38.2018.70
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18 dicembre 2018Italiano22 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2018.70
dc/sc
Lugano
18 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 novembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 ottobre 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 15 ottobre 2018 (cfr. doc. A) la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha
confermato la decisione del 1° ottobre 2018 (cfr. doc. 14-15) con la quale
aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare delle indennità per insolvenza ex
art. 55 cpv. 1 LADI, per non avere rispettato l’obbligo di ridurre il danno, in
quanto egli non ha rivendicato i propri crediti salariali in modo
sufficientemente tempestivo.
L’amministrazione ha così
motivato la propria decisione su opposizione:
" (…)
4. Nell'evenienza
concreta emerge che l'opponente dichiara d'aver prestato la propria attività
lavorativa presso la società __________ di __________ dal 01 marzo 2017 al 31
marzo 2017 in qualità di muratore; rivendica così indennità per insolvenza per
l'intero mese di marzo 2017 per un importo complessivo pari a CHF 5354.30.
Nell'opposizione del 04 ottobre 2018
l'opponente contesta le conclusioni della Cassa ribadendo di aver soddisfatto
tutti i requisiti per essere posto al beneficio dell'indennità per insolvenza.
5. La Cassa, in
base a tutta la documentazione e la relativa opposizione, ritiene come il Sig. RI
1 non abbia sufficientemente tutelato i suoi obblighi di ridurre il danno
previsto dall'art. 55 LADI. Lo stesso infatti ha terminato l'attività lavorativa
al 31 marzo 2017 e unicamente in data 23 novembre 2017 ha fatto spiccare un
precetto esecutivo. (…)” (Doc. A)
1.2. Contro la citata decisione su
opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il
suo patrocinatore chiede il versamento dell’indennità per insolvenza ritenendo
che RI 1 non abbia violato l’obbligo di ridurre il danno e contesta l’operato
dell’amministrazione argomentando:
" (…)
La Cassa si limita a contestare al ricorrente
di aver inviato tre lettere in un periodo di 7 mesi prima di avviare la procedura
esecutiva. Scrive ciò a nome e per conto di un'istituzione che, unitamente ad altre
istituzioni cantonali, federali o esercitanti un mandato federale (__________, Istituti
LPP, ecc.), impiega un lasso di tempo ben superiore prima di agire nei
confronti di datori di lavori morosi (e spesso, aggiungiamo, malgrado crediti
colossali, senza nemmeno giungere a chiedere il fallimento di tali soggetti!).
E' tollerabile una simile procedura? E' tollerabile una simile contraddizione?
E' tollerabile pretendere un determinato comportamento da un cittadino quando le
Istituzioni sono le prime a volte a non assumerlo?
Tant'è che proprio perché queste tre
lettere non hanno sortito alcun effetto, il Sig. RI 1, titolare di un permesso
"G", ignaro di come proseguire l'azione, si rivolge allo scrivente __________
il quale:
·
in data 21.11.2017 invia una domanda d'esecuzione.
o L'ufficio
competente impiega 75 giorni per notificarlo al fallito (notifica avvenuta in
data 06.02.2018).
· In
data 28.02.2018 invia un'istanza di conciliazione.
o la giudicatura
di pace competente fissa l'udienza 54 giorni dopo la ricezione dell'istanza
(udienza stabilita in data 02.05.2018).
·
la giudicatura di cui sopra impiega 43 giorni (!) per comunicare in
data 14.06.2018 una proposta di giudizio, già peraltro formulata verbalmente in
occasione dell'udienza del 02.05.2018 (in assenza del fallito perché
naturalmente la procedura civile mica impone la presenza ai convenuti). Cosa
avrà impedito al giudice di inviare il giorno stesso o quello successivo tale proposta?
La prassi?
·
Scaduto il termine per comunicare eventuali osservazioni, invia in
data 05.07.2018 la richiesta di cresciuta in giudicato.
o La giudicatura
impiega 61 giorni per comunicare in data 04.09.2018 che la proposta è cresciuta
in giudicato. In quali faccende sarà mai stato occupato il giudice per impiegare
cotanto tempo prima di espletare i doveri per cui è stato nominato dallo Stato?
La prassi?
·
Finalmente in data 06.09.2018, dopo 233 giorni dall'invio del precetto
esecutivo, il RA 1 inoltra la domanda d'insolvenza.
Immaginiamo che i tempi di cui sopra
siano da imputare ai vari impedimenti di varia natura che caratterizzano gli
uffici cantonali e/o federali e/o comunali, insomma presso gli uffici
finanziati dai contribuenti. O forse alla prassi.
Immaginiamo che sia temerario, forse
offensivo, sicuramente arrogante, pretendere che lo stesso obbligo imposto
all'assicurato (si veda sopra) valga anche per lo Stato.
Ora, in conclusione, facendo leva sul
buon senso, chiediamo che all'agire del Sig. RI 1 siano applicati gli stessi
parametri di giudizio e di tolleranza usati per lo Stato e le proprie
Istituzioni. Se è legittimo e difendibile l'agire dell'Ufficio esecuzioni e
quello della Giudicatura di pace, lo deve essere anche quello di un lavoratore
che ingenuamente, ma con ferma determinazione, ha avviato, prima autonomamente
e successivamente per il tramite del RA 1, la procedura civile prevista per la riscossione
del proprio credito.
Il giudizio di UP equivale ad attribuire
al ricorrente, almeno, cinque colpe e ad infliggergli una dolorosa punizione.
Le colpe:
· la prima, aver dato fiducia ad una
società iscritta al registro di commercio;
· la seconda, aver creduto che in Svizzera la
costituzione di una società presupponesse solide garanzie finanziarie e
bancarie;
· la terza, aver erroneamente ipotizzato
che per queste società fosse praticamente impossibile violare le leggi in virtù
di organi di controllo statali seri e premurosi.
· la quarta, aver confidato in una
tradizione imprenditoriale oramai perduta: il rispetto dei dipendenti, dei
contratti firmati e delle leggi
·
la quarta, aver agito in buona fede,
E per tutte queste colpe, lo Stato, ad
oggi, lo punisce con la negazione del diritto a percepire le indennità
d'insolvenza.
In via preliminare, per evitare
una tale punizione, chiediamo al Giudice di voler apprezzare i fatti, le persone,
le istituzioni, le azioni, le reazioni e le conseguenze in una prospettiva
ampia in grado di stabilire il giusto ordine di grandezza. Noi chiediamo al Giudice
di tener conto delle norme giuridiche e di quelle non giuridiche, applicando un
diritto positivo, spostando l'attenzione dalla maestosità dei codici alla
realtà delle pratiche, sostituendo la spada dei primi con la bilancia della
seconda, applicando principi di relatività e di proporzionalità. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 26
novembre 2018 la Cassa propone di respingere il ricorso e sottolinea quanto
segue:
" (…) A
mente della Cassa, il Sig. RI 1 avrebbe dovuto intervenire in maniera più
incisiva nei confronti della società. Non si comprende infatti per quale
motivo, non avendo ricevuto il salario del mese di marzo 2017 e non avendo
ricevuto risposte ai solleciti scritti, abbia atteso oltre 7 mesi prima di far
spiccare un precetto esecutivo.
Orbene, alla luce del comportamento assunto dal ricorrente, la
Cassa ritiene che non ha adempiuto agli obblighi di ridurre il danno ex art. 55
LADI e precludendosi dalla possibilità di ottenere le prestazioni richieste.
Per quanto concerne il presunto ritardo d'intervento delle
istituzioni federali, cantonali o esercitanti un mandato federale, la Cassa
non si esprime in merito. Non spetta infatti alla qui presente Cassa doversi
esprimere sull'operato di altre istituzioni.
Di conseguenza non si giustifica l'annullamento della decisione.
(…)” (Doc. III)
1.4. Il 27 novembre 2018 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. IV).
Le parti sono rimaste
silenti.
in ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il
diritto a percepire indennità per insolvenza.
L'art. 55 cpv. 1 LADI
stabilisce che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
In una sentenza pubblicata
in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore,
menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del
rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa
interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita.
L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo
scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo
caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio
un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro
quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e
riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito
salariale.
Contravviene al proprio
obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per
insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere
il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del
proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia
che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi
finanziari.
In una sentenza C 121/03
del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato
l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento
del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato
gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le
modalità con le quali fare valere le sue pretese.
In una sentenza C 231/06
del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha
stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata,
contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene
sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le
prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di
diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o
intentando un'azione legale contro di lui.
In un'altra sentenza C
254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima
Istanza ha sottolineato che:
" Non si può
esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda
immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in
quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese
derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece
di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di
lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi
previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i
suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale
rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono
verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente
attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre
presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il
datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione
finanziaria."
In quel caso l'Alta Corte
ha così negato l'esistenza di una grave negligenza.
In una sentenza
8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto
dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere
nove mesi prima di far valere le sue pretese salariali.
In una sentenza
8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità
di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto
tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione
sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.
In una sentenza
8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto
dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha
adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi
salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però
seguito un periodo di inattività di 13 mesi.
In una sentenza
8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva
violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per
più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de
temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre
2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation
de l'obligation de réduire le dommage”) .
Il
Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono
insufficienti (“Supposées avérées, ces interventions
orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage
(voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C
367/01 du 12 avril 2002).”).
In
una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr . 4
pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato
l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare
valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.
In una sentenza
8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in
DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto
insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da
un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di
lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di
fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito,
ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti
esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.
Nella
medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza
per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo
continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che
devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata
richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del
datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non
esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga
durata.
2.3. La
Segreteria di Stato per l’economia (in seguito SECO), quale autorità di
sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del
diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00
dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA
C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61),
nella pubblicazione della Prassi LADI II A1 valida dal marzo 2015 si è così
espressa:
" (…)
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
art. 55 LADI
OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO
B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di
pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi
diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi
d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato
il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il
danno.
Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona
assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella
difesa del suo diritto.
B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato
deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non
versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve
necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti
del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e
riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale
(DTF C 367/01 del 12.4.2002).
B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del
rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a
causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a
intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di
perdere il diritto all’II.
B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in
che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario
per recuperare il suo salario.
La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere
l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del
contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi).
Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato
dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non
pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che
Fatti
i suoi crediti salariali non verranno versati.
Giurisprudenza
DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009
(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si
è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di
lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se
sussisteva un rapporto di parentela)
TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato
avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30
giorni per il versamento del salario).
TFA C 109/04del 9.6.2005
(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il
rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro
ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).
TFA C 91/01del 4.9.2001
(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine
del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio
salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)
La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto
dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la graduatoria
(DTF 123 V 75)."
2.4. Le direttive amministrative
non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle
assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2
pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1;
DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid.
5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag.
379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid.
2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992
pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF
117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114
V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
Considerandi
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza
2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,
ha ricordato che:
"
Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del
diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e
non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli
amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa
tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime
verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di
legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione
corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non
si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa
concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è
subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.5
Nell’evenienza concreta
risulta dagli atti dell’incarto che RI 1 ha lavorato per la ditta __________
quale muratore dal 1° al 31 marzo 2017, per un salario mensile di fr. 4'413.--
(cfr. doc. 30-31).
Il salario non è mai stato
versato al ricorrente.
Nei mesi successivi l’assicurato
ha sollecitato il versamento dei salari mediante tre raccomandate:
" Sollecito
pagamento salario arretrato.
In riferimento alla raccomandata mi vedo costretto ad un sollecito
versamento salario del mese di marzo 2017.
Poiché più volte vi è stato richiesto il versamento.
Pertanto chiedo sia il versamento che la busta paga entro non
oltre 5 giorni dal ricevimento della raccomandata.
Resto in attesa di un vostro riscontro.” (cfr. doc. 16; vedi pure
doc. 17 e 18)
Il 23 novembre 2017 il suo
patrocinatore ha fatto spiccare un precetto esecutivo (doc. doc. 22).
Il 14 giugno 2018 il
Giudice di Pace del Circolo di __________ ha accolto l’istanza ed ha condannato
la convenuta a pagare ad RI 1 fr. 4'658.20 più interessi del 5% (cfr. doc.
26-27).
2.6
Chiamato ora a pronunciarsi,
il TCA ritiene che gli sforzi compiuti dall’assicurato per ottenere quanto
dovutogli dalla __________ siano insufficienti e che quindi la Cassa abbia
correttamente negato al ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.
In effetti l’assicurato ha
fatto spiccare il precetto esecutivo più di sette mesi dopo la conclusione
della sua attività lucrativa (durata peraltro un solo mese) sebbene avesse inutilmente
assegnato in più occasioni un termine di 5 giorni per versare l’importo dovuto.
In simili condizioni,
questo Tribunale ritiene che l’assicurato abbia commesso una negligenza grave
in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI
(al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24
agosto 2012; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014 STCA 38.2014.4 del 23 gennaio
2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre
2010).
La giurisprudenza federale
esige, infatti, che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per
rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003;
STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006;
“Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il più presto
possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre
2005).
La decisione su
opposizione del 15 ottobre 2018 deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti