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Decisione

38.2018.73

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 febbraio 2019Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati

dall’indennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi

prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei

contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv. 2 LADI).

2.2. In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale: TF) ha stabilito che l’indennità per insolvenza non copre le pretese

determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro

né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il

lavoratore non ha prestato un lavoro, bensì i crediti di salario fondati su di

un’attività lavorativa svolta effettivamente.

L’Alta Corte ha, in

particolare, precisato che per delimitare l’indennità di disoccupazione

dall’indennità per insolvenza occorre chiedersi se l’assicurato, nel periodo in

questione, sia idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e possa sottoporsi

alle prescrizioni di controllo dell’amministrazione (art. 17 LADI). In caso

affermativo l’assicurato non ha diritto alle indennità per insolvenza.

In simili condizioni colui che

è stato licenziato con effetto immediato senza giusti motivi e che

conseguentemente non lavora più è, in linea di principio, idoneo al

collocamento. Il suo diritto alle indennità di disoccupazione deve, quindi,

essere esaminato ala luce delle condizioni di cui all’art. 8 segg. LADI.

L’assicurato che, però, ha

ancora dei diritti da far valere derivanti dal contratto di lavoro (salario o

indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego) non subisce una

perdita di lavoro e non può pretendere l’indennità di disoccupazione. La cassa,

tuttavia, in caso di dubbio quanto ai diritti derivanti dal contratto di

lavoro, versa comunque l’indennità. Alla cassa passano le pretese

dell’assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, nel limite

dell’indennità giornaliera da essa versata come previsto all’art. 29 cpv. 1 e 2

LADI.

2.3. La

Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) emessa dalla Segreteria di Stato

dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per

garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni

generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA

C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001,

consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61) nel marzo 2015 - e tuttora

valida (cfr. la Prassi LADI II valida dal 1° gennaio 2019 - prevede che:

"

DISTINZIONE TRA L’ID E L’II

A2 L’II

copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di

lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato

del lavoro, mentre l’ID copre il mancato salario conseguente alla perdita di un

impiego. L’II copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da

un’attività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5)

A3 Il

criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che l'assicurato

si sia messo a disposizione dell’ufficio di collocamento e che soddisfi le

prescrizioni di controllo. L’assicurato ha diritto all’ID se è effettivamente o

giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto alla

disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di

controllo. Se sussistono dubbi giustificati sull’esistenza, per il periodo

della perdita di lavoro, di pretese dell’assicurato nei confronti del suo

ultimo datore di lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o

il risarcimento in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro,

oppure sul soddisfacimento di tali pretese, è l’ID che viene versata

all’assicurato in virtù dell’art. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti

dell’assicurato vengono trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale

(cfr. Prassi LADI ID C198 segg.)

A4 L’II non

copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del

lavoratore (DTF 8C_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del

10.1.2003; DTF 121 V 377). (…)”

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.

125; STF 8C_742/2014 del 4 maggio 2015 consid. 1.3.; STF 9C_141/2012 del 16

aprile 2012; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio

2007 consid. 4.3).

2.4. Nella presente fattispecie

emerge dagli atti dell’incarto che __________, amministratore unico della __________,

il 20 dicembre 2017 ha sciolto il contratto di lavoro con uno scritto del

seguente tenore:

" Con la

presente Le notifichiamo regolare disdetta del contratto di lavoro con effetto

al 31 gennaio 2018. La preghiamo di prendere buona nota del fatto che Lei dovrà

presenziare sul posto di lavoro sino alla data del 31 gennaio 2018. Per quanto

Considerandi

attiene ai doveri di discrezione e di divieto di concorrenza, si rimanda alle

clausole 11 e 12 del contratto di lavoro, così come alle topiche normative

legali. Chiediamo gentilmente di voler provvedere a consegnare le chiavi

aziendali e quant’altro di proprietà aziendale in suo possesso.

Ringraziandola per la collaborazione, porgiamo distinti saluti.”

(Doc. J)

Il 21 dicembre 2017 la

patrocinatrice dell’assicurata ha inviato al __________, all’attenzione di __________,

la seguente lettera:

" (…) La mia

cliente con la presente intende recedere immediatamente dal rapporto di lavoro,

in quanto nonostante le numerose richieste – di cui l’ultima datata 27 novembre

2017.

–, non ha più ricevuto alcun salario a contare da ottobre u.s. (compreso)

e non ha più avuto alcuna garanzia relativa a pretese salariali future derivanti

dal rapporto di lavoro.

Infine, la rendo attenta sulla sua responsabilità per i rifiuti

chimici attualmente stoccati negli stabilimenti della __________.” (Doc. K)

Questo scritto è stato

inviato lo stesso giorno anche “VIA E-MAIL” (cfr. doc. 74).

Chiamato ora a

pronunciarsi il TCA ritiene che, a ragione, la Cassa ha stabilito che avendo

l’assicurata sciolto con effetto immediato il contratto di lavoro in data 21

dicembre 2017 (cfr. art. 337a CO, “In caso d'insolvenza del datore di lavoro,

il lavoratore può recedere immediatamente dal rapporto di lavoro, in quanto non

gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da

tale rapporto” e art. 337b cpv. 1 CO “se la causa grave per la risoluzione

immediata consiste in una violazione del contratto da parte di un contraente,

questi dovrà il pieno risarcimento del danno, tenuto conto di tutte le pretese

derivanti dal rapporto di lavoro”. Al riguardo, vedi G. Aubert in Commentaire

Romand, 2a Edizione, Basilea 2012, pag 2099-2100 in particolare n. 6

e pag. 2101-2102 in particolare n. 1 e 2), durante il periodo ordinario di

disdetta, dal 22 dicembre 2017 non aveva più diritto all’indennità per

insolvenza bensì semmai alla normale indennità di disoccupazione (cfr. consid.

2.

), prestazione della quale ella ha peraltro beneficiato dal 3 gennaio 2018.

2.5

L’art. 74 OAI stabilisce che

la Cassa può pagare l’indennità per insolvenza soltanto se il lavoratore rende

verosimile il credito salariale verso il datore di lavoro (cfr. DLA 2018 Nr. 13

pag. 346 seg., in particolare consid. 3.3. e 4.1.-4.2.).

A questo proposito la già

citata Prassi II prevede che:

" B15 La

cassa può versare l’II soltanto se il lavoratore rende

Verosimile il credito salariale verso il

datore di lavoro. In effetti non è sufficiente che l’assicurato affermi di

avere diritto a un certo salario, alle vacanze o al pagamento delle ore

supplementari. Poiché non è sempre possibile fornire una prova oggettiva già

all’inizio della procedura, la verosimiglianza del credito salariale

costituisce un livello intermedio tra la mera affermazione e la prova

oggettiva.

B16 Per

rendere verosimile il credito salariale, l’assicurato può, in particolare,

presentare le informazioni sul salario contenute nel contratto di lavoro

scritto, il rapporto sulle ore di lavoro, le buste paga ricevute, gli estratti

conto bancari o postali, un riconoscimento di debito dell’ex datore di lavoro,

eventuali certificati dell’Ufficio esecuzione e fallimenti o, a seconda dei

casi, le dichiarazioni di precedenti superiori o collaboratori.

Le informazioni possono essere reperite

presso l’ex datore di lavoro o l’Ufficio esecuzione e fallimenti. Il diritto al

salario derivante dalle vacanze non godute, dalle ore supplementari o dalle ore

di recupero deve essere di norma comprovato tramite il sistema di registrazione

del tempo di lavoro.

B17 La

cassa versa l’II solamente dopo aver esaminato la verosimiglianza delle

informazioni e dei documenti forniti dall’assicurato, senza dover aspettare la

decisione in merito al credito dell’assicurato nell’ambito della dichiarazione

di fallimento.

Nei casi in cui la procedura di

pignoramento o di fallimento sia già in fase avanzata, la cassa verifica se

l’assicurato ha già ottenuto dei pagamenti.”

2.6

Nella presente fattispecie,

la Cassa ha negato all’assicurata il diritto all’indennità per insolvenza per

la quota parte relativa alle vacanze sottolineando che nel precetto esecutivo

fatto spiccare il 3 gennaio 2018 figura esclusivamente l’importo del salario

mensile di fr. 9'166.-- per ottobre e novembre 2017 (cfr. doc. 164).

Il TCA ritiene che

quest’unica motivazione non è sufficiente per negare all’assicurata la

prestazione richiesta.

Del resto, sebbene tale

precetto esecutivo si riferisse solo a prestazioni salariali per i mesi di

ottobre e novembre l’amministrazione ha riconosciuto giustamente il diritto

all’indennità per insolvenza fino al 21 dicembre 2017, momento in cui sono

state inoltrate le dimissioni con effetto immediato da parte dell’assicurata.

Nella domanda d’indennità

per insolvenza del 22 marzo 2018 l’assicurata ha invece indicato un importo di

fr. 24'541.20 a titolo di “vacanze non richieste su P.E.” (cfr. doc. 87).

Le spiegazioni

sull’esercizio del diritto all’indennità per insolvenza che figurano sul

relativo formulario sottolineano del resto che:

" (…)

d Eventuali

diritti per vacanze non godute o per indennità di vacanze non pagate, nonché i

diritti maturati per ricuperi anticipati del tempo di lavoro possono parimenti

essere fatti valere soltanto pro rata e al massimo per gli ultimi 4 mesi del

rapporto di lavoro. (…)”

Tale questione merita di

essere approfondita dalla Cassa.

Su questo punto il ricorso

deve essere accolto ai sensi dei considerandi.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 15 ottobre 2018 è

annullata per quel che riguarda la questione relativa alla quota parte delle

vacanze.

§ Gli

atti sono rinviati alla Cassa perché approfondisca questo aspetto ed emetta una

nuova decisione.

2. La decisione su

opposizione del 15 ottobre 2018 è confermata nella misura in cui la Cassa ha

negato all’assicurata il diritto ad indennità per insolvenza nel periodo 22

dicembre 2017 – 31 gennaio 2018.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà

all’assicurata l’importo di fr. 1’300.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti