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Decisione

38.2018.60

Sosp.di 8 gg x mancate ricerche di lavoro nei mesi di 6+7/2018 precedenti l'iscriz. in AD. Ric.vanno svolte e comprovate anche in caso di soggiorno all'estero (in casu linguistico). Ric.vanno compiute

17 dicembre 2018Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i problemi organizzativi relativi al trasloco, ella aveva infatti sufficiente

tempo. A tal fine l’assicurata avrebbe potuto consultare i quotidiani svizzeri

eventualmente reperibili nella città a vocazione turistica nella quale si

trovava o, via internet , utilizzando i computer di qualche Internet Café, i

giornali elvetici che dispongono di un’edizione on line.

La nostra Massima Istanza,

inoltre, con sentenza C 208/03 del 26 marzo 2004, pubblicata in DLA 2005 pag.

57segg., ha deciso che un assicurato che aveva interrotto la sua disoccupazione

per andare a lavorare per due mesi in Brasile era tenuto a proseguire con

sufficiente assiduità le ricerche di lavoro in vista del suo ritorno. Il

soggiorno all'estero non lo dispensava da quest'obbligo, tanto più che con i

mezzi di comunicazione oggi disponibili (Internet, posta elettronica, ecc.) e

le agenzie di collocamento, era indubbiamente possibile e ragionevole esigere

che l’assicurato inviasse delle richieste di lavoro dall'estero.

Al riguardo cfr. pure STF

C 138/05 del 3 luglio 2006; STCA 38.2010.50 del 6 settembre 2010; STCA 38.2006.33

del 28 settembre 2006; STCA 38.2007.67 del 26 novembre 2007; STCA 38.2008.22

del 30 luglio 2008 e STCA 38.2008.61 del 14 gennaio 2009

Per quanto attiene allo

svolgimento di ricerche di lavoro durante le vacanze, il Tribunale federale, in una sentenza 8C_952/2010 del 23

novembre 2011, pronunciandosi in merito a un assicurato che era stato sospeso

per sei giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di

insufficienti ricerche di lavoro prima dell’annuncio per il collocamento, ha

stabilito, da una parte, che l’ufficio di collocamento a ragione ha preteso

delle ricerche più mirate visti il carattere di disoccupazione stagionale

presentato dall’interessato e il fatto che quest’ultimo era al beneficio del

quinto termine quadro per la riscossione di prestazioni.

Dall’altra, che il

ricorrente, in considerazione dei mezzi di comunicazione moderni, era tenuto a

effettuare un minimo di ricerche d’impiego durante le vacanze, anche

dall’estero nella misura in cui non era già sicuro di trovare un lavoro al suo

rientro. Il fatto che l’assicurato abbia usufruito delle proprie vacanze in

natura e contribuito in questo modo a limitare il danno non implica de facto

l’esenzione da una sanzione.

Sul tema delle ricerche di

lavoro durante le vacanze cfr. anche STCA 38.2016.38-39 del 15 maggio 2017;

STCA 38.2012.18 del 21 maggio 2012; STCA 38.2010.15 dell'11 maggio 2010; STCA

38.2002.17 del 19 giugno 2002.

2.9. In concreto occorre, di

conseguenza, concludere che l’assicurato, nei mesi di giugno e luglio 2018, non

svolgendo alcuna ricerca di impiego, ha violato l’obbligo di ridurre il danno

imposto dalla legge (cfr. consid. 2.3.).

Relativamente all’asserzione

ricorsuale secondo cui l’insorgente avrebbe, però, svolto venti ricerche nel

mese di agosto 2018 (cfr. doc. I; nel formulario “Prova degli sforzi personali

intrapresi per trovare lavoro” del mese di agosto 2018 sono state indicate

quindici ricerche; cfr. doc. 4A), giova segnalare che la costante

giurisprudenza federale prevede che un assicurato deve comprovare le ricerche

di lavoro effettuate per ogni singolo periodo di controllo e che non si

possono compiere insufficienti ricerche in un mese (periodo di controllo),

fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi

precedenti o che verranno effettuati nei mesi successivi (cfr. STFA C 58/05

dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001;

STCA 38.201.22 del 27 settembre 2016 consid. 2.7.).

Tale principio non

risulta, d’altronde, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005 consid. 2.3.2).

La violazione dell’obbligo

di ridurre il danno implica, di principio, la sospensione dal diritto alle

indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c (cfr.

consid. 2.3.).

2.10. Il ricorrente ha fatto valere

di non aver ricevuto da parte della consulente del personale istruzioni chiare

riguardo all’obbligo di compiere ricerche di impiego nei tre mesi precedenti l’annuncio

in disoccupazione, precisando che tale indicazione è stata menzionata in

piccolo e non in grassetto sulla Conferma dell’annullamento dal sistema COLSTA

(cfr. doc. I).

Questo

Tribunale deve, perciò, esaminare se l’eventuale non conoscenza di quanto

appena indicato possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non

sanzionare l’insorgente in relazione al mese di dicembre 2017.

L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il

seguente tenore:

"

1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle

singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad

informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

Considerandi

2.

Ognuno ha diritto, di

regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi.

Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli

interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per

le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può

prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti

possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa

immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce, in

particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale

e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e

individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene

fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su

questi aspetti cfr. in particolare STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid.

3.2

; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1.,

pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del

9.

maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre

2005.

consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und

Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof,

"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und

Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R.

Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les

organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.

524.

seg. (527)).

In materia di assicurazione

contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli

miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più

limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr.

DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato

generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR

2006.

ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi

Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in

questione e le informazioni possono essere fornite anche da non giuristi, come

del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle

informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso

specifico.

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. STF

9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2.; DLA 2007 pag. 193 segg.; FF 1999

IV 3953).

Questo

Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e

parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di

mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha

stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla

giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto

all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al

fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se

egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto

all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.

A quest’ultimo riguardo va

evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di

consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato

dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per

ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate

prestazioni.

In particolare il

Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14

settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto

inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione

della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato

all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio

regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per

poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati

devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il

diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento

avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza

non permetteva di collocarlo.

Il

TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In

caso affermativo, l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua

omissione - implicante la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare,

quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione.

In

proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8

maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.

Inoltre,

in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che

l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in

disoccupazione.

2.11

In

concreto non è ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e

consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’URC.

Al contrario dalle carte

processuali emerge che l’amministrazione ha fornito all’assicurato le debite

indicazioni in merito all’obbligo di svolgere ricerche di impiego nei tre mesi

precedenti la disoccupazione, corrispondenti ai mesi in cui ha effettuato il

soggiorno linguistico all’estero.

In effetti,

come visto sopra (cfr. consid. 2.7.), l’amministrazione, rispondendo a un

messaggio di posta elettronica dell’insorgente del 30 maggio 2018 in cui

quest’ultimo ha comunicato di voler sospendere la disoccupazione per il periodo

da giugno ad agosto 2018 al fine di svolgere un soggiorno linguistico

all’estero (cfr. doc. 6B), ha indicato:

" (…) come

da sua richiesta procedo ad annullare la sua iscrizione al 31.05.2018 (ultimo

giorno indennizzato). Via posta riceverà la conferma di annullamento.

Per la nuova iscrizione a decorrere da

settembre basterà presentarsi ai nostri sportelli.

Per quanto riguarda le ricerche di lavoro,

le comunico che dovrà iniziare a svolgerle (2 alla settimana) 3 mesi prima

dell’iscrizione all’Ufficio Regionale di Collocamento. (…)” (Doc. 6B)

Nella

“Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” del 30 maggio 2018 - a seguito

della decisione del ricorrente di effettuare un soggiorno linguistico

all’estero da giugno ad agosto 2018 l’URC - l’URC ha d’altronde precisato nelle

“osservazioni”:

" Attivarsi nelle ricerche di lavoro (2 alla settimana) 3 mesi prima

dell’iscrizione c/o URC” (Doc. 6A)

E’ peraltro

utile rilevare che, nel caso in cui l’assicurato nutrisse dei dubbi circa i

suoi obblighi, avrebbe dovuto chiedere ragguagli all’amministrazione.

L'Alta Corte ha, in ogni caso, stabilito che il dovere di effettuare

delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare,

la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in

caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione.

Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di

un’occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr.

STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già

citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1°

dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

Nella

sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, la nostra Massima

istanza ha deciso che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di

un assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

In

particolare è stato stabilito che un assicurato nulla può dedurre a suo favore

dalla circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento

dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare,

ma attenda il primo colloquio di consulenza.

Inoltre

nel giudizio 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013, pubblicato in DTF 139 V 524 e già

citato sopra, l’Alta Corte ha ribadito che un assicurato non può discolparsi

dal non avere compiuto ricerche di lavoro o dall’averne effettuate di

insufficienti nel periodo antecedente la disoccupazione asserendo di non avere

saputo di dovere cercare seriamente un’occupazione già a questo momento e di

non essere stato reso attento a tale obbligo.

In proposito cfr. pure STF

8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_463/2016

del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_768/2014 del 23 febbraio 2015

consid. 2.2.2.

L’insorgente non può,

conseguentemente, trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite, appellandosi all’art. 27 LPGA (cfr. STCA 38.2018.20 del 5

giugno 2018).

Infine, riguardo all’affermazione

secondo cui all’assicurato, quando il 31 agosto 2018 si è recato allo sportello

dell’URC per riscriversi in disoccupazione, sarebbe stato confermato che non

avrebbe avuto alcun problema, rispettivamente alcuna penalità e il consulente

non avrebbe fatto notare l’esistenza della regola che prevede che le ricerche

vadano svolte nei tre mesi precedenti la disoccupazione(cfr. doc. I), va

osservato che tale argomentazione in casu si rivela ininfluente.

Infatti la data del 31

agosto 2018 è comunque posteriore al lasso di tempo in cui le ricerche di

impiego avrebbero dovuto avere luogo (giugno e luglio 2018), per cui le

eventuali (mancanti) indicazioni non potevano avere alcuna influenza sul

comportamento precedente del ricorrente.

2.12

Alla

luce di tutto quanto esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal diritto

all’indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI per non

avere compiuto ricerche di lavoro nei mesi di giugno e luglio 2018.

2.13

Per quanto concerne l’entità

della sanzione, l’URC ha inflitto all’assicurato otto giorni di sospensione dal

diritto alle indennità per disoccupazione (cfr. doc. A1; A2; consid. 1.1.).

Normalmente, in base alle

direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in caso di

mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione

ammonta ad un minimo di quattro giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).

A mente del TCA, tutto ben

considerato, la penalità di otto giorni (4 giorni per il mese di giugno 2018 +

4.

giorni per il mese di luglio 2018) si rivela, dunque, conforme al principio

della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

Questa soluzione si

giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in

discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento

dell’amministrazione (cfr. STF 8C_767/2017 del 31 ottobre 2018 consid. 4.3.;

STF 8C_758/2017 del 19 ottobre 2018 consid.4.3.; STF 8C_342/2017 del 28 agosto

2017.

consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.;

DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24

settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con

sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

La

decisione su opposizione del 3 ottobre 2018 deve, conseguentemente, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti