38.2018.61
Sosp. 4gg x insuff. ricerche (periodo di controllo di 7/18) confermata. Ad ass. non garantito impiego.Chiusura estiva aziende non impediva di svolgere ric. Sosp. 4 gg x insuff. ric. in 8/18 va ridotta
29 aprile 2019Italiano36 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2018.61
38.2018.83
rs
Lugano
29 aprile 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 9 ottobre e del 19 dicembre 2018
di
RI 1
contro
le decisioni su opposizione del 10 settembre e del 21
novembre 2018 emanate da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 10 settembre 2018 l’Ufficio regionale di
collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente
decisione del 21 agosto 2018 (cfr. doc. 184 inc. 38.2018.61) con cui aveva sospeso
RI 1 per quattro giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di
insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di luglio
2018.
Al riguardo
l’amministrazione ha precisato:
" (…)
3. Nel caso concreto l’assicurato ha documentato
6 ricerche di lavoro per il mese di luglio 2018. L’assicurato durante il primo
colloquio di consulenza del 11.04.2018 ha ricevuto la seguente istruzione
indicata nel formulario “Azioni di reinserimento”: “Informo il signor RI 1 che
da oggi dovrà effettuare almeno 3 ricerche di lavoro alla settimana (…)”.
L’assicurato non ha voluto firmare il formulario poiché non concordava con il
numero di ricerche da svolgere pertanto ha ricevuto chiare istruzioni. Il fatto
di non concordare con le istruzioni ricevute dal consulente del personale non
esonera l’assicurato dal dovere ossequiare alle prescrizioni di controllo e dal
dover svolgere quanto richiesto.
La sanzione è stata prolungata secondo la
Prassi LADI D63.
(…)” (Doc. A1 inc. 38.2018.61)
1.2. Il 9 ottobre 2018 RI 1 ha
interposto un tempestivo ricorso al TCA contro la decisione su opposizione del 10
settembre 2018, nel quale ha segnatamente addotto di avere discusso con il suo
consulente del personale, in occasione del colloquio del 6 giugno 2018, la
scelta di presentare soltanto sei ricerche di lavoro a seguito del drastico
calo delle attività di selezione e ricerca del personale in prossimità del
periodo estivo (luglio e agosto) con conseguente rallentamento delle ricerche
per posizioni di medio e alto livello e il posticipo dei colloqui e delle
assunzioni nei mesi di settembre e ottobre. Il ricorrente ha specificato di
avere quindi ritenuto opportuno, per non vanificare gli sforzi e compromettere
potenziali ricerche durante i mesi di luglio e agosto, intensificare e
aumentare i suoi sforzi durante i mesi antecedenti luglio 2018, effettuando
venti ricerche nel mese di maggio 2018 e tredici nel mese di giugno 2018.
L’insorgente ha, inoltre,
asserito di intraprendere sforzi mensili (quantitativi e qualitativi) che
superano abbondantemente il numero che gli viene chiesto. In particolare egli
ha fatto riferimento a telefonate o messaggi e corrispondenza attraverso dei
siti come Linkedin che non è possibile stampare.
Riguardo al suo mancato
accordo, durante il colloquio dell’11 aprile 2018, di svolgere dodici ricerche
mensili, il medesimo ha affermato che il motivo era dovuto al fatto, come
spiegato al consulente, che era in fase di trattativa molto avanzata per un
impiego, in relazione al quale avrebbe dovuto ricevere un’offerta di lavoro
scritta entro 3/6 settimane e che perciò temeva che, aumentando i nuovi
contatti di lavoro, si potesse creare una sorta di “confusione sul mercato” e
sulla sua persona, eliminando quella riservatezza e quella confidenzialità che
per posizioni come la sua (CEO,MD) sono molto richieste (cfr. doc. I inc.
38.2018.61).
1.3. L’URC, con risposta del 17
ottobre 2018, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III inc.
Fatti
38.2018.61).
1.4. Il 26 ottobre 2018 il
ricorrente ha presentato ulteriori osservazioni, chiedendo di annullare
totalmente la sospensione di quattro giorni (cfr. doc. V+1-3 inc. 38.2018.61).
1.5. L’amministrazione ha preso
posizione al riguardo con scritto del 6 novembre 2018 (cfr. doc. VII inc.
38.2018.61).
1.6. Il doc. VII è stato trasmesso
per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VIII inc. 38.2018.61).
1.7. Con
ulteriore decisione su opposizione del 21 novembre 2018 l’URC ha confermato il
proprio provvedimento dell’11 ottobre 2018 (cfr. doc. 247 inc. 38.2018.83) con
cui aveva sospeso RI 1 per quattro giorni dal diritto alle indennità di
disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo
del mese di agosto 2018 (undici ricerche dal 26 al 30 agosto 2018; doc. A inc.
38.2018.83).
1.8. RI 1, il 19 dicembre 2018, ha
interposto un tempestivo ricorso al TCA contro la decisione su opposizione del 21
novembre 2018, nel quale ha chiesto di annullare la sanzione di quattro giorni.
A sostegno della propria
pretesa egli ha segnatamente fatto valere, in primo luogo, che lo svolgimento
di undici ricerche di impiego nel mese di agosto 2018 non corrisponde a
un’inadempienza, in quanto nel periodo dal 10 al 17 agosto 2018 ha usufruito di
vacanze maturate per cui non era tenuto a effettuare ricerche.
In secondo luogo, egli ha indicato
di avere informato il consulente del personale durante l’incontro di luglio
2018 della sua scelta di compiere le ricerche nelle ultime due settimane di
agosto, spiegandogli che, siccome in agosto l’80-90% del personale addetto alle
selezioni è in vacanza o le aziende sono chiuse, sarebbe stato più incisivo e
conveniente effettuare le ricerche verso la fine del mese, quando vi è una
ripresa delle attività (cfr. doc. I inc. 38.2018.83).
1.9. L’URC, con risposta del 15
gennaio 2019, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III inc.
38.2018.83).
1.10. Il 17 gennaio 2019 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. IV inc. 38.2018.83).
Le parti sono rimaste
silenti.
Considerandi
In ordine
2.1
Secondo l’art. 76 cpv. 1
LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di
cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa
Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può
ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola
decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della
decisione delle altre.
Nella concreta evenienza,
visto che i ricorsi presentati dal medesimo insorgente sono diretti contro due
decisioni su opposizione emesse entrambe dall’URC che concernono fatti, perlomeno
parzialmente, di ugual natura e che pongono sostanzialmente gli stessi temi di
diritto materiale, è accertata la connessione tra loro. Per economia
processuale le procedure ricorsuali 38.2018.61 e 38.2018.83 sono, dunque,
congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 748/2017,9C_760/2017
del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 9C_37/2012 e 9C_106/2012 del 16 gennaio
2013, consid. 1; STF 8C_913/2009,8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59
consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).
Nel merito
2.2
Oggetto della
vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato
dal diritto all’indennità di disoccupazione sia per insufficienti ricerche di
lavoro nel periodo di controllo del mese di luglio 2018, sia per insufficienti
ricerche di lavoro nel periodo di controllo di agosto 2018.
2.3
Tra gli obblighi
dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato
modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della
professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto
invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio
luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di
controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali
relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio
1992.
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
"
L'assicurato deve
finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di
domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede
che:
"
L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni
periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il
termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere
prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3
OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente
verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto
che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o
ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato
messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.
Messaggio concernente la modifica della legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno,
valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197
consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung
und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48), è violato, fra
l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo
egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI,
secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo
possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF
8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C
221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°
gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione
OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V
228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato
che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede
l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno
2010).
Per
costante giurisprudenza chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In
una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha così
sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo
precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA.
Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché
gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere
tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione
in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF
8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20
settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.;
STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139
V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF
8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,
consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998
ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di
collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo
n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett.
a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid.
5.
in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego
di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF
8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; Comunicazioni
e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op.
cit., pag. 17).
2.4
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per
quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non
prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito, quale linea di
riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo
di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide
(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando
tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha
precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche
mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi
amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese
(cfr. STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12
luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del
6.
marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009
del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
"
(…)
3.2
Pour trancher le point de savoir si
l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il
faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches
entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif,
la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en
principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février
2007.
consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à
une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches
de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et
bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C
176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2;
RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,
pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;
STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte
ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il
numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero
durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid.
3.2
In merito alle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun
modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate
sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di
lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni
periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere
realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992
nella causa E. R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa
che in caso di ricerca scritta l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale
il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di
lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il
datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul
formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la
ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella
causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi
dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la
Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello
sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore
di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque
limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio
competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 pag. 95).
In
una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5
Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la
durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è determinata
secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5
OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la
durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due
anni.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene
alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art.
30.
cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6
giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per
insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo
successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9
giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione
per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni
SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo,
"Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte
dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il
modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005;
STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C
286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del
6.
agosto 2002).
2.6
Nella presente evenienza
dalla documentazione agli atti si evince che il ricorrente è stato alle
dipendenze, da ultimo, della __________ quale __________ (cfr. doc. 2 inc.
38.2018
; doc. 21 inc. 38.2018.83).
Il datore di lavoro ha
disdetto il rapporto di lavoro il 21 settembre 2017 con effetto dal 31 marzo
2018.
(cfr. doc. 6 inc. 38.2018.61).
L’assicurato si è iscritto
in disoccupazione il 30 marzo 2018 per il 1° aprile 2018 (cfr. doc. 8 inc.
38.2018
). Egli è al secondo termine quadro per la riscossione delle
prestazioni (cfr. doc. A1 inc. 38.2018.61).
Il 10 agosto 2018 l’URC ha
inviato all’assicurato, il quale durante il mese di luglio 2018 ha svolto sei
ricerche di lavoro (cfr. doc. 81 inc. 38.2018.61) ritenute quantitativamente insufficienti
dall’amministrazione, una Richiesta di giustificazione, con la quale l’ha
invitato a motivare, entro il 17 agosto 2018, il proprio comportamento.
Il consulente del
personale, __________, ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità
cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando
espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la
sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione nel caso in cui un
assicurato non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata
(cfr. doc. 166 inc. 38.2018.61).
Il ricorrente non ha
presentato alcuna osservazione (cfr. doc. 184 inc. 38.2018.61).
Dal profilo
procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito
dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA
(al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
Con
decisione del 21 agosto 2018 l’amministrazione ha di conseguenza sospeso RI 1 per
quattro giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di
insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di luglio
2018.
(cfr. doc. 184 inc. 38.2018.61).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 10 settembre
2018.
(cfr. doc. A1 inc. 38.2018.61; consid. 1.1.).
Il 20 settembre 2018 l’URC
ha trasmesso al ricorrente, il quale per il mese di agosto 2018 ha comprovato undici
ricerche di lavoro tutte effettuate dal 26 al 30 agosto 2018 (cfr. doc. 95-96
inc. 38.2018.61) considerate dall’amministrazione non valide quantitativamente
e qualitativamente, un’ulteriore Richiesta di giustificazione, con cui gli ha
domandato di formulare osservazioni, entro il 27 settembre 2018, in merito ai
propri sforzi insufficienti (cfr. doc. 221 inc. 38.2018.83).
L’assicurato, nello
scritto del 20 settembre 2018, pervenuto all’URC il 25 settembre 2018, ha
asserito:
" Come avevo
già anticipato precedentemente via mail, durante il Mese di Agosto a causa
della pausa estiva (aziende chiuse, managers in ferie, agenzie di Headhunter
chiuse) purtroppo la maggior parte delle attività di ricerca e selezione del
personale sia direttamente che tramite agenzie si riduce drasticamente!
Questa non è una mia scelta o decisione ma
la realtà di mercato.
Ritengo che le 11 ricerche effettuate che
corrispondono al 92% delle 12 concordate sia un ottimo risultato quantitativo e
qualitativo. Infatti da queste 11 ricerche c’è stato un riscontro in termini di
colloqui di circa il 50% di cui uno molto interessante per una posizione di CEO
presso un’azienda in __________. Comunque avrò modo di riscontare il tutto al
Sig. __________ durante il ns prossimo colloquio. Quindi molto buono anche dal
punto di vista qualitativo.
Questo è stato il mio sforzo massimo per il
Mese di Agosto. Anticipo inoltre che dal mese di Settembre in poi, visto che
tutte le attività sono riprese a pieno ritmo sicuramente non ci saranno più di
queste problematiche.
Pertanto vi chiedo di accettare le 11
ricerche di Agosto come un dato positivo. Grazie.” (Doc. 225 inc. 38.2018.83)
L’amministrazione, con
decisione dell’11 ottobre 2018, ha sospeso RI 1 per quattro giorni dal diritto
alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro
nel periodo di controllo del mese di agosto 2018 (cfr. doc. 247 inc.
38.2018
).
Il provvedimento dell’11
ottobre 2018 è stato confermato con decisione su opposizione del 21 novembre
2018.
(cfr. doc. A inc. 38.2018.83; consid.1.7.).
2.7
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile rilevare che
la LADI e l’OADI non prevedono un numero minimo di ricerche di impiego da
compiere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr.,
per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre
2005.
consid. 2.12.).
L'Alta
Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3
luglio 2003), ha comunque precisato che occorre valutare nel singolo caso
concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,
sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici
ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_209/2018 del 14
novembre 2018 consid.3.3.; STF 8C_463/2016 del 10 settembre 2016 consid.3.2.;
STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2.; DTF 139 V 524 consid.
2.1.4
; STF 8C_306/2013 del 5 giugno 2013; STF 8C_589/2009 del 28
giugno 2010; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del
29.
settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In proposito cfr. pure
STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2016.22 del 27
settembre 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2014.67 del 25 febbraio 2015 consid. 2.7.;
STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.8.; STCA 38.2013.12 del 7 agosto
2013.
consid. 2.7.; STCA 38.2012.32 del 24 settembre 2012 consid. 2.11.; STCA
38.2012.6
del 26 aprile 2012 consid. 2.9.
Con giudizio 8C_192/2016
del 22 settembre 2016 consid. 5 l’Alta Corte ha poi specificato che non va
effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da svolgere in un
periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di disdetta.
2.8
Nel caso di specie dalle
carte processuali, e meglio dal modulo “Azioni di reinserimento” in cui viene,
tra l’altro, annotato il contenuto dei colloqui con l’URC, emerge che in
occasione del primo colloquio di consulenza dell’11 aprile 2018 il ricorrente è
stato reso attento che avrebbe dovuto svolgere e comprovare almeno tre ricerche
di lavoro alla settimana in qualità di direttore generale, CEO e senior vice
president.
Il consulente del
personale ha aggiunto a mano che “l’assicurato non ha voluto firmare il
documento in quanto non era d’accordo d’effettuare 3 RL x settimana” (cfr.
doc. 54 inc. 38.2018.61).
Al riguardo il TCA osserva,
in primo luogo, che il numero di ricerche settimanali richieste (tre) all’insorgente
è conforme a quanto prevede la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
consid. 2.7.).
In secondo luogo, che la
motivazione fornita dall’assicurato in relazione al suo mancato accordo durante
il colloquio dell’11 aprile 2018 allo svolgimento di tre ricerche di impiego
alla settimana, ossia che era in fase di trattativa molto avanzata per un
impiego in relazione al quale avrebbe dovuto ricevere un’offerta di lavoro
scritta entro 3/6 settimane e che perciò temeva che, aumentando i nuovi contatti
di lavoro, si potesse creare una sorta di “confusione sul mercato” e sulla sua
persona, eliminando quella riservatezza e quella confidenzialità che per
posizioni come la sua (CEO, MD) sono molto richieste (cfr. doc. I inc.
38.2018
; consid. 1.2.), non è rilevante ai fini della presente causa.
Infatti l'Alta Corte ha
stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di
disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di
lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un
determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre
termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. STF 8C_40/2016 del 21
aprile 2016 consid. 2.4.; DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella
causa M.C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
Secondo la giurisprudenza
federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di
lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà
concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere
la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. STF 8C_846/2018
del 28 marzo 2019; STF 8C_219/2012 del 30 luglio 2012 consid. 4.1.; DLA 1992
pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C 275/03 del 3 febbraio 2004, consid.
4.2.4
; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; D. Cattaneo, op. cit., pag.
32).
Decisivo
è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non
necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la
STFA C 197/03 dell11 ottobre 2004).
In casu, come indicato dal
ricorrente stesso, sarebbero state in corso solamente delle trattative per
un’assunzione - che poi non si è peraltro concretizzata, perlomeno fino alla
fine di dicembre 2018 (cfr. doc. 108-109 inc. 38.2018.83).
Di conseguenza
l’assicurato poteva avere unicamente un’aspettativa in merito alla conclusione
di un eventuale contratto di lavoro, non sufficiente per ritenere garantita
un’occupazione e quindi, dal profilo dell’assicurazione contro la
disoccupazione, per giustificare minori sforzi al fine di reperire
un’occupazione.
In simili condizioni
l’assicurato, sulla base delle direttive dell’URC dell’11 aprile 2018, nel mese
di luglio 2018 avrebbe dovuto svolgere tre ricerche alla settimana e non
solo sei in tutto il mese, una il 4, tre il 20 e due il 23 luglio 2018 (cfr.
doc. 81 inc. 38.2018.61).
2.9
Nemmeno l’obiezione secondo
cui il ricorrente avrebbe discusso con il suo consulente del personale in
occasione del colloquio del 6 giugno 2018 la scelta di presentare, per il mese
di luglio 2018, soltanto sei ricerche a seguito del drastico calo delle
attività di selezione e ricerca del personale in prossimità del periodo estivo
(luglio e agosto) con conseguente rallentamento delle ricerche per posizioni di
medio e alto livello e il posticipo dei colloqui e delle assunzioni nei mesi di
settembre e ottobre (cfr. doc. A1 inc. 38.2018.61; consid. 1.2.) è atta a
sovvertire l’esito della presente vertenza.
Da una parte, infatti, non
risulta dal modulo “Azioni di reinserimento”, più specificatamente dalle
annotazioni del colloquio del 6 giugno 2018 - sottoscritte dall’assicurato
(cfr. doc. 57 inc. 38.2018.61) - che quest’ultimo abbia esposto al consulente
del personale la propria scelta di intraprendere soltanto sei ricerche nel mese
di luglio 2018 (cfr. doc. 57 inc. 38.2018.61).
In proposito va
sottolineato che, nel caso in cui l’insorgente avesse effettivamente precisato
di ritenere più opportuno svolgere sei ricerche di lavoro nel mese di luglio
2018, ma il consulente non avesse verbalizzato questo punto, è altamente
verosimile - ritenuto che l’11 aprile 2018 in merito all’istruzione ricevuta di
compiere tre ricerche alla settimana non ha sottoscritto il relativo modulo
(cfr. doc. 54 inc. 38.2018.61) - che il ricorrente non avrebbe apposto la
propria firma.
D’altra parte, il fatto
che l’attività di selezione e ricerca del personale nei mesi di luglio e agosto
sia rallentato, se non sospeso, a causa del periodo estivo non impediva all’assicurato
di svolgere in ogni caso un numero di ricerche di lavoro maggiore, rispetto
alle sei effettuate, che sarebbero, se del caso, state trattate alla ripresa
delle attività aziendali.
Riguardo alle venti
ricerche svolte nel mese di maggio 2018 e alle tredici effettuate nel mese di
giugno 2018 (cfr. doc. I inc. 38.2018.61; consid. 1.2.) giova, del resto,
evidenziare che la costante giurisprudenza federale prevede che un assicurato
deve comprovare le ricerche di lavoro effettuate per ogni singolo periodo
di controllo e che non si possono compiere insufficienti ricerche in un mese
(periodo di controllo), fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati
intrapresi nei mesi precedenti o che verranno effettuati nei mesi successivi (cfr.
STFA C 58/05 dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21
febbraio 2001; STCA 38.201.22 del 27 settembre 2016 consid. 2.7.).
Tale principio non
risulta, d’altronde, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005.
consid. 2.3.2).
2.10
In relazione al mese di luglio
2018.
occorre, pertanto, concludere che l’assicurato, compiendo sei ricerche
di lavoro, ha violato l’obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone
(cfr. consid. 2.3.).
L’insorgente deve, dunque,
essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art.
30.
cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).
2.11
Per quanto attiene al mese di agosto
2018, è vero che, come fatto valere nel ricorso (cfr. doc. I inc.
38.2018
; consid. 1.8.), avendo maturato dei giorni di vacanza esenti da
controllo, e meglio dal 10 al 17 agosto 2018 (cfr. doc. A inc. 38.2018.83), le
undici ricerche svolte possono apparire sufficienti dal lato quantitativo.
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che le undici ricerche in questione sono state tutte compiute nel
lasso di tempo dal 26 al 30 agosto 2018 (cfr. doc. 95-96 inc. 38.2018.83).
Le ricerche di agosto 2018
non sono state, dunque, ripartite durante tutto l’arco del mese (ad eccezione
in concreto dei giorni di vacanza maturati), contrariamente a quanto previsto
dalla giurisprudenza (cfr. STCA 38.2016.38-39 del 15 maggio 2017 consid. 2.8.; STCA
38.2015.56
del 16 marzo 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014
consid. 2.8.; STCA 38.2012.59 del 4 febbraio 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2011.4
del 8 agosto 2011 consid. 2.7.; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre 2007; STCA
38.2002.111
del 25 novembre 2002; STCA 38.2002.1 del 29 luglio 2002; D.
Cattaneo, op. cit., pag. 27).
Il TCA non ignora che le
ricerche del mese di agosto 2018 sono state compiute per iscritto (cfr. doc.
95-96 inc. 38.2018.83), per cui può risultare razionale e sensato preparare le
proprie candidature in modo concentrato in alcuni giorni del mese (cfr. STFA C
319/02 del 4 giugno 2003; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006).
In concreto,
però, considerato che le ultime ricerche di luglio 2018 sono state effettuate
il 23 (cfr. doc. 93 inc. 38.2018.83), l’attesa di più di un mese - fino al 26
agosto 2018 - prima di intraprendere ulteriori sforzi si rivela eccessiva.
Relativamente
all’asserzione ricorsuale secondo cui l’assicurato avrebbe informato il
consulente del personale durante l’incontro di luglio 2018 della sua scelta di
compiere le ricerche di agosto 2018 nelle ultime due settimane del mese, in
quanto in agosto l’80-90% del personale addetto alle selezioni è in vacanza o
le aziende sono chiuse (cfr. doc. I inc. 38.2018.83; consid. 1.8.), è dapprima
utile osservare che l’insorgente, come visto, non ha comunque effettuato
ricerche nelle ultime due settimane del mese, bensì unicamente nell’ultima
settimana dal 26 al 30.
Inoltre, analogamente a
quanto esposto per il mese di luglio 2018 (cfr. consid. 2.9.), le annotazioni
concernenti il colloquio del 18 luglio 2018 - sottoscritte dall’insorgente -
non fanno accenno a quanto affermato dal medesimo circa la sua scelta di
svolgere ricerche solo alla fine del mese di agosto 2018 (cfr. doc. 59 inc.
38.2018
).
Qualora il ricorrente
avesse effettivamente precisato di ritenere più opportuno svolgere le ricerche nelle
due ultime settimane del mese di agosto 2018, ma il consulente non avesse
verbalizzato questo punto, è altamente verosimile - ritenuto che l’11 aprile
2018.
in merito all’istruzione ricevuta di compiere tre ricerche alla settimana
non ha sottoscritto il modulo (cfr. doc. 54 inc. 38.2018.61) - che lo stesso
non avrebbe apposto la propria firma (cfr. consid. 2.9.).
Per il resto, come per il
mese di luglio 2018, il rallentamento o sospensione dell’attività di selezione
e ricerca del personale nei mesi di luglio e agosto a causa del periodo estivo
non impediva all’assicurato di svolgere in ogni caso le ricerche di agosto 2018
durante tutto il mese (ad eccezione dei giorni di vacanza maturati). Le stesse
sarebbero, se del caso, state poi trattate alla ripresa dell’attività
aziendale.
2.12
L’assicurato ha, di
conseguenza, violato l’obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone
(cfr. consid. 2.3.) anche nel mese di agosto 2018.
L’insorgente deve, dunque,
essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art.
30.
cpv. 1 lett. c LADI pure per questo mese (cfr. consid. 2.3.).
2.13
Per quanto
concerne l’entità della penalità, va ribadito che nel caso di specie
l’URC ha inflitto all’assicurato quattro giorni di sospensione per il mese di
luglio 2018 e quattro giorni di sospensione in relazione al mese di agosto 2018
(cfr. consid. 1.1.; 1.7.).
L’amministrazione ha
precisato, da un lato, che la sanzione di quattro giorni per il mese di luglio
2018.
è stata prolungata secondo la Prassi LADI D63 (“Ripetuta sospensione
per fattispecie diverse - Il servizio competente prolunga la sospensione in
modo adeguato se nel periodo di osservazione detto servizio ha già avuto modo
di emanare una decisione di sospensione. A tal fine deve essere considerato il
comportamento dell’assicurato in generale. Spetta al servizio competente
definire il prolungamento della sospensione nell’ambito della sua facoltà di
apprezzamento e motivarlo mediante decisione. L'eventuale rinuncia al
prolungamento della sospensione va parimenti motivata nella decisione”), in
quanto il ricorrente è recidivo (cfr. doc. 184; A1 inc. 38.2018.61).
Dall’altro, in relazione
alla penalità per il mese di agosto 2018 che:
" E’ stata
applicata la sanzione minima prevista per la fattispecie oggetto della
sanzione.
Prassi LADI ID/D79:
Ricerche di lavoro insufficienti durante il
periodo di controllo:
1a volta: 3-4 giorni di sospensione;
2a volta: 5-9 giorni di sospensione;
3a volta: 10-19 giorni di sospensione;
4a volta: invio caso al servizio giuridico
della Sezione del lavoro.
Nel presente caso la sanzione è stata
diminuita da 6 giorni di sospensione (importo che considera la recidiva e la
presenza di altre sanzioni per altri motivi) a 4 giorni tenendo in
considerazione i giorni esenti dall’obbligo di controllo maturati (periodo
10.08
-17.08.2018).” (Doc. A inc. 38.2018.83)
Normalmente, in base alle
direttive in vigore, e meglio alla Prassi LADI ID D79 riportata qui sopra, la
sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di
lavoro durante un periodo di controllo ammonta a tre-quattro giorni di
sospensione con proporzionali aumenti per i periodi successivi ex art. 45 cpv. 5
OADI (cfr. consid. 2.5.).
Per quanto attiene al mese
di luglio 2018, l’URC, come visto, ha indicato che è stata applicata la
Prassi LADI D63, ossia la direttiva riguardante la ripetuta sospensione per
fattispecie diverse (cfr. doc. 184; A1 inc. 38.2018.61).
Agli atti risulta una
sospensione di 19 giorni inflitta con decisione del 13 agosto 2018 a causa di
mancata partecipazione a una misura attiva assegnata l’11 giugno 2018 per il
periodo 18 giugno – 27 luglio 2018 (cfr. doc. 163 inc. 38.2018.61) e una
sospensione di 5 giorni stabilita con decisione del 30 agosto 2018, confermata
dalla decisione su opposizione del 15 ottobre 2018, per non avere presenziato
al colloquio del 10 agosto 2018 (cfr. doc. 230; 239 inc. 38.2018.83).
Le decisioni menzionate
sono state emanate successivamente al mese di luglio 2018. Di
conseguenza è dubbio il carattere educativo di tali provvedimenti (cfr. STCA
38.2005.9
del 14 aprile 2005 consid. 2.14.) ai fini della presente fattispecie.
E’
altrettanto vero, tuttavia, che nell’ambito della determinazione di una
sospensione non si può prescindere dal comportamento generale di un assicurato
nel rispetto dei suoi obblighi quale disoccupato (cfr. STF 8C_697/2012
del 18 febbraio 2013, pubblicato in DLA 2013 pag. 185 seg.; STCA
38.2018.8
del 24 aprile 2018 consid. 2.8.).
L’entità di della sanzione
di quattro giorni inflitta all’insorgente per le ricerche di lavoro
insufficienti del mese di luglio 2018 (cfr. consid. 2.10.) corrisponde ancora,
in ogni caso, al limite massimo per la prima sospensione in caso di non validi
sforzi in un periodo di controllo (cfr. Prassi LADI ID/D79: “1a volta: 3-4
giorni di sospensione”).
Pertanto, tutto ben
considerato, la sanzione di quattro giorni per il mese di luglio 2018 è
conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).
Questa soluzione si
giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in
discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento
dell’amministrazione (cfr. STF 8C_767/2017 del 31 ottobre 2018 consid. 4.3.;
STF 8C_758/2017 del 19 ottobre 2018 consid. 4.3.; STF 8C_777/2017 del 2 agosto
2018.
consid. 4.3., pubblicata in DLA 2018 N. 11 pag. 265; STF 8C_342/2017 del
28.
agosto 2017 consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3
pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43
del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile
con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio
2012).
La
decisione su opposizione del 10 settembre 2018 impugnata deve,
conseguentemente, essere confermata.
2.14
Relativamente alla sospensione
di quattro giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel mese di agosto
2018.
(cfr. doc. 247; A inc. 38.2018.83), va osservato che l’URC, nella
commisurazione della stessa, ha tenuto conto, tra l’altro, della sanzione,
sempre per insufficienti ricerche, relativa al mese di luglio 2018 (cfr.
consid. 2.13.).
La relativa decisione
formale è però stata emessa il 21 agosto 2018, per cui il
carattere educativo può concernere solo il periodo successivo al 21 agosto 2018.
Inoltre giova ricordare
che dal 10 al 17 agosto 2018 l’assicurato aveva maturato dei giorni di vacanza
esenti da controllo (cfr. consid. 2.11.).
In simili condizioni, a
mente del TCA, si giustifica una riduzione della sanzione da
quattro a tre giorni di penalità, ossia cinque giorni di sospensione a seguito dei
precedenti del ricorrente, in particolare della sanzione del 21 agosto 2018 per
il mese di luglio 2018, diminuiti a tre giorni in virtù dei giorni di vacanza
maturati dal 10 al 17 agosto 2018, nonché dei due mercoledì festivi del 1° e
del 15 agosto 2018 (cfr. STCA 38.2016.22 del 27 settembre 2016 consid. 2.11.).
La decisione
su opposizione del 21 novembre 2018 è, dunque, modificata nel senso che il
ricorrente è sospeso per tre giorni dal diritto all'indennità di
disoccupazione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia__________
1. Le cause 38.2018.61 e
38.2018.83 sono congiunte.
2. Il ricorso contro la
decisione su opposizione del 10 settembre 2018, relativa al mese di luglio
2018, è respinto.
3. Il ricorso contro la
decisione su opposizione del 21 novembre 2018 è parzialmente accolto e il
provvedimento menzionato è modificato nel senso che l'assicurato, per il mese
di agosto 2018, è sospeso per 3 giorni dal diritto all'indennità di
disoccupazione
4. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti