Lexipedia

Decisione

38.2018.82

Ricorso del 6.12.2018 contro la decisione su opposizione del 30.10.2018 è irricevibile in quanto tardivo. Non sono dati i presupposti per restituire il termine per interporre ricrso

6 febbraio 2019Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I

termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono

dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla

Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2

gennaio incluso (cpv. 4).

Dopo

l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in

relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della

decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo

giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del

2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische

Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).

Se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110

V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr.

9, p. 479).

2.3. Nella

concreta evenienza la decisione su opposizione del 30 ottobre 2018, trasmessa

con invio A+, è stata recapitata al ricorrente il 31 ottobre 2018 (cfr. doc. V+1/2).

Il

termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere il 1° novembre 2018 ed è scaduto venerdì

30 novembre 2018.

Il

ricorso è stato consegnato alla Posta di __________ il 10 dicembre 2018 ed è

dunque tardivo.

Sulla validità dell’invio

tramite Posta A+, il Tribunale federale, con sentenza 8C_559/2018 del 26

novembre 2018, ha confermato che l’assicuratore può trasmettere le proprie

decisioni con quel sistema, in quanto la LPGA, diversamente da altri

ordinamenti (per esempio il CPP), non prescrive per gli assicuratori una

particolare forma di notificazione delle decisioni (DTF 144 IV 57 consid. 2.3.1

pag. 61 seg.; 142 III 599 consid. 2.4.1 pag. 603 e consid. 2.5 pag. 604 seg.;

sentenza 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.1).

2.4. Occorre

ora esaminare se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.

Ai

sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato

impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è

restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30

giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Di

analogo tenore è l’art. 14 Lptca relativo alla restituzione per inosservanza.

Prima

dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la

restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria

Considerandi

volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare

sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa

(cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag.

71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V

123, consid. 3b, pag. 125).

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che

risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze

devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente

non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2

; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I

393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,

pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La

giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave

malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo.

Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro

il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato

impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura

necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.;

RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a;

cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Per

la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce

l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se

integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con

la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa

in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio

impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Deve

ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero

costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente

nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei

requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2

luglio 2003).

2.5

Nel caso di specie, questa Corte ritiene che non sono dati i

presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la

decisione su opposizione del 30 ottobre 2018.

In

effetti questa Corte non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile

l’inoltro tardivo del ricorso.

2.6

In

simili condizioni, occorre concludere che il ricorso inoltrato da RI 1 contro

la decisione su opposizione del 30 ottobre 2018 tardivamente il 10 dicembre

2018.

è irricevibile (cfr. su questo tema le STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014

in cui l’Alta Corte ha considerato inammissibile un ricorso depositato il 13

giugno 2014 contro un giudizio del TCA del 30 aprile 2014, notificato a un

assicurato il 9 maggio 2014, ritenuto, da una parte, che il termine di trenta

giorni per impugnare la sentenza cantonale era scaduto il 10 giugno 2014,

dall’altra, che l’insorgente non aveva fatto valere elementi suscettibili di

giustificare una restituzione del termine inosservato; STCA 38.2015.40 del 6

luglio 2015; STCA 38.2007.73 del 3 ottobre 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti