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Decisione

38.2019.11

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 maggio 2019Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I certificati medici (__________ 23.10.2018

e Dr. __________ 13.11.2018) fanno riferimento al periodo dal 19.10.2018 in

avanti.

Negli anni, il Signor RI 1 è stato più

volte istruito in merito alle “Linee guida” per le ricerche stagionali,

l’ultima istruzione gli è stata data il 21.03.2018. Il documento esplicita

chiaramente il fatto che Tutta la documentazione giustificativa deve essere

tenuta a disposizione dell’URC e consegnata al momento dell’iscrizione all’URC.

Inoltre va considerato che le prove delle

ricerche di lavoro stagionali 2018 sono state chieste più volte, sia

formalmente (al momento dell’iscrizione, assegnando ulteriori due giorni per la

consegna; dalla consulente con richiesta di giustificazione), che in occasione

di diversi colloqui telefonici intercorsi con la Capoufficio URC, __________.

Pur non entrando nel merito della qualità

delle ricerche di lavoro e constatandone la consegna tardiva, la visione della

documentazione presentata in sede di opposizione, dimostra che i giustificativi

avrebbero potuto essere consegnati anche tenendo conto dell’inabilità, perché

già generati in precedenza. Si tratta, infatti, di ricerche svolte in parte di

persona (certificate dal timbro apposto dai datori di lavoro) e in parte, in

risposta ad annunci o lettere spontanee risalenti ai mesi di marzo, aprile,

maggio, giugno e luglio 2018.” (Doc. A)

1.2. Contro la decisione su

opposizione del 21 gennaio 2019 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha

inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della

sanzione.

Il medesimo ha pure

postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

A motivazione delle sue

richieste ricorsuali l’insorgente ha, in particolare, addotto:

" (…)

l’insorgente ha effettuato le ricerche del caso prima dell’annuncio in

disoccupazione, circostanza peraltro ammessa dall’Ufficio resistente stesso

(decisione impugnata, p. 3. secondo capoverso).

La mancata consegna è dovuta all’inabilità

lavorativa ampiamente documentata, e neppure essa contestata dall’Ufficio.

Prove: si richiama dall’URC

l’incarto completo.

2. Visto quanto sopra, considerato cioè che

l’assicurato aveva svolto correttamente e tempestivamente le ricerche di lavoro,

ma non era stato in grado di produrle per motivi di salute ampiamente

dimostrati, la sanzione imposta non resiste all’esame di legge e deve essere

annullata.

Prove: come sopra. (…)” (Doc. I)

1.3. Il 21 febbraio 2019 l’avv. RA

1 ha inviato il Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria

vidimato dal Comune di __________ e la relativa documentazione (cfr. doc.

IVbis).

1.4. L’URC, in risposta, ha

postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.5. La patrocinatrice del

ricorrente, il 21 marzo 2019, ha in particolare trasmesso alcuni documenti

(cfr. doc. VII+1/2), fra i quali uno scritto del 17 ottobre 2018 in cui la __________

ha comunicato:

" (…) Sulla

base della documentazione medica in nostro possesso e dopo aver sentito il

parere del nostro servizio medico i disturbi oggi presenti alla spalla destra

non sono più in relazione con l’infortunio del 7.8.2018. Non è possibile

inoltre ricondurre con probabilità preponderante tali disturbi agli infortuni

sopramenzionati.

Data la situazione di fatto e di diritto,

per quanto concerne i postumi di infortunio dobbiamo chiudere il caso con la

data odierna e rifiutare il diritto a ulteriori prestazioni assicurative. Sospenderemo

da oggi le prestazioni assicurative finora accordate (indennità giornaliere e

spese di cura).

L’ulteriore incapacità lavorativa e la cura

medica come pure l’intervento chirurgico previsto il 19.10.2018 non vanno

quindi più a carico dell’assicurazione infortuni ma a carico dei competenti

assicuratori malattia che vengono informati con copia del presente scritto. (…)”

(Doc. VII1)

1.6. Il 10 aprile 2019, dopo aver

ottenuto una proroga del termine per esprimersi in merito al doc. VII (cfr.

doc. IX; X), l’URC ha segnatamente indicato che le osservazioni dell’insorgente

non sono pertinenti ed esulano dalla presente vertenza, che invece riguarda le

ricerche di lavoro per il periodo dal 26 marzo al 31 luglio 2018 (cfr. doc.

XI).

1.7. Il doc. XI è stato trasmesso

per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XII).

Considerandi

2.1

Oggetto della

vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato

dal diritto all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nel

periodo dal 26 marzo al 6 agosto 2018 antecedente l’iscrizione in disoccupazione

del 22 ottobre 2018, in quanto la documentazione relativa alle stesse è stata

prodotta tardivamente.

2.2

Tra gli obblighi

dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato

modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della

professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato

in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di

domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di

controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali

relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio

1992.

nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"

L'assicurato deve

finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di

domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede

che:

"

L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni

periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo

giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il

termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere

prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3

OADI stabilisce che:

"

Il servizio competente

verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, dunque, previsto

che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o

ridurre lo stato di disoccupazione.

Tale principio non è stato

messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.

Messaggio concernente la modifica della legge sull’assicurazione contro la

disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

L'obbligo di ridurre il danno,

valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197

consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.

48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti

per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo

egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI,

secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo

possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF

8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C

221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI

è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°

gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione

OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V

228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte

sul Meno 1992, pag. 193s.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28.

giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In

una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha così

sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo

precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA.

Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché

gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere

tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione

in disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF

8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20

settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.;

STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139

V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF

8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,

consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998

ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di

collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo

n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett.

a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid.

5.

in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego

di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF

8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D. Cattaneo,

“Alcuni compiti…”, pag. 17).

2.3

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per

quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non

prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di

riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo

di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide

(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur confermando

tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha

precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche

mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa

esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF

8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005

consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006

consid. 3.2.).

In una sentenza 8C_589/2009

del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

"

(…)

3.2

Pour trancher le point de savoir si

l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il

faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches

entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la

jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en

principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007

consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une

limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de

l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien

présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05

du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op.

cit. p. 392). (…)"

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,

pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;

STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte

ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il

numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero

durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid.

3.2

Sulle modalità con le quali

bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede nessun

modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate

sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di

lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni

periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere

realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992

nella causa E. R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa

che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale

il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di

lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il

datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul

formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la

ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella

causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi

dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la

Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello

sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del datore

di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque

limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio

competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 pag. 95).

In

una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.4

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la

durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è determinata

secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5

OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il

prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due

anni.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che "la gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence".

Per quel che attiene

alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art.

30.

cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6

giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per

insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo

successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9

giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione

per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle

sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo,

"Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte

dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il

modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005;

STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C

286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del

6.

agosto 2002).

2.5

RI 1 (nato il __________

1966), dal 2007 all’ottobre 2017, ha lavorato quale stagionale per la __________

in qualità di __________ (cfr. STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid.

2.6

).

Nell’interstagione egli ha

fatto ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STCA 38.2018.39

del 10 ottobre 2018 consid. 2.6.).

Il 16 marzo 2018

l’assicurato ha concluso con la __________ un contratto di durata determinata

dal 26 marzo al 21 ottobre 2018 quale cassiere e propagandista all’esterno

dell’agenzia al 100% con luogo di lavoro a __________ (cfr. doc. 1).

Il 22 ottobre 2018

l’insorgente si è iscritto in disoccupazione (6° termine quadro per la

riscossione di prestazioni: 22.10.2018 - 21.10.2020) alla ricerca di un impiego

come __________, __________, ausiliario venditore impiegato di commercio (cfr.

doc. 9; A).

Il medesimo, il 22 ottobre

2018, ha pure sottoscritto la “Dichiarazione sulle ricerche di lavoro

effettuate nel periodo precedente l’annuncio all’URC” in cui è stata apposta

una crocetta sulla casella “La documentazione comprovante le ricerche di

lavoro precedenti l’annuncio all’URC sarà consegnata all’URC entro 2 giorni

dalla data del timbro URC” (cfr. doc. 9)

La

consulente del personale, il 7 novembre 2018, dopo aver constatato che il

ricorrente non aveva ancora fornito alcuna prova di ricerca di una nuova

occupazione per il lasso di tempo compreso tra il 26 marzo e il 6 agosto 2018

(per i periodi 7 agosto - 17 ottobre 2018 e 18 ottobre - 16 novembre 2018 l’URC

ha tenuto conto della sua inabilità lavorativa al 100% dovuta a infortunio,

rispettivamente a malattia), gli ha trasmesso una “Richiesta di

giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 14 novembre 2018, il

fatto di non aver prodotto alcuna prova di ricerche di impiego svolte dal 26

marzo al 6 agosto 2018 quando lavorava come stagionale presso la __________ e

di allegare l’eventuale documentazione a sostegno delle sue dichiarazioni.

La

collocatrice ha menzionato espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il

quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non

faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata e ha aggiunto che:

" (…) la

documentazione, rispettivamente le giustificazioni che perverranno dopo la

scadenza sopra indicata non potranno essere tenute in considerazione (art. 26

cpv. 2bis OADI; n.d.r.: dal 1° aprile 2011 art. 26 cpv. 2 OADI) e la

valutazione avverrà in base agli atti in nostro possesso.” (Doc. 2)

Il ricorrente, il 13 novembre

2018, ha firmato la seguente dichiarazione apparentemente scritta da terzi:

" Non ho

potuto consegnare le ricerche in quanto a causa della malattia (operazione

braccio destri) non posso scrivere. (…)” (Doc. 3)

A tale risposta è stato

allegato un certificato medico del 13 novembre 2018 in cui il Dr. med. __________,

FMH in medicina interna generale, ha attestato:

" Problema

principale: Omartrosi a dx con:

- intervento chirurgico

il 19.10.18 (posa di protesi anatomica)

Per quanto sopra e essendo destrimane il paziente sopraccitato

attualmente non è in grado di usare il suo arto superiore destro” (cfr. doc. 3)

Il 26 ottobre 2018 il Dr. med.

__________ aveva peraltro redatto un certificato da cui risulta che l’assicurato

era inabile al lavoro al 100% in seguito a malattia dal 18 ottobre fino al 16

novembre 2018 (cfr. doc. 2).

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito

dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (al

riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

Ritenendo

non rilevante per la valutazione del caso la motivazione secondo cui

l’assicurato non ha potuto consegnare le ricerche di impiego relative al

periodo dal 26 marzo al 6 agosto 2018, poiché a causa di malattia – operazione

braccio destro – era impossibilitato a scrivere, l’URC, con decisione formale del

30.

novembre 2018, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per

nove giorni (cfr. doc. 5; consid. 1.1.).

Nell’opposizione

interposta il 6 dicembre 2018, personalmente dall’assicurato, contro il

provvedimento del 30 novembre 2018 il ricorrente ha fatto valere:

" (…) Nel

periodo dal 26.03.2018 al 06.08.2018 ho svolto le ricerche di lavoro come

previsto dalla legge.

Al momento della consegna di tali ricerche

ero in malattia come giustificato dal certificato medico già inviatovi in

precedenza.

Ritengo quindi di non essere venuto meno ai

miei obblighi per quanto concerne le ricerche effettuate, seppur a causa delle

mie condizioni di salute non abbia potuto consegnare le stesse.

A prova delle ricerche effettuate vi

inoltro la documentazione richiestami e contestatami. (…)” (Doc. 6)

In effetti l’assicurato,

il 6 dicembre 2018, ha prodotto all’amministrazione i formulari “Prova degli

sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” concernenti i mesi da marzo ad

agosto 2018, dai quali emerge che il medesimo ha compiuto complessivamente 19

ricerche di lavoro (una nel mese di marzo 2018, quattro rispettivamente nei mesi

di aprile, maggio, giugno e luglio 2018) e due nel mese di agosto 2018, sia

rispondendo ad annunci pubblicati che tramite candidature spontanee (cfr. doc.

6).

L’URC ha confermato la

decisione del 30 novembre 2018 con decisione su opposizione dell’11 gennaio

2018, rilevando che “… i giustificativi avrebbero potuto essere consegnati

anche tenendo conto dell’inabilità, perché già generati in precedenza. Si

tratta, infatti, di ricerche svolte in parte di persona (certificate dal timbro

apposto dai datori di lavoro) e in parte, in risposta ad annunci o lettere

spontanee risalenti ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2018.”

(cfr. doc. A; consid. 1.1.).

2.6

Per quanto

attiene agli assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione

lavorativa e l’altra (ad es. nel settore dell’edilizia o della ristorazione) o

durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione

soltanto alcuni mesi ogni anno, va osservato che questo Tribunale ha stabilito

che le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono

essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità

al collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono

svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono

ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata,

per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in

un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti

ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT

II-2001 N. 92; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001; STCA del 16 marzo 2000

nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC; STCA

del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. e S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120

V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).

Il TCA ha pure stabilito

che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi

per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a

tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli

ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2001.15

del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).

In tale contesto è utile

segnalare che in una sentenza C 53/06 del 20 marzo 2007 il Tribunale federale

ha accolto il ricorso del Servizio pubblico dell’impiego del Canton Friborgo

inoltrato contro un giudizio con il quale il Tribunale cantonale amministrativo

aveva annullato una decisione su opposizione di inidoneità al collocamento di

un assicurato che non aveva compiuto alcuna ricerca di lavoro durante

l’attività stagionale precedente la disoccupazione e aveva rinviato gli atti

per, se del caso, infliggergli una sospensione dal diritto all’indennità di

disoccupazione.

La nostra Massima Istanza

ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

5.

Il ressort des pièces du dossier que l'intimé a

travaillé, de manière tout à fait temporaire, au service de l'agence Creyf's

pour le compte de JPF Construction SA, huit mois en 2002, 7 mois et demi en

2003.

et six mois en 2004. A chaque occasion, un nouveau contrat de durée déterminée

a été conclu, si bien que l'on est en présence d'un pur rapport de travail

intérimaire (à l'instar de la situation de l'arrêt ATF 119 V 46 consid. 2a et

2b p. 49 sv.).

Il convient donc d'examiner si l'intimé était

disposé à accepter un emploi durable qui s'offrirait à lui. L'assuré s'est

inscrit au chômage en décembre 2003. Après avoir bénéficié d'indemnités

journalières en janvier et février 2004, il a sollicité à nouveau de telles

prestations à partir du 24 décembre 2004. Il n'a fourni aucune recherche

d'emploi pour les deux périodes précédant ses inscriptions au chômage. On doit

dès lors admettre qu'il se limitait essentiellement à exercer des activités

temporaires par l'intermédiaire de Creyf's SA, comme le démontre d'ailleurs le

fait qu'il a repris une occupation par l'entremise de cette même agence en mars

2005.

Quoi qu'il s'en défende, il entre dans la catégorie des assurés dont la

disponibilité se limite uniquement aux emplois de durée et de fréquence

irrégulière, qui ne veulent ou ne peuvent pas accepter d'emploi fixe et qui ont

ainsi en principe à leur charge, du point de vue de l'aptitude au placement, le

risque inhérent d'une perte de travail entre deux emplois (ATF 120 V 385 consid.

3b p. 388; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungs-recht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, ch. 286 p.

2266; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures

cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 3.9.8.6. p. 228). (…)."

L’Alta

Corte, in un’ulteriore sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha, poi, dichiarato

inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che

dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato

licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata

determinata.

Contestualmente

il TF ha rilevato che:

" (…) der Wille, eine unbefristete Stelle

anzutreten, hat nicht wegen fehlender Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen,

sondern weil die Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen.

Doch bereits die Arbeitsbemühungen in der hier interessierenden Zeit machen

deutlich, dass eine Festanstellung nicht angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte

der Versicherte ausschliesslich im Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte,

dass in den Wintermonaten nicht mit einer Anstellung zu rechnen war (vgl.

Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem er seine Arbeitsbemühungen nicht auf

andere Branchen ausweitete, hat er nicht alle Vorkehrungen getroffen, um im

Sinne der Schadenminderungspflicht die Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern

nahm seine kurzen Verdienstausfälle in Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für

Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu tragen.”

Inoltre con giudizio 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 il

Tribunale federale ha confermato l’inidoneità al collocamento di un’assicurata

dal 1° dicembre 2006 al 31 marzo 2007 sia perché non aveva svolto un numero

sufficiente di ricerche di lavoro, sia in quanto non era disposta ad accettare,

se si fosse presentata l'occasione, un lavoro a tempo pieno.

In proposito la nostra

Massima Istanza ha rilevato che:

" (…)

Come affermato dalla Corte cantonale non risulta dagli atti in

alcun modo la volontà di S.________ di voler effettivamente cercare

rispettivamente accettare, sia nel suo settore che in altri adeguati, un lavoro

a tempo indeterminato. Le ricerche di lavoro infatti si sono limitate al settore

della ristorazione, che comprende in parte attività di carattere stagionale

(gerente di esercizi pubblici). Inoltre la ricorrente si è rifiutata di

partecipare a eventuali programmi occupazionali e ha addotto che nel caso in

cui le fossero stati sottoposti lavori annuali, avrebbe dovuto "valutare

bene con il potenziale datore tale proposta" e che non si sarebbe

"mai posta questo quesito da quando si è iscritta in disoccupazione ad

oggi" (colloquio di consulenza del 21 novembre 2006).

Dagli atti emerge del resto che essa lavora da quattro anni

stagionalmente per la medesima società, la quale gestisce un ristorante a

conduzione familiare, in cui per sua stessa ammissione è attiva praticamente

tutta la famiglia. Alla luce di quanto sopra esposto le circostanze parlano

tuttalpiù a favore della volontà - ben comprensibile - dell'assicurata di

continuare a gestire, durante la stagione estiva, l'attività di ristorazione a

carattere stagionale avviata nel 2003 dalla famiglia. In tale ipotesi tuttavia,

il rischio della perdita di lavoro tra una stagione e l'altra va posto a suo

carico.

Non va inoltre dimenticato che S.________ ha reiteratamente, e

meglio per ben quattro anni, e per sua stessa ammissione, eseguito ricerche di

lavoro insufficienti non raggiungendo il numero pattuito con il consulente

competente e limitandole all'ambito della propria professione.

Che tale procedere non era corretto le doveva inoltre essere ben

chiaro, in quanto le era stato ripetutamente comunicato dai consulenti, che

doveva cercare un impiego a tempo indeterminato anche al di fuori del suo campo

di attività.”

2.7

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che ai sensi

dell’art. 17 LADI è compito dell’assicurato che fa valere prestazioni assicurative

cercare lavoro e comprovare tale suo impegno.

L’insorgente è al suo 6°

termine quadro per la riscossione delle prestazioni, per cui ben doveva essere

al corrente dell’importanza, anche in relazione alle ricerche di lavoro

compiute nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione, di una consegna

tempestiva all’amministrazione degli sforzi intrapresi al fine di reperire una

nuova attività.

Le “Linee guida per le

ricerche di lavoro di disoccupati stagionali”, che l’URC ha indicato aver fornito

all’assicurato l’ultima volta nel marzo 2018 (cfr. doc. A; V; tale asserzione

non è stata peraltro contestata dal ricorrente), enunciano del resto, da una

parte, che gli assicurati che svolgono attività a carattere stagionale devono

poter dimostrare di aver fatto il possibile per trovare un impiego fisso nella

loro professione o in altre attività oppure di aver cercato altre opportunità

lavorative di breve durata per il periodo della pausa stagionale al momento in

cui si iscrivono in disoccupazione.

Dall’altra, che tutta la

documentazione giustificativa deve essere tenuta a disposizione dell’URC e

consegnata al momento dell’iscrizione all’URC (cfr. doc. 4).

In concreto è vero che il

ricorrente al momento dell’annuncio in disoccupazione del 22 ottobre 2018 era

inabile al lavoro al 100% fino al 16 novembre 2018 a seguito dell’intervento

subito al braccio destro il 19 ottobre 2018 comportante impossibilità di

scrivere (cfr. doc. 2; 3; VII1).

È altrettanto vero, però,

che il 13 novembre 2018 egli con l’aiuto di terzi ha risposto alla Richiesta di

giustificazione del 7 novembre 2018 dell’URC, allegando un certificato medico

del Dr. med. __________ (cfr. doc. 3, consid. 2.5.).

Pertanto, l’assicurato, se

del caso tramite la collaborazione di terze persone, avrebbe dovuto e potuto

perlomeno in tale occasione produrre pure i giustificativi delle 19 ricerche

svolte nel periodo 26 marzo – 6 agosto 2018.

Al riguardo giova

evidenziare che i moduli “Prove degli sforzi personali intrapresi per trovare

lavoro” sono stati inviati all’amministrazione il 6 dicembre 2018 unitamente

all’opposizione interposta personalmente dall’insorgente, allorché quest’ultimo

era comunque ancora completamente incapace al lavoro, come attestato il 16

novembre 2018 dal PD Dr. med. __________, viceprimario del Sevizio di chirurgia

dell’Ospedale __________ di __________ per il periodo 16 novembre 2018 – 18

gennaio 2019 (cfr. doc. 9).

In simili condizioni

questo Tribunale deve concludere che il comportamento dell’insorgente, per

quanto attiene alla consegna della documentazione comprovante lo svolgimento di

ricerche di lavoro dal 26 marzo al 6 agosto 2018 non corrisponde a quanto

richiesto dalla legge, in particolare dall’art. 17 LADI.

Egli deve,

conseguentemente, essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione

sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

2.8

Per

quanto concerne la commisurazione della sanzione, va ribadito che

l’amministrazione ha inflitto all’assicurato nove giorni di sospensione

dal diritto all’indennità di disoccupazione (1 giorno per il periodo 26-31

marzo 2018 + 2 giorni per il mese di aprile 2018+ 2 giorni per il mese di

maggio 2018 + 2 giorni per il mese di giugno 2018 + 2 giorni per il mese di

luglio 2018 cfr. doc. 5; consid. 1.1.).

In

proposito va preliminarmente osservato che il 27 agosto 2001 l'Ufficio

cantonale del lavoro ha emanato una circolare interna no 114a, la quale è stata

esaminata da questa Corte nell'ambito di una vertenza analoga alla presente

(cfr. STCA 38. 2001.201 del 5 febbraio 2002). Essa indica che:

"

(…)

1.

Periodo di tempo da esaminare

L'esame delle ricerche di lavoro è esteso a tutti gli

sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in disoccupazione e durante tutto il

periodo durante il quale il disoccupato ha lavorato (l'esame non va

limitato agli ultimi 3 mesi).

(…).

3.

Durata della sospensione

La durata della sospensione avviene in

considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione

complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la

disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire

omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di

sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:

3-4 giorni per ogni mese di ricerche

insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione,

aumentati di 1‑2 giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi

insufficienti o inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18

giorni." (Doc. 10, inc. 38.2001.201)

Nell'ambito della vertenza

sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto

dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid.

2.7

; STCA 38.2001.201 del 5 febbraio 2002).

La

Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre

mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto

riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando

irrogare 1 o 2 giorni.

Il

TCA ha ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire

relative à l'indemnité de chômage" emanata dalla SECO in vigore dal 1°

gennaio 2002 (p.to D68) - corrispondente alla Prassi LADI/ID p.to D72 della

SECO in vigore dall’ottobre 2011 (cfr. consid. 2.4.) - la quale prevede per il

periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche che per

insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti l'annuncio in

disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4 giorni

per mancate ricerche.

Il

medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi

precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per

mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr. STCA

38.2012.4

del 22 marzo 2012 consid. 2.10.; STCA 38.2001.262 del 30 settembre

2002.

consid. 2.10).

Al

riguardo giova segnalare che la direttiva n. 477 relativa a sospensioni nel

caso di attività stagionali emessa dalla Sezione del lavoro il 30 aprile 2010,

in modo concorde alla giurisprudenza e alla circolare n. 114a, prevede che:

"

(…) La durata della sospensione

avviene in considerazione della colpa dell’assicurato, operando una valutazione

complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la

disoccupazione e durante tutta la durata dell’impiego stagionale. Per garantire

omogeneità d’applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di

sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:

-

durante i tre mesi prima della

disoccupazione

ricerche insufficienti 3 giorni / per

ogni mese

ricerche inesistenti 4 giorni / per ogni

mese

-

durante ogni mese nel resto

dell’anno

ricerche insufficienti 1 giorno

ricerche inesistenti 2 giorni

in totale, in qualsiasi caso, senza superare in ogni

caso il massimo di 18 giorni fissato dalla Lista delle sospensioni SdL.” (cfr. STCA 38.2012.12 del 4 ottobre 2012 consid. 2.11.)

In proposito cfr. pure

STCA 38.2018.15 del 17 maggio 2018 consid. 2.9.; STCA 38.2016.37 del 23 marzo

2017.

consid. 2.12.

RI 1 è già

stato sospeso per cinque giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione,

con decisione del 1° dicembre 2017, confermata dalla decisione su opposizione

del 9 febbraio 2018, a causa di insufficienti ricerche nel periodo

dell’attività stagionale precedente l’annuncio per il collocamento a far tempo

dal 9 ottobre 2017.

Con

ulteriore provvedimento del 1° dicembre 2017 egli è stato sospeso per tre

giorni a causa di insufficienti ricerche di lavoro dal profilo qualitativo nel

mese di ottobre 2017.

L’opposizione

inoltrata contro tale decisione è stata respinta dall’URC il 12 febbraio 2018

(cfr. STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.6.)

Inoltre con

decisione del 7 febbraio 2018, avallata dalla decisione su opposizione dell’11

maggio 2018, il ricorrente è stato sanzionato per cinque giorni di sospensione

per ricerche di impiego insufficienti qualitativamente nel periodo di controllo

del mese di dicembre 2017. Tale sanzione è stata confermata da questa Corte con

sentenza 38.2018.39 del 10 ottobre 2018.

È vero che

le sanzioni menzionate non sono state inflitte all’insorgente per una consegna

tardiva delle ricerche.

È

altrettanto vero, tuttavia, che nell’ambito della determinazione di una

sospensione non si può prescindere dal comportamento generale di un assicurato

nel rispetto dei suoi obblighi quale disoccupato.

A mero

titolo esemplificativo giova evidenziare che l’Alta Corte, nel giudizio

8C_697/2012 del 18 febbraio 2013, pubblicato in DLA 2013 pag. 185 seg.,

concernente un assicurato che non si era presentato a un colloquio senza

giustificazione e che nel corso dell’anno precedente a tale mancanza per due

volte non si era presentato a colloqui - anche se non era stato sanzionato

al riguardo -, ha accolto il ricorso dell’amministrazione contro

il giudizio di prima istanza che aveva annullato una decisione su opposizione

di sanzione e ha confermato la sospensione di sei giorni inflitta

all’assicurato.

È utile, d’altra parte,

rilevare che in una sentenza 8C_257/2014 del 10 giugno 2014, pubblicata

in DLA 2014 N. 11 pag. 219, l’Alta Corte ha lasciato aperta la questione

di sapere se la direttiva della SECO che prevede la medesima sanzione nel caso

di mancate ricerche in un periodo di controllo e nel caso di consegna tardiva

delle ricerche (Prassi LADI p.to D.72) sia conforme alla legge, rispettivamente

all’ordinanza.

In proposito il TF ha

ricordato che determinante per la commisurazione della durata della sospensione

è unicamente la gravità della colpa di un assicurato da definire sulla base del

suo comportamento generale.

La nostra Massima Istanza

ha comunque osservato che infliggere la stessa sanzione a entrambe le

fattispecie (mancate ricerche in un periodo di controllo e consegna tardiva

delle ricerche effettuate) appare, alla luce dell’entità della violazione

dell’obbligo di ridurre il danno, perlomeno dubbio. Infatti mentre l’assicurato

che viola il proprio dovere di ricercare un impiego compromette le probabilità

di uscire al più presto dalla disoccupazione, nel caso dell’assicurato che

compie le ricerche di lavoro in modo conforme alla legge ma le comprova

tardivamente le possibilità di reperire un’occupazione non si riducono.

Tutto ben considerato - segnatamente

le condizioni di salute del ricorrente operato al braccio destro il 19 ottobre

2018.

(cfr. doc. 3) -, a mente del TCA, non dimenticando che il

ricorrente ha comunque assunto un comportamento scorretto consegnando i

giustificativi delle ricerche di impiego effettuate dal 26 marzo al 6 agosto

2018.

unicamente con l’opposizione del 6 dicembre 2018, si giustifica una

riduzione della sanzione da nove a sei giorni di penalità.

La decisione

su opposizione del 21 gennaio 2019 è, dunque, modificata nel senso che l’assicurato

è sospeso per sei giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

2.9

Il ricorrente, parzialmente

vincente in causa, rappresentato da un avvocato, ha diritto all'importo di fr.

400.

-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).

Visto

l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili parziali, la richiesta di

ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I), relativa alla parte per la

quale l’insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di oggetto (cfr. STF

9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008

consid. 9.2.; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; DTF 124 V 310 consid. 6).

2.10

Per la parte del ricorso in

cui è soccombente, il ricorrente può, invece, di principio essere posto al

beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui adempiano le relative

condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).

La

domanda dell’insorgente deve, infatti, essere intesa solo come richiesta di

assunzione delle spese di patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in

materia di assicurazione disoccupazione è per principio gratuita (cfr. art. 61

lett. a LPGA; art. 29 cpv. 1 Lptca).

Secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza

giudiziaria.

L'art.

2.

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -

del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13

maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

" L’assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

Inoltre giusta l’art. 3

cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e

dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione

al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il TCA, nella presente

fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto

il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29

settembre 2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8

febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17

ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale presupposto difetta

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 9C_37/2012+9C_106/2012

del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.;

RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F.

Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano

2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A tal proposito si osserva

che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un

criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito,

il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di

essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente

ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27

maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005;

STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non

pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid.

2c).

Inoltre, quando le

prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124

I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad

art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla

luce della LADI e della giurisprudenza pubblicata nella Raccolta ufficiale

delle sentenze del Tribunale federale, nel sito www.bger.ch, rispettivamente www.sentenze.ti.ch,

la presente vertenza - relativamente al principio in sé della sospensione dal

diritto all’indennità di disoccupazione a causa del ritardo con cui sono stati

forniti i documenti comprovanti le ricerche di lavoro relative al periodo dal

26.

marzo al 6 agosto 2018 - appariva, dopo un esame forzatamente sommario,

destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in

quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei

rischi di perdere la causa.

In effetti, come esposto

ai considerandi precedenti, dalla rilevante documentazione agli atti emerge in

modo indubbio che il ricorrente avrebbe dovuto e potuto consegnare i

giustificativi delle ricerche perlomeno con la risposta del 13 novembre 2018

alla Richiesta di giustificazione dell’URC (cfr. consid. 2.8.).

Inoltre gli elementi

fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di apprezzamento del

TCA.

Di primo acchito, dunque,

si doveva concludere che il procedimento, per quanto riguardava la completa

esenzione da una sanzione, non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. STF

9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 5; DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA

42.2017.37

del 5 ottobre 2017; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA

35.2002.12

del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).

In simili condizioni, non

essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

Per quanto riguarda un

caso di attribuzione di ripetibili parziali e di rifiuto, per la parte del

ricorso in cui l’assicurato era soccombente, del gratuito patrocinio cfr. STCA

38.2018.17

dell’11 giugno 2018 consid. 2.9.

Il ricorso al TF, con

giudizio 8C_505/2018 del 2 aprile 2019, è stato considerato inammissibile in

relazione alla censura della mancata concessione del gratuito patrocinio in

sede cantonale, mentre è stato respinto nel merito.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione su opposizione del 21 gennaio 2019 è modificata nel

senso che l'assicurato è sospeso per 6 giorni dal diritto all'indennità di

disoccupazione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’URC di __________

verserà all’assicurato l’importo di fr. 400.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. L'istanza tendente alla

concessione del gratuito patrocinio, in quanto non divenuta priva di oggetto, è

respinta.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti