38.2018.65
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13 dicembre 2018Italiano13 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
38.2018.65
dc/gm
Lugano
13 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24 settembre 2018 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1956, ha
iniziato il controllo della disoccupazione dal 1° giugno 2016 (termine quadro
per la riscossione fissato dal 1° giugno 2016 al 31 maggio 2018) alla ricerca
di un’occupazione quale amministratore immobiliare, impiegato di agenzia
immobiliare, procuratore, contabile immobiliare, docente corsi immobiliare.
Dopo
essersi iscritto dichiarando la sua disponibilità per un lavoro a tempo pieno,
nell’agosto 2016 ha modificato la sua disponibilità riducendola al 50%.
L’assicurato
è gerente (con firma individuale) della società a garanzia limitata __________,
con sede a __________, insieme alla moglie, __________, che risulta essere
socia (senza diritto di firma) e che detiene l’intero capitale sociale, con
sede a __________ (__________).
Lo
scopo della società in questione è l’esercizio di ogni attività di consulenza e
prestazione di servizi fiduciari nell’ambito della gestione, amministrazione,
locazione, mediazione, promozione, realizzazione e valorizzazione di patrimoni
immobiliari in genere, consulenza nell’ambito dell’acquisto, della costruzione
e vendita di immobili di ogni genere in Svizzera e all’estero (cfr. Doc. B).
Con
decisione su opposizione del 15 novembre 2018 la Sezione del lavoro ha ritenuto
l’assicurato idoneo al collocamento dal 1° giugno 2016 con un grado
d’occupazione al 50% (cfr. Doc. C).
1.2. Con decisione su opposizione
del 24 settembre 2018 la CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la propria
decisione del 20 giugno 2018 (cfr. Doc. D) ed ha stabilito che l’assicurato non
ha adempiuto il periodo di contribuzione nel nuovo termine quadro per il
periodo di contribuzione e non può nemmeno esserne esonerato, argomentando:
" (…) il
Sig. RI 1, nel termine quadro dal 10 giugno 2016 al 31 maggio 2018, ha lavorato
presso la __________ con una percentuale del 50% (grado lavorativo al di fuori
della disoccupazione). A tutt'oggi, svolge questa attività per la stessa
percentuale ed ha potere decisionale come sopra indicato.
Per il grado occupazionale (grado di idoneità) al 50%, per cui era
iscritto in disoccupazione dal 10 giugno 2016, egli ha già beneficiato delle
indennità di disoccupazione fino al 31 maggio 2018. Dai versamenti effettuati a
suo favore dal 1° giugno 2016 al 31 maggio 2018, non si evince alcun guadagno
intermedio.
Ne risulta pertanto che il Sig. RI 1 cerca un impiego al 50%,
tuttavia, egli svolge già un'attività al 50% presso la ditta __________, per
cui non può avare diritto all'apertura di un nuovo temine quadro ed alle
eventuali indennità compensative a partire dal 10 giugno 2018, poiché ha già
un'occupazione con questa percentuale e non ha avuto, da giungo 2018, una
perdita di guadagno rispetto ai 6/12 mesi precedenti.
Qualora il Sig. RI 1 cercasse un'attività lavorativa al 100% dal
10 giugno 2018, l'impiego che egli ha svolto negli ultimi due anni risulta
sempre quello presso la __________ che, a tutt’oggi, svolge al 50% (come già
espresso più volte).
Inoltre, egli risulta socio e gerente della ditta __________ e
viste le marginali della SECO sopra citate, egli occupando una posizione
analoga a quella di un datore di lavoro, non può avere diritto alle indennità
di disoccupazione.
Per ciò che attiene, la problematica inerente gli assegni di
formazione, non possiamo entrare nel merito della questione in questa
decisione, in quanto non ha nulla a che fare con essa. Tuttavia, l'assicurato
riceverà una lettera a parte nella quale gli saranno indicate le disposizioni
di legge e le relative spiegazioni. (…)” (Doc. A)
1.3. Contro la decisione su
opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale
chiede di poter beneficiare delle indennità di disoccupazione in quanto ha
rispettato le disposizioni della LADI e ha sempre cercato “un’occupazione per
il restante 50% e pertanto non può accollarsi delle responsabilità per non
avere trovato un’attività”. A proposito dell’adempimento del periodo di
contribuzione, l’assicurato rileva in particolare:
" (…)
Contrariamente a quanto asserito nella raccomandata di cui sopra, da parte
della CO 1, __________, ho lavorato al 50% per la __________, dove tutti i
contributi vengono versati tramite l’__________.
Allegato conteggio 2.
Trimestre 2018 da parte dell’__________, quale doc. E.
(…).
Si osserva anche in
questo caso che l’assicurato ha svolto un lavoro soggetto a contribuzione e che
gli stessi sono stati regolarmente onorati da parte del datore di lavoro __________,
__________.
Se per la denegata
ipotesi i versamenti del datore di lavoro sopra evidenziato non possono essere
presi in considerazione non si può imputare all’assicurato la responsabilità di
non avere trovato occupazione per il restante 50% malgrado gli sforzi di
ricerche da lui regolarmente effettuate e condivisi con l’URC __________. (…)”
(Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 7
novembre 2018 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
- Il Sig. RI 1 era ed è alla ricerca di un'attività al 50%;
- per il restante
50%, egli aveva ed ha un'attività lavorativa in proprio, con la carica di
gerente della ditta __________. con firma individuale e quindi conseguemente ha
potere decisionale su di essa (il fatto che non risulti socio non cambia la
situazione in quanto egli ha potere di decisione su questa azienda).
- Durante il
termine quadro, dal 10 giugno 2016 al 31 maggi 2018, egli ha beneficiato di un
diritto a 520 indennità giornaliere.
- Il diritto a
queste indennità lo ha potuto beneficare, poiché aveva svolto la sua attività
lavorativa presso la ditta __________, come dipendente, negli ultimi 24 mesi
durante il termine quadro di contribuzione, ossia dal 10 giugno 2014 al 31
maggio 2016; la sua iscrizione presso l'URC è avvenuta il 10 giugno 2016,
quando l'assicurato aveva 59 anni.
- Dal 1° giugno
2018, la nostra Amministrazione ha nuovamente verificato se, nel termine quadro
di riscossione delle prestazioni, ora divenuto di contribuzione rispetto a
questa data, ossia dal 10 giugno 2016 al 31 maggio 2018, avesse svolto
un'attività lavorativa e/o effettuato guadagno intermedio per il 50%, grado in
cui egli è stato ritenuto dall'Ufficio Giuridico, idoneo al collocamento.
Questa verifica è stata effettuata al fine di stabilire se il Sig. RI 1 avesse
subito una perdita di guadagno.
- In questi due
anni e per questo grado di idoneità al collocamento, egli non ha svolto alcuna
attività lavorativa; mentre per il restante 50% (percentuale al di fuori della
disoccupazione), egli lavorava, e lavora tutt'oggi, presso la __________, per
cui, egli non subisce alcuna perdita di guadagno.
- Non ha perso
alcun impiego nella percentuale del 50% dove è stato riconosciuto idoneo al
collocamento, poiché, ripetiamo, non ha svolto alcuna attività lavorativa
all'interno di questa percentuale, dal 1° giugno 2016 al 31 maggio 2018; per
l'altro 50%, è ancora impiegato presso la ditta __________.
Nel caso concreto, egli non può pertanto beneficiare di un nuovo
termine quadro, in quanto non ha dimostrato di avere subito una perdita di
guadagno dal 10 giugno 2018, rispetto ai due anni precedenti.
Nonostante ciò che sostiene l'assicurato, non è mai stato messo in
dubbio, dalla nostra Amministrazione, che egli abbia lavorato per la sua ditta
(__________) e che abbia avuto dei guadagni, anche se l'assicurato ha ribadito
più volte che essi sono esegui. Questa percentuale è, come espresso sopra, al
di fuori da quella che concerne la sua iscrizione all'URC (vedi conferma di
registrazione nel sistema COLSTA del 1° settembre 2016) e, la sua situazione,
rispetto a questa percentuale, è rimasta invariata.
Per ciò che attiene i CHF. 2600.- annuali, che il Sig. RI 1 ha
sottolineato di ricevere dal Cantone per la sua consulenza conciliativa,
ribadendo che questa somma non è fissa, in quanto dipende dai casi trattati,
abbiamo, probabilmente, mal compreso quanto egli aveva espresso in data 6
novembre 2016 al __________ di __________: "(...) sono pure disposto a
rinunciare alla carica di membro dell'ufficio conciliazione se la situazione
lavorativa lo richiedesse, a condizione che esista un concreto contratto di
lavoro, in quanto a oggi anche l'entrata di CHF. 2'600.- annua risulta
importante (...)".
Questo importo è stato da noi indicato, al fine di dare
un'informazione completa inerente il caso del Sig. RI 1 ma non ha avuto alcuna
rilevanza in merito alla decisione da noi intrapresa.
Comprendiamo inoltre le difficoltà che riscontra il Sig. RI 1, a
62 anni, per reperire un nuovo impiego e siamo sicuri del suo impegno inerente
le ricerche di posti di lavoro, tuttavia, non cambia 1 fatto che dal 10 giugno
2018, egli non subisca alcuna perdita per i motivi sopra esposti. (…)” (Doc.
III)
1.5. Il 9 novembre 2018 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. Doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
Considerandi
2.1
Un assicurato ha diritto
all'indennità di disoccupazione se, tra l’altro, ha compiuto o è liberato
dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.
e LADI).
Secondo l'art. 13 cpv. 1
LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine
quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione
soggetta a contribuzione.
L'art. 2 cpv. 1 lett. a
LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la
disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato
obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività
dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per
la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo di adempiere al
periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale
dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione
soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249,
consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini dell’applicazione
di tale articolo, non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella
procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di
compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88,
consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag.
27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad.
art. 13, N. 29, pag. 174).
In
una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando
la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la
sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio,
l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di
contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le
sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta
a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un
salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la
prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
In secondo luogo, allorché
un assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario,
segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto
bancario o postale a suo nome, il diritto all’indennità di disoccupazione non
potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a
meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al
lavoro effettuato.
Al riguardo cfr. anche DTF
133.
V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in
Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79.
L’art.
9.
cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo
di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge
non disponga altrimenti.
In
virtù del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno
nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il
termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale
giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).
Secondo
il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l’assicurato
pretende di nuovo l’indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono
nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre
che la legge non disponga altrimenti.
Riguardo
all’art. 9 cpv. 4 LADI cfr. STF 8C_656/2014 del 10 novembre 2015, consid. 3.2.
2.2
Nella presente fattispecie
l’assicurato, alla scadenza del primo termine quadro di riscossione (1° giugno
2016.
- 31 maggio 2018) e durante il quale ha dichiarato la sua disponibilità al
collocamento per un’occupazione al 50%, visto che per l’altra metà tempo
prestava la propria attività per la __________, ha chiesto nuovamente le
indennità di disoccupazione dal 1° giugno 2018.
Il
termine quadro per il periodo di contribuzione va dunque dal 1° giugno 2016 al
31.
maggio 2018 (cfr. art. 9 cpv. 1 e cpv. 3 LADI).
Ora,
in quel periodo, come ha giustamente sottolineato l’amministrazione (cfr.
consid. 1.3), per la percentuale di tempo per la quale cercava dal 1° giugno
2016.
un’occupazione (aggiuntiva a quella presso la __________) l’assicurato non
ha svolto nessuna attività soggetta a contribuzione.
D’altra
parte, secondo la giurisprudenza federale, in caso di riapertura di un termine quadro
d’indennizzazione, tutte le condizioni del diritto devono essere nuovamente
verificate (cfr. DTF 139 V 259 consid. 5.2, pag. 261).
In
altri termini, nel caso del ricorrente, non ci si può semplicemente fondare
sulla situazione esistente fino al 31 maggio 2016, allorché il ricorrente
svolgeva un’attività lucrativa a tempo pieno.
Non
avendo l’assicurato adempiuto il periodo di contribuzione e non potendo far valere
nessun motivo di esonero ai sensi dell’art. 14 LADI, per la parte per la quale
rivendica il diritto alle indennità di disoccupazione, la decisione su
opposizione del 24 settembre 2018 deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti