38.2018.58
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26 novembre 2018Italiano31 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2018.58
dc/sc
Lugano
26 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 settembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 agosto 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 ha lavorato quale
consulente assicurativo presso la __________ dal 1° aprile 2018 al 15 giugno
2018 (cfr. doc. 43-44).
Egli è stato licenziato il
7 giugno 2018 con la seguente motivazione:
" La grave
infrazione da lei commessa recentemente alla guida di un veicolo in stato di
ebbrezza con conseguente ritiro della patente di guida per un periodo che si
prospetta essere lungo, non è compatibile con i valori della nostra Società e
con la professione di consulente assicurativo presso __________ di __________.
Inoltre, il fatto di non poter guidare un veicolo a motore,
comporta una limitazione per me inaccettabile nello svolgimento della
professione di consulente assicurativo.
Per questo motivo sono costretto ad interrompere la collaborazione
con lei con effetto 15 giugno 2018, rispettando il preavviso valido durante il
periodo di prova secondo il Codice delle Obbligazioni.
Sono dispiaciuto di dover giungere a questa decisione, tuttavia il
su comportamento irresponsabile non solo nei confronti delle regola della
circolazione, ma che nei confronti miei, sono per me intollerabili.” (Doc. 44)
1.2. Con decisione su opposizione
del 29 agosto 2018 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha modificato la decisione
del 24 luglio 2018 (cfr. doc. 52) con la quale aveva sospeso l’assicurato per
45 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, ed ha ridotto la
sanzione a 28 giorni di sospensione in quanto il licenziamento colpevole è
avvenuto nel periodo di prova (cfr. doc. A1).
1.3. Contro questa
decisione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. La sua
patrocinatrice, dopo avere ricordato che all’assicurato il 4 giugno 2018 è
stata ritirata la patente a seguito dell’eccesso di alcolemia riscontrato (cfr.
doc. I pag. 2: “si è trattato di un abuso di alcol sporadico e dovuto al
festeggiamento della sua squadra di calcio, il __________”) che la
decisione dell’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione è stata impugnata
davanti al Consiglio di Stato (cfr. doc. I pag. 2-3) ed avere sottolineato che
vi è un conflitto di interessi tra il datore di lavoro e il lavoratore in
quanto il primo potrebbe essere costretto a restituire gli assegni per il
periodo di introduzione (cfr. doc. I pag. 3-4), ritiene che la decisione del
licenziamento sia “stata affrettata, eccessiva, ed ingiusta” (cfr. doc.
4).
La
patrocinatrice dell’assicurato chiede che la sanzione venga annullata e tenga
conto del comportamento dell’assicurato sul posto di lavoro “prescindendo
dal considerare quest’episodio occasionale del 4 giugno 2018, avvenuto fuori
dall’orario di lavoro” (cfr. doc. I pag. 8).
Al riguardo
la rappresentante del ricorrente rileva che:
" (…)
6. Nelle
sue motivazioni la Cassa ha dato atto che motivo della disdetta non è l’operato
dell’assicurato (e dipendente), RI 1.
La Cassa è però caduta
in errore in relazione al fatto che RI 1 avrebbe sottaciuto al datore di lavoro
di aver già avuto un ritiro della patente per motivi gravi negli ultimi anni
(doc. 13 A). Non è vero nemmeno che, durante il periodo di prova, RI 1 avrebbe
commesso un ulteriore infrazione alla LCStr.
Non è vero che con il
suo comportamento, RI 1 ha leso il rapporto di fiducia tra dipendente e datore
di lavoro, ma è vero il contrario: il rapporto di fiducia con il dipendente è
stato leso gravemente - e ingiustamente - dal datore di lavoro nella persona
del Signor __________ (docc. 4 e 12).
(…).
10. In
questo caso non si può dire che RI 1 sia disoccupato per propria colpa. RI 1
non ha violato gli obblighi contrattuali di lavoro. RI 1 non ha nemmeno fornito
al datore di lavoro un motivo disdetta del rapporto di lavoro.
La motivazione della
Cassa in relazione alla colpa di RI 1 (qualificata media) è anche del tutto
insufficiente. Assurdo il riferimento al fatto che RI 1 “nel suo scritto del
23 luglio 2018 si scusa dell’errore commesso che gli è constato il
licenziamento”.
Anche laddove, come
nella presente fattispecie, l’Autorità volesse far capo a tabelle e/o a criteri
schematici predefiniti, ciò non la esime del verificare se il risultato così
ottenuto sia rispettoso dei disposti che governano questo specifico ambito del
diritto. Ciò non è avvenuto: la sanzione della Cassa non risponde in nessun
caso al principio di proporzionalità. (…)” (Doc. I pag. 6-7)
La
rappresentante dell’assicurato chiede che si tenga conto delle condizioni
economiche di RI 1 e che si proceda all’audizione personale del ricorrente
(cfr. doc. I pag. 7-8)
1.4. Nella sua
risposta del 17 ottobre 2018 la Cassa propone di respingere il ricorso e
osserva in particolare:
" (…)
Come già ribadito nella nostra decisione di
opposizione, da entrambi le parti non è stato messo in discussione l’operato
dell’assicurato nello svolgimento della sua attività lavorativa presso la
Compagnia di Assicurazioni citata in precedenza.
Inoltre, il fatto che il Sig. RI 1 ha ammesso di
avere commesso un errore, non è, come asserito dall’avvocato, un riferimento
assurdo bensì un dato di fatto.
Mal si comprende, per quale motivo il Sig. RI 1,
sapendo di trovarsi in uno stato di ebbrezza ed avere già commesso un grave
reato stradale in precedenza, non abbia considerato le gravi conseguenze che
questo suo comportamento avrebbe potuto cagionare e subire sia dal punto di
vista personale sia dal punto di vista professionale.
In conclusione, i principali punti circa questa
disdetta sono:
1) Il Sig. RI 1 ha commesso una successiva infrazione stradale, la quale
gli avrebbe pregiudicato lo svolgimento del suo lavoro.
2) Inizialmente, il datore di lavoro era disposto a dare una seconda
possibilità all’assicurato, tuttavia, quando ha saputo che quest’ultimo ha
sottaciuto di avere già commesso una grave infrazione stradale cinque anni
prima, la quale avrebbe prolungato il termine del ritiro della patente, è
venuta a mancare la fiducia tra lavoratore e datore di lavoro. Inoltre agendo
in questo modo il Sig. RI 1 ha compromesso altresì, in modo definitivo, lo
svolgimento delle mansioni a lui affidate dalla Mobiliare.
La nostra Amministrazione, nella decisione su
opposizione del 29 agosto 2018, ha già ampiamente considerato le motivazioni
dell’assicurato, il fatto di essersi impegnato nel suo lavoro, la sua
situazione economica ed il regolare preavviso di disdetta come pure la
legislazione citata in precedenza, riducendo i giorni di sospensione da 45
(colpa grave) a 28 (colpa media).
A titolo abbondanziale, rileviamo, che a nostra
conoscenza, nonostante l’assicurato sostenga che il suo licenziamento sia
eccessivo ed ingiusto e che il suo ex datore di lavoro (secondo la sua
versione) lo abbia denigrato nei confronti dei suoi colleghi, non risulta
esserci alcuna causa in corso nelle sede preposte, al fine di far valere i suoi
diritti nei confronti del datore di lavoro.
In considerazione di quanto sopra, ci riconfermiamo
nella nostra posizione e chiediamo quindi la reiezione del ricorso protestando
le spese e le ripetibili.” (Doc. III)
1.5. Il 18 ottobre
2018 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare
eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
Il 23
ottobre 2018 la patrocinatrice dell’assicurato ha notificato i seguenti mezzi
di prova:
" (…)
Testi:
- ____________________.
Audizione di RI 1, __________.
Si richiamano gli atti della Sezione del lavoro –
Ufficio delle misure attive, 6501 Bellinzona: __________.” (Doc. V)
2.1. Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
se è disoccupato per propria colpa.
La disoccupazione è ad
esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare
violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di
lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett.
a OADI).
La giurisprudenza ha
stabilito che, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai
sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non
è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento
evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la
disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.;
DLA 1998 nr. 9 pag. 44 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 8C_22/2016
del 3 marzo 2016; STF C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).
La sospensione del diritto
alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non
presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi
dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento
generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (STF
8C_179/2017 del 30 giugno 2017; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; STF 8C_366/2015
del 14 agosto 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11
giugno 2015; STF C 143/06 del 3 ottobre 2007; STF C 254/06 del 26 novembre
2007).
Neppure è dunque
necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DLA 2016
Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può
tuttavia essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è
chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo
l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la
protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno
eventuale (STF 8C_179/2017 del 30 giugno 2017; STF 8C_99/2017 del 26 giugno
2017; DLA 2012 pag. 294; DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236; STF
8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015, STFA C
53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer,
"Arbeitslosenversicherung", in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p.
2426-2427 cifre marg. 830-831).
Dal profilo
dell’assicurazione contro la disoccupazione, l’intenzione, rispettivamente il
dolo eventuale, non si riferisce all’atto in questione ma al fatto di essere
licenziato: vi è disoccupazione colpevole se l’assicurato assume un
comportamento per essere licenziato o se può prevedere che il suo comportamento
può avere per effetto un licenziamento e che accetto di correre il rischio
(cfr. STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015 a proposito di un camionista che ha
avuto un incidente, dopo essere stato peraltro già avvertito in passato dal suo
datore di lavoro; STF 8C_872/2011 in DLA 2012 pag. 294; STF C 582/00 dell’11
gennaio 2001).
La terza revisione della
LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1°
luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere
sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al
datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30
cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente
la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28
febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
2.2. La costante giurisprudenza
federale ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo
comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali,
fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del
diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita
una colpa del lavoratore.
Tale è il caso soltanto
quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.
Ciò significa
concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di
lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una
colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es.
deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o
il giudice (cfr. STF 8C_99/2017 del 22 giugno 2017; STF 8C_22/2016 del 3 marzo
2016; STF 8C_446/2015 del 29 dicembre 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015;
STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STFA C 120/03 del 13 novembre 2003,
consid. 2.2; STFA C 281/02 del 24 settembre 2003 consid. 1.2; DLA 1999 N. 8,
consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242,
consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16
a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31
a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata
è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA
2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150;
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003,
consid. 1.3).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione
è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
2.4. In una sentenza 8C_751/2015
del 9 febbraio 2016, pubblicata in DLA 1016 N. 3 pag. 58 seg. il Tribunale
federale ha confermato una sospensione di 39 giorni dal diritto all’indennità
di disoccupazione inflitta ad un autista di veicoli pesanti affetto da
etilismo.
L’Alta Corte ha ricordato
che la sospensione del diritto all’indennità non presuppone una risoluzione del
rapporto per causa grave ai sensi dell’articolo 337 CO. È sufficiente che
l’assicurato, con il suo comportamento generale, fornisca un motivo di disdetta
del rapporto di lavoro. Inoltre non devono necessariamente risultare
manchevolezze sul piano professionale. Nella fattispecie all’autista di veicoli
pesanti viene contestato il suo comportamento fuori servizio, che ha portato a
una denuncia alla polizia per preservare la sua incolumità, alla revoca della
licenza di condurre a scopo di sicurezza e alla disdetta del suo rapporto di
lavoro come autista di veicoli pesanti. Perciò l’assicurato è disoccupato per
propria colpa:
" (…)
7.1. Zunächst
hat die Vorinstanz - entgegen der Auffassung des Versicherten - zutreffend
erkannt und überzeugend dargelegt, dass er im Rahmen der ihm obliegenden
Sorgfalts- und Treuepflicht (Art. 321a OR) als Berufschauffeur jegliche
Handlungen zu unterlassen hat, welche zum Verlust seiner Fahrerlaubnis führen
könnten. Dabei genügt, dass das allgemeine dienstliche oder ausserdienstliche
Verhalten der versicherten Person Anlass zur Kündigung oder Entlassung gegeben
hat (THOMAS NUSSBAUMER, a.a.O., S. 2515 Rz. 837 mit Hinweisen; Urteil 8C_582/2014
vom 12. Januar 2015 E. 6.3). Beanstandungen in beruflicher Hinsicht müssen
nicht vorgelegen haben (E. 5 hievor). Zudem werden von einem Chauffeur von
Berufs wegen überdurchschnittliche Kenntnisse des Strassenverkehrsrechts
verlangt (ARV 2002 S. 121, C 221/01 E. 2c). Erhöhte Vorsicht wäre umso mehr
geboten gewesen, als dem Beschwerdegegner der Führerausweis alkoholbedingt
bereits einmal entzogen und erst nach erfolgreicher Absolvierung einer
zweijährigen vollständigen Alkoholabstinenz von 2004 bis 2006 wieder ohne
Auflagen erteilt worden war (vgl. ARV 2002 S. 121, C 221/01 E. 2c). Er musste
wissen, dass ihm nach Art. 16d Abs. 1 lit. b SVG der Führerausweis auf
unbestimmte Zeit entzogen wird, wenn er an einer Sucht leidet, welche die
Fahreignung ausschliesst. Trunksucht wird nach der Praxis des Bundesgerichtes
bejaht, wenn der Lenker regelmässig so viel Alkohol konsumiert, dass seine
Fahrfähigkeit vermindert wird und er keine Gewähr bietet, den Alkoholkonsum zu
kontrollieren und ihn ausreichend vom Strassenverkehr zu trennen, sodass die
Gefahr nahe liegt, dass er im akuten Rauschzustand am motorisierten
Strassenverkehr teilnimmt (BGE 127 II 122 E. 3c S. 126; 124 II 559 E. 3d S. 564, E. 4e S. 567, je mit Hinweisen; Urteil 1C_748/2013
vom 16. Januar 2014 E. 3.1).
7.2. Unter
Berufung auf die Anwendbarkeit von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG vertrat die
Vorinstanz sodann die Auffassung, die angestammte Tätigkeit als
LKW-Berufschauffeur sei für den Beschwerdegegner aus gesundheitlichen Gründen -
ohne dass ihm offenbar hiefür ein Verschulden angelastet werden könne - infolge
erneut eingetretener Alkoholabhängigkeit unzumutbar geworden. Sinngemäss
scheint das kantonale Gericht somit davon auszugehen, der Versicherte sei in
Bezug auf sein Handeln - übermässiger Alkoholkonsum vom 14. September 2014 bis
zu einer Blutalkoholkonzentration von 1,54 Promillen, welcher die
anschliessende Selbstgefährdungsmeldung von seiner Lebenspartnerin an die
Polizei zur Folge hatte - aus medizinischen Gründen urteilsunfähig gewesen. Die
Urteilsfähigkeit nach Art. 16 ZGB ist jedoch die Regel und wird aufgrund
allgemeiner Lebenserfahrung vermutet. Wer behauptet, zu einem gewissen
Zeitpunkt urteilsunfähig gewesen zu sein, hat dafür einen Beweis zu erbringen
und trägt beim Scheitern des Beweises die Folgen der Beweislosigkeit (BGE 129 I 173 E. 3.1 S. 178; 127 V 237 E. 2c S. 240; 124 III 5 E. 1b S. 8; Urteil 8C_366/2015 vom 14. August 2015 E. 3.2). Die
Vorinstanz begründet mit keinem Wort, weshalb der Beschwerdegegner in Bezug auf
sein Rauschtrinken vom 14. September 2014 urteilsunfähig gewesen sein soll.
Allein aus dem Verweis auf die angebliche - medizinisch nicht aktenkundig
belegte - "Krankheitswertigkeit der Alkoholabhängigkeit", welche
jedoch den Versicherten bis zum 14. September 2014 mangels gegenteiliger
Anhaltspunkte offenbar klaglos seinen Beruf als LKW-Chauffeur ausüben liess,
ergeben sich jedenfalls keine Hinweise dafür, dass für den bis dahin nach
seiner früheren Alkoholabhängigkeit zwischenzeitlich vernunftgemäss handelnden
Beschwerdegegner bei Trinkbeginn die Konsequenzen seines Handelns nicht
absehbar gewesen sein sollen. Weshalb in der Folge des Führerausweisentzuges
von 2002 bis 2004 mit anschliessender Wiedererlangung der Fahrerlaubnis nach
erfolgreich erfüllter Auflage einer zweijährigen vollständigen Alkoholabstinenz
sowie nach vielen Jahren der Berufsausübung das Verhalten des Rauschtrinkens
vom 14. September 2014 für den Versicherten nicht vermeidbar gewesen sein soll,
ist aktenkundig nicht erstellt und wird vom kantonalen Gericht nicht weiter
begründet.
7.3. Der
Beschwerdegegner muss sich demnach sein ausserdienstliches Verhalten entgegen
halten lassen (vgl. E. 5 und 7.1; vgl. auch ARV 1961 Nr. 47 S. 122). Er war
nach Aktenlage am 14. September 2014 jedenfalls bei Trinkbeginn nicht
urteilsunfähig. Zudem lagen keine Anhaltspunkte vor, wonach dem Versicherten
als LKW-Berufschauffeur insbesondere aufgrund seiner Erfahrung des früheren
alkoholbedingten Führerausweisentzuges mit anschliessend erfolgreich
absolvierter zweijähriger Alkoholabstinenz angesichts seiner persönlichen
Umstände und Verhältnisse der Verzicht auf Alkoholkonsum (auch) am 14.
September 2014 nicht zumutbar gewesen wäre. Das kantonale Gericht hat
demzufolge in Verletzung von Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG und Art. 44 Abs. 1 lit.
a AVIV darauf geschlossen, das Verhalten des Beschwerdegegners vom 14.
September 2014 sei ihm infolge seiner Suchtkrankheit nicht vorwerfbar gewesen.
Hätte ein solches permanentes Rückfallrisiko nach erfolgreicher Überwindung
seiner Alkoholprobleme auch ab 2006 weiterhin fortbestanden, hätte das
Stassenverkehrsamt dem Versicherten die Fahrerlaubnis als LKW-Berufschauffeur
ab 30. März 2006 nicht ohne Auflagen wieder erteilt.
7.4. Zusammenfassend
hat die Vorinstanz nach dem Gesagten Bundesrecht verletzt, indem sie bei
gegebener Aktenlage darauf schloss, dem Versicherten sei sein Verhalten,
welches am 14. September 2014 infolge Alkoholisierung zur polizeilichen Anzeige
wegen Selbstgefährdung, sodann zum Sicherungsentzug seines Führerausweises und
hernach zur Kündigung seiner Arbeitsstelle als Berufschauffeur geführt habe,
nicht vorwerfbar. Die ÖALK hat demnach zutreffend darauf geschlossen, dass der
Beschwerdegegner die ab 15. Januar 2015 eingetretene
Arbeitslosigkeit selbst verschuldet hat. (…)”
2.5. Nella presente fattispecie, RI
1 ha chiesto l’indennità di disoccupazione dal 21 luglio 2017 (cfr. doc. 1,
doc. 6, doc. 7), dopo avere lavorato come __________ dal 5 agosto 2015 al 30
giugno 2017 per il __________ (cfr. doc. 8).
Il guadagno assicurato è
stato fissato in fr. 3'600.-- (cfr. doc. 6; salario annuo pattuito di fr.
48'000.--, compensazioni di fr. 400.-- mensili a titolo di rimborso spese, cfr.
doc. 9 e doc. 10).
Il 3 aprile 2018 l’URC di __________
ha annullato l’assicurato dal sistema COLSTA in quanto quest’ultimo ha iniziato
a lavorare come consulente di assicurazioni presso la __________ dal 1° aprile
2018 (cfr. doc. 36).
Il 24 maggio 2018 l’Ufficio
delle misure attive (in seguito: UMA) ha posto l’assicurato al beneficio di
assegni per il periodo di introduzione “come consulente di assicurazioni,
professione del tutto nuova per il signor RI 1” dal 1° aprile 2018 al 30
settembre 2018, precisando che “il rispetto del contratto di lavoro del
22.03.2018 è la condizione da cui dipende il versamento degli assegni
d’introduzione. In caso di disdetta del contratto senza motivi gravi (CO art.
337, cpv. 2), data durante il periodo di introduzione (dopo il periodo di prova),
e non concordata con l’autorità cantonale, questa potrà richiedere al datore di
lavoro il rimborso degli assegni versati” (cfr. Doc. 38).
2.6. Il 7 giugno 2018 l’assicurato
è stato licenziato, per il 15 giugno 2018, con la seguente motivazione:
" La grave
infrazione da lei commessa recentemente alla guida di un veicolo in stato di
ebbrezza con conseguente ritiro della patente di guida per un periodo che si
prospetta essere lungo, non è compatibile con i valori della nostra Società e
con la professione di consulente assicurativo presso la __________ di __________.
Inoltre, il fatto di non poter guidare un veicolo a motore,
comporta una limitazione per me inaccettabile nello svolgimento della
professione di consulente assicurativo.
Per questo motivo sono costretto ad interrompere la collaborazione
con lei con effetto 15 giugno 2018, rispettando il preavviso valido durante il
periodo di prova secondo il Codice delle Obbligazioni.
Sono dispiaciuto di dover giungere a questa decisione, tuttavia il
su comportamento irresponsabile non solo nei confronti delle regola della
circolazione, ma che nei confronti miei, sono per me intollerabili.” (Doc. 44)
Il 5 luglio 2018 l’URC di __________
ha confermato la registrazione nel sistema COLSTA (cfr. doc. 40) e il 18 luglio
2018 l’UMA ha deciso che gli assegni per il periodo di introduzione sono
limitati a 2,5 mesi dal 1° aprile al 15 giugno 2018 (cfr. doc. 33).
Invitato dalla Cassa a
formulare osservazioni sulle ragioni del licenziamento (cfr. doc. 46),
l’assicurato il 12 luglio 2018 ha rilevato:
" (…)
La grave infrazione menzionata nella stessa, fa riferimento al
ritiro patente occorso in data 03.06.2018 (fuori da orari e giorni lavorativi)
per tasso alcolemico oltre i limiti consentiti dalla legge ma senza conseguenze
a danni di terzi.
Nel lavoro di consulente la patente non è indispensabile.
Il giorno seguente ho subito pianificato come poter continuare le
mie mansioni di consulente anche senza licenza di condurre, considerando in
ogni caso che ero in formazione, e di seguito con assoluta onestà ho esposto
l'accaduto ai miei responsabili.
Inizialmente mi è stato detto che se questo non avesse inciso sui
miei risultati lavorativi non ci sarebbero stati problemi e avremmo potuto
continuare il nostro rapporto lavorativo, fino a quel punto positivo. Purtroppo
inspiegabilmente dopo un paio di giorni mi è stata presentata la lettera di
licenziamento.
Nei quasi tre mesi passati alla __________ posso dire di essermi
impegnato al massimo, aver lavorato con dedizione e determinazione per poter
mantenere il mio posto di lavoro (questo può essere confermato da tutti i
collaboratori con i quali ho lavorato in questo periodo).
Purtroppo questo errore mi è costato molto a livello lavorativo,
finanziario e anche psicologico, ma per poter rimediare e gravare il minor
tempo possibile sulla disoccupazione, mi sono da subito attivato nella ricerca
di un nuovo posto di lavoro ottenendo svariati colloqui.” (Doc. 47)
Dal canto suo il datore di
lavoro, rispondendo alla Cassa di disoccupazione (cfr. doc. 48), il 19 luglio
2018 ha precisato:
" (…)
Il signor RI 1, disoccupato prima di entrare a far parte del mio
organico, è stato da me assunto con effetto 01.04.2018 per dare a lui
l'opportunità di levarsi dalla disoccupazione e di essere da noi formato alla
professione di consulente assicurativo, con il futuro compito di gestire e
sviluppare un portafoglio clienti, a lui attribuito dalla __________ nella zona
geografica della __________. Siccome il signor RI 1 prima esercitava la
professione di calciatore, è arrivato da noi senza alcuna nozione
assicurativa/commerciale. L'investimento e la responsabilità assunta dalla mia
Agenzia generale per inserirlo nella nuova e comunque complessa professione,
era perciò piuttosto notevole, cosa che andava forse considerata maggiormente
dall'ormai ex collaboratore...
Ad inizio di giugno 2018, RI 1 mi informa che è purtroppo
incappato in un controllo della Polizia stradale e che gli è stata tolta la
patente di guida a causa di ebbrezza. In un primo tempo si è effettivamente
pensato di dare al collaboratore una seconda opportunità presso la nostra
organizzazione, partendo dal principio che il ritiro di patente sarebbe durato
l'usuale periodo di 2-3 mesi. Questa situazione, tutt'altro che evidente, anche
solo dal punto di vista dell'immagine di una Società come la __________,
avrebbe probabilmente potuto essere superata e compensata con un maggior
impegno da parte del collaboratore in modo da non interrompere i reciproci
piani di lanciare RI 1 in una carriera professionale, potenzialmente
interessante e redditizia.
Poco dopo l'informazione ricevuta dal collaboratore (solo
parziale a quanto è poi risultato...), vengo però a sapere che a RI 1 era
già stata tolta qualche anno prima la patente di guida per gravi infrazioni
alla Legge sulla circolazione stradale e che RI 1 si trovava tuttora nel periodo
di prova di 5 anni.
La conseguenza dell'ulteriore grave infrazione alla Legge sulla
circolazione stradale prima dello scadere del citato periodo di prova, è che la
patente di guida è stata tolta a RI 1 non per la durata di qualche mese, ma per
uno o due anni, forse anche a tempo indeterminato...!
Al momento dell'assunzione, RI 1 se n'è guardato bene di
informare il futuro datore di lavoro del problema che già aveva con la giustizia
e, come costato, nemmeno nel suo scritto del 12.07.2018 a voi, fa riferimento
alla sua reale situazione con la Giustizia.
La professione di consulente assicurativo è un lavoro di un
servizio esterno ("commesso viaggiatore" ai sensi di legge), quindi
la mobilità motorizzata per recarsi dai clienti è indispensabile. Per
motivi di
immagine non è nemmeno tollerabile per il datore di lavoro, vedere
il collaboratore recarsi dalla clientela (a lui affidata) con tanto di
"autista"... L'affermazione di RI 1, secondo la quale non è
indispensabile disporre della patente di guida, viene da me totalmente
respinta in quanto non corrisponde assolutamente alla verità.
Come datore di lavoro, credo di poter pretendere da un uomo (tra
l'altro un __________...) di quasi 30 anni un atteggiamento diverso e più
rispettoso nei confronti dell'impegno assunto e dell'immagine della Società che
rappresentava. Da notare anche il fatto che RI 1 è riuscito a commettere la
citata grave (ed assolutamente evitabile) infrazione addirittura durante il periodo
di prova presso il nuovo datore di lavoro (periodo di prova che durava dal
01.04. - 30.06.2018)!
Il problema ora non ce l'ha solo il mio ex-collaboratore, ma
evidentemente anche io stesso in quanto ho investito 2,5 mesi di impegno per
formare RI 1 alla nuova professione, pagato inutilmente 2,5 stipendi e ho anche
fatto una misera figura all'interno e all'esterno della mia organizzazione…”
(Doc. 49)
Infine, sollecitato dalla
Cassa (cfr. doc. 50), RI 1 si è così espresso il 23 luglio 2018:
" (…)
Dopo tutti i colloqui di lavoro svolti mi è stata richiesta la
copia del casellario nella quale non risultava scritto niente, essendo passati
Fatti
i 5 anni dall'ultimo ritiro di patente.
Nonostante fossi sicuro di non rientrare nei 5 anni di recidiva,
il giorno seguente alla comunicazione fatta al datore di lavoro mi sono
informato per avere maggiori dettagli riguardanti il periodo di ritiro della
licenza di condurre ed ho scoperto che viene tenuto conto della data di
rilascio della licenza e non di quella di ritiro, comunicando subito dopo aver
saputo questa notizia al datore di lavoro che il periodo senza patente sarebbe
stato più lungo ma ad oggi non so ancora di quanto si tratti.
Non metto in discussione l'errore commesso come già detto nella
precedente lettera, ma ho agito in modo trasparente e con estrema onestà.
Sono certo che errore a parte, ho meritato il posto di lavoro in
quanto ho svolto svariati colloqui prima di ottenerlo e nei due mesi e mezzo
svolti presso __________ ho dimostrato fin da subito la mia attitudine,
studiando moltissimo ed iniziando praticamente da subito a visitare clienti
ottenendo buoni risultati per poter ripagare della fiducia che mi è stata data.
Non è stato dettato dalla mancanza di rispetto, ma un ingenuità
enorme dettata dall'euforia di una vittoria importante e dal pensiero di dover
rientrare a casa ed avere a disposizione la macchina per recarmi al lavoro.
Non posso assolutamente recriminarmi nulla dal punto di vista
lavorativo, nonostante fossi un calciatore e quindi non avendo una formazione
in ambito assicurativo ho dimostrato ai miei responsabili ed ai colleghi la
determinazione ad imparare con dedizione, rispetto ed umiltà.
Questo ritiro di patente può costare il licenziamento, ma non si può
dire che sono una persona irrispettosa, ma tutt'altro, con ogni collaboratore
ed ogni singolo cliente ho dato dimostrazione di essere una persona
responsabile, umile e capace apprendendo con estrema velocità il lavoro di
consulente assicurativo per poter appunto ripagare della fiducia che mi è stata
data.
Non posso fare altro che scusarmi per l'errore che mi è costato il
licenziamento, non posso tornare indietro, ma se potessi farlo tranne questo,
non cambierei nulla di questi due mesi e mezzo avendo la certezza di avere dato
più del massimo per ottenere il posto di lavoro e per tenermelo stretto.” (Doc.
51)
2.7. Chiamato ora a pronunciarsi
il TCA ricorda innanzitutto che per costante giurisprudenza federale (cfr. consid.
2.1.), per infliggere una sanzione fondata sugli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e
44 lett. a OADI non è necessario che si sia in presenza di un licenziamento con
effetto immediato giustificato.
Basta
invece che con il suo comportamento l’assicurato abbia indotto il datore di
lavoro a disdire il contratto.
È proprio ciò che è
avvenuto nel caso concreto. Il ritiro della patente per guida in stato di
ebbrezza è un comportamento atto a fare perdere il rapporto di fiducia per un
dipendente di una Compagnia di assicurazioni, il quale oltretutto ha la
necessità di disporre dell’autovettura per recarsi dai potenziali clienti.
Questa situazione è stata
aggravata dal fatto che l’assicurato già in passato era incorso in una grave
infrazione della legge sulla circolazione stradale, senza avvertire il datore
di lavoro, né al momento dell’assunzione, né quando gli ha raccontato quanto
avvenuto il 4 giugno 2018, ciò che ha indotto __________ in definitiva a
sciogliere il contratto di lavoro (cfr. Doc. 49, scritto del 19 luglio 2018).
In
tale contesto, va ribadito che un licenziamento causato dal comportamento
dell’assicurato può giustificare una sanzione, anche se gli vengono
riconosciute capacità e impegno dal profilo strettamente professionale.
Il ricorrente ha dunque
fornito consapevolmente al datore di lavoro un motivo di disdetta.
In simili
condizioni, questo Tribunale ritiene pertanto che l’assicurato abbia
contribuito colpevolmente a causare la perdita della sua occupazione (cfr. in
particolare DLA 2012 Nr. 13 pag. 294, nella quale il Tribunale federale ha
ricordato che basta il dolo eventuale ; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno
2015: “Sous l'angle du droit de l'assurance-chômage, l'intention,
respectivement le dol éventuel, ne doit pas se rapporter à l'acte fautif qui
est en cause mais au fait d'être licencié: il y a chômage fautif si l'assuré
adopte intentionnellement un comportement en vue d'être licencié ou s'il peut
prévoir que son comportement peut avoir pour conséquence un licenciement et
qu'il accepte de courir ce risque (arrêt 8C_872/2011, précité, consid. 4;
Considerandi
arrêt C 282/00 du 11 janvier 2001 consid. 2b)”).
Di
conseguenza RI 1 deve essere sospeso dal diritto all'indennità di
disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con
l'art. 44 lett. a OADI (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF 8C_829/2009 del 17
dicembre 2009).
Secondo questo Tribunale,
la sanzione inflitta dalla Cassa all’assicurato (28 giorni di sospensione per
colpa di media gravità) rispetta il principio della proporzionalità e deve
essere confermata.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante
giurisprudenza federale, il giudice non può mettere in discussione senza validi
motivi l’apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_342/2017 del 28 agosto
2017.
consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.;
DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24
settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con
sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
Infine va ricordato che,
per costante giurisprudenza federale, i problemi finanziari non giocano nessun
ruolo per valutare la gravità della colpa (cfr. STF C 21/05 del 26 settembre
2015; STF C_224/02 del 16 aprile 2003).
2.8
La
rappresentante dell’insorgente ha proposto l’audizione dell’assicurato e di due
testi, oltre che il richiamo degli atti dell’UMA.
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU,
ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine
ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per
legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di
carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga
rivolta.
Nel campo di applicazione
dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle
assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2
novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3,
la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata
anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente
garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del
2.
febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in
materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara
e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima
istanza (cfr. STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in
SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF
8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009
consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di
assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella
misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di
un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista
personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o
di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di sopralluogo,
non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_321/2018 del 16 ottobre
2018; STF 9C_442/2018 del 16 ottobre 2018; STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018
a proposito dell’art. 29 Cost. fed.; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013
consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre,
stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi
obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con
l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF
8C_504/2010 succitata).
Nella presente evenienza la
patrocinatrice dell’assicurato ha chiesto l’audizione personale dell’assicurato
e di alcuni testi, oltre al richiamo dell’incarto dell’UMA, e quindi ha
formulato una richiesta di assunzione di prove.
Conformemente, alla costante
giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca
l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF
9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017
consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016
del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF
8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una
lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr.
DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nel caso di specie, ritenuto che i documenti
già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio,
questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle prove richieste non potrebbe
mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della
vertenza.
La
richiesta di assunzione di prove dell’assicurato, deve dunque essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti