38.2019.1
Sospensione di 9 giorni per insuff. ricerche prima dell'iscrizione in AD durante la fine del tirocinio finanziato dall'AI. Pretesa affermazione del precedente direttore secondo cui la collaboraz.sareb
13 maggio 2019Italiano28 min
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2019.1
rs
Lugano
13 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 dicembre 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14 dicembre 2018 emanata
da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 14 dicembre 2018 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in
seguito: URC) ha confermato la propria decisione del 7 novembre 2018 (cfr. doc.
14) con cui aveva sospeso RI 1 dal diritto all’indennità di disoccupazione per
nove giorni a causa di insufficienti ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti
l’annuncio per il collocamento del 1° settembre 2018 (cfr. doc. A).
1.2. Contro la decisione su
opposizione del 14 dicembre 2018 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA, nel quale si è così espresso:
" (…)
nell’ambito della riqualifica professionale AI mi era stato più volte segnalato
che la collaborazione sarebbe continuata alla fine della riformazione
professionale prevista il 31.08.2018. A fine luglio il nuovo direttore
subentrato mi ha notificato che non ci sarebbe stato un contratto dopo la fine
dell’apprendistato malgrado gli accordi orali con il direttore precedente e gli
incentivi AI per la re-inserzione professionale.
La signora __________, consulente
all’Ufficio Assicurazione e Invalidità del Canton Ticino è a vostra
disposizione per confermare quanto sopra.
Al contrario di quanto affermato nella
decisione del 14.12.2018 “L’assicurato avrebbe dovuto attivarsi nella ricerca
di una nuova occupazione indipendentemente dalle aspettative di occupazione”,
non è verosimile che una persona in situazione di riqualifica AI con
l’aspettativa di un contratto di lavoro accordato tra il datore di lavoro e
l’AI consideri la possibilità di cercare un lavoro altrove.
Nel contesto citato sopra, ho quindi
iniziato ad intraprendere le ricerche di un’occupazione ai sensi dell’art. 17
cpv. 1 LADI a partire dal mese di agosto, cioè non appena mi è stato notificato
che non avrei usufruito di un contratto al termine della riformazione,
contrariamente agli accordi presi in precedenza.
Considerato quanto precede:
- La data di adempimento dell’obbligo di ricerca di occupazione
nel mio caso non può considerarsi anteriore al mese di agosto 2018;
- se le ricerche intraprese il mese di agosto sono da
considerarsi insufficienti, la sanzione non dovrebbe in ogni caso oltrepassare
Fatti
i 3 giorni, come previsto dalla SECO.” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 15
gennaio 2019 l'URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. L’assicurato si è nuovamente
pronunciato in merito alla fattispecie con scritto pervenuto al TCA il 23
gennaio 2019 (cfr. doc. V).
1.5. L’URC, il 25 gennaio 2019, ha
ribadito la propria posizione espressa nella decisione su opposizione impugnata
e nella risposta di causa (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII è stato trasmesso
per conoscenza al ricorrente (cfr.doc. VIII).
Considerandi
In
ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo
2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
Nel merito
2.2
Oggetto della
vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato
dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di
lavoro nel periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione del 1° settembre
2018.
2.3
Tra gli obblighi
dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato
modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della
professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto
invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio
luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di
controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali
relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio
1992.
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
"
L'assicurato deve
finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di
domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede
che:
"
L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo
di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno
lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine
senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in
considerazione."
L'art. 26 cpv. 3
OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente
verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto
che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o
ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato
messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.
Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno,
valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197
consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo
egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI,
secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo
possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF
8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C
221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°
gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione
OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte
sul Meno 1992, pag. 193s.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del
28.
giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In
una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha così
sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo
precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA.
Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché
gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere
tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione
in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF
8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20
settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.;
STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139
V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF
8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,
consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998
ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di
collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo
n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett.
a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid.
5.
in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego
di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF
8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D.
Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 17).
2.4
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione
adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle
ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con
riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per
quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non
prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di
riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di
controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide
(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando
tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha
precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche
mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi
amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese
(cfr. STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12
luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del
6.
marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009
del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
"
(…)
3.2
Pour trancher le point de savoir si
l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il
faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches
entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif,
la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en
principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février
2007.
consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à
une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches
de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et
bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C
176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2;
RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,
pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;
STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte
ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il
numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero
durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid.
3.2
Sulle modalità con le quali
bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun
modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate
sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di
lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni
periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere
realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992
nella causa E. R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa
che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale
il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di
lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il
datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul
formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la
ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella
causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi
dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la
Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello
sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore
di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque
limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio
competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 pag. 95).
In
una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5
Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la
durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è determinata
secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5
OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la
durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due
anni.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che "la gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla
sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30
cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6
giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per
insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo
successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9
giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione
per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle
sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo,
"Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte
dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il
modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005;
STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C
286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del
6.
agosto 2002).
2.6
Nella presente evenienza
dalla documentazione agli atti si evince che RI 1, nato l’__________ 1971 (cfr.
doc. 2), nel luglio 1990 ha conseguito l’Attestato di capacità quale montatore
elettricista (cfr. doc. 4).
Egli ha lavorato fino al
2014.
nel settore professionale relativo alla sua formazione (cfr. doc. 2).
Il 2 luglio 2014 l’Ufficio
assicurazione invalidità del Cantone Ticino ha comunicato all’assicurato, da
una parte, che avrebbe assunto i costi di una riformazione in qualità di
educatore socio-professionale/operatore socio-assistenziale dal 1° settembre 2014
al 31 agosto 2017 e, dall’altra, che avrebbe svolto la parte pratica presso la __________
di __________, mentre la parte teorica presso la Scuola __________ di __________
(cfr. doc. 5).
L’Ufficio AI, il 26
settembre 2016, ha prolungato l’assunzione dei costi della riformazione
professionale in corso dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018. La parte pratica
avrebbe continuato a essere effettuata presso la __________ di __________ (cfr.
doc. 5).
Nel luglio 2018 il
ricorrente ha ottenuto l’Attestato federale di capacità quale “operatore
socio-assistenziale / assistenza agli handicappati” (cfr. doc. 3).
Il medesimo, il 30 agosto
2018, si è annunciato per il collocamento con effetto dal 1° settembre 2018
(cfr. doc. 1).
Dal formulario “Prova
degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” consegnato all’URC il 6
settembre 2018 emerge che nei tre mesi antecedenti l’iscrizione in
disoccupazione l’assicurato ha compiuto quattro ricerche di lavoro come
operatore socio-assistenziale (OSA), e meglio il 12 giugno 2018 presso la __________
di __________, il 12 luglio 2018 presso la __________ di __________, il 7
agosto 2018 presso la __________ di __________ e il 27 agosto 2018 presso la __________
di __________ (cfr. doc. 11).
La
consulente del personale, il 20 settembre 2018, ha inviato all’insorgente una
“Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 27
settembre 2018, il suo comportamento, allegando l’eventuale documentazione a
sostegno delle proprie dichiarazioni.
La
collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità
cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando
espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la
sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per
ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 12).
Il ricorrente, il 25
settembre 2018, ha indicato:
" In
risposta alla vostra lettera del 20 settembre chiarisco quanto segue:
- ho consegnato la lista delle ricerche che
partiva dal mese di MAGGIO. Le lettere richieste dal personale dei vostri
uffici erano quelle dei mesi (2) precedenti alla mia iscrizione.
(Avevo, con la documentazione richiesta, le
copie delle lettere dei mesi precedenti, ma non le hanno volute!!)
(…)” (Doc. 13)
Dal profilo
procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito
dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA
(al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione, con
decisione formale del 7 novembre 2018, ha sospeso l’assicurato dal diritto alle
indennità di disoccupazione per nove giorni a causa di insufficienti ricerche
di lavoro nel lasso di tempo dal 1° giugno al 31 agosto 2018 precedente l’annuncio
per il collocamento del 1° settembre 2018 (cfr. doc. 14; consid. 1.1.).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 14 dicembre
2018.
(cfr. doc. A; consid. 1.1.).
2.7
Come esposto precedentemente
(cfr. consid. 2.3.), gli assicurati devono compiere delle ricerche di lavoro
prima di controllare la disoccupazione.
Ciò vale anche per gli
assicurati che stanno terminando un tirocinio.
Sulla questione di
principio relativa alle ricerche di lavoro durante l'apprendistato, questo
Tribunale ha già avuto modo di precisare che vi è un obbligo di cercare lavoro
negli ultimi mesi di tirocinio, (cfr. STCA 38.99.332 del 17 aprile 2000,
sentenza nella quale il TCA ha confermato una sanzione di 4 giorni di
sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti
ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di tirocinio; STCA 38.2001.213 del 14
febbraio 2002, sentenza nella quale il TCA ha ridotto da 6 giorni a 4 giorni di
sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione la sanzione inflitta ad
un’assicurata per mancate ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di
tirocinio; D. Cattaneo, “Alcuni compiti …”, pag. 19).
Il TCA nelle sentenze
citate aveva fatto espressamente riferimento all'art. 22 cpv. 6 della v.legge
sulla formazione professionale secondo cui "il maestro di tirocinio
comunica all'apprendista, entro tre mesi dalla fine del tirocinio, se potrà
successivamente essere occupato nell'azienda". Tale normativa è stata
abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2003. In effetti il 1° gennaio 2004 è
entrata in vigore la nuova legge sulla formazione professionale, la quale non
contempla più quanto previsto all’art. 22 cpv. 6 della v.legge.
Tuttavia, a mente di
questa Corte, il principio dell’obbligo di cercare un impiego adeguato nell’ultimo
periodo di apprendistato rimane invariato, siccome la formazione professionale
ha di regola una durata determinata (cfr. art. 17 legge sulla formazione
professionale; STCA 38.2005.94 del 2 febbraio 2006).
Va, pure, ribadito che un
assicurato al beneficio di un contratto di durata determinata deve cercare un
nuovo impiego negli ultimi tre mesi di attività (cfr. consid. 2.3.; STF
8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5; STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015,
pubblicata in DTF 141 V 365; STFA C 200/03 del 15 dicembre 2003; STCA 38.2012.6
del 26 aprile 2012 consid. 2.7.; STCA 38.2010.75 del 4 maggio 2011).
Giova, inoltre, rilevare
che con STCA 38.2009.1 del 16 febbraio 2009 questa Corte ha stabilito che un
assicurato - che si era iscritto in disoccupazione il 1° ottobre 2008 al
termine del tirocinio, benché non avesse superato gli esami finali - non aveva
svolto delle ricerche di impiego nei mesi di luglio, agosto e dal 1° all’11
settembre 2008, mentre ne aveva compiute di insufficienti dal 12 al 30 settembre
2008.
La sospensione è stata
ridotta da dodici a undici giorni, in quanto dal 12 al 30 settembre 2008
l’assicurato aveva comunque intrapreso degli sforzi volti al reperimento di
un’occupazione, anche se non validi dal profilo qualitativo.
Con giudizio 38.2010.75
del 4 maggio 2011 il TCA ha, poi, confermato una sospensione di dodici giorni
dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitta a un assicurato che non
aveva svolto ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di apprendistato precedenti
l’annuncio per il collocamento.
Al riguardo cfr. pure STCA
38.2017.20
del 27 settembre 2017 e STCA 38.2012.72 del 27 febbraio 2013.
2.8
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva che dalle carte processuali
emerge, innanzitutto, che l’URC ha esaminato gli eventuali sforzi intrapresi
dall’assicurato al fine di reperire un’occupazione nel periodo dal 1° giugno al
31.
agosto 2018, lasso di tempo corrispondente ai tre mesi precedenti la
data a partire dalla quale ha richiesto le prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione, ossia il 1° settembre 2018 (cfr. consid. 2.6.).
Tale modo di operare
risulta corretto, visto che il ricorrente, prima di annunciarsi per il
collocamento, ha svolto l’apprendistato di “operatore socio assistenziale /
assistenza agli handicappati” finanziato, quale riformazione professionale, dall’assicurazione
invalidità, iniziato nel settembre 2014 e terminato, come convenuto nel
settembre 2016, il 31 agosto 2018 (cfr. doc. 5; consid. 2.6.).
Egli, quindi, era tenuto a
cercare un nuovo impiego negli ultimi tre mesi di attività (cfr. consid. 2.7.).
Il fatto che i costi di
tale tirocinio siano stati assunti dall’assicurazione invalidità è ininfluente
ai fini della presente vertenza.
In effetti ai sensi degli
art. 8 e 17 cpv. 1 LAI, nonché 6 OAI i provvedimenti d'integrazione, fra i
quali i provvedimenti professionali quale la riformazione professionale (cfr.
art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), vengono concessi per quanto necessari e idonei a ripristinare,
conservare o migliorare, in particolare, la capacità al guadagno di un
assicurato.
Per stabilire tale diritto
deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale
rimanente (cfr. art. 8 cpv. 1bis LAI).
Una volta terminata la
riformazione professionale, perciò, l’assicurato può/deve mettere a profitto la
propria capacità al guadagno ricercando un impiego.
Ne discende che a tal fine
l’insorgente, il quale - in considerazione della comunicazione dell’Ufficio AI
del 26 settembre 2016 (cfr. doc. 5; consid. 2.6.) e dell’informazione del 3
luglio 2018 da parte della Sezione della formazione sanitaria e sociale in
merito alla sua promozione (cfr. doc. 3) -, ben doveva essere consapevole del
fatto che il suo apprendistato si concludeva alla fine di agosto 2018, era
tenuto a intraprendere sforzi volti al reperimento di un’occupazione negli
ultimi mesi di tirocinio.
2.9
Dagli atti di causa si
evince, poi, che effettivamente il ricorrente, nel lasso di tempo dal 1° giugno
al 31 agosto 2018, ha svolto soltanto quattro ricerche di lavoro, una il 12
giugno 2018, una il 12 luglio 2018 e due nell’agosto 2018, ossia il 7 e il 27
di quel mese (cfr. doc. 11).
Al riguardo l’assicurato,
che peraltro nella risposta alla Richiesta di giustificazione del 20 settembre
2018.
non ne ha fatto cenno (cfr. doc. 13, consid. 2.6.), nell’opposizione e nel
ricorso (cfr. doc. 15; I), ha indicato, che il direttore della __________, nel
corso dell’apprendistato, gli aveva segnalato che la collaborazione sarebbe
continuata anche dopo la conclusione della riformazione professionale, ovvero
da settembre 2018.
Egli ha inoltre
sottolineato, che il nuovo direttore a fine luglio 2018 gli ha invece
notificato, malgrado gli accordi verbali con il precedente, che non ci sarebbe
stato un contratto di impiego dopo il tirocinio.
L'Alta Corte ha stabilito
che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione
l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro
sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un
determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre
termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. STF 8C_40/2016 del 21
aprile 2016 consid. 2.4.; DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella
causa M.C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
Secondo la giurisprudenza
federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di
lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà
concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere
la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. STF 8C_846/2018
del 28 marzo 2019; STF 8C_219/2012 del 30 luglio 2012 consid. 4.1.; DLA 1992
pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C 275/03 del 3 febbraio 2004, consid.
4.2.4
; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; D. Cattaneo, op. cit., pag.
32).
Decisivo
è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non
necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la
STFA C 197/03 dell11 ottobre 2004).
In concreto questa Corte
ritiene che all’assicurato sia stata semplicemente prospettata un’assunzione
per il periodo successivo alla fine dell’apprendistato svolto quale
riformazione professionale finanziata dall’AI.
In effetti l’insorgente
stesso ha specificato che il nuovo direttore l’h informato che non ci sarebbe
stato alcun contratto di lavoro dopo la fine dell’apprendistato (cfr. doc. I;
15). Ciò esclude che tra la __________ e il ricorrente fosse già stato concluso
un contratto di impiego.
Le pretese affermazioni
del precedente direttore potevano, dunque, unicamente ingenerare
nell’assicurato una semplice speranza in merito alla conclusione di un
eventuale contratto di lavoro, non sufficiente, per ritenere garantita
un’occupazione (secondo la costante giurisprudenza federale).
In simili condizioni il
ricorrente, negli ultimi tre mesi di attività pressi la __________ avrebbe
dovuto intensificare i suoi sforzi volti al reperimento di un’occupazione.
Va del resto evidenziato
che in ogni caso nemmeno successivamente alla comunicazione del nuovo direttore
circa il fatto che non sarebbe stato assunto dopo l’apprendistato l’insorgente
ha aumentato il numero di ricerche, visto che nel mese di agosto 2018 ne ha
compiute soltanto due, il 7 e il 27 (cfr. doc. 11).
Abbondanzialmente questo
Tribunale rileva che secondo l'art. 329 cpv. 3 del Codice delle obbligazioni,
se il contratto è disdetto, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore
"il tempo necessario per cercare un altro lavoro" (cfr. ad esempio
STCA 38.2000.13 del 2 maggio 2000).
Il tempo necessario per
cercare un altro impiego deve essere concesso anche ai lavoratori legati da un
contratto di lavoro di durata determinata che sta per scadere (cfr. STCA
38.2010.75
del 4 maggio 2011 consid. 2.8.; STCA 38.2008.72 del 18
marzo 2009 consid. 2.7.; G. Aubert, "Du contrat de travail" in Code
des obligations I. Commentaire romand. Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Ginevra-Basilea-Monaco 2003 ad art. 329 n. 6 pag. 1734;
Brunner-Bühler-Wacher-Bruchez "Commentaire du contrat de travail". Ed
Réalités sociales, Losanna 2004 ad art. 329 n. 3 pag. 160).
In
proposito cfr. pure STCA 38.2016.34 del 15 febbraio 2017 consid. 2.9.; STCA
38.2014.73
del 26 marzo 2015 consid. 2.7.; STCA 38.2012.72 del 27 febbraio 2013
consid. 2.10.; STCA 38.2012.6 del 26 aprile 2012 consid. 2.9.
Riguardo alla ricerca di
lavoro effettuata nel mese di aprile 2018 e alle due ricerche intraprese nel
maggio 2018 consegnate a inizio settembre 2018 insieme a quelle relative al
periodo giugno – agosto 2018 (cfr. doc. 11) giova, d’altronde, osservare che la
costante giurisprudenza federale prevede che un assicurato deve comprovare le
ricerche di lavoro effettuate per ogni singolo periodo di controllo e
che non si possono compiere insufficienti ricerche in un mese (periodo di
controllo), fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi
nei mesi precedenti o che verranno effettuati nei mesi successivi (cfr. STFA C
58/05 dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio
2001; STCA 38.201.22 del 27 settembre 2016 consid. 2.7.).
Tale principio non
risulta, d’altronde, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005.
consid. 2.3.2).
Occorre, pertanto,
concludere che l’assicurato, compiendo quattro ricerche di impiego nei tre mesi
precedenti l’iscrizione in disoccupazione del 1° settembre 2018 (una in giugno
2018, una in luglio 2018 e due in agosto 2018), ha violato l’obbligo di ridurre
il danno che la legge gli impone (cfr. consid. 2.3.).
L’insorgente deve, dunque,
essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art.
30.
cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).
2.10
Per quanto concerne l’entità
della penalità, l’URC ha inflitto al ricorrente nove giorni di sospensione dal
diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.; doc. A; 14).
Normalmente, in base alle
direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in caso di
insufficienti ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione
ammonta ad un minimo di tre giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).
A mente del TCA, tutto ben
considerato, la sanzione di nove giorni (3 giorni di sospensione per il mese di
giugno 2018 + 3 giorni per il mese di luglio 2018 + 3 giorni per il mese di agosto
2018) inflitta all’assicurato risulta conforme al principio della proporzionalità
(cfr. consid. 2.5.).
Questa soluzione si
giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in
discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento
dell’amministrazione (cfr. STF 8C_747/2018 del 20 marzo 2019 consid. 4.3.; STF
8C_767/2017 del 31 ottobre 2018 consid. 4.3.; STF 8C_758/2017 del 19 ottobre
2018.
consid. 4.3.; STF 8C_777/2017 del 2 agosto 2018 consid. 4.3., pubblicata
in DLA 2018 N. 11 pag. 265; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF
8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C
221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui
ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3
dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
La
decisione su opposizione del 14 dicembre 2018 impugnata deve, conseguentemente,
essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti