38.2018.75
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6 febbraio 2019Italiano18 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2018.75
DC/sc
Lugano
6 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 novembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 ottobre 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 ha lavorato dal 1°
gennaio 2008 quale geologo per la ditta __________, con una retribuzione lorda
di fr. 104'000.-- annui (cfr. doc. 3). Egli era pure azionista e membro del Consiglio
di amministrazione fino alle dimissioni del 22 novembre 2017.
Il 19 gennaio 2018 il
contratto di lavoro è stato sciolto con effetto immediato, tramite un accordo
di rescissione contrattuale.
Quale motivo della
disdetta l’assicurato ha addotto ragioni di ordine finanziario (mancato
pagamento dei salari per 8 mesi) e congiunturale e mancanza di reciproco legame
di fiducia (cfr. doc. 2 punto 20).
L’accordo di rescissione
contrattuale del 19 gennaio 2018 firmato da __________ e da __________ per la __________
e dell’assicurato ha il seguente tenore:
" (…)
a) tra le parti era
in vigore sino alla sottoscrizione della presente un contratto individuale di
lavoro;
b) il salario
riconosciuto al dipendente era pari a fr. 130'000.00 annui, comprensivo della
tredicesima mensilità;
c) per ragioni di
ordine finanziario e congiunturale la ditta __________ non è da parecchio tempo
più in grado di far fronte ai propri impegni contrattuali nei confronti dei
dipendenti;
d) i rapporti tra
le parti nel frattempo sono tali per cui non sussiste più di reciproco legame
di fiducia.
Tutto quanto sopra premesso le parti convengono quanto segue:
1. Le premesse di
cui sopra sono parte integrante del presente accordo.
2. Si decide
con la sottoscrizione del presente accordo di recedere consensualmente dal
rapporto di lavoro con effetto immediato, e meglio a far tempo dal 19 gennaio
2018.
3. Il
dipendente è libero da ogni impegno professionale nei confronti di __________
immediatamente.
4. __________
riconosce, a titolo di indennità omnicomprensiva per i salari scoperti di
uscita a favore del dipendente, l’importo di fr. 45'000.00.
5. Per tutto
quanto non espressamente regolato nel presente accordo fanno stato le norme del
Codice Civile delle Obbligazioni, fermo restando che in caso di contenzioso le
parti concordano di eleggere il foro di __________.” (Doc. C)
Il 24 agosto 2018 i
patrocinatori della __________ e di RI 1 hanno poi sottoscritto una Convenzione
extragiudiziale così formulata:
" (…)
1. Le premesse
di cui sopra sono parte integrante del presente accordo.
2. Il datore di
lavoro ha versato sul conto clienti dell’avv. __________, conformemente agli
impegni assunti con convenzione del 19 gennaio 2018, la somma di fr. 45'000.00,
una tantum, a valere quale indennità d’uscita a favore del dipendente.
3. Il collaboratore
consegnerà, sulla scorta di una convenzione di cessione allestita dall’avv. __________,
30 azioni al portatore ancora in suo possesso.
4. Il
collaboratore ha consegnato un contenitore in cartone con la documentazione non
ancora archiviata dal datore di lavoro.
5. L’esecuzione
no. __________ UE __________ nei confronti di __________ verrà fatta annullare
dall’avv. RA 1 e ritirare dal dipendente una volta ricevuto sul suo conto dl
somma di cui al punto 2 della presente convenzione.
6. Le parti si
danno atto di avere, sia a titolo di rapporti personali, di lavoro e di
azionario, reciprocamente liquidato qualsivoglia pendenza e di non avere più
nulla da rivendicare a questi titoli.
7. Tasse e
spese di giustizia rimangono a carico di ciascuna delle parti in ragione della
metà, mentre che le ripetibili saranno compensate.” (Doc. D)
RI 1 si è iscritto per il
collocamento ed ha rivendicato il diritto alle indennità di disoccupazione dal
22 gennaio 2018 (cfr. doc. 1 e 2).
1.2. Con decisione su opposizione
del 24 ottobre 2018 la Cassa disoccupazione CO 1 ha confermato la decisione
dell’8 agosto 2018 (cfr. doc. 17) con la quale ha inflitto all’assicurato 12
giorni di sospensione per avere rinunciato a prestazioni di salario a
detrimento dell’assicurazione contro la disoccupazione, argomentando:
" (…)
Nel caso in esame, pur comprendendo le argomentazioni presentate
in sede di opposizione, di fatto con l’accordo del 19 gennaio 2018 lei ha
rinunciato al salario per il periodo regolare di disdetta e di una spettanza di
CHF 80'000 (salari da luglio a dicembre 2017 + tredicesima mensilità) si è
accordato per un importo di CHF 45'000.--.
(…).
Avendo lei rinunciato, a scapito dell’assicurazione contro la
disoccupazione, a rivendicare il salario per il periodo regolare di disdetta
oltre a non ottemperare i presupposti per l’applicazione dell’art. 29 LADI la
cassa, nel rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione contro la
disoccupazione (art. 30 cpv. 1 lett. b) ha dovuto notificare la contestata
decisione.” (Doc. B)
1.3. Contro la decisione su
opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Dopo avere ricordato le
vicissitudini all’interno della ditta in particolare il fatto che “per buona
parte del 2017 l’ex datrice di lavoro non ha più versato il salario al signor RI
1, mettendolo in grave difficoltà” ed avere sottolineato che l’accordo è stato
stipulato al fine di incassare da subito gran parte dei salari che erano
rimasti scoperti e che in nessun caso sarebbe stato possibile inserire nell’accordo
il preavviso di 3 mesi, il patrocinatore dell’assicurato chiede l’annullamento
della penalità, rilevando che:
" (…)
6) Richiamato
l'art. 30 cpv. 1 LADI, de facto, il signor RI 1 non avrebbe fruito di alcun
diritto, e ciò, come menzionato sopra, in ragione dei lunghi tempi che
avrebbero caratterizzato un'eventuale causa contro __________, con la quale non
è stato possibile ottenere un accordo che prevedesse il pagamento delle tre
mensilità di preavviso, rispettivamente in considerazione del concreto rischio
di liquidazione anticipata della ditta, con conseguente mancato versamento del
dovuto, pertanto nemmeno di quanto si è comunque riusciti ad ottenere mediante
la sottoscrizione dell'accordo avversato dalla Cassa medesima. L'applicazione
della norma summenzionata, senza considerare le circostanze nelle quali è
avvenuto l'accordo sottoscritto dal signor RI 1, rappresenta una non corretta
applicazione della medesima, nella misura in cui, nella realtà, la fattispecie
considerata dal legislatore non è certo paragonabile a quella che ha
caratterizzato l'agire del signor RI 1 in concreto.
(Prove: c.s.)
7) Non vi sono
qui manifestamente gli estremi per ammettere la sospensione dell'indennità a
favore del signor RI 1, per il che qualsivoglia considerazione relativa al
periodo di inizio, rispettivamente all'applicazione di eventuali attenuanti,
non può entrare in considerazione. Vero è che la giurisprudenza di codesto
lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni appare alquanto severa in
questo ambito, ma è tuttavia altresì vero che la particolarità della presente
situazione è tale per cui nulla osta, anche in ossequio alla citata
giurisprudenza, a che in concreto si vada esenti da pronunciare qualsivoglia
forma di penalizzazione. Non da ultimo per il fatto che, in modo assolutamente
contrario allo spirito della legge, che intende semmai punire gli abusi, il
signor RI 1 sarebbe di fatto penalizzato non una ma bensì due volte. Anche
questa eventualità non può manifestamente essere accettata.” (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta dell’11
dicembre 2018 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso (cfr. doc. III),
mentre il 14 dicembre 2018 il patrocinatore dell’assicurato si è riconfermato
nelle considerazioni al ricorso (cfr. doc. V)
in
diritto
2.1. L’art. 30 cpv. 1 lett. b LADI
prevede che l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se ha rinunciato a
detrimento dell'assicurazione contro la disoccupazione a pretese di salario o
di risarcimento verso l'ultimo datore di lavoro.
Secondo la costante
giurisprudenza federale una sospensione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. b
LADI presuppone l’esistenza di una pretesa salariale o di un chiaro diritto a
un’indennità per perdita di salario.
In una decisione C 180/99
del 4 maggio 2000, l’Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza
sviluppata nella DLA 1996/1997 N. 21 pag. 113 e, dopo aver stabilito che, visti
Fatti
i contratti a catena, non era possibile affermare immediatamente che
l’assicurato avrebbe potuto invocare la mora del datore di lavoro, ha, tra
l’altro, osservato che:
" (…)
3.- Il s'ensuit que le recours de droit
administratif est mal fondé. Quant à la question, évoquée par le tribunal
administratif, d'une éventuelle suspension du droit de l'intimée à l'indemnité
en application de l'art. 30 al. 1 let. b LACI, elle ne se pose plus, compte
tenu de la solution adoptée dans le présent arrêt. En effet, une suspension de
ce genre suppose l'existence d'une prétention de salaire ou d'indemnisation
clairement établie (DTA 1996/1997 no 21, p. 120 consid. 7a; Nussbaumer, op.
cit., ch. 699), condition non réalisée en l'espèce. (…).” (cfr. STFA C
180/99 del 4 maggio 2000)
In un’altra decisione C
76/00 del 10 maggio 2001, chiamata a pronunciarsi nel caso di un assicurato che
non ha contestato un licenziamento non rispettoso dei termini legali di
disdetta, l’Alta Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti
considerazioni:
" (…)
2.- a) Selon la jurisprudence, le comportement du
salarié qui consiste à accepter un congé donné par un employeur en violation du
délai contractuel ou légal, à consentir à la résiliation anticipée des rapports
de travail ou à refuser la continuation du contrat jusqu'à son terme est
susceptible de tomber sous le coup de l'art. 30 al. 1 let. a LACI (ATF 112 V
324 consid. 2b). En effet, dans le cas où, par exemple, le congé a été donné
sans respecter le délai légal ou contractuel, l'employé n'est pas fondé à
élever des prétentions de salaire ou en dommages-intérêts pour la période
allant jusqu'au terme régulier du contrat lorsqu'il l'accepte sans opposition.
Or, en l'absence de droit à un salaire, il ne peut ainsi pas y avoir
renonciation à faire valoir des prétentions au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LACI (cf. Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der
Anspruchsberechtigung, thèse Zurich 1997, p. 133 sv). (…).” (cfr. STFA C 76/00 del 10 maggio 2001)
In quell’occasione
il TFA non si è pronunciato sulla questione a sapere se l’art. 30 cpv. 1 lett.
b LADI è conforme con le disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore
per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage"
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193
seg.).
In un’altra
decisione C 276/99 dell’11 giugno 2001, chiamata a decidere nel caso di un
assicurato che era stato sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione
in quanto l’autorità cantonale aveva ritenuto che egli, accettando una
convenzione che prevedeva una disdetta anticipata del rapporto di lavoro e sottoscrivendo
poi una convenzione di conciliazione con il suo datore di lavoro, avrebbe
rinunciato a detrimento dell’assicurazione contro la disoccupazione a
delle pretese di salario, la nostra Massima Istanza ha sviluppato, tra l’altro,
le seguenti considerazioni:
" (…)
c) Ce point de vue est mal fondé, dans la mesure
où le comportement reproché au recourant ne pouvait pas entraîner une
suspension de l'indemnité de chômage en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LACI.
Cette sanction suppose en effet que le travailleur est toujours disposé à
exécuter le travail convenu, mais que l'employeur refuse l'exécution offerte,
se trouvant ainsi en demeure de l'accepter (art. 324 al. 1 CO; Thomas
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], soziale Sicherheit, ch. 699 p. 255; Jacqueline Chopard, Die Einstellung
in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich 1997, p. 133). Ce motif de
suspension doit être distingué de la suspension en raison d'un chômage dû à la
propre faute de l'assuré (art. 30 al. 1 let. a LACI), ce qui suppose que le
comportement de celui-ci a joué un rôle causal dans la survenance du chômage,
constituant ainsi une violation de l'obligation d'éviter le chômage (ATF 122 V
38 consid. 3a). Tel est le cas notamment lorsque l'assuré accepte la
résiliation anticipée des rapports de travail signifiée par l'employeur (Thomas
Nussbaumer, op. cit. no 699 p. 255; Jacqueline Chopard, op. cit. p. 133).
d) En l'espèce, la transaction judiciaire du 24 juin 1998 a été précédée
d'une convention des 12/16 décembre 1997, selon laquelle les parties sont
convenues du paiement du salaire jusqu'au 31 décembre 1997 et du versement
d'une indemnité pour rupture des relations de travail d'un montant de 40 000
fr. Force est dès lors de constater qu'en adhérant à cette convention, l'assuré
a accepté la décision de l'employeur de renoncer à la continuation du contrat
de travail jusqu'à son terme. D'ailleurs, la rupture anticipée du contrat de
travail au 31 décembre 1997 a été expressément confirmée dans la transaction
judiciaire du 24 juin 1998. Le présent cas est donc comparable à celui de
l'assuré qui accepte un licenciement ne respectant pas le délai contractuel ou
légal de congé (arrêt L. du 10 mai 2001, C 76/00) ou consent, sur proposition
de son employeur, à réduire la durée contractuelle du délai de congé (arrêt non
publié V. du 11 novembre 1999, C 149/99).
Le comportement du recourant ne peut dès lors pas faire l'objet
d'une mesure de suspension en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LACI, comme l'ont
admis les premiers juges, mais est susceptible de tomber sous le coup des art.
30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. a ou b OACI. (…)”
In
quell’evenienza l’Alta Corte, ritenuto che dagli atti di causa non era
possibile concludere se l’assicurato poteva essere sospeso dal diritto alle
indennità di disoccupazione sulla base dei disposti di cui agli art. 30 cpv. 1
lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. a o b OADI, ha dunque rinviato gli atti
all’amministrazione affinché, dopo ulteriori accertamenti, si pronunciasse in
merito.
In una sentenza 38.2004.85
del 19 gennaio 2005 il TCA ha annullato una sanzione fondata sull’art. 30 cpv.
1 lett. b LADI inflitta ad un’assicurata che ha sciolto anticipatamente un
contratto di tirocinio, in quanto non poteva più vantare nessuna pretesa
salariale e pertanto nemmeno poteva rinunciare alla stessa ed ha rinviato gli
atti all’amministrazione per esaminare se esistevano i presupposti per
infliggere una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI e 44 lett. b
OADI.
2.2. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16
a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31
a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e
DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio
della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150;
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003,
consid. 1.3).
In virtù dell'art. 45 cpv.
Considerandi
2.
bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
2.3
Nella Prassi LADI relativa
all’indennità di disoccupazione la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) al
punto D32 precisa che:
" D32 L'assicurato
può essere sospeso dal diritto all’indennità per aver
rinunciato alle sue pretese di
salario o di risarcimento soltanto se fruisce effettivamente di tali diritti.
Se rinuncia validamente a far valere pretese salariali o di risarcimento nei
confronti dell’ultimo datore di lavoro (ad esempio, in seguito a una
transazione giudiziale o extragiudiziale, a una quietanza a saldo, ecc.),
occorre pronunciare una sanzione in virtù dell’art. 30 cpv. 1 lett. b LADI.
Þ
Giurisprudenza
DLA 1996/97 n. 43 pag. 113 segg. (Far
valere la pretesa di una parte soltanto del salario non ricevuto non significa
di per sé rinunciare al diritto al salario)
DLA 1990 n. 38 pag. 92 segg. (Il fatto
di non aver debitamente offerto le proprie prestazioni non può essere
rimproverato ad un assicurato ignorante in materia di diritto del lavoro)”
Dal canto suo B. Rubin, in
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Ed. Schulthess 2014, a proposito
dell’art. 30 cpv. 1 lett. b LADI sottolinea che:
" 41 Ce motif de suspension vise à mettre
à la charge de l'assuré une partie du dommage causé à l'assurance du fait d'une
renonciation à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation
envers le dernier employeur. Bien dei cas de renonciation tombent sous le coup
des art. 11 al. 3 et 30 al. 1 let. a LACI.
L'application de l'art. 30 al. 1 let. b LACI
concerne surtout les cas de transactions judiciaires civiles inéquitables, en
défaveur évidente de l'employé, en fin de contrat de travail, les cas de
désistement du chômeur en procédure judiciaire civile (arrêt du 26 octobre 1994
[C 136/93]) et les cas où l'employé accepte une entrée en service différée par
rapport à ce qui a été initialement convenu contractuellement, renonçant ainsi
à son salaire (arrêt du 17 juin 1996 [C 299/95]).
En cas d'exercice d'une activité bénévole, la
sanction intervient sous forme d'imputation d'un gain intermédiaire fictif
(art. 24 al. 3 LACI). Une sanction supplémentaire au sens de l'art. 30 al. 1
let. b LACI ne se justifie pas (DTA 2000 p. 169).
42.
Les conditions
d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LACI sont les suivantes.
43.
II faut que la
renonciation à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation soit
valable au sens de l'art. 341 al. 1 CO, c'est-à-dire ne concerne pas, durant la
période d'application de cette disposition, des créances résultant de
dispositions impératives figurant aux art. 319 ss CO. L'art. 341 al. 1 CO ne
fait pas obstacle aux arrangements amiables et aux transactions judiciaires,
pour autant qu'ils reposent sur des concessions réciproques, c'est-à-dire
d'égale valeur.
En cas d'arrangement ou de transaction contrevenant
à l'art. 341 CO (renonciation unilatérale par exemple), la renonciation ne
produit pas d'effet. Le droit au salaire ou à une indemnisation existe et donne
lieu à l'application de l'art. 11 al. 3 LACI. Cette dernière disposition
empêche l'indemnisation (et donc la suspension du droit à l'indemnité de
chômage, puisqu'aucun droit n'existe).
A signaler encore qu'en cas de doutes sérieux
quant aux droits visés par l'art. 11 al. 3 LACI, la caisse de chômage doit
verser l'indemnité selon l'art. 29 LACI.
44.
L'application
de l'art. 30 al. 1 let. b LACI nécessite également que l'assuré soit toujours
disposé à exécuter le travail convenu mais que l'employeur refuse l'exécution
offerte et se trouve ainsi en demeure de l'accepter (arrêt du 11 juin 2001 [C
276/99] consid. 3c; 3 mai 1993 [C 123/92]).
45.
II faut aussi
que la prétention de salaire ou d'indemnisation existe, ce qui n'est pas le cas
lorsque l'assuré accepte une résiliation anticipée des rapports de travail, ce
qui a pour effet d’empêcher la naissance de prétentions de salaire au
d’indemnisation au sens de l’art. 30 al. 1 let. B LADI. Il y aura par contre éventuellement chômage fautif (ATF 112 V 323).”
2.4
Nella presente fattispecie RI
1.
e l’ex datore di lavoro in data 19 gennaio 2018 hanno sottoscritto un accordo
di rescissione contrattuale con il quale il contratto è stato sciolto
consensualmente con effetto immediato ed al lavoratore è stata riconosciuta
un’indennità omnicomprensiva di fr. 45’000.-- (cfr. consid. 1.1).
Contrariamente al parere
della Cassa, non esistendo più alcuna pretesa salariale per il periodo di disdetta,
una sospensione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. b LADI non entra in
considerazione, conformemente alla giurisprudenza (cfr. consid. 2.1) oltre che
alle direttive amministrative e alla dottrina (cfr. consid. 2.2).
La decisione su
opposizione del 24 ottobre 2018 deve dunque essere annullata e gli atti
rinviati all’amministrazione affinché esamini se esistono gli estremi per
infliggere all’assicurato una sospensione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. a
LADI in relazione con gli articoli 44 lett. a e lett. b OADI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
e la decisione su opposizione del 24 ottobre 2018 è annullata.
§ Gli atti
sono rinviati all’amministrazione affinché esamini se sono dati i presupposti
per infliggere una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett a LADI.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
Disoccupazione CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’500.-- (IVA
inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti