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38.2018.67

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 dicembre 2018Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

38.2018.67

dc/sc

Lugano

10 dicembre 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2018 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 21 ottobre 2018 emanata da

Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501

Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione

del 21 ottobre 2018 l'Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha

confermato la decisione del 21 agosto 2018 (cfr. doc. 21) con la quale ha

negato a RI 1, nato nel 1987, di nazionalità svizzera, che ha appreso ed

esercitato la formazione di laboratorista chimico, il diritto ad assegni di

formazione nel periodo 1.9.2018 – 31.8.2019 per ottenere il certificato quale Designer

visivo dipl. SSS (cfr. doc. 5), argomentando:

" (…)

1. Notevoli

difficoltà di collocamento imputabili a motivi inerenti al mercato di lavoro

(…).

Lo scorso 3 ottobre, l’Ufficio regionale di collocamento conferma

di non ritenere adempiuta la condizione di difficoltà di collocamento per

motivi inerenti al mercato del lavoro in Ticino.

“ Nonostante

l’assicurato abbia dimostrato di aver maturato competenze sufficienti quale

“designer visivo” per accorciare il suo percorso formativo presso la __________,

confermiamo che la decisione di frequentare la scuola risulta essere, a nostro

avviso, frutto di un desiderio personale e non di una reale necessità di

riqualifica professionale. Tenuto conto del mercato del lavoro nel suo settore

specifico, e delle competenze ed esperienze professionali pregresse maturale,

riteniamo che l’assicurato avrebbe avuto ottime possibilità di collocarsi nella

professione appresa quale laboratorista in chimica.”

2. Caratteristiche

della formazione

Confermiamo quanto indicato nella decisione del 21 agosto 2018: la

formazione prevista di “Designer in design audiovisivo” non rispetta le

condizioni poste per beneficiare di un assegno di formazione LADI.” (Doc. A)

Su quest’ultimo punto,

nella decisione del 21 agosto 2018 figurano le seguenti indicazioni:

" (…)

Nella sua sentenza n. 38.2004.34, il Tribunale cantonale delle

assicurazioni ha precisato che le formazioni che possono essere sostenute

devono presentare caratteristiche simili al tirocinio e rispettare quanto

disposto dalla Legge federale sulla formazione professionale in materia di

contratto. E più precisamente:

- il datore di

lavoro e il dipendente stipulano un contratto di formazione per l’intera durata

della formazione;

- il datore di

lavoro paga al dipendente un salario di formazione;

- la formazione è

approvata dalla competenti autorità cantonali.

In data 25 luglio 2018 il consulente URC signor __________ e il

capoufficio __________ hanno trasmesso all’Ufficio delle misure attive il loro

preavviso negativo indicando: “L’assicurato ha maturato sufficienti

competenze professionali per poter essere collocato nella professione appresa

quale laboratorista in chimica. Il mercato del lavoro offre inoltre sufficienti

posti di lavoro nel suo settore c/o in settori affini”.

Inoltre per la formazione in oggetto “non viene stipulato un

contratto di formazione e non viene neppure versato uno stipendio di formazione

mensile”. Pertanto le condizioni summenzionate non sono adempiute.

Visto quanto sopra, non si entra nel merito all’adempimento degli

altri presupposti enunciati agli art. 66a e segg. LADI.” (Doc. 9)

1.2. Contro la decisione su

opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale

chiede che gli venga riconosciuto il diritto alle prestazioni richieste,

rilevando:

" Dal 2009

al 2018 ho lavorato come analista chimico in due Aziende nel settore

farmaceutico. Sono stato a contatto con questa realtà ticinese purtroppo

soggetta ad un evidente dumping salariale. Un esempio concreto sono gli

stipendi d’entrata in continua diminuzione, minori nel 2018 rispetto al 2000.

La maggior parte delle Aziende sul territorio prediligono assumere personale

estero con qualifica universitaria per ricoprire ruoli dove basterebbe un

diploma proponendo un salario attrattivo solamente per chi risiede all’estero.

Durante i miei anni di lavoro come analista chimico ho svolto

numerosi progetti come videomaker e ho maturato una certa esperienza nel

settore audiovisivo. Ho avuto collaborazioni con piccole / medie imprese,

gruppi musicali, radio e televisione.

Nel periodo in cui mi sono iscritto presso l’URC di __________ mi

è stato proposto, tramite alcuni conoscenti del settore, di provare ad accedere

ad una scuola vicina al mondo audiovisivo. Ho inoltrato una candidatura per gli

esami d’entrata presso il __________ presentando un dossier di progetti

prodotti negli ultimi periodi poiché ero sprovvisto di un diploma nel ramo

artistico.

Il percorso formativo previsto per conseguire il diploma di

“designer in design audiovisivo” è strutturato in due anni. Dopo aver superato

gli esami d’ammissione, su valutazione del mio dossier di progetti personali,

il consiglio scolastico ha deciso di promuovermi direttamente al secondo anno

poiché ero già in possesso di capacità avanzate. La scuola è intenzionata ad

investire nelle mie capacità poiché mi è stato riconosciuto un buon potenziale

per un concreto impiego per il futuro. Mi è inoltre stato comunicato che sono

il primo studente a cui è stata concessa la possibilità di saltare il primo

anno.

Secondo i dati rilasciati dalla scuola circa l’80% degli studenti

riesce a trovare un’occupazione dopo il diploma. Credo che un diploma inerente

al settore audiovisivo possa darmi delle maggiori possibilità di trovare un

impiego poiché le mie capacità sono state riconosciute da insegnati del settore

e mi è stata data la possibilità di riuscirci svolgendo solamente 1 anno di

scuola.” (Doc . I)

1.3. Nella sua risposta del 14

novembre 2018 l’UMA propone di respingere il ricorso richiamando quanto esposto

nella decisione e nella decisione su opposizione (cfr. doc. III).

1.4. Il 15 novembre 2018 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

1.5. Il 29 novembre 2018 la

caposervizio __________, contattata telefonicamente dal segretario del TCA, ha

precisato che “l’indicazione “non

viene stipulato un contratto di formazione e non viene neppure versato uno

stipendio di formazione mensile” non è supportata da un documento. È

un’informazione che l’UMA ha ottenuto dopo avere contattato telefonicamente la

scuola” (doc. V).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

Nel

merito

2.2

Il TCA è chiamato a stabilire

se l'assicurato ha diritto oppure no agli assegni per la formazione quale “Designer

dipl. SSS Design visivo – Film” (cfr. doc. 6).

Il 1° luglio 2003 è

entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata

dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502

segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Questa revisione della

LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della

legge del 1995.

Questi provvedimenti si

sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la

disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale,

Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12

giugno 2001, pag. 1972):

" (…) In

linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente

istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione

del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto

mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"

Anche la quarta revisione

della LADI del 19 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011 non ha apportato

sostanziali modifiche ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Pertanto, la

giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.

59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a

prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata

in vigore della terza revisione della LADI (cfr. STFA 209/04 del 10 dicembre

2004; STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004; STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005).

2.3

Fra gli scopi principali

dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la

disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la

reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a

cpv. 2 LADI).

Per realizzare questo

obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto

una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta di provvedimenti

di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di

perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di

formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di

occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di

provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione,

assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti

settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa

indipendente).

Il nuovo art. 59 LADI

fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro e prevede che:

" 1

L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla

disoccupazione.

1bis I provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i

provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione

4).

1ter Le persone direttamente

minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di

cui all’articolo 60.3.

2.

I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono

volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso

difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono

in particolare:

a. migliorare

l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una

rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere

le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga

durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

3.

Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che

adempiono:

a. i

presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga

altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il provvedimento in

questione.

3bis Gli assicurati che hanno più

di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono

partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla

conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione,

indipendentemente dal loro diritto all’indennità di disoccupazione.

4.

I servizi competenti collaborano con gli organi

dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati

invalidi."

2.4

All'art. 59

cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il

diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato

del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro:

provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti

dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare

l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione

disoccupazione (cfr. STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005, consid. 2; STFA C 209/04 del 10 dicembre 2004, consid. 2; le STFA C 200/02 e C

201/02 del 5 agosto 2003, consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il

Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale

sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per

insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

In una

sentenza 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 al riguardo il Tribunale federale si è

così espresso:

" 3.2 Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le

perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du

marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent être

mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce

marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont

aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à

l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI, dans sa

teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Toutefois, les principes

jurisprudentiels (ATF 112 V 397 consid. 1a p. 398, 111 V 271 consid. 2b p. 274 et 398 consid. 2b p.

400; DTA 2005 p. 280 consid. 1.2, C 48/05, et les arrêts cités) développés sous

l'empire des dispositions régissant les mesures relatives au marché du travail

- dans leur version en vigueur jusqu'au 30 juin 2003 - restent applicables (DTA

2005.

p. 280 consid. 1.1, précité).

En revanche, la formation de base et la promotion

générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à

l'assurance-chômage. La limite entre la formation de base ainsi que le

perfectionnement professionnel en général, d'une part, le reclassement et le

perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part,

n'est souvent pas nette (ATF 108 V 163 consid. 2c p. 165 s.). Il doit s'agir dans ce dernier cas de

mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique,

ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité

lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes.

Etant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits

caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle générale

favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché

du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les

circonstances du cas particulier (ATF 111 V 271 consid. 2c p. 274 s. et 398 consid. 2b p. 400, 108 V 163 consid. 2c

p. 165 s. et les références). Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par

l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré

pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 consid. 2c p. 401 s.)."

Il

diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è dunque

escluso se la formazione viene intrapresa per soddisfare un'aspirazione

personale indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA

1998.

N° 28 pag. 53; STF C 176/03 del 2 settembre 2004 – "Les circonstances démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu

suivre le cours litigieux parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage

provoquée par une situation économique défavorable mais par convenance

personnelle. La mesure requise n'est donc pas directement

commandée par la situation du marché du travail et l'on ne saurait admettre que

le placement de l'assuré était impossible ou très difficile pour ce

motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto 2003).

2.5

Quale

provvedimento speciale, agli art. 66a e 66c LADI sono regolamentati gli

assegni di formazione, l’ammontare e la durata degli stessi.

Questa misura, che tende a

favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati che hanno almeno 30

anni e che non dispongono di una formazione professionale completa o hanno

notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione,

consiste nel concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre

anni.

L’art.

66a LADI ha il seguente tenore:

"

1L’assicurazione

può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai

disoccupati che:

a. …

b. hanno almeno 30 anni e

c. non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli

difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione.

2L’ufficio di

compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una deroga alla durata

della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1.

3Gli assicurati che

hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola professionale

superiore o che, pur senza ottenere un diploma hanno seguito una formazione di

almeno tre anni in uno di questi centri di formazione non ricevono assegni di

formazione.

4Gli assegni di

formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di formazione

che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine

della formazione."

Nel tenore in vigore fino

al 30 giugno 2003 l’art. 66a lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore

presupposto, che: "adempiono una delle condizioni di cui all’articolo 60

capoverso 1 lettera b;".

L’art. 66b LADI, abrogato

con effetto dal 1° luglio 2003, poneva invece quali condizioni materiali che:

"Gli assegni sono concessi unicamente qualora vi sia un

contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un

corrispondente attestato al termine della formazione. (cpv. 1)" e che:

"La formazione deve corrispondere alle capacità dell’assicurato e

migliorarne l’idoneità al collocamento. (cpv. 2)".

A proposito di queste

modifiche, nel Messaggio concernente la revisione della legge

sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio

federale ha precisato che:

" Art. 66a Assegni di formazione

La lettera a è contemplata nella clausola generale

prevista dall’articolo 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere

menzionata nel capoverso 1.

Al fine di garantire una prassi uniforme a livello

svizzero, il capoverso 2 statuisce che le domande concernenti gli assicurati di

età inferiore a 30 anni e le domande per una durata di formazione più lunga in

casi fondati possono essere autorizzate dall’ufficio di compensazione e non più

dai Cantoni.

Il capoverso 4 è stato ripreso dall’articolo 66b al

fine di riunire in un unico articolo tutti i presupposti del diritto.

Art. 66b Condizioni

materiali (abrogato)

Il capoverso 1 diventa l’articolo 66a capoverso

4.

Il capoverso 2 è già contemplato negli obiettivi dei provvedimenti inerenti

al mercato del lavoro dell’articolo 59 capoverso 2 e può quindi essere

stralciato."

(cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag.

2013, pto 2.1)

L’art. 66c LADI stabilisce

che:

" 1Il

datore di lavoro paga al lavoratore un salario pari almeno al corrispondente

salario d’apprendista e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza

professionale. Versa gli usuali contributi dell’assicurazione sociale sul

salario e deduce al lavoratore la quota a suo carico.

2Gli assegni di formazione corrispondono alla

differenza fra il salario effettivo ed un importo massimo stabilito dal

Consiglio federale.

3La cassa paga al datore di lavoro, su presentazione di

un conteggio mensile, gli assegni di formazione, la quota dei contributi del

datore di lavoro alle assicurazioni sociali sugli assegni di formazione e

l’intero contributo del datore di lavoro alla previdenza professionale.

4Il termine quadro è prolungato sino alla conclusione

della formazione autorizzata."

Secondo l’art. 90a OADI:

" 1 Sono

scuole professionali superiori le scuole tecniche superiori (STS), le scuole

superiori per i quadri dell’economia e dell’amministrazione (SSQEA), le scuole

superiori delle arti applicate, le scuole superiori di economia domestica, altri

centri di formazione riconosciuti come scuole professionali superiori svizzere

o estere nonché le scuole aventi una durata di formazione equivalente e

subordinate alla sovranità cantonale.

2.

Se per la formazione auspicata è rilasciato un

attestato federale di capacità (AFC), il contratto di formazione è concluso,

conformemente alla legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione

professionale, in forma di contratto di tirocinio. In caso di rilascio di un

attestato cantonale, il contratto di formazione è concluso nella forma prevista

dal diritto cantonale applicabile in materia.

3.

Il salario è calcolato in base al salario

dell’ultimo anno della formazione professionale di base secondo l’uso locale

nel ramo economico interessato. Se l’assicurato non ha esperienza nella

professione in questione o in una professione affine, il salario è calcolato in

base al salario del corrispondente anno di formazione professionale di base

secondo l’uso locale nel ramo economico interessato.

4.

L’importo massimo conformemente all’articolo 66c

capoverso 2 LADI ammonta a 3500 franchi mensili. Le borse di studio assegnate

sono computate nell’importo degli assegni per la formazione, per quanto non

servano a coprire le spese familiari di mantenimento.

5.

Per l’assicurato vale il termine

quadro per la riscossione della prestazione conformemente all’articolo 9

capoversi 1 e 2 LADI. Con l’inizio della formazione, detto termine è prolungato

fino alla conclusione della formazione per la quale è stato accordato

l’assegno. Il termine quadro prolungato è soppresso il giorno in cui

l’assicurato interrompe o conclude la formazione. Se adempie i presupposti di

cui all’articolo 8 LADI, il giorno successivo l’assicurato può aprire un nuovo

termine quadro per la riscossione della prestazione.

6.

7.

Le domande di assegni per la

formazione devono essere presentate al servizio cantonale otto settimane prima

dell’inizio della misura.

8.

Il servizio cantonale comunica la

sua decisione all’assicurato di regola quattro settimane dopo la consegna della

domanda."

2.6

Nella presente

fattispecie, l’UMA ha respinto la richiesta dell’assicurato in quanto il suo

collocamento non sarebbe intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro.

Egli potrebbe infatti essere collocato nella professione appresa ed esercitata

di laboratorista chimico.

Chiamato ora

a pronunciarsi, il TCA ricorda innanzitutto che - secondo la giurisprudenza -

spetta ai consulenti degli Uffici regionali di decidere di volta in

volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei

singoli assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle

loro capacità e attitudini (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b

LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2017.80 dell’8 gennaio 2018 pubblicata in RtiD

II-2018 Nr. 62 pag. 283-286; STCA 38.2008.38 del 6 ottobre 2008; STCA

38.2007.107

del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA

38.2000.74

del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).

In data 25 luglio 2017

l’URC di __________ ha preavvisato negativamente la domanda di RI 1 rilevando:

" (…) L’assicurato

ha maturato sufficienti competenze professionali per poter essere collocato

nella professione appresa quale laboratorista in chimica. Il mercato del lavoro

offre inoltre sufficienti posti di lavoro nel suo settore specifico e/o in

settori affini. (…)” (Doc. 7)

Questa posizione è stata

ribadita dall’URC di __________ il 3 ottobre 2017, dopo avere preso atto

dell’opposizione dell’assicurato contro la decisione dell’UMA:

" (…) Nonostante

l’assicurato abbia dimostrato di aver maturato competenze sufficienti quale

“designer visivo” per accorciare il suo percorso formativo presso la __________,

confermiamo che la decisione di frequentare la scuola risulta essere, a nostro

avviso, frutto di un desiderio personale e non di una reale necessità di

riqualifica professionale.

Tenuto conto del mercato del lavoro nel sui settore specifico, e

delle competenze ed esperienze professionali pregresse maturate, riteniamo che

l’assicurato avrebbe avuto ottime possibilità di collocarsi nella professione

appresa di laboratorista in chimica.” (Doc. 11)

Alla luce di queste chiare

indicazioni dell’URC competente, il TCA deve concludere che non è realizzata

nel caso concreto la prima condizione prevista dalla legge per poter accordare

il diritto ad assegni di formazione (per un caso analogo cfr. STCA 38.2017.1

del 26 aprile 2017).

Del resto l’assicurato

stesso, nel suo ricorso, non nega che esistano posti di lavoro ma sottolinea che

si tratta di un settore professionale in cui vi è un “evidente dumping

salariale” (cfr. doc. 1.1).

Pertanto, avendo

l’assicurato deciso di intraprendere questa formazione per un suo desiderio

professionalmente, essa non può venire finanziata dall’assicurazione contro la

disoccupazione anche se migliorasse le sue possibilità di collocamento (cfr.

consid. 1.2; sul tema vedi: STCA 38.2017.80 dell’8 gennaio 2018 in RtiD II-2018

Nr. 62 pag. 283-286).

Inoltre e comunque la

domanda andrebbe anche respinta in quanto non è stato stipulato nessun

contratto di formazione con un datore di lavoro (cfr. consid. 1.1 e 1.5; per un

diverso caso vedi la STCA 38.2004.34 del 1° marzo 2005).

Per i motivi appena

esposti, la decisione su opposizione del 21 ottobre 2018 deve di conseguenza

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti