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Decisione

38.2018.74

Cassa, dopo trasmessione atti dal TCA che ha ritenuto adempiuto periodo di contrib., ha determinato GA in fr.1'950. Contestazione davanti a TCA allegando doc. bancari da cui emergono versam. x 8+9+10/

4 marzo 2019Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

3. Protestate tasse, spese e ripetibili.”

(Doc. I pag. 4)

A sostegno della propria

pretesa ricorsuale l’insorgente, tramite il proprio rappresentante, ha addotto:

" (…)

- che questo Tribunale ha accertato che l’insorgente è stata

impiegata presso il datore di lavoro almeno fino a ottobre 2016 (sentenza TCA

38.2017.86, consid. 2.11.);

- che la Cassa, nel caso in esame, ha ignorato i salari

effettivamente percepiti dall’insorgente per i mesi di agosto, settembre e

ottobre 2016 (doc. H), ovvero fr. 4'000.-- lordi, corrispondenti

comunque al salario pattuito con il prolungamento di contratto dal 1° agosto

2016 al 31 marzo 2017 (sottoscritto con lettera del 20 luglio 2016 di __________),

basandosi invece unicamente sui contratti stagionali di lavoro 2015 e 2016,

determinando in questo modo un guadagno assicurato inferiore a quello corretto;

- che, in definitiva, l’insieme di documenti presentati

dall’insorgente e sopra esposti (estratti conto bancari per i salari versati,

doc. H) portano a concludere, in ossequio al principio della verosimiglianza

preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali, che la stessa

abbia percepito, per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2016, il salario

concordato con il prolungamento di contratto del 20 luglio 2016 e ammontante a

CHF 4'000.-- lordi;

- che il salario effettivamente percepito è anche quello

contrattualmente concordato con il prolungamento di contratto, almeno fino al

mese di ottobre 2016, motivo per cui il salario determinante per stabilire il

guadano assicurato deve comprendere quanto effettivamente percepito

dall’insorgente per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2016.” (…)” (Doc. I)

1.4. Nella sua risposta del 21

novembre 2018 la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. Con replica del 3 dicembre

2018 il patrocinatore dell’insorgente, per conto di quest’ultima, si è

nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie (cfr. doc. VII).

1.6. Il 4 dicembre 2018 questo

Tribunale ha assegnato all’avv. RA 1 un termine scadente il 17 dicembre 2018

per visionare l’incarto completo relativo all’assicurata trasmesso dalla Cassa

il 29 novembre 2018 (cfr. doc. VI) su richiesta dal TCA (cfr. doc. V) e per

presentare eventuali osservazioni (cfr. doc. VIII).

La parte ricorrente è

rimasta silente.

1.7. Il TCA, il 20 dicembre 2018,

ha invitato la Cassa a prendere posizione, entro il termine di dieci giorni, in

particolare, in merito ai documenti bancari prodotti dalla parte ricorrente con

l’impugnativa del 19 novembre 2018 (doc. H; cfr. doc. IX).

Dopo avere ottenuto una

proroga del termine (cfr. doc. X; XI), il 23 gennaio 2019 la parte resistente

ha comunicato di ritenere che il documento prodotto dalla parte ricorrente

fosse già stato trasmesso e di conseguenza già considerato dal TCA nella

sentenza 38.2017.86 (cfr. doc. XII).

1.8. La parte ricorrente, alla

quale i doc. IX e XII sono stati inviati senza indugio (cfr. doc. XIII), non ha

formulato osservazioni al riguardo.

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se la Cassa ha correttamente o meno stabilito in fr. 1'950.--

il guadagno assicurato della ricorrente.

Secondo l’art. 23 cpv. 1

LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della

legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel

corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali

periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.

L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello

dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è

considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale

stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

In virtù e nell’ambito

della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di

calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in

base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che

precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv.

1.

OADI).

Il

guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici

mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della

prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso

1.

(cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

Il

periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di

guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla

disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per

almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione

(cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

Se il

salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno

assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in

base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis

OADI).

Il Consiglio federale ha

pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI,

sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che

l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).

L’art. 13 cpv. 2 lett. c

LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in

cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3

LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i

contributi.

2.2

Per costante giurisprudenza,

determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23

LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di

salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995

Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).

Il Tribunale federale

delle assicurazioni, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in

DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il

guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente

percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in

casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi

sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente

è possibile derogare al reddito effettivamente percepito unicamente qualora

possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.

Inoltre con

sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, il Tribunale federale,

chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa era soltanto la

questione concernente la determinazione del guadagno assicurato, mentre non era

più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite

l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività lavorativa, ha stabilito

che in quel caso, siccome non era definibile l’entità del salario (difettavano

libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di

pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero

di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai

sensi dell’art. 23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente

attendibile.

Ciò ha comportato il

diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In proposito cfr. anche

STF 8C_627/2017 del 26 gennaio 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 1 pag. 93;

8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno

2013.

consid. 3.5.

2.3

Nell’evenienza concreta la

Cassa, con decisione del 25 settembre 2018 e decisione su opposizione del 18

ottobre 2018, dando seguito alla sentenza 38.2017.86 emessa da questa Corte il

14.

maggio 2018 (cfr. consid. 1.1.), ha quantificato il guadagno assicurato

della ricorrente a partire dal 1° aprile 2017 in fr. 1'950.-, tenendo conto, da

un lato, del fatto che la medesima non ha lavorato dal novembre 2016 al marzo

2017, dall’altro, sulla base dei contratti stagionali per il 2015 e il 2016 di

un salario mensile di fr. 1'800.--, oltre alla tredicesima, per il lasso di

tempo precedente novembre 2016 (cfr. doc. F; A; consid. 1.2.).

La parte resistente ha

motivato il computo di uno stipendio di fr. 1'800.-- al mese, citando alcuni

stralci del giudizio 38.2017.86 del TCA, e meglio:

" (…)

Pag. 18

(…)

1.

L’istruttoria amministrativa svolta,

condotta sia attraverso l’audizione di diverse persone, che dall’esame della

documentazione raccolta, ci induce a ipotizzare l’esistenza di un sistema

artificioso mediante il quale la signora RI 1 ha tentato d’estendere in modo

fittizio il periodo di contribuzione (art. 13 cpv. 1 LADI) e il salario (art.

23.

LADI) determinanti per l’ottenimento delle indennità di disoccupazione.

2.

In concreto gli elementi raccolti

indicano che la persona interessata non abbia realmente lavorato per il

Ristorante __________ di __________ (in seguito: Ristorante) dal 1° novembre

2016.

al 31 marzo 2017. Il preteso periodo lavorativo è rilevante perché avrebbe

determinato il diritto alle indennità di disoccupazione (art. 13 e 27 cpv. 2

LADI), mentre il salario annunciato avrebbe comportato un aumento di guadagno

assicurato e dunque dell’indennità giornaliera versata (art. 23 LADI e 37 cpv.

2.

OADI). (…)” (Doc. 14)

Pag. 19 pt.2.8

(…)

Inoltre l’aumento della retribuzione dell’assicurata da fr.

1'800.-- a fr. 4'000.-- mensili senza modifica dei suoi compiti (cfr. doc.

16/78) non è comunque giustificato da elementi oggettivi.

Quanto addotto nel maggio 2017 dal gerente della Sagl, __________,

ovvero che l’incremento del salario da lui deciso era dovuto al fatto che

l’insorgente aveva manifestato subito la propria diponibilità a prolungare

l’attività (cfr. doc. 7), si rivela peraltro poco credibile quale motivo per

l’aumento dello stipendio.

__________ ha del resto, in seguito, cambiato versione, asserendo

di non essere stato lui a determinare il raddoppio del salario, bensì la

mandante, __________ (residente in __________), del contratto fiduciario sulla

cui base operava (cfr. doc. 10).

Pag. 20

(…)

Dagli estratti conto della Banca __________ relativi a un conto

privato intestato alla ricorrente e al marito emerge, poi, che nel 2016 vi sono

stati sì dei bonifici a favore del conto, tuttavia - contrariamente al 2015 in

cui era stato precisato che alcuni versamenti in entrata provenivano dalla __________

e corrispondevano al salario ma del marito (cfr. doc. 16/163-164) - senza

alcuna indicazione specificazioni su chi abbia versato il denaro, per quale

motivo e chi sia il destinatario, la moglie o il marito (cfr. doc. 16/167). (…)”

(Doc. A)

L’insorgente ha contestato

l’ammontare del guadagno assicurato, facendo valere di avere effettivamente percepito

per i mesi da agosto a ottobre 2016 l’importo di fr. 4'000.-- lordi mensili,

corrispondente al salario pattuito con il prolungamento del contratto di lavoro

da agosto 2016 a marzo 2017. Al riguardo la parte ricorrente ha allegato degli

estratti conto della Banca __________ relativi al periodo settembre-novembre

2016.

(cfr. doc. I; H).

2.4

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva, innanzitutto, che oggetto della vertenza

sfociata nella sentenza 38.2017.86 del 14 maggio 2018, cresciuta in giudicato

incontestata, era il diritto oppure no della ricorrente a indennità di

disoccupazione, e meglio l’adempimento o meno del periodo minimo di

contribuzione ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI, e non l’entità del

guadagno assicurato.

Il TCA evidenzia, inoltre,

che dalla documentazione bancaria presente agli atti della causa 38.2017.86, si

evinceva unicamente che:

" Dagli

estratti conto della Banca __________ relativi a un conto privato intestato

alla ricorrente e al marito emerge, poi, che nel 2016 vi sono stati sì dei

bonifici a favore del conto, tuttavia - contrariamente al 2015 in cui era stato

precisato che alcuni versamenti in entrata provenivano dalla __________ e

corrispondevano al salario ma del marito (cfr. doc. 16/163-164) - senza alcuna

indicazione specificazioni su chi abbia versato il denaro, per quale motivo e

chi sia il destinatario, la moglie o il marito (cfr. doc. 16/167).

La Sezione del lavoro nel Rapporto di Segnalazione dell’11 agosto

2017.

alla Cassa aveva d’altronde già rilevato che la ricorrente non aveva

fornito l’estratto del conto corrente con le causali dei movimenti (cfr. doc.

10.

pag. 5).” (cfr. STCA 38.2017.86 consid. 2.8.)

A tale proposito va

osservato che, in effetti, nell’incarto dell’insorgente richiamato da questo

Tribunale (cfr. doc. V; VI; consid. 1.6.), è presente per i mesi da agosto a

ottobre 2016, soltanto il doc. 571, corrispondente all’estratto del conto Banca

__________ intestato alla ricorrente e al marito da cui risultano degli

accrediti il 29 settembre 2016 di fr. 3'578.85, il 26 ottobre 2016 di fr.

3'347.85 e il 23 novembre 2016 di fr. 3'463.35 con delle annotazioni scritte a

mano, ovvero “8/2016”, rispettivamente “9/2016” e 10/2016”.

Non vi è, invece, alcuna precisazione

concernente il destinatario del versamento, la relativa ragione e la persona

che ha proceduto al bonifico.

Al presente ricorso sono,

per contro, stati allegati dei documenti bancari, e meglio tre estratti conto

mensili di settembre, ottobre e novembre 2016, da cui emerge specificatamente

che il 29 settembre 2016 a favore della ricorrente è stata versata da parte

della __________ (sua ex datrice di lavoro) la somma di fr. 3'578.85 quale

salario di agosto 2016, il 26 ottobre 2016 le è stata accreditato dalla __________

l’importo di fr. 3'347.85 quale stipendio di settembre 2016 e il 23 novembre

2016.

le è stata bonificata da parte della __________ la somma di fr. 3'463.35

quale salario di ottobre 2016 (cfr. doc. H).

In simili condizioni, in

applicazione del principio della probabilità valido nel settore

delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016

del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF

8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del

25.

febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF

8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011;

DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V

193.

consid. 2 pag. 195), occorre concludere che l’assicurata nell’arco di tempo

agosto-ottobre 2016 ha effettivamente percepito gli stipendi di fr.

3'578.85 per agosto 2016, di fr. 3'347.85 per settembre 2016 e di fr. 3'463.35

per ottobre 2016.

Al riguardo cfr. STF

8C_140/2018 del 13 novembre 2018 consid. 5.2.2.

Al fine della

determinazione - ai sensi degli art. 23 LADI e 37 OADI (cfr. consid. 2.1.) -

del guadagno assicurato della ricorrente a decorrere dal 1° aprile 2017 devono,

pertanto, essere tenuti in considerazione i salari appena menzionati relativi

ai mesi da agosto a settembre 2016.

2.5

Il seguente passaggio della

STCA 38.2017.86 del 14 maggio 2018 menzionato dalla Cassa (cfr. doc. A; III;

consid. 2.3.):

" 1.

L’istruttoria amministrativa svolta, condotta sia attraverso l’audizione di

diverse persone, che dall’esame della documentazione raccolta, ci induce a

ipotizzare l’esistenza di un sistema artificioso mediante il quale la signora RI

1.

ha tentato d’estendere in modo fittizio il periodo di contribuzione (art. 13

cpv. 1 LADI) e il salario (art. 23 LADI) determinanti per l’ottenimento delle

indennità di disoccupazione.

2.

In concreto gli elementi raccolti

indicano che la persona interessata non abbia realmente lavorato per il

Ristorante __________ di __________ (in seguito: Ristorante) dal 1° novembre

2016.

al 31 marzo 2017. Il preteso periodo lavorativo è rilevante perché avrebbe

determinato il diritto alle indennità di disoccupazione (art. 13 e 27 cpv. 2

LADI), mentre il salario annunciato avrebbe comportato un aumento di guadagno

assicurato e dunque dell’indennità giornaliera versata (art. 23 LADI e 37 cpv.

2.

OADI). (…)” (Doc. 14)”

non è atto a sovvertire

l’esito della presente vertenza nella misura in cui, da una parte, si tratta di

una citazione di un documento inviato dalla Sezione del lavoro al Ministero

pubblico (cfr. STCA 38.2017.86 del 14 maggio 2018 consid. 2.7.), e dall’altra, esso

si riferisce in ogni caso al mancato svolgimento di un’attività lavorativa da

parte dell’assicurata da novembre 2016 a marzo 2017 ciò che è stato confermato

d’altronde dal TCA nel giudizio del 14 maggio 2018 (cfr. consid. 1.1.).

2.6

Alla luce di quanto sopra

esposto, si giustifica nel caso di specie

l’annullamento della decisione su opposizione del 18 ottobre 2018 e il rinvio

degli atti alla Cassa affinché stabilisca nuovamente l’importo del guadagno

assicurato dell’insorgente a far tempo dal 1° aprile 2017 sulla base di quanto stabilito

al consid. 2.4.

2.7

Vincente in causa, la

ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’200.--

a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. 30 Lptca; art. 61

lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione

del 18 ottobre 2018 è

annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Cassa affinché determini nuovamente l’importo del

guadagno assicurato della ricorrente dal 1° aprile 2017 come indicato al

consid. 2.4.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà alla

ricorrente l’importo di fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili (IVA compresa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti