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Decisione

38.2018.51

Istanza di "riesame" della STCA 38.2018.30 respinta. Oggetto di riconsiderazione possono essere solo dec.dell'aut.ammistrativa La riconsiderazione di giudizi di organi giudiziari presuppone di princ.

12 settembre 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i LPGA, le decisioni emanate dai tribunali cantonali delle assicurazioni devono

essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di

prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.

L’art. 24 della Legge

ticinese di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) prevede, poi, che contro le decisioni del Tribunale

cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:

a) se sono stati scoperti

fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

b) se un crimine o un

delitto ha influito sul giudizio.

A norma dell'art 25 cpv. 1

Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione

dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla

data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a)

e b) dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett. a), la domanda di revisione deve

inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.

2.4. Perché il TCA possa rivedere

una sua sentenza cresciuta in giudicato, è dunque necessario che siano stati

scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.

Un fatto è da considerarsi

nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è

stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente

malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove

l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe

potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente

procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire

suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione

dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un

apprezzamento giuridico corretto (cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015

consid. 4.2.).

Per quanto riguarda i

nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in

grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in

precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche

in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia

stata cagionata dalla sua negligenza (cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015

consid. 4.3.; DTF 127 V 353 consid. 5b).

Costituisce, dunque, fatto

nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era

già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir

prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della

necessaria diligenza (STF 8C_273/2016 del 7 giugno 2016 consid. 3; STFA C

175/04 del 29 novembre 2005 consid. 2.2.).

In proposito cfr. pure STF

8C_120/2017 del 20 aprile 2017 consid. 2.

2.5. In concreto non emergono

eventuali fatti nuovi non noti in precedenza al ricorrente o nuovi mezzi di

Considerandi

prova rilevanti che consentano una revisione della sentenza 38.2018.30 del 16

maggio 2018 (cfr. consid. 2.3.; 2.4.) che ha in particolare negato la revisione

delle sentenze 38.2011.77 dell’11 gennaio 2012 (con cui il TCA ha ritenuto

irricevibile il ricorso di RI 1 contro la decisione su opposizione del 14

settembre 2011 che aveva avallato l’ordine di restituzione del 22 luglio 2011;

cfr. 1.3.) e 38.2012.64 del 21 gennaio 2013 (con cui il TCA ha confermato il

rifiuto del condono della somma di fr. 40'350.-- da restituire, in assenza del

presupposto della buona fede; cfr. consid. 1.4.).

Ritenuto che RI 1, a

fondamento dell’istanza del 6 agosto 2018 (cfr. consid. 1.10.), ha fatto valere

in buona sostanza i medesimi fatti già invocati nello scritto del 3 aprile 2018

indirizzato alla Cassa (nel quale ha chiesto di riesaminare la decisione di

restituzione di fr. 40'350.-- del 22 luglio 2011; cfr. consid. 1.6.),

rispettivamente nel ricorso del 23 aprile 2018 al TCA (cfr. consid. 1.8.), e

meglio di avere effettuato uno stage presso __________ senza contratto di

lavoro e senza ricevere il corrispettivo salario, come pure di aver annunciato

tale attività all’URC, giova peraltro rilevare che a seguito dell’acquisizione

di forza di cosa giudicata materiale un giudizio vincola le parti in procedure

successive, nel senso che esso si oppone all’emanazione di nuovi giudizi. In

nuove, successive ed identiche azioni la decisione non può più essere, quindi,

modificata, se non a determinate condizioni (cfr. STF 8C_661/2017 del 20

dicembre 2017 consid. 4.1.; STF 9C_840/2011 del 19 giugno 2012 consid. 4.2.; U.

Häfelin/G. Haller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1990,

pag. 166; pag. 170 N 782), ossia se sono adempiute, nel caso di sentenze emesse

dal TCA, le condizioni della revisione ai sensi degli art. 61 lett. i LPGA e 24

Lptca, più precisamente qualora siano effettivamente date nuove circostanze

fattuali o nuovi mezzi di prova.

Una vertenza che ha

acquisito forza di cosa giudicata (materiale) non può, dunque, più essere

rimessa in discussione né dalle parti, né dai tribunali (cfr. STF 9C_527/2016

del 12 dicembre 2016 consid. 2.1.; STF 9C_840/2011 del 19 giugno 2012 consid.

4.2

; STF 9C_346/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 4.2.).

Pertanto anche in virtù

del principio “ne bis in idem”, corollario della forza di cosa giudicata, il

ricorso va respinto.

2.6

Questa Corte osserva, infine,

che nella STCA 38.2018.30 del 16 maggio 2018 è stato indicato che il termine di

trenta giorni dalla notificazione per impugnare, tramite opposizione da

interporre alla Cassa, la decisione del 19 aprile 2018, nella misura in cui

l’amministrazione ha stabilito che le condizioni dell’art. 53 cpv. 1 LPGA

(revisione processuale) non erano adempiute, non era ancora scaduto.

La questione di sapere se

la Sezione del lavoro non dovesse trasmettere lo scritto del 6 agosto 2018 pure

alla Cassa quale opposizione contro la decisione del 19 aprile 2018 può, in

concreto, restare irrisolta.

In effetti, nell’ipotesi

in cui lo scritto fosse effettivamente da considerare anche quale opposizione

al provvedimento emesso dalla Cassa il 19 aprile 2018, per motivi di economia

processuale (cfr. STF 9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata

in DTF 142 V 67), si rinuncerebbe a rinviare gli atti alla Cassa per evitare un

vuoto esercizio formale che procrastinerebbe inutilmente il processo in

contrasto con il principio della celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA),

caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_433/2018 del

14.

agosto 2018 consid. 5.1.; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2).

Al riguardo va rilevato

che l’eventuale opposizione del 6/9 agosto 2018 contro la decisione del 19

aprile 2017 risulta tardiva e in ogni caso infondata, considerato che non

risultano fatti nuovi o mezzi di prova rilevanti che impongano una revisione

dell’ordine di restituzione delle indennità di disoccupazione ottenute a torto

dal gennaio 2007 al marzo 2008.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’istanza di “riesame” del

6 agosto 2018 è respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti