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Decisione

38.2018.59

A ragione un assicurato è stato sospeso per 31 giorni dal dt a ID, in quanto ha provocato la propria disoccupazione. Egli ha avuto un linguaggio inappropriato con i colleghi, in partioclare con una gi

15 novembre 2018Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I gravi fatti a lei noti denunciati dai colleghi e comunicati in

un incontro con l'Ufficio del Personale, il suo Responsabile e i suoi colleghi

in data 13.11.2017, sono in netto contrasto con quanto sopra, sono lesivi della

dignità delle persone ed espongono potenzialmente l'azienda a danni materiali e

morali.

Il suo comportamento non è assolutamente tollerabile, ragione per

la quale riaffermando tali principi le comunichiamo la nostra decisione di

disdire il nostro rapporto di lavoro che avrà quindi termine il 31 Gennaio

2018.

A complemento di quanto scritto le comunichiamo che è esonerato

con effetto immediato dall'obbligo di prestare attività lavorativa. Le

ricordiamo che è tenuto a consegnare tutta la documentazione in suo possesso ed

informare il capo dipartimento di tutte le attività che lei ha seguito. In tale

periodo di liberazione dalla prestazione lavorativa saranno computate eventuali

vacanze non ancora godute e compensazioni per le ore supplementari.

Durante il periodo di preavviso (di cui sopra) una ripresa

dell'attività lavorativa presso altro datore di lavoro dovrà essere notificata

all'azienda.” (Doc. 14)

Il 15 dicembre 2017 RI 1

ha inviato alla __________ uno scritto del seguente tenore:

" (…) Tenuto

conto del contenuto del vostro scritto, in particolare delle motivazioni che

avete esposto a sostegno della vostra decisione, mi corre l'obbligo di fornire

per iscritto alcune importanti precisazioni alfine di poter esporre anche la

mia versione dei fatti.

Voglio innanzitutto ricordare che i comportamenti a me contestati

consistono in limitati episodi avvenuti tra me ed i miei colleghi di laboratorio.

Si tratta invero di malintesi ed incomprensioni verbali; frequentando i due ex

colleghi anche al di fuori dell'ambiente lavorativo ho ritenuto, forse

erroneamente, di potermi esprimere con loro nella stessa maniera colloquiale

anche in ambito lavorativo. Di certo non è mai stata mia intenzione offendere

alcuno, né tantomeno lederne la dignità. Se questa è stata la percezione di

altre persone, me ne dispiaccio e mi scuso.

Anche le accuse a me rivolte riguardanti il controllo delle

attività lavorative sono inveritiere. A causa degli spazi ridotti del

laboratorio, insufficienti per accogliere quattro persone e tutte le

apparecchiature, ho posizionato la stampante vicino alla mia postazione con

l'intenzione di ottimizzare gli spazi, decisione peraltro concordata con i

colleghi alcuni mesi prima di tale inspiegabile contestazione.

Nonostante non intendo contestarlo ritengo che il vostro

licenziamento, fondato su queste ragioni, sia stata una decisione molto severa

nei miei confronti. Trovo eccessive le rimostranze a me rivolte nel vostro

scritto, non contestualizzate e che lasciano spazio ad ogni tipo di

interpretazione per un lettore non conscio della situazione.

Mi limito ad osservare che la modalità di disdetta da voi operata,

ordinaria e nel rispetto del preavviso contrattuale, ben dimostra come non vi

siano stati gli estremi – nonostante quanto da voi affermato – per giustificare

un provvedimento più grave quale il licenziamento immediato.

Colgo infine questa occasione per richiedervi un attestato di lavoro

che contenga esclusivamente la natura e la durata del rapporto di lavoro (ex

art. 330a cpv. 2 CO) da me svolto presso la Vostra azienda.” (Doc. 16)

Il 13 febbraio 2018,

rispondendo alla Cassa di disoccupazione, RI 1 ha formulato le seguenti osservazioni

alla lettera di disdetta:

" (…) Le

motivazioni date dal mio ultimo datore di lavoro per il licenziamento sono, a

mio parere, eccessive e non contestualizzate. Per questo motivo ho consultato

un avvocato e successivamente ho inviato una lettera via posta A-plus in data

16.12.2017, per contestare tali motivazioni. A tale lettera, che trova in

allegato, non è mai seguita una risposta da parte di __________.

Tengo anche a precisare che il licenziamento è stato deciso dalla

responsabile del personale Sig.ra __________, in disaccordo con la Dr.ssa. __________,

capo del dipartimento R&D e mio diretto superiore.

I comportamenti a me contestati consistono in limitati episodi

avvenuti tra me ed i miei colleghi di laboratorio. Si tratta invero di

malintesi ed incomprensioni verbali e di accuse, infondate, riguardanti un

controllo eccessivo delle attività lavorative.

Ritengo che tali accuse siano state mosse dai due ex colleghi a

seguito di osservazioni sul loro operato e non ritengo in alcun modo che tali

episodi possano essere definiti come "intollerabili", come riportato

nella lettera di disdetta del contratto di lavoro. Inoltre, durante il

colloquio avvenuto con la Sig.ra __________ in presenza dei due ex colleghi in

questione, in un ambiente chiaramente accessorio

non mi è stata nemmeno data la possibilità di esporre la mia

versione dei fatti venendo interrotto a più riprese e sottolineando il fatto

che si trattava di due persone contro una.” (Doc. 18)

Il 5 marzo 2018 l’ex

datore di lavoro ha confermato integralmente le motivazioni contenute nella

lettera di licenziamento e si è così espresso:

" (…) All’ing.

RI 1 sono stati rimproverati comportamenti inaccettabili, lesivi dell'integrità

morale degli altri dipendenti. L'accaduto è a maggior ragione riprovevole, se

si considera che egli lavorava a stretto contatto con apprendisti e studenti

del centro __________ di __________, in cui si trova il laboratorio di cui egli

era coordinatore.

In ossequio agli obblighi di protezione dei dipendenti,

soprattutto di quelli sensibili come i minorenni e i giovani adulti, la

responsabile dell'Ing. RI 1 in accordo con la Direzione Generale, ha deciso di

sollevarlo con effetto immediato dalle sue responsabilità, non appena appurata

l'entità dei fatti contestati. ln seguito gli è stata comunicata la disdetta

con il termine ordinario di preavviso, liberandolo nel contempo dall'obbligo di

lavorare.

Al tentativo di minimizzare i fatti messo in opera dall'ex

dipendente non può essere dato seguito.

Altrettanto fuori luogo è la sua affermazione secondo la quale il

licenziamento sarebbe stato deciso unicamente dalla nostra responsabile delle

risorse umane. Si tratta di una misura adottata dalla Direzione Generale in

accordo con i suoi superiori e avvenuta in seguito ai colloqui con l'Ing. RI 1

in cui gli è stata data la possibilità di chiarire i fatti (peraltro mai da lui

contestati) e di esprimere il suo punto di vista.” (Doc. 20)

Il 4 giugno 2018 la Cassa

di disoccupazione ha posto i seguenti quesiti alla __________:

" (…)

1) Quali sono stati,

in dettaglio, i fatti gravi denunciati dai colleghi del Sig. RI 1, che vi hanno

portato a decidere per la disdetta del rapporto di lavoro?

2) In concreto,

qual è stato il comportamento dell'assicurato, da voi definito

"intollerabile"?

3) Per quale

motivo avete deciso di non replicare alla lettera del vostro ex dipendente del

15 dicembre 2017 che riteneva troppo severa la vostra decisione di rescindere

il contratto di lavoro?

Il 14 giugno 2018 l’ex

datore di lavoro ha così risposto:

" (…)

1 ) II Signor RI

1 è stato coordinatore di un nostro __________ sito nel centro __________ di __________,

in cui lavorano anche apprendisti e studenti. Egli è stato segnalato per i modi

e toni di linguaggio inappropriati utilizzati nel posto di lavoro nei confronti

dei suoi colleghi tra i quali una giovane ragazza (neofita) e un apprendista.

2) Il

comportamento e i toni usati non erano adeguati alla funzione rivestita e al

contesto lavorativo. Inoltre, essi sono incompatibili con i principi etici e

morali che guidano la nostra cultura aziendale. Per questo motivo, si è deciso

di interrompere il rapporto di lavoro nel rispetto dei termini contrattuali.

3) Alla lettera

del 15 dicembre 2017 è stato dato seguito, nel senso che il certificato di

lavoro è stato allestito e consegnato con il contenuto richiesto. Non si è

ritenuto necessario prendere nuovamente posizione sulle osservazioni dell'Ing. RI

1, che erano già state dettagliatamente discusse con lui nei colloqui

antecedenti la disdetta del contratto di lavoro.” (Doc. 43)

2.5. Chiamato ora a pronunciarsi,

il TCA ricorda innanzitutto che per costante giurisprudenza federale (cfr.

consid. 2.1.), per infliggere una sanzione fondata sugli art. 30 cpv. 1 lett. a

LADI e 44 lett. a OADI non è necessario che si sia in presenza di un

licenziamento con effetto immediato giustificato.

Basta

invece che con il suo comportamento l’assicurato abbia indotto il datore di

lavoro a disdire il contratto.

Come

giustamente sottolineato dalla Cassa (cfr. consid. 1.2.), è proprio ciò che è

avvenuto nel caso concreto.

L’assicurato

è infatti stato licenziato a causa del suo comportamento e precisamente per

avere utilizzato un linguaggio inappropriato nei confronti dei suoi colleghi

tra i quali una giovane ragazza, appena assunta, e un apprendista.

L’assicurato,

nel suo scritto del 15 dicembre 2017, ha peraltro riconosciuto che ci sono

stati “malintesi ed incomprensioni verbali” con due ex colleghi di

lavoro e di avere ritenuto “forse erroneamente di potermi esprimere con loro

nella stessa maniera colloquiale anche in abito lavorativo” (cfr. consid.

Considerandi

2.

).

In

tale contesto, va ribadito che un licenziamento causato dal comportamento

dell’assicurato può giustificare una sanzione, anche se al lavoratore vengono

riconosciute buone capacità dal profilo strettamente professionale (cfr. la “Reccomendation

letter” del 15 dicembre 2017, doc. 20 e doc. I pag. 3 punto VII, la quale

non contiene peraltro nessun riferimento ai motivi del licenziamento vista

anche l’esplicita richiesta dell’assicurato, cfr. doc. 16, in fine).

Il ricorrente ha dunque

fornito consapevolmente al datore di lavoro un motivo di disdetta (cfr. STF

8C_582/2014 del 12 gennaio 2015 consid. 6.2 nella quale l’Alta Corte ha

sottolineato la necessità di evitare le situazioni di conflitto anche verbali

con i colleghi e di rivolgersi ai superiori; STF 8C_179/2017 del 30 giugno

2017; STF 2C_286/2015 del 6 agosto 2015; STCA 38.2015.3 del 22 aprile 2015).

In simili

condizioni, questo Tribunale ritiene pertanto che l’assicurato abbia

contribuito colpevolmente a causare la perdita della sua occupazione (cfr. in

particolare DLA 2012 Nr. 13 pag. 294, nella quale il Tribunale federale ha

ricordato che basta il dolo eventuale ; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno

2015: “Sous l'angle du droit de l'assurance-chômage, l'intention,

respectivement le dol éventuel, ne doit pas se rapporter à l'acte fautif qui

est en cause mais au fait d'être licencié: il y a chômage fautif si l'assuré

adopte intentionnellement un comportement en vue d'être licencié ou s'il peut

prévoir que son comportement peut avoir pour conséquence un licenciement et

qu'il accepte de courir ce risque (arrêt 8C_872/2011, précité, consid. 4;

arrêt C 282/00 du 11 janvier 2001 consid. 2b)”).

Di

conseguenza RI 1 deve essere sospeso dal diritto all'indennità di

disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con

l'art. 44 lett. a OADI (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF 8C_829/2009 del 17

dicembre 2009).

Tenuto conto di tutte le

circostanze del caso, in particolare la funzione di coordinatore del __________

in cui lavoravano anche apprendisti e studenti, anche la durata della

sospensione (31 giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla gravità

della colpa.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante

giurisprudenza federale, il giudice non può mettere in discussione senza validi

motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_342/2017

del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3

pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43

del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile

con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio

2012).

La

decisione su opposizione del 24 agosto 2018 deve, conseguentemente, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti