensione per colpa lieve (cfr. STF 8C_253/2015 del 14 settembre 2015)
deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti