Lexipedia

Decisione

38.2018.77

Sosp.di 26 gg dal dt a ID x avere fornito a DL un motivo di disdetta. Denotato lacune comportamentali in seno al gruppo e con i colleghi a cui sono seguiti avvertimenti informa scritta. La sanzione in

6 febbraio 2019Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

Il Sig. RI 1 continua a sostenere che le accuse mosse dal suo ex

datore di lavoro nei suoi confronti, sono pretesti per giustificare il suo

licenziamento.

Se così fosse, per quale motivo, l'azienda __________ avrebbe

dovuto disdire il contratto di lavoro con lui cercando dei pretesti, visto che

lo ritenevano professionalmente valido nella mansione di autista?

Per quale ragione, considerato i diversi richiami, hanno atteso

diversi anni, prima di licenziarlo, dandogli ancora una possibilità di migliore

il suo comportamento nei confronti dei suoi colleghi tramite la lettera del 2

gennaio 2017?

Visto quanto esposto, l'assicurato, con il suo comportamento, ha

fornito al datore di lavoro più di un motivo di disdetta del rapporto di lavoro

nel corso degli ultimi anni lavorativi.” (Doc. IV)

Il 18 dicembre 2018 il TCA

ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali

ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. V). Le parti sono rimaste silenti.

Considerandi

2.1

Secondo

l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità

se è disoccupato per propria colpa.

La disoccupazione è ad

esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare

violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di

lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett.

a OADI).

La giurisprudenza ha

stabilito che, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai

sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non

è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento

evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la

disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.;

DLA 1998 nr. 9 pag. 44 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 8C_22/2016

del 3 marzo 2016; STF C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).

La sospensione del diritto

alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non

presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi

dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento

generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (STF

8C_179/2017 del 30 giugno 2017; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; STF 8C_366/2015

del 14 agosto 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11

giugno 2015; STF C 143/06 del 3 ottobre 2007; STF C 254/06 del 26 novembre

2007).

Neppure è dunque

necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DLA 2016

Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può

tuttavia essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è

chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo

l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione

internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la

protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno

eventuale (STF 8C_179/2017 del 30 giugno 2017; STF 8C_99/2017 del 26 giugno

2017; DLA 2012 pag. 294; DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236; STF 8C_370/2014

dell’11 giugno 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015, STFA C 53/00 del 17

ottobre 2000; Th. Nussbaumer,

"Arbeitslosenversicherung", in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p.

2426-2427 cifre marg. 830-831).

Dal profilo dell’assicurazione

contro la disoccupazione, l’intenzione, rispettivamente il dolo eventuale, non

si riferisce all’atto in questione ma al fatto di essere licenziato: vi è

disoccupazione colpevole se l’assicurato assume un comportamento per essere

licenziato o se può prevedere che il suo comportamento può avere per effetto un

licenziamento e che accetto di correre il rischio (cfr. STF 8C_370/2014 dell’11

giugno 2015 a proposito di un camionista che ha avuto un incidente, dopo essere

stato peraltro già avvertito in passato dal suo datore di lavoro; STF

8C_872/2011 in DLA 2012 pag. 294; STF C 582/00 dell’11 gennaio 2001).

La terza revisione della

LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1°

luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere

sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al

datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30

cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente

la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28

febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).

2.2

La costante giurisprudenza

federale ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo

comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali,

fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del

diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita

una colpa del lavoratore.

Tale è il caso soltanto

quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.

Ciò significa

concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di

lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una

colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es.

deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o

il giudice (cfr. STF 8C_99/2017 del 22 giugno 2017; STF 8C_22/2016 del 3 marzo

2016; STF 8C_446/2015 del 29 dicembre 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015;

STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STFA C 120/03 del 13 novembre 2003,

consid. 2.2; STFA C 281/02 del 24 settembre 2003 consid. 1.2; DLA 1999 N. 8,

consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242,

consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).

2.3

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16

a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31

a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e

DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio

della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150;

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003,

consid. 1.3).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2.

bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

2.4

Nella presente fattispecie al

fine di chiarire le circostanze alla base dello scioglimento del rapporto di

lavoro, il 14 maggio 2018 la Cassa ha posto alla __________ i seguenti quesiti:

" (…)

In particolare ci necessita sapere:

·

Il nostro assicurato ha effettivamente provocato il suo

licenziamento?

·

Se sì per quali motivi?

·

Se il licenziamento del vostro ex collaboratore non riguarda la

sua persona il motivo è eventualmente da ricercare ad una sua presunta mancata

attitudine al lavoro chiamato a svolgere?

·

La causa del licenziamento ê da ricercare in una

riorganizzazione/ristrutturazione interna? (…)” (Doc. 20)

Il 18 maggio 2018 __________,

responsabile servizio logistica e __________, consulente del personale, hanno

così risposto:

" (…) Il

collaboratore, nonostante l’impegno profuso nella gestione delle sue mansioni

quotidiane, ha evidenziato importanti lacune comportamentali all’interno del

gruppo e con i colleghi delle filiali.

Il motivo dello scioglimento del contratto è da riferirsi

esclusivamente a questo, sicuramente non alle prestazioni come autista.” (Doc.

21)

Al riguardo l’assicurato

il 28 maggio 2018 si è così espresso:

" È vero che

sono stato licenziato il 21.07.2017 dello scorso anno. In merito a questo

licenziamento voglio riferire la mia versione sul accaduto.

Il motivo della __________ non corrisponde interamente la verità

al quanto sono sempre stato cordiale e rispettoso verso i miei colleghi e

responsabili. Ho sempre svolto con impegno e precisione il lavoro a me

assegnato come Io si può notare dai bonus che ho ottenuto ogni fine anno. Sono

solo stato sanzionato una solo volta per motivi non validi siccome non

corrispondono interamente alla verità. Questo è avvenuto quando il mio ex

datore di lavoro non ha voluto ascoltare e credere la mia versione sul accaduto

dei fatti.

Ogni volta che incontro ex colleghi di lavoro, autisti e

magazzinieri della __________ scambio sempre molte parole e sorrisi perché

sono sempre stato corretto nei loro confronti. Questo lo so al quanto me lo

hanno riferito durante i nostri scambi di parole. Tutto questo non sarebbe così

dopo quasi un anno se la versione della __________ fosse corretta riguardo a

quello che è stato riportato da loro stessi.

Penso che questo rapporto di lavoro sia andato a termine così per

motivi economici della __________ siccome momentaneamente al mio ex posto di

lavoro è impiegata una persona molto più giovane. Tutto questo è stato scritto

in tal modo per avere un motivo valido al mio licenziamento.

Ho lavorato sempre con molto piacere presso __________ e sono

dispiaciuto su come è andato a termine il nostro rapporto di lavoro.” (Doc. 23)

Il 4 giugno 2018 la Cassa

ha nuovamente interpellato l’ex datore di lavoro precisando che, secondo RI 1,

il licenziamento è da imputare a motivi economici. La Cassa ha invitato la __________

a trasmettere copia del verbale di colloquio del 21 luglio 2017 (cfr. doc. 24).

Il 7 giugno 2018 __________

ha formulato le seguenti osservazioni:

" (…) Come

già indicato nella lettera del 18.05.2018, il motivo dello scioglimento del

contratto è da riferirsi esclusivamente a importanti lacune comportamentali

all’interno del gruppo e con i colleghi delle filiali.

Tali problematiche sono state più volte discusse col signor RI 1,

sia a livello di reparto che di Risorse Umane (richiami scritti del 21.06.2016,

21.07.2016

e del 02.01.2017, vedi allegato) nonché acuite nel corso del 2017

(ultima segnalazione grave, via mail, da parte dei suoi superiori in data

10.07

).” (Doc. 25)

Il richiamo scritto del 21

giugno 2016 ha il seguente tenore:

" Compiti

da assolvere secondo descrittivo di funzione e collaborazione reciproca

Nelle ultime settimane abbiamo ricevuto alcune reclamazioni in

merito al suo atteggiamento e collaborazione durante le attività svolte presso

le rampe e magazzini delle nostre filiali.

Gli episodi sono stati discussi verbalmente con il suo diretto

superiore per comprenderne le dinamiche e trovare una soluzione comune. Di

seguito elenchiamo quanto riscontrato:

08.03.2016

presso la filiale di __________ ha lasciato il cassone

sotto rampa e si è assentato per prendere un caffè al bar, di conseguenza ha

anticipato la partenza del mattino e l’arrivo e quindi in magazzino non c’era

ancora nessuno.

10.03.2016

presso la filiale di __________ si è ripetuta una situazione

simile. In filiale dicono che lei era assente durante le operazioni di scarico

merce, mentre lei afferma che all’orario dell’arrivo previsto era presente per

lo scarico. Al suo arrivo la filiale aveva già iniziato con l’operazione di

scarico.

In data 10.03.2016 c’è stato un primo incontro con __________ per

capire dove fosse la problematica. Al primo incontro, la mattina, vi è stato un

atteggiamento non consono da parte sua, mentre al secondo incontro del

pomeriggio, si è definito che gli orari di partenza (inizio lavoro) vanno

rispettati e non anticipati. In caso di arrivo in filiale anticipato vi è da

cercare la comunicazione e il contatto con la filiale.

14.06.2016

presso la filiale di __________ nonostante le richieste

da parte del gerente su come e cosa scaricare, ha continuato a non dare retta a

nessuno e procedere come riteneva più opportuno. Sollecitato varie volte, non

ha mai risposto alle domande poste. Questa è già la seconda volta che accade

nella stessa filiale. Il gerente ha fatto richiesta esplicita di non affidare

più il trasporto della sua filiale a lei.

In data 16.06.2016 c’è stato un secondo incontro con __________ e __________

per ribadire l’importanza di collaborare con i magazzinieri e gerenti. Il

dialogo è essenziale e non ci si può presentare in filiale senza dare evasione

alle richieste fatte dei magazzinieri e soprattutto senza motivare le proprie

azioni. In caso di dubbi ci si ferma e si telefona al proprio superiore per

chiedere di intervenire.

Le tre segnalazioni ricevute, sono tutte e tre inerenti al suo

comportamento in filiale, e ci è stato richiesto esplicitamente di non affidare

più il trasporto verso la loro filiale a lei.” (allegato al doc. 25)

Il richiamo scritto del 21

luglio 2016 è invece formulato nei seguenti termini:

" Ci

riferiamo al colloquio del 21.07.2016 avuto con i suoi superiori signor __________

e la signora __________, Responsabile Dipartimento Risorse Umane, a seguito

dell’accaduto dello scorso 15.07.2016.

Dopo aver ascoltato le parti e preso atto che le versioni delle

persone coinvolte non coincidono su un punto, ribadiamo che __________ attuerà

quanto necessario per tutelare i propri collaboratori ed evitare che tali

episodi si ripetano.

Ciò malgrado la invitiamo comunque, qualora in futuro dovesse

trovarsi a fronteggiare un diverbio fra colleghi, a non cedere ad eventuali

provocazioni e in ogni caso a rivolgersi tempestivamente ai superiori per

segnalare i fatti.

Come discusso in sede di colloquio restiamo a disposizione per

qualsiasi necessità di sostegno e, rammaricati per l’accaduto, le porgiamo

cordiali saluti.” (allegato al doc. 25)

Infine, la lettera del 2

gennaio 2017 ha il seguente contenuto:

" In

relazione al colloquio avuto il 21.12.2016 con i signori __________,

responsabile logistica, e __________ consulente del personale, le inviamo la

presente per comunicarle come intendiamo procedere.

L’obiettivo dell’incontro era quello di fare il punto della

situazione e soprattutto definire con lei i margini di miglioramento alla luce

delle mancanze, anche gravi, emerse nello svolgimento della sua funzione:

- reclami da

parte di alcuni gerenti filiale per il suo comportamento inadeguato e la mancata

cura dell’area di carico/scarico (rampa);

- mancanza

di comunicazione e collaborazione con il personale di rampa di diversi negozi;

- rispetto degli orari e delle pause giornaliere.

Per i sopracitati motivi 2 gerenti ci hanno richiesto di esentarla

dalla consegna merce per le loro filiali. Come discusso, questo ci crea

difficoltà nella pianificazione dei turni di lavoro, ma soprattutto la

identificano come collaboratore non idoneo alla funzione di autista.

Se aggiungiamo inoltre il richiamo scritto ricevuto in estate per

un alterco con un suo collega, la sua situazione professionale appare ancor più

pesante.

A questo riguardo vogliamo comunque concederle un’ultima

possibilità per riabilitarsi agli occhi di colleghi e superiori; per verificare

gli sviluppi pianificheremo un colloquio, al più tardi entro la fine di

giugno 2017.

Da subito ci aspettiamo un netto miglioramento e, come con lei

concordato, procederemo dunque ai dovuti controlli: se dovessimo riscontrare

ancora mancanze importanti, ci vedremo costretti nostro malgrado a chiudere il

rapporto di lavoro, anche senza attendere il termine indicato.

Nella speranza che una chiara presa di posizione da parte nostra

le consenta di raggiungere gli obiettivi prefissati, le rinnoviamo la nostra

fiducia.” (Doc. A3)

2.5

Chiamato ora a pronunciarsi,

il TCA ricorda innanzitutto che per costante giurisprudenza federale (cfr. consid.

2.1

), per infliggere una sanzione fondata sugli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e

44.

lett. a OADI non è necessario che si sia in presenza di un licenziamento con

effetto immediato giustificato.

Basta

invece che con il suo comportamento l’assicurato abbia indotto il datore di

lavoro a disdire il contratto.

È proprio ciò che è

avvenuto nel caso concreto. L’assicurato ha denotato lacune comportamentali

all’interno del gruppo e con i colleghi delle filiali, a partire da metà del 2016,

che sono stati alla base di alcuni avvertimenti nella forma scritta da parte

del datore di lavoro prima di adottare la drastica misura del licenziamento

(cfr. consid. 2.4).

La motivazione di

carattere economico (sostituzione con un autista più giovane), è stata peraltro

negata dall’ex datore di lavoro e non appare credibile viste anche le

sollecitazioni a migliorare il proprio comportamento ricevute dall’assicurato proprio

per evitare il licenziamento.

In

tale contesto, va ribadito che un licenziamento causato dal comportamento

dell’assicurato può giustificare una sanzione, anche se, come in concreto, gli

vengono riconosciute capacità e impegno dal profilo strettamente professionale,

come in concreto per quel che riguarda il lavoro di autista.

Il ricorrente ha dunque

fornito consapevolmente al datore di lavoro un motivo di disdetta.

In simili

condizioni, questo Tribunale ritiene pertanto che l’assicurato abbia

contribuito colpevolmente a causare la perdita della sua occupazione (cfr. in

particolare DLA 2012 Nr. 13 pag. 294, nella quale il Tribunale federale ha

ricordato che basta il dolo eventuale ; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno

2015: “Sous l'angle du droit de l'assurance-chômage, l'intention,

respectivement le dol éventuel, ne doit pas se rapporter à l'acte fautif qui

est en cause mais au fait d'être licencié: il y a chômage fautif si l'assuré

adopte intentionnellement un comportement en vue d'être licencié ou s'il peut

prévoir que son comportement peut avoir pour conséquence un licenciement et

qu'il accepte de courir ce risque (arrêt 8C_872/2011, précité, consid. 4;

arrêt C 282/00 du 11 janvier 2001 consid. 2b)”).

Di

conseguenza, RI 1 deve essere sospeso dal diritto all'indennità di

disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con

l'art. 44 lett. a OADI (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF 8C_829/2009 del 17

dicembre 2009).

Secondo questo Tribunale,

la sanzione inflitta dalla Cassa all’assicurato (26 giorni di sospensione per

colpa di media gravità) rispetta il principio della proporzionalità e deve

essere confermata.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante

giurisprudenza federale, il giudice non può mettere in discussione senza validi

motivi l’apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_342/2017 del 28 agosto

2017.

consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.;

DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24

settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con

sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

La decisione su

opposizione del 5 novembre 2018 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti