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Decisione

38.2019.15

Mancate ricerche (10/18) e insuffuff. (12/18) prima d'iscriz. in AD del 4.1.19. A ragione ammin. ha esaminato 3 mesi prima di AD (contr. di durata det.+periodo di inatt.).Ric.vanno effettuate e compro

18 giugno 2019Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i problemi organizzativi relativi al trasloco, ella aveva infatti sufficiente

tempo. A tal fine l’assicurata avrebbe potuto consultare i quotidiani svizzeri

eventualmente reperibili nella città a vocazione turistica nella quale si

trovava o, via internet, utilizzando i computer di qualche Internet Café, i

giornali elvetici che dispongono di un’edizione on line.

La nostra Massima Istanza,

inoltre, con sentenza C 208/03 del 26 marzo 2004, pubblicata in DLA 2005 pag.

57segg., ha deciso che un assicurato che aveva interrotto la sua disoccupazione

per andare a lavorare per due mesi in Brasile era tenuto a proseguire con

sufficiente assiduità le ricerche di lavoro in vista del suo ritorno. Il

soggiorno all'estero non lo dispensava da quest'obbligo, tanto più che con i

mezzi di comunicazione oggi disponibili (Internet, posta elettronica, ecc.) e

le agenzie di collocamento, era indubbiamente possibile e ragionevole esigere

che l’assicurato inviasse delle richieste di lavoro dall'estero.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_768/2014 del 23 febbraio 2015 consid. 2.2.3.; STF C 138/05 del 3 luglio

2006; STCA 38.2010.50 del 6 settembre 2010; STCA 38.2006.33 del 28 settembre

2006; STCA 38.2007.67 del 26 novembre 2007; STCA 38.2008.22 del 30 luglio 2008

e STCA 38.2008.61 del 14 gennaio 2009.

Per completezza va

osservato che, per quanto concerne in particolare lo svolgimento di ricerche di

lavoro durante le vacanze, il Tribunale federale, in

una sentenza 8C_952/2010 del 23 novembre 2011, pronunciandosi in merito a un

assicurato che era stato sospeso per sei giorni dal diritto all’indennità di

disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro prima dell’annuncio

per il collocamento, ha stabilito, da una parte, che l’ufficio di collocamento

a ragione ha preteso delle ricerche più mirate visti il carattere di

disoccupazione stagionale presentato dall’interessato e il fatto che

quest’ultimo era al beneficio del quinto termine quadro per la riscossione di

prestazioni.

Dall’altra, che il

ricorrente, in considerazione dei mezzi di comunicazione moderni, era tenuto a

effettuare un minimo di ricerche d’impiego durante le vacanze, anche

dall’estero nella misura in cui non era già sicuro di trovare un lavoro al suo

rientro. Il fatto che l’assicurato abbia usufruito delle proprie vacanze in

natura e contribuito in questo modo a limitare il danno non implica de facto

l’esenzione da una sanzione.

Sul tema delle ricerche di

lavoro durante le vacanze cfr. anche STCA 38.2016.38-39 del 15 maggio 2017; STCA

38.2012.18 del 21 maggio 2012; STCA 38.2010.15 dell'11 maggio 2010; STCA

38.2002.17 del 19 giugno 2002.

2.9. Nel caso di specie, alla luce

di quanto appena esposto, nel periodo antecedente l’iscrizione in

disoccupazione l’assicurata era tenuta a compiere delle ricerche di lavoro

valide sia qualitativamente che quantitativamente, a prescindere dal fatto che nei

mesi di ottobre e novembre 2018 si trovasse in __________ dove lavorava alle

dipendenze del Gruppo __________.

Grazie ai moderni mezzi di

comunicazione la ricorrente avrebbe potuto anche dal __________, da un lato,

verificare se vi fossero degli annunci di lavoro pubblicati e rispondere tramite

messaggi di posta elettronica. Dall’altro, in caso di assenza di pubblicazioni,

candidarsi spontaneamente tramite posta elettronica.

L’obiezione ricorsuale

secondo cui il fuso orario e l’impossibilità di presenziare a incontri

personali sarebbero stati un ostacolo alle ricerche (cfr. doc. I) non consente

di sovvertire l’esito della presente vertenza.

In effetti i messaggi di

posta elettronica permettono di essere letti nel momento che il destinatario

ritiene più opportuno. Attualmente è poi possibile svolgere delle

videochiamate, rispettivamente delle videoconferenze con Skype o altre

applicazioni di videochat.

L’assicurata, in ogni

caso, nelle proprie candidature, indicando la data in cui sarebbe tornata in

Svizzera, avrebbe potuto precisare di essere immediatamente disponibile per un

colloquio telefonico e al rientro per un incontro.

Del resto l’insorgente,

che non ha effettuato alcuna ricerca nel mese di ottobre 2018, ha intrapreso

nove sforzi nel mese di novembre 2018 in cui era ancora in __________, ritenuti

validi dall’URC (cfr. doc. 4B) -

2.10. La ricorrente ha fatto valere

di non avere compiuto ricerche di lavoro nel mese di ottobre 2018, poiché, da

una parte, pur essendo il contratto con il Gruppo __________ a __________ di

durata determinata fino a fine novembre 2018 (cfr. consid. 2.6.), vi era l’eventualità

che si potesse prolungare, qualora vi fosse stata una posizione vacante

disponibile.

Dall’altra, solo nel mese

di novembre 2018 le è stata comunicata l’impossibilità di essere integrata nell’organico

(cfr. doc. I, 5B).

L'Alta Corte ha stabilito

che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione

l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro

sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un

determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre

termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. STF 8C_40/2016 del 21

aprile 2016 consid. 2.4.; DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella

causa M.C.; D. Cattaneo, “Alcuni compiti …”, pag. 32).

Secondo la giurisprudenza

federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di

lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà

concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere

la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. STF 8C_846/2018

del 28 marzo 2019; STF 8C_219/2012 del 30 luglio 2012 consid. 4.1.; DLA 1992

pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C 275/03 del 3 febbraio 2004, consid.

4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; D. Cattaneo, op. cit., pag.

32).

Decisivo

è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non

necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la

STFA C 197/03 dell11 ottobre 2004).

In concreto questa Corte osserva

che all’assicurata è stata unicamente ventilata la possibilità di prolungamento

del contratto di lavoro con il Gruppo __________ a __________ nel caso in cui ci

fosse stato un posto disponibile, circostanza che non si è poi realizzata.

La ricorrente poteva così

nutrire una semplice speranza in merito alla conclusione di un nuovo contratto

di lavoro, non sufficiente, per ritenere garantita un’occupazione (secondo la

costante giurisprudenza federale).

In simili condizioni l’insorgente,

non solo nel mese di novembre 2018, bensì già nel mese di ottobre 2018 avrebbe

dovuto intraprendere sforzi volti al reperimento di un’occupazione.

2.11. Per quanto attiene al mese di

dicembre 2018, va evidenziato che la ricorrente ha compiuto due ricerche di

lavoro in forma scritta/elettronica lunedì 3 dicembre 2018 (cfr. doc. 4A),

ossia all’inizio del mese.

Indipendentemente, quindi,

dal periodo delle festività natalizie (secondo la Legge concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino del 15

dicembre 2009 nel mese di dicembre sono in ogni caso giornate festive

unicamente l’8, il 25 e il 26 dicembre), la medesima, nel mese di dicembre 2018,

avrebbe dovuto e potuto svolgere ulteriori sforzi, perlomeno precedentemente al

Natale.

Il fatto invocato

dall’assicurata, e meglio che i termini per inoltrare eventuali opposizioni e/o

ricorsi non decorrano dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cfr. doc. I), non

le è di alcun ausilio.

L’istituto della

sospensione dei termini durante determinati periodi contemplato dall’art. 38

della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (LPGA), nonché dall’art. 11 della Legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) è infatti una garanzia

soprattutto per gli assicurati, i quali beneficiano così di un prolungamento

del termine per opporsi o ricorrere contro una decisione.

2.12. Nella concreta fattispecie

occorre, di conseguenza, concludere che l’assicurata, nei mesi di ottobre e di dicembre

2018, non avendo svolto alcuna ricerca di impiego, rispettivamente avendo

compiuto insufficienti ricerche ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto

dalla legge (cfr. consid. 2.3.).

Tale violazione implica,

di principio, la sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione sulla

base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c (cfr. consid. 2.3.).

2.13. La ricorrente sostiene di non

essere stata a conoscenza dei diritti e dei doveri dei disoccupati fino a dopo

il Natale 2018 (cfr. doc. I, 5D).

Questo

Tribunale deve, perciò, esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di

effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro qualitativamente

sufficienti nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione possa

costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare

l’insorgente in relazione ai mesi di ottobre e di dicembre 2018.

L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il

seguente tenore:

"

1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle

singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad

informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

Considerandi

2.

Ognuno ha diritto, di

regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi.

Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli

interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per

le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può

prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti

possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa

immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce, in

particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale

e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e

individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene

fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su

questi aspetti cfr. in particolare STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid.

3.2

; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1.,

pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del

9.

maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre

2005.

consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und

Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof,

"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und

Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R.

Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les

organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.

524.

seg. (527)).

In materia di assicurazione

contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli

miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più

limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr.

DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato

generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR

2006.

ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194; R. Wiederkehr / I. Rosales Geyer,

Art. 27 ATSG und seine Bedeutung für das öffentliche Verfahrensrecht, in AJP

4/2019 pag. 464).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi

Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in

questione e le informazioni possono essere fornite anche da non giuristi, come

del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle

informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso

specifico (cfr. R. Wiederkehr / I. Rosales Geyer, art. cit., pag.

464).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. STF

9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2., pubblicata in SVR 2018 IV Nr. 70

pag. 225; DLA 2007 pag. 193 segg.; FF 1999 IV 3953).

Questo

Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e

parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di

mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha

stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla

giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto

all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al

fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se

egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto

all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.

A quest’ultimo riguardo va

evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di

consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato

dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per

ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate

prestazioni.

In particolare il

Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14

settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto

inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione

della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato

all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio

regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per

poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati

devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il

diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento

avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza

non permetteva di collocarlo.

Il

TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In

caso affermativo, l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua

omissione - implicante la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare,

quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione.

In

proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8

maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.

Inoltre,

in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che

l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in

disoccupazione.

2.14

In

concreto non è ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e

consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’URC.

Non risulta,

in effetti, che l’assicurata abbia contattato l’amministrazione nel periodo

antecedente l’iscrizione in disoccupazione del 4 gennaio 2019 per ottenere

delucidazioni circa i diritti e gli obblighi dei disoccupati.

Dalla

documentazione agli atti risulta, comunque, che l’insorgente nel mese di

novembre 2018 (dal 9 al 29) ha compiuto nove ricerche di lavoro (cfr. doc. 4A).

La medesima, dunque, avrebbe dovuto e potuto ossequiare l’obbligo di cercare

lavoro, come effettuato nel novembre 2018, anche nei mesi di ottobre e dicembre

2018.

L'Alta Corte ha, in ogni caso, stabilito che il dovere di effettuare

delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare,

la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in

caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione.

Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di

un’occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr.

STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già

citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1°

dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

Nella

sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, la nostra Massima

istanza ha deciso che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di

un assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

In

particolare è stato stabilito che un assicurato nulla può dedurre a suo favore

dalla circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento

dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare,

ma attenda il primo colloquio di consulenza.

Inoltre

nel giudizio 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013, pubblicato in DTF 139 V 524 e già

citato sopra, l’Alta Corte ha ribadito che un assicurato non può discolparsi

dal non avere compiuto ricerche di lavoro o dall’averne effettuate di

insufficienti nel periodo antecedente la disoccupazione asserendo di non avere

saputo di dovere cercare seriamente un’occupazione già a questo momento e di

non essere stato reso attento a tale obbligo.

In proposito cfr. pure STF

8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_463/2016

del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_768/2014 del 23 febbraio 2015

consid. 2.2.2.

L’insorgente non può,

conseguentemente, trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite, dall’art. 27 LPGA (cfr. STCA 38.2018.20 del 5 giugno 2018; STCA

38.2014.73

del 26 marzo 2015).

2.15

In esito alle considerazioni

di cui sopra, la ricorrente deve essere sospesa dal diritto all’indennità di

disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI a causa di mancate ricerche

di lavoro nel mese di ottobre 2018 e di insufficienti ricerche di impiego nel

mese di dicembre 2018.

2.16

Per quanto concerne l’entità

della penalità, l’URC ha inflitto all’insorgente sette giorni di sospensione

dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.; doc. A1; A2=5C).

Normalmente, in base alle

direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in caso di mancate

ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione ammonta ad un

minimo di quattro giorni di sospensione, mentre la penalità minima prevista per

insufficienti ricerche durante un mese precedente l’annuncio per il

collocamento corrisponde a tre giorni (cfr. consid. 2.5.).

A mente del TCA, tutto ben

considerato, la sanzione di sette giorni (quattro giorni di sospensione per

mancate ricerche nel mese di ottobre 2018 + tre giorni per insufficienti

ricerche nel mese di dicembre 2018) inflitta all’assicurata risulta conforme al

principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

Questa soluzione si

giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in

discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento

dell’amministrazione (cfr. STF 8C_747/2018 del 20 marzo 2019 consid. 4.3.; STF

8C_767/2017 del 31 ottobre 2018 consid. 4.3.; STF 8C_758/2017 del 19 ottobre

2018.

consid. 4.3.; STF 8C_777/2017 del 2 agosto 2018 consid. 4.3., pubblicata

in DLA 2018 N. 11 pag. 265; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF

8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C

221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui

ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3

dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

Le festività di fine anno

non consentono, peraltro, una riduzione della penalità, come invece auspicato

dalla ricorrente (cfr. doc. I), ritenuto, da una parte, che, come visto sopra

(cfr. consid. 2.11.), secondo la Legge concernente i

giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino nel mese di dicembre sono

giornate festive unicamente l’8, il 25 e il 26 dicembre, dall’altra, che

l’assicurata (che ha compiuto due ricerche all’inizio del mese il 3 dicembre

2018) disponeva comunque di sufficiente tempo - da martedì 4 a lunedì 24 (l’8

era tra l’altro un sabato) e da giovedì 27 a lunedì 31 dicembre 2018 - per

svolgere ulteriori ricerche di impiego (cfr. STCA 38.2018.39 del 10 ottobre

2018; STCA 38.2016.34 del 15 febbraio 2017).

La

decisione su opposizione del 22 febbraio 2019 impugnata deve, conseguentemente,

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti