38.2019.10
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8 aprile 2019Italiano15 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2019.10
rs
Lugano
8 aprile 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sull’istanza del 12 febbraio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
chiedente la revisione
della sentenza emessa il 7 novembre 2018 da questo Tribunale (inc. 38.2018.50)
nella causa da lui promossa con ricorso del 20 agosto 2018
contro
la decisione su opposizione del 19 giugno 2018 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con sentenza 38.2018.50 del 7
novembre 2018 questa Corte ha respinto il ricorso di RI 1, rappresentato allora
da __________, interposto contro la decisione su opposizione emanata dalla Sezione
del lavoro il 19 giugno 2018, con la quale aveva confermato il proprio provvedimento
del 6 marzo 2018 di diniego del diritto a indennità di disoccupazione a
decorrere dal 1° gennaio 2018, corrispondente alla data dell’annuncio per il
collocamento.
In quella sentenza il TCA,
ha stabilito, che dal profilo del diritto interno l’assicurato non risiedeva in
Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, avendo il centro delle
proprie relazioni personali in Italia.
Egli non poteva nemmeno
beneficiare delle prestazioni LADI in virtù del diritto internazionale, siccome
risultava essere un vero lavoratore frontaliere.
Questo Tribunale ha
precisato che, anche volendo ammettere che egli non rientrava ogni settimana in
Italia, il medesimo non poteva essere qualificato quale falso frontaliere alla
luce della tipologia di lavoro svolto (settore edile) e dell’orario effettuato
durante l’anno 2017, ovvero dal lunedì al venerdì 8,5 ore consecutive e a
sabati alterni almeno fino alle 14:30, orario che gli permetteva di ritornare
in Italia.
Il giudizio del 7 novembre
2018 è cresciuto in giudicato incontestato.
1.2. II 12 febbraio 2019 RI 1, patrocinato
dall’avv. RA 1, ha inoltrato alla Sezione del lavoro un’istanza di revisione
della decisione emessa dall’amministrazione il 6 marzo 2018, chiedendo il
conseguente riconoscimento del diritto a indennità di disoccupazione dal 1°
gennaio 2018.
A motivazione della
propria richiesta la parte istante ha addotto:
" (…) Con
decisione del 6 marzo 2018, confermata dopo l’opposizione dell’assicurato il 19
giugno 2018 e dal Tribunale cantonale delle assicurazioni con sentenza del 7
novembre 2018, codesto lodevole Ufficio giuridico ha stabilito che l’assicurato
non adempirebbe i presupposti del diritto all’indennità di disoccupazione, nel
periodo dal 1. gennaio 2018, a causa della sua residenza che non è stata
ritenuta essere in Svizzera.
Dopo la crescita in giudicato della
decisione di codesto Ufficio giuridico l’assicurato ha formulato una domanda di
indennità di disoccupazione alla competente autorità italiana.
L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
(in seguito INPS) con la decisione del 29 gennaio 2019 che viene prodotta con
la presente istanza, ha respinto la domanda dell’assicurato sostenendo che la
prestazione non è accoglibile in quanto il soggetto non risiede in Italia. In
effetti, come sempre sostenuto nell’ambito della presente procedura davanti
alle autorità svizzere, l’assicurato è a tutti gli effetti domiciliato in
Svizzera, nel Comune di __________. E’ per questo motivo che, inevitabilmente, la
domanda di prestazioni formulata alle autorità italiane, quale conseguenza
della decisione di codesto lodevole Ufficio giuridico, è stata respinta.
(…).
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni,
nella suddetta decisione, a pag. 36, ha indicato che l’assicurato, dal profilo
del diritto internazionale, dovrebbe essere considerato un frontaliere vero per
cui egli avrebbe diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia. Ciò però
non è risultato corretto. Come detto infatti le indennità di disoccupazione in
Italia all’assicurato sono state negate.
Il diniego delle indennità di
disoccupazione in Italia costituisce un fatto nuovo rilevante che non poteva
essere prodotto in precedenza in quanto la relativa decisione è stata
pronunciata solo il 29 gennaio 2019.
Sulla base di questa decisione l’assicurato
non può che essere considerato residente in Svizzera e di conseguenza al
medesimo va confermato il diritto alle indennità di disoccupazione per il
periodo dal 1° gennaio 2018.” (cfr. doc. I)
1.3. La Sezione del lavoro, il 13
febbraio 2019, facendo riferimento alla sentenza 38.2018.50 del 7 novembre
2018, ha trasmesso al TCA per competenza la domanda di revisione di RI 1 (cfr.
doc. II).
1.4. Invitata a pronunciarsi, l’amministrazione,
il 21 febbraio 2019, ha postulato la reiezione della domanda di revisione, osservando:
" (…) con
riferimento alla sentenza del 7 novembre 2018, va rilevato che l’interessato ha
omesso di fare uso dei mezzi d’impugnazione ordinari nel caso concreto ricorso
al Tribunale federale.
In concreto, sulla base della precitata
decisione dell’INPS, decisione succintamente motivata e apparentemente non
ancora definitiva, che non si confronta con l’articolata valutazione riguardo
il diritto alle prestazioni in Svizzera e il luogo di residenza ai sensi delle
disposizioni nazionali e europee (regolamento (CEE) n. 1408/71) contenute nella
sentenza 7 novembre 2018, l’istante chiede – ingiustificatamente –
l’annullamento della decisione 6 marzo 2018 e il riconoscimento delle indennità
di disoccupazione a partire dal 1. gennaio 2018.
Si ritiene che i fatti invocati non possano
essere considerati nuovi ai sensi dell’art. 61 lett. i LPGA e 24 Lptca,
rispettivamente che quanto invocato non sia suscettibile di giustificare una
conclusione giuridica differente rispetto al passato. (…)” (doc. IV)
Fatti
1.5. L’avv. RA 1, per conto
dell’istante, si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie con scritto
dell’11 marzo 2019 (cfr. doc. VI).
1.6. Il doc. VI è stato trasmesso
alla Sezione del lavoro per conoscenza (cfr. doc. VII).
Considerandi
2.1
Questa Corte rileva
innanzitutto che a ragione la Sezione del lavoro ha trasmesso per competenza al
TCA lo scritto del 12 febbraio 2019 con cui RI 1 ha chiesto la revisione ex art.
53.
LPGA della decisione del 6 marzo 2018 relativa al diniego del diritto a
indennità di disoccupazione dal 1° gennaio 2018 (cfr. consid. 1.3.; 1.2.;
1.1
).
In effetti l’art. 53 cpv.
1.
LPGA prevede che le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o
l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di
prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
In concreto la questione
del diritto di RI 1 a indennità di disoccupazione dal 1° gennaio 2018 è, però,
stata decisa dal TCA con giudizio 38.2018.50 del 7 novembre 2018, cresciuto
in giudicato incontestato, che ha respinto il ricorso dell’assicurato
contro la decisione su opposizione del 19 giugno 2018 che aveva avallato il
provvedimento del 6 marzo 2018 con cui la Sezione del lavoro gli aveva negato
il diritto a prestazioni LADI.
Lo scritto del 12 febbraio
2019.
dell’assicurato deve, pertanto, essere considerato quale istanza di
revisione della STCA 38.2018.50 ai sensi degli art. 61 lett. i LPGA e 24 Lptca.
2.2
Giusta l'art. 61 lett. i LPGA
le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi
fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine
o da un delitto.
L’art. 24 Lptca della
Legge ticinese di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale
delle assicurazioni è ammessa la revisione:
a) se sono stati scoperti
fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un crimine o un
delitto ha influito sul giudizio.
A norma dell'art 25 cpv. 1
Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione
dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla
data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a)
e b) dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett. a), la domanda di revisione deve
inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.
2.3
Perché il TCA possa rivedere
una sua sentenza cresciuta in giudicato, è dunque necessario che siano stati
scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.
Un fatto è da considerarsi
nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è
stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente
malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove
l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe
potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente
procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire
suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione
dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un
apprezzamento giuridico corretto (cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015
consid. 4.2.).
Per quanto riguarda i
nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in
grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in
precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche
in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia
stata cagionata dalla sua negligenza (cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015
consid. 4.3.; DTF 127 V 353 consid. 5b).
Costituisce, dunque, fatto
nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era
già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir
prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della
necessaria diligenza (cfr. STF 8C_273/2016 del 7 giugno 2016 consid. 3; STFA C
175/04 del 29 novembre 2005 consid. 2.2.).
In una sentenza C 223/06
del 16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così illustrato i principi che
stanno alla base della revisione di una sentenza:
" 3.2 La
nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di
revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA),
di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di
una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24
gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già
esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati
poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti
verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui,
secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non
vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione
(DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag.
204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth
Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di],
Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21;
René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I
fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di
natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e
da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico
corretto.
Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono
servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti
già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano
potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b
pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in
precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di
invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente
quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in
modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È
decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente
all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già
rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il
semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti
all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può
determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi
del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la
conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti
essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138
consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr.
pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."
In proposito cfr. pure STF
8C_244/2017 del 24 aprile 2017; STF 8C_120/2017 del 20 aprile 2017 consid. 2.
2.4
Come visto nei fatti (cfr.
consid. 1.2.), l’assicurato a sostegno della propria istanza di revisione della
sentenza 38.2018.50 del 7 novembre 2018 ha prodotto un provvedimento emesso il
29.
gennaio 2019 dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) di __________
(Italia) con il quale quest’ultimo ha respinto la sua domanda di indennità di
disoccupazione presentata il 21 dicembre 2018, in quanto non residente in
Italia (cfr. doc. A).
L’INPS ha, inoltre,
precisato che:
" (…)
Se intende impugnare il presente
provvedimento, potrà farlo presentando ricorso amministrativo al competente
Comitato Provinciale tramite la scrivente Struttura.
(…).
In ogni caso, il ricorso dovrà essere
presentato entro 90 giorni dalla data di ricevimento della presente
comunicazione.
(...).
Potrà, inoltre, essere proposta azione giudiziaria entro il termine di un anno
ai sensi dell’art. 47 del DPR 30 aprile 1970, n. 639.
L’eventuale ricorso giudiziario dovrà
essere notificato presso la scrivente Struttura. (…)” (Doc. A)
Il TCA, al riguardo,
rileva che il provvedimento dell’INPS del 29 gennaio 2019, peraltro non
cresciuto in giudicato (termine di ricorso di 90 giorni; cfr. doc. A), non
costituisce un nuovo rilevante fatto (cfr. consid. 2.3.) che consenta la
revisione della sentenza 38.2018.50 del 7 novembre 2018.
In effetti dalla decisione
dell’INPS, in cui non sono state precisate le ragioni per le quali l’Istituto
italiano ha ritenuto che l’istante sia residente in Italia, non risulta per quale
periodo è stata richiesta, il 21 dicembre 2018, l’indennità di disoccupazione
(la STCA 38.2018.50 del 7 novembre 2018 riguarda il lasso di tempo a decorrere
dal 1° gennaio al 19 giugno 2018, data della decisione su opposizione impugnata
che delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali; cfr.
STF 8C_562/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_30/2018 del 17 luglio
2018.
consid. 5.2.4.1.).
Inoltre dal provvedimento
citato non emerge - più specificatamente - una differente fattispecie rispetto
alla situazione fattuale in merito alla quale si è pronunciato il TCA con
giudizio 38.2018.50 del 7 novembre 2018.
Tutt’al più si tratta di
un diverso apprezzamento della già nota fattispecie che non giustifica in ogni
caso una revisione (cfr. STF 8C_824/2014 del 29 dicembre 2014; STF 8C_934/2009
del 24 febbraio 2010 consid. 2.2.; STF U 23/07 del 6 settembre 2007 consid.
3.2
).
Per quanto attiene alla
laconica indicazione dell’INPS secondo cui RI 1 non è residente in Italia, va
del resto evidenziato che questo Tribunale nella STCA 38.2018.50 del 7 novembre
2018, dove l’assicurato era rappresentato dall’__________ e passata in
giudicato incontestata, ha ritenuto inadempiuto il presupposto del diritto
all’indennità di disoccupazione di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non
escludendo la sua residenza effettiva in Svizzera, ma considerando in Italia il
centro delle proprie relazioni personali (cfr. STCA 38.2018.50 consid. 2.4.).
L’assicurato non ha, peraltro,
censurato tale conclusione impugnando la sentenza 38.2018.50 davanti al
Tribunale federale.
In proposito è utile
ricordare che le censure presentabili in un ricorso a un tribunale non possono
essere fatte valere in un secondo tempo in una domanda di revisione – rimedio
giuridico straordinario (cfr. STF 9F_2/2017 del 4 maggio 2017 consid. 1.1.; STF
8C_672/2018 del 7 novembre 201; STF 8F_5/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 1;
STF 8F_9/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.3.).
In una sentenza 9F_2/2011 del 29 settembre 2011 in ambito di assicurazione per
la vecchiaia e per i superstiti la nostra Massima Istanza ha, altresì, precisato
che l'inoltro di un'istanza di revisione non consente di
ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione.
Giova,
infine, sottolineare che per prassi invalsa l'agire (anche erroneo) del rappresentante
è d’altronde imputato al rappresentato (cfr. STF
8C_126/2019 del 5 marzo 2019; STF 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 4.3.;
STF 8C_672/2018 del 7 novembre 2018; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010
consid. 2.2.).
Non si può, quindi,
procedere alla revisione del giudizio del TCA del 7 novembre 2018, peraltro non
contestato dinanzi all’Alta Corte, semplicemente perché l’INPS, il 29 gennaio
2019, ha negato all’istante, con una decisione amministrativa non cresciuta in
giudicato, il diritto a indennità di disoccupazione.
2.5
Alla luce di tutto quanto
esposto, l'istanza di revisione del 12 febbraio 2019 - tendente al riconoscimento
di indennità di disoccupazione dal 1° gennaio 2018 - deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L’istanza di revisione del
12 febbraio 2019, in quanto ricevibile, è respinta.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti