38.2019.14
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11 giugno 2019Italiano27 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2019.14
rs
Lugano
11 giugno 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 marzo 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 31 gennaio 2019 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 31 gennaio 2019 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la
propria decisione del 23 novembre 2018 (cfr. doc. 18) con cui ha negato a RI 1
il diritto a indennità di disoccupazione dal 12 novembre 2018, data a partire
dalla quale l’assicurato si è riscritto in disoccupazione dichiarando una disponibilità
lavorativa del 25%.
Nella decisione su
opposizione la Cassa ha in particolare rilevato:
" (…) il
Sig. RI 1, nel termine quadro dal 1° agosto 2016 al 31 luglio 2018, ha lavorato
presso la __________, dal 01.06.2017 fino al 31.08.2018, con una percentuale
del 25% e un salario mensile lordo di CHF 2'000.00.
Nella corrispondenza intercorsa tra le
parti è stato appurato che il Sig. RI 1 ha iniziato a lavorare per la ditta
individuale __________ tra il mese di settembre 2018 e ottobre 2018 nelle fasi
indicate dall’assicurato e/o dal suo attuale datore di lavoro.
Egli si è iscritto nuovamente in
disoccupazione in data 12 novembre 2018, da questa data, viste le dichiarazioni
precedenti, il Sig. RI 1 aveva già iniziato l’attività lavorativa presso il
Sig. __________ e lavora, tutt’oggi presso di lui, sempre al 25%, con un
salario mensile lordo di CHF 2’000.00 + CHF 150.- forfait come sopra indicato
presso la ditta __________).
Ne risulta pertanto che il Sig. RI 1 non
subisce alcuna perdita di guadagno computabile, così come già indicato dalla
decisione emanata dalla Sezione di __________ del 23 novembre 2018.
Per cui, non può avere diritto all’apertura
di un nuovo termine quadro ed alle eventuali indennità compensative poiché non
ha avuto una perdita di guadagno rispetto ai 6/12 mesi precedenti dalla data
della sua nuova iscrizione (12 novembre 2018). (…)” (Doc. A1)
1.2. Contro la decisione su
opposizione del 31 gennaio 2019 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso
al TCA, nel quale ha chiesto che gli vengano “(…) accordati i diritti alla
disoccupazione parziale a partire dal 12 novembre 2018 con arretrati, interessi
dovuti, spese e inoltre adeguato risarcimento per importanti sicuri danni
causati nel periodo di fine Anno + Natale + inizio Anno e molto altro
nell’ambito mentale e/o salute generale (…)” (cfr. doc. I).
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali egli ha segnatamente addotto che la Cassa, nonostante le avesse
fornito fin dall’inizio le copie di tutta la documentazione relativa alle
decisioni e accordi che hanno avuto luogo con __________ tra l’estate e
l’autunno 2018, in particolare copia del “contratto di lavoro bozza” riportante
come data di inizio lunedì 3 settembre 2018, ha indicato che l’attività come
dipendente parziale della Ditta __________ è cominciata il 1° settembre 2018.
L’insorgente ha, inoltre,
precisato di non avere avuto all’inizio, quando è stato allestito il “contratto
di lavoro bozza” al fine di interporre alla Commissione Lepicosc formale
domanda di una possibile iscrizione all’Albo delle imprese della Ditta __________
- poi avvenuta il 22 ottobre 2018 -, nessuna sicurezza in merito
all’accettazione della richiesta da parte della Commissione, né conoscenza del
grado di occupazione tra il 25 e il 50% che la Commissione avrebbe imposto.
Egli, in conclusione, ha
asserito di avere conseguentemente deciso di iscriversi nuovamente in
disoccupazione dal 12 novembre 2018 soltanto dopo avere ricevuto le ufficiali
risposte a quanto sopra (cfr. doc. I).
L’8 marzo 2019 è pervenuta
al TCA copia di un messaggio di posta elettronica del 6 marzo 2019 inviato dal
ricorrente all’URC (cfr. doc. III+1).
1.3. La Cassa, in risposta, ha
postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
Fatti
1.4. Il 25 marzo 2019 è pervenuta
a questo Tribunale copia di un messaggio di posta elettronica del 21 marzo 2019
dell’insorgente all’URC (cfr. doc. VII+1).
Il ricorrente, il 4 aprile
2019, ha poi inviato uno scritto in cui ha indicato che dopo aver appreso
dell’avvenuta iscrizione dell’impresa nel relativo Albo il 22 ottobre 2018 sono
iniziate le discussioni e trattative con __________ per definire e meglio
impostare il nuovo contratto di lavoro relativo alla formale e definitiva sua nuova
assunzione sulla base di parametri rivisti.
Egli ha puntualizzato che la
stesura del nuovo contratto di lavoro è stata discussa tra il momento dell’iscrizione
all’Albo, la fine del 2018 e l’inizio del 2019, ma che comunque tra loro due il
contenuto, poi concretizzato con relativa redazione scritta, era già stato
concordato al 90% con stretta di mano nella prima settimana di novembre 2018
come segue:
" (…)
- formale
annullamento con licenziamento in merito al contratto di lavoro bozza iniziale
esattamente in data 26.10.2018;
- formale
inizio sulla base nuovo contratto di lavoro in data lunedì 2 novembre 2018” (Doc.
VIII)
Al riguardo il medesimo ha
allegato il contratto di lavoro a tempo indeterminato concluso con __________
il 18 gennaio 2019 da cui risulta che il grado di occupazione a tempo parziale
è del 22,5%, che il giorno di inizio formale del lavoro è stato lunedì 2
novembre 2018 e che la retribuzione corrisponde a fr. 2'000.-- mensili lordi
per dodici mensilità, oltre a fr. 150.-- al mese quale forfait di rimborso
spese generali (cfr. doc. B3).
Il 15 aprile 2019
l’assicurato ha, poi, rilevato, da una parte, che il primo contratto di lavoro
con __________ era solo una bozza e limitato nel tempo e/o di tipo determinato
fino alla decisione della Commissione Lepicosc riguardante l’iscrizione della
Ditta __________ all’Albo delle imprese. Dall’altra, che a seguito della
conferma da parte della Commissione e dopo la sua iscrizione a RC, nonché la
formale iscrizione della ditta all’Albo sono iniziate le trattative per la
stesura e sottoscrizione del contratto di lavoro sfociate dapprima in un
accordo con stretta di mano e a fine gennaio 2019 nel contratto di impiego
definitivo (cfr. doc. X).
1.5. La Cassa, il 23 aprile 2019,
ha segnatamente osservato:
(…) la successiva documentazione trasmessa
al vostro spettabile Tribunale, con allegato l’ennesimo contratto di lavoro
sottoscritto con la ditta __________ – dal quale si evince una nuova data di
inizio lavoro e più precisamente, 2 novembre 2018 e viene citato il formale
annullamento con licenziamento (a noi mai pervenuto) in merito al precedente
contratto di lavoro, non modifica in alcun modo la nostra decisione su
opposizione del 31 gennaio 2019 e la nostra risposta al vostro lodevole
Tribunale del 13 marzo 2019, poiché la data di iscrizione a COLSTA del Sig. RI
1 corrisponde al 12 novembre 2018, per cui egli era già in possesso di questo
contratto con lo stesso stipendio e percentuale lavorativa. (…)” (Doc. XII)
1.6. Il doc. XII è stato trasmesso
per osservazioni al ricorrente (cfr. doc. XIII), il quale nello scritto del 23
maggio 2019 si è pronunciato nuovamente in merito alla fattispecie (cfr. doc.
XIV).
1.7. Il doc. XIV è stato subito
inviato alla parte resistente per conoscenza (cfr. doc. XV).
1.8. Il 6 giugno 2019 l’insorgente
ha prodotto un ulteriore scritto (cfr. doc. XVI), che è anch’esso stato
immediatamente spedito alla Cassa per conoscenza (cfr. doc. XVII).
Considerandi
In ordine
2.1
La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione
impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_722/2018 del 14
gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF
8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010
consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V
51.
consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella
presente fattispecie la decisione su opposizione del 31 gennaio 2019 riguarda
esclusivamente il rifiuto di aprire a favore dell’insorgente un nuovo termine
quadro di riscossione delle prestazioni LADI dal 12 novembre 2018 (cfr. doc.
A1; 18; consid. 1.1.).
Ogni altra questione, in
particolare concernente un eventuale risarcimento danni per “danni causati
nel periodo di fine Anno + Natale + inizio Anno e molto altro nell’ambito
mentale e/o salute generale del ricorrente” (cfr. doc. I), esula dalla
presente causa.
Di conseguenza questa
Corte non può chinarsi su altre problematiche diverse da quella che attiene
alla correttezza o meno del diniego del diritto a indennità di disoccupazione
dal 12 novembre 2018.
Nel merito
2.2
Questa Corte rileva,
innanzitutto, che il ricorrente, nel suo ricorso, ha censurato il fatto che la
decisione su opposizione sia stata emessa dopo due mesi dall’inoltro della sua
opposizione alla decisione formale del 23 novembre 2018, periodo in cui era
formalmente iscritto a URC e ha quindi dovuto comunque effettuare le ricerche
di lavoro e presenziare ai colloqui. A mente dell’insorgente la decisione su
opposizione avrebbe potuto essere emanata immediatamente (cfr. doc. I).
La Cassa, il 31 gennaio
2019, ha emanato la decisione su opposizione (cfr. doc. A1), che il ricorrente
ha peraltro impugnato nel merito davanti al TCA il 4 marzo 2018 (cfr. doc. I).
La causa da questo profilo
è, pertanto, priva di oggetto (in questo senso, cfr. ordinanza del TF
9C_541/2015 del 12 novembre 2015; STF 9C_433/2009 del 19 agosto 2009 consid. 1;
STFA I 760/05 del 24 maggio 2006 consid. 1 e i riferimenti ivi menzionati; STCA
42.2018.15
del 12 settembre 2018 consid. 2.1.; STCA 38.2017.91 del 22 gennaio
2018; STCA 35.2017.57 del 22 giugno 2017 consid. 2.2.; STCA 38.2014.19 dell’11
giugno 2014 consid. 2.2.).
Va comunque osservato che
se, da una parte, l’art. 52 cpv. 2 LPGA prevede che le decisioni su opposizione
debbano essere pronunciate entro un termine adeguato, dall’altra, la legge non
contempla uno specifico termine. Pertanto vanno richiamati i principi
sviluppati dalla giurisprudenza in materia di ritardata giustizia (cfr. DTF 125
V 188).
Occorre, quindi, fondarsi
su elementi oggettivi, segnatamente sul grado di complessità della causa,
sull’interesse che riveste la vertenza per l’interessato, così come sul suo
comportamento e quello delle autorità competenti (cfr. STF 8C_194/2011 dell’8
febbraio 2012; DTF 125 V 188).
Nella DTF 125 V 188
citata, riguardante l’assicurazione contro le malattie, l’Alta Corte ha in
particolare deciso che il lasso di tempo di meno di quattro mesi
intercorso tra l’opposizione e il ricorso al Tribunale delle assicurazioni non
appariva eccessivo.
La dottrina enuncia, poi, che
la decisione su opposizione dovrebbe essere emanata, nel caso in cui nessun
atto istruttorio particolare sia necessario, entro il termine di due mesi
(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, 3° ed., Schulthess 2015, ad art. 52 N. 51;
A.-S. Dupont / M. Moser-Szeless, Loi sur la partie générale des assurances
sociales, Helbing Lichtenhahn 2018, ad art. 52 N. 33).
Infine è utile rilevare
che secondo la giurisprudenza federale, per non perdere i propri diritti nei
confronti dell'assicurazione disoccupazione, l'assicurato deve, pendente un
ricorso (o un’opposizione) e in attesa dell'esito della contestazione,
controllare cautelativamente la disoccupazione (cfr. STFA C 250/04 del 10
luglio 2006 consid. 6.4; Decreto del TCA 38.2018.26 del 26 aprile 2018 consid.
2.1
; Decreto del TCA 38.2017.90 del 7 dicembre 2017 consid. 2.2., STCA
38.2017.91
del 22 gennaio 2018 consid. 2.2.
2.3
L’art. 9 LADI, concernente i
termini quadro, prevede che
" 1 Per la riscossione della prestazione e per il
periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente
legge non disponga altrimenti.
2.
Il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono
adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
3.
Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di
tale giorno.
4.
Se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di
nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente
applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge
non disponga altrimenti.””
In relazione all’art. 9
cpv. 4 LADI va osservato che, se alla scadenza del termine quadro per la
riscossione della prestazione l’assicurato chiede ulteriori prestazioni o
continua a richiederle, la Cassa deve esaminare se tutti i presupposti del
diritto all’indennità (cfr. art. 8 LADI) sono soddisfatti prima di aprire un
nuovo termine quadro. Se il nuovo termine quadro per la riscossione segue
immediatamente il precedente, il nuovo termine quadro per il periodo di
contribuzione corrisponde al precedente termine quadro per la riscossione di
prestazioni.
Il legislatore ha dunque introdotto
termini quadro biennali il cui scopo risiede nel fatto di poter effettuare,
all’apertura di un nuovo e distinto termine quadro, un nuovo e completo esame
delle condizioni da adempiere per avere diritto all’indennità di disoccupazione
contemplate all’art. 8 LADI (cfr. STF 8C_166/2018 del 18 febbraio 2019 consid.
6.1
; Prassi LADI ID p.to. B49).
2.4
Perché un assicurato possa
pretendere le indennità di disoccupazione egli deve, tra l’altro, essere
disoccupato totalmente o parzialmente e subire una perdita di lavoro
computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e lett. b LADI).
Secondo
l’art. 11 cpv. 1 LADI la perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita
di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.
Il cpv. 3 di questa
disposizione stabilisce ancora che non è computabile la perdita di lavoro per
la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello
scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.
In base alla delega generale
di cui all’art. 109 LADI il Consiglio federale ha stabilito che è considerato
giorno lavorativo intero la quinta parte della durata settimanale del lavoro,
che l’assicurato ha normalmente compiuto durante il suo ultimo rapporto di
lavoro (cfr. art. 4 cpv. 1 OADI).
L’indennità giornaliera ammonta
al 70 o 80% del guadagno assicurato (cfr. art. 22 LADI). Vi è perdita di guadagno
soltanto se la perdita di reddito ammonta a più del 20 o del 30% del guadagno
assicurato (cfr. Prassi LADI ID p.to B92).
Secondo l’art. 23 cpv. 1
LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della
legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel
corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici
che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo
del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se
non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di
calcolo e il limite minimo.
In virtù e nell’ambito
della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di
calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in
base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che
precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv.
1.
OADI).
Il
guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici
mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della
prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso
1.
(cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).
2.5
Nella presente evenienza
dalla documentazione agli atti emerge che l’insorgente, ingegnere civile STS
(cfr. STCA 38.2013.58 del 14 novembre 2013 consid. 2.7.), è al benefico di una
rendita di invalidità AI del 50% (cfr. doc. 6; 19 + allegato 2; decreto
32.2015.87
emesso dal TCA il 4 agosto 2015; STCA 38.2013.58 del 14 novembre
2013.
consid. 2.7.; STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 2.6.).
Nel corso degli anni egli
ha aperto quattro termini quadro per la riscossione di prestazioni, e meglio
dal 9 febbraio 2010 all’8 febbraio 2012, dal 9 febbraio 2012 all’8 febbraio
2014, dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2016 e dal 1° agosto 2016 al 31 luglio
2018.
(cfr. doc. 4; V).
Nel termine quadro dal 1°
agosto 2016 al 31 luglio 2018 il suo grado di disponibilità lavorativa era del 50%
(cfr. doc. V).
Il 1° giugno 2017
l’assicurato ha iniziato a lavorare alle dipendenze della __________ in virtù
di un contratto a tempo indeterminato con grado di occupazione del 25%. Lo
stipendio mensile ammontava a fr. 2'000.-- lordi, oltre a fr. 150.-- al mese
quale forfait di rimborso per spese generali (cfr. doc. 9).
L’11 luglio 2018 il
ricorrente ha disdetto il contratto di impiego con effetto dalla fine di agosto
2018.
(cfr. doc. 14).
Dalle carte processuali si
evince, poi, che l’11 giugno 2018 l’assicurato e la “ditta individuale e/o
Impresa Costruzioni Generali __________” hanno concluso un “contratto di
lavoro a tempo indeterminato bozza fino a formale OK finale Commissione Lepicosc”
a tempo parziale al 25% a decorrere dal 3 settembre 2018 con stipendio pari a
fr. 2'000.-- lordi al mese, oltre a fr. 150.-- mensili quale rimborso spese
generali.
Il contratto specifica,
nell’intestazione, che si trattava di una “bozza fino a formale OK finale
Commissione Lepicosc” e in seguito che l’insorgente avrebbe svolto il ruolo
di “Responsabile Tecnico secondo le leggi e regole dell’ALBO delle imprese
di costruzioni del cantone Ticino e Direttore Tecnico per una gestione seria –
onesta – e corretta a tutto campo” (cfr. doc. A3).
Il 21 settembre 2018,
benché l’insorgente non sembri ricordarne l’esistenza (cfr. doc. XIV), è stato
stilato e firmato sia da __________ sia dal ricorrente un nuovo contratto bozza
con la ditta di analogo tenore a quello dell’11 giugno 2018 ad eccezione della
data di inizio, prevista “a partire da formale iscrizione al ALBO IMPRESE”
(cfr. doc. 10).
La decisione definitiva
d’iscrizione all’Albo delle imprese del Canton Ticino della ditta __________ è
stata rilasciata dalla Commissione di vigilanza della LEPICOSC (Legge sull’esercizio
della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel
settore principale della costruzione che ha modificato e sostituito la LEPIC
dal 1° gennaio 2014 e che disciplina l’esecuzione dei lavori edili anche nel
settore privato; cfr. www4.ti.ch/dt/temi/albo-delle-imprese/albo-delle-imprese/albo-delle-imprese)
il 22 ottobre 2018 e i relativi dati sono stati subito inseriti nell’Albo (cfr.
doc. A9; __________: Nome Impresa: __________ iscritta come Impresa di
costruzione; Titolare e responsabile / Requisito tecnico: RI 1 Ing. STS).
Il 28 settembre 2018
l’assicurato ha firmato quale ricevuta il conteggio di salario di settembre
2018.
da cui risulta che in quel mese egli ha percepito fr. 1'898.95 netti (fr.
2’000 lordi dedotti i contributi sociali + fr. 150 rimborso spese; cfr. doc.
17).
Egli, il 31 ottobre 2018
ha poi sottoscritto il conteggio di salario per il mese di ottobre 2018,
anch’esso pari a fr. 1'898.95 (cfr.doc. 17).
Il 13 novembre 2018 il
ricorrente si è annunciato per il collocamento con effetto dal 12 novembre
2018, dichiarando una disponibilità lavorativa del 50% (cfr. doc. 1).
Il 19 novembre 2018 la
“Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” è stata modificata nel senso che
il grado di disponibilità è stato ridotto al 25% (cfr. doc. 2).
Nella “Domanda d’indennità
di disoccupazione” compilata il 19 novembre 2018 l’assicurato, da un lato, alla
domanda “a partire da quale data rivendica il diritto all’indennità di
disoccupazione” ha risposto “se possibile dal 01.09.2018”. Dall’altro,
ha indicato di essere disposto e capace a lavorare a tempo parziale, al massimo
il 25% di un’occupazione a tempo pieno, come pure di percepire ancora un
reddito dall’attività quale “Titolare e Resp. Tec. Impresa __________ + indip.
accessorio” dal 1° settembre 2018 che svolge al mattino in singoli giorni (cfr.
doc. 6).
Con
decisione del 23 novembre 2018 la Cassa ha negato al ricorrente il diritto a
indennità di disoccupazione dal 12 novembre 2018, e meglio l’apertura del 5° termine
quadro per la riscossione di prestazioni, in quanto la perdita di lavoro non
era computabile (cfr. doc. 18).
Tale provvedimento è stato
confermato con decisione su opposizione del 31 gennaio 2019 (cfr. doc. A1;
consid. 1.1.).
Pendente causa davanti
al TCA l’insorgente ha prodotto un nuovo contratto di lavoro concluso, il 18
gennaio 2019, con la Ditta individuale __________, denominato “Contratto di
lavoro 2 a tempo indeterminato” analogo ai precedenti, da cui emerge, però, che
il grado di occupazione lavorativa a tempo parziale è del 22,5% e che il giorno
di inizio normale era lunedì 2 novembre 2018 (cfr. doc. B3).
2.6
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ribadisce dapprima che, quando un termine
quadro per la riscossione a favore di un assicurato è scaduto, prima di aprirne
uno nuovo ai sensi dell’art. 9 cpv. 4 LADI, la Cassa deve comunque esaminare se
tutti i presupposti del diritto all’indennità di cui all’art. 8 LADI sono
soddisfatti (cfr. consid. 2.3.).
In concreto il ricorrente,
nel precedente termine quadro per la riscossione delle prestazioni scaduto il
31.
luglio 2018, in cui era iscritto in disoccupazione al 50% (cfr. doc. 19), è
stato alle dipendenze della ditta __________ dal 1° giugno 2017 a fine agosto
2018.
al 25% con una retribuzione di fr. 2'000.-- lordi al mese, oltre a fr.
150.
-- mensili di rimborso spese (cfr. consid. 2.5.). Egli ha quindi conseguito
guadagno intermedio giusta l’art. 24 LADI.
L’assicurato, quando si è
riannunciato per il collocamento con effetto dal 12 novembre 2018, era alle
dipendenze della Ditta individuale __________ al 25% con una retribuzione di
fr. 2'000.-- lordi, oltre al forfait per le spese di fr. 150.-- al mese.
Nel ricorso l’insorgente
ha asserito di non avere avuto, allorché è stato allestito il “contratto di
lavoro bozza” con __________ al fine di interporre alla Commissione Lepicosc
formale domanda di una possibile iscrizione all’Albo delle imprese della Ditta __________,
nessuna sicurezza in merito all’accettazione della richiesta da parte della
Commissione (cfr. doc. I).
Il 25 gennaio 2019 egli
aveva già fatto valere che il contratto iniziato nel settembre 2018 era sotto
condizione e che, se non fosse stata decisa l’iscrizione all’ALBO, il contratto
di lavoro bozza terminava e si annullava (cfr. doc. A12).
A prescindere dal fatto
che agli atti vi siano due “contratti di lavoro bozza” conclusi precedentemente
alla decisione della Commissione di vigilanza Lepicosc del 22 ottobre 2018, uno
dell’11 giugno 2018 con inizio al 3 settembre 2018 (cfr. doc. A3) e l’altro del
21.
settembre 2018 con effetto a partire dalla formale iscrizione all’Albo
imprese (cfr. doc. 10), decisiva nel caso concreto è la circostanza che al
momento della nuova iscrizione in disoccupazione nel novembre 2018 e per il
periodo successivo l’assicurato fosse alle dipendenze della ditta individuale __________
- la quale a seguito della decisione della Commissione di vigilanza Lepicosc
del 22 ottobre 2018 è stata iscritta all’Albo delle imprese (cfr. doc. A9) - al
25% con una retribuzione di fr. 2'000.-- lordi al mese.
Quando l’insorgente ha
chiesto l’apertura di un nuovo termine quadro per la riscossione delle
prestazioni nel novembre 2018 il contratto con __________ non era in ogni caso
più sottoposto a condizione risolutiva.
È comunque utile
evidenziare, da una parte, che l’insorgente ha percepito lo stipendio dei mesi
di settembre e ottobre 2018 da parte di __________ (cfr. doc. 17; consid.
2.5
).
Dall’altra, che dal modulo
“Azioni di reinserimento” relativo al colloquio di consulenza con l’URC del 19
novembre 2018 emerge che l’assicurato lavorava presso __________ nella misura
del 25% dal 3 settembre 2019 ed era alla ricerca di un lavoro a tempo parziale
al 25% (cfr. doc. A20), rispettivamente, come osservato dalla parte resistente
(cfr. doc. XII), nel formulario “Indicazioni della persona assicurata” per il
mese di novembre 2018, sottoscritto dal ricorrente il 19 novembre 2018, il
medesimo ha indicato di aver lavorato per l’Impresa __________ dal 3 settembre
2018.
(cfr. doc. A14).
Infine
l’affermazione del ricorrente secondo cui il contratto LPP con la __________ è
stato creato il 22 febbraio 2019 (cfr. doc. X) è ininfluente, poiché la “data
di creazione” citata si riferisce all’allestimento del Certificato di
previdenza 2018 (cfr. doc. XI). L’assicurato stesso ha, altresì, dichiarato che
le quote LPP di fine 2018 erano state accantonate (cfr. doc. X), ciò che
conferma in particolare il prelievo dei contributi LPP dagli stipendi versati
dalla ditta individuale __________ da settembre 2018.
In simili condizioni, il
ricorrente, nel mese di novembre 2018, non presentava una perdita di lavoro computabile
comportante una perdita di guadagno come previsto dagli art. 8 cpv. 1 lett. a e
11.
LADI.
La sua situazione era, in
effetti, analoga a quella che si presentava nel termine quadro precedente, e
meglio egli svolgeva un’attività lavorativa al 25% con stipendio di fr. 2'000.--
lordi per __________, come in precedenza per la __________, ed era disponibile
per un datore di lavoro per un ulteriore 25% (cfr. doc. 2).
In proposito giova
ricordare che vi è perdita di guadagno soltanto se la perdita di reddito
ammonta a più del 20 o del 30% del guadagno assicurato (cfr. consid. 2.4.).
Il nuovo contratto di
lavoro del 18 gennaio 2019 con inizio retroattivo al 2 novembre 2018 (cfr. doc.
B3) relativo alla definitiva assunzione dell’assicurato da parte della ditta
individuale __________ (cfr. VIII) non consente peraltro di giungere a una
conclusione differente.
In effetti il grado di
occupazione è del 22,5% (cfr. doc. B3; XIV), soltanto del 2,5% in meno rispetto
a quanto contemplato dai contratti di impiego dell’11 giugno 2018 e del 21
settembre 2018 (cfr. doc. A3; 10).
Inoltre il salario previsto
ammonta sempre a fr. 2'000.-- lordi mensili (cfr. doc. B3).
Alla luce di quanto
esposto occorre concludere che a ragione la Cassa ha negato al ricorrente il
diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal 12 novembre 2018.
2.7
Il rifiuto dell’apertura di
un nuovo termine quadro per la riscossione di prestazione a decorrere dal 12
novembre 2018 si giustifica pure in quanto l’assicurato non ha adempiuto il periodo
minimo di contribuzione di cui agli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI e non può
essere esonerato dallo stesso ex art. 14 LADI.
Un assicurato ha diritto
all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato
dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.
e LADI).
Secondo l'art. 13 cpv. 1
LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine
quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione
soggetta a contribuzione.
L'art. 2 cpv. 1 lett. a
LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la
disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato
obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività
dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per
la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo di adempiere al
periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale
dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione
soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249,
consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini dell’applicazione
di tale articolo non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella
procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di
compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88,
consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987,
Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174).
L'art.
14.
LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione,
prevede al cpv. 1 che sono esonerate dall’adempimento del periodo di
contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI),
durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto
di lavoro per
uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi
obblighi:
a. formazione
scolastica, riqualificazione professionale, formazione e formazione continua, a
condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera;
b. malattia
(art. 3 LPGA2), infortunio (art. 4
LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano
state domiciliate in Svizzera;
c. soggiorno
in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto o d'educazione al
lavoro o in un istituto svizzero analogo.
Il cpv. 2 enuncia che sono
parimenti esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone
che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del
coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita
d'invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente.
Questa norma è applicabile soltanto se l'evento corrispondente non risale a più
di un anno e la persona interessata dall'insorgere di questo evento era
domiciliata in Svizzera.
In
merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata
in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ribadito la sussidiarietà
delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione
secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo
l'art. 13 LADI.
Contestualmente
l’Alta Corte ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di
contribuzione con periodi di esonero.
Cfr. pure STF 8C_812/2017
del 23 agosto 2018 consid. 2.1.; STF 8C_645/2014 del 3 luglio 2015 consid.
1.2
; STF 8C_318/2011 del 5 marzo 2012 consid. 5.2.; STF C 25/07 del 22
novembre 2007.
2.8
Lo
svolgimento dell’attività a tempo parziale presso __________ e il relativo versamento
di contributi non ha consentito all’insorgente di ossequiare il periodo di
contribuzione minimo previsto all’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI per poter aprire
un nuovo termine quadro per la riscossione di prestazioni.
In
effetti l’adempimento del periodo di contribuzione o l’esenzione dallo stesso
deve concernere quella parte di tempo in relazione alla quale sussiste una
perdita di lavoro (cfr. STF 8C_166/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 6.2. e
riferimenti citati).
Nel caso
di specie, come visto sopra, l’assicurato, già durante il precedente termine
quadro per la riscossione di prestazioni (1° agosto 2016 – 31 luglio 2018) lavorava
- presso __________ - con lo stesso grado di occupazione - al 25% - e il
medesimo salario, come presso __________.
Siccome
il ricorrente non ha svolto, nel precedente termine quadro, un’ulteriore
attività per almeno dodici mesi, egli per la parte di tempo del 25% per
la quale si è riscritto in disoccupazione non adempie il periodo minimo di
contribuzione (cfr. STF 8C_166/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 6.2.).
L’insorgente
nemmeno può essere esonerato dall’adempimento del periodo minimo di contribuzione
secondo l’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI. Egli, nel precedente termine quadro per
la riscossione di prestazioni in cui era iscritto in disoccupazione al 50%
(cfr. consid. 2.5.), non era impossibilitato a svolgere un’ulteriore attività
soggetta a contribuzione nella misura massima del 50% fino al 31 maggio 2017
(dal 1° giugno 2017 ha iniziato l’attività al 25% presso __________) e in
seguito del 25% a causa di malattia o infortunio (cfr. STF 8C_166/2018 del 18
febbraio 2019 consid. 6.3.).
2.9
In
esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale non può che
confermare la decisione su opposizione impugnata del 31 gennaio 2019.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto
ricevibile e non privo di oggetto, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti