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38.2018.65

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 dicembre 2018Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

38.2018.65

dc/gm

Lugano

13 dicembre 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2018 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 24 settembre 2018 emanata

da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1956, ha

iniziato il controllo della disoccupazione dal 1° giugno 2016 (termine quadro

per la riscossione fissato dal 1° giugno 2016 al 31 maggio 2018) alla ricerca

di un’occupazione quale amministratore immobiliare, impiegato di agenzia

immobiliare, procuratore, contabile immobiliare, docente corsi immobiliare.

Dopo

essersi iscritto dichiarando la sua disponibilità per un lavoro a tempo pieno,

nell’agosto 2016 ha modificato la sua disponibilità riducendola al 50%.

L’assicurato

è gerente (con firma individuale) della società a garanzia limitata __________,

con sede a __________, insieme alla moglie, __________, che risulta essere

socia (senza diritto di firma) e che detiene l’intero capitale sociale, con

sede a __________ (__________).

Lo

scopo della società in questione è l’esercizio di ogni attività di consulenza e

prestazione di servizi fiduciari nell’ambito della gestione, amministrazione,

locazione, mediazione, promozione, realizzazione e valorizzazione di patrimoni

immobiliari in genere, consulenza nell’ambito dell’acquisto, della costruzione

e vendita di immobili di ogni genere in Svizzera e all’estero (cfr. Doc. B).

Con

decisione su opposizione del 15 novembre 2018 la Sezione del lavoro ha ritenuto

l’assicurato idoneo al collocamento dal 1° giugno 2016 con un grado

d’occupazione al 50% (cfr. Doc. C).

1.2. Con decisione su opposizione

del 24 settembre 2018 la CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la propria

decisione del 20 giugno 2018 (cfr. Doc. D) ed ha stabilito che l’assicurato non

ha adempiuto il periodo di contribuzione nel nuovo termine quadro per il

periodo di contribuzione e non può nemmeno esserne esonerato, argomentando:

" (…) il

Sig. RI 1, nel termine quadro dal 10 giugno 2016 al 31 maggio 2018, ha lavorato

presso la __________ con una percentuale del 50% (grado lavorativo al di fuori

della disoccupazione). A tutt'oggi, svolge questa attività per la stessa

percentuale ed ha potere decisionale come sopra indicato.

Per il grado occupazionale (grado di idoneità) al 50%, per cui era

iscritto in disoccupazione dal 10 giugno 2016, egli ha già beneficiato delle

indennità di disoccupazione fino al 31 maggio 2018. Dai versamenti effettuati a

suo favore dal 1° giugno 2016 al 31 maggio 2018, non si evince alcun guadagno

intermedio.

Ne risulta pertanto che il Sig. RI 1 cerca un impiego al 50%,

tuttavia, egli svolge già un'attività al 50% presso la ditta __________, per

cui non può avare diritto all'apertura di un nuovo temine quadro ed alle

eventuali indennità compensative a partire dal 10 giugno 2018, poiché ha già

un'occupazione con questa percentuale e non ha avuto, da giungo 2018, una

perdita di guadagno rispetto ai 6/12 mesi precedenti.

Qualora il Sig. RI 1 cercasse un'attività lavorativa al 100% dal

10 giugno 2018, l'impiego che egli ha svolto negli ultimi due anni risulta

sempre quello presso la __________ che, a tutt’oggi, svolge al 50% (come già

espresso più volte).

Inoltre, egli risulta socio e gerente della ditta __________ e

viste le marginali della SECO sopra citate, egli occupando una posizione

analoga a quella di un datore di lavoro, non può avere diritto alle indennità

di disoccupazione.

Per ciò che attiene, la problematica inerente gli assegni di

formazione, non possiamo entrare nel merito della questione in questa

decisione, in quanto non ha nulla a che fare con essa. Tuttavia, l'assicurato

riceverà una lettera a parte nella quale gli saranno indicate le disposizioni

di legge e le relative spiegazioni. (…)” (Doc. A)

1.3. Contro la decisione su

opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale

chiede di poter beneficiare delle indennità di disoccupazione in quanto ha

rispettato le disposizioni della LADI e ha sempre cercato “un’occupazione per

il restante 50% e pertanto non può accollarsi delle responsabilità per non

avere trovato un’attività”. A proposito dell’adempimento del periodo di

contribuzione, l’assicurato rileva in particolare:

" (…)

Contrariamente a quanto asserito nella raccomandata di cui sopra, da parte

della CO 1, __________, ho lavorato al 50% per la __________, dove tutti i

contributi vengono versati tramite l’__________.

Allegato conteggio 2.

Trimestre 2018 da parte dell’__________, quale doc. E.

(…).

Si osserva anche in

questo caso che l’assicurato ha svolto un lavoro soggetto a contribuzione e che

gli stessi sono stati regolarmente onorati da parte del datore di lavoro __________,

__________.

Se per la denegata

ipotesi i versamenti del datore di lavoro sopra evidenziato non possono essere

presi in considerazione non si può imputare all’assicurato la responsabilità di

non avere trovato occupazione per il restante 50% malgrado gli sforzi di

ricerche da lui regolarmente effettuate e condivisi con l’URC __________. (…)”

(Doc. I)

1.4. Nella sua risposta del 7

novembre 2018 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…)

- Il Sig. RI 1 era ed è alla ricerca di un'attività al 50%;

- per il restante

50%, egli aveva ed ha un'attività lavorativa in proprio, con la carica di

gerente della ditta __________. con firma individuale e quindi conseguemente ha

potere decisionale su di essa (il fatto che non risulti socio non cambia la

situazione in quanto egli ha potere di decisione su questa azienda).

- Durante il

termine quadro, dal 10 giugno 2016 al 31 maggi 2018, egli ha beneficiato di un

diritto a 520 indennità giornaliere.

- Il diritto a

queste indennità lo ha potuto beneficare, poiché aveva svolto la sua attività

lavorativa presso la ditta __________, come dipendente, negli ultimi 24 mesi

durante il termine quadro di contribuzione, ossia dal 10 giugno 2014 al 31

maggio 2016; la sua iscrizione presso l'URC è avvenuta il 10 giugno 2016,

quando l'assicurato aveva 59 anni.

- Dal 1° giugno

2018, la nostra Amministrazione ha nuovamente verificato se, nel termine quadro

di riscossione delle prestazioni, ora divenuto di contribuzione rispetto a

questa data, ossia dal 10 giugno 2016 al 31 maggio 2018, avesse svolto

un'attività lavorativa e/o effettuato guadagno intermedio per il 50%, grado in

cui egli è stato ritenuto dall'Ufficio Giuridico, idoneo al collocamento.

Questa verifica è stata effettuata al fine di stabilire se il Sig. RI 1 avesse

subito una perdita di guadagno.

- In questi due

anni e per questo grado di idoneità al collocamento, egli non ha svolto alcuna

attività lavorativa; mentre per il restante 50% (percentuale al di fuori della

disoccupazione), egli lavorava, e lavora tutt'oggi, presso la __________, per

cui, egli non subisce alcuna perdita di guadagno.

- Non ha perso

alcun impiego nella percentuale del 50% dove è stato riconosciuto idoneo al

collocamento, poiché, ripetiamo, non ha svolto alcuna attività lavorativa

all'interno di questa percentuale, dal 1° giugno 2016 al 31 maggio 2018; per

l'altro 50%, è ancora impiegato presso la ditta __________.

Nel caso concreto, egli non può pertanto beneficiare di un nuovo

termine quadro, in quanto non ha dimostrato di avere subito una perdita di

guadagno dal 10 giugno 2018, rispetto ai due anni precedenti.

Nonostante ciò che sostiene l'assicurato, non è mai stato messo in

dubbio, dalla nostra Amministrazione, che egli abbia lavorato per la sua ditta

(__________) e che abbia avuto dei guadagni, anche se l'assicurato ha ribadito

più volte che essi sono esegui. Questa percentuale è, come espresso sopra, al

di fuori da quella che concerne la sua iscrizione all'URC (vedi conferma di

registrazione nel sistema COLSTA del 1° settembre 2016) e, la sua situazione,

rispetto a questa percentuale, è rimasta invariata.

Per ciò che attiene i CHF. 2600.- annuali, che il Sig. RI 1 ha

sottolineato di ricevere dal Cantone per la sua consulenza conciliativa,

ribadendo che questa somma non è fissa, in quanto dipende dai casi trattati,

abbiamo, probabilmente, mal compreso quanto egli aveva espresso in data 6

novembre 2016 al __________ di __________: "(...) sono pure disposto a

rinunciare alla carica di membro dell'ufficio conciliazione se la situazione

lavorativa lo richiedesse, a condizione che esista un concreto contratto di

lavoro, in quanto a oggi anche l'entrata di CHF. 2'600.- annua risulta

importante (...)".

Questo importo è stato da noi indicato, al fine di dare

un'informazione completa inerente il caso del Sig. RI 1 ma non ha avuto alcuna

rilevanza in merito alla decisione da noi intrapresa.

Comprendiamo inoltre le difficoltà che riscontra il Sig. RI 1, a

62 anni, per reperire un nuovo impiego e siamo sicuri del suo impegno inerente

le ricerche di posti di lavoro, tuttavia, non cambia 1 fatto che dal 10 giugno

2018, egli non subisca alcuna perdita per i motivi sopra esposti. (…)” (Doc.

III)

1.5. Il 9 novembre 2018 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. Doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

Considerandi

2.1

Un assicurato ha diritto

all'indennità di disoccupazione se, tra l’altro, ha compiuto o è liberato

dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.

e LADI).

Secondo l'art. 13 cpv. 1

LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine

quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione

soggetta a contribuzione.

L'art. 2 cpv. 1 lett. a

LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la

disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato

obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività

dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per

la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo di adempiere al

periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale

dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione

soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249,

consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai fini dell’applicazione

di tale articolo, non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella

procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di

compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88,

consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag.

27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad.

art. 13, N. 29, pag. 174).

In

una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando

la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la

sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio,

l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di

contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le

sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta

a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un

salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la

prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

In secondo luogo, allorché

un assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario,

segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto

bancario o postale a suo nome, il diritto all’indennità di disoccupazione non

potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a

meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al

lavoro effettuato.

Al riguardo cfr. anche DTF

133.

V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in

Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79.

L’art.

9.

cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo

di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge

non disponga altrimenti.

In

virtù del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno

nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

Il

termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale

giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).

Secondo

il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l’assicurato

pretende di nuovo l’indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono

nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre

che la legge non disponga altrimenti.

Riguardo

all’art. 9 cpv. 4 LADI cfr. STF 8C_656/2014 del 10 novembre 2015, consid. 3.2.

2.2

Nella presente fattispecie

l’assicurato, alla scadenza del primo termine quadro di riscossione (1° giugno

2016.

- 31 maggio 2018) e durante il quale ha dichiarato la sua disponibilità al

collocamento per un’occupazione al 50%, visto che per l’altra metà tempo

prestava la propria attività per la __________, ha chiesto nuovamente le

indennità di disoccupazione dal 1° giugno 2018.

Il

termine quadro per il periodo di contribuzione va dunque dal 1° giugno 2016 al

31.

maggio 2018 (cfr. art. 9 cpv. 1 e cpv. 3 LADI).

Ora,

in quel periodo, come ha giustamente sottolineato l’amministrazione (cfr.

consid. 1.3), per la percentuale di tempo per la quale cercava dal 1° giugno

2016.

un’occupazione (aggiuntiva a quella presso la __________) l’assicurato non

ha svolto nessuna attività soggetta a contribuzione.

D’altra

parte, secondo la giurisprudenza federale, in caso di riapertura di un termine quadro

d’indennizzazione, tutte le condizioni del diritto devono essere nuovamente

verificate (cfr. DTF 139 V 259 consid. 5.2, pag. 261).

In

altri termini, nel caso del ricorrente, non ci si può semplicemente fondare

sulla situazione esistente fino al 31 maggio 2016, allorché il ricorrente

svolgeva un’attività lucrativa a tempo pieno.

Non

avendo l’assicurato adempiuto il periodo di contribuzione e non potendo far valere

nessun motivo di esonero ai sensi dell’art. 14 LADI, per la parte per la quale

rivendica il diritto alle indennità di disoccupazione, la decisione su

opposizione del 24 settembre 2018 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti