38.2018.73
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18 febbraio 2019Italiano23 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2018.73
dc/sc
Lugano
18 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 novembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 ottobre 2018 emanata da
Cassa cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 15 ottobre 2018 la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione
(in seguito: la Cassa) ha confermato la sua precedente decisione del 17 maggio
2018 (cfr. doc. 67-68) con la quale ha negato a RI 1 il diritto a indennità per
insolvenza per il periodo 22 dicembre 2017 – 31 gennaio 2018, riconoscendolo
invece per il periodo 1° ottobre 2017 – 21 dicembre 2017.
L’amministrazione
ha così motivato la propria decisione su opposizione:
" (…) Dall'intera
documentazione agli atti e dalla relativa opposizione è stato possibile
appurare come le indennità per insolvenza rivendicate dalla Signora RI 1
concernenti il periodo dal 22 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018 non siano
dovute.
La qui opponente ha rescisso con effetto immediato, in data 21
dicembre 2017 (dimissioni inoltre anche per mail alla società), il contratto di
lavoro: per detto motivo dal 22 dicembre 2017 la Signora RI 1, per sua stessa
volontà, non era più vincolata da un rapporto di lavoro.
La Cassa ribadisce il mancato riconoscimento dell'indennità per
insolvenza dal 22 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018 in quanto la qui opponente
non era vincolata da un rapporto di lavoro e non ha prestato pertanto la
propria attività lavorativa. Per questo motivo il diritto alle indennità per
insolvenza per il periodo dal 22 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018 deve essere
respinto.
In via abbondanziale si rimarca come la Signora RI 1 sia al
beneficio di indennità di disoccupazione a decorrere dal 03 gennaio 2018. (…)”
(Doc. B)
1.2. Contro
la decisione su opposizione l’assicurata ha fatto inoltrare un ricorso al TCA.
La
sua patrocinatrice chiede il versamento di indennità per insolvenza per il
periodo 1° ottobre 2017 – 31 gennaio 2018.
Dopo
avere ricordato che RI 1 è stata assunta a partire dal 15 aprile 2017 quale
responsabile del laboratorio __________ alla __________ e che a partire dal
mese di ottobre 2017 non ha più ricevuto il salario, malgrado numerosi
solleciti, la rappresentante dell’assicurata ha sottolineato che il 20 dicembre
2017 la datrice di lavoro ha intimato alla ricorrente una disdetta ordinaria
per il 31 gennaio 2018.
Il
21 dicembre 2017 RI 1 ha disdetto con effetto immediato il contratto di lavoro
ed ha pure inoltrato una domanda di esecuzione nei confronti della datrice di
lavoro per i salari di ottobre e novembre 2017.
La
patrocinatrice dell’assicurata ritiene innanzitutto che la decisione della
Cassa sia errata nella misura in cui ha ritenuto che il rapporto di lavoro si
sia concluso prima del 31 gennaio 2018:
" (…) Il
diritto di disdire permette alle parti di porre fine al contratto .tramite
dichiarazione unilaterale di volontà, alle condizioni previste dalla legge. Si
tratta di un diritto formatore tipico. Il titolare del diritto lo esercita
tramite dichiarazione unilaterale indirizzata al cocontraente. In generale, per
la dichiarazione non è prescritta alcuna forma, ma è sempre sottoposta a
ricezione. Deve pervenire al destinatario Quale dichiarazione di volontà
ricettizia, la disdetta produce quindi i suoi effetti solo al momento in cui
perviene al destinatario (cfr. DTF 113 II 259 e anche Gloor, Commentaire du droit de travail, ed. 2013, ad art. 337
CO, pag. 735). Allorquando le parti abbiano optato per la rescissione del
contratto tramite invio raccomandato, la raccomandata è considerata ricevuta al
termine dei sette giorni di giacenza (cfr. Philippe Caruzzo, Le contrat individuel de travail, ed. 2009, ad. art.
335 CO, pag 472).
Dopo sette giorni di giacenza, una raccomandata è
da considerare ritirata, anche in virtù delle condizioni generali della Posta
(cfr. sentenza Tribunal cantonal, Vaud, Chambre des recours, 08.05.2002, S.G.
c. G.B., JdT 2003 II 30): "le TF applique une interprétation large de
la réception, coïncidant avec la remise du pli ou son retrait effectif au
bureau de poste, sinon avec le septième et dernier jour du délai de garde tel
que prévu aujourd'hui dans les Conditions générales de la Poste
"Prestations du service postal" de janvier 2004 (art. 2.3.7 lit b;
ces conditions peuvent être consultées sur le site Internet de la Poste). La
fiction de réception aux cas où l'envoi n'a pas été retiré dans le délai de
garde de sept jours est expressément admise pour les actes notifiés par une
autorité (ATF 115 la 12; ATF 117 III 4, JT 1993 II 47; ATF 127 I 31, JT 2001 I
727).". Si rinvia altresì alle Condizioni Generali della Posta,
reperibili su internet (https://www.post.ch/it/pages/footer/condizioni-generali-CG),
le quali recitano: "Non possono essere trattenuti gli invii con
estensione della prestazione «Corriere Svizzero». Gli atti giudiziali ed
esecutivi vengono trattenuti per sette giorni al massimo. Per maggiori dettagli
sulle rispettive categorie d'invio, eccezioni e fattispecie valgono i documenti
elencati alla cifra 1".
La data determinante per la fine del rapporto di lavoro tra la
ricorrente e __________ è quindi quella del 31 gennaio 2018, corrispondente
alla disdetta del contratto di lavoro ordinaria data dalla datrice di lavoro il
20 dicembre 2017. Infatti, tale disdetta è stata spedita un giorno prima della
disdetta data dalla ricorrente. Entrambe le disdette sono rimaste• in giacenza
l'intero periodo di sette giorni. La disdetta ordinaria data della datrice di
lavoro è quindi da considerarsi notificata alla ricorrente il 27 dicembre 2017.
La risoluzione immediata del rapporto di lavoro da parte della ricorrente,
inviata giovedì 21 dicembre 2017, è stata invece ritirata dalla datrice di
lavoro solamente il 9 gennaio 2018. Senonché, come visto sopra, a quel momento
era già stato disdetto il contratto di lavoro in modo ordinario dalla datrice
di lavoro per il 31 gennaio 2018 e la disdetta era già stata notificata e
accettata per atti concludenti dalla ricorrente. La disdetta immediata della
ricorrente non poteva quindi più produrre effetti.
Non da ultimo, la datrice di lavoro stessa, in data 9 marzo 2018,
nella compilazione dell' "Attestato del datore di lavoro"
all'indirizzo della Cassa cantonale di Assicurazione contro la disoccupazione,
ha spontaneamente indicato che il rapporto di lavoro con la ricorrente era
terminato il 31 gennaio 2018. Ciò significa che la datrice di lavoro si è riconosciuta
e si riconosce debitrice delle spettanze salariali della ricorrente sino al 31
gennaio 2018. È pertanto quest'ultima disdetta che fa stato per la cessione del
credito salariale alla Cassa, e non quella data posteriormente dalla
ricorrente, a mero fine di riduzione del danno, e rimasta inefficace.
Ricordiamo infatti che la riduzione del danno una condizione posta a carico
dell'assicurato. Nella fattispecie, l'agire tempestivo e cautelativo della
ricorrente non può essere usato dalla Cassa a suo discapito.
In queste circostanze, la disdetta della datrice di lavoro
accettata per atti concludenti dalla ricorrente ha posto fine al contratto
con disdetta ordinaria del rapporto di lavoro per il 31 gennaio 2018. Le
indennità per insolvenza devono pertanto essere corrisposte fino a tale
data, contrariamente a quanto sostiene la Cassa. (…)” (Doc. I pag. 8-9)
La rappresentante
dell’assicurata ritiene poi che, a torto, la Cassa non abbia considerato un
importo per le ferie, pro rata, rilevando:
" (…) La 13a
mensilità o le gratifiche, le indennità per vacanze o giorni festivi, nonché
altri assegni (indennità particolari per ore supplementari, lavoro a turni,
notturno o domenicale, ecc.) vengono computati proporzionalmente purché il
lavoratore vi abbia diritto (opuscolo SECO Indennità per insolvenza, edizione
2016, pag. 8). In base all'art. 74 OADI, la cassa può versare l'indennità per
insolvenza soltanto se il lavoratore rende verosimile il credito salariale
verso il datore di lavoro. In effetti non è sufficiente che l'assicurato
affermi di avere diritto a un certo salario, alle vacanze o al pagamento delle
ore supplementari. Poiché non è sempre possibile fornire una prova oggettiva
già all'inizio della procedura, la verosimiglianza del credito salariale
costituisce un livello intermedio tra la mera affermazione e la prova oggettiva
(dr. Prassi LADI Il B15, ed. Marzo 2015). Se necessario, la cassa fissa
all'assicurato un termine ragionevole per completare i documenti e lo avverte
riguardo alle conseguenze in caso di omissione (cfr. art. 43 cpv. 3 LPGA). La
perdita del diritto si ha solamente se la cassa ha reso attento l'assicurato,
espressamente e senza possibilità di equivoco, delle conseguenze giuridiche in
caso di non rispetto del termine impartito (sentenza del TFA C 312/01 del 27
marzo 2002, in ARV/DTA 2002 pag. 186).
La Cassa, nelle proprie decisioni (docc. B e U), come pure nei
propri conteggi del 9 aprile 2018 e del 22 maggio 2018 (doc. Q), ha calcolato
l'importo delle indennità per insolvenza senza tenere conto delle ferie. Nella
decisione formale del 6 novembre 2018 relativa al conteggio del 22 maggio 2018,
la Cassa sostiene infatti che le vacanze non sarebbero state menzionate nel
precetto del 3 gennaio 2018 e che pertanto non sarebbero state fatte valere in
tempo utile. A torto.
Il citato precetto esecutivo del 3 gennaio 2018 si basa sulla
domanda di esecuzione datata 21 dicembre 2017, momento in cui non era ancora
nota alla ricorrente la fine del rapporto di lavoro; infatti la domanda
menziona unicamente i salari arretrati e esigibili di ottobre 2017 e novembre
2017. Le ferie sono successivamente state fatte valere dalla ricorrente alla
Cassa sia nell'istanza di indennità per insolvenza del 22 marzo 2018 che nel
successivo scritto del 26 aprile 2018, come pure nell'opposizione del 14 giugno
2018: Del resto, anche nell'istanza di fallimento senza preventiva esecuzione
del 23 gennaio 2018, non essendo a quel tempo ancora stata definita con
precisione la data di fine del rapporto di lavoro, ci si era riservati di
quantificare la totalità del credito quando integralmente nota:
" viene insinuato il credito dell'istante
derivante da rapporto di lavoro di CHF 9166.00 oltre interessi del 5% a far
tempo dall'31 ottobre 2017, di CHF 9166.00 oltre interessi del 5% a far tempo
dal 30 novembre 2017 e di CHF 9166.00 oltre interessi del 5% a far tempo 31
dicembre 2017. Rimangono riservate ulteriori pretese che dovessero ancora
sorgere."
Calcolo che è poi stato fatto nel dettaglio, come detto,
nell'istanza del 22 marzo 2018 e nella relativa formularistica compilata per la
Cassa e allegata all'istanza:
" Calcolo delle
vacanze
La
signora RI 1 ha proceduto a calcolare l'importo dovuto per giorni di vacanze
come segue (punto 15 del formulario):
vacanze 2017:
CHF 9166.00:21.7
x 8.25= CHF 3'484.76
vacanze 2018:
CHF 9166.00 :
21.7 x 2.5 = CHF 1055.99"
Nel medesimo scritto si chiedeva alla Cassa se fosse stato
necessario inoltrare una seconda istanza di fallimento per il resto del
credito:
" Essendo stato pronunciato lo stralcio
della procedura di fallimento per mancato versamento dell'anticipazione delle
spese (ex art. 169 cpv. 2 LEF), sono a chiederLe se per le pretese salariali
di gennaio 2018 è necessario inoltrare un'ulteriore domanda di esecuzione a
carico della ditta o se quanto menzionato nell'istanza di fallimento è
sufficiente per ottenere il pagamento delle indennità di insolvenza a favore
della signora RI 1 dal mese di ottobre 2017 al mese di gennaio 2018, cedendo
quindi al vostro Ufficio i crediti salariali della mia cliente da ottobre 2017
a gennaio 2018."
Senza tuttavia ottenere alcun riscontro da parte della Cassa.
Orbene, per l'art. 9 della Costituzione federale ognuno ha
diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona
fede da parte degli organi dello Stato. Il principio della buona fede
protegge il cittadino nell'affidamento legittimo che ripone nelle
rassicurazioni ricevute dalle autorità, avendo assunto una certa condotta in
base a delle decisioni, delle dichiarazioni o un determinato comportamento
dell'amministrazione (cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636 s.1; DTF 129
1161 consid. 4.1 pag. 170; DTF 128 II 112 consid. 10b/aa pag. 125; DTF 126 II
377 consid. 3a pag. 387 e relative giurisprudenza). (…)” (Doc. I pag. 9-10)
1.3. Nella
sua risposta del 30 novembre 2018 la Cassa propone di respingere il ricorso e
osserva:
" (…) In
considerazione del fatto che l'indennità per insolvenza copre di regola
esclusivamente le pretese salariali insorte da un'attività lavorativa
effettivamente prestata, il periodo dal 22 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018 non
può essere riconosciuto in quanto non lavorato ed al di fuori dal rapporto di
lavoro. A mente della Cassa, la Signora RI 1, inoltrando le dimissioni con
effetto immediato in data 21 dicembre 2017 (rispettivamente trasmettendo le
dimissioni anche per mail alla società), ha manifestato in modo evidente la volontà
di rescindere con effetto immediato il contratto di lavoro. Dal 22 dicembre
2017 avrebbe potuto mettersi a disposizione dell'ufficio di collocamento e
soddisfare le prescrizioni di controllo: la Signora RI 1, dopo aver inoltrato
le dimissioni con effetto immediato il 21 dicembre 2017 (pertanto manifestando
chiaramente la volontà di rescindere da quella data il contratto di lavoro), si
è assentata all'estero per ferie fino ad inizio gennaio. Non trova riscontro
nei fatti la richiesta della qui ricorrente, volta ad ottenere le indennità per
insolvenza fino al 31 gennaio 2018: infatti a decorrere dal 03 gennaio 2018 ha rivendicato
il diritto ad indennità di disoccupazione (poi ottenute), pertanto da detta
data era chiaramente idonea al collocamento soddisfaceva le prescrizioni di
controllo. Anche per il periodo precedente, cioè dal 22 dicembre 2017 al 02
gennaio 2018 avrebbe potuto essere idonea al collocamento se non si fosse
assentata per ferie (effettuate al di fuori dal rapporto di lavoro).
Per quanto concerne il riconoscimento delle vacanze pro rata la
Cassa ribadisce come la Signora RI 1 non le abbia rivendicate in sede
esecutiva. (…)” (Doc. III)
1.4. Il 30 novembre 2018 il TCA
ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. IV).
Le parti sono rimaste
silenti entro il termine assegnato.
Il
12 febbraio 2019 la patrocinatrice dell’assicurata ha trasmesso un documento
dell’Ufficio dei fallimenti (cfr. doc. V) e precisamente lo scritto 8 febbraio
2019 denominato “Offerta per l’acquisto in blocco dell’inventario della ditta __________,
__________” (cfr. doc. V/1). Tale documento è stato inviato alla Cassa per
conoscenza.
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se la
Cassa abbia a ragione o meno negato alla ricorrente il diritto alle indennità
per insolvenza nel periodo dal 22 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018 e un importo
pro rata per le ferie.
Secondo
l’art. 51 cpv. 1 LADI i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al
servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura
d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto
all’indennità per insolvenza se:
a. il
loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b. il
fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti
salariali.
Non
hanno diritto all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci,
di membri di un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi
della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono
esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano
nell'azienda (cfr. art. 51 cpv. 2 LADI).
Secondo
l’art. 52 cpv. 1 LADI l’indennità per insolvenza copre i crediti salariali
concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della
dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le
prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni
mese, fino a concorrenza dell’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso
2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.
Fatti
I
contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati
dall’indennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi
prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei
contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv. 2 LADI).
2.2. In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale: TF) ha stabilito che l’indennità per insolvenza non copre le pretese
determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro
né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il
lavoratore non ha prestato un lavoro, bensì i crediti di salario fondati su di
un’attività lavorativa svolta effettivamente.
L’Alta Corte ha, in
particolare, precisato che per delimitare l’indennità di disoccupazione
dall’indennità per insolvenza occorre chiedersi se l’assicurato, nel periodo in
questione, sia idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e possa sottoporsi
alle prescrizioni di controllo dell’amministrazione (art. 17 LADI). In caso
affermativo l’assicurato non ha diritto alle indennità per insolvenza.
In simili condizioni colui che
è stato licenziato con effetto immediato senza giusti motivi e che
conseguentemente non lavora più è, in linea di principio, idoneo al
collocamento. Il suo diritto alle indennità di disoccupazione deve, quindi,
essere esaminato ala luce delle condizioni di cui all’art. 8 segg. LADI.
L’assicurato che, però, ha
ancora dei diritti da far valere derivanti dal contratto di lavoro (salario o
indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego) non subisce una
perdita di lavoro e non può pretendere l’indennità di disoccupazione. La cassa,
tuttavia, in caso di dubbio quanto ai diritti derivanti dal contratto di
lavoro, versa comunque l’indennità. Alla cassa passano le pretese
dell’assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, nel limite
dell’indennità giornaliera da essa versata come previsto all’art. 29 cpv. 1 e 2
LADI.
2.3. La
Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) emessa dalla Segreteria di Stato
dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per
garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni
generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA
C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001,
consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61) nel marzo 2015 - e tuttora
valida (cfr. la Prassi LADI II valida dal 1° gennaio 2019 - prevede che:
"
DISTINZIONE TRA L’ID E L’II
A2 L’II
copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di
lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato
del lavoro, mentre l’ID copre il mancato salario conseguente alla perdita di un
impiego. L’II copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da
un’attività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5)
A3 Il
criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che l'assicurato
si sia messo a disposizione dell’ufficio di collocamento e che soddisfi le
prescrizioni di controllo. L’assicurato ha diritto all’ID se è effettivamente o
giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto alla
disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di
controllo. Se sussistono dubbi giustificati sull’esistenza, per il periodo
della perdita di lavoro, di pretese dell’assicurato nei confronti del suo
ultimo datore di lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o
il risarcimento in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro,
oppure sul soddisfacimento di tali pretese, è l’ID che viene versata
all’assicurato in virtù dell’art. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti
dell’assicurato vengono trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale
(cfr. Prassi LADI ID C198 segg.)
A4 L’II non
copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del
lavoratore (DTF 8C_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del
10.1.2003; DTF 121 V 377). (…)”
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.
125; STF 8C_742/2014 del 4 maggio 2015 consid. 1.3.; STF 9C_141/2012 del 16
aprile 2012; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio
2007 consid. 4.3).
2.4. Nella presente fattispecie
emerge dagli atti dell’incarto che __________, amministratore unico della __________,
il 20 dicembre 2017 ha sciolto il contratto di lavoro con uno scritto del
seguente tenore:
" Con la
presente Le notifichiamo regolare disdetta del contratto di lavoro con effetto
al 31 gennaio 2018. La preghiamo di prendere buona nota del fatto che Lei dovrà
presenziare sul posto di lavoro sino alla data del 31 gennaio 2018. Per quanto
Considerandi
attiene ai doveri di discrezione e di divieto di concorrenza, si rimanda alle
clausole 11 e 12 del contratto di lavoro, così come alle topiche normative
legali. Chiediamo gentilmente di voler provvedere a consegnare le chiavi
aziendali e quant’altro di proprietà aziendale in suo possesso.
Ringraziandola per la collaborazione, porgiamo distinti saluti.”
(Doc. J)
Il 21 dicembre 2017 la
patrocinatrice dell’assicurata ha inviato al __________, all’attenzione di __________,
la seguente lettera:
" (…) La mia
cliente con la presente intende recedere immediatamente dal rapporto di lavoro,
in quanto nonostante le numerose richieste – di cui l’ultima datata 27 novembre
2017.
–, non ha più ricevuto alcun salario a contare da ottobre u.s. (compreso)
e non ha più avuto alcuna garanzia relativa a pretese salariali future derivanti
dal rapporto di lavoro.
Infine, la rendo attenta sulla sua responsabilità per i rifiuti
chimici attualmente stoccati negli stabilimenti della __________.” (Doc. K)
Questo scritto è stato
inviato lo stesso giorno anche “VIA E-MAIL” (cfr. doc. 74).
Chiamato ora a
pronunciarsi il TCA ritiene che, a ragione, la Cassa ha stabilito che avendo
l’assicurata sciolto con effetto immediato il contratto di lavoro in data 21
dicembre 2017 (cfr. art. 337a CO, “In caso d'insolvenza del datore di lavoro,
il lavoratore può recedere immediatamente dal rapporto di lavoro, in quanto non
gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da
tale rapporto” e art. 337b cpv. 1 CO “se la causa grave per la risoluzione
immediata consiste in una violazione del contratto da parte di un contraente,
questi dovrà il pieno risarcimento del danno, tenuto conto di tutte le pretese
derivanti dal rapporto di lavoro”. Al riguardo, vedi G. Aubert in Commentaire
Romand, 2a Edizione, Basilea 2012, pag 2099-2100 in particolare n. 6
e pag. 2101-2102 in particolare n. 1 e 2), durante il periodo ordinario di
disdetta, dal 22 dicembre 2017 non aveva più diritto all’indennità per
insolvenza bensì semmai alla normale indennità di disoccupazione (cfr. consid.
2.
), prestazione della quale ella ha peraltro beneficiato dal 3 gennaio 2018.
2.5
L’art. 74 OAI stabilisce che
la Cassa può pagare l’indennità per insolvenza soltanto se il lavoratore rende
verosimile il credito salariale verso il datore di lavoro (cfr. DLA 2018 Nr. 13
pag. 346 seg., in particolare consid. 3.3. e 4.1.-4.2.).
A questo proposito la già
citata Prassi II prevede che:
" B15 La
cassa può versare l’II soltanto se il lavoratore rende
Verosimile il credito salariale verso il
datore di lavoro. In effetti non è sufficiente che l’assicurato affermi di
avere diritto a un certo salario, alle vacanze o al pagamento delle ore
supplementari. Poiché non è sempre possibile fornire una prova oggettiva già
all’inizio della procedura, la verosimiglianza del credito salariale
costituisce un livello intermedio tra la mera affermazione e la prova
oggettiva.
B16 Per
rendere verosimile il credito salariale, l’assicurato può, in particolare,
presentare le informazioni sul salario contenute nel contratto di lavoro
scritto, il rapporto sulle ore di lavoro, le buste paga ricevute, gli estratti
conto bancari o postali, un riconoscimento di debito dell’ex datore di lavoro,
eventuali certificati dell’Ufficio esecuzione e fallimenti o, a seconda dei
casi, le dichiarazioni di precedenti superiori o collaboratori.
Le informazioni possono essere reperite
presso l’ex datore di lavoro o l’Ufficio esecuzione e fallimenti. Il diritto al
salario derivante dalle vacanze non godute, dalle ore supplementari o dalle ore
di recupero deve essere di norma comprovato tramite il sistema di registrazione
del tempo di lavoro.
B17 La
cassa versa l’II solamente dopo aver esaminato la verosimiglianza delle
informazioni e dei documenti forniti dall’assicurato, senza dover aspettare la
decisione in merito al credito dell’assicurato nell’ambito della dichiarazione
di fallimento.
Nei casi in cui la procedura di
pignoramento o di fallimento sia già in fase avanzata, la cassa verifica se
l’assicurato ha già ottenuto dei pagamenti.”
2.6
Nella presente fattispecie,
la Cassa ha negato all’assicurata il diritto all’indennità per insolvenza per
la quota parte relativa alle vacanze sottolineando che nel precetto esecutivo
fatto spiccare il 3 gennaio 2018 figura esclusivamente l’importo del salario
mensile di fr. 9'166.-- per ottobre e novembre 2017 (cfr. doc. 164).
Il TCA ritiene che
quest’unica motivazione non è sufficiente per negare all’assicurata la
prestazione richiesta.
Del resto, sebbene tale
precetto esecutivo si riferisse solo a prestazioni salariali per i mesi di
ottobre e novembre l’amministrazione ha riconosciuto giustamente il diritto
all’indennità per insolvenza fino al 21 dicembre 2017, momento in cui sono
state inoltrate le dimissioni con effetto immediato da parte dell’assicurata.
Nella domanda d’indennità
per insolvenza del 22 marzo 2018 l’assicurata ha invece indicato un importo di
fr. 24'541.20 a titolo di “vacanze non richieste su P.E.” (cfr. doc. 87).
Le spiegazioni
sull’esercizio del diritto all’indennità per insolvenza che figurano sul
relativo formulario sottolineano del resto che:
" (…)
d Eventuali
diritti per vacanze non godute o per indennità di vacanze non pagate, nonché i
diritti maturati per ricuperi anticipati del tempo di lavoro possono parimenti
essere fatti valere soltanto pro rata e al massimo per gli ultimi 4 mesi del
rapporto di lavoro. (…)”
Tale questione merita di
essere approfondita dalla Cassa.
Su questo punto il ricorso
deve essere accolto ai sensi dei considerandi.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 15 ottobre 2018 è
annullata per quel che riguarda la questione relativa alla quota parte delle
vacanze.
§ Gli
atti sono rinviati alla Cassa perché approfondisca questo aspetto ed emetta una
nuova decisione.
2. La decisione su
opposizione del 15 ottobre 2018 è confermata nella misura in cui la Cassa ha
negato all’assicurata il diritto ad indennità per insolvenza nel periodo 22
dicembre 2017 – 31 gennaio 2018.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà
all’assicurata l’importo di fr. 1’300.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti