Lexipedia

Decisione

38.2019.14

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 giugno 2019Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

1.4. Il 25 marzo 2019 è pervenuta

a questo Tribunale copia di un messaggio di posta elettronica del 21 marzo 2019

dell’insorgente all’URC (cfr. doc. VII+1).

Il ricorrente, il 4 aprile

2019, ha poi inviato uno scritto in cui ha indicato che dopo aver appreso

dell’avvenuta iscrizione dell’impresa nel relativo Albo il 22 ottobre 2018 sono

iniziate le discussioni e trattative con __________ per definire e meglio

impostare il nuovo contratto di lavoro relativo alla formale e definitiva sua nuova

assunzione sulla base di parametri rivisti.

Egli ha puntualizzato che la

stesura del nuovo contratto di lavoro è stata discussa tra il momento dell’iscrizione

all’Albo, la fine del 2018 e l’inizio del 2019, ma che comunque tra loro due il

contenuto, poi concretizzato con relativa redazione scritta, era già stato

concordato al 90% con stretta di mano nella prima settimana di novembre 2018

come segue:

" (…)

- formale

annullamento con licenziamento in merito al contratto di lavoro bozza iniziale

esattamente in data 26.10.2018;

- formale

inizio sulla base nuovo contratto di lavoro in data lunedì 2 novembre 2018” (Doc.

VIII)

Al riguardo il medesimo ha

allegato il contratto di lavoro a tempo indeterminato concluso con __________

il 18 gennaio 2019 da cui risulta che il grado di occupazione a tempo parziale

è del 22,5%, che il giorno di inizio formale del lavoro è stato lunedì 2

novembre 2018 e che la retribuzione corrisponde a fr. 2'000.-- mensili lordi

per dodici mensilità, oltre a fr. 150.-- al mese quale forfait di rimborso

spese generali (cfr. doc. B3).

Il 15 aprile 2019

l’assicurato ha, poi, rilevato, da una parte, che il primo contratto di lavoro

con __________ era solo una bozza e limitato nel tempo e/o di tipo determinato

fino alla decisione della Commissione Lepicosc riguardante l’iscrizione della

Ditta __________ all’Albo delle imprese. Dall’altra, che a seguito della

conferma da parte della Commissione e dopo la sua iscrizione a RC, nonché la

formale iscrizione della ditta all’Albo sono iniziate le trattative per la

stesura e sottoscrizione del contratto di lavoro sfociate dapprima in un

accordo con stretta di mano e a fine gennaio 2019 nel contratto di impiego

definitivo (cfr. doc. X).

1.5. La Cassa, il 23 aprile 2019,

ha segnatamente osservato:

(…) la successiva documentazione trasmessa

al vostro spettabile Tribunale, con allegato l’ennesimo contratto di lavoro

sottoscritto con la ditta __________ – dal quale si evince una nuova data di

inizio lavoro e più precisamente, 2 novembre 2018 e viene citato il formale

annullamento con licenziamento (a noi mai pervenuto) in merito al precedente

contratto di lavoro, non modifica in alcun modo la nostra decisione su

opposizione del 31 gennaio 2019 e la nostra risposta al vostro lodevole

Tribunale del 13 marzo 2019, poiché la data di iscrizione a COLSTA del Sig. RI

1 corrisponde al 12 novembre 2018, per cui egli era già in possesso di questo

contratto con lo stesso stipendio e percentuale lavorativa. (…)” (Doc. XII)

1.6. Il doc. XII è stato trasmesso

per osservazioni al ricorrente (cfr. doc. XIII), il quale nello scritto del 23

maggio 2019 si è pronunciato nuovamente in merito alla fattispecie (cfr. doc.

XIV).

1.7. Il doc. XIV è stato subito

inviato alla parte resistente per conoscenza (cfr. doc. XV).

1.8. Il 6 giugno 2019 l’insorgente

ha prodotto un ulteriore scritto (cfr. doc. XVI), che è anch’esso stato

immediatamente spedito alla Cassa per conoscenza (cfr. doc. XVII).

Considerandi

In ordine

2.1

La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione

impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della

contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_722/2018 del 14

gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF

8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010

consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V

51.

consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Nella

presente fattispecie la decisione su opposizione del 31 gennaio 2019 riguarda

esclusivamente il rifiuto di aprire a favore dell’insorgente un nuovo termine

quadro di riscossione delle prestazioni LADI dal 12 novembre 2018 (cfr. doc.

A1; 18; consid. 1.1.).

Ogni altra questione, in

particolare concernente un eventuale risarcimento danni per “danni causati

nel periodo di fine Anno + Natale + inizio Anno e molto altro nell’ambito

mentale e/o salute generale del ricorrente” (cfr. doc. I), esula dalla

presente causa.

Di conseguenza questa

Corte non può chinarsi su altre problematiche diverse da quella che attiene

alla correttezza o meno del diniego del diritto a indennità di disoccupazione

dal 12 novembre 2018.

Nel merito

2.2

Questa Corte rileva,

innanzitutto, che il ricorrente, nel suo ricorso, ha censurato il fatto che la

decisione su opposizione sia stata emessa dopo due mesi dall’inoltro della sua

opposizione alla decisione formale del 23 novembre 2018, periodo in cui era

formalmente iscritto a URC e ha quindi dovuto comunque effettuare le ricerche

di lavoro e presenziare ai colloqui. A mente dell’insorgente la decisione su

opposizione avrebbe potuto essere emanata immediatamente (cfr. doc. I).

La Cassa, il 31 gennaio

2019, ha emanato la decisione su opposizione (cfr. doc. A1), che il ricorrente

ha peraltro impugnato nel merito davanti al TCA il 4 marzo 2018 (cfr. doc. I).

La causa da questo profilo

è, pertanto, priva di oggetto (in questo senso, cfr. ordinanza del TF

9C_541/2015 del 12 novembre 2015; STF 9C_433/2009 del 19 agosto 2009 consid. 1;

STFA I 760/05 del 24 maggio 2006 consid. 1 e i riferimenti ivi menzionati; STCA

42.2018.15

del 12 settembre 2018 consid. 2.1.; STCA 38.2017.91 del 22 gennaio

2018; STCA 35.2017.57 del 22 giugno 2017 consid. 2.2.; STCA 38.2014.19 dell’11

giugno 2014 consid. 2.2.).

Va comunque osservato che

se, da una parte, l’art. 52 cpv. 2 LPGA prevede che le decisioni su opposizione

debbano essere pronunciate entro un termine adeguato, dall’altra, la legge non

contempla uno specifico termine. Pertanto vanno richiamati i principi

sviluppati dalla giurisprudenza in materia di ritardata giustizia (cfr. DTF 125

V 188).

Occorre, quindi, fondarsi

su elementi oggettivi, segnatamente sul grado di complessità della causa,

sull’interesse che riveste la vertenza per l’interessato, così come sul suo

comportamento e quello delle autorità competenti (cfr. STF 8C_194/2011 dell’8

febbraio 2012; DTF 125 V 188).

Nella DTF 125 V 188

citata, riguardante l’assicurazione contro le malattie, l’Alta Corte ha in

particolare deciso che il lasso di tempo di meno di quattro mesi

intercorso tra l’opposizione e il ricorso al Tribunale delle assicurazioni non

appariva eccessivo.

La dottrina enuncia, poi, che

la decisione su opposizione dovrebbe essere emanata, nel caso in cui nessun

atto istruttorio particolare sia necessario, entro il termine di due mesi

(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, 3° ed., Schulthess 2015, ad art. 52 N. 51;

A.-S. Dupont / M. Moser-Szeless, Loi sur la partie générale des assurances

sociales, Helbing Lichtenhahn 2018, ad art. 52 N. 33).

Infine è utile rilevare

che secondo la giurisprudenza federale, per non perdere i propri diritti nei

confronti dell'assicurazione disoccupazione, l'assicurato deve, pendente un

ricorso (o un’opposizione) e in attesa dell'esito della contestazione,

controllare cautelativamente la disoccupazione (cfr. STFA C 250/04 del 10

luglio 2006 consid. 6.4; Decreto del TCA 38.2018.26 del 26 aprile 2018 consid.

2.1

; Decreto del TCA 38.2017.90 del 7 dicembre 2017 consid. 2.2., STCA

38.2017.91

del 22 gennaio 2018 consid. 2.2.

2.3

L’art. 9 LADI, concernente i

termini quadro, prevede che

" 1 Per la riscossione della prestazione e per il

periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente

legge non disponga altrimenti.

2.

Il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono

adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

3.

Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di

tale giorno.

4.

Se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di

nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente

applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge

non disponga altrimenti.””

In relazione all’art. 9

cpv. 4 LADI va osservato che, se alla scadenza del termine quadro per la

riscossione della prestazione l’assicurato chiede ulteriori prestazioni o

continua a richiederle, la Cassa deve esaminare se tutti i presupposti del

diritto all’indennità (cfr. art. 8 LADI) sono soddisfatti prima di aprire un

nuovo termine quadro. Se il nuovo termine quadro per la riscossione segue

immediatamente il precedente, il nuovo termine quadro per il periodo di

contribuzione corrisponde al precedente termine quadro per la riscossione di

prestazioni.

Il legislatore ha dunque introdotto

termini quadro biennali il cui scopo risiede nel fatto di poter effettuare,

all’apertura di un nuovo e distinto termine quadro, un nuovo e completo esame

delle condizioni da adempiere per avere diritto all’indennità di disoccupazione

contemplate all’art. 8 LADI (cfr. STF 8C_166/2018 del 18 febbraio 2019 consid.

6.1

; Prassi LADI ID p.to. B49).

2.4

Perché un assicurato possa

pretendere le indennità di disoccupazione egli deve, tra l’altro, essere

disoccupato totalmente o parzialmente e subire una perdita di lavoro

computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e lett. b LADI).

Secondo

l’art. 11 cpv. 1 LADI la perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita

di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.

Il cpv. 3 di questa

disposizione stabilisce ancora che non è computabile la perdita di lavoro per

la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello

scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.

In base alla delega generale

di cui all’art. 109 LADI il Consiglio federale ha stabilito che è considerato

giorno lavorativo intero la quinta parte della durata settimanale del lavoro,

che l’assicurato ha normalmente compiuto durante il suo ultimo rapporto di

lavoro (cfr. art. 4 cpv. 1 OADI).

L’indennità giornaliera ammonta

al 70 o 80% del guadagno assicurato (cfr. art. 22 LADI). Vi è perdita di guadagno

soltanto se la perdita di reddito ammonta a più del 20 o del 30% del guadagno

assicurato (cfr. Prassi LADI ID p.to B92).

Secondo l’art. 23 cpv. 1

LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della

legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel

corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici

che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo

del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se

non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di

calcolo e il limite minimo.

In virtù e nell’ambito

della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di

calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in

base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che

precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv.

1.

OADI).

Il

guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici

mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della

prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso

1.

(cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

2.5

Nella presente evenienza

dalla documentazione agli atti emerge che l’insorgente, ingegnere civile STS

(cfr. STCA 38.2013.58 del 14 novembre 2013 consid. 2.7.), è al benefico di una

rendita di invalidità AI del 50% (cfr. doc. 6; 19 + allegato 2; decreto

32.2015.87

emesso dal TCA il 4 agosto 2015; STCA 38.2013.58 del 14 novembre

2013.

consid. 2.7.; STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 2.6.).

Nel corso degli anni egli

ha aperto quattro termini quadro per la riscossione di prestazioni, e meglio

dal 9 febbraio 2010 all’8 febbraio 2012, dal 9 febbraio 2012 all’8 febbraio

2014, dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2016 e dal 1° agosto 2016 al 31 luglio

2018.

(cfr. doc. 4; V).

Nel termine quadro dal 1°

agosto 2016 al 31 luglio 2018 il suo grado di disponibilità lavorativa era del 50%

(cfr. doc. V).

Il 1° giugno 2017

l’assicurato ha iniziato a lavorare alle dipendenze della __________ in virtù

di un contratto a tempo indeterminato con grado di occupazione del 25%. Lo

stipendio mensile ammontava a fr. 2'000.-- lordi, oltre a fr. 150.-- al mese

quale forfait di rimborso per spese generali (cfr. doc. 9).

L’11 luglio 2018 il

ricorrente ha disdetto il contratto di impiego con effetto dalla fine di agosto

2018.

(cfr. doc. 14).

Dalle carte processuali si

evince, poi, che l’11 giugno 2018 l’assicurato e la “ditta individuale e/o

Impresa Costruzioni Generali __________” hanno concluso un “contratto di

lavoro a tempo indeterminato bozza fino a formale OK finale Commissione Lepicosc”

a tempo parziale al 25% a decorrere dal 3 settembre 2018 con stipendio pari a

fr. 2'000.-- lordi al mese, oltre a fr. 150.-- mensili quale rimborso spese

generali.

Il contratto specifica,

nell’intestazione, che si trattava di una “bozza fino a formale OK finale

Commissione Lepicosc” e in seguito che l’insorgente avrebbe svolto il ruolo

di “Responsabile Tecnico secondo le leggi e regole dell’ALBO delle imprese

di costruzioni del cantone Ticino e Direttore Tecnico per una gestione seria –

onesta – e corretta a tutto campo” (cfr. doc. A3).

Il 21 settembre 2018,

benché l’insorgente non sembri ricordarne l’esistenza (cfr. doc. XIV), è stato

stilato e firmato sia da __________ sia dal ricorrente un nuovo contratto bozza

con la ditta di analogo tenore a quello dell’11 giugno 2018 ad eccezione della

data di inizio, prevista “a partire da formale iscrizione al ALBO IMPRESE”

(cfr. doc. 10).

La decisione definitiva

d’iscrizione all’Albo delle imprese del Canton Ticino della ditta __________ è

stata rilasciata dalla Commissione di vigilanza della LEPICOSC (Legge sull’esercizio

della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel

settore principale della costruzione che ha modificato e sostituito la LEPIC

dal 1° gennaio 2014 e che disciplina l’esecuzione dei lavori edili anche nel

settore privato; cfr. www4.ti.ch/dt/temi/albo-delle-imprese/albo-delle-imprese/albo-delle-imprese)

il 22 ottobre 2018 e i relativi dati sono stati subito inseriti nell’Albo (cfr.

doc. A9; __________: Nome Impresa: __________ iscritta come Impresa di

costruzione; Titolare e responsabile / Requisito tecnico: RI 1 Ing. STS).

Il 28 settembre 2018

l’assicurato ha firmato quale ricevuta il conteggio di salario di settembre

2018.

da cui risulta che in quel mese egli ha percepito fr. 1'898.95 netti (fr.

2’000 lordi dedotti i contributi sociali + fr. 150 rimborso spese; cfr. doc.

17).

Egli, il 31 ottobre 2018

ha poi sottoscritto il conteggio di salario per il mese di ottobre 2018,

anch’esso pari a fr. 1'898.95 (cfr.doc. 17).

Il 13 novembre 2018 il

ricorrente si è annunciato per il collocamento con effetto dal 12 novembre

2018, dichiarando una disponibilità lavorativa del 50% (cfr. doc. 1).

Il 19 novembre 2018 la

“Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” è stata modificata nel senso che

il grado di disponibilità è stato ridotto al 25% (cfr. doc. 2).

Nella “Domanda d’indennità

di disoccupazione” compilata il 19 novembre 2018 l’assicurato, da un lato, alla

domanda “a partire da quale data rivendica il diritto all’indennità di

disoccupazione” ha risposto “se possibile dal 01.09.2018”. Dall’altro,

ha indicato di essere disposto e capace a lavorare a tempo parziale, al massimo

il 25% di un’occupazione a tempo pieno, come pure di percepire ancora un

reddito dall’attività quale “Titolare e Resp. Tec. Impresa __________ + indip.

accessorio” dal 1° settembre 2018 che svolge al mattino in singoli giorni (cfr.

doc. 6).

Con

decisione del 23 novembre 2018 la Cassa ha negato al ricorrente il diritto a

indennità di disoccupazione dal 12 novembre 2018, e meglio l’apertura del 5° termine

quadro per la riscossione di prestazioni, in quanto la perdita di lavoro non

era computabile (cfr. doc. 18).

Tale provvedimento è stato

confermato con decisione su opposizione del 31 gennaio 2019 (cfr. doc. A1;

consid. 1.1.).

Pendente causa davanti

al TCA l’insorgente ha prodotto un nuovo contratto di lavoro concluso, il 18

gennaio 2019, con la Ditta individuale __________, denominato “Contratto di

lavoro 2 a tempo indeterminato” analogo ai precedenti, da cui emerge, però, che

il grado di occupazione lavorativa a tempo parziale è del 22,5% e che il giorno

di inizio normale era lunedì 2 novembre 2018 (cfr. doc. B3).

2.6

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ribadisce dapprima che, quando un termine

quadro per la riscossione a favore di un assicurato è scaduto, prima di aprirne

uno nuovo ai sensi dell’art. 9 cpv. 4 LADI, la Cassa deve comunque esaminare se

tutti i presupposti del diritto all’indennità di cui all’art. 8 LADI sono

soddisfatti (cfr. consid. 2.3.).

In concreto il ricorrente,

nel precedente termine quadro per la riscossione delle prestazioni scaduto il

31.

luglio 2018, in cui era iscritto in disoccupazione al 50% (cfr. doc. 19), è

stato alle dipendenze della ditta __________ dal 1° giugno 2017 a fine agosto

2018.

al 25% con una retribuzione di fr. 2'000.-- lordi al mese, oltre a fr.

150.

-- mensili di rimborso spese (cfr. consid. 2.5.). Egli ha quindi conseguito

guadagno intermedio giusta l’art. 24 LADI.

L’assicurato, quando si è

riannunciato per il collocamento con effetto dal 12 novembre 2018, era alle

dipendenze della Ditta individuale __________ al 25% con una retribuzione di

fr. 2'000.-- lordi, oltre al forfait per le spese di fr. 150.-- al mese.

Nel ricorso l’insorgente

ha asserito di non avere avuto, allorché è stato allestito il “contratto di

lavoro bozza” con __________ al fine di interporre alla Commissione Lepicosc

formale domanda di una possibile iscrizione all’Albo delle imprese della Ditta __________,

nessuna sicurezza in merito all’accettazione della richiesta da parte della

Commissione (cfr. doc. I).

Il 25 gennaio 2019 egli

aveva già fatto valere che il contratto iniziato nel settembre 2018 era sotto

condizione e che, se non fosse stata decisa l’iscrizione all’ALBO, il contratto

di lavoro bozza terminava e si annullava (cfr. doc. A12).

A prescindere dal fatto

che agli atti vi siano due “contratti di lavoro bozza” conclusi precedentemente

alla decisione della Commissione di vigilanza Lepicosc del 22 ottobre 2018, uno

dell’11 giugno 2018 con inizio al 3 settembre 2018 (cfr. doc. A3) e l’altro del

21.

settembre 2018 con effetto a partire dalla formale iscrizione all’Albo

imprese (cfr. doc. 10), decisiva nel caso concreto è la circostanza che al

momento della nuova iscrizione in disoccupazione nel novembre 2018 e per il

periodo successivo l’assicurato fosse alle dipendenze della ditta individuale __________

- la quale a seguito della decisione della Commissione di vigilanza Lepicosc

del 22 ottobre 2018 è stata iscritta all’Albo delle imprese (cfr. doc. A9) - al

25% con una retribuzione di fr. 2'000.-- lordi al mese.

Quando l’insorgente ha

chiesto l’apertura di un nuovo termine quadro per la riscossione delle

prestazioni nel novembre 2018 il contratto con __________ non era in ogni caso

più sottoposto a condizione risolutiva.

È comunque utile

evidenziare, da una parte, che l’insorgente ha percepito lo stipendio dei mesi

di settembre e ottobre 2018 da parte di __________ (cfr. doc. 17; consid.

2.5

).

Dall’altra, che dal modulo

“Azioni di reinserimento” relativo al colloquio di consulenza con l’URC del 19

novembre 2018 emerge che l’assicurato lavorava presso __________ nella misura

del 25% dal 3 settembre 2019 ed era alla ricerca di un lavoro a tempo parziale

al 25% (cfr. doc. A20), rispettivamente, come osservato dalla parte resistente

(cfr. doc. XII), nel formulario “Indicazioni della persona assicurata” per il

mese di novembre 2018, sottoscritto dal ricorrente il 19 novembre 2018, il

medesimo ha indicato di aver lavorato per l’Impresa __________ dal 3 settembre

2018.

(cfr. doc. A14).

Infine

l’affermazione del ricorrente secondo cui il contratto LPP con la __________ è

stato creato il 22 febbraio 2019 (cfr. doc. X) è ininfluente, poiché la “data

di creazione” citata si riferisce all’allestimento del Certificato di

previdenza 2018 (cfr. doc. XI). L’assicurato stesso ha, altresì, dichiarato che

le quote LPP di fine 2018 erano state accantonate (cfr. doc. X), ciò che

conferma in particolare il prelievo dei contributi LPP dagli stipendi versati

dalla ditta individuale __________ da settembre 2018.

In simili condizioni, il

ricorrente, nel mese di novembre 2018, non presentava una perdita di lavoro computabile

comportante una perdita di guadagno come previsto dagli art. 8 cpv. 1 lett. a e

11.

LADI.

La sua situazione era, in

effetti, analoga a quella che si presentava nel termine quadro precedente, e

meglio egli svolgeva un’attività lavorativa al 25% con stipendio di fr. 2'000.--

lordi per __________, come in precedenza per la __________, ed era disponibile

per un datore di lavoro per un ulteriore 25% (cfr. doc. 2).

In proposito giova

ricordare che vi è perdita di guadagno soltanto se la perdita di reddito

ammonta a più del 20 o del 30% del guadagno assicurato (cfr. consid. 2.4.).

Il nuovo contratto di

lavoro del 18 gennaio 2019 con inizio retroattivo al 2 novembre 2018 (cfr. doc.

B3) relativo alla definitiva assunzione dell’assicurato da parte della ditta

individuale __________ (cfr. VIII) non consente peraltro di giungere a una

conclusione differente.

In effetti il grado di

occupazione è del 22,5% (cfr. doc. B3; XIV), soltanto del 2,5% in meno rispetto

a quanto contemplato dai contratti di impiego dell’11 giugno 2018 e del 21

settembre 2018 (cfr. doc. A3; 10).

Inoltre il salario previsto

ammonta sempre a fr. 2'000.-- lordi mensili (cfr. doc. B3).

Alla luce di quanto

esposto occorre concludere che a ragione la Cassa ha negato al ricorrente il

diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal 12 novembre 2018.

2.7

Il rifiuto dell’apertura di

un nuovo termine quadro per la riscossione di prestazione a decorrere dal 12

novembre 2018 si giustifica pure in quanto l’assicurato non ha adempiuto il periodo

minimo di contribuzione di cui agli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI e non può

essere esonerato dallo stesso ex art. 14 LADI.

Un assicurato ha diritto

all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato

dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.

e LADI).

Secondo l'art. 13 cpv. 1

LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine

quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione

soggetta a contribuzione.

L'art. 2 cpv. 1 lett. a

LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la

disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato

obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività

dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per

la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo di adempiere al

periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale

dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione

soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249,

consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai fini dell’applicazione

di tale articolo non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella

procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di

compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88,

consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e

Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987,

Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174).

L'art.

14.

LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione,

prevede al cpv. 1 che sono esonerate dall’adempimento del periodo di

contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI),

durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto

di lavoro per

uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi

obblighi:

a. formazione

scolastica, riqualificazione professionale, formazione e formazione continua, a

condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera;

b. malattia

(art. 3 LPGA2), infortunio (art. 4

LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano

state domiciliate in Svizzera;

c. soggiorno

in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto o d'educazione al

lavoro o in un istituto svizzero analogo.

Il cpv. 2 enuncia che sono

parimenti esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone

che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del

coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita

d'invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente.

Questa norma è applicabile soltanto se l'evento corrispondente non risale a più

di un anno e la persona interessata dall'insorgere di questo evento era

domiciliata in Svizzera.

In

merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata

in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ribadito la sussidiarietà

delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione

secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo

l'art. 13 LADI.

Contestualmente

l’Alta Corte ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di

contribuzione con periodi di esonero.

Cfr. pure STF 8C_812/2017

del 23 agosto 2018 consid. 2.1.; STF 8C_645/2014 del 3 luglio 2015 consid.

1.2

; STF 8C_318/2011 del 5 marzo 2012 consid. 5.2.; STF C 25/07 del 22

novembre 2007.

2.8

Lo

svolgimento dell’attività a tempo parziale presso __________ e il relativo versamento

di contributi non ha consentito all’insorgente di ossequiare il periodo di

contribuzione minimo previsto all’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI per poter aprire

un nuovo termine quadro per la riscossione di prestazioni.

In

effetti l’adempimento del periodo di contribuzione o l’esenzione dallo stesso

deve concernere quella parte di tempo in relazione alla quale sussiste una

perdita di lavoro (cfr. STF 8C_166/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 6.2. e

riferimenti citati).

Nel caso

di specie, come visto sopra, l’assicurato, già durante il precedente termine

quadro per la riscossione di prestazioni (1° agosto 2016 – 31 luglio 2018) lavorava

- presso __________ - con lo stesso grado di occupazione - al 25% - e il

medesimo salario, come presso __________.

Siccome

il ricorrente non ha svolto, nel precedente termine quadro, un’ulteriore

attività per almeno dodici mesi, egli per la parte di tempo del 25% per

la quale si è riscritto in disoccupazione non adempie il periodo minimo di

contribuzione (cfr. STF 8C_166/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 6.2.).

L’insorgente

nemmeno può essere esonerato dall’adempimento del periodo minimo di contribuzione

secondo l’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI. Egli, nel precedente termine quadro per

la riscossione di prestazioni in cui era iscritto in disoccupazione al 50%

(cfr. consid. 2.5.), non era impossibilitato a svolgere un’ulteriore attività

soggetta a contribuzione nella misura massima del 50% fino al 31 maggio 2017

(dal 1° giugno 2017 ha iniziato l’attività al 25% presso __________) e in

seguito del 25% a causa di malattia o infortunio (cfr. STF 8C_166/2018 del 18

febbraio 2019 consid. 6.3.).

2.9

In

esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale non può che

confermare la decisione su opposizione impugnata del 31 gennaio 2019.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto

ricevibile e non privo di oggetto, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti