38.2018.82
Ricorso del 6.12.2018 contro la decisione su opposizione del 30.10.2018 è irricevibile in quanto tardivo. Non sono dati i presupposti per restituire il termine per interporre ricrso
6 febbraio 2019Italiano11 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2018.82
dc/gm
Lugano
6
febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30 ottobre 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 30 ottobre 2018 la CO 1 ha confermato la
precedente decisione del 15 giugno 2018 con la quale a RI 1 è stata chiesta la
restituzione di un importo complessivo di fr. 1'362.95 (cfr. doc. III/1). La
decisione su opposizione indica in particolare i seguenti rimedi giuridici:
"
(…)
Questa decisione su
opposizione può essere impugnata entro trenta giorni a partire dalla sua
notificazione.
L’atto
di ricorso, accompagnato dalla decisione su opposizione impugnata, deve contenere
le conclusioni ed essere motivato. Deve essere redatto nella lingua ufficiale e
recare la firma del ricorrente o del suo mandante legale. Eventuali mezzi di
prova devono essere specificati e allegati nella misura possibile. La procedura
di ricorso è gratuita, salvo in caso di ricorso temerario.
L’atto
di ricorso deve essere inoltrato a:
Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Via
Pretorio 16
6900
Lugano. (…)”
1.2. Il 19 novembre 2018 ___________
della CO 1, rispondendo ad alcuni messaggi di posta elettronica di RI 1, ha
comunicato al ricorrente quanto segue:
" Egregio
signor RI 1,
la ringrazio per la risposta e tenuto conto
della stessa le comunico che, come indicato nei rimedi giuridici della
contestata decisione, il ricorso deve essere inoltrato presso il Tribunale
delle assicurazioni sociali di Lugano. (…)” (Doc. A3, V/2)
1.3. Contro
la decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un ricorso al TCA datato
6 dicembre 2018 e messo alla Posta il 10 dicembre 2018 (cfr. doc. I).
1.4. Il
20 dicembre 2018 il TCA ha intimato il ricorso di RI 1 alla CO 1 per presentare
la risposta di causa, invitandola pure a prendere posizione in merito alla
tempestività dell’impugnativa (cfr. doc. IV).
1.5. Con
lettera del 23 gennaio 2019 la CO 1 ha così risposto:
"
(…) facciamo riferimento allo scritto del 20 dicembre u.s. e con la
presente trasmettiamo l’estratto del tracciamento della posta.
Data spedizione A
Plus 30.10.2018
Data
recapito 31.10.2018
Ricorso pervenuto al
TCA 11.12.2018
Dopo la notifica della
decisione su opposizione l’assicurato ha preso contatto con il sottoscritto
dove è stata discussa la possibilità di una domanda di condono, sulla base
della stessa in data 19 novembre 2018 è stato richiesto di voler specificare se
lo scritto era da intendersi come domanda di condono oppure ricorso, vista la
risposta dell’assicurato lo stesso giorno è stato informato che il ricorso alla
decisione su opposizione doveva essere inoltrato presso il Tribunale cantonale
delle assicurazioni.
L’assicurato quindi era
ancora nei termini per poter presentare un ricorso nei tempi concessi dalle
disposizioni in materia, per contro il ricorso è stato inviato unicamente in
data 11 dicembre 2018.
A mente della (Cassa,
ndr) il ricorso inoltrato dall’assicurato appare tardivo. (…)” (Doc. V+1/2)
1.6. RI
1, il 29 gennaio 2019, ha in particolare comunicato quanto segue:
"
(…) Se leggo la lettera di risposta della cassa CO 1, mettono l’accento
sull’opposizione tardiva che ho trasmesso al Tribunale delle assicurazioni, 20
giorni, vale a dire dal 19 novembre al 11 dicembre.
Come ho già potuto
esprimermi telefonicamente con il collaboratore CO 1, così facendo sembra non
essere apprezzata la volontà di una persona di 50 anni con una famiglia a
carico che ha tentato di tutto per trovare un lavoro, anche se alle volte non
prettamente in linea con il mio profilo, sgravando anche di qualche costo la
cassa CO 1 (…)” (Doc. VII)
1.7. I
doc. VI e VII sono stati trasmessi per conoscenza alla CO 1 (cfr. doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel
merito
2.2. Questa
Corte deve verificare la tempestività del ricorso inoltrato da RI 1.
Secondo
l'art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
Secondo
il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
Giusta
l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Ai
sensi dell'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine.
Se
la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine
è stato rispettato (cpv. 2).
L'art.
38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo
riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno
feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o
sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
Fatti
I
termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono
dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla
Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2
gennaio incluso (cpv. 4).
Dopo
l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in
relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della
decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo
giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del
2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische
Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).
Se
il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110
V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr.
9, p. 479).
2.3. Nella
concreta evenienza la decisione su opposizione del 30 ottobre 2018, trasmessa
con invio A+, è stata recapitata al ricorrente il 31 ottobre 2018 (cfr. doc. V+1/2).
Il
termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere il 1° novembre 2018 ed è scaduto venerdì
30 novembre 2018.
Il
ricorso è stato consegnato alla Posta di __________ il 10 dicembre 2018 ed è
dunque tardivo.
Sulla validità dell’invio
tramite Posta A+, il Tribunale federale, con sentenza 8C_559/2018 del 26
novembre 2018, ha confermato che l’assicuratore può trasmettere le proprie
decisioni con quel sistema, in quanto la LPGA, diversamente da altri
ordinamenti (per esempio il CPP), non prescrive per gli assicuratori una
particolare forma di notificazione delle decisioni (DTF 144 IV 57 consid. 2.3.1
pag. 61 seg.; 142 III 599 consid. 2.4.1 pag. 603 e consid. 2.5 pag. 604 seg.;
sentenza 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.1).
2.4. Occorre
ora esaminare se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.
Ai
sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato
impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è
restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30
giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.
Di
analogo tenore è l’art. 14 Lptca relativo alla restituzione per inosservanza.
Prima
dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la
restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria
Considerandi
volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare
sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa
(cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag.
71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V
123, consid. 3b, pag. 125).
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che
risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze
devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente
non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza
di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.
4.2
; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I
393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,
pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La
giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave
malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo.
Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro
il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato
impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura
necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.;
RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a;
cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Per
la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce
l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se
integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con
la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa
in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio
impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Deve
ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero
costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente
nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei
requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2
luglio 2003).
2.5
Nel caso di specie, questa Corte ritiene che non sono dati i
presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la
decisione su opposizione del 30 ottobre 2018.
In
effetti questa Corte non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile
l’inoltro tardivo del ricorso.
2.6
In
simili condizioni, occorre concludere che il ricorso inoltrato da RI 1 contro
la decisione su opposizione del 30 ottobre 2018 tardivamente il 10 dicembre
2018.
è irricevibile (cfr. su questo tema le STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014
in cui l’Alta Corte ha considerato inammissibile un ricorso depositato il 13
giugno 2014 contro un giudizio del TCA del 30 aprile 2014, notificato a un
assicurato il 9 maggio 2014, ritenuto, da una parte, che il termine di trenta
giorni per impugnare la sentenza cantonale era scaduto il 10 giugno 2014,
dall’altra, che l’insorgente non aveva fatto valere elementi suscettibili di
giustificare una restituzione del termine inosservato; STCA 38.2015.40 del 6
luglio 2015; STCA 38.2007.73 del 3 ottobre 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti