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Decisione

38.2018.72

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 gennaio 2019Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i miei obblighi di ridurre il danno, attraverso l’invio di una raccomandata con

ricevuta di ritorno, con valenza legale di messa in mora, subito

dopo la cessazione del rapporto di lavoro, in data 21/09/2017, oltre ad altri

ripetuti solleciti.

La suddetta raccomandata è stata ricevuta dal datore di lavoro, accettata

e sottoscritta, come da ricevuta che vi allego.

Vorrei conoscere la valenza legale di quella raccomandata

ricevuta dal destinatario, accettata e firmata.

Preciso, come vi ho già scritto, che nessuna contestazione

riguardo alle mie pretese, è pervenuta dalla società __________, presso la

quale, ho svolto regolarmente il mio lavoro.

Rimango in attesa di Vostre precisazioni in merito.” (Doc. V)

Al riguardo la Cassa il 28

dicembre 2018 si è così espressa:

" (…) Il

Sig. RI 1 ha inoltrato una raccomandata in data 21 settembre 2017 sollecitando

il versamento dei salari arretrati: non avendo ottenuto un esito positivo al

suo sollecito, ho proceduto a richiedere ulteriori informazioni alla società

tramite mail in data 20 e 21 novembre 2017.

Successivamente ha tentato di contattare telefonicamente l’ufficio

della società. Ora, a mente della Cassa, in considerazione del mancato

versamento degli stipendi e rimasto silente il suo scritto del 21 settembre

2017, non si giustifica che il Sig. RI 1 abbia atteso altri due mesi prima di

sollecitare il pagamento dei salari. Inoltre risulta incomprensibile il motivo

per cui il Sig. RI 1 abbia sollecitato il pagamento dei salari unicamente per

mail e successivamente telefonicamente, visto che il primo richiamo

(raccomandato) era rimasto senza esito.

La Cassa ribadisce come il qui ricorrente avrebbe dovuto

intervenire in maniera più incisiva ed intraprendere le vie esecutive a tutela

dei suoi crediti salariali. (…)” (Doc. VII)

Lo scritto del 28 dicembre

2018 è stato trasmesso all’assicurato per conoscenza (cfr. Doc. VIII).

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il

diritto a percepire indennità per insolvenza.

L'art. 55 cpv. 1 LADI

stabilisce che:

" Il

lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni

provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di

lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.

Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa

del suo diritto."

In una sentenza pubblicata

in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore,

menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del

rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa

interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita.

L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo

scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo

caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio

un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro

quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e

riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito

salariale.

Contravviene al proprio

obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per

insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere

il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del

proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia

che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi

finanziari.

In una sentenza C 121/03

del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato

l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento

del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato

gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le

modalità con le quali fare valere le sue pretese.

In una sentenza C 231/06

del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha

stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata,

contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene

sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le

prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di

diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni

caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza

del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il

suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o

intentando un'azione legale contro di lui.

In un'altra sentenza C

254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima

Istanza ha sottolineato che:

" Non si può

esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda

immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in

quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese

derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece

di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di

lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi

previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.

L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i

suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale

rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono

verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente

attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre

presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il

datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione

finanziaria."

In quel caso l'Alta Corte

ha così negato l'esistenza di una grave negligenza.

In una sentenza

8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto

dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere

nove mesi prima di far valere le sue pretese salariali.

In una sentenza

8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità

di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto

tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione

sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.

In una sentenza

8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto

dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha

adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi

salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però

seguito un periodo di inattività di 13 mesi.

In una sentenza

8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva

violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per

più di sei mesi (“L'basence de réaction de l’assuré durant un tel laps de

temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre

2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation

de l'obligation de réduire le dommage”) .

Il

Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono

insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent

pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les

arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril

2002) ». ).

In

una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr . 4

pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato

l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare

valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.

In una sentenza

8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in

DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto

insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da

un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di

lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di

fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito,

ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti

esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.

Nella

medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza

per pretese salariali scoperte, l.ssicurato deve portare avanti in modo

continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che

devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata

richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del

datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non

esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga

durata.

2.2

La

Segreteria di Stato per l’economia (in seguito SECO), quale autorità di

sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del

diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00

dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA

C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61),

nella pubblicazione della Prassi LADI II A1 valida dal marzo 2015 si è così

espressa:

" (…)

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO

art. 55 LADI

OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO

B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di

pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi

diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi

d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato

il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il

danno.

Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona

assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella

difesa del suo diritto.

B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato

deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non

versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve

necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti

del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e

riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale

(DTF C 367/01 del 12.4.2002).

B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del

rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a

causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a

intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di

perdere il diritto all’II.

B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in

che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario

per recuperare il suo salario.

La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere

l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del

contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi).

Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato

dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non

pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che

i suoi crediti salariali non verranno versati.

Giurisprudenza

DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009

(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si

è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di

lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se

sussisteva un rapporto di parentela)

TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato

avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30

giorni per il versamento del salario).

TFA C 109/04del 9.6.2005

(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il

rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro

ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).

TFA C 91/01del 4.9.2001

(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine

del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio

salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)

La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto

dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la

graduatoria (DTF 123 V 75)."

2.3

Le direttive amministrative

non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1;

DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid.

5.1

; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag.

379.

e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid.

2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992

pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF

117.

V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114

V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza

2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,

ha ricordato che:

"

Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del

diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e

non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli

amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa

tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano

in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne

tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed

adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano

senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa

concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è

subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.4

Nell’evenienza concreta risulta

dagli atti dell’incarto che RI 1 ha lavorato dal 6 giugno 2017 al 20 settembre

2017.

presso la __________ come informatico e per uno stipendio mensile di fr. 2’930.75.

Il salario è stato pagato

fino al 31 luglio 2017 (cfr. Doc. 33-34; Doc. 42-45).

Il 21 settembre 2017

l’assicurato ha inviato alla ditta una lettera raccomandata del seguente

tenore:

" Spett. __________

con la presente intendo segnalarvi che non mi sono state ancora

corrisposte le retribuzioni relative ai mesi di luglio e agosto 2017, oltre

alla spettanza relativa al mancato preavviso per il licenziamento dalla mia

precedente azienda (940€).

Poiché tale situazione potrebbe creare ulteriori disagi alla mia

situazione finanziaria, chiedo che mi venga corrisposta la somma dovuta entro e

non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente e il pagamento di tutte

le somme dovute.

In caso contrario procederò con tutte le procedure previste dalle

normative svizzere, dall’ispettorato del lavoro e dai sindacati.” (Doc. 60)

Il 6 ottobre 2017 RI 1 ha

inviato ad __________ uno scritto di posta elettronica così formulato:

" Ti scrivo

per chiederti news sui pagamenti degli stipendi, visto che al momento non ho

ancora ricevuto il cedolino di agosto, e di conseguenza gli stipendi e il

mancato preavviso che aspetto.” (Doc. 57)

Il 20 novembre 2017

l’assicurato ha scritto un nuovo messaggio del seguente tenore:

" Essendo

passato parecchio tempo ti scrivo per chiederti informazioni sulla situazione

relativa gli emolumenti che attendo dall’azienda, ancora non ho ricevuto nulla,

nemmeno quelli di Agosto.

Ho saputo che a molti colleghi i soldi sono arrivati anche se non

tutti, per cui gradirei avere una previsione su quanto mi spetta.

Mi è stato detto di rivolgermi a __________ ma vorrei evitare

perchè non ho interesse a rompere ulteriormente le scatole, ma solo avere

quanto pattuito, al netto di trattenute per mancato preavviso.

Grazie e buon lavoro.” (Doc. 58)

Il 21 novembre 2017

l’assicurato ha inviato il seguente messaggio a __________:

" Su

indicazione di __________ di __________, le scrivo per richiederle informazioni

sulla mia situazione, attualmente sono ancora in attesa degli stipendi di

agosto, settembre e di 940€ di mancato preavviso dalla precedente azienda, per

il quale mi era stato garantito il rimborso.

Completo dicendo che ad oggi ho ricevuto il cedolino di agosto ma

di settembre no.

Ringraziandola anticipatamente, resto in attesa di un suo cortese

riscontro.” (Doc. 59)

L’assicurato ha inoltre

tentato di contattare telefonicamente e senza esito positivo l’Ufficio preposto

al personale della __________.

La __________ è stata

posta in liquidazione il 19 marzo 2018 ed è stata sciolta in seguito a

fallimento il 15 maggio 2018 (cfr. doc. 56).

2.5

Chiamato ora a pronunciarsi,

il TCA ritiene che gli sforzi compiuti dall’assicurato per ottenere quanto

dovutogli dalla __________ siano insufficienti e che quindi la Cassa abbia

correttamente negato al ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.

In effetti l’assicurato,

che aveva iniziato la sua attività lavorativa soltanto il 6 giugno 2017, non ha

ricevuto il salario per il lavoro prestato già nel mese di agosto e fino al 20

settembre 2017 (ultimo giorno di lavoro).

Il 21 settembre egli ha

rivendicato il versamento di salari arretrati attraverso una lettera

raccomandata nella quale egli ha precisato che se non avesse ricevuto gli

stipendi entro 10 giorni egli avrebbe proceduto “con tutte le procedure

previste dalle normative svizzere”.

Pur non avendo ricevuto il

salario entro il termine da lui assegnato, RI 1 si è limitato a sollecitare il

versamento dello stesso tramite tre messaggi di posta elettronica del 6

ottobre, del 20 e del 21 novembre (cfr. consid. 2.4.) e tramite dei tentativi,

peraltro non riusciti, di contatti telefonici con l’Ufficio del personale della

ditta (cfr. doc. I).

Egli avrebbe invece dovuto

fare spiccare un precetto esecutivo contro l’ex datore di lavoro subito dopo la

scadenza del termine di 10 giorni.

Secondo questo Tribunale

una maggiore incisività si imponeva viste le difficoltà che l’assicurato ha

avuto ad ottenere il salario già durante il rapporto di lavoro (cfr. STF

8C_749/2016 del 22 novembre 2017; STF 8C_573/2016 del 18 ottobre 2017; STF

8C_850/2016 del 9 marzo 2017; STCA 38.2017.46 del 9 agosto 2017; STCA

38.2017.28

del 24 maggio 2017; STCA 38.2017.17 del 10 maggio 2017), in

particolare dopo che il rapporto di lavoro si era concluso (cfr. STCA

38.2017.64

del 20 febbraio 2018; STCA 38.2017.85 del 9 febbraio 2018; STCA

38.2017.17

del 10 maggio 2017; STF 8C_749/2016 del 22 novembre 2017).

In simili condizioni,

questo Tribunale ritiene che l’assicurato abbia commesso una negligenza grave

in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI

(al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24

agosto 2012; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014 STCA 38.2014.4 del 23 gennaio

2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre

2010).

La giurisprudenza esige,

infatti, che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per

rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003;

STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006;

“Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il più presto

possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre

2005).

La decisione su

opposizione del 15 ottobre 2018 deve essere pertanto confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti