38.2018.60
Sosp.di 8 gg x mancate ricerche di lavoro nei mesi di 6+7/2018 precedenti l'iscriz. in AD. Ric.vanno svolte e comprovate anche in caso di soggiorno all'estero (in casu linguistico). Ric.vanno compiute
17 dicembre 2018Italiano32 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2018.60
rs
Lugano
17 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 ottobre 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 ottobre 2018 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 3 ottobre 2018 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in
seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 25 settembre 2018 (cfr.
doc. A2) con cui aveva sospeso RI 1 per otto giorni dal diritto alle indennità
di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nei mesi di giugno e
luglio 2018 precedenti l’iscrizione in disoccupazione del 31 agosto 2018 (cfr.
doc. A1).
1.2. Contro la decisione su
opposizione del 3 ottobre 2018 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso
al TCA, chiedendo l’annullamento della sanzione.
A sostegno della sua
pretesa ricorsuale egli ha fatto valere che a fine agosto 2018 si è reinserito
in disoccupazione dopo che a fine maggio 2018 ne è uscito per recarsi
all’estero per tre mesi al fine di migliorare la lingua inglese.
Egli sostiene di non aver
ricevuto da parte della consulente del personale istruzioni riguardo
all’obbligo di compiere ricerche di impiego nei tre mesi prima dell’annuncio in
disoccupazione, ma che tale indicazione è stata menzionata in piccolo e non in
grassetto sulla Conferma dell’annullamento dal sistema COLSTA.
L’insorgente ha asserito
di avere comunque effettuato 20 ricerche di lavoro nel mese di agosto 2018.
Il medesimo ha, inoltre,
affermato che, quando il 31 agosto 2018 si è recato allo sportello dell’URC per
reiscriversi in disoccupazione, gli sarebbe stato confermato che non avrebbe avuto
alcun problema, rispettivamente alcuna penalità. In particolare il consulente
non gli avrebbe fatto notare l’esistenza della regola secondo cui le ricerche
vanno svolte nei tre mesi precedenti la disoccupazione (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in risposta, ha
postulato la conferma della decisione su opposizione, osservando in
particolare:
" (…)
l’assicurato è stato avvisato della procedura ricerche di lavoro prima di una
nuova iscrizione all’Ufficio regionale di Collocamento per iscritto in due
momenti diversi, vedi allegati punto 6 Documenti chiusura vecchia iscrizione
“e-mail del 30 maggio 1028 ore 14:58 / conferma d’annullamento dal sistema
Colsta in data 30 maggio 2018”.
In occasione del colloquio svoltosi il 3
maggio 2018, come da allegato al punto 6, è stata redatta l’azione di
reinserimento, nella quale si cita quanto segue “Ricerche di lavoro:
continuare”.
Il documento è stato consegnato e firmato
dall’assicurato come da lui stesso asserito nel ricorso al lodevole tribunale. (…)”
(Doc. III)
1.4. Il 16 ottobre 2018
l’assicurato si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie (cfr. doc. V
+1/4).
1.5. L’amministrazione, il 19
ottobre 2018, ha comunicato di non avere altre osservazioni da formulare e di
riconfermarsi nelle proprie precedenti allegazioni (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII è stato inviato
per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel merito
2.2. Oggetto della vertenza è la
questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato dal
diritto all’indennità di disoccupazione per assenza di ricerche di lavoro nei
mesi di giugno e luglio 2018.
2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare
personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16
cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione
della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art.
17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta
revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv.
2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di
controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali
relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio
1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
"
L'assicurato deve
finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di
domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede
che:
"
L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni
periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il
termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere
prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3
OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente
verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto
che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o
ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato
messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.
Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno,
valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197
consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung
und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra
l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo
egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI,
secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo
possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF
8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C
221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°
gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione
OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V
228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del
28 giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In
una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha così
sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo
precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA.
Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché
gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere
tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in
disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF
8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20
settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.;
STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139
V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF
8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,
consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998
ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di
collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo
n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett.
a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid.
5 in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego
di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF
8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; Comunicazioni
e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op.
cit., pag. 17).
2.4. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per
quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non
prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento
(e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per
tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando
tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha
precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche
mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi
amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese
(cfr. STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12
luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del
6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009
del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
"
(…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si
l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il
faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches
entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif,
la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en
principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février
2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à
une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de
l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien
présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05
du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op.
cit. p. 392). (…)"
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,
pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;
STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte
ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il
numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero
durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid.
3.2.
Sulle modalità con le quali
bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun
modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate
sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di
lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni
periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere
realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992 nella
causa E. R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa
che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale
il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di
lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il
datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul
formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la
ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella
causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi
dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la
Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello
sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore
di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque
limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio
competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr.
DLA 1988 pag. 95).
In
una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la
durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è determinata
secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5
OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la
durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due
anni.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene
alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art.
30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6
giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per
insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo
successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9
giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione
per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle
sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo,
"Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte
dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il
modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005;
STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C
286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del
6 agosto 2002).
2.6. Nella presente evenienza,
dalla documentazione agli atti si evince che il ricorrente, nato il __________
1990, dal 2015 al dicembre 2017 è stato alle dipendenze di una società di __________
quale contabile (cfr. doc. 1B).
In seguito egli ha fatto
ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. V4; 2B) fino al
mese di maggio 2018 quando ha deciso di svolgere tre mesi (dal 2 giugno al 26
agosto 2018; cfr. doc. 2B) all’estero per migliorare la lingua inglese (cfr.
doc. 6B).
Il 30 maggio 2018 il suo
nominativo è stato, pertanto, annullato dal sistema COLSTA quale persona in
cerca di impiego con effetto dal 1° giugno 2018 (cfr. doc. 6A).
L’assicurato si è
riannunciato per il collocamento il 31 agosto 2018 dichiarando una disponibilità
lavorativa del 100% (cfr. doc. 1E).
La
consulente del personale, il 4 settembre 2018, ha consegnato all’insorgente una
“Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro l’11
settembre 2018, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego nei mesi
di giugno e luglio 2018 precedenti l’annuncio all’URC (per il mese di agosto
2018 le ricerche sono state considerate sufficienti), allegando l’eventuale
documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.
La
collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità
cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando
espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la
sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per
ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 5A).
Il 4 settembre 2018 stesso
l’assicurato ha risposto quanto segue:
" (…) come
comunicatole oggi 04.09.2018 durante il nostro colloquio, le ricerche di lavoro
svolte da me sono state fatte per il mese di agosto 2018, in quanto non ero al
corrente che le ricerche dovevano essere fatte 3 mesi prima.
Nella lettera ricevuta dall’URC questa
norma era scritta in minuscolo e inoltre non ero stato avvisato dalla mia
vecchia consulente.
Mi scuso per il disguido. (...)” (Doc. 5B)
Dal profilo procedurale l’URC ha ossequiato il diritto di essere
sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42
LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione,
non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione
formale del 25 settembre 2018, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per otto giorni a causa di mancate ricerche di lavoro nei mesi
di giugno e luglio 2018 antecedenti alla reiscrizione in disoccupazione del 31
agosto 2018 (cfr. doc. A2; consid. 1.1.).
Tale provvedimento è stato
confermato con decisione su opposizione del 3 ottobre 2018 (cfr. doc. A1;
consid. 1.1.).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva, innanzitutto, che il momento in cui l’assicurato prende atto di
essere oggettivamente a rischio di disoccupazione è determinante per definire
il periodo da considerare per l’esame delle ricerche di un impiego. Se questo
momento risale a più di 3 mesi prima dell’iscrizione alla disoccupazione,
l’esame delle ricerche di lavoro si limita agli ultimi 3 mesi che precedono
tale iscrizione (cfr. consid. 2.3.; Prassi LADI ID p.to B314 dell’ottobre 2012).
Nel caso di specie
l’assicurato ha annullato l’iscrizione in disoccupazione per recarsi, dal 2
giugno al 26 agosto 2018, all’estero per migliorare la sua conoscenza della
lingua inglese (cfr. consid. 2.6.).
Egli, quindi, era, o
perlomeno avrebbe dovuto essere, consapevole del forte rischio di doversi
riannunciare per il collocamento alla fine del soggiorno linguistico, come poi
si è effettivamente realizzato dal 31 agosto 2018 (cfr. consid. 2.6.).
In effetti nel messaggio
di posta elettronica del 30 maggio 2018 all’URC egli ha indicato di volere sospendere
la disoccupazione da giugno ad agosto 2018 per effettuare un periodo
linguistico all’estero (cfr. doc. 6B).
In simili condizioni il
ricorrente avrebbe dovuto compiere ricerche di lavoro non solo nel mese di agosto
2018, bensì già da giugno 2018.
Del resto l’URC, rispondendo
a un messaggio del 30 maggio 2018 dell’assicurato, l’ha reso esplicitamente
attento, prima della sua partenza, del dovere di intraprendere sforzi al fine
di reperire un impiego nei tre mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione
(cfr. doc. 6B).
2.8. Il TCA osserva, peraltro, che
per costante giurisprudenza occorre effettuare e comprovare ricerche di lavoro
anche in caso di soggiorno all'estero.
Al riguardo in una
sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e parzialmente pubblicata
in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, il TCA ha stabilito che un’assicurata, nel
periodo successivo alla decisione di rientrare in Svizzera a causa del rischio
sempre più concreto della partecipazione attiva a una guerra del Paese
straniero in cui soggiornava da lungo tempo per motivi di studio, doveva
compiere ricerche di impiego in Svizzera. Nonostante lo stato di insicurezza e
Fatti
i problemi organizzativi relativi al trasloco, ella aveva infatti sufficiente
tempo. A tal fine l’assicurata avrebbe potuto consultare i quotidiani svizzeri
eventualmente reperibili nella città a vocazione turistica nella quale si
trovava o, via internet , utilizzando i computer di qualche Internet Café, i
giornali elvetici che dispongono di un’edizione on line.
La nostra Massima Istanza,
inoltre, con sentenza C 208/03 del 26 marzo 2004, pubblicata in DLA 2005 pag.
57segg., ha deciso che un assicurato che aveva interrotto la sua disoccupazione
per andare a lavorare per due mesi in Brasile era tenuto a proseguire con
sufficiente assiduità le ricerche di lavoro in vista del suo ritorno. Il
soggiorno all'estero non lo dispensava da quest'obbligo, tanto più che con i
mezzi di comunicazione oggi disponibili (Internet, posta elettronica, ecc.) e
le agenzie di collocamento, era indubbiamente possibile e ragionevole esigere
che l’assicurato inviasse delle richieste di lavoro dall'estero.
Al riguardo cfr. pure STF
C 138/05 del 3 luglio 2006; STCA 38.2010.50 del 6 settembre 2010; STCA 38.2006.33
del 28 settembre 2006; STCA 38.2007.67 del 26 novembre 2007; STCA 38.2008.22
del 30 luglio 2008 e STCA 38.2008.61 del 14 gennaio 2009
Per quanto attiene allo
svolgimento di ricerche di lavoro durante le vacanze, il Tribunale federale, in una sentenza 8C_952/2010 del 23
novembre 2011, pronunciandosi in merito a un assicurato che era stato sospeso
per sei giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di
insufficienti ricerche di lavoro prima dell’annuncio per il collocamento, ha
stabilito, da una parte, che l’ufficio di collocamento a ragione ha preteso
delle ricerche più mirate visti il carattere di disoccupazione stagionale
presentato dall’interessato e il fatto che quest’ultimo era al beneficio del
quinto termine quadro per la riscossione di prestazioni.
Dall’altra, che il
ricorrente, in considerazione dei mezzi di comunicazione moderni, era tenuto a
effettuare un minimo di ricerche d’impiego durante le vacanze, anche
dall’estero nella misura in cui non era già sicuro di trovare un lavoro al suo
rientro. Il fatto che l’assicurato abbia usufruito delle proprie vacanze in
natura e contribuito in questo modo a limitare il danno non implica de facto
l’esenzione da una sanzione.
Sul tema delle ricerche di
lavoro durante le vacanze cfr. anche STCA 38.2016.38-39 del 15 maggio 2017;
STCA 38.2012.18 del 21 maggio 2012; STCA 38.2010.15 dell'11 maggio 2010; STCA
38.2002.17 del 19 giugno 2002.
2.9. In concreto occorre, di
conseguenza, concludere che l’assicurato, nei mesi di giugno e luglio 2018, non
svolgendo alcuna ricerca di impiego, ha violato l’obbligo di ridurre il danno
imposto dalla legge (cfr. consid. 2.3.).
Relativamente all’asserzione
ricorsuale secondo cui l’insorgente avrebbe, però, svolto venti ricerche nel
mese di agosto 2018 (cfr. doc. I; nel formulario “Prova degli sforzi personali
intrapresi per trovare lavoro” del mese di agosto 2018 sono state indicate
quindici ricerche; cfr. doc. 4A), giova segnalare che la costante
giurisprudenza federale prevede che un assicurato deve comprovare le ricerche
di lavoro effettuate per ogni singolo periodo di controllo e che non si
possono compiere insufficienti ricerche in un mese (periodo di controllo),
fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi
precedenti o che verranno effettuati nei mesi successivi (cfr. STFA C 58/05
dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001;
STCA 38.201.22 del 27 settembre 2016 consid. 2.7.).
Tale principio non
risulta, d’altronde, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005 consid. 2.3.2).
La violazione dell’obbligo
di ridurre il danno implica, di principio, la sospensione dal diritto alle
indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c (cfr.
consid. 2.3.).
2.10. Il ricorrente ha fatto valere
di non aver ricevuto da parte della consulente del personale istruzioni chiare
riguardo all’obbligo di compiere ricerche di impiego nei tre mesi precedenti l’annuncio
in disoccupazione, precisando che tale indicazione è stata menzionata in
piccolo e non in grassetto sulla Conferma dell’annullamento dal sistema COLSTA
(cfr. doc. I).
Questo
Tribunale deve, perciò, esaminare se l’eventuale non conoscenza di quanto
appena indicato possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non
sanzionare l’insorgente in relazione al mese di dicembre 2017.
L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il
seguente tenore:
"
1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle
singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad
informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
Considerandi
2.
Ognuno ha diritto, di
regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi.
Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli
interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per
le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può
prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3.
Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti
possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa
immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce, in
particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale
e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e
individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene
fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su
questi aspetti cfr. in particolare STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid.
3.2
; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1.,
pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del
9.
maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre
2005.
consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und
Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof,
"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und
Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R.
Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les
organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.
524.
seg. (527)).
In materia di assicurazione
contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli
miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più
limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr.
DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato
generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR
2006.
ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi
Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in
questione e le informazioni possono essere fornite anche da non giuristi, come
del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle
informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso
specifico.
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. STF
9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2.; DLA 2007 pag. 193 segg.; FF 1999
IV 3953).
Questo
Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e
parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di
mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha
stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla
giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto
all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al
fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se
egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto
all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.
A quest’ultimo riguardo va
evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di
consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato
dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per
ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate
prestazioni.
In particolare il
Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14
settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto
inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione
della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato
all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio
regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per
poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati
devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il
diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento
avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza
non permetteva di collocarlo.
Il
TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In
caso affermativo, l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua
omissione - implicante la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare,
quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione.
In
proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8
maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.
Inoltre,
in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che
l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in
disoccupazione.
2.11
In
concreto non è ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e
consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’URC.
Al contrario dalle carte
processuali emerge che l’amministrazione ha fornito all’assicurato le debite
indicazioni in merito all’obbligo di svolgere ricerche di impiego nei tre mesi
precedenti la disoccupazione, corrispondenti ai mesi in cui ha effettuato il
soggiorno linguistico all’estero.
In effetti,
come visto sopra (cfr. consid. 2.7.), l’amministrazione, rispondendo a un
messaggio di posta elettronica dell’insorgente del 30 maggio 2018 in cui
quest’ultimo ha comunicato di voler sospendere la disoccupazione per il periodo
da giugno ad agosto 2018 al fine di svolgere un soggiorno linguistico
all’estero (cfr. doc. 6B), ha indicato:
" (…) come
da sua richiesta procedo ad annullare la sua iscrizione al 31.05.2018 (ultimo
giorno indennizzato). Via posta riceverà la conferma di annullamento.
Per la nuova iscrizione a decorrere da
settembre basterà presentarsi ai nostri sportelli.
Per quanto riguarda le ricerche di lavoro,
le comunico che dovrà iniziare a svolgerle (2 alla settimana) 3 mesi prima
dell’iscrizione all’Ufficio Regionale di Collocamento. (…)” (Doc. 6B)
Nella
“Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” del 30 maggio 2018 - a seguito
della decisione del ricorrente di effettuare un soggiorno linguistico
all’estero da giugno ad agosto 2018 l’URC - l’URC ha d’altronde precisato nelle
“osservazioni”:
" Attivarsi nelle ricerche di lavoro (2 alla settimana) 3 mesi prima
dell’iscrizione c/o URC” (Doc. 6A)
E’ peraltro
utile rilevare che, nel caso in cui l’assicurato nutrisse dei dubbi circa i
suoi obblighi, avrebbe dovuto chiedere ragguagli all’amministrazione.
L'Alta Corte ha, in ogni caso, stabilito che il dovere di effettuare
delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare,
la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in
caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione.
Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di
un’occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr.
STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già
citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1°
dicembre 2005 consid. 5.2.1.).
Nella
sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, la nostra Massima
istanza ha deciso che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di
un assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.
In
particolare è stato stabilito che un assicurato nulla può dedurre a suo favore
dalla circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento
dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare,
ma attenda il primo colloquio di consulenza.
Inoltre
nel giudizio 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013, pubblicato in DTF 139 V 524 e già
citato sopra, l’Alta Corte ha ribadito che un assicurato non può discolparsi
dal non avere compiuto ricerche di lavoro o dall’averne effettuate di
insufficienti nel periodo antecedente la disoccupazione asserendo di non avere
saputo di dovere cercare seriamente un’occupazione già a questo momento e di
non essere stato reso attento a tale obbligo.
In proposito cfr. pure STF
8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_463/2016
del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_768/2014 del 23 febbraio 2015
consid. 2.2.2.
L’insorgente non può,
conseguentemente, trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite, appellandosi all’art. 27 LPGA (cfr. STCA 38.2018.20 del 5
giugno 2018).
Infine, riguardo all’affermazione
secondo cui all’assicurato, quando il 31 agosto 2018 si è recato allo sportello
dell’URC per riscriversi in disoccupazione, sarebbe stato confermato che non
avrebbe avuto alcun problema, rispettivamente alcuna penalità e il consulente
non avrebbe fatto notare l’esistenza della regola che prevede che le ricerche
vadano svolte nei tre mesi precedenti la disoccupazione(cfr. doc. I), va
osservato che tale argomentazione in casu si rivela ininfluente.
Infatti la data del 31
agosto 2018 è comunque posteriore al lasso di tempo in cui le ricerche di
impiego avrebbero dovuto avere luogo (giugno e luglio 2018), per cui le
eventuali (mancanti) indicazioni non potevano avere alcuna influenza sul
comportamento precedente del ricorrente.
2.12
Alla
luce di tutto quanto esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal diritto
all’indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI per non
avere compiuto ricerche di lavoro nei mesi di giugno e luglio 2018.
2.13
Per quanto concerne l’entità
della sanzione, l’URC ha inflitto all’assicurato otto giorni di sospensione dal
diritto alle indennità per disoccupazione (cfr. doc. A1; A2; consid. 1.1.).
Normalmente, in base alle
direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in caso di
mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione
ammonta ad un minimo di quattro giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).
A mente del TCA, tutto ben
considerato, la penalità di otto giorni (4 giorni per il mese di giugno 2018 +
4.
giorni per il mese di luglio 2018) si rivela, dunque, conforme al principio
della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).
Questa soluzione si
giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in
discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento
dell’amministrazione (cfr. STF 8C_767/2017 del 31 ottobre 2018 consid. 4.3.;
STF 8C_758/2017 del 19 ottobre 2018 consid.4.3.; STF 8C_342/2017 del 28 agosto
2017.
consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.;
DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24
settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con
sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
La
decisione su opposizione del 3 ottobre 2018 deve, conseguentemente, essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti