38.2019.12
Negato dt a ID.Non residenza in Svizzera ex art. 8 cpv.1 lett.c LADI.In CH solo resid. secondaria.Irrilev.asserzione c.ca relaz.affettiva con signora CH domiciliata in CH,siccome ha affermato che non
17 aprile 2019Italiano58 min
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2019.12
dc/sc
Lugano
17 aprile 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 febbraio 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 gennaio 2019 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1967, si è
iscritto in disoccupazione dal 7 agosto 2018 a seguito del fallimento del __________.
Egli è alla ricerca di un’occupazione a tempo pieno quale Direttore/esercente
con formazione, __________, cameriere e in tutte le altre professioni adeguate.
Il 10 agosto 2018 l’URC di
__________ ha sottoposto il caso alla Sezione del lavoro, rilevando in
particolare:
" (…) Domiciliato
a __________, comunica di essere proprietario di una casa e di abitare da solo.
ln merito alla casa, comunica che una parte dei locali sono affittati tramite
il sito Airbnb.
La moglie e i figli abitano in un appartamento a __________, dove
Fatti
i figli frequentano le scuole.
Afferma di vedere la moglie nei fine settimana (a volte scende
lui, a volte salgono loro) e che quando lavorava al __________ con il turno di
notte, si fermava a dormire da loro.
Domanda:
Ritenuto che le persone con le quali l'assicurato conserva i
rapporti più stretti abitino a __________, secondo l'abituale criterio della
probabilità preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali, è
giusto desumere che egli abbia il centro delle proprie relazioni personali in
detto comune?
Il Signor RI 1 può essere considerato residente in Svizzera e
beneficiare delle indennità di disoccupazione?” (Doc. 6)
1.2. Con decisione del 6 novembre
2018 la Sezione del lavoro ha negato a RI 1 il diritto all’indennità di
disoccupazione in quanto egli non risiede in Svizzera:
" (…)
3.1 Nel caso in
esame, dalla documentazione in nostro possesso, emerge segnatamente quanto
segue.
Il signor RI 1, cittadino italiano,
titolare di un permesso C UE/AELS dal 20 febbraio 2009, laureato in
letteratura, musica e spettacolo, dal 1. settembre 1990 lavora presso il "__________",
a __________, inizialmente e sino al 31 agosto 2002 come impiegato tecnico __________
e dal 1. settembre 2002 al 27 luglio 2018 (data della Sentenza di dichiarazione
di fallimento, emessa dal Tribunale ordinario di __________) in qualità di __________
(con mansione di ispettore).
Nel 2004, il signor RI 1 si è sposato
con la signora __________, dalla quale ha avuto tre figli (__________ nata il __________
2006; __________ nata il __________ 2008 e __________ nato __________ 2014),
tutti in età scolare e iscritti alle scuole di __________. Egli dal 2004 vive
con moglie e i figli minorenni a __________ nella casa di proprietà della
moglie (dal 2008) ma che in precedenza era la casa dell'interessato.
In occasione del verbale di audizione,
svoltosi presso l'UG il 22 agosto 2018, egli ha asserito di essersi trasferito
nel 2009 a __________, dopo aver acquistato una casa d'epoca a __________,
composta da 4 appartamenti (di cui uno locato come casa di vacanza, uno
arredato e sarebbe occupato dall'interessato, la mansarda sarebbe in fase di
ristrutturazione e uno utilizzato come spazio commerciale). Riguardo a tale
trasferimento nel 2009, egli ha dichiarato: "Nel 2009 ho deciso di
andare a vivere a __________ acquistando una palazzina d'epoca di 4
appartamenti. L'ho acquistata a __________ perché era l'unica regione in Ticino
dove potevo permettermi di acquistare una casa con diversi appartamenti, per
poi un giorno lasciarla ai miei figli in eredità" (cfr. verbale di
audizione 22 agosto 2018, pag. 2). La casa è attualmente in vendita.
È tuttavia necessario concludere che
la residenza ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI dell'assicurato si trovi
in Italia.
3.2 Infatti, la
moglie vive a __________ con i tre figli di 11, 10 e 4 anni, tutti scolarizzati
a __________ e in abitazione propria, che peraltro, in precedenza, era del
signor RI 1. Pertanto, secondo l'abituale criterio della probabilità
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali occorre ritenere
che il centro delle relazioni personali dell'assicurato si trovi a __________,
dove vivono le persone con le quali egli conserva i rapporti più stretti, la
moglie ed i propri figli minorenni.
(…).
3.4 La
residenza di __________ è dunque una residenza secondaria, che, come visto
sopra, non costituisce il centro dei propri interessi e che peraltro è da tempo
messa in vendita.
Come visto al punto 2.2, nulla
cambiano al riguardo il fatto che il signor RI 1 è titolare di un permesso C e
che risulta essere iscritto all'A.I.R.E. (cfr. al proposito STCA 38.2014.51
precitata, che riguardava un assicurato regolarmente iscritto all'A.I.R.E.).
Infatti, per concludere circa l'esistenza di un'effettiva dimora in Svizzera
non è dunque determinante il luogo nel quale l'assicurato si è annunciato, paga
le imposte o adempie altri obblighi civici (cfr. sentenza 13 marzo 2002 del
Tribunale federale delle assicurazioni [C 149/01], consid. 3; Prassi LADI
B137).
Non basta che l'assicurato ritorni
regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di
disoccupato (cfr. STCA 38.2005.79 del 19 giugno 2006, consid. 2.6) e una dimora
destinata unicamente alla ricerca di lavoro non costituisce una residenza ai
sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (BORIS RUBIN, Assurance-chôrnage, 2006,
pag. 173). Invero, un assicurato che soddisfa l'obbligo di controllo in
Svizzera, pur avendo il centro delle proprie relazioni personali all'estero,
non ha diritto all'ID (Prassi LADI B141).
Visto quanto precede, senza che sia
necessario esaminare le altre due condizioni (dimorare effettivamente e avere
l'intenzione di continuare a risiedervi), non essendo adempiuto uno dei tre
presupposti cumulativi (centro degli interessi, cfr. p.to 2.2), è necessario
concludere che la residenza ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI
dell'assicurato si trovi in Italia, dove risiedono la moglie ed i figli
minorenni.
Non essendo già adempiuto uno dei
presupposti cumulativi, non è dunque necessario procedere agli accertamenti
proposti dall'assicurato con lo scritto 9/11 ottobre 2018.
4. Infine,
anche in base al diritto internazionale (cfr. p.to 2.3), ovvero ai Regolamenti
883/2004 (RB) e 987/2009 (RA) il signor RI 1 non ha diritto alle indennità di
disoccupazione in Svizzera. Infatti, chi lavora nello Stato in cui ha la
residenza, percepisce le indennità in tale Stato, nel caso concreto l'Italia.
Infatti, le precitate norme riguardanti il vero e il falso lavoratore frontaliero
presuppongono che il luogo residenza differisca dallo Stato dell'ultimo impiego
(cfr. art. 65 RB), mentre nel caso concreto coincidono.
Pertanto, l'Ufficio giuridico della
Sezione del lavoro decide che l'assicurato non adempie al presupposto del
diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera dal 07.08.2018. (…)” (Doc.
P)
1.3. Questa conclusione è stata
confermata nella decisione su opposizione del 21 gennaio 2019 nella quale
l’amministrazione ha rilevato che:
" (…)
Con
l'opposizione in esame, l'assicurato sottolinea che dal 2009 al 2014 e dal 2012
al 2014 ha vissuto con i due figli __________ e __________, allora minorenni e
nati da due precedenti relazioni, nella casa di __________, mentre la propria
madre si è sottoposta a delle sedute di fisioterapia, dal 3 gennaio 2011 al 21
gennaio 2011, presso l'Ospedale __________ di __________ ed è stata ricoverata
presso lo stesso nosocomio, dal 20 marzo 2014 e dal 30 aprile 2014
(infortunio).
Questi
ulteriori fatti, tuttavia non permettono di giungere ad una conclusione diversa
rispetto a quanto concluso dall'Amministrazione con la querelata decisione.
Infatti, è importante sottolineare che determinante ai fini della presente
decisione è la situazione al momento attuale. Infatti, anche se in passato, per
un certo periodo egli ha vissuto con altri due figli minorenni a __________,
questo non permette di concludere che il suo centro degli interessi si trovi a __________,
considerato che attualmente __________ e __________ sono maggiorenni e non
vivono nemmeno con l'assicurato, mentre i figli minorenni (11, 10 e 4 anni)
vivono con la moglie dell'opponente a __________; essi sono tutti scolarizzati
a __________ e in abitazione propria, che peraltro, in precedenza, era del
signor RI 1. Pertanto, secondo l'abituale criterio della probabilità
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali occorre ritenere
che il centro delle relazioni personali dell'assicurato si trovi a __________,
dove vivono le persone con le quali egli conserva i rapporti più stretti, la
moglie ed i propri figli minorenni.
3.3 Riguardo alla casa di __________ messa in vendita e che a mente
dell'interessato il relativo cartello ivi apposto sarebbe unicamente stato
lasciato, nonostante una parte non fosse più
in vendita, per
facilitare amici e conoscenti nel ritrovamento della medesima, si
precisa quanto segue.
Innanzitutto è opportuno rammentare come indicato sopra (cfr. p.to 2.2 sopra), che la
nozione di "residenza in Svizzera" deve essere interpretata
secondo l'accezione fornita dalla giurisprudenza in
materia di assicurazione contro la disoccupazione, ossia di dimora abituale. Come detto, la medesima
presuppone la dimora effettiva in Svizzera, l'intenzione di continuare a risiedervi;
ed il fatto di avervi contemporaneamente
il centro delle proprie relazioni personali. Non
trova invece applicazione la nozione
del domicilio ai sensi dell'art. 13 LPGA, e quindi secondo le disposizioni degli artt. 23 - 26 CC (cfr.
al proposito Thomas
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Aufl.
2016, Rz 181.
Tuttavia, ispirandosi alla
giurisprudenza relativa al domicilio
secondo l'art. 23 CC, il Tribunale
federale ha indicato come anche in materia
di assicurazione contro la disoccupazione per
la valutazione della residenza, siano determinanti criteri oggettivi,
mentre non è rilevante la volontà soggettiva (interna)
dell'interessato. Al riguardo l'Alta Corte ha puntualizzato come sia determinante sapere se, nel
luogo in cui dimora, l'interessato abbia
costituito (o intende farlo), in modo
riconoscibile per terzi, il suo centro
degli interessi di vita. Tale centro si
troverebbe regolarmente laddove sono localizzati maggiormente gli interessi e le relazioni famigliari. II Tribunale ha
pure aggiunto come nel caso un
coniuge abbandoni il domicilio coniugale non potrà
essere facilmente ammesso che egli abbia costituito, nel nuovo luogo di dimora, un domicilio proprio (cfr. al proposito STF 8C_60/2016
del 9 agosto 2016 consid. 2.4.3. e riferimenti ivi citati, segnatamente 5A_663/2009 consid. 2.2.2).
Pertanto, il fatto di lasciare il cartello vendesi apposto
vicino alla casa di __________, come pure di non indicare il nominativo sulla buca
delle lettere e sul campanello (vedi osservazioni 11
ottobre 2018) non permettono
certamente ai terzi di poter riconoscere la predetta abitazione come centro degli
interessi di vita dell'interessato. Al contrario, il fatto di mantenere detto cartello, di non
apporre il nominativo sulla buca delle lettere e sul campanello, lascia
intendere l'esatto contrario rispetto alla presunta volontà di ritenere che i
propri interessi di vita si trovino a __________.
La residenza di __________ è dunque
una residenza secondaria e non è in questo luogo che può essere posto il centro
degli interessi vitali dell'assicurato.
(…).
3.4 Anche per
quanto riguarda l'affermazione dell'opponente relative alla presunta
separazione temporanea dalla moglie, oltre ad essere irrilevante ai fini della
presente vertenza, considerato che come detto sopra, determinante è lo stato di
fatto al momento della presente decisione e che il luogo di residenza dei figli
minorenni riveste un'importanza decisiva, si precisa quanto segue. In occasione
delle osservazioni 10 settembre 2018, egli ha affermato: "(...) la
relazione con mia moglie, con la quale continuo ad avere un ottimo rapporto,
pur essendo un po' "sui generis, atipica, continuerà ad essere la stessa
e, anche tra alti e bassi, non porterà alla nostra separazione legale, per il
bene dei nostri figli ma anche perché una volta fatto un giuramento, non sarò
certo io a scioglierlo". In tale contesto è importante sottolineare
che, per costante giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la
preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato
nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni
fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni
dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (STCA 38.2016.64 del 13 marzo
2017, consid. 2.3, pag. 20 e 21 e riferimenti ivi citati). Anche alla luce
della dichiarazione del 10 settembre 2018, è evidente che per l'assicurato la
famiglia ha un'importanza rilevante e per questo motivo il luogo dove essa
risiede (__________) è quello del suo centro degli interessi di vita. (…)”
(Doc. N)
1.4. Contro la decisione su
opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale
rileva innanzitutto di avere acquistato nel 2008 la casa a __________ in cui tuttora
vive e ne ha così illustrato le ragioni:
" (…) L’intenzione
iniziale era quella di acquistare una casa che potesse essere il domicilio
futuro mio della mia famiglia.
Avendo già due figli da due relazioni precedenti il mio matrimonio
(__________ del 1993 e __________ del 1997) ed avendone altri due da mia moglie
(__________ del 2006 ed __________ del 2008), mi sono indirizzato verso
l'acquisto di un immobile che avrebbe permesso un giorno ai miei figli, con il
budget a mia disposizione, di avere un'abitazione propria in cui vivere;
atteggiamento che ritengo sia normale da parte di qualunque padre (lavorare,
magari facendo sacrifici, per dare un futuro ai propri figli).
In quel periodo, mia madre cominciò a segnalare i primi sintomi di
quella che in seguito si rivelò essere un inizio di demenza senile; nello
stesso momento, inoltre, giunse dalla __________ mio figlio __________, adolescente,
che aveva bisogno della mia vicinanza.
Ecco perché decidemmo di vivere nella residenza di __________ io e
mio figlio, che si iscrisse alla scuola "__________" di __________
(Allegato A: retta scolastica anno 2008-2009; Allegato B: dichiarazione di
frequenza richiesta dall'ufficio stranieri per l'anno 2009-2010), mentre mia
moglie rimase a __________ ad accudire mia madre durante la settimana; io
passavo a trovarli, compatibilmente con i miei turni lavorativi.
Spesso, nei weekend, mia moglie e le bambine mi raggiungevano a __________;
è capitato che, quando mia sorella non poteva occuparsi di lei nei fine
settimana, anche mia madre passava delle giornate presso il mio domicilio
(quando è capitato che avesse bisogno di una degenza ospedaliera e/o di
trattamenti di riabilitazione, ho preferito che ciò avvenisse presso l'ospedale
di __________, per poterla avere vicino).
Anche le varie festività venivano passate da tutti a __________
(Natale, Pasqua, ecc).
Quanto sopra è già stato dettagliatamente motivato nella mia
opposizione alla decisione del 6.11.2018, consegnata in data 6.12.2018 (vedasi
Allegato C). (…)” (Doc. I)
L’assicurato puntualizza
poi che, contrariamente a quanto affermato dalla Sezione del lavoro, ha vissuto
a __________ dal 2004 a fine 2008/inizio 2009 e che quella casa in precedenza
non era di sua proprietà, bensì di sua madre, e che soltanto alcune quote sono
passate a lui e a sua sorella.
Il ricorrente ammette poi
che effettivamente la casa di __________ è in vendita, ma che l’importo
ricavato sarebbe servito per l’apertura di un’attività commerciale, da lui
gestita, da sviluppare a pian terreno. A dimostrazione di ciò egli allega copia
del Diploma di gerenza ottenuto nel 2016 presso __________.
Egli riconosce pure che i
suoi figli minorenni sono residenti e scolarizzati a __________, ma precisa che
la formazione scolastica in quella località garantisce sia lo sbocco __________
che quello __________ e sottolinea che “(…) l’iscrizione alle scuole elementari
delle mie figlie minorenni è avvenuto durante il periodo in cui mia moglie
stava assistendo mia madre; nel caso non ci fosse stata quell’emergenza,
sicuramente oggi le mie figlie minorenni frequenterebbero le scuole di __________.
(…)” (Doc. I).
RI 1 così descrive le
relazioni con amici e in ambito sportivo che intrattiene in Ticino:
" (…) Riguardo
sempre il centro delle relazioni, le dichiarazioni che vi allego, di un caro
amico come il signor __________, di __________ (Allegato F) e del signor __________
(ex gerente del ristorante __________, della __________ di __________: Allegato
G), dimostrano la presenza dei miei figli presso di me durante i fine settimana
e le festività e questo dovrebbe far comprendere quindi che solo le
vicissitudini citate negli antefatti e successivamente, hanno fatto si che la
mia famiglia si sia ritrovata a vivere a __________ e non a __________.
Inoltre, la mia frequentazione di luoghi e locali di __________ o dell'alto
Ticino è testimoniata, oltre che dal già citato signor __________, anche dalla
signorina Carmen Comparone, già cameriera dell'hotel __________ che ha svolto
anche un breve periodo come dipendente della __________ di __________, dove
ogni volta che acquistavo qualcosa, ci capitava di scambiare qualche battuta
(Allegato H). Credo non sia di minore importanza il fatto che, anche se le mie
figlie sono scolarizzate a __________, e II sono per il momento residenti,
praticano entrambe attività sportiva (__________ ad alto livello di categoria)
in una Società ticinese, la Società __________, la stessa società presso la
quale io svolgo attività di istruttore/allenatore ormai da diversi anni (in
allegato la dichiarazione del Presidente della __________, signor __________.
Allegato I); questo dimostra sicuramente un grande legame con il territorio
svizzero, non solo mio ma anche dei miei affetti. (…)” (Doc. I)
Il ricorrente contesta
inoltre che la residenza di __________ debba essere considerata secondaria
rilevando che “solo un persona insensata spenderebbe decine e decine di
migliaia di franchi all’anno (capitale ed interessi dell’ipoteca, varie
assicurazioni ed abbonamenti, elettricità, gasolio, ecc. ecc.) per una
residenza secondaria (che non sia di vacanza) o fittizia. (…)” (Doc. I).
A proposito della
relazione con la moglie l’assicurato sviluppa inoltre le seguenti
considerazioni:
" (…) Riguardo
a questo punto (relazione con mia moglie), il più delicato, non ho problemi nel
ribadire che, una volta fatto un giuramento (vincolo matrimoniale), farò di
tutto per non scioglierlo. Il fatto che io dia una "importanza
rilevante" alla famiglia soprattutto per evitare che i miei figli abbiano
traumi o problemi a causa di scelte sbagliate ed errori di noi genitori (miei
in primis) è molto probabilmente legato al fallimento educativo nei confronti
del mio primogenito. Voglio però precisare che le mie versioni riguardo il
rapporto con mia moglie, non sono così contrastanti, laddove affermo che ci
sono stati "alti e bassi" nella relazione (puntualizzazioni del
10.09.2018) e che ci si è presi una "pausa riflessiva" (Opposizione
del 6.12.2018). Sia nel settembre 2018 che nel dicembre successivo (le date delle
due dichiarazioni), nonché durante il colloquio con l'agente di __________ nel
momento della stesura del verbale (gennaio 2019) ho preferito non entrare nel
dettaglio di una situazione che non toccava solo me, bensì coinvolgeva (e
coinvolge) un'altra persona.
Essendo in regola e pensando quindi che la mia situazione si
sarebbe risolta in breve tempo, non sono voluto entrare nel dettaglio e parlare
della relazione che da diversi mesi intrattengo con una cittadina svizzera
domiciliata a __________, in quanto lei si trova in un momento difficile con il
suo ex (padre delle loro figlie).
La nostra relazione è regolare, malgrado io sia sempre stato
onesto nel dirle che se e quando la relazione con mia moglie dovesse rientrare
nella norma, io farò tutto ciò che riterrò più giusto per il bene dei miei
figli; cosa che lei ha compreso, essendo anche lei madre.
A parte quando si esce per bere qualcosa, di norma, ci si incontra
nella mia abitazione di __________ (chiaramente non quando ci sono presenti i
miei figli).
Vista la sua situazione delicata (separazione e cambio
abitazione), la persona in questione preferisce non essere nominata in alcun
documento, ma è a completa disposizione nel caso voleste convocarla, per
qualsiasi tipo di delucidazione riguardo la nostra relazione. (…)” (Doc. I)
In conclusione
l’assicurato contesta la decisione su opposizione, argomentando:
" (…)
- La casa di __________
di mia proprietà (circa 140 mq), anche nel caso di un futuro trasferimento di
tutta la famiglia, è decisamente più consona ad una famiglia numerosa, rispetto
all'appartamento di __________ (circa 70 mq);
- non possiedo
alcun immobile all'estero (come comprovato dalle visure catastali richieste e
consegnate all'ufficio giuridico);
- la quasi
totalità delle mie relazioni è in Svizzera: mia sorella è domiciliata a __________
ed è di passaporto svizzero; mia figlia __________ è residente a __________ e
si sta iscrivendo al Master in __________ all'Università di __________ (anno
accademico 2019-2020), così come molti cari amici (i miei testimoni di nozze,
per esempio, ma non solo), vivono qui; le mie figlie minorenni, come detto,
hanno relazioni continue con la Svizzera, sia amicizie che attività sportive
(esempio: oltre all'atletica leggera, i corsi di nuoto a __________ e di sci ad
__________) così come i loro fratelli maggiori (il fidanzato di mia figlia __________
vive a __________ e la fidanzata di mio figlio a __________); ho mantenuto
rapporti di amicizia con tutti i colleghi della scuola di gerenti e li vado a
trovare appena posso nei locali che gestiscono (in Ticino); come detto, da
qualche mese ho una relazione sentimentale con una cittadina svizzera,
domiciliata in Ticino.
- Sono attivo in una società sportiva svizzera (__________);
- Ho
un'automobile immatricolata in Svizzera, con cui ho percorso, per andare e
tornare dal lavoro, oltre 228'000 km in 6 anni (5 ½ fino a luglio 2018, quando,
essendosi interrotta l'attività lavorativa, ho smesso di fare regolarmente
andata e ritorno da __________ a __________ - Allegato M: contratto di acquisto
dell'auto nuova):
- non ho mai
risieduto in Svizzera per interesse lavorativo, bensì ho sempre solo vissuto
qui (a parte una breve parentesi come dipendente presso la __________),
investendo qui i soldi guadagnati in Italia; per questo motivo non posso essere
considerato alla stregua di un frontaliere che rientra al domicilio italiano, e
lì investe i soldi guadagnati in Svizzera; praticamente l'opposto del mio caso.
Solo attualmente, a causa della mia situazione economica, il Comune di __________
mi sta facendo lavorare, con la funzione di parcheggiatore, presso la stazione
sciistica di __________ (contratto a tempo determinato e ad ore; Allegato N).
- Se la mia
vita sociale (feste di paese) non è tra le più movimentate è dovuto, oltre al
mio carattere discreto, al fatto che non bevendo alcolici e non mangiando
carne, il mio interesse per le feste e le sagre sia pressoché nullo. Inoltre i
miei orari lavorativi passati non permettevano una grande vita sociale, se non
la frequentazione della Messa domenicale. (…)” (Doc. I)
1.5. Nella sua risposta del 13
marzo 2019 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
Constatata l'assenza di nuovi argomenti, ad eccezione delle
surriferite precisazioni, ci si riconferma integralmente in quanto esposto
nella decisione impugnata e si formulano le I seguenti considerazioni.
Riguardo agli asseriti problemi con la moglie si rinvia al pt.o
3.4 dell'opposizione e inoltre si sottolinea che la ferma intenzione di non
separarsi dalla moglie e il legame con i figli minorenni residenti e
scolarizzati a __________ confermano la rilevanza di questi legami personali
famigliari per la valutazione del centro degli interessi nel periodo oggetto
della decisione contestata. Si ribadisce che il fatto che l'interessato abbia
vissuto in passato con gli altri figli, ora maggiorenni, non è determinante per
la valutazione della situazione attuale. Il motivo per cui egli non ha portato
in Svizzera la famiglia non è determinante (Prassi LADI ID B 141),
essendo decisiva la situazione così come si presenta durante il periodo preso
in esame nella procedura d'opposizione, a prescindere da un eventuale
cambiamento futuro.
Le dichiarazioni prodotte dall'assicurato di amici e del
presidente della __________ non sono idonee a modificare la collocazione del il
centro degli interessi, considerato che non appare inusuale, vista la posizione
geografica di __________, ovvero __________, che egli possa avere delle
amicizie in Svizzera. Benché superfluo, appare comunque
importante sottolineare che quanto indicato dal responsabile della società __________
riguardo al fatto che egli si presentasse agli allenamenti puntuale, pur
vivendo nella __________, appare quantomeno poco plausibile. Infatti, la
famiglia dell'assicurato vive a __________ ed egli lavorava al __________, a
pochi metri dall'abitazione familiare, risulta poco verosimile che quando egli
lavorava, si recasse a __________ per poi ritornare a __________ a svolgere
l'attività di __________, avendo l'abitazione familiare a pochi chilometri dalla
__________.
Ai fini della presente vertenza, determinante per stabilire il
centro degli interessi dell'assicurato è il luogo dove attualmente risiede la
famiglia, in particolare i figli minorenni. Questi ultimi (11, 10 e 4 anni)
vivono con la moglie a __________, dove sono scolarizzati e risiedono in
abitazione propria (ora di proprietà della moglie, in precedenza anche di
proprietà dell'interessato, cfr. doc. 9 pag. 2 R9). Mentre irrilevante è il
fatto che in passato, per un certo periodo egli abbia vissuto con altri due
figli minorenni a __________, considerato che attualmente essi (__________ e __________)
sono maggiorenni e non vivono nemmeno con l'assicurato.
Riguardo alla vendita, a suo dire, unicamente di alcuni
appartamenti della casa, si osserva che diversamente da quanto sostenuto dal
ricorrente, da un controllo effettuato I'11 marzo 2019 su alcuni siti
immobiliari, è emerso che viene proposta la vendita di tutta la casa e non solo
dei singoli appartamenti: sito Comparis (www.comparis.ch, data di
pubblicazione 25 novembre 2015, doc. 31/1), sul sito home.ch (doc. 31/2) e sul
sito Immoscout (www.immoscout24.ch) (doc. 31). inoltre, con le osservazioni 9
ottobre 2018 (doc. 20 pag. 2) egli ha dichiarato: "(...) Comunque se
qualche interessato all'acquisto venisse ad informarsi, dico loro che è sempre
in vendita parte dell'immobile o, a fronte di un'offerta interessante, anche
tutta la palazzina". Si ribadisce, dunque che la residenza di __________
è una residenza secondaria e non è in questo luogo che può essere posto il
centro degli interessi vitali del signor RI 1.
Infine, si sottolinea che anche in base al diritto internazionale
ovvero ai Regolamenti 883/2004 (RB) e 987/2009 (RA) il signor RI 1 non ha
diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera. Infatti, chi lavora nello
Stato in cui ha la residenza, percepisce le indennità in tale Stato, nel caso concreto
l'Italia. Infatti, le norme riguardanti il vero e il falso lavoratore
frontaliero presuppongono che il luogo di residenza differisca dallo Stato
dell'ultimo impiego (cfr. art. 65 RB), mentre nel caso concreto coincidono.”
(Doc. III)
1.6. Il 24 marzo 2019 l’assicurato
ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" Con la
presente pongo solo alcuni appunti alla risposta dell'Ufficio Giuridico del
13.03.2019.
- Pagina 2,
punto 3: "riguardo gli asseriti problemi con la moglie ..." ribadisco
la disponibilità della persona con cui intrattengo una relazione a farsi
sentire da voi per chiarire ogni dettaglio al riguardo;
- "...
non appare inusuale, vista la posizione geografica di __________ ..."
colgo con favore il riconoscimento della particolarità di __________ nei
confronti del resto della provincia di __________, ricordando che __________ fa
ancora parte (sicuramente al momento del fallimento del __________ ne faceva
parte) dello "__________", il che __________.
- Pagina 3,
punto 3: ritengo offensivo, non tanto nei miei confronti, quanto nei confronti
di una persona seria e stimata come il presidente della __________ che si
definisca "poco plausibile" la sua dichiarazione secondo cui io avrei
spesso affrontato "tragitti (dalla __________) non sempre semplici",
riguardo a ciò voglio segnalare che se ha fatto quella affermazione è perché
nelle nostre chiacchierate, in tempi non sospetti, si faceva riferimento a ciò.
Inoltre, soprattutto di lunedì (il mercoledì scendo comunque prima, in quanto
alleno spesso anche i più piccolini al pomeriggio, prima dei più grandicelli)
partivo da __________ intorno alle 15:00 per evitare di trovarmi nel traffico
autostradale all'altezza di __________ (a volte mi è anche capitato di essere
in colonna dal __________); così facendo, potevo (e posso, dato che continuo a
farlo) arrivare a __________ in piena tranquillità, prendere le mie due bambine
per portarle all'allenamento (evitando di chiedere ad altri genitori un
passaggio per loro) ed arrivare quasi sempre per primo allo stadio di __________
ad aprire il magazzino della società.
Riguardo l'affermazione secondo cui
sarebbe "poco verosimile" che mi recassi a __________ dopo aver
lavorato a __________, per poi tornare ad allenare a __________, ricordo che
gli allenamenti settimanali sono due (su 7 giorni); che in un'abitazione c'è
sempre qualcosa da fare; che non avrebbe senso incontrare la persona con cui ho
una relazione in hotel, quando ho a disposizione una casa accogliente (da
quando lei ha lasciato a gennaio 2019 il suo domicilio coniugale, ci si è anche
incontrati nel suo nuovo appartamento a __________, quando le sue figlie non
sono presenti); che, comunque, i miei "affetti maggiorenni" spesso
vengono a trovarmi.
Inoltre non ho mai fatto mistero del
fatto che, le volte in cui mi fermavo a __________ erano legate a cose da
sbrigare nel Sottoceneri; ribadisco che, quando lavoravo e capitava di finire
tardi la notte precedente a qualche faccenda da svolgere la mattina seguente,
mi fermavo a dormire nell'appartamento di mia moglie, con cui ho mantenuto un
ottimo rapporto, anche per non far sentire il distacco ai nostri figli.
Oggi cerco di accorpare più cose
possibili da svolgere nel __________ o nel __________ in un'unica giornata, di
norma cerco, se possibile, di svolgerle il lunedì o il mercoledì (così le
abbino agli allenamenti).
- A proposito
della vendita della casa: il cartello esposto è della __________, sul cui sito
non risulta più in vendita, mentre gli altri annunci dovrebbero, credo, essere
ancora quelli del signor __________, di cui, come già detto all'agente venuto a
casa a gennaio, non ricordavo neppure più l'esistenza. E comunque, avendo
intenzione (provata dalle testimonianze) di aprire un'attività nello stabile,
non capisco come si possa affermare che la mia sarebbe una "residenza
secondaria" dove "non può essere posto il centro degli interessi
vitali"; secondo l'Ufficio giuridico io venderei per poi vivere a __________
e tornare quotidianamente, questa volta si come frontaliere, a lavorare nella
mia azienda a __________ sarei proprio un genio.
- Infine, si
continua a sottolineare, rispetto alla casa di __________, che la stessa
"ora di proprietà della moglie, in precedenza anche di proprietà
dell'interessato". MI spiace e mi scuso se non uso la giusta terminologia
nello spiegare ai due avvocati dell'ufficio giuridico che: la proprietà di __________
era al 50% di mia madre ed al 50% di mio padre; alla morte di quest'ultimo, il
suo 50%, per legge, è stato ridistribuito ancora per metà a mia madre e, la
restante metà divisa tra me e mia sorella. Quindi io non detenevo due quote,
bensì il 12,5% (l'altro 12,5% a mia sorella e il 75% a mia madre); quando mia
moglie decise di ritirare l'appartamento (dopo aver venduto la sua proprietà ad
__________, acquistata prima del nostro matrimonio), io e mia sorella cedemmo
le nostre quote. Nulla di strano od anomalo.” (Doc. V)
Al proposito il 3 aprile
2019 la Cassa ha ribadito:
" (…) Riguardo
all’asserzione che, a mente dell’assicurato il fatto che __________ sia
un’enclave su territorio svizzero, permetterebbe di equiparare “l’enclave al
territorio svizzero”, facendo esso ancora parte dello “Spazio doganale
svizzero”, non merita tutela, essendo una conclusione del medesimo che non
trova alcun riscontro in nessun ordinamento giuridico o accordo internazionale
attualmente in vigore.
Nemmeno la pretesa creazione del centro degli interessi in
Svizzera grazie alla relazione extra coniugale dell’insorgente, può trovare
accoglimento, considerato che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza
cantonale, il luogo dove risiede la famiglia, in particolare i figli minorenni,
riveste un’importanza decisiva (cfr. doc. 27, p.ti 3.1 e 3.2). (…)” (Doc. VII)
Considerandi
2.1
Oggetto della presente
vertenza è la questione di sapere se RI 1 abbia diritto oppure no a indennità
di disoccupazione dal 7 agosto 2018.
Uno dei presupposti da
adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
L'art. 12 LADI precisa che
"in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza
permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi
dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività
lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".
Questo
concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di
prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione
di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il
centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole
relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono
sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere
autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC)
sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio
secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi
e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (STF
8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre
2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61
pag. 281).
In una sentenza
8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle
indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle
relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In
quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa:
" 4.1. Les motifs exposés par la
juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant
et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus
particulièrement à D.________ où réside la mère du recourant, où sont
scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des
activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient
fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en
cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles
à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids
décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les
circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause
l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant
ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni
n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits
déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1
LTF.”
In una sentenza
8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente
inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile
2017.
con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero,
argomentando:
" (…)
che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del
Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al
fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse
difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte cantonale ha
accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il
ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo
o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era
domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai
propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi
faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai
avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare genericamente
in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e
diplomi conseguiti in Sviz-zera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia
mai effettuati. (…)”
In una
sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata
in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha
confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un
assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente
nato a Lugano, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i
fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto
all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in
locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese
dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli
era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il
ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava
il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione
sportiva come anche era tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha
concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre
quello delle relazioni personali, era in Italia.
L’Alta Corte
ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
5.2
Il presupposto
della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o
stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente
prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il
ricorrente se non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid.
1.
) degli accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso
dato asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in realtà tenta impropriamente
di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i
quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo.
Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni
si sia fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando
singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve
dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in
un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle
conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta
in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici di merito si
possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.
5.3
Il ricorrente
ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita
professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni
personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano
con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti
assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del
luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011
consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di
concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2).
Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche
ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può
essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi
elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il
diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla
frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono
essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler
ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste
circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della
normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro
delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua
nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi
personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr.
sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il
ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori
di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali
pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”
Al riguardo cfr. pure STCA
38.2017.43
del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282.
2.2
Nella presente evenienza questo
Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un
assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera
ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in
Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di
farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.2.).
La nozione di residenza
secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio
civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2
LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr.
consid. 2.1.; DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.).
In una sentenza
8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito
che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le
imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere
all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016
del 19 gennaio 2017 consid. 2).
RI 1 (__________ 1967), di
nazionalità italiana e in possesso di un permesso C UE/AELS dal 20 febbraio
2009, ha lavorato presso il __________ dal 1° settembre 1990 al 27 luglio 2018
(cfr. consid. 1.2)
Il ricorrente si è
iscritto in disoccupazione il 7 agosto 2018, dichiarando una disponibilità
lavorativa del 100% (cfr. doc. 1).
Il 22 agosto 2018 egli è
stato sentito dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale, firmato
dall’ispettore __________ e dall’assicurato, emerge che:
" (…)
D1: Conferma di
essere sposato dal 14.08.2004 con la signora __________ (1972), con la quale ha
avuto tre figli, __________ (__________2006), __________ (__________2008) e __________
(__________2014), i quali risiedono in __________?
R1: Si confermo.
D2: Da quale data si è iscritto in disoccupazione?
R2: Dal 07.08.2018.
D3: In quale percentuale ed in quali professioni ricerca lavoro?
R3: Cero a tempo pieno (100%).
Preciso che non cerco lavoro nel
settore dei __________ in quanto sul contratto di lavoro vige una clausola che
vieta di cercare in questo settore (art. 29 doveri del personale), questo fino
che la situazione sarà chiara e definita.
Cerco lavoro nel settore della ristorazione, alberghiero,
operatore turistico e della formazione per adulti.
D4: Descriva la sua situazione famigliare.
R4: Sono sposato come detto sopra con tre figli.
Ho avuto altri due figli da
precedenti relazioni, __________ nato il __________1993 e __________ nata il __________1997.
__________ attualmente risiede in __________,
mentre __________ vive con la madre a __________.
D5: È iscritto all'AIRE?
R5: Sì, dal 2009.
D6: Chi è stato
il suo ultimo datore di lavoro prima di iscriversi in disoccupazione?
R6: Il __________.
D7: Conferma di avervi lavorato dal 0109.1990 sino al
27.07
?
R7: Confermo.
D8: Voglia
indicarci la percentuale di lavoro, i giorni di lavoro e gli orari di lavoro.
R8: Lavoravo
a tempo pieno seguendo dei turni compresi tra le ore 14.00 e le 04.00, week-end
compresi.
D9: L'abitazione
della sua famiglia a __________ è in affitto o di proprietà sua o di sua
moglie? A quanto ammonta il canone di locazione?
R9: È di
proprietà di mia moglie dal 2008. È la mia casa dove sono nato e ho trapassato
le mie quote a mia moglie.
D10: Per quale ragione ha deciso di ritrasferirsi in Svizzera dal
2009?
R10: Nel 2009
ho deciso di andare a vivere __________ acquistando una palazzina d'epoca di 4
appartamenti. L'ho acquistata a __________ perché era l'unica regione in Ticino
dove potevo permettermi di acquistare una casa con diversi appartamenti, per
pol un giorno lasciarla ai miei figli in eredità.
D11: Ci descriva dettagliatamente la sua residenza di __________.
R11: Si tratta
di una palazzina d'epoca su 4 piani, i quali comprendono 4 unité abitative.
1.
appartamento viene affittato come casa di vacanza.
1.
appartamento
dove vivo io, e si tratta di un 4,5 locali completamente arredato.
1.
appartamento
è attualmente sfitto, questo è adibito a spazio commerciale.
1.
è un
appartamento mansardato in fase di rinnovamento, attualmente è sfitto.
D12: Conferma che
tutti i suoi effetti personali si trovano presso l'attuale residenza di __________?
Acconsente all'ispezione della sua residenza di __________ da parte del nostro
Ufficio e/o delle autorità preposte al controllo degli abitanti del suo comune?
R12: Si confermo.
D13: Con chi vive a __________?
R13: Nel mio appartamento ci vivo solo Io.
D14: Possiede una soluzione abitativa all'estero?
R14: No.
D15: Con chi vive in Italia sua moglie?
R15: Con i nostri figli.
D16: Ci descriva dettagliatamente la residenza di __________.
R16: Si tratta
di un appartamento di 3.5 locali di circa 70 mq, composto da due camere, cucina
e salone.
D17: Nell'abitazione
di __________ sono presenti dei suoi effetti personali?
R17: Si qualcosa c'è, specialmente abiti lavorativi.
D18: Ha altri parenti in Svizzera ed all'estero?
R18: Mia
sorella vive a __________, e poi i miei figli come dichiarato sopra.
D19: Nel periodo
precedente l'iscrizione in disoccupazione (mentre lavorava) quante volte in
settimana rimaneva a dormire presso l'abitazione di sua moglie a __________?
R19: A
dipendenza delle cose da fare fuori dal lavoro pernottavo da 1 a 2 giorni a
settimana.
D20: Dopo la sua
iscrizione in disoccupazione quante volte in settimana rimane a dormire presso
l'abitazione della sua famiglia a __________?
R20: Sempre con
la stessa frequenza quindi da 1 a 2 giorni a settimana.
D21: Conferma, che
i suoi tre figli risiedente a __________ frequentano le scuole in Italia? Se si
dove, che tipo di scuole?
Anche a settembre 2018 inizieranno le scuole in Italia?
R21: Chiara frequenta le scuole medie di __________
__________ frequenta le scuole
elementari a __________ __________ se dovesse aprire (docenti licenziati __________
attualmente chiusa) l'asilo lo frequenterà __________.
Tutte e due inizieranno il nuovo
anno scolastico a __________ (2018-2019).
D22: Chi si occupa di portare a scuola a __________ i suoi figli?
R22: Vanno a
piedi sono, dato che la scuola è a pochi minuti da casa. Il piccolo lo porta
mia moglie.
D23: Come mai sua
moglie ed i suoi figli non si sono trasferiti in Svizzera a __________ con lei?
R23: ln quanto
mia moglie dal 2008 risiede a __________, poi abbiamo scelto di far frequentare
le scuole ai nostri figli a __________ siccome riteniamo che l'istruzione per
gli sbocchi futuri sia migliore.
D24: Quante volte
in settimana risiede a __________ con sua famiglia?
R24: Da 1 a 2 giorni a settimana.
D25: Come esegue le ricerche di lavoro?
R25: Per ora vado principalmente di persona.
D26: Prima di
iscriversi in disoccupazione (quando lavorava), dove abitava?
R26: Dal 2009 a __________.
D27: Per quale
motivo è stato interrotto l'ultimo rapporto professionale? Chi ha dato la
disdetta?
R27: Il mio lavoro è finito a causa del fallimento della
Società.
D28: Su quale conto corrente le veniva versato lo stipendio?
R28: Veniva
versato sul conto della Banca __________ con sede a __________.
D29: Quale conto
corrente ha messo a disposizione della cassa disoccupazione per il versamento
delle indennità di disoccupazione?
R29: Il conto
corrente del __________ IBAN __________.
D30: Possiede
altri conti correnti bancari/postali in Svizzera? All'estero?
R30: Un conto
alla __________ con __________.
D31: Conferma di
possedere un'auto ed una moto immatricolate in Svizzera? Sua moglie possiede
un'auto targata Italia?
R31: Si. Mia moglie non possiede un'auto.
D32: Quale mezzo
utilizza normalmente per i suoi spostamenti in Svizzera?
R32: Entrambi auto e moto.
D33: Quale mezzo
utilizza normalmente per i suoi spostamenti all'estero?
R33: Normalmente l'auto.
D34: Vi sono persone a suo carico in Svizzera? All'estero?
R34: I tre figli e mia moglie a __________.
D35: Sua moglie lavora?
R35: No.
D36: Dove ha abitato prima di portare la sua residenza in
Svizzera?
R36: A __________.
D37: E' attivo in società/associazioni di carattere
sportivo/umanitario/
culturali in Svizzera o all'estero?
R37: In Svizzera sono allenatore della __________.
Attività Sindacale a __________
legata alla vicenda dei __________ al __________, a titolo gratuito.
D38: È previsto
qualche cambiamento nella sua residenza in Svizzera?
R38: No.
D39: Dove risiede
regolarmente durante i fine settimana e nei giorni festivi?
R39: A __________.
Lavorando a turni i giorni liberi
potevano cadere di martedì e mercoledì (per esempio), quindi posso affermare di
risiedere 5-6 giorni a settimana a __________ e 1-2 giorni a __________.
D40: Tra gli
obblighi delle persone iscritte in disoccupazione vi è l'obbligo di accettare
qualsiasi occupazione ritenuta adeguata. È disposto ad ottemperare a
quest'obbligo?
R40: Si.
D41: Tra gli
obblighi delle persone iscritte in disoccupazione vi è l'obbligo di partecipare
ai provvedimenti di reintegrazione (segnatamente programmi occupazionali e
altri provvedimenti del mercato di lavoro). È disposto ad ottemperare a
quest'obbligo?
R41: Si.
D42: Attualmente sta lavorando?
R42: No.
D43: Conferma che
la sua abitazione di __________ si trova sulle varie piattaforme informatiche
per affitta camere / appartamenti B&B?
R43: Si su
booking e su airb&b. Preciso che affitto solo l’appartamento senza
preparare colazioni pranzi o cene.
D44: Su quale
conto bancario o postale riceve gli accrediti delle riservazioni:
R44: Sul conto
corrente del __________ IBAN __________.” (Doc. 9)
Il 13 agosto 2018 la
Sezione del lavoro ha inviato al Posto di Polizia di __________ una richiesta di
accertamenti (cfr. art. 32 LPGA), così formulata:
" (…)
Il signor RI 1 (1967), cittadino italiano, dichiara di risiedere
in __________ nello stabile di sua proprietà dal 15.02.2009.
Sulla residenza di __________ si evidenzia che la stessa è
presente sui siti Internet www.booking.com e www.airbeb.it, come
appartamenti e camere in affitto per soggiorni o vacanze sotto il nome di
"__________" __________.
Il signor RI 1 è coniugato dal 14.08.2004 con la signora __________
(__________1972), la quale risiede con i loro 3 figli in età scolare, __________
(__________2006), __________ (__________2008) e __________ (__________2014) in
Italia a __________ (__________) in __________. I 3 figli frequentano le scuole
a __________.
Il signor RI 1 ha lavorato presso il __________ dal 01.09.1990 al
27.07.2018
e, a causa del fallimento del __________ si è iscritto in
disoccupazione dal 07.08.2018.
L'assicurato possiede una licenza di condurre Svizzera ed ha
immatricolato i seguenti veicoli:
• Automobile
__________;
• Motoveicolo
__________.
Visto quanto sopra, formuliamo una richiesta d'intervento
invitandovi a procedere con dei frequenti controlli settimanali, nelle fasce
orarie giornaliere e notturne, preferibilmente dalle 23.00 alle 06.00 presso
l'abitazione di __________ a __________, questo allo scopo di verificare se il
signor RI 1 vi risieda e/o pernotti effettivamente.
Questi controlli dovranno essere svolti per una durata di 4
settimane nel periodo tra agosto e settembre 2018.
Al termine dei controlli, con cortese sollecitudine, vi chiediamo
di volerci inviare un rapporto dettagliato di quanto costatato.” (Doc. 18/2)
L’11 settembre 2018 la
Gendarmeria di __________ ha inviato alla Sezione del lavoro il seguente Rapporto
di constatazione:
" Fatti:
A mano della vostra richiesta,
abbiamo provveduto ad effettuare dei controlli, più o meno regolari, presso la
residenza del RI 1. Inizialmente ci siamo concentrati sulla presenza o meno dei
due veicoli intestati al rubricato. Come si può notare sulla tabella allegata,
su 31 controlli effettuati, la presenza del rubricato è stata costatata 5
volte. Questo in quanto era presente il veicolo __________. Unicamente in
un'occasione è stato notato mentre falciava l'erba della proprietà.
Vista la scarsa presenza del uomo
presso il domicilio in __________, abbiamo provveduto ad assumere informazioni
presso i seguenti vicini:
- __________
- __________
Agli stessi abbiamo mostrato la
fotografia di RI 1 e abbiamo chiesto se conoscessero qualcuno che abita al
civico __________ in __________. Le due donne hanno dichiarato di non conoscere
l'uomo della foto e di vedere sempre gente nuova che raggiunge la casa. Non
saprebbero dire chi sia il proprietario.
Presso lo stabile dove dovrebbe
risiedere il RI 1 abbiamo notato che, né sulla buca delle lettere né sul campanello
vi è il nome del rubricato, ma unicamente quello dei vecchi proprietari.
Oltre a ciò, sulla ringhiera che
circonda l'abitazione, abbiamo notato la presenza di un cartello dell'agenzia __________,
questo sito vende proprietà.
Abbiamo inoltre preso contatto con
il Comune __________ e gli stessi ci hanno informati che il terreno e
l'abitazione del civico 8 (mappale 200) sono di proprietà del RI 1. Lo stabile,
suddiviso per piani, viene utilizzato per affittare appartamenti ed è presente
su più piattaforme online.
L'uomo non è mai stato visto
frequentare le manifestazioni/attività di paese.
Visto quanto sopra, il vostro
sospetto che RI 1 utilizzi la residenza a __________ come dimora fittizia e di
comodo è pressoché confermato.
Per ulteriori ragguagli facciamo capo alla “tabella controllo
presenze” allegata.” (Doc. 18)
2.3
Chiamato
ora a pronunciarsi, questo Tribunale evidenzia che, innanzitutto, le
dichiarazioni rilasciate dal ricorrente davanti alla Sezione del lavoro il 22
agosto 2018 (cfr. consid. 2.2.) assumono un’importanza decisiva.
Applicando l’abituale
criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni
sociali (cfr. STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF
8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017
consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF
8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2;
STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V
353.
consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), il TCA deve così
concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto che il
ricorrente non ha in Svizzera il centro delle proprie relazioni di vita.
L’insorgente non ha infatti
concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in
cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi
della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.2.), la quale esige come terza
condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni
personali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192:
“Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato
in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale
l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera.
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e menzionata al consid.
2.2
In concreto il centro
delle relazioni personali dell’insorgente è situato a __________, dove vivono
la moglie (sposata nel 2004) e tre figli minorenni, nati rispettivamente nel
2006, nel 2008 e nel 2014, in una casa ora di proprietà della moglie, ma fino
al 2008 di proprietà della famiglia di RI 1. In tale abitazione egli è peraltro
nato.
A __________ le figlie del
ricorrente frequentano una la scuola media e una la scuola elementare e il
figlio più piccolo frequenterebbe, in caso di riapertura, la scuola
dell’infanzia (cfr. doc. 11, doc. 13).
È incontestato che
l’assicurato abbia nel 2009 acquistato una casa d’epoca a __________, composta
da quattro appartamenti.
Questa abituazione
costituisce tuttavia semplicemente una residenza secondaria (cfr. STF
8C_511/2018 del 12 marzo 2019).
Non è infatti credibile
che l’assicurato si sia, da una parte stabilito in Svizzera dal 2009 sostenendo
di averne fatto il centro delle proprie relazioni personali, mentre, a quel
momento, aveva due figlie piccole di tre, rispettivamente un anno (cinque anni
dopo, nel 2014 è peraltro nato un altro figlio).
A ciò si aggiunga che
anche dai controlli di polizia effettuati durante un mese (dal 15 agosto al 15
settembre 2018, cfr. doc. 18.1) la presenza dell’assicurato a __________ è
stata constatata assai raramente. Inoltre dagli atti risulta che tale stabile è
da tempo in vendita (cfr. doc. 30-31, doc. 24/2).
Il fatto che in passato il
ricorrente abbia vissuto a __________ con i due figli più grandi (cfr. consid.
1.
, doc. A e doc. B) non modifica il carattere di residenza secondaria nel
momento determinante, come giustamente rilevato dalla Sezione del lavoro (cfr.
consid. 1.5).
Del resto nella
Dichiarazione della “__________” del 17 settembre 2009 allegata al ricorso
viene precisato che “il giovane __________, nato il __________ 1993” è “domiciliato
a __________” (cfr. doc. B).
Quanto al fatto che
l’assicurato afferma di avere da diversi mesi una relazione affettiva con una
signora di cittadinanza Svizzera domiciliata a __________ (per un caso analogo
cfr. STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018), tale circostanza non è determinante
visto che lo stesso assicurato il 10 settembre 2018 ha affermato che non si
separerà dalla moglie (cfr. doc. 16).
A nulla di diverso può
portare la circostanza che il ricorrente abbia amici in Svizzera (cfr. doc. G),
che frequenti Ristoranti a __________ e a __________ (doc. doc. F e G), che
svolga in Svizzera l’attività sportiva di allenatore di atletica leggera (doc.
I), che disponga di un autoveicolo (doc. L) targato in Ticino, e che sia affiliato
a una cassa malati (doc. 24/3) ed infine che abbia conseguito nel nostro
Cantone il diploma di esercente (doc. doc. E).
Per quanto riguarda le
conoscenze, va in particolare osservato che non è certamente escluso
intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui
si risiede.
In proposito in una
sentenza 8C_656/2009 del 14 aprile 2010 consid. 8.2. il Tribunale federale ha,
del resto, evidenziato come l'esistenza di rapporti d’amicizia sia una
situazione certamente non insolita per la maggior parte dei frontalieri
italiani attivi per un certo periodo nel nostro Paese (cfr. pure STF C 227/05
dell’8 novembre 2006 consid. 4 citata sopra).
La nostra Massima Istanza,
nella sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N.
61.
pag. 281 e citata al consid. 2.2., al consid. 5.3. ha d’altronde evidenziato
che:
" (…) la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la
grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non
possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al
contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore
nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che
l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. (…)”
L’iscrizione all’AIRE è semplicemente
un indizio, che va valutato congiuntamente ad altri elementi, per stabilire se
un assicurato ha oppure no costituito la propria residenza effettiva in
Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
L’iscrizione all’AIRE,
pertanto, di per sé non comprova la residenza effettiva nel nostro Paese.
In conclusione, dunque,
nella decisione su opposizione del 21 gennaio 2019 la Sezione del lavoro ha
stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con
l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato.
2.4
Vista la conclusione alla
quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se
l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle
disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin, in "Commentaire
de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schulthess Editions
Romandes, 2014, pag. 683 n. 24).
Il 1° giugno 2002 è
entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II
regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS
0.142.112
]).
Giusta l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante
dello stesso (art. 15 ALC),
in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano
nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71
del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),
come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni
equivalenti. L'art. 121
LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a,
all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82
consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione n. 1/2012
del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il
contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo
che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V
88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il regolamento (CE) n.
883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il
periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.
4.1
).
Questi regolamenti sono
stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la
Svizzera dal Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention 1°
gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B. Suisse-US et
d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in
SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1;
DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
L’art. 11 del Regolamento
(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla
legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che
esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro.
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio
quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività
lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid.
4.
; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin,
op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i
lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole
differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f
del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»
qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato
membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di
massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene
considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la
settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di
massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito
il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i
lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,
indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del
diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Questi assicurati beneficiano
delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si
trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI e
STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.) o in
disoccupazione parziale (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a LADI, 10 cpv. 2 lett. a LADI,
10.
cpv. 2 bis LADI e STCA 38.2017.83 del 19 febbraio 2018, STF 8C_248/2018 del
19.
novembre 2018 in SVR 2019 ALV Nr. 1; P. Usinger-Egger, “Europäisches
Sozialrecht: vorübergehender Arbeitsausfall bei Grenzgängerinnen und
Grenzgängern” in SZS/RSAS 2019 pag. 1-3) alla luce dell’art. 65 par. 1 del
Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in disoccupazione parziale
o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma,
risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a
disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato
membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione
dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali
prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.”).
Gli assicurati frontalieri
in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece
chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza, sulla
base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in
disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata
o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a
disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto
salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a
titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato
membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”)
e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo
2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello
Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione
durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono
erogate dall'istituzione del luogo di residenza”; cfr. B. Rubin, op.cit. p.
683).
Nella STF 8C_186/2017
del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N.
61.
pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un
obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al
lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid.
4.3
pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione
europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).
Da notare che i costi per
il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e
quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., pag. 684: “L’institution suisse
rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations
versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.
65.
par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16
novembre 2013 ad un’interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo
Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di
disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica
il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo
Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,
delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a
secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).
2.5
Nella presente fattispecie, come
giustamente rilevato dall’amministrazione (cfr. consid. 1.3 e 1.5),
l’assicurato non può essere posto al beneficio di indennità di disoccupazione
in Svizzera sulla base di disposizioni del diritto internazionale della
sicurezza sociale.
Infatti, da una parte,
secondo l’art. 11 cpv. 3 del Regolamento (CE/n. 883/2014) in materia di
assicurazione contro la disoccupazione è competente lo Stato nel quale
l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (nel
nostro caso: l’Italia), d’altra parte le regole differenti relative ai
lavoratori frontalieri (cfr. consid. 2.4) non entrano qui in considerazione in
quanto lo Stato di residenza e quello di lavoro non differiscono bensì
coincidono.
2.6
L’assicurato
ha dichiarato la disponibilità della persona con la quale intrattiene una
relazione ad essere interrogata (cfr. consid. 1.6).
Considerato che i documenti già presenti nell’incarto consentono al TCA
di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione di
ulteriori prove non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini
della risoluzione della vertenza.
Di conseguenza la richiesta di
prove deve essere respinta.
A tale proposito va rammentato che
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_847/2017 del 31
maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 20 marzo 2018 consid. 6; STF
9C_588/2017 del 21 novembre 2017; STF 9C_582/2017 del 14 novembre 2017; STF
9C_68/2017 del 18 aprile 2017; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF
9C_469/2011 del 18 giugno 2012; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9;
STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.
5.3
; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò
costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.
2.
Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti