38.2018.52
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5 novembre 2018Italiano28 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2018.52
rs
Lugano
5 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 agosto 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 luglio 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 2 luglio 2018 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente
decisione del 9 maggio 2018 (cfr. doc. 27) con la quale aveva negato a RI 1 il
diritto a indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° maggio 2018, in quanto
il medesimo detiene l’intero capitale sociale di fr. 20'000.-- della __________
presso la quale è stato alle dipendenze dal 1° marzo 2016 al 30 aprile 2018
(cfr. doc. B).
In particolare nella
decisione su reclamo è stato indicato che:
" (…)
2. Nell’evenienza concreta emerge che
l’opponente, nel corso del termine quadro per il periodo di contribuzione (1°
maggio 2016 – 30 aprile 2018), ha svolto la sua attività lavorativa di
consulente finanziario, per la spettabile __________, società della quale risultava
essere socio e gerente con firma individuale e detentore dell’intero capitale
sociale.
Dalla documentazione prodotta in sede di
opposizione si è potuto evincere come l’opponente non ricopra la carica di
liquidatore in seno alla società; nel contempo però, è ancora detentore
dell’intero capitale sociale, per tale motivo ha tutt’ora potere decisionale in
seno alla spettabile __________. (…)” (Doc. B)
1.2. Contro la decisione su opposizione
del 2 luglio 2018 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA chiedendo l’annullamento della stessa e il
riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione a far tempo dall’8
maggio 2018, data in cui la società è stata messa in liquidazione.
A sostegno della propria
pretesa l’insorgente ha, segnatamente, addotto:
" (…) Erroneamente
l’CO 1 attribuisce al qui ricorrente ancora una posizione analoga a quella di
un datore di lavoro, essendo egli stesso ancora unico socio, nonostante la
società sia ormai stata messa in liquidazione e quale liquidatore sia stato
nominato un terzo.
Con l’inizio della liquidazione, i poteri
degli organi sociali sono limitati agli atti che sono necessari alla
liquidazione medesima e che per la loro natura non possono essere eseguiti dai
liquidatori (art. 821° in relazione con l’art. 739 cpv. 2 CO). In particolare
ad esempio l’assemblea soci non può più decidere i dividendi, le modifiche
statutarie sono limitate alle esigenze della liquidazione, e non può nemmeno
impartire istruzioni ai liquidatori. I liquidatori non necessitano neppure
dell’autorizzazione da parte dell’assemblea soci per procedere alla vendita
totale (v. Handbuch Schweizer Aktienrecht, pag. 1152, punto 89.15).
Visto quanto precede risulta del tutto
fuori luogo assimilare la posizione del ricorrente a quella di un datore di
lavoro per il solo fatto di essere ancora socio di una società in liquidazione,
la cui liquidazione viene fatta da terzi, in quanto i suoi poteri sono per
legge oltremodo limitati.
Nel caso concreto è dunque pacifico che con
la messa in liquidazione e la nomina di un liquidatore terzo, il ricorrente
abbia definitivamente perso la sua posizione paragonabile a quella di un datore
di lavoro.
(…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 18
settembre 2018 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
1.4. Il 27 settembre 2018 l’avv. RA
1 ha presentato ulteriori osservazioni in merito alla fattispecie e ha prodotto
alcuni documenti (cfr. doc. V + D-G).
1.5. La Cassa, l’8 ottobre 2018,
ha comunicato di riconfermarsi integralmente con quanto esposto nella risposta
di causa (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII è stato trasmesso
per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).
in
diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se il ricorrente abbia oppure no diritto a indennità di
disoccupazione a far tempo dal 8 maggio 2018.
Fondamentale presupposto
per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è, tra
l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente (cfr. art.
8 cpv. 1 lett. a e art. 10 LADI).
L’art. 31 cpv. 3 LADI
prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:
a. i lavoratori, la
cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del
datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;
c. le persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni
del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.
Fatti
I disposti relativi
all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma
corrispondente.
Ciò non comporta,
tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto
alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.
Con decisione pubblicata
in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha infatti
esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione
dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007
consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione
professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto
all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società
anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della
ditta.
Nelle sentenze pubblicate
in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in
SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha, inoltre, deciso che un dipendente membro del
consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b
del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi
dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un membro del
consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che
sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui
esercitate all'interno della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016;
STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C
102/04 del 15 giugno 2005).
In una sentenza
8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato su questi
temi le seguenti considerazioni:
" (…) Il
primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un
impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv.
3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di
quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura
aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali.
Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle
indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che
essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel
registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi
rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un
diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà
partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF
120 V 525 consid. 3b e riferimenti).
Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del
consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la
legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili,
che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle
decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema
direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b
CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio d'amministrazione
è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett.
c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e, quindi, anche
d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori accertamenti ai
sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF
120 V 525 con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno
all'azienda (DTF
122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).
3.
Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è
pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008,
la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne
discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la
giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la
precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego.
(…)"
Questo
Tribunale sottolinea che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V
234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche
quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di
indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione
professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro
coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del
16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).
Questo
principio è stato riconfermato in una sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016,
nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.2. Dans
plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid.
4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement
de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la
loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de
travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante
leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur
activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des
conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de
cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces
mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent
l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans
une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se
faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les
activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint
de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur
lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec
celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise.
Cette possibilité d'un réengagement dans
l'entreprise - même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une
pure situation de fait - justifie la négation du droit à l'indemnité de
chômage. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre
qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de
la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou,
s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre
entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position
assimilable à un employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très
sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour
vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité
indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable,
du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui
occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte
de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur
l'ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit
à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à
celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). (…)"
Il rischio d’abuso non
esiste dunque più quando l’assicurato in questione dimostra di avere rotto ogni
legame con la ditta.
Sempre secondo la
giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art.
809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione
di una SA (cfr. STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18
novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre
2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009,
pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in
un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).
In una sentenza
8C_191/2014 del 4 giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso
di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare
l’assicurato in progetti di un’altra società, che può non essere sufficiente
cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per
eludere quanto espresso nell’articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L’assicurato in
quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché,
malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era
rimasto partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di
una persona esercitante un’attività analoga a quella di un datore di lavoro.
Il TF, con giudizio
8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicato in DLA 2016 N. 5 pag. 132, ha
stabilito che a ragione era stata chiesta la restituzione d’indennità di
disoccupazione percepite, in quanto il ricorrente, anche se non era più
iscritto a RC quale socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro,
continuava a disporre di un potere decisionale che escludeva il diritto a
prestazioni LADI.
L’Alta Corte ha, in
particolare, osservato che lo stretto legame di parentela tra l’interessato e
la madre a cui aveva ceduto la sua parte sociale ed era diventata l’unica socia
gerente costituiva un serio indizio che consentiva di ritenere che l’insorgente
occupava, per il tramite della madre, una posizione di fatto analoga a quella
di un datore di lavoro.
In una sentenza
8C_230/2016 del 25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato un
giudizio di questa Corte con cui è stato negato il diritto a indennità di
disoccupazione a un’assicurata che, benché non fosse più iscritta a RC avendo
ritrasferito quote e gestione nelle mani del padre che avrebbe contribuito
finanziariamente alla costituzione dell’azienda, aveva mantenuto in seno alla
Sagl un ruolo dirigenziale e ne era la persona di riferimento.
Al proposito B. Rubin, in
“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 99 ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
" Dans une Sàrl, les associés qui n’occupent pas la fonction de gérant
ne sont pas d’emblée exclus du droit.
Une examen de leur pouvoir effectif d’influencer
les décision de l’entreprise est nécessaire (arrêt du 19 décembre 2006 [C 267/05] consid. 4).
26 Pour les
personnes licenciées qui ne font pas formellement partie d’un organe dirigeant
mais qui disposent encore d’une part sociale, leur droit ne pourra être exclu
que si leur part est importante (en principe d’au moins 30%) ou si la
possibilité d’influencer les décisions est considérable pour d’autres motifs,
par exemple en raison de liens de parenté avec d’autres personnes jouissant
d’un pouvoir décisionnel important (arrêts du 13 février 2009
[8C_1044/2008] ; 10 avril 2006 [C 61/05] ; 27 janvier 2005 [C
45/04] ; 14 mars 2003 [C 120/02].”
In
una sentenza 38.2016.65 del 6 marzo 2017, pubblicata in RtiD II-2017 N. 58 pag.
278 segg., il TCA ha escluso il diritto all’indennità per insolvenza nel caso
di un assicurato che deteneva un terzo del capitale sociale di una Sagl,
costituita da una società anonima, la quale aveva sottoscritto con il ricorrente
e altri due soci a tale scopo un mandato fiduciario.
In
quell’occasione il TCA si è così espresso:
" (…) Da
questo documento risulta con evidenza, come sostenuto a ragione
dall’amministrazione (cfr. doc. 62-63), che X. _________, attraverso la Z. _________,
era di fatto compartecipe finanziario in ragione di un terzo della B. _________
(cfr. doc. 45 – 47; le affermazioni del rappresentante del ricorrente nello
scritto del 1° settembre 2014 inviato al datore di lavoro nel quale evidenzia
“come grazie al fondamentale apporto – finanziario lavorativo – del mio
mandante la B. _________ ha potuto essere costituita e da dicembre 2013 a
maggio 2014, su 38 fatture solo 2 non sono state frutto della sua
intermediazione. Il tutto senza sinora essere stato retribuito come da
contratto di lavoro 20 dicembre 2013.”, doc. 43 e le precisazioni dello stesso
assicurato del 1° luglio 2016, “Di fatto come socio ho contribuito unicamente a
versare 1/3 del capitale sociale (andato perso, visto che le quote sono detenute
dalla Z. _________), e ad apporre il mio avvallo presso la banca dove abbiamo
aperto il conto.”, doc. 52).
Già solo per questa importante partecipazione finanziaria
superiore al 30% (cfr. Rubin op.cit. al consid. 2.4 in fine), che oltretutto
non risulta esplicitamente, X. _________, anche se non era formalmente iscritto
come socio gerente, non ha diritto all’indennità per insolvenza. (…)”
A proposito della
partecipazione finanziaria importante come motivo per escludere il diritto alle
prestazioni vedi pure STF 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009; STCA 38.2017.50
del 21 agosto 2017; STCA 38.2016.12 del 5 settembre 2016; STCA 38.2012.27 del
24 settembre 2012; STCA 38.2008.3 del 12 marzo 2008.
2.2. La situazione è differente
quando il salariato, trovandosi in una posizione assimilabile a quella di un
Considerandi
datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa a causa della sua chiusura;
in questo caso non è ravvisabile un comportamento volto ad eludere la legge. Lo
stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad esistere ma il salariato, a
seguito della rottura del contratto di lavoro, interrompe definitivamente tutti
i legami con la società. In entrambi i casi, l'assicurato può, in principio,
pretendere l'indennità di disoccupazione (cfr. STFA C 87/02 del 7 giugno 2004;
STFA C 275/04 del 10 novembre 2005 consid. 3.2).
Questo principio è stato
riconfermato nella STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, nella quale il
Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant
démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en
raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction
dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans
une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une
position assimilable à un employeur. Bien que cette jurisprudence puisse
paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage
n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à
une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et
contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la
différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir
d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande
l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette problématique, voir BORIS
RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18
ss; également du même auteur, Droit à l'indemnité de chômage des personnes
occupant une position assimilable à celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p.
1-12). (…)"
Il rischio d’abuso non
esiste dunque più quando l’assicurato in questione dimostra di avere rotto ogni
legame con la ditta.
Con giudizio 8C_511/2014
del 19 agosto 2015 la nostra Massima Istanza ha precisato che
" (…)
5.1
La jurisprudence, selon laquelle le salarié
se trouvant dans une position assimilable à celle de l’employeur peut en
principe prétendre des indemnités de chômage lorsqu’il quitte définitivement
l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ou lorsqu’il rompt
détinitivement tout lien avec la société, est stricte. Elle exclut de
considérer qu’un assuré a défintivement quitté son ancienne entreprise en
raison de la fermeture de celle-ci tant qu’elle n’est pas entrée en liquidation
(cfr. DTA 2001 p. 218, C 355/00, consid. 3; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014
consid. 3.2;8C_492/2008 del 21 gennaio 2009 consid. 3.2), voire, selon les
circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidaiton de la societé,
il y a lieu de mentionner le cas de l’assuré qui est titulaire d’une large part
du capital social et dont le conjoint est inscrit au registre du commerce (SVR
2007.
ALV nr. 21 p. 69, C 180/06, consid. 3.4; DTA 2002 nr. 28 p. 183, C 373/00
consid. 3c) et celui du conjoint d’une associée-gérante d’une Sàrl qui a cessé
d’exploiter l’entreprise mais qui n’est pas inscrite “en liquidation” au
registre du commerce (STF 8C_492/2008 del 21 gennaio 2009 consid. 3). En
revanche, en cas de suspension de la faillite faute d’actifs, il ne reste la
plupart du temps plus rien à liquider, partant, il n’y a aucun risque d’abus.
C’est pourquoi le fait d’avoir occupé durablement une position assimilable à
celle d’un employeur ne constitue pas un motif valable pour dénier à l’assuré
concerné le droit à l’indemnité de chômage (DTA 2007 nr. 6 p. 115, C 267/04,
consid. 4.3.).”
Cfr. pure al riguardo la
sentenza 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.2.
Secondo la giurisprudenza
federale, in effetti, al membro del consiglio di amministrazione e al socio
gerente cui è affidata la liquidazione della SA e/o della Sagl non va
riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione, ritenuta la loro
posizione analoga a quella di un datore di lavoro, fino al momento in cui la
società viene cancellata dal Registro di commercio (cfr. STF 8C_738/2015 del 14
settembre 2016; STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.2.; STFA C
298/05 del 13 aprile 2006; C 295/03 del 10 febbraio 2005; C 83/03 del 14 luglio
2003; DLA 2002 N. 28 pag. 183).
In una sentenza C 324/05
del 2 giugno 2006 l’Alta Corte ha altresì confermato il giudizio del Tribunale
delle assicurazioni sociali di Basilea Città con cui era stata annullata la
decisione della Cassa di negare a un assicurato il diritto alle prestazioni, in
quanto, visto che al momento dell’iscrizione in disoccupazione - coincidente
con l’apertura del fallimento della società - egli ne era ancora il presidente del
CdA con firma collettiva a due, la sua posizione era stata ritenuta analoga a
quella di un datore di lavoro.
Il TFA ha, in particolare,
sottolineato che con l’apertura del fallimento il potere degli organi della
società viene limitato.
Di conseguenza il caso
dell’assicurato, che non era liquidatore della società, non presentava più
alcun rischio di abuso. L’assicurato, inoltre, appena saputo, mediante la
decisione formale della Cassa, del rifiuto delle indennità, aveva richiesto la
cancellazione della propria iscrizione a RC.
In una sentenza C 210/03
del 16 giugno 2004, il Tribunale federale ha negato la rottura definitiva di
tutti i legami con la società nel caso di un ricorrente che aveva perso alla
fine di settembre 2001 la sua occupazione presso la Sagl, ma che è rimasto
iscritto nel Registro di commercio in qualità di socio e gerente con diritto di
firma individuale nella suddetta società.
Il TCA, con giudizio 38.2006.29 del 1° febbraio
2007, ha accolto un ricorso di un assicurato, socio e gerente di una Sagl
costituita per gestire un esercizio pubblico, che aveva chiesto il
riconoscimento del diritto alle indennità, sostenendo che dal 9 dicembre 2005
la fattispecie non presentava più un rischio di abuso. Gli atti sono stati
rinviati alla Cassa affinché, se dati gli ulteriori presupposti, versasse
all’assicurato le indennità di disoccupazione richieste.
In
tale evenienza, questa Corte ha costatato quanto segue:
" (…)
Il TCA rileva innanzitutto che la __________, il cui
scopo sociale, come visto, è la gestione di un esercizio pubblico, è stata
costituita nel mese di giugno 2003, ovvero poco prima dell’inizio della
gestione del __________ di __________ da far risalire al mese di
agosto-settembre 2003 (cfr. doc. 4, 8).
Inoltre il contratto di impiego dell’assicurato,
quale gerente del __________, è stato sottoscritto il 3 luglio 2003, data che
coincide con quella dell’iscrizione a RC della __________ (cfr. doc. 4;
estratto RC).
Anche la sede della società, nel 2003 e fino al
luglio 2006, era in __________ a __________, dove è sito il __________
menzionato.
Pertanto, allorché i dipendenti dell’esercizio
pubblico sono stati licenziati con effetto dalla fine di settembre 2005 a causa
di problemi economici e il locale è stato chiuso il 26 agosto 2005 (cfr. doc.
1, 3, 8, 14), lo scopo sociale della __________ non poteva più essere
perseguito. La società non aveva conseguentemente l’opportunità di svolgere una
propria attività.
Questa conclusione appare tanto più fondata se si
considera che da un accertamento esperito da questa Corte pendente causa è
emerso che il contratto di locazione tra i proprietari dello stabile dove è
sito il __________ di __________, signori __________ e __________, e il
ricorrente - concluso il 3 luglio 2003 con la clausola che era autorizzata la
sublocazione alla __________ - è stato sciolto con effetto dal 23 settembre
2005, quando ha avuto luogo la riconsegna ai proprietari dei locali del
ristorante.
La __________, pertanto, a decorrere dal 23
settembre 2005, nemmeno disponeva più dei locali dove eventualmente gestire un
esercizio pubblico. (…)
L’assicurato, del resto, il 15 dicembre 2005,
rispondendo a dei quesiti postigli dalla Cassa il 12 dicembre 2005 prima
dell’emanazione della decisione formale del 22 dicembre 2005, ha indicato:
" l’__________ si occupava del __________ di
__________. Il 26 agosto 2005 il ristorante ha cessato la sua attività, è stato
chiuso e i contratti con il personale sono stati disdetti. La mia attività di
gerente della società e del __________ è cessata con disdetta con effetto dal
30.
settembre 2005 (copia in suo possesso). L’autorizzazione a gestire
l’esercizio è stata revocata dall’ufficio permessi alla stessa data.
L’__________ attualmente è inattiva e sarà messa in liquidazione quanto prima."
(Doc. 8)
La società è stata effettivamente posta in
scioglimento dal 4 luglio 2006 (cfr. estratto RC).
In simili condizioni, è evidente che l’assicurato
non avrebbe più potuto essere riassunto quale gerente dell’esercizio pubblico
di __________ dopo che il locale, non solo è stato chiuso, ma è stato pure
riconsegnato ai proprietari dell’immobile che l’hanno dato in gestione a terzi
già dal gennaio 2006.
Va altresì evidenziato che la società era in
condizioni finanziarie tali (perdita da bilancio 2005 fr. 48'253.81; attivi
liquidi fr. 11'233.55; cfr. doc. A3) da non permetterle neppure di considerare
l’eventuale presa in gestione di un altro esercizio pubblico.”
In
una sentenza 38.2015.28 del 7 luglio 2016 questo Tribunale, nel caso di
un’assicurata che aveva lavorato come direttrice e contabile presso l’albergo
di proprietà di suo marito fino al 31 dicembre 2014, ha stabilito che anche se
la ditta era stata radiata solo il 9 aprile 2015 all’assicurata doveva essere
riconosciuta il diritto alle indennità a partire dal 1° febbraio 2014 poiché
l’Albergo non era più operativo essendo stato demolito e venduto nel gennaio
2014.
Al riguardo cfr. pure STCA
38.2018.46
del 20 settembre 2018; STCA 38.2016.60 dell’8 giugno 2017.
2.3
Nella presente evenienza
dalla documentazione agli atti emerge che il 18 febbraio 2016 RI 1, quale socio
fondatore, ha fatto constare per atto pubblico al notaio avv. RA 1, presso la __________
di __________, la costituzione della società __________ (cfr. doc. 77), il cui
scopo sociale è il seguente:
" L'attività
di studio macro e microeconomico, la ricerca finanziaria, lo sviluppo di
modelli di investimento, l'individuazione di prezzi di mercato e calcolo dei
prezzi per strumenti finanziari composti, l'elaborazione di modelli a rischio
di portafoglio, attività di inserimento dati in data base finanziari ed ogni
attività amministrativa ed esecutiva connessa alle precedenti. È espressamente
esclusa l'attività di gestione patrimoniale e/o la detenzione di averi di terzi
a qualsiasi titolo. La società può partecipare ad altre imprese. Può esercitare
ogni attività in relazione con lo scopo della società” (Doc. C; 79-80)
La società, dal 18
febbraio 2016, non è soggetta a revisione ordinaria e ha rinunciato a una
revisione limitata (cfr. doc. C; 91).
Il capitale sociale di fr.
20'000.-- (20 quote da fr. 1'000.-- ciascuna) è detenuto interamente dall’assicurato
(cfr. doc. 77; doc. C: estratto RC).
Dal febbraio 2016
all’aprile 2018 l’insorgente è stato iscritto a RC quale socio e gerente con
firma individuale. In seguito e ancora attualmente egli è iscritto quale socio
senza diritto di firma (cfr. doc. C; estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).
Il ricorrente è stato alle
dipendenze della Sagl dal 1° marzo 2016 con mansioni di consulenza e assistenza
finanziaria. La retribuzione lorda ammontava a fr. 10'000.-- al mese per dodici
mensilità (cfr. doc. 42).
Il rapporto di impiego è
stato disdetto dalla società il 14 febbraio 2018 con effetto dal 30 aprile 2018
(cfr. doc. 41).
Il contratto di lavoro e
la lettera di licenziamento sono stati firmati, sia quale lavoratore che quale
datore di lavoro, sempre da RI 1.
Il 23 febbraio 2018
l’insorgente si è annunciato per il collocamento a decorrere dal 1° maggio 2018,
dichiarando di ricercare un’occupazione al 100% (cfr. doc. 106).
La “Domanda d’indennità di
disoccupazione” compilata il 20 marzo 2018 è pervenuta alla Cassa il 2 maggio
2018.
(cfr. doc. 34-37).
La società è stata sciolta
con decisione dell’assemblea dei soci dell’8 maggio 2018. Dal 9 (data giornale)
/ 15 (data FUSC) maggio 2018 a RC, dove fino a quel momento risultava soltanto
l’iscrizione dell’assicurato, è iscritta, in qualità di liquidatrice, la __________
(cfr. doc. C).
Con decisione del 9 maggio
2018.
la Cassa ha negato al ricorrente il diritto a indennità di disoccupazione
a decorrere dal 1° maggio 2018, in quanto il medesimo detiene l’intero capitale
sociale di fr. 20'000.-- della __________ (cfr. doc. 27; consid.1.1.).
Il provvedimento del 9
maggio 2018 è stato confermato con decisione su opposizione del 2 luglio 2018
(cfr. doc. B; consid. 1.1.).
2.4
Il TCA, attentamente
esaminati gli elementi di fatto del presente caso, ritiene che l’operato della
Cassa che, con decisione del 9 maggio 2018, avallata dalla decisione su
opposizione del 2 luglio 2018, ha negato all’insorgente il diritto a indennità
di disoccupazione debba essere tutelato.
In concreto, infatti, l’assicurato
che ha fondato la __________ nel 2016, nonostante non fosse più gerente,
continuava a detenere l’intero capitale sociale della ditta quale socio unico.
Al riguardo giova ribadire
che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 (cfr. consid.
2.1
) non è, del resto, unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo,
ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel
pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una
posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in
favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_574/2017 del 4 settembre 2018; STF
8C_344/2018 del 13 giugno 2018; DTF 142 V 263; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio
2008.
consid. 4.3.; C 315/05 del 27 aprile 2007 consid. 4.4.; DLA 2003 N. 22
pag. 240).
In casu esisteva un rischio
di abuso, benché la liquidazione della Sagl non sia stata attribuita, nel
maggio 2018, al ricorrente, bensì alla __________ (cfr. doc. C).
Da una parte, in effetti
l’assicurato, come evidenziato dalla Cassa (cfr. doc. III), quale unico socio
della Sagl poteva in ogni momento revocare la nomina del liquidatore (cfr. art.
826.
cpv. 2; 741 cpv. 2 CO)
Dall’altra, la società
nemmeno presentava un particolare indebitamento, visto che il 25 settembre 2018
la __________ ha attestato che tutti i creditori sono stati liquidati e che
nella settimana seguente avrebbe chiesto la cancellazione immediata della
società e il riparto degli attivi ai soci (cfr. doc. G).
E’ comunque utile
segnalare che il sovraindebitamento di un’azienda non annulla, né riduce il rischio
di abuso effettivo che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in
favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a
quella di un datore di lavoro (cfr. STF 8C_821/2013 del 31 gennaio 2014;
consid. 3.2.; STFA C 210/03 del 16 giugno 2004).
In simili condizioni, non era
esclusa la possibilità per il ricorrente di decidere di perseguire nuovamente
lo scopo sociale della __________.
La
decisione su opposizione del 2 luglio 2018 impugnata deve, conseguentemente,
essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti