38.2018.49
Negato diritto a indennità per insolvenza in assenza di un contratto di lavoro con la SA. Ricorrente era affiliato alla Cassa AVS quale indipendente con un accordo di collabvorazione con la SA
25 ottobre 2018Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2018.49
DC/sc
Lugano
25 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 agosto 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10 agosto 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 10 agosto 2018 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione
del 21 giugno 2018 (cfr. doc. 36-37) ed ha negato a RI 1 il diritto alle
indennità per insolvenza, argomentando:
" (…)
2. Nell'evenienza
concreta emerge che l'opponente è stato impiegato presso la società __________
di __________ dal 19 luglio 2016 al 31 dicembre 2017 in qualità di consulente;
rivendica così indennità per insolvenza pari a CHF 55'500.00 per il lavoro
prestato e mai retribuito dal 01 settembre 2017 al 31 dicembre 2017.
Nell'opposizione del 22 giugno 2018 il
Sig. RI 1 afferma come sia dato il diritto ad indennità d'insolvenza in quanto
ha svolto l'attività lavorativa in qualità di dipendente. Afferma inoltre "...
Alla mia richiesta di affiliazione quale indipendente, avendo i mandati in
divenire, ho inviato provvisoriamente "solo" il mandato relativo al
lavoro per la __________; all'epoca mi è stato chiaramente detto che se avessi
lavorato per un solo mandato, per iscritto come indipendente, voi mi avreste
considerato come dipendente della società caricando alla società stessa i miei
contributi. Oggi che, mio malgrado, successa la medesima cosa, mi scrivete che
sono indipendente e non posso usufruire dell'indennità".
3. La Cassa ha
proceduto ad una serie di accertamenti contattando l'Ufficio dei contributi
dell'Istituto delle assicurazioni sociali a Bellinzona il quale conferma come
il Sig. RI 1 sia regolarmente affiliato quale indipendente.
Il Sig. RI 1 ha preso posizione
tramite scritto del 02 agosto 2018, ribadendo come abbia ricevuto
un'informazione errata dall'Ufficio dei contributi.
La Cassa ribadisce come, nel presente
caso, il diritto debba essere negato in virtù dell'art. 51 cpv. 1 lett. a LADI.
Infatti l'attività lavorativa svolta dal Sig. RI 1 non è da considerarsi
dipendente, ma bensì indipendente.
Si prende pure atto che il Sig. RI 1
ha ricevuto le decisioni provvisorie di fissazione dei contributi quale
indipendente per gli anni 2016 e 2017, senza per altro contestarle. (…)” (Doc.
A)
1.2. Contro questa decisione
l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede di
poter beneficiare dell’indennità per insolvenza in quanto negli ultimi mesi
egli ha svolto un’attività esclusiva per la __________ e rileva:
" Il mio
rapporto professionale con la spettabile __________ era basato su un mandato
esterno; questa situazione non è mai stata contestata se non nell'evolvere del
mio lavoro presso la società sportive; infatti faccio riferimento agli ultimi
6-7 mesi del 2017, durante i quali, mio malgrado, ho dovuto lavorare al 100%
per la __________; fa specie che questa cosa non venga e non sia stata
considerata in nessuno dei livelli di richiesta o di ricorso. L'ufficio AVS ha
promosso il fallimento della società e, come già indicato nelle precedenti
corrispondenze, proprio i loro responsabili sanno benissimo che vista la
gravità della situazione il mio impegno era tutt'altro che parziale.
Inoltre ho comunicato più volte della consulenza ricevuta al
momento della richiesta della mia indipendenza: in esame della mia situazione,
mi si dice che, anche in qualità di indipendente, dovessi lavorare solo per un
mandato, l'ufficio AVS avrebbe considerato la mia posizione come dipendente.
Ora che, mio malgrado è successo veramente? No, lei è indipendente! Fatemi
capire: quando la posizione a debito può essere gestita a piacere, mentre
quando a credito, non se ne discute? lo ho segnalato anche i consulenti che
sono stati protagonisti di questa situazione ma nella decisione oltre ad un
"abbiamo effettuato accertamenti...", chiaramente, non risulta nulla
di più.
Nelle motivazioni si scrive che io ho affermato di aver lavorato
come dipendente; nulla di più falso; forse a volte sono prolisso anche con le
parole ma credo di scrivere in un italiano comprensibile; non ho scritto di
aver lavorato come dipendente ma che la situazione della società, pur avendo un
mandato esterno, non mi ha consentito se non di occuparmi della __________ al
100% trascurando tutto il resto del mio lavoro. La mia è una comparazione della
situazione. Per questo motivo e per quando indicato sopra, ritengo che, seppur
indipendente, il mio caso possa far parte dell'eccezione che parifica il tempo
utilizzato come un'occupazione dipendente al 100%. Situazione peraltro
confermata dalla consulenza dei funzionari all'epoca della mia richiesta di
indipendenza.
Nella decisione si scrive: il Sig. RI 1 ha preso posizione ….. ribadendo
come abbia ricevuto un'informazione errata dall'Ufficio dei contributi.
Assolutamente NO! Io ho scritto di aver ricevuto quel tipo di consulenza e non
ho mai affermato fosse errata! Anzi, sinceramente, a me sembra una cosa logica
che se un indipendente si ritrova, per forza maggiore, a lavorare per un solo
mandato per più tempo, venga poi, per quel periodo, parificato ad un
dipendente.
Si fa riferimento inoltre alle decisioni provvisorie da me non
contestate per la fissazione dei contributi; ho già motivato questa situazione:
COME FACCIO A CONTESTARE UNA SITUAZIONE CHE ACCADE NEL II SEMESTRE DEL 2017
QUANDO LA RICHIESTA E' DEL FEBBRAIO 2017?????????????
La decisione ricevuta, riporta semplicemente la normativa che
regola l'insolvenza senza andare ad esame di quanto scritto nella mia diversa
corrispondenza. Il mio statuto degli ultimi 6-7 mesi del 2017
chiaramente da dipendente; per etica e professionalità mi sono
ritrovato in una situazione anomala che ritengo debba essere trattata in modo
"eccezionale" perché riporta il caso che peraltro gli stessi
funzionari citavano all'inizio della mia attività indipendente.” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 5
ottobre 2018 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…) La
Cassa, al contrario, ritiene che il ricorrente non abbia apportato alcuna prova
atta a comprovare che negli ultimi mesi la sua attività lavorativa fornita per
la __________ sia mutata e quindi da considerarsi quale attività dipendente.
Al contrario vi sono più criteri concordanti atti a ritenere il
ricorrente quale indipendente.
Il signor RI 1 è affiliato presso la Cassa di compensazione AVS
quale indipendente dal 1. settembre 2016. Contestualmente si rileva inoltre
come il signor RI 1 non abbia mai contestato né le richieste di acconto
trimestrali quale persona indipendente né abbia mai richiesto un aggiornamento
della sua posizione contributiva.
La Cassa constata pure come l'accordo di collaborazione
sottoscritto in data 16 luglio 2016 tra il qui ricorrente e la società __________
- già in possesso della Cassa di compensazione AVS, Ufficio contributi - non
abbia subito in seguito alcuna modifica.
In data 29 dicembre 2017, il ricorrente ha inviato alla __________
una fattura di CHF 55'500.00 per onorari relativi alle consulenze prestate nei
mesi da settembre a dicembre 2017. Fattura emanata dalla __________ di RI 1 con
sede a __________, presso il proprio domicilio. Anche questo fatto denota
un'indipendenza organizzativa-lavorativa del ricorrente.
Ammesso e non concesso che il signor RI 1 abbia prestato la propria
attività lavorativa unicamente per la __________ ciò non significa che ne
diventato pure un suo dipendente.
Infatti, il signor RI 1 risulta pure essere socio e gerente della
società a garanzia limitata __________, anche questa società con sede presso il
suo domicilio. Mentre in data 17 novembre 2016 ha sottoscritto un accordo
commerciale con la ditta __________, secondo il quale "i contributi e gli
oneri sono a carico del Sig. RI 1 quale ditta individuale indipendente".
Orbene, alla luce degli elementi sopra menzionati, la Cassa
ritiene come il signor RI 1 abbia continuato a svolgere la propria attività
lavorativa quale indipendente, motivo per cui non ha diritto alle indennità di
insolvenza. (…)” (Doc. III)
1.4. L’11 settembre 2018
l’assicurato ha inviato al TCA uno scritto nel quale ha rilevato:
" … rinvio
in allegato il seguente documento, e meglio:
- Dichiarazione
del Presidente ed Amministratore Unico della __________.
Da tale documento si conferma il mio ruolo ed il lavoro svolto
negli ultimi mesi del 2017. Mi permetto di aggiungere, ancora una volta, il
fatto che il fallimento della __________ è stato decretato per una procedura
promossa dall'ufficio Avs e con la quale io stesso ho "trattato" e
partecipato a tutte le udienze e riunioni del caso; in un paio di occasioni,
oltre alle udienze, mail e lettere abbiamo avuto riunioni che hanno portato il
tutto a 5-6 ore; come potevo farlo a tempo parziale?
Ribadisco che non ho mai contestato gli acconti da indipendente
perché, nel momento della loro notifica, febbraio 2017, la situazione era
ancora "regolare" e seguivo diversi mandati. Come faccio a contestare
una situazione che accade 5 mesi dopo?
Una persona che lavora, suo malgrado, per un mandato solo, viene
considerato come statuto da dipendente ed i contributi vengono ripresi a carico
dell'unico mandato!!!!!! Come da consulenza ricevuta a fine 2016!!!!!!!
Per quanto concerne l'indirizzo presso il mio domicilio, informo
che nel periodo citato "salivo" tutti i giorni a __________ ed avevo
in uso l'ufficio della società in via __________ presso lo __________ (anche
questo conferma il mio lavoro al 100%).
Che io sia socio-gerente di una società non indica e non significa
nulla rispetto alla situazione che si sta verificando; la società in questione
è senza attività e non percepisco alcun tipo di reddito. Avevo altri mandati di
lavoro ma, come ho già indicato 10 volte all'ufficio competente, la situazione
nella quale mi trovavo ha portato a trascurare ed anche perdere alcuni mandati
oltre che a provocare una grave posizione economica personale.
Mi permetto infine di inoltrare in copia quanto trovato
direttamente sul sito ias:
Non hanno
diritto all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, membri
di un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi della società,
prendano parte alle decisioni del datore di lavoro nè i loro coniugi che
lavorano nell'azienda. Se la PMI è una persona giuridica (SA o Sagl), i membri
del Consiglio di amministrazione della SA, rispettivamente i soci dirigenti o
terzi della Sagl, che in base al diritto delle assicurazioni sociali sono tutti
salariati, non hanno quindi diritto all'indennità per insolvenza.
Oltre a questo, riporto che comunque la mia situazione
"anomala" rientra nella casistica di legge per l'insolvenza. D'altra
parte lo stesso ufficio affiliazioni rende attenti al fatto che, nel caso si
abbia un solo mandato, la classificazione da indipendente viene a cadere.”
(Doc. V)
La dichiarazione di __________
dell’11 settembre 2018 ha il seguente tenore:
" Con la
presente dichiarazione, il sottoscritto, Presidente ed amministratore unico
della spettabile __________, confermo il lavoro svolto dal Sig. RI 1 presso la
stessa società.
Il Sig. RI 1 ha sottoscritto un contratto di consulenza esterno nel
2016: la situazione in divenire delle difficoltà della società __________ ha
portato, suo e nostro malgrado, ad un impegno, soprattutto negli terni 7-8 mesi
del 2017 praticamente al 100%.
La sua consulenza è stata a 360 gradi occupandosi, sia delle
diverse trattative per il salvataggio della società (spesso e volentieri con
viaggi in [tafia) sia della gestione generale della società, il tutto senza
considerazione di week-end o festività.
Come __________ vi era la volontà di salvare la situazione e con
le trattative seguite vi era come primo riscontro il pagamento del lavoro
svolto dal Sig. RI 1. li tutto e come tutti sanno non è andato nei migliori dei
modi, portando al fallimento della società.
Da parte mia non posso che ringraziare il Sig. RI 1 per il lavoro
svolto, per la partecipazione e la professionalità nel sostenere il mio
operato.” (Doc. V/1)
Il 21 settembre 2018 la
Cassa ha comunicato di non avere osservazioni in merito e di confermarsi nel
contenuto della risposta di causa (cfr. doc. VII).
2.1. Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni è chiamato a stabilire se RI 1 ha diritto oppure no ad indennità
per insolvenza in relazione all’attività svolta per la __________.
L’art. 51 LADI prevede che
" 1I lavoratori soggetti all'obbligo di
contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad
una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno
diritto all'indennità per insolvenza se:
a. il loro datore
di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti
salariali oppure
b. il fallimento
non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del
datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
c. hanno
presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per
crediti salariali.
2Non hanno diritto all'indennità per
insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente
dell'azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle
decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole,
nonché i loro coniugi che lavorano nell'azienda.”
A
proposito di questa disposizione legale B. Rubin in “Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014, pag. 423 n. 4 e pag. 424 n. 9
sottolinea che:
" 4 Assujettissement aux cotisations. –
L'indemnité en cas d'insolvabilité est réservée aux travailleurs assujettis
au paiement des cotisations à l'assurance-chômage. Il s'agit des personnes
tenues de cotiser sur le revenu d'une activité dépendante au sens des art. 2
al. 1 let. a LACI et 5 LAVS. Ce qui est déterminant, c'est le fait que les
créances salariales couvertes par l'assurance-insolvabilité correspondent à une
période où les travailleurs ont été tenus de payer des cotisations à
l'assurance-chômage au sens de l'art. 2 al. 1 let. a LACI.
Peu importe donc le statut des personnes au
moment de la demande d'indemnité.
Une période minimale de cotisation n'est pas requise
(FF 1980 III 612), pas plus qu'un domicile en Suisse (ATF 132 V 82 consid. 5.5
p. 91) ou une autorisation de travailler en bonne et due forme (DTA 1992 p. 94
consid. 3 p. 97). Les frontaliers ont droit à l'indemnité (ATF
112 V 143 ; FF 1980 III 613) ; les saisonniers également.
(…).
9 Existence
d'un contrat de travail. – La loi subordonne le droit à. l'indemnité en cas
d'insolvabilité à l'existence d'un contrat de travail pour la période concernée
par les créances salariales (DTA 2008 p. 88 consid. 3° p. 91).”
In precedenza questo
autore aveva sottolineato che :
" (…)
1 L'indemnité en
cas d'insolvabilité est une prestation atypique de l'assurance-chômage car elle
n'est pas versée en cas de chômage, mais en cas d'insolvabilité de l'employeur.
C'est le seul instrument de la législation qui protège efficacement et
rapidement le travailleur qui a des créances salariales envers son employeur.
2 En principe, le
travailleur fournit sa prestation avant de toucher sa rémunération (art. 323
al. 1 CO). Ses moyens matériels d'existence sont donc particulièrement exposés
en cas d'insolvabilité de l'employeur. Le droit du contrat de travail et celui
de l'exécution forcée lui offrent toutefois une certaine protection.
3 Les employés
qui ne perçoivent plus leur salaire en raison des difficultés économiques de
leur employeur peuvent lui demander de fournir des sûretés pour garantir leurs
prétentions contractuelles à. venir. Si l'employeur ne s'exécute pas, les
employés en question ont le droit de résilier immédiatement leur contrat de
travail (art. 337a CO). En cas de retards persistants dans le paiement du
salaire et après mise en demeure, ils peuvent également résilier leur contrat
avec effet immédiat au sens de l'art. 337 CO (DTA 2009 p. 34). Dans la plupart des
cas, les employés ne se rendent compte de l'insolvabilité de leur employeur
qu'à partir du moment où ils ne reçoivent plus régulièrement leur salaire.
Souvent, les démarches en vue d résilier leur contrat n'empêchent pas que
subsistent des créances salariales. (…)”
Nella
sentenza S.07.69 del 2 ottobre 2007 pubblicata in DLA 2008 pag. 88 seg., il
Tribunale amministrativo del Canton Grigioni ha stabilito che i lavoratori
soggetti all'obbligo di contribuzione al servizio di datori di lavoro che
sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata, o che occupano
in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza se il loro
datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano
crediti salariali (art. 51 cpv. 1 lett. a LADI). Il diritto alle prestazioni
presuppone in particolare che il lavoratore e il datore di lavoro siano legati
da un contratto di lavoro. Nella fattispecie non sussiste una relazione di
questo tipo. Il fatto (incontestato) che tutti i ricorrenti abbiano concluso
parallelamente un contratto di lavoro con quattro ditte diverse in quattro
Cantoni per lo stesso lasso di tempo, contratti che prevedevano tutti la stessa
data di entrata in funzione, 42 ore settimanali, mansioni identiche, nonché identica
remunerazione e stesse modalità di pagamento del salario, prova che si tratta
di contratti fittizi.”.
Infine, in una sentenza
8C_867/2017 del 20 settembre 2018 il Tribunale federale ha ricordato che:
" (…)
3.1. Beitragspflichtige Arbeitnehmer von Arbeitgebern,
die in der Schweiz der Zwangsvollstreckung unterliegen oder in der Schweiz
Arbeitnehmer beschäftigen, haben nach Art. 51 Abs. 1 lit. a AVIG Anspruch auf
Insolvenzentschädigung, wenn gegen ihren Arbeitgeber der Konkurs eröffnet wird
und ihnen in diesem Zeitpunkt Lohnforderungen zustehen.
Die Insolvenzentschädigung ist eine Lohnausfallversicherung bei
Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers. Sie bezweckt für eine
beschränkte Zeit den Schutz der Lohnguthaben sowie die Sicherung des
Lebensunterhaltes des Arbeitnehmers und damit die Vermeidung sozialer Härten
(vgl. THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3. Aufl., Basel 2016,
Rz. 585 S. 2441 mit weiteren Hinweisen). (…)“ (pag. 2)
Nel caso concreto ha poi
concluso quanto segue:
" (…)
4.2. Ob alleine gestützt auf die Angaben
einer versicherten Person ein Lohnanspruch glaubhaft gemacht werden kann,
erscheint mit Blick auf die Rechtsprechung (vgl. Urteil 8C_558/2007 vom 25. April
2008 E. 4.2) als zweifelhaft, braucht indessen nicht abschliessend geprüft zu
werden. Die vom kantonalen Gericht geprüfte Frage nach dem Glaubhaftmachen des
Lohnanspruchs stellt sich erst dann, wenn mit dem im Sozialversicherungsrecht
üblichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erstellt ist, dass die
Insolvenzentschädigung beanspruchende Person in einem Arbeitsverhältnis (mit
Beschäftigung in der Schweiz) zum insolventen Arbeitgeber stand (vgl. E. 3.3
hievor). Zu dieser entscheiderheblichen Frage hat sich die Vorinstanz bis anhin
noch nicht geäussert. Entsprechend ist die Beschwerde der Arbeitslosenkasse in
dem Sinne teilweise gutzuheissen, als die Sache unter Aufhebung des kantonalen
Gerichtsentscheides an die Vorinstanz zurückzuweisen ist, damit diese -
gegebenenfalls nach weiteren Abklärungen zum Sachverhalt (etwa unter
Einvernahme derjenigen Person, welche nach seinen Angaben den Beschwerdegegner
für die zwischenzeitlich in Konkurs gefallene Firma angestellt hat, unter
Strafandrohung als Zeuge) - einen neuen Entscheid fälle. Im Übrigen ist die
Beschwerde abzuweisen. (…)” (pag. 3)
Fatti
2.2. Nella presente fattispecie
risulta dagli atti dell’assicurato che RI 1 il 22 dicembre 2016 è stato
affiliato quale indipendente della Cassa __________ del 1° settembre 2016, con
pagamento trimestrale dei contributi e con l’osservazione che si tratta di
“attività svolta a titolo principale (consulenza amministrativa e sportiva)”
(cfr. doc. 15).
L’Accordo di collaborazione
del 16 luglio 2016 tra la __________, __________ e RI 1 ha il seguente tenore:
" (…)
Le parti si accordano per quanto segue:
1) Viene concesso
al Sig. RI 1 la rappresentanza generale nel management aziendale e
amministrazione della società __________; questa procura prende effetto dalla
sottoscrizione del presente contratto e comprende in particolare i rapporti
seguenti: gestione debitori, creditori, gestione servizi __________ (eccetto
servizi assegnati all'associazione __________), gestione sponsor, gestione
marketing, gestione eventi __________ o eventi inerenti alla società __________.
A richiesta diretta del Sig. __________, il Sig. RI 1 potrà occuparsi anche dei
rapporti personali e contrattuali inerenti la gestione __________.
2) La presente
procura di rappresentanza non prevede cariche effettive all'interno della
società così come non prevede alcun diritto di firma a favore del Sig. RI 1.
3) Il Sig. RI 1
sarà il riferimento di contatto tra la società __________ e l'__________. In
particolare viene concesso al Sig. RI 1 la possibilità di gestire e dare le
modalità più corrette alfine di avere una collaborazione costruttiva tra __________
e l'__________.
4) Al Sig. RI 1
viene data facoltà di utilizzo di tutte le strutture a disposizione del __________
cosi come l'utilizzo dei dati ed archivio dati della società __________.
5) ll lavoro
svolto dal Sig. RI 1 avrà quale unico riferimento il Sig. __________ che,
esclusivamente avrà diritto di veto ai progetti presentati dal Sig. RI 1.
6) Viene data
facoltà al Sig. RI 1, in collaborazione con terzi, di ricercare sostegni
economici o partecipazioni economiche a favore del __________.
7) Al Sig. RI 1
viene corrisposta una percentuale di remunerazione pari al 25% dei proventi lordi,
di ogni genere, portati a favore direttamente alla __________. Il pagamento a
favore del Sig. RI 1 viene riconosciuto con effetto immediato e dietro fattura
al momento dell'incasso effettivo da parte del __________. I contributi sono a
carico del Sig. RI 1.
8) Nella
gestione del suo lavoro, il Sig. RI 1 è autorizzato a comporre team
professionali per raggiungere gli scopi da cui sopra; il Sig. RI 1 sarà
responsabile della remunerazione del personale da lui scelto per l’organizzazione
di eventi o altro inerente alla __________; II team che verrà scelto dal Sig. RI
Considerandi
1.
sarà remunerato all'interno della stessa, percentuale del 25% e quindi senza
oneri per la __________.
9) A favore del
Sig. RI 1 viene riconosciuto il sostenimento da patte del __________ delle
spese effettive del suo mezzo di traporto e telefoniche corrisposte con un 10%
del suo reddito provigionale; il veicolo invece verrà messo a disposizione
dalla __________ solo ed esclusivamente se scaturito da una collaborazione di
sponsor. Il riconoscimento di ulteriori spese di rappresentanza va concordato
in ambito di singoli particolari situazioni (es. viaggi fuori Cantone) tra il
Sig. __________ e RI 1.
10) Al Sig. RI 1
verranno consegnati dei biglietti da visita per la rappresentanza del __________.
11) II Sig. RI 1
si mette a disposizione per eventuali ulteriori incarichi amministrativi
(contabilità e gestione stipendi) che esulano dall'elenco iniziale di questo
contratto previo accordo diretto con il Sig. __________.
12) II presente
contratto ha durata indeterminata con prima scadenza concordata per il 31.12.2018.
13) È data facoltà
di disdetta raccomandata dalle parti, in qualsiasi momento, con 6 mesi di
preavviso dopo la prima scadenza del 31.122018. ln caso di disdetta non sono
previste liquidazioni di sorta da entrambe le parti.
14) Foro giuridico: __________.” (Doc. 22-23)
Il 30 luglio 2018 __________
della Cassa __________ ha fornito a __________ della Cassa CO 1 le seguenti
indicazioni:
" In base
alla tua richiesta del 27 luglio 2018, ti informo
a) Il sig. RI 1 è stato regolarmente affiliato quale indipendente
a decorrere dal 1.09.2016 senza alcuna restrizione o vincolo particolare
impartito dalla nostra Cassa. L'assicurato, oltre ad averci fornito altri
accordi/mandati conclusi con altre società, ci ha fornito anche l'accordo di
collaborazione sottoscritto con la __________ (sottoscritto dal sig. __________)
per attività di rappresentanza generate del management aziendale e
amministrazione della SA. Pertanto non trovando traccia di quanto asserito dal
sig. RI 1 sulla nostra ipotetica affermazione, e visto che nel nostro dossier
sono presenti altre copie di mandati sottoscritti nel 2016, confermo lo statuto
del sig. RI 1 quale indipendente nei confronti della __________.
b) Come anticipato sopra, durante la fase di accertamento
dell'affiliazione indipendente avvenuta nel 2016, oltre al contratto con __________,
il sig. RI 1 ci aveva mandato altri contratti/mandati.
Dopo il dicembre 2016, da parte della nostra Cassa, non sono stati
eseguiti ulteriori riesami della sua pratica.
Posso aggiungere che ad oggi, il sig. RI 1 non ci ha mai
comunicato che non lavora più come indipendente oppure che potrebbe aver
diminuito drasticamente la sua attività, nonostante tale obbligo sia sancito
dall'art. 24 cpv. 3 e 4 OAVS. Infine, quando la nostra Cassa aveva intimato le
decisioni provvisorie di fissazione dei contributi quale indipendente con i
mezzi di diritto nel febbraio 2017 (per gli anni contributivo 2016 e 2017), il
sig. RI 1 non le ha mai contestate dicendoci che per la __________ doveva
invece essere considerato un suo dipendente.” (Doc. 12)
Alla luce di quanto appena
esposto, richiamata la legge, la giurisprudenza e la dottrina riprodotte al
considerando precedente, questo Tribunale deve concludere che, a ragione,
l’amministrazione ha negato a RI 1 il diritto alle indennità per insolvenza
richieste (cfr. doc. 38-39) in assenza di un contratto di lavoro con la __________.
La decisione su
opposizione del 10 agosto 2018 deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti