38.2018.72
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28 gennaio 2019Italiano23 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2018.72
DC/sc
Lugano
28 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 novembre 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 ottobre 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 15 ottobre 2018 (cfr. doc. A) la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la
decisione del 17 agosto 2018 (cfr. doc. 51-52) con la quale aveva negato a RI 1
il diritto a beneficiare delle indennità per insolvenza ex art. 55 cpv. 1 LADI,
per non avere rispettato l’obbligo di ridurre il danno, in quanto egli non ha
rivendicato i propri crediti salariali in modo sufficientemente tempestivo.
L’amministrazione ha così
motivato la propria decisione su opposizione:
" (…)
4. Nell'evenienza
concreta emerge che l'opponente dichiara di essere stato impiegato presso la
società __________ di __________ dal 06 giugno 2017 al 20 settembre 2017 in
qualità d’informatico; rivendica così indennità per insolvenza per il periodo
dal 01 agosto 2017 al 20 settembre 2017 per un importo complessivo pari a CHF
5'548.10.
5. Tramite
decisione formale del 17 agosto 2018 la Cassa aveva negato il diritto alle
indennità per insolvenza in quanto non aveva intrapreso tutto i passi necessari
a tutela dei suoi crediti salariali.
6. Tramite
opposizione del 24 settembre 2018 il Sig. RI 1 comunica di aver proceduto a
rivendicare, tramite lettera raccomandata, i suoi crediti salariali in data 21
settembre 2017 e successivamente tramite mail del 06 ottobre, 20 e 21 novembre
2017.
7. La Cassa, in
base a tutta la documentazione e la relativa opposizione, ritiene come il Sig. RI
1 non abbia sufficientemente tutelato i suoi obblighi di ridurre il danno
previsto dall’art. 55 LADI. Si prende atto come abbia inoltrato un sollecito
raccomandato il 21 settembre 2017 e nei due mesi successivi tre mail, ma non si
comprende il motivo per cui poi non abbia proceduto per vie esecutive. Dopo
l’ultimo sollecito per mail del 21 novembre 2017 è rimasto inattivo fino al
fallimento della società. (…)” (Doc. A1)
1.2. Contro la citata decisione su
opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale
sostiene di avere immediatamente rivendicato i suoi diritti salariali
attraverso l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno, con valenza
legale di messa in mora, subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro, in
data 21 settembre 2017. Al riguardo egli ha poi precisato che:
" (…) Alla
suddetta raccomandata, non ho ricevuto alcuna risposta dalla società __________,
nè alcuna contestazione circa la richiesta inoltrata.
Così pure, per quanto attiene alle mail del 20 e 21 novembre 2017:
nessuna contestazione da parte della società e nessun cenno di risposta.
Comunico, inoltre, di aver tentato con insistenza di contattare
telefonicamente l’ufficio preposto al personale della società __________, ma
inutilmente.
Dichiaro di avere anche contattato la signora __________ dell’__________,
ma che la stessa mi ha comunicato che, per avere diritto all’assistenza, avrei
dovuto essere iscritto al Sindacato da almeno sei mesi.
Tranquillo del fatto che, come assicurato alla Cassa CO 1, non
avrei dovuto necessariamente inoltrare un precetto esecutivo o avviare
un’azione giudiziaria, azioni peraltro costose, mi sono attivato immediatamente
con una raccomandata inviata al datore di lavoro, ricevuto dallo stesso e MAI
contestata.
Ritengo, pertanto, alla luce di quanto esposto, di avere diritto
di percepire l’indennità per insolvenza per il periodo non retribuito dal
01/08/2017 al 20/09/2017, avendo lavorato e sostenuto anche le spese di viaggio
e trasferta per raggiungere la sede di lavoro nel suddetto periodo.” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta di causa del
26 novembre 2018 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…) La
Cassa rimarca come il ricorrente affermi di aver rivendicato per iscritto (in
data 21 settembre 2017), tramite mail del 20 e 21 novembre 2017 ed infine
tentando di contattare telefonicamente l’ufficio della società. A mente della
Cassa, viste le difficoltà di pagamento e in considerazione del fatto che i
solleciti sono rimasti inevasi, il Signor RI 1 avrebbe dovuto intervenire in
maniera più incisiva ed intraprendere le vie esecutive.
Pertanto alla luce del comportamento assunto dal ricorrente, la
Cassa ritiene che egli non ha adempiuto all’obbligo di ridurre il danno ex art.
55 LADI, precludendosi così dalla possibilità di ottenere le prestazioni
richieste.” (Doc. III)
1.4. Il 12 dicembre 2018 l’assicurato
ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" (…) io
sottoscritto RI 1, con la presente, intendo presentare ricorso contro la Vostra
decisione n. 38.2018.72, ribadendo di avere immediatamente esercitato
Fatti
i miei obblighi di ridurre il danno, attraverso l’invio di una raccomandata con
ricevuta di ritorno, con valenza legale di messa in mora, subito
dopo la cessazione del rapporto di lavoro, in data 21/09/2017, oltre ad altri
ripetuti solleciti.
La suddetta raccomandata è stata ricevuta dal datore di lavoro, accettata
e sottoscritta, come da ricevuta che vi allego.
Vorrei conoscere la valenza legale di quella raccomandata
ricevuta dal destinatario, accettata e firmata.
Preciso, come vi ho già scritto, che nessuna contestazione
riguardo alle mie pretese, è pervenuta dalla società __________, presso la
quale, ho svolto regolarmente il mio lavoro.
Rimango in attesa di Vostre precisazioni in merito.” (Doc. V)
Al riguardo la Cassa il 28
dicembre 2018 si è così espressa:
" (…) Il
Sig. RI 1 ha inoltrato una raccomandata in data 21 settembre 2017 sollecitando
il versamento dei salari arretrati: non avendo ottenuto un esito positivo al
suo sollecito, ho proceduto a richiedere ulteriori informazioni alla società
tramite mail in data 20 e 21 novembre 2017.
Successivamente ha tentato di contattare telefonicamente l’ufficio
della società. Ora, a mente della Cassa, in considerazione del mancato
versamento degli stipendi e rimasto silente il suo scritto del 21 settembre
2017, non si giustifica che il Sig. RI 1 abbia atteso altri due mesi prima di
sollecitare il pagamento dei salari. Inoltre risulta incomprensibile il motivo
per cui il Sig. RI 1 abbia sollecitato il pagamento dei salari unicamente per
mail e successivamente telefonicamente, visto che il primo richiamo
(raccomandato) era rimasto senza esito.
La Cassa ribadisce come il qui ricorrente avrebbe dovuto
intervenire in maniera più incisiva ed intraprendere le vie esecutive a tutela
dei suoi crediti salariali. (…)” (Doc. VII)
Lo scritto del 28 dicembre
2018 è stato trasmesso all’assicurato per conoscenza (cfr. Doc. VIII).
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il
diritto a percepire indennità per insolvenza.
L'art. 55 cpv. 1 LADI
stabilisce che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
In una sentenza pubblicata
in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore,
menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del
rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa
interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita.
L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo
scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo
caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio
un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro
quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e
riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito
salariale.
Contravviene al proprio
obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per
insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere
il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del
proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia
che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi
finanziari.
In una sentenza C 121/03
del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato
l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento
del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato
gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le
modalità con le quali fare valere le sue pretese.
In una sentenza C 231/06
del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha
stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata,
contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene
sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le
prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di
diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o
intentando un'azione legale contro di lui.
In un'altra sentenza C
254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima
Istanza ha sottolineato che:
" Non si può
esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda
immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in
quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese
derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece
di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di
lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi
previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i
suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale
rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono
verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente
attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre
presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il
datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione
finanziaria."
In quel caso l'Alta Corte
ha così negato l'esistenza di una grave negligenza.
In una sentenza
8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto
dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere
nove mesi prima di far valere le sue pretese salariali.
In una sentenza
8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità
di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto
tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione
sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.
In una sentenza
8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto
dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha
adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi
salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però
seguito un periodo di inattività di 13 mesi.
In una sentenza
8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva
violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per
più di sei mesi (“L'basence de réaction de l’assuré durant un tel laps de
temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre
2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation
de l'obligation de réduire le dommage”) .
Il
Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono
insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent
pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les
arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril
2002) ». ).
In
una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr . 4
pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato
l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare
valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.
In una sentenza
8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in
DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto
insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da
un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di
lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di
fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito,
ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti
esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.
Nella
medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza
per pretese salariali scoperte, l.ssicurato deve portare avanti in modo
continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che
devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata
richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del
datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non
esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga
durata.
2.2
La
Segreteria di Stato per l’economia (in seguito SECO), quale autorità di
sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del
diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00
dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA
C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61),
nella pubblicazione della Prassi LADI II A1 valida dal marzo 2015 si è così
espressa:
" (…)
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
art. 55 LADI
OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO
B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di
pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi
diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi
d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato
il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il
danno.
Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona
assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella
difesa del suo diritto.
B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato
deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non
versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve
necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti
del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e
riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale
(DTF C 367/01 del 12.4.2002).
B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del
rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a
causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a
intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di
perdere il diritto all’II.
B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in
che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario
per recuperare il suo salario.
La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere
l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del
contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi).
Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato
dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non
pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che
i suoi crediti salariali non verranno versati.
Giurisprudenza
DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009
(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si
è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di
lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se
sussisteva un rapporto di parentela)
TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato
avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30
giorni per il versamento del salario).
TFA C 109/04del 9.6.2005
(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il
rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro
ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).
TFA C 91/01del 4.9.2001
(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine
del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio
salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)
La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto
dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la
graduatoria (DTF 123 V 75)."
2.3
Le direttive amministrative
non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle
assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2
pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1;
DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid.
5.1
; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag.
379.
e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid.
2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992
pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF
117.
V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114
V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza
2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,
ha ricordato che:
"
Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del
diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e
non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli
amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa
tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano
in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne
tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed
adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano
senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa
concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è
subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.4
Nell’evenienza concreta risulta
dagli atti dell’incarto che RI 1 ha lavorato dal 6 giugno 2017 al 20 settembre
2017.
presso la __________ come informatico e per uno stipendio mensile di fr. 2’930.75.
Il salario è stato pagato
fino al 31 luglio 2017 (cfr. Doc. 33-34; Doc. 42-45).
Il 21 settembre 2017
l’assicurato ha inviato alla ditta una lettera raccomandata del seguente
tenore:
" Spett. __________
con la presente intendo segnalarvi che non mi sono state ancora
corrisposte le retribuzioni relative ai mesi di luglio e agosto 2017, oltre
alla spettanza relativa al mancato preavviso per il licenziamento dalla mia
precedente azienda (940€).
Poiché tale situazione potrebbe creare ulteriori disagi alla mia
situazione finanziaria, chiedo che mi venga corrisposta la somma dovuta entro e
non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente e il pagamento di tutte
le somme dovute.
In caso contrario procederò con tutte le procedure previste dalle
normative svizzere, dall’ispettorato del lavoro e dai sindacati.” (Doc. 60)
Il 6 ottobre 2017 RI 1 ha
inviato ad __________ uno scritto di posta elettronica così formulato:
" Ti scrivo
per chiederti news sui pagamenti degli stipendi, visto che al momento non ho
ancora ricevuto il cedolino di agosto, e di conseguenza gli stipendi e il
mancato preavviso che aspetto.” (Doc. 57)
Il 20 novembre 2017
l’assicurato ha scritto un nuovo messaggio del seguente tenore:
" Essendo
passato parecchio tempo ti scrivo per chiederti informazioni sulla situazione
relativa gli emolumenti che attendo dall’azienda, ancora non ho ricevuto nulla,
nemmeno quelli di Agosto.
Ho saputo che a molti colleghi i soldi sono arrivati anche se non
tutti, per cui gradirei avere una previsione su quanto mi spetta.
Mi è stato detto di rivolgermi a __________ ma vorrei evitare
perchè non ho interesse a rompere ulteriormente le scatole, ma solo avere
quanto pattuito, al netto di trattenute per mancato preavviso.
Grazie e buon lavoro.” (Doc. 58)
Il 21 novembre 2017
l’assicurato ha inviato il seguente messaggio a __________:
" Su
indicazione di __________ di __________, le scrivo per richiederle informazioni
sulla mia situazione, attualmente sono ancora in attesa degli stipendi di
agosto, settembre e di 940€ di mancato preavviso dalla precedente azienda, per
il quale mi era stato garantito il rimborso.
Completo dicendo che ad oggi ho ricevuto il cedolino di agosto ma
di settembre no.
Ringraziandola anticipatamente, resto in attesa di un suo cortese
riscontro.” (Doc. 59)
L’assicurato ha inoltre
tentato di contattare telefonicamente e senza esito positivo l’Ufficio preposto
al personale della __________.
La __________ è stata
posta in liquidazione il 19 marzo 2018 ed è stata sciolta in seguito a
fallimento il 15 maggio 2018 (cfr. doc. 56).
2.5
Chiamato ora a pronunciarsi,
il TCA ritiene che gli sforzi compiuti dall’assicurato per ottenere quanto
dovutogli dalla __________ siano insufficienti e che quindi la Cassa abbia
correttamente negato al ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.
In effetti l’assicurato,
che aveva iniziato la sua attività lavorativa soltanto il 6 giugno 2017, non ha
ricevuto il salario per il lavoro prestato già nel mese di agosto e fino al 20
settembre 2017 (ultimo giorno di lavoro).
Il 21 settembre egli ha
rivendicato il versamento di salari arretrati attraverso una lettera
raccomandata nella quale egli ha precisato che se non avesse ricevuto gli
stipendi entro 10 giorni egli avrebbe proceduto “con tutte le procedure
previste dalle normative svizzere”.
Pur non avendo ricevuto il
salario entro il termine da lui assegnato, RI 1 si è limitato a sollecitare il
versamento dello stesso tramite tre messaggi di posta elettronica del 6
ottobre, del 20 e del 21 novembre (cfr. consid. 2.4.) e tramite dei tentativi,
peraltro non riusciti, di contatti telefonici con l’Ufficio del personale della
ditta (cfr. doc. I).
Egli avrebbe invece dovuto
fare spiccare un precetto esecutivo contro l’ex datore di lavoro subito dopo la
scadenza del termine di 10 giorni.
Secondo questo Tribunale
una maggiore incisività si imponeva viste le difficoltà che l’assicurato ha
avuto ad ottenere il salario già durante il rapporto di lavoro (cfr. STF
8C_749/2016 del 22 novembre 2017; STF 8C_573/2016 del 18 ottobre 2017; STF
8C_850/2016 del 9 marzo 2017; STCA 38.2017.46 del 9 agosto 2017; STCA
38.2017.28
del 24 maggio 2017; STCA 38.2017.17 del 10 maggio 2017), in
particolare dopo che il rapporto di lavoro si era concluso (cfr. STCA
38.2017.64
del 20 febbraio 2018; STCA 38.2017.85 del 9 febbraio 2018; STCA
38.2017.17
del 10 maggio 2017; STF 8C_749/2016 del 22 novembre 2017).
In simili condizioni,
questo Tribunale ritiene che l’assicurato abbia commesso una negligenza grave
in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI
(al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24
agosto 2012; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014 STCA 38.2014.4 del 23 gennaio
2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre
2010).
La giurisprudenza esige,
infatti, che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per
rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003;
STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006;
“Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il più presto
possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre
2005).
La decisione su
opposizione del 15 ottobre 2018 deve essere pertanto confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti