38.2018.51
Istanza di "riesame" della STCA 38.2018.30 respinta. Oggetto di riconsiderazione possono essere solo dec.dell'aut.ammistrativa La riconsiderazione di giudizi di organi giudiziari presuppone di princ.
12 settembre 2018Italiano16 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2018.51
rs
Lugano
12 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sull’istanza del 6 agosto 2018 di
RI 1
chiedente il riesame della sentenza emessa il 16
maggio 2018 dal TCA (inc. 38.2018.30) nella causa da lui promossa con ricorso
del 23 aprile 2018
contro
la decisione del 19 aprile 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con sentenza 38.2010.80 del
14 giugno 2011, cresciuta in giudicato incontestata, questa Corte ha accolto ai
sensi dei considerandi il ricorso interposto da RI 1 contro la decisione su
opposizione del 25 novembre 2010 con cui la Cassa CO 1 (di seguito: la Cassa)
aveva confermato l’ordine di restituzione di fr. 67'715.95 del 9 dicembre 2008.
Il TCA, da un lato, ha
confermato l’obbligo di restituzione delle prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione percepite da gennaio 2007
a marzo 2008, in quanto ottenute indebitamente, avendo sottaciuto l’esercizio
di un’attività lucrativa alle dipendenze della __________, nonché dal febbraio
2008 la sua iscrizione a RC quale amministratore unico della __________ di __________
della quale l’assicurato era l’unico dipendente.
Dall’altro, ha rinviato
gli atti alla Cassa per rivedere il calcolo e determinare nuovamente l’importo
da rimborsare.
1.2. La Cassa, con decisione del
22 luglio 2011, confermata con decisione su opposizione del 14 settembre 2011,
dopo aver rivisto il conteggio, ha chiesto all’assicurato il rimborso della
somma di fr. 40'350.--, corrispondenti a indennità di disoccupazione percepite
a torto da gennaio 2007 a marzo 2008.
1.3. Questo Tribunale, con
giudizio 38.2011.77 dell’11 gennaio 2012
ha dichiarato irricevibile il ricorso di RI 1 contro la decisione su
opposizione del 14 settembre 2011, poiché non aveva contestato minimamente
l’importo stabilito dalla Cassa, ma si era limitato a far valere la propria
buona fede e a mettere in risalto le proprie difficoltà economiche.
Il TCA ha trasmesso gli
atti alla Cassa affinché sottoponesse la domanda di condono al servizio
cantonale.
1.4. Con sentenza 38.2012.64 del
21 gennaio 2013 questa Corte ha respinto il ricorso inoltrato da RI 1 contro la
decisione su opposizione dell’11 settembre 2012 con la quale la Sezione del
lavoro, confermando il provvedimento del 29 marzo 2012, aveva respinto la
domanda dell’assicurato volta a ottenere il condono dell’importo di fr.
40'350.--.
La buona fede di RI 1 è
stata esclusa, in quanto il medesimo non aveva informato l’amministrazione
dell’attività lucrativa dipendente presso la __________, come pure del suo
ruolo di amministratore unico in seno alla __________.
Il TCA ha, inoltre,
evidenziato che con decreto d’accusa del 3 maggio 2010, contro il quale non
risultava essere stata inoltrata opposizione, il Procuratore Pubblico aveva
ritenuto l’assicurato colpevole di infrazione alla LF sull’assicurazione contro
la disoccupazione ai sensi dell’art. 105 LADI “per avere ottenuto indebitamente
indennità di disoccupazione, nel periodo gennaio 2007 - gennaio 2008 per almeno
CHF 20'000.-, sottacendo che in quel periodo ha svolto attività remunerata
per la società __________;” e lo ha condannato al pagamento di una multa di fr.
1'500.
1.5. L’assicurato, il 18 febbraio 2013,
ha inviato al TCA uno scritto che è stato trasmesso al Tribunale federale per
competenza (doc. X; XI inc. 38.2012.64).
L’Alta Corte, il 27
febbraio 2013, ha ritornato lo scritto del 18 febbraio 2013 a questo Tribunale,
indicando che non era ravvisabile un ricorso in materia di diritto pubblico
contro il giudizio del 21 gennaio 2013 (doc. XII inc. 38.2012.64).
Ne discende che la
sentenza 38.2012.64 del 21 gennaio 2013 è cresciuta in giudicato incontestata.
1.6. Con scritto del 3 aprile 2018
RI 1 ha chiesto di riesaminare la decisione del 22 luglio 2011 con cui gli è
stata chiesta la restituzione della somma di fr. 40'350.--, corrispondenti a
indennità di disoccupazione ricevute indebitamente nel periodo gennaio 2007 -
marzo 2008, sostenendo di avere effettuato presso __________ uno stage senza
contratto di lavoro, di non essere stato pagato e nemmeno annunciato
all’Ufficio AVS. Egli ha precisato, da una parte, di avere poi lasciato la __________,
siccome l’amministratore della società non ha voluto dare seguito alla sua
richiesta di allestire un contratto di lavoro. Dall’altra, che gli azionisti
della __________ hanno in seguito deciso di chiudere tale società e di aprire
una nuova azienda, la __________, presso la quale un azionista gli ha chiesto di
assumere la carica di amministratore (cfr. STCA 38.2018.30 del 16 maggio 2018
consid. 1.6.).
1.7. La Cassa, il 19 aprile 2018,
ha emesso una “decisione su domanda di revisione/riconsiderazione” con la quale
non è entrata nel merito della domanda del 3 aprile 2018 e ha stabilito,
considerato come le circostanze richiamate da __________ fossero a lui note
ancor prima della decisione negativa del 22 luglio 2011, che le condizioni
dell'art. 53 cpv. 1 LPGA non erano adempiute e non entrava pertanto in linea di
conto l'istituto straordinario della revisione processuale.
1.8. Contro la decisione del 19
aprile 2018 di non entrata nel merito della sua domanda del 3 aprile 2018 di
riesame della decisione di restituzione del 22 luglio 2011 RI 1, il 23 aprile
2018, ha inoltrato al TCA un tempestivo ricorso denominato “domanda/riconsiderazione”,
asserendo, in buona sostanza, di non avere abusato in alcun modo della Cassa di
disoccupazione e di non avere nascosto all’URC lo svolgimento di uno stage
presso la __________.
1.9. Con sentenza 38.2018.30 del
16 maggio 2018 il TCA, da una parte, ha ritenuto irricevibile il ricorso del 3
aprile 2018 di RI 1 contro la decisione del 19 aprile 2018 della Cassa di non
entrata nel merito della sua domanda di riesame dell’ordine di restituzione del
22 luglio 2011. Dall’altra, ha respinto l’implicita istanza del 3 aprile 2018
di revisione delle STCA 38.2011.77 dell’11 gennaio 2012 (con cui questo
Tribunale ha ritenuto irricevibile il ricorso contro la decisione su
opposizione del 14 settembre 2011 che aveva avallato l’ordine di restituzione
del 22 luglio 2011; cfr. consid. 1.3.) e 38.2012.64 del 21 gennaio 2013 (con
cui il TCA ha confermato il rifiuto del condono della somma di fr. 40'350.-- da
restituire, in assenza del presupposto della buona fede; cfr. consid. 1.4.), in
quanto non emergevano eventuali fatti nuovi non noti in precedenza al
ricorrente o nuovi mezzi di prova rilevanti che consentissero una revisione di
tali giudizi.
Questa Corte ha, inoltre,
specificato che il termine di trenta giorni dalla notificazione per impugnare,
tramite opposizione da interporre alla Cassa, la decisione del 19 aprile 2018,
nella misura in cui l’amministrazione ha stabilito che le condizioni dell’art.
53 cpv. 1 LPGA (revisione processuale) non erano adempiute, non era ancora
scaduto. Al riguardo il TCA ha indicato abbondanzialmente che comunque dallo
scritto del 3 aprile 2018 (cfr. consid. 1.6.) e dal ricorso del 23 aprile 2018
(cfr. consid. 1.8.) non risultavano eventuali fatti nuovi o mezzi di prova
rilevanti che imponessero alla Cassa una revisione dell’ordine di restituzione
delle indennità di disoccupazione ottenute a torto dal gennaio 2007 al marzo
2008.
1.10. Il 13 agosto 2018 la Sezione
del lavoro ha trasmesso al TCA, per competenza, uno scritto del 6 agosto 2018
di RI 1 pervenutole il 9 agosto 2018 (cfr. doc. II).
Con istanza del 6 agosto
2018 l’interessato ha chiesto che il proprio caso venga riesaminato, facendo
valere che era stato l’amministratore della __________, che era al corrente che
era iscritto in disoccupazione, a proporgli di effettuare uno stage
nell’azienda. In proposito RI 1 ha osservato di non essere stato assunto con un
regolare contratto di lavoro e che non gli era stato fissato uno stipendio, ma
veniva pagato ogni tanto con cifre irrisorie.
Inoltre egli ha indicato
di avere informato l’ufficio di collocamento che stava svolgendo uno stage e di
essere in attesa di un contratto di lavoro.
RI 1 ha poi asserito che
l’amministratore avrebbe consumato tutte le risorse della società, come pure
che si sarebbe appropriato di un brevetto di proprietà di terzi (del Dr. __________)
continuando a fabbricare e vendere il prodotto sotto altro nome (cfr. doc. I).
All’istanza del 6 agosto
2018 è stata allegata una lettera in inglese, sempre del 6 agosto 2018,
indirizzata al Dr. __________, __________ (__________), dello stesso tenore di
quella spedita all’amministrazione (cfr. doc. Ibis).
1.11. Il 4 settembre
2018 la Cassa ha postulato la reiezione dell'istanza del 6 agosto 2018,
precisando di non avere particolari osservazioni da formulare, poiché appare
manifesto non esservi alcuna motivazione o più in generale elemento utile a
sostegno del richiesto riesame (doc. IV).
1.12. Il doc. IV è stato inviato per
conoscenza RI 1 (cfr. doc. V).
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel
merito
2.2. Il TCA rileva, innanzitutto,
che, come visto nei fatti (cfr. consid. 1.9.), con sentenza 38.2018.30 del 16
maggio 2018 questo Tribunale, da un lato, ha ritenuto irricevibile il ricorso
del 3 aprile 2018 di RI 1 contro la decisione del 19 aprile 2018 della Cassa di
non entrata nel merito della sua domanda di riesame dell’ordine di restituzione
del 22 luglio 2011.
Al riguardo è stato
ricordato che l’autorità amministrativa non può essere obbligata a riconsiderare
un proprio provvedimento e che il rifiuto di entrare in materia da parte
dell’amministrazione confrontata con una richiesta di riconsiderazione di una
propria decisione non può essere contestato né tramite l’inoltro di
un’opposizione, né davanti all’autorità giudiziaria (cfr. STF 9C_188/2012 del
28 marzo 2012; DTF 133 V 50).
Dall’altro lato questa
Corte ha respinto l’implicita istanza del 3 aprile 2018 di revisione delle STCA
38.2011.77 dell’11 gennaio 2012 (cfr. consid. 1.3.) e 38.2012.64 del 21 gennaio
2013 (cfr. consid. 1.4.), in quanto non emergevano eventuali fatti nuovi non
noti in precedenza al ricorrente o nuovi mezzi di prova rilevanti che consentissero
una revisione di tali giudizi.
RI 1, con scritto del 6
agosto 2018 (cfr. doc. I; consid. 1.10.), ha chiesto il riesame del suo caso.
A tale proposito va
evidenziato che oggetto di riesame (riconsiderazione; art. 53 cpv. 2 LPGA)
possono essere soltanto le decisioni delle autorità amministrative. Sfuggono
invece a tale rimedio straordinario le decisioni emesse dagli organi
giurisdizionali o giudiziari.
La riconsiderazione dei
giudizi degli organi giurisdizionali o giudiziari presuppone di principio
l’esistenza di un motivo di revisione (cfr. STF 1P.513/2004 del 14 luglio 2005
consid. 2.; RDAT I-2002 n. 38).
Ne consegue che nella
presente evenienza non sussiste un diritto al riesame della sentenza 38.2018.30
emanata da questa Corte il 16 maggio 2018.
L’istanza di RI 1 del 6
agosto 2018 deve, per contro, essere esaminata quale richiesta di revisione.
2.3. Giusta l'art. 61 cpv. 1 lett.
Fatti
i LPGA, le decisioni emanate dai tribunali cantonali delle assicurazioni devono
essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di
prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.
L’art. 24 della Legge
ticinese di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) prevede, poi, che contro le decisioni del Tribunale
cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:
a) se sono stati scoperti
fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un crimine o un
delitto ha influito sul giudizio.
A norma dell'art 25 cpv. 1
Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione
dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla
data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a)
e b) dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett. a), la domanda di revisione deve
inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.
2.4. Perché il TCA possa rivedere
una sua sentenza cresciuta in giudicato, è dunque necessario che siano stati
scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.
Un fatto è da considerarsi
nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è
stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente
malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove
l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe
potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente
procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire
suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione
dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un
apprezzamento giuridico corretto (cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015
consid. 4.2.).
Per quanto riguarda i
nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in
grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in
precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche
in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia
stata cagionata dalla sua negligenza (cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015
consid. 4.3.; DTF 127 V 353 consid. 5b).
Costituisce, dunque, fatto
nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era
già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir
prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della
necessaria diligenza (STF 8C_273/2016 del 7 giugno 2016 consid. 3; STFA C
175/04 del 29 novembre 2005 consid. 2.2.).
In proposito cfr. pure STF
8C_120/2017 del 20 aprile 2017 consid. 2.
2.5. In concreto non emergono
eventuali fatti nuovi non noti in precedenza al ricorrente o nuovi mezzi di
Considerandi
prova rilevanti che consentano una revisione della sentenza 38.2018.30 del 16
maggio 2018 (cfr. consid. 2.3.; 2.4.) che ha in particolare negato la revisione
delle sentenze 38.2011.77 dell’11 gennaio 2012 (con cui il TCA ha ritenuto
irricevibile il ricorso di RI 1 contro la decisione su opposizione del 14
settembre 2011 che aveva avallato l’ordine di restituzione del 22 luglio 2011;
cfr. 1.3.) e 38.2012.64 del 21 gennaio 2013 (con cui il TCA ha confermato il
rifiuto del condono della somma di fr. 40'350.-- da restituire, in assenza del
presupposto della buona fede; cfr. consid. 1.4.).
Ritenuto che RI 1, a
fondamento dell’istanza del 6 agosto 2018 (cfr. consid. 1.10.), ha fatto valere
in buona sostanza i medesimi fatti già invocati nello scritto del 3 aprile 2018
indirizzato alla Cassa (nel quale ha chiesto di riesaminare la decisione di
restituzione di fr. 40'350.-- del 22 luglio 2011; cfr. consid. 1.6.),
rispettivamente nel ricorso del 23 aprile 2018 al TCA (cfr. consid. 1.8.), e
meglio di avere effettuato uno stage presso __________ senza contratto di
lavoro e senza ricevere il corrispettivo salario, come pure di aver annunciato
tale attività all’URC, giova peraltro rilevare che a seguito dell’acquisizione
di forza di cosa giudicata materiale un giudizio vincola le parti in procedure
successive, nel senso che esso si oppone all’emanazione di nuovi giudizi. In
nuove, successive ed identiche azioni la decisione non può più essere, quindi,
modificata, se non a determinate condizioni (cfr. STF 8C_661/2017 del 20
dicembre 2017 consid. 4.1.; STF 9C_840/2011 del 19 giugno 2012 consid. 4.2.; U.
Häfelin/G. Haller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1990,
pag. 166; pag. 170 N 782), ossia se sono adempiute, nel caso di sentenze emesse
dal TCA, le condizioni della revisione ai sensi degli art. 61 lett. i LPGA e 24
Lptca, più precisamente qualora siano effettivamente date nuove circostanze
fattuali o nuovi mezzi di prova.
Una vertenza che ha
acquisito forza di cosa giudicata (materiale) non può, dunque, più essere
rimessa in discussione né dalle parti, né dai tribunali (cfr. STF 9C_527/2016
del 12 dicembre 2016 consid. 2.1.; STF 9C_840/2011 del 19 giugno 2012 consid.
4.2
; STF 9C_346/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 4.2.).
Pertanto anche in virtù
del principio “ne bis in idem”, corollario della forza di cosa giudicata, il
ricorso va respinto.
2.6
Questa Corte osserva, infine,
che nella STCA 38.2018.30 del 16 maggio 2018 è stato indicato che il termine di
trenta giorni dalla notificazione per impugnare, tramite opposizione da
interporre alla Cassa, la decisione del 19 aprile 2018, nella misura in cui
l’amministrazione ha stabilito che le condizioni dell’art. 53 cpv. 1 LPGA
(revisione processuale) non erano adempiute, non era ancora scaduto.
La questione di sapere se
la Sezione del lavoro non dovesse trasmettere lo scritto del 6 agosto 2018 pure
alla Cassa quale opposizione contro la decisione del 19 aprile 2018 può, in
concreto, restare irrisolta.
In effetti, nell’ipotesi
in cui lo scritto fosse effettivamente da considerare anche quale opposizione
al provvedimento emesso dalla Cassa il 19 aprile 2018, per motivi di economia
processuale (cfr. STF 9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata
in DTF 142 V 67), si rinuncerebbe a rinviare gli atti alla Cassa per evitare un
vuoto esercizio formale che procrastinerebbe inutilmente il processo in
contrasto con il principio della celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA),
caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_433/2018 del
14.
agosto 2018 consid. 5.1.; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2).
Al riguardo va rilevato
che l’eventuale opposizione del 6/9 agosto 2018 contro la decisione del 19
aprile 2017 risulta tardiva e in ogni caso infondata, considerato che non
risultano fatti nuovi o mezzi di prova rilevanti che impongano una revisione
dell’ordine di restituzione delle indennità di disoccupazione ottenute a torto
dal gennaio 2007 al marzo 2008.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L’istanza di “riesame” del
6 agosto 2018 è respinta.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti