38.2018.6
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
14 maggio 2018Italiano28 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2018.6
DC/sc
Lugano
14 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 dicembre 2017 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 7 dicembre 2017 (cfr. doc. A) la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha
confermato la decisione del 16 ottobre 2017 (cfr. doc. 32-33) con la quale
aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare delle indennità per insolvenza ex
art. 55 cpv. 1 LADI, per non avere rispettato l’obbligo di ridurre il danno, in
quanto ella non ha rivendicato i propri crediti salariali in modo
sufficientemente tempestivo.
L’amministrazione ha così
motivato la propria decisione su opposizione:
" (…) In
data 14 settembre 2017 (documento pervenuto il giorno il 21 settembre 2017)
l'opponente ha presentato alla Cassa una domanda di indennità per insolvenza a
far tempo dal 01 giugno 2016.
Ella dichiara d’aver prestato la propria attività lavorativa
presso la società __________ di __________ dal 01 marzo 2016 al 31 agosto 2016
in qualità di segretaria contabile; rivendica così indennità per insolvenza per
il lavoro prestato dal 01 giugno 2016 al 31 agosto 2016.
(…).
3. Nell’evenienza
concreta emerge che l’opponente è stata impiegata presso la società __________
di __________ dal 01 marzo 2016 al 31 agosto 2016 in qualità di segretaria
contabile.
Nell’opposizione del 14 novembre 2017
la Signora RI 1 contesta le conclusioni della Cassa ribadendo di aver
soddisfatto tutti i requisiti per essere posta al beneficio dell’indennità per
insolvenza.
La Cassa constata come la signora RI
1 abbia cessato la propria attività lavorativa in data 31 agosto 2016 e,
prontamente, abbia fatto spiccare un precetto esecutivo. L’intimazione di detto
precetto è avvenuta, per il tramite della pubblicazione sul Foglio ufficiale
cantonale, durante il mese di novembre 2016. Da tale data, però, non risultano
ulteriori sforzi atti a recuperare i salari scoperti. Nella sua opposizione la
Signora RI 1 ha affermato di non aver mai smesso di interpellare, per quanto
possibile, la società, ricevendo purtroppo solo vane promesse. A comprova di
ciò allega una dichiarazione redatta e sottoscritta dall’ing. __________. Non
si comprende però, per quale motivo, l’assicurata dopo aver fatto spiccare il
precetto esecutivo si sarebbe fermata nella sua procedura. Non vi sono elementi
concreti che avrebbero potuto far credere alla Signora RI 1 che, la società,
avrebbe onorato i propri impegni. (…)” (Doc. A)
1.2. Contro la citata decisione su
opposizione l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il
suo patrocinatore chiede il versamento dell’indennità per insolvenza, ritenendo
che RI 1 non abbia violato l’obbligo di ridurre il danno, e rileva in
particolare:
" (…)
1) che la
decisione impugnata deve essere annullata siccome resa in lesione del diritto
di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.), per assente motivazione e lesione del
diritto alla prova: con opposizione del 14 novembre 2017 la ricorrente aveva in
effetti chiesto che fosse acquisita la contabilità completa del datore di
lavoro, unitamente agli estratti conto bancari, a comprova della situazione di
illiquidità ovvero insolvenza dello stesso, senza tuttavia che l'autorità di
prime cure si sia determinata in merito;
2) che
l'insorgente contesta di aver violato il suo obbligo di ridurre il danno,
ritenuto
- che ha
senza indugio interrotto i propri servigi, posto che il datore di lavoro ha
omesso di corrisponderle gli ultimi tre stipendi;
- che si
è subito attivata per riscuotere i crediti maturati, promuovendo
tempestivamente una procedura esecutiva nei confronti del datore di lavoro
(esecuzione n. __________ dell'UE di __________; cfr. FU __________2016 del __________2016),
senza che quest'ultimo abbia peraltro interposto opposizione;
- che,
nel solco del principio di non ingenerare ulteriori costi, ha continuato a
interpellare, per quanto possibile, la società, ricevendo rassicurazioni che
solo in seguito si sono rivelate vane (cfr. l'allegata dichiarazione). Su
questo punto appare errato l'accertamento contrario, posto alla base della
decisione impugnata (consid. 3 a pag. 5), secondo cui non vi sarebbero stati
"elementi concreti che avrebbero potuto far credere alla Signora RI 1 che,
la società, avrebbe onorato i propri impegni". Come ben evidenzia quanto
confermato dall'Ing. __________, il titolare della ditta continuava in effetti
a ribadire l'intenzione di versare gli stipendi scoperti;
- che il
tempo trascorso non ha comunque causato alcun effetto negativo o preclusivo,
ritenuto che la società era verosimilmente illiquida e insolvente sin dalle
prime rivendicazioni: piuttosto l'insorgente ha cercato fino all'ultimo di non
gravare sulle assicurazioni sociali confidando nel promesso pagamento;
- che
pertanto non vi era ragione di negare la richiesta indennità, posto che la
ricorrente ha portato avanti in modo continuativo e sistematico i provvedimenti
adeguati contro il datore di lavoro.” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 19
febbraio 2018 la Cassa propone di respingere il ricorso.
L’amministrazione
evidenzia innanzitutto che, nel caso concreto, non è realizzato una dei
presupposti previsti dalla legge per poter beneficiare dell’indennità per
insolvenza:
" (…)
II lavoratore ha diritto alle indennità per insolvenza nelle
seguenti ed esaustive (DTF 131 V 196) cinque ipotesi:
- il datore di
lavoro è stato dichiarato in fallimento e il lavoratore vanta un credito
salariale nei suoi confronti (art. 51 cpv. 1 lett. a LADI);
- il
fallimento del datore di lavoro non viene dichiarato soltanto perché, in
seguito al manifesto indebitamento dello stesso, nessun creditore disposto ad
anticiparne le spese (art. 51 cpv. 1 lett. b LADI);
- il
lavoratore ha presentato una domanda di pignoramento per crediti salariali nei
confronti del suo datore di lavoro (art. 51 cpv. 1 lett. c LADI); è in corso
una moratoria concordataria (art. 58 LADI);
- è in corso una dilazione giudiziaria del fallimento (art. 58
LADI).
E’ dunque necessario che il lavoratore vanti un credito salariale
ad uno stadio ben preciso della procedura esecutiva avviata nei confronti del
suo datore di lavoro insolvente.
Nel caso concreto, in data 28 settembre 2016 la ricorrente ha
presentato una domanda di esecuzione nei confronti del suo ex datore di lavoro,
il relativo precetto esecutivo è stato spiccato nei confronti di quest'ultimo
solo il 22 novembre 2016 tramite pubblicazione sul foglio ufficiale. La
ricorrente non ha tuttavia richiesto la continuazione della procedura esecutiva
poiché a suo dire avrebbe ricevuto rassicurazioni in merito al pagamento del
suo credito dall'ex datore di lavoro.
Orbene, il caso in esame non configura nessuna delle cinque
esaustive ipotesi per le quali vi è la possibilità di riconoscere il diritto
alle indennità per insolvenza. Pertanto è a ragione che la Cassa ha negato il
diritto alle prestazioni richieste dalla ricorrente.
Si rimarca che a nulla sarebbe servita l'acquisizione delle prove
richieste dalla ricorrente in sede di opposizione (contabilità completa del
datore di lavoro e estratti conto bancari), infatti, quand'anche le stesse
avessero comprovato la situazione di illiquidità e insolvenza dell'ex datore di
lavoro della ricorrente, quest'ultima non avrebbe comunque avuto diritto alle
prestazioni richieste, poiché il suo caso non adempiva ai presupposti
sopradescritti. Infatti vi è la possibilità di ottenere il diritto
all'indennità per insolvenza anche in assenza del fallimento del datore di
lavoro – come nel caso concreto – ma solo se quest'ultimo non viene
pronunciato poiché nessun creditore è disposto ad anticipare le spese (art. 169
LEF), questa condizione è soddisfatta soltanto dal momento in cui la procedura
esecutiva non può più andare avanti senza l'anticipo delle spese, vale a dire
dopo la domanda di fallimento. Nel caso in esame occorre evidenziare che non è
stata formulata nessuna domanda di fallimento nei confronti dell'ex datore di
lavoro dell'assicurata, di conseguenza la procedura esecutiva non si trovava in
una fase sufficientemente avanzata per riconoscere il diritto alle prestazioni
alla ricorrente. (…)” (Doc. I pag. 3-4)
Secondo la Cassa il
diritto all’indennità per insolvenza andrebbe comunque negato in quanto
l’assicurata ha violato l’art. 55 cpv. 1 LADI:
" (…) Nel
presente caso, anche se in un primo tempo la ricorrente ha debitamente
rivendicato il suo credito salariale nei confronti del suo ex datore di lavoro,
avviando una procedura esecutiva, occorre evidenziare che in un secondo tempo,
malgrado nulla le impedisse di chiedere la continuazione della procedura —
ritenuto che l'ex datore di lavoro non aveva interposto opposizione al precetto
esecutivo — ella ha tenuto in sospeso la procedura (quasi 10 mesi al momento
della presentazione della richiesta di prestazioni). Le giustificazioni della
ricorrente in merito al fatto di non aver continuato la procedura esecutiva
stridono tra loro. Infatti, mal si comprende come la ricorrente abbia ritenuto
da un lato possibile un pagamento del suo credito allorquando dall'altro lato
indica che, a fronte della verosimile illiquidità e insolvenza del datore di
lavoro sin dalle prime rivendicazioni, ella ha atteso, cercando fino all'ultimo
di non gravare sulle assicurazioni sociali confidando nel promesso pagamento.
Orbene, alla luce del comportamento passivo assunto dalla
ricorrente nella procedura esecutiva avviata nei confronti del suo ex datore di
lavoro e della verosimigliante insolvenza di quest'ultimo, la Cassa ritiene che
la ricorrente ha fatto prova di grave negligenza nella tutela dei suoi diritti,
violando così l'obbligo di ridurre il danno ex art. 55 LADI e precludendosi
dalla possibilità di ottenere le prestazioni richieste, anche qualora vi
fossero stati i presupposti per riconoscere alla ricorrente il diritto alle
indennità per insolvenza.
Di conseguenza non si giustifica l'annullamento della decisione
nemmeno sotto questo profilo. (…)” (Doc. III pag. 6-7)
1.4. Il 22 febbraio 2018 il
patrocinatore dell’assicurata ha inviato al TCA uno scritto del seguente
tenore:
" (…) A
valere quale replica, l'insorgente conferma integralmente le censure ricorsuali,
contestando le tesi avverse. Appare in ogni caso pretestuoso e contrario al
precetto della buona fede insistere nel rimproverare alla ricorrente di non
avere "richiesto la continuazione della procedura esecutiva"
(pag. 4), quando ancora in sede di opposizione la stessa ha invano segnalato di
essere "legittimata – a vostra richiesta – a chiedere la continuazione
della summenzionata esecuzione, a cui farà seguito l'emissione della
comminatoria di fallimento, posto comunque che tale epilogo sembra essere
oramai ineluttabile (cfr. FU __________2017 del __________2017, pag. __________)"
(opposizione del 14 novembre 2017, pag. 2).
D'altro canto la domanda di proseguimento dell'esecuzione,
rispettivamente l'emissione della comminatoria di fallimento è soggetta al
prelievo di tasse e spese (artt. 20 e 39 OTLEF), che l'insorgente non era più
disposta ad anticipare, a fronte del manifesto indebitamento del datore di lavoro
(art. 51 cpv. 1 lett. b LADI), che potrà essere comprovato con l'acquisizione
della contabilità completa, unitamente agli estratti conto bancari di __________,
a valere quale mezzo di prova cui confermato.” (Doc. V)
Il 6 marzo 2018 la Cassa
si è riconfermata integralmente nella risposta di causa (doc. VII).
1.5. Il 9 marzo 2018 il
rappresentante dell’assicurata ha segnalato quanto segue al TCA:
" __________
è stata dichiarata fallita con effetto al 22 gennaio 2018, circostanza
pubblicata sul FUSC del __________ 2018.
Ciò a ulteriore dimostrazione che nulla può essere rimproverato
alla mia assistita, neppure di non aver sollecitamente proseguito con la
procedura esecutiva: visto l’epilogo, anche se lo avesse fatto non avrebbe
infatti potuto recuperare il credito salariale scoperto.” (Doc. IX+IX/1)
Al riguardo, il 20 marzo
2018, la Cassa ha rilevato che “il fatto che ora la società sia stata
dichiarata fallita non può essere considerata quale giustificazione per i
mancati sforzi” (cfr. doc. XI).
In ordine
2.1. Il diritto di essere sentito,
di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere
una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei
considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse
addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi
poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro
canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della
decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni
atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne
hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un
senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere
esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può
limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a
influire sul giudizio (cfr. STF 9C_633/2014 del 15 giugno 2015 consid. 3.2.;
STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.; STFA I 475/01 del 13 giugno
2003 consid, 2.1.; STFA H 192/00 del 10 giugno 2002; DTF 121 III 331 consid. 3b; Albertini, Der verfassungsmässige Ansruch auf rechtliches Gehör
im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 368 seg. con
numerosi rinvii).
Nella presente fattispecie
si evince chiaramente dalla decisione su opposizione che il diritto
all‘indennità per insolvenza è stato negato in quanto l’assicurata avrebbe
violato l’obbligo di ridurre il danno.
Il diritto di essere
sentito è dunque stato rispettato.
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il
diritto a percepire indennità per insolvenza, sostenendo che ella ha violato
l’obbligo di ridurre il danno.
Questo tribunale constata
infatti che il presupposto dell’art. 51 cpv. 1 lett. a LADI (cfr. consid.1.3 e 1.5)
è infatti ora realizzato (cfr. STCA 38.2017.15 del 5 marzo 2018, per un caso
analogo).
L'art. 55 cpv. 1 LADI
stabilisce che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
In una sentenza pubblicata
in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore,
menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del
rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa
interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita.
L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo
scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo
caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio
un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro
quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e
riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito
salariale.
Contravviene al proprio
obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per
insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere
il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del
proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia
che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi
finanziari.
In una sentenza C 121/03
del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato
l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento
del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato
gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le
modalità con le quali fare valere le sue pretese.
In una sentenza C 231/06
del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha
stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata,
contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene
sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le
prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire
il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre
quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o
intentando un'azione legale contro di lui.
In un'altra sentenza C
254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra
Massima Istanza ha sottolineato che:
" Non si può
esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda
immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in
quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese
derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece
di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di
lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi
previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i
suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale
rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono
verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente
attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre
presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il
datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione
finanziaria."
In quel caso l'Alta Corte
ha così negato l'esistenza di una grave negligenza.
In una sentenza
8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto
dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere
nove mesi prima di far valere le sue pretese salariali.
In una sentenza
8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità
di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto
tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione
sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.
In una sentenza
8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto
dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha
adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi
salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però
seguito un periodo di inattività di 13 mesi.
In una sentenza
8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva
violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per
più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de
temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre
2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation
de l'obligation de réduire le dommage”) .
Il
Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono
insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent
pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les
arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril
2002) ». )
In
una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr . 4
pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato
l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare
valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.
In una sentenza
8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in
DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto
insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da
un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di
lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di
fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito,
ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi
volti a recuperare il suo credito salariale.
Nella
medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza
per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo continuativo
e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che devono sfociare
in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata richiesti dalla legge.
Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del datore di lavoro come
se l’istituto dell’indennità per insolvenza non esistesse. Questo requisito non
permette una situazione di inattività di lunga durata.
2.3. La
Segreteria di Stato per l’economia (in seguito SECO), quale autorità di
sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del
diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00
dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA
C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61),
nella pubblicazione della Prassi LADI II A1 valida dal marzo 2015 si è così
espressa:
" (…)
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
art. 55 LADI
OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO
B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di
pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi
diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi
d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato
il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il
danno.
Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona
assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella
difesa del suo diritto.
B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato
deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non
versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve
necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti
del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e
riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale
(DTF C 367/01 del 12.4.2002).
B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del
rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a
causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a
intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di
perdere il diritto all’II.
B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in
che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario
per recuperare il suo salario.
La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere
l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del
contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi).
Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato
dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non
pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che
Fatti
i suoi crediti salariali non verranno versati.
Giurisprudenza
DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009
(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si
è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di
lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se
sussisteva un rapporto di parentela)
TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato
avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30
giorni per il versamento del salario).
TFA C 109/04del 9.6.2005
(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il
rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro
ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).
TFA C 91/01del 4.9.2001
(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine
del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio
salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)
La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto
dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la
graduatoria (DTF 123 V 75)."
2.4. Le direttive amministrative
non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle
assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2
pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1;
DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid.
5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag.
379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid.
2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992
pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF
117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114
V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza
2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,
ha ricordato che:
"
Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del
diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e
non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli
amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa
tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime
verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di
legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione
corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non
si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la
Considerandi
stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento
a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.5
Nell’evenienza concreta
risulta dagli atti dell’incarto che l’assicurata ha lavorato in qualità di
segretaria contabile presso la società __________ di __________ dal 1° marzo (doc.
13-14) al 31 agosto 2016.
Dal 1° giugno 2016 ella
non ha più ricevuto il salario (cfr. doc. 4 e doc. 7 – 9) ed in agosto ha
inoltrato le sue dimissioni (cfr. doc. 6), inviando al datore di lavoro anche i
conteggi dei salari non versati.
Il 28 settembre 2016
l’assicurata ha fatto spiccare un precetto esecutivo (cfr. doc. 19-21), il
quale è stato intimato mediante una pubblicazione sul Foglio Ufficiale del __________
2016.
(cfr. doc. 18).
L’assicurata ha presentato
una richiesta d’insolvenza il 14 settembre 2017, quasi 10 mesi dopo il momento
in cui è stato pubblicato il precetto esecutivo.
Fra gli atti dell’incarto
figura pure una Dichiarazione del 13 novembre 2017 dell’ing. __________, del
seguente tenore:
" Il
sottoscritto __________, di __________, posso confermare, in relazione al
rapporto di impiego fra __________ e la Sig.ra RI 1, che dalla seconda metà
dello scorso anno quest’ultima mi ha ripetutamente contattato per sollecitare
il versamento degli stipendi rimasti scoperti. Ciò per il fatto che il titolare
Sig. __________ non era praticamente più reperibile poiché assente all’estero.
Ho a mia volta contattato il titolare, che mi rassicurava in merito al suo
rientro e al versamento degli scoperti, informazioni che ho a mia volta trasmesso
alla sig.ra RI 1.
Purtroppo ad oggi nulla di concreto è avvenuto, nonostante le
promesse del titolare.
So che la Sig.ra RI 1 ha anche avviato un’esecuzione nei confronti
dalla società: essa non ha proseguito oltre a fronte delle citate promesse e del
fatto che, a mia conoscenza, la società non disponeva nè dispone di alcuna
liquidità, dovendo far capo a un finanziamento del socio.” (Doc. 34)
2.6
Chiamato ora a pronunciarsi,
il TCA ritiene che gli sforzi compiuti dall’assicurata per ottenere quanto
dovutogli dalla __________ di __________, dopo la fine del rapporto di lavoro,
siano insufficienti e che quindi la Cassa ha correttamente negato alla
ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.
In effetti l’assicurata, dopo
avere fatto tempestivamente spiccare un precetto esecutivo, contro il quale non
è peraltro stata presentata alcuna opposizione, non ha immediatamente chiesto
la continuazione dell’esecuzione contro l’ex datore di lavoro.
In simili condizioni,
questo Tribunale ritiene che l’assicurata abbia commesso una negligenza grave
in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI
(al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24
agosto 2012; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014 STCA 38.2014.4 del 23 gennaio
2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre
2010).
La giurisprudenza esige,
infatti, che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per
rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003;
STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006;
“Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il più presto
possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre
2005).
2.7
Considerato che
i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio
giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori prove
richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della
risoluzione della vertenza.
Di
conseguenza la richiesta di prove (cfr. consid. 1.2) deve essere respinta.
A tale proposito va
rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,
in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF
9C_588/2017 del 21 novembre 2017; STF 9C_582/2017 del 14 novembre 2017; STF
9C_68/2017 del 18 aprile 2017; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF
9C_469/2011 del 18 giugno 2012; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9;
STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.
5.3
; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 1),
senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
2.8
In conclusione, valutati
tutti gli elementi presenti nell’incarto e alla luce della giurisprudenza
citata, la ricorrente non ha diritto all’indennità per insolvenza per il
periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2016.
La
decisione su opposizione emessa dalla Cassa CO 1 il 7 dicembre 2017 deve,
conseguentemente, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti