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Decisione

38.2019.10

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 aprile 2019Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. L’avv. RA 1, per conto

dell’istante, si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie con scritto

dell’11 marzo 2019 (cfr. doc. VI).

1.6. Il doc. VI è stato trasmesso

alla Sezione del lavoro per conoscenza (cfr. doc. VII).

Considerandi

2.1

Questa Corte rileva

innanzitutto che a ragione la Sezione del lavoro ha trasmesso per competenza al

TCA lo scritto del 12 febbraio 2019 con cui RI 1 ha chiesto la revisione ex art.

53.

LPGA della decisione del 6 marzo 2018 relativa al diniego del diritto a

indennità di disoccupazione dal 1° gennaio 2018 (cfr. consid. 1.3.; 1.2.;

1.1

).

In effetti l’art. 53 cpv.

1.

LPGA prevede che le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o

l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di

prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

In concreto la questione

del diritto di RI 1 a indennità di disoccupazione dal 1° gennaio 2018 è, però,

stata decisa dal TCA con giudizio 38.2018.50 del 7 novembre 2018, cresciuto

in giudicato incontestato, che ha respinto il ricorso dell’assicurato

contro la decisione su opposizione del 19 giugno 2018 che aveva avallato il

provvedimento del 6 marzo 2018 con cui la Sezione del lavoro gli aveva negato

il diritto a prestazioni LADI.

Lo scritto del 12 febbraio

2019.

dell’assicurato deve, pertanto, essere considerato quale istanza di

revisione della STCA 38.2018.50 ai sensi degli art. 61 lett. i LPGA e 24 Lptca.

2.2

Giusta l'art. 61 lett. i LPGA

le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi

fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine

o da un delitto.

L’art. 24 Lptca della

Legge ticinese di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale

delle assicurazioni è ammessa la revisione:

a) se sono stati scoperti

fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

b) se un crimine o un

delitto ha influito sul giudizio.

A norma dell'art 25 cpv. 1

Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione

dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla

data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a)

e b) dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett. a), la domanda di revisione deve

inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.

2.3

Perché il TCA possa rivedere

una sua sentenza cresciuta in giudicato, è dunque necessario che siano stati

scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.

Un fatto è da considerarsi

nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è

stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente

malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove

l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe

potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente

procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire

suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione

dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un

apprezzamento giuridico corretto (cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015

consid. 4.2.).

Per quanto riguarda i

nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in

grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in

precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche

in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia

stata cagionata dalla sua negligenza (cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015

consid. 4.3.; DTF 127 V 353 consid. 5b).

Costituisce, dunque, fatto

nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era

già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir

prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della

necessaria diligenza (cfr. STF 8C_273/2016 del 7 giugno 2016 consid. 3; STFA C

175/04 del 29 novembre 2005 consid. 2.2.).

In una sentenza C 223/06

del 16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così illustrato i principi che

stanno alla base della revisione di una sentenza:

" 3.2 La

nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di

revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA),

di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di

una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24

gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già

esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati

poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti

verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui,

secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non

vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione

(DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag.

204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth

Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di],

Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21;

René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I

fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di

natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e

da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico

corretto.

Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono

servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti

già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano

potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b

pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in

precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di

invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente

quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in

modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È

decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente

all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già

rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il

semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti

all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può

determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi

del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la

conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138

consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr.

pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."

In proposito cfr. pure STF

8C_244/2017 del 24 aprile 2017; STF 8C_120/2017 del 20 aprile 2017 consid. 2.

2.4

Come visto nei fatti (cfr.

consid. 1.2.), l’assicurato a sostegno della propria istanza di revisione della

sentenza 38.2018.50 del 7 novembre 2018 ha prodotto un provvedimento emesso il

29.

gennaio 2019 dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) di __________

(Italia) con il quale quest’ultimo ha respinto la sua domanda di indennità di

disoccupazione presentata il 21 dicembre 2018, in quanto non residente in

Italia (cfr. doc. A).

L’INPS ha, inoltre,

precisato che:

" (…)

Se intende impugnare il presente

provvedimento, potrà farlo presentando ricorso amministrativo al competente

Comitato Provinciale tramite la scrivente Struttura.

(…).

In ogni caso, il ricorso dovrà essere

presentato entro 90 giorni dalla data di ricevimento della presente

comunicazione.

(...).

Potrà, inoltre, essere proposta azione giudiziaria entro il termine di un anno

ai sensi dell’art. 47 del DPR 30 aprile 1970, n. 639.

L’eventuale ricorso giudiziario dovrà

essere notificato presso la scrivente Struttura. (…)” (Doc. A)

Il TCA, al riguardo,

rileva che il provvedimento dell’INPS del 29 gennaio 2019, peraltro non

cresciuto in giudicato (termine di ricorso di 90 giorni; cfr. doc. A), non

costituisce un nuovo rilevante fatto (cfr. consid. 2.3.) che consenta la

revisione della sentenza 38.2018.50 del 7 novembre 2018.

In effetti dalla decisione

dell’INPS, in cui non sono state precisate le ragioni per le quali l’Istituto

italiano ha ritenuto che l’istante sia residente in Italia, non risulta per quale

periodo è stata richiesta, il 21 dicembre 2018, l’indennità di disoccupazione

(la STCA 38.2018.50 del 7 novembre 2018 riguarda il lasso di tempo a decorrere

dal 1° gennaio al 19 giugno 2018, data della decisione su opposizione impugnata

che delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali; cfr.

STF 8C_562/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_30/2018 del 17 luglio

2018.

consid. 5.2.4.1.).

Inoltre dal provvedimento

citato non emerge - più specificatamente - una differente fattispecie rispetto

alla situazione fattuale in merito alla quale si è pronunciato il TCA con

giudizio 38.2018.50 del 7 novembre 2018.

Tutt’al più si tratta di

un diverso apprezzamento della già nota fattispecie che non giustifica in ogni

caso una revisione (cfr. STF 8C_824/2014 del 29 dicembre 2014; STF 8C_934/2009

del 24 febbraio 2010 consid. 2.2.; STF U 23/07 del 6 settembre 2007 consid.

3.2

).

Per quanto attiene alla

laconica indicazione dell’INPS secondo cui RI 1 non è residente in Italia, va

del resto evidenziato che questo Tribunale nella STCA 38.2018.50 del 7 novembre

2018, dove l’assicurato era rappresentato dall’__________ e passata in

giudicato incontestata, ha ritenuto inadempiuto il presupposto del diritto

all’indennità di disoccupazione di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non

escludendo la sua residenza effettiva in Svizzera, ma considerando in Italia il

centro delle proprie relazioni personali (cfr. STCA 38.2018.50 consid. 2.4.).

L’assicurato non ha, peraltro,

censurato tale conclusione impugnando la sentenza 38.2018.50 davanti al

Tribunale federale.

In proposito è utile

ricordare che le censure presentabili in un ricorso a un tribunale non possono

essere fatte valere in un secondo tempo in una domanda di revisione – rimedio

giuridico straordinario (cfr. STF 9F_2/2017 del 4 maggio 2017 consid. 1.1.; STF

8C_672/2018 del 7 novembre 201; STF 8F_5/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 1;

STF 8F_9/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.3.).

In una sentenza 9F_2/2011 del 29 settembre 2011 in ambito di assicurazione per

la vecchiaia e per i superstiti la nostra Massima Istanza ha, altresì, precisato

che l'inoltro di un'istanza di revisione non consente di

ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione.

Giova,

infine, sottolineare che per prassi invalsa l'agire (anche erroneo) del rappresentante

è d’altronde imputato al rappresentato (cfr. STF

8C_126/2019 del 5 marzo 2019; STF 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 4.3.;

STF 8C_672/2018 del 7 novembre 2018; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010

consid. 2.2.).

Non si può, quindi,

procedere alla revisione del giudizio del TCA del 7 novembre 2018, peraltro non

contestato dinanzi all’Alta Corte, semplicemente perché l’INPS, il 29 gennaio

2019, ha negato all’istante, con una decisione amministrativa non cresciuta in

giudicato, il diritto a indennità di disoccupazione.

2.5

Alla luce di tutto quanto

esposto, l'istanza di revisione del 12 febbraio 2019 - tendente al riconoscimento

di indennità di disoccupazione dal 1° gennaio 2018 - deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’istanza di revisione del

12 febbraio 2019, in quanto ricevibile, è respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti