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Decisione

38.2018.58

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 novembre 2018Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i 5 anni dall'ultimo ritiro di patente.

Nonostante fossi sicuro di non rientrare nei 5 anni di recidiva,

il giorno seguente alla comunicazione fatta al datore di lavoro mi sono

informato per avere maggiori dettagli riguardanti il periodo di ritiro della

licenza di condurre ed ho scoperto che viene tenuto conto della data di

rilascio della licenza e non di quella di ritiro, comunicando subito dopo aver

saputo questa notizia al datore di lavoro che il periodo senza patente sarebbe

stato più lungo ma ad oggi non so ancora di quanto si tratti.

Non metto in discussione l'errore commesso come già detto nella

precedente lettera, ma ho agito in modo trasparente e con estrema onestà.

Sono certo che errore a parte, ho meritato il posto di lavoro in

quanto ho svolto svariati colloqui prima di ottenerlo e nei due mesi e mezzo

svolti presso __________ ho dimostrato fin da subito la mia attitudine,

studiando moltissimo ed iniziando praticamente da subito a visitare clienti

ottenendo buoni risultati per poter ripagare della fiducia che mi è stata data.

Non è stato dettato dalla mancanza di rispetto, ma un ingenuità

enorme dettata dall'euforia di una vittoria importante e dal pensiero di dover

rientrare a casa ed avere a disposizione la macchina per recarmi al lavoro.

Non posso assolutamente recriminarmi nulla dal punto di vista

lavorativo, nonostante fossi un calciatore e quindi non avendo una formazione

in ambito assicurativo ho dimostrato ai miei responsabili ed ai colleghi la

determinazione ad imparare con dedizione, rispetto ed umiltà.

Questo ritiro di patente può costare il licenziamento, ma non si può

dire che sono una persona irrispettosa, ma tutt'altro, con ogni collaboratore

ed ogni singolo cliente ho dato dimostrazione di essere una persona

responsabile, umile e capace apprendendo con estrema velocità il lavoro di

consulente assicurativo per poter appunto ripagare della fiducia che mi è stata

data.

Non posso fare altro che scusarmi per l'errore che mi è costato il

licenziamento, non posso tornare indietro, ma se potessi farlo tranne questo,

non cambierei nulla di questi due mesi e mezzo avendo la certezza di avere dato

più del massimo per ottenere il posto di lavoro e per tenermelo stretto.” (Doc.

51)

2.7. Chiamato ora a pronunciarsi

il TCA ricorda innanzitutto che per costante giurisprudenza federale (cfr. consid.

2.1.), per infliggere una sanzione fondata sugli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e

44 lett. a OADI non è necessario che si sia in presenza di un licenziamento con

effetto immediato giustificato.

Basta

invece che con il suo comportamento l’assicurato abbia indotto il datore di

lavoro a disdire il contratto.

È proprio ciò che è

avvenuto nel caso concreto. Il ritiro della patente per guida in stato di

ebbrezza è un comportamento atto a fare perdere il rapporto di fiducia per un

dipendente di una Compagnia di assicurazioni, il quale oltretutto ha la

necessità di disporre dell’autovettura per recarsi dai potenziali clienti.

Questa situazione è stata

aggravata dal fatto che l’assicurato già in passato era incorso in una grave

infrazione della legge sulla circolazione stradale, senza avvertire il datore

di lavoro, né al momento dell’assunzione, né quando gli ha raccontato quanto

avvenuto il 4 giugno 2018, ciò che ha indotto __________ in definitiva a

sciogliere il contratto di lavoro (cfr. Doc. 49, scritto del 19 luglio 2018).

In

tale contesto, va ribadito che un licenziamento causato dal comportamento

dell’assicurato può giustificare una sanzione, anche se gli vengono

riconosciute capacità e impegno dal profilo strettamente professionale.

Il ricorrente ha dunque

fornito consapevolmente al datore di lavoro un motivo di disdetta.

In simili

condizioni, questo Tribunale ritiene pertanto che l’assicurato abbia

contribuito colpevolmente a causare la perdita della sua occupazione (cfr. in

particolare DLA 2012 Nr. 13 pag. 294, nella quale il Tribunale federale ha

ricordato che basta il dolo eventuale ; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno

2015: “Sous l'angle du droit de l'assurance-chômage, l'intention,

respectivement le dol éventuel, ne doit pas se rapporter à l'acte fautif qui

est en cause mais au fait d'être licencié: il y a chômage fautif si l'assuré

adopte intentionnellement un comportement en vue d'être licencié ou s'il peut

prévoir que son comportement peut avoir pour conséquence un licenciement et

qu'il accepte de courir ce risque (arrêt 8C_872/2011, précité, consid. 4;

Considerandi

arrêt C 282/00 du 11 janvier 2001 consid. 2b)”).

Di

conseguenza RI 1 deve essere sospeso dal diritto all'indennità di

disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con

l'art. 44 lett. a OADI (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF 8C_829/2009 del 17

dicembre 2009).

Secondo questo Tribunale,

la sanzione inflitta dalla Cassa all’assicurato (28 giorni di sospensione per

colpa di media gravità) rispetta il principio della proporzionalità e deve

essere confermata.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante

giurisprudenza federale, il giudice non può mettere in discussione senza validi

motivi l’apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_342/2017 del 28 agosto

2017.

consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.;

DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24

settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con

sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

Infine va ricordato che,

per costante giurisprudenza federale, i problemi finanziari non giocano nessun

ruolo per valutare la gravità della colpa (cfr. STF C 21/05 del 26 settembre

2015; STF C_224/02 del 16 aprile 2003).

2.8

La

rappresentante dell’insorgente ha proposto l’audizione dell’assicurato e di due

testi, oltre che il richiamo degli atti dell’UMA.

Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU,

ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine

ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per

legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di

carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga

rivolta.

Nel campo di applicazione

dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle

assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2

novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3,

la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata

anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente

garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del

2.

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in

materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara

e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in

SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF

8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009

consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di

assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella

misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di

un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista

personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o

di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di sopralluogo,

non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_321/2018 del 16 ottobre

2018; STF 9C_442/2018 del 16 ottobre 2018; STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018

a proposito dell’art. 29 Cost. fed.; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013

consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre,

stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi

obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con

l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF

8C_504/2010 succitata).

Nella presente evenienza la

patrocinatrice dell’assicurato ha chiesto l’audizione personale dell’assicurato

e di alcuni testi, oltre al richiamo dell’incarto dell’UMA, e quindi ha

formulato una richiesta di assunzione di prove.

Conformemente, alla costante

giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca

l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad

assumere altre prove (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF

9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017

consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016

del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF

8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una

lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr.

DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Nel caso di specie, ritenuto che i documenti

già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio,

questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle prove richieste non potrebbe

mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della

vertenza.

La

richiesta di assunzione di prove dell’assicurato, deve dunque essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti