38.2018.78
Istanza di revisione della STCA 38.2015.10 respinta. Istante ha chiesto di ricalcolare il GA tenendo conto di salari che non ha potuto comprovare in precedenza. Tuttavia nelle procedure precedenti mai
23 gennaio 2019Italiano19 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2018.78
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Lugano
23 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sull’istanza del 30 novembre 2018 di
RI 1
chiedente la revisione
della sentenza emessa il 3 dicembre 2015 da questo Tribunale (inc. 38.2015.10)
nella causa da lui promossa con ricorso del 16 febbraio 2015
contro
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 dal luglio 2010 era
iscritto a Registro di commercio quale socio e gerente della società __________,
__________, con diritto di firma individuale. Lo stesso deteneva pure quote
sociali per un importo pari a fr. 110'000.--. Le restanti quote sociali
appartenevano a __________ per un ammontare corrispondente a fr. 20'000.- (cfr.
doc. DD; STCA 38.2015.10 del 3 dicembre 2015 consid. 2.3.).
Il 20 giugno 2010
l’assicurato ha, poi, concluso con la __________ un contratto di lavoro in
qualità di “responsabile amministrativo e gestione del personale” con inizio
dal 1° luglio 2010 (cfr. cfr. STCA 38.2015.10 del 3 dicembre 2015 consid. 2.3.).
Il rapporto d’impiego è
stato disdetto con effetto al 30 settembre 2012, causa la delicata situazione
economico-finanziaria della società (cfr. STCA 38.2015.10 del 3 dicembre 2015
consid. 2.3.).
1.2. Il 15 ottobre 2012 è stato
aperto il fallimento della società __________.
La procedura di fallimento
è stata sospesa per mancanza di attivi con Decreto della Pretura di __________
del 18 febbraio 2013.
Nel mese di luglio 2013 la
società è stata radiata d’ufficio in applicazione delle disposizioni di cui
all’art. 159 cpv. 5 lett. a ORC (cfr. doc. DD; STCA 38.2015.10 del 3 dicembre
2015 consid. 2.3.).
1.3. Il ricorrente si è iscritto
alla disoccupazione il 5 settembre 2012 (cfr. STCA 38.2015.10 del 3 dicembre
2015 consid. 2.3.).
Con sentenza 38.2012.69
del 9 gennaio 2013, cresciuta in giudicato incontestata, il TCA ha confermato
il diniego del diritto dell’assicurato alle indennità per disoccupazione dal 1°
settembre 2012, in quanto l’insorgente occupava una posizione analoga a quella
di un datore di lavoro in seno alla __________, essendone socio e gerente.
Il diritto alle
prestazioni LADI è poi stato riconosciuto all’assicurato dal 1° ottobre 2012
(cfr. STCA 38.2015.10 del 3 dicembre 2015 consid. 2.3.).
1.4. La CO 1 (in seguito: Cassa),
con decisione del 18 agosto 2014, ha riconosciuto ad RI 1 un guadagno
assicurato ammontante a fr. 2'257.- a partire dal 1° ottobre 2012, tenendo
conto degli stipendi riscossi, peraltro sotto forma di acconti, fino al marzo
2012. Per i mesi seguenti non è stato possibile computare alcun salario (cfr.
STCA 38.2015.10 del 3 dicembre 2015 consid. 2.3.).
Con decisione su opposizione
del 19 gennaio 2015 la CO 1ha parzialmente accolto l’opposizione interposta dall’assicurato
contro il provvedimento del 18 agosto 2014, modificando l’importo del guadagno
assicurato dal 1° ottobre 2012 da fr. 2'257.- a fr. 2'471.-, nonostante
quest’ultimo avesse postulato il riconoscimento del guadagno assicurato per un
importo pari a fr. 5'963.--.
La decisione su
opposizione è stata motivata, rilevando che il credito ceduto da parte della
società __________ ad RI 1, di fr. 64'768.85, quale parziale compensazione di
salari non versati, non era stato ancora riscosso a fronte di una procedura
esecutiva sospesa.
Il parziale accoglimento
dell’opposizione presentata dall’assicurato alla Cassa era dovuto
esclusivamente al precedente mancato conteggio del periodo di infortunio non
inserito nel calcolo del guadagno assicurato, motivo per cui ne risultava un
importo pari a fr. 2'471.- (cfr. STCA 38.2015.10 del 3 dicembre 2015 consid.
1.1.).
1.5. Con sentenza 38.2015.10 del 3
dicembre 2015 questa Corte ha respinto il ricorso di RI 1 interposto contro la
decisione su opposizione del 19 gennaio 2015.
Questo Tribunale ha
rilevato che la parte resistente aveva rettamente tenuto conto, ai fini del
calcolo del guadagno assicurato, unicamente dei redditi realmente percepiti
sotto forma di salario da aprile 2011 a marzo 2012.
Per il lasso di tempo da
aprile a settembre 2012 non è stato considerato alcunché, in quanto,
indipendentemente dalla questione di sapere se in tale lasso di tempo l’assicurato
aveva svolto per la __________ un’attività lavorativa soggetta a contribuzione
o meno, non aveva in ogni caso ricevuto alcun importo dalla società.
In proposito è stato ricordato
che determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art.
23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante
il periodo di calcolo.
In particolare
l’assicurato non è stato in grado di produrre alcuna documentazione atta a
comprovare l’effettivo pagamento del credito cedutogli dalla __________ (atto
di cessione del 10 ottobre 2012) a saldo di stipendi arretrati.
1.6. Il 19 febbraio 2016 la
Cancelleria del TCA, rispondendo alla Cassa, ha dichiarato che a quel momento
non risultava essere stato inoltrato ricorso al Tribunale federale contro la
sentenza 38.2015.10 del 3 dicembre 2015 (cfr. STCA 38.2017.89
del 31 gennaio 2018 consid. 1.3.).
1.7. Con sentenza 38.2017.89 del 31 gennaio 2018 il TCA ha stralciato dai
ruoli, in quanto ricevibile, il ricorso dell’assicurato per denegata giustizia
del 23 novembre 2017 (cfr. doc. AA), nel quale aveva lamentato il fatto
che la Cassa, nonostante i numerosi inviti rivoltile, non gli avesse intimato
alcuna decisione formale riguardo al versamento suppletivo di indennità
giornaliere.
Relativamente, in
particolare, al calcolo del guadagno assicurato, questo Tribunale ha
evidenziato che il giudizio 38.2015.10 del 3 dicembre 2015 era cresciuto in
giudicato incontestato e che quindi la Cassa non era tenuta a verificare
nuovamente la correttezza dell’entità del guadagno assicurato del ricorrente a
far tempo dal 1° ottobre 2012. Per questo motivo il ricorso per denegata
giustizia del 23 novembre 2017, nella misura in cui aveva censurato l’assenza
di accertamenti da parte della Cassa relativi all’importo del guadagno
assicurato, risultava irricevibile.
1.8. Il 30 novembre 2018 RI 1 ha
inviato al TCA un atto denominato “ricorso” con il quale ha chiesto il
riconoscimento di un’indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° ottobre
2012 calcolata sulla base di un guadagno assicurato di fr. 6'628.40 e conseguentemente
il versamento della differenza tra l’importo delle indennità a lui spettanti e
quello corrispondente alle indennità già corrispostegli (cfr. doc. I).
L’assicurato ha motivato
la propria richiesta facendo valere di essersi potuto procurare, soltanto dopo
la sentenza del TCA del 31 gennaio 2018, i documenti che attestano di aver
lavorato alle dipendenze della __________ fino al 30 settembre 2012 e di aver
ricevuto il 19 aprile, il 9 e l’11 maggio, il 5 e il 13 luglio, il 2 e il 10
agosto e il 10 settembre 2012 delle somme – per complessivi fr. 39'740.-- – a
titolo di acconto degli stipendi relativi al periodo aprile – settembre 2012.
A tale proposito egli ha
prodotto, da una parte, delle ricevute in cui il medesimo ha confermato, nelle
date sopra menzionate, di aver ricevuto dalla __________ determinati importi
“quale acconto per stipendio anno 2012” (cfr. doc. E1-E8).
Dall’altra, un estratto
conto della Banca __________ con l’indicazione di prelevamenti in contanti
nelle date sopra citate (cfr. doc. F).
L’assicurato ha precisato
che il ritardo è stato causato:
" (…) dal
fatto della procedura penale aperta nel mese di luglio 2014 anche a carico di __________,
socio e direttore commerciale con diritto di firma individuale. Tutta la
documentazione è stata sequestrata e/o sigillata dal Ministero Pubblico per
l’istruttoria del caso, non potendo così verificare i documenti concernenti la
pratica della indennità disoccupazione.” (Doc. I)
1.9. La
Cassa ha preso posizione il 10 dicembre 2018 come segue:
" (…) l’ultima
sentenza emessa dal vostro lodevole Tribunale, inerente la persona in oggetto,
è datata 31 gennaio 2018.
Da questa data, non è stata più pronunciata
alcuna decisone né da parte vostra né da parte della nostra Cassa né tantomeno
il Sig. RI 1 ha interposto ricorso contro questa vostra ultima sentenza.
L’unica procedura effettuata dalla persona
sopra citata è un secondo e insensato Precetto esecutivo contro la nostra
Cassa, fatto spiccare in data 17 settembre 2018.
Contro questo precetto abbiamo presentato
chiaramente opposizione in data 20 settembre 2018.
Per i motivi sopra esposti, riteniamo che
questo ennesimo ricorso del Sig. RI 1, datato 30 novembre 2018, sia da ritenere
intempestivo.
(…)” (cfr. doc. III)
1.10. Il 14 dicembre 2018 l’assicurato
ha comunicato di riconfermarsi, tenuto conto della documentazione agli atti,
nella propria richiesta formulata il 30 novembre 2018 (cfr. doc. V).
1.11. Il doc. V è stato inviato per
conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VI).
in
diritto
2.1. Giusta l'art. 61 lett. i
LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti
nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un
crimine o da un delitto.
L’art. 24 Lptca della
Legge ticinese di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) prevede, poi, che contro le decisioni del Tribunale
cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:
a) se sono stati scoperti
fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un crimine o un
delitto ha influito sul giudizio.
A norma dell'art 25 cpv. 1
Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione
dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla
data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a)
e b) dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett. a), la domanda di revisione deve
inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.
2.2. Perché il TCA possa rivedere
una sua sentenza cresciuta in giudicato, è dunque necessario che siano stati
scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.
Un fatto è da considerarsi
nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è
stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente
malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove
l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe
potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente
procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire
suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione
dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un
apprezzamento giuridico corretto (cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015
consid. 4.2.).
Per quanto riguarda i
nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in
grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in
precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche
in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia
stata cagionata dalla sua negligenza (cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015
consid. 4.3.; DTF 127 V 353 consid. 5b).
Costituisce, dunque, fatto
nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era
già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir
prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della
necessaria diligenza (cfr. STF 8C_273/2016 del 7 giugno 2016 consid. 3; STFA C
175/04 del 29 novembre 2005 consid. 2.2.).
In una sentenza C 223/06
del 16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così illustrato i principi che
stanno alla base della revisione di una sentenza:
" 3.2 La
nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di
revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA),
di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di
una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24
gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già
esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati
poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti
verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui,
secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non
vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione
(DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag.
204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth
Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di],
Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21;
René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I
fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di
natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e
da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico
corretto.
Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono
servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti
già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano
potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b
pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in
precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di
invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente
quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in
modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È
decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente
all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già
rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il
semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti
all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può
determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi
del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la
conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti
essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138
consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr.
pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."
In proposito cfr. pure STF
8C_244/2017 del 24 aprile 2017; STF 8C_120/2017 del 20 aprile 2017 consid. 2.
2.3. Lo scritto del 30 novembre
2018 con cui RI 1 ha chiesto il riconoscimento di un’indennità di
disoccupazione a far tempo dal 1° ottobre 2012 calcolata sulla base di un
guadagno assicurato di fr. 6'628.40, più elevato quindi di quello di fr. 2'471.-
stabilito dalla Cassa con decisione su opposizione del 19 gennaio 2015 e
confermato dal TCA con sentenza 38.2015.10 del 3 dicembre 2015, deve essere
considerato, nonostante la denominazione di “ricorso”, quale istanza di
revisione della STCA 38.2015.10.
Come visto nei fatti (cfr.
consid. 1.8.), l’assicurato, a sostegno della sua pretesa, ha in effetti
prodotto, da una parte, delle ricevute in cui egli ha confermato di aver percepito
dalla __________ nelle date del 19 aprile, 9 e 11 maggio, 5 e 13 luglio, 2 e 10
agosto e 10 settembre 2012 determinati importi “quale acconto per stipendio
anno 2012” (cfr. doc. E1-E8), dall’altra, un estratto conto relativo al periodo
1° gennaio - 2 novembre 2012 della Banca __________ con l’indicazione di prelevamenti
in contanti nelle date sopra citate (cfr. doc. F), precisando di non avere
potuto fornire prima tale documentazione a causa del sequestro da parte del
Ministero Pubblico (cfr. doc. I).
Con la sentenza 38.2015.10
del 3 dicembre 2015, cresciuta in giudicato incontestata, questo Tribunale ha
confermato l’importo del guadagno assicurato di fr. 2'471.- stabilito dalla
Cassa (cfr. consid. 1.5.).
Il TCA, ritenuto che determinanti
ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i
redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di
calcolo, per il lasso di tempo da aprile a settembre 2012 non ha considerato
alcunché, in quanto l’assicurato non aveva ricevuto alcun importo dalla
società.
In particolare
l’assicurato non è stato in grado di produrre alcuna documentazione atta a
comprovare l’effettivo pagamento del credito cedutogli dalla __________ (atto
di cessione del 10 ottobre 2012) a saldo di stipendi arretrati.
Inoltre dal giudizio 38.2015.10 consid. 2.4. si evince:
" (…) Dalle
verifiche degli estratti bancari agli atti sono risultati versamenti di salari
sotto forma di acconti sino al mese di marzo 2012, non figura invece più alcun
accredito per tutto il resto del periodo lavorativo, ossia fino al mese di
settembre 2012. (…)”
Al riguardo giova
evidenziare che nel ricorso del 16 febbraio 2015 contro la decisione su
opposizione del 19 gennaio 2015, l’assicurato, patrocinato dall’avv. __________,
aveva del resto fatto valere che:
" (…) Il
signor RI 1, però, non percepiva salario dal marzo 2012 e ha continuato a non
percepirlo nemmeno dopo la cessazione del rapporto di lavoro (doc. L).
Per ovviare a ciò, la società ha ceduto
all’opponente, un credito di CHF 64'768.85 (doc. M), a fronte di un ammontare
lordo per salari non versati di CHF 74'268.-. (…)” (Doc. I inc. 38.2015.10 pag.
2)
La rappresentante
dell’assicurato, nell’impugnativa del 16 febbraio 2015, ha poi ribadito, da un
lato, che quest’ultimo nei due anni precedenti l’iscrizione in disoccupazione
dal 1° ottobre 2012 aveva ricevuto soltanto degli acconti di salario e dal mese
di marzo 2012 più alcunché.
Dall’altro, che il salario
è stato conseguito e soggetto a contributi AVS mediante cessione di un credito
da parte della Sagl (cfr. doc. I inc. 38.2015.10 pag. 2-3).
Mai nel ricorso del 16
febbraio 2015, deciso dal TCA con la sentenza 38.2015.10 del 3 dicembre 2015, RI
1 e per suo conto l’avv. __________, hanno fatto riferimento ad acconti di
stipendio versati dall’aprile al settembre 2012 che non potevano essere
comprovati a seguito del sequestro della relativa documentazione da parte del
Ministero Pubblico.
Anche dalla sentenza
38.2017.89 del 31 gennaio 2018, cresciuta in giudicato incontestata e relativa
al ricorso per denegata giustizia (cfr. consid. 1.7.), risulta che la nuova
patrocinatrice di RI 1, avv. __________, a nome e per conto dell’assicurato, in
una lettera del 19 ottobre 2017 alla Cassa, ha affermato:
" (…) Avendo
infatti il signor RI 1 assolto il periodo di contribuzione anche nell’arco di
tempo aprile-agosto 2012 (di almeno 22 mesi), e non avendo egli
mai rinunciato ai relativi stipendi (…).
In effetti l’assicurato non ha ad oggi potuto concretamente
comprovare di aver ricevuto i salari (computati per contro ai fini AVS),
unicamente per il fatto che la procedura civile promossa dal signor RI 1 in
data 13.03.2014 volta ad ottenere il rimborso del credito di CHF 64'768.85
lordi (ceduto dalla spett. __________ al signor RI 1) è stata sospesa in attesa
della definizione della denuncia penale del 24.04.2014 e del 28.10.2016. (…)”
(STCA 38.2017.89 del 31 gennaio 2018 consid. 1.4.)
Il TCA in quell’occasione
aveva d’altronde stabilito che:
" (…) L’importo
del guadagno assicurato del ricorrente, quindi, in virtù dell’acquisizione di
forza di cosa giudicata materiale della sentenza 38.2015.10 (cfr. consid.
2.2.), non può essere rimesso in discussione.
Ciò vale a maggiore ragione nella presente evenienza, visto che,
come già esposto, dalle carte processuali risulta che la situazione non sia
mutata rispetto al momento dell’emanazione del giudizio 38.2015.10, e meglio
l’insorgente non ha fatto valere fatti nuovi nel senso di avere ricevuto
concretamente del denaro a copertura (perlomeno parziale) del debito relativo
agli stipendi successivi al marzo 2012. (…)” (STCA 38.2017.89 del 31 gennaio
2018 consid. 2.5.)
In simili condizioni questa
Corte non vede una valida ragione, né l’assicurato ne dà relativa spiegazione,
per la quale il medesimo fino al 30 novembre 2018, e in particolare nelle
procedure precedenti, non abbia perlomeno fatto valere di avere ricevuto degli
acconti di stipendio nei mesi da aprile a settembre 2012, bensì ha dichiarato
il contrario.
A questo proposito è utile
ricordare che nell'ambito delle assicurazioni sociali è data
priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso di dare la precedenza -
in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle affermazioni
fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne ignorava le
conseguenze giuridiche (cfr. STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017 con cui il TF
ha respinto, per quanto ammissibile, una domanda di revisione di una sentenza
federale; STF 9C_664/2018 del 26 novembre 2018 consid. 6; STF 8C_483/2017 del 3
novembre 2017; DTF 142 V 590 consid. 5.2.; DTF 121 V 45 consid. 2a
pag. 47).
Va, altresì, osservato che
dall’estratto conto del conto corrente (titolare del contratto: RI 1; titolare
del conto __________; cfr. doc. F) della Banca __________ relativo al periodo
1° gennaio - 2 novembre 2012 si evincono unicamente dei prelevamenti in
contanti nelle date del 19 aprile, 9 e 11 maggio, 5 e 13 luglio, 2 e 10 agosto
e 10 settembre 2012 di importi di entità assai differente fra loro da fr.
400.-- a fr. 28'000.-- (cfr. doc. F) che nulla indicano riguardo al motivo del
prelevamento.
Non va peraltro
dimenticato che l’assicurato, oltre a essere stato titolare del contratto
bancario di cui sopra, era socio e gerente con diritto di firma individuale
della __________ (cfr. doc. DD).
Ne consegue che, indipendentemente
dalla questione del rispetto dei termini per presentare domanda di revisione di
una sentenza (cfr. consid. 2.1.), l’istanza di revisione del giudizio 38.2015.10
emesso dal TCA il 3 dicembre 2015 si rivela infondata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L’istanza di revisione è respinta.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti