38.2019.11
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27 maggio 2019Italiano41 min
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2019.11
rs
Lugano
27 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 febbraio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 gennaio 2019 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 21 gennaio 2019 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in
seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 30 novembre 2018 (cfr.
doc. 5) con cui aveva sospeso RI 1 - al 6° termine quadro per la riscossione di
prestazioni - per nove giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a
causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo dal 26 marzo al 6 agosto 2018 precedente
l’iscrizione in disoccupazione del 22 ottobre 2018, quando era attivo
professionalmente quale lavoratore stagionale al 100% presso la __________
(cfr. doc. 1).
Nella decisione su
opposizione l’amministrazione ha, in particolare, rilevato:
" (…)
3. Nel caso concreto le motivazioni addotte
in sede di opposizione non portano elementi nuovi tali da rivalutare la
decisione di sanzione del 30.11.2018.
Sono considerati dei motivi scusabili le
circostanze che hanno impedito all’assicurato o al suo rappresentante, senza
sua colpa, di agire entro il termine legale o assegnato (art. 41 LPGA). Deve
trattarsi di circostanze sufficientemente gravi da permettere di ritenere che
la persona non era in grado di agire o incaricare un terzo ad agire al suo
posto.
Fatti
I certificati medici (__________ 23.10.2018
e Dr. __________ 13.11.2018) fanno riferimento al periodo dal 19.10.2018 in
avanti.
Negli anni, il Signor RI 1 è stato più
volte istruito in merito alle “Linee guida” per le ricerche stagionali,
l’ultima istruzione gli è stata data il 21.03.2018. Il documento esplicita
chiaramente il fatto che Tutta la documentazione giustificativa deve essere
tenuta a disposizione dell’URC e consegnata al momento dell’iscrizione all’URC.
Inoltre va considerato che le prove delle
ricerche di lavoro stagionali 2018 sono state chieste più volte, sia
formalmente (al momento dell’iscrizione, assegnando ulteriori due giorni per la
consegna; dalla consulente con richiesta di giustificazione), che in occasione
di diversi colloqui telefonici intercorsi con la Capoufficio URC, __________.
Pur non entrando nel merito della qualità
delle ricerche di lavoro e constatandone la consegna tardiva, la visione della
documentazione presentata in sede di opposizione, dimostra che i giustificativi
avrebbero potuto essere consegnati anche tenendo conto dell’inabilità, perché
già generati in precedenza. Si tratta, infatti, di ricerche svolte in parte di
persona (certificate dal timbro apposto dai datori di lavoro) e in parte, in
risposta ad annunci o lettere spontanee risalenti ai mesi di marzo, aprile,
maggio, giugno e luglio 2018.” (Doc. A)
1.2. Contro la decisione su
opposizione del 21 gennaio 2019 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della
sanzione.
Il medesimo ha pure
postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
A motivazione delle sue
richieste ricorsuali l’insorgente ha, in particolare, addotto:
" (…)
l’insorgente ha effettuato le ricerche del caso prima dell’annuncio in
disoccupazione, circostanza peraltro ammessa dall’Ufficio resistente stesso
(decisione impugnata, p. 3. secondo capoverso).
La mancata consegna è dovuta all’inabilità
lavorativa ampiamente documentata, e neppure essa contestata dall’Ufficio.
Prove: si richiama dall’URC
l’incarto completo.
2. Visto quanto sopra, considerato cioè che
l’assicurato aveva svolto correttamente e tempestivamente le ricerche di lavoro,
ma non era stato in grado di produrle per motivi di salute ampiamente
dimostrati, la sanzione imposta non resiste all’esame di legge e deve essere
annullata.
Prove: come sopra. (…)” (Doc. I)
1.3. Il 21 febbraio 2019 l’avv. RA
1 ha inviato il Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria
vidimato dal Comune di __________ e la relativa documentazione (cfr. doc.
IVbis).
1.4. L’URC, in risposta, ha
postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.5. La patrocinatrice del
ricorrente, il 21 marzo 2019, ha in particolare trasmesso alcuni documenti
(cfr. doc. VII+1/2), fra i quali uno scritto del 17 ottobre 2018 in cui la __________
ha comunicato:
" (…) Sulla
base della documentazione medica in nostro possesso e dopo aver sentito il
parere del nostro servizio medico i disturbi oggi presenti alla spalla destra
non sono più in relazione con l’infortunio del 7.8.2018. Non è possibile
inoltre ricondurre con probabilità preponderante tali disturbi agli infortuni
sopramenzionati.
Data la situazione di fatto e di diritto,
per quanto concerne i postumi di infortunio dobbiamo chiudere il caso con la
data odierna e rifiutare il diritto a ulteriori prestazioni assicurative. Sospenderemo
da oggi le prestazioni assicurative finora accordate (indennità giornaliere e
spese di cura).
L’ulteriore incapacità lavorativa e la cura
medica come pure l’intervento chirurgico previsto il 19.10.2018 non vanno
quindi più a carico dell’assicurazione infortuni ma a carico dei competenti
assicuratori malattia che vengono informati con copia del presente scritto. (…)”
(Doc. VII1)
1.6. Il 10 aprile 2019, dopo aver
ottenuto una proroga del termine per esprimersi in merito al doc. VII (cfr.
doc. IX; X), l’URC ha segnatamente indicato che le osservazioni dell’insorgente
non sono pertinenti ed esulano dalla presente vertenza, che invece riguarda le
ricerche di lavoro per il periodo dal 26 marzo al 31 luglio 2018 (cfr. doc.
XI).
1.7. Il doc. XI è stato trasmesso
per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XII).
Considerandi
2.1
Oggetto della
vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato
dal diritto all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nel
periodo dal 26 marzo al 6 agosto 2018 antecedente l’iscrizione in disoccupazione
del 22 ottobre 2018, in quanto la documentazione relativa alle stesse è stata
prodotta tardivamente.
2.2
Tra gli obblighi
dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato
modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della
professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato
in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di
domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di
controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali
relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio
1992.
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
"
L'assicurato deve
finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di
domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede
che:
"
L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni
periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il
termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere
prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3
OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente
verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto
che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o
ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato
messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.
Messaggio concernente la modifica della legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno,
valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197
consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo
egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI,
secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo
possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF
8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C
221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°
gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione
OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V
228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte
sul Meno 1992, pag. 193s.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del
28.
giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In
una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha così
sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo
precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA.
Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché
gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere
tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione
in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF
8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20
settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.;
STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139
V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF
8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,
consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998
ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di
collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo
n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett.
a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid.
5.
in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego
di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF
8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D. Cattaneo,
“Alcuni compiti…”, pag. 17).
2.3
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per
quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non
prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di
riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo
di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide
(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando
tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha
precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche
mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa
esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF
8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005
consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006
consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009
del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
"
(…)
3.2
Pour trancher le point de savoir si
l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il
faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches
entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la
jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en
principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007
consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une
limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de
l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien
présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05
du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op.
cit. p. 392). (…)"
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,
pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;
STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte
ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il
numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero
durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid.
3.2
Sulle modalità con le quali
bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun
modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate
sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di
lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni
periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere
realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992
nella causa E. R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa
che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale
il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di
lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il
datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul
formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la
ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella
causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi
dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la
Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello
sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore
di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque
limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio
competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 pag. 95).
In
una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.4
Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la
durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è determinata
secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5
OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la
durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due
anni.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che "la gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene
alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art.
30.
cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6
giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per
insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo
successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9
giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione
per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle
sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo,
"Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte
dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il
modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005;
STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C
286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del
6.
agosto 2002).
2.5
RI 1 (nato il __________
1966), dal 2007 all’ottobre 2017, ha lavorato quale stagionale per la __________
in qualità di __________ (cfr. STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid.
2.6
).
Nell’interstagione egli ha
fatto ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STCA 38.2018.39
del 10 ottobre 2018 consid. 2.6.).
Il 16 marzo 2018
l’assicurato ha concluso con la __________ un contratto di durata determinata
dal 26 marzo al 21 ottobre 2018 quale cassiere e propagandista all’esterno
dell’agenzia al 100% con luogo di lavoro a __________ (cfr. doc. 1).
Il 22 ottobre 2018
l’insorgente si è iscritto in disoccupazione (6° termine quadro per la
riscossione di prestazioni: 22.10.2018 - 21.10.2020) alla ricerca di un impiego
come __________, __________, ausiliario venditore impiegato di commercio (cfr.
doc. 9; A).
Il medesimo, il 22 ottobre
2018, ha pure sottoscritto la “Dichiarazione sulle ricerche di lavoro
effettuate nel periodo precedente l’annuncio all’URC” in cui è stata apposta
una crocetta sulla casella “La documentazione comprovante le ricerche di
lavoro precedenti l’annuncio all’URC sarà consegnata all’URC entro 2 giorni
dalla data del timbro URC” (cfr. doc. 9)
La
consulente del personale, il 7 novembre 2018, dopo aver constatato che il
ricorrente non aveva ancora fornito alcuna prova di ricerca di una nuova
occupazione per il lasso di tempo compreso tra il 26 marzo e il 6 agosto 2018
(per i periodi 7 agosto - 17 ottobre 2018 e 18 ottobre - 16 novembre 2018 l’URC
ha tenuto conto della sua inabilità lavorativa al 100% dovuta a infortunio,
rispettivamente a malattia), gli ha trasmesso una “Richiesta di
giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 14 novembre 2018, il
fatto di non aver prodotto alcuna prova di ricerche di impiego svolte dal 26
marzo al 6 agosto 2018 quando lavorava come stagionale presso la __________ e
di allegare l’eventuale documentazione a sostegno delle sue dichiarazioni.
La
collocatrice ha menzionato espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il
quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non
faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata e ha aggiunto che:
" (…) la
documentazione, rispettivamente le giustificazioni che perverranno dopo la
scadenza sopra indicata non potranno essere tenute in considerazione (art. 26
cpv. 2bis OADI; n.d.r.: dal 1° aprile 2011 art. 26 cpv. 2 OADI) e la
valutazione avverrà in base agli atti in nostro possesso.” (Doc. 2)
Il ricorrente, il 13 novembre
2018, ha firmato la seguente dichiarazione apparentemente scritta da terzi:
" Non ho
potuto consegnare le ricerche in quanto a causa della malattia (operazione
braccio destri) non posso scrivere. (…)” (Doc. 3)
A tale risposta è stato
allegato un certificato medico del 13 novembre 2018 in cui il Dr. med. __________,
FMH in medicina interna generale, ha attestato:
" Problema
principale: Omartrosi a dx con:
- intervento chirurgico
il 19.10.18 (posa di protesi anatomica)
Per quanto sopra e essendo destrimane il paziente sopraccitato
attualmente non è in grado di usare il suo arto superiore destro” (cfr. doc. 3)
Il 26 ottobre 2018 il Dr. med.
__________ aveva peraltro redatto un certificato da cui risulta che l’assicurato
era inabile al lavoro al 100% in seguito a malattia dal 18 ottobre fino al 16
novembre 2018 (cfr. doc. 2).
Dal profilo procedurale
l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito
dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (al
riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
Ritenendo
non rilevante per la valutazione del caso la motivazione secondo cui
l’assicurato non ha potuto consegnare le ricerche di impiego relative al
periodo dal 26 marzo al 6 agosto 2018, poiché a causa di malattia – operazione
braccio destro – era impossibilitato a scrivere, l’URC, con decisione formale del
30.
novembre 2018, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per
nove giorni (cfr. doc. 5; consid. 1.1.).
Nell’opposizione
interposta il 6 dicembre 2018, personalmente dall’assicurato, contro il
provvedimento del 30 novembre 2018 il ricorrente ha fatto valere:
" (…) Nel
periodo dal 26.03.2018 al 06.08.2018 ho svolto le ricerche di lavoro come
previsto dalla legge.
Al momento della consegna di tali ricerche
ero in malattia come giustificato dal certificato medico già inviatovi in
precedenza.
Ritengo quindi di non essere venuto meno ai
miei obblighi per quanto concerne le ricerche effettuate, seppur a causa delle
mie condizioni di salute non abbia potuto consegnare le stesse.
A prova delle ricerche effettuate vi
inoltro la documentazione richiestami e contestatami. (…)” (Doc. 6)
In effetti l’assicurato,
il 6 dicembre 2018, ha prodotto all’amministrazione i formulari “Prova degli
sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” concernenti i mesi da marzo ad
agosto 2018, dai quali emerge che il medesimo ha compiuto complessivamente 19
ricerche di lavoro (una nel mese di marzo 2018, quattro rispettivamente nei mesi
di aprile, maggio, giugno e luglio 2018) e due nel mese di agosto 2018, sia
rispondendo ad annunci pubblicati che tramite candidature spontanee (cfr. doc.
6).
L’URC ha confermato la
decisione del 30 novembre 2018 con decisione su opposizione dell’11 gennaio
2018, rilevando che “… i giustificativi avrebbero potuto essere consegnati
anche tenendo conto dell’inabilità, perché già generati in precedenza. Si
tratta, infatti, di ricerche svolte in parte di persona (certificate dal timbro
apposto dai datori di lavoro) e in parte, in risposta ad annunci o lettere
spontanee risalenti ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2018.”
(cfr. doc. A; consid. 1.1.).
2.6
Per quanto
attiene agli assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione
lavorativa e l’altra (ad es. nel settore dell’edilizia o della ristorazione) o
durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione
soltanto alcuni mesi ogni anno, va osservato che questo Tribunale ha stabilito
che le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono
essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità
al collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono
svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono
ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata,
per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in
un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti
ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT
II-2001 N. 92; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001; STCA del 16 marzo 2000
nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC; STCA
del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. e S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120
V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).
Il TCA ha pure stabilito
che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi
per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a
tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli
ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2001.15
del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).
In tale contesto è utile
segnalare che in una sentenza C 53/06 del 20 marzo 2007 il Tribunale federale
ha accolto il ricorso del Servizio pubblico dell’impiego del Canton Friborgo
inoltrato contro un giudizio con il quale il Tribunale cantonale amministrativo
aveva annullato una decisione su opposizione di inidoneità al collocamento di
un assicurato che non aveva compiuto alcuna ricerca di lavoro durante
l’attività stagionale precedente la disoccupazione e aveva rinviato gli atti
per, se del caso, infliggergli una sospensione dal diritto all’indennità di
disoccupazione.
La nostra Massima Istanza
ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
5.
Il ressort des pièces du dossier que l'intimé a
travaillé, de manière tout à fait temporaire, au service de l'agence Creyf's
pour le compte de JPF Construction SA, huit mois en 2002, 7 mois et demi en
2003.
et six mois en 2004. A chaque occasion, un nouveau contrat de durée déterminée
a été conclu, si bien que l'on est en présence d'un pur rapport de travail
intérimaire (à l'instar de la situation de l'arrêt ATF 119 V 46 consid. 2a et
2b p. 49 sv.).
Il convient donc d'examiner si l'intimé était
disposé à accepter un emploi durable qui s'offrirait à lui. L'assuré s'est
inscrit au chômage en décembre 2003. Après avoir bénéficié d'indemnités
journalières en janvier et février 2004, il a sollicité à nouveau de telles
prestations à partir du 24 décembre 2004. Il n'a fourni aucune recherche
d'emploi pour les deux périodes précédant ses inscriptions au chômage. On doit
dès lors admettre qu'il se limitait essentiellement à exercer des activités
temporaires par l'intermédiaire de Creyf's SA, comme le démontre d'ailleurs le
fait qu'il a repris une occupation par l'entremise de cette même agence en mars
2005.
Quoi qu'il s'en défende, il entre dans la catégorie des assurés dont la
disponibilité se limite uniquement aux emplois de durée et de fréquence
irrégulière, qui ne veulent ou ne peuvent pas accepter d'emploi fixe et qui ont
ainsi en principe à leur charge, du point de vue de l'aptitude au placement, le
risque inhérent d'une perte de travail entre deux emplois (ATF 120 V 385 consid.
3b p. 388; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungs-recht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, ch. 286 p.
2266; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures
cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 3.9.8.6. p. 228). (…)."
L’Alta
Corte, in un’ulteriore sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha, poi, dichiarato
inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che
dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato
licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata
determinata.
Contestualmente
il TF ha rilevato che:
" (…) der Wille, eine unbefristete Stelle
anzutreten, hat nicht wegen fehlender Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen,
sondern weil die Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen.
Doch bereits die Arbeitsbemühungen in der hier interessierenden Zeit machen
deutlich, dass eine Festanstellung nicht angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte
der Versicherte ausschliesslich im Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte,
dass in den Wintermonaten nicht mit einer Anstellung zu rechnen war (vgl.
Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem er seine Arbeitsbemühungen nicht auf
andere Branchen ausweitete, hat er nicht alle Vorkehrungen getroffen, um im
Sinne der Schadenminderungspflicht die Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern
nahm seine kurzen Verdienstausfälle in Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für
Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu tragen.”
Inoltre con giudizio 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 il
Tribunale federale ha confermato l’inidoneità al collocamento di un’assicurata
dal 1° dicembre 2006 al 31 marzo 2007 sia perché non aveva svolto un numero
sufficiente di ricerche di lavoro, sia in quanto non era disposta ad accettare,
se si fosse presentata l'occasione, un lavoro a tempo pieno.
In proposito la nostra
Massima Istanza ha rilevato che:
" (…)
Come affermato dalla Corte cantonale non risulta dagli atti in
alcun modo la volontà di S.________ di voler effettivamente cercare
rispettivamente accettare, sia nel suo settore che in altri adeguati, un lavoro
a tempo indeterminato. Le ricerche di lavoro infatti si sono limitate al settore
della ristorazione, che comprende in parte attività di carattere stagionale
(gerente di esercizi pubblici). Inoltre la ricorrente si è rifiutata di
partecipare a eventuali programmi occupazionali e ha addotto che nel caso in
cui le fossero stati sottoposti lavori annuali, avrebbe dovuto "valutare
bene con il potenziale datore tale proposta" e che non si sarebbe
"mai posta questo quesito da quando si è iscritta in disoccupazione ad
oggi" (colloquio di consulenza del 21 novembre 2006).
Dagli atti emerge del resto che essa lavora da quattro anni
stagionalmente per la medesima società, la quale gestisce un ristorante a
conduzione familiare, in cui per sua stessa ammissione è attiva praticamente
tutta la famiglia. Alla luce di quanto sopra esposto le circostanze parlano
tuttalpiù a favore della volontà - ben comprensibile - dell'assicurata di
continuare a gestire, durante la stagione estiva, l'attività di ristorazione a
carattere stagionale avviata nel 2003 dalla famiglia. In tale ipotesi tuttavia,
il rischio della perdita di lavoro tra una stagione e l'altra va posto a suo
carico.
Non va inoltre dimenticato che S.________ ha reiteratamente, e
meglio per ben quattro anni, e per sua stessa ammissione, eseguito ricerche di
lavoro insufficienti non raggiungendo il numero pattuito con il consulente
competente e limitandole all'ambito della propria professione.
Che tale procedere non era corretto le doveva inoltre essere ben
chiaro, in quanto le era stato ripetutamente comunicato dai consulenti, che
doveva cercare un impiego a tempo indeterminato anche al di fuori del suo campo
di attività.”
2.7
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che ai sensi
dell’art. 17 LADI è compito dell’assicurato che fa valere prestazioni assicurative
cercare lavoro e comprovare tale suo impegno.
L’insorgente è al suo 6°
termine quadro per la riscossione delle prestazioni, per cui ben doveva essere
al corrente dell’importanza, anche in relazione alle ricerche di lavoro
compiute nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione, di una consegna
tempestiva all’amministrazione degli sforzi intrapresi al fine di reperire una
nuova attività.
Le “Linee guida per le
ricerche di lavoro di disoccupati stagionali”, che l’URC ha indicato aver fornito
all’assicurato l’ultima volta nel marzo 2018 (cfr. doc. A; V; tale asserzione
non è stata peraltro contestata dal ricorrente), enunciano del resto, da una
parte, che gli assicurati che svolgono attività a carattere stagionale devono
poter dimostrare di aver fatto il possibile per trovare un impiego fisso nella
loro professione o in altre attività oppure di aver cercato altre opportunità
lavorative di breve durata per il periodo della pausa stagionale al momento in
cui si iscrivono in disoccupazione.
Dall’altra, che tutta la
documentazione giustificativa deve essere tenuta a disposizione dell’URC e
consegnata al momento dell’iscrizione all’URC (cfr. doc. 4).
In concreto è vero che il
ricorrente al momento dell’annuncio in disoccupazione del 22 ottobre 2018 era
inabile al lavoro al 100% fino al 16 novembre 2018 a seguito dell’intervento
subito al braccio destro il 19 ottobre 2018 comportante impossibilità di
scrivere (cfr. doc. 2; 3; VII1).
È altrettanto vero, però,
che il 13 novembre 2018 egli con l’aiuto di terzi ha risposto alla Richiesta di
giustificazione del 7 novembre 2018 dell’URC, allegando un certificato medico
del Dr. med. __________ (cfr. doc. 3, consid. 2.5.).
Pertanto, l’assicurato, se
del caso tramite la collaborazione di terze persone, avrebbe dovuto e potuto
perlomeno in tale occasione produrre pure i giustificativi delle 19 ricerche
svolte nel periodo 26 marzo – 6 agosto 2018.
Al riguardo giova
evidenziare che i moduli “Prove degli sforzi personali intrapresi per trovare
lavoro” sono stati inviati all’amministrazione il 6 dicembre 2018 unitamente
all’opposizione interposta personalmente dall’insorgente, allorché quest’ultimo
era comunque ancora completamente incapace al lavoro, come attestato il 16
novembre 2018 dal PD Dr. med. __________, viceprimario del Sevizio di chirurgia
dell’Ospedale __________ di __________ per il periodo 16 novembre 2018 – 18
gennaio 2019 (cfr. doc. 9).
In simili condizioni
questo Tribunale deve concludere che il comportamento dell’insorgente, per
quanto attiene alla consegna della documentazione comprovante lo svolgimento di
ricerche di lavoro dal 26 marzo al 6 agosto 2018 non corrisponde a quanto
richiesto dalla legge, in particolare dall’art. 17 LADI.
Egli deve,
conseguentemente, essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione
sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
2.8
Per
quanto concerne la commisurazione della sanzione, va ribadito che
l’amministrazione ha inflitto all’assicurato nove giorni di sospensione
dal diritto all’indennità di disoccupazione (1 giorno per il periodo 26-31
marzo 2018 + 2 giorni per il mese di aprile 2018+ 2 giorni per il mese di
maggio 2018 + 2 giorni per il mese di giugno 2018 + 2 giorni per il mese di
luglio 2018 cfr. doc. 5; consid. 1.1.).
In
proposito va preliminarmente osservato che il 27 agosto 2001 l'Ufficio
cantonale del lavoro ha emanato una circolare interna no 114a, la quale è stata
esaminata da questa Corte nell'ambito di una vertenza analoga alla presente
(cfr. STCA 38. 2001.201 del 5 febbraio 2002). Essa indica che:
"
(…)
1.
Periodo di tempo da esaminare
L'esame delle ricerche di lavoro è esteso a tutti gli
sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in disoccupazione e durante tutto il
periodo durante il quale il disoccupato ha lavorato (l'esame non va
limitato agli ultimi 3 mesi).
(…).
3.
Durata della sospensione
La durata della sospensione avviene in
considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione
complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la
disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire
omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di
sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:
3-4 giorni per ogni mese di ricerche
insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione,
aumentati di 1‑2 giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi
insufficienti o inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18
giorni." (Doc. 10, inc. 38.2001.201)
Nell'ambito della vertenza
sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto
dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid.
2.7
; STCA 38.2001.201 del 5 febbraio 2002).
La
Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre
mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto
riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando
irrogare 1 o 2 giorni.
Il
TCA ha ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire
relative à l'indemnité de chômage" emanata dalla SECO in vigore dal 1°
gennaio 2002 (p.to D68) - corrispondente alla Prassi LADI/ID p.to D72 della
SECO in vigore dall’ottobre 2011 (cfr. consid. 2.4.) - la quale prevede per il
periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche che per
insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti l'annuncio in
disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4 giorni
per mancate ricerche.
Il
medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi
precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per
mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr. STCA
38.2012.4
del 22 marzo 2012 consid. 2.10.; STCA 38.2001.262 del 30 settembre
2002.
consid. 2.10).
Al
riguardo giova segnalare che la direttiva n. 477 relativa a sospensioni nel
caso di attività stagionali emessa dalla Sezione del lavoro il 30 aprile 2010,
in modo concorde alla giurisprudenza e alla circolare n. 114a, prevede che:
"
(…) La durata della sospensione
avviene in considerazione della colpa dell’assicurato, operando una valutazione
complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la
disoccupazione e durante tutta la durata dell’impiego stagionale. Per garantire
omogeneità d’applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di
sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:
-
durante i tre mesi prima della
disoccupazione
ricerche insufficienti 3 giorni / per
ogni mese
ricerche inesistenti 4 giorni / per ogni
mese
-
durante ogni mese nel resto
dell’anno
ricerche insufficienti 1 giorno
ricerche inesistenti 2 giorni
in totale, in qualsiasi caso, senza superare in ogni
caso il massimo di 18 giorni fissato dalla Lista delle sospensioni SdL.” (cfr. STCA 38.2012.12 del 4 ottobre 2012 consid. 2.11.)
In proposito cfr. pure
STCA 38.2018.15 del 17 maggio 2018 consid. 2.9.; STCA 38.2016.37 del 23 marzo
2017.
consid. 2.12.
RI 1 è già
stato sospeso per cinque giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione,
con decisione del 1° dicembre 2017, confermata dalla decisione su opposizione
del 9 febbraio 2018, a causa di insufficienti ricerche nel periodo
dell’attività stagionale precedente l’annuncio per il collocamento a far tempo
dal 9 ottobre 2017.
Con
ulteriore provvedimento del 1° dicembre 2017 egli è stato sospeso per tre
giorni a causa di insufficienti ricerche di lavoro dal profilo qualitativo nel
mese di ottobre 2017.
L’opposizione
inoltrata contro tale decisione è stata respinta dall’URC il 12 febbraio 2018
(cfr. STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.6.)
Inoltre con
decisione del 7 febbraio 2018, avallata dalla decisione su opposizione dell’11
maggio 2018, il ricorrente è stato sanzionato per cinque giorni di sospensione
per ricerche di impiego insufficienti qualitativamente nel periodo di controllo
del mese di dicembre 2017. Tale sanzione è stata confermata da questa Corte con
sentenza 38.2018.39 del 10 ottobre 2018.
È vero che
le sanzioni menzionate non sono state inflitte all’insorgente per una consegna
tardiva delle ricerche.
È
altrettanto vero, tuttavia, che nell’ambito della determinazione di una
sospensione non si può prescindere dal comportamento generale di un assicurato
nel rispetto dei suoi obblighi quale disoccupato.
A mero
titolo esemplificativo giova evidenziare che l’Alta Corte, nel giudizio
8C_697/2012 del 18 febbraio 2013, pubblicato in DLA 2013 pag. 185 seg.,
concernente un assicurato che non si era presentato a un colloquio senza
giustificazione e che nel corso dell’anno precedente a tale mancanza per due
volte non si era presentato a colloqui - anche se non era stato sanzionato
al riguardo -, ha accolto il ricorso dell’amministrazione contro
il giudizio di prima istanza che aveva annullato una decisione su opposizione
di sanzione e ha confermato la sospensione di sei giorni inflitta
all’assicurato.
È utile, d’altra parte,
rilevare che in una sentenza 8C_257/2014 del 10 giugno 2014, pubblicata
in DLA 2014 N. 11 pag. 219, l’Alta Corte ha lasciato aperta la questione
di sapere se la direttiva della SECO che prevede la medesima sanzione nel caso
di mancate ricerche in un periodo di controllo e nel caso di consegna tardiva
delle ricerche (Prassi LADI p.to D.72) sia conforme alla legge, rispettivamente
all’ordinanza.
In proposito il TF ha
ricordato che determinante per la commisurazione della durata della sospensione
è unicamente la gravità della colpa di un assicurato da definire sulla base del
suo comportamento generale.
La nostra Massima Istanza
ha comunque osservato che infliggere la stessa sanzione a entrambe le
fattispecie (mancate ricerche in un periodo di controllo e consegna tardiva
delle ricerche effettuate) appare, alla luce dell’entità della violazione
dell’obbligo di ridurre il danno, perlomeno dubbio. Infatti mentre l’assicurato
che viola il proprio dovere di ricercare un impiego compromette le probabilità
di uscire al più presto dalla disoccupazione, nel caso dell’assicurato che
compie le ricerche di lavoro in modo conforme alla legge ma le comprova
tardivamente le possibilità di reperire un’occupazione non si riducono.
Tutto ben considerato - segnatamente
le condizioni di salute del ricorrente operato al braccio destro il 19 ottobre
2018.
(cfr. doc. 3) -, a mente del TCA, non dimenticando che il
ricorrente ha comunque assunto un comportamento scorretto consegnando i
giustificativi delle ricerche di impiego effettuate dal 26 marzo al 6 agosto
2018.
unicamente con l’opposizione del 6 dicembre 2018, si giustifica una
riduzione della sanzione da nove a sei giorni di penalità.
La decisione
su opposizione del 21 gennaio 2019 è, dunque, modificata nel senso che l’assicurato
è sospeso per sei giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.
2.9
Il ricorrente, parzialmente
vincente in causa, rappresentato da un avvocato, ha diritto all'importo di fr.
400.
-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).
Visto
l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili parziali, la richiesta di
ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I), relativa alla parte per la
quale l’insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di oggetto (cfr. STF
9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008
consid. 9.2.; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; DTF 124 V 310 consid. 6).
2.10
Per la parte del ricorso in
cui è soccombente, il ricorrente può, invece, di principio essere posto al
beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui adempiano le relative
condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).
La
domanda dell’insorgente deve, infatti, essere intesa solo come richiesta di
assunzione delle spese di patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in
materia di assicurazione disoccupazione è per principio gratuita (cfr. art. 61
lett. a LPGA; art. 29 cpv. 1 Lptca).
Secondo
l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito
patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza
giudiziaria.
L'art.
2.
della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -
del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13
maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
" L’assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
Inoltre giusta l’art. 3
cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e
dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione
al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125.
V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il TCA, nella presente
fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto
il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29
settembre 2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8
febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17
ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale presupposto difetta
quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di
condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 9C_37/2012+9C_106/2012
del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.;
RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F.
Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano
2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A tal proposito si osserva
che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un
criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito,
il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di
essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente
ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27
maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005;
STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non
pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid.
2c).
Inoltre, quando le
prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124
I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad
art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla
luce della LADI e della giurisprudenza pubblicata nella Raccolta ufficiale
delle sentenze del Tribunale federale, nel sito www.bger.ch, rispettivamente www.sentenze.ti.ch,
la presente vertenza - relativamente al principio in sé della sospensione dal
diritto all’indennità di disoccupazione a causa del ritardo con cui sono stati
forniti i documenti comprovanti le ricerche di lavoro relative al periodo dal
26.
marzo al 6 agosto 2018 - appariva, dopo un esame forzatamente sommario,
destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in
quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei
rischi di perdere la causa.
In effetti, come esposto
ai considerandi precedenti, dalla rilevante documentazione agli atti emerge in
modo indubbio che il ricorrente avrebbe dovuto e potuto consegnare i
giustificativi delle ricerche perlomeno con la risposta del 13 novembre 2018
alla Richiesta di giustificazione dell’URC (cfr. consid. 2.8.).
Inoltre gli elementi
fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di apprezzamento del
TCA.
Di primo acchito, dunque,
si doveva concludere che il procedimento, per quanto riguardava la completa
esenzione da una sanzione, non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. STF
9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 5; DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA
42.2017.37
del 5 ottobre 2017; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA
35.2002.12
del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).
In simili condizioni, non
essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la
domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.
Per quanto riguarda un
caso di attribuzione di ripetibili parziali e di rifiuto, per la parte del
ricorso in cui l’assicurato era soccombente, del gratuito patrocinio cfr. STCA
38.2018.17
dell’11 giugno 2018 consid. 2.9.
Il ricorso al TF, con
giudizio 8C_505/2018 del 2 aprile 2019, è stato considerato inammissibile in
relazione alla censura della mancata concessione del gratuito patrocinio in
sede cantonale, mentre è stato respinto nel merito.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione su opposizione del 21 gennaio 2019 è modificata nel
senso che l'assicurato è sospeso per 6 giorni dal diritto all'indennità di
disoccupazione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’URC di __________
verserà all’assicurato l’importo di fr. 400.-- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. L'istanza tendente alla
concessione del gratuito patrocinio, in quanto non divenuta priva di oggetto, è
respinta.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti