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Decisione

38.2018.47

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 ottobre 2018Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi crediti salariali non verranno versati.

Giurisprudenza

DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009

(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si

è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di

lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se

sussisteva un rapporto di parentela)

TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato

avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30

giorni per il versamento del salario).

TFA C 109/04del 9.6.2005

(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il

rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro

ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).

TFA C 91/01del 4.9.2001

(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine

del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio

salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)

La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto

dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la

graduatoria (DTF 123 V 75)."

2.3. Le direttive amministrative

non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1;

DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid.

5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag.

379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid.

2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992

pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF

117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114

V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag.

527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza

2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,

ha ricordato che:

"

Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del

diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e

non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli

amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa

tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime

verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di

legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione

corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non

si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la

stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento

Considerandi

a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.4

Nell’evenienza concreta,

dagli atti dell’incarto risulta che RI 1 ha lavorato come impiegata d’ufficio a

tempo pieno per la __________ dal 1° maggio 2016 al 31 ottobre 2017 (cfr. doc.

3-4, doc. 12).

L’assicurata ha sciolto il

contratto di lavoro in data 10 agosto 2017 rilevando:

" Con la

presente inoltro regolare disdetta del contratto di lavoro con la vostra

società. Il giorno 01.11.2017 mi riterrò libera da ogni impegno e obbligo.

I motivi di questa decisione sono il metodo di lavoro

approssimativo e non comunicativo che non mi fa lavorare serenamente e i

mancati versamenti degli stipendi (problemi già discussi a luglio 2016 con

tante promesse che come sempre non sono state mantenute).

Entro il 30.10.2017 chiedo che mi siano pagati Fr. 19'870.-- per

gli stipendi maturati fino al 31.07.2017, e puntualmente gli stipendi dei mesi

seguenti, inoltre Fr. 7'020.-- di vacanze arretrate.

Se entro tale termine non riceverò l’intero ammontare delle somme

richieste ricorrerò alle vie legali.

La presente vale quale messa in mora. (…)” (Doc. 38)

Il datore di lavoro è

fallito il 23 gennaio 2018. Il 29 gennaio 2018 l’assicurata, per il tramite di

un patrocinatore, ha chiesto alla Cassa di beneficiare di indennità per

insolvenza per complessivi fr. 19'941.55 per salari non pagati da giugno a

ottobre 2017 (cfr. doc. 11).

Al ricorso l’assicurata ha

allegato una dichiarazione datata 10 luglio 2018 di __________ del seguente

tenore:

" Io

sottoscritto __________, amministratore della società __________, dichiaro che

la Signora RI 1 dipendente della ditta __________ dal 01.05.2016 al 31.10.2017,

mi ha sempre sollecitato verbalmente il pagamento degli stipendi (ogni 10 / 15

giorni) richieste alle quali ho sempre promesso di dare seguito e alle quali ho

fatto fronte, per quanto mi è stato possibile, con versamenti di acconti ogni

qualvolta la situazione finanziaria lo permetteva.” (Doc. A)

2.5

Chiamato ora a pronunciarsi,

il TCA ritiene che gli sforzi compiuti dall’assicurata per ottenere quanto

dovutole dalla __________ siano insufficienti e che quindi la Cassa abbia

correttamente negato alla ricorrente il diritto all’indennità di

disoccupazione.

Infatti dalla

dichiarazione allegata di __________ emerge che l’assicurata, che ha iniziato

la sua attività lavorativa il 1° maggio 2016, ha sempre sollecitato verbalmente

il versamento degli stipendi (ogni 10/15 giorni) e che l’amministratore unico

ha sempre promesso di dare seguito e ha fatto fronte per quanto gli era

possibile, con versamenti di acconti ogni qualvolta la situazione finanziaria le

permetteva.

In questa particolare

situazione l’assicurata, che non ha più ricevuto il salario a partire dal mese

di giugno 2017, nella lettera di disdetta del 10 agosto 2017 per il 31 ottobre

2017, non avrebbe dovuto limitarsi a chiedere, attraverso una messa in mora, il

versamento dei salari di giugno e luglio fino al 31 ottobre 2017 e quella di

agosto, settembre e ottobre da pagare puntualmente, ma avrebbe dovuto agire in maniera

più incisiva facendo spiccare a quel momento un precetto esecutivo per i salari

arretrati.

Questa soluzione si

giustifica tanto più se si considera che lo stesso amministratore unico era a

capo di altre due ditte (la __________ e la __________) presso la quale ha

lavorato la ricorrente ricevendo dalla Cassa fr. 6'845.25, rispettivamente fr.

22’608.15 a titolo di indennità per insolvenza (cfr. doc. C, doc. 2; STCA

38.2018.5

del 7 maggio 2018).

In simili condizioni,

questo Tribunale ritiene che l’assicurata abbia commesso una negligenza grave

in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI

(al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24

agosto 2012; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014 STCA 38.2014.4 del 23 gennaio

2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre

2010).

La giurisprudenza esige,

infatti, che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per

rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003;

STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006;

“Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il più presto

possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre

2005).

In tale contesto si

ricorda infine che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono

sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali

hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_563/2010

del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA

2002.

pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio

2008.

confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA

38.2016

24 del 25 agosto 2016; STCA 38.2014.69 del 24 giugno 2015;STCA

39.2002.67

del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).

La decisione su

opposizione del 18 giugno 2018 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti