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Decisione

38.2019.1

Sospensione di 9 giorni per insuff. ricerche prima dell'iscrizione in AD durante la fine del tirocinio finanziato dall'AI. Pretesa affermazione del precedente direttore secondo cui la collaboraz.sareb

13 maggio 2019Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i 3 giorni, come previsto dalla SECO.” (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 15

gennaio 2019 l'URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. L’assicurato si è nuovamente

pronunciato in merito alla fattispecie con scritto pervenuto al TCA il 23

gennaio 2019 (cfr. doc. V).

1.5. L’URC, il 25 gennaio 2019, ha

ribadito la propria posizione espressa nella decisione su opposizione impugnata

e nella risposta di causa (cfr. doc. VII).

1.6. Il doc. VII è stato trasmesso

per conoscenza al ricorrente (cfr.doc. VIII).

Considerandi

In

ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo

2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio

2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06

del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

Nel merito

2.2

Oggetto della

vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato

dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di

lavoro nel periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione del 1° settembre

2018.

2.3

Tra gli obblighi

dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato

modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della

professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto

invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio

luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di

controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali

relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio

1992.

nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"

L'assicurato deve

finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di

domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede

che:

"

L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo

di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno

lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine

senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in

considerazione."

L'art. 26 cpv. 3

OADI stabilisce che:

"

Il servizio competente

verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, dunque, previsto

che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o

ridurre lo stato di disoccupazione.

Tale principio non è stato

messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.

Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la

disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

L'obbligo di ridurre il danno,

valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197

consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.

48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti

per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo

egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI,

secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo

possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF

8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C

221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI

è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°

gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione

OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte

sul Meno 1992, pag. 193s.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28.

giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In

una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha così

sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo

precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA.

Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché

gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere

tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione

in disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF

8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20

settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.;

STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139

V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF

8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,

consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998

ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di

collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo

n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett.

a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid.

5.

in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego

di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF

8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D.

Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 17).

2.4

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione

adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle

ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con

riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per

quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non

prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di

riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di

controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide

(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur confermando

tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha

precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche

mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi

amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese

(cfr. STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12

luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del

6.

marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza 8C_589/2009

del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

"

(…)

3.2

Pour trancher le point de savoir si

l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il

faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches

entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif,

la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en

principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février

2007.

consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à

une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches

de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et

bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C

176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2;

RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,

pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;

STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte

ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il

numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero

durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid.

3.2

Sulle modalità con le quali

bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede nessun

modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate

sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di

lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni

periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere

realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992

nella causa E. R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa

che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale

il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di

lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il

datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul

formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la

ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella

causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi

dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la

Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello

sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del datore

di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque

limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio

competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 pag. 95).

In

una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la

durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è determinata

secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5

OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il

prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due

anni.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che "la gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence".

Per quel che attiene alla

sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30

cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6

giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per

insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo

successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9

giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione

per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle

sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo,

"Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte

dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il

modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005;

STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C

286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del

6.

agosto 2002).

2.6

Nella presente evenienza

dalla documentazione agli atti si evince che RI 1, nato l’__________ 1971 (cfr.

doc. 2), nel luglio 1990 ha conseguito l’Attestato di capacità quale montatore

elettricista (cfr. doc. 4).

Egli ha lavorato fino al

2014.

nel settore professionale relativo alla sua formazione (cfr. doc. 2).

Il 2 luglio 2014 l’Ufficio

assicurazione invalidità del Cantone Ticino ha comunicato all’assicurato, da

una parte, che avrebbe assunto i costi di una riformazione in qualità di

educatore socio-professionale/operatore socio-assistenziale dal 1° settembre 2014

al 31 agosto 2017 e, dall’altra, che avrebbe svolto la parte pratica presso la __________

di __________, mentre la parte teorica presso la Scuola __________ di __________

(cfr. doc. 5).

L’Ufficio AI, il 26

settembre 2016, ha prolungato l’assunzione dei costi della riformazione

professionale in corso dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018. La parte pratica

avrebbe continuato a essere effettuata presso la __________ di __________ (cfr.

doc. 5).

Nel luglio 2018 il

ricorrente ha ottenuto l’Attestato federale di capacità quale “operatore

socio-assistenziale / assistenza agli handicappati” (cfr. doc. 3).

Il medesimo, il 30 agosto

2018, si è annunciato per il collocamento con effetto dal 1° settembre 2018

(cfr. doc. 1).

Dal formulario “Prova

degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” consegnato all’URC il 6

settembre 2018 emerge che nei tre mesi antecedenti l’iscrizione in

disoccupazione l’assicurato ha compiuto quattro ricerche di lavoro come

operatore socio-assistenziale (OSA), e meglio il 12 giugno 2018 presso la __________

di __________, il 12 luglio 2018 presso la __________ di __________, il 7

agosto 2018 presso la __________ di __________ e il 27 agosto 2018 presso la __________

di __________ (cfr. doc. 11).

La

consulente del personale, il 20 settembre 2018, ha inviato all’insorgente una

“Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 27

settembre 2018, il suo comportamento, allegando l’eventuale documentazione a

sostegno delle proprie dichiarazioni.

La

collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità

cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando

espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la

sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per

ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 12).

Il ricorrente, il 25

settembre 2018, ha indicato:

" In

risposta alla vostra lettera del 20 settembre chiarisco quanto segue:

- ho consegnato la lista delle ricerche che

partiva dal mese di MAGGIO. Le lettere richieste dal personale dei vostri

uffici erano quelle dei mesi (2) precedenti alla mia iscrizione.

(Avevo, con la documentazione richiesta, le

copie delle lettere dei mesi precedenti, ma non le hanno volute!!)

(…)” (Doc. 13)

Dal profilo

procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito

dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA

(al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’amministrazione, con

decisione formale del 7 novembre 2018, ha sospeso l’assicurato dal diritto alle

indennità di disoccupazione per nove giorni a causa di insufficienti ricerche

di lavoro nel lasso di tempo dal 1° giugno al 31 agosto 2018 precedente l’annuncio

per il collocamento del 1° settembre 2018 (cfr. doc. 14; consid. 1.1.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 14 dicembre

2018.

(cfr. doc. A; consid. 1.1.).

2.7

Come esposto precedentemente

(cfr. consid. 2.3.), gli assicurati devono compiere delle ricerche di lavoro

prima di controllare la disoccupazione.

Ciò vale anche per gli

assicurati che stanno terminando un tirocinio.

Sulla questione di

principio relativa alle ricerche di lavoro durante l'apprendistato, questo

Tribunale ha già avuto modo di precisare che vi è un obbligo di cercare lavoro

negli ultimi mesi di tirocinio, (cfr. STCA 38.99.332 del 17 aprile 2000,

sentenza nella quale il TCA ha confermato una sanzione di 4 giorni di

sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti

ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di tirocinio; STCA 38.2001.213 del 14

febbraio 2002, sentenza nella quale il TCA ha ridotto da 6 giorni a 4 giorni di

sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione la sanzione inflitta ad

un’assicurata per mancate ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di

tirocinio; D. Cattaneo, “Alcuni compiti …”, pag. 19).

Il TCA nelle sentenze

citate aveva fatto espressamente riferimento all'art. 22 cpv. 6 della v.legge

sulla formazione professionale secondo cui "il maestro di tirocinio

comunica all'apprendista, entro tre mesi dalla fine del tirocinio, se potrà

successivamente essere occupato nell'azienda". Tale normativa è stata

abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2003. In effetti il 1° gennaio 2004 è

entrata in vigore la nuova legge sulla formazione professionale, la quale non

contempla più quanto previsto all’art. 22 cpv. 6 della v.legge.

Tuttavia, a mente di

questa Corte, il principio dell’obbligo di cercare un impiego adeguato nell’ultimo

periodo di apprendistato rimane invariato, siccome la formazione professionale

ha di regola una durata determinata (cfr. art. 17 legge sulla formazione

professionale; STCA 38.2005.94 del 2 febbraio 2006).

Va, pure, ribadito che un

assicurato al beneficio di un contratto di durata determinata deve cercare un

nuovo impiego negli ultimi tre mesi di attività (cfr. consid. 2.3.; STF

8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5; STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015,

pubblicata in DTF 141 V 365; STFA C 200/03 del 15 dicembre 2003; STCA 38.2012.6

del 26 aprile 2012 consid. 2.7.; STCA 38.2010.75 del 4 maggio 2011).

Giova, inoltre, rilevare

che con STCA 38.2009.1 del 16 febbraio 2009 questa Corte ha stabilito che un

assicurato - che si era iscritto in disoccupazione il 1° ottobre 2008 al

termine del tirocinio, benché non avesse superato gli esami finali - non aveva

svolto delle ricerche di impiego nei mesi di luglio, agosto e dal 1° all’11

settembre 2008, mentre ne aveva compiute di insufficienti dal 12 al 30 settembre

2008.

La sospensione è stata

ridotta da dodici a undici giorni, in quanto dal 12 al 30 settembre 2008

l’assicurato aveva comunque intrapreso degli sforzi volti al reperimento di

un’occupazione, anche se non validi dal profilo qualitativo.

Con giudizio 38.2010.75

del 4 maggio 2011 il TCA ha, poi, confermato una sospensione di dodici giorni

dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitta a un assicurato che non

aveva svolto ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di apprendistato precedenti

l’annuncio per il collocamento.

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2017.20

del 27 settembre 2017 e STCA 38.2012.72 del 27 febbraio 2013.

2.8

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva che dalle carte processuali

emerge, innanzitutto, che l’URC ha esaminato gli eventuali sforzi intrapresi

dall’assicurato al fine di reperire un’occupazione nel periodo dal 1° giugno al

31.

agosto 2018, lasso di tempo corrispondente ai tre mesi precedenti la

data a partire dalla quale ha richiesto le prestazioni dell’assicurazione

contro la disoccupazione, ossia il 1° settembre 2018 (cfr. consid. 2.6.).

Tale modo di operare

risulta corretto, visto che il ricorrente, prima di annunciarsi per il

collocamento, ha svolto l’apprendistato di “operatore socio assistenziale /

assistenza agli handicappati” finanziato, quale riformazione professionale, dall’assicurazione

invalidità, iniziato nel settembre 2014 e terminato, come convenuto nel

settembre 2016, il 31 agosto 2018 (cfr. doc. 5; consid. 2.6.).

Egli, quindi, era tenuto a

cercare un nuovo impiego negli ultimi tre mesi di attività (cfr. consid. 2.7.).

Il fatto che i costi di

tale tirocinio siano stati assunti dall’assicurazione invalidità è ininfluente

ai fini della presente vertenza.

In effetti ai sensi degli

art. 8 e 17 cpv. 1 LAI, nonché 6 OAI i provvedimenti d'integrazione, fra i

quali i provvedimenti professionali quale la riformazione professionale (cfr.

art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), vengono concessi per quanto necessari e idonei a ripristinare,

conservare o migliorare, in particolare, la capacità al guadagno di un

assicurato.

Per stabilire tale diritto

deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale

rimanente (cfr. art. 8 cpv. 1bis LAI).

Una volta terminata la

riformazione professionale, perciò, l’assicurato può/deve mettere a profitto la

propria capacità al guadagno ricercando un impiego.

Ne discende che a tal fine

l’insorgente, il quale - in considerazione della comunicazione dell’Ufficio AI

del 26 settembre 2016 (cfr. doc. 5; consid. 2.6.) e dell’informazione del 3

luglio 2018 da parte della Sezione della formazione sanitaria e sociale in

merito alla sua promozione (cfr. doc. 3) -, ben doveva essere consapevole del

fatto che il suo apprendistato si concludeva alla fine di agosto 2018, era

tenuto a intraprendere sforzi volti al reperimento di un’occupazione negli

ultimi mesi di tirocinio.

2.9

Dagli atti di causa si

evince, poi, che effettivamente il ricorrente, nel lasso di tempo dal 1° giugno

al 31 agosto 2018, ha svolto soltanto quattro ricerche di lavoro, una il 12

giugno 2018, una il 12 luglio 2018 e due nell’agosto 2018, ossia il 7 e il 27

di quel mese (cfr. doc. 11).

Al riguardo l’assicurato,

che peraltro nella risposta alla Richiesta di giustificazione del 20 settembre

2018.

non ne ha fatto cenno (cfr. doc. 13, consid. 2.6.), nell’opposizione e nel

ricorso (cfr. doc. 15; I), ha indicato, che il direttore della __________, nel

corso dell’apprendistato, gli aveva segnalato che la collaborazione sarebbe

continuata anche dopo la conclusione della riformazione professionale, ovvero

da settembre 2018.

Egli ha inoltre

sottolineato, che il nuovo direttore a fine luglio 2018 gli ha invece

notificato, malgrado gli accordi verbali con il precedente, che non ci sarebbe

stato un contratto di impiego dopo il tirocinio.

L'Alta Corte ha stabilito

che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione

l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro

sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un

determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre

termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. STF 8C_40/2016 del 21

aprile 2016 consid. 2.4.; DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella

causa M.C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

Secondo la giurisprudenza

federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di

lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà

concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere

la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. STF 8C_846/2018

del 28 marzo 2019; STF 8C_219/2012 del 30 luglio 2012 consid. 4.1.; DLA 1992

pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C 275/03 del 3 febbraio 2004, consid.

4.2.4

; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; D. Cattaneo, op. cit., pag.

32).

Decisivo

è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non

necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la

STFA C 197/03 dell11 ottobre 2004).

In concreto questa Corte

ritiene che all’assicurato sia stata semplicemente prospettata un’assunzione

per il periodo successivo alla fine dell’apprendistato svolto quale

riformazione professionale finanziata dall’AI.

In effetti l’insorgente

stesso ha specificato che il nuovo direttore l’h informato che non ci sarebbe

stato alcun contratto di lavoro dopo la fine dell’apprendistato (cfr. doc. I;

15). Ciò esclude che tra la __________ e il ricorrente fosse già stato concluso

un contratto di impiego.

Le pretese affermazioni

del precedente direttore potevano, dunque, unicamente ingenerare

nell’assicurato una semplice speranza in merito alla conclusione di un

eventuale contratto di lavoro, non sufficiente, per ritenere garantita

un’occupazione (secondo la costante giurisprudenza federale).

In simili condizioni il

ricorrente, negli ultimi tre mesi di attività pressi la __________ avrebbe

dovuto intensificare i suoi sforzi volti al reperimento di un’occupazione.

Va del resto evidenziato

che in ogni caso nemmeno successivamente alla comunicazione del nuovo direttore

circa il fatto che non sarebbe stato assunto dopo l’apprendistato l’insorgente

ha aumentato il numero di ricerche, visto che nel mese di agosto 2018 ne ha

compiute soltanto due, il 7 e il 27 (cfr. doc. 11).

Abbondanzialmente questo

Tribunale rileva che secondo l'art. 329 cpv. 3 del Codice delle obbligazioni,

se il contratto è disdetto, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore

"il tempo necessario per cercare un altro lavoro" (cfr. ad esempio

STCA 38.2000.13 del 2 maggio 2000).

Il tempo necessario per

cercare un altro impiego deve essere concesso anche ai lavoratori legati da un

contratto di lavoro di durata determinata che sta per scadere (cfr. STCA

38.2010.75

del 4 maggio 2011 consid. 2.8.; STCA 38.2008.72 del 18

marzo 2009 consid. 2.7.; G. Aubert, "Du contrat de travail" in Code

des obligations I. Commentaire romand. Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Ginevra-Basilea-Monaco 2003 ad art. 329 n. 6 pag. 1734;

Brunner-Bühler-Wacher-Bruchez "Commentaire du contrat de travail". Ed

Réalités sociales, Losanna 2004 ad art. 329 n. 3 pag. 160).

In

proposito cfr. pure STCA 38.2016.34 del 15 febbraio 2017 consid. 2.9.; STCA

38.2014.73

del 26 marzo 2015 consid. 2.7.; STCA 38.2012.72 del 27 febbraio 2013

consid. 2.10.; STCA 38.2012.6 del 26 aprile 2012 consid. 2.9.

Riguardo alla ricerca di

lavoro effettuata nel mese di aprile 2018 e alle due ricerche intraprese nel

maggio 2018 consegnate a inizio settembre 2018 insieme a quelle relative al

periodo giugno – agosto 2018 (cfr. doc. 11) giova, d’altronde, osservare che la

costante giurisprudenza federale prevede che un assicurato deve comprovare le

ricerche di lavoro effettuate per ogni singolo periodo di controllo e

che non si possono compiere insufficienti ricerche in un mese (periodo di

controllo), fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi

nei mesi precedenti o che verranno effettuati nei mesi successivi (cfr. STFA C

58/05 dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio

2001; STCA 38.201.22 del 27 settembre 2016 consid. 2.7.).

Tale principio non

risulta, d’altronde, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005.

consid. 2.3.2).

Occorre, pertanto,

concludere che l’assicurato, compiendo quattro ricerche di impiego nei tre mesi

precedenti l’iscrizione in disoccupazione del 1° settembre 2018 (una in giugno

2018, una in luglio 2018 e due in agosto 2018), ha violato l’obbligo di ridurre

il danno che la legge gli impone (cfr. consid. 2.3.).

L’insorgente deve, dunque,

essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art.

30.

cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

2.10

Per quanto concerne l’entità

della penalità, l’URC ha inflitto al ricorrente nove giorni di sospensione dal

diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.; doc. A; 14).

Normalmente, in base alle

direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in caso di

insufficienti ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione

ammonta ad un minimo di tre giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).

A mente del TCA, tutto ben

considerato, la sanzione di nove giorni (3 giorni di sospensione per il mese di

giugno 2018 + 3 giorni per il mese di luglio 2018 + 3 giorni per il mese di agosto

2018) inflitta all’assicurato risulta conforme al principio della proporzionalità

(cfr. consid. 2.5.).

Questa soluzione si

giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in

discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento

dell’amministrazione (cfr. STF 8C_747/2018 del 20 marzo 2019 consid. 4.3.; STF

8C_767/2017 del 31 ottobre 2018 consid. 4.3.; STF 8C_758/2017 del 19 ottobre

2018.

consid. 4.3.; STF 8C_777/2017 del 2 agosto 2018 consid. 4.3., pubblicata

in DLA 2018 N. 11 pag. 265; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF

8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C

221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui

ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3

dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

La

decisione su opposizione del 14 dicembre 2018 impugnata deve, conseguentemente,

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti