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Decisione

38.2018.9

Sosp.di 12 giorni dal dt a ind.disoccup. x ricerche di lavoro insuffic. qualitativ. 4-10/2017 prima dell'iscriz.in AD quando l'ass. era attiva come stagionale. Effettuato solo ric. spontanee,invece di

16 luglio 2018Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

1.4. Il 15 marzo 2018 la

ricorrente si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie (cfr. doc. V +

B1-B5).

1.5. L’amministrazione si è

pronunciata al riguardo con scritto del 22 marzo 2018 (cfr. doc. VI).

1.6. Il doc. VI è stato inviato

per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VIII).

Considerandi

In

ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2,

5.3

e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio

2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21.

luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2

Questa Corte rileva

innanzitutto che l’assicurata nel ricorso ha censurato il fatto di avere avuto

poco tempo per presentare le proprie osservazioni all’amministrazione, in

particolare considerato che si era nel periodo natalizio (cfr. doc. I).

Al riguardo il TCA

osserva, tuttavia, che, per quanto concerne il caso di specie, il termine

assegnato alla ricorrente dall’URC con la Richiesta di giustificazione del 27

ottobre 2017 scadeva il 3 novembre 2017 (la sua presa di posizione è datata 28

ottobre 2017, cfr. doc. 3), rispettivamente che la decisione formale è stata

emanata dall’URC il 31 ottobre 2017 (cfr. doc. 4), per cui il termine per

interporre l’opposizione non decorreva durante le feste natalizie.

Dagli atti risulta,

invece, che la Sezione del lavoro, il 18 dicembre 2017, ha assegnato

all’insorgente un termine scadente il 28 dicembre 2017 per esprimersi, prima di

pronunciare un’eventuale sanzione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, in

merito alla circostanza che “su 47 datori di lavoro interpellati (n.d.r.:

dal 1° aprile al 22 ottobre 2017), 13 confermano di non avere mai ricevuto la

candidatura che lei sostiene di avere inviato” (cfr. doc. 12). Una sospensione

di 14 giorni a seguito di indicazioni inveritiere (riguardanti l’effettivo

svolgimento di alcune ricerche di lavoro) è stata poi emessa dalla Sezione del

lavoro l’8 febbraio 2018 (cfr. doc. 14).

In proposito è utile segnalare che la costante giurisprudenza federale ha stabilito

che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto

della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_784/2016 del 9

marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF

8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre

2011.

consid. 1; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr.

19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid.

3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, pag. 294).

Nella concreta

evenienza, la decisione su opposizione dell’11 gennaio 2018 impugnata, come pure la decisione del 31 ottobre 2017 (cfr. doc. A1; 4),

riguardano esclusivamente la sospensione dal diritto a indennità di

disoccupazione di dodici giorni secondo l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI a causa

di ricerche di lavoro insufficienti dal profilo qualitativo nel periodo dal 1° aprile al 22 ottobre 2017 precedente

l’iscrizione in disoccupazione.

Ogni altra questione

sollevata nel ricorso, in particolare l’assegnazione da parte della Sezione del

lavoro di un termine per presentare osservazioni durante il periodo natalizio, esula

dalla presente causa e non può, dunque, essere affrontata da questo Tribunale.

Va, in ogni caso,

osservato che l’assicurata ha comunque dato seguito alla richiesta della

Sezione del lavoro con scritto del 27 dicembre 2017 (cfr. doc. 13).

Nel

merito

2.3

Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare

personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16

cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione

della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art.

17.

cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta

revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16

cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di

controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali

relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio

1992.

nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"

L'assicurato deve

finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di

domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede

che:

"

L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni

periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo

giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine

senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in

considerazione."

L'art. 26 cpv. 3

OADI stabilisce che:

"

Il servizio competente

verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, dunque, previsto

che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o

ridurre lo stato di disoccupazione.

Tale principio non è stato

messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.

Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la

disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

L'obbligo di ridurre il danno,

valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197

consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.

48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti

per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo

egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI,

secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo

possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010

del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3

agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI

è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°

gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione

OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V

228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28.

giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In

una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così

sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo

precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA.

Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché

gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere

tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione

in disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF

8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre

2014.

consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2.

pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010,

consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del

26.

marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio

1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure

art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015

consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

2.4

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità

delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid.

2.

con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per

quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non

prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di

riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo

di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide

(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur confermando

tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha

precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche

mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi

amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese

(cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29

settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza 8C_589/2009

del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

"

(…)

3.2

Pour trancher le point de savoir si

l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il

faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches

entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif,

la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en

principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février

2007.

consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à

une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches

de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et

bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C

176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2;

RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,

pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;

STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (in cui al consid. 5 l’Alta

Corte ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra

il numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo

numero durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016

consid. 3.2.

Sulle modalità con le quali

bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede nessun

modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate

sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di

lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni

periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere

realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992

nella causa E. R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa

che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale

il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di

lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il

datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul

formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la

ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella

causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi

dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la

Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello

sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del datore

di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque

limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio

competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 pag. 95).

In

una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la

durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è determinata

secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5

OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il

prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due

anni.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence".

Per quel che attiene

alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art.

30.

cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6

giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per

insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo

successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9

giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione

per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle

sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo,

"Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte

dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il

modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005;

STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C

286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del

6.

agosto 2002).

2.6

Nella presente evenienza dalla

documentazione agli atti si evince che l’assicurata, da inizio aprile al 22

ottobre 2017, ha lavorato presso l’__________ di __________ con contratto

stagionale (cfr. doc. 11; A1).

Il 23 ottobre 2017 la

ricorrente si è iscritta in disoccupazione (5° termine quadro per la

riscossione delle prestazioni: 1.11.2016 – 31.10.2018;) e ricercando un impiego

quale cameriera ai piani, impiegata di lavanderia, ausiliaria di pulizie, commessa

di vendita, operaia di fabbrica (cfr. doc. A1).

Al momento dell’annuncio

per il collocamento l’assicurata ha presentato all’amministrazione le proprie

ricerche d’impiego compiute nel periodo precedente la disoccupazione. Dalla

documentazione prodotta è risultato che la medesima ha effettuato 47 ricerche

spontanee dal mese di aprile al 22 ottobre 2017 (cfr. doc. 1a).

La

consulente del personale, di conseguenza, il 27 ottobre 2017 le ha trasmesso

una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 3

novembre 2017, le insufficienti ricerche di lavoro dal profilo qualitativo - non

avendo risposto ad alcun annuncio di lavoro - svolte da aprile a ottobre 2017 e

di allegare l’eventuale documentazione a sostegno delle sue dichiarazioni.

La

collocatrice ha aggiunto che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione

adeguata (cfr. doc. 2).

La

ricorrente, il 28 ottobre 2017, ha risposto di essersi proposta ai potenziali

datori di lavoro tramite ricerche scritte spontanee, in quanto negli anni

passati, allorché si presentava di persona, veniva umiliata e trattata male. La

medesima ha, inoltre, precisato di avere rinunciato a candidarsi per i posti di

lavoro pubblicati sui quotidiani nel periodo in questione, poiché riguardavano

mansioni che non sarebbe mai stata in grado di svolgere a causa dell’epilessia

di cui soffre (cfr. doc. 3).

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito

dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (al

riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

Non

reputando valide le giustificazioni addotte dall’assicurata, l’URC, con

decisione formale del 31 ottobre 2017 (cfr. doc. 4), l’ha sospesa dal diritto

alle indennità di disoccupazione per dodici giorni a causa di ricerche di

lavoro qualitativamente insufficienti nel lasso di tempo dal 1° aprile al 22

ottobre 2017.

Tale provvedimento è stato

confermato con decisione su opposizione dell’11 gennaio 2018 (cfr. doc. A1;

consid. 1.1.).

Nel frattempo, il 27

novembre 2017, la ricorrente ha concluso un nuovo contratto di lavoro

stagionale quale cameriera ai piani presso l’__________ di __________ per il

periodo 19 marzo – 31 ottobre 2018 (cfr. doc. A2).

2.7

Per quanto

attiene agli assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione

lavorativa e l’altra (ad es. nel settore dell’edilizia o della ristorazione) o

durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione

soltanto alcuni mesi ogni anno, va osservato che questo Tribunale ha stabilito

che le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono

essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità

al collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono

svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono

ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata,

per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in

un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti

ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT

II-2001 N. 92; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001; STCA del 16 marzo 2000

nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC; STCA

del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. e S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120

V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).

Il TCA ha pure stabilito

che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi

per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a

tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli

ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2001.15

del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).

In tale contesto è utile

segnalare che in una sentenza C 53/06 del 20 marzo 2007 il TF ha accolto il

ricorso del Servizio pubblico dell’impiego del Canton Friborgo inoltrato contro

un giudizio con il quale il Tribunale cantonale amministrativo aveva annullato

una decisione su opposizione di inidoneità al collocamento di un assicurato che

non aveva compiuto alcuna ricerca di lavoro durante l’attività stagionale

precedente la disoccupazione e aveva rinviato gli atti per, se del caso,

infliggergli una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.

La nostra Massima Istanza

ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

5.

Il ressort des pièces du dossier que l'intimé a

travaillé, de manière tout à fait temporaire, au service de l'agence Creyf's

pour le compte de JPF Construction SA, huit mois en 2002, 7 mois et demi en

2003.

et six mois en 2004. A chaque occasion, un nouveau contrat de durée déterminée

a été conclu, si bien que l'on est en présence d'un pur rapport de travail

intérimaire (à l'instar de la situation de l'arrêt ATF 119 V 46 consid. 2a et

2b p. 49 sv.).

Il convient donc d'examiner si l'intimé était

disposé à accepter un emploi durable qui s'offrirait à lui. L'assuré s'est

inscrit au chômage en décembre 2003. Après avoir bénéficié d'indemnités

journalières en janvier et février 2004, il a sollicité à nouveau de telles

prestations à partir du 24 décembre 2004. Il n'a fourni aucune recherche

d'emploi pour les deux périodes précédant ses inscriptions au chômage. On doit

dès lors admettre qu'il se limitait essentiellement à exercer des activités

temporaires par l'intermédiaire de Creyf's SA, comme le démontre d'ailleurs le

fait qu'il a repris une occupation par l'entremise de cette même agence en mars

2005.

Quoi qu'il s'en défende, il entre dans la catégorie des assurés dont la

disponibilité se limite uniquement aux emplois de durée et de fréquence

irrégulière, qui ne veulent ou ne peuvent pas accepter d'emploi fixe et qui ont

ainsi en principe à leur charge, du point de vue de l'aptitude au placement, le

risque inhérent d'une perte de travail entre deux emplois (ATF 120 V 385 consid.

3b p. 388; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungs-recht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, ch. 286 p.

2266; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures

cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 3.9.8.6. p. 228). (…)."

L’Alta

Corte, in un’ulteriore sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha, poi, dichiarato

inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che

dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato

licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata

determinata.

Contestualmente

il TF ha rilevato che:

" (…) der Wille, eine unbefristete Stelle

anzutreten, hat nicht wegen fehlender Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen,

sondern weil die Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen.

Doch bereits die Arbeitsbemühungen in der hier interessierenden Zeit machen

deutlich, dass eine Festanstellung nicht angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte

der Versicherte ausschliesslich im Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte,

dass in den Wintermonaten nicht mit einer Anstellung zu rechnen war (vgl.

Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem er seine Arbeitsbemühungen nicht auf

andere Branchen ausweitete, hat er nicht alle Vorkehrungen getroffen, um im

Sinne der Schadenminderungspflicht die Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern

nahm seine kurzen Verdienstausfälle in Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für

Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu tragen.“

Inoltre con giudizio 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 il

Tribunale federale ha confermato l’inidoneità al collocamento di un’assicurata

dal 1° dicembre 2006 al 31 marzo 2007 sia perché non aveva svolto un numero

sufficiente di ricerche di lavoro, sia in quanto non era disposta ad accettare,

se si fosse presentata l'occasione, un lavoro a tempo pieno.

In proposito la nostra

Massima Istanza ha rilevato che:

" (…)

Come affermato dalla Corte cantonale non risulta dagli atti in

alcun modo la volontà di S.________ di voler effettivamente cercare

rispettivamente accettare, sia nel suo settore che in altri adeguati, un lavoro

a tempo indeterminato. Le ricerche di lavoro infatti si sono limitate al

settore della ristorazione, che comprende in parte attività di carattere

stagionale (gerente di esercizi pubblici). Inoltre la ricorrente si è rifiutata

di partecipare a eventuali programmi occupazionali e ha addotto che nel caso in

cui le fossero stati sottoposti lavori annuali, avrebbe dovuto "valutare

bene con il potenziale datore tale proposta" e che non si sarebbe

"mai posta questo quesito da quando si è iscritta in disoccupazione ad

oggi" (colloquio di consulenza del 21 novembre 2006).

Dagli atti emerge del resto che essa lavora da quattro anni

stagionalmente per la medesima società, la quale gestisce un ristorante a

conduzione familiare, in cui per sua stessa ammissione è attiva praticamente tutta

la famiglia. Alla luce di quanto sopra esposto le circostanze parlano tuttalpiù

a favore della volontà - ben comprensibile - dell'assicurata di continuare a

gestire, durante la stagione estiva, l'attività di ristorazione a carattere

stagionale avviata nel 2003 dalla famiglia. In tale ipotesi tuttavia, il

rischio della perdita di lavoro tra una stagione e l'altra va posto a suo

carico.

Non va inoltre dimenticato che S.________ ha reiteratamente, e

meglio per ben quattro anni, e per sua stessa ammissione, eseguito ricerche di

lavoro insufficienti non raggiungendo il numero pattuito con il consulente

competente e limitandole all'ambito della propria professione.

Che tale procedere non era corretto le doveva inoltre essere ben

chiaro, in quanto le era stato ripetutamente comunicato dai consulenti, che

doveva cercare un impiego a tempo indeterminato anche al di fuori del suo campo

di attività.”

2.8

In concreto dalle carte

processuali, in particolare dai formulari “Prova degli sforzi personali

intrapresi per trovare lavoro”, emerge che l’assicurata ha indicato di avere effettuato,

nel lasso di tempo dal 1° aprile al 22 ottobre 2017, 47 ricerche di lavoro

spontanee a tempo pieno, e meglio 4 ricerche nel mese di aprile 2017, 5

ricerche nel mese di maggio 2017, 5 ricerche nel mese di giugno 2017, 4

ricerche nel mese di luglio 2017, 10 ricerche nel mese di agosto 2017, 12

ricerche nel mese di settembre 2017 e 7 ricerche dal 1° al 22 ottobre 2017, in

qualità di commessa (28 ricerche), ausiliaria di pulizie (13 ricerche) e

operaia (6 ricerche), tutte per iscritto (cfr. doc. 1a).

Chiamato a pronunciarsi in

merito alle ricerche d’impiego relative all’arco di tempo dal mese di

aprile al 22 ottobre 2017, il TCA, ritiene che effettivamente le

modalità con le quali la ricorrente ha ricercato una nuova occupazione non sono

conformi a quanto stabilito dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa.

Al riguardo va osservato

che, come visto, l’assicurata nell’arco di tempo 1° aprile - 22 ottobre 2017 ha

effettuato unicamente ricerche candidandosi spontaneamente.

Tuttavia un assicurato

deve principalmente intraprendere sforzi mirati rispondendo ad annunci

pubblicati nella stampa cartacea oppure online che si riferiscono quindi a

posti vacanti concreti (cfr., ad esempio, STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014

consid. 2.8.; STCA 38.2012.59 del 4 febbraio 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2012.36

del 10 dicembre 2012 consid. 2.7. - il TF ha dichiarato inammissibile il

ricorso inoltrato contro tale sentenza dall’assicurata con giudizio

8C_1017/2012 del 10 dicembre 2012; 38.2008.72 del 18 marzo 2009; STCA

38.2003.18

del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del 12 giugno 2006

consid. 2.12.).

E’ in caso di assenza di

annunci pubblicati che vanno svolte anche ricerche di lavoro spontanee.

L’insorgente, come sottolineato

dall’amministrazione, doveva peraltro essere ben al corrente di tale

prescrizione, ritenuto che il 21 febbraio 2017 (durante il precedente periodo

di disoccupazione) le sono state consegnate le direttive inerenti alle ricerche

di lavoro per coloro che svolgono attività stagionale (cfr. doc. 6: verbale del

colloquio del 21 febbraio 2017 sottoscritto dall’assicurata).

Dalle linee guida

menzionate si evince segnatamente che le ricerche d’impiego devono essere:

" -

effettuate rispondendo prevalentemente ad annunci che appaiono sui mezzi di

informazione normalmente accessibili, per esempio: annunci dei datori di lavoro

pubblicati sui giornali, riviste settoriali, servizio di informazione presso

l’URC;

(…)

- comprovate tramite timbro dell’azienda sul formulario ufficiale,

lettera di candidatura, risposte del datore di lavoro (…)” (Doc. 6)

L’assicurata, nel ricorso,

ha fatto valere di essere di madre lingua lettone (cfr. doc. I pag. 3).

Tale circostanza non le

può essere di alcun ausilio nel caso di specie. In effetti, da un lato, la ricorrente

è al suo 5° termine quadro per la riscossione di prestazioni (cfr. consid. 2.6.).

Di conseguenza le dovevano essere note le modalità secondo le quali svolgere le

ricerche di impiego.

Dall’altro, se ancora

nutriva dei dubbi al riguardo, in particolare se qualche punto delle direttive fornitele

nel febbraio 2017 non le fosse stato chiaro, avrebbe dovuto chiedere ragguagli

in merito all’URC. Le linee guida le sono state d’altronde consegnate

dall’amministrazione brevi manu durante un incontro collettivo, per cui

avrebbe potuto interpellarla immediatamente in quell’occasione o in un altro

momento.

L’URC di __________ ha sottolineato

che nel periodo in questione sulla stampa sono apparsi alcuni annunci di posti

di lavoro, e meglio “…alcuni ausiliari/e per il servizio Alberghiero (il

Municipio di __________) - Un/a collaboratrice da subito o data da convenire

per il servizio ristorante/bar (__________ a __________) - Concorso ausiliari/e

del settore alberghiero (il Municipio di __________ per la __________) -

Ausiliario di cucina al 100% La casa anziani __________” (Doc. A1 pag. 2-3;

doc. 7).

La ricorrente ha obiettato

di ricercare un’occupazione in qualità di cameriera ai piani, impiegata di

lavanderia, ausiliaria di pulizie, commessa di vendita e operaia di fabbrica e

di non candidarsi quale cameriera nella ristorazione a causa della sua malattia,

l’epilessia (cfr. doc. I pag. 1).

In proposito è utile

rilevare che il Tribunale federale, nella sentenza 8C_ 278/2013

del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.3., pubblicata in DTF 139 V 524 e già citata

sopra, se, da una parte, ha stabilito che gli assicurati professionalmente qualificati,

nel periodo antecedente l’annuncio per il collocamento, hanno il diritto di

limitare le ricerche di impiego dapprima al loro ambito professionale

specifico, dall’altra, ha tuttavia precisato che ciò vale nel caso in cui il

settore professionale in questione offra posti liberi (cfr. DTF 139 V

524.

consid. 2.1.3.).

Inoltre, per quanto

attiene ai disturbi di salute dell’insorgente, il Dr. med. __________, medicina

generale, il 29 novembre 2017 ha certificato che la medesima è epilettica da

diversi anni (cfr. doc. B2).

Il 20 febbraio 2018 il Dr.

med. __________, spec. FMH in neurologia, ha attestato che l’assicurata:

" (…) è in

cura neurologica. Non può svolgere attività di cameriera nei lavori che

necessitano l’uso ripetitivo della mano sin.” (Doc. B2)

Dai certificati medici

agli atti non risulta, perciò, un’impossibilità specifica e assoluta, connessa

alla sua patologia, di lavorare come cameriera nella ristorazione, bensì emerge

una limitazione nell’uso ripetitivo della mano sinistra.

Ne discende che la

ricorrente avrebbe dovuto compiere delle ricerche di lavoro anche rispondendo a

degli annunci pubblicati come quelli menzionati dall’URC e pure per gli

impieghi quale ausiliaria per il servizio ristorante/bar. La limitazione nell’uso

ripetitivo della mano sinistra avrebbe dovuto, comunque, essere segnalato al

potenziale datore di lavoro, ad esempio, in occasione di un eventuale colloquio

di assunzione, affinché il medesimo valutasse se, per lo svolgimento delle

mansioni dell’attività da lui proposta, occorreva oppure no l’uso ripetitivo

della mano sinistra.

L’assicurata, poi,

contrariamente a quanto enunciato dalle “Linee guida per le ricerche di lavoro

di disoccupati stagionali” appena citate, non ha allegato alcuna risposta dei

potenziali datori di lavoro interpellati da aprile a ottobre 2017. La stessa,

del resto, già in occasione del primo colloquio di consulenza del 27 ottobre

2017.

aveva dichiarato, in relazione alle ricerche di impiego compiute prima

dell’iscrizione in disoccupazione, di non avere ricevuto risposte (cfr. doc.

1a).

Neppure risulta che la

ricorrente abbia sollecitato, prima dell’annuncio per il collocamento, almeno

qualche potenziale datore di lavoro al fine di rispondere alla sua candidatura.

Nel ricorso l’insorgente

ha precisato, da un lato, di non avere spedito le lettere di candidatura per

raccomandata a causa del relativo costo. Dall’altro, di essere di conseguenza

svantaggiata nel comprovarne l’invio (cfr. doc. I).

Tali questioni non

meritano di particolari approfondimenti, poiché riguardano piuttosto la sanzione

emessa dalla Sezione del lavoro l’8 febbraio 2018 giusta l’art. 30 cpv. 1 lett

e LADI per dichiarazioni inveritiere (cfr. doc. 14; STCA 38.2017.23 del 19

giugno 2017; STCA 38.2010.53 del 25 ottobre 2010). E’ in effetti in quel

contesto che è stato considerato che un certo numero di ricerche del periodo

aprile – ottobre 2017 non è stato realmente effettuato.

Nel caso di specie,

invece, l’assicurata è stata sospesa dall’URC in virtù dell’art. 30 cpv. 1

lett. c LADI per ricerche d’impiego qualitativamente insufficienti.

Alla luce di tutto quanto

esposto, questo Tribunale deve concludere che il comportamento della

ricorrente, nel periodo dal 1° aprile al 22 ottobre 2017, non corrisponde a

quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale, non risultando le

relative ricerche di impiego valide dal profilo qualitativo.

L’assicurata, in tale arco

di tempo, ha così violato l’obbligo di ridurre il danno che la legge le impone

(cfr. consid. 2.3.).

A ragione, dunque, l’URC

l’ha sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv.

1.

lett. c. (cfr. consid. 2.3.).

2.9

Per

quanto concerne la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato

che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare

interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una

vertenza analoga alla presente (cfr. STCA 38. 2001.201 del 5 febbraio 2002).

Essa indica che:

"

(…)

1.

Periodo di tempo da esaminare

L'esame delle ricerche di lavoro è esteso a tutti gli

sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in disoccupazione e durante tutto il

periodo durante il quale il disoccupato ha lavorato (l'esame non va

limitato agli ultimi 3 mesi).

(…)

3.

Durata della sospensione

La durata della sospensione avviene in

considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione

complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la

disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire

omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di

sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:

3-4 giorni per ogni mese di ricerche

insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione,

aumentati di 1‑2 giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi

insufficienti o inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18

giorni." (Doc. 10, inc. 38.2001.201)

Nell'ambito della vertenza

sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto

dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid.

2.7

; STCA 38.2001.201 del 5 febbraio 2002).

La

Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre

mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto

riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando

irrogare 1 o 2 giorni.

Il

TCA ha ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire

relative à l'indemnité de chômage" emanata dalla SECO in vigore dal 1°

gennaio 2002 (p.to D68) - corrispondente alla Prassi LADI/ID p.to D72 della

SECO in vigore dall’ottobre 2011 (cfr. consid. 2.4.) - la quale prevede per il

periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche che per

insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti l'annuncio in

disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4

giorni per mancate ricerche.

Il

medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi

precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per

mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr. STCA

38.2012.4

del 22 marzo 2012 consid. 2.10.; STCA 38.2001.262 del 30 settembre

2002.

consid. 2.10).

Al

riguardo giova segnalare che la direttiva n. 477 relativa a sospensioni nel

caso di attività stagionali emessa dalla Sezione del lavoro il 30 aprile 2010,

in modo concorde alla giurisprudenza e alla circolare n. 114a, prevede che:

"

(…)

La durata della sospensione avviene in considerazione

della colpa dell’assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi

svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante

tutta la durata dell’impiego stagionale. Per garantire omogeneità

d’applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione

dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:

-

durante i tre mesi prima della

disoccupazione

ricerche insufficienti 3 giorni / per

ogni mese

ricerche inesistenti 4 giorni / per ogni

mese

-

durante ogni mese nel resto

dell’anno

ricerche insufficienti 1 giorno

ricerche inesistenti 2 giorni

in totale, in qualsiasi caso, senza superare in ogni

caso il massimo di 18 giorni fissato dalla Lista delle sospensioni SdL.” (cfr. STCA 38.2012.12 del 4 ottobre 2012 consid. 2.11.)

In proposito cfr. pure

STCA 38.2018.15 del 17 maggio 2018 consid. 2.9.; STCA 38.2016.37 del 23 marzo

2017.

consid. 2.12.

Nel caso in esame l'URC

ha sospeso la ricorrente dal diritto alle indennità di disoccupazione per

dodici giorni (1 giorno per il mese di aprile 2017 + 1 giorno per il mese di

maggio 2017+ 1 giorno per il mese di giugno 2017 + 1 giorno per il mese di

luglio 2017 + 3 giorni per il mese di agosto 2017 + 3 giorni per il mese di

settembre 2017 + 2 giorni dal 1° al 22 ottobre 2017; cfr. doc. 4).

Tutto ben considerato, la

sanzione di dodici giorni inflitta all’insorgente risulta conforme al principio

della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

Questa soluzione si giustifica

tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza

validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF

8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016;

DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003;

STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato

inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del

6.

febbraio 2012).

La

decisione su opposizione dell’11 gennaio 2018 deve, conseguentemente, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto

ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni