Lexipedia

Decisione

38.2018.61

Sosp. 4gg x insuff. ricerche (periodo di controllo di 7/18) confermata. Ad ass. non garantito impiego.Chiusura estiva aziende non impediva di svolgere ric. Sosp. 4 gg x insuff. ric. in 8/18 va ridotta

29 aprile 2019Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

38.2018.61).

1.4. Il 26 ottobre 2018 il

ricorrente ha presentato ulteriori osservazioni, chiedendo di annullare

totalmente la sospensione di quattro giorni (cfr. doc. V+1-3 inc. 38.2018.61).

1.5. L’amministrazione ha preso

posizione al riguardo con scritto del 6 novembre 2018 (cfr. doc. VII inc.

38.2018.61).

1.6. Il doc. VII è stato trasmesso

per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VIII inc. 38.2018.61).

1.7. Con

ulteriore decisione su opposizione del 21 novembre 2018 l’URC ha confermato il

proprio provvedimento dell’11 ottobre 2018 (cfr. doc. 247 inc. 38.2018.83) con

cui aveva sospeso RI 1 per quattro giorni dal diritto alle indennità di

disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo

del mese di agosto 2018 (undici ricerche dal 26 al 30 agosto 2018; doc. A inc.

38.2018.83).

1.8. RI 1, il 19 dicembre 2018, ha

interposto un tempestivo ricorso al TCA contro la decisione su opposizione del 21

novembre 2018, nel quale ha chiesto di annullare la sanzione di quattro giorni.

A sostegno della propria

pretesa egli ha segnatamente fatto valere, in primo luogo, che lo svolgimento

di undici ricerche di impiego nel mese di agosto 2018 non corrisponde a

un’inadempienza, in quanto nel periodo dal 10 al 17 agosto 2018 ha usufruito di

vacanze maturate per cui non era tenuto a effettuare ricerche.

In secondo luogo, egli ha indicato

di avere informato il consulente del personale durante l’incontro di luglio

2018 della sua scelta di compiere le ricerche nelle ultime due settimane di

agosto, spiegandogli che, siccome in agosto l’80-90% del personale addetto alle

selezioni è in vacanza o le aziende sono chiuse, sarebbe stato più incisivo e

conveniente effettuare le ricerche verso la fine del mese, quando vi è una

ripresa delle attività (cfr. doc. I inc. 38.2018.83).

1.9. L’URC, con risposta del 15

gennaio 2019, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III inc.

38.2018.83).

1.10. Il 17 gennaio 2019 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. doc. IV inc. 38.2018.83).

Le parti sono rimaste

silenti.

Considerandi

In ordine

2.1

Secondo l’art. 76 cpv. 1

LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di

cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa

Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può

ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola

decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della

decisione delle altre.

Nella concreta evenienza,

visto che i ricorsi presentati dal medesimo insorgente sono diretti contro due

decisioni su opposizione emesse entrambe dall’URC che concernono fatti, perlomeno

parzialmente, di ugual natura e che pongono sostanzialmente gli stessi temi di

diritto materiale, è accertata la connessione tra loro. Per economia

processuale le procedure ricorsuali 38.2018.61 e 38.2018.83 sono, dunque,

congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 748/2017,9C_760/2017

del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 9C_37/2012 e 9C_106/2012 del 16 gennaio

2013, consid. 1; STF 8C_913/2009,8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59

consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

Nel merito

2.2

Oggetto della

vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato

dal diritto all’indennità di disoccupazione sia per insufficienti ricerche di

lavoro nel periodo di controllo del mese di luglio 2018, sia per insufficienti

ricerche di lavoro nel periodo di controllo di agosto 2018.

2.3

Tra gli obblighi

dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato

modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della

professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto

invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio

luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di

controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali

relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio

1992.

nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"

L'assicurato deve

finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di

domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede

che:

"

L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni

periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo

giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il

termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere

prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3

OADI stabilisce che:

"

Il servizio competente

verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, dunque, previsto

che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o

ridurre lo stato di disoccupazione.

Tale principio non è stato

messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.

Messaggio concernente la modifica della legge sull’assicurazione contro la

disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

L'obbligo di ridurre il danno,

valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197

consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung

und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48), è violato, fra

l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo

egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI,

secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo

possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF

8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C

221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI

è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°

gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione

OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V

228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato

che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede

l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno

2010).

Per

costante giurisprudenza chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In

una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha così

sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo

precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA.

Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché

gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere

tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione

in disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF

8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20

settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.;

STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139

V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF

8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,

consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998

ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di

collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo

n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett.

a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid.

5.

in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego

di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF

8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; Comunicazioni

e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op.

cit., pag. 17).

2.4

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per

quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non

prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito, quale linea di

riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo

di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide

(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur confermando

tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha

precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche

mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi

amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese

(cfr. STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12

luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del

6.

marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza 8C_589/2009

del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

"

(…)

3.2

Pour trancher le point de savoir si

l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il

faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches

entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif,

la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en

principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février

2007.

consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à

une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches

de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et

bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C

176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2;

RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,

pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;

STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte

ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il

numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero

durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid.

3.2

In merito alle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede nessun

modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate

sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di

lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni

periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere

realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992

nella causa E. R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa

che in caso di ricerca scritta l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale

il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di

lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il

datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul

formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la

ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella

causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi

dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la

Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello

sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del datore

di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque

limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio

competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 pag. 95).

In

una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la

durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è determinata

secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5

OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il

prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due

anni.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence".

Per quel che attiene

alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art.

30.

cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6

giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per

insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo

successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9

giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione

per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni

SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo,

"Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte

dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il

modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005;

STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C

286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del

6.

agosto 2002).

2.6

Nella presente evenienza

dalla documentazione agli atti si evince che il ricorrente è stato alle

dipendenze, da ultimo, della __________ quale __________ (cfr. doc. 2 inc.

38.2018

; doc. 21 inc. 38.2018.83).

Il datore di lavoro ha

disdetto il rapporto di lavoro il 21 settembre 2017 con effetto dal 31 marzo

2018.

(cfr. doc. 6 inc. 38.2018.61).

L’assicurato si è iscritto

in disoccupazione il 30 marzo 2018 per il 1° aprile 2018 (cfr. doc. 8 inc.

38.2018

). Egli è al secondo termine quadro per la riscossione delle

prestazioni (cfr. doc. A1 inc. 38.2018.61).

Il 10 agosto 2018 l’URC ha

inviato all’assicurato, il quale durante il mese di luglio 2018 ha svolto sei

ricerche di lavoro (cfr. doc. 81 inc. 38.2018.61) ritenute quantitativamente insufficienti

dall’amministrazione, una Richiesta di giustificazione, con la quale l’ha

invitato a motivare, entro il 17 agosto 2018, il proprio comportamento.

Il consulente del

personale, __________, ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità

cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando

espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la

sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione nel caso in cui un

assicurato non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata

(cfr. doc. 166 inc. 38.2018.61).

Il ricorrente non ha

presentato alcuna osservazione (cfr. doc. 184 inc. 38.2018.61).

Dal profilo

procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito

dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA

(al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

Con

decisione del 21 agosto 2018 l’amministrazione ha di conseguenza sospeso RI 1 per

quattro giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di

insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di luglio

2018.

(cfr. doc. 184 inc. 38.2018.61).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 10 settembre

2018.

(cfr. doc. A1 inc. 38.2018.61; consid. 1.1.).

Il 20 settembre 2018 l’URC

ha trasmesso al ricorrente, il quale per il mese di agosto 2018 ha comprovato undici

ricerche di lavoro tutte effettuate dal 26 al 30 agosto 2018 (cfr. doc. 95-96

inc. 38.2018.61) considerate dall’amministrazione non valide quantitativamente

e qualitativamente, un’ulteriore Richiesta di giustificazione, con cui gli ha

domandato di formulare osservazioni, entro il 27 settembre 2018, in merito ai

propri sforzi insufficienti (cfr. doc. 221 inc. 38.2018.83).

L’assicurato, nello

scritto del 20 settembre 2018, pervenuto all’URC il 25 settembre 2018, ha

asserito:

" Come avevo

già anticipato precedentemente via mail, durante il Mese di Agosto a causa

della pausa estiva (aziende chiuse, managers in ferie, agenzie di Headhunter

chiuse) purtroppo la maggior parte delle attività di ricerca e selezione del

personale sia direttamente che tramite agenzie si riduce drasticamente!

Questa non è una mia scelta o decisione ma

la realtà di mercato.

Ritengo che le 11 ricerche effettuate che

corrispondono al 92% delle 12 concordate sia un ottimo risultato quantitativo e

qualitativo. Infatti da queste 11 ricerche c’è stato un riscontro in termini di

colloqui di circa il 50% di cui uno molto interessante per una posizione di CEO

presso un’azienda in __________. Comunque avrò modo di riscontare il tutto al

Sig. __________ durante il ns prossimo colloquio. Quindi molto buono anche dal

punto di vista qualitativo.

Questo è stato il mio sforzo massimo per il

Mese di Agosto. Anticipo inoltre che dal mese di Settembre in poi, visto che

tutte le attività sono riprese a pieno ritmo sicuramente non ci saranno più di

queste problematiche.

Pertanto vi chiedo di accettare le 11

ricerche di Agosto come un dato positivo. Grazie.” (Doc. 225 inc. 38.2018.83)

L’amministrazione, con

decisione dell’11 ottobre 2018, ha sospeso RI 1 per quattro giorni dal diritto

alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro

nel periodo di controllo del mese di agosto 2018 (cfr. doc. 247 inc.

38.2018

).

Il provvedimento dell’11

ottobre 2018 è stato confermato con decisione su opposizione del 21 novembre

2018.

(cfr. doc. A inc. 38.2018.83; consid.1.7.).

2.7

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile rilevare che

la LADI e l’OADI non prevedono un numero minimo di ricerche di impiego da

compiere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr.,

per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre

2005.

consid. 2.12.).

L'Alta

Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3

luglio 2003), ha comunque precisato che occorre valutare nel singolo caso

concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,

sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici

ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_209/2018 del 14

novembre 2018 consid.3.3.; STF 8C_463/2016 del 10 settembre 2016 consid.3.2.;

STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2.; DTF 139 V 524 consid.

2.1.4

; STF 8C_306/2013 del 5 giugno 2013; STF 8C_589/2009 del 28

giugno 2010; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del

29.

settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In proposito cfr. pure

STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2016.22 del 27

settembre 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2014.67 del 25 febbraio 2015 consid. 2.7.;

STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.8.; STCA 38.2013.12 del 7 agosto

2013.

consid. 2.7.; STCA 38.2012.32 del 24 settembre 2012 consid. 2.11.; STCA

38.2012.6

del 26 aprile 2012 consid. 2.9.

Con giudizio 8C_192/2016

del 22 settembre 2016 consid. 5 l’Alta Corte ha poi specificato che non va

effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da svolgere in un

periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di disdetta.

2.8

Nel caso di specie dalle

carte processuali, e meglio dal modulo “Azioni di reinserimento” in cui viene,

tra l’altro, annotato il contenuto dei colloqui con l’URC, emerge che in

occasione del primo colloquio di consulenza dell’11 aprile 2018 il ricorrente è

stato reso attento che avrebbe dovuto svolgere e comprovare almeno tre ricerche

di lavoro alla settimana in qualità di direttore generale, CEO e senior vice

president.

Il consulente del

personale ha aggiunto a mano che “l’assicurato non ha voluto firmare il

documento in quanto non era d’accordo d’effettuare 3 RL x settimana” (cfr.

doc. 54 inc. 38.2018.61).

Al riguardo il TCA osserva,

in primo luogo, che il numero di ricerche settimanali richieste (tre) all’insorgente

è conforme a quanto prevede la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.

consid. 2.7.).

In secondo luogo, che la

motivazione fornita dall’assicurato in relazione al suo mancato accordo durante

il colloquio dell’11 aprile 2018 allo svolgimento di tre ricerche di impiego

alla settimana, ossia che era in fase di trattativa molto avanzata per un

impiego in relazione al quale avrebbe dovuto ricevere un’offerta di lavoro

scritta entro 3/6 settimane e che perciò temeva che, aumentando i nuovi contatti

di lavoro, si potesse creare una sorta di “confusione sul mercato” e sulla sua

persona, eliminando quella riservatezza e quella confidenzialità che per

posizioni come la sua (CEO, MD) sono molto richieste (cfr. doc. I inc.

38.2018

; consid. 1.2.), non è rilevante ai fini della presente causa.

Infatti l'Alta Corte ha

stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di

disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di

lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un

determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre

termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. STF 8C_40/2016 del 21

aprile 2016 consid. 2.4.; DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella

causa M.C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

Secondo la giurisprudenza

federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di

lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà

concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere

la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. STF 8C_846/2018

del 28 marzo 2019; STF 8C_219/2012 del 30 luglio 2012 consid. 4.1.; DLA 1992

pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C 275/03 del 3 febbraio 2004, consid.

4.2.4

; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; D. Cattaneo, op. cit., pag.

32).

Decisivo

è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non

necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la

STFA C 197/03 dell11 ottobre 2004).

In casu, come indicato dal

ricorrente stesso, sarebbero state in corso solamente delle trattative per

un’assunzione - che poi non si è peraltro concretizzata, perlomeno fino alla

fine di dicembre 2018 (cfr. doc. 108-109 inc. 38.2018.83).

Di conseguenza

l’assicurato poteva avere unicamente un’aspettativa in merito alla conclusione

di un eventuale contratto di lavoro, non sufficiente per ritenere garantita

un’occupazione e quindi, dal profilo dell’assicurazione contro la

disoccupazione, per giustificare minori sforzi al fine di reperire

un’occupazione.

In simili condizioni

l’assicurato, sulla base delle direttive dell’URC dell’11 aprile 2018, nel mese

di luglio 2018 avrebbe dovuto svolgere tre ricerche alla settimana e non

solo sei in tutto il mese, una il 4, tre il 20 e due il 23 luglio 2018 (cfr.

doc. 81 inc. 38.2018.61).

2.9

Nemmeno l’obiezione secondo

cui il ricorrente avrebbe discusso con il suo consulente del personale in

occasione del colloquio del 6 giugno 2018 la scelta di presentare, per il mese

di luglio 2018, soltanto sei ricerche a seguito del drastico calo delle

attività di selezione e ricerca del personale in prossimità del periodo estivo

(luglio e agosto) con conseguente rallentamento delle ricerche per posizioni di

medio e alto livello e il posticipo dei colloqui e delle assunzioni nei mesi di

settembre e ottobre (cfr. doc. A1 inc. 38.2018.61; consid. 1.2.) è atta a

sovvertire l’esito della presente vertenza.

Da una parte, infatti, non

risulta dal modulo “Azioni di reinserimento”, più specificatamente dalle

annotazioni del colloquio del 6 giugno 2018 - sottoscritte dall’assicurato

(cfr. doc. 57 inc. 38.2018.61) - che quest’ultimo abbia esposto al consulente

del personale la propria scelta di intraprendere soltanto sei ricerche nel mese

di luglio 2018 (cfr. doc. 57 inc. 38.2018.61).

In proposito va

sottolineato che, nel caso in cui l’insorgente avesse effettivamente precisato

di ritenere più opportuno svolgere sei ricerche di lavoro nel mese di luglio

2018, ma il consulente non avesse verbalizzato questo punto, è altamente

verosimile - ritenuto che l’11 aprile 2018 in merito all’istruzione ricevuta di

compiere tre ricerche alla settimana non ha sottoscritto il relativo modulo

(cfr. doc. 54 inc. 38.2018.61) - che il ricorrente non avrebbe apposto la

propria firma.

D’altra parte, il fatto

che l’attività di selezione e ricerca del personale nei mesi di luglio e agosto

sia rallentato, se non sospeso, a causa del periodo estivo non impediva all’assicurato

di svolgere in ogni caso un numero di ricerche di lavoro maggiore, rispetto

alle sei effettuate, che sarebbero, se del caso, state trattate alla ripresa

delle attività aziendali.

Riguardo alle venti

ricerche svolte nel mese di maggio 2018 e alle tredici effettuate nel mese di

giugno 2018 (cfr. doc. I inc. 38.2018.61; consid. 1.2.) giova, del resto,

evidenziare che la costante giurisprudenza federale prevede che un assicurato

deve comprovare le ricerche di lavoro effettuate per ogni singolo periodo

di controllo e che non si possono compiere insufficienti ricerche in un mese

(periodo di controllo), fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati

intrapresi nei mesi precedenti o che verranno effettuati nei mesi successivi (cfr.

STFA C 58/05 dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21

febbraio 2001; STCA 38.201.22 del 27 settembre 2016 consid. 2.7.).

Tale principio non

risulta, d’altronde, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005.

consid. 2.3.2).

2.10

In relazione al mese di luglio

2018.

occorre, pertanto, concludere che l’assicurato, compiendo sei ricerche

di lavoro, ha violato l’obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone

(cfr. consid. 2.3.).

L’insorgente deve, dunque,

essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art.

30.

cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

2.11

Per quanto attiene al mese di agosto

2018, è vero che, come fatto valere nel ricorso (cfr. doc. I inc.

38.2018

; consid. 1.8.), avendo maturato dei giorni di vacanza esenti da

controllo, e meglio dal 10 al 17 agosto 2018 (cfr. doc. A inc. 38.2018.83), le

undici ricerche svolte possono apparire sufficienti dal lato quantitativo.

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che le undici ricerche in questione sono state tutte compiute nel

lasso di tempo dal 26 al 30 agosto 2018 (cfr. doc. 95-96 inc. 38.2018.83).

Le ricerche di agosto 2018

non sono state, dunque, ripartite durante tutto l’arco del mese (ad eccezione

in concreto dei giorni di vacanza maturati), contrariamente a quanto previsto

dalla giurisprudenza (cfr. STCA 38.2016.38-39 del 15 maggio 2017 consid. 2.8.; STCA

38.2015.56

del 16 marzo 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014

consid. 2.8.; STCA 38.2012.59 del 4 febbraio 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2011.4

del 8 agosto 2011 consid. 2.7.; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre 2007; STCA

38.2002.111

del 25 novembre 2002; STCA 38.2002.1 del 29 luglio 2002; D.

Cattaneo, op. cit., pag. 27).

Il TCA non ignora che le

ricerche del mese di agosto 2018 sono state compiute per iscritto (cfr. doc.

95-96 inc. 38.2018.83), per cui può risultare razionale e sensato preparare le

proprie candidature in modo concentrato in alcuni giorni del mese (cfr. STFA C

319/02 del 4 giugno 2003; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006).

In concreto,

però, considerato che le ultime ricerche di luglio 2018 sono state effettuate

il 23 (cfr. doc. 93 inc. 38.2018.83), l’attesa di più di un mese - fino al 26

agosto 2018 - prima di intraprendere ulteriori sforzi si rivela eccessiva.

Relativamente

all’asserzione ricorsuale secondo cui l’assicurato avrebbe informato il

consulente del personale durante l’incontro di luglio 2018 della sua scelta di

compiere le ricerche di agosto 2018 nelle ultime due settimane del mese, in

quanto in agosto l’80-90% del personale addetto alle selezioni è in vacanza o

le aziende sono chiuse (cfr. doc. I inc. 38.2018.83; consid. 1.8.), è dapprima

utile osservare che l’insorgente, come visto, non ha comunque effettuato

ricerche nelle ultime due settimane del mese, bensì unicamente nell’ultima

settimana dal 26 al 30.

Inoltre, analogamente a

quanto esposto per il mese di luglio 2018 (cfr. consid. 2.9.), le annotazioni

concernenti il colloquio del 18 luglio 2018 - sottoscritte dall’insorgente -

non fanno accenno a quanto affermato dal medesimo circa la sua scelta di

svolgere ricerche solo alla fine del mese di agosto 2018 (cfr. doc. 59 inc.

38.2018

).

Qualora il ricorrente

avesse effettivamente precisato di ritenere più opportuno svolgere le ricerche nelle

due ultime settimane del mese di agosto 2018, ma il consulente non avesse

verbalizzato questo punto, è altamente verosimile - ritenuto che l’11 aprile

2018.

in merito all’istruzione ricevuta di compiere tre ricerche alla settimana

non ha sottoscritto il modulo (cfr. doc. 54 inc. 38.2018.61) - che lo stesso

non avrebbe apposto la propria firma (cfr. consid. 2.9.).

Per il resto, come per il

mese di luglio 2018, il rallentamento o sospensione dell’attività di selezione

e ricerca del personale nei mesi di luglio e agosto a causa del periodo estivo

non impediva all’assicurato di svolgere in ogni caso le ricerche di agosto 2018

durante tutto il mese (ad eccezione dei giorni di vacanza maturati). Le stesse

sarebbero, se del caso, state poi trattate alla ripresa dell’attività

aziendale.

2.12

L’assicurato ha, di

conseguenza, violato l’obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone

(cfr. consid. 2.3.) anche nel mese di agosto 2018.

L’insorgente deve, dunque,

essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art.

30.

cpv. 1 lett. c LADI pure per questo mese (cfr. consid. 2.3.).

2.13

Per quanto

concerne l’entità della penalità, va ribadito che nel caso di specie

l’URC ha inflitto all’assicurato quattro giorni di sospensione per il mese di

luglio 2018 e quattro giorni di sospensione in relazione al mese di agosto 2018

(cfr. consid. 1.1.; 1.7.).

L’amministrazione ha

precisato, da un lato, che la sanzione di quattro giorni per il mese di luglio

2018.

è stata prolungata secondo la Prassi LADI D63 (“Ripetuta sospensione

per fattispecie diverse - Il servizio competente prolunga la sospensione in

modo adeguato se nel periodo di osservazione detto servizio ha già avuto modo

di emanare una decisione di sospensione. A tal fine deve essere considerato il

comportamento dell’assicurato in generale. Spetta al servizio competente

definire il prolungamento della sospensione nell’ambito della sua facoltà di

apprezzamento e motivarlo mediante decisione. L'eventuale rinuncia al

prolungamento della sospensione va parimenti motivata nella decisione”), in

quanto il ricorrente è recidivo (cfr. doc. 184; A1 inc. 38.2018.61).

Dall’altro, in relazione

alla penalità per il mese di agosto 2018 che:

" E’ stata

applicata la sanzione minima prevista per la fattispecie oggetto della

sanzione.

Prassi LADI ID/D79:

Ricerche di lavoro insufficienti durante il

periodo di controllo:

1a volta: 3-4 giorni di sospensione;

2a volta: 5-9 giorni di sospensione;

3a volta: 10-19 giorni di sospensione;

4a volta: invio caso al servizio giuridico

della Sezione del lavoro.

Nel presente caso la sanzione è stata

diminuita da 6 giorni di sospensione (importo che considera la recidiva e la

presenza di altre sanzioni per altri motivi) a 4 giorni tenendo in

considerazione i giorni esenti dall’obbligo di controllo maturati (periodo

10.08

-17.08.2018).” (Doc. A inc. 38.2018.83)

Normalmente, in base alle

direttive in vigore, e meglio alla Prassi LADI ID D79 riportata qui sopra, la

sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di

lavoro durante un periodo di controllo ammonta a tre-quattro giorni di

sospensione con proporzionali aumenti per i periodi successivi ex art. 45 cpv. 5

OADI (cfr. consid. 2.5.).

Per quanto attiene al mese

di luglio 2018, l’URC, come visto, ha indicato che è stata applicata la

Prassi LADI D63, ossia la direttiva riguardante la ripetuta sospensione per

fattispecie diverse (cfr. doc. 184; A1 inc. 38.2018.61).

Agli atti risulta una

sospensione di 19 giorni inflitta con decisione del 13 agosto 2018 a causa di

mancata partecipazione a una misura attiva assegnata l’11 giugno 2018 per il

periodo 18 giugno – 27 luglio 2018 (cfr. doc. 163 inc. 38.2018.61) e una

sospensione di 5 giorni stabilita con decisione del 30 agosto 2018, confermata

dalla decisione su opposizione del 15 ottobre 2018, per non avere presenziato

al colloquio del 10 agosto 2018 (cfr. doc. 230; 239 inc. 38.2018.83).

Le decisioni menzionate

sono state emanate successivamente al mese di luglio 2018. Di

conseguenza è dubbio il carattere educativo di tali provvedimenti (cfr. STCA

38.2005.9

del 14 aprile 2005 consid. 2.14.) ai fini della presente fattispecie.

E’

altrettanto vero, tuttavia, che nell’ambito della determinazione di una

sospensione non si può prescindere dal comportamento generale di un assicurato

nel rispetto dei suoi obblighi quale disoccupato (cfr. STF 8C_697/2012

del 18 febbraio 2013, pubblicato in DLA 2013 pag. 185 seg.; STCA

38.2018.8

del 24 aprile 2018 consid. 2.8.).

L’entità di della sanzione

di quattro giorni inflitta all’insorgente per le ricerche di lavoro

insufficienti del mese di luglio 2018 (cfr. consid. 2.10.) corrisponde ancora,

in ogni caso, al limite massimo per la prima sospensione in caso di non validi

sforzi in un periodo di controllo (cfr. Prassi LADI ID/D79: “1a volta: 3-4

giorni di sospensione”).

Pertanto, tutto ben

considerato, la sanzione di quattro giorni per il mese di luglio 2018 è

conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

Questa soluzione si

giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in

discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento

dell’amministrazione (cfr. STF 8C_767/2017 del 31 ottobre 2018 consid. 4.3.;

STF 8C_758/2017 del 19 ottobre 2018 consid. 4.3.; STF 8C_777/2017 del 2 agosto

2018.

consid. 4.3., pubblicata in DLA 2018 N. 11 pag. 265; STF 8C_342/2017 del

28.

agosto 2017 consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3

pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43

del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile

con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio

2012).

La

decisione su opposizione del 10 settembre 2018 impugnata deve,

conseguentemente, essere confermata.

2.14

Relativamente alla sospensione

di quattro giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel mese di agosto

2018.

(cfr. doc. 247; A inc. 38.2018.83), va osservato che l’URC, nella

commisurazione della stessa, ha tenuto conto, tra l’altro, della sanzione,

sempre per insufficienti ricerche, relativa al mese di luglio 2018 (cfr.

consid. 2.13.).

La relativa decisione

formale è però stata emessa il 21 agosto 2018, per cui il

carattere educativo può concernere solo il periodo successivo al 21 agosto 2018.

Inoltre giova ricordare

che dal 10 al 17 agosto 2018 l’assicurato aveva maturato dei giorni di vacanza

esenti da controllo (cfr. consid. 2.11.).

In simili condizioni, a

mente del TCA, si giustifica una riduzione della sanzione da

quattro a tre giorni di penalità, ossia cinque giorni di sospensione a seguito dei

precedenti del ricorrente, in particolare della sanzione del 21 agosto 2018 per

il mese di luglio 2018, diminuiti a tre giorni in virtù dei giorni di vacanza

maturati dal 10 al 17 agosto 2018, nonché dei due mercoledì festivi del 1° e

del 15 agosto 2018 (cfr. STCA 38.2016.22 del 27 settembre 2016 consid. 2.11.).

La decisione

su opposizione del 21 novembre 2018 è, dunque, modificata nel senso che il

ricorrente è sospeso per tre giorni dal diritto all'indennità di

disoccupazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia__________

1. Le cause 38.2018.61 e

38.2018.83 sono congiunte.

2. Il ricorso contro la

decisione su opposizione del 10 settembre 2018, relativa al mese di luglio

2018, è respinto.

3. Il ricorso contro la

decisione su opposizione del 21 novembre 2018 è parzialmente accolto e il

provvedimento menzionato è modificato nel senso che l'assicurato, per il mese

di agosto 2018, è sospeso per 3 giorni dal diritto all'indennità di

disoccupazione

4. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti