38.2018.67
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
10 dicembre 2018Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
38.2018.67
dc/sc
Lugano
10 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 ottobre 2018 emanata da
Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501
Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 21 ottobre 2018 l'Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha
confermato la decisione del 21 agosto 2018 (cfr. doc. 21) con la quale ha
negato a RI 1, nato nel 1987, di nazionalità svizzera, che ha appreso ed
esercitato la formazione di laboratorista chimico, il diritto ad assegni di
formazione nel periodo 1.9.2018 – 31.8.2019 per ottenere il certificato quale Designer
visivo dipl. SSS (cfr. doc. 5), argomentando:
" (…)
1. Notevoli
difficoltà di collocamento imputabili a motivi inerenti al mercato di lavoro
(…).
Lo scorso 3 ottobre, l’Ufficio regionale di collocamento conferma
di non ritenere adempiuta la condizione di difficoltà di collocamento per
motivi inerenti al mercato del lavoro in Ticino.
“ Nonostante
l’assicurato abbia dimostrato di aver maturato competenze sufficienti quale
“designer visivo” per accorciare il suo percorso formativo presso la __________,
confermiamo che la decisione di frequentare la scuola risulta essere, a nostro
avviso, frutto di un desiderio personale e non di una reale necessità di
riqualifica professionale. Tenuto conto del mercato del lavoro nel suo settore
specifico, e delle competenze ed esperienze professionali pregresse maturale,
riteniamo che l’assicurato avrebbe avuto ottime possibilità di collocarsi nella
professione appresa quale laboratorista in chimica.”
2. Caratteristiche
della formazione
Confermiamo quanto indicato nella decisione del 21 agosto 2018: la
formazione prevista di “Designer in design audiovisivo” non rispetta le
condizioni poste per beneficiare di un assegno di formazione LADI.” (Doc. A)
Su quest’ultimo punto,
nella decisione del 21 agosto 2018 figurano le seguenti indicazioni:
" (…)
Nella sua sentenza n. 38.2004.34, il Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha precisato che le formazioni che possono essere sostenute
devono presentare caratteristiche simili al tirocinio e rispettare quanto
disposto dalla Legge federale sulla formazione professionale in materia di
contratto. E più precisamente:
- il datore di
lavoro e il dipendente stipulano un contratto di formazione per l’intera durata
della formazione;
- il datore di
lavoro paga al dipendente un salario di formazione;
- la formazione è
approvata dalla competenti autorità cantonali.
In data 25 luglio 2018 il consulente URC signor __________ e il
capoufficio __________ hanno trasmesso all’Ufficio delle misure attive il loro
preavviso negativo indicando: “L’assicurato ha maturato sufficienti
competenze professionali per poter essere collocato nella professione appresa
quale laboratorista in chimica. Il mercato del lavoro offre inoltre sufficienti
posti di lavoro nel suo settore c/o in settori affini”.
Inoltre per la formazione in oggetto “non viene stipulato un
contratto di formazione e non viene neppure versato uno stipendio di formazione
mensile”. Pertanto le condizioni summenzionate non sono adempiute.
Visto quanto sopra, non si entra nel merito all’adempimento degli
altri presupposti enunciati agli art. 66a e segg. LADI.” (Doc. 9)
1.2. Contro la decisione su
opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale
chiede che gli venga riconosciuto il diritto alle prestazioni richieste,
rilevando:
" Dal 2009
al 2018 ho lavorato come analista chimico in due Aziende nel settore
farmaceutico. Sono stato a contatto con questa realtà ticinese purtroppo
soggetta ad un evidente dumping salariale. Un esempio concreto sono gli
stipendi d’entrata in continua diminuzione, minori nel 2018 rispetto al 2000.
La maggior parte delle Aziende sul territorio prediligono assumere personale
estero con qualifica universitaria per ricoprire ruoli dove basterebbe un
diploma proponendo un salario attrattivo solamente per chi risiede all’estero.
Durante i miei anni di lavoro come analista chimico ho svolto
numerosi progetti come videomaker e ho maturato una certa esperienza nel
settore audiovisivo. Ho avuto collaborazioni con piccole / medie imprese,
gruppi musicali, radio e televisione.
Nel periodo in cui mi sono iscritto presso l’URC di __________ mi
è stato proposto, tramite alcuni conoscenti del settore, di provare ad accedere
ad una scuola vicina al mondo audiovisivo. Ho inoltrato una candidatura per gli
esami d’entrata presso il __________ presentando un dossier di progetti
prodotti negli ultimi periodi poiché ero sprovvisto di un diploma nel ramo
artistico.
Il percorso formativo previsto per conseguire il diploma di
“designer in design audiovisivo” è strutturato in due anni. Dopo aver superato
gli esami d’ammissione, su valutazione del mio dossier di progetti personali,
il consiglio scolastico ha deciso di promuovermi direttamente al secondo anno
poiché ero già in possesso di capacità avanzate. La scuola è intenzionata ad
investire nelle mie capacità poiché mi è stato riconosciuto un buon potenziale
per un concreto impiego per il futuro. Mi è inoltre stato comunicato che sono
il primo studente a cui è stata concessa la possibilità di saltare il primo
anno.
Secondo i dati rilasciati dalla scuola circa l’80% degli studenti
riesce a trovare un’occupazione dopo il diploma. Credo che un diploma inerente
al settore audiovisivo possa darmi delle maggiori possibilità di trovare un
impiego poiché le mie capacità sono state riconosciute da insegnati del settore
e mi è stata data la possibilità di riuscirci svolgendo solamente 1 anno di
scuola.” (Doc . I)
1.3. Nella sua risposta del 14
novembre 2018 l’UMA propone di respingere il ricorso richiamando quanto esposto
nella decisione e nella decisione su opposizione (cfr. doc. III).
1.4. Il 15 novembre 2018 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
1.5. Il 29 novembre 2018 la
caposervizio __________, contattata telefonicamente dal segretario del TCA, ha
precisato che “l’indicazione “non
viene stipulato un contratto di formazione e non viene neppure versato uno
stipendio di formazione mensile” non è supportata da un documento. È
un’informazione che l’UMA ha ottenuto dopo avere contattato telefonicamente la
scuola” (doc. V).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
Nel
merito
2.2
Il TCA è chiamato a stabilire
se l'assicurato ha diritto oppure no agli assegni per la formazione quale “Designer
dipl. SSS Design visivo – Film” (cfr. doc. 6).
Il 1° luglio 2003 è
entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata
dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502
segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione della
LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della
legge del 1995.
Questi provvedimenti si
sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la
disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale,
Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12
giugno 2001, pag. 1972):
" (…) In
linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente
istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione
del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto
mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"
Anche la quarta revisione
della LADI del 19 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011 non ha apportato
sostanziali modifiche ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
Pertanto, la
giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.
59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a
prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata
in vigore della terza revisione della LADI (cfr. STFA 209/04 del 10 dicembre
2004; STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004; STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005).
2.3
Fra gli scopi principali
dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la
disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la
reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a
cpv. 2 LADI).
Per realizzare questo
obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto
una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta di provvedimenti
di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di
perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di
formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di
occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di
provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione,
assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti
settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa
indipendente).
Il nuovo art. 59 LADI
fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro e prevede che:
" 1
L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla
disoccupazione.
1bis I provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i
provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione
4).
1ter Le persone direttamente
minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di
cui all’articolo 60.3.
2.
I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono
volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso
difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono
in particolare:
a. migliorare
l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una
rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere
le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga
durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.
3.
Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che
adempiono:
a. i
presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga
altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento in
questione.
3bis Gli assicurati che hanno più
di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono
partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla
conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione,
indipendentemente dal loro diritto all’indennità di disoccupazione.
4.
I servizi competenti collaborano con gli organi
dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati
invalidi."
2.4
All'art. 59
cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il
diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato
del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro:
provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti
dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare
l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione
disoccupazione (cfr. STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005, consid. 2; STFA C 209/04 del 10 dicembre 2004, consid. 2; le STFA C 200/02 e C
201/02 del 5 agosto 2003, consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il
Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale
sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per
insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
In una
sentenza 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 al riguardo il Tribunale federale si è
così espresso:
" 3.2 Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le
perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du
marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent être
mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce
marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont
aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à
l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Toutefois, les principes
jurisprudentiels (ATF 112 V 397 consid. 1a p. 398, 111 V 271 consid. 2b p. 274 et 398 consid. 2b p.
400; DTA 2005 p. 280 consid. 1.2, C 48/05, et les arrêts cités) développés sous
l'empire des dispositions régissant les mesures relatives au marché du travail
- dans leur version en vigueur jusqu'au 30 juin 2003 - restent applicables (DTA
2005.
p. 280 consid. 1.1, précité).
En revanche, la formation de base et la promotion
générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à
l'assurance-chômage. La limite entre la formation de base ainsi que le
perfectionnement professionnel en général, d'une part, le reclassement et le
perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part,
n'est souvent pas nette (ATF 108 V 163 consid. 2c p. 165 s.). Il doit s'agir dans ce dernier cas de
mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique,
ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité
lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes.
Etant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits
caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle générale
favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché
du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les
circonstances du cas particulier (ATF 111 V 271 consid. 2c p. 274 s. et 398 consid. 2b p. 400, 108 V 163 consid. 2c
p. 165 s. et les références). Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par
l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré
pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 consid. 2c p. 401 s.)."
Il
diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è dunque
escluso se la formazione viene intrapresa per soddisfare un'aspirazione
personale indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA
1998.
N° 28 pag. 53; STF C 176/03 del 2 settembre 2004 – "Les circonstances démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu
suivre le cours litigieux parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage
provoquée par une situation économique défavorable mais par convenance
personnelle. La mesure requise n'est donc pas directement
commandée par la situation du marché du travail et l'on ne saurait admettre que
le placement de l'assuré était impossible ou très difficile pour ce
motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto 2003).
2.5
Quale
provvedimento speciale, agli art. 66a e 66c LADI sono regolamentati gli
assegni di formazione, l’ammontare e la durata degli stessi.
Questa misura, che tende a
favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati che hanno almeno 30
anni e che non dispongono di una formazione professionale completa o hanno
notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione,
consiste nel concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre
anni.
L’art.
66a LADI ha il seguente tenore:
"
1L’assicurazione
può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai
disoccupati che:
a. …
b. hanno almeno 30 anni e
c. non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli
difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione.
2L’ufficio di
compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una deroga alla durata
della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1.
3Gli assicurati che
hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola professionale
superiore o che, pur senza ottenere un diploma hanno seguito una formazione di
almeno tre anni in uno di questi centri di formazione non ricevono assegni di
formazione.
4Gli assegni di
formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di formazione
che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine
della formazione."
Nel tenore in vigore fino
al 30 giugno 2003 l’art. 66a lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore
presupposto, che: "adempiono una delle condizioni di cui all’articolo 60
capoverso 1 lettera b;".
L’art. 66b LADI, abrogato
con effetto dal 1° luglio 2003, poneva invece quali condizioni materiali che:
"Gli assegni sono concessi unicamente qualora vi sia un
contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un
corrispondente attestato al termine della formazione. (cpv. 1)" e che:
"La formazione deve corrispondere alle capacità dell’assicurato e
migliorarne l’idoneità al collocamento. (cpv. 2)".
A proposito di queste
modifiche, nel Messaggio concernente la revisione della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio
federale ha precisato che:
" Art. 66a Assegni di formazione
La lettera a è contemplata nella clausola generale
prevista dall’articolo 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere
menzionata nel capoverso 1.
Al fine di garantire una prassi uniforme a livello
svizzero, il capoverso 2 statuisce che le domande concernenti gli assicurati di
età inferiore a 30 anni e le domande per una durata di formazione più lunga in
casi fondati possono essere autorizzate dall’ufficio di compensazione e non più
dai Cantoni.
Il capoverso 4 è stato ripreso dall’articolo 66b al
fine di riunire in un unico articolo tutti i presupposti del diritto.
Art. 66b Condizioni
materiali (abrogato)
Il capoverso 1 diventa l’articolo 66a capoverso
4.
Il capoverso 2 è già contemplato negli obiettivi dei provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro dell’articolo 59 capoverso 2 e può quindi essere
stralciato."
(cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag.
2013, pto 2.1)
L’art. 66c LADI stabilisce
che:
" 1Il
datore di lavoro paga al lavoratore un salario pari almeno al corrispondente
salario d’apprendista e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza
professionale. Versa gli usuali contributi dell’assicurazione sociale sul
salario e deduce al lavoratore la quota a suo carico.
2Gli assegni di formazione corrispondono alla
differenza fra il salario effettivo ed un importo massimo stabilito dal
Consiglio federale.
3La cassa paga al datore di lavoro, su presentazione di
un conteggio mensile, gli assegni di formazione, la quota dei contributi del
datore di lavoro alle assicurazioni sociali sugli assegni di formazione e
l’intero contributo del datore di lavoro alla previdenza professionale.
4Il termine quadro è prolungato sino alla conclusione
della formazione autorizzata."
Secondo l’art. 90a OADI:
" 1 Sono
scuole professionali superiori le scuole tecniche superiori (STS), le scuole
superiori per i quadri dell’economia e dell’amministrazione (SSQEA), le scuole
superiori delle arti applicate, le scuole superiori di economia domestica, altri
centri di formazione riconosciuti come scuole professionali superiori svizzere
o estere nonché le scuole aventi una durata di formazione equivalente e
subordinate alla sovranità cantonale.
2.
Se per la formazione auspicata è rilasciato un
attestato federale di capacità (AFC), il contratto di formazione è concluso,
conformemente alla legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione
professionale, in forma di contratto di tirocinio. In caso di rilascio di un
attestato cantonale, il contratto di formazione è concluso nella forma prevista
dal diritto cantonale applicabile in materia.
3.
Il salario è calcolato in base al salario
dell’ultimo anno della formazione professionale di base secondo l’uso locale
nel ramo economico interessato. Se l’assicurato non ha esperienza nella
professione in questione o in una professione affine, il salario è calcolato in
base al salario del corrispondente anno di formazione professionale di base
secondo l’uso locale nel ramo economico interessato.
4.
L’importo massimo conformemente all’articolo 66c
capoverso 2 LADI ammonta a 3500 franchi mensili. Le borse di studio assegnate
sono computate nell’importo degli assegni per la formazione, per quanto non
servano a coprire le spese familiari di mantenimento.
5.
Per l’assicurato vale il termine
quadro per la riscossione della prestazione conformemente all’articolo 9
capoversi 1 e 2 LADI. Con l’inizio della formazione, detto termine è prolungato
fino alla conclusione della formazione per la quale è stato accordato
l’assegno. Il termine quadro prolungato è soppresso il giorno in cui
l’assicurato interrompe o conclude la formazione. Se adempie i presupposti di
cui all’articolo 8 LADI, il giorno successivo l’assicurato può aprire un nuovo
termine quadro per la riscossione della prestazione.
6.
…
7.
Le domande di assegni per la
formazione devono essere presentate al servizio cantonale otto settimane prima
dell’inizio della misura.
8.
Il servizio cantonale comunica la
sua decisione all’assicurato di regola quattro settimane dopo la consegna della
domanda."
2.6
Nella presente
fattispecie, l’UMA ha respinto la richiesta dell’assicurato in quanto il suo
collocamento non sarebbe intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro.
Egli potrebbe infatti essere collocato nella professione appresa ed esercitata
di laboratorista chimico.
Chiamato ora
a pronunciarsi, il TCA ricorda innanzitutto che - secondo la giurisprudenza -
spetta ai consulenti degli Uffici regionali di decidere di volta in
volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei
singoli assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle
loro capacità e attitudini (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b
LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2017.80 dell’8 gennaio 2018 pubblicata in RtiD
II-2018 Nr. 62 pag. 283-286; STCA 38.2008.38 del 6 ottobre 2008; STCA
38.2007.107
del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA
38.2000.74
del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).
In data 25 luglio 2017
l’URC di __________ ha preavvisato negativamente la domanda di RI 1 rilevando:
" (…) L’assicurato
ha maturato sufficienti competenze professionali per poter essere collocato
nella professione appresa quale laboratorista in chimica. Il mercato del lavoro
offre inoltre sufficienti posti di lavoro nel suo settore specifico e/o in
settori affini. (…)” (Doc. 7)
Questa posizione è stata
ribadita dall’URC di __________ il 3 ottobre 2017, dopo avere preso atto
dell’opposizione dell’assicurato contro la decisione dell’UMA:
" (…) Nonostante
l’assicurato abbia dimostrato di aver maturato competenze sufficienti quale
“designer visivo” per accorciare il suo percorso formativo presso la __________,
confermiamo che la decisione di frequentare la scuola risulta essere, a nostro
avviso, frutto di un desiderio personale e non di una reale necessità di
riqualifica professionale.
Tenuto conto del mercato del lavoro nel sui settore specifico, e
delle competenze ed esperienze professionali pregresse maturate, riteniamo che
l’assicurato avrebbe avuto ottime possibilità di collocarsi nella professione
appresa di laboratorista in chimica.” (Doc. 11)
Alla luce di queste chiare
indicazioni dell’URC competente, il TCA deve concludere che non è realizzata
nel caso concreto la prima condizione prevista dalla legge per poter accordare
il diritto ad assegni di formazione (per un caso analogo cfr. STCA 38.2017.1
del 26 aprile 2017).
Del resto l’assicurato
stesso, nel suo ricorso, non nega che esistano posti di lavoro ma sottolinea che
si tratta di un settore professionale in cui vi è un “evidente dumping
salariale” (cfr. doc. 1.1).
Pertanto, avendo
l’assicurato deciso di intraprendere questa formazione per un suo desiderio
professionalmente, essa non può venire finanziata dall’assicurazione contro la
disoccupazione anche se migliorasse le sue possibilità di collocamento (cfr.
consid. 1.2; sul tema vedi: STCA 38.2017.80 dell’8 gennaio 2018 in RtiD II-2018
Nr. 62 pag. 283-286).
Inoltre e comunque la
domanda andrebbe anche respinta in quanto non è stato stipulato nessun
contratto di formazione con un datore di lavoro (cfr. consid. 1.1 e 1.5; per un
diverso caso vedi la STCA 38.2004.34 del 1° marzo 2005).
Per i motivi appena
esposti, la decisione su opposizione del 21 ottobre 2018 deve di conseguenza
essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti