38.2019.15
Mancate ricerche (10/18) e insuffuff. (12/18) prima d'iscriz. in AD del 4.1.19. A ragione ammin. ha esaminato 3 mesi prima di AD (contr. di durata det.+periodo di inatt.).Ric.vanno effettuate e compro
18 giugno 2019Italiano38 min
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2019.15
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Lugano
18 giugno 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 marzo 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22 febbraio 2019 emanata
da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 22 febbraio 2019 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in
seguito: URC) ha confermato la propria decisione del 25 gennaio 2019 (cfr. doc.
A2=5C) con cui aveva sospeso RI 1 dal diritto all’indennità di disoccupazione
per sette giorni a causa di mancate ricerche di lavoro nel mese di ottobre 2018
e insufficienti ricerche nel mese di dicembre 2018 precedenti l’annuncio per il
collocamento del 4 gennaio 2019 (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la decisione su
opposizione del 22 febbraio 2019 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale la medesima ha addotto di avere sempre studiato e lavorato
all’estero (__________) e di non essere stata a conoscenza dei servizi che il
Cantone mette a disposizione dei disoccupati fino a dopo Natale 2018. L’insorgente
ha conseguentemente indicato, da una parte, di non essersi iscritta in
disoccupazione il 1° dicembre 2018 subito dopo essere rientrata in Svizzera,
bensì solo il 4 gennaio 2019. Dall’altra, di non essere stata al corrente,
durante il suo ultimo impiego a __________, delle regole, dei diritti e
obblighi degli assicurati.
La ricorrente ha poi
osservato che il suo contratto a __________ era sì di durata determinata ma con
l’eventualità che si potesse prolungare, qualora ci fosse stata una posizione
vacante disponibile. La medesima ha precisato che solo nel mese di novembre
2018 le è stata comunicata l’impossibilità di essere integrata nell’organico e
che è per questo motivo che nel mese di ottobre 2018 non ha effettuato ricerche
di lavoro. L’assicurata ha sottolineato in ogni caso le difficoltà oggettive
che la seria ricerca di un impiego in Europa dal __________ comporta (fuso
orario, impossibilità di presenziare a incontri con potenziali datori di lavoro).
Per quanto concerne il
mese di dicembre 2018, l’insorgente ha rilevato che si stratta di un mese
“particolare”, come dimostrato dall’indicazione risultante nelle decisioni
dell’URC secondo cui “il termine di 30 giorni per l’impugnazione è sospeso
(…) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso”, e auspica che se ne tenga conto
nella penalità (cfr. doc. I).
1.3. Il 15 marzo 2019 la
ricorrente ha informato il TCA di risiedere fino a giugno 2019 a __________ e
ha chiesto, ritenuto che anche i suoi genitori sono all’estero per un periodo
prolungato, di voler inviare eventuali scritti a suo zio, __________, a __________
(cfr. doc. III).
1.4. Nella sua risposta del 25 marzo
2019 l'URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando tra l’altro,
che “grazie ai moderni strumenti di comunicazione è possibile svolgere le
ricerche di lavoro praticamente ovunque nel mondo, il che non fa altro che
rafforzare la sospensione comminata dall’URC” (cfr. doc. IV).
1.5. Il
26 marzo 2019 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per
presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V).
Le
parti sono rimaste silenti.
2.1. Oggetto della
vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurata
dal diritto all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nel
mese di ottobre 2018 e insufficienti ricerche nel mese di dicembre 2018
antecedenti l’iscrizione in disoccupazione del 4 gennaio 2019.
2.2. Preliminarmente occorre
rilevare che la ricorrente ha fatto valere, implicitamente, una
lesione del diritto di essere sentito da parte dell’amministrazione, e meglio
la violazione dell’obbligo di motivare la decisione su opposizione del 22
febbraio 2019, sostenendo che l’URC non avrebbe spiegato perché le
giustificazioni da lei addotte in relazione alle mancate e insufficienti
ricerche di impiego nei mesi di ottobre e dicembre 2018 non sono state ritenute
valide (cfr. doc. I).
Il diritto
di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la
pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di
pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli
argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità,
nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non
pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea
della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso,
impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se
brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno
dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è
tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di
diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni
di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019
consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557
consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).
Nella presente
fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa
Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su
opposizione del 22 febbraio 2019, atteso che da quest’ultima emerge chiaramente
il motivo per cui l’URC ha sospeso la ricorrente dal diritto all’indennità di
disoccupazione per sette giorni, ossia a causa delle mancate e insufficienti
ricerche di lavoro nei mesi di ottobre e dicembre 2018 il cui svolgimento “(…)
rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere
seguita anche senza una precedente informazione o – in caso di insufficienti
ricerche – avvertimento da parte dell’amministrazione“ (cfr. doc. A1).
Del resto l’insorgente ha
potuto rendersi conto della portata della decisione su opposizione emessa nei
suoi confronti, visto che l'ha impugnata dinanzi a questo Tribunale.
La censura sollevata dalla
ricorrente non risulta, dunque, fondata.
2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare
personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16
cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione
della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art.
17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta
revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16
cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di
controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali
relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio
1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
"
L'assicurato deve
finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di
domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede
che:
"
L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni
periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il
termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere
prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3
OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente
verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto
che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o
ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato
messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.
Messaggio concernente la modifica della legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno,
valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197
consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo
egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI,
secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo
possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF
8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C
221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°
gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione
OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V
228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, pag. 193s.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del
28 giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In
una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha così
sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo
precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA.
Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché
gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere
tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione
in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF
8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20
settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.;
STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139
V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF
8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,
consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998
ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di
collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo
n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett.
a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid.
5 in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego
di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF
8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D.
Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 17).
2.4. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per
quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non
prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di
riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo
di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide
(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando
tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha
precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche
mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi
amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese
(cfr. STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12
luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del
6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009
del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
"
(…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si
l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut
tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches
entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif,
la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en
principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février
2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à
une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches
de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et
bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C
176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2;
RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,
pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;
STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte
ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il
numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero
durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid.
3.2.
Sulle modalità con le quali
bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun
modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate
sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di
lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni
periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere
realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992
nella causa E. R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa
che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale
il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di
lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il
datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul
formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la
ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella
causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi
dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la
Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello
sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore
di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque
limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio
competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 pag. 95).
In
una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la
durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è determinata
secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5
OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la
durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due
anni.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che "la gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene
alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art.
30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6
giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per
insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo
successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9
giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione
per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle
sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo,
"Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte
dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il
modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005;
STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C
286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del
6 agosto 2002).
2.6. Nella presente evenienza
dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata (nata il 26 novembre
1990, cfr. doc. 1A) ha conseguito, nel 2012, il Bachelor of __________ presso
il __________ nel __________ (__________) e il Diploma di __________ presso
l’Accademia __________ di __________ nel 2013 (cfr. doc. 1D).
Dal marzo 2015 al giugno 2018
la ricorrente ha lavorato presso il Gruppo __________ quale __________.
Perlomeno durante il
periodo marzo – giugno 2018 la medesima era impiegata - tramite la __________ -
presso gli uffici siti a __________ (cfr. doc. 1H).
Dal 1° settembre al 30 novembre
2018 l’insorgente è stata alle dipendenze del Gruppo __________ a __________
quale __________, in virtù di un contratto di durata determinata (cfr. doc 1D;
1F; 1H).
A fine novembre 2018
l’assicurata è rientrata in Svizzera dal __________ e il 4 gennaio 2019 si è
annunciata per il collocamento (cfr. doc. I; 1N).
Dal formulario “Prova degli
sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” consegnato all’URC l’8 gennaio
2019 emerge che nell’arco di tempo di tre mesi antecedenti l’iscrizione in
disoccupazione l’assicurata non ha compiuto ricerche di lavoro nell’ottobre
2018, mentre ha intrapreso nove sforzi volti al reperimento di un’occupazione
nel novembre 2018 e due sforzi nel dicembre 2018 (cfr. doc. 4A; 4B).
La
consulente del personale, il 15 gennaio 2019, ha inviato all’insorgente una
“Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitata a motivare, entro il 22
gennaio 2019, il suo comportamento (in particolare le mancate ricerche di
ottobre 2018 e le insufficienti ricerche di dicembre 2018, ritenuto che le
ricerche di novembre 2018 sono state considerate corrette), allegando l’eventuale
documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.
La
collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità
cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando
espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la
sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per
ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 5A).
La ricorrente, il 20
gennaio 2019, ha indicato:
" Il mio
ultimo impiego è stato presso __________, sulla base di un contratto a tempo
determinato di 3 mesi, durante il periodo settembre – novembre 2018, con la
possibilità di estendere la durata del contratto per un ulteriore periodo
qualora ci fosse stata la disponibilità di “head-count” a fine contratto.
E’ solo durante il mese di novembre 2018
che mi è stato comunicato dall’ufficio HR di __________ che non sarebbe stato
possibile un mio inserimento nell’organico aziendale, vista l’assenza in quel
momento di posizioni vacanti disponibili per il mio ruolo.
Ecco spiegata la mancata ricerca di un
posto di lavoro durante il mese di ottobre 2018.
Mentre la limitata ricerca durante il mese
di dicembre 2018 è sostanzialmente dovuta alla particolarità del periodo in
considerazione, essendo tipicamente influenzato dalle imminenti festività, con
una comprensibile scarsa propensione ed attenzione delle aziende a considerare
eventuali candidature presentate sotto Natale.
Devo anche precisare che essendo cresciuta
ed educata all’estero ed avendo i miei genitori vissuto all’estero per oltre 40
anni, nessuno in famiglia era bene a conoscenza delle organizzazioni e delle
modalità esistenti nel nostro Paese per quanto riguardasse i servizi sociali
disponibili e la Cassa disoccupazione.
E’ solo nel periodo tra Natale 2018 e Capodanno
che, discutendo in famiglia della mia situazione e necessità di dover cercare
un posto di lavoro, conducendo delle ricerche su internet, siamo venuti a conoscenza
ed abbiamo iniziato ad esplorare il tipo di assistenza offerto dagli organi
cantonali preposti.
Da qui la mia visita e susseguente
iscrizione all’Ufficio regionale di Collocamento di __________ ed all’Istituto
delle Assicurazioni Sociali / Cassa Cantonale di Disoccupazione del 4 gennaio
scorso.
(…)” (Doc. 5B)
Dal profilo
procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito
dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA
(al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione, con
decisione formale del 25 gennaio 2019, ha sospeso l’assicurata dal diritto alle
indennità di disoccupazione per sette giorni a causa di mancate e insufficienti
ricerche di lavoro nel mese di ottobre 2018, rispettivamente nel dicembre 2018
precedenti l’annuncio per il collocamento del 4 gennaio 2019 (cfr. doc. A2=5C;
consid. 1.1.).
Tale provvedimento è stato
confermato con decisione su opposizione del 22 febbraio 2019 (cfr. doc. A1;
consid. 1.1.).
L’assicurata, dal 5 marzo
al 4 giugno 2019, ha esportato il diritto alle prestazioni a __________ (cfr.
doc. 2F).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte osserva innanzitutto che a ragione l’URC
ha esaminato gli eventuali sforzi intrapresi dall’assicurata al fine di
reperire un’occupazione nel periodo 3 ottobre 2018-3 gennaio 2019 (cfr. doc.
4B; 5A), lasso di tempo corrispondente ai tre mesi precedenti la data a
partire dalla quale ha richiesto le prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione, ossia il 4 gennaio 2019.
In effetti in caso di
contratti di durata determinata, rispettivamente di inattività lavorativa
precedentemente all’annuncio per il collocamento vanno valutate le ricerche di
lavoro effettuate negli ultimi tre mesi prima dell’iscrizione in disoccupazione
(cfr. consid. 2.3.; STF 8C_854/2015 del 15 luglio 2016 consid. 4; STCA
38.2017.20 del 27 settembre 2017; STCA 38.2014.73 del 26 marzo 2015).
2.8. Questa Corte rileva, inoltre,
che per costante giurisprudenza occorre effettuare e comprovare ricerche di
lavoro anche in caso di soggiorno all'estero.
Al riguardo in una
sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e parzialmente pubblicata
in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, il TCA ha stabilito che un’assicurata, nel
periodo successivo alla decisione di rientrare in Svizzera a causa del rischio
sempre più concreto della partecipazione attiva a una guerra del Paese
straniero in cui soggiornava da lungo tempo per motivi di studio, doveva
compiere ricerche di impiego in Svizzera. Nonostante lo stato di insicurezza e
Fatti
i problemi organizzativi relativi al trasloco, ella aveva infatti sufficiente
tempo. A tal fine l’assicurata avrebbe potuto consultare i quotidiani svizzeri
eventualmente reperibili nella città a vocazione turistica nella quale si
trovava o, via internet, utilizzando i computer di qualche Internet Café, i
giornali elvetici che dispongono di un’edizione on line.
La nostra Massima Istanza,
inoltre, con sentenza C 208/03 del 26 marzo 2004, pubblicata in DLA 2005 pag.
57segg., ha deciso che un assicurato che aveva interrotto la sua disoccupazione
per andare a lavorare per due mesi in Brasile era tenuto a proseguire con
sufficiente assiduità le ricerche di lavoro in vista del suo ritorno. Il
soggiorno all'estero non lo dispensava da quest'obbligo, tanto più che con i
mezzi di comunicazione oggi disponibili (Internet, posta elettronica, ecc.) e
le agenzie di collocamento, era indubbiamente possibile e ragionevole esigere
che l’assicurato inviasse delle richieste di lavoro dall'estero.
Al riguardo cfr. pure STF
8C_768/2014 del 23 febbraio 2015 consid. 2.2.3.; STF C 138/05 del 3 luglio
2006; STCA 38.2010.50 del 6 settembre 2010; STCA 38.2006.33 del 28 settembre
2006; STCA 38.2007.67 del 26 novembre 2007; STCA 38.2008.22 del 30 luglio 2008
e STCA 38.2008.61 del 14 gennaio 2009.
Per completezza va
osservato che, per quanto concerne in particolare lo svolgimento di ricerche di
lavoro durante le vacanze, il Tribunale federale, in
una sentenza 8C_952/2010 del 23 novembre 2011, pronunciandosi in merito a un
assicurato che era stato sospeso per sei giorni dal diritto all’indennità di
disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro prima dell’annuncio
per il collocamento, ha stabilito, da una parte, che l’ufficio di collocamento
a ragione ha preteso delle ricerche più mirate visti il carattere di
disoccupazione stagionale presentato dall’interessato e il fatto che
quest’ultimo era al beneficio del quinto termine quadro per la riscossione di
prestazioni.
Dall’altra, che il
ricorrente, in considerazione dei mezzi di comunicazione moderni, era tenuto a
effettuare un minimo di ricerche d’impiego durante le vacanze, anche
dall’estero nella misura in cui non era già sicuro di trovare un lavoro al suo
rientro. Il fatto che l’assicurato abbia usufruito delle proprie vacanze in
natura e contribuito in questo modo a limitare il danno non implica de facto
l’esenzione da una sanzione.
Sul tema delle ricerche di
lavoro durante le vacanze cfr. anche STCA 38.2016.38-39 del 15 maggio 2017; STCA
38.2012.18 del 21 maggio 2012; STCA 38.2010.15 dell'11 maggio 2010; STCA
38.2002.17 del 19 giugno 2002.
2.9. Nel caso di specie, alla luce
di quanto appena esposto, nel periodo antecedente l’iscrizione in
disoccupazione l’assicurata era tenuta a compiere delle ricerche di lavoro
valide sia qualitativamente che quantitativamente, a prescindere dal fatto che nei
mesi di ottobre e novembre 2018 si trovasse in __________ dove lavorava alle
dipendenze del Gruppo __________.
Grazie ai moderni mezzi di
comunicazione la ricorrente avrebbe potuto anche dal __________, da un lato,
verificare se vi fossero degli annunci di lavoro pubblicati e rispondere tramite
messaggi di posta elettronica. Dall’altro, in caso di assenza di pubblicazioni,
candidarsi spontaneamente tramite posta elettronica.
L’obiezione ricorsuale
secondo cui il fuso orario e l’impossibilità di presenziare a incontri
personali sarebbero stati un ostacolo alle ricerche (cfr. doc. I) non consente
di sovvertire l’esito della presente vertenza.
In effetti i messaggi di
posta elettronica permettono di essere letti nel momento che il destinatario
ritiene più opportuno. Attualmente è poi possibile svolgere delle
videochiamate, rispettivamente delle videoconferenze con Skype o altre
applicazioni di videochat.
L’assicurata, in ogni
caso, nelle proprie candidature, indicando la data in cui sarebbe tornata in
Svizzera, avrebbe potuto precisare di essere immediatamente disponibile per un
colloquio telefonico e al rientro per un incontro.
Del resto l’insorgente,
che non ha effettuato alcuna ricerca nel mese di ottobre 2018, ha intrapreso
nove sforzi nel mese di novembre 2018 in cui era ancora in __________, ritenuti
validi dall’URC (cfr. doc. 4B) -
2.10. La ricorrente ha fatto valere
di non avere compiuto ricerche di lavoro nel mese di ottobre 2018, poiché, da
una parte, pur essendo il contratto con il Gruppo __________ a __________ di
durata determinata fino a fine novembre 2018 (cfr. consid. 2.6.), vi era l’eventualità
che si potesse prolungare, qualora vi fosse stata una posizione vacante
disponibile.
Dall’altra, solo nel mese
di novembre 2018 le è stata comunicata l’impossibilità di essere integrata nell’organico
(cfr. doc. I, 5B).
L'Alta Corte ha stabilito
che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione
l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro
sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un
determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre
termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. STF 8C_40/2016 del 21
aprile 2016 consid. 2.4.; DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella
causa M.C.; D. Cattaneo, “Alcuni compiti …”, pag. 32).
Secondo la giurisprudenza
federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di
lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà
concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere
la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. STF 8C_846/2018
del 28 marzo 2019; STF 8C_219/2012 del 30 luglio 2012 consid. 4.1.; DLA 1992
pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C 275/03 del 3 febbraio 2004, consid.
4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; D. Cattaneo, op. cit., pag.
32).
Decisivo
è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non
necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la
STFA C 197/03 dell11 ottobre 2004).
In concreto questa Corte osserva
che all’assicurata è stata unicamente ventilata la possibilità di prolungamento
del contratto di lavoro con il Gruppo __________ a __________ nel caso in cui ci
fosse stato un posto disponibile, circostanza che non si è poi realizzata.
La ricorrente poteva così
nutrire una semplice speranza in merito alla conclusione di un nuovo contratto
di lavoro, non sufficiente, per ritenere garantita un’occupazione (secondo la
costante giurisprudenza federale).
In simili condizioni l’insorgente,
non solo nel mese di novembre 2018, bensì già nel mese di ottobre 2018 avrebbe
dovuto intraprendere sforzi volti al reperimento di un’occupazione.
2.11. Per quanto attiene al mese di
dicembre 2018, va evidenziato che la ricorrente ha compiuto due ricerche di
lavoro in forma scritta/elettronica lunedì 3 dicembre 2018 (cfr. doc. 4A),
ossia all’inizio del mese.
Indipendentemente, quindi,
dal periodo delle festività natalizie (secondo la Legge concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino del 15
dicembre 2009 nel mese di dicembre sono in ogni caso giornate festive
unicamente l’8, il 25 e il 26 dicembre), la medesima, nel mese di dicembre 2018,
avrebbe dovuto e potuto svolgere ulteriori sforzi, perlomeno precedentemente al
Natale.
Il fatto invocato
dall’assicurata, e meglio che i termini per inoltrare eventuali opposizioni e/o
ricorsi non decorrano dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cfr. doc. I), non
le è di alcun ausilio.
L’istituto della
sospensione dei termini durante determinati periodi contemplato dall’art. 38
della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA), nonché dall’art. 11 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) è infatti una garanzia
soprattutto per gli assicurati, i quali beneficiano così di un prolungamento
del termine per opporsi o ricorrere contro una decisione.
2.12. Nella concreta fattispecie
occorre, di conseguenza, concludere che l’assicurata, nei mesi di ottobre e di dicembre
2018, non avendo svolto alcuna ricerca di impiego, rispettivamente avendo
compiuto insufficienti ricerche ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto
dalla legge (cfr. consid. 2.3.).
Tale violazione implica,
di principio, la sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione sulla
base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c (cfr. consid. 2.3.).
2.13. La ricorrente sostiene di non
essere stata a conoscenza dei diritti e dei doveri dei disoccupati fino a dopo
il Natale 2018 (cfr. doc. I, 5D).
Questo
Tribunale deve, perciò, esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di
effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro qualitativamente
sufficienti nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione possa
costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare
l’insorgente in relazione ai mesi di ottobre e di dicembre 2018.
L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il
seguente tenore:
"
1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle
singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad
informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
Considerandi
2.
Ognuno ha diritto, di
regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi.
Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli
interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per
le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può
prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3.
Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti
possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa
immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce, in
particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale
e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e
individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene
fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su
questi aspetti cfr. in particolare STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid.
3.2
; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1.,
pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del
9.
maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre
2005.
consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und
Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof,
"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und
Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R.
Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les
organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.
524.
seg. (527)).
In materia di assicurazione
contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli
miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più
limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr.
DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato
generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR
2006.
ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194; R. Wiederkehr / I. Rosales Geyer,
Art. 27 ATSG und seine Bedeutung für das öffentliche Verfahrensrecht, in AJP
4/2019 pag. 464).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi
Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in
questione e le informazioni possono essere fornite anche da non giuristi, come
del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle
informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso
specifico (cfr. R. Wiederkehr / I. Rosales Geyer, art. cit., pag.
464).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. STF
9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2., pubblicata in SVR 2018 IV Nr. 70
pag. 225; DLA 2007 pag. 193 segg.; FF 1999 IV 3953).
Questo
Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e
parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di
mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha
stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla
giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto
all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al
fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se
egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto
all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.
A quest’ultimo riguardo va
evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di
consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato
dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per
ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate
prestazioni.
In particolare il
Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14
settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto
inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione
della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato
all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio
regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per
poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati
devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il
diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento
avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza
non permetteva di collocarlo.
Il
TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In
caso affermativo, l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua
omissione - implicante la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare,
quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione.
In
proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8
maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.
Inoltre,
in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che
l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in
disoccupazione.
2.14
In
concreto non è ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e
consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’URC.
Non risulta,
in effetti, che l’assicurata abbia contattato l’amministrazione nel periodo
antecedente l’iscrizione in disoccupazione del 4 gennaio 2019 per ottenere
delucidazioni circa i diritti e gli obblighi dei disoccupati.
Dalla
documentazione agli atti risulta, comunque, che l’insorgente nel mese di
novembre 2018 (dal 9 al 29) ha compiuto nove ricerche di lavoro (cfr. doc. 4A).
La medesima, dunque, avrebbe dovuto e potuto ossequiare l’obbligo di cercare
lavoro, come effettuato nel novembre 2018, anche nei mesi di ottobre e dicembre
2018.
L'Alta Corte ha, in ogni caso, stabilito che il dovere di effettuare
delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare,
la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in
caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione.
Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di
un’occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr.
STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già
citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1°
dicembre 2005 consid. 5.2.1.).
Nella
sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, la nostra Massima
istanza ha deciso che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di
un assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.
In
particolare è stato stabilito che un assicurato nulla può dedurre a suo favore
dalla circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento
dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare,
ma attenda il primo colloquio di consulenza.
Inoltre
nel giudizio 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013, pubblicato in DTF 139 V 524 e già
citato sopra, l’Alta Corte ha ribadito che un assicurato non può discolparsi
dal non avere compiuto ricerche di lavoro o dall’averne effettuate di
insufficienti nel periodo antecedente la disoccupazione asserendo di non avere
saputo di dovere cercare seriamente un’occupazione già a questo momento e di
non essere stato reso attento a tale obbligo.
In proposito cfr. pure STF
8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_463/2016
del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_768/2014 del 23 febbraio 2015
consid. 2.2.2.
L’insorgente non può,
conseguentemente, trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite, dall’art. 27 LPGA (cfr. STCA 38.2018.20 del 5 giugno 2018; STCA
38.2014.73
del 26 marzo 2015).
2.15
In esito alle considerazioni
di cui sopra, la ricorrente deve essere sospesa dal diritto all’indennità di
disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI a causa di mancate ricerche
di lavoro nel mese di ottobre 2018 e di insufficienti ricerche di impiego nel
mese di dicembre 2018.
2.16
Per quanto concerne l’entità
della penalità, l’URC ha inflitto all’insorgente sette giorni di sospensione
dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.; doc. A1; A2=5C).
Normalmente, in base alle
direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in caso di mancate
ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione ammonta ad un
minimo di quattro giorni di sospensione, mentre la penalità minima prevista per
insufficienti ricerche durante un mese precedente l’annuncio per il
collocamento corrisponde a tre giorni (cfr. consid. 2.5.).
A mente del TCA, tutto ben
considerato, la sanzione di sette giorni (quattro giorni di sospensione per
mancate ricerche nel mese di ottobre 2018 + tre giorni per insufficienti
ricerche nel mese di dicembre 2018) inflitta all’assicurata risulta conforme al
principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).
Questa soluzione si
giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in
discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento
dell’amministrazione (cfr. STF 8C_747/2018 del 20 marzo 2019 consid. 4.3.; STF
8C_767/2017 del 31 ottobre 2018 consid. 4.3.; STF 8C_758/2017 del 19 ottobre
2018.
consid. 4.3.; STF 8C_777/2017 del 2 agosto 2018 consid. 4.3., pubblicata
in DLA 2018 N. 11 pag. 265; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF
8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C
221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui
ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3
dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
Le festività di fine anno
non consentono, peraltro, una riduzione della penalità, come invece auspicato
dalla ricorrente (cfr. doc. I), ritenuto, da una parte, che, come visto sopra
(cfr. consid. 2.11.), secondo la Legge concernente i
giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino nel mese di dicembre sono
giornate festive unicamente l’8, il 25 e il 26 dicembre, dall’altra, che
l’assicurata (che ha compiuto due ricerche all’inizio del mese il 3 dicembre
2018) disponeva comunque di sufficiente tempo - da martedì 4 a lunedì 24 (l’8
era tra l’altro un sabato) e da giovedì 27 a lunedì 31 dicembre 2018 - per
svolgere ulteriori ricerche di impiego (cfr. STCA 38.2018.39 del 10 ottobre
2018; STCA 38.2016.34 del 15 febbraio 2017).
La
decisione su opposizione del 22 febbraio 2019 impugnata deve, conseguentemente,
essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti